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	<title>8885 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.8885</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-8885/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-8885/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.8885</a></p>
<p>Franco Frattini, PresidentE, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Gian Luca Lemmo e dall&#8217;Avvocato Lorenzo Lentini c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, ANAC &#8211; Autorità </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-8885/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.8885</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-8885/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.8885</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, PresidentE, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore PARTI: OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Gian Luca Lemmo e dall&#8217;Avvocato Lorenzo Lentini c. Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro pro tempore, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto pro tempore, ANAC &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Il definitivo consolidamento di un successivo, secondo provvedimento interdittivo divenuto ormai inoppugnabile, priva di interesse la proposizione dell&#8217;appello contro la sentenza che ha respinto il ricorso avverso il precedente provvedimento interdittivo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; improcedibilità  ex art. 35, comma 1, lett. c), CPA. &#8211; provvedimenti interdittivi succedutisi nel tempo &#8211; inoppugnabilità  del secondo &#8211; gravame avverso il primo &#8211; improcedibilità </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il definitivo consolidamento di un successivo, secondo provvedimento interdittivo (nella specie, in esito all&#8217;aggiornamento richiesto ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011), divenuto ormai inoppugnabile, priva di interesse la proposizione dell&#8217;appello contro la sentenza che ha respinto il ricorso avverso il precedente provvedimento interdittivo sicchè il relativo gravame va dichiarato improcedibile ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. .</em><br />
<em>(Nel caso in esame, il giudicato, afferente alla seconda interdittiva, ha rilevato, in particolare, che nel lasso temporale intercorso tra i due provvedimenti prefettizi non risultavano documentate circostanze rilevanti sopravvenute che, al di là  del mero trascorrere del tempo, rendessero palese la soluzione di continuità  col passato e, cioè, la fuoriuscita operosa e definitiva dell&#8217;impresa dall&#8217;orbita di potenziale influenza delle organizzazioni camorristiche).</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/12/2019<br />
<strong>N. 08885/2019REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 05766/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 5766 del 2016, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Gian Luca Lemmo e dall&#8217;Avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Giovan Battista Santangelo in Roma, via Bertoloni, n. 44;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto <em>pro tempore</em>, ANAC &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona del Presidente <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi <em>ex lege</em>Â dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza -OMISSIS- del 22 dicembre 2015 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. I, resa tra le parti, concernente informazione antimafia ad effetto interdittivo emessa nei confronti di -OMISSIS-<br />
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate, il Ministero dell&#8217;Interno, l&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli e l&#8217;ANAC &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione;<br />
visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a.;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l&#8217;odierna appellante, -OMISSIS-, l&#8217;Avvocato Lorenzo Lentini e per le pubbliche amministrazioni appellate, il Ministero dell&#8217;Interno, l&#8217;U.T.G. &#8211; Prefettura di Napoli e l&#8217;ANAC &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, l&#8217;Avvocato dello Stato Wally Ferrante;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO e DIRITTO<br />
1. -OMISSIS-, odierna appellante, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, anche con motivi aggiunti, l&#8217;informazione antimafia, prot. -OMISSIS- del 16 luglio 2014, emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di Napoli e confermativa dell&#8217;originaria informazione antimafia prot. n. -OMISSIS- del 23 gennaio 2003 nonchè tutti gli atti connessi, prodromici e consequenziali.<br />
1.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero dell&#8217;Interno per chiedere la reiezione del ricorso.<br />
1.2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, con la sentenza -OMISSIS- del 22 dicembre 2015 ha respinto il ricorso, siccome integrato dai motivi aggiunti.<br />
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello -OMISSIS-, lamentandone l&#8217;erroneità , e ne ha chiesto la riforma.<br />
2.1. Si è costituito l&#8217;appellato Ministero dell&#8217;Interno per resistere al gravame.<br />
2.2. Nell&#8217;udienza pubblica del 12 dicembre 2019, dopo numerosi rinvii richiesti dall&#8217;appellante in attesa dell&#8217;esito circa l&#8217;ulteriore istanza di aggiornamento proposta alla Prefettura di Napoli ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011, il Collegio, sentiti i difensori delle parti e dopo aver richiesto lumi al difensore dell&#8217;appellante circa l&#8217;eventuale impugnazione della sentenza -OMISSIS- dell&#8217;11 luglio 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania agli effetti di una eventuale improcedibilità  dell&#8217;appello, ha trattenuto la causa in decisione.<br />
3. L&#8217;appello di -OMISSIS- deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell&#8217;art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., per il sopravvenuto difetto di interesse.<br />
4. -OMISSIS- non ha impugnato, infatti, la sentenza -OMISSIS- dell&#8217;11 luglio 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, che ha respinto il ricorso proposto dalla stessa -OMISSIS- avverso la nuova informazione antimafia, prot. -OMISSIS- del 5 maggio 2017, emessa dalla stessa Prefettura di Napoli in esito all&#8217;aggiornamento richiesto dalla società  ai sensi dell&#8217;art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011.<br />
4.1. Il definitivo consolidamento del secondo provvedimento interdittivo, divenuto ormai inoppugnabile in seguito al passaggio in giudicato di questa ultima sentenza, priva di interesse la proposizione del presente appello contro la sentenza che ha respinto il ricorso contro il precedente provvedimento interdittivo, oggetto del presente giudizio, considerando che nella sentenza -OMISSIS- del 2018 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, ha rilevato che nel lasso temporale intercorso tra i due provvedimenti prefettizi non risultano documentate circostanze rilevanti sopravvenute che, al di là  del mero trascorrere del tempo, rendano palese la soluzione di continuità  col passato e, cioè, la fuoriuscita operosa e definitiva dell&#8217;impresa dall&#8217;orbita di potenziale influenza delle organizzazioni camorristiche.<br />
5. L&#8217;appello deve quindi essere dichiarato improcedibile, per il sopravvenuto difetto di interesse risultante incontestabilmente dalla mancata impugnativa di detta sentenza, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza qui impugnata.<br />
6. Le spese del presente grado del giudizio, attesa la natura degli interessi coinvolti e la particolarità  della vicenda processuale, possono essere interamente compensate tra le parti.<br />
6.1. Rimane definitivamente a carico dell&#8217;appellante il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto da -OMISSIS-, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.<br />
Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione del gravame.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 196 del 2003 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  di -OMISSIS-</div>
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