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	<title>895 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>895 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2014 n.895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-2-2014-n-895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-2-2014-n-895/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2014 n.895</a></p>
<p>Pres. G. Romeo – Est. M. Nocelli Team Service Società Consortile a r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del r.t.i. Società Nazionale Appalti Manutenzione (Snam) ed Altri (avv. A. Presutti) vs Regione Lazio (avv. S. Ricci) e nei confronti di Manutencoop Facility Management s.p.a. (avv.ti A. Manzi,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-2-2014-n-895/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2014 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-2-2014-n-895/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2014 n.895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Romeo – Est. M. Nocelli<br /> Team Service Società Consortile a r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del r.t.i. Società Nazionale Appalti Manutenzione (Snam) ed Altri (avv. A. Presutti) vs Regione Lazio (avv. S. Ricci) e nei confronti di Manutencoop Facility Management s.p.a. (avv.ti A. Manzi, S.Baccolini, F. Rizzo)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Appello – Documenti non prodotti in primo grado &#8211; Motivi aggiunti – Presupposto – Conoscenza sopravvenuta – Vizi ulteriori degli atti impugnati.						</p>
<p>2.	Contratti della p.a. – Gara – Requisiti morali – Art. 38 lett. f) – Grave negligenza e malafede – Grave errore professionale &#8211; Verifica – Obbligo &#8211; Sussiste – Accertamento approfondito &#8211; Articoli di stampa – Irrilevanza. 						</p>
<p>3.	Contratti della p.a. – Gara – Bando – Pubblicazione – G.U.C.E. – Prima dell’entrata in vigore del dpr 207/2010 – Applicabilità &#8211; Esclusione.						</p>
<p>4.	Contratti della p.a. – Gara – Avvalimento – Oggetto – Fatturato – Condizioni – Determinatezza degli impegni – Irrilevanza – Mero obbligo di fornire requisiti e risorse &#8211; Sufficienza.						</p>
<p>5.	Contratti della p.a. – Gara –  Consorzio stabile –  Avvalimento infraconsortile – Oggetto – Fatturato – Vincolo infragruppo – Sufficienza.						</p>
<p>6.	Contratti della p.a. – Appalto – R.T.I. – Offerta – Quote di partecipazione e quote di esecuzione – Indicazione – Necessità – Art. 1 c. 2 bis lett. a) d.l. 95/2010 &#8211; Controversie antecedenti a d.l. 95/2012 – Lavori, servizi o forniture &#8211; Applicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’art. 104, comma 3, c.p.a. stabilisce che possono essere proposti motivi aggiunti in appello qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle parti, nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati. Sono pertanto inammissibili i motivi aggiunti con i quali l’appellante si limita ad affermare che sarebbero sopraggiunte circostanze tali da dimostrare l’inaffidabilità di un’impresa o il difetto dei requisiti morali richiesti dall’art. 38 lett. f) del d.lgs. 163/2006.						</p>
<p>2.	L’art. 38, lett. f), del d. lgs. 163/2006 dispone l’esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dei soggetti che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell&#8217;esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell&#8217;esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante. Spetta quindi a quest’ultima un preciso dovere, laddove emergano realmente seri e documentati dubbi circa l’affidabilità dell’impresa concorrente, verificarne i predetti requisiti prima di addivenire alla stipula del contratto, adottando tutti i provvedimenti all’uopo previsti e non è possibile trarre significativi argomenti probatori in merito da semplici articoli di stampa o da voci correnti nel pubblico.						</p>
<p>3.	L’art. 66 comma 5 del d. lgs. 163/2006, secondo il quale il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in una delle lingue ufficiali della Comunità è l’“unico facente fede” rivela che è sul testo del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea che gli operatori economici europei devono poter fare affidamento per partecipare alla procedure di evidenza pubblica indette dalla stazione appaltante nazionale, rimanendo così la lex specialis definitivamente cristallizzata in tale testo e, quindi, indifferente alle modifiche normative successivamente intervenute. Di conseguenza in caso di bando pubblicato in GUCE prima dell’entrata in vigore del DPR 207/2010 ed in GURI dopo la suddetta entrata in vigore, non possono ritenersi applicabili alla procedura di gara le norme del Regolamento di Attuazione.						</p>
<p>4.	È ammissibile il ricorso all’avvalimento avente ad oggetto il fatturato o l’esperienza pregressa a condizione che l’offerta sia determinata o determinabile e sia garantita l’affidabilità economica dall’avvalimento atteso che la disciplina dell’art. 49 del d. lgs. 163/2006 non pone alcuna limitazione, se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale, di cui agli artt. 38 e 39 dello stesso Codice degli appalti. Va quindi  considerato sufficientemente determinato il contratto di avvalimento che prevede l’obbligo della società ausiliaria nei confronti della società avvalsa e della S.A. a fornire i requisiti di un fatturato globale che consenta di superare il minimo richiesto dal disciplinare di gara ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.						</p>
<p>5.	In caso di avvalimento avente ad oggetto il fatturato globale tra imprese facenti parte dello stesso Consorzio stabile, al di là della natura immateriale della risorsa, per apprezzare in concreto la serietà degli impegni assunti tra impresa ausiliaria e ausiliata e, conseguentemente, l’affidabilità complessiva dell’offerta economica presentata è sufficiente valutare il vincolo infragruppo esistente nel modulo del consorzio stabile. Infatti, il consorzio stabile realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica e tali connotati consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell’avvalimento ex art. 49 d. lgs. 163/2006, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente.						</p>
<p>6.	A tutte le controversie antecedenti alla riforma del 2012 (art. 1 comma 2 bis lett. A) d.l. 95/2012) &#8211; che ha affermato che la regola di cui all’art. 37, comma 13 del d. lgs. 163/2006, la quale richiede la necessaria corrispondenza tra le quote di partecipazione e le quote di esecuzione, si applica solo “nel caso di lavori” e non anche in ipotesi di “forniture e servizi”-, si applica il principio generale che estende l’applicabilità del predetto art. 37 c. 13 anche al settore dei servizi e forniture. Conseguentemente, il r.t.i. offerente avrebbe dovuto indicare sia le quote di partecipazione di ciascun componente sia le quote di esecuzione dell’appalto, per la necessaria corrispondenza tra le stesse, trattandosi di un principio generale che prescindeva dalla morfologia del raggruppamento e dalla tipologia delle prestazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8382 del 2013, proposto da:<br />
Team Service Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e nella qualità di capogruppo nonché mandataria del r.t.i Società Nazionale Appalti Manutenzione (Snam), Lazio Sud s.r.l., r.t.i. Linda s.r.l., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Avilio Presutti in Roma, Piazza S. Salvatore in Lauro, n. 10;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Lazio, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Stefania Ricci, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Manutencoop Facility Management s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Manzi, dall’Avv. Stefano Baccolini e dall’Avv. Francesco Rizzo, con domicilio eletto presso l’Avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUA n. 09137/2013, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Manutencoop Facility Management s.p.a.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Presutti, l’Avv. Ricci e l’Avv. Luigi Manzi su delega dell’Avv. Andrea Manzi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Manutencoop Facility Management s.p.a. ha impugnato avanti al T.A.R. Lazio gli atti della gara d’appalto, indetta e svolta dalla Regione Lazio, nella forma della procedura aperta, per l’affidamento del “<i>servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto, occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione</i>”.<br />
2. La gara veniva suddivisa in dieci lotti, ciascuno da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
3. Per quanto concerne il lotto 5, relativo all’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, la Commissione giudicatrice, all’esito della propria attività valutativa, aggiudicava la gara al costituendo r.t.i. Team Service Società Consortile a r.l., ditta mandataria, Società Nazionale Appalti Manutenzione – S.N.A.M. – Lazio Sud s.r.l. e Linda s.r.l., ditte mandanti, mentre Manutencoop Faciliy Management s.p.a. risultava seconda classificata.<br />
4. Manutencoop Facility Management s.p.a., nel proporre ricorso avanti al T.A.R. Lazio, sollevava due censure verso l’operato della Commissione giudicatrice, entrambe volte a contestare la validità dell’offerta risultata aggiudicataria.<br />
4.1. Con il primo motivo di ricorso, in particolare, sotto un primo profilo Manutencoop Facility Management s.p.a. lamentava che la validità del contratto di avvalimento stipulato tra Team Service Centro s.c.r.l. e Team Service Nord s.c.r.l. risultasse assoggettato ad una condizione sospensiva di validità.<br />
4.2. Sempre nell’ambito del primo motivo, ma sotto un diverso profilo, veniva contestata la genericità e, quindi, l’inidoneità del medesimo contratto di avvalimento, laddove l’impresa ausiliaria Team Service Nord s.c.r.l. dichiarava la messa a disposizione del requisito del fatturato globale, richiesto a pena di esclusione, di cui Team Service Centro s.c.r.l. era priva.<br />
4.3. Con un secondo motivo, invece, Manutencoop sosteneva l’inammissibilità dell’offerta aggiudicataria per violazione, tra l’altro, dell’art. 37, comma 13, del d. lgs. 163/2006, in quanto priva dell’indicazione delle quote di partecipazione del r.t.i. in capo a ciascuna delle tre imprese.<br />
5. Si costituivano in giudizio l’Amministrazione resistente e il r.t.i. aggiudicatario, concludendo entrambe per il rigetto del ricorso.<br />
6. Il T.A.R. Lazio, con la sentenza n. 9137 del 24.10.2013, accoglieva il ricorso proposto da Manutencoop Facility Management s.p.a. e annullava gli atti impugnati, ritenendo assorbente il secondo profilo del primo motivo di ricorso e giudicando invalido il contratto di avvalimento del r.t.i aggiudicatario.<br />
7. Avverso tale sentenza ha proposto appello Team Service Società Consortile a r.l., deducendone l’erroneità e, in particolare, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 66 del d. lgs. 163/2006, l’eccesso di potere per la illogicità e la contraddittorietà della motivazione, l’erroneità dei presupposti, lo sviamento di potere e ne ha chiesto, previa concessione dell’invocata sospensione e, se del caso, previa remissione pregiudiziale degli atti dalla Corte di Giustizia CE, l’integrale riforma, con conseguente reiezione del ricorso proposto in prime cure da Manutencoop Facility Management s.p.a.<br />
8. Si sono costituiti nel presente grado di giudizio Manutencoop Facility Management s.p.a., opponendosi all’accoglimento dell’avversario gravame e riproponendo, altresì, i motivi dichiarati assorbiti dal primo giudice, e la Regione Lazio, chiedendo anch’essa la reiezione dell’avversario gravame.<br />
9. Con motivi aggiunti Team Service Società Consortile a r.l. ha poi dedotto che, a seguito di circostanze sopravvenute tali da certificare la grave malafede dell’appellante in sede di esecuzione di precedenti appalti e, comunque, da menomare le qualità soggettive necessarie per intrattenere rapporti con la p.a., e ha quindi domandato che fosse dichiarata l’inammissibilità/l’improcedibilità del ricorso proposto in primo grado dalla stessa Manutencoop.<br />
10. Nella camera di consiglio del 5.12.2013, fissata per l’esame dell’istanza di sospensione, il Collegio rinviava la causa, per la discussione del merito, all’udienza pubblica del 6.2.2014.<br />
11. Nella pubblica udienza del 6.2.2014 il Collegio, uditi i difensori delle parti, tratteneva la causa in decisione.<br />
12. L’appello, seppur per le ragioni che qui di seguito saranno esposte, deve essere respinto.<br />
13. Preliminarmente devono essere esaminati i motivi aggiunti, proposti dall’appellante Team Service Società Consortile a r.l., la quale ha affermato che sarebbero sopravvenute circostanze tali da certificare la grave malafede di Manutencoop in sede di esecuzione di precedenti appalti e, comunque, da menomare le qualità soggettive necessarie per intrattenere rapporti con la p.a., imponendo conseguentemente una declaratoria di improcedibilità/inammissibilità del ricorso proposto in primo grado da Manutencoop.<br />
13.1. A sostegno di tale motivo l’appellante ha addotto alcune notizie di stampa, dalle quali si evincerebbe che, all’esito di una indagine avviata sin dal 2011 dalla Guardia di Finanza, è stato disposto l’arresto di alcune personalità imprenditoriali e politiche in Puglia, che assegnavano appalti pubblici in cambio di assunzioni di persone di fiducia e altri favori, e che risulterebbero indagati, nell’ambito di tale inchiesta, alcuni <i>manager </i>di Manutencoop, che si sarebbe aggiudicata alcuni appalti in Puglia in modo illecito.<br />
13.2. Tale circostanza, assume l’appellante nei motivi aggiunti proposti ai sensi dell’art. 104, comma 3, c.p.a., comproverebbe la mancanza dell’affidabilità di Manutencoop, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, lett. f), del d. lgs. 163/2006, con conseguente venir meno dell’elemento fiduciario che dovrebbe contraddistinguere i rapporti contrattuali di appalto pubblico.<br />
14. I motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili e, comunque, nel merito sono infondati.<br />
14.1. L’art. 104, comma 3, c.p.a., stabilisce che possano essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle parti, nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati.<br />
14.2. Ben è evidente che, nel caso di specie, non ricorra l’ipotesi contemplata dalla menzionata disposizione, dato che l’appellante non ha certo dedotto, a sostegno dei motivi aggiunti, vizi ulteriori degli atti o provvedimenti amministrativi impugnati da Manutencoop nel giudizio di prime cure.<br />
14.3. I motivi, peraltro, sono infondati anche nel merito, poiché non è possibile certo trarre da semplici articoli di stampa o da voci correnti nel pubblico significativi argomenti probatori utili a dimostrare l’inaffidabilità di un’impresa o il difetto dei requisiti morali richiesti dall’art. 38, lett. f), del d. lgs. 163/2006.<br />
14.4. Sarà del resto preciso dovere della stazione appaltante, laddove emergano realmente seri e – seriamente – documentati dubbi circa l’affidabilità dell’impresa concorrente, verificarne i requisiti di affidabilità prima di addivenire alla stipula del contratto, adottando tutti i provvedimenti all’uopo previsti dall’art. 38 del d. lgs. 163/2006.<br />
14.5. Ne deriva che i motivi aggiunti proposti dall’appellante sono inammissibili prima (e oltre) che, nel merito, infondati.<br />
15. Il T.A.R. Lazio, ciò premesso, ha affermato nell’impugnata sentenza l’invalidità del contratto di avvalimento con il quale Team Service Centro ha dichiarato di avvalersi del requisito del fatturato globale posseduto da un’altra consorziata, Team Service Nord, per presunta indeterminatezza e genericità dell’avvalimento stesso, facendo applicazione dell’art. 88 del d.P.R. 207/2010, che impone il principio di specificità dell’avvalimento.<br />
15.1. L’appellante si duole che il d.P.R. 207/2010 non potrebbe trovare applicazione alla procedura di gara, oggetto di causa, in quanto esso è entrato in vigore l’8.6.2011, mentre il bando di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea l’8.6.2011.<br />
16. Ha errato anzitutto il primo giudice nel ritenere che sia applicabile alla presente controversia il d.P.R. 207/2010, entrato in vigore l’8.6.2011 e, cioè, il giorno successivo a quello in cui il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, ritenendo che nel caso di specie dovesse aversi riguardo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta il 10.6.2011, e ciò in affermata applicazione dell’art. 66, comma 8, del d. lgs. 163/2006, a norma del quale la decorrenza giuridica degli effetti che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e non dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.<br />
16.1. Ha trascurato il primo giudice di considerare, così ragionando, che è sul testo del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea che gli operatori economici europei devono poter fare affidamento per partecipare alla procedure di evidenza pubblica indette dalla stazione appaltante nazionale, rimanendo così la <i>lex specialis</i> definitivamente cristallizzata in tale testo e, quindi, indifferente alle modifiche normative successivamente intervenute.<br />
16.2. Tanto è dimostrato proprio dall’art. 66, comma 5, del d. lgs. 163/2006, secondo il quale il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in una delle lingue ufficiali della Comunità è l’“<i>unico facente fede</i>”.<br />
16.3. Se così non fosse, del resto, e il bando successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sottostesse a diversa disciplina normativa interna, nel frattempo intervenuta, si creerebbe una disparità di trattamento normativo tra operatori economici stranieri e quelli nazionali, per la medesima gara, del tutto contraria al fondamentale principio della <i>par condicio </i>che ispira la normativa europea.<br />
16.4. Tale iniqua e aberrante conseguenza dimostra, ancor di più, l’erroneità della premessa giuridica dalla quale ha preso le mosse il ragionamento del primo giudice, del resto contraddetto da altra, di poco successiva e corretta, pronuncia in senso opposto del medesimo T.A.R. Lazio.<br />
16.5. Né tale conclusione, merita qui solo aggiungere, si pone in contrasto con la lettera dell’art. 66, comma 8, del d. lgs. 263/2006, che concerne la ben diversa questione del <i>dies a quo</i> della piena conoscenza, per gli operatori nazionali, della <i>lex specialis </i>ai fini dell’impugnazione del bando, <i>dies a quo</i> decorrente, appunto, dalla pubblicazione di questo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.<br />
16.6. Venuto meno il fondamento normativo – la disciplina dell’art. 88 del d.P.R. 207/2010 – sul quale il giudice di prime cure ha (principalmente, benché non esclusivamente) fondato la propria decisione, dunque, deve il Collegio esaminare, alla luce delle sole coordinate normative offerte dall’art. 49, comma 2, del d. lgs. 163/2006, se effettivamente il contratto di avvalimento, oggetto di causa, sia indeterminato e indeterminabile, come ha ritenuto in fatto il primo giudice.<br />
17. Al riguardo il T.A.R. ha infatti osservato che l’art. 88 del d.P.R. 207/2010 altro non farebbe che esplicare un principio già vigente e, per così dire, immanente nell’ordinamento di settore, con una portata ben più ampia di quella attinente al solo prestito dei requisiti di qualificazione in senso stretto. <br />
17.1. Ritiene il Collegio che il principio affermato dal T.A.R. non possa trovare condivisibile applicazione al caso di specie.<br />
17.2. La giurisprudenza di questo Consiglio ha già avuto modo di precisare più volte che il ricorso all’avvalimento, avente ad oggetto il fatturato o l’esperienza pregressa, è legittimo, atteso che la disciplina dell’art. 49 del d. lgs. 163/2006 non pone alcuna limitazione, se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale, di cui agli artt. 38 e 39 dello stesso Codice degli appalti (v., <i>inter multas</i>, Cons. St., sez. V, 14.2.2013, n. 911).<br />
17.3. Si legge nell’art.2 del contratto di avvalimento, qui in contestazione, che “<i>la società ausiliaria si obbliga nei confronti della società avvalsa, e con il presente atto anche nei confronti della S.A., a fornire i requisiti di cui alla premessa j)</i>” e che essa si obbliga altresì, nei confronti della società avvalsa e nei confronti della stazione appaltante, “<i>anche a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto</i>”.<br />
17.4. Al punto j) della premessa si legge, ancora, che “<i>la Coop. di lavoro Team Service Centro </i>[…] <i>intende avvalersi dei requisiti di altra azienda e più precisamente di un fatturato globale pari a € 113.484.588,00</i>”.<br />
17.5. Nel modello 1.2. la Commissione giudicatrice ha rilevato che la Team Service ha dichiarato un fatturato di € 250.402.213,00, superiore al minimo richiesto del 60% per la capogruppo (€ 174.819.600,00), come previsto dal disciplinare, importo risultante dalla somma del fatturato di Team Service Centro, pari ad € 136.917.625,00, e di Team Service Nord, pari ad € 113.484.588,00.<br />
17.6. Sulla base di tali elementi non è possibile affermare, come ha fatto il primo giudice, che l’offerta dell’aggiudicataria Team Service sia indeterminata e indeterminabile perché, sia dal contratto di avvalimento tra Team Service Centro, ausiliata, e Team Service Nord, ausiliaria, sia dalla dichiarazione modello 1.2. del legale rappresentante di Team Service, l’affidabilità economica dell’aggiudicatario r.t.i., seriamente e precisamente garantita dall’avvalimento di cui si controverte.<br />
17.7. Il giudice di prime cure, d’altro canto e anche sul piano dei rapporti intersoggettivi, non sembra aver tenuto in debito conto, come ha eccepito l’appellante, che la Team Servie Società Consortile a r.l. è un consorzio stabile di imprese, disciplinato dall’art. 36 del d. lgs. 163/2006, del quale sia la Team Service Nord s.c.a.r.l. (società ausiliaria) sia la Team Service Centro s.c.a.r.l. (società ausiliata) sono socie consorziate dal 2008.<br />
17.8. Il T.A.R. avrebbe dovuto tener conto di tale realtà economica, espressamente contemplata dagli artt. 34, lett. c), e 36 del d. lgs. 163/2006, poiché il modulo del consorzio stabile, quale delineato dagli artt. 34 e 36 del d. lgs. 163/2006, concretizza un’impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica e tali connotati consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell’avvalimento <i>ex</i> art. 49 d. lgs. 163/2006, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente (Cons. St., sez. VI, 10.5.2013, n. 2563).<br />
17.9. Nel caso di specie la Team Service Società Consortile a r.l., consorzio stabile e capogruppo mandataria del r.t.i. aggiudicataria, ha ritenuto di far ricorso, pur non essendo ciò necessario, alla figura aggiuntiva dell’avvalimento, producendo un contratto che, alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare pienamente determinato e, comunque, ampiamente determinabile, ai sensi dell’art. 1346 c.c., e dunque rientrante nello schema prefigurato dall’art. 49 del d. lgs. 163/2006.<br />
17.10. Anche il forte vincolo infragruppo, dunque, era un elemento che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valorizzare, al di là della natura immateriale della risorsa oggetto di avvalimento (il fatturato globale), per apprezzare in concreto la serietà degli impegni assunti tra impresa ausiliaria e ausiliata e, conseguentemente, l’affidabilità complessiva dell’offerta economica presentata dal r.t.i. aggiudicatario.<br />
18. Ne segue che, sul punto, il motivo di appello risulta meritevole di accoglimento, con conseguente riforma della sentenza gravata, non risultando fondato il primo motivo di censure proposto dalla ricorrente in prime cure e accolto dal T.A.R. Lazio.<br />
18.1. Devono essere ora esaminati, in quanto espressamente riproposti dall’odierna appellata nella propria memoria difensiva, gli altri due motivi di censura proposti in primo grado da Manutencoop Facility Management s.p.a.<br />
18.2. Quanto al primo profilo del primo motivo proposto in primo grado, con il quale si deduce l’invalidità dell’avvalimento in oggetto sulla base del rilievo che, ai sensi dell’art. 8 del relativo contratto, esso avrebbe avuto “<i>efficacia solo nel caso in cui la società avvalsa conseguirà l’aggiudicazione della gara</i>”, rileva il Collegio che tale contratto, diversamente da quanto assume l’appellata, è perfettamente idoneo a giustificare la sussistenza dei presupposti di natura sostanziale e, in particolare, dello speciale requisito del fatturato per la partecipazione alla gara in capo al r.t.i. sin dal momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, chiaro essendo che l’evento dedotto in condizione è proprio l’aggiudicazione dell’appalto, in funzione del quale l’avvalimento è stato stipulato, e che trattasi propriamente di condizione risolutiva, come si desume dall’inciso finale, secondo cui, in caso di mancata aggiudicazione, il contratto sarebbe rimasto privo di effetti.<br />
18.3. Si deve qui peraltro aggiungere che sulla legittimità di una tale formulazione del contratto di avvalimento si è pronunciata anche l’A.V.C.P., con la determinazione n. 2 del 1.8.2012, chiarendo che “<i>deve ritenersi ammissibile il contratto che, pur presentando tutti gli elementi richiesti dal legislatore, sia sottoposto alla condizione che il concorrente risulti aggiudicatario della gara in questione</i>”.<br />
18.4. Tale motivo, dunque, deve essere respinto.<br />
19. Con il secondo motivo, dichiarato assorbito dal primo giudice e qui pure riproposto, Manutencoop Facility Management s.p.a. ha lamentato che nella dichiarazione, sottoscritta il 22.9.2011, di impegno a costituirsi in r.t.i., ai sensi dell’art. 37 del d. lgs. 163/2006, Team Service, S.N.A.M. Lazio Sud e Linda hanno indicato le percentuali di attività, oggetto di appalto, che ciascuna di esse avrebbe eseguito in caso di aggiudicazione, ma non avrebbero indicato le rispettive quote di partecipazione al costituendo r.t.i.<br />
19.1. Ai sensi dell’art. 37 comma 13, del d. lg.s 12 aprile 2006 n. 163 i partecipanti a gare pubbliche, riuniti in raggruppamento temporaneo, devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, con conseguente perfetta corrispondenza tra quota di lavori eseguita dal singolo operatore economico e quota di effettiva partecipazione al raggruppamento, con la necessità che sia l’una che l’altra siano specificate dai componenti del raggruppamento all’atto della partecipazione alla gara.<br />
19.3. Tale obbligo di specificazione trova la sua <i>ratio</i> nella necessità di assicurare alle Amministrazioni aggiudicatrici la conoscenza preventiva del soggetto, che in concreto eseguirà il servizio, non solo per una maggiore speditezza nella fase di esecuzione del contratto, ma anche per una previa verifica sulla competenza tecnica dell’esecutore (v., <i>ex plurimis</i>, Cons. St., sez. V, 26.9.2013, n. 4753).<br />
20. La censura è fondata.<br />
20.1. È invero stato più volte affermato, pure da questa Sezione e prima della novella introdotta dall’art. 1, comma 2<i>bis</i>, del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, che anche nel settore dei servizi doveva essere applicata la regola di cui all’art. 37 del d. lgs. 163/2006, la quale richiede la necessaria corrispondenza tra le quote di partecipazione e le quote di esecuzione, secondo quanto dispone espressamente il comma 13 (“<i>I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento</i>”).<br />
20.2. Per tale consolidato indirizzo, infatti, qualunque fosse il settore dell’appalto (lavori, servizi o forniture), il r.t.i. offerente avrebbe dovuto indicare sia le quote di partecipazione di ciascun componente sia le quote di esecuzione dell’appalto, per la necessaria corrispondenza tra le stesse, trattandosi di un principio generale che prescindeva, secondo tale indirizzo pretorio, dalla morfologia del raggruppamento e dalla tipologia delle prestazioni (v., <i>ex plurimis</i>, Cons. St., sez. III, 11.5.2011, n. 2805; Cons. St., sez. IV, 27.1.2011, n. 606; Cons. St., sez. V, 8.11.2011, n. 5892; Cons. St., sez. V, 19.9.2011, n. 5279; Cons. St., sez. V, 12.2.2010, n. 744).<br />
20.3. La generalità di questo principio, affermata in via pretoria, è stata tuttavia successivamente negata dal legislatore che, con la modifica dell’art. 1, comma 2<i>bis</i>, lett. a), del d. l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, ha affermato che la regola dell’art. 37, comma 13, del d. lgs. 163/2006 si applica solo “<i>nel caso di lavori</i>” e non invece in quello, di cui si controverte, di “<i>forniture e servizi</i>”, per il quale, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d. lgs. 163/2006, “<i>nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati</i>”.<br />
20.4. Occorre tuttavia notare come, ancor di recente, l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, con la sentenza n. 7 del 30.1.2014 abbia confermato il principio generale affermato prima della novella e abbia ribadito che, tutte le controversie antecedenti alla riforma del 2012, “<i>l’obbligo di dichiarazione in sede di offerta si impone per tutte le tipologie di a.t.i. (costituende, costituende, verticali, orizzontali), per tutte le tipologie di prestazioni (scorporabili o unitarie, principali o secondarie), e per tutti i tipi di appalti (lavori, servizi o forniture), indipendentemente dall’assoggettamento della gara alla disciplina comunitaria</i>”.<br />
20.5. Poiché nella dichiarazione del r.t.i. non si rinviene alcuna determinazione delle quote di partecipazione, limitandosi essa solo ad affermare, quanto alle quote di esecuzione, che la suddivisione delle mansioni tra le singole aziende, in caso di aggiudicazione, è del 55% per Team Service a r.l., del 28,30% per S.n.a.m. Lazio Sud s.r.l. e del 16,70% per Linda s.r.l., l’offerta di questo avrebbe dovuto essere esclusa, come sostiene l’odierna appellata, per violazione della disposizione dell’art. 37, comma 13, del d. lgs. 163/2006, nella sua formulazione anteriore alla riforma del 2012 ed applicabile per la sua natura di affermato principio generale, <i>ratione temporis</i>, anche agli appalti di servizi e forniture.<br />
20.6. Ne discende che il terzo motivo dell’originario ricorso, dichiarato assorbito dal T.A.R., deve essere accolto, con consequenziale esclusione del r.t.i. aggiudicatario dalla gara per violazione dell’art. 37, comma 13, del d. lgs. 163/2006 nella formulazione <i>ratione temporis </i>applicabile alla presente controversia.<br />
21. Conclusivamente, seppur per differenti ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata merita conferma nella propria statuizione annullatoria degli atti gravati in prime cure.<br />
22. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la complessità delle questioni trattate, contraddistinte da notevoli oscillazioni interpretative, nonché la diversità delle ragioni esposte a fondamento della presente pronuncia annullatoria rispetto a quelle espresse dal giudice di primo grado, possono essere interamente compensate tra le parti ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per le ragioni di cui in parte motiva, l’impugnata sentenza.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere<br />
Dante D&#8217;Alessio, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-25-2-2014-n-895/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2014 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/11/2011 n.895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-11-11-2011-n-895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-11-11-2011-n-895/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/11/2011 n.895</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto del Questore di Bari con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo, tenuto conto in particolare che gli eventi posti alla base del diniego, peraltro risalenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-11-11-2011-n-895/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/11/2011 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-11-11-2011-n-895/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/11/2011 n.895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto del Questore di Bari con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per tiro a volo, tenuto conto in particolare che gli eventi posti alla base del diniego, peraltro risalenti nel tempo e conclusisi con una rimessa querela ed un provvedimento archiviato dalla Prefettura, non rappresentano circostanze che da sole possano giustificare l’adozione del provvedimento oggetto di gravame, come ritenuto anche dalla Legione Carabinieri Puglia che aveva dato il nulla osta alla licenza richiesta dal ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00895/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01797/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1797 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Claudio Vincenzo Daniello</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paolo Bello e Mauro Petrarulo, con domicilio eletto presso lo studio del primo avvocato in Bari, via P. Amedeo, n. 82/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Questura di Bari</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto del Questore della Provincia di Bari Cat 6/F — P.A.S./2011 del 4 febbraio 2011, notificato al sig. Daniello in data 24 giugno 2011, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente intesa ad ottenere il rilascio della licenza di porto<br />
-della nota prot.n. 1267/6F/2010 del 22.11.2010 (notificata in data 1.12.2010) della Questura di Bari avente ad oggetto “Preavviso di diniego della licenza porto fucile uso t.v.&#8221;;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento agli stessi presupposto, connesso o consequenziale ancorchè non conosciuto, specie se indicato nel presente atto;	</p>
<p>e per l’accertamento<br />	<br />
del diritto del ricorrente al rilascio da parte del Questore della Provincia di Bari della richiesta licenza di porto di fucile per tiro a volo.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 c.p.a.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, l&#8217;avv. Francesco Paolo Bello, per la parte ricorrente e l&#8217;avv. dello Stato Giovanni Cassano, per l’Amministrazione resistente;	</p>
<p>CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere fondato il ricorso, tenuto conto in particolare che gli eventi posti alla base del diniego, peraltro risalenti nel tempo e conclusisi con una rimessa querela ed un provvedimento archiviato dalla Prefettura, non rappresentano circostanze che da sole possano giustificare l’adozione del provvedimento oggetto di gravame, come ritenuto anche dalla Legione Carabinieri Puglia – Stazione di Palo del Colle – che aveva dato il nulla osta alla licenza richiesta dal ricorrente;<br />	<br />
RITENUTO altresì che si rinviene il presupposto del pregiudizio grave e irreparabile richiesto dall’articolo 55 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 per la concessione della misura cautelare;<br />	<br />
CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra, la domanda possa ricevere accoglimento nei limiti dell’ordine all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento oggetto di gravame;<br />	<br />
RITENUTO quanto alle spese della presente fase cautelare che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese tra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai soli fini del riesame del provvedimento impugnato, nei termini di cui in motivazione.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pietro Morea, Presidente<br />	<br />
Paolo Amovilli, Referendario<br />	<br />
Rosalba Giansante, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-11-11-2011-n-895/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 11/11/2011 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2011 n.895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-8-2011-n-895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-8-2011-n-895/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-8-2011-n-895/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2011 n.895</a></p>
<p>Pres. A. Maggio &#8211; Est. G. Rovelli Azienda Servizi Ambientali 3g Scarl (avv.ti. M. Feroci, A. Longhitano e N. Cano) c/ Anas Spa (Avv. Distr. St.); Anas Spa Compartimento Viabilità Sardegna sulla congruità del prezzo a base d&#8217;asta Contratti della P.A. – Gara – Prezzo a base d’asta – Congruità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-8-2011-n-895/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2011 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-8-2011-n-895/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2011 n.895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Maggio &#8211; Est. G. Rovelli<br /> Azienda Servizi Ambientali 3g Scarl (avv.ti. M. Feroci, A. Longhitano e N. Cano) c/ Anas Spa (Avv. Distr. St.); Anas Spa Compartimento Viabilità Sardegna</span></p>
<hr />
<p>sulla congruità del prezzo a base d&#8217;asta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Prezzo a base d’asta – Congruità &#8211; Obbligo – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’Amministrazione ha l’obbligo di porre a base di gara valori economici coerenti con l&#8217;attuale andamento del mercato, curando l&#8217;effettivo adeguamento dei propri prezziari ai valori di mercato correnti; tale adeguamento non è un mero elemento di legittimità della procedura, ma è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell&#8217;azione amministrativa che trae fondamento dall&#8217;art. 97 Cost., in quanto essa attiene a principi di ordine generale</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 106 del 2011, proposto da:<br />
<br />	<br />
Azienda Servizi Ambientali 3g Scarl, rappresentata e difesa dagli avv. Marco Feroci, Arianna Longhitano, con domicilio eletto presso Nicola Cano in Cagliari, via Raffa Garzia 3; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Anas Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante n. 23; Anas Spa Compartimento Viabilità Sardegna; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1. del bando di gara prot. CCA-0048773-P del 7.12.2010, pubblicato su G.U.R.I. 5 serie speciale n. 146 del 20 dicembre 2010, limitatamente alla gara 5SGC2010, codice gara 651097, avente ad oggetto “Lavori di Manutenzione Ordinaria ricorrente – Opere in verde e pulizia pertinenze. Voce di budget F4/B3. Triennio 2011-2012-2013 – centro manutentorio n. 4” appaltato da ANAS;<br />	<br />
2. dell&#8217;annesso Disciplinare di gara (in appresso, DISCIPLINARE);<br />	<br />
3. di tutti gli atti annessi, connessi, presupposti e consequenziali attinenti il bando e la relativa gara impugnati, tra i quali: 2.1) Capitolato Speciale d&#8217;Appalto – Parte 1: Norme Generali, in appresso, CSAgen; 2.2) Capitolato Speciale d&#8217;Appalto Norme Tecniche, in appresso, CSAtec; 2.3) Scheda Computo; 2.4) Scheda Gara; 2.5) Documento Unico di Valutazione Rischi ed Interferenze, in appresso DUVRI; 2.6) elementi giustificativi dell&#8217;offerta presentata; 2.7) schema per la giustificazione dell&#8217;aliquota di spese generali;<br />	<br />
4. per quanto occorrer possa, della determina a contrarre contenuta nella delibera del Consiglio di Amministrazione ANAS del 25.11.2010 e suoi allegati non in possesso della ricorrente;<br />	<br />
5. di ogni altro atto eventualmente connesso a quelli impugnati.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Anas Spa;<br />	<br />
viste le memorie difensive;<br />	<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 giugno 2011 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Feroci per la ricorrente e l’avvocato dello Stato per l’Amministrazione;<br />	<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In data 17 gennaio 2011 la ricorrente notificava e poi depositava dinnanzi al T.a.r. Lazio ricorso con il quale impugnava gli atti in epigrafe indicati.<br />	<br />
In particolare venivano impugnati il bando ed i relativi documenti posti a base dell’affidamento poiché a dire della ricorrente:<br />	<br />
il prezzo a base d’asta sarebbe palesemente incongruo rispetto alle prestazioni richieste;<br />	<br />
l’oggetto dell’appalto sarebbe indeterminato;<br />	<br />
nel prezzo d’appalto sarebbero ricomprese attività e costi a carico dei concorrenti che attengono alla sicurezza sulle strade e sul lavoro e che avrebbero dovuto formare oggetto di previsione di spesa ad hoc da non assoggettarsi a ribasso d’asta;<br />	<br />
gli oneri per la sicurezza, indicati in € 62.484,55 sarebbero sottostimati in rapporto alla tipologia dei lavori da eseguire ed alla luce delle norme contenute nel d.lgs. 81/2008.<br />	<br />
Queste le censure dedotte:<br />	<br />
violazione e falsa applicazione dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità previsti dal Trattato istitutivo delle comunità europee e dal d.lgs. 163 del 2006, violazione e falsa applicazione dell’art. 133 comma 8 del d.lgs. e s.m.i., violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione di cui alla L. 241 del 1990 e s.m.i., violazione e falsa applicazione dei principi di massima partecipazione e tutela della concorrenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e ss. del d.lgs. 163 del 2006 in materia di progettazione e, sotto ulteriore profilo, dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, eccesso di potere per difetto di istruttoria, falso presupposto, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, sviamento;<br />	<br />
violazione e falsa applicazione del d.lgs. 81 del 2008, violazione e falsa applicazione del Codice della Strada, eccesso di potere per falso presupposto, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento.<br />	<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati previa concessione di idonea misura cautelare.<br />	<br />
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.<br />	<br />
A seguito dell’ordinanza del T.a.r. del Lazio n. 1013/11 che dichiarava la competenza territoriale del T.a.r. Sardegna il ricorso veniva riassunto e depositato il 4 febbraio 2011. <br />	<br />
Alla camera di consiglio del 23.02.2011 la domanda cautelare veniva accolta.<br />	<br />
In data 3 maggio 2011 l’Amministrazione depositava memoria difensiva.<br />	<br />
La ricorrente depositava memorie difensive il 23 e il 27 maggio 2011. <br />	<br />
Alla udienza pubblica dell’8.06.2011 il ricorso veniva trattenuto per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato.<br />	<br />
La controversia è tutta incentrata sulla inadeguatezza del prezzo a base d’asta del bando di gara prot. CCA-0048773-P del 7.12.2010, limitatamente alla gara 5SGC2010, codice gara 651097, avente ad oggetto “Lavori di Manutenzione Ordinaria ricorrente – Opere in verde e pulizia pertinenze”.<br />	<br />
Queste, in sintesi, le contestazioni della ricorrente contenute nel primo motivo. <br />	<br />
L’Anas ha anzitutto deciso di non utilizzare i propri prezziari per la manutenzione delle opere a verde. La richiesta di lavorazioni diverse da quelle del prezziario avrebbe dovuto essere motivata in modo specifico.<br />	<br />
La ricorrente afferma che, sotto il profilo strettamente economico, se si paragonano le attività richieste in appalto con quelle maggiormente assimilabili al prezziario ANAS, si ottiene un importo triennale pari a € 9.002.240,42 al netto degli oneri della sicurezza, quasi 4,5 volte quello posto a base di gara. <br />	<br />
La ricorrente poi si sofferma analiticamente sulle voci di prezzo.<br />	<br />
Altra contestazione su cui fa perno il ricorso è quella relativa alla mancanza di elaborati progettuali indispensabili per la compiuta individuazione dell’oggetto dell’appalto. <br />	<br />
Con il secondo motivo di ricorso Azienda servizi ambientali 3G argomenta con ampi svolgimenti in ordine alla asserita violazione delle norme in materia di sicurezza. In particolare l’ANAS avrebbe posto all’interno del compenso a corpo talune attività che avrebbero dovuto essere compensate a parte e senza ribasso e, ancor più gravemente, avrebbe comunque sottostimato gli oneri propriamente previsti dal d.lgs. 81/2008.<br />	<br />
Il ricorso è fondato. <br />	<br />
Le carenze evidenziate dalla ricorrente sono manifeste e gli argomenti che l’Amministrazione ha portato a sostegno del proprio operato assolutamente inconferenti.<br />	<br />
L’Amministrazione di fronte a puntuali censure che investono la congruità del prezzo a base d’asta si è limitata ad osservare:<br />	<br />
1) che le argomentazioni addotte dalla ricorrente appaiono quanto mai inaccoglibili e prive di fondamento in particolar modo se si considerano gli interessi di carattere pubblico e il pericolo per l’incolumità a cui si andrebbe incontro in caso di accoglimento del ricorso (documento 1 produzioni dell’Amministrazione del 17 febbraio 2011);<br />	<br />
2) che l’Anas s.p.a. ha posto alla base della gara un appalto maggiorato, al netto degli oneri per la sicurezza, di circa 1.000.000 di € rispetto al contratto triennale precedente ed ha quasi raddoppiato l’importo degli oneri per la sicurezza (memoria difensiva del 3 maggio 2011);<br />	<br />
3) “nel caso di specie si è in presenza non solo di un bando con prestazioni a corpo, ma l’appalto in questione è di tipo prestazionale e, in quanto tale, è regolato dalle prescrizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto che impongono il mantenimento di una altezza massima d’erba, senza alcun riferimento al numero di passaggi necessari per il raggiungimento dell’obiettivo; nei contratti prestazionali e, in particolare, nell’appalto de quo il computo metrico è indicativo delle aree su cui intervenire; ciò comporta che sia l’impresa stessa, a fronte del corrispettivo già determinato, a dover predisporre, in fase di esecuzione, un proprio programma che possa garantire gli standard minimi richiesti (si pensi al numero dei tagli d’erba, all’uso del diserbante, all’utilizzo dei macchinari specializzati e così via)” (pag. 5 memoria del 3 maggio 2011);<br />	<br />
4) possono essere presi in considerazione gli esiti delle gare inerenti al servizio triennale del falcio erba esperite dall’Anas s.p.a. in data 11 febbraio 2011 e 14 febbraio 2011; le gare in questione, bandite con le stesse modalità tecniche della gara 5SGC2010 hanno avuto una buona partecipazione da parte delle imprese presenti nel mercato ed i ribassi offerti sono da ritenersi nella media dei ribassi nazionali.<br />	<br />
Ebbene, il Collegio osserva quanto segue:<br />	<br />
1) in ordine al “pericolo per la pubblica incolumità”, come questa Sezione ha già avuto modo di statuire nella ordinanza n. 106/2011 l’affidamento del servizio poteva essere effettuato entro la data prestabilita utilizzando gli strumenti previsti dal Codice dei Contratti;<br />	<br />
2) corrisponde al vero (e non è contestata) la circostanza che l’ANAS non ha utilizzato il proprio prezziario per l’appalto in questione;<br />	<br />
3) non vi è traccia negli atti di gara delle modalità con cui l’ANAS, non avendo utilizzato il proprio prezziario, è giunta a determinare il prezzo a base d’asta;<br />	<br />
4) l’Amministrazione afferma da un lato che l’appalto è a corpo e di tipo prestazionale giungendo a concludere che il computo metrico sarebbe, per questo, di scarsa rilevanza; non tiene conto, e ciò è correttamente contestato da parte della ricorrente, che negli atti di gara non vi sono elaborati grafici atti ad indicare la consistenza delle aree oggetto di intervento con un conseguente indubbio difetto di istruttoria e un conseguente procedimento volto a determinare il prezzo posto a base di gara, del tutto approssimativo;<br />	<br />
5) è corretto l’argomentare della ricorrente laddove essa afferma che in un appalto a corpo il c.d. rischio quantità è a carico dell’appaltatore ma che proprio per questo, allo stesso devono essere forniti tutti i dati necessari per identificare l’oggetto delle prestazioni attraverso computi precisi ed elaborati grafici che consentano di comprendere proprio il suddetto “rischio quantità”; così non è nel caso qui scrutinato;<br />	<br />
6) la ricorrente ha depositato, con ciò confutando quanto sostenuto dall’Amministrazione in ordine alla correttezza dell’importo posto a base di gara poiché stimato sulla base del precedente appalto, le riserve iscritte dal precedente appaltatore del Lotto, riserve che ammontano ad oltre 2 milioni di € (documento depositato in data 16 maggio 2011).<br />	<br />
Il Collegio ricorda che le stazioni appaltanti devono adeguatamente motivare uno scostamento in diminuzione dei prezzi a base di gara rispetto al prezziario da esse stesse adottato. <br />	<br />
In definitiva, l&#8217;obbligo di assicurare nei pubblici incanti l&#8217;effettivo adeguamento dei prezziari ai valori di mercato correnti non è un mero elemento di legittimità della procedura, ma è una sostanziale condizione di efficacia e di efficienza dell&#8217;azione amministrativa che trae fondamento dall&#8217;art. 97 Cost., in quanto essa attiene a principi di ordine generale. <br />	<br />
L&#8217;istituto dell&#8217;adeguamento dei prezziari delle opere pubbliche è, difatti, rivolto a tutelare interessi pubblici generali, quali le condizioni di serietà dell&#8217;offerta nel sistema degli appalti pubblici e la connessa tutela di una sana concorrenza del mercato. Nel settore dei pubblici appalti, dunque, i prezziari, strumenti di riferimento per le opere pubbliche, devono essere aggiornati con procedure amministrative tipiche, ossia specifiche, non surrogabili in via di fatto con analisi di mercato non rese nelle pubbliche forme: l&#8217;aggiornamento dei prezzari è procedimentalizzato perché serve a rendere di pubblica fede e conoscibile da parte della generalità dei terzi e del mercato che l&#8217;Amministrazione appaltante ha utilizzato per la base d&#8217;asta valori competitivi, ciò allo scopo di consentire la massima partecipazione possibile alla procedura di gara e di tutelare l&#8217;affidamento delle imprese alla serietà della proposta al pubblico di progetto e di contratto che la base d&#8217;asta implica (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 01 ottobre 2009 , n. 5130). <br />	<br />
L’obbligo di porre a base di gara valori economici coerenti con l&#8217;attuale andamento del mercato trova la sua ragione nella necessità di evitare carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell&#8217;azione della pubblica amministrazione, oltre che sensibili alterazioni della concorrenza tra le imprese. <br />	<br />
Una Amministrazione che non si adegua a tali regole penalizza soprattutto le imprese più competitive e virtuose, perché esse sopportano maggiori oneri per l&#8217;adeguamento dei costi del lavoro, per l&#8217;investimento, per la formazione, per la sicurezza.<br />	<br />
Il ricorso è, in definitiva, fondato sul primo motivo. <br />	<br />
Può essere assorbita l’ulteriore censura dedotta avverso gli atti impugnati.<br />	<br />
Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati. <br />	<br />
Condanna l’Amministrazione alle spese del presente giudizio in favore della ricorrente che liquida in € 5.000/00 (cinquemila/00) oltre I.V.A., C.P.A e restituzione contributo unificato. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Maggio, Presidente FF<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere<br />	<br />
Gianluca Rovelli, Referendario, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/08/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-16-8-2011-n-895/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2011 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-895/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-895/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.895</a></p>
<p>Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto del Ministero dei Trasporti che rigetta il ricorso gerarchico del ricorrente giudicato inidoneo alla guida in quanto affetto da emianopsia omonima laterale sinistra, giudizio contesto sostenendo che la menomazione, stabile da oltre quindici anni, non impedirebbe il rinnovo della patente, come confermato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-895/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-895/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, ai fini del riesame, il decreto del Ministero dei Trasporti che rigetta il ricorso gerarchico del ricorrente giudicato inidoneo alla guida in quanto affetto da emianopsia omonima laterale sinistra, giudizio contesto sostenendo che la menomazione, stabile da oltre quindici anni, non impedirebbe il rinnovo della patente, come confermato da parere medico legale in atti. All&#8217;indomani di una verificazione, e&#8217; emerso che l’amministrazione non ha motivato circa la possibilità, posta in evidenza dal verificatore in base al d.m. 30 novembre 2010, di includere la ricorrente tra i conducenti cui, pur non soddisfacendo essi le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, può essere autorizzato il rilascio della patente da parte della Commissione medica locale in casi eccezionali, correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida; in questi casi, recita il decreto, “il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l’assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida”. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00895/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00761/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 761 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>ARIANNA REGAZZETTI</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Federico Novelli, Fabio Todarello, Alice Colleoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, p.zza Velasca n. 4;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;<br /> <br />
<b>A.S.L. DELLA CITTA&#8217; DI MILANO</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Pilato, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Solferino n. 40; 	</p>
<p>per l’annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti RD 3989 del 23 dicembre 2010, notificato alla ricorrente in data 31 dicembre 2010; 	</p>
<p>&#8211; nonché di tutti gli atti connessi;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e della A.S.L. DELLA CITTA&#8217; DI MILANO;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Il Collegio,<br />	<br />
LETTA la relazione conclusiva della verificazione depositata il 20 maggio 2011 (di cui era stato incaricato, con ordinanza del 27 aprile 2011, il Dirigente della struttura di Oculistica dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano, con facoltà di delega);<br /> <br />
RILEVATO che l’amministrazione non ha motivato circa la possibilità, posta in evidenza dal verificatore in base al d.m. 30 novembre 2010 (recante il recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida), di includere la ricorrente tra i conducenti cui, pur non soddisfacendo essi le norme riguardanti il campo visivo e l’acutezza visiva, può essere autorizzato il rilascio della patente da parte della Commissione medica locale in casi eccezionali, correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida; in questi casi, recita il decreto, “il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l’assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all’abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida”;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)<br />	<br />
ACCOGLIE l’istanza cautelare ai fini di un riesame da compiersi nei sensi di cui in motivazione;<br />	<br />
FISSA per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 27 ottobre 2011.<br />	<br />
COMPENSA le spese della presente fase cautelare, atteso l’accoglimento ai soli fini del riesame.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />	<br />
Dario Simeoli, Referendario, Estensore<br />	<br />
Raffaello Gisondi, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-27-5-2011-n-895/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/5/2011 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2008 n.895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-2-2008-n-895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-2-2008-n-895/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-2-2008-n-895/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2008 n.895</a></p>
<p>Sul periodo di durata massima delle convenzioni di lottizzazione 1. Urbanistica ed edilizia – Convenzioni di lottizzazione &#8211; Nuovi interventi urbanistici – Ammissibilità – Ragioni. 2. Urbanistica ed edilizia – Convenzioni di lottizzazione –Efficacia – Durata massima – Dieci anni – Ragioni. 3. Urbanistica ed edilizia – Destinazione urbanistica &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-2-2008-n-895/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2008 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-2-2008-n-895/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2008 n.895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>Sul periodo di durata massima delle convenzioni di lottizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Urbanistica ed edilizia – Convenzioni di lottizzazione &#8211; Nuovi interventi urbanistici – Ammissibilità – Ragioni.   																																																																																												</p>
<p>2.	Urbanistica ed edilizia – Convenzioni di lottizzazione –Efficacia – Durata massima – Dieci anni – Ragioni.																																																																																												</p>
<p>3.	Urbanistica ed edilizia – Destinazione urbanistica &#8211; Eccesso di potere –Disparità di trattamento – Configurabilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Le convenzioni di lottizzazione non precludono nuovi interventi di pianificazione urbanistica, poiché lasciano integra la potestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina del territorio e di regolamentazione urbanistica alla stregua di esigenze sopravvenute e per l’obbligatorio adeguamento alle modifiche normative.<br />
2. Le lottizzazioni convenzionate non possono avere l’efficacia di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica, di conseguenza va individuato un tempo decennale di durata massima delle convenzioni  che risponda al preminente interesse pubblico all&#8217; esecuzione delle opere di urbanizzazione e all&#8217; edificazione dei lotti.<br />
3.  Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento  presuppone non  l&#8217; analogia, ma la identità oggettiva delle situazioni di fatto e di diritto. Di conseguenza il motivo volto a censurare la disparità di trattamento nella destinazione urbanistica di un’area è ammissibile solo nel caso di assoluta ed indiscutibile identità di situazioni, sì da comportare la totale, manifesta illogicità e irrazionalità della scelta compiuta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
-SEZIONE II –</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n.72 del 2005  proposto da <br />
<b>SCHWEIGER Lia </b>e <b>SCHWEIGER Monica</b>, rappresentate e difese dagli Avvocati Alessandro Pallottino  ed Anna Palmerini, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, via Oslavia n.12;<br />
<b></p>
<p align=center>
</b>contro</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
<p>Regione Lazio </b>in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dall’Avv.to Elisa Caprio elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in via Marcantonio Colonna n.27;<br />
<b>Comune di Roma </b>in persona del Sindaco  <i>pro tempore, </i>rappresentato e difeso dall’Avvocatura Comunale (Avvocato A. Raimondo) e domiciliato negli uffici della stessa in Roma, via del Tempio di Giove 21;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
-della delibera della GR Lazio n.856 del 10.9.2004 di approvazione della variante al PRG del Comune di Roma cd. Piano delle Certezze;<br />
-della delibera del CC del Comune di Roma n.92 del 29.5.1997 di adozione della variante al PRG Piano delle Certezze;<br />
-delle delibere del CC di Roma n.203 del 14.9.1995 e n.176 del 9.11.2000 e 11 del 26.1.2004;<br />
del provvedimento di diniego del permesso di costruire intervenuto a seguito del giudizio di annullamento del silenzio rifiuto maturato sulla relativa istanza diniego, motivato dal Comune di Roma con il preteso contrasto con le NTA del PRG vigente e del PRG adottato dal Comune di Roma con delibera n.33 del 2003 (motivi aggiunti); </p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti i motivi aggiunti notificati il 2.11.2005;<br />
Visto l’atto di costituzione  del Comune di Roma; <br />
Viste le memorie presentate dalle ricorrenti, dalla Regione Lazio  e dal Comune di Roma;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore  alla camera di consiglio del 5 dic. 2007, il dottor Roberto Capuzzi, uditi l’Avvocato A. Palmerini, l’Avvocato E. Caprio  e l’Avvocato A. Raimondo;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Espongono le ricorrenti di essere proprietarie di un lotto di terreno situato nel Comune di Roma in via Misurina all’interno del comprensorio convenzionato denominato Acqua Traversa.<br />
Le ricorrenti presentavano istanza di concessione edilizia per la costruzione di un piccolo edificio ma il Comune di Roma non riscontrava la istanza. <br />
Le ricorrenti allora impugnavano il silenzio rifiuto davanti al TAR Lazio che, con sentenza n.9954 del 30.9.2004, annullava detto silenzio ed ordinava alla amministrazione di provvedere.<br />
Nelle more della pubblicazione della sentenza la Regione Lazio approvava la variante al PRG di Roma adottata dal Comune di Roma con delibera CC n.92 del  1997 che attribuisce al terreno delle ricorrenti destinazione B2, conservazione della volumetria esistente, rendendo così impossibile la realizzazione del progettato edificio.<br />
Da qui il ricorso avverso la delibera di adozione e di approvazione della variante affidato a motivi vari di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />
Si sono costituiti la Regione Lazio ed il Comune di Roma confutando analiticamente le varie tesi difensive sostenute nel ricorso.<br />
Le ricorrenti hanno poi depositato motivi aggiunti impugnando la determinazione dirigenziale  n.949 dell’11.7.2005 di diniego della istanza di rilascio di concessione edilizia.<br />
Sono state depositate numerose memorie difensive. All’udienza del 5 dic. 2007 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.La questione all’esame del Collegio attiene alla destinazione urbanistica impressa  dalla c.d. “Variante delle Certezze”, variante  al PRG del Comune di Roma approvata dalla Regione Lazio, relativamente ad un terreno sito in Roma, nel comprensorio convenzionato dell’Acqua Traversa.<br />
Per tale zona il Comune ha deciso di trasformare la zona D (completamento) in zona B2 (conservazione del tessuto edilizio e viario) e di trasformare poi le zone B inedificate in zone M3 o N  in ragione della asserita  carenza di standards per verde e servizi pubblici e della valenza ambientale della zona.<br />
3. Possono essere superate le eccezioni di inammissibilità ed irricevibilità avanzate dal Comune di Roma in quanto il ricorso ed i successivi motivi aggiunti sono   infondati nel merito.<br />
4.Con il primo motivo le ricorrenti censurano il  presupposto dal quale è partita la delibera comunale relativo alla dichiarata carenza di standards e  valenza ambientale della zona.<br />
A detta delle ricorrenti il sacrificio loro imposto non sarebbe giustificato in quanto la zona avrebbe sufficienti standards edilizi per servizi ed ampi spazi a verde pubblico per la trasformazione a zona N, Verde pubblico, della vasta superficie della collina INA posta al margine della zona convenzionata dell’Acqua Traversa.<br />
Le ricorrenti richiamano al riguardo  alcune pronunzie del giudice amministrativo (in particolare Consiglio di Stato, Sez. IV n.3172 del 2.6.2000) che, avendo avuto per oggetto proprio il comprensorio dell’Acqua Traversa, hanno censurato la variante delle Certezze per illegittimità del presupposto in ordine alla carenza degli standards, erroneamente calcolati per una popolazione stimata di 23.000 persone poi risultata inferiore  nella successiva delibera n.203 del 1995.<br />
5. Tali argomentazioni tuttavia non vengono condivise dalla Sezione.<br />
Al riguardo si osserva quanto segue.<br />
La zona dell’Acqua Traversa era stata interessata dalla Convenzione Russo-Ajello stipulata nel lontano 1935 e fu oggetto di una rapida  edificazione.<br />
Si manifestò subito una carenza di standards alla quale cercarono di porre rimedio numerosi strumenti urbanistici tra i quali il DPR 16.12.1965, di approvazione del PRG di Roma adottato con delibera del CC n.614 del 18.12.1962, che dispose lo stralcio della previsione urbanistica dell’ Acqua Traversa allo scopo di consentire al Comune di reperire aree da destinare a servizi attraverso accordi con i proprietari.<br />
Con la delibera del CC n.2777 del 17.10.1967, di adozione di una Variante generale al PRG,  l’Amministrazione destinò a servizi, nell’ambito della Convenzione, alcune aree per una superficie complessiva di 26.200 da reperire attraverso cessioni gratuite da parte di alcune proprietari, cessioni perfezionate con atti d’obbligo anteriormente alla approvazione della Variante avvenuta con DM 6.12.1971 n.4876  nel quale si sottolineava che le aree cedute non venivano considerate sufficienti a soddisfare le necessità di servizi e verde del comprensorio.<br />
In particolare, il Ministero dei Lavori Pubblici, nell’approvare la Variante, confermava il regime convenzionale esclusivamente a favore dei proprietari che avevano proceduto alle cessioni gratuite di aree tra cui, è bene subito sottolineare,  non figura il dante causa delle attuali ricorrenti.<br />
Nei confronti dei proprietari che non avevano aderito agli accordi, il DM prescriveva che l’attuazione della convenzione restasse subordinata alla cessione di ulteriori superfici.<br />
Tuttavia, senza ora poter ripercorrere, per i limiti del petitum, il tormentato iter urbanistico del comprensorio, giova sottolineare che, negli strumenti urbanistici via via adottati e mai approvati dalla Regione (delibere CC n.2632 del 1974, n.2201 del 1976, n.4145 del 1982), e pur dopo la cessione di alcune aree private, il  Comune ha sempre ritenuto insufficienti gli standards della zona, nè è riuscito a porre mano al loro significativo potenziamento. <br />
Di tale situazione di insufficienza degli standards prendeva atto lo stesso giudice amministrativo che con la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, n.711 del 1993, riferita allo strumento del 1982 (ma la situazione, come anche si vedrà, non risulta  mutata a tutt’oggi), rilevava che <i>“..sembra difficile che si possa negare un effettivo stato di necessità, in presenza di un vecchio piano di lottizzazione che, come si legge nella delibera, non prevedeva a tacer d’altro, parcheggi pubblici e privati, edifici scolastici, asili nido, punti di vendita commerciali e spazi pubblici attrezzati&#8230;”</i>.<br />
E’ anche vero che il Consiglio di Stato, con la pronunzia n.3172 del 2000, ha ritenuto inadeguato l’accertamento effettuato dal Comune in ordine alla rilevazione degli standards del comprensorio, ma è altrettanto vero che esistono molte altre pronunzie di segno diverso, sia del giudice di primo grado che del  giudice di appello e sempre in materia di utilizzabilità ed attendibilità dei dati assunti dalla Amministrazione in materia di standards del comprensorio, che hanno confermato, proprio con riferimento alla Variante delle Certezze, l’attendibilità dei dati istruttori in possesso del Comune ritenuti “<i>attualizzati”</i> e “<i>rilevati sul campo</i>” (tra le altre, Cons. Stato, IV, n.924 del 2002; VI n.134 del 2001).<br />
Si aggiunga che la sentenza richiamata dalle ricorrenti n.3172 riguardava una ipotesi del tutto peculiare e cioè:<br />
-un lotto al quale la Variante delle Certezze imprimeva destinazione pubblica a fini espropriativi, mentre il lotto delle ricorrenti conserva potenzialità edificatorie private (parcheggi interrati ed a raso) ;<br />
&#8211; una società proprietaria di un lotto avente causa di uno dei proprietari che avevano partecipato al primo gruppo di cessioni per i quali il regime convenzionale era stato recepito dalla variante al PRG approvata dal Ministero con DM 16.12.12.1971 n.4876<br />
Ma quel che infine emerge dalla documentazione depositata è che la situazione degli standards del comprensorio ad oggi non si è significativamente modificata, essendosi rivelata del tutto insufficiente l’acquisizione di ulteriori aree a favore del Comune (secondo gruppo di cedenti), anzi la situazione è ulteriormente aggravata, come rilevato dalla difesa comunale,  per effetto della successiva edificazione in virtù di concessioni edilizie rilasciate dalla Regione  e da commissari ad acta mentre  i lotti ad oggi rimasti inedificati sono meno di una decina.<br />
Quanto alla collina INA, questa è ricompresa nel Parco dell’Insugherata  e come tale non puo’ includersi nel calcolo degli standards di verde di quartiere.<br />
Resta comunque carente la situazione dei parcheggi e delle atrezzature pubbliche della zona.<br />
Anche ad ipotizzare, in via di mera astrazione, un qualche sovradimensionamento degli standards, rileva comunque la Sezione che l’Amministrazione non è tenuta ad una pedissequa osservanza del DM 1444 del 1968 potendo il Comune “<i>scegliere liberamente un particolare regime volto ad esempio, a ridurre l’addensamento edilizio di una zona, in applicazione di regole urbanistiche che devono apparire ragionevoli e non illogiche rispetto allo stato di fatto, essere caratterizzate dalla generalità, essere applicate in modo indifferenziato e secondo le caratteristiche intrinseche del bene”</i>  (così proprio con riferimento al comprensorio di cui si discute, TAR Lazio, I, n.2027 dell’8.5.2000 e n.3727 del 20.3.2000).<br />
Nella specie, la scelta di limitare il peso insediativo del comprensorio è stata effettuata per categorie omogenee in un progetto complessivo di adeguamento della disciplina urbanistica del territorio ed appare coerente con le direttrici generali della variante che sono inspirate ad  una esigenza di recupero e riqualificazione di quanto già realizzato, piuttosto che verso una espansione della cubatura.<br />
In conclusione il primo e fondamentale motivo dedotto deve essere respinto.<br />
6. Con il secondo motivo si dolgono le ricorrenti che erronea sarebbe la motivazione del valore ambientale della zona e comunque la tutela ambientale non è di competenza comunale.<br />
Anche tale motivo non ha pregio.<br />
Il comprensorio dell’Acqua Traversa è compreso nella perimetrazione del PPT Veio Cesano, sia pure con tutela limitata all’interno della zona edificata, a seguito del piano adottato con delibera della Giunta Regionale del Lazio n.10018 del 22.11.1988 approvato con legge regionale Lazio 6.7.1998 n.24.<br />
Nel comprensorio, come prima rilevato, insiste il Parco dell’Insugherata nel quale ricade la collina INA, il che fornisce consistenza e spessore all’affermazione del Piano delle Certezze in ordine alla valenza ambientale della zona derivante, non da valutazioni del Comune,  ma da presupposti provvedimenti anche di rango legislativo della Regione dei quali il piano delle Certezze si è limitato a prendere atto.<br />
7. Con il terzo motivo, ripreso anche nei motivi aggiunti,  si dolgono le ricorrenti che il Comune di Roma avrebbe annullato l’intera disciplina urbanistica della zona dell’Acqua Traversa quale derivante dalla Convenzione Russo-Ajello del 1935 e successivamente recepita dagli strumenti urbanistici comunali, che riconoscevano il diritto ad ottenere  l’immediato rilascio di concessioni edilizie previa cessione gratuita di aree al Comune. <br />
Orbene, in disparte le cennate problematiche  relative alla non operatività, a favore delle ricorrenti, della convenzione urbanistica  del 1935 tenuto conto del contenuto del  DM del 1971 n.4876,  preme alla Sezione richiamare, al riguardo, i principi in materia di varianti di piano regolatore incidenti negativamente sulle aspettative fondate sopra una convenzione di lottizzazione.<br />
Tali aspettative, come ha rilevato la giurisprudenza, non sono tutelate in assoluto nel senso che non esiste una preclusione a nuovi interventi di pianificazione urbanistica che vanifichino in tutto o in parte quelle aspettative (Cons. Stato, IV Sez. 1 luglio 1992 n. 653; IV, 711 del 13 luglio 1993; V, n. 14, 4 gennaio 1993; TAR Lombardia, Milano, n.295 del 19.2.2002; TAR Abruzzo, Pescara, 23 del 4 gennaio 2002; TAR Abruzzo, L’Aquila, 21.8.2003 n.598). <br />
Cio in quanto lo ius variandi, relativo alle prescrizioni di piano regolatore generale, include anche uno ius poenitendi dei vincoli assunti dal Comune con la convenzione di lottizzazione. <br />
In sostanza, pur a fronte di una convenzione di lottizzazione, rimane integra la potestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina del territorio e di regolamentazione urbanistica alla stregua di esigenze sopravvenute e per l&#8217; obbligatorio adeguamento alle modifiche normative (Cfr. IV Sez. 14 aprile 1998 n. 609 e Cass. civ. 8 giugno 1995 n. 6482).<br />
Nel caso che occupa, le ragioni della scelta del sacrificio imposto al privato sono ampiamente motivate dal Piano, nell’ottica delle già rilevate esigenze di contenimento del peso insediativo del comprensorio.<br />
Peraltro è bene ribadire che lo strumento urbanistico non ha inteso azzerare la possibilità edificatoria del terreno delle ricorrenti, nè ha impresso un vincolo destinato ad espropriazione  limitandosi a prevedere, per le zone B2, la possibilità di demolizione e ricostruzione e di realizzazione di parcheggi  interrati ed a raso.<br />
Si tratta, quindi, di una destinazione conformativa e non  espropriativa della proprietà, coerente con gli indirizzi generali del piano delle Certezze (cfr. Cons. Stato, IV,  2639,  8 maggio 2000).<br />
8. Con il quarto motivo  si avanzano censure di disparità di trattamento in particolare richiamando la situazione di  un  proprietario di un terreno all’interno del comprensorio per il quale la variante ha previsto la possibilità di edificare.<br />
La censura non ha pregio.<br />
Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento  presuppone non  l&#8217; analogia, ma la identità oggettiva delle situazioni di fatto e di diritto poste a raffronto con l’effetto che il motivo volto a censurare la disparità di trattamento nella destinazione urbanistica di un’area è ammissibile solo nel caso di assoluta ed indiscutibile identità di situazioni, sì da comportare la totale, manifesta illogicità e irrazionalità della scelta compiuta.<br />
Ma nel caso che occupa, come rilevato dalla difesa comunale a pag. 26 della memoria,  la fattispecie richiamata dalle ricorrenti è del tutto peculiare riguardando un’area appartenente al primo gruppo di cedenti di terreni e per la quale veniva previsto il rilascio della concessione edilizia a seguito dell’accoglimento delle osservazioni e subordinatamente alla cessione di ulteriori aree la cui superficie supera per dimensioni il doppio del lotto di proprietà delle ricorrenti.<br />
9.Con i motivi aggiunti le ricorrenti hanno impugnato la determinazione dirigenziale n.949 dell’11.7.2005 con la quale il Comune ha negato il rilascio della concessione edilizia per il lotto in questione.<br />
Con il primo motivo aggiunto le ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 5 comma 5 delle NTA del vigente PRG conseguente alla intervenuta approvazione della variante al Piano delle Certezze.<br />
Secondo le ricorrenti il regime convenzionale del comprensorio non era soggetto ad alcun termine di decadenza  e non avrebbe potuto essere posto nel nulla dalla variante al PRG.<br />
Al riguardo, si ribadiscono le considerazioni già espresse al punto n.7 della presente sentenza in base alle quali le convenzioni di lottizzazione lasciano comunque integra la potestà pubblicistica del Comune in materia di disciplina del territorio e di regolamentazione urbanistica alla stregua di esigenze sopravvenute.  <br />
Ed infatti le lottizzazioni convenzionate non possono avere l’efficacia di condizionare a tempo indeterminato la pianificazione urbanistica e quindi, mutuando il termine di cui all’art. 16  della legge urbanistica va individuato un tempo decennale di durata massima delle convenzioni  che risponde al preminente interesse pubblico non soltanto per l&#8217; esecuzione delle opere di urbanizzazione, ma anche per l&#8217; edificazione dei lotti  (Cons. Stato, IV, 957 &#8211; 2 marzo 2004; IV Sez., 3 novembre 1998 n. 1412; IV Sez. 16 marzo 1999 n. 286,  e 25 luglio 2001 n. 4074).<br />
10. Con il  secondo dei motivi aggiunti si assume la illegittimità della motivazione del diniego per  violazione dell’art. 41 comma 3 delle NTA del PRG adottato con la delibera CC n.33 del 2003, che vieta gli interventi di nuova edificazione nella città consolidata.</p>
<p>Secondo  le ricorrenti,  dovrebbe applicarsi il comma 9 del sopradetto art.41   che fa  salva  la  disciplina prevista  dai piani urbanistici esecutivi già approvati ed in corso di realizzazione tra i quali, appunto, la convenzione di lottizzazione dell’Acqua Traversa.<br />
Si richiama al riguardo quanto sopra rilevato in ordine alla operatività della convenzione urbanistica Russo-Aiello ed alla durata massima degli strumenti attuativi risultando evidente che il comma 9 dell’art.41 si riferisce a piani attuativi vigenti e non a quelli ormai scaduti o non operativi  (Cons. Stato IV, 286 &#8211; 16 marzo 1999 cit.) .<br />
11. Con il terzo ed il quarto motivo aggiunto si  impugna ancora il diniego di concessione nella parte in cui ha richiamato, a giustificazione del provvedimento negativo anche il nuovo PRG  recependo e confermando, a detta delle ricorrente una previsione urbanistica di zona che sarebbe stata annullata dal giudice amministrativo.<br />
Premesso che non gioverebbe alle ricorrenti l’accoglimento del motivo atteso che il provvedimento </p>
<p>
di diniego si fonda su una duplice motivazione  (oltre all’art.41, comma 3 delle NTA del Nuovo PRG di cui alla delibera n.33 del 2003 anche l’art.5, comma 5 delle NTA del PRG) ognuna autonomamente idonea a sorreggere il provvedimento, risulta evidente che nel provvedimento, il richiamo alle previsioni del Nuovo PRG serve esclusivamente a rafforzarne la motivazione.<br />
12.In conclusione il ricorso ed i motivi aggiunti non meritano accoglimento.<br />
       Spese ed onorari possono essere compensati.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, RESPINGE il ricorso in epigrafe indicato . <br />
Compensa spese ed onorari.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 5 dic. 2007.</p>
<p>Luigi     TOSTI                     Presidente<br />
Roberto CAPUZZI                   Consigliere rel. est.<br />
Anna     BOTTIGLIERI            Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-1-2-2008-n-895/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2008 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2006 n.895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-12-2006-n-895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-12-2006-n-895/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-12-2006-n-895/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2006 n.895</a></p>
<p>Va respinta la domanda di sospensione di un diniego di permesso di soggiorno se manchi la disponibilia’ dei mezzi di sussistenza e non siano documentati redditi prodotti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE I Registro Ordinanze: 895/2006 Registro Generale: 1302/2006 nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO Presidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-12-2006-n-895/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2006 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-12-2006-n-895/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2006 n.895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione di un diniego di permesso di soggiorno se manchi la disponibilia’ dei mezzi di sussistenza e non siano documentati redditi prodotti. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE I</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 895/2006<br />
Registro Generale: 1302/2006</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
CALOGERO PISCITELLO Presidente<br />  BRUNO LELLI Cons. <br />
SERGIO FINA Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Dicembre 2006<br />
Visto il ricorso 1302/2006  proposto da:<br />
<b>LAMAJ AGUR</b>rappresentato e difeso da:<br />
GIORGI RONCHI AVV. ROBERTOPANGRAZZI AVV BARBARAcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA D&#8217;AZEGLIO N.58presso<br />
GIORGI RONCHI AVV. ROBERTO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p>QUESTURA DI BOLOGNA<br /> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del decreto del Questore della provincia di Bologna del 7.9.2006, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno n.B087741, rilasciato dalla Questura di Bologna per motivi commerciale/lavoro e con invito a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del suddetto atto, significando che, in caso di inottemperanza, potrà essere disposta nei suoi confronti l’espulsione amministrativa;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
QUESTURA DI BOLOGNA<br />
Udito il relatore Cons. SERGIO FINA;<br />
Uditi, alla Camera di Consiglio del 21.12.2006, gli Avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che non sussiste il requisito della disponibilità di mezzi di sussistenza atteso che non ha percepito redditi per gli anni 2004 e 2005</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BOLOGNA , li 21 Dicembre 2006<br />
Presidente F.to Calogero Piscitello<br />
Cons. rel. est. F.to Sergio Fina</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 22 dic. 2006<br />
Bologna,lì 22 dic. 2006</p>
<p>Il Segretario<br />
F.to Donatella Perrone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-ordinanza-sospensiva-21-12-2006-n-895/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/12/2006 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-895/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-895/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.895</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto A. SpA (avv. Iannotta e Merani) c. Regione Piemonte (avv. Lacognata e Rava) e D.R.V. (avv. Sertorio e Terragni) sul procedimento per l&#8217;autorizzazione all&#8217;attività estrattiva in deroga alle distanze minime ex art. 105 dpr n&#176; 128/59 1. &#8211; Cave e miniere – Autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-895/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-895/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> A. SpA (avv. Iannotta e Merani) c. Regione Piemonte (avv. Lacognata e Rava) e D.R.V. (avv. Sertorio e Terragni)</span></p>
<hr />
<p>sul procedimento per l&#8217;autorizzazione all&#8217;attività estrattiva in deroga alle distanze minime ex art. 105 dpr n&deg; 128/59</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. &#8211; Cave e miniere – Autorizzazione ex art. 105 Dpr 128/59 – Parere Ing. Capo del distretto minerario – Mancata acquisizione – Regione Piemonte – Irrilevanza</p>
<p>2. &#8211; Cave e miniere – Autorizzazione ex art. 105 Dpr 128/59 – Parere degli altri “organi interessati” – Parere della Provincia e del Comune in cui ricade l’area – Necessità</p>
<p>3. &#8211; Cave e miniere – Autorizzazione ex art. 105 Dpr 128/99 – Valutazione operata sulla base di relazione presentata dall’istante – Accertamenti autonomi della P.A. – Assenza – Irrilevanza</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	&#8211; Nell’ambito della Regione Piemonte le funzioni già spettanti all’Ing. Capo del Distretto Minerario di cui al Dpr 128/59 sono state attribuite al Presidente della Giunta Regionale ex artt. 1 e ss. L. Regione Piemonte n. 4/85, sicché il parere dell’organo																																																																																												</p>
<p>2.	L’art. 105 del Dpr n. 128/59 ove prevede l’acquisizione del parere degli “altri or-gani interessati dello Stato, la Provincia ed i Comuni” deve  interpretarsi nel senso che è obbligatoria l’acquisizione del parere della Provincia e del Comune in cui ri-cada l’area interessata.																																																																																												</p>
<p>3.	Ai fini della legittimità del provvedimento di autorizzazione ex art. 105 Dpr n. 128/59 è irrilevante che la PA non abbia svolto accertamenti autonomi, limitandosi a valutare la relazione tecnica depositata dall’istante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul procedimento per l’autorizzazione all’attività estrattiva in deroga alle distanze minime ex art. 105 dpr n° 128/59</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg.Sent.n.895/04<br />
Reg.Ric.n.1508/97</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
SEZIONE I</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 1508/97 proposto dalla<br />
<b>società AGIP S.P.A., </b>in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Lucio Iannotta e dall’avv. Carlo Merani ed eletivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Torino, via Rosolino Pilo, 11, come da mandato conferito per scrittura privata autenticata a ministero Notaio Sormani di Milano in data 10 giugno 1996, rep. n. 161949;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.R. 14 luglio 1997, n. 412101 ed in tale qualità rappresentato e difeso dall’avv. Maria Lacognata, successivamente sostituita dall’avv. Alessandra Rava come da deliberazione G.R. 30 marzo 2004, n. 412101, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura regionale in Torino, piazza Castello, 168, come da mandati a margine degli atti di costituzione in giudizio del primo e del secondo difensore;</p>
<p>e nei confronti della</p>
<p><b>DITTA RICCIARDO VINCENZINO</b>, in persona del titolare, rappresentato e difeso dagli avv.ti Marco Sertorio e Marinella Terragni, domiciliatari in Torino, corso Matteotti, 25, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione<br />
 del D.P.G.R.14 marzo 1997, n. 949, recante autorizzazione a favore della ditta Ricciardo Vincenzino a mantenere, nella cava di sua proprietà in Comune di Romentino, gli scavi eseguiti ad una distanza inferiore a quella di sicurezza (50 metri) prevista dall’art. 104 D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, rispetto all’oleodotto AGIP, che collega un pozzo di derivazione con il centro olio di Trecate;<br />
 di ogni atto o comportamento premesso, connesso e conseguente, ed in particolare della richiesta dell’Assessorato all’Ambiente in data 19 dicembre 1996;<br />
 dell’omessa valutazione delle ragioni addotte dall’AGIP nel corso del procedimento;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della ditta Ricciardo Vincenzino;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il I^ Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 l’avv. Antonella Borsero in sostiuzione dell’avv. Carlo Merani per la società ricorrente, l’avv. Alessandra Rava per la Regione Piemonte e l’avv. Luisa Jona Celesia in sostituzione dell’avv. Marco Sertorio per la ditta Ricciardo Vincenzino;<br />
Ritenuto in</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Considerato che l’AGIP espone di essere titolare di un diritto di servitù di metanodotto gravante su un fondo in Comune di Romentino, oggi appartenente alla ditta controinteressata.<br />
Nell’atto costitutivo della servitù, trascritto il 30 ottobre 1991, gli allora proprietari si erano obbligati nei confronti dell’AGIP a “non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature, canalizzazioni, chiuse ed opere stabili a distanza inferiore a mt. 15 dall’asse del fascio tubiero esistente nei terreni di proprietà”.<br />
Nel 1992 il fondo è stato acquistato dal controinteressato, che vi ha intrapreso la coltivazione di una cava di inerti, rendendosi successivamente responsabile di asserite violazioni degli obblighi convenzionali assunti verso il Comune di Romentino, delle norme di sicurezza vigenti e dello stesso diritto di servitù spettante all’AGIP.<br />
Questa ha reagito, proponendo una separata azione civile a tutela dei suoi diritti soggettivi e, parallelamente ha denunciato le violazioni anche alla Regione Pimonte ed al Comune di Romentino.<br />
Il servizio di Polizia Mineraria ha eseguito un sopralluogo, in esito al quale ha imposto al controinteressato il ripristino della distanza di 50 metri tra la cava e l’oleodotto.<br />
Il controinteressato ha quindi presentato alla Regione un’istanza in data 13 novembre 1996, con cui ha chiesto di essere autorizzato in sanatoria a mantenere le distanze di scavo esistenti e la Regione la ha accolta, nonostante l’opposizione scritta della ricorrente.<br />
Il provvedimento regionale è denunciato innanzi tutto per violazione dell’art. 104 D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, in base al quale le cave a cielo aperto devono distare dagli oleodotti almeno 50 metri; tale distanza può essere diminuita se le condizioni di sicurezza lo consentono, ma nel caso in esame non sarebbero stati eseguitigli accertamenti necessari.<br />
In secondo luogo, il provvedimento regionale non motiverebbe circa gli argomenti sollevati dall’AGIP nella memoria di intervento procedimentale.<br />
Il provvedimento si porrebbe infine in contraddizione con le precedenti determinazioni regionali che avevano imposto l’osservanza della distanza di 50 metri, né considererebbe adeguatamente l’interesse pubblico generale all’osservanza delle distanze di sicurezza.<br />
Sia la Regione Piemonte che la ditta controinteressata si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 24 luglio 1997, n. 939.<br />
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Il ricorso investe il provvedimento con cui il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ha accolto l’istanza presentata dalla ditta controinteressata per ottenere in sanatoria l’autorizzazione di cui all’art. 105 D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 per mantenere le opere di coltivazione di una cava in atto a distanza inferiore a 50 metri dal metanodotto di proprietà della società ricorrente.<br />
Sia la Regione che il controinteressato eccepiscono l’irricevibilità del ricorso, osservando che questo è stato notificato ad oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato nel Bollettino Ufficiale della Regione.<br />
L’eccezione è infondata.<br />
Le persone «direttamente contemplate» nell’atto amministrativo, alle quali il ricorso deve essere notificato a sensi dell’art. 2 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, non sono soltanto coloro che sono menzionati nell’atto stesso, ma anche chi, pur non menzionato, sia comunque da ritenere destinatario del medesimo.<br />
Ora, è evidente che l’autorizzazione richiesta dal controinteressato non vede come unico destinatario quest’ultimo, essendo il provvedimento diretto a spiegare effetti (in questo caso pregiudizievoli) anche nei confronti del soggetto proprietario del metanodotto al quale è stato consentito di avvicinare le opere di scavo oltre i limiti ordinari.<br />
Ne deriva che nei confronti di tale soggetto la pubblicazione dell’atto nelle forme di rito non fa decorrere il termine per l’impugnazione, occorrendo a tal fine la notifica o comunicazione individuale, ovvero la prova dell’effettiva conoscenza (Cons. St., V, 11 giugno 2001, n. 3131; T.A.R. EmiliaRomagna – Bologna, 7 giugno 2002, n. 835).<br />
Del resto, anche la stessa Regione ha avvertito la necessità di una comunicazione individuale, tant’è vero che ha ritenuto di dover formalmente comunicare il provvedimento ad entrambi i detinatari (società ricorrente e ditta controinteressata) con nota assessorile 24 marzo 1997, prot. n. 1812/737.<br />
Poiché né la Regione, né il controinteressato provano che la ricorrente abbia ricevuto tale comunicazione oltre sessanta giorni prima della data di notifica del ricorso, questo deve dichiararsi ricevibile e può conseguentemente essere esaminato nel merito.<br />
Con il primo motivo la società ricorrente denuncia il provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per violazione dell’art. 105 D.P.R. 9 aprile 1959, n.128, in quanto emesso senza la previa acquisizione del parere dell’Ingegnere Capo del Distretto Minerario.<br />
Sotto il primo profilo essa sostiene in particolare che la Regione avrebbe accordato l’autorizzazione alla coltivazione della cava in deroga alle distanze stabilite dall’art. 104 stesso D.P.R. senza eseguire autonomi accertamenti circa la sussistenza delle relative condizioni di sicurezza.<br />
In fatto, dopo l’avvenuto accertamento dell’esistenza di scavi a distanza dal metanodotto inferiore a quella prescritta e dopo il pagamento della relativa sanzione amministrativa, la ditta controinteressata ha chiesto di essere autorizzata a mantenere gli scavi in atto, affermando la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento della deroga.<br />
La domanda è stata trasmessa al Servizio Regionale di Polizia Mineraria, che con nota 19 dicembre 1996, prot. n. 5318 ha chiesto alla stessa controinteressata di produrre «una dettagliata verifica geomeccanica dell’area di cava a ridosso dell’oleodotto (…) al fine di accertare le eventuali interferenze tra il manufatto in questione e gli scavi eseguiti»; la controinteressata ha prodotto la perizia richiesta e il Presidente della Regione ha concesso la deroga sul rilievo «che le verifiche di stabilità (per la geometria descritta nella relazione presentata) evidenziano una situazione di sicurezza sia per il manufatto in oggetto che per la scarpata stessa, purché venga assicurata una distanza di 20 metri dello scavo dall’oleodotto».<br />
Vero è che dagli atti acquisiti al giudizio non risulta che la Regione abbia compiuto accertamenti autonomi, ma, a parere del Collegio, ciò non determina in alcun modo l’illegittimità della determinazione assunta.<br />
Nell’ordinamento non esiste infatti nessuna norma che disponga in tal senso, essendo anzi frequenti le ipotesi in cui è lo stesso istante a dover documentare i presupposti di fatto per l’accoglimento della sua domanda, salvo restando il potere dell’Amministrazione di valutare autonomamente l’attendibilità dei dati forniti.<br />
Tale valutazione costituisce evidentemente espressione di discrezionalità “tecnica”, suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto il solo profilo della manifesta illogicità: vizio che, in caso di accoglimento della domanda (e quindi di apprezzamento favorevole dei dati forniti) è a sua volta è ravvisabile solo quando i dati medesimi appaiano a prima vista insufficienti, inveritieri o contraddittori<br />
Nel caso in esame detto vizio non è configurabile, attesa la non manifesta inattendibilità della perizia geomeccanica presentata dalla ditta richiedente.<br />
Sempre con il primo motivo, la ricorrente denuncia inoltre la mancata acquisizione del parere dell’Ingegnere Capo del Distretto Minerario e degli altri Enti ed organi indicati dalla legge.<br />
Per quanto riguarda la mancata acquisizione del parere dell’Ingegnere Capo occorre rilevare che, nell’ambito della Regione Piemonte, le funzioni già spettanti a tale organo (statale) e trasferite alle Regioni dall’ artt. 62 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono state espressamente attribuite allo stesso Presidente della Giunta Regionale dagli artt. 1, 2 e 3 L.R.21 gennaio 1985, n. 4. Il parere in questione non è pertanto più necessario.<br />
L’art. 105 D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 prescrive però di sentire anche «gli altri organi interessati dello Stato, la Provincia ed i Comuni».<br />
Nel caso in esame nessuno di tali Enti od organi ha tuttavia espresso pareri confluiti nel procedimento e, se non sono allo stato individuabili organi statali che avrebbero dovuto essere sentiti, la prescrizione relativa all’acquisizione obbligatoria dei pareri della Provincia e del Comune in cui ricade l’area deve ritenersi tuttora in vigore.<br />
Sotto tale profilo la censura in esame appare pertanto meritevole di accoglimento.<br />
Parimenti fondata è altresì l’ulteriore doglianza con cui la ricorrente denuncia l’omessa motivazione circa le ragioni ostative all’accoglimento della domanda della controinteressata, che la ricorrente aveva esposto alla Regione con memoria in data 9 gennaio 1997.<br />
Tale atto era stato presentato a seguito della ricezione, da parte della ricorrente, della comunicazione regionale di avvio del procedimento di autorizzazione in sanatoria richiesto dalla ditta controinteressata e, come esattamente rileva la ricorrente medesima, a norma dell’art. 10, lett. b ) L. 7 agosto 1990, n. 241, l’Amministrazione, pur non dovendo confutare puntualmente le memorie e i documenti presentati di soggetti intervenuti nel procedimento, ha comunque l’obbligo di valutarli, sempre che questi siano pertinenti all’oggetto del medesimo (Cons. St., V, 16 giugno 2003, n. 3380).<br />
In conformità ai principi fondamentali sul procedimento amministrativo posti dalla citata L. 7 agosto 1990, n. 241, è necessario che di tale valutazione vi sia traccia nel provvedimento finale, atteso che il giusto provvedimento, cui tende la cultura della partecipazione sottesa alla legge stessa, non è quello che accontenta il privato, ma quello che assicura l’effettivo conseguimento dell’interesse pubblico, motivando in ordine alle scelte effettuate anche in ragione dell’interesse privato in gioco, per cui la partecipazione rifluisce necessariamente nell’obbligo di motivazione, fissato all’art. 3 stessa legge (Cons. St., IV, 22 giugno 2000, n. 3556).<br />
Di conseguenza, l’omessa motivazione circa il contenuto della memoria scritta (o quantomeno circa la pertinenza di essa all’oggetto del procedimento) presentata dalla ricorrente costituisce vizio del procedimento stesso sotto il profilo della violazione di legge e comporta l’illegittimità del provvedimento finale emanato.<br />
In considerazione di quanto esposto, detto provvedimento deve essere conclusivamente annullato, salvi comunque restando gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione regionale andrà ad adottare sull’istanza di autorizzazione in deroga presentata dalla ditta controinteressata in data 13 novembre 1996.<br />
Attesa la concorrenza di giustificati motivi, può disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte  Sezione I  definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi ed impregiudicati gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione regionale andrà ad adottare sull’istanza di autorizzazione in deroga presentata dalla ditta controinteressata in data 13 novembre 1996.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 19 maggio 2004 con l’intervento dei magistrati:<br />
Alfredo Gomez de Ayala	 Presidente<br />	<br />
Bernardo Baglietto	 I^ Referendario Estensore<br />	<br />
Cecilia Altavista	 Referendario																																																																																												</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge <br />
il 25 maggio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-5-2004-n-895/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2004 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.895</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-895/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-895/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.895</a></p>
<p>Pres. Urbano, Est. Greco. Società Immobiliare L3 s.r.l. contro Comune di Rutigliano, Cooperativa Edilizia “Maximilian” s.r.l. (art.2932 c.c.). Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Durata massima – Termine decennale – Omessa indicazione dei termini ex art.13, l. n.2359 del 1865 – Illegittimità – Esclusione. Giustizia amministrativa – Ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-895/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.895</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-iii-sentenza-26-2-2004-n-895/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2004 n.895</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Urbano, Est. Greco.<br /> Società Immobiliare L3 s.r.l. contro Comune di Rutigliano, Cooperativa Edilizia “Maximilian” s.r.l. (art.2932 c.c.).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Durata massima – Termine decennale – Omessa indicazione dei termini ex art.13, l. n.2359 del 1865 – Illegittimità – Esclusione.</p>
<p>Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Domanda riconvenzionale – Forma – E’ quella del ricorso incidentale.</p>
<p>Edilizia ed urbanistica – Piano di lottizzazione – Obblighi del lottizzante – Inadempimento – Domanda ex art.2932 c.c. – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche ai piani di lottizzazione previsti dall’art. 28, l. 17 agosto 1942 n.1150, in quanto strumenti urbanistici specifici e pariordinati rispetto ai piani particolareggiati, è applicabile il termine di validità decennale stabilito per questi ultimi dall’art.17 della stessa legge; pertanto, nell’ipotesi di piano di lottizzazione, è valido il principio secondo cui non è causa di illegittimità l’omessa indicazione dei termini di cui all’art. 13, l. 25 giugno 1865 n.2359, essendo questi ultimi fissati aliunde, e cioè coincidenti con la durata legale del piano.</p>
<p>2. Posto che, alla luce dell’art.47 comma 1, r.d. 17 agosto 1907 n.642, deve ritenersi ammissibile avanzare domande riconvenzionali nelle materie di giurisdizione esclusiva, una domanda di tal tipo deve essere proposta nelle forme del ricorso incidentale, ossia con atto notificato alle controparti.</p>
<p>3. In forza sia dell’art.34, d.lg. 31 marzo 1998 n.80, sia dell’art.11, l. 7 agosto 1990 n.241, è proponibile dinanzi al giudice amministrativo la domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. di obblighi scaturenti da una convenzione di lottizzazione.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento del dott. Biagio Delfino <a href="/ga/id/2004/3/1408/d">&#8220;Inadempimento degli obblighi relativi ad una convenzione di lottizzazione e domanda di esecuzione specifica ex art.2932 c.c.&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla proponibilità dell’azione riconvenzionale in una controversia in materia di giurisdizione esclusiva e sulla proponibilità dinanzi al giudice amministrativo della domanda di esecuzione specifica ex art.2932 c.c. riguardo ad obblighi scaturenti da una convenzione di lottizzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b><br />
N.895/04 Reg.SentN. 2153/03 Reg.Ric.<br />
<center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />SEDE DI BARI &#8211; SEZIONE III</center></b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>in forma semplificata ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205 sul ricorso n. 2153 del 2003 proposto da</p>
<p><b>Società Immobiliare L3 S.r.l.</b> (con sede legale in Rutigliano), in persona del suo Amministratore Unico Geom. Antonio Legati, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Gagliardi La Gala e Lucia Legati, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Bari, via Abate Gimma, 94;<br />
<center>CONTRO</center></p>
<p>il <b>Comune di Rutigliano</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele Didonna ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bari alla via Calafati, 61/A,<br />
NONCHÉ NEI CONFRONTI</p>
<p>della <b>Cooperativa Edilizia “MAXIMILIAN” S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bari, rappresentata e difesa dall’ avv. Alessandro di Cagno ed selettivamente domiciliata presso lo stesso in Bari alla via Putignani, 47;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva</p>
<p>del decreto di occupazione d’urgenza nr. 149 dell’8.10.2003 (notificato il successivo 23.10.2003) emanato dal Responsabile del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Rutigliano in relazione a suoli di proprietà della Società ricorrente;<br />
d’ogni altro atto connesso tra cui segnatamente sia la presupposta delibera del Consiglio Comunale di Rutigliano nr. 77 del 22.11.2001, sia l’atto di immissione in possesso del 27.11.2003 da parte dei tecnici officiati dal Comune di Rutigliano.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata e della controinteressata;<br />
Visto il ricorso incidentale con contestuale domanda riconvenzionale depositato dall’Amministrazione in data 21.1.2004, previa notifica in data 19.1.2004;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2004, fissata per l’esame dell’istanza cautelare proposta in via incidentale, il Ref. dott. Raffaele Greco;<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale;<br />
Considerato che il giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi ai sensi dell’art. 26 commi quarto e quinto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dall’art. 9 comma primo della legge 21 luglio 2000, n. 205, perché manifestamente infondato, per le ragioni di seguito esposte;</p>
<p><center><b>F A T T O</center></b></p>
<p>Con ricorso notificato il 19-22 dicembre 2003 e depositato in Segreteria il 31 dicembre 2003, la Società Immobiliare L3 S.r.l., premesso di essere proprietaria del suolo edificatorio sito nel Comune di Rutigliano della superficie di mq 996, confinante con via Martiri della Libertà, con standard comunale e con proprietà CONSEMO di Tamma Raffaella &#038; C., allibrato in catasto terreni del Comune di Rutigliano al foglio 21/A, particelle nn. 2129, 2125, 2126, 2123 e 2121, inserito tra i terreni interessati dalla delibera del Consiglio Comunale di Rutigliano nr. 77 del 22.11.2001, con cui sono state “localizzate” le aree destinate all’E.R.P. nell’ambito dei piani urbanistici attuativi approvati e convenzionati ai sensi dell’art. 51 L. nr. 865/71, ha impugnato il provvedimento in epigrafe meglio indicato.<br />
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto:<br />
Violazione dell’art. 7 L. nr. 241/90, per non essere stati i provvedimenti impugnati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa sarebbe stata necessaria sia per la delibera di localizzazione dei terreni sia per il decreto di occupazione di urgenza, e che è necessaria anche in ipotesi di procedimento ai sensi dell’art. 51 L. nr. 865/71;<br />
Violazione di legge (art. 13 L. nr. 2359/1865; art. 42 Cost.), in quanto la delibera di localizzazione nr. 77 del 22.11.2001 non contiene la fissazione dei termini previsti per il compimento dei lavori e della procedura di espropriazione, indispensabili nel caso di specie, e la cui mancanza secondo la consolidata giurisprudenza determina l’illegittimità della delibera stessa, non potendo peraltro la carenza essere sanata nemmeno mediante una integrazione con atto successivo;<br />
Illegittimità derivata, atteso che le violazioni sopra evidenziate si ripercuotono anche sugli atti successivi alla localizzazione, rendendoli a loro volta illegittimi.<br />
Conseguentemente, la ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione o adozione di idonee misure cautelari, della citata delibera di localizzazione, nonché per illegittimità derivata degli atti successivi.<br />
In data 14 gennaio 2004 l’Amministrazione intimata ha depositato atto di costituzione in giudizio, chiedendo genericamente che il ricorso venisse dichiarato inammissibile e comunque infondato. <br />
In data 21 gennaio 2004 la medesima Amministrazione ha depositato ricorso incidentale con contestuale domanda riconvenzionale nei confronti della originaria ricorrente: in particolare, premesso che quest’ultima aveva acquistato il suolo de quo in data 3.7.2001 dalla Levi Costruzioni S.r.l., e che questa in data 26.2.2000 aveva stipulato con il Comune di Rutigliano una convenzione per la lottizzazione di terreni a scopo edificatorio, nella quale era previsto l’obbligo – esteso anche ai successori ed aventi diritto della società lottizzante – di cedere i terreni in oggetto all’Amministrazione a richiesta di quest’ultima, previo pagamento del prezzo di esproprio convenuto, si evidenziava che pur avendo l’Amministrazione provveduto a comunicare fin dal 25.3.2003 il calcolo dell’indennità di esproprio, non aveva ottenuto riscontro, e pertanto si era provveduto ad emettere il decreto di occupazione d’urgenza in epigrafe indicato ed a porre in essere le successive attività di immissione in possesso.<br />
Tanto premesso, l’Amministrazione sottolineava come l’obbligo di cedere i terreni oggetto della lottizzazione si era trasferito a carico dell’odierna ricorrente, restando poi inadempiuto: conseguentemente, chiedeva emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il trasferimento coattivo della proprietà dei terreni interessati, con contestuale rigetto del ricorso principale in quanto infondato.<br />
In data 27 gennaio 2004 la ricorrente depositava memoria di replica al predetto ricorso incidentale, chiedendo in via preliminare dichiararsene l’inammissibilità, e comunque rigettarsi lo stesso in quanto infondato nel merito.<br />
Nella stessa data, l’Amministrazione depositava articolata memoria, chiedendo a sua volta dichiararsi il ricorso principale inammissibile, e comunque infondato, ed inoltre la controinteressata depositava atto di costituzione, chiedendo anch’essa con dettagliate argomentazioni respingersi il ricorso e la connessa domanda cautelare, in quanto inammissibili e comunque infondati. <br />
All’udienza camerale del 28 gennaio 2004, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione, questa veniva differita su richiesta del ricorrente.<br />
In data 10 febbraio 2004, l’Amministrazione resistente e la controinteressata depositavano ulteriori memorie con le quali, nel riportarsi a quanto già in precedenza dedotto, replicavano ai rilievi svolti dal ricorrente nella sua più recente memoria.<br />
Alla dell’11 febbraio 2004, infine, il ricorrente ha depositato note di udienza, in replica alle argomentazioni dell’Amministrazione e della controinteressata.</p>
<p><center><b>D I R I T T O</center></b></p>
<p>1. Ritiene il Collegio che, attesa la palese infondatezza del gravame per le ragioni appresso indicate, possa prescindersi dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti resistenti (ed in particolare dall’Amministrazione).</p>
<p>2. Al fine di valutare la fondatezza delle doglianze articolate nel ricorso introduttivo, ma anche delle osservazioni che dovranno svolgersi in ordine alla domanda riconvenzionale formulata dall’Amministrazione, è indispensabile in via preliminare ricostruire in modo preciso i fatti per cui è processo.<br />
Sotto tale profilo, dalla documentazione depositata dall’Amministrazione resistente emerge una configurazione storica della vicenda ben diversa e più articolata di quella rappresentata da parte ricorrente.<br />
Ed invero, sulla scorta delle risultanze in atti, la predetta vicenda espropriativa può così riassumersi:</p>
<p>a) in data 26.2.2000, con atto di rep. nr. 22754, registrato in Gioia del Colle il 17.3.2000 al nr. 596, veniva stipulata tra il Comune di Rutigliano e la società Levi Costruzioni S.r.l. (all’epoca proprietaria dei terreni per cui è processo), una convenzione per la lottizzazione di terreni a scopo edilizio delle maglie urbanistiche “C3/3” e “C3/4”, ai sensi della deliberazione del C.C. nr. 67 del 1998;<br />
b) in tale atto di convenzione venivano definiti tutti gli aspetti della cessione delle aree da espropriare, ed in particolare era previsto: “I lottizzanti, unilateralmente, giusta i contenuti del Piano di Lottizzazione in oggetto, confermano, sin da ora ed irrevocabilmente, l’obbligo a loro carico e dei loro successori ed aventi diritto a qualsiasi titolo, di cedere al Comune di Rutigliano, al prezzo di esproprio vigente al momento in cui il Comune stesso gliene farà richiesta, la piena ed esclusiva proprietà dell’area interna al Piano di Lottizzazione da usare per l’Edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), dell’estensione complessiva di metri quadrati novecentonovantasei (mq. 996); detta area in catasto risulta al Foglio 21/A, particelle 2126, 2121, 2123, 2129, e 2125…” (art. 2, III) ;<br />
c) ad ulteriore specificazione di quanto sopra, nella medesima convenzione era inoltre previsto: “Tutti gli oneri inerenti agli immobili oggetto della lottizzazione, assunti dai lottizzanti con il presente atto graveranno in tutto o in parte proporzionale sugli aventi causa a qualsiasi titolo dei lottizzanti, i quali, pertanto, saranno tenuti all’adempimento degli obblighi stessi nei confronti del Comune. A tal fine i lottizzanti assumono l’impegno di inserire negli atti di trasferimento apposita clausola” (art. 4);<br />
d) in ossequio a tale disposizione, in sede di vendita dei terreni all’odierna ricorrente (atto rep. nr. 30952 raccolta nr. 11603 del 3.7.2001) la Levi Costruzioni S.r.l. faceva espressa menzione, nel riferire della “posizione giuridica” trasmessa all’acquirente unitamente agli immobili, degli obblighi connessi alla convenzione sopra richiamata (cfr. pag. 5 dell’atto di vendita allegato alle produzioni di parte).<br />
3. Alla luce di tale più analitica ricostruzione della vicenda, appare evidente come l’atto comportante dichiarazione di pubblica utilità sia da individuare, nella specie, non già nella deliberazione consiliare nr. 77 del 22.11.2001, ma nel precedente piano di lottizzazione relativo alla maglia urbanistica C3/3 e C3/4, nel quale erano specificamente individuate le opere di interesse pubblico da realizzare e le aree da espropriare: un atto che seguiva ad iniziativa degli stessi proprietari delle aree interessate, ivi compresa la società dante causa dell’odierna ricorrente, ed era stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 67 del 29.7.1998.<br />
Inoltre, risulta anche che tutti i termini dell’espropriazione da compiersi erano stati definiti nella citata convenzione di lottizzazione, pacificamente accettata dalla Levi Costruzioni S.r.l. in tutti i suoi aspetti, e che di tanto risultava edotta l’odierna ricorrente all’atto dell’acquisto degli immobili.<br />
Conseguentemente, la richiamata delibera del C.C. nr. 77 del 2001 si poneva sotto tale profilo come atto meramente esecutivo delle precedenti determinazioni amministrative, rispetto al quale non appariva necessario l’avviso di cui all’art. 7 L. nr. 241/90, non essendovi alcuna concreta esigenza e/o utilità di stimolare la partecipazione dei privati, atteso che questa si era già avuta nella fase antecedente ed aveva portato alla definizione consensuale di tutti i termini dell’espropriazione da compiere.<br />
A fronte di tali emergenze, sono destituite di fondamento le considerazioni di parte ricorrente, che anche nelle note di udienza da ultimo depositate insiste sulla necessità che la delibera nr. 77 del 2001 fosse preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, assumendo che nella stessa si sarebbe avuta la “localizzazione” delle aree da espropriare, con ingiusta esclusione della partecipazione della Immobiliare L3 S.r.l. da tale fase: infatti, da quanto si è sopra estesamente osservato risulta evidente come anche tale localizzazione fosse già stata analiticamente compiuta in sede di convenzione, con pieno accordo tra le parti (anche) su tale punto, di tal che appare evidente come non vi era più spazio, neanche in astratto, per determinazioni modificative unilaterali da parte della P.A. (che comunque non risulta nei fatti vi siano state).</p>
<p>4. Alla luce delle suesposte considerazioni appare palesemente infondato il primo motivo di ricorso, ritenendo il Collegio di aderire al consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate in maniera formalistica, ma sulla scorta di una concreta e realistica valutazione dell’utilità dell’apporto partecipativo del privato, e pertanto è esclusa la necessità dell’avviso ex art. 7 L. nr. 241/90 allorché il contraddittorio tra esso privato e l’Amministrazione risulti essersi già instaurato, per essere stato il procedimento avviato da iniziativa dello stesso privato ovvero per essere comunque egli già informato dei suoi aspetti essenziali (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. V, 30.9.2002, nr. 5058).<br />
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo a presunta violazione dell’art. 13 L. nr. 2359/1865, atteso che in questo caso i privati lottizzanti erano garantiti dalla durata legale del piano: è infatti pacifico in giurisprudenza che anche ai piani di lottizzazione previsti dall’art. 28 della legge nr. 1150/42, in quanto strumenti urbanistici specifici e pariordinati rispetto ai piani particolareggiati, sia applicabile il termine di validità decennale stabilito per questi ultimi dal precedente art. 17 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 25.7.2001, nr. 1073; Sez. V, 3.11.1998, nr. 1412).<br />
Ne consegue che anche nell’ipotesi di piano di lottizzazione è valido il principio, enunciato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa, secondo cui non è causa di illegittimità l’omessa indicazione dei termini di cui all’art. 13 L. nr. 2359/1865, essendo questi ultimi fissati aliunde, e cioè coincidenti con la durata legale del piano (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 27.10.2003, nr. 6631).<br />
Le considerazioni che precedono, naturalmente, si estendono anche al successivo decreto di occupazione di urgenza nr. 149 dell’8.10.2003, che si pone evidentemente a sua volta come atto meramente esecutivo del precedente iter procedimentale, e che pertanto al pari della delibera nr. 77/01 non necessitava di autonoma comunicazione ex art. 7 L. nr. 241/90;</p>
<p>5. Una volta accertata, nei sensi di cui sopra, l’infondatezza del ricorso principale, occorre passare all’esame del ricorso incidentale proposto dall’Amministrazione resistente, iniziando dall’eccezione di inammissibilità dello stesso sollevata dalla ricorrente.<br />
Al riguardo, non sembrano centrati i rilievi di parte ricorrente, fondati su un asserito difetto di legittimazione attiva, sull’avere il predetto ricorso incidentale ad oggetto capi diversi del provvedimento impugnato, e più in generale sull’impossibilità che l’Amministrazione possa impugnare un provvedimento da essa stessa emanato, disponendo in ogni momento della potestà di autotutela: in realtà, ad avviso del Collegio, è evidente che nella specie l’Amministrazione attraverso l’atto depositato in data 21.1.2004 non ha impugnato alcun provvedimento, ma bensì ha esercitato un’autonoma pretesa nei confronti dell’originario ricorrente.<br />
In linea generale, questo Tribunale ritiene condivisibile la giurisprudenza secondo cui è ammissibile nel giudizio amministrativo, laddove si verta in materia di giurisdizione esclusiva e la controversia abbia ad oggetto diritti, la proposizione di domande riconvenzionali, giusta il generale richiamo dell’art. 47 co. I R.D. nr. 642/1907 all’applicabilità delle disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili. <br />
Quella giurisprudenza evidenzia peraltro la necessità che, in considerazione della particolare struttura del giudizio amministrativo, la domanda riconvenzionale, come qualunque altra domanda volta ad ampliare il thema decidendum, sia proposta nelle forme del ricorso incidentale, ossia con atto notificato alle controparti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31.1.2001, nr. 353; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 11.9.2002, nr. 3926).<br />
È allora evidente che il ricorso incidentale depositato dal Comune di Rutigliano, pur rispettando i predetti requisiti formali, ha il contenuto sostanziale di una vera e propria domanda riconvenzionale, con la quale l’Amministrazione esercita un proprio preteso diritto nei confronti della Immobiliare L3, scaturente dalla convenzione di lottizzazione del 26.2.2000.<br />
Poiché, come si vedrà subito appresso, tale pretesa rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, la domanda proposta dall’Amministrazione deve considerarsi ammissibile.</p>
<p>6. Sul punto della proponibilità dinanzi al giudice amministrativo di domande di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. di obblighi scaturenti da convenzioni di lottizzazione, la giurisprudenza si era pronunciata in termini affermativi già prima della legge nr. 205/00: in particolare, la Corte di Cassazione aveva sostenuto che, essendo tali convenzioni strettamente connesse al provvedimento di concessione edilizia cui accedevano, le controversie in ordine alla loro esecuzione fossero da equiparare nella sostanza a quelle inerenti al procedimento concessorio, e come tali rientrassero nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 16 della legge nr. 10/77 (cfr. Cass. SS. UU., 24.6.1992, nr. 7773).<br />
Nell’attuale quadro normativo, il Collegio ritiene non possa disconoscersi che le controversie in oggetto rientrino pienamente nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e segnatamente:</p>
<p>a) sulla base dell’art. 34 del D. Lgs. nr. 80/98 come modif. dall’art. 7 L. nr. 205/00, che ha devoluto al giudice amministrativo tutte le controversie in materia urbanistica, intendendosi tale espressione in senso ampio con riferimento a tutte le forme di gestione del territorio, restando riservate alla cognizione del giudice ordinario le sole controversie tra P.A. e privati aventi ad oggetto pretese di diritto comune (cfr. Cass. SS. UU., 29.1.2001, nr. 29; id., 14.7.2000, nr. 494; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 16.1.2003, nr. 1575; T.A.R. Lombardia, Brescia, 28.11.2001, nr. 1126);<br />
b) ai sensi dell’art. 11 co. V L. nr. 241/90, che ha devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi aventi la funzione di individuare il contenuto di un provvedimento da emanarsi dalla P.A. a conclusione di un procedimento preordinato all’esercizio di una pubblica funzione amministrativa (cfr. Cass. SS. UU., 11.8.1997, nr. 7452).<br />
Il duplice riferimento normativo vale anche a superare la possibile obiezione fondata sul tenore letterale del citato art. 34 del D. Lgs. nr. 86/98, che anche dopo la modifica del 2000 continua a fare riferimento ad “atti e comportamenti” dell’Amministrazione, apparentemente implicando che quest’ultima debba necessariamente rivestire il ruolo di parte resistente: è appunto in base al richiamato art. 11 co. V L. nr. 241/90, che rientrano nella cognizione del giudice amministrativo anche le controversie nelle quali – come in quella che occupa – l’Amministrazione sia parte attrice.</p>
<p>7. Con riguardo alla proponibilità della domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. nell’ipotesi in cui sia richiesta l’esecuzione coattiva degli obblighi scaturenti da una convenzione di lottizzazione, il Collegio condivide le argomentazioni dell’Amministrazione (peraltro in linea con le conclusioni della giurisprudenza maggioritaria) secondo cui il rimedio de quo è esperibile per qualsiasi tipo di obbligo di contrarre, convenzionale o legale che ne sia la fonte.<br />
Si tratta allora di verificare la sussistenza, nella specie, dei presupposti legali per l’accoglimento della domanda di esecuzione specifica.<br />
Sotto tale profilo, la Immobiliare L3 ha eccepito la inaccoglibilità della domanda ex art. 2932 co. II c.c., non avendo mai l’Amministrazione provveduto ad adempiere la propria controprestazione – e cioè la corresponsione dell’indennità di esproprio – né tanto meno ad offrirne l’adempimento.<br />
Per converso, l’Amministrazione assume di aver provveduto ad offerta dell’indennità di esproprio, calcolata secondo i parametri in vigore all’epoca della richiesta, mediante la nota del 25.3.2003, prot. nr. 422, notificata in data 14.4.2003 alla Levi Costruzioni S.r.l. e rimasta senza riscontro.<br />
Nulla può eccepirsi in ordine alla ritualità dell’offerta così formulata, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale dominante, secondo cui l’offerta della controprestazione, cui l’art. 2932 co. II c.c. subordina la possibilità di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, non deve essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 c.c., pur non potendo ridursi ad una mera dichiarazione di intenti (Cass. civ., Sez. II, 29.3.1999, nr. 2991).<br />
Il problema, piuttosto, è se possa ritenersi che l’Amministrazione abbia adempiuto all’onere di cui al citato art. 2392 co. II c.c., avendo notificato la predetta offerta alla Levi Costruzioni S.r.l., ossia alla propria originaria controparte contrattuale, anziché alla ricorrente Immobiliare L3, avente causa da essa ed attualmente gravata dagli obblighi scaturenti dalla convenzione di lottizzazione, giusta le clausole di quest’ultima innanzi richiamate.<br />
Per rispondere a questo interrogativo, ad avviso del Collegio, non è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale circa il carattere di obbligazioni propter rem degli obblighi scaturenti a carico del lottizzante da una convenzione di lottizzazione (cfr. Cass. civ., 20.12.1994, nr. 10947; id., 26.11.1988, nr. 6382), per inferirne automaticamente che anche i diritti correlativi a tali obblighi sarebbero caratterizzati da eguale “ambulatorietà”, e pertanto anch’essi si trasferirebbero all’acquirente in caso di cessione degli immobili oggetto della lottizzazione.<br />
Ed invero, se si muove dal presupposto che la convenzione di lottizzazione, pur accedendo ad un provvedimento amministrativo, resta un contratto di diritto privato destinato a dettare la disciplina di dettaglio dei rapporti tra privato ed Amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22.2.1993, nr. 180), allora è evidente che nessuna disposizione o principio giustifica una siffatta automatica traslazione anche del lato attivo della posizione del lottizzante.<br />
E’ proprio questa la ratio della già citata clausola della convenzione nella quale i lottizzanti assumono “l’obbligo a loro carico, e dei loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, di cedere al Comune di Rutigliano, al prezzo di esproprio vigente al momento in cui il Comune gliene farà richiesta, la piena ed esclusiva proprietà dell’area interna al Piano di Lottizzazione”: quella di prevedere che in caso di trasferimento della proprietà delle aree interessate, oltre agli obblighi ad esse connessi in virtù della convenzione si trasferisca in capo agli aventi causa – come è giusto che sia – anche il correlativo diritto all’indennità di esproprio.<br />
Ad avviso del Collegio, la pattuizione in oggetto configura un’ipotesi di vera e propria autorizzazione preventiva alla cessione di posizione contrattuale, ai sensi dell’art. 1407 co. I c.c.: nessun altro significato può avere l’affermazione secondo cui con la cessione delle aree si trasferisce l’intera “posizione giuridica” dei lottizzanti.<br />
Ma allora, se è corretto l’inquadramento dell’operazione economica de qua nello schema giuridico della cessione di contratto preventivamente autorizzata, la conseguenza non può che essere la necessaria applicazione dei principi civilistici che disciplinano tale istituto: pertanto, ai sensi del comma II del citato art. 1407 c.c., la cessione non avrà effetto nei confronti del contraente “ceduto” finché non gli sarà stata notificata (fermi restando, naturalmente, gli effetti tra cedente e cessionario: cfr. Cass. civ., Sez. II, 9.8.1990, nr. 8098).<br />
E’ appena il caso di aggiungere che la notifica dell’avvenuta cessione della posizione contrattuale, ad avviso della dottrina e della giurisprudenza, costituisce un vero e proprio onere delle parti contraenti, non potendo essere surrogata dalla conoscenza che eventualmente il terzo contraente abbia avuto aliunde della cessione medesima.<br />
Nel caso di specie, non è stata fornita dalla ricorrente alcuna prova della circostanza che il proprio acquisto delle aree de quibus dalla Levi Costruzioni sia stato ritualmente notificato al Comune di Rutigliano: e anzi, appare verosimile che l’Amministrazione ignorasse tale alienazione, come sembra dimostrare l’invio dell’offerta relativa all’indennità di esproprio alla Levi Costruzioni, anziché alla ricorrente.<br />
Sulla scorta di tali considerazioni, ed in applicazione dei principi civilistici sopra richiamati, il Collegio ritiene doversi escludere che sull’Amministrazione incombesse un onere di accertamento dell’identità dell’attuale proprietario delle aree da espropriare, e che pertanto – esclusa anche ogni rilevanza della successiva conoscenza che evidentemente essa ha avuto aliunde dell’avvenuta alienazione, come dimostra il fatto che il successivo decreto di occupazione di urgenza è stato emesso nei confronti della Immobiliare L3 – vada considerata validamente formulata, ai fini di cui all’art. 2932 c.c., l’offerta di indennità di esproprio di cui alla nota prot. nr. 422 del 25.3.2003.<br />
Altra questione, ovviamente, sarebbe quella relativa ad eventuali contestazioni che controparte abbia a sollevare in ordine al calcolo o all’entità della predetta indennità, non tale comunque da modificare le conclusioni sopra raggiunte.<br />
Per il resto, non può non sottolinearsi come nella specie sussiste anche il presupposto della “possibilità” della sentenza costituiva ai sensi dell’art. 2932 c.c., intendendosi con tale espressione la necessità che tutti gli elementi del contratto da concludersi siano già stabiliti: infatti, come si è più volte osservato, nella convenzione di lottizzazione del 26.2.2000 era contenuta una disciplina esaustiva del rapporto tra Amministrazione e lottizzante, in forza del quale quest’ultimo assumeva l’obbligo irrevocabile di cedere gratuitamente le aree interessate.</p>
<p>8. In conclusione, una volta accertato l’inadempimento dell’obbligazione assunta dalla Levi Costruzioni S.r.l. all’art. 2 punto III della convenzione stipulata il 26.2.2000 con il Comune di Rutigliano, trasferita all’avente causa Immobiliare L3 S.r.l. in virtù del successivo art. 4, deve essere pronunciata sentenza costitutiva che produca gli effetti della suddetta obbligazione non adempiuta e che disponga, dunque, il trasferimento, in favore del Comune di Rutigliano, dei suoli distinti in catasto al foglio 21/A, particelle 2126, 2121, 2123, 2129 e 2125, per complessivi mq. 996.<br />
Disponendo la presente sentenza il trasferimento del diritto di proprietà su di un bene immobile, essa è soggetta a trascrizione ex art. 2652 nr. 2 c.c.: per l’effetto deve, dunque, ordinarsi la trascrizione della stessa sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Rutigliano, con esonero del competente Dirigente dell’Ufficio del Territorio da qualsiasi responsabilità al riguardo.<br />
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che appare equo liquidare in euro 3000.</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center> </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2153 del 2003, così provvede:</p>
<p>respinge il ricorso principale; <br />
accoglie la domanda riconvenzionale, e per l’effetto dispone, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento in proprietà al Comune di Rutigliano dei suoli distinti in catasto al foglio 21/A, particelle 2126, 2121, 2123, 2129 e 2125, per complessivi mq. 996, attualmente intestate alla società Immobiliare L3 S.r.l., con sede in Rutigliano;<br />
ordina al Dirigente dell’Ufficio del Territorio di Rutigliano di trascrivere la presente sentenza, con esonero da qualsiasi responsabilità al riguardo;<br />
condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 3000. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio dell’11 febbraio 2004, con l’intervento dei magistrati:<br />
Amedeo URBANO Presidente<br />
Doris DURANTE Componente<br />
Raffaele GRECO Componente est.</p>
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