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	<title>8842 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8842 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.8842</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-7-2020-n-8842/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-7-2020-n-8842/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.8842</a></p>
<p>Antonino Savo Amodio, Presidente, Laura Marzano, Consigliere, Estensore PARTI: Beni confiscati : l&#8217;ordinanza di sgombro ex. art. 47, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è un atto dovuto . 1.- Criminalità  &#8211; beni confiscati &#8211; ordinanza di sgombro ex. art. 47, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-7-2020-n-8842/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.8842</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-29-7-2020-n-8842/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/7/2020 n.8842</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Savo Amodio, Presidente, Laura Marzano, Consigliere, Estensore PARTI:</span></p>
<hr />
<p>Beni confiscati : l&#8217;ordinanza di sgombro ex. art. 47, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 è un atto dovuto .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1.- Criminalità  &#8211; beni confiscati &#8211; ordinanza di sgombro ex. art. 47, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 &#8211; atto dovuto &#8211; è tale.<br /> <br /> 2.- Criminalità  &#8211; potere- dovere dell&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata &#8211; ordinanza di sgombro ex. art. 47, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 -interesse concreto alla liberazione &#8211; sussiste.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Ai sensi dell&#8217;art. 47, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di sgombero di immobile confiscato alla criminalità  organizzata costituisce, per l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata, un atto dovuto, atteso che essa ha il potere-dovere di ordinare ai ricorrenti di lasciare libero un bene che, per effetto della confisca, acquisisce un&#8217;impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità  pubbliche. Il che determina l&#8217;assimilabilità  del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile.</em><br /> <br /> <br /> <br /> <em>2. Il &#8220;potere-dovere&#8221; dell&#8217;Agenzia di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione pubblica del bene ma risponde ad un interesse concreto alla sua liberazione che viene compiutamente soddisfatto con l&#8217;esercizio di un&#8217;azione esecutiva complementare &#8211; ma distinta &#8211; da quella discrezionale con cui, invece, l&#8217;amministrazione decide in ordine all&#8217;uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dagli artt. 47 ss. D.Lgs. n. 159/2011.</em><br /> <br /> <br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 29/07/2020<br /> <strong>N. 08842/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02524/2016 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2524 del 2016, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Toni De Simone, con domicilio eletto presso lo studio legale Pernazza in Roma, via Nizza, 53;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata <em>ex lege</em> in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- del 27 novembre 2015, ex art. 2 <em>decies,</em> comma 2, della legge 31 maggio 1965 n. 575, dell&#8217;immobile sito in-OMISSIS-, emessa dall&#8217;Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;ANBSC;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le ordinanze n. -OMISSIS-;<br /> Relatrice, nell&#8217;udienza del giorno 20 luglio 2020, la dott.ssa Laura Marzano in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, come modificato dall&#8217;art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28;<br /> Udito il difensore della parte ricorrente in collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 4 D.L. 28/2020, nonchè del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020 e delle Linee Guida sull&#8217;applicazione del predetto art. 4 D.L. 28/2020, come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con il ricorso in epigrafe i sigg.ri -OMISSIS- hanno impugnato l&#8217;ordinanza di sgombero n. -OMISSIS- del 27 novembre 2015, ex art. 2 <em>decies</em>, comma 2, L. 31 maggio 1965 n. 575, dell&#8217;immobile sito in -OMISSIS- emessa dall&#8217; Agenzia Nazionale per l&#8217;Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata nei confronti sig.ra -OMISSIS-.<br /> Espongono che la sig.ra -OMISSIS-, dal 2 febbraio 2000 conduce in locazione l&#8217;immobile meglio distinto in catasto al foglio n. -OMISSIS-: tanto in forza di contratto di locazione registrato in data 17 febbraio 2000.<br /> Precisano che l&#8217;immobile, costituito da una modesta mansarda, solo in parte abitabile, è occupato dalla sig.ra-OMISSIS-, di anni 76 e da suo marito -OMISSIS-, di anni 75, percettori di una modesta pensione, mentre il figlio, -OMISSIS- vive con la propria famiglia presso altra abitazione.<br /> Successivamente al decreto di sequestro del 5 settembre 2008, adottato dal Tribunale di Latina nell&#8217;ambito del procedimento n. 39/08 R.G. misure di prevenzione, l&#8217;amministratore dei beni sequestrati, dott. Franco, con la missiva del 21 gennaio 2009, comunicava alla Sig.ra-OMISSIS- le nuove modalità  di pagamento del canone di locazione, cui la stessa regolarmente si atteneva anche dopo la nomina del nuovo amministratore giudiziario dott. Romagnoli.<br /> Nell&#8217;ambito del procedimento di prevenzione n. 39/08 M.P., veniva disposta la confisca del bene con decreto emesso in data 4 dicembre 2009, depositato in data 23 dicembre 2009, parzialmente riformato dal decreto della Corte di Appello di Roma &#8211; Sez. IV penale del 31 gennaio 2012 e reso definitivo dalla sentenza della Corte di Cassazione del 3 ottobre 2012.<br /> Seguiva il provvedimento impugnato con cui l&#8217;ANBSC ordinava l&#8217;immediato rilascio dell&#8217;immobile, concedendo ai ricorrenti il termine di soli 30 giorni, nonostante la pendenza di un procedimento per finita locazione intrapreso dal curatore innanzi al Tribunale di LatinaSezione Staccata di Terracina.<br /> I ricorrenti ritengono illegittimo l&#8217;impugnato provvedimento per i seguenti motivi.<br /> 1) Violazione dell&#8217;art. 823 c.c. e inesistenza del potere di emettere provvedimenti di autotutela in costanza del rapporto locatizio; inesistenza dell&#8217;abusività  dell&#8217;occupazione; eccesso di potere per arbitrarietà  ed irrazionalità ; difetto di istruttoria.<br /> Non sussisterebbero i presupposti per l&#8217;esercizio dell&#8217;autotutela possessoria, essendo ancora valido il contratto di locazione, rinnovatosi, con scadenza contrattuale al 2 febbraio 2020: quindi l&#8217;occupazione non sarebbe abusiva.<br /> 2) Violazione dell&#8217;art. 832 comma 2 c.c. per pendenza del procedimento di sfratto innanzi al Tribunale ordinario; difetto di giurisdizione.<br /> In pendenza del procedimento innanzi al Tribunale ordinario non sarebbe consentito avvalersi dell&#8217;autotutela amministrativa.<br /> 3) Violazione dell&#8217;art. 7 e dell&#8217;art. 21 <em>octies</em> L. 241/1990, violazione del d.P.R. 243/2006.<br /> Sebbene la comunicazione di avvio del procedimento in simili fattispecie non sia prevista, tuttavia, ove fosse intervenuta, i ricorrenti avrebbero potuto motivatamente rappresentare l&#8217;esistenza del contratto di locazione tuttora in essere.<br /> L&#8217;amministrazione si è costituita in giudizio depositando documentazione tra cui una relazione illustrativa.<br /> Con ordinanza n. 1394 del 24 marzo 2016 la Sezione ha respinto l&#8217;istanza cautelare in ragione della definitività  del presupposto provvedimento di confisca e del carattere dovuto e vincolato dell&#8217;atto impugnato, essendo inoltre da tempo scaduto il rapporto di locazione e non essendo intervenuto alcun successivo accordo fra le parti.<br /> In vista della trattazione del merito la parte ricorrente ha depositato documentazione.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 22 aprile 2020, su istanza delle parti, la causa è stata rinviata.<br /> L&#8217;Amministrazione ha depositato una memoria difensiva con cui ha esposto le ragioni a sostegno dell&#8217;infondatezza del ricorso.<br /> Con atto depositato il 2 luglio 2020 la parte ricorrente ha chiesto la revoca dell&#8217;ordinanza cautelare n. 1394/2016 e la sospensione del giudizio essendo, a suo dire, pregiudiziale la definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Latina dÃ¬ accertamento della nullità  per simulazione dell&#8217;atto di compravendita del bene oggetto dell&#8217;ordinanza di sgombero.<br /> La difesa erariale ha replicato con memoria del 3 luglio 2020.<br /> All&#8217;esito della camera di consiglio del 20 luglio 2020, con ordinanza n. 4950/2020 è stata respinta l&#8217;istanza di revoca dell&#8217;ordinanza n. 1394/2106 atteso che &#8220;il giudizio civile per l&#8217;accertamento della simulazione del contratto di vendita degli immobili per cui è causa, peraltro avviato anni dopo il provvedimento di confisca, in disparte la dubbia autenticità  della scrittura privata di dissimulazione, non rappresenta un mutamento nelle circostanze o un fatto anteriore di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare, tale da mettere in discussione la definitività  della confisca e, dunque, la legittimità  della impugnata ordinanza di sgombero, trattandosi di circostanze che, anche qualora fossero rispondenti al vero, sarebbero state note alla parte ricorrente prima della proposizione del ricorso&#8221;.<br /> Infine, all&#8217;udienza del 20 luglio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, come modificato dall&#8217;art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28.<br /> 2. I motivi di ricorso sono complessivamente infondati.<br /> 2.1. Preliminarmente deve rilevarsi che, come documentato dall&#8217;Amministrazione, il provvedimento di confisca dell&#8217;immobile di cui è stato ordinato il rilascio è definitivo: infatti il decreto del 4 dicembre 2009, emesso dal Tribunale di Latina, è divenuto irrevocabile dopo la sentenza del 18 luglio 2012 resa dalla V sezione penale della Corte di Cassazione, depositata il 3 ottobre successivo.<br /> Quindi il bene in questione è definitivamente appreso al patrimonio indisponibile dello Stato.<br /> Ne discende che, quanto al dedotto difetto di istruttoria, come concordemente affermato dalla giurisprudenza, ai sensi dell&#8217;art. 47, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di sgombero di immobile confiscato alla criminalità  organizzata costituisce, per l&#8217;Agenzia nazionale per l&#8217;amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità  organizzata, un atto dovuto, atteso che essa ha il potere-dovere di ordinare ai ricorrenti di lasciare libero un bene che, per effetto della confisca, acquisisce un&#8217;impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità  pubbliche. Il che determina l&#8217;assimilabilità  del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 luglio 2016, n. 2993; id. 16 giugno 2016, n. 2682).<br /> Per le stesse ragioni non è configurabile il dedotto difetto di motivazione trattandosi di provvedimento vincolato; inoltre il &#8220;potere-dovere&#8221; dell&#8217;Agenzia di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione pubblica del bene ma risponde ad un interesse concreto alla sua liberazione che viene compiutamente soddisfatto con l&#8217;esercizio di un&#8217;azione esecutiva complementare &#8211; ma distinta &#8211; da quella discrezionale con cui, invece, l&#8217;amministrazione decide in ordine all&#8217;uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dagli artt. 47 ss. D.Lgs. n. 159/2011 (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 22 marzo 2019, n. 3890).<br /> Nè sussiste la violazione del principio di proporzionalità  da parte dell&#8217;Amministrazione, atteso che il giudizio di bilanciamento tra l&#8217;interesse pubblico e quello privato è stato giÃ  effettuato dal legislatore, il quale ha ritenuto prevalente l&#8217;esigenza di contrastare la criminalità  organizzata attraverso l&#8217;eliminazione dal mercato, ottenuta con il provvedimento ablatorio finale, di un bene di provenienza illecita, destinandolo ad iniziative di interesse pubblico (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. III, 19 febbraio 2019, n. 1159) che rientra nella piena discrezionalità  dell&#8217;Amministrazione individuare, con atti che esulano dall&#8217;oggetto del presente giudizio.<br /> Infine, rispetto ad un provvedimento quale quello oggetto del presente giudizio, che segue il giudizio penale con il quale è stata disposta la confisca e il provvedimento di accertamento dell&#8217;abusivo utilizzo (a quel punto) del medesimo da parte dei ricorrenti, non sussiste la necessità  di comparare l&#8217;interesse pubblico alla acquisizione della disponibilità  materiale del bene con quello privato alla conservazione di un immobile, in relazione al quale non è configurabile alcuna posizione giuridica meritevole di tutela, sia con riferimento all&#8217;<em>an</em> che alÂ <em>quando</em> della consegna.<br /> 2.2. Quanto alla asserita presenza di un contratto di locazione valido ed efficace, circostanza tra l&#8217;altro smentita dagli atti nonchè dal contenuto dell&#8217;ordinanza cautelare in ragione dell&#8217;intervenuta scadenza del rapporto locativo, è opportuno rammentare che l&#8217;art. 52, comma 4, D.Lgs. 159/2011 dispone che &#8220;&#038;la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonchè l&#8217;estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi&#8221;.<br /> Questa Sezione ha giÃ  evidenziato che anche un contratto di locazione diviene inefficace nel momento in cui è diventata definitiva la confisca, e ciò in quanto l&#8217;effetto risolutivo dei contratti di locazione in corso, disposto dal citato art. 52, si produce <em>ex lege </em>e ad esso non è ostativa neanche l&#8217;eventuale circostanza che il soggetto occupante continui a versare all&#8217;Agenzia somme corrispondenti a un canone di locazione e/o occupazione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 5 dicembre 2019, n. 13909; id. 19 gennaio 2018, n. 7111).<br /> A fronte di quanto sopra, dunque, è irrilevante la pendenza, alla data dell&#8217;impugnato provvedimento, del giudizio di sfratto per finita locazione dinanzi al Giudice ordinario (che, peraltro, risulta dichiarato estinto per inattività  delle parti dopo pochi giorni), trattandosi di procedimenti che si fondano su presupposti diversi.<br /> 2.3. Da quanto precede discende anche l&#8217;infondatezza del motivo con cui la parte ricorrente lamenta la lesione delle garanzie partecipative, sia perchè, come visto, l&#8217;asserita e non dimostrata esistenza di un contratto di locazione ancora in corso sarebbe stata circostanza neutrale a fronte dell&#8217;espressa previsione di legge di cui si è detto, sia perchè si deve rammentare che la mancata partecipazione del privato al procedimento di sgombero di un immobile requisito e confiscato è irrilevante anche ai sensi dell&#8217;art. 21 <em>octies</em>, L. 7 agosto 1990, n. 241, poichè il provvedimento di sgombero è atto dovuto, per la sua natura vincolata ai sensi degli artt. 47, comma 2, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 823, comma 2, c.c. (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 luglio 2016, n. 3324).<br /> In altri termini la comunicazione è inutile in quanto non si ravvedono concrete prospettive di vantaggio all&#8217;interno dell&#8217;<em>iter</em> procedimentale, ossia ogni qualvolta l&#8217;azione dell&#8217;amministrazione è interamente vincolata, in quanto concerne esclusivamente l&#8217;accertamento della sussistenza dei presupposti normativi, giuridici e fattuali, necessari all&#8217;adozione dell&#8217;unica soluzione univoca che è legislativamente predeterminata (Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2019, n. 1499).<br /> 3. Per dovere di completezza e pur con la precisazione che non risulta svolta alcuna censura in tal senso, deve rilevarsi che ogni questione inerente l&#8217;eventuale simulazione del contratto di vendita dell&#8217;immobile per cui è causa è ininfluente in questa sede, in quanto oggetto del presente giudizio non è la proprietà  dell&#8217;immobile, bensì¬ la detenzione dello stesso, presupposto dell&#8217;ordinanza di sgombero; ciò in disparte la dubbia autenticità  della scrittura privata di dissimulazione, giÃ  rilevata con l&#8217;ordinanza n. 4950/2020, per la quale si ritiene opportuno disporre l&#8217;invio degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per le valutazioni di competenza.<br /> Ciò comporta la reiezione, altresì¬, dell&#8217;istanza di sospensione del giudizio formulata con atto depositato il 2 luglio 2020.<br /> Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere respinto.<br /> 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.<br /> Condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida in € 2.000,00 (duemila) oltre oneri di legge, se dovuti.<br /> Dispone l&#8217;invio degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per le valutazioni di competenza.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  dei ricorrenti e dei dati catastali dell&#8217;immobile per cui è causa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, come modificato dall&#8217;art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonino Savo Amodio, Presidente<br /> Ivo Correale, Consigliere<br /> Laura Marzano, Consigliere, Estensore</div>
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