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	<title>893 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>893 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2016 n.893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-26-7-2016-n-893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-26-7-2016-n-893/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2016 n.893</a></p>
<p>G. Daniele, Pres. D. Ponte Est. Sulla sussistenza di specifiche forme di tutela degli interessi ambientali, previste dal T.U. in materia di ambiente e sulla inammissibilità di un ricorso avverso il silenzio a fronte di un procedimento non avviato 1. Ambiente e territorio – Tutela del territorio- Poteri del Sindaco</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-26-7-2016-n-893/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2016 n.893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-26-7-2016-n-893/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2016 n.893</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Daniele, Pres. D. Ponte Est.</span></p>
<hr />
<p>Sulla sussistenza di specifiche forme di tutela degli interessi ambientali, previste dal T.U. in materia di ambiente e sulla inammissibilità di un ricorso avverso il silenzio a fronte di un procedimento non avviato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ambiente e territorio – Tutela del territorio- Poteri del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL- Discrezionalità- Natura meramente sollecitatoria delle istanze private</p>
<p>2. Ambiente e territorio- Tutela del territorio- Tutela procedimentale e giurisdizionale di cui agli artt. 309 e 310 d.lgs. 152/2006- Appropriatezza e specificità</p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. I poteri del Sindaco di cui agli artt. 50 e 54 del T.U. E.L., consistenti nella adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare una situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente derivante, nella fattispecie, dall’ubicazione dell’attività di riparazioni navali, sono caratterizzati da discrezionalità ed impulso d’ufficio, svolgendo le istanze private una mera funzione sollecitatoria che non determina alcun obbligo di provvedere suscettibile di convertirsi in silenzio- inadempimento. Ciò vale a maggior ragione se trattasi di procedimento non già avviato e non concluso, ma mai aperto. Le eccezioni a questo principio (in materia edilizia per il Comune e ambientale per il Ministero) sono tassative e non suscettibili di applicazione analogica</p>
<p>2. Se da un lato il principio di sussidiarietà orizzontale comporta che la P.A. , nell’ambito della gestione della funzione pubblica non può non tener conto dell’apporto collaborativo dei privati, anche costituiti in associazioni; dall’altro nella specifica materia ambientale, le persone fisiche e giuridiche portatrici di concreti interessi godono della più appropriata e specifica tutela di cui agli artt. 309 e 310 d.lgs. 152/2006, che consente loro di partecipare al procedimento di adozione di misure di precauzione, prevenzione o ripristino avviato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, ovvero di presentare denunce e osservazioni circa danni o minacce di danni ambientali, ed in secondo luogo di adire l’autorità giudiziaria per ottenere l’annullamento di provvedimenti adottati in spregio alle disposizioni di cui alla parte sesta del Codice dell’ambiente, avverso il silenzio,nonché per il risarcimento del danno subito per il ritardo nell’adozione di misure di prevenzione e/o precauzione&nbsp;</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 00893/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00361/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />
Comitato Porto Aperto, Fulvio Silingardi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Righi C.F. RGHRRT53S30D612B, Alberto Morbidelli C.F. MRBLRT76A01E715C, Lorenzo Barabino C.F. BRBLNZ76T05D969S, con domicilio eletto presso Lorenzo Barabino in Genova, via Corsica N. 9/1;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Genova, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Aurelio Domenico Masuelli C.F. MSLRDM62H17H536K, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Garibaldi 9;&nbsp;<br />
Sindaco del Comune di Genova in Qualita&#8217; Ufficiale di Governo, Regione Liguria, Citta&#8217; Metropolitana di Genova non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Societa&#8217; Officine Meccaniche Navali e Fonderie San Giorgio del Porto S.p.A., Societa&#8217; Lagomarsino Anielli S.r.l. non costituiti in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
ad adiuvandum:<br />
Onlus Associazione Verdi e Ambiente e Società &#8211; V.A.S., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Daniele Granara C.F. GRNDNL63D26C621R, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;&nbsp;<br />
ad opponendum:<br />
Associazione Industriali della Provincia di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Munari C.F. MNRFNC62R01D969M, Fabio Tirio C.F. TRIFBA64S02D969M, con domicilio eletto presso Francesco Munari in Genova, largo S. Giuseppe, 3/23;&nbsp;<br />
<strong><em>per l’annullamento</em></strong><br />
del silenzio su diffida a porre in essere all&#8217;accertamento dell&#8217;impatto sulla salute dei cittadini dell&#8217;attuale ubicazione dell&#8217;area riparazioni navali del porto di Genova</p>
<p>
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>
&#8211; rilevato che la presente controversia ha ad oggetto il silenzio serbato dal Sindaco in merito alla diffida presentata dagli odierni ricorrenti in data 222016, con conseguente richiesta della declaratoria del relativo obbligo di provvedere in capo al S<br />
&#8211; atteso che il ricorso appare privo dei necessari presupposti normativi richiesti ai sensi e per gli effetti di cui agli invocati artt. 31 e 117 cod proc amm, cui consegue l’obbligo di statuire con una sentenza che le norme stesse (in specie art. 117 com<br />
&#8211; rilevato che la diffida in oggetto è stata formulata per ottenere l’avvio del procedimento ex artt. 50 e 54 tueell in relazione alla documentazione scientifica prodotta circa la situazione di grave pericolo per la salute e l’ambiente derivante dall’ubic<br />
&#8211; considerato che, pur a fronte della complessità della documentazione prodotta e dell’approfondimento del connesso studio fornito alla p.a. intimata, nel caso di specie il procedimento invocato è pacificamente qualificato dalla norma predetta e dalla rel<br />
&#8211; rilevato che, come noto, il potere di ordinanza sindacale contingibile e urgente è di particolare delicatezza (cfr. ad es. Corte Cost. n. 1152011) in quanto presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui s<br />
&#8211; atteso che per principio consolidato – frequentemente ribadito in relazione ad analoghi poteri discrezionali d’ufficio, come l’autotutela – in caso di poteri amministrativi espressione dell&#8217;esercizio di un potere tipicamente discrezionale ad eventuali i<br />
&#8211; considerato che le eventuali eccezioni previste nell’ordinamento – in materia edilizia per il Comune ed ambientale per il Ministero -, peraltro neppure invocate nella specie, in quanto tali non possono per principio generale essere estense analogicament<br />
&#8211; atteso che nel caso de quo gli ambiti coinvolti rientrano nelle primarie competenze di altre amministrazioni (in materia ambientale, in primis la Provincia ed il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del mare);<br />
&#8211; atteso che per principio consolidato la sussistenza o meno dell&#8217;obbligo di provvedere o meglio di concludere il procedimento amministrativo ex art. 2 della l. n. 241 del 1990 non può genericamente riconnettersi all&#8217;inoltro di istanze da parte del privat<br />
&#8211; considerato che le ulteriori ipotesi invocate dai ricorrenti ed intervenienti circa la possibile estensione dell’obbligo di provvedere non sono assimilabili alla presente, in cui il delicato potere residuale del Sindaco – ufficiale di Governo non pare d<br />
&#8211; atteso che, al riguardo, se per un verso il dichiarato obbligo di provvedere sulle istanza ex art. 42 bis dPR 3272001 trova diretto riferimento nel rapporto sussistente fra privato soggetto passivo di illecita attività espropriativa ed autorità espropr<br />
&#8211; rilevato che, peraltro, nel caso de quo manca in radice un ulteriore specifico presupposto dell’azione proposta;<br />
&#8211; atteso che, infatti, se il rito del silenzio ex art. 31 cit. è invocabile nel caso in cui siano decorsi i termini per la conclusione del procedimento al fine di far dichiarare l’obbligo di provvedere e quindi di chiuder il procedimento stesso, nel caso<br />
&#8211; rilevato che, se in generale è noto come anche in caso di autotutela l’eventuale apertura d’ufficio dell’iter su sollecitazione del privato comporti il sorgere del dovere di chiuderlo, in linea particolare nel caso di specie nessun procedimento risulta<br />
&#8211; atteso che, peraltro, la peculiarità della fattispecie, la rilevanza degli interessi coinvolti e la complessità dei dati raccolti e prodotti all’amministrazione impongono al Collegio lo svolgimento di due ulteriori brevi considerazioni;<br />
&#8211; considerato che, per un verso, occorre richiamare il principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., (cfr. Tar Liguria n. 7472004), ai sensi del quale l&#8217;apporto dei singoli e delle formazioni sociali va valorizzato sia nell&#8217;ambito del procedi<br />
&#8211; atteso che, in tale ottica, dinanzi a dati di tale rilevanza e profondità, seppur forniti da semplici cittadini od associazioni prive di riconoscimento formale, è ben difficile ipotizzare che una p.a. responsabile, pur nell’esercizio delle proprie prero<br />
&#8211; considerato che, per un altro verso, l’azione qui proposta nei confronti del Comune appare, specie a fronte della natura prettamente ambientale sia degli interessi che della normativa e dei principi invocati (a partire da quello di precauzione), riceve<br />
&#8211; atteso che, in proposito, la normativa richiamata prevede che una vasta platea di enti e soggetti (compresi persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazi<br />
&#8211; rilevato che, in termini di tutela, il successivo art. 310 appare esplicito nel prevedere gli stessi soggetti sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, per l&#8217;annullamento degli atti e dei provvedimenti adottati in violazione delle disposiz<br />
&#8211; considerato che sussistono giusti motivi, a fronte della complessità della vicenda e della natura degli interessi azionati, per compensare le spese di lite.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Daniele, Presidente<br />
Davide Ponte, Consigliere, Estensore<br />
Richard Goso, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/07/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-26-7-2016-n-893/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2016 n.893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2007 n.893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-19-11-2007-n-893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-19-11-2007-n-893/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-19-11-2007-n-893/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2007 n.893</a></p>
<p>A. Catoni &#8211; Presidente, M. Eliantonio &#8211; EstensoreD&#8217;O. A. ed altri (avv. C. Di Tonno) c. COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE e nei confronti dei C.F. ed altri (avv. G. Cerceo, S. Della Rocca), la COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, SEZIONE DISTACCATA DI SAN VALENTINO (Avv. Dist. St.) il MINISTERO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-19-11-2007-n-893/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2007 n.893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-19-11-2007-n-893/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2007 n.893</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni &#8211; Presidente, M. Eliantonio &#8211; Estensore<br />D&#8217;O. A. ed altri (avv. C. Di Tonno) c. COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE e nei confronti dei C.F. ed altri (avv. G. Cerceo, S. Della Rocca), la COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, SEZIONE DISTACCATA DI SAN VALENTINO (Avv. Dist. St.) il MINISTERO DELL&#8217;INTERNO (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sui principi che regolano il giudizio elettorale e sulla valutazione delle schede di voto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni amministrative – Presentazione delle liste – Formalità – Documentazione ex art. 2 D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132 &#8211; Carenza – Nullità della lista.<br />
2. Processo amministrativo – Rito elettorale – Motivi di ricorso deducibili &#8211; Principio dispositivo – Applicabilità.<br />
3. Processo amministrativo – Rito elettorale – Principio di specificità dei motivi – Applicabilità &#8211; Conseguenza.<br />
4. Elezioni amministrative &#8211; Espressione del voto – Interpretazione – Criterio oggettivo – Applicabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, nella parte in cui prevede che le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere “a condizione che, all&#8217;atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all&#8217;uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso”, esige la presentazione della suddetta documentazione a pena di nullità.</p>
<p>2. Nel giudizio elettorale non possono essere dedotti motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso, derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie, disposte in relazione alle originarie censure dedotte.(2) L’attuale giudizio elettorale è, infatti, governato dal principio dispositivo, che impone al giudice di decidere nei soli limiti dei vizi prospettati tempestivamente dalle parti, sia con il ricorso principale, che con il ricorso incidentale. (3)<br />
3. Nel giudizio elettorale, il principio della specificità dei motivi richiede sempre che nell’atto introduttivo sia indicata la natura del vizio denunziato (4), non potendo genericamente richiedersi il riesame delle schede dichiarate nulle (5) trasformando il giudizio elettorale in una pressoché generale ripetizione “ope iudicis” delle operazioni di scrutinio.</p>
<p>4. In base al principio del c.d. “favor voti” il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dalla legge (nella specie, voto sul contrassegno), si può ritenere valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell&#8217;elettore (univocità del voto) e, dall’altro, per le concrete sue modalità d&#8217;espressione, esso non sia riconoscibile (6). L&#8217;art. 64, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 &#8211; nella parte in cui dispone la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni idonei a rendere nota in modo inoppugnabile la volontà dell&#8217;elettore di far riconoscere il proprio voto &#8211; deve essere, infatti, interpretato in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l&#8217;elettore ha inteso esprimere il voto stesso.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;<br />
(1) Così, in motivazione, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 25 maggio 1998, n. 688; in passato si opinava diversamente: TAR PUGLIA – BARI – SEZIONE II &#8211; Sentenza 26 ottobre 1995, n. 1025, citata in motivazione.<br />
(2) Cfr. da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 11 maggio 2007, n. 2357.<br />
(3) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 12 aprile 2007, n. 1715.<br />
(4) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 23 gennaio 2007, n. 197.<br />
(5) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 16 ottobre 2006, n. 6135 e 3 aprile 2006 n. 1726.<br />
(6) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA &#8211; Sentenza 16 ottobre 2006 n. 6135. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui principi che regolano il giudizio elettorale e sulla valutazione delle schede di voto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER L’ABRUZZO<br />
Sezione staccata di PESCARA</b></p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 234 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>D&#8217;O. A. e altri</b>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Claudio Di Tonno, con domicilio eletto in Pescara, c/o Tar ;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
nei confronti di</p>
<p>&#8211; di <b>C. F. e altri</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Giulio Cerceo, Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D&#8217;Annunzio 142;</p>
<p>&#8211;	della <b>COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE, SEZIONE DISTACCATA DI SAN VALENTINO</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di L’Aquila presso cui domicilia;																																																																																												</p>
<p>&#8211; del <b>MINISTERO DELL’INTERNO</b>, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
dell’atto di proclamazione a Sindaco del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore del sig. Giannino Ammirati ed a consigliere comunale dei sig.ri Ceccomancini Franco, Antonio Agostinello, Diego Salvitti, Dino D&#8217;Alessandro, Marco Mastrodicasa, Pasquale Di Fazio, Lino Sciambra e Rossella Primavera a seguito delle elezioni svoltesi i giorni 27 e 28 maggio 2007.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio ed i ricorsi incidentali di Ceccomancini Franco, Antonio Agostinello, Diego Salvitti, Dino D&#8217;Alessandro, Marco Mastrodicasa, Pasquale Di Fazio, Lino Sciambra, Rossella Primavera, Anna Maria D&#8217;Alimonte, Antonio Ricco, Donato Di Tommaso, Ezio Sborgia e Giannino Ammirati;<br />
Viste l’ordinanza collegiale istruttoria 27 luglio 2007, n. 734, e la documentazione esibita in adempimento della medesima;<br />
Viste memorie con motivi aggiunti prodotte dalle parti; <br />
Visti gli artt. 6 e 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto l’art. 83/11 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 08/11/2007 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>In data 27 e 28 maggio 2007 hanno avuto luogo nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore le operazioni di voto per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale.<br />
Hanno partecipato a tali elezioni tre liste, che hanno riportato rispettivamente voti 606 la lista n. 1, voti 609 la lista n. 2 e voti 144 la lista n. 3. Conseguentemente, è stato proclamato Sindaco del Comune il sig. Giannino Ammirati, candidato a sindaco della lista n. 2, e sono stati, inoltre, proclamati eletti a consigliere comunale i sig.ri Ceccomancini Franco, Antonio Agostinello, Diego Salvitti, Dino D&#8217;Alessandro, Marco Mastrodicasa, Pasquale Di Fazio, Lino Sciambra e Rossella Primavera della lista n. 2.<br />
Con il ricorso in esame il candidato a Sindaco della lista n. 1 ed i candidati compresi in tale lista hanno impugnato il predetto atto di proclamazione degli eletti, unitamente a tutti gli atti presupposti e connessi. <br />
Hanno dedotto a tal fine le seguenti censure:<br />
1) Violazione dell’art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, e dell’art. 33, lett. B, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e per difetto di istruttoria. Violazione dei principi in materia di ammissione delle liste.<br />
La lista n. 2, che utilizza i simboli di quattro partititi politici (Democratici di sinistra, Partito di Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti italiani e Partito della Margherita), è stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale, in quanto carente delle dichiarazioni sottoscritte dai rispettivi presidenti o segretari dei predetti partiti che le candidature erano presentate nell’interesse, in nome e per conto dei predetti gruppi politici; inoltre, non era possibile individuare a quale partito appartenevano i candidati inclusi in tale lista.<br />
2) Violazione degli artt. 57, 64 e 69 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Eccesso di potere per violazione dei principi di salvaguardia del voto connesso a difetto assoluto di motivazione. <br />
Nella sezione elettorale n. 1 è stato erroneamente attribuita alla lista n. 2, una scheda nella quale l’elettore aveva vergato sia nel riquadro della lista n. 2, che in quello della lista n. 3 il nome del candidato Lino Sciambra della lista n. 2; sempre nella stessa sezione sono state dichiarate nulle tre schede con indicazioni voto alla lista n. 1, nelle quali in una era stato apposto il n. 6, in altra era stata espressa preferenza a “Carmela” o Cesarina”, in altra ancora la preferenza a favore di “Lelio Mastrodicasa” era stata scritta nello spazio riservato alla lista n. 3.<br />
Nella sezione elettorale n. 2 non sono stati attribuiti due voti alla lista n. 1, pur avendo in una scheda l’elettore votato tale lista, ma indicato la preferenza a favore di tal “Montepara Elisa”, pur essendo candidata per tale lista “Montepara Maria Concetta”, ed in altra scheda è stata indicata la preferenza a favore di “Toppi Agostino” (candidato nella lista n. 1) nello spazio riservato alla lista n. 2. Inoltre, è stato attribuito alla lista n. 2, un voto nel quale l’elettore aveva cancellato il voto a sindaco di tale lista.<br />
Nella sezione n. 3 è stato attribuito alla lista n. 2, un voto nel quale l’elettore aveva scritto nel riquadro di tale lista il nome di “Mancini Franco”, non candidato, mentre era stato tenuto un diverso metro di giudizio in altri casi analoghi. E’ stato, infine, chiesto il riesame delle schede dichiarate nulle, in quanto dall’esame del verbale non sarebbe possibile comprendere quali voti contestati siano stati attribuiti alla lista n. 1 e quanti non lo siano stati. <br />
Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.<br />
Si sono, invece, costituiti in giudizio, il Sindaco ed i candidati eletti della lista n. 2 che con memoria ritualmente notificata e depositata il 6 luglio 2007 hanno diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte. Inoltre, hanno proposto ricorso incidentale, denunciando le seguenti irregolarità che sarebbe state commesse a loro danno nella sezione n. 1, nella quale sono state dichiarate nulle quattro schede nelle quali l’elettore aveva votato la lista n. 2, ma in una aveva espresso preferenza a favore di “Carmela Marzulli” non candidata, in altra il nominativo di candidato di altra lista, in altra il nominativo di candidato della lista n. 2, ma contemporaneamente barrato il riquadro di altra lista, ed in altra, infine, un nome indecifrabile. Hanno, per concludere, evidenziato che nella sezione n. 2 è stata annullata un scheda nella quale il nominativo di Mancini Franco era stato fatto precedere dal prefisso “Ce”.<br />
Si è, inoltre, costituita in giudizio la Commissione Elettorale Circondariale, Sezione distaccata di San Valentino, che con memoria depositata il 5 luglio 2007 ha eccepito l’improponibilità della richiesta di proclamazione di una lista per preteso vizio della presentazione di altra lista, nonché l’incompatibilità delle domande proposte. Nel merito ha difeso la legittimità degli atti impugnati.<br />
Con ordinanza collegiale istruttoria 27 luglio 2007, n. 734, è stata disposta una verificazione delle schede scrutinate nelle predette Sezioni elettorali nn. 1, 2 e 3 al fine di accertare la sussistenza o meno dei vizi denunciati con il presente gravame e con il ricorso incidentale. Tale incombente è stato puntualmente adempiuto.<br />
Con motivi aggiunti i ricorrenti hanno dedotto che lo svolgimento dell’attività di verifica aveva evidenziato ulteriori vizi, che sono stati puntualmente denunciati. Anche i controinteressati hanno proposto ulteriori motivi aggiunti. <br />
I ricorrenti ed i controinteressati hanno da ultimo illustrato le proprie ragioni con memorie depositate dai primi il 30 ottobre 2007 e dai secondi il 25 ottobre 2007.<br />
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2007, dopo che il difensore dei controinteressati ha, in aggiunta, eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere stato proposto un ricorso collettivo, con conflitto di interesse tra i vari ricorrenti, la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. &#8211; Con il ricorso in esame &#8211; come sopra esposto &#8211; il candidato a Sindaco della lista n. 1 ed i candidati compresi in tale lista hanno impugnato di proclamazione a Sindaco del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore del sig. Giannino Ammirati ed a consigliere comunale dei candidati della lista n. 2.<br />
Nei confronti di tale atto di proclamazione degli eletti si sono lamentati per un verso del fatto che la lista n. 2 era stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale (primo motivo) e per altro verso del fatto che erano state erroneamente valutate, a loro danno, alcune schede elettorali scrutinate (secondo motivo e motivi aggiunti). <br />
Il ricorso, deve subito precisarsi, è privo di pregio e tale circostanza può dispensare il Collegio dall’esaminare le eccezioni di rito proposte sia dalla Commissione Elettorale Circondariale, che dai controinteressati.</p>
<p>2. &#8211; Con il primo motivo di gravame i ricorrenti, dopo aver premesso che la lista n. 2 aveva utilizzato i simboli di quattro partititi politici (Democratici di sinistra, Partito di Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti italiani e Partito della Margherita), hanno dedotto che tale lista era stata illegittimamente ammessa alla competizione elettorale per due ordini di ragioni:<br />
a) in quanto carente &#8211; in violazione dell’art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, e dell’art. 33, lett. B, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 &#8211; delle dichiarazioni sottoscritte dai rispettivi presidenti o segretari dei predetti partiti che le candidature erano presentate nell’interesse, in nome e per conto dei predetti gruppi politici;<br />
b) perché non era possibile individuare a quale partito appartenevano i candidati inclusi in tale lista.<br />
Tale doglianze sono entrambe prive di pregio.<br />
Quanto alla prima, va osservato che il predetto art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, dispone effettivamente, per la parte che qui interessa, che le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere “a condizione che, all&#8217;atto di presentazione della candidatura, o della lista sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all&#8217;uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso”. Tale documentazione, come sembra oggi pacifico (Cons. St., sez. V, 25 maggio 1998, n. 688), contrariamente a quanto da in precedenza sostenuto (TAR Puglia, sede Bari, sez. II, 26 ottobre 1995, n. 1025), deve essere, in effetti, presentata a pena di nullità. <br />
Ciò posto, va osservato che nel caso di specie la presentazione della lista in parola, che utilizzava i simboli di ben quattro partititi politici, è stata in effetti corredata anche della dichiarazione prevista dalla predetta norma. <br />
Dall’esame degli atti di causa si rileva, invero, che la presentazione della lista n. 2 è stata ritualmente corredata anche delle dichiarazioni dei presidenti o dei segretari dei predetti partito, nella quali sostanzialmente, sia pur utilizzando formule in parte diverse, si attestava che le liste o le candidature erano presentate in nome e per conto dei predetti partiti.<br />
Né sembra &#8211; contrariamente a quanto ipotizzato dai ricorrenti con la censura sopra indicata alla lettera b) &#8211; che la predetta normativa imponesse anche di indicare espressamente nella lista in parola a quali partiti fossero in ipotesi iscritti i singoli candidati inclusi in tale lista n. 2; trattasi, invero, di un onere che non risulta imposto da alcuna norma e la cui inosservanza non può, pertanto, inficiare l’ammissione della lista in parola alla competizione elettorale.</p>
<p>3. &#8211; Una volta giunti a tale conclusione, una volta cioè ritenuto privo di pregio il primo motivo di gravame, può utilmente passarsi all’esame degli ulteriori motivi di ricorso, con i quali è stata contestata la corretta assegnazione dei voti relativamente ad alcune schede elettorali. <br />
Sul punto, va ricordato che con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto alcuni specifici errori che sarebbero stati commessi nella valutazione di alcune schede nelle tre sezioni elettorali. Con ordinanza collegiale istruttoria 27 luglio 2007, n. 734, è stata disposta una verificazione delle schede scrutinate nelle predette Sezioni elettorali nn. 1, 2 e 3 al fine di accertare la sussistenza o meno dei vizi denunciati con il presente gravame e con il ricorso incidentale; ma, essendo emersi da tale verifica ulteriori vizi, sia i ricorrenti, che i controinteressati hanno dedotto dei motivi aggiunti con i quali hanno contestato l’assegnazione dei voti contenute in altre schede elettorali.<br />
Tali motivi aggiunti sono inammissibili.<br />
Come sembra, invero, pacifico in giurisprudenza (cfr. da ultimo, Cons. St., sez. V, 11 maggio 2007, n. 2357), nel giudizio elettorale non possono essere dedotti motivi aggiunti che non siano svolgimento delle censure tempestivamente proposte, ma nuovi motivi di ricorso, derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie, disposte in relazione alle originarie censure dedotte. L’attuale giudizio elettorale è, infatti, governato dal principio dispositivo, che impone al giudice di decidere nei soli limiti dei vizi prospettati tempestivamente dalle parti, sia con il ricorso principale, che con il ricorso incidentale (Cons. St., sez. V, 12 aprile 2007, n. 1715). <br />
Con riferimento a tale considerazione l’indagine di questo Giudice deve limitarsi alla valutazione dei seguenti vizi prospettati con il ricorso introduttivo, che possono così riassumersi:<br />
1) nella sezione elettorale n. 1 è stata erroneamente attribuita alla lista n. 2, una scheda nella quale l’elettore aveva vergato sia nel riquadro della lista n. 2, che in quello della lista n. 3 il nome del candidato Lino Sciambra della lista n. 2; <br />
2) sempre nella stessa sezione è stata dichiarata nulla una scheda con indicazioni voto alla lista n. 1, nella quale era stato apposto il n. 6;<br />
3) sempre nella stessa sezione è stata dichiarata nulla una scheda con indicazioni voto alla lista n. 1, nella quale era stata espressa preferenza a “Carmela” o Cesarina”;<br />
4) sempre nella stessa sezione è stata dichiarata nulla una scheda con indicazioni voto alla lista n. 1, nella quale la preferenza a favore di “Lelio Mastrodicasa” era stata scritta nello spazio riservato alla lista n. 3;<br />
5) nella sezione elettorale n. 2 non è stato attribuito un voto alla lista n. 1, pur avendo in una scheda l’elettore votato tale lista, ma indicato la preferenza a favore di tal “Montepara Elisa”, pur essendo candidata per tale lista “Montepara Maria Concetta”;<br />
6) nella sezione elettorale n. 2 non è stato attribuito il voto alla lista n. 1, per una scheda in cui è stata indicata la preferenza a favore di “Toppi Agostino” (candidato nella lista n. 1) nello spazio riservato alla lista n. 2;<br />
7) sempre nella stessa sezione è stato attribuito alla lista n. 2 un voto nel quale l’elettore aveva cancellato il voto a sindaco di tale lista;<br />
8) nella sezione n. 3 è stato attribuito alla lista n. 2, un voto nel quale l’elettore aveva scritto nel riquadro di tale lista il nome di “Mancini Franco”, non candidato, mentre era stato tenuto un diverso metro di giudizio in altri casi analoghi;<br />
9) è stato, infine, chiesto il riesame delle schede dichiarate nulle nella sezione n. 3, in quanto dall’esame del verbale non sarebbe possibile comprendere quali voti contestati siano stati attribuiti alla lista n. 1 e quanti non lo siano stati. <br />
Così delimitato il thema decidendi, va subito precisato che l’espletamento dell’attività istruttoria ha permesso di acclarare che in punto di fatto non sono state votate delle schede aventi i vizi di cui ai predetti nn. 3, 4, 5, 6 e 8.<br />
Quanto, poi, alla censura sopra indicata al predetto n. 9, va evidenziato che tale doglianza, in quanto generica, è inammissibile. Nel giudizio elettorale, infatti, il principio della specificità dei motivi richiede sempre che nell’atto introduttivo sia indicata la natura del vizio denunziato (Cons. St., sez. V, 23 gennaio 2007, n. 197), non potendo genericamente richiedersi il riesame delle schede dichiarate nulle (Cons. St., sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6135, e 3 aprile 2006 n. 1726) trasformando il giudizio elettorale in una pressoché generale ripetizione “ope iudicis” delle operazioni di scrutinio.<br />
Conseguentemente, con riferimento a quanto sopra esposto, l’attuale contenzioso deve ritenersi limitato all’esame solamente di tre schede elettorali, cioè quelle sopra indicate ai nn. 1, 2 e 7. Va, inoltre, evidenziato che, avendo le due liste ottenuto rispettivamente 609 e 606 voti, la modifica del risultato elettorale potrebbe derivare solo dall’accoglimento di tutte e tre le predette doglianze.<br />
Ciò posto, deve subito evidenziarsi che la censura sopra indicata con il n. 1 non appare fondata.<br />
Con tale censura si è dedotto che nella sezione elettorale n. 1 era stato erroneamente attribuita alla lista n. 2, una scheda nella quale l’elettore aveva vergato sia nel riquadro della lista n. 2, che in quello della lista n. 3 il nome del candidato Lino Sciambra della lista n. 2. Secondo i ricorrenti tale scheda sarebbe nulla, in quanto non sarebbe possibile individuare la volontà dell’elettore. <br />
Va, però, sul punto ricordato che in base al principio del c.d. “favor voti” il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dalla legge (nella specie, voto sul contrassegno), si può ritenere valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell&#8217;elettore (univocità del voto) e, dall’altro, per le concrete sue modalità d&#8217;espressione, esso non sia riconoscibile (Cons. St., sez. V, 16 ottobre 2006 n. 6135). <br />
L&#8217;art. 64, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 &#8211; nella parte in cui dispone la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni idonei a rendere nota in modo inoppugnabile la volontà dell&#8217;elettore di far riconoscere il proprio voto &#8211; deve essere, infatti, interpretato in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l&#8217;elettore ha inteso esprimere il voto stesso. Inoltre, l’art. 57 dello stesso D.P.R. precisa testualmente che “sono efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato” e che “se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti”.<br />
Con riferimento a tali rilievi ritiene, in definitiva, in Collegio che dall’esame della scheda in questione risulta chiaro l’intento dell’elettore di votare il candidato Lino Sciambra della lista n. 2; né dalle modalità di espressione di tale voto risulta in modo inoppugnabile la volontà dell&#8217;elettore di far riconoscere il proprio voto. <br />
Una volta giunti a tale conclusione, un volta cioè ritenuto priva di pregio tale doglianza, può prescindersi all’esaminare le ulteriori censure dedotte, dal momento che, quand’anche tali censure fossero fondate, non potrebbe mai sovvertirsi il risultato della competizione elettorale.<br />
Tale circostanza, impedisce, inoltre, di esaminare il ricorso incidentale, dal momento che l’esame di tale ricorso incidentale è subordinato alla fondatezza dei motivi dedotti con il ricorso principale.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. <br />
Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.<br />
Vanno, tuttavia, poste a carico dei ricorrenti le spese per la disposta verificazione, che vengono liquidate nella complessiva somma di € 510 a favore del Collaboratore di segreteria sig. Bruno La Monaca e di € 381 a favore dell’Operatore esperto sig. Giuseppe Paduano.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per l&#8217;Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, respinge il ricorso specificato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della disposta verifica del materiale elettorale nella misura indicata in motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa e che, a norma dell&#8217;art. 83/11, ultimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo introdotto dall&#8217;art. 2 della L. 23 dicembre 1986, n. 1147, sia trasmessa in copia dalla Segreteria di questa Sezione al Prefetto della Provincia di Pescara, al Presidente dell&#8217;Amministrazione provinciale di Pescara ed al Sindaco del Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, tenuto a provvedere a mezzo del Segretario comunale alla pubblicazione della sua parte dispositiva nell&#8217;Albo pretorio del Comune per la durata di 15 (quindici giorni) consecutivi.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 08/11/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Catoni, Presidente<br />
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore<br />
Dino Nazzaro, Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/11/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-19-11-2007-n-893/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 19/11/2007 n.893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.893</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-893/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-893/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-893/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.893</a></p>
<p>Pres. ed Est. Virgilio IMPRESA DI COSTRUZIONI “CUTULI &#038; D’ANGELO S.R.L.” (Avv. A. Scuderi) c. CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO (Avv. G. Armao), AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (Avv. Stato), IMPRESA ALESA COSTRUZIONI s.r.l. (Avv. P.L. Matta) sull&#8217;estensione dell&#8217;esclusione dagli affidamenti di appalti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-893/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.893</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-ordinanza-4-11-2004-n-893/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Ordinanza &#8211; 4/11/2004 n.893</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Virgilio<br /> IMPRESA DI COSTRUZIONI “CUTULI &#038; D’ANGELO S.R.L.” (Avv. A. Scuderi) c. CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO (Avv. G. Armao), AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (Avv. Stato), IMPRESA ALESA COSTRUZIONI s.r.l. (Avv. P.L. Matta)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;estensione dell&#8217;esclusione dagli affidamenti di appalti e concessioni, ex art. 75, co. 1, lettera h) del DPR 554/1999, alle imprese cessionarie di ramo di azienda</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Esclusione dalla gara ex art. art. 75, co. 1, lettera h) del DPR 554/1999 – Estensione alle imprese cessionarie di ramo d’azienda &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 75, co. 1, lettera h) del DPR 554/1999, relativa all’esclusione dalle procedure di affidamento di appalti e concessioni dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara (risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici) deve considerarsi estendibile anche alle imprese cessionarie di ramo di azienda</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’estensione dell’esclusione dagli affidamenti di appalti e concessioni, ex art. 75, co. 1, lettera h) del DPR 554/1999, alle imprese cessionarie di ramo di azienda</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia<br />in sede giurisdizionale</b></p>
<p>composto dai Signori:Pres. Riccardo Virgilio Est., Cons. Pier Giorgio Trovato,<br />
Cons. Giorgio Giaccardi, Cons. Antonino Corsaro, Cons. Francesco Teresi</p>
<p>Ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2004</p>
<p>Visti gli artt. u.c., bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;<br />
Visto l’appello proposto da:</p>
<p><b>IMPRESA DI COSTRUZIONI “CUTULI &#038; D’ANGELO S.R.L.”</b> in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con le imprese “DI BARTOLO GEOM. MARIO”, TOP IMPIANTI di BARBERA GIACOMO” e “CALASTRA COSTRUZIONI S.A.S. di GIACALONE MICHELE &#038; C.”<br />
rappresentata e difesa da:<br />
AVV. ANDREA SCUDERI<br />
Con domicilio eletto in Palermo<br />
VIA TRENTACOSTE N. 89<br />
presso<br />
PIETRO ALLOTTA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO</b>,<br />
rappresentato e difeso da:<br />
AVV. GAETANO ARMAO<br />
con domicilio eletto in Palermo<br />
VIA NOTO N. 12<br />
presso<br />
GAETANO ARMAO</p>
<p><b>AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO<br />
con domicilio eletto in Palermo<br />
VIA DE GASPERI N. 81<br />
Presso<br />
AVVOCATURA DELLO STATO</p>
<p><b>IMPRESA ALESA COSTRUZIONI s.r.l.<</b>br><br />
rappresentata e difesa da:<br />
AVV. PIER LUIGI MATTA<br />
con domicilio eletto in Palermo<br />
VIA A. SCARLATTINI N. 12<br />
Presso<br />
PIER LUIGI MATTA</p>
<p>Per l’annullamento dell’Ordinanza del Tar Sicilia – Palermo: Sezione II n. 1537/2004, resa tra le parti, concernente GARA APPALTO LAVORI PER COMPLETAMENTO VIABILITA’ CONSORTILE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;<br />
Visti l’ordinanza di RIGETTO della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Vista l’ordinanza interlocutoria n. 810/04 emessa da questo C.G.A. in data 23 settembre 2004;<br />
Visto l’adempimento effettuato in data 11 ottobre 2004;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI CONSORZIO A.S.I. DELLA PROVINCIA DI PALERMO IMPRESA ALESA COSTRUZIONI S.R.L.<br />
Udito il relatore Pres. Riccardo Virgilio e uditi, altresì, per la parte appellante l’Avv. I. Scuderi su delega dell’Avv. A. Scuderi, l’Avv. V. Caudia su delega dell’Avv. G. Armao, l’Avv. dello Stato Di Maggio, l’Avv. S. Giacolone su delega dell’Avv. P. L. Matta</p>
<p>Viste le ordinanze collegiali di rimessione alla Corte costituzionale di questo Consiglio del 13 maggio 2003 n. 185 e 9 settembre 2003 n. 303;<br />
Visto il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373;<br />
Visti i decreti presidenziali di rimessione alla Corte Costituzionale n. 77, in data 13 febbraio 2004 e n. 81 in data 26 febbraio 2004;</p>
<p>Considerato che nelle camere di consiglio del 9 – 10 marzo 2004 è stata altresì collegialmente sollevata questione di costituzionalità del predetto decreto legislativo;</p>
<p>Ritenuto che, nelle more della decisione della Corte Costituzionale è possibile provvedere in via interinale sulle domande di sospensiva (Corte Cost. 444/90; 367/91; 4/2000) dal momento che la fase di merito non è ancora incardinata presso questo Consiglio;</p>
<p>Ritenuto che ad un primo esame l’appello cautelare presenta sufficienti profili di fondatezza in relazione alla censura sollevata nel primo motivo con riferimento alla estensione della previsione dell’art. 75 I comma lettera h) del DPR 554/1999 anche comunque alle imprese cessionarie di ramo di azienda;<br />
Ritenuta inoltre la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 23 bis III e V comma della L. 1034/1971</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale accoglie l’appello in epigrafe sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati in prime cure con il ricorso principale e con i motivi aggiunti e rinvia al TAR per la fissazione dell’udienza di merito<br />
Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio da fissare su istanza di parte successiva alla decisione della Corte costituzionale sulle rimessioni di cui sopra ove, nelle more, non sia intervenuta la decisione di I grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Palermo , 4 novembre 2004</p>
<p>IL PRESIDENTE ed ESTENSORE<br />
Riccardo Virgilio</p>
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