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	<title>8864 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8864 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8864/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8864</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo De Fazio Paolo (Avv. Raffaele Scarinzi) contro Comune di San Nicola Manfredi (n.c.) e Martino Costruzioni s.a.s. (n.c.) sulla vincolatività delle clausole del bando di gara 1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara – Modalità di presentazione delle offerte previste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8864/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8864/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. P. Corciulo<br /> De Fazio Paolo (Avv. Raffaele Scarinzi) contro Comune di San Nicola Manfredi  (n.c.) e Martino Costruzioni s.a.s. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla vincolatività delle clausole del bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara – Modalità di presentazione delle offerte previste a pena di esclusione – Inderogabilità.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara  &#8211; Modalità di presentazione delle offerte previste a pena di esclusione – Inderogabilità – Eccezioni.<br />
3. Contratto della P.A. – Gara d’appalto – Bando di gara – Disposizione che impone, nell’offerta economica, l’indicazione del prezzo in cifre ed in lettere – Indicazione, da parte del concorrente del prezzo offerta in termini di ribasso percentuale – Esclusione – Va disposta.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Una volta fissate nella lex specialis di gara le modalità di selezione e di svolgimento del procedimento, l’Amministrazione deve farne sempre piena  e puntuale applicazione, salva la possibilità di un loro intervento modificativo in sede di autotutela che, tuttavia, incidendo sull’intero assetto del procedimento,  ne impone comunque l’integrale rinnovazione.</p>
<p>2. Il rigore  di tale principio trova tuttavia  alcuni temperamenti,  e ciò sia nelle ipotesi in cui la lex specialis non  si presenti eccessivamente descrittiva e capillare, nel senso che non  disciplina espressamente tutti gli aspetti e le articolazioni del procedimento, sia  nell’eventualità  in cui, pur essendo stata prevista una specifica regola, questa si presenti di dubbia o incerta applicazione, di talchè è necessario  un intervento  da parte   della Commissione in sede di interpretazione  che sia volto a calibrarne la portata.</p>
<p>3. La Commissione, in presenza di una  disposizione che, a pena di esclusione,  prevede che le offerte debbano indicare il prezzo in cifre ed in lettere, non può ammettere alla gara quelle imprese che abbiano invece riportato la percentuale di ribasso, dovendo  l’organo di gara fare rigorosa applicazione proprio  di quelle regole che l’Amministrazione  si è in  originariamente data  per lo svolgimento del procedimento di selezione ed alla  cui applicazione era ormai strettamente  vincolata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla vincolatività delle clausole del bando di gara.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>SENT.	N. 8864/04<br />	<br />
R.G.	N. 15/04																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br /> 1^ Sezione</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 15/04 R.G. proposto da<br />
<b>De Fazio Paolo</b>, titolare dell’omonima impresa individuale,  rappresentato e difeso dall’Avvocato Raffaele Scarinzi ed elettivamente domiciliato  in Napoli, via Palepoli n. 20, presso  lo studio dell’Avvocato Francesco Maria Capitanio;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di San Nicola Manfredi </b>in persona del Sindaco p.t. non costituito in giudizio;<br />
nonché contro<br />
<b>Martino Costruzioni s.a.s., </b>non  costituita in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />a)	del verbale in data 27.11.2003 della Commissione di gara per l’appalto presso il Comune di San Nicola Manfredi (Bn) dei “lavori di ristrutturazione della strada rurale Mezzaricotta-Centofante” che ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria in favore della  ricorrente;<br />	<br />
b)	 del  successivo verbale di riapertura  della gara redatto in data 1°.12.2003 e della relativa aggiudicazione provvisoria  in favore della  società Martino Costruzioni s.a.s.;<br />	<br />
c)	di ogni ulteriore provvedimento preordinato, connesso e consequenziale.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;<br />
Uditi alla camera di consiglio del  21.4.2004 gli Avvocati di cui verbale di  udienza;</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con  bando del 16.11.2003  n. 8148 il Comune di San Nicola Manfredi  indiceva una gara di appalto per l’affidamento  di lavori di ristrutturazione della strada rurale Mezzaricotta- Centofante, da aggiudicarsi  mediante il criterio del   prezzo più basso sulla base d’asta fissata in € 225.654,99. Tra le prescrizioni del bando previste a pena di esclusione vi era quella per cui l’offerta avrebbe dovuto essere espressa sia in cifre che in lettere.<br />
Delle originarie 64 imprese  partecipanti ne  risultavano ammesse solo 58, le cui offerte venivano aperte nella seduta del 24.11.2003; in tale circostanza, la Commissione procedeva all’esclusione di 32 ditte, avendo queste presentato la loro offerta indicando non già il prezzo finale a corpo, quanto la percentuale di ribasso.<br />
All’esito delle operazioni di gara, l’aggiudicazione  provvisoria veniva disposta in favore della impresa individuale De Fazio Paolo,Successivamente, a seguito di ricorso presentato da parte di una delle ditte escluse, la Commissione decideva  di annullare l’aggiudicazione provvisoria disposta in favore dell’impresa De Fazio, di riaprire le operazioni di gara  e di riammettere le   ditte in precedenza escluse, fissando nella data del 1°.12.2003 la seduta di prosieguo delle attività  di selezione, all’esito delle quali aggiudicataria risultava essere questa volta la società Martino Costruzioni s.a.s..<br />
Avverso il nuovo provvedimento di aggiudicazione, nonché contro  il precedente atto di annullamento  dell’originaria aggiudicazione disposta in suo favore, proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il signor De Fazio Paolo, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari.<br />
Oltre a contestare la legittimità del provvedimento di autotutela con cui  l’Amministrazione comunale aveva provveduto all’annullamento dell’originaria aggiudicazione provvisoria, in quanto  si trattava di un atto non  assistito dalle necessarie garanzie partecipative di cui alla legge 7.8.1990 n. 241, oltre che adottato su istanza di un soggetto assolutamente privo di qualsiasi interesse alla riapertura della  gara &#8211; poiché giammai sarebbe risultato vincitore della medesima &#8211; il ricorrente si doleva del fatto che il Comune, nel riammettere alla gara quelle imprese che avevano presentato la loro offerta indicando non già il prezzo a corpo offerto ma  la percentuale di ribasso, aveva  finito per violare apertamente la lex specialis di gara  nella parte in cui aveva dettato specifiche modalità di presentazione delle offerte, sanzionandone con l’esclusione la relativa violazione.<br />
Né il Comune di San Nicola Manfredi, né la società controinteressata si costituivano in giudizio.<br />
Alla camera  di consiglio del 25.2.2004, con ordinanza n. 1205/04, il Tribunale accoglieva la domanda cautelare.<br />
Con atto notificato in data 20.1.2004, parte ricorrente presentava motivi aggiunti avverso il provvedimento di aggiudicazione  definitiva della gara disposto in favore della  società controinteressata, evidenziando non solo profili di invalidità derivata rispetto ai vizi di legittimità fatti valere nei confronti dei provvedimenti presupposti già gravati in via principale,  ma anche l’incompetenza della Commissione a provvedere in sede di autotutela alla revisione degli atti di gara.<br />
All’udienza pubblica del 21.4.2004, in vista della quale il ricorrente depositava una memoria conclusionale, il Tribunale tratteneva la causa   per la decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE </b></p>
<p>Il signor De Fazio Paolo  ha impugnato il verbale del 27.11.2003  con cui la Commissione    della gara indetta dal Comune di San Nicola Manfredi per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della strada rurale Mezzaricotta-Centofante aveva proceduto all’annullamento dell’originaria aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore, disponendo la  riammissione di 32 ditte che erano state in precedenza escluse dalla selezione; oggetto di impugnazione sono state anche le successive operazioni di gara del 1°.12.2003, con cui, in sede di rinnovazione del procedimento, si era provveduto ad aggiudicare provvisoriamente i lavori alla controinteressata Martino Costruzioni s.a.s., nonché il provvedimento di aggiudicazione definitiva  intervenuto in favore di quest’ultima società, atto espressamente gravato con motivi aggiunti notificati all’Amministrazione ed alla controinteressata in data 20.1.2004.<br />
Il ricorrente, originario aggiudicatario provvisorio della gara, ha contestato principalmente l’illegittimità del comportamento della Commissione che, dopo avere correttamente proceduto alla esclusione di 32 ditte per avere queste presentato la loro offerta con modalità differenti rispetto a quelle tassativamente previste dal  bando di gara, ne aveva successivamente disposto la riammissione, giungendo poi ad aggiudicare i lavori alla società controinteressata.<br />
Il motivo è fondato. <br />
Osserva il Collegio che  la disposizione   di cui al punto 1 delle “norme ed avvertenze” del bando di gara, aveva espressamente previsto che il prezzo dovesse essere indicato in cifre ed in  lettere, facendo così riferimento ad un valore monetario  e non già ad uno da esprimersi in termini percentuali &#8211; come invece avevano fatto le ditte originariamente escluse e poi riammesse – mentre al punto n. 10, lettera  h),  si specificava che la  compilazione delle offerte in modo non conforme alle  prescrizioni del bando avrebbe comportato l’esclusione dalla gara.<br />
Pertanto, ferma restando l’inequivocità della regola afferente le modalità di compilazione dell’offerta nella gara de qua ed il consequenziale obbligo di esclusione in ipotesi di  sua inosservanza, è necessario verificare se la Commissione potesse in qualche modo discostarsi da tale disciplina in  forza dell’applicazione  del principio generale del favor partecipationis in materia di procedimenti ad evidenza pubblica.<br />
Al quesito deve essere senz’altro resa una risposta  negativa, atteso che, una volta fissate nella lex specialis di gara le modalità di selezione e di svolgimento del procedimento, l’Amministrazione ne deve farne sempre piena  e puntuale applicazione, salva la possibilità di un loro intervento modificativo in sede di autotutela che, tuttavia, incidendo sull’intero assetto del procedimento,  ne impone comunque l’integrale rinnovazione. <br />
Il rigore  di tale principio trova tuttavia  alcuni temperamenti,  e ciò sia nelle ipotesi in cui la lex specialis non  si presenti eccessivamente descrittiva e capillare, nel senso che non  disciplina espressamente tutti gli aspetti e le articolazioni del procedimento, sia  nell’eventualità  in cui, pur essendo stata prevista una specifica regola, questa si presenti di dubbia o incerta applicazione, di talchè è necessario  un intervento  da parte   della Commissione in sede di interpretazione  che sia volto a calibrarne la portata.<br />
Nel caso  che occupa, osserva il Collegio che  non si è in presenza  di nessuna delle due ipotesi sopra richiamate, sia perché la disciplina di gara si presentava  di estrema chiarezza ed intelligibilità,  sia perché questa non presentava lacune di sorta tali  da giustificarne un’integrazione attraverso il ricorso al principio generale di massima partecipazione.<br />
Ne consegue che la Commissione, in presenza di una  disposizione che,  a pena di esclusione,  aveva previsto che le offerte dovessero indicare il prezzo in cifre ed in lettere, non poteva ammettere alla gara quelle imprese che avessero invece riportato la percentuale di ribasso, dovendo  l’organo di gara fare rigorosa applicazione proprio  di quelle regole che l’Amministrazione   si era in  originariamente data  per lo svolgimento del procedimento di selezione ed alla  cui applicazione era ormai strettamente  vincolata.<br />
Né valga, in senso contrario, l’osservazione per cui sarebbe stato  indifferente, ai fini della  quantificazione finale della singola offerta, che questa fosse stata espressa o come prezzo oppure in termini di ribasso percentuale, atteso che tale scelta resta affidata ad una valutazione discrezionale operata a monte dall’Amministrazione indicente in sede di predisposizione  della lex specialis di gara, la cui  congruità  e legittimità risulta  del tutto estranea a qualsiasi sindacato, sia da parte di questo Tribunale che della stessa Commissione, ferma restando la chiarezza ed inequivocità delle disposizione de quibus.<br />
Da tali considerazioni discende la fondatezza  del ricorso, con consequenziale annullamento del verbale della Commissione di gara  del 27.11.2003  con cui era stata annullata l’aggiudicazione provvisoria  disposta in favore  del ricorrente, nonché di tutte le successive operazioni di gara  ed i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva intervenuti in favore della società controinteressata, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di gravame.<br />
Quanto alla domanda risarcitoria, questa, allo stato,  non può trovare accoglimento,  dovendosi attendere le successive determinazioni dell’Amministrazione Comunale di San Nicola Manfredi circa l’esecuzione della presente decisione, anche tenuto conto degli effetti  invalidanti prodotti dalla medesima sul contratto di appalto stipulato con la società controinteressata.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Prima Sezione<br />
&#8211; accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale del 27.11.2003 con cui la Commissione   della gara  indetta dal Comune di San Nicola Manfredi per l’affidamento dei lavori   ristrutturazione  della strada rurale Mezzaricotta-Centofanti ha annullat<br />
-respinge la domanda risarcitoria;<br />
 &#8211; condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi €4.000,00 quattromila/00);<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del   21.4.2004 dai Magistrati<br />
Giancarlo Coraggio 	Presidente<br />	<br />
Luigi Antonio Nappi	Consigliere <br />	<br />
Paolo Corciulo	Primo Referendario, estensore<br />	<br />
Il Presidente	L’Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-24-5-2004-n-8864/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2004 n.8864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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