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	<title>89 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>89 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla legittimazione del secondo classificato in gara pubblica a impugnare il decreto che consente la prosecuzione dell’appalto alla impresa aggiudicataria attinta da informativa antimafia.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-del-secondo-classificato-in-gara-pubblica-a-impugnare-il-decreto-che-consente-la-prosecuzione-dellappalto-alla-impresa-aggiudicataria-attinta-da-informativa-antimafia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 12:28:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-del-secondo-classificato-in-gara-pubblica-a-impugnare-il-decreto-che-consente-la-prosecuzione-dellappalto-alla-impresa-aggiudicataria-attinta-da-informativa-antimafia/">Sulla legittimazione del secondo classificato in gara pubblica a impugnare il decreto che consente la prosecuzione dell’appalto alla impresa aggiudicataria attinta da informativa antimafia.</a></p>
<p>&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Giudizio cautelare &#8211; Tutela cautelare monocratica &#8211; Presupposti. &#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Legittimazione attiva &#8211; Gara &#8211; Secondo classificata &#8211; Decreto prefettizio che consente all’aggiudicataria attinta da interdittiva antimafia di proseguire nell’appalto. &#8211; Informativa antimafia &#8211; Misure straordinarie di gestione, sostegno e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-del-secondo-classificato-in-gara-pubblica-a-impugnare-il-decreto-che-consente-la-prosecuzione-dellappalto-alla-impresa-aggiudicataria-attinta-da-informativa-antimafia/">Sulla legittimazione del secondo classificato in gara pubblica a impugnare il decreto che consente la prosecuzione dell’appalto alla impresa aggiudicataria attinta da informativa antimafia.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-legittimazione-del-secondo-classificato-in-gara-pubblica-a-impugnare-il-decreto-che-consente-la-prosecuzione-dellappalto-alla-impresa-aggiudicataria-attinta-da-informativa-antimafia/">Sulla legittimazione del secondo classificato in gara pubblica a impugnare il decreto che consente la prosecuzione dell’appalto alla impresa aggiudicataria attinta da informativa antimafia.</a></p>
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Giudizio cautelare &#8211; Tutela cautelare monocratica &#8211; Presupposti.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Processo &#8211; Processo amministrativo &#8211; Legittimazione attiva &#8211; Gara &#8211; Secondo classificata &#8211; Decreto prefettizio che consente all’aggiudicataria attinta da interdittiva antimafia di proseguire nell’appalto.</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Informativa antimafia &#8211; Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio &#8211; Art. 32, co- 10, d-l n. 90 del 2014 &#8211; Ambito di applicazione.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">
<ol>
<li style="text-align: justify;">&#8211; In difetto del <i>fumus boni iuris </i>non è suscettibile di alcun apprezzamento il <i>periculum in mora </i>in sede di tutela cautelare monocratica</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Va accertata in sede collegiale la questione della legittimazione del terzo a impugnare un decreto prefettizio emesso ex art. 32 comma 10 d.l. n. 90/2014 <i>inter alios </i>(l’impresa aggiudicataria e la stazione appaltante), in particolare quando la società seconda classificata in gara sta sì già eseguendo l’appalto, ma in via di mero fatto a seguito di un giudicato che ha rimesso in gara la prima classificata, successivamente attinta da interdittiva antimafia e ulteriormente destinataria del provvedimento ex art. 32 comma 10 d.l. n. 90/2014</li>
<li style="text-align: justify;">&#8211; Va accertata in sede collegiale la questione la questione relativa alla esegesi restrittiva proposta rispetto all’art. 32 comma 10 d.l. n. 90/2014.</li>
</ol>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 173 del 2022, proposto da<br />
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Gaetano Spoto Puleo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero dell&#8217;Interno – Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Enna, Srr Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud, non costituiti in appello;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, non costituita in appello;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per la riforma</em></p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n.121/2022, resa tra le parti, concernente annullamento e/o riforma previa sospensione cautelare degli effetti, dei seguenti atti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Decreto prefettizio del 5 novembre 2021 protocollo 43496 nella parte in cui l&#8217;U.T.C. della Provincia di Enna ha ritenuto di integrare il precedente decreto del 30 ottobre 2021, estendendo la misura della straordinaria e temporanea gestione ex articolo 32 comma 10 d.l. n. 90/2014, anche all&#8217;appalto della gestione del servizio di igiene urbana del comune di Piazza Armerina, nei confronti della società controinteressata.</li>
<li>Ove occorra e per quanto di interesse, Decreto prefettizio del 30 ottobre 2021 42507, con cui l&#8217;U.T.C. della Provincia di Enna ha ritenuto di adottare la misura della straordinaria e temporanea gestione della società controinteressata, ai sensi dell&#8217;articolo 32, commi 3 e 10, d.l. n. 90/2014 ed ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Considerato che non si ravvisano elementi, in questa fase, per ravvisare il <em>fumus boni iuris</em>, in difetto del quale non è suscettibile di alcun apprezzamento il <em>periculum in mora</em>, dato che l’ordinamento non appresta tutela agli interessi di mero fatto, quand’anche siano in evidente pericolo;</p>
<p style="text-align: justify;">ritenuto in particolare, che oltre alle questioni di rito evidenziate nell’ordinanza appellata, andrà affrontata nella sede consona la questione della legittimazione del terzo a impugnare un decreto prefettizio emesso ex art. 32 comma 10 d.l. n. 90/2014 <em>inter alios </em>(l’impresa aggiudicataria e la stazione appaltante), in particolare quando, come nella specie, la società seconda classificata in gara sta sì già eseguendo l’appalto, ma in via di mero fatto a seguito di un giudicato che ha rimesso in gara la prima classificata, successivamente attinta da interdittiva antimafia e ulteriormente destinataria del provvedimento ex art. 32 comma 10 d.l. n. 90/2014;</p>
<p style="text-align: justify;">ove anche fosse superata tale questione di rito in senso favorevole all’appellante, appare opinabile la esegesi restrittiva che la stessa propone dell’art. 32 comma 10 d.l. n. 90/2014, che in ogni caso necessita di vaglio collegiale, date tutte le implicazioni che comporta.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Respinge la richiesta di misure cautelari monocratiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 16 marzo 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 26 febbraio 2022.</p>
<table width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="350">&nbsp;</td>
<td>Il Presidente</td>
</tr>
<tr>
<td width="350">&nbsp;</td>
<td>Rosanna De Nictolis</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.89</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2020-n-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2020-n-89/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2020-n-89/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.89</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, NicolÃ² Zanon, Redattore; (Ordinanza del 22 gennaio 2019 -r.o. n. 97 del 2019- il Tribunale ordinario di Torino) Ausiliari del giudice : i rimedi all&#8217; adeguamento periodico dei compensi . 1.- Spese di giustizia &#8211; ausiliari del giudice &#8211; adeguamento periodico dei compensi &#8211; rimedi.  2.- Spese</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2020-n-89/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2020-n-89/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.89</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, NicolÃ² Zanon, Redattore; (Ordinanza del 22 gennaio 2019 -r.o. n. 97 del 2019- il Tribunale ordinario di Torino)</span></p>
<hr />
<p>Ausiliari del giudice : i rimedi all&#8217; adeguamento periodico dei compensi .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Spese di giustizia &#8211; ausiliari del giudice &#8211; adeguamento periodico dei compensi &#8211; rimedi.<br /> <br /> 2.- Spese di giustizia &#8211; ausiliari del giudice &#8211; art. 4 L. 319/1980 &#8211; artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 &#8211; contrasto con l&#8217;art. 3 della Costituzione &#8211; qlc &#8211; non è fondata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La giurisprudenza Costituzionale ha sempre ritenuto che il mancato adeguamento periodico dei compensi per gli ausiliari del magistrato è dipeso da omissioni amministrative, non risolvibili attraverso un intervento del giudice delle leggi, ma con &#8220;altri rimedi&#8221;, tra i quali, ora, ben può indicarsi lo strumento del ricorso avverso il silenzio dell&#8217;amministrazione, regolato dall&#8217;art. 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di «Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».</em><br /> <br /> <em>Va dichiarata non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell&#8217;autorità  giudiziaria), e degli artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia &#8211; Testo A), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell&#8217;autorità  giudiziaria), e degli artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia &#8211; Testo A), promosso dal Tribunale ordinario di Torino nel procedimento vertente tra M. C. e il Ministero della giustizia, con ordinanza del 22 gennaio 2019, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto d&#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;<br /> udito il Giudice relatore NicolÃ² Zanon nelle camere di consiglio del 10 marzo 2020 e dell&#8217;8 aprile 2020, quest&#8217;ultima svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);<br /> deliberato nella camera di consiglio dell&#8217;8 aprile 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ordinanza del 22 gennaio 2019 (r.o. n. 97 del 2019) il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell&#8217;autorità  giudiziaria), e degli artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia &#8211; Testo A), nella parte in cui non prevedono che, in caso di omesso adeguamento periodico degli onorari mediante il decreto dirigenziale di cui all&#8217;art. 54 del citato d.P.R., tale adeguamento possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione del compenso.<br /> Il rimettente opera quale giudice dell&#8217;opposizione proposta da un professionista, giÃ  consulente tecnico del pubblico ministero nell&#8217;ambito di un procedimento penale, avverso il decreto di liquidazione dei compensi richiesti per l&#8217;opera da lui prestata.<br /> Al consulente, in particolare, era stato chiesto di ricostruire la dinamica di un sinistro stradale, evidenziando eventuali profili di colpa e di efficienza causale nella condotta della conducente di un veicolo che aveva investito un pedone, rimasto vittima, nell&#8217;occasione, di lesioni personali. Espletato l&#8217;incarico, il consulente aveva chiesto il pagamento di un onorario a tempo, secondo il disposto dell&#8217;art. 4 della legge n. 319 del 1980, indicando quale base per il computo del compenso una durata delle operazioni corrispondente a trecentododici vacazioni. Il pubblico ministero, dopo aver rilevato l&#8217;assenza di profili di complessità  nei fatti e nel relativo accertamento, aveva con decreto liquidato un onorario misurato in rapporto a centoventi vacazioni.<br /> Nel giudizio di opposizione, promosso a norma dell&#8217;art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, il consulente aveva tra l&#8217;altro insistito sulla presunta complessità  del compito affidatogli, pur senza quantificare il tempo impiegato per l&#8217;espletamento, e si era riferito, nel contempo, a esigenze di «decoro della professione».<br /> 2.- In via preliminare, dopo aver riferito della ritualità  dell&#8217;opposizione e della correttezza del ricorso alla disciplina del compenso su base oraria (con conseguente limite del riconoscimento di quattro vacazioni per giornata), il rimettente osserva come l&#8217;indicazione di durata del lavoro sottesa all&#8217;originaria richiesta dell&#8217;opponente appaia «sproporzionata e inverosimile». Si tratterebbe, infatti, di una durata non compatibile con le caratteristiche dell&#8217;incarico ricevuto, con la consolidata esperienza del consulente, con il modesto numero degli adempimenti da lui stesso elencati nel descrivere l&#8217;espletamento della consulenza, con l&#8217;assai ridotta complessità  della relazione finale. Tutti profili che &#8211; osserva incidentalmente il giudice a quo &#8211; precluderebbero nella specie l&#8217;aumento del compenso orario a norma dell&#8217;art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, riservato alle prestazioni di «eccezionale importanza, complessità  e difficoltà»; aumento, comunque, neppure richiesto dall&#8217;interessato.<br /> Sarebbe, in definitiva, congrua la liquidazione fondata su centoventi vacazioni, pur sempre corrispondenti a duecentoquaranta ore di lavoro. Non sarebbe perà² congrua la somma liquidata sulla base della tariffa stabilita per gli onorari a tempo (euro 14,68 per la prima vacazione ed euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive), pari complessivamente ad euro 984,53.<br /> Il rimettente ricorda come il valore orario della retribuzione sia stato stabilito da ultimo con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell&#8217;autorità  giudiziaria in materia civile e penale), ed assume che &#8211; sebbene si tratti di un valore non direttamente correlabile alle vigenti tariffe professionali &#8211; il compenso esigibile da periti e consulenti sia divenuto ormai del tutto inadeguato. Non a caso, con l&#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, il legislatore ha stabilito che la misura degli onorari sia aggiornata con cadenza triennale, in base alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, mediante un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto col Ministero dell&#8217;economia e delle finanze. Se l&#8217;autorità  amministrativa avesse dato corso alla prescrizione della legge &#8211; prosegue il giudice a quo &#8211; l&#8217;importo orario della retribuzione sarebbe pìù alto di circa il 26 per cento. Poichè perà² i decreti dirigenziali in questione non sono stati mai adottati, la base di calcolo resta quella definita dal d.m. 30 maggio 2002.<br /> Lo stato di cose descritto costringerebbe il rimettente «ad operare in un contesto del tutto irragionevole e quindi in aperta violazione dell&#8217;art. 3 Cost.». La stessa Corte costituzionale avrebbe riconosciuto al decreto ministeriale di adeguamento un ruolo essenziale nella fisionomia della disciplina dei compensi agli ausiliari del giudice, e ripetutamente stigmatizzato l&#8217;inerzia amministrativa al proposito (sono citate le sentenze n. 224 del 2018, n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015).<br /> L&#8217;irragionevolezza della disciplina sottoposta a censura, della quale sarebbe conferma proprio l&#8217;omissione dei decreti dirigenziali previsti dalla legge, consisterebbe nel ricorso ad un complesso meccanismo amministrativo per un obiettivo di adeguamento perseguito, in realtà , mediante un criterio obiettivo ed automatico.<br /> Considerato che il rimedio talvolta prospettato per l&#8217;inerzia dell&#8217;amministrazione (un atto di messa in mora e una successiva impugnazione dell&#8217;eventuale rigetto) costituirebbe un rimedio gravoso e sproporzionato rispetto alle esigenze e al beneficio ricavabile dal singolo ausiliario, il rimettente ritiene che la disciplina censurata recupererebbe razionalità  se, nel caso di mancanza dell&#8217;adeguamento triennale disposto dal Ministero, fosse consentito al giudice di applicare direttamente l&#8217;aumento implicato dagli indici del costo della vita.<br /> Tale soluzione, ritiene il giudice a quo, non sarebbe praticabile in forza dell&#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, dato il carattere chiaro e tassativo della previsione censurata.<br /> L&#8217;accoglimento della censura prospettata varrebbe inoltre ad escludere l&#8217;irrazionalità  denunciata anche dal punto di vista del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), consentendo di avvalersi nei procedimenti giudiziari di professionisti di buon livello, non disponibili ad «accettare compensi di importo sempre pìù misero e mortificante».<br /> La questione sollevata sarebbe dunque non manifestamente infondata e, al tempo stesso, rilevante. Mentre in base alla disciplina vigente l&#8217;opposizione del consulente interessato risulterebbe priva di fondamento, l&#8217;eventuale decisione di accoglimento implicherebbe per il rimettente «almeno» la possibilità  di liquidare un compenso pìù alto per le centoventi vacazioni riconosciute all&#8217;opponente.<br /> 3.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato il 16 luglio 2019.<br /> Secondo la difesa dello Stato, la questione sollevata sarebbe manifestamente infondata, considerato che l&#8217;omissione dell&#8217;adeguamento prescritto dalla legge non implicherebbe l&#8217;illegittimità  della normativa censurata, quanto piuttosto la necessità  di attivare rimedi in altra sede (è citata la sentenza n. 41 del 1996). L&#8217;inerzia degli uffici ministeriali, cioè, non potrebbe invalidare la previsione normativa che gli stessi dovrebbero osservare.<br /> La materia in discussione, d&#8217;altro canto, sarebbe rimessa alla piena discrezionalità  del legislatore, cui spetta la scelta tra le varie possibili opzioni utili a garantire, per gli ausiliari del giudice, l&#8217;adeguamento tra lavoro svolto ed entità  del compenso (è citata l&#8217;ordinanza n. 234 del 2001). La soluzione proposta dal rimettente (affidare al giudice il compito di applicare un aumento correlato agli indici del costo della vita) si risolverebbe, quindi, in una addizione non imposta dalla Costituzione.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell&#8217;autorità  giudiziaria), e degli artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia &#8211; Testo A), nella parte in cui non prevedono che, in caso di omesso adeguamento periodico degli onorari mediante il decreto dirigenziale di cui all&#8217;art. 54 del citato d.P.R., tale adeguamento possa essere effettuato dal giudice in sede di liquidazione del compenso.<br /> Il rimettente censura cumulativamente le disposizioni che concorrono a disciplinare la liquidazione degli onorari richiesti dagli ausiliari del giudice, con riguardo ai casi in cui tali onorari debbano essere commisurati al tempo impiegato per rendere la prestazione.<br /> Oggetto della questione risultano, così¬, l&#8217;art. 4 della legge n. 319 del 1980, che, per questo genere di onorari, stabilisce il sistema delle vacazioni (unità  di tempo della durata di due ore) e i criteri per la relativa remunerazione; l&#8217;art. 50 del d.P.R. n. 115 del 2002, in virtà¹ del quale la fissazione dei livelli retributivi è demandata a un decreto interministeriale, da predisporsi secondo criteri generali indicati nella stessa disposizione; infine, l&#8217;art. 54 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui l&#8217;adeguamento della misura degli onorari commisurati a tempo deve avvenire ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall&#8217;Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente, attraverso un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, adottato di concerto con il Ministero dell&#8217;economia e delle finanze.<br /> L&#8217;art. 50 del d.P.R. n. 115 del 2002, come si è appena visto, non provvede direttamente a determinare il quantum degli onorari, rimettendo piuttosto il compito a un decreto ministeriale. Il relativo provvedimento è stato adottato nella stessa data del citato d.P.R. (30 maggio 2002), e da allora non è stato pìù aggiornato, come pure richiede l&#8217;art. 54 del medesimo testo unico. Sono dunque i valori originari del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell&#8217;autorità  giudiziaria in materia civile e penale), indicati al comma 1 dell&#8217;art. 1, a regolare ancor oggi i decreti di liquidazione degli onorari a tempo (euro 14,68 per la prima vacazione, euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive).<br /> Ritiene il rimettente, in tale situazione, che i magistrati siano costretti a compensare le prestazioni a tempo degli ausiliari secondo criteri di computo ormai gravemente inadeguati per difetto. L&#8217;oggetto delle sue censure, tuttavia, non è, direttamente, il quantum delle tariffe stabilito per le vacazioni, nella dimensione risultante a seguito dell&#8217;integrazione apportata dal ricordato decreto ministeriale alle disposizioni di legge. Il rimettente assume, piuttosto, che tutte le disposizioni indicate violerebbero l&#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, poichè contrasterebbe con la natura obiettiva ed automatica dei parametri di adeguamento triennale indicati dal legislatore la previsione che tale adeguamento possa avere luogo solo in esito ad un procedimento amministrativo complesso, e non anche, in mancanza di questo, mediante un provvedimento giudiziale fondato sugli indici pubblici di aumento del costo della vita.<br /> In altri termini, il giudice a quo non contesta direttamente la ragionevolezza di un meccanismo obbligatorio e automatico di adeguamento dei livelli di remunerazione delle prestazioni degli ausiliari, nè lamenta che l&#8217;attuazione di un meccanismo siffatto sia affidata all&#8217;autorità  di governo, competente a gestire le spese in materia di giustizia. Censura, invece, in quanto manifestamente irragionevole, l&#8217;assenza di un meccanismo alternativo e sussidiario, affidato a ciascun giudice caso per caso, che consenta l&#8217;adeguamento degli onorari agli indici del costo della vita, laddove il procedimento disegnato dal legislatore resti inattuato.<br /> In definitiva, esaminando la &#8220;storia&#8221; del meccanismo normativo censurato (e in particolare dell&#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002), il rimettente assume che la mancata attuazione degli adeguamenti periodici, protratta ormai dal 2002, sia prova dell&#8217;irragionevolezza lamentata.<br /> 2.- La questione non è fondata.<br /> 2.1.- L&#8217;attenzione per il problema dell&#8217;aggiornamento degli onorari attribuiti agli ausiliari del magistrato si è manifestata, nella giurisprudenza di questa Corte, giÃ  nel periodo di vigenza della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 (Compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell&#8217;autorità  giudiziaria). Questa normativa regolava la remunerazione a tempo con il sistema delle vacazioni (art. 3) e la distingueva a seconda del titolo di studio richiesto per la prestazione (art. 4), ma non contemplava un meccanismo di adeguamento periodico dei parametri retributivi. Rigettando la censura che lamentava tale mancanza (per inconferenza del parametro invocato, l&#8217;art. 36 Cost.), questa Corte nondimeno suggerà¬ «iniziative o modifiche sul terreno legislativo» (sentenza n. 88 del 1970). Il monito fu ripetuto nelle successive ordinanze n. 69 del 1979 e n. 102 del 1980, sottolineandosi che il decorso del tempo aveva reso «inadeguate le tariffe fissate dalle norme impugnate, il che richiederebbe un tempestivo intervento del legislatore, nell&#8217;esercizio della sua discrezionalità  politica».<br /> Il monito fu raccolto dal legislatore con la giÃ  ricordata legge n. 319 del 1980, che &#8211; rideterminando i compensi all&#8217;art. 4, ancor oggi vigente e ricompreso dal rimettente nella sua complessiva censura &#8211; inserà¬ al successivo art. 10, oggi abrogato, sotto la rubrica «Adeguamento periodico degli onorari», un meccanismo di adeguamento, il cui utilizzo risultava peraltro rimesso alla discrezionale decisione dell&#8217;amministrazione, per cui «[o]gni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, potrà  essere adeguata la misura degli onorari di cui agli articoli 2 e 4 in relazione alla variazione, accertata dall&#8217;ISTAT, dell&#8217;indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel triennio precedente».<br /> Nel periodo immediatamente successivo &#8211; connotato, del resto, da forte inflazione &#8211; un adeguamento tariffario fu effettivamente disposto in due occasioni, dapprima con il d.P.R. 30 marzo 1984, n. 103 (Adeguamento degli onorari commisurati al tempo, spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite su richiesta dell&#8217;autorità  giudiziaria in materia penale e civile), poi con il d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 (Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell&#8217;autorità  giudiziaria in materia civile e penale).<br /> In progresso di tempo &#8211; a fronte di una rinnovata censura d&#8217;inadeguatezza degli onorari a causa dell&#8217;ulteriore periodo trascorso senza nuovi aggiornamenti &#8211; la sentenza n. 41 del 1996, pur rigettando la questione, sottolineÃ² il rilievo della disciplina chiamata ad assicurare la congruenza dei livelli di remunerazione rispetto al costo della vita. E, nel sottolineare come non si facesse ricorso a quel meccanismo da quasi otto anni, questa Corte osservÃ² che l&#8217;inadeguatezza degli onorari commisurati alla durata e il loro divario rispetto agli onorari a percentuale si erano andati «notevolmente aggravando col passare del tempo non per difetto legislativo, ma bensì¬ per il deplorevole inadempimento delle autorità  indicate».<br /> La sentenza concluse con «l&#8217;auspicio che &#8211; in attesa di norme migliori &#8211; le autorità  indicate dalla legge impugnata provvedano a rispettare le scadenze triennali di adeguamento dei compensi dovuti in base alle variazioni accertate dall&#8217;ISTAtà».<br /> Il monito, questa volta rivolto non giÃ  al legislatore, ma all&#8217;amministrazione, fu raccolto. E un ulteriore (il terzo) adeguamento fu adottato con il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 5 dicembre 1997 (Adeguamento della misura degli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori), non essendo pìù richiesta la forma del d.P.R., in virtà¹ dell&#8217;art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica).<br /> In quel torno di tempo non mancarono, altresì¬, di essere sollevate questioni di legittimità  costituzionale che ponevano in discussione la scelta legislativa di attribuire carattere facoltativo, e non obbligatorio, al decreto di adeguamento triennale dei compensi. Tali questioni furono decise con ordinanze di manifesta inammissibilità  (per ragioni processuali: ordinanza n. 356 del 1999), ovvero di manifesta infondatezza (ordinanza n. 234 del 2001); ma in ciascuna di esse fu ribadito che l&#8217;inadeguatezza degli onorari non dipendeva «da un difetto legislativo, bensì¬ dall&#8217;inerzia delle autorità  deputate a provvedere a siffatto adeguamento». Si osservÃ², in definitiva, che il problema non risiedeva nel carattere non automatico della indicizzazione, ma nei ritardi dell&#8217;amministrazione, cui «può ovviarsi, nella materia in esame, non con l&#8217;intervento del giudice delle leggi, ma con altri rimedi» (ordinanza n. 234 del 2001).<br /> 2.2.- Al maggio 2002, come è noto, risale il pìù volte ricordato testo unico sulle spese di giustizia. Coevo alla sua approvazione, il d.m. 30 maggio 2002 aveva risolto (transitoriamente) il problema dell&#8217;aggiornamento degli onorari, mediante una nuova fissazione dei relativi parametri di remunerazione. Al tempo stesso, il testo unico pareva aver dato soluzione anche alla questione degli adeguamenti futuri, poichè l&#8217;art. 54, qui pure censurato, non condiziona pìù l&#8217;adeguamento a una valutazione dell&#8217;amministrazione, bensì¬ impone alla stessa di effettuarlo periodicamente (come meglio si dirà  infra), prevedendo che i parametri remunerativi siano aggiornati (debbano, perciò, esserlo) con cadenza triennale.<br /> Ciononostante, l&#8217;adeguamento, di fatto, non è pìù intervenuto dopo l&#8217;entrata in vigore del d.m. 30 maggio 2002.<br /> Nel frattempo, i giudici comuni avevano sollevato varie questioni di legittimità  costituzionale sulla disposizione (il nuovo art. 106-bis del t.u. spese di giustizia, inserito dall&#8217;art. 1, comma 606, lettera b, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità  2014») che ha introdotto, nei procedimenti penali in cui vi sia stata ammissione al patrocinio a spese dell&#8217;Erario, una notevole riduzione degli onorari degli ausiliari. In tali ordinanze di rimessione, si sottolineava, tra l&#8217;altro, come la disposizione censurata si inserisse in un quadro di forte svalutazione dei livelli remunerativi, dovuto proprio alla mancata adozione periodica dei provvedimenti ministeriali di adeguamento dei valori base.<br /> Ciò ha consentito alla giurisprudenza di questa Corte di sottolineare nuovamente la mancata attuazione, ad opera dell&#8217;amministrazione, del disposto di cui all&#8217;art. 54 del t.u. spese di giustizia, e di considerare tale omissione come significativa premessa &#8220;di contesto&#8221; per ritenere costituzionalmente illegittima, per manifesta irragionevolezza, la scelta di riduzione compiuta dal legislatore.<br /> Con le sentenze n. 192 del 2015 e n. 178 del 2017, in particolare, è stata dichiarata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi, rispettivamente spettanti all&#8217;ausiliario del magistrato e ai consulenti tecnici di parte, sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell&#8217;art. 54 del medesimo d.P.R.<br /> Anche in queste pronunce non si trascura di ribadire la connessione tra il livello ormai insufficiente dei compensi e l&#8217;inadempienza amministrativa, confermandosi che non giÃ  l&#8217;intervento sulla legge, quanto piuttosto &#8220;rimedi diversi&#8221;, dovrebbero consentire di ovviare a tale situazione. E si sottolinea l&#8217;irragionevolezza di un intervento di riduzione adottato senza attenzione a che la stessa «operi su tariffe realmente congruenti con le stesse linee di fondo del d.P.R. n. 115 del 2002: dunque su tariffe, da un lato, proporzionate (sia pure per difetto, tenendo conto del connotato pubblicistico) a quelle libero-professionali (che per parte loro, nell&#8217;ambito di una riforma complessiva dei criteri di liquidazione, sono state aggiornate) e, dall&#8217;altro, preservate nella loro elementare consistenza in rapporto alle variazioni del costo della vita» (così¬, in particolare, la sentenza n. 192 del 2015).<br /> Da ultimo, nel contesto di una pronuncia di inammissibilità  per incompleta ricognizione del quadro normativo, è stato nuovamente sottolineato che la questione dell&#8217;asserita inadeguatezza degli onorari stabiliti per gli ausiliari del magistrato non può trascurare proprio il mancato adeguamento periodico imposto dall&#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, «pìù volte stigmatizzato da questa Corte» (sentenza n. 224 del 2018).<br /> 3.- Due chiari assunti si ricavano dalla giurisprudenza costituzionale fin qui richiamata.<br /> Il primo è che questa Corte &#8211; salvo il periodo in cui la legislazione non prevedeva alcun meccanismo di aggiornamento &#8211; ha sempre ritenuto che il mancato adeguamento periodico dei compensi per gli ausiliari del magistrato è dipeso da omissioni amministrative, non risolvibili attraverso un intervento del giudice delle leggi, ma con &#8220;altri rimedi&#8221;, tra i quali, ora, ben può indicarsi lo strumento del ricorso avverso il silenzio dell&#8217;amministrazione, regolato dall&#8217;art. 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, di «Attuazione dell&#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».<br /> La disponibilità  del rimedio giudiziale non perde rilievo alla luce dell&#8217;osservazione del rimettente, che ne ridimensiona l&#8217;importanza rimarcando una sorta di inesigibilità  dell&#8217;iniziativa giudiziaria individuale verso l&#8217;amministrazione, a causa dell&#8217;asserita modestia degli interessi singolarmente lesi dall&#8217;omissione dei periodici decreti di adeguamento, comparata con l&#8217;attuale (in effetti non trascurabile) onerosità  del ricorso al giudice. Per quanto non sfugga a questa Corte che si presenta nella specie il rischio di una selezione nella platea dei soggetti disposti a ricorrere al rimedio, la stessa possibilità  di attivare questo strumento di tutela documenta l&#8217;origine della situazione denunciata dal rimettente. Resta cioè evidente che l&#8217;odierna esiguità  dei compensi per gli ausiliari &#8211; in disparte ogni considerazione sulla inadeguatezza degli stessi valori di partenza, cioè degli onorari previsti per ciascuna vacazione, peraltro non direttamente censurati dal rimettente &#8211; non dipende dal meccanismo normativo di adeguamento previsto dalla legge, ma dalla sua mancata applicazione ad opera dell&#8217;amministrazione, che quei valori di partenza ha lasciato immutati dal 2002. Pertanto, anche a riconoscere che la mancata adozione periodica dei decreti interministeriali previsti dall&#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 comporti, quale conseguenza, una regolazione manifestamente irragionevole dei compensi degli ausiliari del magistrato, risulterebbe incongrua una pronuncia di illegittimità  costituzionale sulla disposizione di legge, perchè è proprio quest&#8217;ultima a prevedere il rimedio alla situazione lamentata.<br /> Inoltre, e soprattutto, a prescindere dal tradizionale rilievo per cui l&#8217;omissione dell&#8217;amministrazione potrebbe considerarsi mero inconveniente di fatto, come tale irrilevante nei giudizi di legittimità  costituzionale sulle leggi (ex multis: sentenze n. 249 e n. 114 del 2017, n. 219 del 2016; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 123 del 2007), risulterebbe carico di paradossali conseguenze dichiarare costituzionalmente illegittima una disposizione di legge solo in quanto disapplicata, e proprio ad opera dell&#8217;autorità  gravata da un onere particolarmente qualificato di adempimento del comando legislativo.<br /> Il secondo chiaro assunto ricavabile dalla giurisprudenza sopra richiamata consiste in ciò, che questa Corte non ha mai espresso valutazioni negative sul meccanismo legislativo di adeguamento, idonee a sorreggere le censure di irragionevolezza avanzate dal rimettente, nemmeno nelle decisioni che hanno accolto censure in cui, sia pur indirettamente, tale meccanismo risultava coinvolto.<br /> Ciò vale, in particolare, per le due sentenze, giÃ  sopra ricordate (n. 178 del 2017 e n. 192 del 2015), che hanno dichiarato la illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 106-bis del t.u. spese di giustizia nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi, rispettivamente spettanti all&#8217;ausiliario del magistrato e ai consulenti tecnici di parte, sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell&#8217;art. 54 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002. In queste sentenze, il meccanismo normativo di adeguamento dei compensi è accuratamente conservato, e fornisce sostegno allo stesso dispositivo di accoglimento. Le due pronunce, infatti, subordinano la portata della propria &#8220;addizione&#8221; al persistere dell&#8217;atteggiamento omissivo dell&#8217;amministrazione, al punto che la diminuzione richiesta dall&#8217;art. 106-bis del t.u. spese di giustizia potrà  essere nuovamente operata qualora l&#8217;adeguamento richiesto dall&#8217;art. 54 del medesimo testo unico trovasse, infine, applicazione. Al congegno previsto dalla disposizione in esame viene così¬ assegnata valenza capace di assicurare la ragionevolezza del sistema, pur a fronte di una riduzione delle tariffe: l&#8217;art. 54 del t.u. spese di giustizia, insomma, va considerato non giÃ  come fonte di squilibrio, ma, al contrario, come elemento di stabilizzazione del sistema.<br /> Rilievi analoghi valgono a fronte della sentenza n. 224 del 2018: se, da una parte, in essa si contesta al rimettente di non aver valorizzato la disapplicazione del meccanismo di adeguamento per dimostrare l&#8217;asserita irragionevolezza, per difetto, delle tariffe, dall&#8217;altra proprio questa motivazione conferma la potenzialità  riequilibratice del meccanismo in esame. Implicitamente, anche in tale pronuncia si riconosce, che, se applicato, esso varrebbe appunto ad evitare le incongruenze denunciate.<br /> 4.- Il rimettente, come si è visto, mira ad affiancare, al meccanismo di adeguamento delineato dalla legge, l&#8217;intervento alternativo e sussidiario del singolo giudice investito della richiesta di liquidazione. Denuncia perciò, per irragionevolezza, l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002, e delle ulteriori norme poste ad oggetto della questione, in quanto un tale intervento non prevedono.<br /> Fermo restando che in una materia connotata da ampia discrezionalità  legislativa (ex multis, sentenze n. 3 del 2019, n. 265 del 2009 e n. 98 del 1998; ordinanza n. 122 del 2016), una simile addizione non avrebbe certamente carattere vincolato, è comunque l&#8217;erroneità  di alcuni presupposti da cui muove il rimettente a orientare piuttosto questa Corte, sul piano del merito, verso un giudizio di non fondatezza.<br /> Osserva il giudice a quo, anche basandosi sulla pregressa mancata attuazione del meccanismo, che sarebbe irragionevole non consentire, appunto per questi casi, l&#8217;intervento sussidiario del giudice, considerando che alla fine si tratterebbe di quantificare, sulla base di un calcolo matematico, un semplice adeguamento tariffario, obbligatorio nell&#8217;an, nel quando e, secondo il rimettente, nello stesso quantum. Un&#8217;operazione meccanica, insomma, che renderebbe addirittura superfluo l&#8217;intervento dell&#8217;amministrazione.<br /> Il rilievo non coglie nel segno, per una molteplicità  di ragioni.<br /> In primo luogo, spettando all&#8217;amministrazione la competenza per la determinazione degli onorari in questione, non è certo irragionevole che questa possa valutare, preliminarmente, se procedere attraverso l&#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 ad un adeguamento che consenta il mero recupero dell&#8217;inflazione, o invece a pìù consistenti modifiche tariffarie, eventualmente incidenti anche sulla base di calcolo sulla quale operare la rivalutazione periodica, secondo criteri di apprezzamento di natura politica, in base a ciò che consente l&#8217;art. 50 del medesimo testo unico.<br /> In secondo luogo, la circostanza che l&#8217;adeguamento previsto dal citato art. 54 scaturisca da un procedimento che coinvolge diverse amministrazioni e risulti incorporato in un atto di natura regolamentare ben si giustifica considerando che il decreto dirigenziale di cui ragiona la disposizione provvede a disciplinare, in via generale e astratta, la remunerazione di attività  professionali doverose, fornendo i necessari parametri di riferimento. Così¬ come previsto, l&#8217;intervento regolamentare presuppone, inoltre, una diretta interlocuzione con l&#8217;ISTAT, mentre il decreto finale certifica che è stata compiuta la dovuta ricognizione, con riferimento ai pertinenti indici dei prezzi al consumo. L&#8217;intervento regolamentare individua inoltre, anche qui con effetto erga omnes, il periodo di riferimento per la quantificazione delle variazioni del costo della vita, operazione che, tra l&#8217;altro, mal si presterebbe ad essere svolta dai giudici caso per caso (facendo dipendere tale quantificazione dalla durata del giudizio o anche dello stesso procedimento di liquidazione dei compensi).<br /> Ãˆ decisivo, infine, osservare che la stessa lettera dell&#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002 rende discutibile l&#8217;assunto del giudice a quo, secondo il quale l&#8217;adeguamento tariffario sarebbe vincolato, oltre che nell&#8217;an e nel quando, anche nel quantum. In verità , la disposizione in esame ragiona di un adeguamento triennale «in relazione» alla variazione dell&#8217;indice dei prezzi al consumo: ciò che non esclude, quantomeno, che residuino per l&#8217;amministrazione margini discrezionali riguardo alla puntuale corrispondenza tra indici ISTAT e percentuale di adeguamento degli onorari.<br /> Sono tutti argomenti che mostrano, in definitiva, come l&#8217;intervento del giudice, caso per caso, non sia affatto fungibile rispetto a quello dell&#8217;amministrazione, e comunque come non sia congruo prevedere l&#8217;intervento del primo, in funzione sussidiaria, quando manchi il secondo.<br /> 5.- La pronuncia di non fondatezza non esime questa Corte dal rilevare, per l&#8217;ennesima volta, la deplorevole e reiterata inadempienza dell&#8217;amministrazione nell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002. D&#8217;altra parte, la ben nota disponibilità  (sopra accennata) di altri mezzi giurisdizionali, diversi dal giudizio sulle leggi, pone gli interessati nella condizione di ottenere rimedio alla violazione dei propri diritti e interessi, come del resto esige e consente la Costituzione.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell&#8217;autorità  giudiziaria), e degli artt. 50 e 54 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia &#8211; Testo A), sollevata, in riferimento all&#8217;art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, con l&#8217;ordinanza indicata in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;8 aprile 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> NicolÃ² ZANON, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.<br /> Il Direttore della Cancelleria</div>
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		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2017 n.89</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-4-2017-n-89/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2017 n.89</a></p>
<p>Presidente Lattanzi – Redattore Carosi Sull’illegittimità delle disposizioni concernenti la riprogrammazione di economie vincolate e il rimborso dell’anticipazione di liquidità Bilancio e contabilità pubblica – Art. 7, c. 1, 2 e 3, legge Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2&#160; &#8211; Riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell&#8217;Allegato 3 – Previsione</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Lattanzi – Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità delle disposizioni concernenti la riprogrammazione di economie vincolate e il rimborso dell’anticipazione di liquidità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Bilancio e contabilità pubblica – Art. 7, c. 1, 2 e 3, legge Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2</strong>&nbsp;<strong> &#8211; Riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell&#8217;Allegato 3 – Previsione della copertura a mezzo di avanzo presunto &#8211; &nbsp;</strong><strong>Q.l.c. sollevata dalla Corte dei Conti – Asserita violazione degli artt. 81, comma 4 e 119, comma 6 della Costituzione – Illegittimità costituzionale </strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Bilancio e contabilità pubblica – Artt. 1, c. 1, 4, c. 1, 11, 15, c. 3, legge Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 –</strong> <strong>Riprogrammazione delle economie vincolate – Previsione dell’iscrizione nel totale generale delle entrate, riscritte a competenza dello stato di previsione della spesa &#8211; Riprogrammazione delle economie vincolate riportate nella tabella di cui all&#8217;art. 11 della legge regionale n. 3/2013 – Previsione dell’iscrizione nello stato di previsione della spesa &#8211; Approvazione dei totali generali delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione Abruzzo per l&#8217;esercizio finanziario 2013, nella parte relativa all&#8217;iscrizione dell&#8217;avanzo presunto e delle poste di spesa di cui al punto 1 &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Corte dei Conti – Lamentata violazione degli artt. 81, comma 4 e 119, comma 6 della Costituzione – Illegittimità costituzionale </strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>e contabilità pubblica – Art. 16 legge Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20 &#8211; Rimborso dell’anticipazione di cassa – Anticipazione di liquidità autorizzata – Previsione dell’inserimento di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell&#8217;entrata &#8211; Q.l.c. sollevata dalla Corte dei Conti – Asserita violazione degli artt. 81, comma 4 e 119, comma 6 della Costituzione – Illegittimità costituzionale </strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013);<br />
&nbsp;<br />
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11 e 15, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 &#8211; Bilancio pluriennale 2013-2015);<br />
&nbsp;<br />
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, intitolata «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 &#8211; 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 &#8211; bilancio pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative».</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p></div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)»; degli artt. 1, 4, 11, 15, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 &#8211; Bilancio pluriennale 2013-2015); e dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, intitolata «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 &#8211; 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 – bilancio pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative», promosso dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nel giudizio di parificazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2013 della Regione Abruzzo, con ordinanza del 23 marzo 2016, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
Visto l’atto di costituzione della Regione Abruzzo;<br />
udito nell’udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />
udito l’avvocato Stefania Valeri per la Regione Abruzzo.</p>
<p>Ritenuto in fatto<br />
1.&#8210; Con ordinanza del 23 marzo 2016, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2016, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, ha sollevato, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e 119, sesto comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)»; degli artt. 1, 4, 11 e 15, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 &#8211; Bilancio pluriennale 2013-2015); e dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, intitolata «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 &#8211; 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 &#8211; bilancio pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative».<br />
1.1.&#8210; La sezione di controllo rimettente &#8210; premessi i reiterati comportamenti omissivi e dilatori posti in essere dalla Regione Abruzzo già dal 2012 &#8210; riferisce di essere investita del procedimento di parificazione del rendiconto generale del bilancio della Regione Abruzzo dell’esercizio finanziario 2013 e ne illustra il relativo svolgimento.<br />
Dal conto di detto bilancio per l’esercizio 2013 emergerebbe, come illustrato nel corso del giudizio di parificazione, un disavanzo d’amministrazione pari ad euro 538.201.471,80, risultante dal saldo algebrico tra fondo cassa (+372.586.542,75 euro), residui attivi (+2.189.508.684,93 euro), residui passivi (-1.377.808.708,02 euro) e somme vincolate da reiscrivere in competenza (-1.722.487.991,46 euro).<br />
Il risultato negativo di amministrazione costituirebbe l’esito finale della gestione e, come tale, sarebbe determinato dall’attuazione dei documenti di programmazione finanziaria, in particolare del bilancio di previsione e delle relative variazioni, concernenti le previsioni di entrata e le conseguenti autorizzazioni di spesa. A sua volta, il risultato di amministrazione influenzerebbe le successive gestioni in virtù del nesso di continuità che lega gli esercizi finanziari.<br />
In particolare, la rimettente rappresenta che l’analisi condotta ha evidenziato che su tale saldo finale avrebbero inciso, tra gli altri, impegni di spesa derivanti dalla riprogrammazione di economie di spesa legate a entrate a destinazione vincolata (c.d. economie vincolate), finanziate da avanzo non accertato in via definitiva con l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio precedente (c.d. avanzo presunto), nonché dal ricorso all’anticipazione di liquidità in base al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.<br />
In dettaglio, la sezione si riferisce alle seguenti disposizioni normative regionali che avrebbero condizionato la gestione finanziaria ed il conseguente risultato contabile: con l’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013 viene disposta, per l’esercizio finanziario 2013, la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell’Allegato 3, con conseguente autorizzazione all’iscrizione delle stesse nel bilancio di previsione 2013. Il comma 2, inoltre, prevede che tale riprogrammazione abbia efficacia per l’esercizio finanziario 2013 e che gli importi non impegnati entro il termine dell’esercizio medesimo riacquistino la loro destinazione di spesa originaria; ai sensi del comma 3, gli impegni assunti sui capitoli di cui all’Allegato 3 devono essere imputati prioritariamente agli importi riprogrammati. Infine, con l’art. 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 viene recepita nel bilancio di previsione 2013, mediante apposito allegato, la predetta riprogrammazione di economie vincolate, per l’importo di euro 77.738.970,60.<br />
Successivamente, l’allegato citato sarebbe stato più volte modificato: in particolare, l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 30 dicembre 2013, n. 59 (Adeguamento L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 alla Sentenza della Corte Costituzionale 9 ottobre 2013, n. 241, ulteriori interventi finanziari urgenti, modifiche alla L.R. 31 luglio 2012, n. 39, recante “Disciplina della professione di maestro di sci” e modifiche alla L.R. 16 settembre 1998, n. 86 recante “Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo”), sostituisce integralmente la tabella allegata, relativa alla riprogrammazione delle economie vincolate, riducendone l’importo complessivo a euro 61.889.400,15. In applicazione delle precedenti disposizioni normative, quindi, con l’art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 verrebbe riportato, nello stato di previsione dell’entrata, il saldo finanziario positivo presunto 2012 (per euro 1.053.840.000,00), destinandolo alla copertura delle seguenti somme reiscritte nella competenza dello stato di previsione della spesa: a) capitoli dei fondi di riserva 323600 (UPB 15.01.003) «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate», per euro 913.261.029,40 e 323700 (UPB 15.02.003) «Fondo per la riassegnazione di risorse perenti vincolate eliminate dal conto dei residui», per euro 50.000.000,00; b) capitoli 323500 (UPB 15.02.003) «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori &#8211; articolo 18 della LR 25 febbraio 2002, n. 3» (euro 6.000.000,00) e 321920 (UPB 15.01.002) «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori &#8211; articolo 18 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3» (euro 3.000.000,00). Lo stesso avanzo presunto è destinato altresì a copertura dei capitoli riportati nella Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2013, allegata alla legge, per complessivi euro 77.738.970,60 (elencati nella parte in fatto dell’ordinanza di rimessione); c) capitolo 81520 (UPB 12.01.001) «Oneri per il piano di rientro del settore sanitario &#8211; LR 16.3.2007, n. 4», a titolo di maggiori entrate da manovre fiscali regionali degli anni precedenti a copertura del piano di rientro dai deficit sanitari, per euro 3.840.000,00; le disposizioni dell’art. 15 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013 vengono, poi, recepite negli artt. 1 e 4 della medesima legge. Con questi ultimi vengono approvati, rispettivamente, i totali generali delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per l’esercizio finanziario 2013, inclusivi sia dell’avanzo presunto, sia degli stanziamenti di spesa dallo stesso coperti, tra i quali quelli legati alla riprogrammazione di economie vincolate di cui al precedente punto b); infine, con l’art. 16, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013 si prevede l’anticipazione di liquidità ex art. 3 del d.l. n. 35 del 2013.<br />
La Regione Abruzzo ha quindi ottenuto, nel 2013, la somma di euro 174.009.000,00 a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati al 31 dicembre 2012 dalle aziende sanitarie della Regione; detta somma sarebbe contabilizzata nel bilancio regionale, dal lato delle entrate nel capitolo 51001.1 (UPB 05.01.001) «Anticipazione di liquidità ex art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» e dal lato delle spese nel corrispettivo capitolo 81591.1 (UPB 12.01.006) «Risorse ex anticipazione di liquidità ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per la ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario regionale», istituiti con deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 22 luglio 2013.<br />
Con il citato art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, la Regione provvede ad assicurare la copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità con le entrate derivanti dall’aumento della tassa automobilistica di cui all’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 9 novembre 2011, n. 39 (Disposizioni in materia di entrate), per un importo di euro 13.000.000,00; nel bilancio, gli oneri legati al rimborso trovano copertura finanziaria con gli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa 313320 (UPB 16.03.002) «Rimborso quota capitale anticipazione di liquidità dello Stato, ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» e sul capitolo di spesa 311720 (UPB 16.01.002) «Interessi passivi su anticipazione di liquidità dello Stato, ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35». La legge regionale non contempla, però, previsioni tese a neutralizzare, attraverso la costituzione di un fondo di accantonamento di pari importo, i margini di competenza derivanti dall’iscrizione in entrata dell’anticipazione di liquidità in esame.<br />
Nel corso dell’udienza di parifica, il Procuratore regionale ha eccepito l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni di legge sopra elencate ed ha chiesto la sospensione del giudizio sulla regolarità del rendiconto generale del bilancio della Regione Abruzzo dell’esercizio finanziario 2013.<br />
1.2.– In punto di rilevanza, la sezione rimettente evidenzia che nella fattispecie in esame, le valutazioni finalizzate alla parifica dei capitoli riportati nella tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2013, nonché dei capitoli 51001.1 (UPB 05.01.001) «Anticipazione di liquidità ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» sul lato delle entrate e 81591.1 (UPB 12.01.006) «Risorse ex anticipazione di liquidità ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per la ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario regionale» sul lato della spesa, comporterebbero l’applicazione delle leggi regionali n. 2 del 2013, n. 3 del 2013, n. 20 del 2013 e n. 59 del 2013 che ne hanno disciplinato o modificato il finanziamento: donde la rilevanza della questione.<br />
Sarebbe difatti evidente che, nella vigenza delle menzionate norme regionali e in assenza di scrutinio di legittimità costituzionale, la sezione, pur dubitando di detta legittimità, dovrebbe parificare le predette componenti del rendiconto della Regione Abruzzo, vanificando le finalità per cui è stata attribuita alla Corte dei conti la funzione di parifica dei rendiconti regionali.<br />
Le disposizioni finanziarie e di bilancio censurate, peraltro, inciderebbero sulla gestione annuale, determinando un ampliamento non consentito della capacità di spesa, pari all’importo dell’avanzo presunto illegittimamente utilizzato per finalità di copertura; inoltre le variazioni di bilancio, operate con il richiamato art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, avrebbero generato un impatto sostanziale sugli equilibri, sul risultato d’amministrazione e, conseguentemente, anche sull’equilibrio dei bilanci futuri. Difatti, se si applicassero le citate disposizioni, il disavanzo d’amministrazione dell’esercizio 2013 rimarrebbe fissato in euro 538.201.471,80, come esposto nel progetto di legge di approvazione del rendiconto. Diversamente, se le stesse venissero dichiarate costituzionalmente illegittime, le spese legate alla riprogrammazione di economie vincolate e quelle finanziate con le anticipazioni di liquidità, ottenute ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 35 del 2013, provocherebbero un incremento del disavanzo d’amministrazione del relativo importo (rispettivamente per euro 61.889.400,15 ed euro 174.009.000,00).<br />
Trattandosi di disavanzo d’amministrazione, che deve essere obbligatoriamente ripianato, esso condiziona anche l’equilibrio degli esercizi futuri.<br />
1.3.&#8210; La sezione di controllo rimettente solleva, innanzitutto, questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni concernenti la riprogrammazione di economie vincolate, la cui copertura verrebbe garantita con avanzo presunto.<br />
In particolare, censura l’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, che dispone la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell’Allegato 3, per l’importo complessivo iniziale di euro 77.738.970,60, poi ridotto a euro 61.889.400,15, autorizzandone l’iscrizione nel bilancio di previsione. Detta riprogrammazione ha efficacia per l’esercizio finanziario 2013 e gli importi non impegnati entro il termine dell’esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria. In base al comma 3, inoltre, gli impegni assunti sui capitoli di cui al predetto Allegato 3 sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.<br />
La menzionata riprogrammazione viene poi recepita nel bilancio di previsione 2013 attraverso l’art. 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, inserita tra gli stanziamenti di spesa (art. 4 della stessa legge regionale) e finanziata con avanzo presunto (art. 11 della ripetuta legge regionale).<br />
Come già dianzi rammentato, la copertura tramite avanzo presunto, di cui all’art. 11, nella versione originaria, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, comprendeva anche i capitoli 323500 (UPB 15.02.003) «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori &#8211; articolo 18 della LR 25 febbraio 2002, n. 3» (euro 6.000.000,00) e 321920 (UPB 15.01.002) «Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, perenti agli effetti amministrativi, reclamati dai creditori &#8211; articolo 18 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3» (euro 3.000.000,00).<br />
La sezione rimettente ritiene, pertanto, che i medesimi profili di illegittimità costituzionale, per assenza di adeguata copertura finanziaria, non appaiano manifestamente infondati anche riguardo alla riprogrammazione di economie attualmente contemplata nell’art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, a fronte del saldo finanziario presunto del 2012. In particolare, dubita che le riprogrammazioni effettuate con le disposizioni censurate siano in linea con il principio di unità di bilancio &#8210; desumibile dall’art. 81, quarto comma, Cost. (nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 2012), e reso esplicito dall’art. 24, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).<br />
Le norme in esame sarebbero inoltre in contrasto con il principio di tutela degli equilibri di bilancio, anch’esso contenuto nell’art. 81, quarto comma, Cost., nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge cost. n. 1 del 2012, in quanto la riprogrammazione delle economie vincolate ivi disposta non rispetterebbe le condizioni fissate da questa Corte nella sentenza n. 192 del 2012.<br />
Il predetto principio impedirebbe, difatti, di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite, ai fini della loro applicazione al bilancio successivo.<br />
Inoltre, la riprogrammazione sarebbe finanziata mediante applicazione di «Avanzo presunto», posta che, per giurisprudenza consolidata, costituisce entità giuridicamente e contabilmente inesistente, sicché «nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell’esercizio precedente» (sentenza n. 70 del 2012).<br />
L’intero impianto dell’art. 11 della legge regionale n. 3 del 2013 configurerebbe, dunque, la violazione dei principi della copertura e dell’unità e concorrerebbe a rendere il bilancio dell’esercizio 2013 privo di equilibrio nel suo complesso, poiché determinerebbe il sovradimensionamento della spesa rispetto alle risorse effettivamente disponibili, in presenza di un avanzo presunto rimasto tale fino a fine esercizio.<br />
Resterebbe, infine, da valutare se la riprogrammazione prevista dal censurato art. 11 possa rientrare nell’eccezione al principio generale rappresentata dai fondi a destinazione vincolata rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti. Tale eccezione sarebbe subordinata alla condizione che permangano le finalità perseguite attraverso il loro originario stanziamento ed essa non potrebbe operare con riguardo a nuovi obiettivi enunciati in sede di reiscrizione delle somme nell’esercizio di competenza.<br />
Ciò premesso, le riprogrammazioni disposte dall’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013 non soddisferebbero, secondo la sezione rimettente, i requisiti dianzi descritti, in quanto le risorse derivanti dalle economie vincolate sarebbero destinate a coprire spese diverse rispetto a quelle che giustificavano l’originario stanziamento, come emergerebbe chiaramente dalla disamina delle voci elencate nella tabella di cui all’Allegato 3. D’altronde, sarebbe proprio la riprogrammazione di risorse rispetto alla destinazione originaria l’elemento che differenzia le reiscrizioni di cui al predetto art. 7 da quelle previste dall’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, le quali, infatti, sarebbero finanziate con avanzo presunto, ma rimarrebbero destinate agli originari vincoli finalistici.<br />
Inoltre, l’art. 7, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2013, nel disporre il ritorno alla destinazione di spesa originaria degli importi non impegnati a fine 2013, confermerebbe la circostanza che la riprogrammazione di cui al comma precedente potrebbe comportare la deviazione delle risorse dalla loro originaria finalità.<br />
In questo modo si eluderebbe il divieto di utilizzazione dell’avanzo presunto, in quanto la Regione amplierebbe la propria capacità di spesa per mezzo dell’utilizzazione di risorse vincolate per altre finalità.<br />
In conclusione, l’utilizzo di risorse vincolate non impiegate per finanziare in bilancio altre spese, minerebbe &#8210; in assenza di un rendiconto approvato dal quale emerga un idoneo avanzo di amministrazione &#8210; gli equilibri di bilancio della Regione, la quale, al manifestarsi delle esigenze di spesa alla base dell’originario stanziamento, non potrà più disporre delle economie vincolate, in quanto riprogrammate per altre finalità.<br />
1.4.&#8210; La sezione rimettente dubita, inoltre, della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge cost. n. 1 del 2012, e 119, sesto comma, Cost., dell’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, che disciplina il rimborso dell’anticipazione di liquidità in base all’art. 3 del d.l. n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, in quanto «non prevede misure quali lo stanziamento di un apposito fondo di accantonamento, teso a sterilizzare i margini di competenza generati dall’iscrizione, tra le poste in entrata, dell’anticipazione di liquidità».<br />
Con la menzionata disposizione la Regione Abruzzo avrebbe assicurato la copertura annuale del rimborso dell’anticipazione di liquidità ottenuta con le entrate derivanti dall’aumento della tassa automobilistica di cui all’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 39 del 2011, per un importo annuale di euro 13.000.000,00. Le variazioni di bilancio necessarie per dare evidenza all’anticipazione di liquidità sono state approvate, con delibera n. 539 del 22 luglio 2013, dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 25, comma 2, della legge reg. n. 3 del 2002. La Giunta regionale avrebbe, quindi, istituito, nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio di previsione 2013, i seguenti capitoli con i relativi stanziamenti: capitolo di entrata 51001.1 (UPB 05.01.001) «Anticipazione di liquidità ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a euro 174.009.000,00; capitolo di spesa 81591.1 (UPB 12.01.006) «Risorse, ex anticipazione articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per la ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario regionale», con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a euro 174.009.000,00. La posta in entrata rientra nel Titolo V (entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie), mentre quella in uscita nel Titolo I (spese correnti).<br />
Detta anticipazione sarebbe stata assimilata, in base ad un’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, all’istituto dell’anticipazione di cassa, pur se caratterizzato da elementi di ambiguità, quali la durata trentennale, la destinazione a copertura degli «ammortamenti non sterilizzati» e delle «mancate erogazioni per competenza».<br />
Dalla predetta ricostruzione giuridica dell’anticipazione di liquidità consegue che, nella rappresentazione contabile, la stessa non dovrebbe configurarsi come una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì come un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati.<br />
Proprio per evitare tale deviazione, la sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 19 dell’11 luglio 2014, nell’esercizio della funzione nomofilattica in sede di controllo sugli enti territoriali, ed il Ministero dell’economia e delle finanze, nel contratto stipulato per la concessione e la restituzione dell’anticipazione, hanno previsto l’obbligo di sterilizzare l’anticipazione, affinché la stessa, da strumento di flessibilizzazione della cassa, non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie ai menzionati parametri costituzionali.<br />
Al contrario, il censurato art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013 non prevederebbe alcuna forma di sterilizzazione dell’anticipazione di liquidità, ma si limiterebbe ad individuare le risorse per la copertura delle spese legate alle rate annuali di restituzione dell’anticipazione stessa (euro 13.000.000,00 inclusivi della quota capitale e della quota interessi), destinando, a tal fine, a decorrere dall’anno 2014, per un periodo pari a trenta anni e comunque fino alla totale estinzione di quanto dovuto, le entrate derivanti dall’aumento della tassa automobilistica, di cui all’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 39 del 2011.<br />
Nel disegno di legge concernente il rendiconto generale della Regione Abruzzo per l’esercizio 2013 (deliberazione della giunta regionale n. 688/C del 27 agosto 2015), sottoposto a parifica, detta lacuna non sarebbe stata colmata, apponendo al risultato di amministrazione un vincolo pari all’importo dell’anticipazione di liquidità, con conseguente incremento del disavanzo, da euro 538.201.471,80 ad euro 712.210.472,80.<br />
Secondo la sezione rimettente, la mera previsione dei soli stanziamenti di spesa, funzionali alla restituzione futura delle somme ottenute, non sarebbe sufficiente a garantire che la configurazione contabile dell’anticipazione di liquidità si mantenga in linea con il quadro costituzionale, come già rilevato nella sentenza n. 181 del 2015.<br />
Sul punto, non sarebbero idonee a fugare i dubbi di costituzionalità dell’art. 16 della legge regionale n. 20 del 2013, le osservazioni formulate dalla Regione Abruzzo, nel contraddittorio precedente al giudizio di parifica, ove sono state richiamate le disposizioni prima contenute nel decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), non convertito, e poi confluite nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», le quali prevedono una disciplina speciale, tesa, da un lato, a far emergere i disavanzi conseguenti alla mancata sterilizzazione dell’anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35 del 2013 da parte delle Regioni che hanno già provveduto ad approvare con legge i rendiconti relativi agli esercizi 2013 e 2014; dall’altro, ad individuare un percorso progressivo di recupero di tale disavanzo.<br />
Secondo la Regione Abruzzo, dette norme consentirebbero di rinviare al rendiconto 2014 l’accantonamento dell’anticipazione di liquidità ricevuta, mentre, secondo la rimettente esse costituirebbero una disciplina eccezionale, finalizzata a dare evidenza contabile a eventuali disavanzi occulti, in presenza di rendiconti già approvati, prevedendo, contestualmente, un iter agevolato di ripianamento degli eventuali saldi negativi emersi. Tali disposizioni, per contro, non esonererebbero la Regione Abruzzo dal dare immediata attuazione alle indicazioni contenute nella sentenza n. 181 del 2015: l’ente, avendo ritardato ad approvare i propri rendiconti, è chiamato a dare corretta rappresentazione contabile all’operazione di anticipazione di liquidità ottenuta già dall’esercizio 2013, ancora aperto, accantonando le necessarie risorse nel risultato di amministrazione e facendo conseguentemente emergere un maggiore disavanzo.<br />
2.&#8722; Con memoria depositata il 6 giugno 2016, si è costituita la Regione Abruzzo che ha innanzitutto illustrato il contesto generale da cui è scaturita l’odierna questione.<br />
A partire dal 2006 la Regione Abruzzo ha avuto necessità di mettere sotto controllo la spesa per il servizio sanitario regionale e risanare i debiti pregressi, definendo il Piano di rientro del deficit del Servizio sanitario, sottoscritto con il Governo nel marzo 2007 ed i Piani operativi annuali redatti per le annualità successive. Successivamente, nel luglio 2008, le dimissioni del Presidente della Giunta Regionale ed il conseguente scioglimento del Consiglio avrebbero reso impossibile l’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio finanziario 2007 e procrastinato l’inizio della legislatura successiva al gennaio 2009.<br />
Infine, il sisma dell’aprile 2009 avrebbe inevitabilmente compromesso la regolare gestione delle procedure contabili, dovendo l’azione amministrativa fronteggiare la situazione di prolungata emergenza.<br />
Peraltro, una volta venute meno le illustrate cause di forza maggiore, l’amministrazione regionale, a partire dal 2010, avrebbe proceduto all’approvazione dei rendiconti ed al risanamento delle proprie finanze, con strumenti e misure di riduzione, dettagliatamente elencati in memoria.<br />
L’esercizio finanziario del 2013, il cui rendiconto ha formato oggetto del giudizio contabile a quo, sarebbe stato difatti l’ultimo esercizio nel quale la Regione Abruzzo avrebbe fatto ricorso alla riprogrammazione di economie vincolate al fine di assolvere obbligazioni pluriennali già sussistenti ed il cui inadempimento avrebbe prodotto rilevanti danni alle finanze. A partire dal 2014 non è stato più necessario ricorrere all’utilizzo di economie vincolate.<br />
2.1.&#8722; La Regione Abruzzo ha, inoltre, ribadito quanto già dedotto in sede di giudizio di parifica.<br />
In particolare, non sfugge alla Regione il principio in base al quale non possono essere previste in poste di bilancio spese correlate ad un avanzo presunto, ad eccezione, però, delle spese finanziate con fondi vincolati, come già riconosciuto nella sentenza n. 70 del 2012.<br />
Dette risorse, iscritte in bilancio con vincolo di destinazione, qualora non vengano impegnate alla fine dell’esercizio, costituirebbero «avanzo vincolato presunto» e si differenzierebbero dalle «economie di stanziamento» già previste dall’art. 7, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 241 del 2013 che ne ha statuito la confluenza nell’avanzo di amministrazione disponibile presunto.<br />
Nella menzionata sentenza, anche attraverso il richiamo alla precedente sentenza n. 192 del 2012, questa Corte avrebbe ribadito l’obbligo di non utilizzare risorse che concorrono a determinare il risultato di amministrazione di esercizi precedenti, estrapolando e applicando parte di esse prima che intervenga il rendiconto.<br />
Sarebbe evidente, secondo la difesa regionale, il riferimento di detta pronuncia alle risorse che, non essendo vincolate, devono costituire economie di bilancio e confluire nell’«avanzo disponibile presunto» e che, se estrapolate e applicate prima del rendiconto, renderebbero «incerto e mutevole il risultato stesso» (è citata la sentenza n. 241 del 2013), dovendosi, di contro, escludere quelle iscritte in bilancio con vincolo di destinazione che alla fine dell’esercizio, se non impegnate, costituiscono «avanzo vincolato presunto». Queste ultime, difatti, non potrebbero minare la certezza del risultato del rendiconto, dal momento che il permanere per esse del vincolo sussistente al momento dell’iscrizione in bilancio (o della relativa riprogrammazione) obbliga ad escludere l’ammontare delle stesse dal calcolo dell’avanzo o disavanzo effettivo che ciascun rendiconto registra.<br />
Nei richiamati precedenti (sentenze n. 241 del 2013 e n. 192 del 2012), questa Corte avrebbe, in buona sostanza, ritenuto che la riprogrammazione delle economie vincolate e la relativa esposizione in uno specifico allegato alla legge regionale finanziaria e di bilancio siano condizioni indispensabili per l’individuazione e l’impiego di risorse finanziarie. Peraltro, la Regione Abruzzo avrebbe provveduto ad adeguare il proprio ordinamento e il proprio bilancio alla citata pronuncia n. 241 del 2013, assicurando, con la legge regionale n. 59 del 2013, una nuova copertura della spesa finanziata con la specifica previsione dichiarata incostituzionale.<br />
Infine, la difesa regionale ha ribadito quanto già dedotto in sede di giudizio di parifica in ordine al fatto che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013 non è stata estesa ai precedenti commi 1, 2 e 3, come, invece, accaduto in altre circostanze (è citata, ad esempio, la sentenza n. 249 del 2014).<br />
In conclusione, il complesso percorso di riordino dei conti avviato dalla Regione Abruzzo a partire dal 2006, anche in relazione alla definizione e all’attuazione del Piano di rientro dai debiti sanitari pregressi, avrebbe comportato la necessità di procedere all’utilizzo delle risorse vincolate pregresse per adempiere a obblighi ineludibili già facenti capo alla medesima Regione. Ciò, unitamente alle drastiche politiche di riduzione della spesa e dell’indebitamento, avrebbe consentito alla Regione di pervenire progressivamente al ripristino dell’equilibrio del bilancio, con il bilancio di previsione 2015, nonostante gli ingenti tagli di trasferimenti di risorse da parte dello Stato a partire dal 2010.<br />
Le deduzioni relative all’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013 possono essere riferite anche agli artt. 1, 4, 11 e 15, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2013 e, dunque, risulterebbero assorbenti.<br />
2.2.&#8722; In ordine alla dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge regionale n. 20 del 2013, la Regione Abruzzo ritiene non conferenti le ragioni addotte a sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni della Regione Piemonte, contenuta nella sentenza n. 181 del 2015, dal momento che la situazione della Regione Abruzzo presenterebbe tratti di specificità derivanti dalla mancata conclusione dell’iter di parifica del rendiconto 2013, ancora in corso alla data dell’entrata in vigore del decreto legge n. 179 del 2015, che differenzierebbero, sul piano applicativo, la portata precettiva della norma censurata.<br />
La Regione Abruzzo ha, quindi, concluso per l’inammissibilità o per la non fondatezza delle questioni sollevate.<br />
Nel corso dell’udienza pubblica, la difesa della Regione Abruzzo ha illustrato la sopravvenuta legge regionale 7 marzo 2017, n. 16 (Rendiconto generale per l’esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare), che avrebbe approvato il rendiconto 2013, il quale presenterebbe un congruo avanzo. In tal modo sarebbe non solo dimostrata l’opera di risanamento dei conti regionali, ma sarebbero anche superate le censure della sezione rimettente in ordine alla copertura delle partite di spesa impugnate e delle spese correlate alla anticipazione di liquidità.</p>
<p>Considerato in diritto<br />
1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi l, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)»; degli artt. 1, 4, 11 e 15, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 &#8211; Bilancio pluriennale 2013-2015); e dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, intitolata «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 &#8211; 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 &#8211; bilancio pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative», in riferimento agli artt. 81, quarto comma, nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e 119, sesto comma, della Costituzione.<br />
L’ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio di parificazione del rendiconto 2013 (delibera n. 39/2016/PARI) nell’ambito del quale la Corte dei conti, sezione regionale di controllo Abruzzo, è addivenuta ad una decisione di parifica solo parziale. In pratica sono state convalidate soprattutto le partite afferenti alla gestione in termini di cassa, mentre gran parte degli accertamenti sui crediti e sui debiti iscritti in bilancio ha avuto esito negativo, rendendo impossibile la convalida dei relativi residui attivi e passivi conservati nella contabilità regionale. Allo stralcio della parte dei residui, che non ha superato l’esame del controllo della Corte dei conti, si è aggiunta la sospensione del giudizio di parifica per una serie di partite, quelle con riguardo alle quali il rimettente dubita della legittimità delle norme di legge regionale che ne hanno consentito l’iscrizione e la conservazione in bilancio, oggetto del presente scrutinio di costituzionalità.<br />
1.1.– Secondo il rimettente, l’art. 7, commi l, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, disponendo la riprogrammazione di alcune economie realizzate negli esercizi precedenti, attraverso l’attribuzione di un vincolo successivo e strumentale all’ampliamento della facoltà di spesa, violerebbe il principio dell’equilibrio del bilancio di cui all’art. 81 Cost.<br />
Anche l’art. 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, che recepisce la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nella tabella di cui al precedente art. 11 della medesima legge, prevedendone l’iscrizione nello stato di previsione della spesa, risponderebbe ad analoga ratio contrastante con il suddetto precetto costituzionale.<br />
Il citato art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, nella parte in cui dispone l’iscrizione, nel totale generale delle entrate, della voce «Saldo finanziario positivo presunto» (recte: avanzo di amministrazione presunto), a copertura delle somme di cui all’art. 7, commi l, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, reiscritte in parte competenza dello stato di previsione della spesa, sarebbe anch’esso strumentale all’indebito allargamento della spesa consentita.<br />
Sotto il medesimo profilo sono censurati gli artt. l e 4 della stessa legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, di approvazione, rispettivamente, dei totali generali delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per l’esercizio finanziario 2013, per la parte relativa all’iscrizione ed all’utilizzazione dell’avanzo presunto.<br />
La combinazione delle norme richiamate sarebbe gravemente lesiva del principio dell’equilibrio del bilancio.<br />
Secondo il giudice a quo sarebbe illegittimo utilizzare, con finalità di copertura, il saldo di amministrazione positivo presunto in quanto palesemente in contrasto con la situazione amministrativo-contabile afferente agli anni immediatamente antecedenti.<br />
Così, alla data di approvazione del bilancio di previsione 2013, alla Regione che lo ha adottato non sarebbero dovuti sfuggire i disavanzi acclarati negli esercizi 2009 (413,6 milioni di euro), 2010 (433,1 milioni di euro), 2011 (484,5 milioni di euro) e 2012 (454,96 milioni di euro). Detti disavanzi non sarebbero mai stati oggetto di manovre di recupero mediante iscrizione nei bilanci degli esercizi successivi.<br />
L’ultimo disavanzo, quello dell’esercizio 2012, manifestatosi a seguito dell’approvazione del relativo rendiconto con la legge della Regione Abruzzo 23 dicembre 2014, n. 45 (Rendiconto generale per l’esercizio 2012. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare), non sarebbe assolutamente compatibile con l’iscrizione e l’utilizzazione di una posta attiva inesistente.<br />
Inoltre, secondo il rimettente, contrasterebbe con i parametri costituzionali invocati la riesumazione di pregresse partite di spesa, destinandone gli stanziamenti residui ad iniziative del tutto diverse da quelle di origine, con l’effetto di aggirare, in tal modo, i limiti di spesa consentiti dalle risorse effettivamente a disposizione.<br />
Anche l’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, non prevedendo alcuna forma di sterilizzazione dell’anticipazione di liquidità autorizzata mediante inserimento di una posta di importo pari alle somme complessivamente incamerate al Titolo V dell’entrata, sarebbe, a sua volta, in contrasto con il principio dell’equilibrio di bilancio di cui all’art. 81 Cost. e con l’art. 119, sesto comma, Cost. in tema di limiti all’indebitamento.<br />
Secondo il giudice rimettente, la rappresentazione contabile di detta anticipazione non può configurarsi come una risorsa aggiuntiva per la copertura di spese o disavanzi, bensì come un istituto di natura finanziario-contabile avente lo scopo di fornire liquidità per onorare debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati per legge.<br />
Proprio per evitare tale deviazione, la sezione delle autonomie della Corte dei conti (deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/QMIG dell’11 luglio 2014) – nell’esercizio della funzione nomofilattica (sentenza n. 39 del 2014) in sede di controllo sugli enti territoriali – e lo stesso Ministero dell’economia e delle finanze – nel contratto stipulato per la concessione e la restituzione dell’anticipazione – avrebbero previsto l’obbligo di sterilizzare l’anticipazione stessa, affinché, da strumento di flessibilizzazione della cassa, non diventi anomalo mezzo di copertura di nuove spese e di alterazione delle risultanze della gestione economico-finanziaria.<br />
L’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013 non prevederebbe invece alcuna forma di sterilizzazione dell’anticipazione di liquidità autorizzata, ma si limiterebbe ad individuare le risorse per la copertura delle spese legate alle rate annuali di restituzione della stessa (13 milioni di euro, comprensivi delle quote annuali di capitale ed interessi), destinando, a tal fine, a decorrere dall’anno 2014, per un periodo pari a trenta anni e comunque fino alla totale estinzione di quanto dovuto, le entrate derivanti dall’aumento della tassa automobilistica.<br />
Sottolinea il giudice a quo che la sua prospettazione sarebbe conforme ai canoni fissati dalla sentenza di questa Corte n. 181 del 2015. I principi enunciati in detta pronuncia sarebbero stati recepiti, a loro volta, dal legislatore nazionale, il quale, nell’art. 1, comma 692, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», avrebbe previsto, come modalità alternativa di registrazione dell’anticipazione di liquidità, l’iscrizione, «nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, [di] un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».<br />
Effettivamente, «[u]n’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta dunque a concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituirebbero che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava dalla genesi del decreto-legge e dai suoi lavori preparatori, sarebbe quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell&#8217;anticipazione» (sentenza n. 181 del 2015). E d’altronde per la copertura dei disavanzi di amministrazione il legislatore statale ha previsto forme alternative d’intervento (con l’art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», la copertura del disavanzo in un arco temporale trentennale; con l’art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», la copertura del disavanzo in dieci anni).<br />
1.2.– Costituita in giudizio, la Regione Abruzzo sostiene che la questione di legittimità costituzionale sollevata sarebbe irrilevante o, comunque, non fondata.<br />
Le disposizioni impugnate in tema di utilizzazione dell’avanzo presunto e delle economie vincolate sarebbero, ad avviso della Regione, perfettamente conformi al principio secondo cui i fondi a specifica destinazione non utilizzati negli esercizi precedenti possono essere impiegati indipendentemente dalle risultanze attive o passive dei rendiconti afferenti alle decorse annualità.<br />
Nel corso dell’udienza la difesa regionale ha sostenuto che non vi sarebbe un disavanzo di amministrazione precedente, poiché i residui attivi e passivi da sommare alle risultanze di cassa finirebbero per dare al risultato di amministrazione un segno positivo: è stata così richiamata la legge regionale 7 marzo 2017, n. 16 (Rendiconto generale per l’esercizio 2013. Conto finanziario, conto generale del patrimonio e nota illustrativa preliminare) che avrebbe dimostrato l’esistenza di un avanzo per l’esercizio 2013.<br />
Sostiene, peraltro, la resistente che questa Corte – nella sentenza n. 241 del 2013 emessa a seguito di un ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri – avrebbe scrutinato favorevolmente i censurati commi l, 2 e 3 dell’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013 (che dispongono la riprogrammazione di economie vincolate e dunque di parte dell’avanzo vincolato), così sancendo il permanere, nell’ordinamento positivo, di tali disposizioni normative.<br />
Ritiene la Regione Abruzzo che – sebbene in quella sede le norme in esame non fossero state impugnate dallo Stato – «ove codesto Giudice avesse ritenuto viziati da illegittimità costituzionale anche i commi l, 2 e 3 (le cui norme costituiscono fonte giuridica della riprogrammazione di economie vincolate nel bilancio 2013 mediante utilizzo di parte dell’avanzo vincolato) avrebbe esteso anche a questi ultimi il proprio pronunciamento, come peraltro è avvenuto, proprio nei confronti della Regione Abruzzo con la sentenza n. 249 del 2014, laddove, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 della L.R. 18/12/2013 n. 55 e dell’art. 7 della L.R. 21/3/2011 n. 14, è stata altresì dichiarata “in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma l, della legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n. 14)”, in considerazione dell’inscindibile connessione esistente con le norme oggetto della presente declaratoria d’incostituzionalità». Pertanto, i commi l, 2 e 3 dell’art. 7 della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013 resterebbero «validamente presenti nell’ordinamento positivo della Regione Abruzzo e disciplin[erebbero] la riprogrammazione di economie vincolate».<br />
Nella discussione orale la difesa regionale ha menzionato la sopravvenuta legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017, che avrebbe approvato il rendiconto 2013, il quale presenterebbe un congruo avanzo di amministrazione. In tal modo sarebbe non solo dimostrata l’opera di risanamento dei conti regionali, ma sarebbero anche superate le censure del rimettente in ordine alla copertura delle partite di spesa impugnate e delle spese correlate alla anticipazione di liquidità.<br />
2.– Sotto il profilo dell’ammissibilità, è costante e risalente l’orientamento di questa Corte, secondo cui la Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, è legittimata a promuovere questione di legittimità costituzionale avverso le disposizioni di legge che determinano, nell’articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali, che custodiscono la sana gestione finanziaria (ex plurimis, sentenze n. 181 del 2015, n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995).<br />
In particolare, ricorrono integralmente nel caso del procedimento di parifica tutte le condizioni per le quali questa Corte ha ammesso la possibilità di sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale nell’ambito dell’attività di controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti.<br />
Tali condizioni possono essere così sintetizzate:<br />
a) applicazione di parametri normativi. È da sottolineare, in proposito, come nel procedimento di parifica il prevalente quadro normativo di riferimento sia quello del d.lgs. n. 118 del 2011 e come l’esito del procedimento sia dicotomico nel senso di ammettere od escludere dalla parifica le singole partite di spesa e di entrata che compongono il bilancio (sull’esito dicotomico dei controlli di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali, sentenza n. 40 del 2014);<br />
b) giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell’ente territoriale eventualmente coinvolte. Infatti, l’art. 1, comma 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dall’art. 33, comma 2, lettera a), numero 3), del decreto-legge del 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che avverso le delibere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti – tra le quali, appunto, quella afferente al giudizio di parificazione – «è ammessa l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267»;<br />
c) pieno contraddittorio sia nell’ambito del giudizio di parifica esercitato dalla sezione di controllo della Corte dei conti sia nell’eventuale giudizio ad istanza di parte, qualora quest’ultimo venga avviato dall’ente territoriale cui si rivolge la parifica. In entrambe le ipotesi è contemplato anche il coinvolgimento del pubblico ministero a tutela dell’interesse generale oggettivo della regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente territoriale (art. 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; artt. 53 e seguenti del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, recante «Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti», ora sostituiti dagli artt. 172 e seguenti dell’allegato 1 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124»). In definitiva, anche nel procedimento di parifica «è garantita la possibilità che gli interessi ed il punto di vista dell’amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano fatti valere nel corso del procedimento. [&#8230;] D’altronde, sul piano sostanziale, il riconoscimento di tale legittimazione [al giudizio costituzionale] si giustifica anche con l’esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che, come nella fattispecie in esame, più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte» (sentenza n. 226 del 1976).<br />
In conclusione può dirsi che nella parifica del rendiconto regionale «la situazione è, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono» (sentenza n. 226 del 1976). Pertanto, pur non essendo un procedimento giurisdizionale in senso stretto, «ai limitati fini dell’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, la [parifica della] Corte dei conti è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che non sia di ordine strettamente giuridico. Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato, volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa sottoposti, e cioè preordinato a tutela del diritto oggettivo» (sentenza n. 181 del 2015).<br />
3.– Quanto alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza, il rimettente espone analiticamente i motivi per cui le disposizioni impugnate lo costringerebbero a parificare partite di spesa, la cui natura ed allocazione non sarebbero conformi ai parametri costituzionali richiamati. La Corte dei conti fa presente che, «pur dubitando della relativa costituzionalità, dovrebbe parificare le predette componenti del rendiconto della Regione Abruzzo, venendo quindi meno alle finalità per le quali è stata intestata alla Corte dei conti la funzione di parifica dei rendiconti regionali». L’esatta determinazione del risultato di amministrazione costituirebbe «l’oggetto principale e lo scopo del giudizio di parificazione che […] riguarda non solo la verifica delle riscossioni e dei pagamenti e dei relativi resti (residui) ma anche, e soprattutto, la verifica, a consuntivo, degli equilibri di bilancio. Inoltre, trattandosi di disavanzo d’amministrazione, che deve essere obbligatoriamente ripianato, esso condiziona anche l’equilibrio degli esercizi futuri». In particolare, detta applicazione comporterebbe di validare un risultato di amministrazione infedele e di consentire un allargamento di spesa al di fuori dei vincoli di bilancio risultanti dal patto di stabilità e dalle altre disposizioni in materia economico-finanziaria. Inoltre, l’utilizzazione dell’anticipazione di liquidità come mutuo comporterebbe, secondo la prospettazione del rimettente, la violazione della “regola aurea”, di cui all’art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui i mutui sono consentiti soltanto per spese di investimento.<br />
Da quanto detto discende quindi l’ammissibilità delle questioni in esame, sia sotto il profilo della legittimazione dell’organo rimettente a sollevarle, sia sotto quello della rilevanza e della non manifesta infondatezza.<br />
4.– Occorre poi esaminare la richiesta formulata dalla Regione Abruzzo nel corso dell’udienza pubblica di dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenienza della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017. Secondo la Regione, quest’ultima consentirebbe di superare le questioni sollevate dal giudice a quo.<br />
La richiesta non può essere accolta, trattandosi di un giudizio in via incidentale in cui la normativa sopravvenuta potrebbe, al più, venire in rilievo ai fini della restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo vaglio delle questioni sollevate (ex multis, ordinanze n. 230 e n. 258 del 2016). Evenienza, quest’ultima, comunque da escludersi, dal momento che lo ius superveniens non ha inciso sulle disposizioni censurate dalla rimettente Corte dei conti.<br />
Peraltro – come si avrà modo di precisare in seguito – la novella regionale produce norme e meccanismi contabili elusivi dei medesimi precetti in questa sede invocati.<br />
5.– Occorre innanzitutto chiarire in punto di diritto due profili controversi sui quali si basa la difesa della Regione: a) se sia possibile considerare vincolato un fondo proveniente dalle economie realizzate su pregressi programmi (a suo tempo specificamente finanziati) attraverso la nuova attribuzione di un diverso vincolo creato da una nuova disposizione regionale; b) se sia possibile utilizzare l’anticipazione di liquidità come componente attiva del risultato di amministrazione oppure se tale anticipazione, da riassorbire nel termine trentennale di restituzione delle singole rate, debba essere neutralizzata attraverso l’esposizione, in parte passiva di ciascun bilancio di detto periodo, della quota complessiva da restituire.<br />
5.1.– In ordine al punto a), è costante l’orientamento di questa Corte secondo cui «“i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest’ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l’ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente”. Tuttavia, la deroga al principio generale può essere adottata soltanto in relazione alla permanenza delle finalità originarie e non con riguardo ai nuovi obiettivi enunciati in sede di reiscrizione delle somme nell’esercizio di competenza. Infatti, l’eccezione al principio di correlazione al risultato positivo di amministrazione è giustificata dalla “clausola generale in materia contabile che garantisce l’esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge”» (sentenza n. 192 del 2012, riferita ad analoga fattispecie della Regione Abruzzo; nello stesso senso, sentenza n. 70 del 2012).<br />
Quanto alla deroga al principio generale per cui le economie finiscono per confluire, incrementandone la componente attiva, nel risultato complessivo dell’esercizio, la Corte ha ulteriormente chiarito che – come conferma l’articolazione del principio contabile contenuto nell’allegato 4/2, punto 9.2 (rubricato «Il risultato di amministrazione»), del d.lgs. n. 118 del 2011 – le economie, in quanto tali, non possono essere rappresentate nella parte passiva del bilancio e nelle componenti negative che determinano il risultato di amministrazione, il quale, al contrario, si deve giovare – per tale naturale effetto matematico – di un miglioramento di dimensione pari all’economia realizzata. Solo in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo cui è sotteso il vincolo – e solo ai fini del suo ulteriore perseguimento – è consentito mantenere (ove a ciò non osti ulteriormente l’obbligo di restituzione dei fondi non tempestivamente impiegati, erogati all’ente pubblico per il raggiungimento di uno scopo infungibile ed immodificabile, come ad esempio accade per alcuni fondi europei) le somme residue – a suo tempo riscosse o comunque accertate nelle forme di legge – quale quota vincolata del risultato d’amministrazione.<br />
La devoluzione delle economie al nuovo obiettivo è consentita solo quando la legge istitutiva dell’originario vincolo oppure il principio contabile di cui all’allegato 4/2, punto 9.2, del d.lgs. n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni prevedono tale possibilità (per l’interpretazione costituzionalmente orientata di detto principio, sentenza n. 184 del 2016).<br />
Il richiamato principio contabile si connota inoltre dell’ulteriore regola generale secondo cui le attività confluite nel risultato di amministrazione possono essere impiegate nell’esercizio successivo solo «se l’ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, [ed] ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio» (allegato 4/2, punto 9.2).<br />
Da ciò deriva che non può considerarsi vincolato un fondo prelevato da una pregressa iniziativa ormai conclusa e “riprogrammato” in esercizi successivi per nuovi e diversi obiettivi.<br />
La logica di queste regole, immanenti all’ordinamento finanziario ed opportunamente esplicitate nell’evocato principio contabile, trova fondamento proprio negli artt. 81, terzo comma (già quarto comma), e 97, primo comma, Cost., come introdotto dalla legge cost. n. 1 del 2012, poiché sia le ipotesi normative consentite dalla norma interposta, sia quelle vietate sono collegate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.<br />
Ulteriormente esemplificando, se nell’ambito di un bilancio “sano” la confluenza delle economie in un avanzo di amministrazione consente di destinare quest’ultimo a nuovi obiettivi, la presenza di disavanzi di amministrazione provenienti dagli esercizi precedenti e/o di risultati in pendenza di accertamento, preclude, al contrario, la creazione surrettizia (nel caso di specie attraverso la “riprogrammazione”) di un nuovo scopo, poiché tale operazione normativa finisce per aggravare lo squilibrio potenziale o già accertato.<br />
In definitiva, «il principio di tutela degli equilibri di bilancio contenuto nell’art. 81, quarto [ora terzo] comma, Cost., impedisce di estrapolare dalle risultanze degli esercizi precedenti singole partite ai fini della loro applicazione al bilancio successivo. Si tratta di una regola posta a presidio della sana gestione finanziaria, dal momento che la sottrazione di componenti attive dall’aggregato complessivo (il quale determina il risultato di amministrazione), effettuata senza la previa verifica di sussistenza dell’avanzo, può aggravare gli eventuali saldi negativi del conto consuntivo. Essa viene infatti a ridurre il saldo economico (risultante dall’aggregato complessivo costituito dai residui attivi, dai residui passivi e dal fondo di cassa) in misura pari alla risorsa sottratta per la reiscrizione nell’esercizio successivo» (sentenza n. 192 del 2012).<br />
5.2.– Quanto alla questione se sia possibile utilizzare l’anticipazione di liquidità come componente attiva degli aggregati che confluiscono nel risultato di amministrazione, tale facoltà deve essere esclusa alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte dei conti.<br />
Per quanto si dirà più diffusamente in prosieguo, la contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità non può essere disciplinata come un mutuo, la cui provvista finanziaria serve a coprire la spesa per investimenti ed entra pertanto, a pieno titolo, nella componente attiva, che concorre a determinare il risultato di amministrazione.<br />
6.– Tanto premesso, è utile esaminare congiuntamente – in ragione della stretta interdipendenza prospettata dal rimettente – le questioni sollevate in riferimento all’art. 81 Cost. dalla Corte dei conti nei confronti dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013; degli artt. 11 e 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013; e degli artt. 1 e 4 della medesima legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, nella parte in cui determinano, rispettivamente, i totali generali delle entrate e delle spese del bilancio regionale di competenza per l’esercizio finanziario 2013.<br />
6.1.– Tali questioni sono fondate.<br />
Le norme impugnate compongono un “mosaico” finanziario che produce contestualmente un allargamento della spesa consentita ed una alterazione del risultato finanziario caratterizzante, allo stato, la Regione Abruzzo.<br />
Sotto il profilo eziologico, infatti, la sequenza normativa opera nel seguente ordine logico: a) l’art. 11 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, nella parte in cui dispone l’iscrizione, nel totale generale delle entrate, della voce «saldo finanziario positivo presunto», a copertura delle economie riprogrammate ai sensi dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, ne consente la correlata iscrizione in bilancio con conseguente incremento della spesa complessiva; b) gli artt. 1 e 4 della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, includendo, rispettivamente, nei totali generali delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio 2013, l’iscrizione di tale avanzo presunto e delle correlate economie riprogrammate, consentono l’espansione dei conseguenti oneri finanziari oltre i limiti consentiti dall’art. 81 Cost.; c) l’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, ha l’effetto di finanziare – con pretese economie risalenti a pregressi esercizi – nuovi obiettivi di spesa che non trovano copertura finanziaria e giuridica, sia alla luce dell’indebita iscrizione dell’avanzo di amministrazione, sia in ragione dell’assenza di un autentico vincolo di destinazione. Conseguentemente, pregiudicano anch’essi l’equilibrio del bilancio; d) l’art. 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, nel prescrivere l’iscrizione, nello stato di previsione della spesa, delle economie riprogrammate previste nella tabella di cui all’art. 11 della medesima legge regionale, concorre anch’esso allo sforamento delle facoltà di spesa consentite alla Regione Abruzzo.<br />
Non possono essere accolte le difese svolte in proposito dalla Regione.<br />
6.2.– Anzitutto, non può essere condivisa l’affermazione secondo cui la Regione avrebbe «fatto ricorso alla riprogrammazione normativa di economie vincolate, per assolvere a obbligazioni pluriennali già sussistenti e il cui inadempimento avrebbe prodotto rilevantissimi danni alle finanze pubbliche (non solo regionali)». Come emerge dalla delibera di parifica e dall’ordinanza di rimessione, non sono ricomprese nelle partite in contestazione «obbligazioni pluriennali» ma semplicemente una discrezionale destinazione a nuovi obiettivi. Ciò è, peraltro, confermato dalla formulazione dell’art. 7, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013, il quale prevede che «[l]a riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l’esercizio finanziario 2013 e gli importi non impegnati entro il termine dell’esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria», dal che si evince l’assoluta difformità del nuovo vincolo dalla destinazione afferente alla partita di spesa surrettiziamente estrapolata da pregressi esercizi.<br />
6.3.– Non può essere condivisa neppure la tesi secondo cui, con la sentenza n. 241 del 2013, questa Corte, nel dichiarare costituzionalmente illegittima altra parte di entrata e di spesa del bilancio 2013, correlata all’avanzo presunto ed alla sua utilizzazione (art. 7, comma 4, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013), avrebbe validato come costituzionalmente legittime le norme in questa sede impugnate «così sancendo il permanere nell’ordinamento positivo delle relative disposizioni normative».<br />
La Regione argomenta tale conclusione dal fatto che questa Corte – ove avesse ritenuto anche dette disposizioni viziate – avrebbe esteso a queste ultime «il proprio pronunciamento, come peraltro è avvenuto, proprio nei confronti della Regione Abruzzo con la sentenza n. 249 del 2014, laddove, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 38 della L.R. 18/12/2013 n. 55 e dell’art. 7 della L.R. 21/3/2011 n. 14, è stata altresì dichiarata “in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma l, della legge della Regione Abruzzo 30 luglio 2014, n. 34 (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 27 marzo 2014, n.14)”, in considerazione “dell’inscindibile connessione esistente con le norme oggetto della presente declaratoria d’incostituzionalità”».<br />
Ma è proprio «l’inscindibile connessione» con le norme sottoposte all’esame di costituzionalità a differenziare la fattispecie richiamata dalla resistente da quella oggetto della presente pronuncia.<br />
Infatti, in quella sede questa Corte ha preso in esame un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri che aveva ad oggetto unicamente le disposizioni poi assoggettate a declaratoria di incostituzionalità e, solo in ragione del rapporto consequenziale tra norme impugnate e norme “attratte” nel giudizio ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), si era addivenuti a detta estensione della pronuncia.<br />
Quella sollevata dalla Corte dei conti, invece, è questione diversa, anche se simile, a quelle accolte con la citata sentenza n. 241 del 2013. Il sindacato sulle norme in esame non poteva quindi essere “attratto” nel precedente giudizio in via d’azione.<br />
6.4.– Non può essere, infine, preso in considerazione l’argomento, svolto in sede di discussione orale dalla difesa regionale, secondo cui la sopravvenuta legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017 avrebbe risolto il problema della copertura attraverso l’accertamento di un congruo avanzo di amministrazione.<br />
Detto avanzo viene ottenuto attraverso un’operazione contabile non corretta, per i motivi in precedenza già evidenziati, in considerazione del fatto che vengono inserite partite attive per ben 2.189.508.684,93 di euro in assenza delle necessarie operazioni di accertamento, come è stato contestato dalla Corte dei conti in sede di parifica del medesimo rendiconto 2013.<br />
Indipendentemente dalla procedura di riaccertamento straordinario dei residui prevista dal d.lgs. n. 118 del 2011, che non è qui in discussione, sussiste comunque l’obbligo indefettibile per ciascun ente territoriale di effettuare annualmente, ed in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, l’esatta ricognizione dei residui attivi e passivi.<br />
Si tratta di un’operazione che costituisce presupposto del rendiconto in base a principi immanenti alla contabilità pubblica. In ogni caso, tale verifica faceva già parte degli adempimenti conseguenti alle sentenze di questa Corte n. 192 del 2012 e n. 250 del 2013, rispettivamente in tema di reiscrizione di economie e di ricerca dell’equilibrio di bilancio conseguente all’annullamento di parte dell’avanzo di amministrazione presunto iscritto nel bilancio 2013.<br />
La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi è operazione propedeutica a qualsiasi rendiconto, in quanto consente di individuare formalmente: crediti di dubbia e difficile esazione; crediti inesigibili ed insussistenti (per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito); debiti prescritti; somme da portare in economia ed, in ogni caso, tutte le componenti degli esercizi decorsi che influiscono sul risultato di amministrazione.<br />
È evidente che senza una verifica di tal genere non si può procedere all’approvazione del rendiconto ancorchè tale procedura sia rafforzata, come nel caso delle Regioni, dall’adozione di un atto legislativo. In definitiva, la legge sopravvenuta, oltre a non avere un legame diretto con le norme impugnate, non assicura chiarezza e stabilità ai conti regionali, peggiorando la situazione dell’ente territoriale, anche per l’assenza di punti di riferimento sicuri quali la continuità con le risultanze degli esercizi pregressi e l’esatta contabilizzazione dei crediti e dei debiti allo stato esistenti.<br />
In particolare, con riguardo ai fondi vincolati, la loro utilizzazione è impossibile senza l’accertamento delle risorse dedicate e la sussistenza di impegni od obbligazioni passive afferenti alla specifica utilizzazione di tali risorse.<br />
6.5.– Dunque, la irrituale “riprogrammazione” descritta viene concretamene a collidere con il principio di equilibrio del bilancio, incrementando indebitamente la spesa e, conseguentemente, i preesistenti squilibri. Pertanto, l’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2013; gli artt. 11 e 15, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013; e gli artt. 1, comma 1, e 4, comma 1, della medesima legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013, i quali determinano, rispettivamente, i totali generali delle entrate e delle spese del bilancio regionale di competenza per l’esercizio finanziario 2013, devono essere dichiarati costituzionalmente illegittimi per contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., mentre rimangono assorbite le ulteriori censure mosse nei confronti delle norme in tema di riprogrammazione delle economie in riferimento all’art. 119, sesto comma, Cost.<br />
7.– La questione di costituzionalità dell’art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 20 del 2013, sollevata in riferimento agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., è fondata.<br />
Come le disposizioni precedentemente esaminate, anche l’art. 16 risulta finalizzato ad un indebito allargamento della spesa e ad una alterazione del risultato di amministrazione. Inoltre consente un’operazione creditizia in contrasto con il richiamato art. 119, sesto comma, Cost.<br />
La norma impugnata riguarda le anticipazioni di liquidità previste dall’art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che la Regione Abruzzo ha ricevuto dallo Stato per il pagamento dei debiti pregressi e la ricapitalizzazione degli enti del servizio sanitario nazionale.<br />
L’anticipazione è stata disposta dal decreto del Ragioniere generale dello Stato del 16 aprile 2013 (attuativo del citato art. 3), poi confermato con successivo decreto di analoga natura del 2 luglio 2013. Dal provvedimento in questione si ricava che la somma di 174 milioni di euro è stata assegnata alla Regione Abruzzo per «riparto anticipazioni di liquidità di 5.000 milioni di euro per l’anno 2013, costruito in proporzione agli ammortamenti non sterilizzati anni 2001-2011, ponderati al 50% e in proporzione ai crediti v/Regione per spesa corrente o per ripiano perdite, ponderati al 50%». La composizione di detto contributo è caratterizzata dalla natura economica mista della destinazione, poiché si riferisce sia a debiti maturati dalle aziende sanitarie per la spesa corrente, sia agli ammortamenti delle stesse aziende non finanziati nel decennio 2001-2011. Gli ammortamenti, come è noto, sono economicamente classificati tra gli oneri di investimento.<br />
Per quanto successivamente argomentato, tuttavia, la natura promiscua di tali conferimenti non incide sul giudizio di legittimità costituzionale del censurato art. 16, che si limita a considerare le modalità di iscrizione, utilizzazione e contabilizzazione dell’anticipazione in esame.<br />
Infatti, l’elemento dirimente della questione riguarda l’allocazione in parte spesa dell’anticipazione e la mancata individuazione degli oneri pregressi da pagare nonché i relativi effetti sugli equilibri del bilancio e sull’indebitamento dell’ente.<br />
I crediti delle aziende sanitarie dovevano avere i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità, elementi non congruenti con le modalità di iscrizione in parte spesa adottate dalla Regione.<br />
Tali caratteri presuppongono infatti la rappresentazione del debito nelle scritture contabili in un momento antecedente all’intervento legislativo dello Stato.<br />
Inoltre, sia la posta di entrata relativa all’anticipazione di liquidità, sia la correlata partita di spesa sono state inserite nella parte competenza del bilancio 2013 senza sterilizzare i margini di competenza generati dall’anticipazione, come stabilito dalla consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, dalle prescrizioni del Ministero dell’economia e delle finanze inserite nel contratto di anticipazione e dalla stessa giurisprudenza di questa Corte. Ciò ha comportato l’ampliamento della spesa consentita in competenza esercizio 2013.<br />
Il bilancio di previsione 2013 della Regione Abruzzo presenta una struttura formalmente e sostanzialmente diversa da quella prescritta dal d.l. n. 35 del 2013 e dalle norme successive precedentemente richiamate. Infatti, come emerge dall’ordinanza di rimessione, gli stanziamenti interessati sono così articolati: «capitolo di entrata 51001.1 (UPB 05.01.001) “Anticipazione di liquidità ex articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35”, con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a euro 174.009.000,00; capitolo di spesa 81591.1 (UPB 12.01.006) “Risorse, ex anticipazione articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per la ricapitalizzazione degli enti del Servizio Sanitario regionale”, con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a euro 174.009.000,00. La posta in entrata rientra nel Titolo V (entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie), mentre quella in uscita nel Titolo I (spese correnti)».<br />
In tal modo viene a mancare la cosiddetta “sterilizzazione” dell’anticipazione, cosicché essa diviene, nel complesso del rendiconto, una plusvalenza fittizia ai fini della determinazione del risultato di amministrazione anziché «onorare» in senso contabilmente neutrale «debiti pregressi, già regolarmente iscritti in bilancio ed impegnati o comunque vincolati» (sentenza n. 181 del 2015). Così l’anticipazione da strumento di “flessibilizzazione” della cassa (nel senso di porre rimedio a rilevanti diacronie nei flussi finanziari di entrata e di spesa) finisce per diventare anomalo mezzo di copertura di spese previste nel bilancio annuale «e di riduzione del disavanzo con modalità contrarie agli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost.» (sentenza n. 181 del 2015).<br />
7.1.– È utile ricordare come la natura dell’anticipazione di liquidità sia stata assimilata da questa Corte all’istituto dell’anticipazione di cassa: «[u]n’interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata delle norme statali porta dunque a concludere che le anticipazioni di liquidità altro non costituiscono che anticipazioni di cassa di più lunga durata temporale rispetto a quelle ordinarie. La loro ratio, quale si ricava dalla genesi del decreto-legge e dai suoi lavori preparatori, è quella di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, attraverso un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e finanziariamente proporzionato alla restituzione dell’anticipazione» (sentenza n. 181 del 2015).<br />
Quanto detto comporta che la contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità non può essere disciplinata come un mutuo, la cui provvista finanziaria entra nel risultato di amministrazione per la parte attiva attraverso l’incameramento della sorte nel titolo di entrata dedicato ai mutui, prestiti o altre operazioni creditizie e serve a coprire, in parte spesa, gli investimenti. Nel caso del mutuo il capitale e gli interessi da restituire pesano sul risultato di amministrazione per la sola rata annuale, mentre nel caso dell’anticipazione è l’intera somma “sterilizzata” ad essere iscritta tra le passività.<br />
Peraltro, l’interpretazione dell’art. 3 del d.l. n. 35 del 2013 di cui alla sentenza n. 181 del 2015 di questa Corte e le conseguenti soluzioni tecniche sono state pienamente ribadite dallo stesso legislatore in tempi successivi alla citata sentenza. La legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 692, della legge n. 208 del 2015) prevede, come modalità di registrazione dell’anticipazione di liquidità, l’iscrizione, «nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, [di] un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell&#8217;esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», laddove la locuzione «confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata» altro non significa che “neutralizzazione” della correlata posta attiva ai fini del calcolo del risultato di amministrazione.<br />
Inoltre, il legislatore ha ulteriormente sviluppato gli enunciati della sentenza n. 181 del 2015 nel comma 698 della medesima legge di stabilità, prescrivendo che «[l]e regioni che […], a seguito dell’incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell’organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare […]» il proprio risultato di amministrazione.<br />
La norma si riferisce al rendiconto 2014, ma è evidente che la regola – che costituisce peraltro mera specificazione contabile, e non atto novativo, del citato art. 3 del d.l. n. 35 del 2013 – si applica anche a situazioni anomale, come quella della Regione Abruzzo, la quale è in grave ritardo nell’approvazione dei pregressi rendiconti, così da rendere posticipata alla legge di stabilità 2016 l’approvazione di un bilancio consuntivo che l’avrebbe dovuta temporalmente precedere.<br />
Il successivo comma 699 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 prevede, poi, un percorso agevolato di ripiano del maggiore disavanzo derivante dall’accantonamento di cui al comma 698, disponendo che lo stesso avvenga annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio precedente.<br />
Non è condivisibile la tesi della Regione Abruzzo secondo cui le norme più recenti, precedentemente richiamate, consentirebbero di rinviare al rendiconto 2014 l’accantonamento dell’anticipazione di liquidità ricevuta. Le disposizioni della legge di stabilità per il 2016 costituiscono, al contrario, una disciplina finalizzata a porre immediato rimedio ai disavanzi occultati attraverso l’espediente contabile in questa sede censurato. Detta disciplina, la cui indefettibile applicazione non può essere inficiata dallo strumentale rinvio temporale sostenuto dalla resistente, prevede, per i rendiconti non correttamente approvati, un procedimento di ripiano dei maggiori disavanzi derivanti dall’errato utilizzo dell’anticipazione.<br />
Nelle sopravvenute disposizioni della legge di stabilità per il 2016 non è contenuta alcuna deroga o proroga per le regioni che, avendo ritardato ad approvare i propri rendiconti, sono chiamate – alla luce della disciplina statale e degli enunciati della sentenza n. 181 del 2015 – a dare immediata correzione normativa all’operazione di anticipazione di liquidità ottenuta nell’esercizio 2013 (ancora aperto – come detto – per quanto riguarda la fase della rendicontazione), accantonando le necessarie risorse, in modo da assicurare credibili risultanze di amministrazione e da consentire l’emersione dell’ulteriore disavanzo.<br />
7.2.– In definitiva, con riguardo alla fattispecie in esame, condizione indefettibile per la somministrazione alle aziende sanitarie dei fondi anticipati dallo Stato era la preesistenza della relativa posta di bilancio in conto residui passivi o, quanto meno, il previo riconoscimento del debito afferente al decennio di mancato finanziamento degli ammortamenti, ove gli ammortamenti non fossero stati previsti nei pertinenti esercizi (con il conseguente inserimento in bilancio che doveva assolutamente precedere l’iscrizione dell’anticipazione, dal momento che il decreto del Ragioniere generale era stato adottato su esplicita istanza della Regione Abruzzo per onorare preesistenti passività).<br />
Peraltro, non è neppure certo che nei residui passivi della Regione Abruzzo non siano presenti le fattispecie debitorie per le quali lo Stato ha concesso l’anticipazione di liquidità ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 35 del 2013; infatti, nella decisione di parifica parziale del rendiconto 2013, la Corte dei conti ha negato la validazione di un’ingentissima quantità di residui attivi e passivi per assenza della prova giuridica della loro esistenza. È evidente che il corretto accertamento dei residui da parte della Regione Abruzzo costituisce comunque adempimento propedeutico a qualsiasi operazione finanziaria di carattere eccezionale coinvolgente il pagamento di partite pregresse, poiché la mancata chiarezza dei rendiconti in ordine alla consistenza delle partite attive e passive comporta non solo un’errata determinazione del risultato di amministrazione, ma si riverbera negativamente anche sulla legittimità delle successive operazioni. Ne è dimostrazione l’art. 13 della sopravvenuta legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017 laddove si prevede un avanzo di amministrazione per l’esercizio 2013 pari ad euro 1.184.286.519,66, mentre il risultato di amministrazione accertato dalla Corte dei conti presenta, al netto delle partite non parificate, un saldo negativo, pari ad euro 538.201.471,80, «ritenuto parziale e non attendibile, in assenza del riconteggio [di poste attive e passive non accertabili] e della considerazione dell’anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013» (delibera della Corte dei conti, sezione controllo per l’Abruzzo n. 39/2016/PARI, lettera e del dispositivo).<br />
Le dimensioni del divario, in grande misura dipendenti dal forzoso inserimento di residui attivi e passivi non accertati, dimostrano intrinsecamente l’inattendibilità e l’assenza di credibilità del rendiconto e dell’assunto della Regione resistente secondo cui l’operazione contestata sarebbe conforme alle vigenti disposizioni.<br />
In particolare, risulta insanabile la contraddizione tra l’esigenza di chiedere allo Stato l’anticipazione di cassa e la situazione di formale e rilevante avanzo di amministrazione (ipotizzato nella sopravvenuta legge regionale in euro 1.184.286.519,66), nonché improbabile una così florida situazione dopo un deficit della sanità tanto ampio da comportare una quasi decennale procedura di rientro. È costante orientamento di questa Corte che l’articolazione dei bilanci e le risultanze degli esercizi finanziari devono essere credibili, sufficientemente sicure, non arbitrarie o irrazionali (ex multis, sentenze n. 70 del 2012, n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966).<br />
Dunque, la mancata imputazione in parte residui passivi dei pagamenti ed il loro versamento alle aziende sanitarie in parte competenza non costituisce una mera irregolarità formale, perché l’imputazione in competenza allarga indefinitamente (in ragione del mancato riscontro delle scritture afferenti a debiti pregressi) le potenzialità di spesa della Regione, trasformando una mera anticipazione di liquidità in una copertura vera e propria, in violazione dell’art. 119, sesto comma, Cost., che consente l’indebitamento soltanto per spese di investimento.<br />
8.– La Regione Abruzzo ha più volte dedotto, sia nelle memorie che oralmente, l’esigenza di mettere in sicurezza i propri conti e quella di riallineare temporalmente la fisiologica approvazione dei rendiconti degli esercizi decorsi. Con tali lodevoli intenti non è tuttavia coerente il percorso normativo seguito.<br />
Infatti, la regolarizzazione della tenuta dei conti non consiste nel mero rispetto della sequenza temporale degli adempimenti legislativi ed amministrativi afferenti al bilancio preventivo e consuntivo. Il nucleo della sana gestione finanziaria consiste, al contrario, nella corretta determinazione della situazione economico-finanziaria da cui prende le mosse e a cui, successivamente, approda la gestione finanziaria.<br />
Tale determinazione è strettamente correlata al principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi. Ne risulta così coinvolto in modo durevole l’equilibrio del bilancio: quest’ultimo, considerato nella sua prospettiva dinamica, la quale «consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche» (sentenza n. 266 del 2013; in senso conforme, sentenza n. 250 del 2013), esige che la base di tale ricerca sia salda e non condizionata da perturbanti potenzialità di indeterminazione. Proprio la costanza e la continuità di tale ricerca ne spiegano l’operatività nell’arco di più esercizi finanziari; al contrario, prendere le mosse da infedeli rappresentazioni delle risultanze economiche e patrimoniali provoca un effetto “domino” nei sopravvenienti esercizi, pregiudicando irrimediabilmente ogni operazione di risanamento come quella rivendicata dalla Regione Abruzzo attraverso le norme censurate e la legge sopravvenuta.<br />
In questa prospettiva sia le disposizioni di legge denunciate dalla magistratura rimettente, sia la richiamata legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017 pregiudicano ulteriormente l’equilibrio finanziario della Regione Abruzzo, già storicamente inciso dalle pregresse gestioni e dalle disposizioni di legge regionale che ne erano alla base.<br />
8.1.– Così, nel caso di specie, deve concludersi che le norme censurate ripetono e aggravano fenomeni distorsivi della finanza regionale già oggetto di sindacato negativo da parte di questa Corte (infedeltà del risultato d’amministrazione e mancato accertamento dei residui; sforamento dei limiti di spesa attraverso l’iscrizione di fittizie partite di entrata quali l’avanzo di amministrazione presunto: sentenze n. 192 del 2012 e n. 250 del 2013), mentre la sopravvenuta legge reg. Abruzzo n. 16 del 2017, oltre a non tenere in alcun conto la parifica parziale della Corte dei conti effettuata con delibera n. 39/2016/PARI, finisce per alterare in modo ancor più grave le disfunzioni accertate per gli anni precedenti.<br />
È evidente come tutto ciò conduca ad una situazione di ulteriore anomalia anziché produrre la normalizzazione auspicata dalla Regione.<br />
8.2.– In definitiva, l’operazione di risanamento dei conti auspicata dalla Regione non può che passare dall’adeguamento ai principi espressi da questa Corte. Ciò soprattutto attraverso un corretto riaccertamento dei residui attivi e passivi che possa consentire una credibile e congruente determinazione del risultato d’amministrazione, eventualmente usufruendo – ove risulti un deficit non riassorbibile in un solo anno – delle opportunità di copertura dilazionata consentite dalla legislazione statale agli enti territoriali in particolare situazione di disagio (in ordine a tali disposizioni legislative, sentenze n. 6 del 2017 e n. 107 del 2016).<br />
È evidente che, senza tali verifiche, ogni procedimento volto ad assicurare chiarezza e stabilità ai conti regionali ed a recuperare fondi vincolati, incamerati e non spesi negli esercizi precedenti, rischia di fallire, se non di peggiorare la situazione dell’ente territoriale per l’assenza di punti di riferimento sicuri, in ordine alle risorse disponibili ed allo stato dei programmi e degli interventi a suo tempo intrapresi.<br />
9.– Dunque, l’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge reg. n. 2 del 2013; gli artt. 1, comma 1; 4, comma 1; 11 e 15, comma 3, della legge reg. n. 3 del 2013 sono illegittimi per contrasto con l’art. 81 Cost., dal momento che consentono una spesa non coperta e non prevista da nessuna disposizione di legge vigente.<br />
È altresì illegittima l’utilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui all’art. 16 della legge reg. n. 20 del 2013, per contrasto con gli artt. 81 e 119, sesto comma, Cost., dal momento che la censurata allocazione influisce sia sugli equilibri dei futuri bilanci, sia sul corretto calcolo dell’indebitamento regionale.<br />
In base al principio dell’equilibrio dinamico, la Regione Abruzzo è chiamata, pertanto, a rideterminare il bilancio dell’esercizio 2013 in modo da accertare il risultato di amministrazione secondo canoni costituzionalmente corretti.</p>
<p>Per Questi Motivi</p></div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div style="text-align: justify;">1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013)»;<br />
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 &#8211; Bilancio pluriennale 2013-2015);<br />
3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della medesima legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013;<br />
4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della medesima legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013;<br />
5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 3, della medesima legge reg. Abruzzo n. 3 del 2013;<br />
6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20, intitolata «Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 &#8211; 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 &#8211; bilancio pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative».<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.<br />
F.to:<br />
Giorgio LATTANZI, Presidente<br />
Aldo CAROSI, Redattore<br />
Roberto MILANA, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2017.<br />
Il Direttore della Cancelleria<br />
F.to: Roberto MILANA</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-27-4-2017-n-89/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 27/4/2017 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.89</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-3-2017-n-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-3-2017-n-89/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.89</a></p>
<p>Pres. Silvestri, Est. Ciliberti Sull’illegittimità delle nuove tariffe riguardanti le prestazioni di riabilitazione che risultano fortemente decurtate rispetto a quelle in vigore. 1. Struttura sanitaria&#160; accreditata &#8211; Prestazioni – Nuove tariffe &#8211; Decurtazione &#8211; Illegittimità.&#160; 2.&#160;Struttura sanitaria&#160; accreditata &#8211; Prestazioni – Decurtazione tariffaria &#8211; Diritti partecipativi &#8211; Sussistenza. 1. Nell&#8217;ambito</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-3-2017-n-89/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-3-2017-n-89/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.89</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Silvestri, Est. Ciliberti</span></p>
<hr />
<p>Sull’illegittimità delle nuove tariffe riguardanti le prestazioni di riabilitazione che risultano fortemente decurtate rispetto a quelle in vigore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Struttura sanitaria&nbsp; accreditata &#8211; Prestazioni – Nuove tariffe &#8211; Decurtazione &#8211; Illegittimità.&nbsp;<br />
2.&nbsp;Struttura sanitaria&nbsp; accreditata &#8211; Prestazioni – Decurtazione tariffaria &#8211; Diritti partecipativi &#8211; Sussistenza.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nell&#8217;ambito di un aggiornamento tariffario, la struttura commissariale deve accertare in concreto il costo standard della produzione, idoneo a garantire la remuneratività delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie accreditate, nel rispetto dei livelli adeguati di appropriatezza, in linea con l’evoluzione delle tecnologie, come prescritto dall’art. 8-sexies, commi 5 e 6 del d.lgs. 502/1992.<br />
&nbsp;<br />
2 L&#8217;amministrazione deve inviare preavvisi alle strutture sanitarie accreditate, in merito all&#8217;aggiornamento tariffario e alla relativa decurtazione tariffaria, stanti i loro diritti partecipativi, riconosciuti dalla normativa.<br />
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>	<br />
			Pubblicato il 15/03/2017				</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00089/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 00265/2016 REG.RIC.</strong></div>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<p>			ha pronunciato la presente				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 265 del 2016, proposto da Istituto di riabilitazione San. Stef.a.r. Molise S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., con sede in Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Di Pardo, con elezione di domicilio in Campobasso, via Crispi n. 70,				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Commissario<em>&nbsp;ad acta</em>&nbsp;per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, in persona del Presidente della Regione Molise, nonché la Regione Molise e il Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, sono legalmente domiciliati,&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Azienda Sanitaria Regionale per il Molise (A.S.Re.M.), in persona del legale rappresentante p. t., non costituitasi,				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>			<em>previa sospensione cautelare,</em><br />	<br />
			dei seguenti atti: 1) il decreto del Presidente della Regione Molise &#8211; Commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario del Molise datato 19.5.2016 n. 31, comunicato alla ricorrente con nota prot. n. 53343 datata 27.6.2016, a firma del Direttore amministrativo UOC sovradistrettuale “Assistenza specialistica” e del Direttore UOC “Medicina specialistica” della A.S.Re.M., avente a oggetto “<em>Presidi di riabilitazione extra-ospedaliera (già Centri di riabilitazione ex art. 26 l. 288/78) – adeguamento rette – individuazione della quota di compartecipazione a carico dell’utente Comune di residenza – allegato C1 del DPCM 29.11.2001 avente a oggetto: definizione dei livelli essenziali di assistenza</em>”; 2) tutti gli atti presupposti e connessi;</p>
<p>			Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti l’atto di costituzione in giudizio e le successive memorie delle Amministrazioni statale e regionale intimate;<br />	<br />
			Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>			I – L’Istituto di riabilitazione ricorrente, autorizzato e accreditato ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992, a seguito di accordi contrattuali con la Regione Molise, eroga prestazioni di riabilitazione per il Sistema sanitario nazionale e regionale, in regime ambulatoriale, domiciliare ed extramurale. Il medesimo si duole delle nuove tariffe introdotte in Molise per le prestazioni di riabilitazione, fortemente decurtate rispetto a quelle in vigore (applicate a seguito delle sentenze di questo T.a.r. nn. 423/2014 e 474/2014 e dei decreti commissariali nn. 32/2014 e 1/2015 che riconoscevano l’incremento pari al tasso di inflazione Istat e la base di verifica analitica dei costi standard delle prestazioni ambulatoriali e domiciliari). A dire della ricorrente, la sopravvenuta decurtazione delle tariffe non rispetterebbe alcuno dei criteri prestabiliti. Insorge, con il ricorso notificato il 2.9.2016 e depositato il 26.9.2016, per impugnare i seguenti atti: 1) il decreto del Presidente della Regione Molise &#8211; Commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario del Molise datato 19.5.2016 n. 31, comunicato alla ricorrente con nota prot. n. 53343 datata 27.6.2016, a firma del Direttore amministrativo UOC sovradistrettuale “Assistenza specialistica” e del Direttore UOC “Medicina specialistica” della A.S.Re.M., avente a oggetto “<em>Presidi di riabilitazione extraospedaliera (già Centri di riabilitazione ex art. 26 l. 288/78) – adeguamento rette – individuazione della quota di compartecipazione a carico dell’utente Comune di residenza – allegato C1 del DPCM 29.11.2001 avente a oggetto: definizione dei livelli essenziali di assistenza</em>”; 2) tutti gli atti presupposti e connessi. Deduce, in via generale, i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della legge n. 833/1978, violazione del D.Lgs. 7.12.1992 n. 502, violazione del D.Lgs. 19.6.1999 n. 299, violazione del D.M. 15.4.1994, violazione del D.L. n. 98/2011, conv. legge n. 111/2011, violazione del D.L. n. 95/2012 conv. legge n. 135/2012, violazione della legge n. 228/2012, violazione della legge n. 241/1990 e s.m.i., violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 32, 97, 113 e 122 Cost., violazione dei doveri di buona amministrazione che incombono sulla P.A., omessa istruttoria, disparità di trattamento, eccesso di potere per contraddittorietà rispetto a precedenti manifestazioni di volontà rese dalla stessa P.A., ingiustizia manifesta, eccesso di potere, sviamento. Nello specifico, le censure dedotte dalla ricorrente sono le seguenti: 1) sull’illegittimità dell’atto impugnato per violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 e per violazione e falsa applicazione dei diritti partecipativi della ricorrente; 2) sull’illegittimità del decreto commissariale n. 31/2016 per eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà manifesta; 3)illegittimità dell’atto impugnato per elusione delle sentenze T.a.r. Molise nn. 423/2014 e 474/2014, illegittimità dell’atto impugnato per violazione di legge D.M. e D.Lgs. n. 502/1992, illegittimità dell’atto impugnato per ingiustizia manifesta e violazione del principio di affidamento della struttura sanitaria.<br />	<br />
			Si costituiscono le Amministrazioni statale e regionale intimate, deducendo – anche con due successive memorie &#8211; l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso. Concludono per la reiezione.<br />	<br />
			All’udienza dell’8 marzo 2017, la causa viene introitata per la decisione.<br />	<br />
			II – II – Il ricorso è procedibile e fondato.<br />	<br />
			III – Con decreto commissariale n. 70 del 9.12.2016, la struttura commissariale del Molise, in effetti, ha revocato il d.c.a. n. 31/2016, qui impugnato, ed ha approvato le nuove tariffe di assistenza giornaliera e le nuove quote di compartecipazione per le prestazioni residenziali e semi-residenziali dei Presidi di riabilitazione operanti nel Molise. Tale provvedimento sopravvenuto non priva la società ricorrente dell’interesse a veder caducato l’atto impugnato, atteso che esso opera&nbsp;<em>ex nunc</em>, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, di guisa che residua in capo alla ricorrente l’interesse all’annullamento delle tariffe introdotte in Molise dal d.c.a. n. 31/2016 (a decorrere dal 1° luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2016) per le prestazioni di riabilitazione, in misura fortemente decurtata rispetto a quelle precedentemente in vigore. Va, pertanto, disattesa, l’eccezione di improcedibilità del ricorso.<br />	<br />
			IV &#8211; Occorre premettere che non v’è contestazione tra le parti circa l’esistenza dell’obbligo in capo alla Regione Molise di procedere periodicamente all’adeguamento delle tariffe per le prestazioni erogate dai centri ed istituti di riabilitazione convenzionati&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 26 della legge n. 833/1978. Un tale obbligo è espressamente previsto dal D.M. 15 aprile 1994 contenente disposizioni per la “<em>Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera</em>” che all’art. 3, comma 6, prescrive alle Regioni l’aggiornamento delle tariffe per prestazioni, comprese quelle di riabilitazione&nbsp;<em>ex</em>&nbsp;art. 26 legge n. 833/1978, con periodicità almeno triennale. Il fatto che tale D.M. sia stato successivamente abrogato dal comma 1-quinquies dell’art. 79 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, da un lato, non fa venire meno l’obbligo di aggiornamento tariffario, secondo i parametri di cui al citato D.M. 15 aprile 1994, sino alla data della sua abrogazione, dall’altro impone di definire il sistema di remunerazione tariffaria sia in forza dell’art. 8-sexies, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 sia in forza della normativa derogatoria sopravvenuta e, segnatamente, dell’art. 15, commi 15 e 16, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95. L’obbligo di aggiornamento tariffario è anche espressamente previsto dal decreto commissariale n. 104 del 7 dicembre 2011 recante l’approvazione, da parte del commissario<em>&nbsp;ad acta</em>&nbsp;per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, del “<em>Piano d’indirizzo per la riabilitazione</em>” della Regione Molise.<br />	<br />
			V &#8211; Questo TAR, in precedenti pronunce, ha scrutinato la legittimità di decreti commissariali che decurtano le tariffe delle prestazioni ambulatoriali e ospedaliere, pervenendo alla conclusione della loro illegittimità, per le medesime ragioni oggetto delle censure qui articolate dall’odierna ricorrente. In particolare, con le sentenze n. 152/2012, n. 400/2014, n. 423/2014 e n. 245/2015, questa Sezione ha osservato che il commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;perviene all’adozione delle misure di contenimento della spesa sanitaria regionale, all’esito di un’istruttoria gravemente lacunosa e inficiata da manifesti profili di irragionevolezza.<br />	<br />
			VI &#8211; Nel 2006, la tariffa per la prestazione riabilitativa ambulatoriale individuale era pari a 40,6 euro, quella ambulatoriale di gruppo era pari a 14,31 euro, quella domiciliare era pari a 52,28 euro. Nel 2015, le dette tariffe erano rispettivamente pari a 47,55, 16,77 e 61,25 euro. Il provvedimento impugnato non soltanto non riconosce alcuna valutazione delle tariffe in base ai costi standard (né agli indici Istat), ma addirittura opera un taglio lineare indiscriminato, portando le tariffe alle seguenti misure: 36,76 euro (ambulatoriale individuale), 9,94 euro (ambulatoriale di gruppo) e 49,70 euro (domiciliare).<br />	<br />
			Ancora una volta, nel caso di specie, l’organo commissariale non giustifica né documenta l’indagine condotta per la determinazione dei costi standard di produzione necessari, al fine di garantire la remunerazione effettiva delle prestazioni erogate, come invero prescritto dall’art. 8-sexies, comma 6, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Nel far ciò, la struttura commissariale tiene in non cale i<em>&nbsp;reports</em>&nbsp;sui dati di costo forniti dal centri di riabilitazione ambulatoriali e lo fa senza neppure mettere in discussione tali dati di costo. Essa manca, pertanto, di effettuare una propria analisi delle componenti di costo delle prestazioni riabilitative (personale, materiali, apparecchiature, manutenzioni, ammortamenti, costi generali, innovazioni tecnologiche, ecc.) che destituisca di fondamento le indicazioni fornite dagli erogatori delle prestazioni.<br />	<br />
			La struttura commissariale omette di accertare in concreto il costo standard della produzione idoneo a garantire la remuneratività delle prestazioni erogate nel rispetto dei livelli adeguati di appropriatezza, in linea con l’evoluzione delle tecnologie, come prescritto dall’art. 8-sexies, commi 5 e 6 del D. Lgs. 502/1992.<br />	<br />
			L’accertata carenza istruttoria si rivela sintomatica di manifesta irragionevolezza nella parte in cui il commissario&nbsp;<em>ad acta</em>&nbsp;ritiene di applicare una decurtazione lineare delle tariffe che oscilla tra il 30 e il 60 per cento e non appare affatto idonea – salvo che ciò non fosse provato da una puntuale analisi dei costi &#8211; ad assicurare la remuneratività delle prestazioni, nel rispetto dei livelli adeguati di appropriatezza delle prestazioni.<br />	<br />
			Né in senso contrario può invocarsi, a giustificazione della riduzione lineare, la necessità di contenere la spesa sanitaria regionale, poiché la decurtazione contestata non ha valenza selettiva, ma applica indistintamente una riduzione a tutte le prestazioni riabilitative, con l’effetto di andare a incidere sui livelli di appropriatezza che la vigente normativa intende salvaguardare.<br />	<br />
			La decurtazione delle tariffe non può trovare giustificazione neppure nell’art. 5 del Patto per la salute approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con atto rep. n. 243/CSR del 3.12.2009 in quanto, nei casi di squilibrio finanziario ivi tipizzati, le misure di regressione tariffaria contemplate riguardano sì le tariffe riabilitative, ma non possono prescindere comunque dall’analisi dei costi standard.<br />	<br />
			VII – I motivi del ricorso sono, dunque, attendibili.<br />	<br />
			Sussiste la violazione dei diritti partecipativi della ricorrente, quali previsti dalla legge n. 241/1990, atteso che è mancato un preavviso della deliberata decurtazione tariffaria. Sussiste del pari, come già osservato, la carenza di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione della normativa di settore sui costi standard.<br />	<br />
			Nondimeno, va rilevato che la ricorrente non formula esplicite censure per quel che riguarda le tariffe delle prestazioni diverse da quelle ambulatoriali (individuali e di gruppo) e domiciliari, di guisa che il provvedimento impugnato non può essere annullato&nbsp;<em>in toto</em>, stante l’assenza di un’esplicita censura circa la congruità (rispetto ai costi standard) delle tariffe di riabilitazione intensiva ed estensiva, residenziale e semiresidenziale.<br />	<br />
			VIII – Viceversa, tutte le eccezioni e le deduzioni della difesa erariale vanno disattese.<br />	<br />
			Non vi è contrasto dell’azione giurisdizionale intrapresa dalla ricorrente con la “clausola di salvaguardia” contenuta nell’accordo contrattuale per l’acquisto di prestazioni sanitarie, atteso che detta clausola contempla una rinuncia al contenzioso da parte della contraente, alla sottoscrizione del contratto, ma limitatamente ai provvedimenti già adottati e conoscibili in quel momento e alle azioni e impugnazioni già intraprese, non già ai provvedimenti sopravvenuti e ai contenziosi instaurabili in futuro (rispetto ai quali qualsiasi clausola di rinuncia preventiva sarebbe nulla per violazione del principio costituzionale della tutela di diritti e interessi).<br />	<br />
			Il provvedimento impugnato non può essere qualificato come ordinanza&nbsp;<em>extra-ordinem</em>, poiché si tratta di un atto tipizzato dalla normativa vigente. Neppure può essere considerato come atto generale di programmazione, atteso che esso ha una spiccata attitudine gestionale e incide direttamente sui rapporti contrattuali tra struttura e privati convenzionati.<br />	<br />
			Il provvedimento&nbsp;<em>de quo</em>&nbsp;può essere considerato senz’altro come atto necessario e improcrastinabile e tale è, certamente, nelle valutazioni del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. Nondimeno, il suo contenuto non può essere arbitrario, stante il rigore della norma che impone la preventiva valutazione dei costi standard delle prestazioni di cui si determini la tariffazione.<br />	<br />
			La coerenza del provvedimento impugnato con il DPCM 29.11.2001 e con il d.c.a. n. 1/2015 riguarda la differenziazione delle tariffe secondo i&nbsp;<em>setting&nbsp;</em>assistenziali previsti a fini riabilitativi, a partire dalle tariffe base stabilite dal detto decreto n. 1/2015. Nondimeno, la questione oggetto di censura nel ricorso non è quella di un’inadeguata articolazione delle tariffe, bensì quella di una arbitraria e irragionevole decurtazione di esse.<br />	<br />
			IX &#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va accolto, nei limiti dell’interesse di parte ricorrente, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, con riguardo agli effetti prodotti sulla posizione contrattuale della ricorrente per le prestazioni ambulatoriali (individuali e di gruppo) e domiciliari.<br />	<br />
			La complessità della materia induce a ritenere sussistenti i motivi per disporre la compensazione integrale delle spese.				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti della motivazione.<br />	<br />
			Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Silvio Ignazio Silvestri, Presidente<br />	<br />
			Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Domenico De Falco, Referendario				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE, Orazio Ciliberti</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE,&nbsp;Silvio Ignazio Silvestri</strong></td>
</tr>
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<p>			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			&nbsp;</td>
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<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-8-3-2017-n-89/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2017 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2011 n.89</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-28-3-2011-n-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-28-3-2011-n-89/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-28-3-2011-n-89/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2011 n.89</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari I. C. (avv.ti F. Arcaleni e P. Conti) c/ Comune di Citerna (avv. M. Marchetti) sui limiti per il rilascio del permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di edifici rurali, con mutamento di destinazione d&#8217;uso in abitazione, ai sensi dell&#8217;art. 35, comma</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-28-3-2011-n-89/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2011 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-28-3-2011-n-89/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2011 n.89</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  C. Lamberti; Est. P. Ungari<br /> I. C. (avv.ti F. Arcaleni e P. Conti) c/ Comune di Citerna (avv. M. Marchetti)</span></p>
<hr />
<p>sui limiti per il rilascio del permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di edifici rurali, con mutamento di destinazione d&#8217;uso in abitazione, ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 8, L.R. Umbria 22 febbraio 2005 n. 11</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Permesso di costruire – Mutamento di destinazione d’uso di edifici rurali &#8211; Disciplina regionale umbra – Art. 35 L.R. Umbria 22 febbraio 2005 n. 11 – Limiti dimensionali – Criterio di applicazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittimo il diniego di rilascio del permesso di costruire relativo alla demolizione e ricostruzione di edifici rurali, con mutamento di destinazione d’uso, previsto dall’art. 35, comma 8, L.R. Umbria 22 febbraio 2005 n. 11, laddove le facoltà edificatorie ammesse dalla norma regionale siano già state esercitate per l’intera superficie consentita da parte dei danti causa del richiedente il titolo edilizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 58 del 2010, proposto da:<br />
<br />	<br />
I. C., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Franco Arcaleni, con domicilio eletto presso Patrizia Conti in Perugia, via G. Mazzini, 16; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Citerna, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Marco Marchetti, con domicilio eletto presso Marco Marchetti in Perugia, via Mazzini,16; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del provvedimento n. 7629 in data 30 novembre 2009;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Citerna;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il ricorrente è proprietario di terreni con fabbricati rurali in frazione Fighille del Comune di Citerna.<br />	<br />
Parte della proprietà è stata venduta a terzi nel 2000.<br />	<br />
In data 18 luglio 2009 ha chiesto il permesso di costruire, mediante piano attuativo, per la demolizione e ricostruzione di uno di detti annessi, con mutamento di destinazione d’uso in abitazione, ai sensi dell’articolo 35, comma 8, della l.r. 11/2005.<br />	<br />
2. Giova riportare fin d’ora detta disposizione: “Per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, gli interventi di cui al comma 5 possono comprendere anche il cambiamento di destinazione d&#8217;uso, come previsto al comma 7, purché tali edifici siano in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, o ricettivo, entro cinquanta metri da questi e limitatamente a una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio. Negli interventi di cui sopra sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d&#8217;uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà. È fatto salvo quanto previsto dalle normative in materia di agriturismo”.<br />	<br />
L’inciso sottolineato (unitamente a marginali modifiche del testo, non rilevanti ai fini della presente controversia) è stato introdotto dall’articolo 93, comma 2, della l.r. 13/2009.<br />	<br />
3. Con il provvedimento n. 7629 in data 30 novembre 2009, il Comune ha negato il titolo, ritenendo non sussistenti i presupposti richiesti dall’articolo 35, comma 8, predetto.<br />	<br />
Ciò, in quanto la facoltà di mutamento della destinazione d’uso, previsto dalla disposizione, era stata già esercitata per l’intera superficie consentita, in data successiva al 13 novembre 1997, dai sopra menzionati aventi causa del ricorrente (relativamente ad un altro annesso agricolo: cfr. concessione edilizia n. 2998 in data 10 dicembre 2001).<br />	<br />
4. Il ricorrente impugna il diniego, deducendo le censure appresso sintetizzate.<br />	<br />
Anzitutto, lamenta il difetto di motivazione sul nesso che collegherebbe la concessione rilasciata a terzi alla insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della propria istanza.<br />	<br />
Poi, sostiene che l’articolo 35 della l.r. 11/2005 è stato interpretato ed applicato erroneamente. Infatti, la disposizione, così come applicata dal Comune di Citerna, finirebbe con il disciplinare retroattivamente situazioni che, al momento del trasferimento di parte della proprietà a terzi, erano regolate da una diversa disciplina (quella dettata dalla l.r. 31/1997); ed esulerebbe dall’urbanistica, finendo con l’incidere sulla libera circolazione dei beni di proprietà privata, così invadendo un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’articolo 117, comma secondo, lettera l), Cost. (per tale denegata ipotesi, il ricorrente prospetta una questione di illegittimità costituzionale) Pertanto, una interpretazione costituzionalmente orientata, non può che condurre a ritenere la limitazione prevista dall’articolo 35 applicabile soltanto a chi abbia già usufruito delle possibilità di trasformazione della destinazione d’uso previste dalla normativa precedentemente in vigore (non anche all’ipotesi in cui dette possibilità di trasformazione siano state sfruttate successivamente da terzi acquirenti).<br />	<br />
In ogni caso, detta limitazione deve essere in concreto riferita alla proprietà di un unico edificio, e non rileva qualora (come avverrebbe nel caso in esame) si tratti invece di annessi agricoli posti a notevole distanza da quello che ha già ottenuto il mutamento di destinazione d’uso, per di più ricadenti nell’ambito di un’area relativa ad altro edificio abitativo.<br />	<br />
5. Resiste, controdeducendo puntualmente, il Comune di Citerna.<br />	<br />
6. Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune per omessa impugnazione del precedente diniego opposto, per le stesse ragioni, nel 2008.<br />	<br />
Non può infatti ritenersi che l’atto impugnato sia meramente confermativo del precedente, non fosse altro perché consegue ad una autonoma istruttoria, svolta sulla base di una disposizione normativa nel frattempo modificata.<br />	<br />
7. Nel merito, il ricorso è infondato e dev’essere respinto.<br />	<br />
7.1. E’ evidente come il provvedimento indichi le ragioni del diniego, per cui non può in alcun modo ravvisarsi un’insufficienza della motivazione.<br />	<br />
7.2. L’interpretazione data dal Comune di Citerna all’articolo 35, comma 8, della l.r. 11/2005, appare corretta, alla luce del tenore letterale e della ratio della disposizione.<br />	<br />
La legge 11/2005 si preoccupa, tra l’altro, di limitare la capacità edificatoria nelle aree a destinazione agricola, caratterizzate nell’architettura e nella morfologia del territorio, ritenute strategiche per la tutela paesaggistica ed ambientale.<br />	<br />
L’articolo 34 disciplina le nuove edificazioni, l’articolo 35 gli interventi sugli immobili esistenti.<br />	<br />
L’articolo 35, comma 8, sottopone gli ampliamenti ed i mutamenti della destinazione d’uso (previsti dai commi precedenti), negli edifici rurali, a determinati limiti. Tra questi &#8211; oltre alla preesistenza dell’edificio alla data del 13 novembre 1997 (data di entrata in vigore della legge urbanistica regionale 31/1997), alla sussistenza di caratteristiche minime strutturali, all’ubicazione in aree con altri edifici &#8211; risultano fondamentali e rilevanti nella presente controversia quelli dimensionali, consistenti in “una superficie utile coperta di duecento metri quadri per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria da realizzare in un unico edificio”.<br />	<br />
La disposizione, dunque, già nella disciplina originaria, richiedeva, ai fini del rispetto del limite fissato per gli ampliamenti e le trasformazioni in senso abitativo, una valutazione dell’intera proprietà fondiaria o impresa agricola, e l’utilizzazione di detta possibilità di trasformazione su di un unico edificio (ancorché nell’impresa o proprietà fondiaria ve ne siano altri).<br />	<br />
Ciò vale, evidentemente, ad escludere la possibilità (prospettata dal ricorrente) di riferire il limite di legge all’ipotesi che si sia in presenza della proprietà di un unico edificio, oppure di edifici costituenti sostanzialmente un complesso immobiliare unitario.<br />	<br />
7.3. Poi, che il limite dovesse essere applicato tenendo conto anche delle trasformazioni, da chiunque poste in essere, precedenti all’entrata in vigore della legge, vale a dire che ai fini del rispetto del limite “sono computate le superfici già eventualmente interessate da cambiamento di destinazione d&#8217;uso in applicazione della normativa previgente, nonché oggetto di successivo trasferimento o frazionamento di proprietà”, risultava chiaro già dall’ultimo periodo del comma 8. La novella della l.r. 13/2009, nel collegare il limite dimensionale al “caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997”, ha semplicemente inteso circoscrivere la data di rilevanza dei trasferimenti o frazionamenti di proprietà pregressi, stabilendo che l’applicazione del limite dimensionale è insensibile a quelli intervenuti prima dell’entrata in vigore della l.r. 31/1997 (la normativa, previgente alla l.r. 11/2005, che aveva ridisciplinato organicamente la materia urbanistica), senza necessità di dover ricostruire la consistenza delle proprietà anteriore a detta data.<br />	<br />
Dunque, non può sostenersi che il limite in questione riguardi soltanto chi abbia già usufruito delle possibilità di modificazione della destinazione d’uso.<br />	<br />
Né la collegata necessità di procedere, prima di applicare l’articolo 35, comma 8, alla ricostruzione dei passaggi di proprietà del bene e delle eventuali modificazioni d’uso intervenute (a partire dalla data predetta), pur comportando un’onere non trascurabile per i Comuni, appare tale da inficiare la proposta interpretazione.<br />	<br />
7.4. Resta da valutare se la disposizione, come sopra interpretata, esuli dal novero delle scelte di politica urbanistica consentite alle regioni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, Cost.<br />	<br />
Non si tratta di disciplinare le trasformazioni territoriali in senso retroattivo, in quanto la disposizione utilizza come parametro la situazione edificatoria ad una certa data (quella di entrata in vigore della disciplina urbanistica preesistente, sulla base della quale sono stati rilasciati i titoli edilizi richiesti prima della l.r. 11/2005), ma lo fa per determinare i limiti di ampliamenti e modifiche delle destinazioni d’uso di edifici rurali che essa stessa rende possibili (e che altrimenti non lo sarebbero). <br />	<br />
D’altra parte, non sembra di per sé irragionevole che una legge mirante a limitare l’antropizzazione delle zone agricole, essenzialmente salvaguardando l’esigenza della famiglia coltivatrice e/o dell’impresa agricola ad una valorizzazione della proprietà in senso abitativo, ma evitando nel contempo speculazioni suscettibili di pregiudicare l’assetto del territorio, individui un momento temporale trascorso per cristallizzare determinati effetti sotto il profilo urbanistico.<br />	<br />
Sempre di conformazione della proprietà si tratta, anche se è evidente che – come, del resto, in ogni ipotesi di previsione limitativa – ne risulta inciso il valore della proprietà, sotto il profilo economico. Non per questo può ritenersi che l’imposizione di limiti trascenda nella disciplina (della circolazione) della proprietà privata, altrimenti l’urbanistica &#8211; o il governo del territorio, secondo l’accezione più ampia recepita dalla vigente formulazione dell’articolo 117, Cost. &#8211; non potrebbero nemmeno esistere come materie a sé stanti, oggetto di potestà legislativa concorrente.<br />	<br />
Certamente, può apparire opinabile che proprietà di consistenza diversa per estensione e numero di fabbricati, costituenti imprese agricole o unità fondiarie autonome, possano essere sottoposte ai medesimi limiti dimensionali, definiti in senso assoluto; tuttavia, la scelta del legislatore non appare viziata da questa circostanza, tenuto conto che, diversamente, l’utilizzazione delle possibilità di ampliamento previste dall’articolo 35 condurrebbe ad un’inevitabile spinta al frazionamento delle proprietà, fino a costituire unità fondiarie minime ognuna dotata di un’abitazione: una sorta di lottizzazione delle aree agricole, vale a dire proprio il fenomeno (già verificatosi in altre regioni) che la normativa in esame intende evitare. <br />	<br />
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente delle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/03/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-28-3-2011-n-89/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 28/3/2011 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2011 n.89</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-25-1-2011-n-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-25-1-2011-n-89/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2011 n.89</a></p>
<p>Pres. D’Angelo – Est. CarlottiAGFA GEVAERT s.p.a (Avv. A. Cariola) c/ ANDRA s.p.a (Avv. M. Alì) sull&#8217;ampia discrezionalità del g.a. nell&#8217;utilizzo dei mezzi di valutazione 1. Giustizia amministrativa &#8211; Processo – CTU e verificazione – Discrezionalità g.a. – Istanza di parte &#8211; Irrilevanza 2. Giustizia amministrativa – Verificazione – Preferenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-25-1-2011-n-89/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2011 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-25-1-2011-n-89/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2011 n.89</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Angelo – Est. Carlotti<br />AGFA GEVAERT s.p.a (Avv. A. Cariola) c/ ANDRA s.p.a (Avv. M. Alì)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ampia discrezionalità del g.a. nell&#8217;utilizzo dei mezzi di valutazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Processo – CTU e verificazione – Discrezionalità g.a. – Istanza di parte &#8211; Irrilevanza	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Verificazione – Preferenza – CTU – Non indispensabile	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Processo – Controdeduzioni parti – Rigetto implicito – Ipotesi &#8211; Adesione valutazioni incompatibili</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittima l‘ordinanza del Tar che disponga una verificazione in luogo della CTU richiesta in via istruttoria dalla parte. Infatti, sia la verificazione sia la C.T.U. non sono in senso stretto mezzi di prova per i quali vige la regola dispositiva, ma mezzi di valutazione. Ne consegue che la scelta giudiziaria di ordinare una C.T.U. oppure una verificazione non possa essere vincolata dalla domanda delle parti, ben potendo il giudice amministrativo optare autonomamente &#8211; anche in forza del principio dispositivo &#8211; per l’effettuazione, in relazione ai fatti allegati dai litiganti, una verificazione in luogo di una C.T.U. eventualmente richiesta dalle parti (e viceversa) e perfino di disporre d’ufficio.	</p>
<p>2. L’istituto della verificazione, contraddistinto dall’essere posto in essere da un soggetto appartenente al mondo della P.A. consente al g.a. di ottenere, da un lato, accertamenti tecnici altamente qualificati, con costi ridotti per le parti, e dall’altro lato, di avvalersi di soggetti istituzionalmente tenuti all’imparzialità. Ne consegue che il giudice amministrativo debba sempre optare per la verificazione ogniqualvolta non sia indispensabile disporre una C.T.U.	</p>
<p>3. Ai fini del rigetto delle controdeduzioni formulate dalle parti, non è necessario che il Giudice confuti espressamente le osservazioni svolte dai tecnici delle parti resistenti e controinteressate, potendosi ammettere un implicito rigetto risultante dall’adesione del giudicante alle valutazioni opposte, e quindi incompatibili con le prime, formulate dal tecnico dallo stesso incaricato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, <br />in sede giurisdizionale</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b> ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello n. 1634/09 proposto da<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>AGFA GEVAERT s.p.a</b>.,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Agatino Cariola, elettivamente domiciliata in Palermo, via Trentacoste n. 89, presso lo studio Allotta;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
la <b>ANDRA s.p.a</b>., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Alì, elettivamente domiciliata in Palermo, via G. Serpotta n. 66, presso lo studio dell’avv. Rosaria Zammataro;	</p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dell’<B>AZIENDA U.S.L. N. 8 DI SIRACUSA</B>, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;<br />	<br />
dell’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia &#8211; Sezione staccata di Catania (sez. III) &#8211; n. 1536 del 21 settembre 2009.<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Andra s.p.a. (d’ora in poi “Andra”);<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 98 del 5 febbraio 2010, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 408 del 19 marzo 2010, con la quale sono stati disposti incombenti istruttori;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore il Consigliere Gabriele Carlotti;<br />	<br />
	Uditi alla pubblica udienza del 29 giugno 2010 l’avv. B. Fiorito, su delega dell’avv. A. Cariola, per la società appellante e l’avv. M. Alì per la società appellata;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO    E    DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Giunge in decisione l’appello, interposto dall’Agfa Gevaert s.p.a. (nel prosieguo soltanto “Agfa”), avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania ha, tra l’altro, accolto l’impugnativa, promossa in primo grado dall’Andra avverso i seguenti atti:<br />	<br />
&#8211; il verbale del 14.3.2006 con il quale fu disposta l’esclusione dell’Andra fu esclusa dal pubblico incanto indetto per la fornitura di pellicole radiografiche, prodotti chimici, buste per la conservazione di radiogrammi ed attrezzature in &#8220;service&#8221; per l<br />
&#8211; il provvedimento con il quale la gara fu provvisoriamente aggiudicata alla Agfa;<br />	<br />
&#8211; l&#8217;aggiudicazione definitiva del suddetto pubblico incanto.<br />	<br />
2. &#8211; L’Andra si è costituita in giudizio per resistere all’impugnazione.<br />	<br />
3. &#8211; All’udienza del 29 giugno 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
4. &#8211; Occorre ricostruire succintamente la vicenda sulla quale si è innestata la presente controversia.<br />	<br />
Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la procedura sopra descritta pervennero all&#8217;Azienda i plichi di tre ditte: la Fuji Medical System Italia s.p.a., l’Agfa e l’Andra. Tuttavia, con successivo verbale dell’8 marzo 2006 la Commissione tecnica, su apposita richiesta del seggio di gara, intesa ad accertare se l’Andra e la Fuji avessero rispettato le caratteristiche minime richieste nel capitolato tecnico informativo, espresse l&#8217;avviso secondo cui le offerte delle suddette imprese difettavano dei requisiti minimi per alcune voci e, segnatamente, per il Sistema RIS e per le otto workstations; conseguentemente, alla luce delle predette risultanze, la Commissione di gara, con verbale del 14 marzo 2006, escluse dalla gara sia l’Andra sia la Fuji e, quindi, aperta la busta contenente l&#8217;offerta economica della Agfa, unica concorrente rimasta in gara, aggiudicò provvisoriamente la fornitura a quest&#8217;ultima.<br />	<br />
L’Andra impugnò avanti al T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, l’esclusione dalla gara.<br />	<br />
Con una prima ordinanza collegiale istruttoria, n. 100/2007, il Tribunale dispose una verificazione, affidata al prof. Lorenzo Vita, al fine di accertare <i>&#8220;la conducenza o meno, alla luce delle prescrizioni del capitolato di gara, dei rilievi tecnici formulati dalla ricorrente, con la seconda e la terza censura del gravame introduttivo, avverso l&#8217;esclusione dalla gara ed avverso la valutazione attribuita alla offerta della società controinteressata&#8221;</i>.<br />	<br />
Con una seconda ordinanza collegiale istruttoria del 25 luglio 2007, n. 365, il primo Giudice, aderendo alla richiesta formulata dall&#8217;Amministrazione resistente e dall’odierna appellata, le quali si dolevano della circostanza che il verificatore non avesse tenuto in debita considerazione le osservazioni formulate dai rispettivi consulenti, ordinò un’inte-grazione delle operazioni di verificazione. Successivamente il Tribunale, con l’ulteriore ordinanza n. 147/2008, nominò un altro verificatore, conferendogli nuovamente l&#8217;incarico di accertare la conducenza e la fondatezza o meno, sulla scorta delle prescrizioni del capitolato di gara, dei rilievi tecnici formulati dall’Andra, con la seconda e la terza censura del gravame, contro l&#8217;esclusione dalla gara (come motivata principalmente in seno al verbale della Commissione tecnica dell&#8217;8 marzo 2006) e avverso la valutazione attribuita all&#8217;offerta dell’Agfa, nonché delle deduzioni avanzate dalla parte resistente.<br />	<br />
5. &#8211; Il T.A.R. ha accolto l’impugnativa, avendo giudicato fondati i primi due motivi formulati con il ricorso, con i quali si era dedotta l’illegittimità degli atti impugnati per:<br />	<br />
&#8211; eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà dei provvedimenti di espulsione con la precedente valutazione di merito tecnico e della illogicità; violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 8 del capitolato speciale; illegittimità derivata;<br	
- eccesso di potere sotto i profili dell'errore e della falsità dei presupposti e del difetto di istruttoria; violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e delle corrispondenti disposizioni della L.R. n. 10 del 1991, con riguardo ai motivi di esclusio	
In questa parte della sentenza l’itinerario motivazionale percorso dal T.A.R. è così riassumibile:<br />	<br />
&#8211;	entrambe le relazioni di verificazione hanno riscontrato la compatibilità dell’offerta dell’Andra con il capitolato speciale, pervenendo a conclusioni alquanto simili: ossia che il capitolato lasciava ampi spazi di scelta per la realizzazione dell’architet-tura dei vari sistemi;<br />
&#8211;	in particolare, il progetto dell’Andra, in disparte ogni considerazione di carattere funzionale, risultava conforme a quanto prescritto dal capitolato, nonostante la concorrente avesse optato per un’architettura del sistema che, alla centralizzazione fisica, aveva sostituito una centralità soltanto logica e operativa;<br />
&#8211;	sulla base delle risultanze delle verificazioni emerge in particolare che il progetto presentato dall’Andra corrispondeva alle specifiche richieste degli atti di gara e alle caratteristiche tecniche minime indicate nel capitolato, giacché <i>“… viene offerto un sistema RIS centralizzato, con l&#8217;architettura HW e SW richiesta e soddisfacente a tutti i requisiti funzionali decritti nel CSRIS. Vengono offerte 8 workstation di refertazione con l&#8217;architettura I-1W e SW richiesta e soddisfacente a tutti i requisiti funzionali decritti nel CSRIS</i>”.<br />
Il Tribunale ha reputato fondato anche il terzo motivo di censura, con il quale l’Andra aveva dedotto il vizio di eccesso di potere sotto il profilo dell’errore di fatto, dell&#8217;illogicità manifesta, della disparità di trattamento e della mancata applicazione di criteri uniformi nella valutazione dell&#8217;elemento della qualità.<br />	<br />
A tal riguardo il T.A.R. ha rilevato che, nella valutazione delle caratteristiche tecniche delle offerte, quella dell’Andra era stata immotivatamente sottostimata in relazione a plurimi profili e, quindi, ha stabilito che, in sede di rinnovazione della valutazione comparativa delle due offerte rimaste in gara, la Commissione tecnica dovesse farsi carico di esaminare tutte le utilità offerte dell’Andra.<br />	<br />
Il T.A.R. ha infine:<br />	<br />
&#8211; respinto il motivo con il quale l’Andra si era lamentata della mancata esclusione dell’Agfa per violazione del bando di gara e delle prescrizioni di capitolato e dell’art. F/6 del capitolato generale.<br />	<br />
&#8211; accolto la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’ammi-nistrazione sanitaria.<br />	<br />
6. &#8211; Avverso le statuizioni sopra succintamente riferite è insorta in appello l’Agfa la cui impugnazione è affidata a sei mezzi di gravame, articolati in molteplici censure di seguito sintetizzate:<br />	<br />
a) il T.A.R. ha disposto una verificazione in luogo della C.T.U. richiesta dall’Andra e, soprattutto, ha omesso di specificare i quesiti posti al secondo verificatore, con la conseguenza che l’intera attività istruttoria si è di fatto svolta “al buio” e in violazione dei principi del giusto processo;<br />	<br />
b) la prima verificazione è stata condotta senza rispettare il contraddittorio e tuttavia il T.A.R. ne ha contraddittoriamente utilizzato le risultanze, da ritenersi per contro nulle;<br />	<br />
c) il Tribunale ha poi travisato i contenuti delle due verificazioni, ritenendo erroneamente che le relative relazioni fossero pervenute a conclusioni assai simili;<br />	<br />
d) il secondo verificatore, prof. Scarpa, ha in più occasioni puntualizzato di non voler esprimere alcuna valutazione in ordine alla efficienza della soluzione proposta dall’Andra, così mettendone in luce il grave deficit di funzionalità: il verificatore non ha però considerato che l’esclusione dell’appellata dalla gara è stata anche disposta in ragione del predetto difetto di funzionalità, sebbene derivante da un vizio architetturale del progetto dell’Andra;<br />	<br />
e) il Tribunale non ha tenuto conto delle osservazioni svolte dai tecnici delle parti resistenti e controinteressate;<br />	<br />
f) correttamente l’Andra è stata esclusa dalla gara avendo essa presentato un progetto difforme dal capitolato di gara e privo delle caratteristiche tecniche minime richieste: in particolare, l’art. 1 del citato capitolato prevedeva un sistema RIS centralizzato e la presenza di work-stations anche presso il Centro di Senologia del Distretto di Siracusa, mentre nel progetto dell’Andra il sistema RIS non risultava impiantato all’interno del CED dei sistemi informativi dell’Azienda, ma presso il Centro di senologia, e i sistemi PACS erano quattro invece di cinque;<br />	<br />
g) in questo modo l’Andra, non essendosi attenuta al capitolato, ha di fatto proposto unilateralmente una variante, non prevista e non autorizzata, dell’appalto messo a gara;<br />	<br />
h) il T.A.R. ha indebitamente esercitato un sindacato intrinseco di tipo c.d. “forte” sulla discrezionalità tecnica esercitata dall’organo di gara, scelta cognitoria &#8211; asseritamente non consentita dall’ordinamento processuale amministrativo &#8211; che ha portato il Tribunale a sostituirsi arbitrariamente all’amministrazione, intercettando il merito delle valutazioni ad essa esclusivamente riservate;<br />	<br />
i) la sentenza appellata ha erroneamente accolto la generica istanza risarcitoria formulata in prime cure dall’odierna appellata, incorrendo perfino in un vizio di ultrapetizione per essere state riconosciute e liquidate voci di danno nemmeno richieste:<i> </i>la circostanza, pur non essendo di diretto interesse dell’Agfa, nondimeno costituisce espressione sintomatica della complessiva ingiustizia della decisione gravata.<br />	<br />
7. &#8211; Delle riferite censure le prime cinque di cui <i>sub</i> §. 6, lett. a), b), c) d) ed e) sono dirette a contestare sia la legalità procedurale dell’istruttoria compiuta in primo grado sia la valutazione delle relative risultanze da parte del T.A.R..<br />	<br />
Le doglianze sono infondate.<br />	<br />
8. &#8211; Non ha pregio dedurre (§. 6, lett. a) che il T.A.R. abbia disposto una verificazione in luogo della C.T.U. richiesta dall’Andra: ed invero, sia la verificazione sia la C.T.U. non sono in senso stretto mezzi di prova (per i quali vige la regola dispositiva), ma mezzi di valutazione della prova (sul punto la giurisprudenza è consolidata; v., tra le più recenti, Cass. civ., sez. lav., 21 aprile 2010, n. 9461), essendo entrambe finalizzate all&#8217;acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.<br />	<br />
Il verificatore e il C.T.U. sono difatti ausiliari del giudice amministrativo e lo coadiuvano nella valutazione di fatti prodromica alla successiva attività, prettamente giurisdizionale, di riconduzione dei medesimi fatti entro coordinate di natura giuridica. Trattandosi dunque di porre in essere un’attività, oggettivamente giurisdizionale, seppure soggettivamente delegata a terzi qualificati, e comunque strumentale (e coessenziale) a quella propriamente decisoria è giocoforza ritenere che la scelta giudiziaria di ordinare una C.T.U. oppure una verificazione non possa essere vincolata dalla domanda delle parti, ben potendo il giudice amministrativo optare autonomamente &#8211; anche in forza del principio dispositivo con metodo acquisitivo che governa l’istruttoria nel processo amministrativo su questioni di legittimità (quand’anche rientranti in ambiti di giurisdizione esclusiva) &#8211; per l’effettuazione, in relazione ai fatti allegati dai litiganti, una verificazione in luogo di una C.T.U. eventualmente richiesta dalle parti (e viceversa) e perfino di disporre d’ufficio, ossia in assenza di alcuna domanda di parte, la verificazione (o la C.T.U.). La nomina del consulente o del verificatore rientra, insomma, nel potere discrezionale del giudice amministrativo, che può provvedervi anche senza alcuna domanda di parte. In ogni caso tale domanda non si configura come un&#8217;istanza istruttoria in senso tecnico, ma ha il valore di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che, sul punto, le scelte istruttorie del T.A.R. non sono censurabili da questo Consiglio e la relativa critica non assume la consistenza di un motivo di impugnazione.<br />	<br />
Del resto la differenza tra verificazione e C.T.U., pur rilevando sul piano processuale in ragione della diversa disciplina che regola i due istituti, non è in realtà apprezzabile sul piano della qualità dei relativi accertamenti, almeno ogniqualvolta la verificazione sia stata effettuata nel contraddittorio delle parti e sia stata affidata a un’am-ministrazione differente da quella coinvolta nella controversia (come avvenuto nel caso di specie). A prescindere dunque dalle residue difformità procedurali, nel giudizio amministrativo l’istituto della verificazione, per effetto dell’ortopedia applicativa che ne ha fatto la giurisprudenza amministrativa, si è progressivamente avvicinato, nel corso degli anni, alla consulenza tecnica d’ufficio, rispetto alla quale presenta ormai due sole significative differenze:<br />	<br />
&#8211;	la prima relativa alla circostanza che il verificatore, contrariamente al C.T.U., è sempre un soggetto, sia esso una persona fisica o un organismo, appartenente al mondo della pubblica amministrazione e operante quale espressione dell’apparato incaricato per l’accertamento delegato;<br />
&#8211;	la seconda diversità concerne il contenuto specifico dell’attività del verificatore che, rispetto alla C.T.U., si connota prioritariamente per l’effettuazione di un accertamento tecnico, di natura non valutativa, piuttosto che nella formulazione di un giudizio tecnico (Cons. St., sez. IV, 18 gennaio 2010, n. 138).<br />
Va però considerato che il profilo, sopra evidenziato nel primo alinea, rappresenta il maggior pregio dello strumento istruttorio, consentendo al giudice amministrativo di ottenere, da un lato, accerta-menti tecnici altamente qualificati, con costi ridotti per le parti, e dall’altro lato, di avvalersi di soggetti istituzionalmente tenuti alla imparzialità e, soprattutto, provvisti di elevate competenze nelle materie normalmente oggetto dei giudizi amministrativi.<br />	<br />
Con riferimento  all’aspetto di cui al secondo alinea, occorre inoltre osservare che la tendenziale assenza di elementi di giudizio nella valutazione delegata al verificatore, non comporta l’inutilizza-bilità delle verificazioni che detti elementi eventualmente contengano (tanto più se richiesti espressamente dal giudicante), giacché sia l’esito della C.T.U. sia quello della verificazione sono comunque autonomamente apprezzati dal giudice il quale, nell’esercizio dei suoi poteri cognitori e decisori, può aderire alle conclusioni dell’ausiliario oppure discostarsene in tutto o in parte.<br />	<br />
Può quindi tranquillamente affermarsi che il giudice amministrativo debba sempre optare per la verificazione ogniqualvolta non sia indispensabile disporre una C.T.U. (e ciò può accadere quando, nell’ampio panorama delle amministrazioni pubbliche, non sussistano soggetti dotati delle necessarie competenze o quando di essi il giudice, per qualche ragione, non possa avvalersi) e in questo senso sembra orientato, non a caso, anche il progetto del nuovo codice del processo amministrativo.<br />	<br />
Non risulta poi dagli atti che il T.A.R. abbia omesso di specificare i quesiti formulati al verificatore. Nell’ordinanza n. 147/2008 si precisa che la verificazione era <i>“volta ad accertare la conducenza e la fondatezza o meno, sulla base delle prescrizioni del capitolato di gara, dei rilievi tecnici formulati dalla ricorrente, con la 2^ e la 3^ censura del gravame, avverso la esclusione della gara (come motivata principalmente in seno al verbale della C.T. dell’8/3/06) ed avverso la valutazione attribuita alla offerta della contro interessata nonché delle deduzioni avanzate dalle parti resistenti”</i>. Tale ordinanza del resto era menzionata nella successiva n. 384/2008, recante la proroga del termine originariamente assegnato per il compimento dei delegati accertamenti istruttori, notificata al domicilio del prof. Scarpa.<br />	<br />
I quesiti pertanto sono stati formulati e in modo sufficien-temente preciso.<br />	<br />
Tanto premesso, la circostanza che il predetto prof. Scarpa abbia affermato, all’inizio della sua relazione, di non aver ricevuto comunicazione dei quesiti non ne inficia l’operato.<br />	<br />
Innanzitutto perché il Collegio è dell’opinione che il verificatore abbia inteso riferirsi alla mancata comunicazione di quesiti strettamente intesi, ossia di temi di indagine declinati sotto forma di domande poste dal giudice all’incaricato dell’accertamento. Ma, al riguardo, giova rilevare che, per la valida determinazione dell’oggetto della verificazione, non è richiesta l’adozione di formule particolari purché sia chiara l’indagine alla quale sia interessato il giudicante. In tal senso &#8211; ed è questo il secondo profilo che conduce il Collegio a ritenere perfettamente legittima la verificazione del prof. Scarpa &#8211; è indubbio che il verificatore abbia esattamente percepito lo scopo dell’accertamento istruttorio delegatogli dal T.A.R., posto che la questione al centro del contendere postula proprio la verifica sulla sussistenza dei <i>“requisiti minimi di ammissione alla gara della ditta Andra s.p.a.”</i> (v. la relazione del prof. Scarpa a pag. 1).<br />	<br />
Deve quindi escludersi che l’intera attività istruttoria si sia svolta “al buio” e in violazione dei principi del giusto processo.<br />	<br />
9. &#8211; Le doglianze <i>sub</i> §. 6, lett. b) e c) possono essere trattate congiuntamente. È vero che il T.A.R. ha utilizzato anche le risultanze della prima verificazione, ma non emerge dagli atti di causa che essa sia stata dichiarata nulla dal Tribunale per violazione del principio del contraddittorio. Il primo Giudice ha sì deciso di rinnovarla, affidando l’incarico a un diverso tecnico, ma ciò non significa che le relative risultanze siano state estromesse dal materiale cognitorio e probatorio utilizzabile in primo grado e ora devoluto in appello. Non si ravvisa pertanto alcuna incoerenza nell’operato del T.A.R..<br />	<br />
In ogni caso, ai fini della decisione della controversia, come si chiarirà <i>infra</i>, è sufficiente far riferimento alla sola verificazione compiuta dal prof. Scarpa e quindi non serve approfondire, con conseguente superamento del mezzo di gravame dedotto sul punto, quali siano i punti di contatto (che pure sussistono) e di difformità tra le due relazioni di verificazione.<br />	<br />
10. &#8211; Il prof. Scarpa non ha affatto messo in luce il preteso deficit funzionale della soluzione proposta dall’Andra (v. <i>sub</i> 6, lett. d), semplicemente ha precisato di non aver inteso esprimere a questo riguardo alcun giudizio e bene ha fatto, atteso che i profili in questione esulavano chiaramente dal suo incarico che non atteneva alla valutazione comparativa  delle offerte, riservata  unicamente alla commissione tecnica.<br />	<br />
Inoltre non è esatto affermare che l’esclusione dell’Andra discenda del difetto di funzionalità della soluzione da essa proposta. In realtà, nel verbale del 14 marzo 2006 è nitidamente indicata la ragione dell’esclusione, là dove è scritto che le offerte delle imprese Andra e Fuji <i>“mancano dei requisiti minimi in alcune voci per ‘il sistema RIS e le n° 8 workstations”</i>. All’evidenza non vi è alcun accenno a un preteso deficit funzionale delle offerte, ma esclusivamente alla ravvisata carenza di requisiti minimi.<br />	<br />
11. &#8211; La circostanza che il Tribunale non abbia espressamente confutato le osservazioni svolte dai tecnici delle parti resistenti e controinteressate è priva di rilievo e non inficia la sentenza impugnata. In realtà, il rigetto delle controdeduzioni di parte risulta implicitamente dalla adesione del giudicante alle valutazioni compiute dal tecnico dallo stesso incaricato e, quindi, stante l’incompatibilità tra le conclusioni alle quali sono rispettivamente pervenuti il prof. Scarpa e il prof. Caruso (nominato dall’Agfa), il T.A.R. non era tenuto a esternare le ragioni della preferenza manifestata per le considerazioni svolte dal verificatore invece che per quelle esposte dal tecnico di parte.<br />	<br />
Va allora respinto anche l’argomento formulato <i>sub</i> §. 6, lett. e).<br />	<br />
12. &#8211; Con la doglianza <i>sub</i> §. 6, lett. f) si deduce che l’Andra è stata legittimamente esclusa dalla gara avendo presentato un progetto difforme dal capitolato di gara e privo delle caratteristiche tecniche minime richieste. In particolare, l’Andra non si sarebbe uniformata all’art. 1 del citato capitolato, norma che prescriverebbe un sistema RIS fisicamente centralizzato, oltre alla fornitura di workstations da collocare anche presso il Centro di Senologia del Distretto di Siracusa: nel progetto dell’appellata il sistema RIS non risulterebbe difatti installato all’interno del CED dei sistemi informativi dell’Azienda, ma presso lo stesso Centro di senologia; inoltre i sistemi PACS offerti dall’Andra sarebbero soltanto quattro invece di cinque.<br />	<br />
La censura non può trovare accoglimento. Innanzitutto l’art. 1 del capitolato relativo alle attrezzature informatiche, al quale rinvia il capitolato speciale di appalto, prevede, tra le altre, quali caratteristiche tecniche minime della fornitura un <i>“sistema RIS centralizzato” </i>e <i>“workstations, … da adibire alla gestione dell’iter diagnostico ed alla refertazione nei Servizi di Radiologia operanti nei Presidi Ospedalieri di: Avola, Noto, Augusta, Lentini e nel Centro di Senologia del Distretto di Siracusa”. </i>Inoltre nell’art. 1 del capitolato speciale sono indicati tra gli oggetti della fornitura <i>“n. 1 sistema RIS: c/o Sistemi informativi aziendali”</i> e <i>“n. 8 Workstations”</i>.<br />	<br />
All’evidenza in nessun punto la riferita normativa di gara impone una specifica collocazione fisica del sistema RIS (acronimo di <i>Radiology Information System</i>). Non può essere interpretato in questo senso l’aggettivo “centralizzato” che si riferisce alle caratteristiche del sistema e non anche alla sua materiale ubicazione. Nemmeno è dirimente l’espressione <i>“c/o Sistemi informativi aziendali”</i> giacché con essa non si è indicato un luogo presso il quale impiantare il sistema RIS, ma una funzione o un servizio dell’organizzazione della medesima stazione appaltante.<br />	<br />
In disparte ogni altra considerazione è d’altronde dirimente rilevare che l’Andra è stata esclusa sulla base delle valutazioni esternate dalla Commissione tecnica nel verbale dell’8 marzo 2006. Ebbene i motivi di esclusione, ivi esattamente indicati, non riguardavano propriamente la collocazione fisica del sistema RIS, ma da un lato la<i> “gestione workflow richiesta referti”</i>, estesa a tutte le strutture aziendali in accordo con la logica del RIS centralizzato, e dall’altro lato <i>“l’integrazione delle apparecchiature diagnostiche per pezzo del protocollo Dicom Worklist”</i> e in entrambi i casi si è stigmatizzata l’esclu-sione del Centro di Senologia.<br />	<br />
Tanto premesso, il Collegio non ritiene di potersi discostare, con riferimento a tali aspetti della controversia, dalla valutazione compiuta dal prof. Scarpa, analiticamente riferita nella sentenza impugnata, nella quale si è chiarito che la soluzione proposta dall’Andra presenta effettivamente un’architettura centralizzata, sebbene il server RIS risulti fisicamente situato presso il Centro di Senologia (ove sono stati previsti <i>client</i> RIS che dal predetto Centro possono direttamente accedere ai servizi tramite la rete locale) e in collegamento con quattro server PACS distribuiti presso i vari presidi Ospedalieri.<br />	<br />
Secondo quanto osservato dal prof. Scarpa, la struttura <i>software</i> dell’Andra è dunque effettivamente “centralizzata”, assicurando le funzionalità richieste dalla normativa di gara, sebbene tale centralizzazione sia di tipo logico (<i>id est</i> architetturale); essa difatti garantisce la possibilità di accedere ai diversi riparti (non sussiste quindi il primo difetto ravvisato dalla Commissione tecnica riguardo alla gestione del <i>workflow</i>) e consente di mantenere la funzionalità operativa anche per il Centro di Senologia, diversamente da quanto osservato dalla predetta Commissione tecnica riguardo all’integrazione delle apparecchiature diagnostiche.<br />	<br />
Va conclusivamente respinta la tesi secondo la quale l’Andra non si sarebbe attenuta al capitolato e che abbia proposto unilateralmente una variante dell’appalto, non prevista né autorizzata. Deve piuttosto affermarsi, al lume dei superiori rilievi, che l’offerta sunnominata rispondeva effettivamente ai requisiti minimi prescritti dalla <i>lex specialis</i> di gara.<br />	<br />
13. &#8211; Il T.A.R. non ha poi esercitato un sindacato intrinseco, di tipo c.d. “forte”, sulla discrezionalità tecnica esercitata dall’ammini-strazione (v. <i>sub</i> §. 6, lett. h).<br />	<br />
In disparte ogni considerazione sulla genericità della censura, va osservato in primo luogo che la distinzione tra sindacato giurisdizionale intrinseco, “forte” e “debole”, seppure in passato affacciatasi nella giurisprudenza, deve ritenersi ormai da tempo falsificata sul piano epistemologico (Cons. St., sez. VI, 2 marzo 2004, n. 926) a favore di una più avanzata ricostruzione teorica del sindacato spettante al giudice amministrativo che fa leva su un modello unico di controllo giurisdizionale della discrezionalità tecnica, rispettoso dei più avanzati canoni del diritto comunitario ed europeo. E comunque, anche a prescindere da tale rilievo (che pure inficia in radice la doglianza), il Collegio è dell’opinione che il primo Giudice abbia compiuto, com’era suo dovere, un sindacato pieno, approfondito ed effettivo dei motivi dedotti con l’impugnativa promossa in primo grado dall’Andra, accertando, attraverso un’istruttoria di carattere tecnico affidata a ben due verificazioni, se l’amministrazione avesse correttamente esercitato la sua discrezionalità tecnica (che a differenza di quella amministrativa è sempre controllabile, a seconda dei casi, in maniera più o meno penetrante), senza tuttavia sconfinare in giudizi di merito. Il T.A.R. ha insomma recepito gli esiti delle ridette verificazioni (pur ribadendosi la sufficienza, ai fini del decidere, di quella esperita dal prof. Scarpa); così operando, il Tribunale non si è sostituito, nella valutazione delle offerte, alla Commissione tecnica, ma ha soltanto segnalato a questa ultima, come gli era consentito in base all’oggetto del giudizio, quali fossero i profili da considerare in sede di rinnovazione dell’ap-prezzamento comparativo delle due proposte rimaste in gara.<br />	<br />
14. &#8211; Di nessun pregio, nemmeno quale indizio sintomatico dell’ingiustizia della sentenza appellata, è la doglianza <i>sub</i> §. 6, lett. i), con la quale si è censurata la pretesa erroneità del capo di decisione recante l’accertamento della responsabilità civile dell’amministrazione e la conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno. Al di là della correttezza, o meno, della pronuncia <i>in parte qua</i>, è incontrovertibile che su detto capo sia ormai calato il giudicato, non avendo proposto appello l’amministrazione sanitaria soccombente in primo grado, ossia l’unico soggetto legittimato a contestare le relative statuizioni. La doglianza è pertanto inammissibile per carenza di interesse dell’Agfa a dedurla.<br />	<br />
15. &#8211; Alla stregua dei superiori rilievi ritiene il Collegio di poter assorbire ogni altro motivo o eccezione, in quanto ininfluenti e irrilevanti ai fini della presente decisione.<br />	<br />
16. &#8211; In conclusione la sentenza impugnata ben resiste alle censure contro di essa rivolte e merita, pertanto, integrale conferma, previo rigetto dell’appello avverso di essa interposto.<br />	<br />
17. &#8211; Nella complessità delle questioni trattate si ravvisano, in via eccezionale, giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del secondo grado del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 29 giugno 2010, con l&#8217;intervento dei signori: Paolo D’Angelo, Presidente f.f., Guido Salemi, Gabriele Carlotti, estensore, Filippo Salvia, Pietro Ciani, componenti.<br />	<br />
F.to Paolo D’Angelo, Presidente f.f<br />	<br />
F.to Gabriele Carlotti, Estensore<br />	<br />
Depositata in Segreteria<br />	<br />
il 25 gennaio 2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-25-1-2011-n-89/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 25/1/2011 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2008 n.89</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-11-2008-n-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-11-2008-n-89/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2008 n.89</a></p>
<p>P. Turco Pres. M. Filippi Est. Società di Ingegneria 5+1 ed altri (Avv.ti G. Vosa, P. Vosa e R. Scalise) contro Servizi Turistici Valdostani S.p.a. (Avv.ti P. Piselli, F. Vagnucci e A. Favre) e con l&#8217;intervento ad opponendum di Woodhead Interplan S.r.l. ed altri (Avv.ti A. Consol, A. Lirosi e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-11-2008-n-89/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2008 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-11-2008-n-89/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2008 n.89</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Turco Pres. M. Filippi Est.<br /> Società di Ingegneria 5+1 ed altri (Avv.ti G. Vosa, P. Vosa e R. Scalise)<br /> contro Servizi Turistici Valdostani S.p.a. (Avv.ti P. Piselli, F. Vagnucci e <br />A. Favre) e con l&#8217;intervento ad opponendum di Woodhead Interplan S.r.l.<br /> ed altri (Avv.ti A. Consol, A. Lirosi e M. Martinelli)</span></p>
<hr />
<p>non può essere qualificata &ldquo;organismo pubblico&rdquo; la società a capitale pubblico che svolge attività che si caratterizza nel &ldquo;consolidamento e rilancio della casa da gioco di Saint Vincent&rdquo; in quanto trattasi di attività commerciale; sulla giurisdizione del G.O. avverso la procedura di appalto da essa indetta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Società a capitale pubblico avente come oggetto sociale l’esercizio dell’industria alberghiera – Svolgimento di attività di tipo commerciale in regime di concorrenza – Qualificabilità come “organismo di diritto pubblico” &#8211; Insussistenza</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Società a capitale pubblico – Natura dell’attività da essa svolta &#8211; “Consolidamento e rilancio della casa da gioco di Saint Vincent” – Ha natura commerciale</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Società a capitale pubblico – Svolgimento di attività di tipo commerciale in regime di concorrenza – Non ha l’obbligo di osservare le regole della evidenza pubblica &#8211; Procedura di appalto da essa indetta per il servizio di progettazione riguardante la ristrutturazione del Grand Hotel Billia di Saint Vincent &#8211; Non è assoggettata alla giurisdizione del giudice amministrativo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è “amministrazione aggiudicatrice” e non può in particolare essere qualificata “organismo di diritto pubblico” la società a capitale pubblico (Servizi Turistici Valdostani S.p.a.) avente come oggetto sociale l’esercizio dell’industria alberghiera, anche se essa “possa . . .  interessare lo sviluppo turistico . . .  nella Valle d’Aosta”. Manca infatti il requisito (di segno negativo) previsto dall’art. 3, comma 26, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, perché tale società svolge attività di tipo commerciale, in regime di concorrenza.</p>
<p>2. Ugualmente, è da riconoscere natura commerciale alla attività che si caratterizza nel “consolidamento e rilancio della casa da gioco di Saint Vincent”, finalità enunciata nella delibera della Giunta regionale della Valle d’Aosta 22 settembre 2006, n. 2774, che conferisce mandato ad una società a capitale regionale (Finaosta S.p.a.) di acquisire la partecipazione totalitaria della Servizi Turistici Valdostani S.p.a. in “gestione speciale”, in esecuzione dell’art. 6, L.R. 16 marzo 2006, n. 7.</p>
<p>3. La mancanza dell’indicato presupposto comporta che Servizi Turistici Valdostani S.p.a. non ha l’obbligo di osservare le regole della evidenza pubblica: la procedura di appalto, da essa indetta per il servizio di progettazione riguardante la ristrutturazione del Grand Hotel Billia di Saint Vincent, non è dunque assoggettata alla giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b><br />
REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D&#8217;Aosta<br />
(Sezione Unica)
</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 40 del 2008, proposto da: <br />
<b>Societa&#8217; di Ingegneria 5+1</b> Agenzia di Architettura alfonso femia e gianluca peluffo S.r.l., in persona del legale rappresentante; Associazione Professionale 5+1 Architetti Associati, in persona del legale rappresentante; Societa&#8217; Ausglobe Formula S.p.A., in persona del legale rappresentante; Cubika Plan S.r.l., in persona del legale rappresentante; arch. Mauro Duroux; arch. Nicole Morise; arch. Rossana Oggiani, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati Giuliana Vosa, Paolo Vosa e Rosario Scalise, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Servizi Turistici Valdostani S.p.a.,</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Piselli, Francesco Vagnucci e Alessandra Favre, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; </p>
<p><i><b>e con l&#8217;intervento di<br />
</b></i>ad opponendum:<br />
<b>Woodhead Interplan S.r.l.</b> in proprio e in qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo con Dgm Associati, Bonifica S.p.A., Studio Associato Bader e Fumagalli, Seti Ingegneria S.r.l., ITF S.r.l. e A.I. Studio Ingegneri Associati, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Consol, Antonio Lirosi e Marco Martinelli, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo, in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b></i>1) del provvedimento con il quale il raggruppamento ricorrente è stato escluso dalla gara indetta da Servizi Turistici Valdostani S.p.a., con bando pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 30 del 10 marzo 2008 e nella G.U.C.E. del 7 marzo 2008, per l’appalto dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione e di direzione, misura e contabilità dei lavori, relativi agli interventi di messa a norma e manutenzione straordinaria del complesso immobiliare ed alberghiero del Grand Hotel Billia di Saint Vincent;<br />
2) dei verbali della commissione di gara, tra cui il verbale del 14 maggio 2008; <br />
3) della nota del Presidente ed Amministratore delegato della Società Servizi Turistici Valdostani S.p.A. prot. n. 236 del 15 maggio 2008; <br />
4) di ogni altro atto comunque connesso, tra cui la determinazione della commissione giudicatrice adottata nella seduta del 26 maggio 2008.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Servizi Turistici Valdostani S.p.a.;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Woodhead Interplan S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2008 il cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. – Oggetto del ricorso è il provvedimento di esclusione del raggruppamento ricorrente dalla gara – indetta da Servizi Turistici Valdostani S.p.a. (con bando pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 30 del 10 marzo 2008 e nella G.U. dell’Unione Europea del 7 marzo 2008) &#8211; per l’appalto dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di esecuzione e di direzione, misura e contabilità dei lavori, relativi agli interventi di messa a norma e manutenzione straordinaria del complesso immobiliare ed alberghiero del Grand Hotel Billia di Saint Vincent.<br />
Si espone in fatto nel ricorso che l’esclusione dalla gara è stata disposta &#8211; in data 14 maggio 2008 – perché la Commissione di gara ha riscontrato che tre professionisti singoli del raggruppamento ricorrente avevano omesso di produrre la declaratoria in ordine all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici).<br />
Si espone ancora che la Commissione di gara, nella seduta del 26 maggio 2008, ha respinto l’istanza di integrazione delle dichiarazioni presentata dal raggruppamento ricorrente.<br />
Nella motivazione del diniego si sottolinea che il completamento delle dichiarazioni si sarebbe tradotto in un’integrazione postuma della documentazione di gara in palese violazione del principio di par condicio.<br />
Avverso il provvedimento di esclusione &#8211; impugnato insieme ai verbali di gara e al diniego di integrazione – i ricorrenti deducono violazione della disciplina di gara, violazione di legge sotto diversi profili, difetto di istruttoria e di motivazione. <br />
Si sostiene in particolare che – anche alla luce di quanto previsto dal disciplinare di gara &#8211; la sanzione dell’esclusione non può essere adottata nei confronti di quei concorrenti che, come è avvenuto nella specie, hanno prodotto la documentazione richiesta dal bando, ma sono incorsi in meri errori materiali nel rendere alcune dichiarazioni. La commissione – in applicazione del potere-dovere di integrazione di cui all’articolo 46 del codice dei contratti pubblici e di quanto disposto dall’art. 71, comma 3, del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, in ordine alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e all’atto di notorietà – avrebbe dovuto invitare gli interessati a fornire chiarimenti e a procedere ad una integrazione che non avrebbe comunque inciso sulla par condicio tra i concorrenti.<br />
Servizi Turistici Valdostani S.p.A. si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza delle censure dedotte e chiedendo il conseguente rigetto del ricorso. <br />
In accoglimento dell’istanza cautelare, con ordinanza n. 14 dell’11 giugno 2008, il raggruppamento ricorrente è stato ammesso con riserva a partecipare alla procedura concorsuale.<br />
In data 27 giugno 2008 la gara è stata aggiudicata – con riserva dell’esito del giudizio – al raggruppamento ricorrente.<br />
In data 3 luglio 2008 è stato depositato l’atto di intervento ad opponendum di Woodhead Interplan S.r.l. in proprio e quale capogruppo del raggruppamento risultato secondo in graduatoria.<br />
Con ordinanza istruttoria n. 11 del 10 luglio 2008 questo Tribunale ha ritenuto necessario – al fine di accertare la sussistenza della giurisdizione amministrativa &#8211; acquisire lo statuto di Servizi Turistici Valdostani S.p.A., nonché ogni altra documentazione utile a valutare se la società sia stata costituita “per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale”, nonché se la relativa attività sia “finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”, oppure se la relativa gestione sia “soggetta al controllo di questi ultimi”, oppure se il relativo “organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”. <br />
La documentazione richiesta è stata depositata in data 5 agosto 2008.<br />
Come risulta dai verbali prodotti il 3 ottobre 2008 da Servizi Turistici Valdostani S.p.a., la Commissione di gara ha poi accertato la congruità dell’offerta del raggruppamento ricorrente (30 luglio 2008) e ha verificato con esito positivo il possesso, da parte del medesimo raggruppamento, dei requisiti di partecipazione prescritti dal disciplinare di gara (29 agosto 2008).<br />
All’udienza del 15 ottobre 2008 la causa, ulteriormente discussa, è stata trattenuta per la decisione.<br />
2. – Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
2.a &#8211; Dall’esame dello statuto di Servizi Turistici Valdostani S.p.a. &#8211; depositato in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 11/2008 &#8211; si ricava che oggetto sociale, ai sensi dell’articolo 2, è “l’esercizio dell’industria alberghiera ed ogni altra attività culturale, artistica, sportiva, terapeutica, congressuale, che possa direttamente o indirettamente interessare lo sviluppo turistico in via generale in Italia ed all’estero e particolarmente nella Valle d’Aosta” (comma 1).<br />
La disposizione specifica che a tal fine la società potrà:<br />
“a) intraprendere la costruzione o assumere la gestione e lo sfruttamento di mezzi e di stabilimenti termali e di cura, ristoranti, alberghi, bar, locali di pubblico spettacolo, riserve di caccia e pesca ed ogni altra attività complementare ed accessoria”;<br />
b) svolgere “assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e commerciale a imprese, singole o consorziate”;<br />
c) “svolgere attività immobiliare ed edilizia nella forma più ampia”;<br />
d) “assumere, acquistare, vendere, permutare partecipazioni azionarie e/o quote di società di ogni tipo”.<br />
L’articolo 2 chiarisce poi che “ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale la Società potrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, acquistare, vendere e permutare beni immobili e mobili, curare l’amministrazione degli stessi, chiedere finanziamenti ad aziende e/o istituti di credito e concedere garanzie, fare operazioni finanziarie” (ultimo comma).<br />
2.b – Dalla documentazione acquisita risulta inoltre che – con deliberazione 22 settembre 2006 n. 2774 – la Giunta Regionale ha conferito “mandato alla Finaosta S.p.a., ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7, di acquisire la partecipazione totalitaria da essa posseduta nella società Servizi Turistici Valdostani S.r.l., in gestione speciale”.<br />
Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale ha identificato la società Servizi Turistici Valdostani S.r.l. “quale unico soggetto acquirente del complesso immobiliare ed alberghiero Grand Hotel Billia, del Centro Congressi e delle pertinenze, nonché [del]la relativa azienda alberghiera”; ha conferito mandato a Finaosta S.p.a. – sempre ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2006 – di aumentare il capitale sociale della società Servizi Turistici Valdostani S.r.l.; ha stanziato le somme – da trasferire nella gestione speciale di Finaosta S.p.a. – per l’acquisto e la ristrutturazione del complesso alberghiero ed immobiliare Grand Hotel Billia.<br />
Tale gestione speciale è prevista e disciplinata dalla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (“Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16”): ai sensi dell’articolo 4 di questa legge – mentre la gestione ordinaria riguarda interventi che Finaosta S.p.a. pone in essere con mezzi finanziari propri – quella speciale è relativa ad interventi effettuati per conto della Regione, ai sensi dell&#8217;articolo 6 della medesima legge.<br />
Quest’ultima disposizione stabilisce che “nell&#8217;ambito della gestione speciale, FINAOSTA S.p.A. può effettuare i seguenti tipi di intervento: <br />
a) interventi previsti dall&#8217;articolo 5 [quelli propri della gestione ordinaria], quando ciò sia reso necessario da particolari esigenze di carattere economico-sociale; <br />
b) concorso finanziario alla creazione, al potenziamento e al mantenimento di aree attrezzate per l&#8217;insediamento di attività produttive, di infrastrutture e servizi di interesse generale; <br />
c) progettazione, costruzione, acquisto, gestione e locazione di immobili”.<br />
2.c – Va rilevato ancora che l’acquisto del complesso alberghiero e immobiliare Grand Hotel Billia da parte della Giunta Regionale è stato autorizzato con legge regionale: l’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 (“Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006”) stabilisce infatti che “la Giunta Regionale, per l’acquisto dell’azienda alberghiera, è autorizzata ad acquisire, tramite la gestione speciale di cui all’articolo 6 della l.r. 7/2006, la partecipazione totalitaria di FINAOSTA S.p.a. nella Servizi Turistici Valdostani S.r.l. al valore del patrimonio netto” (comma 4).<br />
3. – Gli elementi di fatto appena evidenziati conducono ad escludere che Servizi Turistici Valdostani S.p.a. possa essere qualificata “amministrazione pubblica”, in quanto tale tenuta all’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica, secondo quanto disposto dall’articolo 32 del codice dei contratti pubblici.<br />
Ai sensi dell’articolo 3, comma 25, dello stesso codice le “amministrazioni aggiudicatrici” sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.<br />
Servizi Turistici Valdostani S.p.a. non è riconducibile a nessuna delle categorie soggettive pubbliche ricomprese nella definizione di “amministrazione aggiudicatrice”, e neppure può essere qualificata organismo di diritto pubblico.<br />
3.a &#8211; Secondo la definizione contenuta nel successivo comma 26 &#8211; che richiama quasi testualmente quanto disposto dall’art. 1, paragrafo 9, della Direttiva Comunitaria n. 18/2004 e la nozione già recepita nel nostro ordinamento dalla disciplina dei diversi settori dell’appalto pubblico (art. 1, comma 3, lett. b, del d.lgs. 24 luglio 1992, n. 358; art. 2, comma 6, lett. a, della legge 11 febbraio 1994, n. 109; art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157) – è organismo di diritto pubblico “qualsiasi organismo, anche in forma societaria:<br />
&#8211; istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; <br />
&#8211; dotato di personalità giuridica;<br />
&#8211; la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di d<br />
I tre requisiti – come chiarito dalla giurisprudenza – hanno carattere cumulativo (Corte di Giust., CE, 15 gennaio 1998, C-44/96, Mannesmann Anlagenbau Austria; Cass. Civ., SU, 4 aprile 2000, n. 97; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2764).<br />
3.b – Nessun dubbio che, con riguardo al caso di specie, sussistano i requisiti della personalità giuridica e della sottoposizione ad influenza pubblica: come già evidenziato, il capitale sociale di Servizi Turistici Valdostani S.p.a. – persona giuridica in quanto società per azioni – appartiene a Finaosta S.p.a. che lo gestisce per conto della Regione. <br />
3.c. &#8211; Non sussiste invece il requisito teleologico.<br />
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale che si è venuta consolidando, tale accertamento richiede una duplice verifica, concernente in primo luogo l’elemento positivo – il carattere generale del fine perseguito – e in secondo luogo l’elemento negativo – il carattere non industriale o non commerciale del fine stesso: l’accertamento circa l’istituzionale perseguimento di finalità di interesse generale non è infatti sufficiente ai fini della qualificazione come organismo di diritto pubblico, essendo necessaria l’ulteriore e distinta verifica circa il carattere non commerciale ed industriale di tali finalità (Cons. St., sez. VI, 17 settembre 1998, n. 1267, Cass. Sez. Un., 4 aprile 2000, n. 97, e Corte di Giustizia 10 maggio 2001, in cause riunite C-299/99 e 260/99, tutte concernenti il caso Ente Fiera di Milano).<br />
Quanto all’elemento positivo, la Corte di Giustizia ha chiarito che è sufficiente la verifica della mera idoneità di un’attività a soddisfare le esigenze di una pluralità di soggetti diversi dall’ente socio (10 maggio 2001 cit.), mentre non deve ritenersi necessaria né la configurazione dell’attività in termini di servizio pubblico, né il conferimento di poteri pubblici o il trasferimento di diritti speciali od esclusivi (10 novembre 1998, causa 360/96, caso Ara BFI Holding) <br />
Quanto invece alla verifica circa la sussistenza dell’elemento negativo – la natura non commerciale o industriale dei “bisogni” (come letteralmente dispone la norma) o delle “attività” (come sembra più corretto intendere, seguendo una interpretazione sistematica) – la giurisprudenza comunitaria è andata orientandosi verso un approccio fattuale, nel senso di ritenere necessario un esame in concreto dell’operatività del soggetto (Corte di Giustizia CE, 22 maggio 2003, causa C-18-01, caso Taitotalo Oy). <br />
A tal fine, secondo questa giurisprudenza, i fattori che vanno presi in considerazione sono quelli volti a verificare in particolare:<br />
a) se il soggetto opera in normali condizioni di mercato;<br />
b) se il soggetto persegue scopi di lucro;<br />
c) se il soggetto subisce le perdite commerciali connesse all’esercizio della sua attività.<br />
Questo orientamento muove dal rilievo che &#8211; in un contesto concorrenziale &#8211; un soggetto che persegua uno scopo di lucro e che assuma i rischi connessi alla propria attività, non si lascia guidare da considerazioni diverse da quelle economiche, ma procede ad affidamenti che rispondono rigorosamente alle ferree leggi del mercato e si impegna solo a condizioni economicamente giustificate, nel rispetto quindi dei principi di trasparenza e non discriminazione sui quali si fonda la disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici. <br />
A tale orientamento si è adeguata la giurisprudenza interna che rileva come sia da escludersi il carattere commerciale e industriale dei bisogni “non . . . suscettivi. . . di soddisfacimento mediante attività di produzione o scambio di beni o servizi connotata da imprenditorialità o scopo di lucro” (Cass. Civ., S.U. 4 maggio 2006, n. 10218; v. anche 8 febbraio 2006, n. 2637; 4 aprile 2000, n. 97). <br />
3.d &#8211; Con riguardo al caso di specie, l’insussistenza del requisito teleologico emerge senz’altro in relazione ad almeno uno degli elementi che ne compongono l’endiadi.<br />
3.d.1 &#8211; Sotto il primo profilo (elemento positivo), si osserva che, anche dopo l’acquisizione della partecipazione totalitaria di Finaosta S.p.a. in gestione speciale, la disposizione statutaria concernente l’oggetto sociale di Servizi Turistici Valdostani S.p.a. &#8211; che come si è visto consente lo svolgimento, nella forma più ampia, di attività immobiliare, edilizia e di industria alberghiera &#8211; contiene un unico riferimento a finalità pubbliche o di interesse generale: l’esercizio dell’industria alberghiera è infatti finalizzato allo “sviluppo turistico in via generale in Italia ed all’estero e particolarmente nella Valle d’Aosta” (v. articolo 2 dello statuto prodotto che &#8211; pur privo di data &#8211; indica la Servizi Turistici Valdostani nella nuova forma di società per azioni, e non più in quella di società a responsabilità limitata).<br />
Non può invece ritenersi finalità pubblica o di interesse generale il “consolidamento ed il rilancio della Casa da gioco di Saint-Vincent”, finalità richiamata nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2774 del 2006: come questo Tribunale ha già avuto occasione di sottolineare, lo scopo di gestire una casa da gioco non risponde a finalità di interesse generale (T.A.R. Valle d’Aosta, 15 novembre 2007, n. 140).<br />
Neppure rileva in tal senso la deliberazione con cui la Giunta Regionale ha approvato il “piano degli interventi di messa a norma e di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare ed alberghiero Grand Hotel Billia” (deliberazione 16 novembre 2007, n. 3150): un tale piano non basta infatti per ritenere che Servizi Turistici Valdostani S.p.a. sia stata costituita per “soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale”.<br />
3.d.2 – E’ comunque certamente insussistente l’elemento negativo del requisito finalistico.<br />
Le disposizioni statutarie sulla nomina degli organi, sulla ripartizione degli utili, sulla gestione del capitale sociale, la mancanza di clausole derogatorie in punto di perdite commerciali, non consentono infatti di ritenere che Servizi Turistici Valdostani S.p.a. si muova al di fuori di un contesto concorrenziale.<br />
4. – E’ di conseguenza da escludere che l’obbligo, per tale società, di rispettare le procedure ad evidenza pubblica, discenda dall’articolo 32, lettera c), del codice dei contratti pubblici: tale disposizione – che riguarda le stazioni appaltanti che, come nella specie, siano società a capitale interamente pubblico e non siano organismi di diritto pubblico – si applica infatti quando “oggetto della loro attività [sia] la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza”.<br />
Nemmeno risulta – va da ultimo osservato &#8211; che Servizi Turistici Valdostani S.p.a. abbia agito in veste di concessionaria o comunque di soggetto che opera in virtù di diritti speciali o esclusivi ad esso concessi dall’autorità competente.<br />
5. – Conclusivamente, va esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo in applicazione dell’art. 244 del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale <<sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale>>.<br />
6. – Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Considerato che il difetto di giurisdizione è emerso a seguito della produzione documentale disposta da questo tribunale, e non è stato eccepito dalle parti resistenti, le spese e le competenze di giudizio possono essere compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Paolo Turco, Presidente<br />
Maddalena Filippi, Consigliere, Estensore<br />
Raffaele Prosperi, Consigliere 		</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/11/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-13-11-2008-n-89/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 13/11/2008 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2008 n.89</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-10-4-2008-n-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-10-4-2008-n-89/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-10-4-2008-n-89/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2008 n.89</a></p>
<p>F. Mariuzzo – Presidente, L. Stevanato – Estensore DITTA G. M. (avv. M. R. Visintin) c/il COMUNE DI ROMENO (avv. A. Tita) e nei confronti della DITTA G. P. (n.c.) non sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. a conoscere della domanda di accertamento negativo della responsabilità precontrattuale dell&#8217;aggiudicatario per mancata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-10-4-2008-n-89/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2008 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-10-4-2008-n-89/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2008 n.89</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Mariuzzo – Presidente, L. Stevanato – Estensore<br /> DITTA G. M. (avv. M. R. Visintin) c/il COMUNE DI ROMENO (avv. A. Tita) e nei confronti della DITTA G. P. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>non sussiste la giurisdizione esclusiva del G.A. a conoscere della domanda di accertamento negativo della responsabilità precontrattuale dell&#8217;aggiudicatario per mancata stipula di un contratto di appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza &#8211; Domanda di accertamento negativo della responsabilità precontrattuale &#8211; Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo – Art. 6, L. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 6, L. 21 luglio 2000 n. 205, l’azione con la quale l’aggiudicatario mira ad ottenere il (mero) accertamento giudiziale di non esser tenuto a risarcire il danno da violazione del dovere di buona fede nelle trattative precontrattuali, ex art. 1337 c.c., originato dal suo rifiuto di addivenire alla stipula del contratto. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Nella specie, la P.A. aveva adottato una delibera nella quale aveva revocato l’originaria aggiudicazione, aggiudicato il contratto al concorrente secondo classificato e richiesto all’impresa aggiudicataria di risarcire il danno da responsabilità precontrattuale per aver comunicato di non poter eseguire i lavori e di non voler stipulare il contratto; l’originario aggiudicatario ha gravato tale delibera, limitatamente alla parte in cui gli veniva stato richiesto di risarcire il danno causato all’amministrazione comunale per violazione dell’art. 1337 c.c..<br />
Il Collegio trae conferma della statuizione di cui in massima nella giurisprudenza &#8211; CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA – Sentenza 5 settembre 2005 n. 6 – in questa rivista, resa sulla speculare questione relativa alla responsabilità della P.A. in caso di revoca dell’aggiudicazione, lesiva dell’affidamento dell’aggiudicatario: osserva, infatti, il Collegio che, “tali casi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché, diversamente da quello attualmente all’esame, la violazione delle regole di correttezza di cui all&#8217;art. 1337 c.c. assume rilevanza, posto che gli atti della fase pubblicistica, attributiva degli effetti vantaggiosi per il privato concorrente, erano stati ritirati con conseguente violazione dell’affidamento che su tali effetti vantaggiosi restati senza seguito aveva riposto l’impresa che aveva partecipato alla gara: tali controversie riguardano, quindi, atti e comportamenti propri della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente e non vicende successive ed a questa ormai estranee, com’è quella all’esame.”. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA <br />
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>23/2007</b> proposto da </p>
<p><B>DITTA GABARDI MARCO</B>, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Rosa Visintin con domicilio eletto nel suo studio in TRENTO, via Brennero, 302/B<br />
<i><br />
</i><b><P ALIGN=CENTER>C</b> <b>ONTRO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il <B>COMUNE DI ROMENO </B>rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Tita<i> </i>con domicilio eletto nel suo studio in TRENTO, Via Lunelli, 48</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della <B>DITTA GENETTI PAOLO</B>, non costituita in giudizio </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della deliberazione della Giunta del Comune di Romeno n. 108 dd. 26.10.2006, avente ad oggetto la revoca dell’affidamento dei lavori di rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica del comune di Romeno &#8211; 2^ parte &#8211; e l’affidamento degli stessi alla ditta seconda classificata in graduatoria, nella parte in cui è stato richiesto alla ricorrente di risarcire il danno causato all’amministrazione comunale per violazione dell’art. 1337 c.c..<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione; <br />
Vista la propria ordinanza 8.2.2007, n. 14 con cui è stata respinta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 13.3.2008 &#8211; relatore il consigliere Lorenzo Stevanato &#8211; i difensori delle parti come specificato nel verbale d’udienza.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La ricorrente aveva ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica in esito alla gara indetta dal Comune di Romeno con lettera di invito 5.7.2006.<br />
Successivamente l’interessata, invitata alla stipula del contratto, comunicava, tuttavia, di non poter eseguire i lavori e si rifiutava di stipulare il contratto.<br />
Da ciò l’emanazione della deliberazione impugnata, con cui l’amministrazione revocava l’aggiudicazione alla ricorrente ed aggiudicava l’appalto alla seconda classificata in graduatoria. Con la stessa deliberazione è stato deciso di richiedere all’inadempiente di risarcire il danno causato all’amministrazione comunale per violazione dell’art. 1337 c.c., cioè per violazione del principio di buona fede nelle trattative precontrattuali, danno quantificato in € 16.627,92 (corrispondente alla differenza fra i ribassi offerti dalle due imprese), oltre alle spese.<br />
La ricorrente ha impugnato quest’ultima parte della citata deliberazione, sostenendo che l’art. 1337 c.c. non sarebbe applicabile in quanto, conclusa la gara, anche la fase precontrattuale sarebbe esaurita; inoltre, essa avrebbe esercitato il proprio diritto al recesso per causa di forza maggiore; infine, la richiesta di risarcire le spese sarebbe nulla per indeterminatezza.<br />
L’Amministrazione comunale, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione (in quanto la controversia riguarda la fase contrattuale dell’affidamento dei lavori) o comunque l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, nel merito, ha concluso per la sua reiezione.<br />
Ciò premesso, e venendo alle considerazioni del Collegio, il ricorso &#8211; se inteso (com’è stato formalmente impostato) alla stregua di un’azione impugnatoria – dovrebbe essere dichiarato inammissibile per la natura non provvedimentale, non autoritativa e, quindi, non lesiva della deliberazione comunale impugnata nella parte in cui l’amministrazione si è limitata a richiedere alla ricorrente di risarcirle il danno, causato dall’essersi sottratta all’impegno che si era assunta partecipando alla gara ad evidenza pubblica.<br />
Nella specie non si tratta, infatti, di un provvedimento inteso a introitare coattivamente una somma, come sarebbe – ad esempio &#8211; l&#8217;ingiunzione per la riscossione di entrate patrimoniali ex r.d. 14 aprile 1910, n. 639.<br />
Peraltro, il Collegio ritiene che l’azione proposta nel presente giudizio sia sostanzialmente rivolta ad ottenere il (mero) accertamento giudiziale che la ricorrente non è tenuta a risarcire il danno, come preteso dal Comune, per la violazione del dovere di buona fede nelle trattative precontrattuali, ex art. 1337 c.c.. E ciò nel presupposto che questo Tribunale eserciti giurisdizione esclusiva in materia di contratti pubblici.<br />
Senonché, anche così configurando il <i>petitum </i>sostanziale, il Collegio non può entrare nel merito della questione, non configurandosi la propria giurisdizione esclusiva.<br />
Invero, l’art. 6 della L. 21.7.2000, n. 205 prevede che siano &#8220;<i>devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all&#8217;applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale</i>&#8220;.<br />
Il che vale dunque a dire che la giurisdizione esclusiva resta contenuta nel quadro delle procedure di evidenza pubblica tese alla ricerca dell&#8217;aggiudicatario negli appalti di lavori, servizi e forniture, identificando un ambito nel quale concorrono interessi legittimi e diritti soggettivi in correlazione tra di loro.<br />
Tuttavia la presente vicenda esula da tale ambito, perché la menzionata procedura di evidenza pubblica si è conclusa e non è stata oggetto di contestazione alcuna in questa sede, essendo la presente controversia sorta a valle della procedura stessa, e precisamente nella successiva fase di stipula del contratto, cui la ditta aggiudicataria (attuale ricorrente) si è sottratta.<br />
In tale fase (in cui non si fa questione di atti o comportamenti relativi al procedimento ad evidenza pubblica), non solo è escluso che il Giudice amministrativo abbia giurisdizione esclusiva, ma neppure che emergano posizioni di interesse legittimo. Ed in nessun caso sussistono, nella presente controversia, interessi legittimi collegati alla pretesa dell’amministrazione &#8211; non tradotta e non traducibile in atti autoritativi &#8211; di addebitare alla ricorrente le conseguenze sul piano pecuniario della condotta contraria al dovere di buona fede e correttezza ex art. 1337 c.c. e di farsi risarcire il relativo danno. <br />
Di ciò si ha conferma, <i>a contrario </i>ed a parti invertite, dall’esame della giurisprudenza che si è occupata (cfr. per tutte: Cons. Stato Ad. plen., 5.9.2005, n. 6) del danno subito da un’impresa a causa della condotta tenuta dall&#8217;amministrazione, che aveva dato vita ad una procedura pubblicistica poi revocata: condotta potenzialmente divergente dalle regole di buona fede e correttezza, che vanno osservate ex art. 1337 c.c. anche dall&#8217;Amministrazione, nella fase precontrattuale.<br />
Ebbene, tali casi rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché, diversamente da quello attualmente all’esame, la violazione delle regole di correttezza di cui all&#8217;art. 1337 c.c. assume rilevanza, posto che gli atti della fase pubblicistica, attributiva degli effetti vantaggiosi per il privato concorrente, erano stati ritirati con  conseguente violazione dell’affidamento che su tali effetti vantaggiosi restati senza seguito aveva riposto l’impresa che aveva partecipato alla gara: tali controversie riguardano, quindi, atti e comportamenti propri della procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente e non vicende successive ed a questa ormai estranee, com’è quella all’esame.<br />
In conclusione, per le suesposte ragioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la stessa al Giudice ordinario.<br />
Concorrono, peraltro, giusti motivi (in considerazione della novità della questione) per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, <b>dichiara il proprio difetto di giurisdizione, spettando essa al giudice ordinario</b>.<br />
Spese compensate. </p>
<p>Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 13.3.2008, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dott. Francesco Mariuzzo		&#8211; Presidente<br />	<br />
dott. Lorenzo Stevanato 		&#8211; Consigliere estensore<br />	<br />
dott.ssa Alma Chiettini			&#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-10-4-2008-n-89/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2008 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.89</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-89/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.89</a></p>
<p>V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore EDISON SPA (avv.ti Prof. N. Bassi, G. Borgna, M. Budello e S. Viola) c/ il MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, il MINISTERO DELLA SALUTE (Avv. dist. St.) e nei confronti di CAFFARO SRL (avv.ti A.</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-89/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.89</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">V. Borea – Presidente, V. Farina – Estensore<br /> EDISON SPA (avv.ti Prof. N. Bassi, G. Borgna, M. Budello e S. Viola) c/ il MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, il MINISTERO DELLA SALUTE (Avv. dist. St.) e nei confronti di CAFFARO SRL (avv.ti A. Pollino, Prof. G. Sala, C. Sala e M. Sala)</span></p>
<hr />
<p>sulla posizione del proprietario dell&#8217;area inquinata rispetto agli interventi di recupero ambientale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Inquinamento &#8211; Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati – Accordi tra responsabile dell’inquinamento e proprietario dell’area inquinata – Irrilevanza ai fini del procedimento di bonifica ambientale.</p>
<p>2. Ambiente e territorio – Inquinamento &#8211; Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati &#8211; Art. 17, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ed ora artt. 240 e ss., D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 &#8211; Proprietario non responsabile della violazione – Mera facoltà di provvedere.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli eventuali accordi posti in essere tra il proprietario dell’area inquinata ed il responsabile dell’inquinamento (nella specie, per la ripartizione di costi ed obblighi relativi alla contaminazione dell’area ceduta dalla società controinteressata alla ricorrente società per la realizzazione di una centrale termoelettrica) sono insuscettibili di interagire con lo speciale procedimento di bonifica ambientale. (1)<br />
2. L’art. 17, D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, il cui contenuto fondamentale è stato confermato dagli artt. 240 e ss., D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (che ha abrogato il D.Lgs. n. 22/1997), imponeva l’esecuzione di interventi di recupero ambientale, anche di natura emergenziale, al responsabile dell’inquinamento, il quale può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell’area interessata. A carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione non incombe alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in questione, avendo solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano precedenti in termini in questa rivista.<br />
(2) Cfr., sulla tematica, T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 15 novembre 2005 n. 6156, in questa rivista. (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla posizione del proprietario dell&#8217;area inquinata rispetto agli interventi di recupero ambientale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Friuli Venezia Giulia<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 304 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>EDISON SPA</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Bassi, Giovanni Borgna, Mario Bucello, Simona Viola, con domicilio eletto presso Giovanni Borgna Avv. in Trieste, via S.Nicolo&#8217; 21;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, MINISTERO DELLA SALUTE</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3; Regione Friuli-Venezia Giulia;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>CAFFARO SRL</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Pollino, Giuseppe Sala, Claudio Sala, Maria Sala, con domicilio eletto presso Antonio Pollino Avv. in Trieste, via Coroneo 5;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
a)di quanto disposto al punto B dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio in data 14 febbraio 2007, per l&#8217;esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano;<br />
b)del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &#8211; Direz. Gen. per la qualità  della vita n. 3602/QdV/DI/B dd. 3 maggio 2007;<br />
c)del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &#8211; Direz. gen. per la qualità  della vita n. 3601/QdV/DI/B dd. 3 maggio 2007;<br />
d)di quanto disposto al punto 4, lettere a) e b) dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio in data 7 settembre 2006, per l&#8217;esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano;<br />
e)di quanto disposto al punto 2, lettere a) e b) dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio in data 13 ottobre 2005, per l&#8217;esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società  insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati in data 15.11.2007 con i quali si impugnano i seguenti atti:<br />
1) di quanto disposto al punto 2 dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria dd. 26 luglio 2007;<br />
2) del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 3938/QdV/DI/B dd. 26 settembre 2007.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Caffaro Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12/12/2007 il dott. Vincenzo Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Con un primo ricorso, rubricato al n. 112/06, la società Edison s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, aveva chiesto l’annullamento di quanto disposto al punto 2, lettere a) e b) dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 13 ottobre 2005, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano, trasmesso con lettera 12 dicembre 2005 del Direttore Generale della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, prot. 25349/QdV/DI/VII-VII, avente per oggetto: ”intervento di bonifica di interesse nazionale sito in Grado e Marano. Trasmissione verbale della Conferenza di Servizi decisoria, ex art. 14 della legge n. 241/1990 dd. 13.10.2005”.<br />
Con motivi aggiunti impugnatori, poi, la società aveva chiesto l’annullamento di quanto disposto al punto 4, lettere a) e b) dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 7 settembre 2006 per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano, nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, inclusa la lettera 18 settembre 2006 del Direttore Generale della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare prot. 18202/QdV/DI/VII-VII, con cui è stato trasmesso il verbale.<br />
Con sentenza di questo Tribunale 5 aprile 2007, n. 291 il ricorso ed i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, sull’assunto che tutti gli atti impugnati rivestivano natura endoprocedimentale, trattandosi di verbali di conclusione dei lavori di conferenze di servizi che, seppur decisorie, non assurgevano al rango di provvedimenti conclusivi: “non essendo questi gli atti che definiscono il procedimento con la creazione di obblighi a carico dei soggetti interessati essi non sono sicuramente idonei a pregiudicare la posizione giuridica soggettiva che la parte ricorrente intendeva tutelare in via giudiziale” (così testualmente la sentenza).<br />
Con il ricorso in esame, rubricato al n. 304/07, la società Edison s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha chiesto l’annullamento:<br />
di quanto disposto al punto B dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 14 febbraio 2007 Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio, Regione, Ministero della Salute e Ministero delle Attività Produttive, per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano;<br />
del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la qualità della vita n. 3602/QdV/DI/B del 3 maggio 2007, avente per oggetto: &#8220;Decreto contenente il prowedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Laguna di Grado e Marano&#8221; del 14/02/2007”;<br />
del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &#8211; Direzione generale per la qualità della vita n. 3601/QdV/DI/B del 3 maggio 2007, avente ad oggetto: “&#8221;Decreto contenente il prowedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Laguna di Grado e Marano&#8221; del 27 aprile 2005, del 22 giugno 2005, del 13 ottobre 2005, del 13 marzo 2006, del 7 settembre 2006 e del 31 ottobre 2006”;<br />
di quanto disposto al punto 4 lettere a) e b) dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del territorio in data 7 settembre 2006, per l&#8217;esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano;<br />
di quanto disposto al punto 2, lettere a) e b) dell&#8217;ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del territorio in data 13 ottobre 2005, per l&#8217;esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano; <br />
di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto.<br />
Con motivi aggiunti impugnatori notificati il 31.10.2007, poi, la società Edison ha chiesto l’annullamento:<br />
di quanto disposto al punto 2 dell’ordine del giorno del verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio in data 26 luglio 2007 per l’esame di numerosi piani e progetti presentati dalle Società insediate nel sito di interesse nazionale di Grado e Marano;<br />
del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &#8211; Direzione generale per la qualità della vita n. 3938/QdV/DI/B del 26 settembre 2007, avente ad oggetto: “&#8221;Decreto contenente il prowedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Laguna di Grado e Marano&#8221; del 26 luglio 2007”;<br />
di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso, anche se non conosciuto.<br />
Va premesso che la ricorrente società Edison s.p.a. è titolare in località Torviscosa (UD) di un terreno all’interno del quale è stata costruita una nuova centrale termoelettrica a ciclo combinato: questa area è adiacente al lato meridionale di un’altra area industriale su cui insiste lo stabilimento della società Caffaro s.r.l., cui verrà somministrato il calore generato dalla suddetta centrale.<br />
La ricorrente società Edison esordisce ricordando che con il decreto n. 468 del 2001 il Ministero dell’Ambiente ha individuato su tutto il territorio italiano un elenco di siti industriali inquinati, inserendoli in un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale ed includendovi il sito della Laguna di Grado e Marano, nella cui perimetrazione rientra la centrale che la società stessa è stata autorizzata a costruire.<br />
La ricorrente prosegue ricordando di aver dato avvio &#8211; ancorché pacificamente non responsabile dell’inquinamento preesistente al suo insediamento &#8211; al procedimento previsto dal d.m. n. 471/1999, presentando il piano di caratterizzazione approvato nel corso della conferenza di servizi decisoria del 12 giugno 2003, al quale è poi stata data fedele esecuzione.<br />
Nelle acque di falda superficiali è stata riscontrata la presenza di inquinanti provenienti dallo stabilimento gestito dalla società Caffaro, situato a monte.<br />
La conferenza decisoria del 13 ottobre 2005, oltre ad ordinare a quest’ultima società l’adozione di ulteriori misure di contenimento, ha ordinato alla ricorrente di procedere alla redazione di un progetto di bonifica della falda delle aree di sua competenza (punto 2 dell’ordine del giorno, lett. a) pag. 14) ed alla elaborazione di un ulteriore progetto di bonifica della falda interessante la zona attraversata dal metanodotto, quale condizione per ottenere il c.d. svincolo della zona stessa (punto 2 dell’ordine del giorno, lett. b, pag. 15).<br />
Con successiva conferenza di servizi del 7 settembre 2006 sono state riproposte le sopraccitate imposizioni e – si duole l’istante &#8211; non veniva considerato che la società aveva nel frattempo presentato una domanda di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell’art. 265, comma 4 del D.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Ulteriori conferenze di servizi si sono tenute il 14.2.2007 ed il 26 luglio 2007, con le quali, pur ribadendo la responsabilità della società Caffaro circa lo stato di inquinamento del sito, veniva di nuovo imposto alla società Edison di predisporre interventi di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, anche con un progetto definitivo di bonifica delle stesse. Nuovamente, poi, veniva omesso di apprezzare la circostanza che la società aveva nel frattempo presentato una domanda di rimodulazione degli obiettivi di bonifica ai sensi dell’art. 265, comma 4 del D.lgs. n. 152 del 2006.<br />
Gli atti conclusivi delle surriferite conferenze di servizi erano costituite:<br />
1) dal decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &#8211; Direzione generale per la qualità della vita n. 3601/QdV/DI/B del 3 maggio 2007, avente ad oggetto: “&#8221;Decreto contenente il prowedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Laguna di Grado e Marano&#8221; del 27 aprile 2005, del 22 giugno 2005, del 13 ottobre 2005, del 13 marzo 2006, del 7 settembre 2006 e del 31 ottobre 2006” (impugnato con il ricorso principale);<br />
2) dal decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare &#8211; Direzione generale per la qualità della vita n. 3938/QdV/DI/B del 26 settembre 2007, avente ad oggetto: “&#8221;Decreto contenente il prowedimento finale di adozione, ex art. 14 ter legge 7 agosto 1990 n. 241, delle determinazioni conclusive delle Conferenze di servizi decisorie relative al sito di bonifica di interesse nazionale di &#8220;Laguna di Grado e Marano&#8221; del 26 luglio 2007” (impugnato con i motivi aggiunti).<br />
A sostegno del gravame sono stati dedotti dieci mezzi, con i quali la ricorrente ha denunciato l’illegittimità degli atti impugnati sotto svariati profili di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Quanto alla conferenza di servizi del 14.2.2007 ed al decreto direttoriale n. 3602 del 3.5.2007, sostiene la ricorrente che con lo stato di emergenza dichiarato per Marano e Grado con d.p.c.m. 3 maggio 2002 le competenze per la bonifica spettano al Commissario delegato unitamente ai poteri di vigilanza sugli operatori privati obbligati ad attivarsi in loro sostituzione in caso di inerzia (artt. 2 e 3 O.M. n. 3217 del 2002, come modificata dalla O.M. n. 3552 del 2006) e non alle conferenze di servizi.<br />
Le decisioni assunte in tale sede e il successivo decreto direttoriale sarebbero, inoltre, viziati per l’omessa preventiva formalizzazione di una specifica intesa con la Regione.<br />
Circa tutti gli altri provvedimenti impugnati, l’istante assume che, essendo indiscusso che la responsabilità dell’inquinamento è della società Caffaro, la riscontrata mancata idoneità delle misure da questa adottate non può giustificare l’attribuzione, in spregio al principio di proporzionalità, senza adeguata attività istruttoria anche in relazione a misure alternative e con la imposizione di termini brevissimi, dell’onere alla ricorrente – consistente principalmente nel marginamento fisico dell’intera area attraverso un muro di contenimento &#8211; dovendosi invece attivare l’amministrazione in caso di inerzia del responsabile.<br />
La mera titolarità del diritto dominicale su un’area – sottolinea la deducente &#8211; non è sufficiente a far imputare al proprietario non responsabile dell’inquinamento la responsabilità giuridica di provvedere agli interventi di ripristino.<br />
Essendo, poi, le acque di falda di proprietà pubblica, anche ritenendo che il proprietario debba attivarsi &#8211; prosegue l’istante &#8211; l’obbligo relativo al risanamento deve rimanere comunque in capo alla pubblica amministrazione, e, segnatamente, nel caso di specie, al Commissario delegato.<br />
Si duole, poi, la deducente, del mancato esame della domanda di rimodulazione degli obiettivi di risanamento da essa presentata a mente degli artt. 242 e 265 del D.Lgs. n. 152 del 2006.<br />
L’istante denuncia, altresì, l’erroneità delle prescrizioni fondate sul superamento, nelle acque di falda sottostanti il sedime della centrale, dei limiti tabellari fissati dal D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 240), non essendo stata operata la necessaria analisi della “concentrazione soglia di contaminazione” (CSC) e della “concentrazione soglie di rischio” (CSR).<br />
Sostiene, ancora, la deducente che nei terreni attraversati dal metanodotto non si riscontrerebbe una situazione di inquinamento, per cui il c.d. svincolo delle aree interessate dal metanodotto dovrebbe costituire atto dovuto non condizionabile ad alcun impegno della società e, men che mai, un impegno concernente gli acquiferi, che quindi non ha nemmeno attinenza con i terreni cui lo svincolo si riferisce; inoltre non trattasi di terreno di proprietà della ricorrente, che è titolare solo di un diritto di servitù. Al riguardo la ricorrente deduce il vizio di sviamento, sull’assunto che la pretesa mirerebbe, in realtà, ad ottenere che la società si accolli un onere che non le spetta onde liberarsi al più presto del vincolo.<br />
Viene introdotta, infine, la considerazione che solo alla Provincia – che non ha concorso alla formazione del verbale – compete il potere di vigilare sulla corretta esecuzione degli interventi di bonifica. <br />
Con motivi aggiunti impugnatori notificati il 31.10.2007 la società Edison ha dedotto undici mezzi.<br />
Vengono sostanzialmente riproposte tutte le argomentazioni già svolte con il ricorso introduttivo, con la sottolineatura che in base ad indagini compiute dalla stessa società Edison nelle acque di falda non sono più comprese sostanze inquinanti di origine antropica in concentrazione superiore ai limiti di legge e che l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, nel settembre 2007, ha definitivamente accertato che nell’area di pertinenza della società il ferro, il manganese ed i fosfati hanno origine naturale.<br />
La ricorrente denuncia, poi, la mancata partecipazione del rappresentante della Regione Friuli Venezia Giulia alla conferenza di servizi del 26.7.2007 (come accaduto in quella del 14.2.2007).<br />
Infine, l’istante deduce l’illegittimità del decreto direttoriale del 26.9.2007, per essere stato adottato dal solo Ministero dell’Ambiente, senza la previa audizione del Ministero dello Sviluppo economico.<br />
Si sono costituiti in giudizio i Ministeri dell’Ambiente, della Salute e delle Attività Produttive controdeducendo per il rigetto del ricorso.<br />
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Caffaro s.r.l sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, avendo concluso un accordo transattivo con la ricorrente per la ripartizione di costi ed obblighi relativamente alla contaminazione dell’area ceduta alla società Edison, quest’ultima si sarebbe assunta gli oneri dell’eventuale bonifica dell’area stessa.<br />
Il gravame è stato introitato dal Collegio ed è passato in decisione nella pubblica udienza del 12.12. 2007.<br />
Ragioni di economia processuale inducono il Collegio ad esaminare congiuntamente tutti i mezzi dedotti sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti.<br />
Osserva il Collegio che il nucleo argomentativo centrale della ricorrente ruota essenzialmente intorno alla asserzione della mancanza di una sua specifica responsabilità in ordine alla rilevata situazione di inquinamento: situazione da imputarsi alla controinteressata società Caffaro s.r.l., come riconosciuto dalla Autorità procedente, e, segnatamente, dal Ministero dell’Ambiente, oltre che dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia (v. il richiamo contenuto nella conferenza di servizi del 26.7.2007) e da specifico studio del luglio 2007 commissionato per conto della società ricorrente.<br />
Quest’ultima sottolinea l’assoluta inconferenza degli accordi transattivi del 12.9.2002, del 14.9.2004 e del 27.7.2006 stipulati con la resistente società Caffaro s.r.l. per la ripartizione di costi ed obblighi relativamente alla contaminazione dell’area ceduta dalla medesima società alla ricorrente società Edison per la realizzazione della centrale termoelettrica: accordi con i quali quest’ultima società si sarebbe assunta gli oneri dell’eventuale bonifica dell’area stessa.<br />
La tesi attorea merita condivisione, posto che l’ambito privatistico delle relazioni tra le due società è insuscettibile di interagire con lo speciale procedimento di bonifica ambientale (che, come si chiarirà meglio di qui a poco, non può coinvolgere soggetti estranei alla situazione di inquinamento).<br />
Non può, comunque, sottacersi che quegli accordi non riguardavano lo stato di contaminazione delle acque sotterraneee di falda provocato dai deflussi idrici inquinati provenienti dalle aree di pertinenza della società Caffaro, ma solo la situazione di inquinamento esistente nei terreni ceduti da quest’ultima alla società ricorrente.<br />
Corollario delle suddette osservazioni è che la società Caffaro s.r.l. nella presente controversia assume il ruolo di controinteressata, cui doverosamente sono stati notificati il ricorso ed i motivi aggiunti: essa, pertanto, non va estromessa dal giudizio come richiesto dalla medesima nell’atto di costituzione depositato il 24.7.2007 per un presunto “difetto di legittimazione passiva”.<br />
Passando ai profili di merito, va prioritariamente osservato che le amministrazioni partecipanti alle varie conferenze di servizi convocate per la ricerca di soluzioni di recupero ambientale del sito in questione hanno imposto alla società ricorrente interventi finalizzati alla messa in sicurezza in emergenza delle acque di falda delle aree di sua competenza, e, segnatamente, hanno richiesto la presentazione di un progetto, riguardante anche la zona attraversata dal metanodotto, quale condizione per ottenere il c.d. svincolo della zona stessa (conferenze del 13.10.2005, del 7.9.2006 e del 14.2.2007).<br />
Ora, dai verbali impugnati viene ripetutamente dato atto che l’inquinamento del sito è da imputare alle attività svolte dalla controinteressata società Caffaro s.r.l.: circostanza, questa, che, peraltro, è stata accertata da altri riscontri, conseguenti ad appositi accertamenti tecnici di cui si è fatto sopra cenno. <br />
Pertanto, non è ravvisabile a carico della società ricorrente alcuna responsabilità nell’inquinamento della falda acquifera, tale da poter legittimare la imposizione a suo carico di misure di recupero ambientale, anche in via emergenziale.<br />
Va, al riguardo, ricordato che già l’art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 – vigente all’epoca della presentazione da parte della società ricorrente del piano di caratterizzazione, approvato nel corso della conferenza di servizi del 12.6.2003 &#8211; il cui contenuto fondamentale è stato confermato dagli artt. 240 e ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (che ha abrogato il D.Lgs. n. 22/1997), imponeva l’esecuzione di interventi di recupero ambientale anche di natura emergenziale al responsabile dell’inquinamento: il quale può &#8211; come nel caso di specie &#8211; non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell’area interessata.<br />
L’art. 17 così disponeva:<br />
“Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. <br />
[……]<br />
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine: <br />
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito; <br />
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale; <br />
c) entro trenta giorni dall&#8217;evento che ha determinato l&#8217;inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate. <br />
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell&#8217;esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell&#8217;inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione. <br />
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L&#8217;autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l&#8217;esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l&#8217;intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un&#8217;area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione. <br />
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica. <br />
6. Qualora la destinazione d&#8217;uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l&#8217;applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l&#8217;autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l&#8217;adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall&#8217;inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l&#8217;impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all&#8217;utilizzo dell&#8217;area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l&#8217;utilizzo dell&#8217;area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali. <br />
[……]”.<br />
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d&#8217;ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell&#8217;àmbito delle proprie disponibilità di bilancio. <br />
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L&#8217;onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. <br />
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull&#8217;immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare. <br />
[……]<br />
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell&#8217;ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente, di concerto con i Ministri dell&#8217;industria, del commercio e dell&#8217;artigianato e della sanità, d&#8217;intesa con la Regione territorialmente competente. L&#8217;approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica. <br />
[……]”.<br />
L’obbligo di bonifica è posto, dunque, in capo al responsabile dell’inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l’onere di ricercare ed individuare (v. ora gli artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006), mentre il proprietario non responsabile dell’inquinamento o altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di bonifica (art. 245 D.Lgs. n. 152/2006); nel caso di mancata individuazione del responsabile o di assenza di interventi volontari, le opere di bonifica saranno realizzate dalle Amministrazioni competenti (art. 250 decreto cit.), salvo, a fronte delle spese da esse sostenute, l’esistenza di un privilegio speciale immobiliare sul fondo, a tutela del credito per la bonifica e la qualificazione degli interventi relativi come onere reale sul fondo stesso, onere destinato pertanto a trasmettersi unitamente alla proprietà del terreno (art. 253 decreto cit.).<br />
A carico del proprietario dell’area inquinata non responsabile della contaminazione non incombe, dunque, alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali in questione, avendo solo la facoltà di eseguirli al fine di evitare l’espropriazione del terreno interessato gravato, per l’appunto, da onere reale, al pari delle spese sostenute per gli interventi di recupero ambientale assistite anche da privilegio speciale immobiliare.<br />
Pertanto, il provvedimento impositivo della messa in sicurezza e bonifica ben può essere notificato al proprietario al fine di renderlo edotto di tale onere (che egli ha facoltà di assolvere per liberare l’area dal relativo vincolo), ma non può imporre misure di bonifica senza un adeguato accertamento della responsabilità, o corresponsabilità, del proprietario per l’inquinamento del sito.<br />
Va ricordato, in questo contesto, che gli interventi di messa in sicurezza sono finalizzati non tanto alla diminuzione del livello di inquinamento dell’area interessata (obiettivo questo che va perseguito attraverso l’attivazione delle opere di bonifica) quanto a scongiurare che la contaminazione in atto si espanda nel terreno o nella falda in attesa dell’esecuzione di interventi definitivi di bonifica del sito.<br />
Il carattere assorbente della censura circa la individuazione del soggetto responsabile della situazione di inquinamento esime il Collegio dal prendere in esame le altre censure, che restano assorbite.<br />
In conclusione, previo assorbimento delle altre censure dedotte dalla ricorrente, il ricorso introduttivo del giudizio ed i motivi aggiunti impugnatori notificati il 31.10.2007 vanno accolti, con conseguente annullamento dei verbali delle conferenze di servizi e dei relativi decreti di approvazione in parte qua, vale a dire nelle parti relative alle prescrizioni espressamente impugnate, restando gli stessi atti, perlomeno agli effetti della presente sentenza, validi per il resto.<br />
Le spese del giudizio possono venire integralmente compensate tra le parti, sussistendone le giuste ragioni.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Friuli &#8211; Venezia Giulia, definitivamente pronunziando sul ricorso e sui motivi aggiunti in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, li accoglie, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, meglio specificati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Condanna le parti soccombenti, in solido tra loro, alla rifusione del contributo unificato alla società ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 12/12/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Vincenzo Antonio Borea, Presidente<br />
Lorenzo Stevanato, Consigliere<br />
Vincenzo Farina, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/01/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-28-1-2008-n-89/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 28/1/2008 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.89</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-3-2006-n-89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-3-2006-n-89/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-3-2006-n-89/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.89</a></p>
<p>G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est. A. Barozzi (Avv.ti L. Berni e L. Campanini) contro l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma (Dott. Copelli) e la Direzione Centrale Poste Italiane di Parma (Avv. P. Bruno) sul diritto di accesso anche agli atti a rilevanza interna di Poste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-3-2006-n-89/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.89</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-8-3-2006-n-89/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2006 n.89</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Cicciò Pres. U. Giovannini Est.<br /> A. Barozzi (Avv.ti L. Berni e L. Campanini) contro l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma (Dott. Copelli) e la Direzione Centrale Poste Italiane di Parma (Avv. P. Bruno)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul diritto di accesso anche agli atti a rilevanza interna di Poste Italiane nel caso di presunte irregolarità nel cronologico delle raccomandate il giorno previsto per le richieste di autorizzazione al lavoro per cittadini extra comunitari</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione &#8211; Acceso agli atti amministrativi – Richiesta di accesso agli atti di Poste Italiane per irregolarità nel cronologico delle raccomandate il giorno previsto per le richieste di autorizzazione al lavoro per cittadini extra comunitari – Accesso non esteso agli atti a rilevanza interna dai quali fosse possibile risalire al nominativo del dipendente postale che era addetto allo sportello di accettazione delle raccomandate &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In relazione ad una motivata richiesta di accesso agli atti di Poste Italiane da parte di un soggetto che, pur essendo stato il primo a presentarsi allo sportello dell’ufficio postale il giorno 3/2/2005 si è successivamente accorto che la propria raccomandata, contenente la richiesta di autorizzazione al lavoro per cittadini extra comunitari, aveva assunto il numero cronologico n. 5 e, successivamente, che la stessa  aveva trovato collocazione nella graduatoria redatta da U.P.L.M.O. di Parma solo tra la posizione n. 79 e n. 107 (posizione non utile per ottenere il rilascio delle richieste autorizzazioni lavorative) è parziale e pertanto illegittimo l’accesso laddove non sia esteso a quegli ulteriori atti &#8211; anche a rilevanza interna &#8211; dai quali sia possibile risalire al nominativo del dipendente postale che, quella mattina, era addetto allo sportello di accettazione delle raccomandate</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul diritto di accesso anche agli atti a rilevanza interna di Poste Italiane nel caso di presunte irregolarità nel cronologico delle raccomandate il giorno previsto per le richieste di autorizzazione al lavoro per cittadini extra comunitari</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R E P U B B L I C A    I T A L I A N A <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 421/05  REG.RIC.<br />
N.  89   REG.SEN.<br />
ANNO 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA<br />
SEZIONE DI PARMA</b></p>
<p>composto dai Signori: Dott. Gaetano  CICCIO’	Presidente; Dott. Umberto  GIOVANNINI	Consigliere rel.est; Dott.  Italo        CASO                       Consigliere																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 421 del 2005, proposto ai sensi dell’art. 25 e segg. della L. n. 241 del 1990 dal<br />
sig. <b>Alberto BAROZZI</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca BERNI e dall’Avv. Luca CAMPANINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Parma, via Goldoni n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211;	<b>Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal dott. COPELLI e domiciliato presso la sede dell’Ufficio, in Parma, piazzale Matteotti n. 9;																																																																																												</p>
<p>&#8211;	<b>Direzione Centrale Poste Italiane di Parma</b>, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Patrizia BRUNO ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R., in Parma, piazzale Santafiora n. 7; 																																																																																												</p>
<p>per  ottenere<br />
declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sulla istanza di accesso agli atti presentata dai ricorrenti, unitamente alla condanna della stessa all’esibizione degli atti indicati nella suddetta richiesta.<br />
Visto il ricorso presentato ex art. 25 L. n. 241 del 1990, con i relativi allegati;<br />
Preso atto che alla camera d consiglio del 7/2/2006, si sono costituite in giudizio entrambe le amministrazioni intimate e che Poste Italiane s.p.a. si è costituita al solo fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione dello stesso alla sede centrale della società in Roma;</p>
<p>Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla suddetta camera di consiglio del 7/2/2006, il dr. Umberto GIOVANNINI; uditi, altresì, l’Avv. BERNI per il ricorrente, il Dott. Giorgio COPELLI funzionario in servizio presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro di Parma e l’Avv. BRUNO per Poste Italiane s.p.a;<br />
La difesa del ricorrente chiede che sia trascritto a verbale che la documentazione depositata in atti da Poste Italiane s.p.a. non soddisfa pienamente la richiesta di accesso agli atti, mancando l’elenco del personale che prestava servizio presso l’Ufficio P.T. n. 9  in Parma la mattina del 3/2/2005 e, in particolare, del dipendente in servizio presso la macchina affrancatrice al momento dell’invio delle raccomandate n. 3 e 4.<br />
La difesa dell’Ufficio Provinciale del Lavoro di Parma chiede che  parimenti sia trascritto a verbale che la graduatoria in questione è stata redatta in base alla specifica normativa vigente e, specificamente, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle raccomandate.<br />
A sua volta, il difensore di Poste Italiane s.p.a. chiede che sia trascritto a verbale che la società si è costituita alla camera di consiglio al solo fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso presso la sede legale sociale in Roma.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, notificato il 11/11/2005 ad entrambe le controparti e depositato il 29/11/2005, il ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 25 L. n. 241 del 1990, declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da Ufficio Provinciale del Lavoro e Massima Occupazione di Parma e dalla Direzione Centrale di Parma di Poste Italiane s.p.a. del diniego opposto da entrambi detti organismi sulla sua istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di presentazione, da parte di datori di lavoro quale è l’attuale ricorrente, delle domande di autorizzazione al lavoro per cittadini di origine extracomunitaria.<br />
Ai sensi di quanto disposto dal D.P.C.M. 17/12/2004, detta richiesta di autorizzazione può essere inoltrata unicamente a mezzo raccomandata spedita da ufficio postale dotato di affrancatrice, poiché dette domande sono soddisfatte dai competenti uffici territoriali del lavoro, fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili, esclusivamente sulla base di apposita graduatoria redatta esclusivamente in base alla data e all’orario di spedizione delle suddette raccomandate.<br />
Sostiene il ricorrente che, pur essendo stato il primo a presentarsi allo sportello del suddetto ufficio postale la mattina del 3/2/2005, rilevava accorgeva che la propria raccomandata contenente la richiesta di autorizzazione a lavoro per cittadini extra comunitari aveva assunto il numero cronologico n. 5 e, successivamente, che la stessa  aveva trovato collocazione nella graduatoria redatta da U.P.L.M.O. di Parma solo tra la posizione n. 79 e a 107; posizione non utile per ottenere il rilascio delle richieste autorizzazioni lavorative.  <br />
Da qui la richiesta di accesso agli atti proposta nei confronti dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma e del concessionario del pubblico servizio Poste Italiane s.p.a., i due soggetti indicati in epigrafe, rispetto alla quale, secondo la prospettazione del ricorrente, entrambi avrebbero mantenuto un comportamento inerte avverso il quale egli ha proposto la presente azione ai sensi dell’art. 25 L. n. 241 del 1990, chiedendo ulteriormente la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali.  <br />
Resiste l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma, sostenendo di avere redatto la graduatoria in questione secondo le i criteri e le modalità previste dalla specifica normativa in materia.<br />
Poste Italiane s.p.a., invece, si è costituita nel presente giudizio al solo fine di eccepire l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso presso la sede legale di Roma.<br />
 Alla camera di consiglio del 7/2/2006, la causa è stata chiamata e, quindi, sentiti i difensori delle parti e le dichiarazioni dai medesimi rese, è stata trattenuta per la decisione, come risulta da verbale.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Il ricorrente, datore di lavoro che ha inteso avvalersi della possibilità di cui al D.P.C.M. 17/12/2004 di essere autorizzato ad impiegare alle proprie dipendenze cittadini di origine extra comunitaria, con la presente azione ex art. 25 L. n. 241 del 1990, chiede che sia rimosso il silenzio serbato sia dall’Ufficio Provinciale del Lavoro di Parma che dalla Direzione Centrale delle Poste Italiane di Parma sulla sua richiesta di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi a detto procedimento, che è stato avviato dal medesimo, come imposto dalla suddetta normativa regolamentare, con la spedizione di apposita raccomandata contenente detta richiesta di autorizzazione.<br />
Il Tribunale deve innanzitutto respingere l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da Poste Italiane s.p.a. sulla base della ritenuta omessa notificazione dello stesso a Roma presso la sede legale della società, stante che, nella specie, attesa la peculiarità dell’oggetto dell’azione di cui all’art. 25 L. n. 241 del 1990, risulta essere stata correttamente chiamata in giudizio la Direzione Centrale delle Poste di Parma, quale ufficio territoriale – avente rilevanza esterna e connessa autonomia giuridica – direttamente sovraordinato a quello in possesso dei documenti di cui è stata richiesta l’ostensione.<br />
Nel merito si osserva che la controversia in esame trae spunto dal fatto che il ricorrente, nella sua qualità di imprenditore – datore di lavoro, la mattina del 7/2/2005 spediva dall’ufficio postale n. 9 di Parma la raccomandata al competente Ufficio del Lavoro diretta a richiedere l’autorizzazione al lavoro di cittadini di origine extra comunitaria; unico mezzo, questo, che il D.P.C.M. 17/12/2004 prescrive al fine dell’inserimento – effettuato unicamente sulla base dell’orario di spedizione delle raccomandate stesse registrato dalla affrancatrice postale – nella graduatoria dei richiedenti dette autorizzazioni numericamente limitate.<br />
Il ricorrente, pur essendo stato il primo, quella mattina, a presentarsi allo sportello di accettazione delle raccomandate all’apertura dell’ufficio postale, inopinatamente è risultato il mittente della raccomandata n. 5 spedita alle 8.03 con conseguente collocazione in posizione non utile nella relativa graduatoria stilata dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma.<br />
Da qui l’istanza di accesso agli atti del procedimento autorizzatorio in questione e, a seguito del silenzio serbato da entrambi gli uffici pubblici destinatari della richiesta, l’inoltro del ricorso in esame.<br />
Il Collegio ritiene che il ricorso in parte debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in parte debba essere accolto.     <br />
In particolare, va rilevato il venire meno di ogni interesse del ricorrente all’ostensione degli atti procedimentali in possesso dell’Ufficio del Lavoro di Parma e, in particolare, della graduatoria delle richieste di autorizzazione da questo redatta, stante, da un lato, quanto comunicato dalla stessa amministrazione all’interessato con la nota in data 11/10/2005 e, dall’altro lato che la difesa del ricorrente, alla camera di consiglio del 7/2/2006, ha insistito per ottenere l’ostensione unicamente di atti in possesso di Poste Italiane s.p.a..<br />
Riguardo, invece, agli atti la cui richiesta di esibizione doveva  essere soddisfatta da Poste Italiane, si deve rilevare che tale soggetto ha esibito, peraltro successivamente all’instaurazione della presente controversia,  solo parte della documentazione richiesta.<br />
In particolare, come espressamente è stato ribadito dalla difesa del ricorrente in camera di consiglio – non risultano essere stati esibiti quegli ulteriori atti &#8211; anche a rilevanza interna &#8211; dai quali sia possibile risalire al nominativo del dipendente postale che, quella mattina, era addetto allo sportello di accettazione delle raccomandate.<br />
Per quanto sopra esposto, il Tribunale, in parte dichiara il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in parte lo accoglie e, per l’effetto, condanna  Poste Italiane s.p.a. ad esibire al ricorrente gli atti di cui sopra e a consentirne l’estrazione di copia fotostatica.  <br />
Condanna inoltre Poste Italiane, quale parte soccombente nel presente giudizio, al pagamento delle spese processuali e degli onorari legali che liquida come indicato in dispositivo.<br />
Compensa le spese nei confronti dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Parma.<br />
Il Tribunale ritiene, infine, che da quanto esposto emergano fatti aventi possibile rilevanza penale e, pertanto, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, copia della presente sentenza sia inviata alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna, Sezione di Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 421del 2005 di cui in epigrafe, presentato ai sensi dell’art. 25 L. n. 241 del 1990, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e in parte lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Poste Italiane s.p.a. l’esibizione degli atti indicati in motivazione.<br />
Condanna la stessa società,  al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida nell’importo complessivo di €. 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A. e C.P.A.. <br />
Spese compensate nei riguardi di U.P.L.M.O. di Parma.<br />
Dispone che copia della presente sentenza sia inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.<br />
Parma, lì 8 marzo 2006</p>
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