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	<title>8897 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8897 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2004 n.8897</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-21-5-2004-n-8897/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-21-5-2004-n-8897/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2004 n.8897</a></p>
<p>Pres. De Leo, Est. Maddalena Paola Spigno ed altri (Avv. Luigi Tremante) contro Regione Campania (Avv. Maria D’Elia) sui criteri di ripartizione della giurisdizione nel pubblico impiego Competenza e giurisdizione – Pubblico impiego – Controversie scaturenti da un atto provvedimentale o negoziale dell’Amministrazione – Atto successivo al 30 giugno 1998</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-21-5-2004-n-8897/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2004 n.8897</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-21-5-2004-n-8897/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2004 n.8897</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Leo, Est. Maddalena<br /> Paola Spigno ed altri (Avv. Luigi Tremante) contro Regione Campania (Avv. Maria D’Elia)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di ripartizione della giurisdizione nel pubblico impiego</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza e giurisdizione – Pubblico impiego – Controversie scaturenti da un atto provvedimentale o negoziale dell’Amministrazione – Atto successivo al 30 giugno 1998 – Giurisdizione Amministrativa &#8211; Non sussiste – Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 45, comma 17, D.Lgs. n. 80 del 1998, per l’individuazione del giudice dotato di giurisdizione nelle controversie di lavoro in cui sia parte un’amministrazione pubblica deve aversi riguardo dell’avverarsi dei fatti materiali che hanno dato causa alla lite e, pertanto, deve accertarsi se quest&#8217;ultima tragga origine direttamente dallo svolgimento del rapporto o da uno specifico provvedimento della pubblica amministrazione, senza che possa avere rilievo, in quest&#8217;ultimo caso, il periodo di tempo in cui si verificano gli effetti dell&#8217;atto giuridico o il momento in cui si instaura il giudizio (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. Cfr. Cassazione civile, sez. un., sent. 7 marzo 2001, n. 89 ed ord. 25 luglio 2002, n. 10993.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sui criteri di ripartizione della giurisdizione nel pubblico impiego.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione III</p>
<p></b></p>
<p>composto dai Signori: Dott. Giovanni de Leo &#8211; Presidente; Dott. Angelo Scafuri &#8211; Consigliere; Dott.ssa Maria Laura Maddalena &#8211; Referendario rel. ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 3947/1999 proposto da<br />
<b>Paola SPIGNO, Patrizia CAMELI, Daniela CARELLA, Flora DELLA VALLE, Regina ANNARUMMA, Francesco ADAMO, Giampaolo DI ZEO, Emiddio DE FRANCISCIS, Remo DAMIANO, Matilde MAZZACARA, Giovanna TANCA, Felice BERARDI, Massimo DE CRESCENZO</b>, tutti rappresentati e difesi dall’ avv. Luigi TREMANTE, elettivamente  domiciliati presso lo studio del difensore in Napoli, Riviera di Chiaia, n.276</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Regione Campania</b>, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria D’ELIA dell’avvocatura regionale, presso il quale è elettivamente  domiciliata in Napoli, via S. Lucia n. 81;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
del  provvedimento in data 17.2.1999 dell’assessore regionale al personale con il quale si è sostanzialmente rigettata la richiesta dei ricorrenti di attribuzione della responsabilità delle sezioni vacanti o che dovessero successivamente rendersi disponibili, in relazione alla qualifica funzionale di inquadramento degli istanti: ottava qualifica funzionale – profilo professionale di divulgatore agricolo; della deliberazione della Giunta regionale n. 52 del 14.1.1994 nonché del documento ad essa allegato nella parte in cui prevede “un vincolo di impegno lavorativo dei ricorrenti esclusivamente nel campo della divulgazione agricola”; di ogni atto preparatorio, presupposto, connesso e consequenziale;<br />
PER LA DECLARATORIA<br />
Del diritto dei ricorrenti all’esercizio delle funzioni afferenti la qualifica funzionale di inquadramento (funzionari &#8211; VIII qualifica funzionale), ovvero alla attribuzione della responsabilità di sezione;</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della amministrazione intimata;<br />
viste le memorie depositate;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 26.02.2004 il Referendario Dott.ssa Maria Laura Maddalena;<br />
Uditi gli avvocati di cui al verbale di udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>I  ricorrenti, tutti appartenenti al profilo professionale dei “divulgatori agricoli” ai sensi del regolamento 270/79/CEE e inquadrati nella ottava qualifica professionale del ruolo unico della Giunta regionale della Campania, con il ricorso in epigrafe, esponevano di aver chiesto più volte l’attribuzione della responsabilità della sezione. Tuttavia, nonostante circa 300 sezioni non fossero state attribuite la regione non ha ritenuto di attribuire ai ricorrenti la responsabilità di sezione. Con atto di significazione del 20.12.1998 i ricorrente hanno ulteriormente chiesto  alla amministrazione regionale di provvedere alla attribuzione della responsabilità di sezione, stante al decorso del triennio di “vincolo funzionale” previsto dal regolamento comunitario del 1979, in base al quale il contributo comunitario, per l’indennità di partecipazione ai corsi per divulgatori agricoli, deve essere rimborsato qualora i divulgatori agricoli non si dedichino per almeno un triennio alle funzioni per cui sono stati formati. <br />
Con provvedimento del 17.2.1999, a firma dell’assessore regionale al personale, è stata sostanzialmente rigettata la richiesta degli istanti sull’assunto che l’art. 5 della l. reg. n. 7 del 1985 vieta espressamente di impegnare il personale addetto alla divulgazione agricola per compiti diversi dalla divulgazione stessa e il principio dettato dalla deliberazione di giunta regionale n. 52 del 14.1.1994 secondo cui il predetto personale, ai fini della assegnazione degli incarichi dirigenziali e di responsabili di sezione non può che essere assegnato ad un servizio o ad una sezione apparente alle strutture preposte ai servizi di sviluppo agricolo.<br />
Tanto premesso i ricorrenti impugnavano il suddetto provvedimento per i seguenti motivi: <br />
1.	violazione dell’art. 6 legge n. 127 del 1997, incompetenza dell’assessore e violazione dello Statuto della Campania poiché la competenza di materia spetta al dirigente del servizio competente e non all’assessore regionale;<br /> <br />
2.	violazione del regolamento CEE n. 270 del 1979 e dell’art. 5 della l. regionale n. 7 del 1985 e successive modifiche e integrazioni, eccesso di potere per falsità dei presupposti, carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà e violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Cost. in quanto dalla normativa comunitaria non prevede un divieto assoluto di impiegare i divulgatori agricoli in diverse funzioni ma solo un vincolo triennale e poiché l’attribuzione della responsabilità di una sezione non sarebbe di per sé incompatibile con la continuazione dello svolgimento dell’attività di divulgazione agricola;<br /> <br />
3.	violazione di ulteriori nome del regolamento CEE n. 270 del 1979, in quanto all’art. 11 comma 3 del regolamento non è previsto, ai fini del rimborso delle retribuzioni, il vincolo di sei anni, come ritiene l’amministrazione, ma quello di tre anni, sopra richiamato;<br />	<br />
4.	circa la deliberazione n. 52 del 14.1.1994, violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Cost., incompetenza della giunta regionale ad emanare atti regolamentari;<br />	<br />
5.	violazione dell’art. 31 del DPR n. 3 del 1957 e degli artt. 3 e 97 della Cost.																																																																																												</p>
<p>Si costituiva la regione, deducendo l’insussistenza del primo motivo di ricorso in quanto la risposta fornita dall’assessore all’atto di significazione non aveva portata provvedimentale, e contestando le specifiche censure svolte dai ricorrenti sulla base del chiaro tenore della normativa regionale, concludendo  per il rigetto del ricorso.</p>
<p>Alla udienza odierna la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.</p>
<p>I ricorrenti impugnano l’atto emesso in data 17.2.1999 dell’assessore regionale al personale con il quale si è ritenuta non accoglibile la richiesta dei ricorrenti di ottenere l’attribuzione della responsabilità delle sezioni vacanti o che dovessero successivamente rendersi disponibili, in relazione alla qualifica funzionale di inquadramento degli istanti: ottava qualifica funzionale – profilo professionale di divulgatore agricolo.<br />
La controversia rientra pacificamente  nella materia del rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni ed attiene ad un atto dell’amministrazione datrice di lavoro emesso in data successiva al 30 giugno 1998, data alla quale fa riferimento l’art. 45, comma 17, d.lg. n. 80 del 1998, circa il passaggio dal giudice amministrativo al giudice ordinario delle controversie sui rapporti di pubblico impiego privatizzati. <br />
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la disposizione dell&#8217;art. 45, comma 17, del d.lg. n. 80 del 1998 &#8211; la quale stabilisce che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all&#8217;art. 68 del d.lg. n. 29 del 1993, così come modificato dallo stesso decreto n. 80, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 &#8211; va interpretata nel senso che quando il diritto o la lesione del diritto del dipendente nasca da un atto, provvedimentale o negoziale, come nel caso di una promozione o di un licenziamento, occorre tenere conto, ai fini della giurisdizione, unicamente del momento dell&#8217;emanazione dell&#8217;atto da cui nasce la pretesa giudiziale (Cassazione civile, sez. un., 7 marzo 2001, n. 89)<br />
In sostanza, la giurisprudenza di legittimità della Cassazione ha chiarito che allo scopo della ripartizione della giurisdizione fra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario nelle controversie di lavoro in cui sia parte un&#8217;amministrazione pubblica, ed al fine quindi di rispettare il discrimine costituito dalla data del 30 giugno 1998, di cui al d.lg. n. 80 del 1998, dovendo aversi riguardo all&#8217;avverarsi dei fatti materiali che hanno dato causa alla lite, deve accertarsi se quest&#8217;ultima tragga origine direttamente dallo svolgimento del rapporto o da uno specifico provvedimento della pubblica amministrazione, senza che possa avere rilievo, in quest&#8217;ultimo caso, il periodo di tempo in cui si verificano gli effetti dell&#8217;atto giuridico o il momento in cui si instaura il giudizio (Cassazione civile, sez. un., 25 luglio 2002, n. 10993).<br />
Nel caso in esame la pretesa fatta valere dai ricorrenti non attiene a fatti e circostanze intervenute in periodo antecedente al 30 giugno 1998. Essi infatti contestano la  determinazione dall’assessore regionale di non attribuire loro la responsabilità delle sezioni vacanti o che dovessero successivamente rendersi disponibili, in relazione alla qualifica funzionale di inquadramento degli istanti: ottava qualifica funzionale – profilo professionale di divulgatore agricolo, vantando un diritto ad ottenere tale attribuzione.<br />
 Evidentemente, dunque, il fatto materiale da individuarsi come casa della lite è tale specifico atto dell’assessore, della cui natura negoziale, autoritativa o addirittura di mera portata  informativa, come sostiene la difesa regionale, in questa sede è opportuno prescindere. Ciò che conta, infatti, ai fini della individuazione del giudice titolare della giurisdizione in applicazione del criterio di riparto dettato dall’art. 45 del d.lgs. 80 del 1998, è il fatto che detto atto sia stato assunto in data successiva al 30 giugno 1998 ( 17.2.1999) e che pertanto la controversia debba essere attribuita alla giurisdizione ordinaria.<br />
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.<br />
Sussistono giusti motivi, attesa la novità della questione al momento della proposizione del ricorso, per la compensazione delle spese tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli,  dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-21-5-2004-n-8897/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2004 n.8897</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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