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	<title>8947 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8947 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2007 n.8947</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-10-2007-n-8947/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-10-2007-n-8947/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2007 n.8947</a></p>
<p>Pres. Guerriero, est. Polidori Iacono Poerio (Avv.ti F. Cellammare e L. Galano) c. Comune di Serrara Fontana (Avv. L. Mattera) e Regione Campania (Avv. L. Buondonno). in tema di determinazione del canone relativi a concessioni demaniali marittime 1. Demanio – Rilascio di concessione di beni demaniali all’interno di porti a</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-10-2007-n-8947/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2007 n.8947</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-10-2007-n-8947/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2007 n.8947</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guerriero, est. Polidori<br /> Iacono Poerio (Avv.ti F. Cellammare e L. Galano) c. Comune di Serrara Fontana (Avv. L. Mattera) e Regione Campania (Avv. L. Buondonno).</span></p>
<hr />
<p>in tema di determinazione del canone relativi a concessioni demaniali marittime</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Demanio – Rilascio di concessione di beni demaniali all’interno di porti a rilevanza economica regionale ed interregionale – Competenza – E’ della Regione.<br />
2. Demanio – Concessione demaniale che non preveda la possibilità del rinnovo tacito, in deroga alla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 400/1993 – Omessa tempestiva impugnazione della concessione da parte del concessionario – Comporta acquiescenza alla disciplina dettata dal contratto di concessione.</p>
<p>3. Atto amministrativo – Differenza tra atto amministrativo generale e regolamento – Individuazione – Conseguenze.</p>
<p>4. Giurisdizione e competenza – Controversie relative a canoni, indennità e/o corrispettivi di concessioni amministrative – Autorità giudiziaria munita di giurisdizione – Individuazione.</p>
<p>5. Demanio – Determinazione del canone delle concessioni demaniali marittime – Discrezionalità dell’Amministrazione – Limiti.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Per effetto dall’art. 9 della legge n. 88/2001, a decorre dall’1 gennaio 2002 sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale: tali funzioni non sono state oggetto di un successivo conferimento ai Comuni e, pertanto, è la Regione l’unico organo munito di potere di rilasciare tale tipo di concessione.</p>
<p>2. Nel caso in cui una concessione demaniale marittima escluda espressamente la possibilità di rinnovo tacito, in deroga alla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 400/1993, il quale prevede che le concessioni de quibus si rinnovano tacitamente, il concessionario è tenuto alla tempestiva impugnativa della concessione medesima onde evitare che si formi acquiescenza in ordine all’esclusione del meccanismo del rinnovo tacito.</p>
<p>3. Il regolamento si distingue dall’atto amministrativo generale perché introduce una disciplina generale e astratta dei rapporti giuridici e ha effetti innovativi dell’ordinamento giuridico (1): pertanto il provvedimento con cui un Comune dispone che il canone per l’affidamento a terzi di suolo demaniale ottenuto in concessione dalla Regione è equiparato al canone per l’occupazione di suolo pubblico, non introducendo una disciplina generale ed astratta dei rapporti giuridici concessori, non può essere qualificato come regolamento e la sua emanazione è, pertanto, demandata, ai sensi dell’art. 48, II comma, del TUEL alla Giunta Comunale e non al Consiglio Comunale.</p>
<p>4. In materia di concessioni amministrative, le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi riservate dall’art. 5, comma 2, della legge n. 1034/1971 alla giurisdizione del giudice ordinario, sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale attinente al rapporto tra Amministrazione concedente e concessionario, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere  riservato all’Amministrazione per la tutela d’interessi generali; quando, invece, la controversia esula da tali limiti, coinvolgendo la verifica dell’incidenza dell’azione autoritativa dell’Amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra Amministrazione  e concessionario, si configura secondo il binomio “potere-interesse” ed è, quindi, attratta nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (2).</p>
<p>5. La scelta dei criteri per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime non è rimessa al prudente apprezzamento dell’Amministrazione, ma è disciplinata da puntuali norme di legge e dalle relative norme di attuazione, con la conseguenza che, laddove la normativa generale di riferimento stabilisca un preciso rapporto tra la misura del canone e il valore della concessione, è illegittima la decisione di applicare,  per l’affidamento in gestione a terzi delle aree demaniali ottenute in concessione dalla Regione, la stessa tariffa applicata per il canone di occupazione del suolo pubblico comunale.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 16 ottobre 1997, n.1145.<br />
(2) Cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 12 gennaio 2007, n. 411; Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27 giugno 2006, n. 4090.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di determinazione del canone relativi a concessioni demaniali marittime</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
 Sede Napoli &#8211; Sezione settima</b></p>
<p> con l’intervento dei signori Magistrati: Francesco Guerriero	                        Presidente; Guglielmo Passarelli Di Napoli  		Referendario; Carlo Polidori					Referendario – estensore																																																																																					</p>
<p>ha pronunciato  la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5761/2006 proposto da<br />
<b>IACONO POERIO Carlo</b>, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avvocati Francesco Cellammare e Lucrezia Galano, con i quali è domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. per la Campania;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; la <b>Regione Campania</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Lidia Buondonno, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via S. Lucia n. 81,</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Serrara Fontana</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’avvocato Luisa Mattera, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, al Largo Ferrantina n. 7,																																																																																												</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO,<br />
previa sospensione, dei seguenti atti:<br />
&#8211; delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, avente il seguente oggetto: “Concessione demaniale marittima degli specchi acquei e delle zone a terra in località S. Angelo nel Comune di Serrara Fontana, per la re<br />
&#8211; concessione demaniale marittima n. 81 del 28 giugno 2006, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana;<br />
&#8211; tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compreso il verbale di audizione dei vecchi concessionari delle aree portuali di S.Angelo del 6 aprile 2006 e la delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 58 del 6 aprile</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Udite alla pubblica udienza del 4 luglio 2007 le parti presenti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1.	Con atto notificato in data 8 settembre 2006 e depositato il successivo 22 settembre 2006, il  ricorrente ha impugnato sia la delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, avente oggetto, tra l’altro, la determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime degli specchi acquei e delle zone a terra in località S. Angelo nel Comune di Serrara Fontana, sia la  concessione demaniale marittima n. 81 del 28 giugno 2006, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana ed avente oggetto una superficie di mq 17.883,00 ricadente nel porto di S. Angelo. <br />	<br />
Il ricorrente premette di essere titolare del bar ristorante “La Tavernetta”, sito sul molo del porto S. Angelo (località compresa nel comune di Serrara Fontana), e di essere stato titolare, fino al 31 dicembre 2005, di una concessione demaniale marittima di durata triennale, rilasciata  dal Comune di Serrara Fontana in data 27 maggio 2003 ed avente ad oggetto una superficie di mq 138,00, per l’occupazione con tavolini, ombrelloni, sedie e fioriere dei tratti di banchina antistanti il proprio esercizio commerciale, a fronte di un canone provvisorio di euro 846,48 per l’intero triennio 2003-2005.  <br />
Il ricorrente riferisce altresì che, approssimandosi la scadenza della suddetta concessione triennale, in data 26 ottobre 2005 presentava un’istanza di rinnovo ed ampliamento della stessa per una superficie totale di mq 153,00 e che l’Amministrazione comunale con nota del 29 marzo 2005 lo invitava a corrispondere, ai fini del rilascio della concessione per l’anno 2006, il canone provvisorio di euro 303,54, oltre all’addizionale regionale di euro 30,35, alle spese di istruttoria pari a euro 200,00 e ai diritti di segreteria paria a euro 300,00.  <br />
Da ultimo il ricorrente rappresenta che, nonostante il versamento di tutte le predette somme e dell’ulteriore somma di euro 54.00 (richiesta ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo n. 374/1990), il Comune di Serrara Fontana con nota in data 4 luglio 2007 gli comunicava che l’affidamento in concessione delle aree richieste con la suddetta istanza era subordinato al pagamento della somma di euro 17.859,23 (di cui euro 16.937,10  a titolo di  canone di concessione ed euro 922,13 a titolo di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), per il periodo 1° luglio &#8211; 31 dicembre 2006, e che solo in tale occasione egli apprendeva che le aree in questione ricadevano nella concessione demaniale n. 81 del 28 giugno 2006, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana al fine di consentire la realizzazione di interventi di risistemazione del porto di S. Angelo e la gestione dello stesso.<br />
Di tale concessione e della delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006 (espressamente richiamata nella predetta nota in data 4 luglio 2007)  il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento per i seguenti motivi.<br />
I)	Violazione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, come modificato dall’articolo 10 della legge n. 88/2001; violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 della legge n. 173/2003; eccesso di potere per violazione del principio dell’affidamento. <br />	<br />
La presente censura si riferisce alla concessione n. 81 del 28 giugno 2006 e parte dal presupposto che la competenza in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime spetti ai Comuni, e non alla Regione Campania. Pertanto, anche per effetto dell’affidamento ingenerato nel ricorrente dalle richieste di pagamento provenienti dall’Amministrazione comunale, nel caso in esame si sarebbe verificato il rinnovo automatico della concessione rilasciata  dal Comune di Serrara Fontana in data 27 maggio 2003, in applicazione della disposizione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, come sostituito dall’articolo 10 della legge n. 88/2001, secondo il quale le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, “indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione”.<br />
II)	Violazione e falsa applicazione dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 96/1999 e dell’articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo n. 112/1998; carenza di potere, eccesso di potere per illogicità manifesta e sviamento dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Anche il presente motivo si riferisce alla concessione n. 81 del 28 giugno 2006 e ricalca, nella sostanza, le censure dedotte con il motivo precedente.  In particolare il ricorrente, dopo aver ribadito che tale concessione è illegittima perché va a soprapporsi ad altro provvedimento concessorio già formalizzatosi automaticamente per effetto delle richieste di pagamento allo stesso rivolte dall’Amministrazione comunale, censura la decisione del Comune di Serrara Fontana di richiedere alla Regione Campania una concessione demaniale  per realizzazione di interventi di risistemazione del porto S. Angelo (interventi di cui alla delibera della Giunta Municipale n. 135 del 19 settembre 2005, avente ad oggetto il “Progetto Integrato Portualità Turistica”) e la gestione dello stesso. Infatti alla data della richiesta di concessione  presentata dallo stesso ricorrente il Comune di Serrara Fontana &#8211; alla luce della vigente normativa  e delle delibere della Giunta Regionale Campana n. 3744 del 14 luglio 2000 e 1971 dell’11 maggio 2001 (recanti indirizzi operativi rivolti alle Amministrazioni comunali per la gestione del demanio marittimo) &#8211; doveva già ritenersi investito delle competenze in materia di gestione delle aree demaniali del porto di S. Angelo.<br />
III)	Violazione degli articoli 3 e 7 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e di trasparenza, difetto di istruttoria e di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’articolo 37 cod. nav. e dell’articolo 18 reg. att. cod. nav.<br />	<br />
Innanzi tutto il ricorrente si duole del fatto che le richieste formulate dal Comune di Serrara Fontana con la nota del 4 luglio 2007 non siano state precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento. <br />
Inoltre il ricorrente sostiene che, seppure fosse riconosciuta la competenza della Regione in materia di gestione delle aree demaniali del porto di S. Angelo, la concessione n. 81 del 28 giugno 2006 sarebbe comunque illegittima perché l’articolo 37, comma 1, del codice della navigazione in materia di procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime si riferisce soltanto a soggetti richiedenti privati. Del resto, se anche alle pubbliche amministrazioni fosse consentito richiedere il rilascio di tali concessioni, esse verrebbero in ogni caso preferite ai soggetti privati e quindi si impedirebbe di fatto l’accesso di costoro alla gestione dei beni demaniali. A ciò si aggiunge poi che la predetta concessione risulterebbe adottata in violazione dell’articolo 37, comma 1, del codice della navigazione, perché non tiene conto del diritto di insistenza del ricorrente e della mancanza di altre istanze provenienti da soggetti privati, ed è il risultato dell’automatica preferenza accordata al Comune di Serrara Fontana, visto che non è stata preceduta da alcuna forma di confronto concorrenziale.   <br />
Infine il ricorrente si duole del fatto di non essere stato convocato per essere ascoltato dall’Amministrazione comunale, a differenza degli altri vecchi concessionari delle aree del porto di S.Angelo (ascoltati nella  seduta del 6 aprile 2006),  e del fatto che la Regione non abbia esternato le motivazioni della preferenza accordata al Comune di Serrara Fontana. <br />
IV)	Violazione e falsa applicazione dell’articolo 2 della legge n. 241/1990 e dell’articolo 45 bis cod. nav.; eccesso di potere per travisamento ed omessa ponderazione della situazione contemplata; incompetenza della Giunta Municipale e carenza assoluta di potere nella determinazione del canone di affidamento.	<br />	<br />
Innanzi tutto il ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2 della legge n. 241/1990, evidenziando che il Comune di Serrara Fontana con la nota  del 4 luglio 2007 avrebbe sostanzialmente eluso l’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato a seguito dell’istanza dallo stesso presentata in data 26 ottobre 2005. <br />
Inoltre sostiene che, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuta legittima la concessione n. 81 del 28 giugno 2006, la condotta del Comune di Serrara Fontana sarebbe comunque illegittima per violazione dell’articolo 45 bis cod. nav., perché in base a tale disposizione il subingresso nelle concessioni può essere disposto solo previa autorizzazione della competente autorità portuale e deve intercorrere solo tra privato concessionario e terzi privati aspiranti al subingresso.<br />
Quanto alla delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, il ricorrente deduce in primo luogo che la stessa risulterebbe viziata per incompetenza, trattandosi di un provvedimento a carattere regolamentare che, secondo l’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio Comunale. <br />
In via subordinata vengono censurati i criteri fissati  dal Comune di Serrara Fontana per la determinazione del canone relativo alle aree a terra da affidare in gestione a terzi (questione che, secondo il ricorrente, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo perché non ha natura meramente patrimoniale, ma implica una verifica dell’incidenza dell’azione autoritativa dell’Amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio). <br />
In particolare il ricorrente deduce che l’Amministrazione comunale, invece di tener conto dei criteri fissati per le concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreative dall’art. 10 della legge n. 449/1997, dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998 (recante norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative) e dal  Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 2004 (recante aggiornamenti, relativi all’anno 2005, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime), ha erroneamente commisurato il predetto canone a quello stabilito per l’occupazione del suolo pubblico comunale, invocando ragioni di equità non meglio precisate. <br />
Di conseguenza l’importo richiesto con la nota del  4 luglio 2007 risulta di gran lunga superiore rispetto a quello dovuto effettivamente dovuto (che avrebbe dovuto aggirarsi tra un minimo inderogabile di euro 250,00 ed un massimo di euro 474,30 per l’intera annualità e, quindi, non sarebbe stato molto diverso da quello di euro 303,54, già corrisposto per il rinnovo della concessione) e sproporzionato rispetto al valore ed alla potenziale redditività della concessione. Del resto, secondo il ricorrente, tale sproporzione non potrebbe trovare giustificazione neppure nella necessità di reperire risorse finanziarie volte a consentire la realizzazione dei lavori di cui al “Progetto Integrato Portualità Turistica”, perché lo stesso Comune dichiara di essere aggiudicatario di fondi per complessivi euro 3.720.00,00 e perché tali lavori risultano rimandati di un anno con il pretesto che la stagione turistica è già iniziata.<br />
Ulteriore riprova dell’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione Comunale, evidentemente animata da un fine prettamente speculativo,  si trarrebbe infine dal fatto che la delibera in questione sia stata adottata della Giunta Municipale ancor prima di ottenere la concessione dalla Regione Campania.<br />
2.	Entrambe Amministrazione resistenti si sono costituite in giudizio.<br />	<br />
Il Comune di Serrara Fontana nella memoria depositata in data 16 ottobre 2006 ha evidenziato innanzi tutto che, a seguito del rilascio della concessione n. 81 del 28 giugno 2006, è stata riconfermata la posizione dei vecchi concessionari &#8211; ivi compreso il ricorrente &#8211; seppure alle condizioni poste dalla Regione Campania nella predetta concessione. Pertanto il presente gravame risulterebbe in parte inammissibile per carenza di legittimazione attiva &#8211; perché il ricorrente continua ad avere in uso la stessa area già oggetto della precedente concessione allo stesso rilasciata e quindi nulla è cambiato nel rapporto concessorio con il Comune, tranne la misura del canone dovuto &#8211; e in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, con particolare riferimento alle censure relative ai criteri indicati nella delibera n. 83 del 9 giugno 2006 per la quantificazione  dei canoni dovuti dai subconcessionari.<br />
Inoltre, il Comune ha eccepito la tardività delle censure dedotte con il secondo motivo (avente ad oggetto la decisione di richiedere alla Regione una concessione demaniale  per realizzazione di interventi di risistemazione del porto di S. Angelo) &#8211; perché tali censure avrebbero dovuto essere proposte “nel termine perentorio di quindici giorni dall’affissione dell’avviso di pubblicazione dell’istanza n. 907720 del 4.11.2005 con la quale il Comune ha richiesto alla Regione Campania la concessione demaniale in oggetto” &#8211; e l’inammissibilità della prima censura dedotta con il terzo motivo, evidenziando che la nota del 4 luglio 2007 costituisce un atto endoprocedimentale e quindi non doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. <br />
Quanto alla Regione Campania, con memoria depositata in data 18 ottobre 2006 ha evidenziato, in particolare, che alla luce della normativa vigente (art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e art. 42 del	decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96) non spettano ai Comuni le funzioni amministrative relative al demanio marittimo portuale. Pertanto il Comune di Serrara Fontana ha correttamente provveduto a richiedere una concessione demaniale per le aree ricadenti all’interno del porto di S. Angelo, trattandosi di un provvedimento di competenza regionale, mentre deve ritenersi illegittima la precedente concessione rilasciata direttamente dal Comune di Serrara Fontana  in favore del ricorrente.																																																																																												</p>
<p>3.	Con ordinanza collegiale n. 2834/2006 è stata respinta la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati,  presentata in via incidentale dal ricorrente.<br />	<br />
Il ricorrente ed il Comune di Serrara Fontana hanno depositato ulteriori memorie rispettivamente  in data 12 giugno 2007 e 21 giugno 2007.</p>
<p>4.	Alla pubblica udienza del 4 luglio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.	L’esame del presente ricorso &#8211; con il quale sono state impugnate sia  la delibera della Giunta Municipale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, nella parte relativa alla determinazione dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime relative alle zone a terra del porto S. Angelo, sia la  concessione demaniale marittima n. 81 del 28 giugno 2006, rilasciata dalla Regione Campania al Comune di Serrara Fontana ed avente oggetto una superficie di mq 17.883,00 ricadente nel porto di S. Angelo &#8211; deve iniziare dall’eccezione di inammissibilità del ricorso stesso, per carenza di legittimazione attiva, sollevata dal Comune di Serrara Fontana.<br />	<br />
Secondo il Comune, il ricorrente non avrebbe titolo ad impugnare la concessione n. 81 del 28 giugno 2006, perché a seguito del rilascio di tale provvedimento è stata riconfermata la posizione dei vecchi concessionari  (ivi compreso il ricorrente), seppure alle condizioni poste dalla Regione Campania, sicché il ricorrente continua ad avere in uso la stessa area già oggetto della precedente concessione allo stesso rilasciata in data 27 maggio 2003 e nulla è cambiato nel rapporto con il Comune, tranne la misura del canone dovuto.<br />
Tale eccezione è palesemente infondata. Infatti, premesso che allo stato non risulta ancora rilasciata alcuna concessione in favore del ricorrente, questi risulta evidentemente pregiudicato dal rilascio della concessione n. 81 del 28 giugno 2006, perché il Comune stesso ammette che, dovendo attenersi alle condizioni economiche poste in tale provvedimento, ha dovuto incrementare notevolmente il canone in precedenza richiesto ai vecchi concessionari (sicché per il ricorrente il canone dovuto è passato dalla somma di euro 846,48 per l’intero triennio 2003-2005 a quella di euro 16.937,10 per il periodo 1° luglio &#8211; 31 dicembre 2006).</p>
<p>2.	Nel merito, il Collegio ritiene di dover esaminare congiuntamente le censure dedotte con i primi due motivi di ricorso, entrambi riferiti alla predetta concessione rilasciata dalla Regione Campania in favore del Comune di Serrara Fontana.<br />	<br />
Innanzi tutto il ricorrente sostiene che la competenza in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime non spetta alla Regione Campania, bensì al Comune di Serrara Fontana. Infatti, alla luce della normativa vigente e delle delibere della Giunta Regionale Campana n. 3744 del 14 luglio 2000 e n. 1971 dell’11 maggio 2001 (recanti indirizzi operativi rivolti alle Amministrazioni comunali per la gestione del demanio marittimo), l’Amministrazione comunale alla data della richiesta di rinnovo della concessione presentata dal ricorrente già doveva ritenersi investita delle competenze in materia di gestione delle aree demaniali del porto di S. Angelo.<br />
Inoltre, secondo il ricorrente, la predetta concessione sarebbe illegittima per violazione della disposizione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, come sostituito dall’articolo 10 della legge n. 88/2001. Infatti nel caso in esame, anche per effetto dell’affidamento ingenerato dalle richieste di pagamento rivolte allo stesso ricorrente dall’Amministrazione comunale, si sarebbe verificato il rinnovo automatico della concessione rilasciata  dal Comune di Serrara Fontana in data 27 maggio 2003 e, quindi, la concessione rilasciata dalla Regione Campania andrebbe  illegittimamente  a soprapporsi ad altro provvedimento concessorio già formalizzatosi.</p>
<p>2.1.	Quanto alla competenza in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime, si deve preliminarmente rammentare che l’originaria previsione dell’art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel disporre il conferimento alle Regioni delle competenze relative “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”, specificava che “tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995” e che con l’art. 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (recante l’intervento sostitutivo del Governo in materia di ripartizione delle funzioni amministrative tra regioni ed enti locali, a norma dell’articolo 4, comma 5, della legge n. 59/1997) le funzioni amministrative previste dall’articolo 105, comma 2, lettere l), del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono state effettivamente attribuite ai comuni. <br />	<br />
Tale quadro normativo risulta però sensibilmente mutato per effetto delle modifiche apportate all’art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo n. 112/1998 dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88. Infatti tale disposizione, nel confermare il conferimento alle Regioni delle competenze relative “al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia”, ha specificato sia che “tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni”, sia che “nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002”.<br />
	A fronte di tale disposizione la Regione Campania con l’art. 6, comma 1, lett. c), della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, ha confermato che ad essa spettano le funzioni amministrative in materia di “reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale e interregionale, reti, impianti e servizi fluviali, aerei ed elicotteristici, individuati con delibera di Giunta regionale da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge”.  <br />	<br />
Inoltre giova rammentare che la stessa Regione Campania in data 23 maggio 2003 ha depositato presso la Corte Costituzionale un ricorso per conflitto di attribuzioni avverso una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale si richiedeva  alla Capitaneria di porto di Napoli di procedere agli adempimenti  amministrativi relativi al    rilascio delle concessioni demaniali in ambito portuale (considerando ascritti alla competenza statale, oltre ai  porti  e  alle  aree  comprese  nella giurisdizione delle autorità portuali, anche i porti &#8211;  di  qualunque tipo &#8211; indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995) e che la Consulta, in accoglimento di tale ricorso, ha affermato che “non spetta allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell’ambito dei porti turistici della Regione Campania”.</p>
<p>2.2.	Stante quanto precede, il Collegio ritiene che &#8211; come puntualmente evidenziato dalla Regione Campania nella memoria depositata in data 18 ottobre 2006 &#8211; il ricorrente nel ricostruire il quadro normativo della materia abbia erroneamente ritenuto che, attraverso il combinato disposto dell’art. 105, comma 2, lett. l) del decreto legislativo n. 112/1998 e dell’art. 42 del	decreto legislativo n. 96/1999, siano state conferite prima alle Regioni e poi ai Comuni tutte le funzioni amministrative relative al demanio marittimo, senza operare alcuna distinzione tra demanio portuale e non portuale, ed escludendo dal conferimento soltanto i porti e le aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995. Invece da una corretta ricostruzione del suesposto quadro normativo si evince che, per effetto dall’art. 9 della legge n.88/2001, a decorre dal 1° gennaio 2002 sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio di concessioni di beni del demanio nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale e che tali funzioni non sono state oggetto di un successivo conferimento ai Comuni.<br />	<br />
Né può pervenirsi a diverse conclusioni sulla scorta delle delibere della Giunta Regionale Campana n. 3744 del 14 luglio 2000 (con la quale, in attuazione del decreto legislativo n. 96/1999, è stato disposto il trasferimento ai Comuni dei fascicoli in materia di demanio marittimo) e n. 1971 dell’11 maggio 2001 (con la quale la Regione ha dettato linee guida in materia di gestione del demanio marittimo), perché sia in tali delibere, sia nella  più recente delibera della Giunta Regionale Campana n. 20 del 2 maggio 2006 (recante ulteriori indirizzi in materia di demanio marittimo) è stato specificato che tra le funzioni esercitate direttamente dalla Regione Campania vi sono anche quelle inerenti la disciplina dell’uso e delle destinazioni marittime comprese negli ambiti portuali di propria competenza. <br />
Ne consegue che, non essendovi contestazione da parte del ricorrente sul fatto che il porto di S. Angelo rientri  tra i porti di rilevanza economica regionale, il Comune di Serrara Fontana ha correttamente provveduto a richiedere alla Regione un’apposita concessione demaniale per le aree ricadenti all’interno di tale porto.<br />
2.3.	Quanto alla successiva censura &#8211; incentrata sulla violazione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, come sostituito dall’articolo 10 della legge n. 88/2001 &#8211; risulta anch’essa infondata, e quindi è possibile prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dal Comune di Serrara Fontana.<br />	<br />
In particolare si deve rammentare che la norma invocata dal ricorrente reca due distinte disposizioni, la prima delle quali prescrive la durata di sei anni per le concessioni dei beni demaniali marittimi per finalità turistico – ricreative, mentre la seconda prevede che tali concessioni alla scadenza si rinnovino automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 42 del codice della navigazione in materia di revoca delle concessioni per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse.<br />
Nonostante tali disposizioni, nella concessione a suo tempo rilasciata dal Comune di Serrara Fontana in favore del ricorrente, oltre alla previsione della durata soltanto triennale della stessa, è stata inserita un’apposita clausola del seguente tenore: “nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l’area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all’Amministrazione comunale salvo che questa non consenta di rinnovare la presente su nuova domanda del concessionario, da presentarsi tre mesi prima di detta scadenza, in modo che, all’epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione”.  <br />
Tale clausola, nella parte in cui prevede che l’Amministrazione presti il proprio consenso sulla richiesta di  rinnovo della concessione, esclude espressamente l’operatività del meccanismo del rinnovo tacito delle concessioni previsto dalla seconda disposizione dell’articolo 01, comma 2, del decreto legge n. 400/1993, sicché risulta evidente che  &#8211; a prescindere da ogni considerazione circa l’operatività di tale meccanismo in presenza di concessioni rilasciate da un’Amministrazione incompetente &#8211; l’odierno ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la concessione allo stesso rilasciata dal Comune di Serrara Fontana deducendo avverso tale provvedimento l’illegittima esclusione del meccanismo del rinnovo tacito della concessione alla scadenza. <br />
Inoltre il Collegio ritiene che il chiaro tenore della suddetta clausola escluda in radice la possibilità di configurare, in capo al ricorrente, un legittimo affidamento nel rinnovo tacito della concessione ingenerato dalle richieste di pagamento provenienti dall’Amministrazione comunale. Infatti in tale clausola è specificato che il consenso dell’amministrazione al rinnovo della concessione è subordinato all’avvenuto pagamento  del canone e delle tasse relative al nuovo periodo della concessione.<br />
Deve quindi conclusivamente ritenersi che, in mancanza di una rituale impugnazione della concessione a suo tempo rilasciata dal Comune di Serrara Fontana, il ricorrente (come già evidenziato nell’ordinanza collegiale n. 2834/2006) abbia prestato acquiescenza alla disciplina del rapporto posta in tale concessione e non possa ora rimettere in discussione tale disciplina attraverso l’impugnazione della concessione n. 81 del 28 giugno 2006, relativa al distinto rapporto tra la Regione Campania ed il Comune di Serrara Fontana.</p>
<p>3.	Passando alle censure dedotte con il terzo motivo, risulta innanzi tutto palesemente infondata quella con cui il ricorrente si duole del fatto che le richieste di pagamento formulate dal Comune di Serrara Fontana con la nota del 4 luglio 2007 non siano state precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento. <br />	<br />
	Infatti, a prescindere da ogni considerazione sull’omessa impugnazione di tale nota, si deve rilevare essa costituisce un mero atto infraprocedimentale, che s’inserisce nella procedura di affidamento di una nuova concessione avviata a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 26 ottobre 2005, sicché deve ritenersi che l’Amministrazione non fosse tenuta ad effettuare alcuna comunicazione di avvio del procedimento.																																																																																												</p>
<p>3.1.	Del pari risultano destituite di ogni fondamento le successive censure incentrate sulla asserita violazione dell’art. 37 del codice della navigazione  in occasione del rilascio della concessione n. 81 del 28 giugno 2006.<br />	<br />
Secondo il primo comma di tale articolo, “nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”. Ulteriori criteri di selezione delle domande di concessione sono poi dettati dal comma successivo: infatti “al fine della tutela dell’ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata”.<br />
Orbene dall’esame di tali disposizioni non si desume affatto, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, che soltanto soggetti privati possano richiedere la concessione in uso di beni del demanio marittimo. Né si può pervenire a tale conclusione in via interpretativa &#8211; argomentando che, se fosse consentito anche alle pubbliche amministrazioni richiedere il rilascio di tali concessioni, esse verrebbero in ogni caso preferite ai soggetti richiedenti privati &#8211; perché, come evidenziato dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2006, n. 6612), in caso di concorso di una pluralità di domande i criteri selettivi per il medesimo bene del demanio marittimo sono puntualmente indicati dalla legge, e quindi non residua alcuno spazio per configurare un’ulteriore criterio selettivo che accordi una automatica preferenza al soggetto pubblico che eventualmente richieda il rilascio della concessione.<br />
	Né il ricorrente ha motivo di dolersi del fatto che la Regione non abbia tenuto conto del suo diritto di insistenza e della mancanza di altre istanze provenienti da soggetti privati, e dell’automatica preferenza accordata al Comune di Serrara Fontana, in assenza del confronto concorrenziale prescritto dall’art. 37. Infatti la Regione, come si evince dalla documentazione dalla stessa depositata in giudizio, ha ottemperato all’obbligo di pubblicazione e di informazione a tutti i soggetti pubblici e privati eventualmente interessati chiedendo l’affissione dell’istanza presentata dal Comune di Serrara Fontana presso gli uffici dell’Autorità marittima e della stessa Amministrazione comunale. Tuttavia, come evidenziato dalla Regione nella sua memoria difensiva, a tale pubblicazione non ha fatto seguito alcuna osservazione da parte del ricorrente o di terzi, e quindi non si è legittimamente proceduto ad alcuna comparazione. 																																																																																												</p>
<p>3.2.	Quanto alle restanti censure dedotte con il terzo motivo, non si comprende innanzi tutto quale sarebbe il provvedimento inficiato dalla omessa convocazione del ricorrente per essere ascoltato dall’Amministrazione comunale (a differenza degli altri vecchi concessionari delle aree portuali di S.Angelo, ascoltati nella  seduta del 6 aprile 2006), né tanto meno l’interesse del ricorrente a dolersi di tale omessa convocazione a fronte della decisione del Comune di Serrara Fontana di riconfermare la posizione dei vecchi concessionari (seppure nella veste di subconcessionari), ivi compreso il ricorrente.<br />	<br />
Infine il Collegio osserva che le motivazioni della decisione della Regione di affidare al Comune di Serrara Fontana gli specchi acquei e le aree prospicienti il porto di S. Angelo emergono con ogni evidenza dalla domanda di concessione presentata dallo stesso Comune, finalizzata non solo alla gestione di tali beni demaniali, ma anche alla  realizzazione delle opere approvate con la delibera della Giunta Municipale n. 135 del 19 settembre 2005 ed inserite nel Progetto Integrato Portualità Turistica.</p>
<p>4.	In merito alle censure dedotte con il quarto motivo il Collegio, oltre a ribadire che la nota del Comune di Serrara Fontana in data 4 luglio 2007 non costituisce oggetto di una specifica impugnazione con il presente ricorso, osserva che tale nota non risulta affatto elusiva dell’obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata dal ricorrente in data 26 ottobre 2005, bensì propedeutica alla conclusione di tale procedimento, in quanto subordina l’accoglimento dell’istanza del ricorrente al pagamento del canone e delle altre somme dovute per il rilascio di una  nuova concessione. Ne consegue che il ricorrente non ha alcuna ragione di dolersi della violazione dell’articolo 2 della legge n. 241/1990.<br />	<br />
Inoltre &#8211; premesso che non si comprende quale interesse possa avere il ricorrente a dolersi in questa sede della violazione dell’articolo 45 bis del codice della navigazione in relazione alla mancata richiesta dell’autorizzazione ivi prevista nell’ambito del procedimento avviato a seguito dell’istanza presentata dallo stesso ricorrente in data 26 ottobre 2005 &#8211; la censura risulta comunque infondata perché tale procedimento non si è ancora concluso.</p>
<p>4.1.	Quanto alle restanti censure dedotte con il quarto motivo ed aventi ad oggetto la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, il Collegio preliminarmente osserva che l’Amministrazione comunale &#8211; a fronte dell’ordine di introito trasmesso dalla Regione Campania, con il quale è stato richiesto il pagamento di un canone pari a euro 21.775,88 per ottenere la concessione degli specchi acquei e delle aree prospicienti il porto di S. Angelo fino al 31 dicembre 2006 &#8211; ha stabilito di applicare, per l’affidamento in gestione a terzi delle aree a terra ricadenti sul suolo demaniale ottenuto in concessione dalla Regione, la stessa tariffa applicata per il canone di occupazione del suolo pubblico comunale.<br />	<br />
Ciò posto risulta innanzi tutto infondata la censura con la quale viene dedotta l’incompetenza della Giunta Comunale. Tale censura parte dal presupposto che la predetta delibera, quale  provvedimento a carattere regolamentare, avrebbe dovuto essere  adottato dal Consiglio Comunale in ossequio al disposto dell’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000. <br />
Tuttavia proprio tale presupposto è erroneo. Infatti, premesso che, secondo una consolidata a giurisprudenza (ex multis Consiglio Stato, Sez. V, 16 ottobre 1997, n. 1145), il regolamento si distingue dall’atto amministrativo generale perché introduce una disciplina generale e astratta dei rapporti giuridici ed ha effetti innovativi dell’ordinamento giuridico, risulta evidente che la predetta delibera non presenta tali caratteri, perché non ha introdotto una disciplina generale e astratta dei rapporti giuridici concessori di cui è parte il  Comune di Serrara Fontana, ma si è limitata a indicare il criterio uniforme che sarebbe stato applicato per quantificare il canone da applicare ai futuri rapporti di subconcessione relativi a ben determinate aree demaniali (quelle oggetto della concessione richiesta alla Regione). Ne consegue che la predetta delibera è stata correttamente adottata dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.<br />
4.2.	In via subordinata il ricorrente ha censurato per eccesso di potere i criteri indicati per la determinazione del canone relativo alle aree a terra da affidare in gestione a terzi evidenziando, innanzi tutto, che la Giunta Municipale, invece di tener conto dei criteri fissati per le concessioni demaniali aventi finalità turistico-ricreative dall’art. 10 della legge n. 449/1997, dal Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998 e dal  Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 novembre 1994, ha commisurato il predetto canone a quello stabilito per l’occupazione del suolo pubblico comunale, invocando ragioni di equità non meglio precisate. Di conseguenza l’importo richiesto con la nota del  4 luglio 2007 risulta di gran lunga superiore rispetto a quello realmente dovuto e  sproporzionato rispetto al valore ed alla potenziale redditività della concessione. <br />	<br />
Del resto tale sproporzione, secondo il ricorrente, non potrebbe trovare giustificazione neppure nella necessità di reperire risorse finanziarie volte a consentire la realizzazione dei lavori di cui al “Progetto Integrato Portualità Turistica”, perché lo stesso Comune dichiara di essere aggiudicatario di fondi per complessivi euro 3.720.00,00 e perché tali lavori risultano rimandati di un anno con il pretesto che la stagione turistica è già iniziata.<br />
Infine un’ulteriore riprova dell’eccesso di potere in cui è incorsa l’Amministrazione, evidentemente animata da un fine prettamente speculativo, si trarrebbe dal fatto che la delibera in questione sia stata adottata ancor prima di ottenere la concessione dalla Regione.<br />
4.3.	A fronte di tali censure il Comune di Serrara Fontana ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, invocando l’applicazione dell’art. 5, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<br />	<br />
	In proposito si deve rammentare che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (da ultimo, Cass. Civ., Sez. Un., 12 gennaio 2007, n. 411; Cons. Stato, Sez. VI, 27 giugno 2006, n. 4090), in materia di concessioni amministrative le controversie concernenti indennità, canoni o altri corrispettivi, riservate dall’art. 5, comma 2, della legge n. 1034/1971 alla giurisdizione del giudice ordinario, sono quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale attinente al rapporto tra Amministrazione concedente e concessionario, contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, senza che assuma rilievo un potere  riservato all’Amministrazione per la tutela d’interessi generali. Quando, invece, la controversia esula da tali limiti e coinvolge la verifica dell’incidenza dell’azione autoritativa dell’Amministrazione sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto tra Amministrazione  e concessionario si configura secondo il binomio “potere-interesse” e viene quindi attratto nella sfera della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo.<br />	<br />
Infatti, se è vero che il primo comma dell’art. 5 della legge n. 1034 del 1971 contempla un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non è invece possibile ritenere che anche il comma successivo preveda una forma di giurisdizione, a sua volta “esclusiva”, del giudice ordinario. Il tenore testuale dell’art. 5 non autorizza tale conclusione. Anzi la formula adottata (“resta salva” la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria) induce a ritenere che il legislatore abbia voluto rimarcare un rapporto di continuità rispetto al precedente assetto delle giurisdizioni ed al criterio generale che ne disciplinava il riparto (definito del petitum sostanziale per porre in evidenza come non rilevi la prospettazione di parte). <br />
Del resto anche la ratio delle disposizioni in esame orienta in tale direzione.<br />
Infatti, con il primo comma, sono state attribuite al giudice amministrativo tutte le controversie relative al rapporto di concessione, prescindendo dalla consistenza delle situazioni giuridiche implicate, allo scopo di porre fine alle precedenti incertezze insorte in giurisprudenza. Al giudice ordinario è stata invece lasciata la cognizione delle controversie concernenti “indennità, canoni ed altri corrispettivi” proprio perché trattasi di controversie a carattere patrimoniale, rientranti nello schema “obbligo-pretesa” e non richiedenti un controllo della discrezionalità eventualmente demandata all’Amministrazione nella determinazione dei canoni concessori. <br />
Il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale orientamento, fermo restando che lo stesso deve essere ulteriormente precisato nel senso che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo qualora sia richiesto, per la risoluzione della controversia concernente la misura del canone, un sindacato sui poteri esercitati dall’Amministrazione per la individuazione dei criteri da utilizzare in seno al rapporto concessorio per la quantificazione del canone, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario laddove non vengano in discussione i predetti poteri, ma si controverta soltanto sulla corretta applicazione dei criteri individuati per la quantificazione del canone in relazione allo specifico rapporto concessorio (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 9 marzo 2007, n. 2254).<br />
Alla luce di quanto precede, l’eccezione sollevata dal  Comune di Serrara Fontana non può trovare accoglimento perché le censure proposte dal ricorrente investono proprio la scelta di applicare, per l’affidamento in gestione a terzi delle aree a terra ricadenti sul suolo demaniale ottenuto in concessione dalla Regione, la stessa tariffa applicata per il canone di occupazione del suolo pubblico, scelta che costituisce evidentemente espressione di un potere discrezionale esercitato della Giunta Comunale.</p>
<p>4.4.	Nel merito, il Collegio ritiene fondata la prima censura dedotta dal ricorrente.<br />	<br />
	Si deve infatti rammentare che la scelta dei criteri per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime non è rimessa al prudente apprezzamento dell’Amministrazione, ma è disciplinata da puntuali norme di legge e dalle relative norme di attuazione. In particolare, con riferimento alle concessioni di aree demaniali e specchi acquei rilasciate per finalità turistico-ricreative (tra le quali si deve inquadrare la concessione richiesta dal ricorrente con l’istanza presentata in data 26 ottobre 2005), all’epoca dell’adozione dell’avversata delibera n. 83 del 9 giugno 2006 la determinazione del canone doveva avvenire nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 03  e 04 della legge n. 494/1993 e dai relativi regolamenti attuativi: il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 agosto 1998, n. 342 (recante “norme per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative”) ed il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 novembre 2005 (recante “aggiornamenti, relativi all’anno 2006, delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime).<br />	<br />
	Ne consegue che la decisione di applicare comunque,  per l’affidamento in gestione a terzi delle aree demaniali ottenute in concessione dalla Regione, la stessa tariffa applicata per il canone di occupazione del suolo pubblico comunale risulta del tutto aprioristica &#8211; anche perché i suddetti criteri fissati dalla legge n. 494/1993 e dai relativi regolamenti attuativi mirano a stabilire, come evidenziato dal ricorrente, un preciso rapporto tra la misura del canone e il valore della concessione &#8211; e non può quindi ritenersi giustificata dalle generiche ragioni “di equità rispetto alle aree circostanti” addotte dalla Giunta Municipale.																																																																																												</p>
<p>5.	Stante quanto precede il presente ricorso deve essere respinto limitatamente alla domanda di annullamento concessione demaniale marittima n. 81 del 28 giugno 2006, mentre risulta fondato in relazione all’impugnazione della delibera n. 83 del 9 giugno 2006 che, per l’effetto, deve essere annullata, con assorbimento delle restanti censure.<br />	<br />
Tenuto conto della complessità delle questioni esaminate e del parziale accoglimento delle domande formulate dal ricorrente, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5761/2006, lo accoglie nei termini indicati in motivazione. Per l’effetto annulla la delibera della Giunta Comunale del Comune di Serrara Fontana n. 83 del 9 giugno 2006, nella parte in cui indica i criteri da applicare per la determinazione del canone relativo alle aree a terra ottenute in concessione dalla Regione Campania.<br />
Dispone la compensazione di tutte le spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-4-10-2007-n-8947/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 4/10/2007 n.8947</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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