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	<title>8917 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8917 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2007 n.8917</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-9-2007-n-8917/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-9-2007-n-8917/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2007 n.8917</a></p>
<p>Pres. Baccarini, Rel. Lundini Leombruno D. (Avv. De Nardis) c. Regione Lazio (Avv. R.M. Privitera); Provincia Religiosa S. Pietro Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio (n.c.) sull&#8217;illegittimità della Circolare dell&#8217;Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute, inerente le residenze sanitarie assistenziali, che immotivatamente limiti a due, ai fini della conservazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-9-2007-n-8917/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2007 n.8917</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-9-2007-n-8917/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2007 n.8917</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini, Rel. Lundini<br /> Leombruno D. (Avv. De Nardis)	c. Regione Lazio (Avv. R.M. Privitera); Provincia Religiosa S. Pietro Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità della Circolare dell&#8217;Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute, inerente le residenze sanitarie assistenziali, che immotivatamente limiti a due, ai fini della conservazione del posto, il numero massimo dei giorni consecutivi di assenza per rientro in famiglia dei residenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Atto e provvedimento amministrativo – Disciplina delle assenze RSA – Limitazione del numero massimo dei giorni consecutivi di assenza con conservazione del posto – Irragionevole- Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittima la Circolare dell’Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute, inerente le residenze sanitarie assistenziali, nella parte in cui disciplina le assenze temporanee dalle strutture per rientro in famiglia con conservazione del posto, limitando i giorni di assenza fruibili a due consecutivi, per un massimo di dieci giorni l’anno. Infatti, la limitazione del numero massimo per anno dei giorni di assenza per rientro in famiglia con conservazione del posto, laddove rimanga separata dal computo dei giorni di assenza autorizzati per ricovero in altre strutture ospedaliere, appare conforme all’interesse pubblico al pieno impiego delle strutture socio-sanitarie e non in contrasto con i principi di tutela delle libertà individuali degli assistiti, mentre, la limitazione del permesso a due soli giorni consecutivi è patentemente illogica ed immotivata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittimità della Circolare dell&#8217;Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute, inerente le residenze sanitarie assistenziali, che immotivatamente limiti a due, ai fini della conservazione del posto, il numero massimo dei giorni consecutivi di assenza per rientro in famiglia dei residenti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p> Reg. generale: 13539/2001</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
SEZIONE TERZA </b></p>
<p>composto dai Signori: STEFANO BACCARINI                                           Presidente; DOMENICO LUNDINI                                       Cons., rel. est.; ALESSANDRO TOMASSETTI                Primo Referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso 13539/2001  proposto da:</p>
<p>                                                  <b>LEOMBRUNO DEBORA</b> rappresentata e difesa da: DE NARDIS AVV. PIERLUIGI                                                  con domicilio eletto in ROMA PIAZZA San Salvatore in Lauro 10 presso studio Avv. Avilio Presutti</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>la <b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente della Giunta in carica                         rappresentata e difesa dall’Avv. Rosa Maria Privitera ed elettivamente domiciliata presso la medesima nella<br />
                                  sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma,<br />
                                      Via Marcantonio Colonna n. 27;</p>
<p>                                                  E NEI CONFRONTI</p>
<p>                della <b>Provincia Religiosa S. Pietro Ordine Ospedaliero S. Giovannidi Dio – Istituto S. Giovanni di Dio</b>, in persona del legale rappresentante p.t., n.c.;</p>
<p>                                                     per l’annullamento<br />
della Circolare dell’Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute, del 30 novembre 1999, inerente le residenze sanitarie assistenziali, con cui venivano disciplinate, tra l’altro, le assenze temporanee dalle strutture degli ospiti della RSA;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio e relativa memoria difensiva di:<br />
                                                        REGIONE LAZIO<br />
Vista l’ordinanza cautelare n. 7628 del 13.12.2001, di accoglimento, nei limiti in essa precisati, dell’istanza di sospensione degli atti impugnati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, per la pubblica udienza del 18 aprile 2007, il Consigliere Domenico LUNDINI;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Espone la ricorrente, nel ricorso in esame, di essere nubile, settantaseienne, convivente in Pescara (ove risiede) con un’anziana sorella gravemente malata, e di avere un fratello (Leombruno Giorgio) affetto dalla sindrome di Down ed ospite dell’Istituto San Giovanni di Dio di Genzano, struttura facente capo alla Provincia Religiosa S. Pietro Ordine Ospedaliero S. Giovanni di Dio. Lamenta che a seguito della trasformazione dell’Istituto predetto in Residenza Sanitaria Assistita e per effetto di ostative disposizioni della Regione Lazio, a partire dal 2001 non sono stati concessi “permessi” al Leombruno (il quale invece nel corso degli anni passati veniva ospitato dalla sorella durante le ferie estive, natalizie e pasquali).  Infatti il predetto, essendo stato già assente dalla struttura per sette giorni, all’inizio del 2001, a causa di malattia e ricovero ospedaliero, non potrebbe ulteriormente assentarsi dall’Istituto, per lo stesso anno, per più di tre giorni, pena la perdita del posto. E tale disciplina delle assenze avrebbe determinato una situazione insostenibile per il ricoverato e la sua famiglia, stante l’impossibilità per il Leombruno di affrontare un viaggio di andata e ritorno da Genzano per Pescara in soli tre giorni, il tutto per trascorrere un solo giorno con la sorella.<br />
Assume, d’altra parte, l’istante, che effettivamente la Regione Lazio, nell’atto impugnato, ha stabilito che le uscite temporanee dalla struttura, preventivamente autorizzabili, non possono avere durata superiore a due giorni con diritto alla conservazione del posto e non possono superare i dieci giorni complessivi nel corso dell’anno.<br />
Deduce quindi l’illegittimità di tale disposizione, per manifesta illogicità, atteso che il mantenimento dei rapporti familiari non può che giovare ad un soggetto malato, mentre la disposizione in questione penalizza anche i parenti dell’assistito, i quali si vedono privati della possibilità di rivedere ed accudire un proprio congiunto. Inoltre la circolare in impugnativa sarebbe anche contraddittoria, in quanto la disposizione censurata (circa i limiti nell’anno di permessi giornalieri) segue l’affermazione (pure in tale circolare contenuta) “che gli ospiti di RSA possono essere dimessi anche in via temporanea per ricovero in altra struttura sanitaria, per rientro in famiglia o per altri motivi, con diritto di riammissione alla data programmata”. L’opponente assume in ultima analisi che l’atto impugnato è inficiato da ingiustizia manifesta e sviamento di potere, dal momento che esso penalizza il malato e la sua famiglia, senza bilanciamento di interessi, posto che non vi sono interessi in conflitto con quello dell’assistito ad avere un’esistenza dignitosa. Sicchè il potere sarebbe stato nella specie esercitato in maniera distorta, non per il benessere del malato, ma per creargli condizioni di vita gravose. Conclude quindi per l’annullamento dell’atto impugnato.<br />
L’Amministrazione si è costituita in giudizio e ha controdedotto ex adverso.<br />
All’udienza del 18.4.2007 la causa è passata in decisione.<br />
Premesso quanto sopra, ritiene il Collegio che il ricorso sia da accogliere parzialmente, alla stregua delle considerazioni che seguono. La disciplina delle assenze temporanee, con conservazione del posto, degli ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali, postula il contemperamento di esigenze diverse e parzialmente contrapposte. Da un lato, rileva invero il diritto della persona ospitata di assentarsi provvisoriamente dalla struttura. Tale diritto trova fondamento in principi anche costituzionali di libertà e dignità personali, garantiti dalla stessa normativa regionale in tema di RSA. (vedi gli artt. 4, 13, 21 e 24 del Regolamento R. Lazio n. 1/1994, circa il rispetto della libertà dell’ospite; del suo diritto al mantenimento dei rapporti sociali e della vita di relazione; della possibilità di movimento anche all’esterno della struttura; del diritto alle dimissioni temporanee per ricovero in altra struttura o per rientro in famiglia, con garanzia di riammissione). A fronte di tali diritti sta l’interesse pubblico al pieno impiego delle strutture socio-sanitarie esistenti ed apprestate (anche con risorse pubbliche), nelle quali i posti disponibili sono limitati, per cui un tasso elevato di assenze troppo a lungo protratte (con relativa inutilizzazione di posti letto da riservare agli ospiti assenti) può determinare dispendio di risorse ed ingiustificata restrizione della possibilità di esplicazione dell’ospitalità nei confronti di altri soggetti che pure ne avrebbero bisogno. Inoltre (e tale aspetto è anche espressamente richiamato nella circolare in impugnativa a giustificazione della disciplina stabilita delle “Assenze Temporanee”) va considerato che le assenze prolungate comportano perdite economiche sia per il Fondo Sanitario Regionale che per la RSA (atteso che: durante il periodo di assenza dell’ospite per rientro in famiglia permane l’obbligo a carico del FSR di pagamento della quota di retta di competenza, mentre la corresponsione della quota a carico dell’assistito resta sospesa; invece, durante i periodi di assenza determinati da ricoveri ospedalieri, resta sospesa la quota parte di retta a carico della Azienda USL). Ebbene, il provvedimento impugnato individua una soluzione che contempera tali diverse esigenze e cioè il diritto dell’ospite di assentarsi per determinati periodi e per determinate ragioni con la garanzia della conservazione del posto, e l’interesse della struttura ad evitare o limitare conseguenti perdite economiche.<br />
A questi fini (e tenuto conto delle doglianze espresse in ricorso), la previsione dell’Amministrazione regionale di un periodo di assenze possibili dell’ospite dalla RSA “per rientro in famiglia o per altri motivi”, durante l’anno, di dieci giorni complessivi, non sembra al Collegio patentemente illogica, considerato che:<br />
a)si tratta comunque di una soluzione momentanea e transitoria (come è chiarito a pag. 9, primo capoverso, della Circolare stessa del 30.11.1999), nelle more della specifica “attività di osservazione e monitoraggio” da compiersi sul fenomeno delle “uscite temporanee” per rilevarne frequenza, entità e motivazione;<br />
b)la RSA predispone servizi di accoglienza, sanitarii e socio assistenziali, di carattere prevalentemente “residenziali”, e quindi tendenzialmente stabili o comunque protratti nel tempo, per persone non autosufficienti e/o non assistibili a domicilio, di modo che una certa limitazione delle assenze possibili è comunque sicuramente giustificata;<br />
c)il periodo di conservazione del posto fino ad un massimo di dieci giorni per assenze determinate da “ricoveri in strutture ospedaliere”, è disciplinato nei termini predetti in una specifica disposizione (pag 9, terzo cpv.) della Circolare in questione, che il Collegio ritiene di carattere speciale nell’ambito della disciplina delle assenze nel suo complesso. Sicchè detto periodo di dieci giorni per ricovero ospedaliero non può essere fatto coincidere con quello previsto, al capoverso precedente, e riguardante “le uscite temporanee per rientro in famiglia o per altri motivi”. Tali ulteriori motivi non possono essere infatti anche quelli, espressamente disciplinati, di ricovero ospedaliero. Pertanto i dieci giorni di assenza temporanea, con conservazione del posto, accordati per (eventuale) ricovero ospedaliero, debbono sommarsi agli ulteriori dieci giorni “per rientro in famiglia” o altri motivi.<br />
In parte qua, e nei predetti termini doverosamente interpretata, la circolare di cui trattasi è dunque legittima.<br />
Ritiene invece il Collegio che le censure dell’istante colgano nel segno limitatamente alla specifica disposizione della ripetuta circolare la quale espressamente limita, nel 2° capoverso di pag. 9, a “due giorni” consecutivi soltanto, la durata delle assenze autorizzabili per rientro in famiglia con conservazione del posto. In parte qua la disposizione in contestazione appare effettivamente e patentemente illogica, e dunque illegittima, poiché non si vede a quale plausibile ed apprezzabile ragione o interesse risponda una previsione del genere. D’altra parte, se i giorni di assenza autorizzabili nell’anno sono in totale dieci, non si comprende perché di essi l’ospite della RSA non possa anche complessivamente e in una sola volta godere. Oltretutto, due soli giorni di assenza volta per volta autorizzabili sembrano effettivamente tali, per limitatezza del periodo temporale, da impedire la libera esplicazione dei movimenti e delle libere scelte di relazione sociale dell’assistito anche al di fuori della struttura che lo ospita, in sostanziale contrasto con i principi di tutela delle libertà individuali al riguardo sottolineati e ribaditi anche dalla stessa (sopra citata) legislazione regionale.<br />
Il proposto ricorso dev’essere conclusivamente accolto, nei limiti suesposti, con annullamento, per l’effetto, della sola disposizione sopra specificata.<br />
Le spese sono poste a carico della Regione Lazio, parzialmente soccombente, nei limiti equitativamente determinati e limitati di cui al dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie in parte ed annulla, per l’effetto, il provvedimento impugnato, nei limiti specificati in motivazione.<br />
Condanna la Regione Lazio a rifondere alla ricorrente euro 1500,00 (millecinquecento) a titolo di spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2007.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-9-2007-n-8917/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2007 n.8917</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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