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	<title>883 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>883 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.883</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2015-n-883/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2015 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2015-n-883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.883</a></p>
<p>Pres. L. Maruotti – Est. C. Saltelli Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia (avv. C. Fratta Pasini) vs Comune di Torri del Benaco (avv. N. Callipari) e nei confronti di Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona (avv.ti M. Paniz e M. Antonelli), con l’intervento ad</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2015-n-883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.883</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. Maruotti – Est. C. Saltelli<br /> Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia (avv. C. Fratta Pasini) vs Comune di Torri del Benaco (avv. N. Callipari) e nei confronti di Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona (avv.ti M. Paniz e M. Antonelli), con l’intervento ad adiuvandum di Consiglio Nazionale degli Ingegneri (avv. A. Clarizia) e ad opponendum di Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (avv. M. Zotta)</span></p>
<hr />
<p>sulla estraneità alla competenza professionale dei geometri in tema di progettazione, direzione e vigilanza di strutture in cemento armato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Professioni – Figure professionali – Individuazione – Competenza legislativa statale – Profili collegati alla realtà regionale – Competenza regionale – Sussiste – Conseguenze – Delibere comunali in materia – Illegittimità.						</p>
<p>2.	Professioni – Geometra – Art. 16 lett. e) e m) r.d. 274/1929 &#8211; Competenza – Individuazione – Limiti &#8211; Opere in cemento armato – Esclusione – Eccezioni – Piccole costruzioni accessorie.						</p>
<p>3.	Professioni – Geometra – Progettazione e calcolo &#8211; Opere in cemento armato &#8211; Competenza – Esclusione – Conseguenze – Contratto d’opera – Nullità.						</p>
<p>4.	Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire &#8211; Diniego &#8211; Motivazione &#8211; Incompetenza del progettista &#8211; Controversie &#8211; Legittimazione ad agire &#8211; Ordine professionale di appartenenza del progettista &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	La materia delle professioni rientra nell’ambito della legislazione concorrente tra Stato e Regioni ai sensi dell’art. 117 comma 3 Cost. pertanto, l&#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti, è riservata allo Stato, potendo la potestà legislativa regionale disciplinare quei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Nessun potere normativo in materia, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai comuni, in quanto la competenza attribuita dall’articolo 42 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, ai consigli comunali si deve intendere circoscritta agli atti fondamentali dell&#8217;ente ivi espressamente indicati. In tale prospettiva è illegittima la delibera di Giunta comunale che incide, limitatamente al campo dell’attività edilizia, sulla disciplina delle professioni di geometra e ingegnere.						</p>
<p>2.	Ai sensi dell&#8217;art. 16 lett. e) e m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza professionale dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l&#8217;adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, ma a condizione che si tratti di piccole costruzioni accessorie nell&#8217;ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone. Per il resto, detta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l&#8217;importanza, è riservata solo agli ingegneri ed architetti, né la competenza professionale dei geometri può ritenersi ampliata per il solo fatto che nei nuovi programmi scolastici degli istituti tecnici sono stati inclusi, tra le materie di studio, alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato.						</p>
<p>3.	È nullo il contratto d’opera professionale intercorso con un geometra, che abbia avuto ad oggetto una costruzione per civile abitazione, il cui progetto abbia richiesto l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato.						</p>
<p>4.	Gli ordini professionali sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa, potendo in tale seconda ipotesi sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme, con il solo limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli ordini medesimi, aggiungendo che sussiste, in particolare, in capo all&#8217;ordine professionale di appartenenza l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione di un diniego al rilascio di un permesso di costruire, motivato in base alla presunta incompetenza del progettista, dal momento che è apprezzabile la perdurante lesività dell&#8217;atto stesso per il credito, il prestigio e l&#8217;estimazione sociale della parte ricorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4691 del 2014, proposto dall’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI VERONA E PROVINCIA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Carlo Fratta Pasini, con domicilio eletto presso il sig. Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita, n. 90; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
COMUNE DI TORRI DEL BENACO, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Natale Callipari, con in quale è elettivamente domiciliato presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VERONA, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Paniz e Maria Antonelli, con domicilio eletto presso l’avvocato Maria Antonelli in Roma, piazza Gondar, n. 22; </p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
ad adiuvandum:<br />
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Angelo Clarizia, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;<br />
ad opponendum:<br />
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mario Zotta, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Pasteur, n. 5; </p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del T.A.R. VENETO – VENEZIA, Sez. I, n. 1312 del 20 novembre 2013, resa tra le parti, la delibera della giunta del Comune di Torri del Benaco, n. 96 del 9 luglio 2012, recante indirizzi operativi relativi alle competenze professionali dei geometri in materia edilizia;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torri del Benaco e del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona;<br />
Visti gli atti di intervento del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Collegio Nazionale dei geometri e dei geometri laureati; <br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Fratta Pasini, Corrado, per delega di Callipari, Clarizia, Antonelli e Zotta;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
1. Con la delibera n. 96 del 9 luglio 2012, la Giunta comunale del Comune di Torri del Benaco forniva “…i necessari indirizzi operativi al Responsabile dell’Area Edilizia Privata e del responsabile dell’istruttoria, relativi ai procedimenti amministrativi in materia edilizia chiarendo che, tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1500 adottando quindi il criterio tecnico – qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”.<br />
2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, con la sentenza n. 1312 del 20 novembre 2013, nella resistenza dell’intimata amministrazione comunale e del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della Provincia di Verona, ha respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia per l’annullamento della predetta delibera.<br />
In particolare, respinta preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione e prescindendo dalle altre eccezioni di rito sollevate dalle parti resistente, l’adito tribunale ha innanzitutto escluso che la delibera impugnata fosse affetta da nullità per difetto assoluto di attribuzione, in quanto con essa non erano state esercitate funzioni a carattere normativo in materia di competenze professionali, bensì erano state solo impartite ai competenti uffici dell’amministrazione direttive di carattere generale, prive peraltro di vincolatività, per il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali.<br />
Il TAR ha quindi rilevato che, diversamente da quanto prospettato dall’Ordine ricorrente, la normativa vigente nella materia de qua non escludeva del tutto la competenza del geometra in ordine alla progettazione delle costruzioni civili, essendo stato abrogato il r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, per effetto del d. lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, ed ha infine negato che il provvedimento impugnato fosse viziato per difetto di motivazione, emergendo dalla sua lettura le ragioni che lo avevano giustificato.<br />
3. L’Ordine degli ingegneri di Verona e Provincia ha ritualmente appellato la predetta sentenza alla stregua di tre motivi di gravame, con cui sono state specificamente contestate le motivazioni poste dai primi giudici a fondamento del loro convincimento, asseritamente erronee, lacunose e superficiali.<br />
Ha resistito al gravame il Comune di Torri del Benaco, che, oltre a dedurne l’inammissibilità e l’infondatezza e a chiederne il rigetto, ha proposto un appello incidentale con cui ha riproposto le eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse e difetto di legittimazione, dal cui esame i primi giudici avevano ritenuto di poter prescindere.<br />
Anche il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Verona, oltre ad insistere per il rigetto del gravame per infondatezza, ha proposto un appello incidentale condizionato, sostenendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse e difetto di legittimazione ad agire dell’Ordine degli ingegneri di Verona e Provincia.<br />
Con atto ritualmente notificato, è intervenuto in giudizio &#8211; ad adiuvandum dell’appello principale proposto dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia &#8211; il Consiglio nazionale degli ingegneri.<br />
Con controricorso, anch’esso notificato, il Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati ha proposto contestualmente intervento ad opponendum nei confronti dei motivi dell’appello principale dell’Ordine degli ingegneri di Verona e Provincia e dell’atto di intervento del Consiglio nazionale degli ingegneri e a posizione dell’appello principale e ad adiuvandum nei confronti delle difese e dei motivi degli appelli incidentali condizionati proposti dal Comune di Torre del Benaco e del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Verona. <br />
4. All’udienza in camera di consiglio dell’8 luglio 2014, fissata per la decisione sull’istanza cautelare di sospensione della sentenza impugnata, sull’accordo delle parti la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 26 ottobre 2014 per la decisione nel merito.<br />
Nell’imminenza dell’udienza di trattazione, le parti hanno ampiamente illustrato le proprie rispettive tesi difensive, replicando anche a quelle avverse.<br />
All’udienza pubblica del 26 ottobre 2014, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>5. Ai fini della soluzione delle questioni prospettate con i motivi degli appelli, principale ed incidentali, la Sezione osserva preliminarmente quanto segue.<br />
5.1. Secondo l’art. 117, comma 3, della Costituzione, la materia delle professioni rientra nell’ambito della legislazione concorrente tra Stato e Regioni.<br />
Al riguardo, tuttavia, la Corte Costituzionale ha più volte precisato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio invalicabile di ordine generale, secondo cui l&#8217;individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti, è riservata allo Stato, potendo la potestà legislativa regionale disciplinare quei soli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (Corte Cost, 12 dicembre 2003, n. 353; 26 luglio 2005, n. 319; 25 novembre 2005, n. 424; 8 febbraio 2006, n. 40; 23 maggio 2013, n. 98; 18 giugno 2014, n. 178).<br />
Nessun potere normativo in materia, neppure a livello regolamentare, è rinvenibile in capo ai comuni, in quanto la competenza attribuita dall’articolo 42 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, ai consigli comunali si deve intendere circoscritta agli atti fondamentali dell&#8217;ente ivi espressamente indicati (laddove la giunta comunale ha una competenza residuale, potendo compiere tutti gli atti che dalla legge non sono riservati al consiglio comunale ovvero che non ricadono, secondo le previsioni legislative o dello statuto, nelle competente del Sindaco):ex multis, tra le più recenti, Cons. St., sez. V, 13 dicembre 2005, n. 7058; sez. V, 23 giugno 2014, n. 3137; 20 dicembre 2013, n. 6115; 20 agosto 2013, n. 4192; 15 luglio 2013, n. 3809; 2 febbraio 2012, n. 539).<br />
5.2. In ordine alla delimitazione delle competenze tra l’attività dei geometri e quella degli ingegneri, possono riportarsi le puntuali e condivisibili cui è giunta la giurisprudenza, come si evincono dalla sentenza di questa stessa Sezione n. 2537 del 28 aprile 2011, nella quale si precisa quanto segue: “A norma dell&#8217;art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, e come si desume anche dalle ll. 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949, n. 144 (recante la tariffa professionale), esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l&#8217;importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.<br />
Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto.<br />
In buona sostanza, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l&#8217;adozione &#8211; anche parziale &#8211; di strutture in cemento armato; solo in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo 16, r.d. n. 274 cit., purché si tratti di piccole costruzioni accessorie nell&#8217;ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.<br />
Per il resto, la suddetta competenza è comunque esclusa nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l&#8217;importanza è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali; sotto tale angolazione deve escludersi che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici possano ritenersi avere ampliato, mediante l&#8217;inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato, le competenze professionali dei medesimi.<br />
I limiti posti dall&#8217;art. 16, lett. m) cit. alla competenza professionale dei geometri:<br />
a) rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all&#8217;interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dell&#8217;assenza di implicazioni per la pubblica incolumità;<br />
b) indicano, di contro, un preciso requisito, ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato.<br />
E’ pertanto esclusa la possibilità di un&#8217;interpretazione estensiva o &#8220;evolutiva&#8221; di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendosi pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme &#8211; art. 2, l. 5 novembre 1971, n. 1086, e art. 17, l. 2 febbraio 1974, n. 64 &#8211; che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri dalla vigente normativa professionale.<br />
Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta &#8211; e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri &#8211; consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l&#8217;esecuzione dell&#8217;opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione &#8220;non modesta&#8221; essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla l. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.<br />
E&#8221; stata inoltre esclusa l&#8217;illegittimità e quindi la disapplicabilità delle disposizioni dettate dall&#8217;art. 16 r.d. 274/29, avente natura regolamentare, il quale non contrasta con norme costituzionali o ordinarie, essendo aderente ai criteri della disposizione legislativa cui ha dato attuazione (l&#8217;art. 7 l. 24 giugno 1923, n. 1395) e comportando una razionale delimitazione delle attività professionali consentite ai geometri, in rapporto alla loro preparazione.<br />
In ordine alle prestazioni ulteriori (comprese in astratto nella competenza dei geometri, affidate loro insieme con quella della progettazione di costruzioni civili in cemento armato), si estende &#8211; o meno &#8211; la nullità del contratto, secondo che siano strumentalmente connesse con l&#8217;edificazione e implichino la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, come la redazione di un piano di lottizzazione, oppure siano autonome e distinte dalla realizzazione delle strutture in cemento armato, come l&#8217;individuazione dei confini di proprietà, la costituzione di servitù, lo svolgimento di pratiche amministrative”.<br />
Anche secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione l’art. 16 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente a opere con destinazione agricola, che non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili, che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata, ai sensi del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, agli ingegneri e agli architetti iscritti all’albo, senza che nulla sia stato modificato dalle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 (Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2011, n. 18038), con conseguente nullità del contratto d’opera professionale intercorso con un geometra, che abbia avuto ad oggetto una costruzione per civile abitazione, il cui progetto abbia richiesto l’adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato (Cass. civ., sez. II, 25 maggio 2007, n. 12193; 26 luglio 2006, n. 17028; 25 maggio 2007).<br />
5.3. In ordine alla legittimazione ad agire degli ordini professionali, la giurisprudenza ha più volte affermato che essi sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa, nel secondo caso potendo sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme (Cons. St., sez. V, 12 agosto 2011, n. 4776; Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2009, n. 8404, e 7 marzo 2001, n. 1339; Sez. VI, 22 settembre 2004 n. 6185), con il solo limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli ordini medesimi, aggiungendo che sussiste, in particolare, in capo all&#8217;ordine professionale di appartenenza l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione di un diniego al rilascio di un permesso di costruire, motivato in base alla presunta incompetenza del progettista, dal momento che è apprezzabile la perdurante lesività dell&#8217;atto stesso per il credito, il prestigio e l&#8217;estimazione sociale della parte ricorrente (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4854), <br />
6. Sulla base dei delineati indirizzi giurisprudenziali, dai quali non vi è ragione di discostarsi, i motivi dell’appello principale sono fondati.<br />
6.1. Sussiste innanzitutto il dedotto vizio di incompetenza da cui è affetta la delibera impugnata, giacché, come rilevato nel paragrafo 5.1. gli enti locali non hanno alcun potere normativo, neppure a livello regolamentare, nella materia disciplinare.<br />
Al riguardo deve rilevarsi che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici ed è stato sostenuto dalle difese del Comune di Torri del Benaco e del Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Verone, oltre che dal Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati, la delibera impugnata non impartisce affatto ai competenti uffici comunali alcune ‘mere direttive interne di natura organizzativa’, volte ad agevolare e semplificare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative di rango legislativo, l’istruttoria delle richieste di titoli edilizi ed il loro sollecito rilascio, incidendo invece, limitatamente al campo dell’attività edilizia, proprio sulla disciplina delle professioni di geometra ed ingegnere.<br />
In tal senso è significativo non solo che, come si legge dalla motivazione della predetta delibera, la sua emanazione trova origine nell’annosa contrapposizione tra i rispettivi ordini professionali interessati in ordine alla corretta individuazione della rispettiva competenza sui progetti di opere edili, per quanto l’amministrazione sul dichiarato (ma errato, sulla scorta di quanto osservato al punto 5.2.) presupposto che “…nel quadro normativo vigente nessun provvedimento normativo espresso riserva in favore degli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali la progettazione di costruzioni civili con strutture di cemento armato” e sull’altrettanto errato presupposto (su cui infra par. 6.2.) dell’abrogazione del r.d. 16 novembre 1939, n. 2229, da parte del d. lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, finisce col disciplinare autonomamente (nell’apparente forma di direttiva agli uffici) i limiti della competenza dei geometri in materia edilizia, facendovi rientrare “la progettazione e direzione di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1.500, adottando quindi il criterio tecnico – qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi, sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista”, così sostituendosi inammissibilmente al legislatore statale nell’esercizio di un potere di cui essa non è titolare, neppure nell’ipotesi in cui fosse effettivamente esistito un vuoto normativo (evenienza che non ricorre).<br />
Tali osservazioni rendono prive di rilevanza le deduzioni delle parti appellate sul preteso carattere non vincolante delle predette direttive, dovendosi precisare, per un verso, che a condividere il loro asserito carattere non vincolante per gli uffici comunali non sarebbe neppure comprensibile la necessità e l’opportunità della loro emanazione (venendo meno la stessa finalità di semplificazione e chiarimento cui sarebbero state ispirate), e per altro verso che la violazione di una direttiva da parte degli uffici è quanto meno possibile fonte di una responsabilità disciplinare per i funzionari cui le stesse sono impartite e contemporaneamente può rendere invalido l’atto adottato sotto il profilo dell’eccesso di potere.<br />
6.2. Sussiste poi anche la dedotta violazione dell’articolo 16 del r.d. n. 274 del 1929, che individua l’oggetto ed i limiti dell’esercizio della professione di geometra, potendo al riguardo rinviarsi alle osservazioni già svolte al par. 5.2. e dovendo ancora aggiungersi ancora che “i limiti posti dall’art. 16, lett. m), del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, alla competenza professionale dei geometri rispondono ad una scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, che lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità, attinenti alla valutazione dei requisiti della modestia della costruzione, della non necessità di complesse operazioni di calcolo e dall’assenza di implicazioni per la pubblica incolumità, indicando invece un preciso requisito ovverosia la natura di annesso agricolo dei manufatti, per le opere eccezionalmente progettabili dai predetti tecnici anche nei casi di impiego di cemento armato. E’ pertanto esclusa la possibilità di un’interpretazione estensiva o “evolutiva” di tale disposizione, che, in quanto norma eccezionale, non si presta ad applicazione analogica, non potendo pervenire ad una diversa conclusione neppure in virtù delle norme – art. 2 l. 5 novembre 1971, n. 1086, e art. 17 l. 2 febbraio 1974, n. 64 – che disciplinano le costruzioni in cemento armato e quelle in zone sismiche, in quanto le stesse richiamano i limiti delle competenze professionali stabiliti per i geometri della vigente normativa professionale” (Cass. civ., sez. II, 7 settembre 2009, n. 19292).<br />
Ciò rende irrilevante, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, la disposta abrogazione del r.d. n. 2229 del 1929, dal momento che essa è stata disposta dal D. Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, in attuazione del meccanismo legislativo introdotto dalla legge n. 246 del 2005 volto alla riduzione del numero delle legge presenti nell’ordinamento (c.d. taglia leggi), senza che perciò da detta abrogazione possa ricavarsi una sia pur implicita intenzione del legislatore di equiparare, quanto all’attività edilizia, le competenze dei geometri e quelli degli ingegneri.<br />
6.3. La fondatezza degli esaminati motivi di gravame, cui consegue la illegittimità della delibera impugnata, consente di prescindere dall’esame del terzo motivo di gravame, con cui l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata anche nella parte in cui era stato rigettato il terzo motivo di censura imperniato sul difetto di motivazione del provvedimento impugnato, potendo peraltro convenirsi con l’appellante sulla circostanza che i primi giudici non hanno adeguatamente apprezzato la censura, limitandosi ad un mero riscontro esterno e formale dell’obbligo di motivazione.<br />
7. La fondatezza dell’appello principale impone l’esame degli appelli incidentali proposti dal Comune di Torre del Benaco e dal Collegio dei geometri e dei geometri laureati della province di Verona, imperniati su due identici due motivi concernenti la dedotta inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per difetto di legittimazione ad agire e difetto di interesse dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Verona.<br />
Tali motivi sono infondati.<br />
7.1. Diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, infatti, ed in ragione dell’effettivo contenuto della delibera impugnata, così come indicato nel paragrafo 6.2., non può dubitarsi della sussistenza della legittimazione ad agire dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Verona, che con la richiesta di annullamento della ricordata delibera n. 96 del 9 luglio 2012 della Giunta comunale del Comune di Torri del Benaco ha inteso tutelare gli interessi unitari della collettività dei professionisti ad esso appartenenti, incisi o quanto meno esposti a pericolo per effetto di una erronea interpretazione delle normativa vigente ovvero dall’inammissibile interpretazione da parte dell’ente locale di una autonoma disciplina diversa da quella stabilita dalla legge stessa.<br />
7.2. D’altra parte la delibera impugnata, in quanto immediatamente operativa per gli uffici dell’amministrazione comunale, era anche dotata del carattere dell’immediata lesività, il che rendeva concreto ed attuale l’interesse alla sua immediata impugnazione, non essendo necessario attendere la sua concreta applicazione per la sua impugnabilità.<br />
8. In conclusione, deve essere accolto l’appello principale proposto dall’Ordine degli ingegneri di Verona, mentre devono essere respinti gli appelli incidentali condizionati formulati dal Comune di Torri del Benaco e dal Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Verona, col conseguente accoglimento del ricorso di primo grado.<br />
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo quanto ai rapporti tra l’appellante principale e quelli incidentali, potendo invece disporsi la compensazione per quelle concernenti le parti intervenute.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello principale (NRG. 4691/2014) proposto dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia e sugli appelli incidentali spiegati dal Comune di Torre del Benaco e dal Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provinciali di Verona avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sez. I, n. 1312 20 novembre 2013, così provvede:<br />
a) accoglie l’appello principale e respinge gli appelli condizionati;<br />
b) per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado dall’Ordine degli ingegneri di Verona e provincia ed annulla la delibera della Giunta comunale n. 96 del 9 luglio 2012 del Comune di Torri del Benaco;<br />
c) condanna il Comune di Torri del Benaco ed il Collegio dei geometri e dei geometri laureati della provincia di Verona, in solido, al pagamento in favore dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Verona delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in €. 16.000,00 (sedicimila), oltre IVA, CPA ed altri accessori di legge, nonché alla restituzione del contributo unificato per i due gradi di giudizi, se versato;<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Fulvio Rocco, Consigliere<br />
Antonio Bianchi, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 23/02/2015</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p align=center>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-23-2-2015-n-883/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2015 n.883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.883</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-883/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-883/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.883</a></p>
<p>dott. Antonio Catoni, Presidente &#8211; dott. Mario Di Giuseppe, Relatore non ricorre un rapporto di pubblico impiego nello svolgimento, presso un comune, di un tirocinio formativo assistito da borsa di studio 1. Pubblico impiego &#8211; Costituzione del rapporto di lavoro &#8211; Tirocinio formativo e assegnazione di borse di studio &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-883/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-883/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.883</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">dott. Antonio Catoni,                                            Presidente &#8211;  dott. Mario Di Giuseppe,                                     Relatore</span></p>
<hr />
<p>non ricorre un rapporto di pubblico impiego nello svolgimento, presso un comune, di un tirocinio formativo assistito da borsa di studio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego &#8211; Costituzione del rapporto di lavoro &#8211; Tirocinio formativo e assegnazione di borse di studio &#8211; Ipotesi tipica di accesso all’impiego &#8211; Non rientra.</p>
<p>2. Pubblico impiego &#8211; Costituzione del rapporto di lavoro &#8211; Tirocinio formativo e assegnazione di borse di studio &#8211; Negozio atipico &#8211; Non sussiste un rapporto di pubblico impiego.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La materia del tirocinio formativo non retribuito o dell’assegnazione di borse di studio in favore di giovani laureati o diplomati non attiene ad una ipotesi tipica di accesso all’impiego, ricorrendo la quale la giunta comunale deve attenersi ai criteri generali dettati dal consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dalla disciplina nazionale di settore. Ne consegue che la giunta può liberamente introdurre questa materia nel regolamento relativo agli uffici e servizi comunali, senza violare la competenza del consiglio.</p>
<p>2. Il rapporto che, in applicazione di detta delibera della giunta comunale, si instaura tra il comune ed il “giovane” per lo svolgimento di un tirocinio del genere sopra descritto e pur con l’eventuale attribuzione di una borsa di studio, non presenta i connotati del rapporto di lavoro a tempo determinato, né dell’incarico stagionale (previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 267 del 2000), neppure quelli delle forme contrattuali flessibili (previste dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001), nemmeno quelli degli incarichi esterni (previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n.165 del 2001), tantomeno quelli del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (previsto dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dall’art. 35 del D.Lgs. n.165 del 2001). Ed invero, secondo la giurisprudenza, la funzione di una borsa di studio si caratterizza per l’assenza di una prestazione di lavoro resa con l’osservanza dell’orario d’ufficio, con il vincolo della subordinazione gerarchica e con la percezione di uno stipendio e per l’assenza di sinallagma in funzione di prestazioni di servizio inerenti alle finalità istituzionali dell’ente, sicché l’assegnazione di una borsa di studio a fini di qualificazione professionale è configurabile come un negozio atipico che non dà luogo ad un rapporto di pubblico impiego.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’ABRUZZO<br />
SEZIONE STACCATA DI PESCARA</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
dott. Antonio Catoni,                                            Presidente;<br />
dott. Michele Eliantonio,                                     consigliere;<br />
dott. Mario Di Giuseppe,                                    consigliere relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 764 del 2003, proposto da</p>
<p><b>PASTORE Andrea, MASCI Carlo, BERGHELLA Vincenzo, DOGALI Vincenzo e VERI’ Nicoletta</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Loredana Di Giovanni e Giuliano Grossi, presso la prima elettivamente domiciliati in Pescara, via Conte di Ruvo n. 111;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>COMUNE di PESCARA</b>, in persona dell’Assessore delegato dal Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paola Di Marco ed elettivamente domiciliato in Pescara, presso la Residenza municipale;</p>
<p>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p><b>FLACCO Barbara</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Cristiana Serra, presso la stessa elettivamente domiciliata in Pescara, via Tavo n.287;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della deliberazione di Giunta comunale 1.9.2003 n. 584, relativa a modifica del regolamento comunale degli uffici e servizi e della disciplina dell’accesso, nonché della deliberazione della stessa Giunta 1.9.2003 n. 585, relativa ad attribuzione di una borsa di studio.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara e della controinteressata Flacco Barbara;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Vista la propria sentenza istruttoria 1.7.2004 n. 670 e vista la documentazione prodotta in adempimento;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 21.10.2004, il cons. Di Giuseppe;<br />
Uditi l’avv. Di Giovanni per la parte ricorrente, l’avv. Di Marco per la parte resistente e l’avv. Antonio Blasioli, su delega dell’avv. Serra per la parte controinteressata;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 14.11.2003 e depositato il 27.11.2003 il Senatore dr. Pastore Andrea ed altri quattro consorti di lite in epigrafe indicati, quali Consiglieri in carica del Comune di Pescara, hanno impugnato la delibera 1.9.2003 n. 584 con cui la Giunta comunale ha modificato il regolamento relativo agli uffici e servizi comunali ed alla disciplina dell’accesso all’impiego, introducendovi l’art. 22 bis, intitolato borse di studio e tirocini formativi, che prevede la possibilità di accogliere presso le strutture comunali giovani diplomati o laureati per lo svolgimento di un tirocinio formativo non retribuito e che conferisce al Sindaco la facoltà di attribuire borse di studio a giovani laureati particolarmente meritevoli per l’effettuazione presso l’Ente o altre istituzioni pubbliche di studi a carattere innovativo attinenti alle funzioni degli organi e dei servizi del comune, sulla base di un percorso formativo da concordare con il Capo di Gabinetto.<br />
Con lo stesso ricorso, gli interessati hanno impugnato, altresì, la delibera 1.9.2003 n. 585 con cui la stessa Giunta, in immediata applicazione della sopra trascritta norma regolamentare appena introdotta, ha stabilito di esprimere parere favorevole al conferimento da parte del Sindaco di una borsa di studio, dell’importo annuale di € 11.000,00 (undicimila/00), in favore della dr. Flacco Barbara, laureata con il massimo dei voti in lingue e letterature straniere, per l’effettuazione presso l’Ente di “studi a carattere innovativo attinenti ai progetti comunitari”.<br />
A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
I- violazione dell’art. 97 della Costituzione, degli artt. 7 e 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e succ. modif. ed integr., dell’art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e succ. modif., dell’art. 54 dello Statuto comunale, nonché incompetenza e parzialità, poiché (in sintesi) nel sistema delineato dalle succitate norme l’accesso all’impiego è governato da principi cardine quali procedimenti selettivi idonei a garantire imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità delle procedure selettive, idonee modalità di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali, commissioni di concorso che assicurino imparzialità e professionalità; al Consiglio comunale è attribuita (dall’art. 48 cit.) la competenza a dettare i criteri generali che debbono presiedere all’organizzazione degli uffici ed alla disciplina dell’accesso all’impiego nell’Ente, mentre alla Giunta è riservata la competenza ad adottare il regolamento attuativo che deve attenersi a tali criteri generali. Ove, peraltro, non si ritenga necessaria una previa deliberazione consiliare, i sopra ricordati principi cardine risultano stabiliti dall’art. 54 dello Statuto comunale ed in ogni caso sono indicati dall’art. 35 cit. che funge da norma quadro. Senonchè, l’art.22 bis inserito nel regolamento in discorso dalla delibera n. 584 del 2003 appare discordante con tali principi, giacchè per l’accesso dei tirocinanti si richiede una semplice istanza degli interessati, senza necessità di alcun requisito o di alcuna procedura selettiva, sicchè la scelta dei giovani da introdurre negli uffici dell’Ente risulta assolutamente discrezionale, mentre per l’attribuzione di borse di studio non è, peraltro, richiesta neppure un’istanza, essendo il relativo conferimento rimesso alla facoltà del Sindaco. D’altro canto, la contemporanea delibera n. 585 del 2003 esprime parere favorevole all’attribuzione di una consistente borsa di studio a persona già individuata, escludendo perfino la possibilità per altri soggetti interessati di avanzare richiesta in tal senso.<br />
II- eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento dei fatti, poiché (in sintesi) la delibera n. 584 del 2003 si basa sulla relazione del Capo di Gabinetto, ma da quest’ultima emerge che è il Sindaco a ritenere opportuna la modifica del regolamento in discorso, sicchè il dirigente firmatario non ne assume la paternità; in ogni caso la norma introdotta contrasta con gli artt. 2 e 5 dello stesso regolamento che prescrivono procedure selettive; peraltro, nella predetta relazione si asserisce che il tirocinio debba essere consentito a giovani diplomati o laureati particolarmente brillanti, mentre la succitata delibera elimina tale requisito. D’altra parte, la contemporanea delibera n. 585 del 2003 trasforma lo scopo della borsa di studio (come individuato nella presupposta delibera) in quello relativo a studi ed approfondimenti in materia di legislazione riguardante i progetti comunitari, tanto pure in contraddizione con la relazione del Capo di Gabinetto; peraltro, viene scelta per tal genere di studi giuridico-economici una laureata in lingue e letterature straniere.<br />
III- violazione degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. 267 del 2000 e degli artt.19, comma 6, 35, comma 3, e 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001, poiché (in sintesi) nel caso di specie non ricorrono i presupposti per fare ricorso a collaborazioni esterne, al di fuori della dotazione organica, com’è consentito per obiettivi determinati e con convenzioni a termine per le figure di alto contenuto professionale.<br />
IV- violazione dell’art. 42, comma 2 lett. I) del d.Lgs. n. 267 del 2000, poiché (in sintesi) le modalità d’imputazione della spesa, come risultanti dalla delibera n. 585 del 2003, lasciano intendere che da una parte si è trattato di incarico di collaborazione esterna (tit. 1-funz. 1-serv. 8-int. 3-cap. 236000), ma senza il rispetto della prescritta procedura selettiva, e, dall’altra, di spesa che impegna più esercizi, quindi di competenza del Consiglio e non della Giunta.<br />
V- violazione dell’art. 54 dello Statuto comunale, nonché dell’art. 7 del C.C.N.L. e dell’art. 4 del contratto integrativo decentrato, poiché (in sintesi) per le scelte fondamentali attinenti all’organizzazione operativa dell’Ente lo Statuto promuove il previo confronto con le organizzazioni sindacali, che nel caso di specie non risulta attuato.<br />
Per resistere si è costituito in giudizio il Comune di Pescara la cui difesa, con memorie depositate in data 2.12.2003 e 27.3.2004, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e per carenza d’interesse a ricorrere diretto, attuale e concreto, in quanto dagli atti impugnati non risulta affatto leso il munus di consigliere comunale da ciascuno dei ricorrenti rivestito, oltrechè per mancata impugnazione dell’atto dirigenziale 28.11.2003 di conferimento della borsa di studio; ha peraltro controdedotto nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto.<br />
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata dr. Flacco Barbara la cui difesa, con memoria depositata il 3.12.2003, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per carenza d’interesse a ricorrere e per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, ed ha controdedotto nel merito, chiedendone il rigetto.<br />
Con memoria depositata il 27.3.2004 la difesa dei ricorrenti ha controdedotto in ordine alle avverse eccezioni ed argomentazioni, insistendo per l’accoglimento del ricorso.<br />
Con sentenza 1 luglio 2004 n. 670 il TAR ha disposto incombenti istruttori a carico del Comune che ha adempiuto mediante deposito della documentazione richiesta.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso in esame è diretto all’annullamento di una deliberazione di giunta comunale relativa ad una modifica del regolamento comunale degli uffici e servizi e della disciplina dell’accesso all’impiego nell’ente, nonché della conseguente deliberazione applicativa.<br />
I ricorrenti sono consiglieri comunali ed in tale qualità propongono il ricorso, in quanto ritengono leso il loro munus di consigliere: essi sostengono (in sintesi) che la modifica al regolamento in discorso sia tale da incidere sui criteri generali e principi che debbono presiedere all’organizzazione degli uffici comunali ed alla disciplina dell’accesso all’impiego nell’ente, criteri generali e principi che, secondo la legislazione vigente, debbono essere (e sono stati a suo tempo) prestabiliti dal consiglio comunale ed ai quali la giunta comunale deve attenersi nel regolamentare tali materie; pertanto, la deliberazione del secondo organo, che abbia integrato il regolamento in discorso introducendo un criterio generale nuovo, secondo i ricorrenti è lesiva del loro munus, poiché sottrae al consiglio comunale la competenza a dettare i criteri generali sulla materia di che trattasi.<br />
Le difese delle parti resistente e controinteressata eccepiscono l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti, in quanto non risulta leso il munus rivestito da ciascuno dei consiglieri ricorrenti.<br />
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della sollevata eccezione (al cui riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi: Cons. St., Sez. V, 31 gennaio 2001 n. 358), appalesandosi il ricorso infondato nel merito.<br />
Come esposto in “fatto”, con l’impugnata modifica regolamentare la giunta comunale ha stabilito di prevedere la possibilità di accogliere presso le strutture comunali giovani diplomati o laureati per lo svolgimento di un tirocinio formativo non retribuito e di conferire al sindaco la facoltà di attribuire borse di studio a giovani laureati particolarmente meritevoli per l’effettuazione presso l’ente o altre istituzioni pubbliche di studi a carattere innovativo attinenti alle funzioni degli organi e dei servizi del comune, sulla base di un percorso formativo da concordare con il capo di gabinetto.<br />
Orbene, il rapporto che in applicazione di tale previsione regolamentare viene ad instaurarsi tra il comune ed il “giovane” per lo svolgimento di un tirocinio del genere sopra descritto, e pur con l’eventuale attribuzione di una borsa di studio per lo scopo sopra descritto, non presenta, ad avviso del Collegio, i connotati del rapporto di lavoro a tempo determinato, né dell’incarico stagionale (previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 267 del 2000), neppure quelli delle forme contrattuali flessibili (previste dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001), nemmeno quelli degli incarichi esterni (previsti dall’art. 19 del D.Lgs. n.165 del 2001), men che meno quelli del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (previsto dall’art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dall’art. 35 del D.Lgs. n.165 del 2001).<br />
Ed invero, secondo la giurisprudenza, la funzione di una borsa di studio si caratterizza per l’assenza di una prestazione di lavoro resa con l’osservanza dell’orario d’ufficio, con il vincolo della subordinazione gerarchica e con la percezione di uno stipendio e per l’assenza di sinallagma in funzione di prestazioni di servizio inerenti alle finalità istituzionali dell’ente, sicchè l’assegnazione di una borsa di studio a fini di qualificazione professionale è configurabile come un negozio atipico che non dà luogo ad un rapporto di pubblico impiego (cfr.: Cons. St., Sez. VI, 28 gennaio 1988 n. 142; TAR Umbria, 19 novembre 1997 n. 562; Lazio, Sez. III, 1 febbraio 1982 n. 121).<br />
Tanto premesso, deve rilevarsi che il ricorso in esame presuppone che l’impugnata norma regolamentare (introdotta con la delibera di Giunta 1.9.2003 n. 584) sia diretta a disciplinare una forma di accesso all’impiego presso il Comune di Pescara, materia questa in ordine alla quale il Consiglio comunale ha (con delibera 21.7.1997 n. 106, punti 7-8-10-11 del dispositivo) stabilito i criteri generali cui la Giunta si sarebbe dovuta attenere nell’adottare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi comunali (adottato con delibera di Giunta 2.12.1999 n. 851).<br />
Orbene, dall’esame delle appena citate delibere di consiglio e di giunta emerge che il Consiglio comunale ha dettato i criteri generali, fra cui quello della trasparenza e della selezione pubblica, od interna per alcune fattispecie, mediante forme concorsuali, per i tipi di accesso all’impiego presso il predetto Comune previsti dalla legislazione nazionale, in particolare dalle norme di cui agli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed agli artt. 19, 35 e 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001 (sopra citati), norme che (come detto) disciplinano le assunzioni a tempo indeterminato od a tempo determinato, gli incarichi stagionali, le assunzioni a carattere flessibile, gli incarichi esterni di funzioni dirigenziali.<br />
Nulla risulta stabilito dal Consiglio comunale in materia di tirocinio formativo non retribuito o di borse di studio in favore di giovani diplomati o laureati, così come nulla è previsto al riguardo dalle sopra citate norme legislative, invocate dal ricorso.<br />
Ebbene, tale essendo il quadro normativo, non può non evidenziarsi che, nel caso di specie, non si versa in ipotesi di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato o stagionale, né in ipotesi di incarico esterno (previsti dalla legislazione nazionale e presi in considerazione dalla delibera consiliare di fissazione dei criteri generali invocati dal ricorso), bensì nella diversa ed atipica ipotesi di tirocinio formativo non retribuito con, o senza, borsa di studio, ipotesi che non concretizza alcuna delle figure lavorative sopra citate per le quali la legislazione di settore demanda al consiglio comunale di fissare i criteri generali cui la giunta comunale deve attenersi.<br />
Da tanto consegue, da una parte, che il munus del consiglio comunale o dei singoli consiglieri, fondato sul combinato disposto degli artt. 7, 42 e 48 del D.Lgs. n. 267 del 2000, non viene in rilievo e non è, quindi, leso, e, dall’altra parte, che tutti i motivi di ricorso (sopra riassunti in fatto) sono da valutare infondati, in quanto tutti presuppongono che la fattispecie (di cui si controverte) attenga ad una ipotesi tipica di accesso all’impiego, cioè del tipo di quelle contemplate dalla legislazione più sopra citata ed invocata dal ricorso, mentre invece essa attiene ad una ipotesi atipica (nel senso chiarito dalla giurisprudenza sopra ricordata).<br />
Per le argomentazioni che precedono, il ricorso in esame deve essere respinto, siccome inammissibile (per difetto d’interesse) ed infondato.<br />
Sussistono, tuttavia, giusti motivi (in relazione alla materia del contendere) per compensare le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo-Sezione Staccata di Pescara respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 21 ottobre 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-4-11-2004-n-883/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 4/11/2004 n.883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.883</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-883/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-883/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.883</a></p>
<p>Contratti – servizi &#8211; appalto servizio scarico e movimentazione carbone da navi per conto dell&#8217;Enel – requisito di partecipazione alla gara – autorizzazione a svolgere attività portuale con specifico riferimento alla tipologia di merce da movimentare (ceneri e carboni) – concorrente abilitato a movimentare rimorchi &#8211; autorizzazione ad ampio contenuto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-883/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – servizi &#8211; appalto servizio scarico e movimentazione carbone da navi per conto dell&#8217;Enel – requisito di partecipazione alla gara – autorizzazione a svolgere attività portuale con specifico riferimento alla tipologia di merce da movimentare (ceneri e carboni) – concorrente abilitato a movimentare rimorchi &#8211; autorizzazione ad ampio contenuto – esclusione da gara – tutela cautelare – rigetto.</p>
<p>Contratti – servizi &#8211; appalto servizio scarico e movimentazione carbone da navi per conto dell&#8217;Enel – importo dell’offerta desumibile da atti anteriormente all’apertura delle buste – esclusione dell’impresa concorrente &#8211; tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, <a href="/ga/id/2004/9/4890/g">ordinanza 31 agosto 2004 n. 4050</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA PUGLIA &#8211; LECCE<br />
PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 883/04<br />
Registro Generale:1403/2004</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ENRICO D&#8217;ARPE  Presidente, relatore<br />
CARLO BUONAURO Ref.<br />
PATRIZIA MORO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 29 Luglio 2004<br />
Visto il ricorso 1403/2004  proposto da:<br />
<b>CONSORZIO PER LE RINFUSE NEL PORTO DI BRINDISI</b>rappresentato e difeso da:<br />
CAIULO ALESSANDROcon domicilio eletto in LECCEVIA ZANARDELLI, 60presso<br />
MASSA FEDERICO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENEL LOGISTICA COMBUSTIBILI SPA &#8211; ROMA</b>rappresentato e difeso da:<br />
STICCHI DAMIANI ERNESTOcon domicilio eletto in LECCEVIA 95 RGT FANTERIA, 9presso la sua sede<br />
e nei confronti di<b>AUTOTRASPORTI ZACCARIA SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
MISSERE RAFFAELEZACCARIA GIOVANNA RITAcon domicilio eletto in LECCEVIA DE DONNO, N. 13presso<br />
MAGGIORE ALESSANDRO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento di aggiudicazione della gara n.0000000218, relativa al Servizio di discarica e movimentazione di carbone da navi per conto ENEL presso la banchina di Costa Morena di Brindisi e per l’accertamento e declaratoria della decadenza e/o esclusione dell’A.T.I Autotrasporti Zaccaria srl, Ecologica spa e SLE srl dalla stessa gara di appalto, con ogni conseguenza di Lecce;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>AUTOTRASPORTI ZACCARIA SRLENEL LOGISTICA COMBUSTIBILI SPA &#8211; ROMA<br />
Udito il relatore Cons. ENRICO D&#8217;ARPE  e uditi altresì per le parti l’Avv. Caiulo, l’Avv. Sticchi Damiani, l’Avv. Missere e l’Avv. Zaccaria;</p>
<p>Considerato che, ad una delibazione sommaria, tenuto conto dell’esplicita previsione del bando di gara (Sezione III punto 2 – 4.2), appare fondata la censura incentrata sul rilievo che dell’A.T.I. controinteressata ed aggiudicataria non fa parte alcuna impresa autorizzata ex art. 16 L. n. 84/1994 a svolgere attività portuale con specifico riferimento alla tipologia di merce da movimentare (ceneri e carboni), in quanto la mandataria Autotrasporti Zaccaria s.r.l. sembra essere stata autorizzata dalla Autorità Portuale (ex art. 16 L. n. 84/1994) per una diversa tipoligia di merce (trailers);</p>
<p>che, peraltro, dalla scheda tecnica relativa al sub-appalto inviata dall’A.T.I. controinteressata alla stazione appaltante in data 29/4/2004 è stato, in effetti, anticipato il dato economico dell’offerta in ribasso (13,5%), che avrebbe dovuto rimanere segreto sino all’epoca di apertura delle buste contenenti l’offerta economica (14/5/2004);</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie (Ricorso numero 1403/2004) la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 29 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-sospensiva-29-7-2004-n-883/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/7/2004 n.883</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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