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	<title>8916 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8916 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2007 n.8916</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-9-2007-n-8916/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-9-2007-n-8916/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2007 n.8916</a></p>
<p>Pres. Baccarini &#8211; Est. Lendini Soc Securitas Metronotte Srl, (Avv.ti Lirosi A. Pacciani F. M. Martinelli ) c/ Azienda Usl Rm/G (Avv. G.Piccini); Soc Deltapol Italia Scarl P Az (Avv. A. Cianti) sulla rilevanza o meno&#160; ai fini della legittimità degli atti di aggiudicazione, della violazione della regola sancita dall&#8217;articolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-9-2007-n-8916/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2007 n.8916</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-9-2007-n-8916/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2007 n.8916</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini   &#8211; Est. Lendini<br /> Soc Securitas Metronotte Srl, (Avv.ti Lirosi A. Pacciani F. M. Martinelli ) c/ Azienda Usl Rm/G (Avv. G.Piccini); Soc Deltapol Italia Scarl P Az (Avv. A. Cianti)</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza o meno&nbsp; ai fini della legittimità degli atti di aggiudicazione, della violazione della regola sancita dall&#8217;articolo 14 comma 3 del D. Lgs. 190/2002</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1) Appalto di servizi &#8211; Gara &#8211; Aggiudicazione – Violazione dell’obbligo di comunicazione  ai controinteressati almeno 30 giorni prima della firma del contratto – Art. 14 comma 3 del D.lgs n. 190/2002 &#8211; Legittimità di aggiudicazione- Rileva solo ai fini della decorrenza dei termini di decadenza per proporre azione giurisdizionale<br />
2) Appalto pubblico &#8211; Bando &#8211; Clausole di esclusione &#8211; Interpretazione &#8211; Estensiva o analogica – Inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) Non rileva ai fini della legittimità degli atti di aggiudicazione, la violazione della regola sancita dall’articolo 14 comma 3 del Decreto Legislativo numero 190/2002, (che prevede l’obbligo di comunicazione dell’aggiudicazione ai controinteressati almeno 30 giorni prima della firma del contratto), ed assume invece rilievo ai soli fini della decorrenza dei termini di decadenza per esercitare i consentiti mezzi di tutela giurisdizionale sui risultati della procedura. La tardiva comunicazione, dunque, consente la rituale presentazione del ricorso (come  è avvenuto nel caso di specie) o l’integrazione dell’impugnazione mediante motivi aggiunti, ma non implica di per sé l’illegittimità dell’aggiudicazione.</p>
<p>2) Per regola generale le norme circa i requisiti di ammissione vanno interpretate nel senso di favorire la massima partecipazione di ditte alla gara, mentre le ipotesi e le clausole di esclusione non possono essere estensivamente o analogicamente interpretate, oltre il loro stretto tenore letterale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale <br />
per il Lazio <br />
SEZIONE TERZA </p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>composto dai Signori:<br />
</b>STEFANO BACCARINI   &#8211;     Presidente<br />
DOMENICO LUNDINI   &#8211; Cons., rel. est.<br />
GIUSEPPE SAPONE       &#8211;    Consigliere<b><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>3252/2005</b>  proposto da:<br />
<i></p>
<p align=center>
SOC SECURITAS METRONOTTE SRL, in</p>
<p></p>
<p align=justify>
                            proprio e quale mandataria della costituenda ATI<br />
                           con Istituto di Vigilanza Metronotte – Città di Roma<br />
                           e Securintel srl</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</i>rappresentata e difesa da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>LIROSI AVV. ANTONIO <br />
PACCIANI AVV. FILIPPO <br />
MARTINELLI AVV. MARCO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in ROMA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA QUATTRO FONTANE, 20 <br />
presso<br />
STUDIO GIANNI, ORIGONI, GRIPPO &#038; PARTNERS  </p>
<p></p>
<p align=justify>
</i><br />
<b></p>
<p align=center>Contro<br />
</b><i><br />
AZIENDA USL RM/G  <br />
</i>rappresentata e difesa da:<i><br />
PICCINNI AVV. GIANLUCA <br />
con domicilio eletto in ROMA <br />
VIA G.G. BELLI, 39 <br />
presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di <br />
SOC DELTAPOL ITALIA SCARL P AZ   <br />
</i>rappresentata e difesa da:<i><br />
CIANTI AVV. AMERIGO <br />
con domicilio eletto in ROMA <br />
PIAZZA SAN SALVATORE IN LAURO, 10 <br />
presso<br />
CIANTI AVV. AMERIGO   </p>
<p>e nei confronti di <br />
SOC ROMA UNION SECURITY SRL   </i><b></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p align=center>              per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
-della nota del 16 marzo 2005 indirizzata all’Istituto Vigilanza Urbe e, per conoscenza, all’ATI formata da Deltapol Italia e da Roma Union Security con la quale la ASL “a seguito di deliberazione del Direttore generale n. 1562 del 28.10.2004 esecutiva a“1.dalle ore 07.00 di lunedì 21.3.2005 il servizio di vigilanza delle strutture amministrative e sanitarie dell’Azienda USL Roma G verrà espletato dall’ATI sopra richiamata e aggiudicataria della licitazione privata indetta allo scopo, per la durata di anni 5 (cinque);<br />
2.dal giorno 18.3.2005, in tutte le strutture interessate l’ATI in questione effettuerà, con proprio personale e in via non continuativa, servizio di affiancamento al personale di codesto istituto …<br />
Per quanto sopra codesto istituto cesserà il servizio di vigilanza in tutte le strutture di questa Azienda dalle ore 07.00 del giorno 21.3.2005”;<br />
-della deliberazione del Direttore Generale n. 1562 del 28 ottobre 2004, citata dalla richiamata nota;<br />
-di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;<br />
 nonché per la declaratoria di nullità del contratto stipulato ed il risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa;;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del giudizio di:<br />
<P ALIGN=CENTER>AZIENDA USL RM/G <br />
SOC DELTAPOL ITALIA SCARL P AZ </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 20 giugno 2007, designato relatore il Consigliere Domenico LUNDINI, gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Con ricorso depositato il 7 aprile 2005, la società ricorrente impugna gli atti specificati in epigrafe, con cui è stata aggiudicata all’ATI controinteressata la gara per l’affidamento del servizio di vigilanza da parte della resistente Azienda USL Roma G. Sulla controversia questo Tribunale si è già pronunciato, oltre che in via istruttoria (da ultimo con ordinanza n. 268 del 27.2.2007), anche con sentenza parziale n. 8818/2006, nella quale sono state respinte alcune eccezioni preliminari di tardività ed inammissibilità del ricorso, sollevate dalle parti resistenti. Preso atto di tale decisione, ritiene il Collegio che si possa prescindere dall’esame degli ulteriori prospettati profili d’inammissibilità del ricorso (per mancata impugnativa specifica della delibera del 29.4.2003 di ammissione alla gara dell’aggiudicataria all’esito della fase di prequalificazione), in quanto il ricorso stesso è comunque infondato nel merito, e dunque da respingere, in base alle considerazioni che seguono.<br />
Con un primo motivo di diritto l’istante deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 5, d.lgs. n. 157 del 1995; della Direttiva 89/655/CEE 21.12.1999, eccesso di potere sotto vari profili e, in particolare, violazione della Circ. Min. delle Infrastrutture 10 marzo 2003, n. 2107 e sviamento. Questo, in quanto non sarebbe stata rispettata la regola, sancita dall’art. 14, co. 3, del D.Lgs. n. 190/2002, che prevede l’obbligo di comunicazione dell’aggiudicazione ai controinteressati almeno 30 giorni prima della firma del contratto.<br />
Il motivo è da disattendere, per la fondamentale ed assorbente ragione che l’omessa comunicazione dell’esito della gara entro determinati e prestabiliti termini (dal suo espletamento o antecedenti la conclusione del contratto) è irrilevante sulla legittimità degli atti di aggiudicazione, ed assume invece rilievo ai soli fini della decorrenza dei termini di decadenza per esercitare i consentiti mezzi di tutela giurisdizionale sui risultati della procedura. La tardiva comunicazione, dunque, consente la rituale presentazione del ricorso (come appunto nella specie avvenuto) o l’integrazione dell’impugnazione mediante motivi aggiunti, ma certamente non implica di per sé l’illegittimità dell’aggiudicazione (vedi, al riguardo, CdS, V, n. 1079 del 16.3.2005).<br />
Con il secondo mezzo viene poi eccepita la violazione e falsa applicazione della lex specialis in ordine al termine di validità delle offerte e, in particolare, dell’art. 7 del Capitolato speciale e della lettera di invito nella parte relativa all’offerta economica.<br />
La ricorrente esprime invero dubbi sulla validità dell’offerta della controinteressata alla data del 27 agosto 2004, giorno in cui si è tenuta la seduta pubblica nel corso della quale sono state aperte le buste contenenti le offerte economiche.<br />
Il motivo, peraltro dubitativamente ed ipoteticamente espresso, è infondato in punto di fatto, dal momento che l’offerta dell’ATI Deltapol (come risulta dal relativo documento depositato in atti dalla controinteressata stessa) reca la seguente dicitura. “la presente offerta si intende valida ed irrevocabile fino all’aggiudicazione della gara stessa”. Sicchè per tale offerta non è oggettivamente verificabile alcuna perdita di efficacia o di validità.<br />
Il terzo motivo riguarda l’asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 7, lett. c), n. 8 del bando; degli artt. 71 e 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché della lex specialis; oltre che eccesso di potere sotto tutti i profili ed in particolare per carenza d’istruttoria e difetto di motivazione.<br />
La ricorrente, in sostanza, censura l’operato dell’Amministrazione, sul rilievo<b> </b>che<b> </b>l’ATI aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per essere incorsa in una dichiarazione non veritiera circa l’applicazione del Contratto integrativo provinciale di categoria ai propri dipendenti, mentre una nota dell’Ispettorato del Lavoro di Roma dell’agosto del 2004 smentirebbe, con riferimento all’impresa (aderente a detta ATI) Roma Union Security, tale evenienza.<br />
Anche tale motivo dev’essere disatteso. Il bando di gara (art. 7, lett. c, punto 8) prevedeva in effetti, per l’ammissione alla procedura in esame, che le ditte aspiranti alla partecipazione avrebbero dovuto allegare alla domanda una dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante tra l’altro che “l’impresa applica nella sua completezza le norme contenute nel vigente C.C.N.L. per i dipendenti degli istituti di vigilanza, nonché il contratto integrativo provinciale di categoria”.<br />
Peraltro, rileva il Collegio che le risultanze processuali hanno comprovato, conformemente del resto agli assunti difensivi dell’Amministazione e dell’ATI controinteressata, che nella specie, nonostante tale espresso riferimento contenuto nella lex specialis, non esisteva all’epoca del bando alcun contratto integrativo provinciale che la controinteressata fosse obbligata a rispettare. In realtà, non esisteva, in assoluto, nella provincia di Roma, a prescindere dalle irrilevanti denominazioni formali, alcun contratto provinciale integrativo vero e proprio, avente nella sostanza tale specifica natura giuridica.<br />
La circostanza è stata espressamente ed inequivocabilmente chiarita dalla stessa Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, che con nota del 22 dicembre 2004, ha precisato che il preteso contratto collettivo provinciale di Roma del 30.5.1989, sotto l’aspetto giuridico è in realtà un mero contratto “interaziendale” che “impegna dalla parte datoriale esclusivamente gli istituti di vigilanza firmatari”. Ed in effetti alla stesura e sottoscrizione di tale contratto non risulta aver partecipato alcuna organizzazione datoriale di categoria, per cui come ulteriormente precisato nella suddetta nota, non vi era alcun obbligo di osservanza da parte degli istituti non firmatari (come appunto quelli dell’ATI aggiudicataria). Con nota dell’8.6.2005 la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma ha ribadito che “l’atto in argomento, per la sua natura non è stato ritenuto vincolante nei confronti di Roma Union Security”.<br />
Non può quindi ritenersi che il rappresentante legale di quest’ultima, avendo formulato una dichiarazione sostitutiva, in sede di gara, ex DPR n. 445/2000, circa il rispetto del contratto collettivo provinciale, abbia dichiarato il falso. La falsità sussisterebbe, invero, se nella specie vi fosse stato un contratto collettivo provinciale da applicare, ma certamente non era tale, per le ragioni predette, quello (cui si riferisce la ricorrente) del 30.5.1989.<br />
La controinteressata in realtà non ha fatto altro che riprodurre, in sede di domanda, la stessa formula contenuta nel bando di gara, da valutarsi peraltro nella specie alla stregua d’irrilevante clausola di stile, ex se riferibile a parametro inesistente, e dunque da ritenersi nulla o non apposta (non inficiando peraltro, per il principio della conservazione degli atti giuridici, la residua previsione del bando stesso).<br />
Quanto alla possibilità che il bando invece abbia inteso riferirsi, con il predetto riferimento al contratto integrativo provinciale di categoria, proprio al contestato accordo del 30.5.1989, non ritiene il Collegio di poter accedere ad un’ipotesi del genere, dal momento che per regola generale le norme circa i requisiti di ammissione vanno interpretate nel senso di favorire la massima partecipazione possibile di ditte alla gara, mentre le ipotesi e le clausole di esclusione non possono essere estensivamente o analogicamente interpretate oltre il loro stretto tenore letterale. Ed è proprio in una fattispecie d’inammissibile ampliamento di norme concretamente comportanti previsione di requisiti previsti a pena di esclusione, che nella specie s’incorrerebbe attribuendo all’irrilevante riferimento contenuto nel bando il preciso significato voluto ed indicato dalla parte ricorrente.<br />
Per ciò che attiene infine alla mancata valutazione degli apporti procedimentali della ricorrente stessa, rileva il Collegio che tali apporti vi sono stati in data 15.2.2005 e quindi ben dopo l’aggiudicazione della gara. Su di essi, pertanto, postulanti in definitiva l’esercizio dell’autotutela, non vi era alcun obbligo di motivazione specifica. In ogni caso, l’Amministrazione ha stipulato il contratto con l’ATI aggiudicataria dopo i chiarimenti (di cui s’è detto) espressi in generale sulla questione dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma ed indirizzati alla Regione Lazio (che in proposito si era attivata con richiesta di parere) in data 22 dicembre 2004, per cui non può imputarsi alla P.A. alcun difetto di motivazione o di istruttoria.<br />
Il ricorso va conclusivamente respinto (anche, evidentemente, in riferimento alla richiesta risarcitoria), ma le spese, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, respinge il ricorso in epigrafe, come da motivazione.<br />
Compensa le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 giugno 2007. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-9-2007-n-8916/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/9/2007 n.8916</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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