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	<title>8922 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8922 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 11/4/2018 n.8922</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-ordinanza-11-4-2018-n-8922/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 11/4/2018 n.8922</a></p>
<p>Pres. Locatelli, Rel. Guida. Sanità &#8211; Ospedali &#8211; Aziende sanitarie locali &#8211; Imposta sul reddito delle persone giuridiche &#8211; Agevolazioni &#8211; Ambito di applicazione &#8211; Enti ospedalieri.       L agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. n. 601/1973 per gli enti ospedalieri non è applicabile, neppure mediante interpretazione estensiva, alle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-ordinanza-11-4-2018-n-8922/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 11/4/2018 n.8922</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-ordinanza-11-4-2018-n-8922/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 11/4/2018 n.8922</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Locatelli, Rel. Guida.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Sanità &#8211; Ospedali &#8211; Aziende sanitarie locali &#8211; Imposta sul reddito delle persone giuridiche &#8211; Agevolazioni &#8211; Ambito di applicazione &#8211; Enti ospedalieri.<br />  <br />  <br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">L  agevolazione fiscale prevista dal D.P.R. n. 601/1973 per gli enti ospedalieri non è applicabile, neppure mediante interpretazione estensiva, alle aziende sanitarie locali.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br /> SEZIONE TRIBUTARIA<br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> Dott. LOCATELLI Giuseppe &#8211; Presidente &#8211;<br /> Dott. CRUCITTI Roberta &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. GIUDICEPIETRO Andreina &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. GUIDA Riccardo &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br /> Dott. BERNAZZANI Paolo &#8211; Consigliere &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente:</p>
<p> ORDINANZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso iscritto al n. 2814/2011 R.G. proposto da:<br /> AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l&#8217;Avvocatura Generale dello Stato.</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; ricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>contro</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">AGENZIA UNITA&#8217; SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Castellini del foro di Perugia, elettivamente domiciliata in Roma, in via Boezio n. 16, presso lo studio dell&#8217;avv. Mauro Onofri;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; controricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: justify;">avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell&#8217;Umbria, sezione 1, n. 38/01/09, pronunciata il 22/10/2009, depositata il 30/11/2009;<br /> Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2018 dal Consigliere Riccardo Guida;<br /> lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Federico Sorrentino, che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso.<br />  </div>
<div style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;">L&#8217;Azienda Unità Sanitaria Locale n. (OMISSIS) propose ricorso avverso il diniego di rimborso dell&#8217;IRPEG, per gli anni 2003, 2004, 2005, deducendo di averla erroneamente versata nella misura ordinaria e non in quella ridotta al 50%, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 6, comma 1.<br /> In primo grado il ricorso venne accolto.<br /> La Commissione tributaria regionale dell&#8217;Umbria (in seguito: CTR), con la sentenza indicata in epigrafe, respingendo l&#8217;appello dell&#8217;Amministrazione finanziaria, ha affermato che il beneficio, ex art. 6 citato, della riduzione alla metà dell&#8217;IRPEG, si applica non soltanto agli enti ospedalieri, ma in generale, a tutti gli enti con finalità di assistenza sociale, e, quindi, alle ASL che, tra i compiti ad esse assegnati dalla legge, svolgono anche l&#8217;attività di assistenza pubblica in campo sanitario.<br /> Per la cassazione ha proposto ricorso l&#8217;Agenzia delle entrate, affidato ad motivo, cui resiste la contribuente con controricorso.<br />  </div>
<div style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;">0. Pregiudizialmente deve esaminarsi l&#8217;eccezione di tardività del ricorso sollevata dall&#8217;ASL sul presupposto che detto atto processuale sia stato notificato oltre il c.d. termine lungo d&#8217;impugnazione, di un anno (di cui all&#8217;art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo applicabile ratione temporis) e 46 giorni (di sospensione feriale dei termini, secondo la disciplina all&#8217;epoca in vigore), decorrente dal deposito della sentenza d&#8217;appello.<br /> 0.1. La censura è infondata.<br /> La sentenza della CTR è stata depositata il 30/11/2009; il ricorso per cassazione è stato consegnato al servizio postale per la notifica in data 17/01/2011, mentre, secondo la prospettazione della controricorrente, il termine lungo d&#8217;impugnazione &#8211; di un anno e 46 giorni &#8211; si sarebbe consumato due giorni prima, ossia il 15/01/2011.<br /> Si osserva, però, che il 15/01/2011 cadeva di sabato; ai sensi dell&#8217;art. 155 c.p.c., comma 5, &#8211; che estende ai termini che scadono il sabato la proroga di diritto (ai sensi dell&#8217;art. 155 c.p.c., comma 4), al primo giorno seguente non festivo, prevista per i termini che scadono in un giorno festivo &#8211; il c.d. termine lungo per l&#8217;impugnazione è stato prorogato di diritto fino a lunedì 17/01/2011 (primo giorno seguente non festivo), giorno in cui il ricorso per cassazione, come suaccennato, è stato (tempestivamente) consegnato al servizio postale per la notifica.<br /> 1. Coll&#8217;unico motivo di ricorso, sotto la rubrica: &quot;Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 87, 88 e 108 (art. 360 c.p.c., n. 3).&quot; l&#8217;Amministrazione finanziaria si duole che la CTR abbia erroneamente affermato l&#8217;applicabilità anche alle ASL del regime previsto, per i soli enti ospedalieri, dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, in virtù del rilievo che anche le neoistituite aziende svolgono attività di assistenza pubblica.<br /> 1.1. Il motivo è fondato.<br /> Occorre richiamare il consolidato orientamento di questa sezione (cfr., ex multis, Cass. 16/04/2014 n. 8809; Cass. 4/12/2013, n. 27170), che il Collegio condivide, che, dopo avere accuratamente delineato il quadro normativo di settore, ha negato l&#8217;equiparazione tra &quot;enti ospedalieri&quot; e &quot;aziende sanitarie locali&quot; nel senso, prospettato dalla contribuente, che queste ultime, per finalità e compiti, costituirebbero, in sostanza, con diverso nome, la continuazione dei primi.<br /> Si è, infatti, evidenziato che alle ASL sono state assegnate, oltre all&#8217;assistenza ospedaliera, attività e funzioni nuove e diverse, mentre i &quot;vecchi&quot; enti ospedalieri mantengono una loro autonomia o in quanto costituiti in &quot;aziende ospedaliere&quot; o quali &quot;presidi&quot; ospedalieri nell&#8217;ambito delle ASL. Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6, comma 1, del resto, nell&#8217;elencare i soggetti a favore dei quali l&#8217;IRPEG è ridotta alla metà, ha mantenuto, sotto la lettera a), l&#8217;originaria dizione &quot;enti ospedalieri&quot; anche dopo la sua sostituzione operata dal D.L. n. 331 del 1993 (convertito dalla L. n. 427 del 1993), in epoca successiva, quindi, alla riforma sanitaria del 1992.<br /> Ne deriva, in conclusione, che l&#8217;agevolazione in esame, tanto più in quanto espressamente inserita tra quelle di &quot;carattere soggettivo&quot;, non è applicabile alle aziende sanitarie locali, neppure in via d&#8217;interpretazione estensiva, e neanche (come invece affermato nella sentenza impugnata) in quanto dette aziende hanno, tra i compiti istituzionali, quello dell&#8217;assistenza (medica, sociale e farmaceutica).<br /> A tale riguardo è il caso di sottolineare che, come sopra accennato, le ASL svolgono altri compiti oltre a quello dell&#8217;assistenza, sicchè esse non possono essere annoverate tra gli enti di assistenza (di cui all&#8217;art. 6 citato) ed hanno uno specifico trattamento fiscale (ex artt. 87, 88, 108 del TUIR, in relazione ai periodi di imposta 2003, 2004, 2005) in quanto: sono soggette a IRPEG; i redditi che producono nello svolgimento della propria attività istituzionale di &quot;enti di assistenza sociale&quot; sono integralmente non imponibili; i redditi diversi (per esempio: redditi fondiari; redditi da capitale) sono imponibili nella misura ordinaria.<br /> 2. Accolto il motivo di ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 2, con la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.<br /> 3. E&#8217; congruo compensare, tra le parti, le spese dell&#8217;intero giudizio, visto che l&#8217;indirizzo di questa Corte, in virtù del quale è stata risolta la controversia, si è affermato negli ultimi anni.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">accoglie il ricorso;<br /> cassa la sentenza impugnata;<br /> decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente;<br /> compensa, tra le parti, le spese processuali dell&#8217;intero giudizio.<br /> Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2018.<br /> Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2018.</div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-tributaria-ordinanza-11-4-2018-n-8922/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione Tributaria &#8211; Ordinanza &#8211; 11/4/2018 n.8922</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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