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	<title>8845 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8845 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.8845</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-11-9-2007-n-8845/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-11-9-2007-n-8845/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.8845</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, Est. Amadio A. Mottola ( avv.ti G.Lauricella, C. Perelli e G. Viglione) c/ Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena, Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Gen. Stato) sulla sussistenza o meno dell&#8217;obbligo&#160; dell&#8217;amministrazione prima di decidere un ricorso gerarchico, di coinvolgere nel procedimento anche i soggetti&#160; non contemplati&#160; nel ricorso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-11-9-2007-n-8845/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.8845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-11-9-2007-n-8845/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.8845</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti,   Est. Amadio<br /> A. Mottola ( avv.ti G.Lauricella, C. Perelli e G. Viglione) c/ Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena, Ministero della Pubblica Istruzione (Avv. Gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza o meno dell&#8217;obbligo&nbsp; dell&#8217;amministrazione prima di decidere un ricorso gerarchico, di coinvolgere nel procedimento anche i soggetti&nbsp; non contemplati&nbsp; nel ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo &#8211; Avvio – Comunicazione &#8211; Ricorso gerarchico &#8211; Effetti “a cascata” su situazioni giuridiche soggettive non contemplate nel ricorso medesimo &#8211; Obbligo dell&#8217;amministrazione di coinvolgere i soggetti titolari di tali situazioni – Sussiste &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Qualora il provvedimento di accoglimento di un ricorso gerarchico, riverberi i suoi effetti “a cascata” su situazioni giuridiche soggettive non contemplate nel ricorso medesimo, l’amministrazione ha l’obbligo di coinvolgere i soggetti titolari di tali situazioni, prima di dare un assetto provvedimentale definitivo. Infatti, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, rappresenta lo strumento mediante il quale il cittadino, con apposite memorie ed osservazioni, può intervenire nel processo decisionale della P.A., fornendole gli elementi di conoscenza e di valutazione occorrenti ad orientare correttamente le scelte amministrative e ad adottare, quindi, un provvedimento idoneo a contemperare gli opposti interessi pubblici e privati in gioco. Nel caso di specie, il Provveditorato agli Studi aveva annullato il passaggio di ruolo del soggetto direttamente contemplato nel ricorso gerarchico disponendo il passaggio di ruolo della ricorrente e modificando tuttavia, anche il passaggio di ruolo di un terzo soggetto non nominato nel ricorso medesimo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza o meno dell’obbligo  dell’amministrazione prima di decidere un ricorso gerarchico, di coinvolgere nel procedimento anche i soggetti  non contemplati  nel ricorso</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio <br />
Sezione 3° bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11325/1998 proposto dalla<br />
prof.ssa <b>MOTTOLA Angela</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Lauricella, Cristina Perelli e Giancarlo Viglione ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Ovidio n. 32;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>&#8211; il <b>Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena</b>, in persona del Dirigente p.t,</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero della Pubblica Istruzione</b>, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (avv. Diana Ranucci) presso i cui Uffici sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>&#8211; della prof.ssa <b>Pollina Anna Lisa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Valerio Girani e Maria Teresa Barbantini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, p.zza Trevi n. 86;</p>
<p>&#8211;	della prof.ssa <b>Signani Serena</b>, non costituitasi in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamentoprevia sospensione dell’efficacia:<br />
1) del decreto del Provveditorato agli Studi di Forlì n. 9977 del 24.2.1998, nella parte concernente la ricorrente;<br />
2) del presupposto D.M. 27.1.1998 di accoglimento del ricorso gerarchico presentato dalla prof.ssa Pollina Anna Lisa;<br />
3) del parere favorevole espresso dal Consiglio Nazionale della P.I. sul ricorso anzidetto;<br />
4) per quanto occorrer possa, della circolare ministeriale n. 344 del 2.6.1997.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della P.I. e della prof.ssa Pollina Anna Lisa;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
	Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
	Udito alla pubblica udienza del 23 aprile 2007 il relatore dott. Giulio Amadio e uditi, altresì, i procuratori delle parti, come da verbale d’udienza;<br />	<br />
	Vista la propria ordinanza n. 1415 del 12.10.1998 di rigetto della domanda cautelare;<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO </b></p>
<p>Con atto notificato, rispettivamente, alle Amministrazioni Scolastiche ed alla controinteressata Prof.ssa Pollina, la prof.ssa Mottola Angela proponeva ricorso giurisdizionale al TAR per l’Emilia Romagna, al fine di ottenere, in particolare, l’annullamento dell’atto del Provveditore agli Studi di Forlì-Cesena con il quale veniva annullato il precedente passaggio di ruolo della ricorrente dalla scuola media inferiore alla superiore.<br />
Esponeva che, per quanto concerne l’impugnato provvedimento 9977 del 24.2.1998, dalla scarna motivazione in esso enunciata si deduceva solo che tale opposta determinazione derivava dall’accoglimento, in sede ministeriale, di un ricorso prodotto da altra docente, in data 25.8.97, con il quale si impugnava la graduatoria approvata con il ridetto decreto 12.8.97 del Provveditore di Forlì, concernente i passaggi in ruolo.<br />
Precisava, inoltre, che a seguito della sopra citata graduatoria, essendo risultata utilmente inserita con punti 32, aveva ottenuto la cattedra presso l’IPSAR di Forlimpopoli.<br />
Asseriva, infine, che, per effetto dell’autoannullamento, la Prof.ssa Pollina, ricorrente in sede gerarchica nonchè odierna controinteressata, veniva a collocarsi al primo posto della stessa, scalzando, così, la Prof.ssa Signani che, rimanendo in posizione utile per il passaggio di ruolo, veniva a scalzare a sua volta, la Prof.ssa Mottola, che perdeva il posto e si vedeva costretta a ritornare, a  decorrere dall’anno scolastico 1998-99, nel ruolo e presso la sede di provenienza (scuola media inferiore – sede Premilcuore).<br />
In diritto la ricorrente eccepiva, in particolare, la violazione dell’art. 20, 4°, 5° e 6° comma, dell’O.M. n. 50 del 1996 nonchè dell’art. 7 della legge 241 del 1990.<br />
Rilevava, infatti, che il ricorso gerarchico, proposto dalla Prof.ssa Pollina il 25.8.97, non avrebbe assolto all’onere di notifica ai controinteressati ed in ogni caso, qualora tale obbligo non si volesse ravvisare in capo alla P.A., quello di comunicazione dell’inizio del procedimento.<br />
Il ricorso assumeva il n. 746/98 RG presso il T.A.R. per l’Emilia Romagna.<br />
Successivamente si costituiva l’Avvocatura Distrettuale dello Stato (4 giugno 1998) chiedendo la declaratoria di inammissibilità ed irricevibilità nonchè la reiezione del ricorso.<br />
La medesima Avvocatura sollevava, altresì, regolamento di competenza ritenendo spettare la cognizione del ricorso al TAR del Lazio, essendosi con lo stesso impugnata, ancorchè in via subordinata, la circolare telegrafica del Ministero della Pubblica Istruzione n. 344 del 2 giugno 1997.<br />
Senonchè la ricorrente aderiva all’istanza di regolamento di competenza e riassumeva il ricorso avanti al TAR del Lazio.<br />
Resistono al ricorso, per chiederne il rigetto, il Ministero della P.I. e la prof.ssa Pollina. Quest’ultima eccepisce anche l’improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo la prof.ssa Mottola chiesto e ottenuto, nell’ambito dei movimenti provinciali, trasferimento presso un’altra scuola media con sede di servizio a Predappio, in Provincia di Forlì.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’eccezione d’improcedibilità del ricorso, mossa dalla controinteressata, non può essere condivisa perchè, essendo la sede di servizio da ultimo assegnata alla ricorrente diversa da quella per la quale la medesima aveva espresso la preferenza, non può ritenersi venuto meno l’interesse alla pronuncia di merito sul ricorso.<br />
La controversia in esame investe una vicenda relativa ai movimenti del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado per l’a.s. 1997/98.<br />
In particolare, si tratta di provvedimenti, disposti dal Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena con decreto 20058 del 12.8.1997, relativi ai passaggi di ruolo dalla scuola media inferiore a quella superiore.<br />
Dallo stesso decreto provveditoriale risultava che la Prof.ssa Pollina Anna Lisa non aveva ottenuto il passaggio di ruolo per la classe di concorso A246 (lingua francese).<br />
Infatti, la medesima, docente di lingua fracese presso la Scuola Media di Sogliano al Rubicone per l’a.s. 97/98, aveva presentato domanda per il passaggio di ruolo, dalla scuola  secondaria di I grado a quella di II grado, allegando dichiarazione personale di abilitazione. Tra le sedi di preferenza veniva indicata l’IPSCT “Ivo Oliveti” di Forlì, ma la domanda non trovava accoglimento.<br />
Successivamente (25.8.97) la prof.ssa Pollina produceva ricorso gerarchico avverso il passaggio di ruolo nella classe di concorso 46/A, disposto dall’Amministrazione Scolastica nei confronti della Prof.ssa Signani Serena, presso l’Istituto P.C.T. “Ivo Oliveti” di Forlì.<br />
A suo avviso in base alla C.M. 344 del 2.6.1997 aveva diritto alla valutazione della propria abilitazione per la classe 46/A (francese) e conseguentemente alla partecipazione ai passaggi di ruolo, con preferenza per la sede sopraspecificata.<br />
Impropriamente la ricorrente sostiene che la Prof.ssa Pollina avrebbe proposto ricorso gerarchico impugnando l’intera graduatoria, approvata con D.P. 12.8.97; in realtà il provvedimento relativo al passaggio di ruolo in discorso non prevede la formazione di alcuna graduatoria, ove sarebbe possibile attribuire la qualità di controinteressati a tutti coloro che vi sono inseriti.<br />
Pertanto la veste di controinteressata dev’essere riconosciuta solo alla docente (prof.ssa Signani) che ha ottenuto il passaggio su una determinata sede di servizio (Istituto “Oliveti” di Forlì) oggetto di domanda concorrente della prof.ssa Pollina.<br />
Dunque il D.M. 27.1.1998 di accoglimento del gravame gerarchico proposto da quest’ultima, non è incorso nel vizio di violazione dell’art. 20 dell’O.M. n. 50 del 7.2.1996.<br />
Passando all’esame del successivo decreto adottato dal Provveditorato agli Studi di Forlì, si osserva che con esso tale organo periferico: annullava il passaggio di ruolo per la classe di concorso A246 della Prof.ssa Mottola, disponeva il passaggio di ruolo della Prof.ssa Pollina dalla Scuola Media di Sogliano al Rubicone all’Istituto “I. Oliveti” di Forlì e modificava il passaggio di ruolo della Prof.ssa Signani Serena dalla Scuola Media Via Pascoli di Cesena all’IPSAR di Forlimpopoli, anzichè all’“Ivo Oliveti” di Forlì.<br />
Va, tuttavia, rilevato che questa fase procedimentale svoltasi nell’ambito del Provveditorato, riverberando i suoi effetti “a cascata” sulle situazioni giuridiche soggettive non contemplate in sede di gravame gerarchico, avrebbe richiesto il loro coinvolgimento prima di dare un assetto definitivo alla parziale modifica dei passaggi di ruolo.<br />
Tale è il senso della censura mossa dalla ricorrente (violazione dell’art. 7 e segg. della L. 7.8.1990 n. 241) al decreto del Provveditorato agli Studi n. 9977/1988.<br />
Essa riceve avallo da consolidata giurisprudenza secondo cui la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, rappresenta lo strumento mediante il quale il cittadino, con apposite memorie ed osservazioni, può intervenire nel processo decisionale della P.A., fornendole gli elementi di  conoscenza e di valutazione occorrenti ad orientare correttamente le scelte amministrative e ad adottare, quindi, un provvedimento idoneo a contemperare gli opposti interessi pubblici e privati in gioco (Cons. St., Sez. IV, 18.10.2002 n. 5699; 27.10.2003 n. 6631; Sez. V, 28.5.2001 n. 2884; Cass. civ., Sez. I, 11.6.2004 n. 11103).<br />
Stante la fondatezza dell’esaminata doglianza (ed assorbite le rimanenti), il ricorso avverso il più volte citato decreto n. 9977/1998 va accolto con conseguente annullamento di quest’ultimo.<br />
Le spese di causa vengono liquidate nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione 3° bis, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il decreto del Provveditorato agli Studi di Forlì-Cesena n. 9977 del 24.2.1998.<br />
Condanna l’Amministrazione della P.I. al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di causa che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge. <br />
Compensa le spese tra la ricorrente e la controinteressata.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 23 aprile 2007 in camera di consiglio, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Saverio Corasaniti			Presidente<br />	<br />
Giulio Amadio			Consigliere, est.<br />	<br />
Francesco Arzillo			Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-11-9-2007-n-8845/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/9/2007 n.8845</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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