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	<title>8840 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8840 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.8840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-9-2009-n-8840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-9-2009-n-8840/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-9-2009-n-8840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.8840</a></p>
<p>Pres. Tosti &#8211; Est. Toschei Andriani R. (Avv.ti A. Chiappetti e L. Napolitano) c. Comune di Cassino (n.c.) sulla proponibilità del ricorso per ottemperanza per l&#8217;esecuzione dei decreti ingiuntivi in via alternativa o cumulativa all&#8217;esecuzione forzata civile 1. Processo amministrativo – Decreti ingiuntivi – Esecuzione – Ottemperanza – Ammissibilità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-9-2009-n-8840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.8840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-9-2009-n-8840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.8840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti  &#8211; Est. Toschei<br /> Andriani R. (Avv.ti A. Chiappetti e L. Napolitano) c. Comune di Cassino (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla proponibilità del ricorso per ottemperanza per l&#8217;esecuzione dei decreti ingiuntivi in via alternativa o cumulativa all&#8217;esecuzione forzata civile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Decreti ingiuntivi – Esecuzione – Ottemperanza – Ammissibilità – Ragioni. 	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Decreti ingiuntivi – P.A. – Mancato pagamento &#8211; Esecuzione forzata civile – Esperibilità &#8211; Ottemperanza –  Ammissibilità –  In via alternativo o cumulativa &#8211; Limiti. 	</p>
<p>3. Processo civile – Giudicato – Condanna al pagamento della P.A. &#8211;  Mancanza di disponibilità in cassa – Impedimento dell’esecuzione – Causa legittima – Configurabilità – Esclusione &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il ricorso per ottemperanza è proponibile anche per l&#8217;esecuzione dei decreti ingiuntivi del giudice ordinario divenuti esecutivi, che condannano la Pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Infatti, il giudizio di ottemperanza è consentito nei riguardi di qualsiasi tipo di giudicato, da qualunque giudice, anche speciale, provenga (1). 	</p>
<p>2. Nel caso di pronuncia giudiziale, passata in giudicato, di condanna della P.A. al pagamento di una somma di denaro, il creditore, in ipotesi di inerzia dell&#8217;Amministrazione debitrice, può, oltre che esperire l&#8217;esecuzione forzata civile nella forma dell&#8217;espropriazione, anche promuovere, in via alternativa o cumulativa, il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, col limite della impossibilità di conseguire due volte le stesse somme e che le spese della procedura rimasta infruttuosa sono a suo carico (2).  	</p>
<p>3. Nel caso di pronuncia giudiziale, passata in giudicato, di condanna della P.A. al pagamento di una somma di denaro, la mancanza di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento dell&#8217;esecuzione del giudicato stesso, in quanto l&#8217;Amministrazione deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per consentire l&#8217;integrale pagamento del debito, procedendo eventualmente al reperimento di nuovi fondi (3). 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 1993 n. 964 <br />	<br />
(2) Cfr. Cass. Civ., SS.UU., 9 marzo 1981 n. 1299; Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2000 n. 4125 <br />	<br />
(3) Cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14 gennaio 2009 n. 103 e, precedentemente, Sez. VI, 18 gennaio 1996 n. 104 nonché T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 febbraio 1998 n. 735.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 3322 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>ANDRIANI Riccardo</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Achille Chiappetti e Luigi Napolitano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo dei suindicati difensori in Roma, Via Sicilia n. 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il <B>COMUNE DI CASSINO</B>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’esecuzione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto ingiuntivo n. 104/06 del Tribunale di Cassino non opposto e reso esecutivo con ordinanza del Tribunale di Cassino in data 12 maggio 2006, registrato a Cassino il 27 giugno 2006 al n. 825 e munito della formula esecutiva in data 5 luglio 2006.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. &#8211; Premetteva l’avv. Riccardo Andriani di essere creditore del Comune di Cassino della somma dovuta per gli onorari di un giudizio arbitrale del valore di 40 miliardi di lire.<br />	<br />
Riferiva il ricorrente che, non avendo provveduto il Comune a corrispondergli la somma spettante per l’attività svolta, richiedeva il rilascio di un decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Cassino.<br />	<br />
Soggiungeva che l’Ufficio giudiziario adito adottava il provvedimento monitorio richiesto, previo visto di congruità della parcella emesso dall’Ordine degli Avvocati di Roma, per la somma di euro 109.416,32 oltre gli interessi legali dalla messa in mora (21 settembre 2004), spese ed onorari.<br />	<br />
Lamentava il ricorrente che, sebbene il decreto ingiuntivo rilasciato non fosse stato opposto e che quindi fosse stata apposta la formula esecutiva, il Comune di Cassino non provvedeva al dovuto pagamento.<br />	<br />
Da qui la diffida notificata al Comune di Cassino e la proposizione del presente giudizio al fine di ottenere il pagamento della somma di euro 109.416,32 oltre gli interessi legali dalla messa in mora (21 settembre 2004), spese ed onorari.</p>
<p>2. – Registra il Collegio che, con atto depositato in data 8 giugno 2009, il Comune di Cassino ha comunicato che con delibera del Consiglio comunale n. 47/11 del 20 novembre 2006 i debiti di cui sopra sono stati riconosciuti dall’Ente, ma che non è possibile procedere al pagamento della relativa somma in quanto “la manovra di reperimento delle relative risorse (…) non si è ancora completata; consequenziale la mancanza dei fondi necessari” (così nell’atto suindicato).</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso proposto dalla parte ricorrente è fondato e va accolto nonostante le indicazioni fornite dal Comune intimato e non costituito.<br />	<br />
Come è noto, infatti, per una costante giurisprudenza che non vi è ragione di non condividere:<br />	<br />
a) in via preliminare, va ricordato che il ricorso per ottemperanza è proponibile anche per l&#8217;esecuzione dei decreti ingiuntivi del giudice ordinario divenuti esecutivi, che condannano la Pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. Il giudizio di ottemperanza, quindi, è consentito nei riguardi di qualsiasi tipo di giudicato, da qualunque giudice, anche speciale, provenga (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 novembre 1993 n. 964) e non è precluso dall&#8217;istanza di ulteriori e diversi strumenti di tutela, anche davanti ad altri giudici (Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 1994 n. 527);<br />	<br />
b) d’altronde, a decorrere dalla nota Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 marzo 1973 n. 1, recante estensione del giudizio di ottemperanza alle sentenze di condanna emesse dal giudice ordinario, la procedura ex art. 27 n. 4 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054 è stata ritenuta esperibile anche per l&#8217;esecuzione di condanna al pagamento di somma di denaro, alternativamente (per come viene affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 527 del 1994, cit.) rispetto al rimedio dell&#8217;esperimento del processo di esecuzione, anche congiuntamente (per come viene affermato da Cass., SS.UU., 13 maggio 1994 n. 4661 e Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2000 n. 4125) all&#8217;ordinaria procedura esecutiva;<br />	<br />
c) ne deriva che, dinanzi ad una pronuncia giudiziale, passata in giudicato, di condanna della P.A. al pagamento di una somma di denaro, il creditore, in ipotesi di inerzia dell&#8217;Amministrazione debitrice, può, oltre che esperire l&#8217;esecuzione forzata civile nella forma dell&#8217;espropriazione, anche promuovere, in via alternativa o cumulativa, il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, col limite della impossibilità di conseguire due volte le stesse somme e che le spese della procedura rimasta infruttuosa sono a suo carico (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 9 marzo 1981 n. 1299);<br />	<br />
d) fermo quanto sopra, e più specificamente con riguardo al caso qui in esame, va ribadito che la mancanza di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento dell&#8217;esecuzione del giudicato, in quanto l&#8217;Amministrazione deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per consentire l&#8217;integrale pagamento del debito, procedendo eventualmente al reperimento di nuovi fondi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14 gennaio 2009 n. 103 e, precedentemente, Sez. VI, 18 gennaio 1996 n. 104 nonché T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 febbraio 1998 n. 735).</p>
<p>4. &#8211; L&#8217;inadempienza dell&#8217;Amministrazione, in conclusione, comporta l&#8217;accoglimento del ricorso proposto dalla parte, per cui va ordinato al Comune di Cassino di dare esecuzione alle statuizioni contenute nel decreto ingiuntivo in epigrafe meglio specificato, nei modi ivi indicati, comprensivo degli oneri discendenti dalla successiva attività finalizzata all&#8217;esecuzione della medesima pronuncia e, quindi di provvedere al pagamento in favore del ricorrente di quanto dovuto ed esattamente :<br />	<br />
&#61485;euro 109.416,32 a titolo di sorte capitale;<br />	<br />
&#61485;gli interessi maturati dal 21 settembre 2004 sino al saldo;<br />	<br />
&#61485;le spese le competenze e gli onorari riferiti alla procedura di ingiunzione, per un totale di euro 2.608,28;<br />	<br />
&#61485;le spese di lite della presente procedura di ottemperanza per come indicate in dispositivo.</p>
<p>5. &#8211; Dall’accoglimento del proposto ricorso per l’ottemperanza consegue che il Comune di Cassino è tenuto a porre in essere, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, le attività necessarie all’adempimento degli obblighi discendenti dal decreto ingiuntivo n. 102/06 del Tribunale di Cassino nella misura sopra specificata.<br />	<br />
Le spese del presente giudizio sono poste a carico dell’Ente soccombente e si liquidano in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento).<br />	<br />
In caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Amministrazione, alle operazioni necessarie provvederà un commissario ad acta che il Collegio nomina, sin d’ora, nella persona del rappresentante legale pro tempore dell’Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Frosinone ovvero nella persona di un funzionario da quest’ultimo delegato all’incombente.<br />	<br />
Al commissario compete un compenso che viene liquidato nella misura di € 500,00 (euro cinquecento).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione seconda, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 27 T.U. C.d.S., richiamato dall’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:<br />	<br />
1) assegna al Comune di Cassino, in persona del dirigente pro tempore dell’Ufficio competente, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per l’adempimento degli incombenti volti alla esecuzione del decreto ingiuntivo n. 102/06 del Tribunale di Cassino, nei limiti e nei termini indicati in motivazione;<br />	<br />
2) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l’inadempimento, all’esecuzione provveda, entro i successivi sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta, il rappresentante legale pro tempore dell’Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Frosinone ovvero il funzionario da quest’ultimo delegato all’incombente;<br />	<br />
3) pone a carico del Comune di Cassino, in persona del Sindaco pro tempore, il compenso del commissario che liquida in € 500,00 (euro cinquecento);<br />	<br />
4) condanna il Comune di Cassino, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento), oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/09/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-16-9-2009-n-8840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.8840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.8840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-10-2008-n-8840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-10-2008-n-8840/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-10-2008-n-8840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.8840</a></p>
<p>Pres. Puglise Est. Caminiti Augusta 91 s.r.l. (Avv. ti A. Pallottino, F. Caso e G. Ciaglia) c/ Comune di Roma (Avv. S. Capotorto) sui poteri del Comune di inibire la realizzazione di opere assentite con DIA decorsi 30 gg dalla presentazione della stessa Edilizia ed Urbanistica – D.I.A. – Scadenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-10-2008-n-8840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.8840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-10-2008-n-8840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.8840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Puglise Est. Caminiti<br /> Augusta 91 s.r.l. (Avv. ti A. Pallottino, F. Caso e G. Ciaglia) c/<br /> Comune di Roma (Avv. S. Capotorto)</span></p>
<hr />
<p>sui poteri del Comune di inibire la realizzazione di opere assentite con DIA decorsi 30 gg dalla presentazione della stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed Urbanistica – D.I.A. – Scadenza termini &#8211; Poteri inibitori – Inammissibilità – Autotutela</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia edilizia il Comune può inibire la realizzazione delle opere nel termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della DIA, con la conseguenza che, oltre detto termine il potere di riscontro a fini inibitori attribuito alla PA è esaurito e la stessa può provvedere solo con l’esercizio del potere di autotutela ed al generale potere di controllo sulle attività di trasformazione edilizia del territorio .</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Roma – Sez. II bis<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>con l’intervento dei Magistrati<br />
<b>Eduardo         PUGLIESE	          Presidente <br />	<br />
Raffaello        SESTINI                  Componente<br />
Mariangela    CAMINITI              Componente – Relatore</p>
<p></b>ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 11167/2004 proposto dalla <br />
società <b>AGUSTA ’91 Srl</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Pallottino, Francesco Caso e Giuseppe Ciaglia ed elettivamente domiciliata con gli stessi in  Roma, via  Savoia, n.72,</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	il <b>COMUNE di ROMA</b>, in persona del Sindaco pro-tempore  e<br />	<br />
&#8211;	il <b>COMUNE di ROMA, DIPARTIMENTO IX, U.O.2</b>, in persona del Direttore  pro-tempore,<br />	<br />
rappresentati e difesi dall’avv. Sebastiano Capotorto e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli uffici dell’Avvocatura Municipale;<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento, previa sospensiva,</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>della nota del Comune di Roma, Dip. IX – U.O. 2, prot. n. 55307 del 21.9.2004, con cui – lamentando la mancata presentazione di una variante in corso d’opera, richiesta con nota prot. n.43598/2004 in relazione ad un altro titolo edilizio – si inibisce la realizzazione degli interventi oggetto di denuncia d’inizio attività presentata dalla ricorrente il 2.8.2004, al prot. 47551 del predetto Dip.IX, relativa ad una nuova distribuzione dei volumi interrati destinati a rimesse pertinenziali di due erigendi edifici, già autorizzati con permesso n.180/2004;<br />	<br />
&#8211;	della nota Dip. IX, U.O. 2, prot. n.43598 del 14.7.2004, con cui –a conclusione del procedimento d’annullamento in autotutela del permesso di costruire n.180/2004, relativo ai suddetti erigendi edifici – è stato disposto di non annullare il permesso stesso imponendo, al contempo, alla concessionaria di presentare una variante in corso d’opera  per la riduzione dei volumi dell’edificio;<br />	<br />
&#8211;	di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorchè non conosciuto, se ed in quanto illegittimo o lesivo,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nonché per il risarcimento del danno</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>subito e subendo dalla ricorrente, da accertarsi e liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell’art.35, D.Lgs, n.80 del 1998 e succ. mod.<br />
<b></p>
<p align=center>e con motivi aggiunti<br />
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>della nota del Comune di Roma, Dip.IX, U.O.2, prot. n.64342 del 25.10.2004, notificata il successivo 27.10.2004,<br />
<b></p>
<p align=center>nonché con ulteriori motivi aggiunti<br />
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>delle determinazioni dirigenziali del Comune di Roma, Dip.IX, U.O. 2, n. 1286 (prot. n.65420) dell’11.10.2005 e n. 1053 del 4.8.2005: la prima, notificata il 12.10.2005 e la seconda, ivi richiamata, ma non notificata e conosciuta all’esito del deposito in atti di causa da parte dell’Avvocatura comunale in data 13.10.2005, con domanda di risarcitoria del danno subito nonché di ogni altro atto ad esse presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, se e in quanto illegittimo e  lesivo. <br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e la documentazione depositata; <br />
Vista l’ordinanza n.6774/2004, pronunciata da questa Sezione nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2004, con la quale è stata respinta la suindicata domanda di sospensione dei  provvedimenti impugnati;<br />
Visto l’atto contenente motivi aggiunti, depositato in data 17 gennaio 2005, prot. n. 2988;<br />
Visto l’atto contenente ulteriori motivi aggiunti, depositato in data 5 gennaio 2006, prot. n. 694-695;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti per le rispettive difese;<br />
Visti  tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 5 giugno 2008 il 1^ Referendario Mariangela Caminiti e uditi  gli avv.ti A. Pallottino e F. Caso per la parte ricorrente e l’avv. S. Capotorto per il Comune resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.</b> Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente, proprietaria di un lotto di terreno sito nel Comune di Roma, tra via Tazio Nuvolari, via di Grottaperfetta e via dell’Automobilismo, riferisce di aver richiesto al Comune stesso e ottenuto il permesso di costruire 13.2.2004, n.180, avente ad oggetto la realizzazione di n.2 fabbricati con destinazione residenziale e relative autorimesse su tre livelli interrati.<br />
Lamenta che il Dip.IX del Comune con nota prot. n. 31005 del 18.5.2004 ha comunicato l’avvio del procedimento in autotutela del suddetto permesso n.180/2004, invitando la società a presentare memorie e documenti. L’Amministrazione dopo ampia istruttoria ha concluso ritenendo insussistenti le condizioni per procedere all’annullamento del suddetto permesso di costruire e ha comunicato l’esito del procedimento con  nota Dip.VI, U.O. II, del 14.7.2004, prot. n.43598. Con la stessa nota  la ricorrente è stata, altresì, invitata ad inoltrare un’istanza di variante in corso d’opera al progetto autorizzato, al fine di ridurre la volumetria assentita entro il limite di densità territoriale di 200 ab/ha, previsto dal PRG, prima della modifica dell’ambito interessato dal P.d.Z n.39 “Grottaperfetta” (decaduto). Attesa la natura meramente sollecitatoria dell’invito e l’assenza di ogni misura sanzionatoria in caso di inosservanza, la società riferisce di non aver presentato alcuna variante nei termini richiesti.<br />
Nel corso dei lavori, la società ricorrente ha presentato una denuncia d’inizio attività (2 agosto 2004, prot. n. 47551) relativa ad una  nuova distribuzione dei soli volumi interrati destinati a rimesse pertinenziali di due erigendi edifici, senza alcuna variante degli altri elementi progettuali assentiti con il permesso di costruire n.180 del 2004. Decorso il termine di cui all’art.23, comma 6 del T.U per l’edilizia, la società ha dato avvio ai lavori oggetto di DIA.<br />
In seguito, il  Dip.IX del Comune con nota 21.9.2004, prot. n. 55307, pur ammettendo espressamente il rispetto delle prescrizioni comunali sulla documentazione che deve assistere le DIA ai fini della loro ammissibilità  riguardo la denuncia presentata il 2 agosto 2004, tuttavia ha inibito l’esecuzione degli interventi ivi descritti relativi ai parcheggi interrati, condizionando la legittimità della Dia alla presentazione della variante in corso d’opera, estranea  rispetto all’oggetto della Dia stessa.<br />
Avverso detti provvedimenti la società ricorrente ha proposto ricorso a questo Tribunale amministrativo deducendo quali motivi 1) <u>la violazione e omessa applicazione dell’art.23, commi 1 e 6 DPR n.380 del 2001 nonché della circolare Dip.IX del Comune di Roma n.37850/02. Violazione del principio del giusto procedimento di cui all’art.97 Cost. e carenza di potere. Eccesso di potere per difetto del presupposto legittimante l’agire e comunque per palese contraddittorietà: </u>la Dia presentata in data 2 agosto 2004 riguarderebbe opere assentibili con tale strumento non comportando alcuna modifica di volumetria, sagoma, prospetti, ma solo la migliore sistemazione degli spazi interrati destinati a parcheggio; inoltre, lamenta la società che la nota impugnata con il ricorso introduttivo sarebbe stata comunicata dal Comune ben oltre il termine di 30 giorni prescritto dall’art.23, comma 6, del DPR n. 380 del 2001.<br />
<u>2) La violazione e omessa applicazione degli art.22 e 23 del DPR n.380 del 2001; Violazione e omessa applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge n.241 del 1990; Eccesso di potere per sviamento, travisamento, difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza manifeste. Violazione del principio del giusto procedimento: </u> sussisterebbe un difetto di procedimento atteso che il responsabile dell’Ufficio comunale avrebbe dovuto avviare un procedimento di annullamento in via di autotutela  del titolo edilizio (con comunicazione di avvio del procedimento) e, decorsi i termini di cui al predetto art.23, comma 6 non avrebbe potuto avvalersi dei poteri inibitori.<br />
<u>3) La violazione e falsa applicazione dell’art. 23, commi 1 e 6 del DPR n.380 del 2001 e dell’art.9 della L.n. 122 del 1989 nonché degli artt.32, 34 e 37 del DPR n.380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifeste, sviamento, travisamento, contraddittorietà, vessatorietà. Violazione del giusto procedimento. Violazione del principio di tassatività delle sanzioni e di tipicità dei provvedimenti amministrativi:</u> la nota impugnata non riscontrerebbe a carico della progettata risistemazione dei parcheggi interrati alcun contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di zona né con le norme di sicurezza o di tutela igienico-sanitaria, mentre richiederebbe una variante in corso d’opera in riduzione della cubatura utile già assentita, in relazione ad un distinto e diverso titolo edilizio, cioè il permesso n.180 del 2004.<br />
<u>4) La violazione ed omessa applicazione degli artt.7 e ss. Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e irragionevolezza. Travisamento dei fatti, sviamento. Violazione del principio del giusto procedimento:</u> la nota impugnata non potrebbe integrare il contenuto di un provvedimento di annullamento in autotutela della Dia del 2.8.2004, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il corretto procedimento con l’applicazione dell’art.7 della legge n. 241 del 1990 e l’avvio del procedimento garantendo il  contraddittorio con la parte.<br />
<u>5) La nullità degli atti impugnati per assoluta carenza di potere; illegittimità per straripamento di potere e per violazione degli artt. 11, 27, 31 e 34 del DPR n. 380 del 2001:</u> l’invito alla presentazione della variante non potrebbe atteggiarsi ad annullamento parziale per difetto di presupposti per l’autotutela; inoltre, non potrebbe rinvenirsi un potere di secondo grado per una nuova valutazione degli interessi pubblici in quanto il permesso di costruire sarebbe irrevocabile ai sensi dell’art.11, comma 2, del DPR n. 380 del 2001. Sarebbe stato esercitato un potere inesistente, sicchè la nota prot. n. 43598 del 14.7.2004 nonché la nota prot. n. 55307 del 21.9.2004 sarebbero atti nulli.<br />
<u>6) La violazione per falsa od omessa applicazione dell’art.22, comma 2, dell’art. 23, comma 6 e dell’art.32 del DPR n. 380 del 2001 nonché eccesso di potere per carenza della motivazione, irragionevolezza ed illogicità, travisamento, sviamento e violazione del giusto procedimento:</u> la variante richiesta con la nota n. 43598 del 2004, imponendo esclusivamente una riduzione di cubatura utile concessa con il permesso n. 180 (senza modifica delle destinazioni d’uso, delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito o della localizzazione dello stesso) rientrerebbe nel novero delle varianti “non essenziali” che, ai sensi del procedimento di cui all’art. 22 del DPR n. 380 del 2001, possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, mentre l’atto impugnato imporrebbe la presentazione della stessa con urgenza, aggravata dall’inibitoria alla risistemazione delle superfici interrate a parcheggio.<br />
<u>7) Violazione per falsa od omessa applicazione degli artt. 10, 11 e 17  della Legge n. 1150 del 1942. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, sviamento, travisamento dei presupposti: </u> le norme rubricate prevedono che non solo il piano originario, ma anche ogni variazione del piano stesso soggiacciono al medesimo iter procedimentale di approvazione. Secondo la ricorrente non sarebbe ragionevole ipotizzare una previsione volumetrica di piano attuativo in variante che –dopo la decadenza del piano stesso – non mantenga efficacia vincolante a tempo indeterminato, né ai sensi dell’art. 17 né dell’art.11 rubricati.<br />
Il Comune di Roma si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha controdedotto alle censure attoree con  memoria e documentazione.<br />
Con ordinanza n.6774 del 2004, pronunciata nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2004, è stata respinta la suindicata  istanza cautelare.<br />
<b>2. </b>In seguito, la società ricorrente ha proposto atto contenente motivi aggiunti  avverso la nota del Comune di Roma, Dip.IX, U.O.2, prot. n.64342 del 25.10.2004, con la quale l’Amministrazione ha precisato: &#8211; <i>che non sono state oggetto di contestazione le opere in sé individuate nella DIA </i>presentata il 2.8.2004<i>; -che l’Amministrazione….ha ritenuto di non procedere all’annullamento integrale del Permesso di costruire n. 180/2004, pur avendo rilevato irregolarità e illegittimità…..; -che l’Amministrazione, rilevata la difformità del Permesso in questione alla Densità Territoriale assentibile,ha disposto l’adeguamento del progetto originario…..; -in tale situazione l’Ufficio ha adottato un provvedimento interinale idoneo a far salvo un eventuale provvedimento di annullamento parziale del titolo edilizio rilasciato, per la cui adozione si fa esplicita riserva, per il caso in cui codesta Società dovesse persistere nel comportamento di mancato adeguamento a quanto disposto dall’Amministrazione nella succitata nota 43598/04 entro un termine congruo, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della nota </i>stessa<i>, </i>imponendo alla ricorrente di provvedere alla richiesta riduzione volumetrica del progetto assentito, nei termini già espressi nelle note oggetto del ricorso introduttivo.<i> <br />
</i>In particolare, la società censura la nota anzidetta richiamando i motivi già dedotti con il ricorso introduttivo precisando, altresì, il difetto di presupposto legittimante il potere dell’Amministrazione di agire con l’inibitoria, attesa la scadenza del termine per poterlo esercitare e l’inesistenza di vizi della DIA del 2.8.2004, senza che vi sia la sussistenza dell’azionabilità di poteri di autotutela; secondo la società ricorrente la nota gravata con i motivi aggiunti, imponendo alla stessa un nuovo termine per presentare la variante al progetto assentito reitererebbe l’esercizio di un potere inesistente. Inoltre, si tratterebbe di variante (riduzione di cubatura) considerata “non essenziale” e, quindi, soggetta all’applicazione dell’art. 22, comma 2, DPR n. 380 del 2001, secondo cui la variante può essere presentata prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Infine, la società ribadisce, in via derivata, le censure di cui al settimo motivo del ricorso introduttivo.<br />
In prossimità dell’udienza pubblica del 13 ottobre 2005 le parti hanno depositato memorie difensive: in particolare, la società ricorrente con memoria del 30.9.2005, prot. n. 47514 ha insistito sulle proprie posizioni facendo presente che <i>in nessuna occasione gli Uffici comunali interessati hanno mai opposto impedimenti all’astratta edificabilità dell’area, sollevando solo questioni di “quantità” dell’edificazione.Infatti, non solo nell’istruttoria preordinata al rilascio del permesso di costruire n. 180/2004, ma pure nel corso del procedimento di annullamento in autotutela  del medesimo permesso, si è ribadita, ai fini dell’assentibilità della richiesta edificazione, la esistenza e sufficienza degli standard comprensoriali.<br />
</i>Anche il Comune di Roma con memoria depositata in data 4.10.2005, prot. n. 47990, dopo aver ricostruito cronologicamente la vicenda ha ammesso che l’Amministrazione stessa ha rilasciato un permesso di costruire <i>palesemente illegittimo sulla base di una istruttoria tecnica del tutto inadeguata e irrispettosa di regole procedimentali e sostanziali. </i>La difesa comunale ha aggiunto, poi, che l’Amministrazione <i>anziché procedere all’annullamento parziale del titolo edilizio, come pure si sarebbe potuto fare, ha ritenuto…..di disporre l’adeguamento del progetto</i> e la società ha proseguito<i> l’attività costruttiva </i> e ha presentato una denuncia di inizio di attività, modificando il progetto. Inoltre, riguardo la questione giuridica sostanziale circa gli effetti che si producono in seguito all’esaurimento dell’efficacia dei piani attuativi del PRG, sostiene la difesa comunale che tra gli effetti del piano attuativo decaduto, che sono destinati a perdurare, ai sensi dell’art.17 L.Urb., non rientrerebbero gli indici di densità territoriale in questione.<br />
Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2005 la decisione sul ricorso è stata rinviata a data da destinare. <b><br />
3. </b>In seguito, con atto contenente ulteriori motivi aggiunti, proposto in data 5.1.2006, la società ha impugnato le determinazioni dirigenziali del Comune di Roma, Dip.IX, U.O. 2, n. 1286 (prot. n.65420) dell’11.10.2005, con cui l’Amministrazione ha disposto di <i>annullare parzialmente il permesso di costruire n.180 dell’11.2.2004……specificando che l’annullamento “parziale” consiste nell’annullamento della concessione relativamente all’ultimo piano “tipo” dell’edificio “A”, in analogia puntuale con quanto proposto dalla medesima società Agusta ’91, con il progetto  di variante sostanziale  al permesso di costruire n.180/2004, con riduzione della volumetria, presentato con prot. 10396 del 21.02.2005…</i> disponendo, altresì, <i>l’immediata sospensione dei lavori.</i> Con lo stesso atto la ricorrente ha gravato la determinazione n. 1053 del 4.8.2005, con la quale il Direttore del Dipartimento IX – II U.O. del Comune ha respinto <i>l’istanza n.10396 del 21.2.2005 intesa ad ottenere un permesso di costruire relativo alla variante sostanziale al permesso di costruire n.180 del 2004,</i> per contrasto dei nuovi elaborati grafici con le norme tecniche di attuazione al PRG.<br />
La società ricorrente, in particolare, ha dedotto la illegittimità del provvedimento n. 1053/2005, in quanto i presunti contrasti con le n.t.a. di PRG non sarebbero mai stati contestati prima e sarebbero relativi ad elementi progettuali che la proposta di variante avrebbe riprodotto graficamente, in quanto dall’inizio così autorizzati con il permesso n. 180 del 2004 e mai fatti oggetti di annullamento da parte del Comune.<br />
Al riguardo, la ricorrente ha censurato la 1) <u>Violazione, per omessa applicazione, degli artt. 12, 20 e 38 del DPR n.380 del 2001, in relazione all’art.21-nonies della Legge  7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta. Sviamento: </u>in quanto l’Amministrazione piuttosto che rigettare la variante contestando la presunta difformità di parti  già assentite e non interessate dal progetto variato, avrebbe dovuto avviare, in relazione ad esse, un distinto procedimento in autotutela, trattandosi di opere assistite da valido ed efficace titolo edilizio, mai contestate prima.<br />
<u>2) Violazione, falsa ed omessa applicazione dell’art.10 bis della Legge n. 241 del 1990, degli artt. 12, comma 1 e 20, comma 4 del DPR n. 380 del 2001, dell’art. 3, commi 20, 12, 24 e 9 e dell’art. 8, punto 5,  N.T.A del PRG anche in relazione all’art.3, L. n. 13 del 1989 e all’art. 79 del DPR n. 380 del 2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento, sviamento:</u> oltre ad aver violato l’obbligo di preavviso di rigetto dell’istanza ex art.10 bis della legge n. 241 del 1990, il Comune non  avrebbe consentito alla ricorrente di emendare il progetto, ai sensi dell’art.20, comma 4, del DPR n. 380 del 2001.<br />
3) <u>Violazione, per omessa applicazione, dell’art.21-nonies della Legge  7 agosto 1990, n. 241, anche in relazione agli artt. 12, 20 e 38 del DPR n. 380 del 2001 nonché in parte contrasto con la Determinazione Dirigenziale n.43598 del 14.7.2004, oltre che in eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, travisamento e sviamento, violazione del giusto procedimento:</u> la illegittimità della determinazione dirigenziale n. 1053 del 2005 si riverbererebbe sul provvedimento di annullamento parziale  di cui alla determinazione n. 1286 del 2005, tra l’altro, quest’ultima contraddittoria ritenendo congrua la riduzione di cubatura proposta dalla società, atteggiandosi, però, quale provvedimento conclusivo del procedimento di autotutela, con la disposizione dell’annullamento parziale del titolo edilizio. Lamenta la società che nessun provvedimento di annullamento si sarebbe potuto adottare a chiusura di un procedimento di autotutela  già conclusosi con nota prot. n. 43598 del 14.7.2004 nel senso di non doversi annullare il permesso n. 180 del 2004 ed occorrendo solo una variante in riduzione della cubatura autorizzata. Le presunte difformità fondanti la reiezione della variante riguarderebbero parti di edificio regolarmente concessionate e non contestate, per le quali l’Amministrazione avrebbe dovuto avviare un ulteriore e distinto procedimento per l’annullamento in autotutela del predetto permesso n. 180, con tutte le cautele partecipative.<br />
Infine, oltre le censure prima articolate la società deduce profili di illegittimità del provvedimento impugnato che pur disponendo di non doversi annullare l’atto oggetto di riesame, imporrebbe comunque un <i>facere</i> alla diretta destinataria del provvedimento riesaminato, condizionando all’adempimento di tale incombente l’efficacia della determinazione conclusiva del provvedimento di riesame.<br />
In prossimità dell’odierna udienza le parti hanno depositato memorie conclusionali, ribadendo le rispettive posizioni e insistendo sulle distinte richieste. <br />
All’Udienza Pubblica  del  5 giugno 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1. </b>Viene all’esame del Collegio la complessa vicenda, meglio descritta in fatto, segnata dalla seguente serie di provvedimenti adottati dal Comune di Roma e oggetto di impugnativa  da parte della società Agusta ’91 a r.l. con il ricorso introduttivo e gli atti contenenti motivi aggiunti, indicati in epigrafe.<br />
<b>1.1.</b> I provvedimenti avverso i quali la società ricorrente ha proposto ricorso sono: <u>con il ricorso introduttivo</u> &#8211; la comunicazione Dip. IX, U.O. 2, prot. n.43598 del 14.7.2004, con cui –a conclusione del procedimento d’annullamento in autotutela del permesso di costruire n.180/2004, relativo ad erigendi edifici  da parte della società – il Comune ha disposto di non annullare il permesso stesso imponendo, al contempo, alla concessionaria di presentare una variante in corso d’opera  per la riduzione dei volumi dell’edificio; <b>&#8211;</b> la nota del Comune Dip. IX – U.O. 2, prot. n. 55307 del 21.9.2004, con cui, pur essendo l’istanza DIA e la documentazione <i>conforme all’Avviso pubblico, </i>la stessa <i>non è supportata dall’adeguamento del progetto </i>con la presentazione di una variante in corso d’opera, richiesta con la predetta nota prot. n.43598/2004– il Comune stesso ha inibito alla società la realizzazione degli interventi oggetto di DIA presentata dalla medesima il 2.8.2004, al prot. 47551 del predetto Dip.IX, relativa ad una nuova distribuzione dei volumi interrati destinati a rimesse pertinenziali di due erigendi edifici, già autorizzati con il permesso n.180/2004 ; <u>con i primi motivi aggiunti </u>&#8211; la nota del Comune, Dip.IX, U.O.2, prot. n.64342 del 25.10.2004, con la quale l’Amministrazione ha precisato: &#8211; <i>che non sono state oggetto di contestazione le opere in sé individuate nella DIA </i>presentata il 2.8.2004<i>; -che l’Amministrazione….ha ritenuto di non procedere all’annullamento integrale del Permesso di costruire n. 180/2004, pur avendo rilevato irregolarità e illegittimità…..; -che l’Amministrazione, rilevata la difformità del Permesso in questione alla Densità Territoriale assentibile,ha disposto l’adeguamento del progetto originario…..; -in tale situazione l’Ufficio ha adottato un provvedimento interinale idoneo a far salvo un eventuale provvedimento di annullamento parziale del titolo edilizio rilasciato, per la cui adozione si fa esplicita riserva, per il caso in cui codesta Società dovesse persistere nel comportamento di mancato adeguamento a quanto disposto dall’Amministrazione nella succitata nota 43598/04 entro un termine congruo, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di ricezione della nota </i>stessa<i>, </i>imponendo, quindi, alla ricorrente di provvedere alla richiesta riduzione volumetrica del progetto assentito, nei termini espressi; <u>con i secondi motivi aggiunti </u>&#8211; la determinazione dirigenziale del Comune, Dip.IX, U.O. 2, n. 1286 (prot. n.65420) dell’11.10.2005, con cui l’Amministrazione ha disposto di <i>annullare parzialmente il permesso di costruire n.180 dell’11.2.2004……specificando che l’annullamento “parziale” consiste nell’annullamento della concessione relativamente all’ultimo piano “tipo” dell’edificio “A”, in analogia puntuale con quanto proposto dalla medesima società Agusta ’91, con il progetto  di variante sostanziale  al permesso di costruire n.180/2004, con riduzione della volumetria, presentato con prot. 10396 del 21.02.2005…</i> disponendo, altresì, <i>l’immediata sospensione dei lavori; &#8211; </i>la determinazione n. 1053 del 4.8.2005, con la quale il Direttore del Dipartimento IX – II U.O. del Comune ha respinto <i>l’istanza n.10396 del 21.2.2005 intesa ad ottenere un permesso di costruire relativo alla variante sostanziale al permesso di costruire n.180 del 2004,</i> per contrasto dei nuovi elaborati grafici con le NTA al PRG <i>(contrasto art.3 comma 20 e contrasto art.8 punto 5)</i>.<br />
<b>1. 2. </b>Parte ricorrente insiste nel sostenere che l’esame della controversia riguarderebbe due ordini di questioni: <i>a) se possano legittimamente inibirsi – e soprattutto comminarsi di abusività – opere oggetto di d.i.a  ed espressamente dichiarate regolari, conformi e legittime, ove tale  comminatoria sia disposta al solo fine di sollecitare incombenti inerenti un distinto titolo edilizio, valido ed efficace in quanto mai annullato, soprattutto ove le opere oggetto di d.i.a, siano radicalmente inidonee a pregiudicare o impedire l’adempimento di quanto richiesto in relazione al diverso titolo edilizio; b) se possa legittimamente pretendersi la riduzione di volumetria imposta in relazione al permesso di costruire n. 180/2004, sull’assunto che l’intervenuta decadenza del P.d. Z. n. 39 “Grottaperfetta”comporterebbe il venir meno dell’indice edificatorio ivi previsto (220 ab/HA) ed una “reviviscenza”del previgente indice edificatorio di p.r.g. (200 ab/HA).<br />
</i>Dal canto suo la difesa comunale sottolinea che il vero oggetto del contenzioso riguarderebbe <i>la sussistenza o meno della necessità che la Società Augusta ’91 si adegui al reale contenuto dispositivo dei provvedimenti adottati dal Comune di Roma <u>in sede di autotutela</u>, in ordine alla costruzione assentita con permesso n. 180/04, si noti, <u>illegittimamente rilasciato</u>, progetto in corso di avanzata realizzazione (donde l’inadeguatezza di un provvedimento di annullamento d’ufficio tout court), <u>la cui cubatura può e deve</u> – a giudizio dell’Amministrazione e secondo regola – <u>essere ricondotta a norma</u>. </i> <br />
<b>1.3. </b>Orbene, occorre ricomporre le fila della questione e, partendo dall’esame del ricorso introduttivo, va osservato che, da una analisi più ampia della documentazione depositata anche con gli atti contenenti i motivi aggiunti e da quanto rappresentato dalle parti (in disparte, quindi, la sommaria definizione in sede cautelare), il Comune innanzitutto con il provvedimento del 14.7.2004, prot. n. 43598 ha comunicato la conclusione del procedimento relativo alla verifica del permesso di costruire n. 180/2004, affermando il riscontro di <i>molteplici e rilevanti irregolarità sia sotto il profilo della non conformità alla disciplina urbanistica vigente, sia sotto l’aspetto del contrasto con la normativa del PRG adottato con deliberazione consiliare n. 33 del 2003, sicchè il permesso di costruire rilasciato è da ritenere affetto fin dall’origine da vizi di legittimità,</i> ritenendo la <u>non</u> sussistenza di un interesse pubblico “attuale e concreto” tale da giustificare l’annullamento d’ufficio. Tuttavia, rilevando <i>la non rispondenza</i> del progetto alla Densità Territoriale fissata dal PRG in 200 ab/ha,  ha disposto<i> con ogni urgenza, un progetto di variante in corso d’opera</i> per l’adeguamento del progetto <i>originario alla legittima densità territoriale fissata dal PRG.<br />
</i>La società ricorrente in data 2 agosto 2004, prot. n. 47551 ha presentato una DIA per la nuova distribuzione dei volumi interrati (con eliminazione del livello interrato, modifiche interne di carattere distributivo, tramezzature e adeguamento normativa antincendio), senza indicare alcun riferimento alle modifiche per l’adeguamento del progetto alla densità territoriale, così come disposto dal provvedimento n. 43598/2004: ciò si evince in modo chiaro sia dall’istanza sia dall’allegata  relazione tecnica asseverata, redatta dall’arch. M. Venneri in data 26.7.2004, che non reca alcun riferimento alla predetta nota dell’Amministrazione nonché al suddetto adeguamento del progetto, configurando, quindi l’istanza DIA come un atto a sé stante, volto alla richiesta di specifiche modifiche rispetto al progetto già autorizzato.<br />
Con il successivo provvedimento prot. n. 55307 del 21.9.2004, impugnato con il medesimo ricorso introduttivo, il Comune in riscontro alla DIA presentata dalla società ha ordinato di <i>non effettuare le previste trasformazioni,ai sensi dell’art.23, comma 6 del DPR 380/01 </i> e ha sospeso i lavori perché<i> la documentazione a corredo di detta istanza, pur essendo conforme a quanto indicato nell’Avviso Pubblico, non è supportata dall’adeguamento del progetto</i>  disposto dal Comune con la predetta nota prot. 43598 del 14.7.2004.<br />
Da quanto sopra, emerge che il Comune con il predetto provvedimento ha comunicato, oltre il termine previsto dall’art.23, comma 6, del TU in materia edilizia (in data 21.9.2004, oltre 1 mese dalla data di presentazione della DIA avvenuta il 2.8.2004), l’ordine di non effettuare le modifiche al progetto autorizzato di cui alla DIA, anche se conformi all’Avviso pubblico, perché non recanti la richiesta variante in corso d’opera per l’adeguamento richiesto dall’Ente con la suddetta nota  prot. n. 43598/2004.<br />
Alla luce di ciò appaiono fondate le censure di cui ai primi tre motivi del ricorso introduttivo laddove viene dedotta la violazione e l’omessa applicazione dell’art.23, comma 1 e 6 del DPR n. 380 del TU in materia edilizia nonché il difetto di istruttoria, travisamento e contraddittorietà, con assorbimento degli ulteriori motivi,  atteso che sulla base dell’orientamento conforme della giurisprudenza in materia edilizia il Comune può inibire la realizzazione delle opere nel termine di 30 giorni dalla presentazione della DIA, ai sensi della predetta disposizione, termine da considerarsi perentorio, con la conseguenza che, oltre detto termine il potere di riscontro a fini inibitori attribuito alla PA è esaurito e la stessa può provvedere solo con l’esercizio del potere di autotutela (che in detto atto non è richiamato) e al generale potere di controllo sulle attività di trasformazione edilizia del territorio (cfr. Tar Lombardia, Milano, sez. II, 17 gennaio 2006, n. 72; Tar Campania, Salerno, sez. II, 20 luglio 2006, n. 1107; Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2007, n. 4828; Cass.Pen., sez. III, 29 gennaio 2008, n. 11113).<br />
Né  varrebbe obiettare, come sostiene parte ricorrente, che si tratti di un unico <i>fatto edilizio</i> e, quindi, di un unico procedimento, in quanto la nota impugnata in esame reca nell’oggetto il riferimento alla istanza DIA (che come si è visto, avanzava richieste di modifiche del progetto diverse da quelle richieste dal Comune ai fini dell’adeguamento al progetto) e richiama nelle premesse, quale presupposto della parte dispositiva  proprio l’istanza DIA e, quindi, conferma che trattasi di risposta a detta istanza.<b><br />
2. </b>Passando all’ esame dell’atto contenente i primi motivi aggiunti avverso la nota del Comune prot. n. 64342 del 25.10.2004, occorre osservare che con la stessa l’Amministrazione ha comunicato le proprie osservazioni in merito alla DIA del 2.8.2004 e alla nota di riscontro prot. n. 55307 del 2004, ribadendo di non contestare le opere in sé individuate nella DIA, ma ha insistito su quanto richiesto con il provvedimento interinale (<i>idoneo a far salvo un eventuale provvedimento di annullamento parziale del titolo edilizio rilasciato)</i> e, quindi, sull’adeguamento del progetto alla Densità Territoriale  di cui al PRG, così come richiesto nella citata nota prot. n. 43598/2004 entro 60 giorni.<br />
Riguardo ciò si evidenzia che il Comune, da un lato esclude espressamente che siano oggetto di contestazione le opere in sé oggetto della DIA, dall’altro conferma la sua posizione definita con la predetta nota prot. n. 43598/2004, inibendo la realizzazione delle proposte trasformazioni non contestate,  attesa la mancata presentazione da parte della società del richiesto adeguamento del progetto.<br />
Pertanto, anche riguardo detto atto appaiono condivisibili le contestazioni della società<br />
ricorrente e le eccezioni dedotte circa il travisamento, il difetto di istruttoria, la contraddittorietà dell’attività dell’Amministrazione comunale.<br />
Ed invero non si può non riconoscere il generale potere di vigilanza, di controllo e sanzionatorio attribuito dalla legge all’Amministrazione, ma nella specie appaiono profili di contraddittorietà nella decisione dell’Amministrazione di ritenere da un lato non contestabili le opere oggetto della DIA e dall’altro condizionare le trasformazioni ivi richieste all’adeguamento del progetto con la riduzione dei volumi autorizzati con il permesso di costruire.<br />
Sulla base di ciò anche la nota impugnata con l’atto contenente i primi motivi aggiunti appare viziata e risultano fondate le censure ivi dedotte.<br />
<b>3. </b> Infine, occorre passare all’esame dell’atto contenente i secondi motivi aggiunti avverso le determinazioni dirigenziali del Comune di Roma n. 1286 (prot. n.65420) dell’11.10.2005 nonchè la n. 1053 del 4.8.2005.<br />
A tale riguardo, il Collegio osserva che con  la determinazione n. 1286/2005 il Comune  ha disposto l’annullamento parziale del permesso di costruire n. 180/2004 relativamente all’ultimo piano “tipo” dell’edificio A, in analogia puntuale con quanto proposto dalla medesima società Agusta ’91, con il progetto di variante sostanziale al permesso di costruire n. 180/2004, con riduzione della volumetria , presentato in data 21.2.2005, prot. n. 10396.<br />
Orbene, risulta  che la ricorrente  in data 21.2.2005, prot. n. 10396 ha presentato richiesta di variante sostanziale al permesso di costruire n. 180/2004 e che con determinazione dirigenziale n. 1053 del 4.8.2005 è stata respinta detta istanza per contrasto con l’art.3, comma 20 delle NTA di PRG (<i>l’autorimessa risulta essere non interrata sul lato prospiciente Via dell’Automobilismo</i>) e con l’art.8, punto 5 <i>(non è rispettato il distacco minimo di ml 5,00 in quanto con la sistemazione realizzata lungo il confine con la particella 46, parte dell’edificio è posta fuori terra (ad una distanza inferiore a ml 5,00) così come verso Via dell’Automobilismo (ad una distanza inferiore a ml 7,5) ).<br />
</i>Al riguardo, appare fondata la censura di illegittimità del provvedimento n. 1286/2005 per contraddittorietà in quanto nello stesso è precisato  che con determinazione n. 1053 del 4.8.2005, <i>in corso di notifica, </i> è stata respinta l’istanza di variante del permesso di costruire n. 180/2004 (su elementi progettuali presenti già nell’originario progetto autorizzato) e , nel contempo, si dispone di annullare parzialmente il permesso di costruire <i>in analogia puntuale con quanto proposto dalla medesima società Agusta ’91 con il progetto di variante sostanziale al permesso di costruire n. 180/2004, con riduzione della volumetria presentato con prot. n. 10396 del 21.2.2005.<br />
</i> Elementi di contraddittorietà emergono  anche da quanto contenuto nella premessa dell’atto n. 1286/2005 impugnato, in particolare dall’assunto che fonda l’annullamento parziale sulla mancata approvazione del progetto presentato come variante di adeguamento.<br />
Ed invero, da un lato il Comune dispone la reiezione dell’istanza n. 10396/2005, volta ad ottenere un permesso di costruire relativo alla variante sostanziale al permesso di costruire n. 180/2004, per rilievi non incidenti sull’ammontare delle volumetrie di progetto, dall’altro con la determinazione n. 1286/2005 si dispone l’annullamento parziale  della concessione n. 180/2004 dell’ultimo piano “tipo”  A,  <i>in analogia puntuale con quanto proposto dalla medesima società Agusta ’91 con il progetto di variante sostanziale al permesso di costruire n. 180/2004, con riduzione della volumetria presentato con prot. n. 10396 del 21.2.2005.<br />
</i>Pertanto, il progetto presentato come variante di adeguamento al permesso di costruire  non è stato approvato dal Comune, ma nello stesso tempo viene utilizzato in “analogia” dal Comune per definire i confini  e gli ambiti dell’annullamento parziale  del predetto permesso di costruire dimostrando una sorta di ambiguità e incertezza del contenuto degli atti adottati.<br />
D’altra parte , ai fini del corretto esercizio del potere, pur riconoscendo l’ammissibilità di mere operazioni di “ortopedia” sugli atti volte ad espungere i soli aspetti viziati, ciò nell’esercizio dell’attività di autotutela e nel rispetto del più generale principio di economicità dell’azione amministrativa,  tuttavia dette operazioni non possono alterare le regole del procedimento e la chiarezza  e coerenza del contenuto degli atti da esso derivanti.<br />
In conclusione, le censure sopra esaminate, dedotte con il ricorso introduttivo e con gli atti contenenti i motivi aggiunti, in quanto fondate vanno accolte, con assorbimento degli ulteriori motivi e, per l’effetto, sono annullati gli atti ivi impugnati.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate per giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda . <br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma &#8211; Sezione II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sugli atti contenenti motivi aggiunti in epigrafe, li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti ivi impugnati.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in  Roma, nella Camera di consiglio del  5 giugno  2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-8-10-2008-n-8840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.8840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2005 n.8840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-12-2005-n-8840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Petruzzelli Pres. G. Di Nunzio Est. Comune di Rapolano Terme (Avv. F. Biondi) contro il Ministero dell&#8217;Industria Commercio e Artigianato (Avvocatura dello Stato), il Ministero della Sanità, il Ministero dell&#8217;Ambiente, la Regione Toscana (tutti non costituiti), la Provincia di Siena (Avv. P. Golini), la Bio Eco Srl (Avv.ti A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-12-2005-n-8840/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2005 n.8840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-12-2005-n-8840/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2005 n.8840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. G. Di Nunzio Est.<br />
Comune di Rapolano Terme (Avv. F. Biondi) contro il Ministero dell&#8217;Industria Commercio e Artigianato (Avvocatura dello Stato), il Ministero della Sanità, il Ministero dell&#8217;Ambiente, la Regione Toscana (tutti non costituiti), la Provincia di Siena (Avv. P. Golini), la Bio Eco Srl (Avv.ti A. Stancanelli, L. Medugno e M. Gallavotti) e con l&#8217;intervento ad opponendum della Euro Energy Daunia Srl (Avv.ti A. Stancanelli, L. Medugno e M. Gallavotti)</span></p>
<hr />
<p>alla conferenza di servizi per l&#8217;istruttoria relativa all&#8217;autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica ai sensi dell&#8217;art. 3 D.P.R. n. 53/98 deve essere invitato anche il Comune che abbia espresso un preventivo parere positivo &#8220;di massima&#8221;, non &#8220;definitivo&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo – Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica &#8211; Conferenza dei servizi indetta ai sensi dell&#8217;art. 3 d.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53 &#8211; Preventivo parere positivo &#8220;di massima&#8221;, non &#8220;definitivo&#8221; del Comune interessato – Non può soddisfare i requisiti imposti dall’art. 3 DPR n. 53/98 – Necessità di invitare l’Ente locale a partecipare alla conferenza – Sussiste – Mancato invito – Illegittimità dell’intera procedura e del decreto ministeriale di autorizzazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Alla conferenza di servizi per l&#8217;istruttoria relativa all&#8217;autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica ai sensi dell&#8217;art. 3 d.P.R. 11 febbraio 1998 n. 53, deve essere invitato anche il Comune che abbia espresso un preventivo parere positivo &#8220;di massima&#8221;, non &#8220;definitivo&#8221;, soggetto al riscontro di numerose condizioni, da verificare successivamente, in quanto tale atto positivo non può soddisfare i requisiti imposti dal sopra citato art. 3 DPR n. 53/98. L’assenza dell’Ente locale non invitato determina l&#8217;illegittimità degli atti della conferenza di servizi e del successivo e conseguente decreto ministeriale di autorizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">alla conferenza di servizi per l&#8217;istruttoria relativa all&#8217;autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica ai sensi dell&#8217;art. 3 D.P.R. n. 53/98 deve essere invitato anche il Comune che abbia espresso un preventivo parere positivo &#8220;di massima&#8221;, non &#8220;definitivo&#8221;</span></span></span></p>
<hr />
<p align="center"><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 8840 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
N. 1373 REG. RIC.<br />
ANNO 2000</p>
<p align="center"><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; II^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align="center"><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 1373/00 proposto dal</p>
<p><b>COMUNE DI RAPOLANO TERME</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Biondi Ferdinando ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Firenze via De&#8217; Servi, 38;</p>
<p align="center"><b>c o n t r o</b></p>
<p>-il <b>MINISTERO DELL&#8217;INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO</b>, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, in Firenze, via degli Arazzieri, 4;</p>
<p>-il <b>MINISTERO DELLA SANITA&#8217;</b>, in persona del Ministro pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>-il <b>MINISTERO DELL&#8217;AMBIENTE</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio;</p>
<p>&#8211; la <b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>-la <b>PROVINCIA DI SIENA</b>, in personad el Presidente pro tempore della Giunta provinciale, costituitasi in giudizio rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Golini ed elettivamente domiciliata in firenze Via G. Capponi, 26;</p>
<p>&#8211; <b>SOC. BIO ECO SRL</b> in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Stancanelli Antonio, Medugno Luigi e Gallavotti Mario, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Firenze via Masaccio, 172;</p>
<p>con l&#8217;intervento ad opponendum</p>
<p>della SOC. <b>EURO ENERGY DAUNIA SRL</b>, inpersona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Stancanelli Antonio, Medugno Luigi e Gallavotti Mario, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del primo in Firenze via Masaccio, 172;</p>
<p>P E R L ‘ A N N U L L A M E N T O<br />
&#8211; del Decreto del Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato &#8211; Direzione Generale dell&#8217;energia e delle Risorse Minerarie n. 051/2000 del 27.03.2000 pervenuto al Comune di Rapolano Terme in data 4.04.2000.<br />
&#8211; del resoconto verbale della Conferenza dei Servizi del 17 marzo 2000 del ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato, pervenuto al comune di Rapolano Terme i data 20 Marzo 2000;<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Visto l&#8217;atto di intervento &#8220;ad opponendum&#8221; della Euro Energy Daunia Srl;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 13 ottobre 2005 &#8211; relatore il Consigliere Giuseppe Di Nunzio -, gli avv.ti G. Valeriani per A. Stancanelli, F. Biondi e E. Burlamacchi per G. Morbidelli;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align="center"><b>F A T T O</b></p>
<p>1.1 &#8211; Con istanza del 30 agosto 1999, la Società Bio Eco Srl chiedeva al Comune di Rapolano Terme un &#8220;consenso di massima&#8221; alla &#8220;assegnazione di circa 3 ha d&#8217;area industriale per realizzarvi i seguenti impianti:<br />
1) centrale termoelettrica polifunzionale da venti mega watt alimentata da gas naturale e prodotto da materiali organici quali legname, scarti delle lavorazioni agricole, bricchettaggio da raccolta differenziata dei rifiuti;<br />
2) impianto di produzione di combustibile derivante dalla fusione dei pneumatici e delle gomme di scarto;<br />
3) impianto d&#8217;essiccazione di fanghi biologici e di &#8220;marmettola&#8221; per produzione di concimi organici, ammenanti, carbonato di calcio puro per uso industriale, alimentato dal calore in esubero degli impianti precedenti, mediante tale riscaldamento;<br />
4) eventuale impianto di bricchettaggio dei rifiuti a circuito chiuso e sigillato ad alta tecnologia;<br />
5) eventuale isola ecologica per il riciclaggio dei materiali inorganici non utilizzabili nelle linee precedenti e destinati al riciclaggio&#8221;.<br />
A questa istanza la società Bio Eco Srl non allegava alcun progetto tecnico e/o gestionale inerente all&#8217;intervento, ripromettendosi di presentarli in un momento successivo.</p>
<p>1.2 &#8211; Con nota del 21 settembre 1999, il Comune di Rapolano Terme rispondeva all&#8217;istanza della società Bio.Eco Srl con un &#8220;parere di massima favorevole&#8221; in cui veniva precisato che la società richiedente avrebbe dovuto &#8220;predisporre una progettazione di massima corredata da una relazione di programma e un piano finanziario onde consentire a questa Amministrazione di esprimersi in maniera compiuta e definitiva sulla proposta&#8221;.<br />
L&#8217;Amministrazione precisava che avrebbe potuto dare &#8220;una piena adesione&#8221; all&#8217;intervento solo se nell&#8217;elaborazione del progetto la società Bio.Eco si fosse attenuta ai seguenti fondamentali criteri:<br />
&#8220;- caratterizzare l&#8217;intervento nel quadro di una vocazione &#8220;ecologica&#8221; di questo Comune che intende raggiungere il massimo livello di qualità ambientale;<br />
&#8211; perfetta integrazione dell&#8217;intervento con la vocazione turistica e termale del Comune, attivando soluzioni che consentano di migliorare l&#8217;impianto ambientale di tutte le attività produttive svolte in rapolano;<br />
&#8211; raggiungere un risparmio nelle spese energetiche ed ecologiche di questo Comune, migliorando la qualità dei servizi in questo settore;<br />
&#8211; ottenere benefici sociali in termini di entrate, occupazione e miglioramenti nelle opportunità di vita e lavoro per tutta la comunità;<br />
&#8211; nessun costo o aggravio a carico di questo ente&#8221;.<br />
Nella stessa nota, l&#8217;Amministrazione Comunale, indicava alla società Bio.Eco la possibile ubicazione dell&#8217;impianto (Area P.I.P 9D) ed il relativo costo dell&#8217;area; infine precisava che nella documentazione richiesta dovevano &#8220;essere indicati tutti i soggetti investitori con la ripartizione delle varie unità di gestione e partecipazione, compresa la parte pubblica&#8221;.</p>
<p>1.3 &#8211; La Società Bio.Eco non ha fornito al Comune di Rapolano Terme alcuna delle integrazioni richieste nella nota del 21 settembre 1999. Per contro, il 17 dicembre 1999, la stessa società formulava formale istanza al Ministero dell&#8217;industria e del Commercio e dell&#8217;Artigianato, al Ministero dell&#8217;Ambiente ed al Ministero della Sanità, con la quale chiedeva di essere autorizzata alla &#8220;realizzazione e l&#8217;esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da rifiuti non pericolosi (suballegato 1 all&#8217;allegato 2 del DMA 5/2/1998, n. 72, voci 1,3,4,5,6,7,9 e 10) cdr, scarti vegetali, rifiuti della lavorazione del legno ed affini non trattati, rifiuti da fibra tessile, rifiuti da lavorazione del legno ed affini trattati, rifiuti della lavorazione del tabacco, scarti di pulper , fanghi essiccati di depurazione di acque reflue, ai sensi dell&#8217;art. 17 del DPR 203/88 e del DPR n. 53 dell&#8217;11/2/1998&#8221;.<br />
Nella stessa istanza, la società Bio.Eco inoltre specificava che l&#8217;impianto sarebbe stato &#8220;realizzato nella Zona industriale P.I.P. 9D nel Comune di Rapolano Terme (SI)&#8221;.<br />
&#8220;Il combustibile utilizzato sarà principalmente combustibile derivato da rifiuti (CDR), di caratteristiche conformi alla legislazione vigente (DMA 5/2/1998, n. 72), per un quantitativo di circa 100.000 tons&#8221;.<br />
&#8220;La caldaia prevista avrà una produzione di circa 60t/h di vapore surriscaldato, ad una pressione di 50 bar ed una temperatura di 400°C. La potenza termica come combustibile in ingresso è di 48.5 MW&#8221;.<br />
All&#8217;istanza venivano allegati una relazione tecnica dell&#8217;impianto, alcune tavole di progetto ed una perizia giurata sulla quantità e qualità delle emissioni previste.</p>
<p>1.4 &#8211; Con nota del 13 gennaio 2000, il Ministero dell&#8217;Industria del Commercio e dell&#8217;Artigianato &#8211; Direzione Generale dell&#8217;energia e delle Risorse Minerarie &#8211; comunicava alla società Bio.Eco, al Ministero dell&#8217;Ambiente, al Ministero della Sanità, alla Regione Toscana, alla Provincia di Siena, al Comune di Rapolano Terme, all&#8217;UTF ed al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa l&#8217;avvio del procedimento e richiedeva , ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 53 del 1998, l&#8217;acquisizione dei prescritti pareri &#8220;ai Dicasteri dell&#8217;Ambiente e della Sanità nonchè al Comune ed alle Regione di indirizzo&#8221; specificando che avrebbero dovuto &#8220;essere resi entro 90 giorni dal ricevimento della presente&#8221;.</p>
<p>1.5 &#8211; Il Comune di Rapolano terme, con lettera del 25 febbraio 2000, inviava al Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato la nota del 21 settembre 1999 con la quale aveva comunicato alla società Bio.Eco il proprio parere di massima favorevole.<br />
Con nota del 16 marzo 2000, la regione Toscana inviava al Ministero il parere favorevole del Comitato Regionale contro l&#8217;Inquinamento Atmosferico nel quale, fra le varie prescrizioni, veniva specificato che &#8220;l&#8217;insediamento dell&#8217;impianto dovrà tener conto degli atti di pianificazione in materia di gestione di rifiuti dell&#8217;Amministrazione Provinciale di Siena&#8221;.</p>
<p>1.6 &#8211; Il Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato convocava, la Conferenza di Servizi per il 17 marzo 2000.</p>
<p>1.7 &#8211; Alla Conferenza dei Servizi partecipavano un rappresentante della Bio.Eco Srl ed i rappresentanti del Ministero dell&#8217;Ambiente e del Ministero della Sanità.<br />
Alla stessa conferenza non partecipavano nè i rappresentanti del Comune, nè quelli della Regione.<br />
La Provincia non era stata invitata.<br />
Nel resoconto verbale della Conferenza si legge in relazione alla richiesta di autorizzazione avanzata da Bio.Eco Srl, che &#8220;ad oggi, risulta pervenuto soltanto il parere favorevole del Comune di Rapolano Terme emesso in data 25 febbraio 2000&#8221;, che &#8220;Il rappresentante del Ministero della Sanità fa presente che il procedimento di autorizzazione, come già ricordato, è stato avviato il 13 gennaio 2000 con nota pervenuta al Ministero della Sanità il 29 gennaio e che, pertanto, per l&#8217;espressione del suddetto parere non è assolutamente ancora trascorso il termine di 90 giorni previsto dal DPR n. 53/98&#8221;, che &#8220;Il rappresentante del Ministero dell&#8217;ambiente, pur esprimendo parere favorevole sull&#8217;insediamento, ritiene che, nell&#8217;ambito della procedura prevista dal D.Lgs. n. 22/97, debba essere verificata la coerenza della localizzazione e destinazione dell&#8217;impianto con la pianificazione regionale sui rifiuti&#8221; e che &#8220;i presenti esprimono il parere che, fermo restando le disposizioni in materia di rifiuti di cui al D. Lgs. n. 22/97, e successive modificazioni e integrazioni, si possa procedere alla realizzazione dell&#8217;iniziativa&#8230;&#8221;.</p>
<p>1.7.1. &#8211; Con riferimento a quest&#8217;ultimo aspetto con nota dell&#8217;11 aprile 2000 trasmessa alla Società Bio.Eco, al Ministero della Sanità, Al ministero dell&#8217;Ambiente ed alla Regione Toscana, la Provincia di Siena ha rilevato che &#8220;un impianto che effettua recupero energetico dal CDR, anche in combustione con rifiuti speciali, trattandosi sempre di rifiuto urbano misto proveniente da una fase intermedia della gestione di un recupero, per la sua operatività implica necessariamente la sua conformità alla pianificazione provinciale, in termini di localizzazione, tipologia e dimensionamento.<br />
Il piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilabili della Provincia di Siena di cui alla DGR 537/1999 pubblicato sull&#8217;S.S. al BURT n. 28 del 14/7/99, indica, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 11, comma 1 lettera a) della L.R: 25/98, che le tipologie e le quantità dei RSU e RSAU devono pervenire esclusivamente dalla Provincia di Siena e devono essere recuperati e smaltiti in ambito provinciale.<br />
In tale contesto non è ad oggi previsto nè produzione, nè recupero, nè smaltimento di CDR. Si ritiene pertanto, conformemente alla programmazione provinciale che tale attività non possa essere effettuata negli impianti attualmente previsti, salvo modifiche e/o integrazioni della stessa.<br />
Si invitano pertanto le SS.VV. di voler procedere alla revisione in tal senso del progetto&#8221;.</p>
<p>1.7.2 &#8211; Con nota del 28 aprile 2000, la società Bio.Eco rispondeva che l&#8217;uso dei CDR e dei rifiuti speciali è previsto solo per la fase iniziale per arrivare ad un impianto prevalentemente a biomasse, quando sarà verificata la potenzialità produttiva stimata per la zona e compiutamente organizzato il sistema dei conferimenti&#8221;.</p>
<p>1.8 &#8211; Con decreto del 27 marzo 2000 n. 051, pervenuto al protocollo del Comune di Rapolano Terme il 4 aprile 2000, il Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato, &#8220;visto il parere favorevole del Comune di Rapolano Terme&#8230;.&#8221; autorizzava l&#8217;istallazione e l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto.</p>
<p>1.9 &#8211; Parallelamente al procedimento conclusosi con il sopra richiamato decreto ministeriale n. 051/2000, la Soc. Bio.Eco Srl, con denuncia di inizio attività presentata al Comune di Rapolano Terme il 25 febbraio 2005, dava inizio al un ulteriore procedimento riguardante la ristrutturazione di un vecchio fabbricato posto in località Serre di Rapolano, denominato &#8220;Fornaci S.i.l.s.&#8221;.</p>
<p>1.9.1 &#8211; Con nota del 2 maggio 2000, la società Bio.Eco faceva sapere all&#8217;Amministrazione Comunale che &#8220;Come da sempre concordato, l&#8217;intervento previsto nella ex fornace di Rapolano era solo finalizzato a definire i contratti CIP &amp; e null&#8217;altro. Prova ne è che &#8220;Come da sempre concordato, l&#8217;intervento previsto nella ex fornace di Rapolano era solo finalizzato a definire i contratti CIP 6 e null&#8217;altro. Prova ne è che non abbiamo dato corso alla d.i.a. non versando gli oneri richiesti nè abbiamo redatto o presentato alcun progetto degli impianti che, come espressamente detto nella succitata dichiarazione inizio attività, saranno oggetto di specifiche progettazioni da eseguirsi sulla base delle prescrizioni ministeriali imposteci e delle esigenze ambientali locali tramite una partecipazione diretta al processo progettuale e alla valutazione delle soluzioni tecniche ed architettoniche.<br />
Con questo confermiamo che non proseguiremo nella progettazione, nè tantomeno daremo mai inizio ai lavori, in assenza di specifiche indicazioni da parte pubblica riguardo all&#8217;ubicazione, da noi ufficialmente mantenuta al Sentino, ed alla tipologia dell&#8217;impianto con o senza camino nelle varie gamme di possibilità.<br />
Confermiamo altresì che non vi è nè vi sarà, cambiamento nella nostra condotta, ispiratala massimo rispetto delle volontà pubbliche consci dell&#8217;ampio valore sociale della nostra proposta&#8221;.</p>
<p>1.9.3 &#8211; Con provvedimento dirigenziale n. 4553 del 16 maggio 2000, la d.i.a. veniva ritenuta inefficace ed inoperante in quanto &#8220;dall&#8217;esame della pratica è emerso che le opere di ristrutturazione non sono rappresentate in maniera chiara ed univoca e ipotizzano un intervento preordinato alla realizzazione di opere in contrasto con lo strumento urbanistico vigente adottato&#8221;.<br />
In ogni caso tali opere, finalizzate alla costruzione di un impianto di produzione di energia non convenzionale sono soggette al regime della concessione edilizia e non alla denuncia di inizio attività e sono localizzabili in zona diversa da quella indicata nella citata d.i.a., e cioè in zona P.I.P. 9&#8230;&#8221;.<br />
Tale provvedimento è stato impugnato dalla società Bio.Eco e Euro Energy Daunia, con ricorso n. 1655/00.</p>
<p>2 &#8211; Con il ricorso in discussione, il Comune di Rapolano Terme chiede l&#8217;annullamento del decreto del Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato &#8211; Direzione Generale dell&#8217;Energia e delle Risorse Minerarie n. 051/2000 del 27 marzo 2000, del resoconto verbale della Conferenza dei Servizi del 17 marzo 2000 del Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ancorchè incognito, per i seguenti motivi di diritto:<br />
I) illegittimità del resoconto verbale della conferenza dei servizi sotto il profilo della violazione di legge, in particolare dell&#8217;art. 3, comma 2 del D.P.R. 53/98, sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere per difetto e/o carente istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e violazione del giusto procedimento;<br />
II) illegittimità del resoconto verbale della conferenza dei Servizi sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere per carente istruttoria sotto altri profili ed erronea ed incerta determinazione dell&#8217;oggetto sottoposto a domanda di autorizzazione;<br />
III) illegittimità del decreto n. 051/2000 sotto il profilo dell&#8217;illegittimità derivata e sotto il profilo della violazione di legge, in particolare dell&#8217;art. 14 della legge n. 241 del 1990 e violazione del giusto procedimento.</p>
<p>3 &#8211; Con memoria di costituzione depositata il 4 settembre 2000, si costituiva l&#8217;Amministrazione Provinciale di Siena la quale, aderiva integralmente al ricorso proposto da Comune di Rapolano Terme.</p>
<p>4 &#8211; Con decreto del 17 novembre 2000, il Direttore Generale del Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato volturava alla società Euro Energy Daunia Srl l&#8217;autorizzazione già rilasciata alla Bio.Eco per l&#8217;istallazione della centrale elettrica.<br />
La società Euro Energy Daunia Srl interveniva al opponendum nel giudizio.</p>
<p align="center"><b>D I R I T T O</b></p>
<p>In via pregiudiziale, il Collegio deve esaminare l&#8217;eccezione, sollevata dalla controinteressata società Bio.Eco, di inammissibilità del gravame per mancata notifica al Ministero dell&#8217;Ambiente, necessario partecipante alla conferenza di servizi di cui in epigrafe.<br />
L&#8217;eccezione è infondata in punto di fatto.<br />
Risulta dalla depositata relata di notifica che la stessa è stata effettuata in data 19.5.00.<br />
Nel merito, il ricorso risulta fondato nell&#8217;assorbente primo motivo, col quale il Comune ricorrente deduce che:<br />
Il resoconto verbale della Conferenza dei Servizi è illegittimo perchè viziato sotto il profilo della violazione di legge e in particolare dell&#8217;art. 3, comma 2 del D.P.R. 53/98, nonchè sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere per difetto e/o carente istruttoria, per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti e che l&#8217;atto è illegittimo altresì per violazione del giusto procedimento.<br />
Il D.P.R. dell&#8217;11 febbraio 1998 n. 53 &#8220;Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all&#8217;esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell&#8217;art. 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997 n. 59&#8221;, all&#8217;art. 3 comma 2, prevede che &#8220;nei casi di cui al comma 4 dell&#8217;articolo 2 i Ministeri dell&#8217;ambiente e della Sanità nonchè le Regioni e i Comuni interessati, devono esprimere il parere di competenza entro 90 giorni. Il predetto termine è sospeso, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Trascorso inutilmente tale termine il Ministero dell&#8217;Industria, del Commercio e dell&#8217;Artigianato convoca immediatamente apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell&#8217;art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, da tenersi entro 30 giorni.<br />
La determinazione della Conferenza circa la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalità esecutive da imporre al soggetto richiedente devono essere assunte all&#8217;unanimità tra i rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali e dei comuni interessati. Nel caso in cui non venga raggiunta la prescritta unanimità, si procede ai sensi dell&#8217;art. 14 della L. 1990 n. 241, così come modificato dall&#8217;articolo 2 della legge n. 537 del 1993 e dell&#8217;art. 17 della legge n. 127 del 1997&#8221;.<br />
Dunque &#8211; osserva il collegio &#8211; è indubbia la necessità che nel procedimento o nella conferenza dei servizi il Comune interessato dovesse partecipare col suo assenso riferito a &#8220;la domanda di autorizzazione presentata, le prescrizioni e le altre modalità esecutive da imporre al soggetto richiedente&#8221;.<br />
Senonchè, il Ministero dell&#8217;Industria procedente non ha invitato il ricorrente Comune alla conferenza sul presupposto che avesse previamente espresso il suo avviso favorevole con la nota trasmessa alla società Bio.Eco in data 21.9.99.<br />
Giova la lettura integrale di tale nota:<br />
&#8220;A seguito della Vs. richiesta del 30.8.1999, di pari oggetto, si comunica che la proposta da Voi avanzata all&#8217;ipotesi di realizzare una centrale di produzione di energia elettrica che utilizzi combustibile derivante da recupero di rifiuti o scarti di lavorazioni agricole ed industriali, con lateriali impianti per l&#8217;essiccazione dei fanghi e in particolare della &#8220;marmettola&#8221; prodotta in loco, nonchè di un&#8217;isola ecologica per la raccolta differenziata, è stata sottoposta, nella riunione del 7.9.1999, all&#8217;attenzione della Giunta Municipale, la quale ha espresso in modo unanime un parere di massima favorevole.<br />
L&#8217;area da noi ritenuta idonea per la realizzazione di detti impianti, risulta essere quella delimitata nella planimetria allegata alla presente.<br />
Su tale area codesta ditta potrà predisporre una progettazione di massima corredata da una relazione di programma e un piano finanziario onde consentire a questa Amministrazione di esprimersi in maniera compiuta e definitiva sulla proposta.<br />
I criteri fondamentali a cui attenersi nella elaborazione del progetto, affinchè vi sia una piena adesione di questa Amministrazione, devono essere i seguenti:<br />
-caratterizzare l&#8217;intervento nel quadro di una vocazione &#8220;ecologica&#8221; di questo Comune che intende raggiungere il massimo livello di qualità ambientale;<br />
&#8211; perfetta integrazione dell&#8217;intervento con la vocazione turistica e termale del Comune attivando soluzioni che consentano di migliorare l&#8217;impianto ambientale di tutte le attività produttive svolte in Rapolano;<br />
&#8211; raggiungere un risparmio nelle spese energetiche ed ecologiche di questo Comune migliorando la qualità dei servizi in questo settore;<br />
&#8211; ottenere benefici sociali in termini di entrate, occupazione e miglioramenti nelle opportunità di vita e lavoro per tutta la comunità;<br />
&#8211; nessun costo o aggravio a carico di questo Ente.<br />
Stante a quanto sopra, si fa presente che la concessione dell&#8217;area indicata avverrà secondo la normativa vigente in questo Comune, al prezzo di L. 16.000= al Mq., e che nella documentazione richiesta dovranno essere indicati tutti i soggetti investitori con la ripartizione delle varie unità di gestione e partecipazione, compresa la parte pubblica.&#8221;<br />
Si tratta quindi, con ogni evidenza, solo di un preventivo parere positivo &#8220;di massima&#8221;, non &#8220;definitivo&#8221;, soggetto al riscontro di numerose condizioni, da verificare successivamente, sulla base di una progettazione allora neppure presentata.<br />
In nessun modo &#8211; a giudizio del Collegio &#8211; tale atto positivo può soddisfare i requisiti imposti dal sopra citato a. 3 DPR n. 53/98.<br />
Il Comune ricorrente avrebbe, dunque, dovuto essere invitato alla Conferenza di servizi, con il risultato che la sua assenza determina l&#8217;illegittimità degli atti della medesima e del successivo e conseguente decreto ministeriale di autorizzazione, atti tutti impugnati.<br />
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e gli atti impugnati devono essere annullati.<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align="center"><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 13 ottobre 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giuseppe PETRUZZELLI &#8211; Presidente<br />
Dott. Giuseppe DI NUNZIO &#8211; Consigliere est.<br />
Dott. L.A.O. SPIEZIA &#8211; Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 DICEMBRE 2005<br />
Firenze, lì 21 dicembre 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-21-12-2005-n-8840/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/12/2005 n.8840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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