<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>88 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/88/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Oct 2021 20:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>88 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/88/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2021 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-2-2021-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-2-2021-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-2-2021-n-88/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2021 n.88</a></p>
<p>Pres. Migliozzi &#8211; Est. Amovilli Sulla verifica delle specifiche tecniche nell&#8217; appalto di fornitura standardizzata. Contratti della p.a. &#8211; Appalto fornitura &#8211; Fornitura standardizzata &#8211; Specifiche tecniche &#8211; Verifica &#8211; Va svolta in sede esecutiva. Nessuna norma del vigente d.lgs. n. 50/2016 e s.m. prevede una fase di verifica sulle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-2-2021-n-88/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2021 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-2-2021-n-88/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2021 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Migliozzi &#8211; Est. Amovilli</span></p>
<hr />
<p>Sulla verifica delle specifiche tecniche nell&#8217; appalto di fornitura standardizzata.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">Contratti della p.a. &#8211; Appalto fornitura &#8211; Fornitura standardizzata &#8211; Specifiche tecniche &#8211; Verifica &#8211; Va svolta in sede esecutiva.</span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Nessuna norma del vigente d.lgs. n. 50/2016 e s.m. prevede una fase di verifica sulle specifiche tecniche ovvero su campioni rappresentativi del prodotto offerto, di modo che di norma &#8211; salvo diversa previsione nella <em>lex specialis</em> &#8211; tale verifica può e deve svolgersi in sede esecutiva.<br />
Per cui, specie nel caso di gara per l&#8217;affidamento di un appalto di fornitura standardizzata di cui all&#8217;art. 95, co. 4, d.lgs. n. 50/2016, a differenza della verifica delle condizioni di capacità  e di idoneità  soggettiva dei concorrenti che deve essere svolta prima del contratto, la verifica delle specifiche tecniche va svolta in sede esecutiva, con la produzione o l&#8217;acquisizione dei beni soltanto dopo la stipulazione del contratto.</div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</div>
<div style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente<br />
SENTENZA</div>
<div style="text-align: left;">
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br />
Sumus Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Greggio e Vladimiro Pegoraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Hera S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Vaccaro 6;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Mattiussi Ecologia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola D&#8217;Alessandro ed Eleonora Zazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eleonora Zazza in Roma, viale Giuseppe Mazzini 73;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
Gestione Forestale Responsabile Servizi S.R.L Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Davide Cester, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via E. degli Scrovegni n. 2a;<br />
Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Davide Cester, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via E. degli Scrovegni n. 2a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
<em>previa sospensiva</em><br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata della procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di sacchi compostabili realizzati in carta per la raccolta del rifiuto organico con durata di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi;<br />
&#8211; di tutta la <em>lex specialis</em> per la contraddittorietà interna che ha impedito la formulazione di offerte paragonabili e confrontabili e ciò, a tutela dell&#8217;interesse, al rifacimento dell&#8217;intera procedura di gara nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto se stipulato, anche eventualmente in corso di causa e per il conseguimento dell&#8217;aggiudicazione.<br />
quanto ai motivi aggiunti:<br />
in via principale<br />
&#8211; del verbale della “Struttura tecnica di controllo” del 13.10.2020;<br />
&#8211; della sconosciuta e ad oggi non notificata comunicazione di Hera alle parti avente ad oggetto l&#8217;esito della verifica del possesso dei requisiti in capo all&#8217;aggiudicatario, preannunciata nella lettera del 5.10.2020 ma sinora non inviata: viene impugnata “al buio”, con riserva di formulare eventuali doglianze, anche per non incorrere nel pagamento di tre contributi unificati ciascuno di euro 6.000,00.<br />
in via gradata<br />
&#8211; dell&#8217;art. 31 del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto se ritenuto applicabile alla fase pubblicistica precontrattuale di verifica del possesso dei requisiti in capo all&#8217;aggiudicatario e non solo in fase di esecuzione del contratto.<br />
nonché<br />
istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a.<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Hera S.p.a., di Mattiussi Ecologia S.p.a., di Gestione Forestale Responsabile Servizi S.R.L Impresa Sociale e dell’Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Paolo Amovilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTO<br />
1.-Espone l’odierna ricorrente di aver partecipato alla procedura aperta indetta da Hera s.p.a. per la fornitura di sacchetti compostabili realizzati in carta per la raccolta del rifiuto organico per la durata di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi, con importo a base di gara di 1.400.000,00 euro e criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.<br />
Alla gara oltre alla ricorrente, fornitore uscente, ha partecipato soltanto Mattiussi Ecologia S.p.a., dichiarata aggiudicataria come da comunicazione a mezzo pec effettuata ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 50/2016.<br />
Successivamente all’aggiudicazione, come previsto dalla <em>lex specialis</em>, la stazione appaltante ha ritenuto di fare una verifica per accertare la coerenza delle linee produttive rispetto alla fornitura.<br />
In tale verifica, facoltativa secondo il disciplinare e meramente orientativa, sono stati verificati i sacchetti attualmente prodotti dalle linee industriali dell’aggiudicatario (inerenti a una fornitura con Iren) rispetto all’oggetto della fornitura.<br />
Solo dopo la stipula, all’inizio della fornitura, vi sarebbe stata una verifica sulla coerenza del sacchetto con la scheda tecnica, avviando l’aggiudicatario la produzione dei sacchetti nelle dimensioni richieste solo in tale sede secondo le previsioni dell’art. 28 capitolato.<br />
La verifica orientativa pre stipula ha dato esito positivo, estendendo tale verifica a un sacchetto dell’impresa ricorrente, attuale fornitore di Hera.<br />
Sumus Italia s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione unitamente alla <em>lex specialis</em> deducendo articolati motivi così riassumibili:<br />
I)Violazione del D. M. Ministero dell’Ambiente 24.12.2025 all. 1, criterio 2.4.2.3 (C.A.M.) Violazione dell’art. 28 del CSA. Illogicità e contraddittorietà della motivazione. Eccesso di potere per illegittimo e distorto uso della certificazione FSC. Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 ss. mm. &#8211; Illegittimità derivata del provvedimento di aggiudicazione per illegittimità del presupposto bando di gara, art. III.1.3 lettera o) (doc. 1, pag. 6) e del presupposto disciplinare di gara, art. 1 e art. 4 lettera A n. 11 (doc. 2 pag. 14): la certificazione FSC doveva essere riferita al prodotto finito (sacchi di carta) come previsto dall’art. 28 CSA mentre secondo Hera prevale il bando secondo cui la certificazione FSC è sufficiente con riferimento alla sola materia prima; l’aggiudicatario ha prodotto in sede di offerta la certificazione FSC di una cartiera tedesca, ma non si é né impegnato né vincolato ad acquistare la carta, per tutta la durata dell’appalto, solo da questa cartiera. Inoltre, questa stessa cartiera tedesca di cui l’aggiudicatario ha prodotto la certificazione FSC, non possiede la certificazione UNI EN 13432:2002 richiesta dal bando di gara art. II.2.4) “descrizione dell’appalto”, che attesta la biodegradabilità e la compostabilità dei sacchetti: anche sotto questo profilo l’aggiudicatario non garantisce la continuità della catena, questa volta di compostabilità, dalla materia prima al prodotto finito; la controinteressata ha dichiarato anch’essa di essere produttore e, quindi, ha scelto di non avvalersi della facoltà prevista dal bando di indicare una <em>vendor list</em> (lista di produttori da cui il concorrente si impegna ad acquistare i sacchi) ma ha prodotto la certificazione FSC relativa ad una cartiera tedesca da cui verosimilmente dovrà acquistare le bobine di carta per produrre i sacchetti oggetto della fornitura <em>de qua</em>;<br />
II) Violazione dell’art. II.2.4) del bando che prevede che i sacchi oggetto della fornitura debbano essere certificati UNI EN 13432:2002. Eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione. Difetto e carenza assoluta di motivazione. Omessa verifica del possesso del requisito in capo all’aggiudicatario. Eccesso di potere: la controinteressata ha prodotto in sede di offerta la propria certificazione UNI EN13432:2002, ma non é certo e non é stato provato in sede di gara che i sacchi concretamente offerti siano “coperti”da questa certificazione. Si é verificato, però, che quest’ultima cartiera non é a sua volta dotata della certificazione UNI EN 13432; la controinteressata non è in grado quindi di dimostrare che usando la carta acquistata da questa cartiera riesca a garantire la catena della compostabilità. ne, la controinteressata merita di essere esclusa poiché non é dimostrato che la certificazione UNI EN 13432, prodotta in sede di gara perché richiesta dal bando, sia relativa ai sacchetti realizzati con la carta non certificata di produzione della cartiera Schönfelder Papierfabrik GMBH, unica cartiera da cui la controinteressata dovrebbe acquistare la carta per eseguire l’appalto de quo, avendone speso, in sede di gara, la certificazione FSC.<br />
III) Violazione dell’Allegato 2 del CSA “Scheda tecnica sacchetto in carta capacità circa 8 litri”. Mancata rispondenza del prodotto offerto dalla controinteressata alle specifiche tecniche di cui all’All. 2 al CSA. Violazione dell’art. 68 comma 7 d. lgs. 50/2016 ss. mm.: il prodotto offerto dalla controinteressata sarebbe sotto più parametri difforme rispetto alle specifiche tecniche richieste si da dover essere comminata l’esclusione.<br />
IV) Illegittimità della <em>lex specialis</em> per contraddittorietà e illogicità in merito al riferimento della certificazione FSC alla materia prima (carta) o al prodotto finito oggetto di fornitura (sacco): in via subordinata ove non fosse condivisa l’interpretazione della <em>lex specialis</em> fornita con i primi due motivi di gravame, sarebbe illegittimo l’art. 28 del CSA in quanto lesiva dell’interesse dei concorrenti a formulare chiaramente le proprie offerte.<br />
V) Violazione dell’art. 95 comma 4 d. lgs. 50/2016 ss. mm. Eccesso di potere per contraddittorietà e illegittimità della motivazione. Violazione dei principi di <em>par condicio</em> dei concorrenti: sarebbe illegittimo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in quanto la fornitura per cui è causa non sarebbe standardizzata poichè Hera utilizza per le specifiche tecniche soluzioni equivalenti a quelli della ricorrente che ha 3 brevetti; Hera ha formulato le specifiche tecniche sulla scorta dei sacchetti Sumus e dei brevetti Sumus, ben noti a Hera per i pregressi rapporti contrattuali in essere, ma poi applica il criterio del prezzo più basso, in danno di Sumus che necessariamente ha costi più alti per la maggior quantità di materia prima utilizzata e per la lavorazione più complessa del sacchetto (più complessa in quanto innovativa e breve).<br />
VI) Violazione dell’art. 35 comma 4 d. lgs. 50/2016 ss. mm.: la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto della prevista forma di rinnovo; ciò si è riverberato anche sul requisito del fatturato specifico richiesto che sarebbe stato più alto e che la controinteressata “potrebbe non avere”.<br />
VII) Violazione dell’art. 82 d.lgs. 50/2016ss. mm.: i controlli sui campioni dei prodotti offerti andrebbero effettuati durante la gara e non a valle ovvero post aggiudicazione.<br />
VIII) Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità della <em>lex specialis</em>: la previsione del bando si palesa inidonea a garantire la serietà e la credibilità dell’offerta del concorrente che, come la controinteressata, si limiti a produrre una certificazione FSC di una cartiera, senza dover però provare la disponibilità (anche solo prettamente in termini di capacità produttiva dello stabilimento) della cartiera stessa a fornire continuativamente tutta la carta necessaria per produrre i sacchetti per tutta la durata del contratto.<br />
Sono intervenute “<em>ad adiuvandum”</em> l’ Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile e la Gestione Forestale Responsabile Servizi. S.r.l. Impresa Sociale” nell’insieme denominate “FSC Italia”, quali articolazioni nazionali italiane del Forest Stewardship Council e del Global Development GmbH a tutela del loro specifico interesse a che – nella procedura di appalto <em>de</em> <em>qua</em> e in ogni altra procedura nella quale rilevino le regole e i principi del Green Public Procurement (GPP) – la certificazione FSC di cui FSC Italia è titolare e garante, sia richiesta dalle stazioni appaltanti e utilizzata dagli operatori economici in corrispondenza alla normativa nazionale e europea e in coerenza rispetto alle finalità che sono proprie della certificazione medesima.<br />
Si è costituita in giudizio Hera s.p.a. eccependo l’infondatezza di tutti i motivi “<em>ex adverso</em>” dedotti poiché in sintesi: &#8211; sulla questione del requisito di partecipazione omette la ricorrente come la stazione appaltante abbia risposto a suo specifico chiarimento nel senso della prevalenza del bando e dunque del riferimento alla sola materia prima; &#8211; la certificazione FSC intesa come vorrebbe la ricorrente sul sacco impedirebbe la concorrenza perché posseduta dalla sola ricorrente; &#8211; non sarebbero applicabili alla fornitura di specie i criteri minimi ambientali (CAM) diversamente da altri prodotti (ad es. gli arredi in legno) &#8211; sarebbe anticoncorrenziale la pretesa di acquisire la fornitura della carta sempre dallo stesso fornitore poiché se l’appaltatore può modificare i subappaltatori a maggior ragione può modificare i meri sub fornitori; &#8211; quanto ai motivi inerenti la pretesa carenza dell’offerta dei requisiti minimi (dimensioni e caratteristiche dei sacchetti) eccepisce l’inammissibilità perché trattasi di requisiti esecutivi in considerazione che <em>lex specialis</em> prevede l’esame della campionatura come facoltativo, non venendo dunque in questione vizi dell’aggiudicazione; -quanto ai motivi idonei alla caducazione dell’ intera gara, la fornitura in esame sarebbe standardizzata perché riguarda beni fissi nelle loro caratteristiche di mercato; &#8211; sul calcolo del valore stimato dell’appalto la proroga prevista sarebbe soltanto una proroga tecnica, non applicandosi l’ art. 35 c. 4 Codice appalti, ed in ogni caso non vi sarebbe alcun interesse; &#8211; la verifica rispetto alle specifiche tecniche non deve essere necessariamente fatta prima dell’aggiudicazione ed in ogni caso controinteressata sarebbe in possesso di tutte le specifiche richieste.<br />
Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l’impugnativa al verbale della struttura tecnica del 13 ottobre 2020 deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere così riassumibili: &#8211; le misurazioni effettuate il 13 ottobre confermerebbero l’obbligatorietà dell’esclusione della controinteressata in forza di quanto previsto dall’allegato 2 del CSA; &#8211; la stazione appaltante pretenderebbe di confondere artatamente la fase di verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario ex art. 32 comma 5 d. lgs. 50/2016 con le diverse e estranee fasi di verifica dei campioni (in caso di offerta tecnica qui non prevista) e addirittura di confonderla con le verifiche, di volta in volta, delle singole forniture in corso di esecuzione del contratto, disciplinate dall’art. 31 CSA; &#8211; sarebbe illegittima la scelta di verificare solo n. 3 sacchi su 100 asseritamente depositati dall’aggiudicatario per le verifiche, a causa della evidente non rappresentatività; &#8211; in via gradata nell’ipotesi in cui venisse ritenuta corretta l’applicazione dell’art. 31 del CSA, sarebbe illegittima tale previsione in quanto propria dei capitolati per la fornitura di sacchi in plastica e non per i sacchi di carta. La ricorrente ha inoltre avanzato istanza ex art. 116 c.p.a. volta ad ottenere la documentazione richiesta con l’istanza di accesso presentata il 10 agosto 2020.<br />
Con memoria Hera ha evidenziato in sintesi: &#8211; la conformità dei sacchi compostabili offerti dalla Matiussi rispetto alle specifiche tecniche tenuto conto delle tolleranze consentite dal capitolato; &#8211; una cosa sarebbe la verifica dei requisiti, da effettuarsi a norma dell’art. 32 c. 7 prima della stipula per legge altra cosa la verifica delle caratteristiche tecniche dell’oggetto del contratto, che in nessun punto tale verifica sulle specifiche tecniche è prevista dal codice appalti in sede di gara; &#8211; non vi sarebbe alcun onere dei concorrenti a gare di pubbliche forniture di avere il prodotto già in produzione, effettuandosi la verifica sui campioni in fase di esecuzione. Ha poi eccepito la difesa di Hera la violazione da parte della ricorrente del dovere di sinteticità degli atti processuali e dei limiti dimensionali contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016.<br />
Sia Hera s.p.a. che Matiussi s.p.a. hanno eccepito l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei motivi aggiunti per mancata impugnazione delle verifiche compiute il 18 novembre 2020 dal Laboratorio Chelab a cui la verifica compiuta il 13 ottobre 2020 espressamente rimandava. La difesa di Hera ha insistito sul fatto che la certificazione FSC intesa come riferita al prodotto finale, comunque esclusa nel bando, legittimerebbe un monopolio di diritto in favore della ricorrente; ha poi eccepito l’inammissibilità dell’intervento adesivo dell’Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile e della Gestione Forestale Responsabile Servizi. S.r.l. Impresa Sociale.<br />
La difesa della ricorrente, di contro, ha replicato alla suddetta eccezione di improcedibilità, evidenziando l’insussistenza di un onere di impugnativa non avendo dette verifiche natura di atto amministrativo. Ha dunque insistito per l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti depositando documentazione tra cui elenco indicativo delle aziende italiane al contempo certificate FSC e produttrici di sacchi compostabili, al pari della ricorrente, contestando l’asserita aspirazione ad una posizione di monopolista sul mercato.<br />
Alla camera di consiglio del 8 ottobre 2020 la ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale cautelare con impegno della stazione appaltante a non procedere alla stipulazione del contratto, come da verbale d’udienza.<br />
All’udienza pubblica del 27 gennaio 2021 uditi i difensori da remoto, come da verbale d’udienza, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.<br />
DIRITTO</p>
<p>1.- E’ materia del contendere la legittimità dell’aggiudicazione disposta da Hera s.p.a. della procedura aperta per la fornitura di sacchetti compostabili in carta per la raccolta del rifiuto organico in favore di Matiussi Ecologia s.p.a., della durata di 24 mesi (prorogabili di ulteriori 12 mesi) con importo a base di gara di 1.400.000,00 euro e criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.<br />
Lamenta in sintesi la ricorrente Sumus Italia s.r.l. sia vizi propri dell’aggiudicazione per mancata esclusione dell’aggiudicataria, la cui offerta non sarebbe conforme alle specifiche richieste dall’art. 28 del capitolato speciale, sia in via subordinata vizi inerenti la <em>lex specialis</em> idonei a comportare la caducazione dell’intera gara. Con motivi aggiunti infine la ricorrente ha contestato la conformità del prodotto offerto da Matiussi s.p.a rispetto alle ulteriori specifiche tecniche (dimensioni e caratteristiche) quale ulteriore non dichiarata causa di esclusione dalla gara.<br />
Segnatamente parte ricorrente insiste anzitutto sul fatto che, a suo dire, la certificazione FSC richiesta dalla stazione appaltante avrebbe dovuto essere riferita come stabilito dall’art. 28 del capitolato speciale al prodotto finito ovvero ai sacchetti di carta compostabili e non già come ritenuto da Hera in riferimento alla sola materia prima ovvero alla carta. Diversamente opinando ad avviso di Sumus Italia e degli enti intervenienti la certificazione suddetta sarebbe del tutto inutile, non venendo garantita l’origine del prodotto da foreste gestite in modo responsabile secondo appunto gli standard FSC, se non addirittura inesistente, esistendo solo una certificazione FSC inerente la “catena di custodia”.<br />
2. &#8211; Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata da Hera in riferimento all’intervento adesivo proposto dall’ Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile e dalla Gestione Forestale Responsabile Servizi. S.r.l. Impresa Sociale, nell’insieme denominate “FSC Italia” quali articolazioni nazionali italiane del Forest Stewardship Council AC e di FSC Global Development GmbH.<br />
Posto che, come noto, la legittimazione ad impugnare gli atti inerente l’aggiudicazione di un appalto va correlata ad una situazione differenziata e qualificata e, pertanto, meritevole di tutela ovvero circoscritta di norma alle sole imprese che hanno legittimamente partecipato alla gara (<em>ex multis</em> Consiglio di Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9; Id. ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4; Id. sez. III, 10 giugno 2016, n. 2507; Id. sez. III, 2 febbraio 2015, n. 491; Id. sez.VI, 10 dicembre 2014, n. 6048) non è ravvisabile in capo ai predetti enti una legittimazione in tal senso.<br />
Ne deriva l’ammissibilità dell’intervento adesivo, vantando gli enti intervenienti la lesione di un interesse dipendente da quello avanzato dalla ricorrente Sumus Italia, consistente nel corretto utilizzo nei pubblici appalti della certificazione FSC di cui FSC Italia è titolare.<br />
3. &#8211; Va altresì dato atto della non necessità di disporre misure istruttorie risultando le richieste ostensive della ricorrente integralmente soddisfatte in corso di causa.<br />
4. &#8211; Venendo al merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.<br />
5. &#8211; Non merita anzitutto adesione l’assunto della ricorrente secondo cui la gara in questione richiederebbe la certificazione FSC (Forest Stewarship Council) riferita ai sacchi oggetto della fornitura, come invero effettivamente desumibile dall’art. 28 del capitolato secondo cui “a garanzia della qualità della carta utilizzata per la realizzazione dei sacchi oggetto della fornitura l’impresa dovrà fornire sacchi certificati dalla FSC”.<br />
Trattasi invero di disposizione palesemente in contrasto sia con l’art. III.1.3) letto) del bando (capacità professionale e tecnica) ove si prevede come requisito di partecipazione il presentare “la copia, in corso di validità, della certificazione FSC (Forest Stewarship Council) riferita alla materia prima di cui é composto il sacchetto” che con lo stesso art. 4 del disciplinare ove si prevede la presentazione della “copia, in corso di validità, della certificazione FSC riferita alla materia prima di cui é composto il sacchetto di cui al punto III.1.3 lettera o) del bando di gara”.<br />
Tale conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara non può che risolversi nel senso della prevalenza del bando, per molteplici ragioni.<br />
Innanzitutto è l’art. 1 “norme generali” del disciplinare a prevedere espressamente che “in caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:1. Bando di gara 2. Disciplinare di gara; 3. Capitolato Speciale; 4. Ulteriore documentazione di gara”.<br />
In secondo luogo perché è pacifico in giurisprudenza l’assunto secondo cui pur nell’ambito della diversa funzione svolta tra le suddette fonti della gara, tra i citati atti esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara (o della lettera d&#8217;invito), mentre le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (<em>ex multis</em> T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, 1 giugno 2019, n.280; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 18 ottobre 2019, n.12051; cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497).<br />
Inoltre, tale prevalenza era stata chiaramente esplicitata dalla stazione appaltante nei chiarimenti richiesti in sede di gara dalla ricorrente, ribadendosi la non necessità che il marchio FSC fosse riportato in ogni sacco della fornitura.<br />
5.1. &#8211; Ciò comporta l’infondatezza del primo motivo.<br />
6. &#8211; Privo di pregio è anche il motivo, subordinato, teso all’annullamento della presupposta suindicata disposizione del bando.<br />
La certificazione FSC è una certificazione internazionale, su base volontaria, specifica per il settore forestale ed i prodotti legnosi e non legnosi derivanti dalle foreste che ha come scopo di garantire la provenienza del legname o della carta utilizzati per i prodotti ed il contributo alla gestione forestale responsabile, evitando abbattimenti illegali e/o dannosi.<br />
A prescindere da ogni altra circostanza, rientrava nella facoltà di Hera limitare la certificazione FSC, avente natura volontaria, in riferimento alla sola carta e non già al prodotto finito, non avendo parte ricorrente dimostrato l’obbligatorietà della predetta certificazione quanto invece al sacchetto, apparendo anzi tale pretesa in grado di restringere eccessivamente la platea dei possibili concorrenti.<br />
Sul punto in riferimento anche all’elenco (doc. n. 32) depositato da parte ricorrente, rimane indimostrato come gli operatori ivi indicati siano effettivamente in possesso della certificazione FSC riferita ai sacchetti ovvero al prodotto finito.<br />
6.1. &#8211; Va poi decisamente esclusa l’applicabilità alla fornitura in questione dei criteri minimi ambientali (CAM) di cui all’art. 34 del Codice dei contratti pubblici, prevista invero per altre tipologie di beni, ai sensi del Decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 Gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 Gennaio 2017) &#8220;Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi interni, per l&#8217;edilizia e i prodotti tessili&#8221;, Allegato 1 &#8220;Fornitura e servizi di noleggio arredi per interni”.<br />
Errato è anche il richiamo operato da parte ricorrente al D.M. 24 dicembre 2015 riguardante il legno da costruzioni e non certo i sacchetti di carta.<br />
6.2. &#8211; Diversamente poi da quanto argomentato dalla ricorrente la controinteressata ha dimostrato quanto alla carta il possesso della certificazione SFC, depositando il certificato della cartiera Schonfelder Papierfabrik e la compostabilità del sacchetto secondo la normativa Uni EN 13432.<br />
6.3. &#8211; Sul punto non può poi non condividersi quanto rappresentato dalla difesa di Hera in ordine alla impossibilità di pretendere in capo all’aggiudicataria una sorta di rapporto di esclusiva con il fornitore della carta per tutta la durata dell’appalto o comunque un vincolo di acquisto della carta presso la cartiera indicata.<br />
A tutela dell’autonomia dell’appaltatore nell’organizzazione della propria attività che contraddistingue proprio il contratto di appalto (<em>ex multis</em> Consiglio di Stato sez. III, 28 luglio 2020, n. 4796) è rimessa alla stazione appaltante la facoltà di consentire la sostituzione del subappaltatore persino in ipotesi di subappalto c.d. necessario (Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3504) con ciò consentendosi a maggior ragione la sostituzione di un mero sub fornitore come nel caso di specie.<br />
Va poi evidenziato l’assenza nel bando di un siffatto vincolo.<br />
7. &#8211; Vanno invece dichiarati inammissibili e/o improcedibili le doglianze di cui al terzo motivo del ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti tese a contestare la conformità (quanto a dimensioni e caratteristiche) dei sacchetti offerti dalla controinteressata rispetto alle specifiche tecniche.<br />
7.1. &#8211; Muove la difesa della ricorrente da un presupposto ad avviso del Collegio del tutto errato ovvero quello della inerenza di tal fase di verifica effettuata il 13 ottobre ed il 18 novembre 2020 al possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla <em>lex specialis</em> ai fini dell’aggiudicazione.<br />
Ai sensi del disciplinare (pag. 21) dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto era prevista la facoltà per la stazione appaltante di chiedere la effettiva disponibilità di tutto quanto è necessario per la corretta esecuzione della fornitura. L’art. 28 del capitolato (parte seconda “norme per l’esecuzione del contratto) a sua volta prevede di verificare sempre dopo la stipula ed in avvio di fornitura “prima della sua accettazione la conformità di essa a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche redatte dalla committente”.<br />
Trattasi dunque all’evidenza di questioni inerenti non già la legittimità dell’aggiudicazione ma la fase già di esecuzione.<br />
Va poi debitamente evidenziato in linea generale come l’organizzazione per l’esecuzione dell’appalto avvenga in coerenza con il principio di concorrenza dopo l’aggiudicazione e non prima (<em>ex multis</em> Consiglio di Stato sez. V, 29 luglio 2019, n.5308; Id. sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734; T.A.R. Campania Napoli sez. II, 22 luglio 2020, n. 3225).<br />
7.2. &#8211; Inoltre mette conto evidenziare come parte ricorrente non abbia impugnato, come era suo onere, le verifiche compiute il 18 novembre 2020 sulle misurazioni effettuate dal Laboratorio Chelab e comunicate alla ricorrente con pec del 20 novembre 2020.<br />
La verifica compiuta il 13 ottobre da parte della struttura di controllo di Hera, gravata con i motivi aggiunti, rimandava espressamente in contraddittorio al suindicato organo terzo il suo completamento, si che i due atti rappresentano in realtà un “<em>unicum”</em>, risultando la verifica del 18 novembre il vero e proprio atto conclusivo dell’attivato procedimento di verifica.<br />
7.3. &#8211; Ne consegue la fondatezza della stessa eccezione di improcedibilità sollevata da Hera e da Matiussi delle doglianze di cui ai motivi aggiunti.<br />
8. &#8211; Infine non meritevoli di accoglimento risultano le doglianze proposte in via subordinata con il ricorso introduttivo nei confronti della <em>lex specialis</em>.<br />
8.1. &#8211; La fornitura di sacchetti di carta compostabile per i rifiuti rientra appieno nella categoria delle forniture standardizzate di cui all’art. 95 c. 4, d.lgs. 50/2016 ovvero caratterizzate dall’esclusione di ogni possibilità di variante migliorativa da parte degli offerenti e da standard di mercato ordinario non modificabile in misura rilevante dalla stazione appaltante (<em>ex multis</em> Consiglio di Stato sez. V, 20 gennaio 2020, n. 444; T.A.R. Piemonte sez. I, 3 maggio 2019, n. 542; T.A.R. Emilia &#8211; Romagna Bologna sez. I, 8 maggio 2020, n. 308).<br />
8.2. &#8211; Inammissibile per difetto di interesse è il sesto motivo di gravame.<br />
Come noto in materia di appalti pubblici si opera una netta distinzione tra proroghe contrattuali o programmate, le quali consentono se espressamente previste negli atti di gara il prolungamento della durata del contratto alle stesse condizioni ove adeguatamente motivato (<em>ex multis</em> T.A.R. Lazio Roma sez. II bis, 10 settembre 2018, n. 9212; Consiglio di Stato sez. III, 5 luglio 2013, n. 3580; id. sez. III, 28 febbraio 2014, n. 942) e proroghe c.d. tecniche di cui all’art. 106 c. 11, d.lgs 50/2016 che consentono soltanto il passaggio da un vincolo contrattuale all’altro per il tempo strettamente necessario al completamento della gara indetta (<em>ex multis</em> T.A.R. Piemonte sez. I, 30 luglio 2020, n. 496).<br />
Anche a non voler interpretare la proroga in questione quale proroga tecnica ai sensi dell’art. 35 c. 4, d.lgs. 50/2016 in tema di calcolo del valore stimato degli appalti (T.A.R. Trentino Alto Adige 20 dicembre 2018, n. 282) preme evidenziare l’irrilevanza della censura per l’interesse azionato dalla ricorrente.<br />
E’ infatti del tutto ipotetico trarre dall’aumento del valore stimato dell’appalto l’eventuale fissazione da parte della stazione appaltante di un fatturato minimo di accesso (che ai sensi dell’art. 83 c. 5 d.lgs. 50/2016 non è automatico e necessita di motivazione cfr. T.A.R. Umbria 23 dicembre 2013, n. 568) così come ancora la conseguenza dell’impossibilità di partecipazione da parte della Matiussi, essendo le censure ipotetiche del tutto inammissibili (<em>ex plurimis</em> Consiglio di Stato sez. VI, 28 ottobre 2010, n.7649; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 28 novembre 2016, n.11893).<br />
8.3. &#8211; Ugualmente priva di pregio è il motivo diretto all’annullamento della <em>lex specialis</em> nella parte in cui dovesse esser interpretato come imponente la fase di verifica sui campioni in sede di esecuzione e non prima della stipulazione del contratto.<br />
Ai sensi dell’art. 32 c. 7 d.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, da intendersi come requisiti generali o morali (art. 80 d.lgs. 50/2016) o speciali (art. 83 d.lgs. 50/2016) posseduti dal concorrente.<br />
E’ noto che i requisiti di partecipazione fanno esclusivo riferimento a condizioni di capacità e idoneità degli offerenti mentre i criteri di valutazione a elementi specifici dell’offerta (e non degli offerenti) in relazione al progetto da realizzare (<em>ex plurimis</em> Consiglio di Stato sez. III, 11 marzo 2019, n. 1635).<br />
Ciò premesso, nessuna norma del vigente d.lgs. 50/2016 e s.m. prevede invece una fase di verifica sulle specifiche tecniche ovvero su campioni rappresentativi del prodotto offerto, si che tale verifica può e deve svolgersi di norma &#8211; salvo diversa previsione nella <em>lex specialis</em> - in sede esecutiva.<br />
Nel caso di specie secondo il disciplinare la verifica prevista prima della stipulazione ha carattere orientativo e non sostitutiva di quella da effettuarsi in sede esecutiva, conformemente all’esaminata necessità di consentire al concorrente la produzione o l’acquisizione dei beni soltanto dopo la stipulazione del contratto, specie ove l’appalto abbia poi ad oggetto prodotti standardizzati.<br />
9. &#8211; Per i suesposti motivi il ricorso introduttivo va dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato mentre i motivi aggiunti inammissibili e/o improcedibili.<br />
Le spese seguono la soccombenza secondo dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:<br />
a) dichiara il ricorso introduttivo in parte inammissibile ed in parte infondato;<br />
b) dichiara i motivi aggiunti inammissibili e/o improcedibili.<br />
Condanna la ricorrente e le intervenienti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di Hera s.p.a. e di Matiussi Ecologia s.p.a. in misura di 3.000,00 (tremila/00) euro ciascuno, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 tenutasi da remoto mediante videoconferenza con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Andrea Migliozzi, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-2-2021-n-88/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2021 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2021 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-2-2021-n-88-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-2-2021-n-88-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-2-2021-n-88-2/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2021 n.88</a></p>
<p>Pres. Migliozzi; Est. Amovilli. Sulla prevalenza delle prescrizioni del bando in relazione alle specifiche tecniche. 1. Appalti &#8211; Specifiche tecniche &#8211; Art. 28 Capitolato generale &#8211; Certificazione FCA per prodotti finiti &#8211; Art. 1.3. lett. o) bando di gara &#8211; Certificazione FCA materie prime &#8211; Prevalenza bando di gara 2.Appalti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-2-2021-n-88-2/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2021 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-2-2021-n-88-2/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2021 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Migliozzi; Est. Amovilli.</span></p>
<hr />
<p>Sulla prevalenza delle prescrizioni del bando in relazione alle specifiche tecniche.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Specifiche tecniche &#8211; Art. 28 Capitolato generale &#8211; Certificazione FCA per prodotti finiti &#8211; Art. 1.3. lett. o) bando di gara &#8211; Certificazione FCA materie prime &#8211; Prevalenza bando di gara</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<span style="color: #ff0000;">2.Appalti &#8211; Specifiche tecniche &#8211; Art. 68 c. 6 d.lgs. 50/2016 &#8211; Momento di verifica &#8211; Esecuzione del contratto &#8211; Non aggiudicazione -Diversa previsione del bando -Possibile  </span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Nei contratti di fornitura aventi ad oggetto sacchi compostabili realizzati in carta per la raccolta di rifiuto organico, prevale la prescrizione del bando di gara di cui all&#8217;art. 1.3. lett. o), che in relazione alle specifiche tecniche richiede la certificazione FCA (Forest Stewarship Council) limitatamente alle materie prime, rispetto a quella di cui all&#8217;art. 28 del Capitolato generale, che al contrario esige la certificazione FCA in relazione ai prodotti finiti.</p>
<p>2.A differenza dei requisiti generali o morali e specifici rispettivamente previsti dagli artt. 80 ed 83 dlgs. 50/2016, le specifiche tecniche di cui all&#8217;art. 68 c. 6 dlgs. 50/2016 devono essere verificate al momento della esecuzione del contratto e non dell&#8217;aggiudicazione, salvo diversa previsione della lex specialis</p></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</div>
<div style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</div>
<div style="text-align: justify;">
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />
(Sezione Prima)<br />
ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: justify;">
SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">
sul ricorso numero di registro generale 569 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da  Sumus Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Greggio e Vladimiro Pegoraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Hera S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Alessandro Lolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Vaccaro 6;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Mattiussi Ecologia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola D&#8217;Alessandro ed Eleonora Zazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eleonora Zazza in Roma, viale Giuseppe Mazzini 73;<br />
<strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br />
Gestione Forestale Responsabile Servizi S.R.L Impresa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Davide Cester, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via E. degli Scrovegni n. 2a;<br />
Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Davide Cester, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via E. degli Scrovegni n. 2a, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
<em>previa sospensiva</em><br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata della procedura aperta per l&#8217;affidamento della fornitura di sacchi compostabili realizzati in carta per la raccolta del rifiuto organico con durata di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi;<br />
&#8211; di tutta la/<em>lex specialis</em>/per la contraddittorietà  interna che ha impedito la formulazione di offerte paragonabili e confrontabili e ciò, a tutela dell&#8217;interesse, al rifacimento dell&#8217;intera procedura di gara nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto se stipulato, anche eventualmente in corso di causa e per il conseguimento dell&#8217;aggiudicazione.<br />
quanto ai motivi aggiunti:<br />
in via principale<br />
&#8211; del verbale della &#8220;Struttura tecnica di controllo&#8221; del 13.10.2020;<br />
&#8211; della sconosciuta e ad oggi non notificata comunicazione di Hera alle parti avente ad oggetto l&#8217;esito della verifica del possesso dei requisiti in capo all&#8217;aggiudicatario, preannunciata nella lettera del 5.10.2020 ma sinora non inviata: viene impugnata &#8220;al buio&#8221;, con riserva di formulare eventuali doglianze, anche per non incorrere nel pagamento di tre contributi unificati ciascuno di euro 6.000,00.<br />
in via gradata<br />
&#8211; dell&#8217;art. 31 del Capitolato Speciale d&#8217;Appalto se ritenuto applicabile alla fase pubblicistica precontrattuale di verifica del possesso dei requisiti in capo all&#8217;aggiudicatario e non solo in fase di esecuzione del contratto.<br />
nonchè<br />
istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a.<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Hera S.p.a., di Mattiussi Ecologia S.p.a., di Gestione Forestale Responsabile Servizi S.R.L Impresa Sociale e dell&#8217;Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 il dott. Paolo Amovilli e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
FATTo<br />
1.-Espone l&#8217;odierna ricorrente di aver partecipato alla procedura aperta indetta da Hera s.p.a.per la fornitura di sacchetti compostabili realizzati in carta per la raccolta del rifiuto organico per la durata di 24 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi, con importo a base di gara di 1.400.000,00 euro e criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.<br />
Alla gara oltre alla ricorrente, fornitore uscente, ha partecipato soltanto Mattiussi Ecologia S.p.a., dichiarata aggiudicataria come da comunicazione a mezzo pec effettuata ai sensi dell&#8217;art. 76 d.lgs. 50/2016.<br />
Successivamente all&#8217;aggiudicazione, come previsto dalla/<em>lex specialis</em>, la stazione appaltante ha ritenuto di fare una verifica per accertare la coerenza delle linee produttive rispetto alla fornitura.<br />
In tale verifica, facoltativa secondo il disciplinare e meramente orientativa, sono stati verificati i sacchetti attualmente prodotti dalle linee industriali dell&#8217;aggiudicatario (inerenti a una fornitura con Iren) rispetto all&#8217;oggetto della fornitura.<br />
Solo dopo la stipula, all&#8217;inizio della fornitura, vi sarebbe stata una verifica sulla coerenza del sacchetto con la scheda tecnica, avviando l&#8217;aggiudicatario la produzione dei sacchetti nelle dimensioni richieste solo in tale sede secondo le previsioni dell&#8217;art. 28 capitolato.<br />
La verifica orientativa pre stipula ha dato esito positivo, estendendo tale verifica a un sacchetto dell&#8217;impresa ricorrente, attuale fornitore di Hera.<br />
Sumus Italia s.r.l. ha impugnato l&#8217;aggiudicazione unitamente alla/<em>lex specialis</em>/deducendo articolati motivi così riassumibili:<br />
I)Violazione del D. M. Ministero dell&#8217;Ambiente 24.12.2025 all. 1, criterio 2.4.2.3 (C.A.M.) Violazione dell&#8217;art. 28 del CSA. Illogicità  e contraddittorietà  della motivazione. Eccesso di potere per illegittimo e distorto uso della certificazione FSC. Violazione dell&#8217;art. 3 l. 241/1990 ss. mm. &#8211; Illegittimità  derivata del provvedimento di aggiudicazione per illegittimità  del presupposto bando di gara, art. III.1.3 lettera o) (doc. 1, pag. 6) e del presupposto disciplinare di gara, art. 1 e art. 4 lettera A n. 11 (doc. 2 pag. 14): la certificazione FSC doveva essere riferita al prodotto finito (sacchi di carta) come previsto dall&#8217;art. 28 CSA mentre secondo Hera prevale il bando secondo cui la certificazione FSC sufficiente con riferimento alla sola materia prima; l&#8217;aggiudicatario ha prodotto in sede di offerta la certificazione FSC di una cartiera tedesca, ma non si è nè impegnato nè vincolato ad acquistare la carta, per tutta la durata dell&#8217;appalto, solo da questa cartiera. Inoltre, questa stessa cartiera tedesca di cui l&#8217;aggiudicatario ha prodotto la certificazione FSC, non possiede la certificazione UNI EN 13432:2002 richiesta dal bando di gara art. II.2.4) &#8220;descrizione dell&#8217;appalto&#8221;, che attesta la biodegradabilità  e la compostabilità  dei sacchetti: anche sotto questo profilo l&#8217;aggiudicatario non garantisce la continuità  della catena, questa volta di compostabilità , dalla materia prima al prodotto finito; la controinteressata ha dichiarato anch&#8217;essa di essere produttore e, quindi, ha scelto di non avvalersi della facoltà  prevista dal bando di indicare una/<em>vendor list</em>/(lista di produttori da cui il concorrente si impegna ad acquistare i sacchi) ma ha prodotto la certificazione FSC relativa ad una cartiera tedesca da cui verosimilmente dovà  acquistare le bobine di carta per produrre i sacchetti oggetto della fornitura/<em>de qua</em>;<br />
II) Violazione dell&#8217;art. II.2.4) del bando che prevede che i sacchi oggetto della fornitura debbano essere certificati UNI EN 13432:2002. Eccesso di potere per illogicità  e insufficienza della motivazione. Difetto e carenza assoluta di motivazione. Omessa verifica del possesso del requisito in capo all&#8217;aggiudicatario. Eccesso di potere: la controinteressata ha prodotto in sede di offerta la propria certificazione UNI EN13432:2002, ma non è certo e non è stato provato in sede di gara che i sacchi concretamente offerti siano &#8220;coperti&#8221;da questa certificazione. Si è verificato, però, che quest&#8217;ultima cartiera non è a sua volta dotata della certificazione UNI EN 13432; la controinteressata non in grado quindi di dimostrare che usando la carta acquistata da questa cartiera riesca a garantire la catena della compostabilità . ne, la controinteressata merita di essere esclusa poichè non è dimostrato che la certificazione UNI EN 13432, prodotta in sede di gara perchè richiesta dal bando, sia relativa ai sacchetti realizzati con la carta non certificata di produzione della cartiera SchÃ¶nfelder Papierfabrik GMBH, unica cartiera da cui la controinteressata dovrebbe acquistare la carta per eseguire l&#8217;appalto de quo, avendone speso, in sede di gara, la certificazione FSC.<br />
III) Violazione dell&#8217;Allegato 2 del CSA &#8220;Scheda tecnica sacchetto in carta capacità  circa 8 litri&#8221;. Mancata rispondenza del prodotto offerto dalla controinteressata alle specifiche tecniche di cui all&#8217;All. 2 al CSA. Violazione dell&#8217;art. 68 comma 7 d. lgs. 50/2016 ss. mm.: il prodotto offerto dalla controinteressata sarebbe sotto più parametri difforme rispetto alle specifiche tecniche richieste si da dover essere comminata l&#8217;esclusione.<br />
IV) Illegittimità  della/<em>lex specialis</em>/per contraddittorietà  e illogicità  in merito al riferimento della certificazione FSC alla materia prima (carta) o al prodotto finito oggetto di fornitura (sacco): in via subordinata ove non fosse condivisa l&#8217;interpretazione della/<em>lex specialis</em>/fornita con i primi due motivi di gravame, sarebbe illegittimo l&#8217;art. 28 del CSA in quanto lesiva dell&#8217;interesse dei concorrenti a formulare chiaramente le proprie offerte.<br />
V) Violazione dell&#8217;art. 95 comma 4 d. lgs. 50/2016 ss. mm. Eccesso di potere per contraddittorietà  e illegittimità  della motivazione. Violazione dei principi di/<em>par condicio</em>/dei concorrenti: sarebbe illegittimo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, in quanto la fornitura per cui causa non sarebbe standardizzata poich Hera utilizza per le specifiche tecniche soluzioni equivalenti a quelli della ricorrente che ha 3 brevetti; Hera ha formulato le specifiche tecniche sulla scorta dei sacchetti Sumus e dei brevetti Sumus, ben noti a Hera per i pregressi rapporti contrattuali in essere, ma poi applica il criterio del prezzo più basso, in danno di Sumus che necessariamente ha costi più alti per la maggior quantità  di materia prima utilizzata e per la lavorazione più complessa del sacchetto (più complessa in quanto innovativa e breve).<br />
VI) Violazione dell&#8217;art. 35 comma 4 d. lgs. 50/2016 ss. mm.: la stazione appaltante non avrebbe tenuto conto nel calcolo del valore stimato dell&#8217;appalto della prevista forma di rinnovo; ciò si riverberato anche sul requisito del fatturato specifico richiesto che sarebbe stato più alto e che la controinteressata &#8220;potrebbe non avere&#8221;.<br />
VII) Violazione dell&#8217;art. 82 d.lgs. 50/2016ss. mm.: i controlli sui campioni dei prodotti offerti andrebbero effettuati durante la gara e non a valle ovvero post aggiudicazione.<br />
VIII) Eccesso di potere per contraddittorietà  e illogicità  della/<em>lex specialis</em>: la previsione del bando si palesa inidonea a garantire la serietà  e la credibilità  dell&#8217;offerta del concorrente che, come la controinteressata, si limiti a produrre una certificazione FSC di una cartiera, senza dover però provare la disponibilità  (anche solo prettamente in termini di capacità  produttiva dello stabilimento) della cartiera stessa a fornire continuativamente tutta la carta necessaria per produrre i sacchetti per tutta la durata del contratto.<br />
Sono intervenute &#8220;<em>ad adiuvandum&#8221;</em>/l&#8217; Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile e la Gestione Forestale Responsabile Servizi. S.r.l. Impresa Sociale&#8221; nell&#8217;insieme denominate &#8220;FSC Italia&#8221;, quali articolazioni nazionali italiane del Forest StewardshiP Council e del Global Development GmbH a tutela del loro specifico interesse a che &#8211; nella procedura di appalto/<em>de</em>/<em>qua</em>/e in ogni altra procedura nella quale rilevino le regole e i principi del Green Public Procurement (GPP) &#8211; la certificazione FSC di cui FSC Italia titolare e garante, sia richiesta dalle stazioni appaltanti e utilizzata dagli operatori economici in corrispondenza alla normativa nazionale e europea e in coerenza rispetto alle finalità  che sono proprie della certificazione medesima.<br />
Si costituita in giudizio Hera s.p.a.eccependo l&#8217;infondatezza di tutti i motivi &#8220;<em>ex adverso</em>&#8221; dedotti poichè in sintesi: &#8211; sulla questione del requisito di partecipazione omette la ricorrente come la stazione appaltante abbia risposto a suo specifico chiarimento nel senso della prevalenza del bando e dunque del riferimento alla sola materia prima; &#8211; la certificazione FSC intesa come vorrebbe la ricorrente sul sacco impedirebbe la concorrenza perchè posseduta dalla sola ricorrente; &#8211; non sarebbero applicabili alla fornitura di specie i criteri minimi ambientali (CAM) diversamente da altri prodotti (ad es. gli arredi in legno) &#8211; sarebbe anticoncorrenziale la pretesa di acquisire la fornitura della carta sempre dallo stesso fornitore poichè se l&#8217;appaltatore può modificare i subappaltatori a maggior ragione può modificare i meri sub fornitori; &#8211; quanto ai motivi inerenti la pretesa carenza dell&#8217;offerta dei requisiti minimi (dimensioni e caratteristiche dei sacchetti) eccepisce l&#8217;inammissibilità  perchè trattasi di requisiti esecutivi in considerazione che/<em>lex specialis</em>/prevede l&#8217;esame della campionatura come facoltativo, non venendo dunque in questione vizi dell&#8217;aggiudicazione; -quanto ai motivi idonei alla caducazione dell&#8217; intera gara, la fornitura in esame sarebbe standardizzata perchè riguarda beni fissi nelle loro caratteristiche di mercato; &#8211; sul calcolo del valore stimato dell&#8217;appalto la proroga prevista sarebbe soltanto una proroga tecnica, non applicandosi l&#8217; art. 35 c. 4 Codice appalti, ed in ogni caso non vi sarebbe alcun interesse; &#8211; la verifica rispetto alle specifiche tecniche non deve essere necessariamente fatta prima dell&#8217;aggiudicazione ed in ogni caso controinteressata sarebbe in possesso di tutte le specifiche richieste.<br />
Con atto di motivi aggiunti la ricorrente ha esteso l&#8217;impugnativa al verbale della struttura tecnica del 13 ottobre 2020 deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere così riassumibili: &#8211; le misurazioni effettuate il 13 ottobre confermerebbero l&#8217;obbligatorietà  dell&#8217;esclusione della controinteressata in forza di quanto previsto dall&#8217;allegato 2 del CSA; &#8211; la stazione appaltante pretenderebbe di confondere artatamente la fase di verifica del possesso dei requisiti in capo all&#8217;aggiudicatario ex art. 32 comma 5 d. lgs. 50/2016 con le diverse e estranee fasi di verifica dei campioni (in caso di offerta tecnica qui non prevista) e addirittura di confonderla con le verifiche, di volta in volta, delle singole forniture in corso di esecuzione del contratto, disciplinate dall&#8217;art. 31 CSA; &#8211; sarebbe illegittima la scelta di verificare solo n. 3 sacchi su 100 asseritamente depositati dall&#8217;aggiudicatario per le verifiche, a causa della evidente non rappresentatività ; &#8211; in via gradata nell&#8217;ipotesi in cui venisse ritenuta corretta l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 31 del CSA, sarebbe illegittima tale previsione in quanto propria dei capitolati per la fornitura di sacchi in plastica e non per i sacchi di carta. La ricorrente ha inoltre avanzato istanza ex art. 116 c.p.a. volta ad ottenere la documentazione richiesta con l&#8217;istanza di accesso presentata il 10 agosto 2020.<br />
Con memoria Hera ha evidenziato in sintesi: &#8211; la conformità  dei sacchi compostabili offerti dalla Matiussi rispetto alle specifiche tecniche tenuto conto delle tolleranze consentite dal capitolato; &#8211; una cosa sarebbe la verifica dei requisiti, da effettuarsi a norma dell&#8217;art. 32 c. 7 prima della stipula per legge altra cosa la verifica delle caratteristiche tecniche dell&#8217;oggetto del contratto, che in nessun punto tale verifica sulle specifiche tecniche prevista dal codice appalti in sede di gara; &#8211; non vi sarebbe alcun onere dei concorrenti a gare di pubbliche forniture di avere il prodotto già  in produzione, effettuandosi la verifica sui campioni in fase di esecuzione. Ha poi eccepito la difesa di Hera la violazione da parte della ricorrente del dovere di sinteticità  degli atti processuali e dei limiti dimensionali contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016.<br />
Sia Hera s.p.a.che Matiussi s.p.a.hanno eccepito l&#8217;improcedibilità  per sopravvenuto difetto di interesse dei motivi aggiunti per mancata impugnazione delle verifiche compiute il 18 novembre 2020 dal Laboratorio Chelab a cui la verifica compiuta il 13 ottobre 2020 espressamente rimandava. La difesa di Hera ha insistito sul fatto che la certificazione FSC intesa come riferita al prodotto finale, comunque esclusa nel bando, legittimerebbe un monopolio di diritto in favore della ricorrente; ha poi eccepito l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;intervento adesivo dell&#8217;Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile e della Gestione Forestale Responsabile Servizi. S.r.l. Impresa Sociale.<br />
La difesa della ricorrente, di contro, ha replicato alla suddetta eccezione di improcedibilità , evidenziando l&#8217;insussistenza di un onere di impugnativa non avendo dette verifiche natura di atto amministrativo. Ha dunque insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti depositando documentazione tra cui elenco indicativo delle aziende italiane al contempo certificate FSC e produttrici di sacchi compostabili, al pari della ricorrente, contestando l&#8217;asserita aspirazione ad una posizione di monopolista sul mercato.<br />
Alla camera di consiglio del 8 ottobre 2020 la ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale cautelare con impegno della stazione appaltante a non procedere alla stipulazione del contratto, come da verbale d&#8217;udienza.<br />
All&#8217;udienza pubblica del 27 gennaio 2021 uditi i difensori da remoto, come da verbale d&#8217;udienza, la causa stata trattenuta in decisione ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137.<br />
DIRITTo</p>
<p>1.-E&#8217; materia del contendere la legittimità  dell&#8217;aggiudicazione disposta da Hera s.p.a.della procedura aperta per la fornitura di sacchetti compostabili in carta per la raccolta del rifiuto organico in favore di Matiussi Ecologia s.p.a., della durata di 24 mesi (prorogabili di ulteriori 12 mesi) con importo a base di gara di 1.400.000,00 euro e criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.<br />
Lamenta in sintesi la ricorrente Sumus Italia s.r.l. sia vizi propri dell&#8217;aggiudicazione per mancata esclusione dell&#8217;aggiudicataria, la cui offerta non sarebbe conforme alle specifiche richieste dall&#8217;art. 28 del capitolato speciale, sia in via subordinata vizi inerenti la/<em>lex specialis</em>/idonei a comportare la caducazione dell&#8217;intera gara. Con motivi aggiunti infine la ricorrente ha contestato la conformità  del prodotto offerto da Matiussi s.p.a rispetto alle ulteriori specifiche tecniche (dimensioni e caratteristiche) quale ulteriore non dichiarata causa di esclusione dalla gara.<br />
Segnatamente parte ricorrente insiste anzitutto sul fatto che, a suo dire, la certificazione FSC richiesta dalla stazione appaltante avrebbe dovuto essere riferita come stabilito dall&#8217;art. 28 del capitolato speciale al prodotto finito ovvero ai sacchetti di carta compostabili e non già  come ritenuto da Hera in riferimento alla sola materia prima ovvero alla carta. Diversamente opinando ad avviso di Sumus Italia e degli enti intervenienti la certificazione suddetta sarebbe del tutto inutile, non venendo garantita l&#8217;origine del prodotto da foreste gestite in modo responsabile secondo appunto gli standard FSC, se non addirittura inesistente, esistendo solo una certificazione FSC inerente la &#8220;catena di custodia&#8221;.<br />
2. &#8211; Preliminarmente va disattesa l&#8217;eccezione di inammissibilità  sollevata da Hera in riferimento all&#8217;intervento adesivo proposto dall&#8217; Associazione Italiana per la Gestione Forestale Responsabile e dalla Gestione Forestale Responsabile Servizi. S.r.l. Impresa Sociale, nell&#8217;insieme denominate &#8220;FSC Italia&#8221; quali articolazioni nazionali italiane del Forest StewardshiP Council AC e di FSC Global Development GmbH.<br />
Posto che, come noto, la legittimazione ad impugnare gli atti inerente l&#8217;aggiudicazione di un appalto va correlata ad una situazione differenziata e qualificata e, pertanto, meritevole di tutela ovvero circoscritta di norma alle sole imprese che hanno legittimamente partecipato alla gara (<em>ex multis</em>/Consiglio di Stato, ad.plen., 25 febbraio 2014, n. 9; Id. ad.plen., 7 aprile 2011, n. 4; Id. sez. III, 10 giugno 2016, n. 2507; Id. sez. III, 2 febbraio 2015, n. 491; Id. sez.VI, 10 dicembre 2014, n. 6048) non ravvisabile in capo ai predetti enti una legittimazione in tal senso.<br />
Ne deriva l&#8217;ammissibilità  dell&#8217;intervento adesivo, vantando gli enti intervenienti la lesione di un interesse dipendente da quello avanzato dalla ricorrente Sumus Italia, consistente nel corretto utilizzo nei pubblici appalti della certificazione FSC di cui FSC Italia titolare.<br />
3. &#8211; Va altresì dato atto della non necessità  di disporre misure istruttorie risultando le richieste ostensive della ricorrente integralmente soddisfatte in corso di causa.<br />
4. &#8211; Venendo al merito il ricorso infondato e deve essere respinto.<br />
5. &#8211; Non merita anzitutto adesione l&#8217;assunto della ricorrente secondo cui la gara in questione richiederebbe la certificazione FSC (Forest StewarshiP Council) riferita ai sacchi oggetto della fornitura, come invero effettivamente desumibile dall&#8217;art. 28 del capitolato secondo cui &#8220;a garanzia della qualità  della carta utilizzata per la realizzazione dei sacchi oggetto della fornitura l&#8217;impresa dovà  fornire sacchi certificati dalla FSC&#8221;.<br />
Trattasi invero di disposizione palesemente in contrasto sia con l&#8217;art. III.1.3) letto) del bando (capacità  professionale e tecnica) ove si prevede come requisito di partecipazione il presentare &#8220;la copia, in corso di validità , della certificazione FSC (Forest StewarshiP Council) riferita alla materia prima di cui è composto il sacchetto&#8221; che con lo stesso art. 4 del disciplinare ove si prevede la presentazione della &#8220;copia, in corso di validità , della certificazione FSC riferita alla materia prima di cui è composto il sacchetto di cui al punto III.1.3 lettera o) del bando di gara&#8221;.<br />
Tale conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara non può che risolversi nel senso della prevalenza del bando, per molteplici ragioni.<br />
Innanzitutto l&#8217;art. 1 &#8220;norme generali&#8221; del disciplinare a prevedere espressamente che &#8220;in caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza saà  stabilita rispettando la seguente gerarchia:1. Bando di gara 2. Disciplinare di gara; 3. Capitolato Speciale; 4. Ulteriore documentazione di gara&#8221;.<br />
In secondo luogo perchè pacifico in giurisprudenza l&#8217;assunto secondo cui pur nell&#8217;ambito della diversa funzione svolta tra le suddette fonti della gara, tra i citati atti esiste una gerarchia differenziata, con prevalenza del contenuto del bando di gara (o della lettera d&#8217;invito), mentre le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime (<em>ex multis</em>/T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, 1 giugno 2019, n.280; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 18 ottobre 2019, n.12051; cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2497).<br />
Inoltre, tale prevalenza era stata chiaramente esplicitata dalla stazione appaltante nei chiarimenti richiesti in sede di gara dalla ricorrente, ribadendosi la non necessità  che il marchio FSC fosse riportato in ogni sacco della fornitura.<br />
5.1. &#8211; Ciò comporta l&#8217;infondatezza del primo motivo.<br />
6. &#8211; Privo di pregio anche il motivo, subordinato, teso all&#8217;annullamento della presupposta suindicata disposizione del bando.<br />
La certificazione FSC una certificazione internazionale, su base volontaria, specifica per il settore forestale ed i prodotti legnosi e non legnosi derivanti dalle foreste che ha come scopo di garantire la provenienza del legname o della carta utilizzati per i prodotti ed il contributo alla gestione forestale responsabile, evitando abbattimenti illegali e/o dannosi.<br />
A prescindere da ogni altra circostanza, rientrava nella facoltà  di Hera limitare la certificazione FSC, avente natura volontaria, in riferimento alla sola carta e non già  al prodotto finito, non avendo parte ricorrente dimostrato l&#8217;obbligatorietà  della predetta certificazione quanto invece al sacchetto, apparendo anzi tale pretesa in grado di restringere eccessivamente la platea dei possibili concorrenti.<br />
Sul punto in riferimento anche all&#8217;elenco (doc. n. 32) depositato da parte ricorrente, rimane indimostrato come gli operatori ivi indicati siano effettivamente in possesso della certificazione FSC riferita ai sacchetti ovvero al prodotto finito.<br />
6.1. &#8211; Va poi decisamente esclusa l&#8217;applicabilità  alla fornitura in questione dei criteri minimi ambientali (CAM) di cui all&#8217;art. 34 del Codice dei contratti pubblici, prevista invero per altre tipologie di beni, ai sensi del Decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 Gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 Gennaio 2017) &#8220;Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi interni, per l&#8217;edilizia e i prodotti tessili&#8221;, Allegato 1 &#8220;Fornitura e servizi di noleggio arredi per interni&#8221;.<br />
Errato anche il richiamo operato da parte ricorrente al D.M. 24 dicembre 2015 riguardante il legno da costruzioni e non certo i sacchetti di carta.<br />
6.2. &#8211; Diversamente poi da quanto argomentato dalla ricorrente la controinteressata ha dimostrato quanto alla carta il possesso della certificazione SFC, depositando il certificato della cartiera Schonfelder Papierfabrik e la compostabilità  del sacchetto secondo la normativa Uni EN 13432.<br />
6.3. &#8211; Sul punto non può poi non condividersi quanto rappresentato dalla difesa di Hera in ordine alla impossibilità  di pretendere in capo all&#8217;aggiudicataria una sorta di rapporto di esclusiva con il fornitore della carta per tutta la durata dell&#8217;appalto o comunque un vincolo di acquisto della carta presso la cartiera indicata.<br />
A tutela dell&#8217;autonomia dell&#8217;appaltatore nell&#8217;organizzazione della propria attività  che contraddistingue proprio il contratto di appalto (<em>ex multis</em>/Consiglio di Stato sez. III, 28 luglio 2020, n. 4796) rimessa alla stazione appaltante la facoltà  di consentire la sostituzione del subappaltatore persino in ipotesi di subappalto c.d. necessario (Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3504) con ciò consentendosi a maggior ragione la sostituzione di un mero sub fornitore come nel caso di specie.<br />
Va poi evidenziato l&#8217;assenza nel bando di un siffatto vincolo.<br />
7. &#8211; Vanno invece dichiarati inammissibili e/o improcedibili le doglianze di cui al terzo motivo del ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti tese a contestare la conformità  (quanto a dimensioni e caratteristiche) dei sacchetti offerti dalla controinteressata rispetto alle specifiche tecniche.<br />
7.1. &#8211; Muove la difesa della ricorrente da un presupposto ad avviso del Collegio del tutto errato ovvero quello della inerenza di tal fase di verifica effettuata il 13 ottobre ed il 18 novembre 2020 al possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla/<em>lex specialis</em>/ai fini dell&#8217;aggiudicazione.<br />
Ai sensi del disciplinare (pag. 21) dopo l&#8217;aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto era prevista la facoltà  per la stazione appaltante di chiedere la effettiva disponibilità  di tutto quanto necessario per la corretta esecuzione della fornitura. L&#8217;art. 28 del capitolato (parte seconda &#8220;norme per l&#8217;esecuzione del contratto) a sua volta prevede di verificare sempre dopo la stipula ed in avvio di fornitura &#8220;prima della sua accettazione la conformità  di essa a quanto stabilito nelle prescrizioni tecniche redatte dalla committente&#8221;.<br />
Trattasi dunque all&#8217;evidenza di questioni inerenti non già  la legittimità  dell&#8217;aggiudicazione ma la fase già  di esecuzione.<br />
Va poi debitamente evidenziato in linea generale come l&#8217;organizzazione per l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto avvenga in coerenza con il principio di concorrenza dopo l&#8217;aggiudicazione e non prima (<em>ex multis</em>/Consiglio di Stato sez. V, 29 luglio 2019, n.5308; Id. sez. V, 30 settembre 2020, n. 5734; T.A.R. Campania Napoli sez. II, 22 luglio 2020, n. 3225).<br />
7.2. &#8211; Inoltre mette conto evidenziare come parte ricorrente non abbia impugnato, come era suo onere, le verifiche compiute il 18 novembre 2020 sulle misurazioni effettuate dal Laboratorio Chelab e comunicate alla ricorrente con pec del 20 novembre 2020.<br />
La verifica compiuta il 13 ottobre da parte della struttura di controllo di Hera, gravata con i motivi aggiunti, rimandava espressamente in contraddittorio al suindicato organo terzo il suo completamento, si che i due atti rappresentano in realtà  un &#8220;<em>unicum&#8221;</em>, risultando la verifica del 18 novembre il vero e proprio atto conclusivo dell&#8217;attivato procedimento di verifica.<br />
7.3. &#8211; Ne consegue la fondatezza della stessa eccezione di improcedibilità  sollevata da Hera e da Matiussi delle doglianze di cui ai motivi aggiunti.<br />
8. &#8211; Infine non meritevoli di accoglimento risultano le doglianze proposte in via subordinata con il ricorso introduttivo nei confronti della/<em>lex specialis</em>.<br />
8.1. &#8211; La fornitura di sacchetti di carta compostabile per i rifiuti rientra appieno nella categoria delle forniture standardizzate di cui all&#8217;art. 95 c. 4, d.lgs. 50/2016 ovvero caratterizzate dall&#8217;esclusione di ogni possibilità  di variante migliorativa da parte degli offerenti e da standard di mercato ordinario non modificabile in misura rilevante dalla stazione appaltante (<em>ex multis</em>/Consiglio di Stato sez. V, 20 gennaio 2020, n. 444; T.A.R. Piemonte sez. I, 3 maggio 2019, n. 542; T.A.R. Emilia &#8211; Romagna Bologna sez. I, 8 maggio 2020, n. 308).<br />
8.2. &#8211; Inammissibile per difetto di interesse il sesto motivo di gravame.<br />
Come noto in materia di appalti pubblici si opera una netta distinzione tra proroghe contrattuali o programmate, le quali consentono se espressamente previste negli atti di gara il prolungamento della durata del contratto alle stesse condizioni ove adeguatamente motivato (<em>ex multis</em>/T.A.R. Lazio Roma sez. II bis, 10 settembre 2018, n. 9212; Consiglio di Stato sez. III, 5 luglio 2013, n. 3580; id. sez. III, 28 febbraio 2014, n. 942) e proroghe c.d. tecniche di cui all&#8217;art. 106 c. 11, d.lgs 50/2016 che consentono soltanto il passaggio da un vincolo contrattuale all&#8217;altro per il tempo strettamente necessario al completamento della gara indetta (<em>ex multis</em>/T.A.R. Piemonte sez. I, 30 luglio 2020, n. 496).<br />
Anche a non voler interpretare la proroga in questione quale proroga tecnica ai sensi dell&#8217;art. 35 c. 4, d.lgs. 50/2016 in tema di calcolo del valore stimato degli appalti (T.A.R. Trentino Alto Adige 20 dicembre 2018, n. 282) preme evidenziare l&#8217;irrilevanza della censura per l&#8217;interesse azionato dalla ricorrente.<br />
E&#8217; infatti del tutto ipotetico trarre dall&#8217;aumento del valore stimato dell&#8217;appalto l&#8217;eventuale fissazione da parte della stazione appaltante di un fatturato minimo di accesso (che ai sensi dell&#8217;art. 83 c. 5 d.lgs. 50/2016 non automatico e necessita di motivazione cfr. T.A.R. Umbria 23 dicembre 2013, n. 568) così come ancora la conseguenza dell&#8217;impossibilità  di partecipazione da parte della Matiussi, essendo le censure ipotetiche del tutto inammissibili (<em>ex plurimis</em>/Consiglio di Stato sez. VI, 28 ottobre 2010, n.7649; T.A.R. Lazio Roma sez. II, 28 novembre 2016, n.11893).<br />
8.3. &#8211; Ugualmente priva di pregio il motivo diretto all&#8217;annullamento della/<em>lex specialis</em>/nella parte in cui dovesse esser interpretato come imponente la fase di verifica sui campioni in sede di esecuzione e non prima della stipulazione del contratto.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 32 c. 7 d.lgs. 50/2016 l&#8217;aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, da intendersi come requisiti generali o morali (art. 80 d.lgs. 50/2016) o speciali (art. 83 d.lgs. 50/2016) posseduti dal concorrente.<br />
E&#8217; noto che i requisiti di partecipazione fanno esclusivo riferimento a condizioni di capacità  e idoneità  degli offerenti mentre i criteri di valutazione a elementi specifici dell&#8217;offerta (e non degli offerenti) in relazione al progetto da realizzare (<em>ex plurimis</em>/Consiglio di Stato sez. III, 11 marzo 2019, n. 1635).<br />
Ciò premesso, nessuna norma del vigente d.lgs. 50/2016 e s.m. prevede invece una fase di verifica sulle specifiche tecniche ovvero su campioni rappresentativi del prodotto offerto, si che tale verifica può e deve svolgersi di norma &#8211; salvo diversa previsione nella/<em>lex specialis</em>/- in sede esecutiva.<br />
Nel caso di specie secondo il disciplinare la verifica prevista prima della stipulazione ha carattere orientativo e non sostitutiva di quella da effettuarsi in sede esecutiva, conformemente all&#8217;esaminata necessità  di consentire al concorrente la produzione o l&#8217;acquisizione dei beni soltanto dopo la stipulazione del contratto, specie ove l&#8217;appalto abbia poi ad oggetto prodotti standardizzati.<br />
9. &#8211; Per i suesposti motivi il ricorso introduttivo va dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato mentre i motivi aggiunti inammissibili e/o improcedibili.<br />
Le spese seguono la soccombenza secondo dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:<br />
a) dichiara il ricorso introduttivo in parte inammissibile ed in parte infondato;<br />
b) dichiara i motivi aggiunti inammissibili e/o improcedibili.<br />
Condanna la ricorrente e le intervenienti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di Hera s.p.a.e di Matiussi Ecologia s.p.a.in misura di 3.000,00 (tremila/00) euro ciascuno, oltre accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 tenutasi da remoto mediante videoconferenza con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Andrea Migliozzi, Presidente<br />
Umberto Giovannini, Consigliere<br />
Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore</p></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-8-2-2021-n-88-2/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2021 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-15-6-2020-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-15-6-2020-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-15-6-2020-n-88/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.88</a></p>
<p>Fulvio Rocco, Presidente, Carlo Polidori, Consigliere, Estensore La realizzazione di parcheggi a raso necessita del permesso di costruire edilizio in quanto la sistemazione di un&#8217;area a parcheggio aumenta il carico urbanistico . Edilizia ed urbanistica- attività  di pavimentazione e spargimento di ghiaia-modifica della destinazione d&#8217;uso- trasformazione urbanistica ed edilizia del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-15-6-2020-n-88/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-15-6-2020-n-88/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Fulvio Rocco, Presidente, Carlo Polidori, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>La realizzazione di parcheggi a raso necessita del permesso di costruire edilizio in quanto la sistemazione di un&#8217;area a parcheggio aumenta il carico urbanistico .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Edilizia ed urbanistica- attività  di pavimentazione e spargimento di ghiaia-modifica della destinazione d&#8217;uso- trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio &#8211; è tale- costruzione parcheggi a raso &#8211; permesso di costruire &#8211; è necessario.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Le attività  di pavimentazione e spargimento di ghiaia sul terreno devono essere preventivamente assentite dal Comune, perchè comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio se preordinate alla modifica della precedente destinazione d&#8217;uso. In particolare, la realizzazione di parcheggi a raso necessita del permesso di costruire edilizio in quanto la sistemazione di un&#8217;area a parcheggio aumenta il carico urbanistic</i>o.</p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/06/2020</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00088/2020 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00011/2020 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 11 del 2020, proposto dalla società  Autotrasporti AR.PA. di Panelatti Andrea &amp; C. s.n.c., in persona dei legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dalla Fior ed Andrea Lorenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via dei Paradisi, n. 15/5, presso lo studio dei predetti avvocati;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Pieve di Bono Prezzo, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9, presso gli Uffici dell&#8217; Avvocatura Distrettuale dello Stato;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi n. 99/2019 in data 13 novembre 2019, a firma del Sindaco del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, nonchè di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Pieve di Bono Prezzo;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall&#8217;art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto il decreto del Presidente del T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento n. 16 del 1 giugno 2020;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2020 &#8211; che si svolge mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18 del 2020, il consigliere Carlo Polidori;</p>
<p style="text-align: justify;">Specificato che il Collegio, nonchè il Segretario, partecipanti alla pubblica udienza celebrata in via telematica, sono a conoscenza del &#8220;<i>Documento informativo ai sensi dell&#8217;articolo 13 regolamento (UE) 2016/679 relativamente al trattamento dei dati per il collegamento da remoto tramite l&#8217;app Microsoft Teams su pc, tablet e dispositivo mobili&#8221;</i>;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La società  ricorrente, operante nel settore dell&#8217;autotrasporto, in punto di fatto riferisce che all&#8217;esito di una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la particella fondiaria 5/14 (ora particella edificiale 396) C.C. Creto &#8211; descritta nell&#8217;avviso d&#8217;asta come un terreno avente un&#8217;estensione di circa 1773 mq, in parte incolto, ubicato nelle vicinanze del cimitero e della chiesa di Santa Giustina &#8211; ha acquistato la proprietà  di tale terreno (come da decreto tavolare n. 1360/2017) per destinarlo a deposito degli automezzi utilizzati per la propria attività  imprenditoriale.</p>
<p style="text-align: justify;">Riferisce altresì¬ che l&#8217;area &#8211; ricompresa parte in zona residenziale di completamento (22%), parte in zona residenziale di espansione estensiva (32%) e parte in zona agricola di interesse secondario E2 (46%), e ricadente per il 54% in fascia di rispetto cimiteriale &#8211; per decenni è stata utilizzata come deposito, originariamente di legname, poi di materiali per le costruzioni e <i>«a partire dagli anni &#8217;60»</i> di bevande, come risulta da quattro dichiarazioni sostitutive di atto notorio, versate in atti, e da documentazione fotografica risalente agli anni &#8217;50, anch&#8217;essa versata in atti, che mostra la <i>«presenza di un piazzale»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Rappresenta poi la ricorrente che essa &#8211; divenuta proprietaria dell&#8217;area, la quale <i>«all&#8217;epoca dell&#8217;acquisto &#8230; si presentava con una pavimentazione in materiale stabilizzato e non era interessata da coltura prativa e tantomeno agricola»</i> &#8211; ha provveduto a recintarla utilizzandola per il deposito temporaneo degli automezzi (di notte e durante i fine settimana), e che nel febbraio del 2019 l&#8217;Amministrazione comunale ha disposto l&#8217;esecuzione di un sopralluogo all&#8217;esito del quale è stata accertata la recinzione dell&#8217;area con paletti in legno e rete metallica, l&#8217;avvenuta pavimentazione del piazzale con materiale inerte, la presenza di un container rimovibile contenente l&#8217;attrezzatura necessaria per la manutenzione degli autocarri, nonchè di un rimorchio per bilico.</p>
<p style="text-align: justify;">Rappresenta infine la ricorrente che a seguito di tale sopralluogo è stato chiarito all&#8217;Amministrazione che nessun intervento edilizio è stato posto in essere sull&#8217;area in questione, perchè essa si è limitata a proseguire l&#8217;attività  di deposito, ivi in atto da decenni. Tuttavia l&#8217;Amministrazione con l&#8217;impugnata ordinanza ha contestato la recinzione e la pavimentazione del fondo, nonchè l&#8217;utilizzo dello stesso come deposito di automezzi, ingiungendo <i>«la rimessa in pristino allo stato originario della p.ed. 396 in C.C. Creto mediante: la demolizione della recinzione realizzata lungo i lati ovest e nord del perimetro della p.ed. 396; la demolizione della pavimentazione con materiale inerte realizzata sull&#8217;area che rientra in zona agricola e su quella che ricade in fascia di rispetto cimiteriale della p.ed. 396 ripristinando il manto di terreno vegetale; la cessazione dell&#8217;utilizzo della p.ed. 396 come deposito di automezzi di ditte di autotrasporti; entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ingiunzione».</i></p>
<p style="text-align: justify;">2. Del provvedimento impugnato la ricorrente chiede l&#8217;annullamento deducendo i seguenti motivi.</p>
<p style="text-align: justify;">I)<i>Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 31 della legge n. 1150 del 1942 e dell&#8217;art. 128 e seguenti della legge provinciale n. 1 del 2008; eccesso di potere per erroneità  e difetto dei presupposti e carenza di motivazione.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;impugnata ordinanza è richiamato un parere del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia, secondo il quale <i>«la circostanza che da tempo immemore il piazzale della p.ed. 396 sia stato utilizzato a deposito di laterizi prima, bevande poi ed ora di camion non rileva ai fini della contestazione dell&#8217;eventuale violazione urbanistica, giacchè è pacifico che l&#8217;abuso edilizio non si prescrive per decorrere del tempo».</i></p>
<p style="text-align: justify;">Pur potendosi convenire con l&#8217;Amministrazione quando afferma che l&#8217;esercizio dei poteri repressivi in materia edilizia non è soggetto a termini decadenziali, tuttavia nel caso in esame non sussiste alcun abuso edilizio perchè l&#8217;utilizzo dell&#8217;area come deposito è iniziato prima del 1967 (ossia nel vigore della legge n. 1150/1942, che in origine assoggettava a licenza soltanto gli interventi edilizi da realizzare all&#8217;interno dei centri abitati e delle aree di espansione previste dagli strumenti urbanistici), e all&#8217;epoca il Comune era sprovvisto di strumento urbanistico e l&#8217;area non era ricompresa nel centro abitato. Inoltre la circostanza che, dopo l&#8217;acquisto dell&#8217;area da parte della società  ricorrente, sia mutata la tipologia del deposito non determina un mutamento di destinazione d&#8217;uso urbanisticamente rilevante, fattispecie che si configura solo in presenza di un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome, risultando invece indifferenti i mutamenti che rimangano all&#8217;interno della medesima categoria (nel caso di specie quella produttiva). In definitiva non è stato realizzato alcun intervento edilizio &#8211; eccezion fatta per la recinzione dell&#8217;area, per la quale sarà  chiesto un provvedimento di sanatoria &#8211; perchè l&#8217;area giÃ  prima dell&#8217;entrata in vigore della c.d. <i>legge Ponte</i> era utilizzata come deposito.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre subito dopo l&#8217;acquisto del terreno è stata presentata una SCIA per l&#8217;attivazione sull&#8217;area di un&#8217;attività  di commercio all&#8217;ingrosso di legname, ma il Comune nulla ha eccepito al riguardo; invece, se tale attività  avesse comportato un illecito mutamento di destinazione d&#8217;uso dell&#8217;area, l&#8217;Amministrazione avrebbe dovuto inibire l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine dal provvedimento impugnato si evince che l&#8217;Amministrazione ritiene abusiva solo l&#8217;attività  di deposito svolta sulla porzione dell&#8217;area che ricade in zona agricola o è gravata dal vincolo di rispetto cimiteriale, perchè non viene ordinata la rimessione in pristino per l&#8217;attività  svolta sulla porzione che ricade in zona residenziale. Tuttavia, o si ritiene che l&#8217;attività  di deposito sia urbanisticamente rilevante, ed allora un titolo edilizio si rendeva necessario tanto per l&#8217;attività  svolta sulla porzione ricadente in zona residenziale, quanto per quella parte svolta sulla porzione ricadente in zona agricola; oppure si ritiene che l&#8217;attività , essendo antecedente al 1967, non necessitava di alcun titolo edilizio. Dunque il provvedimento impugnato è contraddittorio perchè si ritiene legittima l&#8217;attività  di deposito svolta sulla porzione del fondo che ricade in zona residenziale, ma si considera abusiva la medesima attività  per la parte che si svolge sulla porzione del fondo che ricade in zona agricola o nella fascia di rispetto cimiteriale.</p>
<p style="text-align: justify;">II)<i>Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 128 della legge provinciale n. 1 del 2008, in relazione all&#8217;art. 31 della legge n. 1150 del 1942.</i></p>
<p style="text-align: justify;">In via subordinata, seppure residuino dubbi sul fatto che l&#8217;attività  di deposito è iniziata prima del 1967, occorre comunque considerare che la mera destinazione di un&#8217;area a deposito, in assenza di costruzioni urbanisticamente rilevanti (tali non sono state ritenute, da parte del Comune, le tettoie che insistono sull&#8217;area in questione), sino al 1977 non era soggetta al preventivo rilascio di alcun titolo edilizio. Difatti la legge n. 1150/1942 assoggettava a licenza soltanto la realizzazione di nuove costruzioni, ovvero l&#8217;ampliamento di quelle esistenti, ovvero ancora la modifica della struttura o dell&#8217;aspetto centri abitati o delle zone di espansione; poi con la c.d. legge Ponte del 1967 l&#8217;obbligo della licenza edilizia venne esteso a tutto il territorio comunale, ma solo nel 1977, con la c.d. legge Bucalossi, il legislatore ritenne di assoggettare a concessione edilizia qualunque attività  di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio. Dunque è confermato che fino al 1977 il mero utilizzo dell&#8217;area come deposito non necessitava di alcun titolo edilizio.</p>
<p style="text-align: justify;">III)<i>Violazione ed erronea applicazione dell&#8217;art. 128, comma 8, della legge provinciale n. 1 del 2008; eccesso di potere per carenza di motivazione ed erroneità  nei presupposti.</i></p>
<p style="text-align: justify;">In via ulteriormente subordinata risulta violato l&#8217;art. 128, comma 8, della legge provinciale 1/2008, secondo il quale, laddove si tratti di opere abusive realizzate prima del 1985, &#8220;<i>se i competenti organi comunali ritengono che le opere &#8230; non contrastino con rilevanti interessi urbanistici, in luogo delle sanzioni previste dai commi 6 e 7 possono essere applicate le sanzioni pecuniarie previste dai commi 4 e 5 dell&#8217;art. 135 maggiorata del 20% e comunque in misura non inferiore di 4.000,00 euro&#8221;.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Difatti, anche a voler ammettere la sussistenza del contesto abuso edilizio, comunque l&#8217;Amministrazione comunale, prima di adottare l&#8217;impugnata ordinanza, avrebbe dovuto valutare se l&#8217;abuso stesso &#8211; ormai consolidato e risalente nel tempo &#8211; potesse essere regolarizzato mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria, non contrastando lo stesso con rilevanti interessi urbanistici. Del resto la ricorrente aveva chiesto all&#8217;Amministrazione, sia pure in via subordinata, di operare tale valutazione prima di adottare l&#8217;eventuale ordine di demolizione.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Comune di Pieve di Bono Prezzo si è costituito in data 27 febbraio 2020 per resistere in giudizio e con memoria depositata in data 21 aprile 2020 &#8211; premesso che con il ricorso non è contestata l&#8217;abusività  della recinzione dell&#8217;area, per la quale è stata presentata una domanda di sanatoria &#8211; ha replicato ai primi due motivi osservando innanzi tutto che l&#8217;utilizzo dell&#8217;area per finalità  strettamente inerenti all&#8217;attività  esercitata dalla ricorrente, con la realizzazione di opere (pavimentazione e installazione di un container-officina per la manutenzione degli autocarri), palesa l&#8217;esistenza di un mutamento di destinazione d&#8217;uso urbanisticamente rilevante. Difatti l&#8217;art. 21.3, comma 1, delle norme di attuazione del PRG, relativo alle aree agricole di rilevanza locale, dispone che &#8220;<i>in queste zone è possibile la praticoltura, la coltivazione dei campi, la pratica di ogni tipo di coltura agraria, il recupero dei fienili ai fini produttivi primari, agrituristici, turistico-culturali e, per una parte, residenziali non permanenti&#8221;</i>, mentre il successivo art. 28.2, relativo alle fasce di rispetto cimiteriale, pone ulteriori limiti di carattere assoluto.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto poi alla tesi della ricorrente &#8211; secondo la quale nella fattispecie non vi sarebbe stato alcun mutamento di destinazione d&#8217;uso urbanisticamente rilevante perchè l&#8217;area giÃ  prima del 1967, e comunque prima del 1977, era utilizzata come deposito &#8211; da un lato, non tiene conto delle destinazioni d&#8217;uso previste dal vigente PRG per l&#8217;area in questione; dall&#8217;altro lato, tenta di sminuire il rilievo urbanistico dello stabile e innovativo asservimento dell&#8217;area stessa all&#8217;attività  d&#8217;impresa svolta dalla ricorrente medesima, nonchè delle modificazioni del territorio a tal fine realizzate, ossia della pavimentazione del piazzale e dell&#8217;installazione di un container-officina per la manutenzione degli automezzi, che (come si evince dalla documentazione fotografica in atti) non può ritenersi rimovibile. Del resto il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia ha precisato che a partire dal programma di fabbricazione adottato nel 1969 e sino all&#8217;adozione del PRG attualmente vigente <i>«per l&#8217;area in questione nessuna norma vi ammetteva l&#8217;esercizio di attività  di deposito»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">In definitiva non giova alla ricorrente invocare lo stato di fatto che persisterebbe sin dagli anni &#8217;50, perchè nella fattispecie non si tratta del transitorio ed estemporaneo deposito di materiale sull&#8217;area in questione (fattispecie, di per sè, neutrale dal punto di vista urbanistico ed edilizio), bensì¬ dell&#8217;allestimento di un vero e proprio areale aziendale. Difatti &#8211; a prescindere dallo <i>«scarso peso»</i> della documentazione fotografica e delle dichiarazioni versate in atti da controparte &#8211; <i>«la stessa eterogeneità  ed intermittenza dei &#8220;depositi&#8221; (pìù o meno casuali)Â» che nel corso dei decenni sarebbero stati presenti sull&#8217;area evidenziano comunque «la innegabile cesura e novità  che rappresenta, invece, l&#8217;attuale destinazione della particella a stabile pertinenza aziendale», </i>anche in ragione della pavimentazione della parte che ricade in zona agricola e dell&#8217;installazione del container-officina. Dunque le innovazioni apportate nella destinazione d&#8217;uso dell&#8217;area vanno giudicate alla luce del vigente strumento urbanistico e dell&#8217;art. 128 della legge provinciale n. 1/2008, che include tra gli abusi edilizi il mutamento della destinazione d&#8217;uso delle &#8220;<i>unità  immobiliari&#8221;</i>, senza riferirsi esclusivamente alle costruzioni, e nella fattispecie un siffatto mutamento è innegabile, quantomeno con riferimento alle parti dell&#8217;area destinate a zona agricola e a fascia di rispetto cimiteriale (alle quali si riferisce il provvedimento impugnato).</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque i primi due motivi sono infondati, non ricorrendo neppure la dedotta contraddittorietà  in quanto il provvedimento impugnato deve essere giudicato in relazione alle porzioni del fondo cui esso si riferisce (ossia a quelle destinate a zona agricola e a fascia di rispetto cimiteriale) e all&#8217;attività  che ivi la ricorrente svolge.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al terzo motivo, l&#8217;infondatezza dei primi due motivi comporta anche l&#8217;inapplicabilità  dell&#8217;art. 128, comma 8, della legge provinciale n. 1/2008, che si riferisce agli abusi realizzati prima del 30 gennaio 1977 (comma 6) e dopo tale data e fino alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (comma 7), mentre alla ricorrente è stato contestato un abuso sanzionabile ai sensi della vigente normativa urbanistica. Inoltre la valutazione relativa all&#8217;applicabilità  dell&#8217;art. 128, comma 8, richiede una specifica domanda dell&#8217;interessato, non potendosi ritenere nè che il Comune debba procedere d&#8217;ufficio, nè che vada qualificato come una specifica domanda l&#8217;accenno all&#8217;istituto fatto dal difensore della ricorrente nella nota del 25 marzo 2019, trasmessa al Comune a seguito del sopralluogo. Del resto la fattispecie dell&#8217;art. 128, comma 8, non è diversa da quella disciplinata dall&#8217;art. 129, comma 6, della medesima legge provinciale n. 1/2008, che prevede anch&#8217;esso l&#8217;applicazione di una sanzione pecuniaria in alternativa a quella ripristinatoria. Dunque, come affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 27 del 2020 riguardo al predetto art. 129, comma 6, anche nel caso in esame la preventiva valutazione della possibilità  di applicare una sanzione pecuniaria non costituisce un requisito di legittimità  della ordinanza di rimessione in pristino, trattandosi invece di un rimedio che presuppone la contestazione dell&#8217;abuso ed una successiva, apposita istanza dell&#8217;interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">4. La ricorrente con memoria depositata in data 21 aprile 2020 &#8211; premesso che per la realizzazione della recinzione è stata presentata una domanda di sanatoria &#8211; ha ribadito che l&#8217;area per cui è causa è<i>«da sempre»</i> utilizzata come deposito, e che tale destinazione d&#8217;uso «<i>ha avuto inizio ben prima che entrassero in vigore le norme dell&#8217;attuale PRG, ma qualsivoglia strumento pianificatorio»,</i> come riconosce il Comune quando osserva che il primo programma di fabbricazione risale al 1969.</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre la società  ricorrente ha replicato alla tesi secondo la quale le sopravvenute disposizioni del PRG (che imprimono all&#8217;area destinazioni urbanistiche in compatibili con quella a deposito) avrebbero azzerato i pregressi utilizzi, osservando che &#8211; a voler seguire questa tesi &#8211; se un cittadino avesse realizzato, prima dell&#8217;entrata in vigore della c.d. legge Ponte, in assenza di titolo edilizio (perchè non richiesto) un fabbricato residenziale e successivamente l&#8217;area (in precedenza non disciplinata dal piano regolatore) fosse stata inclusa in zona agricola, il fabbricato medesimo dovrebbe ritenersi abusivo. Invece le previsioni urbanistiche non possono che disporre per il futuro, senza rendere abusive le costruzioni giÃ  realizzate o le destinazioni d&#8217;uso giÃ  impresse prima dell&#8217;entrata in vigore dello strumento urbanistico. Dunque, posto che non vi è stata soluzione di continuità  tra l&#8217;attività  di deposito (che non è certo connotata dalla tipologia del materiale che viene depositato), l&#8217;utilizzo del piazzale, da parte della ricorrente, ai fini dello svolgimento della propria attività  deve ritenersi perfettamente legittimo &#8211; trattandosi di una trasformazione urbanistica operata prima dell&#8217;entrata in vigore della legge n. 765/1967 e prima dell&#8217;entrata in vigore di qualsiasi strumento urbanistico &#8211; ancorchè tale utilizzo non sia contemplato dalle norme del vigente PRG.</p>
<p style="text-align: justify;">5. All&#8217;udienza del 4 giugno 2020 il ricorso, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, è passato in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Ai fini dell&#8217;esame delle suesposte censure giova innanzi tutto ribadire che l&#8217;Amministrazione &#8211; dopo aver richiamato in motivazione l&#8217;esito del sopralluogo eseguito in data 13 febbraio 2019, la vigente normativa urbanistica (e, in particolare, l&#8217;art. 46, comma 4, del Regolamento Edilizio Comunale, secondo il quale &#8220;<i>La recinzione delle aree agricole è di norma vietata&#8221;</i>, l&#8217;art. 21.3, comma 1, delle norme di attuazione del PRG, secondo il quale nelle Aree agricole di rilevanza locale &#8220;<i>è possibile la praticoltura, la coltivazione dei campi, la pratica di ogni tipo di coltura agraria, il recupero dei fienili ai fini produttivi primari, agrituristici, turistico-culturali e, per una parte, residenziali non permanenti&#8221;</i>, e l&#8217;art. 28.2, comma 2.2, delle norme di attuazione del PRG che riporta l&#8217;elenco degli interventi ammessi nelle Fasce di rispetto cimiteriale), nonchè il parere espresso dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia &#8211; ha contestato alla ricorrente che <i>«la recinzione realizzata lungo i lati ovest e nord del perimetro della p.ed. 396; la pavimentazione con materiale inerte realizzata sull&#8217;area che rientra in zona agricola e su quella che ricade in fascia di rispetto cimiteriale; l&#8217;utilizzo della p.ed. 396 come deposito degli automezzi»</i> sono interventi edilizi che <i>«risultano essere stati realizzati in assenza dei prescritti titoli edili e in difformità  dagli strumenti urbanistici»</i>. Per tali ragioni l&#8217;Amministrazione ha disposto <i>«la rimessa in pristino allo stato originario della p.ed. 396 in C.C. Creto mediante: la demolizione della recinzione realizzata lungo i lati ovest e nord del perimetro della p.ed. 396; la demolizione della pavimentazione con materiale inerte realizzata sull&#8217;area che rientra in zona agricola e su quella che ricade in fascia di rispetto cimiteriale della p.ed. 396 ripristinando il manto di terreno vegetale; la cessazione dell&#8217;utilizzo della p.ed. 396 come deposito di automezzi di ditte di autotrasporti; entro 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente ingiunzione»</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">2. A fronte di tali contestazioni la ricorrente con i primi due motivi non disconosce affatto che per adibire l&#8217;area per cui è causa a deposito di automezzi, mediante la pavimentazione dell&#8217;area stessa, sia necessario il rilascio di un permesso di costruire, per effetto del combinato disposto dell&#8217;art. 77, comma 1, lett. g), della legge n. 15/2015, che include tra gli interventi di nuova costruzione &#8220;<i>quelli di trasformazione edilizia del territorio non rientranti nelle categorie definite nelle lettere da a) a f)&#8221;</i>, con l&#8217;art. 80, comma 1, lett. a), in forza del quale gli interventi di nuova costruzione sono soggetti al rilascio del permesso di costruire; nè tantomeno contesta le previsioni dello strumento urbanistico generale invocate nella motivazione del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Nega invece la ricorrente di aver posto in essere una &#8220;<i>trasformazione edilizia del territorio&#8221;</i>, evidenziando al riguardo che giÃ  al momento dell&#8217;acquisto l&#8217;area <i>de qua</i> <i>«si presentava con una pavimentazione in materiale stabilizzato e non era interessata da coltura prativa e tantomeno agricola»</i>, e che l&#8217;uso attuale dell&#8217;area si porrebbe in rapporto di continuità  con la destinazione d&#8217;uso impressa all&#8217;area stessa sin dagli anni &#8217;50, ossia in un momento storico nel quale non era richiesto il preventivo rilascio di un titolo edilizio per interventi edilizi come quello in contestazione. Dunque, secondo la prospettazione della ricorrente, la circostanza che l&#8217;area a partire dagli anni &#8217;50 sia stata ininterrottamente utilizzata come deposito &#8211; sia pure di diverse tipologie materiali (dapprima legname, poi materiali per le costruzioni e da ultimo <i>«a partire dagli anni &#8217;60»Â </i>di bevande) &#8211; renderebbe legittimo l&#8217;attuale uso della stessa come deposito di automezzi, nonostante la difforme disciplina introdotta dalle vigenti previsioni dello strumento urbanistico generale.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tanto premesso, il Collegio osserva innanzi tutto che la presente controversia non ha ad oggetto la recinzione del fondo, per la quale è stata presentata una domanda di sanatoria, ma solo il contestato intervento di &#8220;<i>trasformazione edilizia del territorio </i>consistente nell&#8217;utilizzo del fondo <i>«come deposito degli automezzi»Â </i>e nella pavimentazione <i>«con materiale inerte»</i> della porzione del fondo che ricade in zona agricola e nella fascia di rispetto cimiteriale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">4. Giova poi rammentare che l&#8217;art. 31 della legge n. 1150/1942 &#8211; invocato dalla ricorrente, con il primo motivo, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge n. 765/1967 (c.d. legge ponte), sul presupposto che l&#8217;area in questione fosse giÃ  adibita a deposito prima del 1967 &#8211; disponeva che &#8220;&#8221;<i>Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l&#8217;aspetto nei centri abitati ed ove esista il piano regolatore comunale, anche dentro le zone di espansione di cui al n. 2 dell&#8217;art. 7, deve chiedere apposita licenza al podestà  del comune&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Il medesimo art. 31 &#8211; invocato nel secondo motivo nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge n. 765/1967, per il caso in cui si ritenesse che l&#8217;area in questione sia stata adibita a deposito dopo il 1967, ma comunque prima del 1977 &#8211; disponeva che &#8220;&#8221;<i>Chiunque intenda nell&#8217;ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all&#8217;esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco&#8221;&#8221;</i>.</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;art. 10 della legge n. 10/1977 (c.d. legge Bucalossi) a sua volta disponeva che &#8220;&#8221;<i>Ogni attività  comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi e la esecuzione delle opere è subordinata a concessione da parte del sindaco, ai sensi della presente legge&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Sulla base di tali disposizioni, secondo una consolidata giurisprudenza (<i>ex multis</i>, T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 29 agosto 2016, n.4117), ai fini della verifica della legittimità  di un intervento sotto il profilo urbanistico ed edilizio occorre avere riguardo alla disciplina vigente nel momento in cui l&#8217;intervento stesso è stato realizzato. Dunque &#8211; come correttamente osservato dalla ricorrente &#8211; prima del 1967 l&#8217;obbligo di richiedere il titolo edilizio, all&#8217;epoca chiamato licenza edilizia, ai sensi dell&#8217;art. 31 della legge n. 1150/1942 sussisteva solo per gli immobili da realizzare nei centri urbani; in seguito, nel 1967 tale obbligo è stato esteso all&#8217;intero territorio comunale; infine dal 1977 l&#8217;obbligo di richiedere la concessione edilizia è stato esteso ad ogni tipo di &#8220;&#8221;<i>attività  comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale&#8221;&#8221;.</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">Ciò posto, in ossequio alle regole generali in materia di ripartizione dell&#8217;onere della prova &#8211; laddove l&#8217;Amministrazione nell&#8217;esercizio del proprio potere di vigilanza sull&#8217;uso del territorio rilevi la realizzazione di nuove opere e contesti (come nel caso in esame) che è stato realizzato un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo edilizio (nella fattispecie il permesso di costruire, sul presupposto che si tratti di un intervento di &#8220;&#8221;<i>trasformazione edilizia del territorio&#8221;&#8221;</i>) e comunque in contrasto con la disciplina urbanistica della zona (nella fattispecie l&#8217;art. 21.3, comma 1, e l&#8217;art. 28.2, comma 2.2, delle norme di attuazione del PRG) &#8211; spetta all&#8217;interessato provare quando l&#8217;intervento è stato realizzato per dimostrarne la legittimità . Resta fermo comunque che &#8211; come correttamente osservato dalla ricorrente &#8211; non rileva ai fini di tale dimostrazione la normativa sopravvenuta alla realizzazione dell&#8217;intervento, sia che abbia imposto l&#8217;obbligo di richiedere il titolo edilizio, sia che abbia modificato la destinazione urbanistica della zona.</p>
<p style=""text-align: justify;"">5. Poste tali premesse di carattere generale, i primi due motivi non possono essere accolti alla luce delle seguenti considerazioni.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Secondo una consolidata e condivisibile giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. II, 1° luglio 2019, n. 4475; Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1268), le attività  di pavimentazione e spargimento di ghiaia sul terreno devono essere preventivamente assentite dal Comune, perchè comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio se preordinate alla modifica della precedente destinazione d&#8217;uso. In particolare è stato precisato in pìù occasioni (<i>ex multis</i>, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 dicembre 2018, n. 7103) che la realizzazione di parcheggi a raso necessita del permesso di costruire edilizio in quanto la sistemazione di un&#8217;area a parcheggio aumenta il carico urbanistico.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A fronte della duplice contestazione del Comune &#8211; relativa alla pavimentazione di una porzione del fondo con materiale inerte e all&#8217;utilizzo del fondo come deposito degli automezzi &#8211; la ricorrente, per dimostrare che non è stato posto in essere alcun intervento di &#8220;&#8221;<i>trasformazione edilizia del territorio&#8221;&#8221;</i>, ha affermato che l&#8217;area al momento dell&#8217;acquisto giÃ  «<i>si presentava con una pavimentazione in materiale stabilizzato e non era interessata da coltura prativa e tantomeno agricola»</i> e che essa ha mantenuto la destinazione d&#8217;uso dell&#8217;area stessa, la quale sin dagli anni &#8217;50 è stata ininterrottamente utilizzata come deposito, mentre nessun rilievo assume la circostanza che negli anni sia mutata la tipologia dei materiali depositati sull&#8217;area.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A tali affermazioni l&#8217;Amministrazione nelle proprie difese ha replicato che controparte tenta di sminuire il rilievo urbanistico dello stabile e innovativo asservimento dell&#8217;area all&#8217;attività  svolta dalla ricorrente, nonchè delle modificazioni del territorio a tal fine realizzate, ossia della pavimentazione di parte del fondo e dell&#8217;installazione di un container-officina per la manutenzione degli automezzi, che non può ritenersi rimovibile.</p>
<p style=""text-align: justify;"">A giudizio del Collegio nessuna delle due affermazioni della ricorrente risulta adeguatamente provata dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente medesima. Difatti al ricorso sono state allegate: quattro dichiarazioni sostitutive di atto notorio nelle quali si afferma che la p.ed. 396 è stata utilizzata come deposito dal 1960 al 1962 e dal 1964 al 1972; una fotografia risalente al 1953, la quale dimostrerebbe che all&#8217;epoca l&#8217;area era utilizzata come deposito di legname; ulteriore documentazione fotografica risalente agli<i>«anni 50»</i> e agli<i>«anni 50/60»</i>, che dovrebbe dimostrare anch&#8217;essa come all&#8217;epoca l&#8217;area era adibita a deposito di legname; documentazione fotografica risalente agli<i>«anni 90»</i>, che dovrebbe dimostrare come all&#8217;epoca l&#8217;area era ancora adibita a deposito. Tuttavia &#8211; a prescindere da ogni considerazione sull&#8217;efficacia probatoria della predetta documentazione fotografica, che risulta priva di data certa, e delle predette dichiarazioni sostitutive di atto notorio, stante il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sez. II, 9 gennaio 2020, n.211) secondo il quale dichiarazioni della specie, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, possono costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l&#8217;attività  istruttoria dell&#8217;amministrazione &#8211; il Collegio ritiene che tali documenti non dimostrino affatto nè se e quando sull&#8217;area <i>de qua</i> sia stata in passato apposta una <i>«pavimentazione in materiale stabilizzato»</i>, nè tantomeno che nel caso in esame possa configurarsi, come sostiene la ricorrente, una risalente, stabile ed interrotta destinazione d&#8217;uso dell&#8217;area a deposito, in luogo della ben diversa situazione descritta in memoria dall&#8217;Amministrazione resistente, secondo la quale <i>«la stessa eterogeneità  ed intermittenza dei &#8220;&#8221;depositi&#8221;&#8221; (pìù o meno casuali)Â», presenti sull&#8217;area nel corso dei decenni, dimostrano «la innegabile cesura e novità  che rappresenta, invece, l&#8217;attuale destinazione della particella a stabile pertinenza aziendale».</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">6. Nè miglior sorte meritano le due restanti censure dedotte con il primo motivo, incentrate sul fatto che in passato l&#8217;Amministrazione non abbia mosso alcun rilievo in fase di controllo della SCIA presentata da altra società  in data 23 ottobre 2018, per segnalare l&#8217;inizio dell&#8217;attività  di commercio all&#8217;ingrosso di legname e derivati del legno, e sul fatto che l&#8217;Amministrazione con l&#8217;impugnata ordinanza avrebbe contraddittoriamente ritenuto legittima l&#8217;attività  di deposito svolta sulla porzione del fondo che ricade in zona residenziale e abusiva la medesima attività  per la parte che si svolge sulla porzione del fondo che ricade in zona agricola o nella fascia di rispetto cimiteriale.</p>
<p style=""text-align: justify;"">La prima censura è palesemente infondata perchè, come giÃ  detto, il mero deposito di legame su un&#8217;area come quella in questione, senza l&#8217;esecuzione di opere di pavimentazione del terreno &#8211; non risultanti dalla suddetta SCIA, la quale consta sia stata presentata solo ai fini dell&#8217;avvio di un&#8217;attività  di commercio all&#8217;ingrosso &#8211; non può certo ritenersi incompatibile con la destinazione agricola dell&#8217;area stessa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Quanto alla seconda censura, non sussiste &#8211; a ben vedere &#8211; alcuna contraddizione. Difatti la contestazione relativa alla <i>«pavimentazione con materiale inerte»</i> riguarda solo la porzione del fondo che ricade in zona agricola o nella fascia di rispetto cimiteriale perchè, come risulta dalla motivazione del provvedimento impugnato, nel verbale di sopralluogo del 13 febbraio 2019 è stato attestato che <i>«il piazzale è pavimentato con materiale inerte anche nelle aree che ricadono in zona agricola ed in fascia di rispetto cimiteriale»</i>, fermo restando che la contestazione relativa all&#8217;illegittimo utilizzo del fondo come deposito degli automezzi riguarda l&#8217;intera area contraddistinta dalla p.ed. 396.</p>
<p style=""text-align: justify;"">7. Le ragioni per le quali sono stati respinti i primi due motivi rendono palese l&#8217;infondatezza del terzo motivo.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale motivo è infatti incentrato sulla mancata applicazione, da parte dell&#8217;Amministrazione, dell&#8217;art. 128, comma 8, della legge provinciale n. 1/2008, il quale dispone che &#8211; laddove si tratti di opere abusive realizzate prima del 17 marzo 1985, per le quali i commi 6 e 7 dell&#8217;art. 128 prevedono l&#8217;applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 1140/1942, se realizzate prima del 30 gennaio 1997, e delle sanzioni previste dalla legge n. 1/1977, se realizzate a decorrere dal 30 gennaio 1977 e fino 17 marzo 1985 &#8211; è possibile applicare una sanzione pecuniaria in alternativa a quella ripristinatoria. Tuttavia, come evidenziato dall&#8217;Amministrazione nelle proprie difese, con l&#8217;impugnata ordinanza è stato contestato un abuso sanzionabile ai sensi della disciplina urbanistica vigente; pertanto &#8211; anche a voler prescindere da quanto affermato da questo Tribunale nella sentenza n. 27/2020 &#8211; non è applicabile, <i>ratione temporis</i>, l&#8217;art. 128, comma 8, della legge provinciale n. 1/2008.</p>
<p style=""text-align: justify;"">8. In definitiva il ricorso deve essere respinto perchè infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">9. In applicazione della regola della soccombenza, le spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico della società  ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino &#8211; Alto Adige / sì¼dtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11 del 2020, lo respinge perchè infondato.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Condanna la società  ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Pieve di Bono Prezzo, delle spese lite, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬ deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2020, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style=""text-align: justify;"">Fulvio Rocco, Presidente</p>
<p style=""text-align: justify;"">Carlo Polidori, Consigliere, Estensore</p>
<p style=""text-align: justify;"">Antonia Tassinari, Consigliere</p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-trentino-alto-adige-trento-sentenza-15-6-2020-n-88/">T.A.R. Trentino Alto Adige &#8211; Trento &#8211; Sentenza &#8211; 15/6/2020 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2020-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2020-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2020-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.88</a></p>
<p>Marta Cartabia, Presidente, Giuliano Amato, Redattore; (Giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 2, comma 7, 5 e 8 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri) Art. 5 della legge reg.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2020-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2020-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marta Cartabia, Presidente, Giuliano Amato, Redattore; (Giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 2, comma 7, 5 e 8 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)</span></p>
<hr />
<p>Art. 5 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 sull&#8217;impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione di acque reflue : sussiste il  contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;"> 1.- Costituzione Italiana &#8211; giudizio di costituzionalità  &#8211; modifica normativa della norma impugnata &#8211; effetti.</p>
<p> 2.- Regioni &#8211; Potestà  legislativa &#8211; ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato &#8211; art. 2, comma 7 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 &#8211; contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. &#8211; va affermato.</p>
<p> 3.- Ambiente ed Ecosistema &#8211; Art. 5 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 sull&#8217;impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione di acque reflue &#8211; contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. &#8211; sussiste.</p></div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. La modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità  costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere solo quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore.</em></p>
<p> <em>2. Le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale, nè possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell&#8217;esercizio della loro potestà  legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi statali: con la disposizione impugnata dell&#8217;art. 2, comma 7 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata), la Regione si è, per contro, attribuita il potere di assegnare unilateralmente ad un corpo di polizia dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge statale, per il perseguimento di obiettivi individuati dalla stessa Regione. Questa previsione contrasta con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva alla potestà  legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dell&#8217;«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.</em><br /> <br /> <em>3. Premessa la qualificazione prevista dall&#8217;art. 127 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo la quale «i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile», va affermato che la disciplina della gestione dei rifiuti deve essere ricondotta alla «tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema», materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. </em><br /> <em>Del resto, in materia ambientale, il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale è riservato allo Stato, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. La collocazione della materia tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema» tra quelle di esclusiva competenza statale non comporta, peraltro, che la disciplina statale vincoli in ogni caso l&#8217;autonomia delle Regioni, poichè il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità  di estendersi anche nell&#8217;ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà  delle Regioni di adottare, nell&#8217;esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela pìù elevate.</em><br /> <em>La competenza a stabilire i valori limite delle sostanze presenti nei fanghi di depurazione ai fini del loro utilizzo agronomico non può, tuttavia, che spettare allo Stato, per insuperabili esigenze di uniformità  sul territorio nazionale, sottese all&#8217;esercizio della competenza esclusiva di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Tali esigenze di uniformità  non discendono soltanto dalla necessità  di applicare metodiche di valutazione e standard qualitativi che siano omogenei e comparabili su tutto il territorio nazionale, ma, non di meno, dal carattere integrato, anche a livello internazionale, del complessivo sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti, al servizio di interessi di rilievo ultraregionale.</em><br /> </div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">SENTENZA<br /> nel giudizio di legittimità  costituzionale degli artt. 2, comma 7, 5 e 8 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 13-20 maggio 2019, depositato in cancelleria il successivo 21 maggio 2019, iscritto al n. 60 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2019.<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Basilicata;<br /> udito il Giudice relatore Giuliano Amato nell&#8217;udienza del 7 aprile 2020, svolta, ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera c), senza discussione orale, su conforme istanza delle parti, pervenuta in data 31 marzo 2020;<br /> deliberato nelle camere di consiglio del 7 e del 20 aprile 2020.<br /> <br /> <em>Ritenuto in fatto</em><br /> 1.- Con ricorso notificato il 13-20 maggio 2019 e depositato il 21 maggio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato tra gli altri, gli artt. 2, comma 7, 5 e 8 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata).<br /> La prima delle disposizioni indicate attribuisce alla Polizia provinciale la facoltà  di avvalersi del personale dell&#8217;Arma dei Carabinieri forestali per l&#8217;attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica, ove si dimostrino inefficaci gli interventi di controllo selettivo mediante l&#8217;utilizzo di metodi ecologici. Nel consentire alla Regione di attribuire nuovi compiti a una forza di polizia statuale, questa disposizione violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva alla potestà  legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dell&#8217;«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».<br /> Ãˆ inoltre impugnato l&#8217;art. 5 della stessa legge reg. Basilicata n. 4 del 2019. Ai fini dello spandimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue in agricoltura, questa disposizione impone il rispetto &#8211; per la concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli &#8211; dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione stabiliti nella Tabella 1 dell&#8217;Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ciò violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poichè la Regione avrebbe disciplinato la gestione dei rifiuti, che rientra nella materia «tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema», riservata alla competenza esclusiva statale.<br /> Infine, è impugnato l&#8217;art. 8 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che consente ai Comuni interessati da significativi e ricorrenti episodi di attentati alla proprietà  privata di avvalersi delle risorse del Fondo Unico Autonomie Locali, di cui alla legge regionale 19 settembre 2018, n. 23, recante «Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)Â», per stipulare apposite convenzioni con imprese di vigilanza privata. Questa disposizione violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva statale la disciplina della tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza.<br /> 2.- Ãˆ denunciata, in primo luogo, l&#8217;illegittimità  dell&#8217;art. 2, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.<br /> L&#8217;Avvocatura generale dello Stato fa rilevare che la disposizione regionale impugnata, nel modificare l&#8217;art. 28, comma 2, della legge della Regione Basilicata 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), attribuisce alla Polizia provinciale la facoltà  di avvalersi, per i piani di abbattimento, del personale specializzato dell&#8217;Arma dei Carabinieri nel settore del patrimonio agro-forestale, istituito con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».<br /> Ad avviso della parte ricorrente, la Regione avrebbe previsto l&#8217;attribuzione di nuovi compiti a una forza di polizia statuale, i Carabinieri forestali, che sarebbero posti al servizio della polizia provinciale per il perseguimento di obiettivi individuati dalla Regione. Sarebbe così¬ violato l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva alla potestà  legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dell&#8217;«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».<br /> Al riguardo, è richiamata la giurisprudenza costituzionale che afferma che le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale, nè possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell&#8217;esercizio della loro potestà  legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi statali (è richiamata la sentenza n. 134 del 2004).<br /> 2.1.- Ãˆ inoltre denunciata l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5 della stessa legge regionale n. 4 del 2019, per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all&#8217;art. 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città  di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130.<br /> La disposizione oggetto di censura, rubricata «Disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione», al comma 1 prevede che «[s]ul territorio della Regione Basilicata, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, ai fini dell&#8217;utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all&#8217;art. 2 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 vigono i limiti dell&#8217;Allegato IB del predetto decreto nonchè, per la concentrazione di idrocarburi e fenoli, i valori limite sanciti dalla Tabella 1, all. 5, Titolo V, parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152».<br /> Nel disciplinare l&#8217;utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione delle acque reflue, la disposizione impugnata prevede il rispetto dei limiti di concentrazione dei metalli pesanti e degli altri parametri previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell&#8217;ambiente, in particolare del suolo, nell&#8217;utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) e, per la concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli, impone il rispetto dei valori limite di concentrazione stabiliti nella Tabella 1 dell&#8217;Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del d.lgs. n. 152 del 2006.<br /> L&#8217;Avvocatura dello Stato osserva che questi valori tabellari sono finalizzati alle verifiche del suolo per la destinazione d&#8217;uso dei siti da bonificare e sono distinti in funzione dell&#8217;utilizzazione, ossia a seconda che si tratti di siti destinati a verde pubblico, privato e residenziale, ovvero a uso commerciale e industriale. Si tratterebbe, dunque, di valori elaborati in relazione ad una diversa tipologia di intervento e, pertanto, non sarebbero applicabili allo smaltimento di rifiuti mediante spargimento in aree agricole.<br /> Si fa inoltre rilevare che l&#8217;art. 41 del d.l. n. 109 del 2018, per taluni analiti non previsti nel d.lgs. n. 99 del 1992, tra cui proprio gli idrocarburi, ha introdotto un valore limite di 1000 mg/kg di &#8220;sostanza secca&#8221; (recte: &#8220;tal quale&#8221;), corrispondente a quanto indicato, in base alla normativa europea, quale limite massimo per la determinazione dei rifiuti pericolosi.<br /> Pertanto, nell&#8217;imporre il rispetto di limiti pìù restrittivi per gli idrocarburi e per i fenoli, la disposizione regionale censurata si porrebbe in contrasto con il parametro statale, costituito dall&#8217;art. 41 del d.l. n. 109 del 2018, che ha stabilito i valori limite da assumere per gli idrocarburi e per altri composti. Ciò determinerebbe, inoltre, un aggravio sulla filiera gestionale del rifiuto, atteso l&#8217;obbligo di conferire in discarica, o presso gli impianti di incenerimento o coincenerimento, i fanghi di depurazione delle acque reflue, non recuperabili in agricoltura.<br /> La disposizione eccederebbe, pertanto, dalla competenza regionale, poichè la disciplina della gestione dei rifiuti rientra nella materia «tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema», riservata alla competenza esclusiva dello Stato dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br /> La difesa statale sottolinea come il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale debba intendersi riservato allo Stato, ferma restando la competenza delle Regioni in ordine alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. In riferimento alla gestione del ciclo dei rifiuti e agli ambiti materiali ad essa connessi, viene citata la giurisprudenza costituzionale, secondo cui la disciplina statale «costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull&#8217;intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino» (sentenza n. 58 del 2015; nello stesso senso, sono richiamate le sentenze n. 314 del 2009, n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).<br /> 2.2.- Ãˆ infine denunciata l&#8217;illegittimità  dell&#8217;art. 8 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, per contrasto con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.<br /> La disposizione impugnata consente ai Comuni interessati da significativi e ricorrenti episodi di attentati alla proprietà  privata di avvalersi delle risorse del Fondo Unico Autonomie Locali, di cui alla legge reg. n. 23 del 2018, per stipulare apposite convenzioni con imprese di vigilanza privata.<br /> Ad avviso dell&#8217;Avvocatura generale dello Stato, questa disposizione violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva statale la disciplina della tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza. La parte ricorrente evidenzia che, con il richiamo al «controllo del territorio», la disposizione censurata si riferisca all&#8217;attività  di prevenzione dei reati, che è tipica della funzione di pubblica sicurezza. Questa costituisce, tuttavia, un&#8217;attività  riservata allo Stato, diretta a tutelare beni fondamentali, come l&#8217;integrità  fisica o psichica delle persone, la sicurezza di possessi e ogni altro bene che assume prioritaria importanza per l&#8217;esistenza stessa dell&#8217;ordinamento (è richiamata la sentenza n. 407 del 2002).<br /> La parte ricorrente fa inoltre rilevare che l&#8217;art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128 (Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini) prevede che il Ministro dell&#8217;interno emana le direttive per la realizzazione, a livello provinciale, dei piani coordinati di controllo del territorio, attuati, in via prioritaria, dalle forze di polizia a competenza generale, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, sotto il coordinamento dell&#8217;autorità  di pubblica sicurezza. La polizia locale è chiamata a concorrere a questi piani nell&#8217;ambito delle proprie competenze.<br /> L&#8217;Avvocatura dello Stato evidenzia, inoltre, che, in attuazione dell&#8217;art. 118, terzo comma, Cost., il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, ha introdotto misure per realizzare azioni integrate dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e di altri soggetti istituzionali, per il concorso all&#8217;attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza, per il benessere delle comunità  locali e per contrastare il degrado delle aree urbane.<br /> 3.- Con atto depositato il 21 giugno 2019, si è costituita in giudizio la Regione Basilicata, chiedendo che la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5 della legge reg. n. 4 del 2019 sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.<br /> In via subordinata, la difesa regionale ha chiesto che l&#8217;art. 41 del d.l. n. 109 del 2018 sia dichiarato non applicabile, nella parte in cui impone limiti diversi da quelli stabiliti nella Tabella 1 dell&#8217;Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del d.lgs. n. 152 del 2006, per contrasto con la direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell&#8217;ambiente, in particolare del suolo, nell&#8217;utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, e con il principio di precauzione sancito dall&#8217;art. 174, paragrafo 2, del Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997.<br /> In via ulteriormente gradata, la parte resistente ha chiesto che, ai sensi dell&#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione europea, come modificato dall&#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, sia sollevata la questione pregiudiziale dell&#8217;art. 41 del d.l. n. 109 del 2018 o, alternativamente, che sia sollevata questione di legittimità  costituzionale della medesima disposizione per violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai parametri interposti costituiti dalla direttiva 86/278/CEE e dal principio di precauzione di cui all&#8217;art. 174, paragrafo 2, del Trattato di Amsterdam, oltre che per violazione della competenza legislativa regionale in materia di agricoltura, di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, Cost.<br /> 3.1.- In via preliminare, la difesa regionale deduce che la disposizione impugnata è stata formulata nel contesto di un radicale cambiamento del territorio regionale, conseguente a un intenso sfruttamento della risorsa petrolifera, che ha dato origine ad allarmanti fenomeni pregiudizievoli per la comunità  lucana. La Regione ha ritenuto, dunque, doveroso attivare misure di maggior tutela dell&#8217;ambiente, della salute della popolazione, della salubrità  del territorio, nonchè della produzione agricola.<br /> Dopo avere richiamato i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in riferimento alla «tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema», la difesa regionale sottolinea come il carattere trasversale della materia, e la sua capacità  di estendersi anche nell&#8217;ambito delle competenze riconosciute alle Regioni, fa salva la facoltà  di queste ultime di adottare, nell&#8217;esercizio delle proprie attribuzioni legislative, norme di tutela pìù elevata (è citata la sentenza n. 7 del 2019).<br /> 3.2.- Si fa rilevare che giÃ  l&#8217;art. 6, numero 2, del d.lgs. n. 99 del 1992 assegnava alla competenza regionale la definizione di «ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità  di trattamento».<br /> La Regione, con la norma censurata, solo per la concentrazione di idrocarburi e fenoli, ha richiamato i valori limite stabiliti dalla Tabella 1 dell&#8217;Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del d.lgs. n. 152 del 2006. Si tratterebbe di criteri pìù restrittivi, in ogni caso definiti dallo Stato, finalizzati a una pìù intensa tutela del territorio e della salute dei cittadini. D&#8217;altra parte, osserva la difesa regionale, anche la giurisprudenza ha evidenziato ragioni di preoccupazione in ordine ai limiti, pìù ampi, posti dall&#8217;art. 41 del d.l. n. 109 del 2018 rispetto a alcune sostanze ritenute cancerogene, quali appunto idrocarburi e fenoli.<br /> Pur riconoscendo il potere statale di individuare gli standard minimi di tutela in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, la Regione Basilicata rivendica il potere regionale di introdurre livelli di tutela pìù elevati, in conformità  al principio di precauzione e ai pìù stringenti valori soglia indicati dalla normativa europea recepita dal d.lgs. n. 152 del 2006.<br /> D&#8217;altra parte, il d.lgs. n. 99 del 1992 sarebbe coerente con l&#8217;art. l della direttiva 86/278/CEE, che, all&#8217;art. 3, comma 2, prevede che «i fanghi di cui all&#8217;articolo 2, lettera a), punto II), possono essere utilizzati in agricoltura nel rispetto delle condizioni che lo Stato membro interessato può ritenere necessarie per garantire la tutela delle salute dell&#8217;uomo e dell&#8217;ambiente» e, all&#8217;art. 12, consente agli Stati membri di «adottare misure pìù severe di quelle previste nella presente direttiva».<br /> Ad avviso della difesa regionale, questa impostazione sarebbe pìù aderente alla Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che anteporrebbe la tutela del diritto alla salute, garantito dagli artt. 3 e 35, perfino alla tutela dell&#8217;ambiente (art. 37).<br /> L&#8217;esigenza di armonizzazione della disciplina nazionale con la normativa europea in materia ambientale deve tenere conto del principio di precauzione, di cui all&#8217;art. 174, paragrafo 2, del Trattato di Amsterdam, che riprende l&#8217;art. 130 R del Trattato sull&#8217;Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993. In quanto discende direttamente dal Trattato UE, tale principio costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia (è citato il Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 21 agosto 2013, n. 4227). Ciò vale anche per la normativa di cui al d.lgs n. 152 del 2006, che impone di privilegiare trattamenti di tutela dell&#8217;ambiente e della salute pìù elevati (art. 301, comma l, del d.lgs. n. 152 del 2006, espressamente richiamato quale principio fondamentale, anche in tema di rifiuti dall&#8217;art. 178, comma l, dello stesso d.lgs. n. 152 del 2006).<br /> Primato dell&#8217;Unione europea e principio di precauzione imporrebbero dunque un&#8217;interpretazione della norma statale conforme al diritto europeo. Dovrebbe, quindi, ritenersi legittimo l&#8217;intervento regionale volto a garantire, attraverso l&#8217;imposizione di limiti pìù stringenti, livelli di tutela pìù elevati.<br /> La difesa regionale osserva che il contrasto di una norma nazionale con una norma della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell&#8217;uomo e delle libertà  fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, si traduce in una violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost. Ove non sia possibile un&#8217;interpretazione della prima conforme alla seconda, il giudice, non potendo applicare la norma nazionale in contrasto con quella convenzionale (e, pertanto, con la Costituzione), deve sollevare la questione di legittimità  costituzionale ai sensi dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost. Tale sorte meriterebbe la norma statale interposta richiamata dalla parte ricorrente, l&#8217;art. 41 del d.l. n. 209 del 2018, laddove sia intesa nel senso di precludere alla Regione di elevare i livelli di tutela della salute e dell&#8217;ambiente nella disciplina dell&#8217;utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione.<br /> 3.3.- La Regione Basilicata non ha svolto alcun argomento difensivo, nè ha avanzato alcuna istanza in ordine alle questioni di legittimità  costituzionale degli artt. 2, comma 7, e 8 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019.<br /> <br /> <em>Considerato in diritto</em><br /> 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità  costituzionale, tra gli altri, degli artt. 2, comma 7, 5 e 8 della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata).<br /> 1.1.- Va riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità  costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> 1.2.- In primo luogo, è impugnato l&#8217;art. 2, comma 7, che &#8211; nel modificare il secondo comma dell&#8217;art. 28, comma 2, della legge della Regione Basilicata 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) &#8211; attribuisce alla Polizia provinciale la facoltà  di avvalersi del personale dell&#8217;Arma dei Carabinieri forestali, per l&#8217;attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica, ove si dimostrino inefficaci gli interventi di controllo selettivo mediante l&#8217;utilizzo di metodi ecologici. Nel consentire alla Regione di attribuire nuovi compiti a una forza di polizia statuale, la disposizione violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva alla potestà  legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dell&#8217;«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».<br /> 1.3. &#8211; Ãˆ inoltre censurato l&#8217;art. 5 della stessa legge reg. Basilicata n. 4 del 2019. Ai fini dello spandimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue in agricoltura, questa disposizione impone il rispetto &#8211; per la concentrazione degli idrocarburi e dei fenoli -dei limiti di concentrazione soglia di contaminazione stabiliti nella Tabella I, allegato 5 al titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Ciò violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poichè la Regione avrebbe disciplinato la gestione dei rifiuti, che rientra nella materia «tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema», riservata alla competenza esclusiva statale.<br /> 1.4.- Infine, è impugnato l&#8217;art. 8 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che consente ai Comuni interessati da significativi e ricorrenti episodi di attentati alla proprietà  privata di avvalersi delle risorse del Fondo Unico Autonomie Locali, di cui alla legge della Regione Basilicata 19 settembre 2018, n. 23, recante «Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)Â», per stipulare apposite convenzioni con imprese di vigilanza privata. Questa disposizione violerebbe l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva statale la disciplina della tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza.<br /> 2.- Con riferimento alla prima disposizione impugnata, occorre preliminarmente rilevare che, nelle more del presente giudizio, è entrata in vigore la legge della Regione Basilicata 20 marzo 2020, n. 12 (Collegato alla legge di stabilità  regionale 2020). L&#8217;art. 1, recante «Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)Â», sostituisce il secondo periodo del comma 2 dell&#8217;art. 28 della legge reg. Basilicata n. 2 del 1995 con il seguente: «Tali piani di abbattimento vengono attuati dal Corpo di polizia provinciale e dalla Polizia locale muniti di licenzia per l&#8217;esercizio venatorio nonchè, previa intesa tra Regione Basilicata ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, dall&#8217;Arma dei carabinieri, ai sensi del comma 5, dell&#8217;articolo 13, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell&#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)Â».<br /> Pertanto, rispetto alla previsione di cui alla disposizione impugnata, la recente legge reg. Basilicata n. 12 del 2020 ha introdotto la necessità  della previa intesa tra la stessa Regione ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, al fine di potersi avvalere dell&#8217;Arma dei Carabinieri per l&#8217;attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica. In considerazione delle censure poste a fondamento dell&#8217;impugnazione statale, il nuovo intervento regionale è volto a realizzare, attraverso lo strumento dell&#8217;intesa, una forma di coordinamento tra apparati statali e regionali. Nell&#8217;introdurre l&#8217;intesa tra la Regione e il Ministero, la novella legislativa appare, dunque, satisfattiva delle pretese fatte valere dal ricorrente.<br /> 2.1.- Peraltro, «la modifica normativa della norma oggetto di questione di legittimità  costituzionale in via principale intervenuta in pendenza di giudizio determina la cessazione della materia del contendere solo quando ricorrono simultaneamente le seguenti condizioni: occorre che il legislatore abbia abrogato o modificato le norme censurate in senso satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e occorre che le norme impugnate, poi abrogate o modificate, non abbiano ricevuto applicazione medio tempore» (ex plurimis, sentenze n. 287 e n. 180 del 2019, n. 238, n. 185, n. 44 e n. 5 del 2018, n. 191, n. 170, n. 59 e n. 8 del 2017).<br /> Nel caso in esame, la disposizione impugnata è rimasta in vigore per circa un anno (dal 15 marzo 2019 al 24 marzo 2020) e non sono disponibili informazioni circa la sua effettiva applicazione. Si tratta, dunque, di un arco temporale piuttosto ampio e la Regione Basilicata, pur essendo costituita nel presente giudizio, non ha svolto alcun argomento a sostegno della legittimità  della disposizione impugnata, nè ha fornito indicazioni circa la sua mancata applicazione.<br /> In assenza di un presupposto imprescindibile per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, si deve, quindi, ritenere che persiste l&#8217;interesse dello Stato alla trattazione del ricorso.<br /> 3.- Nel merito, la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 è fondata.<br /> Come si è giÃ  osservato, nel modificare il comma 2 dell&#8217;art. 28 della legge reg. Basilicata n. 2 del 1995, la disposizione impugnata ha previsto che &#8211; laddove si dimostrino inefficaci gli interventi di controllo selettivo della fauna selvatica mediante l&#8217;utilizzo di metodi ecologici &#8211; la Polizia provinciale può avvalersi, per l&#8217;attuazione dei piani di abbattimento, del personale dell&#8217;Arma dei Carabinieri forestali.<br /> Con la disposizione impugnata, la Regione Basilicata si è, dunque, attribuita il potere di assegnare unilateralmente ad un corpo di polizia dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge statale, per il perseguimento di obiettivi individuati dalla stessa Regione. Questa previsione contrasta con l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., che riserva alla potestà  legislativa esclusiva dello Stato la disciplina dell&#8217;«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali».<br /> Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale è costante nell&#8217;affermare che le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale, nè possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell&#8217;esercizio della loro potestà  legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi statali (ex plurimis, sentenze n. 2 del 2013, n. 167 del 2010, n. 104 del 2010, n. 10 del 2008 e n. 322 del 2006).<br /> 4.- Ãˆ fondata, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019.<br /> 4.1.- Con la disposizione impugnata, la Regione Basilicata ha disciplinato l&#8217;impiego in agricoltura dei fanghi di depurazione di acque reflue, richiamando &#8211; solo per la concentrazione di idrocarburi e fenoli &#8211; i valori limite stabiliti dalla Tabella 1 dell&#8217;Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). In applicazione di questa tabella, la concentrazione soglia di contaminazione è stabilita in 50 mg/kg di &#8220;sostanza secca&#8221;.<br /> Questi criteri stabiliti dal legislatore regionale risultano, invero, pìù restrittivi, quanto alla concentrazione di idrocarburi e fenoli, di quelli stabiliti dall&#8217;art. 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 (Disposizioni urgenti per la città  di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2018, n. 130. Infatti, quest&#8217;ultima disposizione, dopo avere confermato i limiti dell&#8217;Allegato IB del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell&#8217;ambiente, in particolare del suolo, nell&#8217;utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) per gli idrocarburi (C10-C40) stabilisce il valore limite di 1.000 mg/kg &#8220;tal quale&#8221; (ossia non sulla &#8220;sostanza secca&#8221;).<br /> 4.2.- Tale valore limite è stato anche oggetto di controversia e di critica in sedi diverse. Tuttavia, la verifica di legittimità  costituzionale che il ricorrente rimette a questa Corte attiene al riparto di competenze stabilito dall&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Ed è la stessa Regione Basilicata, nelle proprie istanze difensive, a prospettare la questione sempre a difesa del corretto riparto di competenze.<br /> La verifica demandata a questa Corte deve allora tenere conto, in primo luogo, della qualificazione prevista dall&#8217;art. 127 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo la quale «i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile».<br /> Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la disciplina della gestione dei rifiuti debba essere ricondotta alla «tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema», materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali (ex plurimis, sentenze n. 289 e n. 142 del 2019, n. 215, n. 151 e n. 150 del 2018, n. 101 del 2016, n. 180, n. 149 e n. 58 del 2015, n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 314, n. 61 e n. 10 del 2009).<br /> Ãˆ altresì¬ costante l&#8217;affermazione secondo la quale, in materia ambientale, il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull&#8217;intero territorio nazionale è riservato allo Stato, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex plurimis, sentenze n. 129 del 2019, n. 215, n. 151 e n. 150 del 2018, n. 85 del 2017, n. 180, n. 149 e n. 58 del 2015, n. 67 del 2014, n. 314, n. 249, n. 225 e n. 164 del 2009, n. 437 e n. 62 del 2008, n. 378 del 2007 e n. 536 del 2002).<br /> Quanto a tali interventi, la Corte ha affermato che la collocazione della materia «tutela dell&#8217;ambiente [e] dell&#8217;ecosistema» tra quelle di esclusiva competenza statale «non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l&#8217;autonomia delle Regioni, poichè il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità  di estendersi anche nell&#8217;ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà  delle Regioni di adottare, nell&#8217;esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela pìù elevate» (ex plurimis, sentenze n. 7 del 2019, n. 215 del 2018, n. 77 del 2017, n. 58 del 2015, n. 278 del 2012, n. 30 del 2009, n. 104 del 2008, n. 246 del 2006 e n. 407 del 2002).<br /> D&#8217;altra parte, nel disciplinare l&#8217;utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, la disposizione regionale impugnata dispiega i suoi effetti anche in materia di agricoltura, definita dalla giurisprudenza costituzionale come ambito materiale in cui è individuabile un &#8220;nocciolo duro&#8221;, assegnato alla competenza residuale regionale, che «ha a che fare con la produzione di vegetali ed animali destinati all&#8217;alimentazione» (sentenze n. 250 del 2009, n. 116 del 2006, n. 282 e n. 12 del 2004).<br /> 4.3.- Ciò posto, il contenuto precettivo della disposizione regionale impugnata impone il rispetto di criteri diversi e pìù restrittivi, quanto alla concentrazione di idrocarburi, di quelli stabiliti dall&#8217;art. 41 del d.l. n. 109 del 2018. Si tratta, allora, di verificare se &#8211; nel richiamare i valori tabellari di cui al d.lgs. n. 152 del 2006 &#8211; la Regione Basilicata abbia disciplinato l&#8217;utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, da un lato, pervenendo a un pìù elevato livello di tutela ambientale, dall&#8217;altro rimanendo nel &#8220;nocciolo duro&#8221; della propria competenza in materia di agricoltura, giacchè quel pìù elevato livello concorre anche a migliorare la produzione agricola destinata all&#8217;alimentazione. Alla luce dei principi sopra richiamati, l&#8217;esito di tale verifica si rivela negativo.<br /> Va infatti riconosciuto che la competenza a stabilire i valori limite delle sostanze presenti nei fanghi di depurazione ai fini del loro utilizzo agronomico non può che spettare allo Stato, per insuperabili esigenze di uniformità  sul territorio nazionale, sottese all&#8217;esercizio della competenza esclusiva di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br /> Tali esigenze di uniformità  non discendono soltanto dalla necessità  di applicare metodiche di valutazione e standard qualitativi che siano omogenei e comparabili su tutto il territorio nazionale, ma, non di meno, dal carattere integrato, anche a livello internazionale, del complessivo sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti, al servizio di interessi di rilievo ultraregionale.<br /> 4.3.1.- Ãˆ pur vero che l&#8217;utilizzo dei fanghi di depurazione delle acque reflue in agricoltura deve essere calibrato per soddisfare i fabbisogni nutritivi delle colture agrarie, avendo riguardo agli eventuali effetti correttivi di talune matrici ed evitando l&#8217;accumulo di elementi e sostanze tossiche e pericolose nel terreno.<br /> Tuttavia, la disposizione regionale impugnata, che si fa interprete di questa legittima esigenza, concretizza una visione frammentaria del sistema integrato di gestione dei fanghi di depurazione. La limitazione al relativo utilizzo, derivante dall&#8217;applicazione dei pìù restrittivi criteri regionali, è infatti suscettibile di incidere sul complessivo sistema nazionale di gestione dei fanghi di depurazione, sull&#8217;adempimento degli obblighi di riduzione del conferimento in discarica di tutti i rifiuti recuperabili e riciclabili (art. 1, punto 4), lettera c), della direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), nonchè sulla cessazione della qualità  di rifiuto (end of waste) che, in base alla normativa europea, spetta agli Stati membri decidere (art. 6 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive).<br /> Le restrizioni introdotte dalla Regione Basilicata con la disposizione impugnata si traducono, infatti, nell&#8217;incremento della quantità  di rifiuti, destinato a ripercuotersi sul complessivo sistema di gestione, recupero e smaltimento. Le medesime limitazioni regionali finiscono per gravare sulla complessiva capacità  degli impianti di depurazione e trattamento, sui corpi idrici ai quali afferiscono le acque reflue dopo il trattamento, sui flussi interni e transfrontalieri di rifiuti destinati allo smaltimento.<br /> Il punto di equilibrio fra la legittima esigenza regionale e le richiamate ragioni di uniformità  non può realizzarsi attraverso l&#8217;interferenza della Regione nella competenza statale in materia di disciplina della gestione dei rifiuti. La Regione deve attenersi all&#8217;esercizio della propria competenza a tutela della qualità  delle produzioni agricole. Tale competenza ben le potrebbe consentire, in primo luogo, l&#8217;adozione di limiti e condizioni nell&#8217;utilizzazione in agricoltura dei diversi tipi di fanghi, avuto riguardo alle concrete caratteristiche dei suoli, con riferimento in particolare alla loro vulnerabilità , nonchè ai tipi di colture praticate. Inoltre, fermo restando il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa statale, l&#8217;intervento delle Regioni potrebbe anche tradursi nel miglioramento della qualità  dei fanghi prodotti sul loro territorio nell&#8217;ambito del servizio idrico integrato.<br /> 4.3.2.- D&#8217;altra parte, va rilevato che nel caso del richiamato art. 41, si tratta di una composizione di interessi individuata in via temporanea, «[a]l fine di superare situazioni di criticità  nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore». Infatti, nella recente legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l&#8217;attuazione di altri atti dell&#8217;Unione europea &#8211; Legge di delegazione europea 2018), all&#8217;art. 15, lettera b), è stata prevista l&#8217;adozione di una «nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di conferimento in discarica previsti dalle disposizioni di cui all&#8217;articolo 1, numero 4), della direttiva (UE) 2018/850».<br /> Va inoltre rilevato che il 1° agosto 2018 la Conferenza Stato-Regioni aveva giÃ  espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante regolamento concernente modifiche agli allegati IA, IIA, IB e IIB al d.lgs. n. 99 del 1992. Tale schema giÃ  conteneva la previsione di un valore limite per idrocarburi. Dal dialogo istituzionale che, in seguito, ha accompagnato anche lo schema di decreto legislativo in corso di elaborazione, nel quadro di un&#8217;approfondita interlocuzione con le autonomie regionali, non emergono puntuali contestazioni, neppure da parte della stessa Regione Basilicata, in ordine alla condivisione dei valori soglia stabiliti per il parametro idrocarburi (C10-C40) nei fanghi destinati ad utilizzo in agricoltura. Inoltre, l&#8217;introduzione di nuovi limiti per tale parametro, oggetto di approfonditi studi sia da parte dell&#8217;Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, sia dell&#8217;Istituto superiore di sanità , risulta dagli stessi condivisa.<br /> Nel disciplinare la destinazione agronomica dei fanghi, la disposizione regionale impugnata viola, dunque, la competenza statale esclusiva in materia di gestione dei rifiuti.<br /> 4.4.- Infine, non possono essere accolte le ulteriori istanze avanzate dalla difesa regionale, volte ad ottenere che sia presentata richiesta di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell&#8217;art. 267 del Trattato sul funzionamento dell&#8217;Unione Europea, come modificato dall&#8217;art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, in ordine all&#8217;art. 41 del d.l. n. 109 del 2018, ovvero che sia sollevata questione di legittimità  costituzionale della medesima disposizione, per violazione dell&#8217;art. 117, primo comma, Cost.<br /> A sostegno di tali richieste, la Regione deduce il non adeguato rispetto del principio di precauzione, ma non identifica con chiarezza i parametri europei dei quali assume la violazione, limitandosi ad un generico richiamo dei principi posti dalla direttiva 86/278/CEE, la quale, tuttavia, non contiene indicazioni circa la presenza di idrocarburi nei fanghi destinati all&#8217;utilizzo agricolo.<br /> 5.- La questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 non è fondata.<br /> La disposizione impugnata consente ai «Comuni interessati da ricorrenti e significativi episodi di attentati alla proprietà  privata» di stipulare «apposite convenzioni con le imprese private di vigilanza», avvalendosi delle risorse del Fondo Unico Autonomie Locali, istituito dalla legge della Regione Basilicata 19 settembre 2018, n. 23, recante «Istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)Â» e finanziato con fondi del bilancio regionale, al fine di «migliorare i processi di controllo del territorio e fornire maggiore sicurezza ai cittadini lucani».<br /> Ad avviso della parte ricorrente, questa attività  sarebbe connessa all&#8217;attività  di prevenzione dei reati, che è tipica della funzione di pubblica sicurezza. La disposizione regionale impugnata avrebbe quindi violato l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva statale la disciplina della tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza.<br /> Tuttavia, nel caso in esame, la stipula di convenzioni con istituti privati di vigilanza si configura come un&#8217;attività  ordinaria di gestione del patrimonio iure privatorum, che non interferisce con la disciplina della prevenzione dei reati e il mantenimento dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza, ma attiene soltanto alla prudente amministrazione e custodia dei beni patrimoniali. Va da sè che gli istituti di vigilanza con i quali sono stipulate le predette convenzioni non hanno, nè potrebbero avere, compiti e tanto meno poteri di pubblica sicurezza.<br /> <br /> Per Questi Motivi<br /> LA CORTE COSTITUZIONALE<br /> riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità  costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;<br /> 1) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 2, comma 7, della legge della Regione Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 (Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d&#8217;intervento della Regione Basilicata);<br /> 2) dichiara l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 5 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019;<br /> 3) dichiara non fondata la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 8 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019 promossa, in riferimento all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2020.<br /> F.to:<br /> Marta CARTABIA, Presidente<br /> Giuliano AMATO, Redattore<br /> Roberto MILANA, Cancelliere<br /> Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2020.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-15-5-2020-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 17/1/2018 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-17-1-2018-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-17-1-2018-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-17-1-2018-n-88/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 17/1/2018 n.88</a></p>
<p>Pres. Giordano, Est. Bini Il rito c.d. super-accelerato: la rimessione alla Corte di Giustizia Processo amministrativo – Appalti – Ammissioni ed esclusioni – Impugnazione immediata – Art. 120, 2° comma c.p.a. – Rimessione alla Corte di Giustizia   Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se la disciplina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-17-1-2018-n-88/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 17/1/2018 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-17-1-2018-n-88/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 17/1/2018 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giordano, Est. Bini</span></p>
<hr />
<p>Il rito c.d. super-accelerato: la rimessione alla Corte di Giustizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>Processo amministrativo – Appalti – Ammissioni ed esclusioni – Impugnazione immediata – Art. 120, 2° comma c.p.a. – Rimessione alla Corte di Giustizia</strong><br />  </span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>Va rimessa alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, ostino ad una normativa nazionale, quale l’art. 120, 2° comma<em> bis</em>, c.p.a., che prevede il c.d. rito super accelerato, per cui si impone all’operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l’ammissione o la mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l’ammissione o l’esclusione dei partecipanti. In effetti, la norma in esame ha introdotto una tutela di tipo oggettivo, in cui l’azione non si configura caratterizzata da un interesse attuale del ricorrente e da una lesione concreta della sua situazione giuridica soggettiva.</strong><br />  <br />  </p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 17/01/2018<br />
<strong>N. 00088/2018 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00609/2017 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Chiara Forneris, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessandro Sciolla in Torino, corso Montevecchio N. 68;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Vittorio Del Monte, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Vittorio Emanuele II 123;&nbsp;<br />
Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo non costituita in giudizio;&nbsp;<br />
<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />
Ati Cilte S.C.S. &#8211; Coesa S.C.S.A R.L &#8211; La Dua Valadda S.C.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Gili, Alessia Quilico, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Gili in Torino, via Vela 29;&nbsp;<br />
Coesa Pinerolo Società Cooperativa Sociale A R.L., La Dua Valadda Società Cooperativa Sociale, Consorzio di Cooperative Sociali il Deltaplano Società Coop. Sociale, La Fonte Società Cooperativa Sociale Onlus non costituiti in giudizio;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
con il ricorso principale:<br />
della nota prot. 3873 del 19/05/2017 con cui il C.I.S.S. di Pinerolo ha comunicato l&#8217;avvenuta aggiudicazione al R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA del servizio di assistenza domiciliare, CIG 69769877CE; della Determinazione del Direttore del C.I.S.S. Pinerolo n. 203 del 19/05/2017; della nota C.I.S.S. prot. n. 4009 del 24/05/2017; del verbale n. 2 delle operazioni di gara nella parte in cui il Seggio di gara non ha escluso dalla procedura l&#8217;R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA; della nota C.I.S.S. prot. 2555 del 04/04/2017; del verbale n. 3 delle operazioni di gara; della nota C.I.S.S. prot. 2930 del 13/04/2017; della Determinazione n. 125 del 12/04/2017 di nomina della Commissione di gara; dei verbali nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 delle operazioni di gara; della Determinazione n. 178 del 09/05/2017; delle tabelle A, B, C, D ed E allegate al verbale di gara n. 8; dei verbali nn. 9 e 10; di tutti i verbali di gara; del provvedimento, ove adottato, di rigetto dell&#8217;istanza di annullamento in autotutela dell&#8217;aggiudicazione presentata dalla ricorrente in data 15/06/2017; di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali in particolare il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d&#8217;Appalto e tutti i documenti allegati, nonché i chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante e tutta la documentazione di gara, ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato; nonché per la declaratoria dell&#8217;inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo e/o dall&#8217;A.S.L. TO3 con l&#8217;R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA, e per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a: &#8211; escludere dalla gara e/o dichiarare la decadenza dall&#8217;aggiudicazione del R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA, aggiudicando il servizio alla ricorrente e stipulare il contratto d&#8217;appalto con quest&#8217;ultima; &#8211; modificare il punteggio attribuito all&#8217;offerta tecnica del R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA e della ricorrente, con collocazione al 1° posto della graduatoria della Coop. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S., con aggiudicazione del servizio in favore di quest&#8217;ultima; o, in via subordinata, per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a disporre la rinnovazione del giudizio dell&#8217;offerta tecnica del R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA con riferimento al punteggio attribuito dal Commissario 3 al sub-criterio A.3)2 o con riferimento all&#8217;esame totale delle offerte tecniche; &#8211; in via subordinata, alla rinnovazione del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta del R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA; &#8211; in via di ulteriore subordine, alla riedizione della gara in ragione dell&#8217;illegittima composizione della Commissione di gara; &#8211; in via di estremo subordine, per la condanna al risarcimento dei danni nella misura equivalente che sarà indicata in corso di causa;<br />
con motivi aggiunti del 372017:<br />
del verbale n. 11 della seduta della Commissione di gara in data 19/06/2017; delle minute utilizzate dai Commissari di gara per la valutazione delle offerte tecniche, acquisite agli atti di gara nella seduta del 19/06/2017; delle tabelle A, B, C e D come rettificate e modificate nella seduta del 19/06/2017; del verbale n. 12 della seduta della Commissione di gara in data 23/06/2017;<br />
&#8211; della nota prot. n. 4885 del 22/06/2017 con cui è stata convocata la seduta pubblica per la lettura della rettifica del verbale n. 8 e seguenti; della Determinazione n. 276 del 28/06/20107 con cui il Responsabile dell&#8217;Area Servizio Sociale Professionale (i) ha approvato i verbali nn. 11 e 12, (ii) ha approvato la graduatoria definitiva collocando al 1° posto l&#8217;R.T.I. controinteressato, (iii) ha confermato l&#8217;aggiudicazione del servizio in favore del R.T.I. controinteressato, (iv) ha confermato le valutazioni relative alla congruità dell&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicatario; della nota prot. n. 5126 del 29/06/2017 con cui il C.I.S.S. ha comunicato la conferma dell&#8217;aggiudicazione in favore del R.T.I. controinteressato;<br />
nonché per la declaratoria dell&#8217;inefficacia del contratto di appalto ove medio tempore stipulato dal C.I.S.S. di Pinerolo e/o dall&#8217;A.S.L. TO3 con l&#8217;R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA,<br />
nonché per la declaratoria (i) dell&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione a favore del R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA e della sua necessaria esclusione in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria avente un importo inferiore a quello richiesto e per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente; (ii) dell&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione a favore del R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA in ragione dell&#8217;errata quantificazione del punteggio attribuito all&#8217;offerta tecnica, nonché dell&#8217;illegittimità del procedimento di rettifica dei punteggi attribuiti ai sub-criteri A.3.1 e A.3.2 dell&#8217;offerta del R.T.I. controinteressato, con conseguente rideterminazione dei punteggi finali e collocazione della ricorrente al 1° posto della graduatoria; (iii) in via subordinata, dell&#8217;illegittimità dell&#8217;aggiudicazione in ragione della mancata richiesta di giustificazioni al R.T.I. controinteressato per lo svolgimento del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta; (iv) in via di ulteriore subordine, dell&#8217;illegittimità dell&#8217;intera procedura di gara a causa dell&#8217;illegittima composizione della Commissione di Gara;<br />
e per la conseguente condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a: &#8211; escludere dalla gara e/o dichiarare la decadenza dall&#8217;aggiudicazione del R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA in ragione della presentazione di una cauzione provvisoria avente un importo inferiore a quello richiesto e per mancanza dei requisiti di partecipazione, aggiudicando il servizio alla ricorrente e stipulare il contratto d&#8217;appalto con quest&#8217;ultima; modificare il punteggio attribuito all&#8217;offerta tecnica del R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA e della ricorrente, con assegnazione di n. 60 punti all&#8217;offerta tecnica della ricorrente e conseguente collocazione al 1° posto della graduatoria della Coop. ANIMAZIONE VALDOCCO S.C.S., con aggiudicazione del servizio in favore di quest&#8217;ultima; o, in via subordinata, per la condanna del C.I.S.S. di Pinerolo a disporre la rinnovazione del giudizio dell&#8217;offerta tecnica del R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA con riferimento al punteggio attribuito dal Commissario 3 al sub-criterio A.3)2 o con riferimento all&#8217;esame totale delle offerte tecniche; in via subordinata, alla rinnovazione del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta del R.T.I. C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA; in via di ulteriore subordine, alla riedizione della gara in ragione dell&#8217;illegittima composizione della Commissione di gara; in via di estremo subordine, per la condanna al risarcimento dei danni nella misura equivalente che sarà indicata in corso di causa.<br />
Viste le “Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale” (2016/C 439/01; d’ora in poi anche “Raccomandazioni”) della Corte di Giustizia della Unione Europea;<br />
Visti gli art. 19, paragrafo 3, lett. b) del Trattato sulla Unione Europea (TUE) e 267 del Trattato sul Funzionamento della Unione Europea (TFUE);<br />
Visti lo Statuto ed il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia della Unione Europea;<br />
Visti gli articoli 79 comma 1 e 112 e seguenti del Decreto legislativo n. 104 del 2010, Allegato 1 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giungo 2009 n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), recante il Codice del processo amministrativo;<br />
Visto l’articolo 5 sexies della Legge n. 89 del 24 marzo 2001;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 settembre 2017 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
A) L’oggetto della controversia e i fatti processuali rilevanti.<br />
Con il ricorso proposto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, la Cooperativa Valdocco ha impugnato gli atti della gara indetta per l’aggiudicazione del servizio di assistenza domiciliare per l’ambito territoriale del Consorzio intercomunale servizi sociali di Pinerolo e per parte del distretto sanitario del pinerolese coincidente con il territorio consortile, per il periodo 01/06/2017 &#8211; 31/05/2020 (cig 69769877 CE), secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016.<br />
La gara è stata aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) C.I.L.T.E./COESA/LA DUA VALADDA (da ora anche solo R.T.I.), con la Determinazione del Direttore del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo (C.I.S.S.) n. 203 del 19/05/2017.<br />
La Cooperativa Valdocco, seconda classificata, ha proposto censure avverso gli atti di gara, lamentando altresì la mancata esclusione dell’aggiudicataria, per l’assenza in capo alle ditte mandanti dei requisiti di partecipazione.<br />
Il ricorso è stato proposto a conclusione del procedimento di gara, una volta intervenuta l’aggiudicazione, seppure la stazione appaltante avesse regolarmente comunicato alle ditte partecipanti l’atto di ammissione dei concorrenti, come previsto dall’art 29 d. lgs. 50/2016.<br />
Ai sensi dell’art 120 art 2 bis codice del processo amministrativo (c.p.a.), introdotto dall’art 204 d. lgs. 50/2016, ogni contestazione relativa alla ammissione e/o all’esclusione deve essere proposta nel termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla comunicazione dell’atto di cui all’art 29 d. lgs. 50/2016.<br />
La stazione appaltante e la controinteressata hanno quindi eccepito la irricevibilità del ricorso, in quanto proposto avverso l’aggiudicazione definitiva, mentre, vertendo su questioni di ammissibilità avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’atto di ammissione alla gara dei concorrenti.<br />
Con sentenza non definitiva n. 1129 del 13 novembre 2017, il Collegio ha rilevato che l’applicazione della suindicata normativa dovrebbe condurre alla declaratoria di irricevibilità per tardività del ricorso, impedendo quindi l’esame nel merito delle censure che denunciano l’assenza dei requisiti di partecipazione in capo al R.T.I. risultato aggiudicatario della gara; pertanto il Collegio ha sospeso il giudizio, ritenendo rilevante e decisiva la questione oggetto della domanda di rinvio pregiudiziale.<br />
B) La normativa nazionale e la sua interpretazione.<br />
L’art 120 comma 2 bis del c.p.a. (come modificato dall’art 204 d. lgs. 50/2016) ha previsto il c.d. rito super accelerato, avverso gli atti di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara di appalto.<br />
Nell’art 120 cpa, al comma 2 bis, è stata introdotta la seguente disposizione:<br />
“Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all&#8217;esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell&#8217;articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L&#8217;omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E&#8217; altresì inammissibile l&#8217;impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”.<br />
A sua volta l’art 29 d. lgs. 50/2016 stabilisce che “Al fine di consentire l&#8217;eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell&#8217; articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all&#8217;esito della verifica della documentazione attestante l&#8217;assenza dei motivi di esclusione di cui all&#8217;articolo 80, nonché&#8217; la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le modalità di cui all&#8217;articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell&#8217;amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l&#8217;ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l&#8217;impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.”<br />
In base al combinato disposto delle due norme riportate, per il caso che qui rileva, la ditta partecipante ad una gara, che vuole contestare l’ammissione di un altro partecipante, lamentando il difetto dei requisiti soggettivi e di quelli economico-finanziari e tecnico-professionali e, quindi, l’illegittimità della decisione della stazione appaltante di non aver escluso il partecipante, deve proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione ex art 29 d.lgs. 50/2016.<br />
La previsione di questo rito, c.d. super accelerato, per l&#8217;impugnativa dei provvedimenti di esclusione o di ammissione, risponde alla necessità di consentire la definizione del giudizio prima che si giunga al provvedimento di aggiudicazione; ovverosia, in sostanza, a definire la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all&#8217;esame delle offerte e alla conseguente aggiudicazione.<br />
L’intento del legislatore è stato infatti quello di definire prontamente la platea dei soggetti ammessi alla gara in un momento antecedente all’esame delle offerte (Cons. St, commissione speciale, parere n. 885 dell’1 aprile 2016), creando un «nuovo modello complessivo di contenzioso a duplice sequenza, disgiunto per fasi successive del procedimento di gara, dove la raggiunta certezza preventiva circa la res controversa della prima è immaginata come presupposto di sicurezza della seconda» (Cons. St., sez.V^, ordinanza n. 1059 del 15 marzo 2017).<br />
Una volta che il provvedimento di aggiudicazione intervenga in corso di causa, questo deve essere necessariamente impugnato con ricorso autonomo o con motivi aggiunti, in entrambi i casi con duplicazione degli oneri contributivi.<br />
Ravvisa però il Collegio alcuni profili di criticità dell’attuale sistema, anche alla luce degli orientamenti interpretativi fino ad oggi intervenuti.<br />
Si può infatti prospettare l’ipotesi in cui sia censurata l’ammissione/mancata esclusione di una ditta partecipante che, tuttavia, conclusa la gara, potrebbe non essere risultata aggiudicataria; così come la stessa ricorrente potrebbe, a conclusione del procedimento, porsi in una posizione tale da non avere alcun interesse a contestare l’aggiudicazione.<br />
In tale ipotesi si impone ad un soggetto partecipante alla gara un onere “inutile” al fine dell’interesse finale perseguito da chi partecipa, cioè l’aggiudicazione dell’appalto.<br />
Nella differente ipotesi, in cui nessuna ditta partecipante faccia valere tempestivamente la mancata esclusione di altro partecipante, che risulti poi aggiudicatario, è preclusa la possibilità di fare valere vizi relativi all’illegittima ammissione dell’aggiudicataria, con la conseguenza che potrebbe conseguire l’aggiudicazione una ditta priva dei requisiti di partecipazione, nell’ipotesi in cui la stazione appaltante sia incorsa in errore nella valutazione degli stessi.<br />
Secondo l’orientamento formatosi in merito alla nuova disciplina, il rito super accelerato è da ritenersi conforme ai principi costituzionali.<br />
E’ stato infatti affermato che “la circostanza che, nella fase di ammissione, non sia ancora delineabile in capo ad alcuno dei concorrenti l’utilità finale rappresentata dall’aggiudicazione della gara, non è ostativa all’emersione anticipata di un distinto interesse di natura strumentale (sia pure di nuovo conio come definito in dottrina) che, comunque, rimane proprio e personale del concorrente, e quindi distinto dall’interesse generale alla correttezza e trasparenza delle procedure di gara.<br />
Del resto, l’interesse legittimo è una posizione non solo “differenziata” rispetto alla generalità di consociati ma anche “qualificata” proprio dalla rilevanza che l’ordinamento le attribuisce.<br />
Sicché la necessità di tutela anticipata di tale interesse, nel caso in esame, dipende dalla stessa configurazione bifasica ideata dal legislatore al fine di evitare regressioni del procedimento, per effetto di iniziative di natura contenziosa relativi ai vizi che – alla strega dei comuni principi di buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative – i concorrenti potrebbero far rilevare già dalle fasi preliminari della gara.<br />
D’altro lato, il diritto di difesa a tutela della ulteriore e distinta posizione soggettiva rappresentata dalla vincita della gara, non ne risulta limitato o definitivamente scalfito, in contrasto con le garanzie di cui agli artt. 24 e 113 Cost., poiché delle illegittimità relative alla fase di ammissione ci si può comunque dolere nei termini di decadenza previsti dall’art. 120, comma 2- bis, c.p.a..<br />
Al riguardo, non appare inutile ricordare che anche la Corte costituzionale, in relazione all’introduzione di forme celeri per la definizione delle controversie amministrative ovvero di abbreviazione dei termini – avvenuta a partire dalla fine degli anni 90 del secolo scorso, proprio per il settore delle pubbliche commesse, in esame &#8211; ha costantemente affermato che le stesse non possano considerarsi costituzionalmente illegittime nella misura in cui venga assicurato il rispetto di alcuni valori processuali fondamentali, quali, in primo luogo, l’integrità del contraddittorio nonché la completezza e sufficienza del quadro probatorio (C. Cost., 26.6.2007, n. 237; cfr. anche 20 luglio 2016, n. 191 e la capostipite n. 427 del 1999).<br />
E se, nel caso di specie, l’anticipazione della tutela ad una fase antecedente l’aggiudicazione della gara, rende sicuramente più oneroso l’esercizio del diritto di difesa, a fini di riequilibrio – come ritenuto dal Consiglio di Stato nel cit. parere n. 855/2016, reso sullo schema originario del nuovo codice dei contratti &#8211; dovrebbe essere sufficiente un intervento del legislatore ordinario volto a ridurre il contributo unificato per il contenzioso a valle e, in ogni caso, a garantire la tempestiva conoscenza degli atti e della relativa motivazione (cfr., anche, al riguardo, il parere n. 782 del 30 marzo 2017, reso sul correttivo al codice). (TAR Lazio, sez. II n. 8577/2017)<br />
Non sono tuttavia mancate decisioni che seppur incidentalmente hanno rilevato il possibile contrasto dell’art. 120 c. 2bis c.p.a. con la Carta Costituzionale e con le fonti del diritto europeo, affermando che “il legislatore ha introdotto una sorta di presunzione legale di lesione, non direttamente correlata alla lesione effettiva e concreta di un bene della vita secondo la dimensione sostanzialistica dell’interesse legittimo. (…) il nuovo rito superaccelerato sembra porsi in contrasto con le garanzie costituzionali di azione in giudizio e tutela contro gli atti della P.A. ex art. 24 e 113 Cost. e questo a causa dell’onere di immediata impugnativa di provvedimenti a fronte dell’assenza di un interesse concreto ed attuale al ricorso” (T.A.R. Campania, Sez. IV, 20/12/2016, n. 5852). E ancora “la novella legislativa dell’art. 120 c. 2bis c.p.a. confligge con il quadro giurisprudenziale storicamente consolidatosi atteso che veicola nell’ordinamento l’onere di immediata impugnazione dell’ammissione di tutti gli operatori economici &#8211; quale condizione di ammissibilità della futura impugnazione del provvedimento di aggiudicazione &#8211; anche in carenza di un’effettiva lesione od utilità concreta” (T.A.R. Puglia, Sez. III, 08/11/2016, n. 1262).<br />
La previsione di un rito “ad hoc” per la fase di ammissione/esclusione aggrava il partecipante alla gara dell’onere di proporre una doppia impugnazione, seppure nell’ambito dello stesso giudizio, qualora il provvedimento di aggiudicazione della gara, sia sopraggiunto quando il giudizio ex art 120 comma 6 bis non sia ancora definito.<br />
Infatti, seppur il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VIII, 19 gennaio 2017, n. 434; TAR Bari, sez. I, 7 dicembre 2016, n. 1367) ritiene che si possa ricorrere all’istituto dei motivi aggiunti (da formulare ossia avverso il successivo provvedimento di aggiudicazione), tuttavia questo impone comunque un aggravio processuale ed economico.<br />
C) Il diritto della Unione: i principi europei in materia di diritto di difesa e di presupposti dell’azione. Il principio di effettività sostanziale della tutela.<br />
Premesso quanto sopra circa la disciplina nazionale, si devono richiamare le norme rilevanti nel caso in esame, del diritto dell’Unione Europea.<br />
Gli artt. 6 e 13 della CEDU riconoscono il diritto ad un giusto ed effettivo processo, sotto il profilo sostanziale, garantendo una tutela attraverso un’adeguata qualificazione della situazione giuridica soggettiva da proteggere e una tutela processuale attraverso le tre componenti fondamentali del principio di effettività: pienezza e completezza della tutela e ragionevole durata del processo.<br />
L’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea stabilisce il diritto dell’individuo ad “un ricorso effettivo davanti ad un giudice”, quando siano stati violati i propri diritti e le proprie libertà.<br />
In tema di appalti, l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, modificato dall’art. 1 Dir. 2007/66/CE, stabilisce che “gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla Dir. 2004/18/CE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace”.<br />
Tale Direttiva, all’art. 1 (“Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso”), fissa i fondamentali principi di efficacia, celerità, non discriminazione ed accessibilità, che nell’ordinamento interno possono condensarsi nelle formule dell’effettività e satisfattività della tutela. Essa, infatti, stabilisce, nel testo novellato, che:<br />
“1. … Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono.<br />
2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell&#8217;ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.<br />
3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione.”<br />
La disposizione (e specificatamente l&#8217;art. 1, comma 3,) riconnette espressamente e chiaramente il principio di effettività della tutela delle posizioni soggettive di derivazione europea in materia di appalti alla nozione di interesse, là dove impone agli Stati membri di apprestare un sistema di giustizia che garantisca un utile accesso a &#8220;chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l&#8217;aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione&#8221;.<br />
Il principio di efficacia presuppone quindi che l’azione sia volta a soddisfare un interesse attuale e concreto del soggetto ricorrente, che agisce a tutela di una sua lesione al bene della vita costituito dall’aggiudicazione della gara di appalto cui ha partecipato.<br />
Tale principio postula che l’operatore economico al quale dev’essere assicurato un sistema di giustizia effettivo abbia e conservi un interesse all’aggiudicazione dell’appalto (in tal senso la sentenza della Corte di Giustizia UE 5.4.2016, C 689/13 Puligenica/Airgest spa).<br />
Corollario indefettibile di detti principi è che la tutela giurisdizionale può (e deve) esserci solo ove vi sia stata una lesione di un diritto o di un interesse legittimo, e che vi sia un interesse, concreto ed attuale, ad una pronuncia dell’autorità giudiziaria.<br />
Consegue anche che il legislatore non potrebbe mai imporre al privato cittadino di azionare lo strumento processuale prima che detta lesione concreta e attuale di un diritto o di un interesse legittimo sia reale ed effettiva.<br />
Ne consegue che il principio di effettività sostanziale non può dirsi rispettato quando la possibilità di contestare le decisioni delle amministrazioni giudicatrici sia affidata all’iniziativa di soggetti che non hanno alcuna garanzia di poter ricavare vantaggi materiali dal favorevole esito della controversia o che addirittura potrebbero correre il rischio di favorire propri concorrenti, come potrebbe accadere qualora il ricorso contro l’atto di ammissione alla gara sia stato proposto da uno dei concorrenti poi collocati in posizione non utile ai fini dell’aggiudicazione.<br />
D) Le questioni di rilevanza europea.<br />
Il rito di cui all’art 120 co. 2 bis c.p.a. implica una tutela di tipo oggettiva, in cui l’azione non si configura caratterizzata da un interesse attuale del ricorrente e da una lesione concreta della sua situazione giuridica soggettiva.<br />
L’operatore economico è obbligato ad impugnare le ammissioni di tutti i concorrenti alla gara, senza sapere ancora chi sarà l’aggiudicatario e, parimenti, senza sapere se lui stesso si collocherà in graduatoria in posizione utile per ottenere e/o contestare l’aggiudicazione dell’appalto. Si impone quindi al concorrente di promuovere l’azione giurisdizionale senza alcuna garanzia che detta iniziativa possa garantirgli una concreta utilità, facendo carico anche all’operatore che abbia presentato un’offerta risultata poi non competitiva in esito alla selezione, di assumere gli oneri connessi all’esperimento immediato del giudizio, ossia di promuovere un ricorso inutile e non efficace.<br />
Le norme censurate hanno pertanto introdotto una tipologia di contenzioso che si qualifica per essere un giudizio di diritto oggettivo, contrario ai principi comunitari sopra richiamati, che forgiano il diritto di azione come diritto del solo soggetto titolare di un interesse attuale e concreto, interesse che, nell’ipotesi delle gare di appalto, consiste unicamente nel conseguimento dell’aggiudicazione, o, al più, quale modalità strumentale al perseguimento del medesimo fine, nella chance derivante dalla rinnovazione della gara. Si rende in tal modo recessivo il principio della immediatezza della lesione derivante dal provvedimento impugnato rispetto alla (necessaria) attualità della reazione giurisdizionale, anticipandola obbligatoriamente ad un momento procedimentale nel quale la selezione degli interessi dei singoli partecipanti non è ancora tale da poter far riconoscere in capo a ciascun concorrente un effettivo e concreto interesse (ed utilità) all’impugnativa.<br />
Peraltro, il soggetto privato obbligato a proporre un giudizio secondo lo schema del rito “superaccelerato” non solo non ha un interesse concreto ed attuale ad una pronuncia dell’autorità giudiziaria, ma subisce anche un danno dall’applicazione dell’art. 120 c. 2bis c.p.a., non solo con riferimento agli esborsi economici ingentissimi collegati alla proposizione di plurimi ricorsi avverso l’ammissione di tutti i concorrenti alla gara (in un numero potenzialmente molto elevato), ma anche per la potenziale compromissione della propria posizione agli occhi della Commissione di gara della S.A., destinataria dei plurimi ricorsi, che è chiamata nelle more del giudizio a valutare l’offerta tecnica del ricorrente; e per le nefaste conseguenze in merito al rating d’impresa disciplinato dall’art. 83 CCP, che individua come parametro di giudizio (negativo) l’incidenza dei contenziosi attivati dall’operatore economico nelle gare d’appalto.<br />
In tale quadro, che si prospetta potenzialmente idoneo a dissuadere i concorrenti da iniziative processuali anticipate rispetto al verificarsi della lesione concreta, sembrano trovare fondamento le critiche sollevate da parte della dottrina che ha attribuito alla novella legislativa l’intendimento di ridurre le facoltà di difesa e, al contempo, le occasioni di sindacato del giudice amministrativo sull’esito delle gare pubbliche.<br />
La violazione ai principi comunitari sopra richiamati, ed in particolare laddove si rende l’accesso alla giustizia amministrativa eccessivamente gravoso, si ravvisa in quanto l’attuale sistema impone a ogni ditta concorrente di:<br />
1) impugnare il provvedimento di ammissione di tutte le altre ditte partecipanti;<br />
2) proporre il relativo ricorso in una fase del procedimento in cui la cognizione dei documenti di gara degli altri concorrenti è resa problematica dalla disciplina dettata nell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, che al comma terzo vieta di comunicare o comunque di rendere noti gli atti di gara, l’accesso ai quali è differito all’aggiudicazione e, al suo comma quarto, rende punibile, ai sensi dell’art. 326 c.p. (rivelazione di segreti d’ufficio), la condotta del pubblico ufficiale o degli incaricati di pubblico servizio (endiadi in cui sono compresi tutti i funzionari addetti alla procedura di gara) inosservante del divieto. La cogenza di tale incondizionato divieto, oltre a porre questioni di coordinamento con l’art. 29 cit., lascia prevedere una giustificata ritrosia dei soggetti responsabili della procedura a rendere ostensibile, oltre al provvedimento di ammissione, la documentazione amministrativa dei concorrenti, costringendo gli operatori a proporre ricorsi “al buio” ovvero, come confermato dalle già numerose pronunce intervenute sul punto, a presentare ulteriori ricorsi per l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione necessaria per la proposizione del ricorso ex art. 120, comma 2 bis, c.p.a.;<br />
3) formulare censure avverso ogni atto di ammissione, per evitare di incorrere nell’inammissibilità di un ricorso cumulativo (ogni ammissione potrebbe risultare affetta da vizi propri e distinti rispetto all’altra, con diversità oggettiva e soggettiva per ogni ricorso), con la necessaria proposizione di tanti ricorsi quante sono le ditte ammesse e quindi con la conseguenza di dover versare il contributo unificato per ogni ricorso (può dirsi acclarata la funzione dissuasiva all’azione giurisdizionale indotta dal cumulo di tributi giudiziari dovuti in caso di impugnazione separata degli atti di ammissione e di aggiudicazione nell’ambito della stessa procedura di gara).<br />
Risulta netto il contrasto con il principio di effettività sostanziale della tutela assicurato dalla direttiva recepita (89/665), laddove prevede una decadenza di motivi ricorsuali deducibili nel momento in cui l’esigenza di tutela soggettiva diviene concreta ed attuale, cioè con l’aggiudicazione.<br />
Inoltre, per quanto possa estendersi la nozione di interesse processualmente rilevante fino a comprendervi l&#8217;accezione anche di un interesse strumentale alla rinnovazione della procedura, non possono certo ravvisarsi gli estremi della condizione dell&#8217;azione in una situazione in cui dall&#8217;accoglimento del ricorso non derivi neanche il limitato effetto dell&#8217;indizione di una nuova procedura.<br />
La corretta attuazione dei principi sopra richiamati suggerirebbe l&#8217;approdo (o per meglio dire il ritorno) ad una soluzione che consenta di attendere la definizione della procedura e la piena discovery, prima di proporre ricorso per motivi relativi alla ammissione dell’aggiudicatario.<br />
Sotto ulteriore profilo, la normativa interna in esame comporta, ad avviso del Collegio, altresì la violazione del principio di proporzionalità, che, com’è noto, costituisce parte integrante dei principi generali del diritto comunitario ed esige che la normativa nazionale non ecceda i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento degli scopi pur legittimamente perseguiti da ciascuno Stato. Alla stregua di tale principio, infatti, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella meno restrittiva e penalizzante, in modo che gli inconvenienti causati dalle stesse misure non siano sproporzionati rispetto ai fini da raggiungere (cfr., ad es.: sent. Corte di giustizia UE 12.7.2001, causa C-189/01; id., 12/9/2013, n. 660; 8/5/2013, n. 197; 13/12/2012, n. 395; Grande sezione, 27/11/2012, n. 566; Grande sezione, 21/12/2011, n. 28).<br />
La misura di cui trattasi è ridondante sotto diversi profili.<br />
Da un lato essa genera il rischio di una proliferazione dei ricorsi nella fase di “qualificazione”, cioè di ammissione delle imprese, e di una conseguente paralisi dei procedimenti di gara, soprattutto di quelli relativi ad appalti di rilevante importo, rispetto ai quali il gravoso onere economico dell&#8217;iniziativa giudiziaria non rappresenta una remora, con buona pace delle esigenze di celerità procedimentale e di deflazione del contenzioso che si immaginano garantite dalla riforma.<br />
Da altro lato e al contrario, l’attuale sistema può facilmente comportare, specialmente per appalti di non elevatissimo importo, rinunce da parte dell’interessato alla scelta di proporre il ricorso giurisdizionale. In una fase anticipata in cui gli operatori non possono confidare nelle utilità derivanti dall’aggiudicazione, l’entità degli esborsi necessari per la difesa processuale può costituire motivo di forte dissuasione al ricorso agli strumenti processuali che potrebbero essere fatti valere in giudizio, compromettendo anche il diritto di difesa.<br />
La stessa normativa, imponendo a tutti i concorrenti di far valere le cause di esclusione mediante l’immediata contestazione degli atti di ammissione alla gara, sanzionando la decadenza dalla possibilità di contestare l’ammissione dei concorrenti stessi al momento della formazione della graduatoria e dell’aggiudicazione dell’appalto, priva l’aggiudicatario del rimedio del ricorso incidentale da opporre a chi contesti l’aggiudicazione senza possedere i requisiti di ammissione alla gara.<br />
Al contempo ancora più grave, come sembra dimostrare il caso all’esame di questo TAR, è il rischio che l’operare del nuovo meccanismo preclusivo finisca per rendere inattaccabili aggiudicazioni disposte in favore di soggetti privi dei requisiti di partecipazione, posti a presidio della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Collegio ritiene un tale esito contrastare anche, e soprattutto, con quella che è l’esigenza sottesa a tutta la regolamentazione europea e nazionale in materia di appalti pubblici: e cioè l’esigenza di assicurare che le commesse pubbliche vengano affidate al soggetto maggiormente idoneo, esigenza alla quale il confronto concorrenziale è funzionale e che inevitabilmente rimarrebbe frustrata ove si consentisse, in forza di quello che è un meccanismo di natura meramente processuale, di tenere ferma l’aggiudicazione pronunciata a favore di un aggiudicatario che risulti non possedere i requisiti di partecipazione alla gara.<br />
F) Formulazione dei quesiti sottoposti alla Corte.<br />
In conclusione, il Collegio ritiene di dover sottoporre all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea i due seguenti quesiti:<br />
1) se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, ostino ad una normativa nazionale, quale l’art. 120 comma 2 bis c.p.a, che, impone all’operatore che partecipa ad una procedura di gara di impugnare l’ammissione/mancata esclusione di un altro soggetto, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con cui viene disposta l’ammissione/esclusione dei partecipanti;<br />
2) se la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, segnatamente, gli articoli artt. 6 e 13 della CEDU, l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 1 Dir. 89/665/CEE, 1 e 2 della Direttiva, osti ad una normativa nazionale quale l’art. 120 comma 2 bis c.p.a, che preclude all’operatore economico di far valere, a conclusione del procedimento, anche con ricorso incidentale, l’illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori, in particolare dell’aggiudicatario o del ricorrente principale, senza aver precedentemente impugnato l’atto di ammissione nel termine suindicato.<br />
Si trasmette alla cancelleria della Corte, mediante plico raccomandato, copia dei seguenti atti:<br />
&#8211; ricorso di primo grado;<br />
&#8211; memorie delle parti;<br />
&#8211; sentenza non definitiva del Tribunale amministrativo del Piemonte, sezione I, n. 1192 pubblicata in data 13 novembre 2017;<br />
&#8211; presente ordinanza.<br />
Il presente giudizio viene sospeso nelle more della definizione dell’incidente comunitario, e ogni ulteriore decisione, anche in ordine alle spese, è riservata alla pronuncia definitiva.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,<br />
a) rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione pregiudiziale indicata in motivazione;<br />
b) dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della presente ordinanza e di copia degli atti indicati in motivazione, nonché di ogni ulteriore atto eventualmente richiesto, in futuro, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea;<br />
c) sospende il presente giudizio fino alla notificazione a questo TAR, da parte della Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, della decisione emessa dalla suddetta Corte.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Domenico Giordano, Presidente<br />
Silvana Bini, Consigliere, Estensore<br />
Roberta Ravasio, Consigliere &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-17-1-2018-n-88/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 17/1/2018 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.88</a></p>
<p>Presidente Silvestri, Redattore Coraggio Finanza pubblica – rapporti stato/regioni &#8211; Art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione) &#8211; Disposizioni in tema di indebitamento delle Regioni &#8211; Q.l.c. sollevata da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Silvestri, Redattore Coraggio</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Finanza pubblica – rapporti stato/regioni &#8211; Art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione) &#8211; Disposizioni in tema di indebitamento delle Regioni &#8211;  Q.l.c. sollevata da Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento &#8211; Lamentata violazione degli artt. 117, sesto comma, Cost. e 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e del principio di leale collaborazione &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.</p>
<p>Finanza pubblica – rapporti stato/regioni &#8211; Art. 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012 &#8211; Previsione secondo la quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il contributo sia adottato sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché d’intesa con la Conferenza unificata &#8211; Q.l.c. sollevata da Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Provincia autonoma di Trento &#8211;  Lamentata violazione del principio di leale collaborazione dell&#8217;autonomia finanziaria regionale e il principio consensualistico nella determinazione delle modalità di concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica &#8211; Illegittimità costituzionale parziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»; </p>
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012, nella parte in cui prevede che «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
&#8211;    Gaetano                 SILVESTRI                                        Presidente<br />
&#8211;    Luigi                      MAZZELLA                                        Giudice<br />
&#8211;    Sabino                    CASSESE                                                  ”<br />
&#8211;    Giuseppe                TESAURO                                                 ”<br />
&#8211;    Paolo Maria            NAPOLITANO                                         ”<br />
&#8211;    Giuseppe                FRIGO                                                       ”<br />
&#8211;    Alessandro             CRISCUOLO                                            ”<br />
&#8211;    Paolo                      GROSSI                                                     ”<br />
&#8211;    Giorgio                   LATTANZI                                                ”<br />
&#8211;    Aldo                       CAROSI                                                     ”<br />
&#8211;    Marta                     CARTABIA                                               ”<br />
&#8211;    Sergio                     MATTARELLA                                         ”<br />
&#8211;    Mario Rosario        MORELLI                                                  ”<br />
&#8211;    Giancarlo               CORAGGIO                                              ”<br />
&#8211;    Giuliano                 AMATO                                                     ”<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 2 e 3, 10, commi 3, 4 e 5, 11 e 12 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento con ricorsi notificati il 16 marzo 2013, depositati in cancelleria il 20 ed il 21 marzo 2013 ed iscritti ai nn. 48 e 49 del registro ricorsi 2013.<br />
<i><br />
Visti</i> gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; <br />
<i>udito</i> nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;<br />
<i>uditi</i> gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.&#8722; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato gli artt. 9, commi 2 e 3, 10, commi 3, 4 e 5, 11 e 12, contenuti nel Capo IV, rubricato «Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico», della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione), in quanto violerebbero le proprie prerogative costituzionali e statutarie.<br />
1.1.&#8722; Nel rivolgere le proprie censure in primo luogo avverso l’art. 10, esse evidenziano come, a mente dei commi 1 e 2 non impugnati, il ricorso delle autonomie territoriali all’indebitamento sia consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, e le relative operazioni possano essere effettuate «solo contestualmente all’adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, nei quali sono evidenziate l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti».<br />
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento impugnano, invece, i commi 3, 4 e 5, che sarebbero lesivi delle proprie competenze perché dettano una disciplina analitica e di dettaglio delle operazioni di indebitamento già regolate in maniera più favorevole dagli statuti.<br />
In particolare, ai sensi del comma 3, «Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l’anno di riferimento, l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione […]»; ciascun ente territoriale «può in ogni caso ricorrere all’indebitamento nel limite delle spese per rimborsi di prestiti risultanti dal proprio bilancio di previsione».<br />
Il comma 4, proseguono le ricorrenti, prevede che, «Qualora, in sede di rendiconto, non sia rispettato l’equilibrio di cui al comma 3, primo periodo, il saldo negativo concorre alla determinazione dell’equilibrio della gestione di cassa finale dell’anno successivo del complesso degli enti della regione interessata, compresa la medesima regione, ed è ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il saldo previsto».<br />
Infine, in base al comma 5, «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato d’intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo».<br />
1.2.&#8722; Rammentano le ricorrenti che esse godono di autonomia finanziaria in forza dei propri statuti [artt. 48 e seguenti della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e artt. 69 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)].<br />
1.2.1.&#8722; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in particolare, fa presente che ai sensi dell’art. 52 dello statuto ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti, per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie; che la sua competenza in materia è collegata anche alla propria autonomia organizzativa, poiché la materia «ordinamento degli uffici» (art. 4, comma 1, numero 1, dello statuto) comprende anche la contabilità regionale, ed essa ha esercitato tale competenza con la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), che all’art. 24 regola il ricorso al mercato finanziario, disponendo, al comma 2, che «L’importo complessivo annuale delle rate di ammortamento per capitale e interessi derivante dal ricorso al mercato finanziario non può superare il 10 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate derivanti dai tributi propri e dalle compartecipazioni nette di tributi erariali previsto in ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale».<br />
1.2.2.&#8722; La Provincia autonoma di Trento, invece, rammenta che l’art. 74 dello statuto dispone che «la regione e le provincie possono ricorrere all’indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti»; l’art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) statuisce che «Spetta alla regione e alle provincie emanare norme in materia di bilanci, di rendiconti, di amministrazione del patrimonio e di contratti della regione e delle province medesime e degli enti da esse dipendenti».<br />
Tale competenza, prosegue la ricorrente, è stata esercitata con la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) e dell’indebitamento si occupa, in particolare, l’art. 31. La materia sarebbe ulteriormente regolata dagli artt. 29, 29-<i>bis</i> e 30 del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all’articolo 78-<i>ter</i> della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.).<br />
Lo stesso statuto, poi, all’art. 79, regolerebbe in maniera precisa, esaustiva ed esclusiva i modi in cui le Province assolvono gli «obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale», espressamente prevedendo che «Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall’articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1», e che «non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale».<br />
1.3.&#8722; Avendo le norme impugnate scopo di «stabilizzazione finanziaria», proseguono le ricorrenti, esse non potrebbero essere unilateralmente imposte alle autonomie speciali, dovendosi seguire il principio dell’accordo, fissato dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2011), e prima ancora dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).<br />
Entrambe le ricorrenti precisano di non volersi sottrarre ai princìpi della sostenibilità del debito delle pubbliche amministrazioni e dell’equilibrio di bilancio, ma ritengono che la definizione delle loro modalità attuative debba avvenire con le procedure previste dagli statuti.<br />
1.4.&#8722; Sotto altro profilo, poi, i commi 3, 4 e 5 dell’art. 10 citato sarebbero illegittimi anche nella parte in cui si applicano ai Comuni insistenti nei territori delle autonomie ricorrenti, avendo esse competenza legislativa in materia di finanza locale [la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia invoca gli artt. 4, comma 1, numero 1-<i>bis</i>), e 54 dello statuto, nonché l’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) e gli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia); la Provincia autonoma di Trento, gli artt. 80 e 81 dello statuto, come integrati dall’art. 17 del decreto legislativo n. 268 del 1992, nonché l’art. 31 della legge prov. Trento n. 7 del 1979 e l’art. 25 della legge della Provincia di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)].<br />
Le norme censurate, dunque, violerebbero tali parametri perché disciplinano in modo dettagliato l’indebitamento dei Comuni e, aggiunge la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, avendo scopo di coordinamento della finanza pubblica, violerebbero anche i commi 134, 154 e 155 dell’art. 1 della legge n. 220 del 2010, regolanti in via esclusiva le modalità di realizzazione, da parte delle Regioni autonome e dei loro enti locali, degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica concordati con lo Stato.<br />
1.5.&#8722; Proseguono le ricorrenti, evidenziando come il comma 5 dell’art. 10 impugnato, in base al quale i criteri e le modalità di attuazione dell’articolo medesimo sono rimessi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia illegittimo perché contempla un atto normativo rimesso ad una fonte secondaria statale in un ambito di competenza regionale, in violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost.; e perché viola l’art. 5, comma 2, lettera <i>b</i>), della legge cost. n. 1 del 2012, che rinvia alla legge la disciplina dell’indebitamento.<br />
1.6.&#8722; Le ricorrenti ritengono, ancora, che il comma 5 impugnato sia illegittimo per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia adottato non d’intesa con la Conferenza unificata ma con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ove le autonomie territoriali sono coinvolte solo in modo parziale e con esclusione dei Presidenti di Regione e Provincia.<br />
1.7.&#8722; L’illegittimità dell’art. 10, commi 3 e 5, infine, renderebbe «illegittimo anche l’art. 9, commi 2 e 3, nella parte in cui richiamano, rispettivamente, il comma 4 dell’articolo 10, tenendone ferma la disciplina, e “le modalità previste dall’articolo 10” in relazione alla destinazione dei saldi attivi al finanziamento delle spese di investimento».<br />
1.8.&#8722; Entrambe le ricorrenti censurano, poi, l’art. 12, rubricato «Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico», il quale articolo, ai commi 2 e 3, prevede che le Regioni e gli enti locali contribuiscono, «Nelle fasi favorevoli del ciclo economico», al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministrisulla base del documento di programmazione finanziaria.<br />
Tali norme violerebbero l’autonomia finanziaria delle ricorrenti, poiché una parte delle risorse previste dagli statuti (e in particolare dagli artt. 48 e 49 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia e dagli artt. 75 e 79 dello statuto per il Trentino-Alto Adige) verrebbero, mediante l’imposizione del dovere di contribuzione al fondo in parola, ad esse unilateralmente sottratte; e violerebbero altresì l’art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della legge n. 220 del 2010 e, per quanto riguarda la Provincia autonoma di Trento, anche gli artt. 104 e 107 dello statuto: le citate previsioni, infatti, definirebbero in modo esaustivo i modi consensuali in cui le autonomie speciali concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.<br />
Le norme impugnate, aggiunge la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prevedendo che gli enti locali concorrano al risanamento della finanza statale, violerebbero anche la già ricordata competenza regionale in materia di finanza locale.<br />
1.9.&#8722; L’art. 12, prosegue la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, violerebbe anche l’art. 5, comma 2, lettera <i>c</i>), della legge cost. n. 1 del 2012, che si limiterebbe ad affidare alla legge statale la fissazione delle modalità del concorso delle Regioni alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, mentre «l’<i>an</i> ed il <i>quantum </i>del contributo», in relazione alle autonomie speciali, andrebbero determinati secondo le consuete modalità consensuali.<br />
1.10.&#8722; L’art. 12, comma 3, infine, secondo entrambe le ricorrenti, violerebbe il principio di leale collaborazione, nella misura in cui prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il citato contributo sia adottato non d’intesa con la Conferenza unificata ma sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ove le autonomie territoriali sono coinvolte solo in modo parziale e con esclusione dei Presidenti di Regione e Provincia.<br />
1.11.&#8722; La sola Provincia autonoma di Trento, poi, impugna l’art. 11, rubricato «Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali», ed istitutivo, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera <i>g</i>), della legge cost. n. 1 del 2012, di un fondo alimentato con l’indebitamento statale e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali.<br />
Nonostante l’art. 11, di per sé, possa essere considerato «favorevole» per la Provincia, viene impugnato «per coerenza» rispetto all’art. 12, «in quanto parte dello stesso meccanismo giuridico complessivo».<br />
Le due questioni sarebbero collegate, nel senso che l’art. 11 prevede un contributo statale in favore degli enti territoriali «nelle fasi avverse del ciclo economico», mentre l’art. 12 prevede «nelle fasi favorevoli» un contributo degli enti territoriali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. La ricorrente, tuttavia, ritiene di godere, in forza dello statuto, di un regime speciale di «neutralità», nel senso che non deve concorrere al risanamento della finanza pubblica se non nei modi previsti dallo statuto o sulla base di esso.<br />
1.12.&#8722; Per la sola ipotesi di non accoglimento delle questioni sopra dette e relative agli artt. 11 e 12, poi, la Provincia ricorrente impugna l’art. 11, comma 3, in quanto violativo del principio di leale collaborazione, laddove prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il fondo sia adottato sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ove le autonomie territoriali sono coinvolte solo in modo parziale e con esclusione del Presidente della Provincia, anziché previa intesa con la Conferenza unificata.<br />
2.– In entrambi i procedimenti si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con motivazioni identiche, che i ricorsi vengano rigettati.<br />
Osserva la difesa erariale come la legge cost. n. 1 del 2012, che ha formalmente introdotto nella Costituzione i principi del pareggio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico, abbia rimodulato gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., attribuendo allo Stato competenza esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e specificando l’obbligo per tutti gli enti territoriali del rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci.<br />
Obiettivo primario di tale intervento normativo sarebbe stato quello di assicurare, in coerenza con gli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e il rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo statale e regionale.<br />
Quanto alle disposizioni della legge costituzionale non «incorporate» nella Costituzione, l’art. 5, commi 1 e 2, avrebbe elencato una serie di prescrizioni specifiche destinate ad essere definite da una successiva «legge rinforzata», da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera <i>ex</i> art. 81, sesto comma, Cost.<br />
Tale legge rinforzata sarebbe una fonte atipica, in quanto a «competenza riservata e dotata di una maggiore forza passiva» rispetto alle leggi ordinarie: in base all’art. 1 della legge medesima, l’abrogazione, la modifica o la deroga alle disposizioni da essa introdotte è possibile solo in modo espresso, attraverso una legge successiva, da approvare sempre a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere. Essa, quindi, conterrebbe norme interposte e, pertanto, sarebbe dotata di «prevalenza gerarchica di tipo contenutistico-sostanziale» sulla legge ordinaria.<br />
Il rispetto dell’equilibrio di bilancio, espressamente enunciato nella nuova formulazione dell’art. 119 Cost., non potrebbe quindi ritenersi un’illegittima limitazione dell’autonomia finanziaria delle Regioni o degli enti locali, ma andrebbe considerato come una regolamentazione costituzionalmente imposta, nel rispetto dei vincoli economici e finanziari comunitari da assicurarsi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.<br />
Con riferimento, invece, al ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali, l’art. 10 censurato introdurrebbe importanti novità. Esso sarebbe possibile: 1) solo laddove siano contestualmente adottati dei piani di investimento della durata non superiore alla vita utile dell’investimento; 2) apposite intese regionali garantiscano l’equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della Regione (compresa la Regione medesima). Quest’ultima previsione, peraltro, corrisponderebbe a quanto previsto nel novellato art. 119, ultimo comma, Cost.<br />
Altro vincolo all’amministrazione finanziaria delle Regioni e degli enti locali, poi, sarebbe rappresentato, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, dalla previsione del concorso di tutte le amministrazioni territoriali alla sostenibilità del debito pubblico (art. 12), mediante contribuzione, nelle fasi favorevoli del ciclo economico, ad un fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, in attuazione dei princìpi costituzionali di solidarietà e unità dell’ordinamento ricavabili dagli artt. 5 e 119 Cost.<br />
Tutte le disposizioni impugnate, dunque, non porrebbero alcuna limitazione all’autonomia finanziaria delle ricorrenti, ma risponderebbero alle prescrizioni imposte dai novellati artt. 81, sesto comma, e 119 Cost., oltre che dall’art. 5, comma 2, lettere <i>b</i>) e <i>c</i>) della legge cost. n. 1 del 2012. Esse, inoltre, sarebbero state dettate nella materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici attribuita alla competenza esclusiva statale e si atteggerebbero a norme interposte alla Costituzione.<br />
Conclude il Presidente del Consiglio dei ministri, ricordando come la giurisprudenza della Corte costituzionale abbia elaborato una nozione ampia dei principi di coordinamento della finanza pubblica e ritenuto legittimo l’intervento statale anche mediante l’esercizio di poteri di ordine amministrativo, regolazione tecnica e rilevazione di dati e controllo.<br />
3.&#8722; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno depositato memorie con cui hanno evidenziato come la difesa dello Stato ritenga le disposizioni censurate riconducibili all’introduzione del principio costituzionale del rispetto dell’equilibrio di bilancio, da intendersi riferito anche alle autonomie territoriali, e all’art. 5 della legge cost. n. 1 del 2012, il quale regolerebbe il contenuto della legge organica prevista dall’art. 81, sesto comma, Cost.<br />
Ritengono le ricorrenti che la legittimità delle misure imposte dal legislatore statale non possa essere rinvenuta nel citato art. 5, poiché quest’ultimo non fissa limiti quantitativi all’indebitamento, né regolamenta il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.<br />
Sostiene poi la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, da un lato, che sarebbe indimostrato che l’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., come modificato dall’art. 3 della legge cost. n. 1 del 2012 (mediante attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci), sia applicabile anche alle Regioni speciali; dall’altro, che quest’ultima materia attiene alle regole tecniche di redazione dei bilanci e non agli oggetti regolati dagli artt. 10 e 12 delle legge n. 243 del 2012.<br />
Aggiunge, infine, la Regione ricorrente che l’impugnato art. 10, comma 5, prevede un potere normativo che va oltre la mera «regolazione tecnica», sicché esso non potrebbe, in ogni caso, incidere sulla propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita.<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato gli artt. 9, commi 2 e 3, 10, commi 3, 4 e 5, 11 e 12, contenuti nel Capo IV, rubricato «Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico», della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione), in quanto violerebbero le proprie prerogative costituzionali e statutarie.<br />
In particolare, secondo entrambe le ricorrenti, i commi 3, 4 e 5 dell’art. 10, rubricato «Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali», detterebbero una disciplina dettagliata nella materia dell’indebitamento già regolata in maniera più favorevole dai rispettivi statuti, eccedendo dai limiti propri dell’intervento statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, violerebbero la loro autonomia finanziaria, invaderebbero la propria competenza legislativa in materia di finanza locale ed eluderebbero il principio consensualistico nella determinazione delle modalità di concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. I parametri invocati sono, quanto alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, gli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-<i>bis</i>), 48 e seguenti, 52 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché l’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), gli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia); quanto alla Provincia autonoma di Trento, gli artt. 69 e seguenti, 74, 79, 80, 81 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché l’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), l’art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), l’art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino); quanto ad entrambe, l’art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2011) e la legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).<br />
Il comma 5 del medesimo articolo, poi, contemplerebbe un atto regolamentare statale in un ambito di competenza regionale, in violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., e violerebbe altresì l’art. 5, comma 2, lettera <i>b</i>), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), e il principio di leale collaborazione.<br />
Le ricorrenti hanno altresì impugnato i commi 2 e 3 dell’art. 9, rubricato «Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», per violazione derivata dall’illegittimità dei richiamati commi 3 e 5 dell’art. 10.<br />
Anche l’art. 12, rubricato «Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico», violerebbe la loro autonomia finanziaria e il principio consensualistico nella determinazione delle modalità di concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica; secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia esso violerebbe anche la propria competenza in materia di finanza locale e l’art. 5, comma 2, lettera <i>c</i>), della legge cost. n. 1 del 2012 (gli ulteriori parametri invocati sono, quanto al Friuli-Venezia Giulia, gli artt. 48 e 49 della legge cost. n. 1 del  1963, l’art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, gli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, l’art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge n. 220 del 2010, nonché, quanto alla Provincia autonoma di Trento, gli artt. 75, 79, 104 e 109 del d.P.R. n. 670 del 1972).<br />
Secondo entrambe le ricorrenti, poi, il comma 3 dell’art. 12 &#8722; nella parte in cui prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il contributo sia adottato sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché d’intesa con la Conferenza unificata &#8722; violerebbe il principio di leale collaborazione.<br />
La sola Provincia autonoma di Trento ha impugnato «per coerenza» l’art. 11, rubricato «Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali», istitutivo di un fondo alimentato con l’indebitamento statale e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali.<br />
Per l’ipotesi di non accoglimento di queste censure relative agli artt. 11 e 12, la Provincia autonoma di Trento ha infine impugnato l’art. 11, comma 3, in quanto violativo del principio di leale collaborazione.<br />
La Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene l’infondatezza complessiva del ricorso sul presupposto che l’intera materia regolata dalla legge n. 243 del 2012 sarebbe riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, a seguito dell’inserimento &#8722; operato dalla legge cost. n. 1 del 2012 &#8722; della «armonizzazione dei bilanci» nella lettera <i>r</i>) del secondo comma dell’art. 117 Cost., nonché in ragione dei princìpi dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico.<br />
2.– In considerazione della sostanziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, i giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente.<br />
3.– L’impugnazione della legge n. 243 del 2012 è ammissibile, dal momento che, pur trattandosi di una legge “rinforzata”, in ragione della maggioranza parlamentare richiesta per la sua approvazione, essa ha comunque il rango di legge ordinaria e in quanto tale trova la sua fonte di legittimazione – ed insieme i suoi limiti – nella legge cost. n. 1 del 2012, di cui detta la disciplina attuativa.<br />
4.– Le questioni sollevate dalle ricorrenti attengono a tre diversi gruppi di disposizioni, aventi ad oggetto la disciplina dell’indebitamento (art. 10), l’equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli enti locali (art. 9), il concorso dello Stato e delle Regioni e delle Provincie autonome, rispettivamente, al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali e alla sostenibilità del debito pubblico (artt. 11 e 12).<br />
La tesi prospettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento a tutte le censure, è che la riforma costituzionale abbia introdotto una nuova competenza esclusiva dello Stato, atta a giustificare l’intero raggio dell’intervento operato con la legge n. 243 del 2012.<br />
5.– Al fine di vagliare la tesi è necessario tratteggiare il quadro normativo sovranazionale e interno in cui si collocano le disposizioni censurate.<br />
Con il patto “Euro Plus”, approvato dai Capi di Stato e di Governo della zona euro l’11 marzo 2011 e condiviso dal Consiglio europeo il 24-25 marzo 2011, gli Stati membri dell’Unione europea si sono impegnati ad adottare misure volte a perseguire gli obiettivi della sostenibilità delle finanze pubbliche, della competitività, dell’occupazione e della stabilità finanziaria, e in particolare a recepire nella legislazione nazionale le regole di bilancio dell’Unione europea fissate nel patto di stabilità e crescita, ferma restando «la facoltà di scegliere lo specifico strumento giuridico nazionale cui ricorrere», purché avente «una natura vincolante e sostenibile sufficientemente forte (ad esempio costituzione o normativa quadro)» e tale da «garantire la disciplina di bilancio a livello sia nazionale che subnazionale».<br />
Con il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell’Unione economica e monetaria (meglio noto come <i>Fiscal Compact</i>), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 e in vigore dal 1° gennaio 2013, ratificato in Italia con la legge 23 luglio 2012, n. 114 (Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla <i>governance</i> nell’Unione economica e monetaria […]), poi, gli Stati contraenti, all’art. 3, comma 2, si sono impegnati a recepire le regole del «patto di bilancio» «tramite disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale – o il cui rispetto fedele è in altro modo rigorosamente garantito lungo tutto il processo nazionale di bilancio».<br />
Lo Stato italiano ha ritenuto di adempiere a questi impegni con un’apposita legge costituzionale – la n. 1 del 2012 – la quale, in primo luogo e per quanto qui rileva, ha riformato gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.<br />
L’art. 81, sesto comma, novellato, afferma per il «complesso delle pubbliche amministrazioni» i princìpi dell’equilibrio di bilancio tra entrate e spese e della sostenibilità del debito, riservando ad una legge del Parlamento approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, il potere di stabilire, oltre che il contenuto della legge di bilancio, «le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare» l’implementazione dei due menzionati princìpi.<br />
Secondo il nuovo primo comma dell’art. 97 Cost., «Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».<br />
L’art. 117 Cost. è stato modificato mediante lo scorporo della «armonizzazione dei bilanci pubblici» dall’endiadi con il «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e la sua inclusione nell’ambito delle materie attribuite dal secondo comma alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.<br />
All’art. 119 Cost. dopo il riconoscimento dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle autonomie territoriali, è stata aggiunta la seguente specificazione: «nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci», nonché l’inciso: «concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea». Al secondo periodo del sesto comma, secondo cui le autonomie «Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento», è stato poi aggiunto l’inciso: «con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio»<b>.</b><br />
Sotto il versante delle disposizioni della legge cost. n. 1 del 2012 non incorporate nella Costituzione rilevano in questa sede quelle che determinano il contenuto necessario della legge rinforzata. Ad essa è attribuito, in particolare, il compito di disciplinare «l’introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica» (art. 5, comma 1, lettera <i>e</i>); «le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni» (art. 5, comma 2, lettera <i>c</i>); e, da ultimo, «la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 4 della presente legge costituzionale» (art. 5, comma 2, lettera <i>b</i>).<br />
6.&#8722; Ebbene, in questa complessa riforma della finanza pubblica, l’unica nuova competenza esclusiva dello Stato, invocata appunto dalla difesa dello Stato, è quella dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, che sino alla modifica operata con la legge cost. n. 1 del 2012 si presentava in «endiadi» (sentenza n. 17 del 2004) con il coordinamento della finanza pubblica.<br />
Essa, tuttavia, non può essere interpretata così estensivamente da coprire l’intero ambito materiale regolato dalla legge n. 243 del 2012: basti a tal fine considerare che la disciplina dell’indebitamento delle autonomie territoriali, qui pure all’esame, è stata da questa Corte ricondotta al coordinamento della finanza pubblica (sentenze n. 284 del 2009, n. 285 del 2007, n. 320 del 2004, n. 376 del 2003), pur sottolineandosi come sia «inscindibilmente connessa» alla «salvaguardia degli equilibri di bilancio» (sentenza n. 70 del 2012).<br />
Altro deve essere dunque l’approccio per definire la natura e la portata dei princìpi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito pubblico, pure invocati a sostegno della sua tesi dalla difesa erariale. Come già affermato da questa Corte nel caso analogo  del divieto di indebitamento se non per spese di investimento (art. 119, sesto comma, Cost.), questo tipo di disposizioni enunciano «un vincolo […] di carattere generale» (sentenza n. 245 del 2004) a cui deve soggiacere la finanza pubblica.<br />
A differenza del caso precedente, questa volta il legislatore costituzionale non si è limitato a fissare principi generali, lasciando così all’interprete la ricerca dei presupposti giustificativi della disciplina statale attuativa (rinvenuti dalla sentenza citata nell’art. 5 Cost. e nella competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica), ma ha puntualmente disciplinato sia la fonte – la legge rinforzata &#8722; sia i suoi contenuti.<br />
Il nuovo sistema di finanza pubblica disegnato dalla legge cost. n. 1 del 2012 ha dunque una sua interna coerenza e una sua completezza, ed è pertanto solo alla sua stregua che vanno vagliate le questioni di costituzionalità sollevate nei confronti della legge.<br />
7.&#8722; Le ricorrenti censurano anzitutto i commi 3, 4 e 5 dell’art. 10, che disciplinano l’indebitamento degli enti territoriali: le norme impugnate, avendo natura dettagliata, eccederebbero dai limiti propri dell’intervento statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, ponendosi in contrasto con disposizioni puntuali dei rispettivi statuti già regolanti la materia, violerebbero la loro autonomia finanziaria, invaderebbero la competenza in materia di finanza locale ed eluderebbero il principio consensualistico nella determinazione del concorso delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in violazione dei parametri prima specificati.<br />
7.1.&#8722; Alla luce di quanto sin qui chiarito, occorre verificare se le norme censurate trovino copertura nelle nuove disposizioni costituzionali.<br />
Viene in rilievo, al riguardo, l’art. 5, comma 2, lettera <i>b</i>), della legge cost. n. 1 del 2012, secondo cui la legge rinforzata disciplina «la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all’indebitamento, ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall’articolo 4 della presente legge costituzionale». La disposizione, dunque, prevede l’adozione di una disciplina statale attuativa che non appare in alcun modo limitata ai principi generali e che deve avere un contenuto eguale per tutte le autonomie. Pertanto, la circostanza che la normativa censurata abbia un contenuto dettagliato e il fatto che sia più rigorosa di quella contenuta negli statuti delle ricorrenti non comportano violazione del parametro costituzionale.<br />
La garanzia dell’omogeneità della disciplina è connaturata alla logica della riforma, poiché, oggi ancor più che in passato, non si può «ammettere che ogni ente, e così ogni Regione, faccia in proprio le scelte di concretizzazione» (sentenza n. 425 del 2004) dei vincoli posti in materia di indebitamento. Si tratta infatti di vincoli generali che devono valere «in modo uniforme per tutti gli enti, [e pertanto] solo lo Stato può legittimamente provvedere a tali scelte» (sentenza n. 425, citata).<br />
7.2.&#8722; Questa esigenza di uniformità, del resto, è il riflesso della natura ancillare della disciplina dell’indebitamento rispetto ai princìpi dell’equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico: essa, al pari di questi ultimi, deve intendersi riferita al «complesso delle pubbliche amministrazioni» (così gli attuali artt. 81, sesto comma, e 97 Cost., e, con forme ancora più esplicite, il nuovo art. 119 Cost., nonché l’art. 5, comma 2, lettera <i>c</i>), della legge cost. n. 1 del 2012). I vincoli imposti alla finanza pubblica, infatti, se hanno come primo destinatario lo Stato, non possono non coinvolgere tutti i soggetti istituzionali che concorrono alla formazione di quel «bilancio consolidato delle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 40 del 2014; si vedano anche le sentenze n. 39 del 2014, n. 138 del 2013, n. 425 e n. 36 del 2004), in relazione al quale va verificato il rispetto degli impegni assunti in sede europea e sovranazionale.<br />
La riforma poggia dunque anche sugli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., oltre che – e soprattutto &#8722; sui princìpi fondamentali di unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.) e di unità economica e giuridica dell’ordinamento (art. 120, secondo comma, Cost.), unità che già nel precedente quadro costituzionale era sottesa alla disciplina della finanza pubblica e che nel nuovo ha accentuato la sua pregnanza.<br />
Si deve aggiungere che l’attuazione dei nuovi princìpi, e in particolare di quello della sostenibilità del debito pubblico, implica una responsabilità che, in attuazione di quelli «fondanti» (sentenza n. 264 del 2012) di solidarietà e di eguaglianza, non è solo delle istituzioni ma anche di ciascun cittadino nei confronti degli altri, ivi compresi quelli delle generazioni future.<br />
7.3.&#8722; Sono pertanto non fondate le censure delle ricorrenti di violazione dell’autonomia finanziaria, della propria competenza in materia di finanza locale e delle altre disposizioni statutarie invocate.<br />
7.4.&#8722; Le medesime considerazioni comportano la non fondatezza anche della censura di violazione del principio consensualistico<i>. </i>Difatti, anche per i nuovi vincoli, per quanto più incisivi e pregnanti che in passato, vale il principio enunciato nella più volte citata sentenza n. 425 del 2004, secondo cui la disciplina attuativa dei limiti all’indebitamento posti dall’art. 119, sesto comma, Cost. trova «applicazione nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, senza che sia necessario all’uopo ricorrere a meccanismi concertati di attuazione statutaria».<br />
8.– Le ricorrenti censurano, poi, il comma 5 dell’art. 10 della legge n. 243 del 2012, in base al quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono disciplinati criteri e modalità di attuazione del presente articolo», perché contemplerebbe un atto normativo rimesso ad una fonte secondaria statale in un ambito di competenza regionale, in violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost.; e perché violerebbe l’art. 5, comma 2, lettera <i>b</i>), della legge cost. n. 1 del 2012, che rinvia alla legge la disciplina dell’indebitamento.<br />
Sotto altro profilo la norma sarebbe illegittima per violazione del principio di leale collaborazione, in quanto prevede che il decreto sia adottato d’intesa non con la Conferenza unificata ma con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, ove le autonomie territoriali sono coinvolte solo in modo parziale e con esclusione dei Presidenti della Regione e della Provincia.<br />
8.1.– Le prime due censure, che in quanto strettamente connesse possono essere trattate congiuntamente, sono parzialmente fondate.<br />
Per il loro scrutinio occorre verificare l’ambito operativo del decreto in parola e, in particolare, se esso abbia un contenuto meramente tecnico. Se è indubbiamente corretto, infatti, il rilievo delle ricorrenti, secondo cui la disciplina della materia è affidata dalla legge cost. n. 1 del 2012 alla legge rinforzata, è anche vero che la natura stessa dell’atto legislativo esclude che esso debba farsi carico di aspetti della disciplina che richiedono solo apporti tecnici, cosicché questa Corte ha affermato la legittimità di un tal genere di disciplina con riferimento al parametro di cui all’art. 117, sesto comma, Cost. (sentenze n. 139 del 2012 e n. 278 del 2010).<br />
Poiché, peraltro, il comma censurato si limita a stabilire che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri disciplina criteri e modalità di attuazione dell’art. 10, è con riferimento agli altri commi del medesimo articolo che va individuato l’effettivo spazio precettivo nel quale esso è chiamato a muoversi.<br />
Il primo comma stabilisce che il ricorso all’indebitamento delle autonomie è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento «con le modalità e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato». Nessun compito, dunque, è assegnato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Il secondo comma fissa la regola che le operazioni d’indebitamento sono effettuate solo contestualmente all’adozione dei piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento e nei quali sono evidenziate sia l’incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri che le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.<br />
La prima parte del comma pone dunque un precetto “autoesecutivo”, che non richiede l’individuazione di «criteri e modalità di attuazione».<br />
Questi, per contro, vengono in gioco con riferimento alla seconda parte relativa alla “evidenziazione” della incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari e delle tecniche di copertura degli oneri corrispondenti. Tale attività è riconducibile all’armonizzazione dei bilanci di competenza esclusiva dello Stato <i>ex</i> art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost. e richiede all’evidenza una disciplina integrativa dal carattere esclusivamente tecnico.<br />
Anche il terzo comma contiene diversi precetti.<br />
Nell’ultima parte viene fissato direttamente il limite quantitativo all’indebitamento, sicché nessuno spazio può avere il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
Quanto alla prima parte, relativa alle operazioni d’indebitamento, essa assegna al decreto solo il compito di stabilire le modalità di comunicazione del saldo di cassa e degli investimenti che s’intendono realizzare, con la conseguenza che l’ambito in cui esso è chiamato a muoversi è quello del coordinamento informativo e statistico di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lettera <i>r</i>, Cost.).<br />
Il quarto comma, infine, disciplina, in caso di mancato rispetto dell’equilibrio del bilancio regionale allargato, la ripartizione del saldo negativo tra gli enti territoriali inadempienti, e in questo ambito il decreto potrebbe intervenire a specificare i criteri di riparto. La definizione del suo compito in termini così ampi (l’individuazione di «criteri e modalità di attuazione») potrebbe qui comportare l’esercizio di un potere tanto di natura meramente tecnica, quanto di natura discrezionale. Per evitare tale ultima evenienza e quindi per ricondurre a legittimità costituzionale la norma impugnata, deve essere riservato al decreto un compito attuativo meramente tecnico.<br />
Il comma 5 dell’art. 10, pertanto, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo».<br />
Naturalmente, qualora il decreto dovesse esorbitare dai limiti tracciati, incidendo così sulle prerogative delle autonomie speciali, resta ferma la possibilità «di esperire i rimedi consentiti dall’ordinamento, ivi compreso, se del caso, il conflitto di attribuzione davanti a questa Corte» (sentenze n. 121 del 2007 e n. 376 del 2003).<br />
8.2.&#8722; La censura di violazione del principio di leale collaborazione non è fondata.<br />
Una volta definito e limitato nei sensi indicati il possibile contenuto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la previsione dell’intesa con la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica appare «una garanzia procedimentale in sé sufficiente» (sentenza n. 376 del 2003; nello stesso senso sentenza n. 121 del 2007) del coinvolgimento delle autonomie, attesa l’opportunità della scelta di una sede connotata anche da competenze tecniche.<br />
9.– Le ricorrenti hanno anche impugnato i commi 2 e 3 dell’art. 9, rubricato «Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali», limitandosi ad affermare che «L’illegittimità dell’art. 10, commi 3 e 5, infine, renderebbe illegittimo anche l’art. 9, commi 2 e 3, nella parte in cui richiamano, rispettivamente, il comma 4 dell’articolo 10, tenendone ferma la disciplina, e le “modalità previste dall’articolo 10” in relazione alla destinazione dei saldi attivi al finanziamento delle spese di investimento».<br />
La questione è inammissibile.<br />
Questa Corte ha ripetutamente affermato che «il ricorso in via principale deve anzitutto “identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi”, indicando “le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità”, e altresì “contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge” (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 41 del 2013 e n. 114 del 2011, nonché ordinanza n. 123 del 2012), ponendosi l’esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa “in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali” (ordinanza n. 123 del 2012, che menziona anche le sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005)» (sentenza n. 11 del 2014).<br />
Nel caso di specie manca l’indicazione dei parametri costituzionali ritenuti violati e inoltre le argomentazioni svolte dalle ricorrenti a sostegno dell’impugnazione, anche avuto riguardo all’estrema complessità tanto dell’art. 9 quanto dell’art. 10, «non raggiungono quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l’ammissibilità delle impugnative in via principale (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 312 del 2013)» (citata sentenza n. 11 del 2014).<br />
10.– Come si è anticipato, il terzo gruppo di censure proposte da entrambe le ricorrenti attiene all’art. 12, rubricato «Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilità del debito pubblico», il quale, ai commi 2 e 3, prevede che le Regioni e gli enti locali contribuiscano «Nelle fasi favorevoli del ciclo economico» al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, in una misura definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base del documento di programmazione finanziaria.<br />
Le norme censurate violerebbero l’autonomia finanziaria delle ricorrenti, poiché verrebbe ad esse sottratta una parte delle risorse previste dagli statuti, nonché l’art. 5, comma 2, lettera <i>c</i>), della legge cost. n. 1 del 2012, che si limiterebbe ad affidare alla legge statale la fissazione delle modalità del concorso delle Regioni alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, mentre «l’<i>an</i> ed il <i>quantum</i> del contributo» in relazione alle autonomie speciali, andrebbe determinato secondo le consuete modalità consensuali.<br />
Le norme impugnate, aggiunge la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prevedendo che gli enti locali concorrano al risanamento della finanza statale, violerebbero anche la sua competenza in materia di finanza locale.<br />
10.1.– La questione può essere esaminata congiuntamente a quella, promossa dalla sola Provincia autonoma di Trento, relativa all’art. 11, rubricato «Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali» ed istitutivo, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera <i>g</i>), della legge cost. n. 1 del 2012, di un Fondo alimentato «dalle risorse derivanti dal ricorso all’indebitamento consentito dalla correzione per gli effetti del ciclo economico del saldo del conto consolidato» e destinato ad essere ripartito tra tutti gli enti territoriali.<br />
Sebbene sia ad essa «favorevole», la ricorrente ne propone l’impugnazione «per coerenza» con le censure rivolte all’art. 12, «in quanto parte dello stesso meccanismo giuridico complessivo».<br />
10.2.– Le questioni non sono fondate.<br />
Non a torto la Provincia autonoma di Trento ha evidenziato la connessione esistente fra i due articoli: l’istituzione contemporanea dei Fondi evidenzia plasticamente come la necessità di garantire, anche a costo di sacrifici non indifferenti, il rigore finanziario (art. 12) non possa essere disgiunta da quella, non meno rilevante, di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni e l’esercizio delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali (art. 11).<br />
Entrambe le previsioni, nella loro complementarità, trovano, dunque, la ragion d’essere in quel complesso di princìpi costituzionali già richiamati, ed in particolare in quelli di solidarietà e di eguaglianza, alla cui stregua tutte le autonomie territoriali, e in definitiva tutti i cittadini, devono, anche nella ricordata ottica di equità intergenerazionale, essere coinvolti nei sacrifici necessari per garantire la sostenibilità del debito pubblico.<br />
Quanto poi alla censura di violazione dell’art. 5, comma 2, lettera <i>c</i>), della legge cost. n. 1 del 2012, l’ampiezza della formula usata per individuare il contenuto della legge rinforzata («le modalità attraverso le quali […] le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni»), è tale da comprendere anche i profili relativi all’<i>an</i> ed al <i>quantum</i> della contribuzione, e ciò senza che operi il limite del principio consensualistico, per le stesse ragioni già dette con riferimento alle norme sull’indebitamento.<br />
10.3.– Una ulteriore censura di violazione del principio di leale collaborazione è poi rivolta da entrambe le ricorrenti al comma 3 dello stesso art. 12, nella parte in cui prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ripartisce il contributo di cui al medesimo articolo, sia adottato sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, anziché d’intesa con la Conferenza unificata, ove le autonomie territoriali sono maggiormente coinvolte e sono in particolare presenti sia il Presidente della Regione che quello della Provincia.<br />
La questione è fondata.<br />
Se è innegabile che il concorso alla sostenibilità del debito nazionale è un aspetto fondamentale della riforma, è anche vero che esso ha una rilevante incidenza sull’autonomia finanziaria delle ricorrenti. S’impone, quindi, l’esigenza di «contemperare le ragioni dell’esercizio unitario di date competenze e la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite» alle autonomie (sentenze n. 139 del 2012 e n. 165 del 2011; nello stesso senso, sentenza n. 27 del 2010): è quindi indispensabile garantire il loro pieno coinvolgimento.<br />
A tal fine è necessario, in primo luogo, che il procedimento si svolga nell’ambito non della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, bensì della Conferenza unificata, in modo da garantire a tutti gli enti territoriali la possibilità di collaborare alla fase decisionale. Ed è anche necessario che tale collaborazione assuma la forma dell’intesa, considerate l’entità del sacrificio imposto e la delicatezza del compito cui la Conferenza è chiamata.<br />
A quest’ultimo proposito si osserva che ciò non compromette la funzionalità del sistema: questo modulo partecipativo, infatti, non comporta il rischio di uno stallo decisionale, poiché in caso di dissenso, fatta salva la necessaria adozione di «idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze» (sentenze n. 179 del 2012, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007 e n. 339 del 2005), la determinazione finale può essere adottata dallo Stato (sentenze n. 239 del 2013, n. 179 del 2012, n. 165 e n. 33 del 2011).<br />
Il comma 3 dell’art. 12, pertanto, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica », anziché «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».<br />
11.&#8722; Per l’ipotesi di non accoglimento delle questioni relative agli artt. 11 e 12 sopra esaminate, la Provincia autonoma di Trento ha infine impugnato l’art. 11, comma 3, della legge n. 243 del 2012, in quanto violativo del principio di leale collaborazione, laddove prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce il fondo sia adottato «sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», ove le autonomie territoriali sono coinvolte solo in modo parziale e con esclusione del Presidente della Provincia, anziché previa intesa nell’ambito della Conferenza unificata.<br />
La questione non è fondata, perché l’intervento censurato è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera <i>m</i>, Cost.) nella materia della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», sicché va escluso che si imponga nella fattispecie un  particolare coinvolgimento delle autonomie (sentenze n. 62 del 2013, n. 299, n. 293 e n. 234 del 2012).<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>riuniti i giudizi,<br />
1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione), nella parte in cui non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalità di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»;<br />
2) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 3, della legge n. 243 del 2012, nella parte in cui prevede che «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica», anziché «Il contributo di cui al comma 2 è ripartito tra gli enti di cui al comma 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni»;<br />
3) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 243 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 4, comma 1, numero 1) e numero 1-<i>bis</i>), 48 e seguenti, 52 e 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché all’art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), agli artt. 42 e seguenti della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, in riferimento agli artt. 69 e ss., 74, 79, 80, 81 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché all’art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all’art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), all’art. 25 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), dalla Provincia autonoma di Trento, nonché, con riferimento all’art. 1, commi 132, 136, 152 e 156 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8722; legge di stabilità 2011) e alla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
4) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
5) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge n. 243 del 2012, promosse, in riferimento all’art. 5, comma 2, lettera <i>c</i>), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) e agli artt. 75 e 79, 104 e 109 del d.P.R. n. 670 del 1972, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
6) <i>dichiara</i> non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12 della legge n. 243 del 2012, promosse, con riferimento all’art. 5, comma 2, lettera <i>c</i>), della legge cost. n. 1 del 2012, nonché agli artt. 48 e 49, della legge cost. n. 1 del  1963, all’art. 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, agli artt. 42 e seguenti della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2006, all’art. 1, commi 132, 136, 152 e 156, della legge n. 220 del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
7) <i>dichiara</i> non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 3, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
8) <i>dichiara</i> inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 243 del 2012, promosse, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Trento, con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2014 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-16-1-2014-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-16-1-2014-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-16-1-2014-n-88/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2014 n.88</a></p>
<p>Pres. Mariuzzo – Est. Fanizza Consorzio Stabile Com s.c.a.r.l. (Avv. F. P. Bello) c/ Expo 2015 S.p.A. (Avv.ti G. Greco, M. Muscardini, P. Provenzano); Consorzio Stabile Calori S.C.A.R.L. (Avv.ti F. Mollica, F. Zaccone, A. Pugliese) 1. Processo amministrativo – Ricorso principale e incidentale – Esame prioritario – Necessità – Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-16-1-2014-n-88/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2014 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-16-1-2014-n-88/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2014 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mariuzzo – Est. Fanizza<br /> Consorzio Stabile Com s.c.a.r.l. (Avv. F. P. Bello) c/ Expo 2015 S.p.A. (Avv.ti G. Greco, M. Muscardini, P. Provenzano); Consorzio Stabile Calori S.C.A.R.L. (Avv.ti F. Mollica, F. Zaccone, A. Pugliese)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso principale e incidentale – Esame prioritario – Necessità – Non sussiste.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Regolarità contributiva – Cassa edile – Iscrizione – Necessità – Non Sussiste – Presupposti.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Impugnazione – Termini – Decorrenza – Aggiudicazione provvisoria – Esclusione – Aggiudicazione definitiva – Necessità.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Requisiti – Accertamento con adesione – Rateizzazione – Regolarità fiscale – Possesso del requisito – Sussiste – Eccezioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di appalti, alla luce di un recente arresto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (1) non sembra più doversi prospettare un ordine di esame tra il ricorso incidentale e quello principale.</p>
<p>2. La regolarità contributiva, rilevante ai fini della partecipazione all’appalto, prescinde  dall’obbligo di iscrizione alla cassa edile per le imprese che, pur eseguendo lavori pubblici, applichino diversi contratti collettivi di lavoro (2). </p>
<p>3. Ai fini della ricevibilità del ricorso rileva la tempestiva impugnazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, risultando, invece, facoltativa l’impugnazione di quello di aggiudicazione provvisoria (3).</p>
<p>4. L’ammissione alla rateizzazione del debito tributario è subordinata alla dimostrazione dell’obiettiva situazione di temporanea difficoltà in cui versa il debitore impossibilitato a pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali (4). Tuttavia, nel caso di ammissione alla rateizzazione in esito al perfezionamento della procedura di accertamento  con adesione, il requisito della regolarità fiscale, richiesto per la partecipazione all’appalto, sussiste solo ove siano adempiute le obbligazioni derivanti dall’accertamento mediante adesione (ex art. 8 D.Lgs. 218/1997). Tali obbligazioni sono, infatti, sostitutive di quelle nascenti dall’atto impositivo originario, e il successivo inadempimento, nei termini e con le modalità stabilite dall&#8217;art. 8, giustificherebbe l&#8217;adozione dei normali mezzi di coercizione, e non potrebbe mettere nel nulla l’accordo in mancanza di una specifica disposizione in tal senso (5).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Corte Giust. UE, Sez. X, 4 luglio 2013, C-100/12, Fastweb S.p.A. c/ A.S.L. di Alessandria<br />
(2) AVCP, determinazione 12 Gennaio 2010, n. 1.<br />
(3) Cons. St., Sez. III, 7 maggio 2012, n. 2613, e giurisprudenza ivi richiamata.<br />
(4) Cons. St., Ad. Plen., 20 agosto 2013, n. 20.<br />
(5) Cass., Sez. Trib., 30 Aprile 2009, n.10086.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 2927 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:</p>
<p>Consorzio Stabile Com s.c.a.r.l., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto in Milano, Via Cappuccini, 6</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Expo 2015 S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Guido Greco, Manuela Muscardini e Paolo Provenzano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, Piazzale Lavater, 5<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Consorzio Stabile Valori S.C.A.R.L., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Mollica, Francesco Zaccone e Antonino Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Plezzo, 78;<br />
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata <i>ex lege</i> in Milano, Via Freguglia, 1;<br />
Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione Regionale del Piemonte; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della nota del 24.10.2013, con cui la società Expo 2015 S.p.A. ha comunicato l&#8217;aggiudicazione definitiva della “<i>procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell&#8217;art. 59 comma 4 del d.lgs. 163/06, avente ad oggetto l&#8217;esecuzione di opere di fondazione relative a manufatti da realizzare sul sito per l&#8217;Esposizione Universale del 2015</i>”, in favore del consorzio controinteressato e dell&#8217;atto di aggiudicazione definitiva del 23.10.2013 a firma dell&#8217;Amministratore delegato; della nota del 22.10.2013 con cui la stazione appaltante ha comunicato la conferma dell&#8217;aggiudicazione provvisoria della procedura in favore del consorzio controinteressato; del provvedimento del 22.10.2013 con cui la stazione appaltante ha annullato il provvedimento di esclusione dalla procedura adottato in data 1.10.2013 nei confronti del consorzio controinteressato; del provvedimento del 22.10.2013 con cui la stazione appaltante ha annullato l&#8217;aggiudicazione provvisoria della procedura in favore del consorzio ricorrente; della nota del 9.10.2013 dell&#8217;Agenzia delle Entrate &#8211; Direzione regionale del Piemonte; del provvedimento di aggiudicazione provvisoria della procedura di gara disposta in favore del consorzio controinteressato nella seduta pubblica del 9.8.2013; di tutti i verbali di gara; della nota della stazione appaltante del 18.11.2013, con cui è stato confermato il provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore del consorzio controinteressato; della nota della stazione appaltante del 29.10.2013; di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società Expo 2015 S.p.A., del Consorzio Stabile Valori S.C.A.R.L. e dell’Agenzia delle Entrate;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal consorzio controinteressato;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale</p>
<p>Premesso:<br />
&#8211; che alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 4 luglio 2013 (n. C-100/12) non sembra più doversi prospettare un ordine di esame tra il ricorso incidentale e quello principale;<br />
Considerato:<br />
che il ricorso incidentale pare comunque infondato, tenuto conto:<br />
&#8211; che l’offerta presentata dal consorzio ricorrente (che, ai sensi dell’art. 11 del bando, era previsto che fosse composta dalla documentazione amministrativa e dall’offerta economica) risulta essere stata valutata dalla commissione esaminatrice;<br />
&#8211; che ad ulteriore conferma di tale assunto milita la circostanza che nel verbale del 9.8.2013 la commissione ha dato atto di aver esaminato (“<i>nel corso delle sedute riservate in data 31 luglio 2013, 5 e 6 agosto 2013</i>”) la documentazione amministra<br />
&#8211; che, con riguardo alla mancata allegazione di alcune dichiarazioni ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 da parte degli amministratori delle società E.M.C., all’epoca delle preliminari operazioni di verifica (cfr. le sedute sopra citate) i difformi<br />
&#8211; che, con riferimento alle condanne riportate dagli amministratori di due società consorziate (Sud Montaggi s.r.l. e Man.in s.r.l.), è da ritenere persuasivo quanto eccepito dal consorzio ricorrente circa l’irrilevanza di tali precedenti (peraltro risale<br />
&#8211; che la regolarità contributiva, rilevante ai fini della partecipazione all’appalto, sembra prescindere dall’obbligo di iscrizione alla cassa edile per le imprese che, pur eseguendo lavori pubblici, applichino diversi contratti collettivi di lavoro (cfr.<br />
&#8211; che, infine, è infondata la censura incidentale circa la mancata qualificazione del consorzio ricorrente, che, invece, risulta “<i>stabile</i>” (cfr. atto notarile del 30.4.2008);<br />
Rilevata, con riferimento alle eccezioni preliminari opposte dal consorzio controinteressato:<br />
a) l’infondatezza dell’eccezione di irricevibilità del ricorso, atteso che il consorzio ricorrente ha tempestivamente impugnato (22.11.2013) il provvedimento di aggiudicazione definitiva (23.10.2013), essendo, invece, facoltativa l’impugnazione di quello di aggiudicazione provvisoria (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 7 maggio 2012, n. 2483);<br />
b) che parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per difetto di notificazione del ricorso al Commissario unico, risultando ritualmente evocata la società Expo 2015 S.p.A. e, quindi, avendo l’atto raggiunto il proprio fine ai sensi dell’art. 156 c.p.c.;<br />
c) che non coglie nel segno neppure l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione alla società Edil Europa s.r.l., e ciò in quanto proprio il Consorzio Valori ha sostenuto che “<i>nella partecipazione alle gare d’appalto, è il consorzio stabile (e non già ciascuna delle singole imprese sue consorziate) ad assumere la qualifica di concorrente</i>” (cfr. pag. 22 della memoria di costituzione);<br />
1) che nel merito va considerato in linea generale:<br />
1.1.) che ai sensi dell’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE “<i>può essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni operatore economico (…) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice</i>”;<br />
1.2.) che con la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 20 del 20 agosto 2013 (coeva ai fatti di causa), il Consiglio di Stato ha statuito:<br />
1.2.a.) che il fondamento della riformata normativa sulla definitività dell’accertamento ai fini della esclusione “<i>risponde all&#8217;esigenza di garantire l&#8217;amministrazione pubblica in ordine alla solvibilità e alla solidità finanziaria del soggetto con il quale essa contrae</i>”;<br />
1.2.b.) che “<i>l’attribuzione di un effetto rigidamente preclusivo all’inadempimento fiscale legislativamente qualificato risponde all’esigenza di contemperare la tendenza dell’ordinamento ad ampliare la platea dei soggetti ammessi alle procedure di gara alla stregua del canone del favor partecipationis con la necessaria tutela dell’ interesse del contraente pubblico ad evitare la stipulazione con soggetti gravati da debiti tributari che incidono in modo significativo sull&#8217;affidabilità e sulla solidità finanziaria degli stessi</i>”.<br />
1.2.c.) che “<i>l’adesione alla tesi più rigorosa secondo cui il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo</i>”;<br />
1.2.d.) che la rateizzazione del debito “<i>è espressione del favore legislativo verso i contribuenti in temporanea difficoltà economica</i>”, comunque subordinata, ai fini della concessione del beneficio in questione, alla “<i>dimostrazione dell’obiettiva situazione di temporanea difficoltà in cui versa il debitore impossibilitato a pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo e, tuttavia, in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione dello stesso debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali</i>”;<br />
1.2.e.) che l’ammissione alla rateizzazione determina “<i>la nascita di una nuova obbligazione tributaria, caratterizzata da un preciso piano di ammortamento e soggetta a una specifica disciplina per il caso di mancato pagamento delle rate</i>”;<br />
1.2.f.) che la “<i>presentazione dell’istanza non incide ex se sull’esigibilità del credito originario e sulla conseguente possibilità per il creditore pubblico di dare impulso alle procedure finalizzate alla relativa riscossione in executivis</i>”;<br />
2) Ritenuto, con riguardo al primo motivo di ricorso:<br />
&#8211; che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte (24.7.2013), l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che a carico della consorziata Edil Europa s.r.l., preventivamente ammessa alla rateizzazione in esito al perfezionamento della procedura di ac<br />
&#8211; che l’art. 8, comma 3 bis del D.lgs. 218/1997, richiamato dal ricorrente, prevede che “<i>in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell&#8217;Agenz<br />
&#8211; che in riferimento alla disciplina di cui al D.lgs. 218/1997 la Suprema Corte ha osservato che “<i>il successivo inadempimento (…), nei termini e con le modalità stabilite dall&#8217;art. 8, giustificherebbe l&#8217;adozione dei normali mezzi di coercizione, e non<br />
&#8211; che, impregiudicato restando l’eventuale esperimento del rimedio della riscossione coattiva, l’esigibilità dell’obbligazione trova dunque fondamento nella disposizione di cui all’art. 1183, comma 1 del codice civile (“<i>se non è determinato il tempo in<br />
&#8211; che l’Agenzia delle Entrate ben avrebbe potuto prendere atto con maggiore tempestività del mancato pagamento delle poste convenute e dar corso alla riscossione immediatamente dopo con iscrizione a ruolo dell’intero importo residualmente dovuto e con l’a<br />
&#8211; che tale esigibilità è dunque concetto che, diversamente da quanto argomenta l’Agenzia delle Entrate, non coincide con quello della riscossione in forma coattiva tramite iscrizione a ruolo;<br />
&#8211; che, pertanto, pare erronea l’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, con cui è stato dato corso all’annullamento in autotutela della nota del 30.8.2013 secondo cui “<i>solo la definitività dell’intimazione di pagamento o della relativa iscr<br />
&#8211; che altrettanto illegittimo è l’assunto secondo cui la dichiazione di regolarità fiscale, resa in data 9.10.2013, troverebbe fondamento nelle sopravvenute circostanze che l’intimazione di pagamento sia stata emessa in data 26.7.2013 (cioè dopo la scaden<br />
&#8211; che in esito alla conseguente riviviscenza dell’aggiudicazione provvisoria in favore del consorzio ricorrente restano impregiudicati i controlli da parte della stazione appaltante in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti in capo alla ricorrente;<
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)<br />
accoglie la domanda di sospensione cautelare, nei sensi espressi in motivazione.<br />
Fissa per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 9.4.2014.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Mariuzzo, Presidente<br />
Raffaello Gisondi, Primo Referendario<br />
Angelo Fanizza, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 16/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-i-ordinanza-16-1-2014-n-88/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 16/1/2014 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2013 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-1-2013-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-1-2013-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-1-2013-n-88/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2013 n.88</a></p>
<p>Pres. Volpe – Est. Gaviano Caronte s.a.s. &#8211; La Gardenia s.r.l. (avv. G.Gabriele ed E. M. Zuppardi) c/ Comune di Casalnuovo di Napoli (avv. N. Di Prisco) e nei confronti di Attima Service Soc. Coop. (avv. G. Fregni) sui presupposti per la contestazione dei criteri di attribuzione del punteggio economico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-1-2013-n-88/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2013 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-1-2013-n-88/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2013 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Volpe – Est. Gaviano<br /> Caronte s.a.s. &#8211; La Gardenia s.r.l. (avv. G.Gabriele ed E. M. Zuppardi) c/ Comune di Casalnuovo di Napoli (avv. N. Di Prisco) e nei confronti di Attima Service Soc. Coop. (avv. G. Fregni)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per la contestazione dei criteri di attribuzione del punteggio economico previsti dalla lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Appalto &#8211; Gara &#8211; Valutazione offerte &#8211; Criterio assegnazione punteggi &#8211;  Discrezionalità della p.a. &#8211; Sindacato del G.A. – Limiti &#8211; Manifesta illogicità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Appalto &#8211; Gara &#8211; Valutazione offerte – Formula matematica – Annullamento giurisdizionale &#8211;  Sostituzione a buste aperte – Illegittimità. 	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione offerte – Prova di resistenza &#8211; Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La scelta del criterio valutativo da applicare per l&#8217;assegnazione del punteggio all&#8217;offerta economica, proprio perché si versa sul piano della discrezionalità, è sindacabile dal Giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità o travisamento ed il relativo punteggio può essere graduato indifferentemente secondo criteri di proporzionalità o di progressività, purché il criterio prescelto sia reso trasparente ed intelligibile (consentendo così ai concorrenti di calibrare la propria offerta), e non pervenga al risultato paradossale di assegnare il maggior punteggio complessivo ad un&#8217;offerta economica più elevata di altre.	</p>
<p>2. L’Amministrazione, allorquando è consapevole dei contenuti delle offerte tecniche ed economiche delle concorrenti, non può più adottare con effetti retroattivi una formula matematica sostitutiva di quella annullata in sede giurisdizionale.	</p>
<p>3. E’ inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso contro un provvedimento qualora, dall’esperimento della c.d. prova di resistenza &#8211; volto a una verifica a priori della posizione della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva, la cui formula nello specifico applicata avrebbe potuto causare effetti distorsivi e di irragionevole appiattimento (1) &#8211; risulti con certezza che il ricorrente non avrebbe comunque ottenuto il bene della vita perseguito in caso di accoglimento del ricorso (2).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I, Sentenza del 17 giugno 2011, n. 3239, secondo cui: La formula matematica improntata al criterio di progressività, che si presenti sufficientemente sensibile alle maggiori o minori differenze di prezzo ipotizzabili tra le varie proposte economiche, non è afflitta da alcun effetto discorsivo, e non determina alcun indebito appiattimento dell’offerta economica su quella tecnica. Ne deriva che, sotto l’aspetto preso in considerazione, la formula in parola non può essere tacciata di irragionevolezza; T.A.R. UMBRIA &#8211; PERUGIA &#8211; Sentenza 14 marzo 2007 n. 243; T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA &#8211; SEZIONE I &#8211; Sentenza 12 maggio 2006 n. 3487, in questa Rivista.	</p>
<p>2. cfr. CONSIGLIO DI STATO &#8211; SEZIONE V &#8211; Sentenza 15 ottobre 2012 n. 5276.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6176 del 2011, proposto dalla Caronte s.a.s. di Salomone Giuseppe e C., in persona del legale rappresentante in carica, in proprio e quale mandataria della costituenda associazione temporanea di imprese (A.T.I.) con La Gardenia s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Guido Gabriele ed Ezio Maria Zuppardi, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Nostra Signora di Lourdes 25; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Di Prisco, con domicilio eletto presso Angelo Bonito in Roma, via Marco Papio 15; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Attima Service Soc. Coop., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giorgio Fregni, con domicilio eletto presso Francesca Marziale in Roma, in persona del legale rappresentante in carica, via G. Antonelli 50; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE I, n. 3239/2011, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE DELL&#8217;APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DI DURATA TRIENNALE IN FAVORE DELLA ATTIMA SERVICE SOC. COOP. – MCP.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalnuovo di Napoli e della Attima Service Soc. Coop.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 novembre 2012 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati P. Videtta su delega di G. Guido e E.M. Zuppardi, M. Pozzi su delega di G. Fregni;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La Caronte s.a.s. di Salomone Giuseppe e C., avendo preso parte, in costituenda A.T.I. con La Gardenia s.r.l., alla procedura aperta indetta dal Comune di Casalnuovo di Napoli, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della gestione integrata dei servizi cimiteriali per la durata di tre anni, classificandosi all’esito al quinto posto della graduatoria finale ma con il miglior punteggio per l’offerta economica, impugnava dinanzi al T.A.R. per la Campania, in sintesi:<br />	<br />
a) la determinazione del Comune n. 68 del 24 marzo 2011 di aggiudicazione definitiva del servizio in favore della Attima Service Soc. Coop.; <br />	<br />
b) l’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, approvato con determinazione del Comune n. 36 del 26 aprile 2010, nella parte recante la formula matematica di calcolo per la determinazione del punteggio dell’offerta economica;<br />	<br />
d) il verbale di gara n. 8 del 16 novembre 2010, con il quale la commissione giudicatrice aveva disposto di riconvocare le imprese partecipanti per operare un ricalcolo dei punteggi relativi all’offerta economica, ed il successivo verbale n. 9 del 24 novembre 2010, con cui la stessa commissione, ricalcolati i punteggi, aveva dichiarato aggiudicataria provvisoria la Attima Service Soc. Coop..<br />	<br />
La ricorrente, che si doleva essenzialmente della formula matematica adottata dal Comune ai fini della determinazione del punteggio delle offerte economiche, in ragione degli effetti di appiattimento che la stessa avrebbe determinato, domandava altresì la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente concluso tra il Comune e l’aggiudicataria, con il proprio contestuale subentro nel rapporto contrattuale.<br />	<br />
Resistevano al gravame l’Amministrazione intimata e la controinteressata.<br />	<br />
Il Tribunale adìto, con la sentenza n. 3239/2011 in epigrafe, emessa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 C.P.A., prescindeva dallo scrutinio delle eccezioni di rito formulate dalle difese delle controparti intimate, dichiarando il ricorso infondato nel merito. Il T.A.R. riteneva, in definitiva, che l’Amministrazione avesse fatto un incensurabile esercizio della propria discrezionalità nel definire le regole di gara, e respingeva pertanto l’impugnativa.<br />	<br />
Da qui l’appello della stessa ricorrente (di seguito, la CARONTE) dinanzi alla Sezione avverso tale pronuncia, che veniva contestata mediante la riproposizione delle doglianze di fondo della società.<br />	<br />
Il Comune si costituiva in giudizio in resistenza all’appello, reiterando le proprie eccezioni di inammissibilità del gravame avversario per carenza di interesse e tardività e deducendone, comunque, anche l’infondatezza nel merito.<br />	<br />
Resisteva analogamente all’appello anche l’aggiudicataria.<br />	<br />
Nel frattempo, con deliberazione del 27 luglio 2011 la durata dell’appalto veniva rideterminata in mesi diciotto, ed il successivo 25 agosto 2011 il relativo contratto tra il Comune e la Attima Service soc. coop. veniva stipulato con scadenza al 31 gennaio 2013.<br />	<br />
La CARONTE, con successiva memoria, riprendeva e sviluppava le proprie argomentazioni e censure, ed insisteva per l’accoglimento dell’impugnativa. La controinteressata Attima Service, dal canto suo, con memoria di replica insisteva per la reiezione dell’appello.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
La Sezione ritiene fondata l’eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire originariamente opposta dalle difese intimate, non trattata dal primo Giudice, ed in questa sede riproposta dalla difesa municipale (senza trovare repliche <i>ex adverso</i>).<br />	<br />
Occorre innanzitutto osservare che le domande giudiziali proposte dalla ricorrente non sono intese ad ottenere un’integrale caducazione della gara, bensì, specificamente, l’annullamento della sola aggiudicazione alla controinteressata, con il subentro della stessa CARONTE nel relativo contratto (come è confermato anche dal fatto che negli atti di parte l’ipotesi di un annullamento integrale della procedura non viene mai neppure menzionata; che la ricorrente contrappone rigidamente alla formula matematica nello specifico impiegata, da essa contestata, formule diverse che le avrebbero dato, a suo dire, la vittoria della gara; che, infine, a sostegno della sua domanda cautelare essa adduce l’importanza dell’appalto nella sua economia d’impresa).<br />	<br />
Tanto premesso, la difesa dell’Amministrazione, dopo aver ricordato che all’esito della procedura la CARONTE si era collocata al quinto posto della graduatoria, fa notare come la stessa non abbia fornito ragioni atte a far ritenere che essa possa superare la “prova di resistenza” pervenendo al primo posto, e conseguendo così l’aggiudicazione del servizio.<br />	<br />
L’impostazione della ricorrente, invero, nel contestare – pur non senza una certa incisività &#8211; la legittimità della formula matematica adottata dall’Amministrazione per il calcolo del punteggio da attribuire alle offerte economiche delle concorrenti, pretenderebbe di sostituire senz’altro la medesima con una formula diversa (e strettamente proporzionale), tale da attribuirle la vittoria della procedura.<br />	<br />
Il punto è, però, che alle Pubbliche Amministrazioni spetta, come è noto, una sicura discrezionalità nella definizione della formula per la valutazione delle offerte economiche (cfr. ad es. C.d.S., V, 20 dicembre 2011, n. 6696; 18 ottobre 2011 n. 5583; 9 marzo 2009, n. 1368), come anche la stessa ricorrente incidentalmente riconosce (memoria del 31 ottobre 2012, pag. 6).<br />	<br />
La scelta del criterio valutativo da applicare per l&#8217;assegnazione del punteggio all&#8217;offerta economica, proprio perché si versa sul piano della discrezionalità, è sindacabile dal Giudice amministrativo solo nel caso di manifesta illogicità o travisamento (V, 25 gennaio 2012, n. 328; n. 5196 del 28 settembre 2005; sez. VI, n. 3404 del 3 giugno 2009): ed il relativo punteggio può essere graduato indifferentemente secondo criteri di proporzionalità o di progressività, purché il criterio prescelto sia reso trasparente ed intelligibile (consentendo così ai concorrenti di calibrare la propria offerta), e non pervenga al risultato paradossale di assegnare il maggior punteggio complessivo ad un&#8217;offerta economica più elevata di altre (V, 25 gennaio 2012, n. 328; 6 luglio 2010, n. 4314).<br />	<br />
Come ha ben detto, dunque, la difesa pubblica in primo grado, quand’anche dovesse essere confermato il punteggio massimo all’offerta economica della CARONTE, autrice del massimo ribasso, oggettivamente, tuttavia, “<i>non si saprebbe quale criterio applicare per assegnare alle altre concorrenti il punteggio relativo all’offerta economica</i>.”<br />	<br />
E va da sé che la relativa scelta discrezionale competerebbe all’Amministrazione, cui l’appellante non ha titolo a sostituirsi per la bisogna.<br />	<br />
Di conseguenza, anche ove potessero essere ipoteticamente accolte le critiche svolte dalla ricorrente sugli effetti distorsivi e di irragionevole appiattimento propri della formula nello specifico applicata, comunque non ne sortirebbe l’invocato riconoscimento del titolo della CARONTE all’aggiudicazione. <br />	<br />
Né potrebbe pretendersi dall’Amministrazione, ormai consapevole dei contenuti delle offerte tecniche ed economiche delle concorrenti, l’adozione con effetti retroattivi di una formula matematica sostitutiva di quella in ipotesi annullata in sede giurisdizionale. <br />	<br />
Per tutto quanto precede, in definitiva, stante la discrezionalità amministrativa esistente, la ricorrente non potrebbe in alcun modo conseguire, quale effetto di un ipotetico scrutinio favorevole delle sue censure, il riconoscimento del suo diritto all’aggiudicazione in luogo della controinteressata. Da un vaglio favorevole delle sue doglianze potrebbe scaturire soltanto una caducazione integrale della procedura, che tuttavia esula dal <i>petitum</i> dell’azione <i>sub judice</i>. Donde la sua carenza di interesse all’impugnativa.<br />	<br />
In conclusione, poiché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso di prime cure, l’appello va respinto.<br />	<br />
Si ravvisano, tuttavia, ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese processuali tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo <b>respinge</b>.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese processuali del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 16 novembre 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carmine Volpe, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/01/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-1-2013-n-88/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/1/2013 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.88</a></p>
<p>Presidente Quaranta, Redattore Lattanzi sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto in seguito all&#8217;apertura delle indagini da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alle successive richieste di rinvio a giudizio, dell&#8217;11 maggio 2009 (R.G.N.R. n. 8213/2009) e del 2 febbraio 2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Quaranta, Redattore Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>sul conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto in seguito all&#8217;apertura delle indagini da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alle successive richieste di rinvio a giudizio, dell&#8217;11 maggio 2009 (R.G.N.R. n. 8213/2009) e del 2 febbraio 2010 (R.G.N.R. n. 5736/2010), da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e all&#8217;ordinanza del Giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 20 ottobre 2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Conflitto di attribuzione promosso dal Senato della Repubblica – Lamentato rigetto da parte del giudice dell&#8217;udienza preliminare del Tribunale di Napoli dell&#8217;eccezione di incompetenza funzionale a giudicare delle richieste di rinvio a giudizio dell’On. Mastella, Ministro della giustizia in carica all’epoca dei fatti, per ipotesi di reati ritenuti non commessi nell’esercizio delle funzioni ministeriali – Ricorso respinto</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1) che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere avviare un procedimento penale nei confronti del Ministro della giustizia in carica all’epoca dei fatti per ipotesi di reati ritenuti non commessi nell’esercizio delle funzioni ministeriali, e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli proseguirlo ed esercitare l’azione penale con una duplice richiesta di rinvio a giudizio, omettendo di trasmettere gli atti ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), perché ne fosse investito il Collegio previsto dall’art. 7 di detta legge;<br />
2) che spettava al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli rigettare l’eccezione di incompetenza funzionale avanzata dalla difesa del Ministro della giustizia imputato, in carica all’epoca dei fatti, e proseguire nelle forme comuni, per ipotesi di reati ritenuti non commessi nell’esercizio delle funzioni, omettendo di trasmettere gli atti ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, perché ne fosse investito il Collegio previsto dall’art. 7 di detta legge;<br />
3) che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli, e al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli esercitare le proprie attribuzioni, omettendo di informare il Senato della Repubblica della pendenza del procedimento penale a carico del Ministro della giustizia in carica all’epoca dei fatti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto in seguito all’apertura delle indagini da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alle successive richieste di rinvio a giudizio, dell’11 maggio 2009 (R.G.N.R. n. 8213/2009) e del 2 febbraio 2010 (R.G.N.R. n. 5736/2010), da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e all’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 20 ottobre 2010, promosso dal Senato della Repubblica con ricorso notificato il 19 aprile 2011, depositato in cancelleria il 16 maggio 2011, ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di merito.</p>
<p>Visto l’atto di intervento della Camera dei deputati;<br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;<br />	<br />
uditi gli avvocati Piero Alberto Capotosti per il Senato della Repubblica e Massimo Luciani per la Camera dei deputati.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.&#8722; Con ricorso depositato il 21 dicembre 2010, il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e del Giudice dell’udienza preliminare di quest’ultimo Tribunale, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava a tali organi aprire e proseguire un procedimento penale a carico del Ministro della giustizia in carica all’epoca dei fatti Clemente Mastella, senza trasmettere, invece, gli atti ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), perché di tale procedimento fosse investito il Collegio per i reati ministeriali (di seguito anche tribunale dei ministri), e, comunque, senza informare la Camera competente ai sensi dell’art. 96 della Costituzione.<br />	<br />
Il Senato contesta alla Procura di Santa Maria Capua Vetere di avere iniziato l’indagine penale; alla Procura di Napoli (cui gli atti sono stati trasmessi per competenza territoriale) di averla proseguita, e di avere formulato una duplice richiesta di rinvio a giudizio a carico del ministro Mastella; al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, investito della richiesta, di avere rigettato l’“eccezione di incompetenza funzionale” formulata nei suoi confronti dalla difesa dell’imputato, e di avere disposto che il procedimento proseguisse “secondo il rito ordinario”.<br />	<br />
In particolare, prosegue il Senato, a seguito di indagini aperte dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e concluse da quella di Napoli, senza che, in entrambi i casi, gli atti fossero stati trasmessi al tribunale dei ministri, sono state formulate due richieste di rinvio a giudizio a carico del ministro Mastella (l’una dell’11 maggio 2009, nel procedimento penale di cui al R.G.N.R. n. 8213/09; l’altra, del 2 febbraio 2010, nel procedimento penale di cui al R.G.N.R. n. 5736/10). Nell’udienza del 20 ottobre 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con ordinanza, ha poi disposto che il procedimento avesse corso innanzi a sé.<br />	<br />
Con tali omissioni e con tali atti, di cui il Senato chiede l’annullamento, l’autorità giudiziaria avrebbe menomato le attribuzioni costituzionali spettanti al Senato in base all’art. 96 Cost., in forza delle quali la Camera competente a deliberare sull’autorizzazione ivi prevista dovrebbe venire informata della pendenza di qualsivoglia procedimento penale, se relativo a fatti attribuiti a chi abbia rivestito, al tempo di essi, la qualità di ministro e avrebbe titolo a pretendere che, in tali casi, gli atti siano trasmessi, in base all’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989, al tribunale dei ministri, quale «unico organo giudiziario legittimato ad indagare sulla notizia di reato addebitato al Ministro ed a qualificare, all’esito delle indagini, la natura del reato». Solo per tale via, infatti, la Camera competente sarebbe in grado di esprimere, in relazione all’art. 96 Cost., la propria valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale del reato.<br />	<br />
Nel caso di specie, viceversa, il Senato, ignaro della pendenza del procedimento, sarebbe stato «posto nella condizione inammissibile di dovere ricercare altrimenti le informazioni necessarie all’esercizio dei suoi poteri di prerogativa». Dapprima, il 22 dicembre 2009 e il 17 giugno 2010, attivando il Ministro della giustizia pro tempore affinché acquisisse ogni elemento conoscitivo utile e, in seguito, il 30 ottobre 2010, richiedendo la trasmissione degli atti direttamente al Presidente del Tribunale di Napoli, che, il 16 novembre 2010, avrebbe dato atto dell’intervenuta trasmissione, in data 2 novembre 2010, da parte del Procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia, a seguito di richiesta del precedente 4 ottobre.<br />	<br />
Il ricorrente osserva che, fin dalle origini, l’ordinamento repubblicano, pur devolvendo alla Corte costituzionale il giudizio sui reati ministeriali, aveva avvertito la necessità di «una disciplina analitica dei rapporti fra la giurisdizione penale costituzionale e la giurisdizione penale comune», disposta sia con gli artt. da 10 a 14 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di accusa), sia con l’art. 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170 (Nuove norme sui procedimenti d’accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20): in particolare, si era stabilito che, in caso di esercizio dell’azione penale a carico di un ministro, il pubblico ministero fosse tenuto a darne notizia al Presidente della Camera, che ne informava la Commissione parlamentare inquirente. Veniva poi demandata a questa Corte la risoluzione di eventuali conflitti, che fossero potuti insorgere tra Commissione e autorità giudiziaria.<br />	<br />
A seguito della revisione dell’art. 96 Cost., a parere del Senato ricorrente, permane la medesima esigenza di coinvolgere in ogni caso la Camera competente, ove sia avviato un procedimento penale a carico di un ministro, come questa Corte avrebbe riconosciuto con la sentenza n. 241 del 2009, sulla base dell’art. 8 della legge cost. n. 1 del 1989.<br />	<br />
Per tale ragione, e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di autorizzazione previsto dall’art. 96 Cost., «il collegio per i reati ministeriali costituisce il raccordo indefettibile per la regolazione dei rapporti dell’autorità giudiziaria con le Camere rappresentative»: esso, perciò, andrebbe investito ai sensi dell’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989 di ogni notizia di reato concernente un ministro, affinché eserciti la propria valutazione anche in ordine al carattere ministeriale del reato ed attivi, in tal caso, la Camera competente, ovvero, nel caso cui il reato sia ritenuto di natura comune, disponga la c.d. archiviazione asistematica, della quale, in base all’art. 8 della medesima legge, è informata tale Camera, anche al fine dell’esercizio delle proprie attribuzioni.<br />	<br />
Deve, viceversa, negarsi, secondo il Senato, che (come avrebbe affermato il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli) sussista «una sorta di competenza esclusiva sulla competenza del potere parlamentare», esercitabile dall’autorità giudiziaria: tale sarebbe infatti la conclusione ove quest’ultima potesse procedere per un’ipotesi di reato avverso un ministro nelle forme ordinarie, eludendo le attribuzioni del tribunale dei ministri, e conseguentemente quelle, ad esse collegate da “un nesso strettissimo”, della Camera.<br />	<br />
Ciò si sarebbe verificato nel caso di specie per la condotta sia delle procure, sia del giudice dell’udienza preliminare, il quale avrebbe dovuto invece «quanto meno (…) provvedere autonomamente» ad informare il Senato.<br />	<br />
Secondo il ricorrente, inoltre, non sarebbe discutibile la propria legittimazione a sollevare il conflitto, in quanto il Senato della Repubblica è la Camera competente a concedere l’autorizzazione nel caso di specie, sia per la posizione di senatore rivestita all’epoca dei fatti dal ministro Mastella, sia per la circostanza che quando l’azione penale è stata esercitata nei suoi confronti egli aveva cessato di appartenere al Parlamento; né sarebbe contestabile la legittimazione delle autorità giudiziarie, nella specie il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a resistervi. Ricorrerebbe, parimenti, il requisito oggettivo del conflitto, che riguarda la menomazione che il Senato della Repubblica lamenta in ordine alla propria sfera di attribuzioni direttamente conferite dalla Costituzione, nonché dalla legge cost. n. 1 del 1989, a causa della condotta di tali organi giudiziari, che hanno omesso il compimento di adempimenti processuali previsti a tutela delle prerogative del Senato, e hanno disposto la prosecuzione del procedimento nelle “forme ordinarie”.<br />	<br />
Afferma infine il ricorrente di avere interesse a proporre il ricorso, dal momento che l’illegittima procedura con cui l’autorità giudiziaria ordinaria ha qualificato come non ministeriale gli illeciti addebitati al ministro Mastella lo avrebbe privato di ogni possibilità di partecipazione e coinvolgimento nel procedimento, indispensabili per il compimento delle proprie valutazioni al riguardo.<br />	<br />
2.&#8722; Con memoria depositata il 16 febbraio 2011 il Senato ha insistito ai fini dell’ammissibilità del conflitto, ribadendo tanto la propria legittimazione attiva, quanto la legittimazione passiva delle autorità giudiziarie coinvolte.<br />	<br />
In particolare, il Senato osserva che non viene lamentato il disconoscimento della qualità ministeriale del reato contestato al ministro, ma «piuttosto che una tale valutazione gli sia stata resa impossibile a causa del totale indebito difetto, da parte delle varie autorità giurisdizionali procedenti, di ogni comunicazione e di qualsiasi informazione relative al procedimento posto in essere nei confronti del ministro».<br />	<br />
3.&#8722; Con ordinanza n. 104 del 2011 questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, disponendo la notifica degli atti anche alla Camera dei deputati.<br />	<br />
4.&#8722; Con atto depositato il 27 maggio 2011, è intervenuta nel giudizio la Camera dei deputati, chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti con il medesimo impugnati. Richiamato l’argomentare della sentenza n. 241 del 2009, la difesa della Camera dei deputati considera evidente che «se un dovere informativo sussiste in capo al tribunale dei ministri che ritenga di archiviare per ritenuta carenza della ministerialità del reato, a più forte ragione tale dovere informativo sussiste in capo all’autorità giudiziaria procedente quando nemmeno trasmette gli atti al tribunale dei ministri, sempre in base al medesimo presupposto della ritenuta non ministerialità del reato». Inoltre, al di là del difetto di comunicazione, la stessa scelta di non trasmettere gli atti al tribunale dei ministri risulterebbe viziata: secondo la difesa della Camera dei deputati, gli atti impugnati muovono dall’erroneo convincimento che all’autorità giudiziaria ordinaria spetti un potere “esclusivo” di qualificazione dei reati ascritti ai ministri.<br />	<br />
5.&#8722; In vista dell’udienza pubblica, sia il Senato ricorrente, sia la Camera dei deputati interveniente hanno depositato memorie, sviluppando gli argomenti già esposti e ribadendone le conclusioni.<br />	<br />
Richiamati alcuni passaggi dei lavori parlamentari relativi alla legge cost. n. 1 del 1989, il ricorrente sottolinea il particolare intento del legislatore costituzionale di precludere, nella disciplina in esame, l’esercizio del potere di svolgimento delle indagini preliminari sia ai pubblici ministeri territorialmente competenti, sia al procuratore della Repubblica del capoluogo. Secondo il Senato, «una lettura costituzionalmente orientata del sistema ed attenta ai valori costituzionali in gioco impone di concludere, in via di superamento dell’interpretazione puramente letterale dell’art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, che oggetto dell’obbligo di trasmissione al collegio inquirente, per il tramite del procuratore della Repubblica competente, debbano essere non soltanto le notizie di reato già qualificate dal pubblico ministero come integranti un reato ministeriale, bensì tutte le notizie che addebitano un fatto-reato ad un ministro e comunque relative al tempo delle funzioni ministeriali, soltanto a tale collegio spettando, una volta accertati gli elementi del fatto, di qualificarlo come connesso o meno all’esercizio delle funzioni». In via del tutto subordinata, secondo il Senato della Repubblica, andrebbe riconosciuto che, nel caso in cui un pubblico ministero, cui sia stata presentata una notitia criminis relativa ad un’ipotesi di reato addebitata ad un ministro, decida erroneamente di procedere alle relative indagini, si dovrebbe, «quanto meno, fornire contemporaneamente adeguata informativa al Presidente della Camera di appartenenza».<br />	<br />
La Camera dei deputati ribadisce, alla luce della sentenza n. 241 del 2009, il carattere di “assolutezza” e di “inderogabilità” del dovere informativo in capo all’autorità giudiziaria nella fattispecie in esame. Anche l’ulteriore censura del Senato circa l’illegittimità della scelta, da parte dei resistenti, di non trasmettere gli atti al tribunale dei ministri, sarebbe fondata; infatti, «se la Camera nulla sa dell’esistenza stessa del procedimento penale a carico di un ministro o ex ministro, ma anche se nulla sa dei fatti dedotti in quel procedimento, non è dato intendere come potrebbe esercitare le sue attribuzioni costituzionali». Secondo l’interveniente, «il mancato coinvolgimento del tribunale dei ministri, lungi dal costituire un pregiudizio per questo solo organo, determina un vulnus immediato e diretto delle attribuzioni del Senato della Repubblica, tanto che le doglianze del ricorrente sono espressamente dirette a salvaguardare le prerogative parlamentari».<br />	<br />
6.&#8722; Il Senato della Repubblica ha depositato una seconda memoria, con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Dopo avere nuovamente riassunto i termini del conflitto, il Senato osserva che in presenza di reati attribuiti a un ministro è particolarmente complessa “l’individuazione in concreto” della loro natura: sarebbe perciò necessario affidare questo compito ad un organo “terzo” come il tribunale dei ministri.<br />	<br />
Al contrario, sarebbe “paradossale” che il pubblico ministero divenisse «l’autentico deus ex machina dell’applicabilità della speciale normativa costituzionale», atteso che il disegno costituzionale avrebbe inteso escluderlo da tale ruolo.<br />	<br />
Al contempo, la qualificazione del fatto può richiedere accertamenti istruttori che, preclusi al pubblico ministero, neppure questa Corte sarebbe in grado di svolgere in seguito a un eventuale conflitto di attribuzione, con l’effetto che anche sotto questo aspetto diviene “risolutivo” avvalersi dell’operato del tribunale dei ministri.<br />	<br />
A propria volta la Camera dei deputati ha depositato una seconda memoria, insistendo per l’accoglimento del conflitto.<br />	<br />
La Camera contesta, in particolare, che la qualificazione giuridica del reato possa spettare in via esclusiva all’autorità giudiziaria.<br />	<br />
Infatti, anche alla luce della sentenza n. 241 del 2009 di questa Corte, si dovrebbe ritenere che «il potere politico autorizzatorio» delle Camere implichi il «potere di qualificazione dei presupposti della garanzia», in assenza del quale il primo verrebbe frustrato.<br />	<br />
In altri termini, «chi è titolare del potere di decidere della garanzia, in definitiva, deve necessariamente essere titolare del potere di qualificazione dei presupposti della garanzia stessa», anche perché la qualificazione del fatto «è cruciale per la sorte della garanzia».<br />	<br />
La Camera potrebbe, pertanto, negare l’autorizzazione a procedere ove «ritenesse carente, in radice, la stessa ministerialità del reato»; per contro, qualora l’autorità giudiziaria proseguisse nelle forme comuni, le Camere potrebbero non solo sollevare conflitto innanzi a questa Corte, ma direttamente affermare la ministerialità del fatto, obbligando l’autorità giudiziaria a farsi promotrice del conflitto.<br />	<br />
Infatti, a parere della Camera, potere (politico) autorizzatorio e giurisdizionalizzazione sono aspetti del medesimo disegno riformatore.<br />	<br />
La Camera non nega che spetti anche all’autorità giudiziaria la qualificazione del reato, ma contesta che esso sia esclusivo, e comunque aggiunge che, ove il Parlamento abbia riconosciuto la ministerialità del reato, il giudice dovrà limitarsi a sollevare conflitto innanzi a questa Corte.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.&#8722; Il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di attribuzione fra i poteri dello Stato nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con riguardo all’attività di indagine e all’attività giurisdizionale svolta da tali organi nei riguardi, tra gli altri, di Clemente Mastella, Ministro della giustizia in carica all’epoca dei fatti.<br />	<br />
In particolare, la Procura di Santa Maria Capua Vetere aveva iniziato nei confronti del ministro Mastella un procedimento penale, attribuendogli, in concorso con terzi, i delitti di abuso d’ufficio e concussione, asseritamente commessi nella qualità di “segretario nazionale del partito politico UDEUR”, e nel periodo di tempo in cui era ministro.<br />	<br />
Gli atti erano stati successivamente trasmessi per competenza territoriale alla Procura di Napoli, che aveva proseguito le indagini, formulando all’esito di esse una duplice richiesta di rinvio a giudizio (R.G.N.R. n. 8213/2009 e R.G.N.R. n. 5736/2010) nei confronti, tra gli altri, del ministro.<br />	<br />
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, chiamato a pronunciarsi in merito, con ordinanza del 20 ottobre 2010, aveva infine rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale prospettatagli dalla difesa del ministro Mastella a favore del Collegio per i reati ministeriali (di seguito anche tribunale dei ministri) previsto dall’art. 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), escludendo che i reati contestati avessero natura ministeriale ai sensi dell’art. 96 della Costituzione, e postulando, nel contempo, la prerogativa esclusiva dell’autorità giudiziaria di procedere a siffatta qualificazione.<br />	<br />
Con l’odierno ricorso, il Senato, informato dei fatti fin dal 28 ottobre del 2010 dal ministro imputato, ha chiesto a questa Corte di dichiarare che non spettava ai Procuratori della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli avviare indagini, né a quest’ultimo formulare le conseguenti richieste di rinvio a giudizio, omettendo di trasmettere gli atti al tribunale dei ministri, ai sensi dell’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989; ed inoltre, che non spettava al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli procedere nelle forme ordinarie, invece di accogliere l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalla difesa e di investire del procedimento il tribunale dei ministri. Con ulteriore richiesta di annullamento degli atti da cui è originato il conflitto.<br />	<br />
In secondo luogo, benché tale domanda non sia resa esplicitamente nelle conclusioni, il Senato, secondo un’interpretazione del ricorso che questa Corte ritiene univoca, ha altresì chiesto di dichiarare che all’autorità giudiziaria non spettava comunque procedere nei confronti del ministro, senza contestualmente informarne la Camera competente ai sensi dell’art. 96 Cost.<br />	<br />
È evidente che si tratta di questioni circa la spettanza del potere da porre in una linea di subordinazione della seconda alla prima, per quanto è evincibile dal tenore letterale e logico del ricorso. Infatti, ove si ritenga che il tribunale dei ministri dovesse essere investito del procedimento, le modalità di interazione tra gli organi della giurisdizione ed il Parlamento, ivi compresa l’informazione «per via istituzionale ed in forma ufficiale» che al Senato sarebbe spettata anche per l’ipotesi di reato da ultimo ritenuto comune (sentenza n. 241 del 2009), avrebbero dovuto essere interamente regolate dalla procedura a tale scopo istituita dalla legge cost. n. 1 del 1989, con esclusione di altri, prematuri, canali formali di comunicazione.<br />	<br />
Ne consegue che questa Corte è tenuta dapprima a decidere se l’autorità giudiziaria, una volta ritenuto che i reati attribuiti al ministro avevano natura comune, avrebbe potuto procedere nelle forme ordinarie, o avrebbe, invece, dovuto attivare comunque la procedura che conduce al tribunale dei ministri.<br />	<br />
Solo se quest’ultima soluzione fosse esclusa, si porrebbe, in seconda istanza, la necessità di stabilire se, in ogni caso, il Senato dovesse essere informato dall’autorità giudiziaria della pendenza del procedimento.<br />	<br />
Parimenti, distinto è il fondamento costituzionale delle due questioni oggetto del conflitto. Con riferimento alla prima, il Senato desume la propria attribuzione costituzionale dall’art. 96 Cost. e dall’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989, giacché postula che tali disposizioni comportino l’obbligo del pubblico ministero, destinatario di una notizia di reato a carico di un ministro, di inviare gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio, affinché quest’ultimo, omessa ogni indagine, ne investa tempestivamente il tribunale dei ministri.<br />	<br />
Il Senato, prendendo spunto dalla sentenza n. 241 del 2009 di questa Corte, ritiene che tali passaggi siano funzionali a proteggere l’esercizio, da parte della Camera competente, dell’attribuzione garantita dall’art. 96 Cost., ovvero a deliberare sull’autorizzazione a procedere ivi stabilita per i reati commessi dal Presidente dei Consiglio dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni, negandola quando «l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo» (art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989).<br />	<br />
Posto che una tale attribuzione costituzionale potrebbe venire aggirata, ove l’autorità giudiziaria perseguisse il reato ministeriale come se esso fosse invece di natura comune, sarebbe, secondo il Senato, giocoforza ammettere che, in presenza di un’indagine penale a carico di un ministro, il tribunale dei ministri debba operare da necessario anello di collegamento tra il potere giudiziario, cui esso appartiene, ed il Parlamento, consentendo in tal modo che quest’ultimo sia in ogni caso reso edotto della fattispecie, e sia chiamato ad esercitare la propria prerogativa costituzionale, delibando sulla natura ministeriale dell’imputazione penale.<br />	<br />
Infatti, la Camera competente viene sollecitata a pronunciarsi sull’autorizzazione nell’ipotesi in cui il tribunale dei ministri concluda per la ministerialità del reato, ma viene chiamata in causa, se del caso sollevando conflitto innanzi a questa Corte, anche quando è invece disposta la c.d. archiviazione asistematica. In altre parole, una volta investito il tribunale dei ministri, se il reato è ritenuto privo di carattere ministeriale, l’autorità giudiziaria provvede a perseguirlo nelle forme comuni, ma ne dà comunque informazione al Parlamento (art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989), giacché «all’organo parlamentare (…) non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tantomeno – ove non condivida la conclusione negativa espressa dal tribunale dei ministri – la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, assumendo di essere stato menomato, per effetto della decisione giudiziaria, della potestà riconosciutagli dall’art. 96 Cost.» (sentenza n. 241 del 2009).<br />	<br />
Ciò detto con riferimento alla questione di spettanza posta in via principale, va aggiunto che, ove non sia stato investito il tribunale dei ministri, l’obbligo dell’autorità giudiziaria di informare ufficialmente il Parlamento viene invece desunto, da parte del Senato ricorrente, in forza del principio di leale collaborazione fra i poteri dello Stato, e sarebbe a propria volta strumentale rispetto all’eventualità di sollevare conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte, ove le Camere dovessero dissentire dalla qualificazione giuridica del fatto operata dall’autorità giudiziaria.<br />	<br />
2.&#8722; In via preliminare, va affermata definitivamente l’ammissibilità del conflitto, già ritenuta con l’ordinanza n. 104 del 2011, posto che ne sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi.<br />	<br />
Non vi sono dubbi, in particolare, circa la legittimazione a sollevare conflitto da parte del Senato della Repubblica (sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 313 e n. 241 del 2011, n. 211 del 2010, n. 8 del 2008 e n. 217 del 1994), cui spetterebbe pronunciarsi ai sensi dell’art. 96 Cost. nel caso di specie, giacché il ministro non è allo stato membro del Parlamento, né più lo era, ammesso che ciò rilevi, quando l’autorità giudiziaria, adottando gli atti di cui si chiede l’annullamento, si sarebbe sottratta al proprio dovere di devolvere l’indagine al tribunale dei ministri, e comunque di informarne il Senato (art. 5 della legge cost. n. 1 del 1989).<br />	<br />
Né può venire in contestazione la legittimazione a resistere dei Procuratori della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli e del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in quanto investiti, con riferimento alla vicenda oggetto di conflitto, gli uni della quota di potere costituzionale preposta all’esercizio dell’azione penale e allo svolgimento delle indagini ad esso finalizzate (ordinanze n. 276 del 2008, n. 73 del 2006 e n. 404 del 2005), e l’altro dell’esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza (sentenza n. 241 del 2009; ordinanze n. 241 del 2011, n. 211 del 2010 e n. 8 del 2008).<br />	<br />
Infine, la circostanza che il ricorso abbia ad oggetto atti tipici propri del potere giudiziario non ne mina, nel caso di specie, l’ammissibilità.<br />	<br />
Questa Corte ha costantemente affermato, a tale proposito, che il conflitto di attribuzione non può degenerare, a pena di inammissibilità, in strumento atipico di impugnazione diretto contro atti giurisdizionali (sentenze n. 222 e n. 2 del 2007; ordinanza n. 334 del 2008) e che non è compito della giurisdizione costituzionale «stabilire i corretti criteri interpretativi e applicativi delle regole processuali» (sentenza n. 225 del 2001). Tale principio, che va qui pienamente ribadito, non è invocabile, tuttavia, nelle ipotesi in cui venga posta in discussione non già la fedele applicazione della legge da parte dell’autorità giudiziaria, ma l’assunzione da parte di quest’ultima di una decisione estranea all’ambito oggettivo della giurisdizione di cui il magistrato è titolare, comunque idonea a menomare l’altrui attribuzione costituzionale.<br />	<br />
Coltivando l’azione penale nelle forme ordinarie, i Procuratori della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, e il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli avrebbero, secondo la prospettazione del Senato, esercitato una funzione, rispettivamente di indagine e di giudizio, che non sarebbe loro spettata.<br />	<br />
Al riguardo non varrebbe obiettare che il tribunale dei ministri è organo della giurisdizione ordinaria, sicché, quand’anche si dovesse ritenerlo destinatario di qualsivoglia notizia di reato nei riguardi di un ministro, non sarebbe comunque sostenibile che il potere giudiziario sia carente, nei casi in questione, della potestà giurisdizionale, atteso che essa si limiterebbe a transitare da un organo all’altro dell’autorità giudiziaria, secondo criteri di competenza per materia e territorio. Corollario di simile impostazione sarebbe, dunque, la conclusione che il Senato avrebbe inammissibilmente devoluto a questa Corte non già un conflitto di attribuzione fra poteri, ma un mero conflitto di competenza tra organi della giurisdizione ordinaria, estraneo all’ambito della giurisdizione costituzionale (sentenza n. 385 del 1996; ordinanza n. 117 del 2006, entrambe con riferimento ai conflitti di giurisdizione, ma senza dubbio con argomenti direttamente estensibili ai profili di competenza).<br />	<br />
Una simile prospettiva trascura di considerare che in realtà il Senato non ha posto, con l’odierno ricorso, un mero problema di regolamento di confini tra competenza dell’autorità giudiziaria comune e tribunale dei ministri, al quale sarebbe infatti stato estraneo. Piuttosto, l’investitura del tribunale dei ministri, a parere del ricorrente, sarebbe prodromica al coinvolgimento della Camera competente nella valutazione concernente la ministerialità del reato. L’adempimento previsto dall’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989 viene perciò ricostruito come finalizzato non soltanto ad attivare l’organo giurisdizionale competente, ma anche a soddisfare una prerogativa costituzionale direttamente e senza mediazioni intestata al Senato, ai sensi dell’art. 96 Cost. Ciò che viene in rilievo, pertanto, non è la questione di competenza in sé, ma il fatto che, omettendo di trasmettere gli atti al tribunale dei ministri, l’autorità giudiziaria avrebbe menomato l’attribuzione costituzionale propria del Senato, per l’esercizio della quale detto tribunale agirebbe da indefettibile cerniera di collegamento.<br />	<br />
Nessun dubbio, poi, può nascere a proposito dell’ammissibilità del ricorso, nella parte in cui, nell’ipotesi di mancata attivazione del tribunale dei ministri, si contesta al potere giudiziario di non avere informato il Senato della pendenza del procedimento penale a carico del ministro: tale prospettazione, svolta sempre in riferimento all’attribuzione di cui all’art. 96 Cost. ed alla legge cost. n. 1 del 1989, con riguardo all’osservanza del principio di leale collaborazione, non incide, infatti, sull’attività giurisdizionale compiuta, se non per il fatto che ad essa non si è aggiunta, su di un piano parallelo, ma distinto, una condotta che sarebbe prescritta dal principio di leale collaborazione.<br />	<br />
In conclusione, il conflitto è ammissibile, in quanto diretto anzitutto a preservare un’attribuzione costituzionale propria del Senato innanzi ad atti assunti dall’autorità giudiziaria procedente in una situazione che il ricorrente ritiene di carenza di potestà; e comunque, in linea subordinata, a contestare l’omissione di un adempimento informativo imposto dal principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, al fine di consentire al Senato di difendere la medesima attribuzione.<br />	<br />
In tale modo viene delimitato al giusto l’oggetto del conflitto, con il quale il Senato non afferma, né chiede a questa Corte di accertare, che i reati per i quali è imputato il ministro abbiano natura ministeriale, ma individua, invece, le sole modalità procedimentali che, a suo dire, la Costituzione prescriverebbe sempre di osservare, ove un’indagine penale abbia per destinatario un membro del Governo.<br />	<br />
3.&#8722; A parere del Senato della Repubblica, l’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989 obbligherebbe il pubblico ministero che abbia acquisito una notizia di reato a carico di un ministro ad attivarsi, perché il procedimento sia assegnato al Collegio di cui al successivo art. 7, in modo che, tramite quest’ultimo, il competente ramo del Parlamento possa interloquire nella fattispecie, difendendo le proprie attribuzioni.<br />	<br />
Ove tale prospettazione fosse condivisibile, pertanto, sarebbe sufficiente la sola qualità soggettiva dell’autore del fatto a incardinare la competenza riservata del tribunale dei ministri, ferma la possibilità che, all’esito delle indagini, tale organo disponga la c.d. archiviazione asistematica.<br />	<br />
Questa Corte osserva che la posizione sostenuta dal Senato è in evidente contrasto con la formulazione della norma, giacché è proprio l’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989 a prevedere, in questo caso in modo puntuale, che siano destinati al tribunale dei ministri i rapporti, i referti e le denunzie concernenti «i reati indicati dall’articolo 96 della Costituzione», ovvero commessi nell’esercizio delle funzioni. Solo ammettendo, in contrasto palese con l’art. 96 Cost., che un illecito penale acquisisca carattere ministeriale in ragione della sola qualifica rivestita dall’autore di esso sarebbe sostenibile che la lettera della legge costituzionale autorizzi a trarre le conclusioni suggerite dal ricorrente.<br />	<br />
È da aggiungere che la Corte, fin dalla sentenza n. 125 del 1977, non solo ha escluso un simile effetto, ma ha altresì ritenuto che nella configurazione del reato ministeriale «prevale l’elemento oggettivo su quello soggettivo».<br />	<br />
Tale asserzione è lo specchio dell’evoluzione che, con l’entrata in vigore della Costituzione, gli istituti di immunità, e più in generale di deroga alle comuni regole di esercizio della giurisdizione, hanno assunto, nei confronti di coloro che sono investiti di pubblici uffici.<br />	<br />
Lo Stato costituzionale pone a fondamento delle proprie dinamiche istituzionali, infatti, i soli poteri legali che derivano la propria legittimità dalla conformità alle norme superiori dell’ordine costituzionale, e ne modella lo status di garanzia con riguardo all’esigenza di preservare l’integrità di quest’ultimo attraverso il sereno ed equilibrato compimento delle funzioni dei primi: non vi è spazio nell’ordinamento per potestà sorte in forza di criteri di legittimazione estranei al sistema delle fonti costituzionali.<br />	<br />
La prerogativa stessa, anziché protezione offerta alla persona, è elemento costitutivo della funzione da quest’ultima esercitata, che ne limita al contempo l’ambito.<br />	<br />
Per tali ragioni, che si collocano alle fondamenta dello Stato costituzionale, questa Corte è sempre stata costante nell’escludere che le immunità costituzionali possano trasmodare in privilegi, come accadrebbe se una deroga al principio di uguaglianza innanzi alla legge potesse venire indotta direttamente dalla carica ricoperta, anziché dalle funzioni inerenti alla stessa.<br />	<br />
Questo principio è stato affermato in tutti i casi in cui la Costituzione prevede forme di immunità, sia che si tratti delle guarentigie dei membri del Parlamento (sentenze n. 10 e n. 11 del 2000), o del Consiglio regionale (sentenza n. 289 del 1997), sia che venga in gioco la responsabilità penale del Capo dello Stato (sentenza n. 154 del 2004) o il fondamento costituzionale che assiste l’immunità sostanziale dei componenti del Consiglio superiore della magistratura per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni (sentenza n. 148 del 1983), sia che, infine, venga in questione proprio la responsabilità per reato ministeriale (sentenza n. 6 del 1970).<br />	<br />
Da ultimo, si è anzi precisato che esso trova applicazione tutte le volte che, in ragione di una prerogativa costituzionale, vengano introdotte nell’ordito legislativo primario norme di deroga rispetto al comune regime processuale, giacché «alle origini della formazione dello Stato di diritto sta il principio della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione» (sentenza n. 24 del 2004). La deviazione dalle ordinarie regole processuali è tollerata, quanto alla posizione del titolare di un organo costituzionale, «solo per lo stretto necessario» (sentenza n. 262 del 2009), e, al di fuori di simile limite funzionale, scade in prerogativa illegittima, se priva di espressa copertura costituzionale (sentenza n. 23 del 2011).<br />	<br />
«Le generali regole del processo, assistite dalle correlative sanzioni, e soggette nella loro applicazione agli ordinari rimedi processuali», si profilano perciò indefettibili, non appena sia stato valicato il confine della immunità (sentenza n. 225 del 2001; in seguito, sentenze n. 451 del 2005, n. 284 del 2004 e n. 263 del 2003).<br />	<br />
3.1.– Non vi è dubbio che la Costituzione abbia inteso riconoscere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai ministri stessi una forma di immunità in senso lato, consentendo alla Camera competente di inibire l’esercizio della giurisdizione in presenza degli interessi indicati dall’art. 9, comma 3, della legge cost. n. 1 del 1989, e dando vita ad uno speciale procedimento che si innesta nell’ambito delle peraltro persistenti attribuzioni dell’autorità giudiziaria. Ma l’unica lettura di questa garanzia compatibile con le premesse appena svolte consiste nel limitarne l’area al campo dei soli reati commessi nell’esercizio delle funzioni.<br />	<br />
Pur nel silenzio della legge costituzionale emanata in attuazione dell’art. 96 Cost., pertanto, non sarebbe stato possibile giungere a conclusioni differenti da quelle che sono, in ogni caso, chiaramente espresse dalla lettera dell’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989. Né esse potrebbero venire invertite dalla prassi costituzionale, dal legislatore ordinario, e finanche da questa Corte.<br />	<br />
Le immunità riconosciute ai pubblici poteri, infatti, introducendo una deroga eccezionale al generale principio di uguaglianza, non possono che originarsi dalla Costituzione (sentenza n. 262 del 2009) e, una volta riscontrata tale derivazione, sono comunque soggette a stretta interpretazione. Troppo significativo, infatti, nel processo di formazione dello Stato di diritto, è stato il vincolo progressivo di soggezione dell’azione degli organi dello Stato al principio di legalità e dunque di piena sottoposizione al diritto, perché esso possa venire oggi anche solo in parte affievolito, per effetto di interpretazioni evolutive, che vadano nella direzione dell’ampliamento dell’area delle immunità costituzionali, oltre le previsioni della Costituzione.<br />	<br />
Nel caso di specie, poi, una tale operazione ermeneutica è preclusa da ulteriori peculiari considerazioni, relative alla responsabilità per reato ministeriale.<br />	<br />
Come è noto, l’art. 96 Cost., nel testo originario, stabiliva che il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri fossero posti in stato d’accusa (innanzi a questa Corte: art. 134 Cost., nel testo storico) dal Parlamento in seduta comune per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. L’art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), a tale scopo aveva istituito una Commissione parlamentare, cui la legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di accusa), aveva poi conferito poteri di apprezzamento della effettiva natura del reato e poteri di indagine. In un simile contesto normativo, la giurisdizione ordinaria era esclusa da ogni competenza in merito al procedimento, del quale infatti era tenuta a spogliarsi definitivamente, non appena avesse ravvisato la ministerialità del reato (art. 10 della legge n. 20 del 1962). Si poteva allora concludere che la Costituzione avesse inteso dar luogo ad un’ipotesi di garanzia nell’ambito dell’ordinamento giuridico, il cui fulcro riposava sulla integrale sottrazione del reato ministeriale alla giurisdizione comune.<br />	<br />
Il legislatore costituzionale del 1989 si è invece incamminato verso la direzione opposta, optando per la piena riespansione della giurisdizione comune, al di fuori dei soli limiti eccezionali suggeriti dalla ragione giustificatrice degli istituti di giustizia politica. A fronte di un reato ministeriale, infatti, oggi spetta pur sempre ad un organo della giurisdizione ordinaria, ovvero al tribunale dei ministri, cumulare funzioni inquirenti e giudicanti, al fine di radicare successivamente, se del caso e previa autorizzazione parlamentare, il giudizio davanti ad un giudice comune, e secondo l’ordinario rito processuale.<br />	<br />
La revisione costituzionale si è mossa, perciò, da un presupposto di adeguatezza del giudice ordinario all’esercizio della giurisdizione per reato ministeriale, fugando ogni dubbio che la deroga rispetto al rito comune trovi giustificazione, quand’anche parziale, nello scopo di prevenire l’intento persecutorio del magistrato nei confronti del membro del Governo.<br />	<br />
Non è a tale scopo infatti che viene costruito, in seno a un procedimento destinato ad evolversi secondo le forme ordinarie, l’intervento della Camera competente, il cui sindacato può e deve essere limitato all’apprezzamento, in termini insindacabili se congruamente motivati, della sussistenza dell’interesse qualificato a fronte del quale l’ordinamento stima recessive le esigenze di giustizia del caso concreto.<br />	<br />
Ferma dunque la fase dell’autorizzazione a procedere, del tutto autonoma rispetto alle finalità di accertamento della responsabilità penale, rimesso all’autorità giudiziaria, la sola ulteriore deroga in cui si sostanzia la prerogativa è l’azione, secondo norme del tutto peculiari, del tribunale dei ministri, anziché del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari.<br />	<br />
Il legislatore costituzionale ha ritenuto opportuno non già privare l’ordine giudiziario dei suoi compiti istituzionali, ma realizzare in seno ad esso un meccanismo procedimentale, giudicato particolarmente incisivo, ove si cumulassero nel medesimo organo funzioni inquirenti e giudicanti, sia per effetto della tradizione repubblicana incentrata, con analoghe modalità, sulla Commissione parlamentare inquirente, sia per istituire un privilegiato canale di raccordo con il Parlamento, sia per destinare ad un soggetto di eccezionale natura poteri «eccezionalmente ampi» (sentenza n. 403 del 1994), di difficile inserimento nel corpo dell’ordinaria procedura penale. Alla base della creazione del Collegio previsto dalla legge costituzionale si pone dunque non l’insussistente terzietà rispetto al potere giudiziario, al quale appartiene strutturalmente, ma l’obiettivo cumulo di funzioni, altrimenti da ripartirsi secondo criteri di separazione tra giudice e pubblico ministero.<br />	<br />
Se, perciò, l’elemento che connota con maggiore pregnanza l’innovazione costituzionale, per quanto qui interessa, è la specialità della procedura elaborata con riguardo ai soli reati ministeriali, non si vede come si potrebbe legittimamente favorire un’estensione di essa alle ipotesi di illecito comune, posto che, in tal modo, verrebbe ad assumere carattere generale proprio il tratto che il legislatore costituzionale ha voluto invece eccezionale.<br />	<br />
Al contrario, la sussistenza di una generale attribuzione della giurisdizione ordinaria in tema di reati ministeriali contribuisce a rendere residuali gli spazi che ad essa restano sottratti per esplicita previsione costituzionale.<br />	<br />
Del resto, solo se la prerogativa in questione fosse finalizzata a contrastare intenti persecutori della magistratura nei confronti del ministro si potrebbe giustificare, in linea meramente logica, l’edificazione di un filtro all’azione giudiziaria, che si attivi ogni volta che il membro del Governo sia soggetto ad indagine penale.<br />	<br />
Una volta negato, come si deve negare, un simile presupposto, non resta che rilevare che l’intervento del tribunale dei ministri si colloca coerentemente nella disciplina di sistema, nelle sole ipotesi di illecito penale commesso nell’esercizio delle funzioni.<br />	<br />
Non giova, pertanto, alla difesa del Senato ricorrente il richiamo all’art. 12 della legge n. 20 del 1962, peraltro abrogato fin dall’art. 9 della legge 10 maggio 1978, n. 170 (Nuove norme sui procedimenti d’accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20), secondo il quale «il pubblico ministero che inizia l’azione penale a carico di alcuna delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione ne dà notizia al Presidente della Camera dei deputati».<br />	<br />
Il ricorrente ritiene che tale disposizione, saldandosi senza soluzione di continuità a quanto oggi previsto dall’art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989 per i casi di archiviazione del procedimento da parte del tribunale dei ministri, indichi la necessità costituzionale di un coinvolgimento del Parlamento nell’attività di qualificazione del reato attribuito al membro del Governo, reso possibile grazie all’azione del Collegio di cui all’art. 7 della legge cost. n. 1 del 1989, e non più a quella, in parte corrispondente, della Commissione inquirente.<br />	<br />
Il vizio di questa argomentazione è già nelle premesse logiche, secondo le quali la revisione costituzionale del 1989 non avrebbe inciso, per tale parte, sulle competenze parlamentari, quando invece esse ne sono state profondamente modificate (sentenze n. 134 del 2002 e n. 403 del 1994). Anteriormente alla revisione dell’art. 96 Cost., come si è visto, alla Commissione inquirente spettava ogni attività necessaria a perseguire il reato ministeriale, mentre permaneva la competenza dell’autorità giudiziaria per le ipotesi di illecito penale comune. L’una di tali prerogative non aveva carattere residuale, ma alternativo rispetto all’altra. Perciò, innanzi ad un medesimo fatto storico da cui potesse derivare la responsabilità penale del ministro, era necessario che tanto la Commissione inquirente, quanto il potere giudiziario ne potessero prendere cognizione, al fine primario di stabilire se esso ricadesse nella propria area di attribuzione, svolgendo le relative attività di indagine: questa Corte aveva infatti ritenuto che «la Commissione inquirente può attivarsi per svolgere indagini sulla base di notizie di possibili reati di sua competenza, ancorché non tipiche o qualificate» (sentenza n. 13 del 1975). Vi era, in conseguenza di ciò, una concorrente attribuzione qualificatoria del fatto, finalizzata in entrambi i casi, sia pure in forme del tutto differenti, all’esercizio dell’azione penale nei confronti del ministro, ferma restando la via del conflitto di attribuzione ove Parlamento ed autorità giudiziaria dissentissero sulla natura del reato, e con ciò sui confini della propria competenza costituzionale.<br />	<br />
3.2.– Per certi versi, la condizione di iniziale e paritario concorso di due poteri dello Stato a conoscere del medesimo fatto ricorda l’attuale assetto dei rapporti tra Camere e potere giudiziario riguardo all’applicabilità della prerogativa dell’insindacabilità prevista, per i membri del Parlamento, dall’art. 68, primo comma, Cost.<br />	<br />
Anche in questo caso, oramai del tutto distante dalla regolazione costituzionale del procedimento per reato ministeriale, si è configurata un’attribuzione tanto dell’ordine giudiziario, nell’esercizio della giurisdizione (sentenze n. 120 del 2004 e n. 265 del 1997), quanto delle Camere, in relazione allo svolgimento della vita parlamentare in condizioni di assoluta libertà ed autonomia (sentenza n. 1150 del 1988), a pronunciarsi sulla sussistenza della prerogativa, per quanto, da ultimo, il legislatore ordinario abbia istituito un meccanismo procedimentale non irragionevole (sentenza n. 149 del 2007) di coordinamento tra le reciproche competenze, per mezzo della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).<br />	<br />
Non vi è chi non veda, invece, il salto compiuto, rispetto al modello segnato dalla formula ampia contenuta nell’art. 68, primo comma, Cost., con la revisione dell’art. 96 Cost., che ha confinato l’attribuzione del Parlamento alla sola valutazione delle condizioni per concedere, o negare, l’autorizzazione a procedere.<br />	<br />
Si è appena osservato infatti che, a seguito di tale revisione, e dell’attuazione conferita a tale riforma con la legge cost. n. 1 del 1989, e subordinatamente con la legge 20 maggio 1988, n. 163 (Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione), l’unica attribuzione delle Camere consiste oggi nell’apprezzamento dell’interesse previsto dall’art. 9 della legge cost. n. 1 del 1989, e ha modo di manifestarsi, unitamente alla preliminare delibazione circa la natura ministeriale del reato che ad essa è strumentale, per il solo caso in cui detta autorizzazione sia stata richiesta, per il tramite del procuratore della Repubblica, dal tribunale dei ministri.<br />	<br />
Il quadro è, pertanto, del tutto diverso da quello che questa Corte aveva posto a fondamento della deroga ai principi di autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, «allo scopo di garantire d’altro lato l’indipendenza del potere politico contro ogni indebita ingerenza suscettibile di alterare la reciproca parità e la necessaria distinzione tra i poteri dello Stato» (sentenza n. 13 del 1975).<br />	<br />
Nel vigente ordine costituzionale, il principio di generale attribuzione all’autorità giudiziaria ordinaria dell’esercizio della giurisdizione penale, salvo le eccezionali e restrittive deroghe stabilite espressamente dalla fonte superprimaria, non incontra alcun limite ulteriore, e torna così in modo del tutto naturale ed automatico a governare la fattispecie della responsabilità penale del ministro, in accordo con i principi di uguaglianza, legalità e giustiziabilità dei diritti, ribaditi, quanto ai pubblici funzionari, dall’art. 28 Cost. (sentenza n. 154 del 2004).<br />	<br />
Questa Corte ha a tale proposito già affermato che sussiste nel nostro ordinamento una «generale competenza delle autorità giudiziarie all’accertamento dei presupposti della responsabilità» (sentenza n. 154 del 2004), la quale si segnala per costituire la parola ultima, e di regola definitiva, che l’ordinamento giuridico pronuncia a livello nazionale (salve le ipotesi patologiche di conflitti che questa Corte sia competente a conoscere), venendo così a separarsi qualitativamente da ogni diversa attività preliminare di valutazione, che altri soggetti possono compiere, nell’ambito delle proprie competenze, sui medesimi presupposti.<br />	<br />
Va da sé che la competenza in questione non può che implicare la preliminare attività di qualificazione del reato, o per meglio dire il giudizio con cui un accadimento materiale viene ricondotto alla previsione generale di una o più disposizioni di legge, che lo sottraggono all’area di ciò che è giuridicamente indistinto per conferirgli una identità normativa, alla quale conseguono i tipici effetti processuali e sostanziali stabiliti dalla legge. Nel caso di specie, componente costitutiva di un tale giudizio è la stessa natura, ministeriale o comune, del reato, dalla quale deriva nel primo caso l’investitura del tribunale dei ministri, e successivamente del ramo competente del Parlamento, ovvero, nel secondo caso, l’osservanza delle ordinarie regole sull’accertamento della responsabilità penale. In difetto di esplicite deroghe costituzionali, agli altri poteri dello Stato, e tra questi alla Camera competente ai sensi dell’art. 96 Cost., non spetta alcuna attribuzione in merito, con la conseguenza che non ha fondamento la pretesa di interloquire con l’autorità giudiziaria, secondo un canale istituzionale indefettibilmente offerto dal tribunale dei ministri, nelle ipotesi in cui quest’ultima, esercitando le proprie esclusive prerogative, abbia stimato il reato privo del carattere della ministerialità.<br />	<br />
Questa Corte deve però precisare che tale asserzione non equivale a privare il Parlamento dello spazio di apprezzamento, anche in ordine alla natura del reato contestato al ministro, che l’art. 96 Cost. gli riserva, perché è indiscutibile che la Camera competente debba in ogni caso godere dell’attribuzione di concedere o negare l’autorizzazione a procedere, ogni qual volta il reato sia stato commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali.<br />	<br />
3.3.– Questo aspetto è stato particolarmente enfatizzato dalla Camera dei deputati, che è intervenuta nel giudizio costituzionale e ha osservato, tra l’altro, che «chi è titolare del potere di decidere della garanzia, in definitiva, deve necessariamente essere titolare del potere di qualificazione dei presupposti della garanzia stessa», fino a giungere alla conclusione che «la Camera competente è senz’altro titolare del potere di qualificare come ministeriale un determinato reato, adottando una deliberazione vincolante ed insindacabile dall’Autorità giudiziaria», salvo che nelle forme del conflitto di attribuzione.<br />	<br />
L’impostazione della Camera dei deputati pone un problema reale, ma non lo risolve nel modo corretto.<br />	<br />
Come si è già posto in rilievo, l’attribuzione esclusiva dell’autorità giudiziaria relativa all’accertamento degli elementi della fattispecie penale convive, di regola, con la competenza di altri soggetti pubblici ad assumere determinazioni, che a propria volta possono essere legate ad un apprezzamento giuridico in ordine alla sussistenza ed alla natura di un reato, ma allo stesso tempo se ne distingue per il carattere definitivo che è destinata ad acquisire.<br />	<br />
La Camera competente, a propria volta, si trova investita dell’attribuzione relativa all’autorizzazione a procedere, rispetto alla quale è strumentale il sindacato incidentale sulla effettiva natura dell’illecito. Affermare che una valutazione di tale carattere funge da fase prodromica, ai fini dell’esercizio della sola attribuzione conferita dall’art. 96 Cost. in punto di autorizzazione a procedere, non equivale a dire che essa si possa sostituire al giudizio espresso, nell’ambito di una prerogativa costituzionale esclusiva, dall’autorità giudiziaria, o persino possa prevalere su di esso, come suggerisce la Camera.<br />	<br />
Piuttosto, per il fatto, del tutto peculiare, che a tale ultima prerogativa del potere giudiziario il Parlamento possa opporre una propria sfera di attribuzione determinata da norme costituzionali, che dipende in parte dal corretto esercizio della prima, si apre la via per superare, mediante gli strumenti della giustizia costituzionale, uno svolgimento in concreto della funzione giurisdizionale rivelatosi tale, secondo l’apprezzamento incidentale delle Camere, da menomarne la competenza ai sensi dell’art. 96 Cost.<br />	<br />
In altre parole, la valutazione parlamentare sulla natura del reato attribuito ad un ministro si colloca esattamente lungo la linea di confine che questa Corte ha costantemente tracciato tra i conflitti di attribuzione ove si eserciti una vindicatio potestatis, ovvero dove risulti in discussione quale potere sia titolare della competenza costituzionale contesa, e i conflitti di attribuzione derivanti dalla menomazione, da parte di un potere e nel compimento di una prerogativa che certamente gli spetta, della sfera competenziale riservata ad altro potere, con cui il primo abbia interferito.<br />	<br />
Entro questi limiti, va riconosciuto che il ramo del Parlamento competente ai sensi dell’art. 96 Cost. possa esprimere una propria valutazione sulla natura del fatto contestato al ministro, purché essa si collochi all’interno della procedura per reato ministeriale attivata dall’autorità giudiziaria, o sia strumentale a rivendicare che detta procedura sia seguita, e purché siffatto apprezzamento sfoci nella sola reazione consentita dall’ordinamento innanzi ad una qualificazione, da parte dell’ordine giudiziario, del reato come comune anziché ministeriale, ovvero nel ricorso a questa Corte per mezzo del conflitto di attribuzione.<br />	<br />
Tale è dunque il senso dell’affermazione di questa Corte, secondo la quale «all’organo parlamentare (…) non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria» (sentenza n. 241 del 2009): non è dubbio che essa sia infatti strumentale rispetto alla possibilità di sollevare conflitto costituzionale da menomazione.<br />	<br />
Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria avesse inizialmente qualificato il reato in termini ministeriali, ma il tribunale dei ministri abbia poi concluso per la natura comune, procedendo ad archiviazione c.d. asistematica, il Parlamento viene informato dei fatti per effetto di quanto stabilito espressamente dall’art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989. L’informativa ufficiale e in via istituzionale che spetta alle Camere, nonostante l’illecito non sia stato ritenuto commesso nell’esercizio delle funzioni del ministro, costituisce perciò l’occasione che consente loro di prendere cognizione dei fatti, al fine di sollevare conflitto di attribuzione, benché non si possa escludere, e anzi nei fatti sia ciò che consuetamente accade, che gli elementi necessari a tale scopo siano già stati acquisiti in precedenza, spesso per iniziativa dello stesso ministro che si ritenga indebitamente soggetto ad un’indagine nelle forme comuni. In tale evenienza, è ovvio che il conflitto potrà essere esperito, anche ove la comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria, che resta comunque costituzionalmente dovuta (sentenza n. 241 del 2009), sia mancata. Per la stessa ragione, la via del conflitto, nei limiti appena specificati, è aperta nel caso, distinto dal primo, in cui il reato attribuito al membro del Governo sia stato fin dall’origine reputato privo di carattere ministeriale. Per tale ipotesi, non si è ritenuta opportuna a livello normativo una previsione corrispondente all’art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989, che trova giustificazione nella finalità di concludere definitivamente una fase procedimentale pur sempre vertente su di un caso ipotizzato di ministerialità dell’illecito penale; tuttavia, anche al di là di questa peculiare e tassativa disposizione di legge costituzionale, non può che spettare al Parlamento l’accesso a questa Corte, affinché sia verificato, nei modi consentiti dalla Costituzione, se un erroneo esercizio delle proprie attribuzioni da parte del potere giudiziario abbia menomato la Camera competente ai sensi dell’art. 96 Cost., impedendole di deliberare sull’autorizzazione a procedere, prevista ogni qual volta il reato sia stato commesso nell’esercizio delle funzioni del ministro.<br />	<br />
4.&#8722; I principi appena esposti trovano espressione nella vigente disciplina costituzionale che regolamenta le indagini penali per reato ministeriale.<br />	<br />
L’art. 6, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1989 stabilisce con chiarezza che devono essere indirizzate al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio le sole notizie concernenti i reati indicati dall’art. 96 Cost., ovvero i reati commessi da membri del Governo nell’esercizio delle funzioni.<br />	<br />
Ai sensi del comma 2 seguente, il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, nel termine di quindici giorni trasmette gli atti al tribunale dei ministri.<br />	<br />
La competenza per territorio dell’ufficio del pubblico ministero viene in tal modo individuata in ragione della corrispondente competenza dell’organo giudicante (art. 11 della legge cost. n. 1 del 1989), sicché fin dall’origine il procedimento si connota per una vocazione finalistica rispetto all’esercizio dell’azione penale nei modi consentiti dall’art. 96 Cost.<br />	<br />
Non si può obiettare che il divieto imposto al procuratore della Repubblica di svolgere indagini testimonierebbe che, perlomeno nelle ipotesi di dubbio circa la qualificazione del reato, la decisione debba venire necessariamente assunta dal Collegio di cui all’art. 7 della legge cost. n. 1 del 1989. Si può infatti immaginare che vi siano casi in cui il fatto viene descritto nella notizia di reato in termini inequivocabilmente ministeriali, cosicché l’investitura del tribunale dei ministri è immediata e non comporta ulteriori accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria nelle forme ordinarie; parimenti, vi possono essere casi ove è subito percepibile l’estraneità della condotta all’area funzionale propria del ministro, con l’effetto che il procedimento, in difetto dell’eccezionale caso di deroga previsto per i soli illeciti penali ministeriali, si avvierà e procederà secondo le comuni regole processuali. Non si può, infine, escludere che la sola descrizione del fatto, con le indicazioni dedotte a sostegno di essa nella notizia di reato, non sia tale da permetterne la qualificazione in termini ministeriali, ma che quest’ultima finisca per emergere solo successivamente, a seguito dell’acquisizione, anche attraverso le indagini, degli elementi utili a tale scopo. La già ricordata natura eccezionale della deroga alle regole generali della giurisdizione comporta, tuttavia, che la stessa possa operare solo allorché ne ricorrano integralmente tutti i presupposti; fino ad allora, invece, ovvero fino a quando non sia possibile cogliere i profili di ministerialità del fatto, tali regole generali dovranno continuare a trovare applicazione, poiché non sono ancora maturati i requisiti peculiari che ne determinano la cedevolezza, a fronte della normativa costituzionale speciale.<br />	<br />
È dunque solo da tale momento che la notizia di reato ricade nella previsione del comma 1 dell’art. 6 della legge cost. n. 1 del 1989, e che, conseguentemente, al pubblico ministero competente è inibita ogni ulteriore attività, mentre il procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto, oramai chiamato in causa nella veste di congiunzione con il tribunale dei ministri, incorre a propria volta nel divieto di disporre indagini. Naturalmente, l’ordinamento offre adeguati rimedi, tra cui l’accesso a questa Corte, per evitare che l’autorità giudiziaria svolga attività inquirente a carico del ministro, non appena si consolidi, in forza degli elementi di fatto acquisiti, anche a seguito dell’attività investigativa svolta dallo stesso, e delle valutazioni di diritto ad essi conseguenti, l’ipotesi della ministerialità del reato; e anzi, ogni qual volta essa sia prospettabile in linea astratta, ma non ancora acclarata, è a tale profilo del fatto che debbono rivolgersi anzitutto e senza indugio le attenzioni degli inquirenti, al fine di evitare la compressione indebita, anche in via temporanea, delle attribuzioni costituzionali del tribunale dei ministri e conseguentemente della Camera competente ai sensi dell’art. 96 Cost.<br />	<br />
Una volta emersa la ministerialità del reato, secondo il primo apprezzamento che compete agli organi ordinari della giurisdizione penale, le attività inquirenti proprie del pubblico ministero e le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono immediatamente concentrate presso il tribunale dei ministri (art. 8 della legge cost. n. 1 del 1989; art. 1 della legge n. 219 del 1989), il quale non incontra alcun vincolo nella precedente qualificazione del fatto e ben può concludere che il reato è invece comune, disponendo l’archiviazione c.d. asistematica e trasmettendo gli atti all’autorità giudiziaria competente a conoscerne (art. 8 della legge cost. n. 1 del 1989; art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989).<br />	<br />
Nel caso di archiviazione, il citato art. 8, comma 4, impone al procuratore della Repubblica di darne comunicazione al Presidente della Camera competente: così, come si è già precisato, è dato modo al Parlamento di valutare se il reato abbia davvero il carattere comune che il potere giudiziario gli ha infine attribuito, ovvero se esso debba ritenersi commesso nell’esercizio delle funzioni, al solo scopo, in quest’ultimo caso, di sollevare conflitto di attribuzione.<br />	<br />
Ove, invece, il procedimento per reato ministeriale non sia mai stato iniziato, nonostante ne prescrivessero l’attivazione gli elementi acquisiti anche a seguito dell’attività investigativa svolta dal ministro, la Camera competente potrà parimenti rivolgersi alla giurisdizione costituzionale, per difendere l’attribuzione a deliberare sull’autorizzazione a procedere. Questa Corte, in tali casi, sarà chiamata a decidere, con inevitabile riferimento al carattere del reato, in forza di tutte le risultanze istruttorie poste a disposizione dalle parti del conflitto.<br />	<br />
È dunque priva di fondamento la preoccupazione espressa tanto dal Senato ricorrente, quanto dalla Camera dei deputati, secondo la quale, in difetto dell’azione del tribunale dei ministri, non sarebbe dato modo né al Parlamento, né a questa Corte di accertare con cognizione il carattere del reato.<br />	<br />
In definitiva, la Camera si trova, nei limiti innanzi precisati, a soppesare la natura comune o ministeriale del reato, in forza degli elementi posti a disposizione dall’autorità giudiziaria e delle ulteriori osservazioni che provengano dai soggetti interessati ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge cost. n. 1 del 1989: ciò accade, ai fini dell’esercizio dell’attribuzione conferita dall’art. 96 Cost., sia nel caso in cui le sia stata richiesta l’autorizzazione a procedere e decida di restituire gli atti all’autorità giudiziaria (art. 18-ter del Regolamento della Camera dei deputati e art. 135-bis del Regolamento del Senato della Repubblica), sia, sollevando conflitto, nel caso in cui il potere giudiziario proceda nelle forme comuni, nonostante la ministerialità del reato, ovvero nel caso di archiviazione c.d. asistematica.<br />	<br />
Così ricostruito, alla luce del tessuto normativo e in armonia con i principi dell’ordine costituzionale dello Stato, il complesso meccanismo della giustizia politica, non resta alla Corte che prendere atto della estraneità ad esso della fattispecie peculiare che ha originato l’odierno contenzioso costituzionale.<br />	<br />
La vicenda che il Senato della Repubblica ha posto all’attenzione di questa Corte ha infatti per oggetto reati che l’autorità giudiziaria ha ritenuto immediatamente privi di carattere funzionale, poiché commessi dal ministro nella qualità di segretario di un partito politico, e la cui natura ministeriale non è stata neppure dedotta in atti, né tantomeno posta a fondamento del conflitto. In tali circostanze, non solo il potere giudiziario, ritenendo i reati di natura comune, poteva omettere di investire il tribunale dei ministri delle notizie di reato, ma ne era costituzionalmente obbligato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96 Cost. e 6 della legge cost. n. 1 del 1989, non essendogli possibile sottrarsi all’accertamento della penale responsabilità nelle forme proprie della giurisdizione ordinaria penale (art. 112 Cost.), se non in presenza delle deroghe tassative prescrivibili dalla sola Costituzione, e che neppure il legislatore ordinario potrebbe ampliare (sentenze n. 23 del 2011 e n. 262 del 2009).<br />	<br />
Questa Corte deve perciò concludere che spettava al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere iniziare un procedimento penale nei confronti del ministro Mastella per reati ritenuti comuni, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli proseguirlo ed esercitare l’azione penale con una duplice richiesta di rinvio a giudizio, ed al Giudice dell’udienza preliminare di quest’ultimo tribunale procedere a propria volta nelle forme comuni, rigettando l’eccezione di “incompetenza funzionale” prospettatagli dalla difesa e quindi omettendo di trasmettere gli atti al Collegio previsto dall’art. 7 della legge cost. n. 1 del 1989.<br />	<br />
5.&#8722; Resta da decidere se l’autorità giudiziaria, nel procedere nei confronti del ministro Mastella, avesse l’obbligo di informare il Senato della pendenza del procedimento.<br />	<br />
Questa Corte ha già escluso che un tale dovere possa ricavarsi dalle disposizioni costituzionali concernenti il procedimento per reato ministeriale, ed in particolar modo dall’art. 8, comma 4, della legge cost. n. 1 del 1989, che inerisce per le ragioni dette esclusivamente ai casi di archiviazione.<br />	<br />
Il fondamento costituzionale dell’attribuzione rivendicata dal Senato andrebbe perciò ricercato nel principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato, dal quale si vorrebbe desumere una regola informativa che non cambia la natura e la pienezza dei poteri di accertamento del giudice comune, ma si aggiunge ad essi su di un piano parallelo, obbligandolo a rendere edotta la Camera competente del fatto storico, affinché quest’ultima sia posta nelle condizioni di valutarne la natura, e, se del caso, di reagire immediatamente con lo strumento del conflitto.<br />	<br />
Questa Corte ha già affermato che «il principio di leale collaborazione (…) deve sempre permeare di sé il rapporto tra poteri dello Stato» (sentenza n. 26 del 2008) e che ad esso non sfugge neppure l’ordine giudiziario, nell’esercizio della giurisdizione, quando esso ridondi sulle altrui attribuzioni costituzionali (sentenze n. 149 del 2007, n. 110 del 1998 e n. 403 del 1994).<br />	<br />
Presupposto perché la leale collaborazione venga a dettare regole di azione, sufficientemente elastiche da rispondere «alle peculiarità delle singole situazioni» (sentenza n. 50 del 2005), è la convergenza dei poteri verso la definizione, ciascuno secondo la propria sfera di competenza, di una fattispecie di rilievo costituzionale, ove essi, piuttosto che separati, sono invece coordinati dalla Costituzione, affinché la fattispecie si definisca per mezzo dell’apporto pluralistico dei soggetti tra cui è frazionato l’esercizio della sovranità.<br />	<br />
Il punto di contatto tra le reciproche competenze, per quanto concettualmente distinte, non può nell’attuale sistema costituzionale divenire l’occasione di una contesa, avente ad oggetto le sfere delle attribuzioni da cui si alimenta la vita democratica della Repubblica, ma deve consentirne il superamento secondo criteri flessibili di esercizio delle prerogative, che permettano loro di adattarsi per quanto possibile alla funzionalità degli altrui compiti.<br />	<br />
Ora, se tale è la premessa su cui poggia il principio di leale collaborazione, è evidente che esso non abbia a declinarsi laddove non vi sia confluenza delle attribuzioni e la separazione costituisca l’essenza delle scelte compiute dalla Costituzione, al fine di ripartire ed organizzare le sfere di competenza costituzionale.<br />	<br />
Si tratta di un fenomeno che si manifesta soprattutto rispetto al potere giudiziario, cui l’attuale sistema costituzionale fissa limiti rigidi alle prospettive di interazione con gli altri poteri.<br />	<br />
Le regole dell’agire giudiziario, assai più fitte e rigorose di quanto non siano quelle che accompagnano l’azione degli organi costituzionali incaricati di tracciare l’indirizzo politico, sono perciò indisponibili da parte dello stesso ordine giudiziario, e possono venire arricchite di ulteriori contenuti desumibili dalla clausola generale della leale collaborazione, solo con la prudenza necessaria ad evitare una «predisposizione ex novo di un complesso di regole che non può che essere posto nella sede competente» di fonte normativa (sentenza n. 309 del 2000).<br />	<br />
Ora, si può anche trascurare che un obbligo di informazione privo di copertura normativa, se inserito in via pretoria nelle forme comuni di esercizio della giurisdizione, pone in sé problemi tecnici di coordinamento, e comunque di bilanciamento con altri interessi dotati di rilevanza costituzionale, che richiederebbero un articolato intervento legislativo, con particolare riferimento alla tutela della segretezza delle indagini, nell’interesse della giustizia e dello stesso ministro che ne è oggetto. Se, infatti, la Costituzione imponesse una simile condotta, essa andrebbe comunque osservata dall’autorità giudiziaria.<br />	<br />
Ma non è dato, invece, e proprio con riferimento alle peculiarità dell’ordine giudiziario nel sistema ordinamentale, introdurre in via interpretativa un simile obbligo, se non quando esso appaia assolutamente necessario a preservare le altrui attribuzioni costituzionali, nell’ambito del principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato.<br />	<br />
È proprio questo presupposto che manca nell’ipotesi denunciata dal Senato ricorrente: per le ragioni esposte innanzi, infatti, questa Corte ritiene che un’esigenza di coordinamento con la Camera competente sia stata apprezzata esclusivamente, sul piano costituzionale, con riguardo al caso che il reato per cui si procede abbia natura ministeriale, posto che esso sollecita attribuzioni distinte, ma convergenti dell’autorità giudiziaria e delle Camere. Ad essa, infatti, rispondono le peculiari regole dettate dalla legge costituzionale di attuazione dell’art. 96 Cost.<br />	<br />
Nell’ipotesi di reato comune, viceversa, il Parlamento, in difetto di una norma espressa, non ha titolo per pretendere che l’azione del potere giudiziario sia aggravata da un ulteriore adempimento, giacché essa si esaurisce interamente nella sfera di attribuzioni proprie di quest’ultimo, e non interferisce con altrui prerogative, fino a che il presupposto circa la ministerialità del reato non sia invece rivendicato in concreto dalla Camera competente.<br />	<br />
La sola ipotesi, del tutto astratta, che il reato possa essere stato commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali non è sufficiente, in altri termini, in presenza della generale clausola di competenza dell’autorità giudiziaria di cui si è detto, a far scaturire, anche in via meramente potenziale, un’area comune di interferenza fra attribuzioni parlamentari e dell’ordine giudiziario, essendo a tal fine necessario che le prime siano state in concreto poste in collegamento con le seconde per iniziativa della Camera competente.<br />	<br />
Né si può opporre a tale conclusione che è proprio in virtù della carenza di un canale informativo tra Camere e ordine giudiziario, che quest’ultimo potrebbe procedere nelle forme comuni, pur quando il fatto sia invece ministeriale, impedendo al Parlamento di attivarsi.<br />	<br />
Una simile affermazione, in quanto volta ad introdurre a rimedio del caso patologico un fisiologico obbligo di informazione, potrebbe venire spesa a buon titolo, solo se la Costituzione avesse previsto, in via generale, che il potere dello Stato che ritenga di esercitare congruamente le proprie attribuzioni, sia contestualmente tenuto a darne notizia ad ogni altro potere, rispetto al quale quell’esercizio possa produrre la menomazione di un’attribuzione del tutto diversa, per il caso ipotetico di cattivo uso delle prime.<br />	<br />
Va da sé che un simile principio non è mai stato riconosciuto vigente nell’ordinamento, né ha trovato applicazione di sorta nella giurisprudenza costituzionale: anteriormente alla legge n. 140 del 2003, doveva ritenersi, ad esempio, che il giudice comune, in difetto di delibera di insindacabilità da parte della Camera, potesse rendere diretta applicazione dell’art. 68, primo comma, Cost., eventualmente negando la sussistenza della prerogativa, senza necessità alcuna di informarne il Parlamento, per consentirgli di reagire (sentenza n. 149 del 2007).<br />	<br />
È infatti normale che ogni potere dello Stato agisca sul presupposto della conformità della propria condotta al principio di legalità costituzionale, sicché non si vede a che titolo, nel contempo, gli si debba fare obbligo, in forza della Costituzione, di prospettare ad altro potere l’ipotesi, negata in premessa, della incompatibilità costituzionale di tale condotta, in quanto contraria al riparto delle competenze.<br />	<br />
Piuttosto, laddove la Costituzione abbia effettivamente dato luogo ad un’esigenza di coordinamento e di collaborazione fra l’esercizio della funzione giurisdizionale e l’area di competenza di altro organo supremo, questa Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale di una normativa primaria ad hoc, poiché «è possibile e naturale che il legislatore ordinario predisponga in materia apposite norme processuali, proprio al fine di meglio assicurare il coordinamento istituzionale e la leale collaborazione fra i poteri dello Stato coinvolti», pur precisando nel contempo, e assai significativamente, che si tratta di «una legislazione di rango ordinario dai contenuti costituzionalmente non vincolati» (sentenza n. 149 del 2007). Con il che si è reso chiaro che le forme di tale coordinamento, ove non ricavabili direttamente dalla Costituzione, sono rimesse alla non irragionevole discrezionalità del legislatore ordinario, il cui mancato esercizio comporta «la mera applicazione delle generali disposizioni processuali» (sentenza n. 149 del 2007).<br />	<br />
Una volta escluso che le fonti normative, costituzionali e primarie, abbiano introdotto l’obbligo dell’autorità giudiziaria di informare la Camera competente della pendenza del procedimento comune per reato attribuibile ad un ministro, e nell’impossibilità di ricavare simile precetto dal solo principio di leale collaborazione, viene meno ogni fondamento giuridico su cui poggiare la pretesa del Senato ricorrente di essere reso edotto dei fatti.<br />	<br />
È dunque nello svolgimento della vita parlamentare e nella disciplina del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo che si rinviene la via ufficiale di interessamento alla fattispecie da parte delle Camere, cui i soggetti interessati – e ciò anche al fine di consentire loro l’esercizio del diritto di difesa – ben possono direttamente rivolgersi per informarle degli accadimenti e porle nelle condizioni di sollevare conflitto innanzi a questa Corte.<br />	<br />
La Corte deve, difatti, precisare che, diversamente, per consentire alla Camera competente di maturare un giudizio basato sulle risultanze istruttorie disponibili, l’autorità giudiziaria procedente è tenuta ad osservare una condotta ispirata a leale collaborazione, quando alla stessa si sia rivolto l’organo parlamentare che, venuto a conoscenza dei fatti, non sia stato in grado di escluderne con certezza la ministerialità. Ciò dovrà avvenire, come di consueto, secondo criteri di proporzionato contemperamento delle rispettive competenze, la cui declinazione più puntuale allo stato non solo non è richiesta dall’oggetto del conflitto, ma, più in generale, non si attaglia alle capacità adattative, improntate alla valorizzazione delle circostanze peculiari di ogni fattispecie, che sono una delle principali virtù del principio di leale cooperazione.<br />	<br />
6.&#8722; In conclusione, per tali motivi, questa Corte ritiene che spettava tanto alle Procure di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, quanto al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, procedere per reato comune nei confronti del Ministro della giustizia in carica all’epoca dei fatti, omettendo di informarne il Senato.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per Questi Motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara:<br />	<br />
1) che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere avviare un procedimento penale nei confronti del Ministro della giustizia in carica all’epoca dei fatti per ipotesi di reati ritenuti non commessi nell’esercizio delle funzioni ministeriali, e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli proseguirlo ed esercitare l’azione penale con una duplice richiesta di rinvio a giudizio, omettendo di trasmettere gli atti ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), perché ne fosse investito il Collegio previsto dall’art. 7 di detta legge;<br />	<br />
2) che spettava al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli rigettare l’eccezione di incompetenza funzionale avanzata dalla difesa del Ministro della giustizia imputato, in carica all’epoca dei fatti, e proseguire nelle forme comuni, per ipotesi di reati ritenuti non commessi nell’esercizio delle funzioni, omettendo di trasmettere gli atti ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, perché ne fosse investito il Collegio previsto dall’art. 7 di detta legge;<br />	<br />
3) che spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Santa Maria Capua Vetere, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Napoli, e al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Napoli esercitare le proprie attribuzioni, omettendo di informare il Senato della Repubblica della pendenza del procedimento penale a carico del Ministro della giustizia in carica all’epoca dei fatti.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 14 febbraio 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2012.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-88/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2011 n.88</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-1-2011-n-88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-1-2011-n-88/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-1-2011-n-88/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2011 n.88</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Luigi Viola – Estensore. sulla legittimità delle previsioni con le quali una Regione detta, in tema di discariche di rifiuti, livelli di tutela più restrittivi e stringenti di quelli previsti a livello comunitario Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Discariche – Livelli di tutela più</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-1-2011-n-88/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2011 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-1-2011-n-88/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2011 n.88</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Luigi Viola – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità delle previsioni con le quali una Regione detta, in tema di discariche di rifiuti, livelli di tutela più restrittivi e stringenti di quelli previsti a livello comunitario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Discariche – Livelli di tutela più restrittivi e stringenti di quelli previsti a livello comunitario – Regione – Previsioni – Sono legittime.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sono legittime le previsioni in tema di discariche di rifiuti con le quali una Regione, al fine di tutelare le falde idriche e la salute dei cittadini, detta livelli di tutela più restrittivi e stringenti di quelli previsti a livello comunitario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00088/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00524/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 524 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Soc Cisa Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Quinto, Pietro Quinto, con domicilio eletto presso Pietro Quinto in Lecce, via Garibaldi 43;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Puglia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tiziana Colelli, con domicilio eletto presso Regione Puglia Ufficio Regionale Contenzioso in Lecce, viale Aldo Moro; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n.2668 del 28 dicembre 2009, con la quale è stato approvato &#8220;l&#8217;aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia&#8221;, pubblicata sul BURP n.16 del 26 gennaio 2010, nei limiti dell&#8217;interesse della ricorrente; nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché sconosciuti.<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2010 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Luigi Quinto per la società ricorrente e l’Avv. Colelli per la Regione Puglia;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente opera nel settore della gestione di impianti di smaltimento rifiuti ed è proprietaria dell’impianto sito nel Comune di Statte (TA), località Gravinola, autorizzato con determinazione 3 novembre 2005 n. 174 (impugnata dai Comuni contermini con ricorsi respinti dalla Sezione con le sentenze 19 giugno 2009 n.1587-1589) e ormai prossimo ad entrare in esercizio.<br />	<br />
Con deliberazione 28 dicembre 2009 n. 2668, la Giunta Regionale Pugliese approvava l’«aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia»; l’art. 15 del nuovo strumento programmatorio prevedeva una disposizione dal seguente tenore: «per le discariche di nuova realizzazione autorizzate e non in esercizio o da autorizzare all’esercizio successivamente alla data di approvazione del presente piano, si dispone che: Le deroghe richieste ai sensi dell’art. 10 del DM 3 agosto 2005 possono essere concesse solo nelle ipotesi di siti caratterizzati da litologia argillosa».<br />	<br />
Ritenendo la disposizione lesiva della propria attività imprenditoriale (e, soprattutto, praticamente impeditiva dell’attivazione di nuovi impianti nella Regione Puglia), la ricorrente presentava la presente impugnazione, sulla base di censure di: 1) violazione e falsa applicazione del d.lgs. 36/2003, illogicità manifesta; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 195 e 199 del d.lgs. 152/1996, violazione artt. 117 e 118 Cost.; 3) violazione direttiva 1999/31/CE; 4) irrazionalità manifesta.<br />	<br />
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione regionale, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.<br />	<br />
All&#8217;udienza del 15 dicembre 2010 il ricorso passava quindi in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via preliminare, la Sezione deve rilevare come l’infondatezza meritale del ricorso permetta di prescindere dall’esame di eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse sollevata dalla difesa della Regione Puglia.<br />	<br />
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono poi caratterizzati da importanti connessioni logiche e possono pertanto essere trattati unitariamente.<br />	<br />
La previsione del punto 2.4.2.-Barriera geologica dell’Allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), dopo aver individuato le caratteristiche fondamentali di permeabilità e spessore del «substrato della base e dei fianchi della discarica» con riferimento alle diverse tipologie dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, reca una disposizione tesa a regolamentare le ipotesi in cui il suolo e il sottosuolo circostanti la discarica non raggiungano le dette caratteristiche: «la barriera geologica, qualora non soddisfi naturalmente le condizioni di cui sopra, può essere completata artificialmente attraverso un sistema barriera di confinamento opportunamente realizzato che fornisca una protezione equivalente» (terzo comma della disp. cit.).<br />	<br />
Nella prospettazione posta a base del ricorso, la previsione in discorso è considerata espressione di un principio di piena equivalenza tra barriera geologica e barriera di confinamento artificiale («la normativa nazionale…..ha sancito l’equivalenza tra barriera geologica naturale e barriera artificiale, riconoscendo come quest’ultima assicuri livelli di permeabilità equivalenti rispetto alla prima e quindi analogo livello di protezione ambientale») che renderebbe sostanzialmente inutile e irrazionale il riferimento alle caratteristiche geologiche del suolo circostante la discarica,atteso che dette caratteristiche potrebbero, in ogni caso, essere surrogate da idonea barriera artificiale; da cui la prospettata illegittimità della previsione impugnata che opera un riferimento solo alle caratteristiche geologiche del suolo circostante la discarica, senza considerare, in alcun modo, la possibilità di realizzare una barriera di contenimento artificiale ad effetti equivalenti.<br />	<br />
A ben guardare, però, la disposizione dell’art. 2.4.2.-Barriera geologica dell’Allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 non detta certamente un principio di piena alternatività e indifferenza tra barriera geologica e barriera artificiale, ma si limita solo a prevede il “completamento” delle eventuali insufficienze tipologiche del terreno, ai fini che ci occupano, tramite l’intervento dell’uomo; siamo pertanto certamente in presenza di un sistema che continua a mantenere prevalenza alle caratteristiche geologiche del terreno circostante la discarica, sia pure prevedendo la possibilità di interventi artificiali integrativi.<br />	<br />
In un sistema di questo tipo non può certamente essere considerata irrazionale una previsione di fonte regionale che, in determinate circostanze eccezionali (quelle poste a base della deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005), preveda una disciplina più restrittiva, costituita dalla limitazione ai soli casi in cui sia presente una tipologia geologica del territorio circostante (quella argillosa) che offra maggiori garanzie, sotto il profilo degli indici di permeabilità, degli indici previsti dal citato art. 2.4.2.-Barriera geologica dell’Allegato I al d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36; in buona sostanza, pertanto, è la stessa eccezionalità della deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005 (che, a differenza di quanto prospettato da parte ricorrente, continua ad essere prospettata dal nostro ordinamento come possibilità derogatoria ed eccezionale, non potendo essere considerata attinente alla “normalità” del funzionamento della discarica) a rendere legittima la previsione regionale che prevede che, in questi casi, il terreno circostante la discarica debba dare le maggiori garanzie, sotto il profilo della permeabilità, proprie dei suoli argillosi (certamente presenti anche nella Regione Puglia, come desumibile dalla stessa documentazione geologica depositata da parte ricorrente).<br />	<br />
Il primo motivo di ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.<br />	<br />
La ratio della previsione dell’art. 15, ult. comma della deliberazione 28 dicembre 2009 n. 2668 della Giunta Regionale Pugliese è poi agevolmente enucleabile dallo stesso riferimento alla natura argillosa del terreno sottostante la discarica; appare, infatti, di tutta evidenza come il riferimento alla natura argillosa del terreno appaia finalizzato ad assicurare maggiori garanzie di sicurezza, con riferimento a problematiche di eventuale permeabilità della barriera geologica e, quindi, alla possibile dispersione ed al passaggio nelle falde idriche di componenti nocivi per la salute.<br />	<br />
Una volta individuata la ratio della previsione nella tutela della falde idriche e della salute dei cittadini, l’infondatezza del secondo motivo di ricorso (relativo alla competenza statale ad emanare disposizioni come quella impugnata) appare evidente.<br />	<br />
Affrontando la problematica del sistema di competenze in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, la Corte costituzionale (Corte cost. 5 marzo 2009, n. 61) ha richiamato una serie di principi, già più volte affermati, che disegnano una sistematica, secondo la quale:<br />	<br />
«a) i rifiuti rientrano nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell&#8217;ambiente (da ultimo sentenza n. 10 del 2009; vedi, anche, sentenze nn. 277 e 62 del 2008) e, conseguentemente, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell&#8217;ambiente (vedi sentenze nn. 10 del 2009, 149 del 2008 e 378 del 2007);<br />	<br />
b) le Regioni, nell&#8217;esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell&#8217;ambiente, ma possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l&#8217;ambiente, già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione» (Corte cost. 5 marzo 2009, n. 61; nello stesso si veda anche la successiva 24 luglio 2009, n. 249).<br />	<br />
Nella vicenda che ci occupa, siamo proprio in presenza di una previsione (quella dell’art. 15, ult. comma della deliberazione 28 dicembre 2009 n. 2668 della Giunta Regionale Pugliese) che indubbiamente incide sul ciclo di gestione dei rifiuti (e sull’attività economica svolta dai gestori), ma sulla base della finalità di raggiungere «livelli di tutela più elevati» di quelli previsti dalla normativa statale in una materia sicuramente e tipicamente di competenza regionale, come la tutela della salute,finalità evidenziata dal fatto che i più elevati livelli di tutela riguardano specificamente i corpi idrici.<br />	<br />
Anche il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.<br />	<br />
Per quello che riguarda il terzo motivo di ricorso, deve innanzitutto rilevarsi come la previsione del punto 2.2. dei «Criteri e procedure per l&#8217;ammissione dei rifiuti nelle discariche» approvati con dec. 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE del Consiglio dell’Unione Europea («nel presente allegato i valori limite sono stabiliti solo per i rifiuti non pericolosi collocati in discarica nella stessa area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi»), non escluda certamente il potere degli Stati Membri e delle Amministrazioni di dettare eventualmente una disciplina più restrittiva che estenda eventualmente i valori limite anche ai rifiuti non pericolosi non «collocati in discarica nella stessa area destinata a rifiuti pericolosi stabili e non reattivi».<br />	<br />
A prescindere da ogni considerazione in ordine alla rilevanza della censura (che appare più attinente alla fase della gestione della discarica e dell’eventuale richiesta di deroga ex art. 10 del d.m. 3 agosto 2005), la Sezione non può mancare di rilevare come l’accoglimento della censura sia del tutto precluso da quanto sopra rilevato in ordine alla possibilità per le Amministrazioni competenti di dettare eventualmente livelli di tutela più restrittivi e stringenti di quelli previsti a livello comunitario.<br />	<br />
L’accoglimento della quarta censura di ricorso (irrazionalità manifesta derivante dalla mancata considerazione delle esigenze imprenditoriali delle aziende titolari di discariche già autorizzate, ma non ancora entrate in funzione al momento di entrata in vigore della disposizione impugnata) è poi precluso dalla più generale considerazione relativa alla sostanziale mancanza, nel nostro ordinamento, di una norma che preveda l’impossibilità di prevedere, in corso di esercizio di determinate attività, criteri più restrittivi che modifichino anche radicalmente il quadro economico avuto presente al momento di richiesta degli atti autorizzativi, ma che appaiano giustificati, come nel caso che ci occupa, da preminenti esigenze di tutela della salute dei cittadini.<br />	<br />
Il ricorso deve pertanto essere respinto; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonio Cavallari, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Dibello, Primo Referendario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 19/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-19-1-2011-n-88/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 19/1/2011 n.88</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
