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	<title>8832 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8832 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.8832</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-10-2008-n-8832/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-10-2008-n-8832/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.8832</a></p>
<p>Pres. Tosti Est. SantoleriItalana Costruzioni S.p.a. (Avv. P. Leozappa) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) ed altri. sulla necessità che la Commissione giudicatrice di una gara d&#8217;appalto operi con il plenum dei componenti 1. Contratti della P.A. – Gara – Commissione giudicatrice – Decisioni &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-10-2008-n-8832/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.8832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-10-2008-n-8832/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.8832</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti   Est. Santoleri<br />Italana Costruzioni S.p.a. (Avv. P. Leozappa) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. Stato) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che la Commissione giudicatrice di una gara d&#8217;appalto operi con il plenum dei componenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Commissione giudicatrice – Decisioni &#8211; Plenum – Necessità – Sussiste – Eccezioni – Ragioni.<br />
2. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Impugnazione – Termini – Decorrenza – Comunicazione  del provvedimento – Necessità.<br />
3. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Aggiudicazione provvisoria – Onere di tempestiva impugnazione &#8211; Esclusione – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La Commissione giudicatrice di una gara  d’appalto costituisce un collegio perfetto che deve operare sempre con il plenum dei suoi componenti tranne in caso di attività strumentale e vincolata &#8211; come ad esempio la verifica dei requisiti di ammissione alla gara &#8211; che non comporta l’adozione di decisioni.  Infatti,  i componenti della Commissione sono chiamati al relativo munus in ragione di una particolare competenza per cui solo la somma di tutte le competenze ritenute necessarie nella fase di costituzione dell’organo è idonea a formare la manifestazione di volontà da attribuirsi all’intero organo.<br />
2. La conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva, dalla quale decorrono i termini per l’impugnazione, non può essere ricondotta, per i partecipanti alla gara, alla data di pubblicazione dello stesso, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti per mezzo di apposite comunicazioni (1). Infatti, la pubblicazione costituisce forma di conoscenza legale solo per chi, non avendo partecipato alla procedura selettiva, non è direttamente contemplato nell’atto (2).<br />
3. In una gara di appalto, i concorrenti dispongono della facoltà di impugnare anche l’aggiudicazione provvisoria oltre a quella definitiva, ma è solo con l’adozione di quest’ultimo provvedimento che si radica in capo agli interessati l’onere della tempestiva impugnazione, non sussistendo alcun obbligo di impugnare il provvedimento di aggiudicazione provvisoria.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato Sez. VI 25/1/08 n. 213. <br />
(2) Cfr. Cons. Stato Sez. V 31/12/07 n. 6900.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità che la Commissione giudicatrice di una gara d&#8217;appalto operi con il plenum dei componenti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Sezione  Seconda  Quater &#8211;</p>
<p>composto dai signori magistrati: Dott. Lucia Tosti                    Presidente; Dott. Renzo Conti                 Consigliere; Dott. Stefania Santoleri         Consigliere, relatore<br />
ha pronunciato la  seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1998/08, proposto dalla<br />
<b>società ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A.</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Patrizio Leozappa ed elettivamente domiciliato presso  il suo studio sito in Roma, Via Bocca di Leone n. 78.</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per il Lazio –</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato per legge.</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>della <b>società COBAR S.r.l.</b> (già COSTRUZIONI S.r.l.) in proprio e quale capogruppo mandataria dell’ATI con la <b>società PERFORESINE S.r.l.</b>, e per la <b>società PERFORESINE S.r.l.</b> in qualità di mandante dell’ATI costituita con la COBAR S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Cacace e Carlo Rella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Mazzini n. 25.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
&#8211;	del provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunicata con nota prot. n. MBAC-LAZ 004-UFFPRO 0016783 del 19/12/07, e pervenuta in data 2 gennaio 2008, con il quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici per il Lazio ha comunicato, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06, che “Con determinazione dirigenziale del 13/12/2007, l’appalto concorso per le opere relative al restauro e valorizzazione dell’area archeologica del complesso monumentale Santuario di Ercole Vincitore è stato aggiudicato definitivamente all’ATI Cobar S.r.l. (già Costruzioni S.r.l.) capogruppo con Perforesine S.r.l.;<br />	<br />
&#8211;	della determinazione dirigenziale  del 13 dicembre 2007, di estremi ignoti, mai comunicata, con la quale l’Amministrazione appaltante ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore dell’A.T.I. Cobar S.r.l. con Perforesine S.r.l.;<br />	<br />
&#8211;	degli atti e delle operazioni di gara, anche relativi alla fase di prequalificazione, nella parte in cui la concorrente A.T.I. tra Costruzioni S.r.l. e Perforesine S.r.l. è stata ammessa alla gara e non è stata esclusa dalla procedura selettiva;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto presupposto e/o consequenziale, anche di contenuto ed estremi ignoti, ivi espressamente incluso l’eventuale contratto di appalto che dovesse essere stato, nelle more, sottoscritto;<br />	<br />
nonché per l’adozione<br />
delle conseguenti statuizioni risarcitorie, in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente, in quest’ultimo caso da quantificarsi in corso di giudizio.</p>
<p>	Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e della controinteressata;<br />	<br />
	Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; <br />	<br />
	Visti tutti gli atti di causa;<br />	<br />
	Udita alla pubblica udienza del 15 luglio 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. G. Militerni su delega dell’Avv. Leozappa per la parte ricorrente e gli Avv.ti Fabrizio Cacace e Carlo Rella per la controinteressata.<br />	<br />
	Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. del 29/6/06 n. 149, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio -, ha indetto un appalto concorso per l’affidamento delle “opere relative al restauro e valorizzazione dell’area archeologica del complesso monumentale santuario d’Ercole Vincitore”,  per un importo a base di gara di € 7.494.000,00.<br />
L’appalto sarebbe stato aggiudicato mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. a) della L. 109/94 e dell’art. 91 del D.P.R. 554/99, valutabile in base agli elementi e relativi punteggi per il totale di 100, elencati nel seguente ordine decrescente di importanza:<br />
a) valore tecnico ed estetico del progetto                              max  punti 50<br />
b) prezzo di progettazione e di realizzazione dell’opera        max   punti 30<br />
c) struttura tecnica dell’impresa partecipante                         max  punti 10<br />
d) costo di utilizzazione e manutenzione nonché<br />
funzionalità delle opere progettate                                         max  punti 5<br />
e) tempo di esecuzione dei lavori                                           max  punti 5.<br />
La procedura di gara si articolava in una fase di prequalifica nella quale la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere alla verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo alle imprese che avevano presentato domanda di partecipazione alla gara, ed in una fase di selezione e valutazione delle offerte formulate dall’imprese invitate.<br />
Secondo quanto disposto dal punto III.2.1. del bando, l’Amministrazione, in fase di prequalifica, avrebbe dovuto accertare il possesso dei requisiti di partecipazione in capo all’imprese; in particolare, avrebbe dovuto verificare la titolarità dell’attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/00 e s.m. in corso di validità, da cui risultasse la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R.n. 554/99 e s.m; inoltre, le imprese avrebbero dovuto possedere il requisito previsto per l’affidamento dei servizi di progettazione dall’art. 63, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 554/99 e s.m. (classifica VIII) – documentato sulla base della propria struttura tecnica o di progettisti indicati o associati; &#8211; oppure in assenza della qualificazione per progettazione, avrebbero dovuto indicare o associare, per la redazione del progetto esecutivo, uno o più progettisti in possesso dei predetti requisiti.<br />
La società ricorrente ha partecipato alla gara, ma si è classificata al secondo posto con punti 79,74; l’A.T.I. tra Costruzioni S.r.l. e Perforesine è risultata aggiudicataria, essendosi classificata al primo posto della graduatoria con il punteggio di punti 81,68.<br />
Con nota del 19/12/07, pervenuta il 2/1/08, la stazione appaltante ha comunicato alla ricorrente l’esito della gara.<br />
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione e tutti gli atti della procedura deducendo i seguenti motivi di impugnazione:<br />
1)	Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/99 – Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara (art. 6.3.3 del Capitolato Speciale, nonché artt. 9, 10.i e 11.b del Capitolato Prestazionale) – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, ed in particolare per errore nei presupposti, assoluto difetto di motivazione, sviamento di potere e travisamento dei fatti.<br />	<br />
Lamenta la ricorrente l’illegittima ammissione alla gara dell’ATI controinteressata in quanto – in mancanza dell’indicazione di volersi avvalere di alcun progettista esterno –, entrambe le società costituenti l’associazione temporanea avrebbero dovuto possedere i requisiti previsti dal bando di gara per l’attività di progettazione.<br />
Poiché la mandante Perforesine non era qualificata per l’attività di progettazione, non avrebbe dovuto superare la fase di prequalifica.<br />
Inoltre, la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non aver presentato il progetto esecutivo in triplice copia ed i giustificativi dei prezzi indicati nell’offerta economica, documenti richiesti dalla lex specialis di gara a pena di esclusione.<br />
2)	In subordine, violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – Violazione e/o falsa applicazione del principio in forza del quale la Commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto – Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, ed in particolare per sviamento di potere, errore nei presupposti.<br />	<br />
La ricorrente deduce, in via subordinata, in caso di rigetto del primo motivo, l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione in quanto adottato da un collegio imperfetto.<br />
Dal verbale del 26 settembre 2007, emergerebbe infatti l’assenza di un componente della Commissione di gara, il dott. Turetta.<br />
In detta seduta non sarebbero state svolte attività preparatorie, istruttorie o strumentali vincolate, ma sarebbe stata adottata la decisione conclusiva dell’intera procedura – l’aggiudicazione della gara –, e sarebbe stata assunta anche la decisione di non escludere una concorrente, attività sicuramente discrezionale.<br />
Di qui l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva e dell’intera procedura di gara.<br />
In conclusione, la ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso e per la domanda risarcitoria.<br />
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.<br />
Si è costituita in giudizio anche l’aggiudicataria che ha eccepito la tardività del ricorso, rilevando che l’assenza del componente della Commissione sarebbe stata nota alla ricorrente fin dal 26 settembre 2007 (data dalla riunione della Commissione), essendo ivi presente il rappresentante della stessa impresa ricorrente; per quanto concerne il primo motivo, sostiene la controinteressata che  la società ricorrente aveva preso visione dei verbali di gara fin dal 7 novembre 2007, e che quindi avrebbe dovuto dedurre la censura nei termini decadenziali.<br />
Infine, con riferimento al provvedimento di aggiudicazione, sostiene che sarebbe stato conosciuto fin dal 26 settembre 2007, e comunque quantomeno dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. , avvenuta il 28/12/07.<br />
Ha poi chiesto il rigetto nel merito del ricorso.<br />
In prossimità dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato una memoria conclusiva nella quale ha replicato alle tesi ed eccezioni della controinteressata.<br />
All’udienza pubblica del 15 luglio 2008, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente ritiene il Collegio di dover esaminare l’eccezione di tardività sollevata – sotto diversi aspetti &#8211; dalla difesa della controinteressata.<br />
Come già rilevato in narrativa, la controinteressata ha eccepito che la ricorrente sarebbe stata a conoscenza della mancanza dei requisiti di ammissione della società Perforesine sin dal 7 novembre 2007, e che la mancanza del componente della Commissione giudicatrice sarebbe stata conosciuta fin dalla data della riunione in seduta pubblica della stessa Commissione (26/9/07), avendovi partecipato il rappresentante dell’impresa. <br />
La tesi della controinteressata non può essere condivisa, atteso che per giurisprudenza pacifica, l’onere di impugnativa sorge esclusivamente nei confronti del provvedimento finale del procedimento e non certo avverso gli atti endoprocedimentali.<br />
Pertanto, in una gara di appalto, la concorrente dispone della facoltà di impugnare anche l’aggiudicazione provvisoria (oltre a quella definitiva, a pena della declaratoria di improcedibilità del ricorso), ma è solo con l’adozione di quest’ultimo provvedimento che si radica in capo all’interessata l’onere della tempestiva impugnazione (tra le tante, Cons. Stato Sez. V 6/2/07 n. 484; 9/10/06 n. 5957).<br />
Ne consegue che nessun obbligo sussisteva in capo alla ricorrente di impugnare il provvedimento di aggiudicazione provvisoria, adottato nella seduta del 26/9/07: l’eccezione di tardività si appalesa, quindi, destituita di fondamento.<br />
L’aggiudicataria ha poi eccepito la tardività del ricorso sotto un diverso profilo, sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’aggiudicazione nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 151 del 28/12/07.<br />
Ritiene il Collegio che anche detta eccezione non possa essere condivisa.<br />
Occorre preventivamente precisare che l’atto di aggiudicazione definitiva è stato conosciuto dalla ricorrente solo al momento in cui le è pervenuta la lettera della stazione appaltante inviatale ai sensi dell’art. 79 co. 5 D.Lgs. 163/06 (e cioè in data 2/1/08).<br />
Poiché il termine di sessanta giorni decorre dalla data in cui è intervenuta la piena conoscenza dell’aggiudicazione definitiva (e cioè il 2/1/08), ne consegue che il ricorso (notificato il 28/2/08), deve ritenersi tempestivo, non potendo attribuirsi alcun rilievo alla pubblicazione sulla G.U.R.I., poiché costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui la conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti per mezzo di apposite comunicazioni. (Cons. Stato Sez. VI 25/1/08 n. 213);  la pubblicazione, infatti, costituisce forma di conoscenza legale solo per chi, non avendo partecipato alla procedura selettiva, non è direttamente contemplato nell’atto (Cons. Stato Sez. V 31/12/07 n. 6900)<br />
Ne consegue l’infondatezza della proposta eccezione di tardività del ricorso anche sotto questo profilo.<br />
La reiezione delle eccezioni preliminari consente al Collegio di poter passare ad esaminare le censure di merito.<br />
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che illegittimamente la Commissione giudicatrice avrebbe ammesso alla gara l’A.T.I. controinteressata, difettando dei requisiti di ammissione.<br />
Lamenta, in particolare la ricorrente, che la società Perforesine – mandante dell’A.T.I. con la mandataria Cobar S.r.l. (già Costruzioni S.r.l.), aggiudicataria dell’appalto concorso in associazione temporanea -, non avrebbe dovuto superare la fase di prequalifica, non essendo qualificata per l’attività di progettazione e non avendo indicato i progettisti incaricati della redazione del progetto esecutivo, così come prevedeva il bando in caso di carenza della qualificazione per l’attività di progettazione.<br />
Secondo la ricorrente, quindi, la Commissione, avendo omesso di verificare il possesso dei requisiti di idoneità professionale in capo alla mandante dell’ATI Costruzioni, avrebbe violato l’art. 95 comma 2 del D.P.R. n. 554/99, e le disposizioni del bando di gara che prescrivevano il possesso di tali requisiti al fine del superamento della fase di prequalifica.<br />
La controinteressata ha replicato che la tesi della ricorrente presupporrebbe la partecipazione in ATI orizzontale, mentre nel caso di specie si tratterebbe di ATI di tipo misto, nella quale la capogruppo Cobar (già Costruzioni S.r.l.) avrebbe svolto sia le prestazioni di costruzione (cat. OG2 class. VIII e cat. OG11 class. VI) che di progettazione (cat. OG2 class. VIII e cat. OG11 class. VIII), mentre la Perforesine avrebbe svolto soltanto prestazioni di costruzione (cat. OG2 class. IV); nel caso di specie la capogruppo Costruzioni disponeva da sola di tutti i requisiti di ammissione previsti dal bando di gara.<br />
Poiché il bando di gara prevedeva la possibilità di partecipare in associazione con soggetti titolari dei soli requisiti per la progettazione, ne consegue che non era previsto dalla lex specialis di gara la necessaria titolarità della qualificazione sia per costruzione che per progettazione.<br />
Nella memoria dell’8 luglio 2008 la ricorrente ha replicato, innanzitutto, che non emergerebbe dagli atti di gara la natura “mista” della costituenda A.T.I., e che comunque, la controinteressata non avrebbe soddisfatto neppure i requisiti previsti per tale tipo di associazione.<br />
Ritiene il Collegio opportuno riportare innanzitutto le prescrizioni contenute nel bando di gara.<br />
Il bando di gara stabiliva al punto III.1.3. che sono ammesse alla gara ….”le imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L. 109/94 e s.m. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della legge 109/94 e s.m. nonché quelle degli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.”. al punto III.2.1. stabiliva poi che “I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da una società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/00 e s.m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95  del D.P.R. n. 554/99 e s.m. ai lavori da assumere ed, inoltre, devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 19, comma 1-ter della legge 109/94 e s.m. del requisito previsto per l’affidamento dei servizi di progettazione dall’art. 63, comma 1, lett. o) del D.P.R. n. 554/99 e s.m. (classifica VIII)<br />
&#8211; documentato sulla base della propria struttura tecnica o di progettisti indicati o associati<br />
&#8211; oppure, in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo uno o più progettisti in possesso dei predetti requisiti”.<br />
Rileva innanzitutto il Collegio che nel caso di specie non si tratta di semplice appalto di lavori, bensì di appalto integrato di progettazione e costruzione.<br />
Dal bando di gara si evince, con estrema chiarezza, che l’attività di progettazione non doveva essere necessariamente svolta dalla struttura tecnica dell’impresa partecipante alla gara, ben potendo essere assegnata a soggetti estranei all’impresa stessa, purchè preventivamente indicati od associati.<br />
Sicchè da ciò può desumersi come il requisito della qualificazione per progettazione dell’impresa partecipante non fosse requisito necessario per l’ammissione alla gara, e ciò al fine di aumentare la concorrenzialità tra le imprese, non tutte qualificate per la progettazione nei termini indicati nel bando.<br />
Alla fine della partecipazione alla gara, all’Amministrazione interessava soltanto accertarsi dell’idoneità tecnica dell’impresa concorrente allo svolgimento dell’attività di progettazione, e ciò a prescindere dalla titolarità in proprio della qualificazione.<br />
Il bando prevedeva, infatti, la possibilità di dimostrare il possesso del requisito in via autonoma, ovvero attraverso l’associazione o l’indicazione di soggetti terzi titolari della capacità tecnica richiesta per la progettazione, consentendo anche alle imprese titolari direttamente del requisito di partecipazione, di avvalersi di soggetti esterni da associare o indicare.<br />
Ora, nel caso di specie, è incontroversa in capo alla società mandataria Cobar S.r.l. la titolarità di tutti i requisiti di partecipazione, essendo qualificata per costruzione e progettazione, a differenza della Perforesine che – occupandosi esclusivamente dei lavori di costruzione – si avvaleva per la progettazione delle capacità progettuali della mandataria; nel complesso quindi l’ATI controinteressata disponeva sicuramente dei requisiti per la partecipazione alla gara.<br />
D’altronde sarebbe del tutto illogico escludere dalla gara una società titolare di tutti i requisiti di partecipazione in via autonoma, solo perché non partecipante da sola, ma con  altra società incaricata  del solo svolgimento di quota parte dei lavori di costruzione, laddove lo stesso bando di gara prevedeva l’attività di progettazione come attività del tutto distinta.<br />
Ne consegue che il motivo di impugnazione deve essere respinto.<br />
Con lo stesso primo motivo la  ricorrente ha anche dedotto l’illegittimità dell’operato della Commissione, per non aver escluso la controinteressata dalla gara a causa della mancata produzione del progetto esecutivo in triplice copia, e dei giustificativi dei prezzi indicati nell’offerta economica.<br />
La censura non può essere accolta.<br />
Innanzitutto la censura è dedotta in via ipotetica, e già questo comporta la sua inammissibilità; in ogni caso, come ha correttamente rilevato la difesa della controinteressata, non vi è alcuna prova di quanto sostenuto dalla ricorrente, tanto più che nel verbale del 5/6/07 la Commissione attesta che la documentazione prodotta dall’ATI aggiudicataria è completa e conforme a quanto richiesto dalla lex specialis.<br />
Come è noto, il verbale di gara ha valore di atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso sia della sua provenienza, che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (Cons. Stato Sez. V 27/4/06 n. 2372):  la ricorrente, quindi, per contrastare quanto attestato nel verbale di gara, avrebbe dovuto proporre querela di falso, non potendo comunque assegnarsi alcun particolare significato alla mancata produzione in sede di accesso del progetto esecutivo,  dovuto,  presumibilmente, alla necessità di preservare la riservatezza del documento.<br />
Ne consegue che anche detta censura deve essere respinta perché infondata.<br />
Il rigetto del primo motivo comporta l’obbligo di disamina della seconda censura, dedotta in via subordinata, con la quale la ricorrente deduce l’illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice che avrebbe disposto l’aggiudicazione della gara a maggioranza dei componenti e non con il plenum, pur trattandosi di collegio perfetto.<br />
Dal verbale del 26/9/07, risulterebbe infatti l’assenza di un componente della Commissione, il Dott. Turetta, che non avrebbe neppure sottoscritto il verbale della riunione.<br />
La violazione del principio del collegio perfetto comporterebbe l’illegittimità dell’aggiudicazione.<br />
La difesa della controinteressata ha replicato che non tutte le attività della Commissione giudicatrice devono essere necessariamente svolte con il plenum dei suoi componenti, ben potendo ammettersi lo svolgimento di attività istruttorie, preparatorie o strumentali vincolate senza la presenza di tutti i membri dell’organo.<br />
Nella fattispecie, l’attività svolta dalla Commissione nella seduta del 26 settembre 2007 sarebbe consistita in attività rigidamente vincolata (attribuzione dei punteggi per le offerte economiche) e la mancanza di un componente della Commissione non avrebbe prodotto alcun effetto.<br />
Per quanto riguarda poi la questione relativa alla decisione di non escludere l’ATI Falpo, il Dott. Turetta sarebbe stato comunque sentito per telefono e, comunque, la sua eventuale esclusione non avrebbe prodotto alcun effetto sugli esiti della gara.<br />
Ritiene il Collegio che la censura si fondata.<br />
Occorre innanzitutto rilevare che – secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza – la Commissione giudicatrice di una gara di appalto costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum dei suoi componenti (tra le tante Cons. Stato Sez. V 22/10/07 n. 5502; Cons. Stato Sez. VI 2/2/04 n. 324; T.A.R. Campania Sez. II Napoli 31/5/07 n. 5891; Cons. Stato Sez. IV 5/8/05 n. 4196; T.A.R. Lazio sez. II, 14 febbraio 1995 n. 172, T.A.R. Lombardia sez. III, Milano, 10 luglio 1997 n. 1236 e Consiglio Stato sez. IV, 12 gennaio 1999 n. 13).<br />
Nei collegi con compiti di giudizio tecnico, infatti, il voto di ciascun componente rappresenta l&#8217;espressione della particolare professionalità, competenza e capacità, in ragione delle quali ognuno è stato chiamato a far parte dell&#8217;organo collegiale.<br />
Pertanto, l&#8217;apporto specifico, ipotizzato al momento della nomina, assume carattere di essenzialità e di imprescindibilità, proprio perché si vuole che il giudizio finale sia il risultato ponderato, dialettico e comparativo delle valutazioni concorrenti di tutti i membri.<br />
Secondo la giurisprudenza, sono ammesse deroghe a detto principio limitatamente allo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie (come nel caso di subarticolazione interna in sottocommissioni per le operazioni tecniche di correzione degli elaborati progettuali o nel caso di affidamento a consulenti esterni di taluni approfondimenti tecnici), purchè – in ogni caso – sia comunque rimessa al plenum l’attività decisoria e valutativa di attribuzione dei punteggi  (Cons. Stato Sez. IV 12/5/08 n. 2188; T.A.R. Lazio Sez. II 18/8/04 n. 7764; T.a.r. Campania Sez. I Napoli, 9/1/02 n. 168).<br />
La giurisprudenza ha ritenuto altresì derogabile il principio del collegio perfetto anche in caso di attività strumentale e vincolata, come nel caso della verifica dei requisiti di ammissione alla gara, purchè tale attività si sostanzi in una semplice ricognizione della conformità della documentazione prodotta dalle ditte partecipanti, alle prescrizioni della lettera di invito, e semprechè la deroga sia autorizzata dall’intero collegio che dovrà disporre comunque dell’intera documentazione potendo ripetere integralmente la relativa operazione (Cons. Stato Sez. V 24/1/92 n. 1392; T.A.R. Calabria Sez. Catanzaro 4/5/95 n. 442; T.A.R. Lombardia Sez. Brescia 11/1/00 n. 5), ribadendo – comunque – che tutte le attività valutative e decisorie debbano essere svolte dal plenum (T.A.R. Calabria Sez. II Catanzaro 6/4/04 n. 405; Cons. Stato Sez. IV 12/5/08 n. 2188) ivi compresa la valutazione delle offerte economiche, non costituendo attività meramente vincolata, come erroneamente ritenuto dalla controinteressata (T.A.R. Emilia Romagna Sez. I Bologna 24/9/98 n. 352).<br />
In ogni caso non sussistono dubbi in giurisprudenza in ordine alla necessità che l’aggiudicazione provvisoria sia adottata dal plenum dell’organo, e cioè dall’organo risultante dalla composizione fissata nel provvedimento di nomina (Cons. Stato Sez. IV 11/11/02 n. 6194; T.A.R. Lombardia Sez. Brescia 1/2/01 n. 48).<br />
L’adozione del provvedimento di aggiudicazione, sintetizza l&#8217;attività svolta nelle fasi precedenti dai commissari, comporta l’assunzione di responsabilità a carattere esterno (v. Cons. St., V, 13 marzo 1981, n. 83 e T.A.R. Lazio, II, n. 172/95): pertanto non può che competere che all&#8217;intero collegio, e non certo ad una parte più o meno qualificata del medesimo, pena la violazione del principio stesso ch&#8217;è alla base dell&#8217;esistenza di siffatti organi, i cui componenti sono chiamati al relativo &#8220;munus&#8221; in ragione di una particolare competenza, sì che solo la somma di tutte le competenze ritenute necessarie nella fase della costituzione dell&#8217;organo è idonea a formarne le manifestazioni di volontà, da attribuirsi all&#8217;organo in quanto tale e non ad uno o più dei suoi componenti. (così T.A.R Lombardia sez. Brescia 1/2/01 n. 48).<br />
Nel caso di specie, l’aggiudicazione provvisoria &#8211; l’atto  conclusivo della procedura di valutazione delle offerte e di designazione dell’impresa che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; è stata disposta nella seduta del 26/9/07 (come confermato dalla stessa amministrazione nella lettera del 19/12/07), seduta alla quale non ha partecipato il componente Dott. Turetta.<br />
Ne consegue la fondatezza della censura proposta con conseguente annullamento dell’aggiudicazione.<br />
Deve essere quindi esaminata la domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente.<br />
La domanda è infondata.<br />
Nel caso di specie, essendo stato accolto il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente ha azionato l’interesse strumentale alla ripetizione degli atti di gara, l’annullamento dell’aggiudicazione costituisce di per sé risarcimento in forma specifica e non può quindi essere riconosciuto il risarcimento del danno per equivalente (Cass. Civ. Sez. I 17/7/07 n. 15947; T.A.R. Campania Sez. I Napoli 2/7/07 n. 6416).<br />
La domanda deve essere pertanto respinta.<br />
Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio &#8211; Sezione Seconda Quater &#8211;<br />
accoglie<br />
il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato, come precisato in motivazione.<br />
Respinge la domanda risarcitoria.<br />
	Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
	Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 luglio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-8-10-2008-n-8832/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 8/10/2008 n.8832</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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