<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8932 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/8932/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/8932/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>8932 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/8932/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2010 n.8932</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-12-2010-n-8932/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-12-2010-n-8932/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-12-2010-n-8932/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2010 n.8932</a></p>
<p>Pres. Coraggio, Est. De Nictolis Istituto Vis s.p.a. (avv. L. Nilo) contro Inps (avv.ti G. De Ruvo e F.M. Prosperi Valenti) 1. Processo amministrativo – Sentenza di primo grado –Appello – Motivazione del giudice di primo grado –Contestazione specifica – Necessità 2. Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Offerte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-12-2010-n-8932/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2010 n.8932</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-12-2010-n-8932/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2010 n.8932</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio, Est. De Nictolis <br />Istituto Vis s.p.a. (avv. L. Nilo) contro Inps (avv.ti G. De Ruvo e F.M. Prosperi Valenti)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Processo amministrativo – Sentenza di primo grado –Appello – Motivazione del giudice di primo grado –Contestazione specifica – Necessità</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gare d’appalto – Offerte – Verifica anomalia – Carattere discrezionale della verifica – Contestazioni – Sindacato del giudice &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della validità dell’appello, il ricorrente è investito dell’onere di muovere specifiche censure alla sentenza di primo grado, correlando tali ragioni con la motivazione della sentenza stessa, allo scopo di incrinare il fondamento giuridico posto alla base delle argomentazioni svolte dal giudice, poiché alla parte volitiva dell’appello dovrà sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice.	</p>
<p>2. In tema di appalti, è infondato il motivo di appello che mira a sostituire un proprio giudizio, fondato su dati opinabili, al giudizio della stazione appaltante circa la presenza di anomalie del costo orario presente in una offerta e circa le capacità economiche e finanziarie delle partecipanti alla gara, in quanto vertente su materie ove sono ravvisabili margini di opinabilità e di apprezzamento, non sindacabili dal giudice se non manifestamente  illogici o frutto di travisamento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08932/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01414/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2010, proposto da <br />	<br />
<b>Istituto Vis s.p.a.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luigi Nilo, con domicilio eletto presso Studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Inps</b> &#8211; <b>Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede Taranto</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gaetano De Ruvo, Fausto M. Prosperi Valenti, domiciliato in Roma, via della Frezza, n. 17; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Società Vigilanza Massafra s.r.l.<i></b></i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Geremia Biancardi, con domicilio eletto presso studio legale Sanino in Roma, viale Parioli, n. 180; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE II n. 2366/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Sede Taranto e di Societa Vigilanza Massafra s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Cons. Rosanna De Nictolis e uditi per le parti gli avvocati Nilo, alla discussione, De Ruvo e Sanino per delega di Biancardi nelle preliminari;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorso va deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 120 c.p.a.<br />	<br />
2. Nel corso dell’udienza cautelare del 30 marzo 2010 il collegio ha reso edotte le parti di una questione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi di ricorso, su cui le parti hanno contro dedotto per l’udienza odierna.<br />	<br />
3. l’appello è inammissibile perché privo di specifici motivi di ricorso:<br />	<br />
a) secondo l’orientamento di questo Consesso, che il Collegio condivide, pur essendo l’appello, nel processo amministrativo, un mezzo di impugnazione a critica libera, occorre comunque che esso contenga una critica della sentenza gravata, e dunque specifiche censure avverso la stessa, essendo insufficiente la mera riproposizione di motivi, eccezioni, argomenti, sollevati in prime cure e disattesi dalla sentenza di primo grado;<br />	<br />
b) la specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono, ragion per cui, alla <<parte volitiva>> dell’appello deve sempre accompagnarsi una <<parte argomentativa>> che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; pertanto è necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cons. St., sez. VI, 21 febbraio 2006 n. 705; Cons. St., sez. IV, 21 giugno 2005 n. 3250; Cons. St., sez. V, 16 marzo 1999 n. 256);<br />	<br />
c) nel caso di specie, l’appello contiene esclusivamente la puntuale riproduzione dei motivi del ricorso di primo grado senza muovere alcuna precisa critica alla sentenza gravata.<br />	<br />
4. In particolare, con il primo motivo del ricorso di primo grado, la società odierna ricorrente in relazione alla gara per cinque lotti del servizio di vigilanza armata, in cui si classificava al terzo posto per due lotti e al quarto posto per tre lotti, lamentava che i concorrenti che la precedono in graduatoria dovevano tutti essere esclusi per violazione del punto 10 del bando e in particolare per mancato rispetto del contratto collettivo nazionale di categoria. In particolare i concorrenti avrebbero violato gli artt. 28 e 29 del CCNL che prevede l’adesione al FASIV (fondo di assistenza sanitaria integrativa vigilanza privata).<br />	<br />
4.1. Il Tar ha respinto la censura osservando che l’adesione a tale fondo non configura un obbligo contrattuale immediatamente percepibile in quanto da alcuni dati testuali contenuti negli artt. 28 e 29 del CCNL si desume che l’adesione al fondo avviene su base volontaria e che l’istituto non è di immediata operatività occorrendo specifici accordi di armonizzazione.<br />	<br />
4.2. Nessun argomento viene opposto dall’appellante a tali statuizioni, se non la puntuale riproposizione del motivo di ricorso di primo grado, sicché la statuizione, rimasta inattaccata, è passata in giudicato.<br />	<br />
Solo per completezza il Collegio osserva che non ravvisa ragioni per discostarsi dalla statuizione del Tar, puntuale e condivisibile.<br />	<br />
5. Con il secondo motivo del ricorso di primo grado la società odierna ricorrente lamentava l’anomalia del costo orario offerto per contrasto evidente con il tariffario e con il CCNL.<br />	<br />
La legge di gara richiedeva che ciascun concorrente depositasse il proprio tariffario approvato dal Prefetto.<br />	<br />
Secondo la ricorrente, se è vero che le c.d. tariffe di legalità non sono inderogabili, tuttavia quanto più le offerte si scostano da esse tanto più sarebbero sospette di anomalia.<br />	<br />
La stazione appaltante avrebbe dovuto pertanto verificare la non anomalia dell’offerta rispetto al tariffario di ciascun concorrente.<br />	<br />
5.1. Il Tar ha disatteso la censura osservando che la stazione appaltante si è basata su una nota istruttoria interna che per il servizio di piantonamento fisso stima congruo un costo orario di 11,86 euro; l’offerta aggiudicataria ha indicato un costo orario di 16,28 euro che pertanto non sarebbe incongruo.<br />	<br />
5.2. Anche in relazione a tale capo di sentenza, parte appellante si limita a riportare i motivi articolati in prime cure.<br />	<br />
Con essi si oppone alla ricostruzione della stazione appaltante, fatta propria dal giudice, una diversa ricostruzione basata su una diversa stima del costo orario, che supererebbe i 20 euro. Ora, in disparte l’assorbente considerazione circa l’inammissibilità del mezzo di appello meramente ripetitivo di quello di primo grado, si deve nel merito osservare che parte appellante mira a sostituire un proprio giudizio di anomalia al giudizio di non anomalia formulato dalla stazione appaltante, sulla base di valutazioni e dati opinabili, a fronte di un giudizio operato dalla stazione appaltante che non è affetto da illogicità o travisamento.<br />	<br />
E’ poi assorbente l’ulteriore considerazione che il servizio oggetto dell’appalto rientra tra i servizi di cui all’allegato II –B codice appalti (come indicato anche dal bando di gara), sicché si tratta di un appalto di servizi soggetto ad applicazione solo degli artt. 68, 65 e 225 codice appalti (art. 20 codice appalti), sicché la stazione appaltante non era tenuta né in virtù del diritto comunitario, né in virtù della legge nazionale, né in virtù della legge di gara, a procedere alla verifica di anomalia.<br />	<br />
Pertanto la censura, imputando alla stazione appaltante di non aver compiuto un’attività a cui la stazione appaltante non era obbligata, impinge in ammissibilmente in valutazioni discrezionali riservate all’amministrazione.<br />	<br />
6. Con il terzo motivo del ricorso di primo grado si lamentava l’assenza delle condizioni di cui agli artt. 41 e 48 d.lgs. n. 163/2006 sotto i seguenti profili:<br />	<br />
l’aggiudicataria non avrebbe i necessari requisiti di capacità economico finanziaria; la stazione appaltante avrebbe mal letto i bilanci esibiti; secondo la lettura di essi fatta dal consulente di parte ricorrente, la società aggiudicataria sarebbe in posizione non equilibrata con una crescente esposizione che la potrebbe esporre a rischio di insolvenza.<br />	<br />
Pertanto la stazione appaltante avrebbe mal applicato l’art. 48 codice appalti.<br />	<br />
Analogo discorso andrebbe fatto per seconda e terza classificata.<br />	<br />
Inoltre altre due società avrebbero dovuto essere escluse perché in relazione alla dichiarazione di inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, codice appalti, avrebbero fatto una dichiarazione con formulazione generica.<br />	<br />
6.1. Il Tar ha disatteso tali censure ritenendole generiche, non essendo dimostrata l’assenza di capacità economico-finanziaria delle concorrenti che precedono l’appellante in graduatoria e la genericità della dichiarazione dei requisiti dell’art. 38.<br />	<br />
6.2. Anche in tal caso l’appello senza contestare la sentenza ripropone testualmente le censure di primo grado.<br />	<br />
In disparte l’inammissibilità del motivo, se ne deve rilevare l’infondatezza perche la parte mira a sostituire con un proprio giudizio il giudizio della stazione appaltante su un profilo, la capacità economico e finanziaria desunta dai bilanci – che presenta margini di opinabilità e di apprezzamento, e che non è sindacabile dal giudice se non è manifestamente illogico o frutto di travisamento.<br />	<br />
E’ poi assorbente l’ulteriore considerazione che il servizio oggetto dell’appalto rientra tra i servizi di cui all’allegato II –B codice appalti (come indicato anche dal bando di gara), sicché si tratta di un appalto di servizi soggetto ad applicazione solo degli artt. 68, 65 e 225 codice appalti (art. 20 codice appalti), sicché la stazione appaltante non era tenuta né in virtù del diritto comunitario, né in virtù della legge nazionale, né in virtù della legge di gara, a procedere ad una verifica sulla capacità economico – finanziaria mediante indagine sui bilanci o sugli altri elementi indicati nell’art. 41, codice appalti. La legge di gara richiedeva, al fine della dimostrazione della capacità economico finanziaria, solo la condizione formale che negli ultimi tre esercizi l’impresa avesse un fatturato globale non inferiore a quello minimo indicato nel bando (art. 10, lett. i) del bando).<br />	<br />
7. Le spese di lite possono essere compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Coraggio, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere	</p>
<p><b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-12-2010-n-8932/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2010 n.8932</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
