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	<title>879 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>879 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.879</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2016-n-879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2016-n-879/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.879</a></p>
<p>Pres. Giaccardi – Est. Potenza Sulla necessaria indicazione degli oneri di sicurezza aziendali anche in mancanza di una espressa previsione della lex specialis 1.Contratti della P.A. – Gara – Avvalimento – Requisiti – Oggetto del contratto &#8211; Indicazione – Necessità – Conseguenze – Esclusione 2. Contratti della P.A. – Subappalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2016-n-879/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2016-n-879/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.879</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giaccardi – Est. Potenza</span></p>
<hr />
<p>Sulla necessaria indicazione degli oneri di sicurezza aziendali anche in mancanza di una espressa previsione della lex specialis</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1.Contratti della P.A. – Gara – Avvalimento – Requisiti – Oggetto del contratto &#8211; Indicazione – Necessità – Conseguenze – Esclusione</strong><br />
<strong>2. Contratti della P.A. – Subappalto – </strong><strong>Concorrente – Possesso del requisito specifico – Dichiarazione di subappalto – Sufficienza – Carenza del requisito specifico – Indicazione del subappaltatore – Necessità – Sussiste.&nbsp;</strong><br />
<strong>3.</strong> <strong>Contratti della p.a. – Omessa indicazione nell’offerta degli oneri di sicurezza aziendali – Lex specialis che non prevedeva la loro necessaria esposizione – Esclusione</strong> &#8211; <strong>Legittimità</strong><br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.In una gara il ricorso all’avvalimento mediante un contratto privo di ogni compiuta,esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto:ossia delle risorse e dei mezzi prestati, indicati in modo determinato e specifico comporta l’esclusione dell’impresa dalla gara.<br />
2.In un subappalto la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest&#8217;ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione.<br />
3.In una gara l’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, n. 3-bis, e 87, n. 4, d. lgs. n. 163 del 2006, un adempimento imposto dalla legge. Inoltre, l’art. 26, n. 6, del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di&nbsp;appalti&nbsp;di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00879/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00932/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 932 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Valbasento Lavori Srl, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giuseppe Tepedino, con domicilio eletto presso Giovanni Bruno in Roma, Via Savoia N.31;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Società Ferrovie Appulo &#8211; Lucane Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Martucci, Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio eletto presso Alvise Vergerio Di Cesana in Roma, Via G. P. Da Palestrina, 19;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Consorzio Stabile Valori Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Marco Petrone, Francesco Zaccone, con domicilio eletto presso Francesco Mollica in Roma, Via E. Gianturco, 6;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA: SEZIONE I n. 00759/2014, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. BASILICATA &#8211; POTENZA: SEZIONE I, n. 00759/2014, resa tra le parti, concernente affidamento della progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, realizzazione delle infrastrutture connesse al piano integrato di sviluppo urbano sostenibile &#8211; città di Potenza &#8211; servizio ferroviario metropolitano hinterland potenzino &#8211; lotto 1.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Ferrovie Appulo &#8211; Lucane Srl e di Consorzio Stabile Valori Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 giugno 2015 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti gli avvocati Martucci, Vergerio Di Cesana e Petrone;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>1.- Con il ricorso in trattazione la società Valbasento ha impugnato la sentenza in epigrafe specificata, con la quale il TAR della Basilicata ha accolto il ricorso, proposto da s.c.a.r.l. Consorzio stabile valori, per ottenere l’annullamento dei seguenti provvedimenti:<br />
&#8211; degli atti ed operazioni concernenti la procedura aperta, indetta dalla Società Ferrovie Appulo Lucane, ex art. 53 comma 2, lett. c), d.lgs. 163/2006, per l&#8217;affidamento della &#8220;progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicure<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura in favore di Valbasento Lavori;<br />
&#8211; all’occorrenza, della nota n. prot. DE/1943 del 3.3.2014, a mezzo della quale la stazione appaltante ha comunicato ai ricorrenti l&#8217;intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura, ex art. 79 D.lgs. 163/2006;<br />
&#8211; della nota prot. 1705 dd. 25.2.2014, con la quale la stazione appaltante ha riscontrato negativamente l’istanza di riesame degli esiti concorsuali, ai sensi dell&#8217;art. 243-bis d.lgs. 163/2006;<br />
&#8211; per quanto di ragione, dell&#8217;aggiudicazione provvisoria;<br />
&#8211; ove occorra, di tutti gli atti ed i verbali inerenti l’operato del seggio di gara e della stazione appaltante, ivi compresi i verbali delle sedute pubbliche del 13 e 23 settembre 2013, del 3, 4, e 23 ottobre 2013, del 28, 29 e 30 novembre, 2013, del 5 e<br />
&#8211; ove occorra, dei verbali anche istruttori relativi alla valutazione ed alla verifica dell’offerta aggiudicataria, nella misura in cui con essi si è ammesso a partecipare alla procedura il concorrente Valbasento Lavori e si è proceduto alla valutazione d<br />
La ricorrente aveva altresì chiesto:<br />
&#8211; il subentro nel contratto eventualmente stipulato con l&#8217;impresa aggiudicataria, previa dichiarazione d&#8217;inefficacia ex artt. 121 e/o 122 del codice del processo amministrativo, del contratto stesso;<br />
&#8211; in subordine, ove l&#8217;interesse primario all&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto controverso non avesse trovato soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dei ricorrenti, con richiesta di condanna della stazione appaltante intimata al risarcimento per<br />
2.- Dalla predetta e gravata pronunzia risulta quanto segue.<br />
2.1. La società Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., indiceva una procedura aperta per l’affidamento della “progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, realizzazione delle infrastrutture connesse al piano integrato di sviluppo urbano sostenibile (P.I.S.U.S.) &#8211; Citta di Potenza &#8211; Servizio Ferroviario Metropolitano Hinterland Potentino — Lotto 1”, per un importo complessivo posto a base di gara pari ad euro 8.426.511,65, individuando, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
A tale procedura comparativa prendevano parte, tra gli altri, il raggruppamento temporaneo di imprese – R.T.I. tra Consorzio Valori s.c.a.r.l. e società Tecnomec Engineering s.r.l. e la società Valbasento Lavori s.c.r.l..<br />
2.1. Espletate le operazioni di gara, nella seduta del 9 dicembre 2013, la stazione appaltante ha formato la graduatoria di merito, ove al primo posto è risultata collocata la società Valbasento Lavori, con il punteggio complessivo di 85,14 punti (di cui 50,14 sui 65 previsti per l’offerta tecnica,), e, al secondo posto, il R.T.I. Valori con 84,5 punti (di cui 58,80 sui 65 previsti per l’offerta tecnica).<br />
Successivamente, con nota del 3 marzo 2014, la stazione appaltante informava lo stesso R.T.I. Valori, ex art. 79 d.lgs. n. 163/2006, dell’intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura di cui trattasi alla medesima società Valbasento Lavori, peraltro, dopo aver riscontrato negativamente l’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso giurisdizionale formulata dallo stesso R.T.I., ai sensi dell’art. 243-bis d.lgs. n. 163/2006. Di qui il cennato ricorso del raggruppamento citato, accolto dal TAR che, rigettate le eccezioni di controparte, ha riconosciuto la fondatezza :<br />
-del motivo che lamentava come la società Valbasento, priva della qualificazione nella categoria prevalente 0G3, classifica V, avesse fatto ricorso all’avvalimento per i requisiti speciali posseduti dalla società Bulfaro s.p.a., senza tuttavia aver prodot<br />
&#8211; del motivo di ricorso che evidenziava come l’originaria aggiudicataria, in quanto priva di adeguata qualificazione nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria previste dal bando, fosse tenuta ad individuare ed indicare, nell’ambito della<br />
Il Tribunale, pertanto ha annullato gli atti impugnati, assorbendo le altre censure non esaminate.<br />
4.- Contro la sentenza ha proposto l’odierno appello, la società Valbasento. Il ricorso,cui resistono l’Amministrazione appaltante e l’appellata, è stato trattenuto in decisione all’udienza del 4 giugno 2015.</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>&#8211; E’ controversa la legittimità dell’affidamento dell’appalto in fatto specificato, alla ditta appellante (priva della qualificazione richiesta per la categoria prevalente di opere scorporabili), affidamento contrastato con successo dall’odierna appellata<br />
1.- La Sezione, preliminarmente, ritiene di evidenziare come la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non sia stata contestata dalle parti costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all’art. 64 comma 2 del codice del processo amministrativo, deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio.<br />
2.1.- Nel merito, dall’atto d’appello emerge la formulazione contro la sentenza di quattro ordini di censure.<br />
a).- Il primo evidenzia che il contratto di avvalimento concluso tra l’appellante Valbasento e la società Bulfaro recava senza dubbio il concreto impegno della seconda (ditta ausiliaria) a prestare i propri requisiti alla prima (ditta ausiliata), e a prova di ciò riporta il testo del contratto di avvalimento sul punto. In contrario il TAR ha rilevato la violazione dell’art. 49 d.lgs. n. 163/2006, dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/2010, sia poiché la società Valbasento, priva della qualificazione nella categoria prevalente 0G3, classifica V, avrebbe fatto ricorso all’avvalimento per i requisiti speciali posseduti dalla società Bulfaro s.p.a., mediante un contratto privo di “ogni compiuta, esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto: ossia delle risorse e dei mezzi prestati, indicati in modo determinato e specifico”, sia perché, più in generale, difetterebbe l’impegno contrattuale a mettere a disposizione tali ricorse e mezzi”. La censura è infondata.<br />
Il testo del contratto, correttamente riportato dall’appellante, mostra in altrettanta chiarezza che l’impegno delle imprese, riguardava unicamente i requisiti SOA (dei quali, per la categoria OG3,cl.7 l’impresa ausiliata era priva), restando quindi confermato sia che la pattuizione rivestiva semplicemente la valenza di autorizzazione ad utilizzare l’iscrizione (dunque uno dei requisiti di partecipazione), sia che nessuna menzione il contratto reca sul diverso contenuto del contratto di avvalimento, che postula in effetti (ai sensi delle norme citate) una esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, in particolare che le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata siano indicati in modo determinato e specifico. Correttamente pertanto il primo giudice, nel ritenere violati articoli 49 d.lgs. n. 163/2006 e 88 del d.P.R. n. 207/2010, (ma anche artt. 1325 e 1418 cod. civ.), ha sottolineato che sia la cennata normativa sia la giurisprudenza di questo Consesso (entrambe recepite dalla prescrizione del bando sul punto) richiedono, a pena di esclusione, una estrema completezza del contratto di avvalimento, che non si ravvisa invece nel caso in esame.<br />
Ed invero occorre tener presente che l’esigenza di una applicazione in senso rigoroso di dette disposizioni si giustifica proprio per il fatto che l’avvalimento tende a supplire in via assolutamente sostanziale alla carenza del fondamentale requisito di partecipazione quale la qualificazione nella categoria prevalente e senza la quale non è possibile partecipare alla procedura.<br />
b). – Sulla stessa questione verte anche la seconda doglianza, che domanda la riforma della sentenza ove ha ritenuto irrilevante la dichiarazione di disponibilità resa della ditta Bulfaro. La censura, che tenta di superare la genericità, rilevata dal primo giudice, degli elenchi del personale e del parco macchine messi a disposizione dalla ditta ausiliante, non può essere accolta. In realtà il TAR ha rafforzato la valutazione di insufficienza dell’impegno assunto, ove ha rilevato la natura meramente ipotetica della disponibilità di fornitura di materiali e mezzi e della valutazione dei costi che deve precederla. Anche la dichiarazione suddetta si conferma perciò insufficiente.<br />
c).- Il terzo motivo riguarda l’omessa indicazione, nell’ambito della dichiarazione concernente il subappalto, dell’ impresa subappaltatrice, nonché del possesso in capo a quest&#8217;ultima dei requisiti di qualificazione di cui alle lavorazioni subappaltate. Sul punto l’appellante, riproponendo il quarto motivo di prime cure, sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, l’art. 118, comma 2, del codice degli&nbsp;<strong>appalti</strong>&nbsp;e l’art.92 del regolamento non recano alcun obbligo del concorrente, che dichiara di voler ricorrere al subappalto per alcune specifiche lavorazioni, di indicare già in sede di presentazione dell’offerta il nominativo del’impresa subappaltatrice. Anche questa censura non può trovare accoglimento.<br />
Al riguardo la Sezione non ritiene di doversi discostare dall’orientamento più volte espresso, e richiamato dal TAR, ( C.d.S., sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4229; sez. V, 28 agosto 2014, n. 4405; sez. IV, 13 maggio 2014, n. 1224; sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900), per il quale “l’art. 118, comma 2, del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, va applicato tenendo presente che la dichiarazione di subappalto può essere limitata alla mera indicazione della volontà di concludere un subappalto nelle sole ipotesi in cui il concorrente sia a propria volta in possesso delle qualificazioni necessarie per l’esecuzione in via autonoma delle lavorazioni oggetto dell’appalto, ossia nelle sole ipotesi in cui il ricorso al subappalto rappresenti per lui una facoltà, non la via necessitata per partecipare alla gara; al contrario, la dichiarazione deve indicare il subappaltatore e dimostrare il possesso, da parte di quest&#8217;ultimo, dei requisiti di qualificazione, nelle ipotesi in cui il subappalto si renda necessario a cagione del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione”.<br />
d).- Infine un quarto mezzo sostiene la necessità di riformare la sentenza ove ha ritenuto valida l’esclusione dalla gara del concorrente che non abbia indicato i costi di sicurezza aziendale, nonostante che il bando di gara non ne prescriva l’indicazione; l’esclusione violerebbe quindi gli artt. 86 ed 87 del decreto n.163/2006 (codice degli<strong>appalti</strong>) che non prescrivono di fornire detti elementi. Anche questo motivo è infondato, risultando corretto l’orientamento espresso dal TAR. Ed in effetti “ L’’indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza costituisce, in virtù degli artt. 86, n. 3-bis, e 87, n. 4, d. lgs. n. 163 del 2006, un adempimento imposto dalla legge. Inoltre, l’art. 26, n. 6, del d. lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante norme in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, nelle procedure di affidamento di&nbsp;<strong>appalti</strong>&nbsp;di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.<br />
Quanto all’osservazione in contrario secondo cui il bando non reca una espressa clausola di esclusione dalla gara per detta omissione, va sottolineato che questa rende l’offerta incompleta di un requisito la cui essenzialità è direttamente stimata dalla legge, sicchè sul punto appare condivisibile l’orientamento (anch’esso citato dalla sentenza ed espresso anche dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici) per il quale “l’offerta economica priva dell’indicazione degli oneri di sicurezza manca di un elemento essenziale e costitutivo, con conseguente applicazione della sanzione dell’esclusione dalla gara anche in assenza di una specifica previsione in seno alla lex specialis, attesa la natura immediatamente precettiva della disciplina contenuta nelle norme citate, idonea ad eterointegrare le regole procedurali” (pareri 17 luglio 2013, n. 118, e 9 maggio 2013, n.77).<br />
3.- Le questioni testè vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br />
4.- Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.<br />
5.- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c).<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.<br />
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti costituite, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida complessivamente un Euro tremila(3.000), oltre accessori di legge, in favore di ciascuna<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giorgio Giaccardi, Presidente<br />
Raffaele Greco, Consigliere<br />
Fabio Taormina, Consigliere<br />
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore<br />
Antonio Bianchi, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-3-3-2016-n-879/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2016 n.879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2013 n.879</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-12-2013-n-879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-12-2013-n-879/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2013 n.879</a></p>
<p>Pres. F. Scano; Est. A. Maggio Fondiaria e D&#8217;Investimento s.a.s. di Margherita Alquati &#038; C., Ernesto Alquati &#038; C. s.a.s. e Sviluppo s.a.s. di Tola Marco Antonio &#038; C. (avv.ti B. Ballero ed E. Salone); c/ Comune di Oristano (avv.ti S. Porcu e M. Barberio) sul dies a quo del</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Scano; Est. A. Maggio<br /> Fondiaria e D&#8217;Investimento s.a.s. di Margherita Alquati &#038; C., Ernesto Alquati &#038; C. s.a.s. e Sviluppo s.a.s. di Tola Marco Antonio &#038; C. (avv.ti B. Ballero ed E. Salone); c/ Comune di Oristano (avv.ti S. Porcu e M. Barberio)</span></p>
<hr />
<p>sul dies a quo del termine per l&#8217;esercizio dell&#8217;azione contra silentium</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Azione contra silentium – Dies a quo – In caso di omessa adozione di piani attuativi – Scadenza del termine per l’adozione previsto dalla legislazione di settore – E’ tale &#8211; Termine ex art. 2, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. – Inapplicabilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini dell’individuazione del dies a quo del termine per l’esercizio dell’azione contro il silenzio serbato dal Comune su un’istanza di lottizzazione, trova applicazione l’art. 5, co. 1, della L.R. Sardegna 1° luglio 1991 n. 20, che delimita in 180 giorni lo spazio temporale assegnato al Consiglio Comunale per deliberare l’adozione del piano attuativo, mentre non v’è spazio per ritenere applicabile il termine ordinario di cui all’art. 2, L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il quale, del resto, per espressa disposizione della medesima norma, opera, unicamente, laddove “disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso”</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 667 del 2013, proposto da:<br />
Fondiaria e D&#8217;Investimento s.a.s. di Margherita Alquati &#038; C., Ernesto Alquati &#038; C. s.a.s. e Sviluppo s.a.s. di Tola Marco Antonio &#038; C., rappresentate e difese dagli avv.ti Benedetto Ballero ed Enrico Salone, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Cagliari, via Maddalena n. 40; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Oristano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Porcu e Mauro Barberio, presso il cui studio in Cagliari, via Garibaldi n. 105, è elettivamente domiciliato;	</p>
<p align=center>per l&#8217;accertamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
dell&#8217;illegittimità del silenzio formatosi sull&#8217;istanza 26/7/2011, come integrata dalla nota 29/3/2012 con la quale le società ricorrenti hanno chiesto al Comune di Oristano l&#8217;autorizzazione a lottizzare i terreni di loro proprietà siti in Oristano, nei pressi della Via Ghilarza, località “Is Argiolas”;	</p>
<p align=center>e per la condanna<br />	<br />
dell&#8217;intimato Comune a provvedere sulla detta istanza.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Oristano.<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 il Consigliare Alessandro Maggio e uditi i difensori delle parti come da separato verbale.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con istanza in data 1/8/2011, la Fondiaria e D&#8217;Investimento s.a.s. di Margherita Alquati &#038; C., la Ernesto Alquati &#038; C. s.a.s. e la Sviluppo s.a.s. di Tola Marco Antonio &#038; C. hanno chiesto al Comune di Oristano l’autorizzazione a lottizzare alcune aree di loro proprietà secondo il progetto alla medesima allegato.<br />	<br />
Sulla base di alcuni rilevi formulati dai tecnici comunali le suddette società hanno rimodulato il progetto di piano attuativo e con istanza in data 29/3/2013, pervenuta al Comune il giorno successivo, hanno chiesto una nuova autorizzazione a lottizzare.<br />	<br />
Essendo trascorsi oltre 180 giorni dalla presentazione della nuova richiesta senza ottenere risposta, le medesime società, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L.R. 1/7/1991 n. 20, hanno ritenuto inadempiuto l’obbligo di provvedere, per cui hanno proposto il presente ricorso col quale hanno domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, nonché la condanna della stessa a provvedere entro un determinato termine, con nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 27/11/2013 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In via pregiudiziale va esaminata l’eccezione con cui la resistente amministrazione deduce l’irricevibilità del ricorso. <br />	<br />
Sostiene quest’ultima che il ricorso sarebbe tardivo perché l’art. 5, comma 1, della L.R. 1/7/1991 n. 20, laddove assegna al consiglio comunale un termine di 180 giorni per pronunciarsi sulla richiesta di lottizzazione, non fisserebbe un termine entro il quale il detto organo deve provvedere, ma si limiterebbe a stabilire il termine decorso il quale l’interessato può chiedere l’intervento sostitutivo della Regione.<br />	<br />
In mancanza di più specifiche disposizioni, il termine per provvedere sarebbe, infatti, quello ordinario previsto dall’art. 2 della L. 7/8/1990 n. 241, rispetto al quale il ricorso, portato alla notifica in data 30/7/2013, risulterebbe tardivo.<br />	<br />
In ogni caso la tardività sussisterebbe anche ritenendo che il termine per provvedere sia quello di 180 giorni dalla presentazione dell’istanza, dovendo aversi riguardo, non a quella presentata in data 30/3/2012, bensì a quella pervenuta al comune il 28/7/2011.<br />	<br />
Ciò in quanto in relazione a quest’ultima l’ente, con nota 12/10/2011, aveva comunicato alle ricorrenti il preavviso di rigetto, assegnando loro un termine di 10 giorni per integrare il progetto proposto. Non essendo intervenuta alcuna integrazione da parte delle richiedenti, allo scadere del decimo giorno il termine per provvedere – sospeso dalla richiesta istruttoria &#8211; avrebbe ripreso a correre spirando definitivamente il 4/6/2012.<br />	<br />
Non avendo le ricorrenti agito entro il termine di un anno (maggiorato dei termini di sospensione feriale) a partire da tale ultima data, il ricorso risulterebbe, comunque, intempestivo.<br />	<br />
L’eccezione è infondata sotto entrambi i profili in cui si articola.<br />	<br />
Occorre premettere che, contrariamente a quanto la resistente amministrazione ritiene, l’inerzia che con l’odierno ricorso le ricorrenti hanno inteso stigmatizzare è quella serbata dal comune sul richiesta di lottizzazione presentata in data 30/3/2012, che è da configurare come nuova domanda di lottizzazione. <br />	<br />
Ed invero, come emerge dal tenore dell’istanza presentata in tale data, con essa le ricorrenti hanno proposto un progetto dai contenuti almeno in parte differenti da quelli che caratterizzavano l’originario.<br />	<br />
E’ dalla data di presentazione del nuovo piano (30/3/2012) che, dunque, deve farsi decorrere il termine per provvedere. <br />	<br />
Ciò puntualizzato in fatto, è necessario, ora, individuare quale fosse il termine entro il quale l’amministrazione doveva pronunciarsi. <br />	<br />
Il procedimento di formazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, è regolato in Sardegna dagli artt. 20 e 21 della L.R. 22/12/1989 n. 45.<br />	<br />
Tali norme disciplinano le fasi procedimentali che vanno dal provvedimento di adozione sino alla pubblicazione dei vari strumenti. <br />	<br />
Nulla prevedono, invece, in relazione alla fase che precede l’adozione degli stessi.<br />	<br />
Di tale stadio si occupa, proprio con riguardo al piano di lottizzazione, l’art. 5, comma 1, della L.R. 1/7/1991 n. 20, che così dispone: “Nel caso in cui, trascorsi 180 giorni dalla data di presentazione del piano di lottizzazione o dei documenti aggiuntivi richiesti, il Consiglio comunale non abbia deliberato sulla lottizzazione, l&#8217;interessato può avanzare istanza all&#8217;Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per l&#8217;intervento sostitutivo”. <br />	<br />
La trascritta norma, nel fissare il termine trascorso il quale l’interessato può chiedere l’intervento sostitutivo della Regione, delimita anche lo spazio temporale assegnato al Consiglio Comunale per deliberare. <br />	<br />
Prima del decorso dei 180 giorni dalla presentazione dell’istanza non è consentito chiedere l’intervento sostitutivo della Regione perché l’organo comunale non può ritenersi inadempiente.<br />	<br />
In presenza di una norma che disciplina specificamente le modalità temporali di esercizio del potere di adozione dello strumento ad iniziativa privata, non vi è spazio per ritenere applicabile il termine ordinario di cui all’art. 2 della citata L. 241/1990, il quale, del resto, per espressa disposizione della medesima norma, opera, unicamente, laddove “disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso”. <br />	<br />
D’altronde la tesi propugnata dall’intimata amministrazione non trova, nel ricordato art. 5, comma 1, alcun elemento ermeneutico di conforto, né alcun argomento a favore della detta tesi può trarsi dal successivo comma del medesimo articolo.<br />	<br />
Quest’ultimo dispone che: “Entro 10 giorni dal ricevimento dell&#8217;istanza l&#8217;Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica invita l&#8217;Amministrazione comunale a pronunciarsi nei successivi 30 giorni”.<br />	<br />
Com’è reso evidente dallo stesso tenore letterale della riportata norma, il termine di 30 giorni in essa previsto è successivo allo scadere dei 180 giorni di cui al primo comma e si riferisce ad uno stadio in cui l’organo comunale versa già in una stato di inadempimento. Il termine è di soli 30 giorni perché l’organo comunale ha già goduto perlomeno di altri 180 giorni per provvedere.<br />	<br />
Alla luce di quanto sin qui esposto il termine di 180 giorni entro il quale il Consiglio Comunale di Oristano si sarebbe dovuto pronunciare veniva a scadere il 26/9/2012.<br />	<br />
Da questa data iniziava a decorrere il termine annuale per ricorrere che, anche senza contare i giorni di sospensione feriale, scadeva sicuramente dopo il luglio 2013.<br />	<br />
Poiché il ricorso è stato portato alla notifica il 30/7/2013 è evidentemente tempestivo.<br />	<br />
Il ricorso va dunque esaminato nel merito dove risulta fondato.<br />	<br />
Ed invero, l’inerzia mantenuta dall’autorità comunale sull’istanza delle ricorrenti è del tutto ingiustificata e contraria al dovere di provvedere sulla medesima gravante.<br />	<br />
E’ appena il caso di aggiungere che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L. 241/1990, dopo la modifica introdotta dal comma 38, dell’art. 1, della L. 6/11/2012, n. 190, tale dovere sussisterebbe anche laddove in ipotesi la pretesa fosse manifestamente inaccoglibile.<br />	<br />
Conseguentemente, va dichiarato l’obbligo del Consiglio Comunale di Oristano di pronunciarsi sulla richiesta delle odierne istanti entro il termine fissato in dispositivo.<br />	<br />
Per il caso di ulteriore inadempimento va nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, presso l’Assessorato regionale degli Enti Locali Finanze e Urbanistica.<br />	<br />
Spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;illegittimità del silenzio serbato dal Consiglio Comunale di Oristano sull’istanza di cui in motivazione ed il conseguente obbligo del medesimo organo di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.<br />	<br />
Per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, presso l’Assessorato regionale degli Enti Locali Finanze e Urbanistica, il quale provvederà sull’istanza nel successivo termine di trenta giorni.<br />	<br />
Condanna l’intimata amministrazione comunale al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 2.500/00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge e rimborso di quanto pagato a titolo di contributo unificato.<br />	<br />
Liquida sin da ora in € 1.500/00 (millecinquecento) il compenso, che graverà sull’intimato Comune, per l’eventuale attività del commissario ad acta.<br />	<br />
Dispone che, ai sensi dell’articolo 2 comma 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, copia della presente sentenza sia trasmessa, a cura della Segreteria, per via telematica alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Plaisant, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 12/12/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-12-12-2013-n-879/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 12/12/2013 n.879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.879</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-879/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-879/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.879</a></p>
<p>M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore T. L. (avv.ti A. Ranalli e P. Di Napoli) c/ il Comune di Avezzano (avv.ti G. Nicoli, G. Paris, G. Sucapane e A. Lucantonio) II-sulla posizione processuale dell&#8217;I.A.C.P. nel ricorso proposto dall&#8217;inquilino avverso l&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su aree</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-879/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-879/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.879</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Eliantonio – Presidente; P. Passoni – Estensore<br /> T. L. (avv.ti A. Ranalli e P. Di Napoli) c/ <br />il Comune di Avezzano (avv.ti G. Nicoli, G. Paris, G. Sucapane e A. Lucantonio)</span></p>
<hr />
<p>II-sulla posizione processuale dell&#8217;I.A.C.P. nel ricorso proposto dall&#8217;inquilino avverso l&#8217;ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate su aree pertinenziali ad un alloggio di edilizia residenza pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Controinteressato – In tema di impugnazione di un’ordinanza di demolizione di opera abusiva eseguita su area pertinenziale ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica – I.A.C.P. – E’ tale &#8211; Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’I.A.C.P. assume la veste di controinteressato nel ricorso proposto dall’assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica avverso l’ordinanza di demolizione di opere abusive eseguite su area pertinenziale al suddetto alloggio, non ancora riscattato dall’inquilino all’epoca dell’emanazione dell’ordinanza (nella specie, in cui si verteva di una tettoia in ferro e legno realizzata senza concessione edilizia, il Collegio ha ritenuto la qualifica di controinteressato in capo all’I.A.C.P. rilevando che l’Ente, all’epoca in cui l’ordinanza era stata emanata, era ancora titolare, sia della proprietà delle aree pertinenziali, che dello stesso alloggio fruito dal ricorrente).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 11 del 2000, proposto da: <br />
<B>T. L.</B>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Abramo Ranalli, con domicilio eletto presso Paolo Avv. Di Napoli in L&#8217;Aquila, via Cavour 36; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Avezzano</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Giampiero Nicoli, Giancarlo Paris, Giorgio Sucapane, con domicilio eletto presso Ascenzo Avv. Lucantonio in L&#8217;Aquila, via Crispi N.15; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia</i>,<br />
DEMOLIZIONE TETTOTIA IN FERRO E LEGNO ABUSIVAMENTE REALIZZATA.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Avezzano;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14/05/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente –assegnatario di alloggio IACP nel comune di Avezzano dal 1958- impugna con il presente ricorso l’ordinanza in data 8.10.1999 del predetto ente civico con cui egli è stato diffidato a demolire –ai sensi dell’art. 14 legge 47/85- una tettoia di ferro e legno, realizzata senza concessione edilizia in area pertinenziale al suddetto alloggio.<br />
Si deduce nel gravame che tale area non sarebbe (più) pubblica, come invece postulato dal richiamo dell’ordinanza al citato articolo 14, che riguarda per l’appunto gli interventi di ripristino su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici. Si tratterebbe infatti di un’area condominiale di appartenenza di tutti i soggetti ex assegnatari che hanno nel tempo ottenuto il riscatto dei rispettivi immobili (fra questi soggetti non rientra peraltro il ricorrente, che assume tuttavia di avere da tempo maturato il diritto e la conseguente aspettativa all’acquisto).<br />
Inoltre il Comune non avrebbe tenuto conto della risalente preesistenza del manufatto fin dall’anno 1963, con una contravvenzione di lire 5.000 corrisposta a titolo di oblazione da parte degli autori illo tempore contravvenzionati per violazione dell’allora vigente RDL 861/1924. <br />
L’opera sarebbe quindi conforme alla normativa dell’epoca, e tra l’altro avrebbe sopperito alla mancanza in zona di parcheggi, così come tante altre strutture similari realizzate nei dintorni (e contraddittoriamente non sanzionate).<br />
In ogni caso, mancherebbe una idonea motivazione per un provvedimento di ripristino adottato a distanza di così tanto tempo dalla realizzazione del manufatto da rimuovere.<br />
Si è costituito in giudizio il comune di Avezzano che ha controdedotto con memoria<br />
Alla pubblica udienza del 14.5.08 la causa è stata trattenuta a sentenza.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In primo luogo va vagliata la posizione processuale dello IACP (e del suo ente avente causa), che –come rilevato dalla memoria di costituzione del comune di Avezzano- non risulta notificatario del gravame.<br />
Il manufatto in questione fa parte di una serie di dieci similari strutture (box di circa 10 mq. adibito a garage) realizzate in un’area destinata a corte comune, asservita ad alloggi che originariamente appartenevano interamente all’Istituto Autonomo Case popolari.<br />
Nel tempo gran parte degli originari assegnatari delle palazzine (autori delle costruzioni accessorie che risalgono agli anni 60) hanno riscattato i rispettivi appartamenti divenendone proprietari; tuttavia l’assenza di una totale devoluzione degli immobili da parte dell’Istituto che li realizzò ha determinato che le aree comuni al compendio –almeno momento di adozione del provvedimento- dovevano ancora ritenersi pro quota di spettanza di quell’ente pubblico. In particolare poi per quanto riguarda il caso di specie, lo stesso ricorrente puntualizza nel gravame di appartenere alla minoranza che non è riuscita a riscattare l’alloggio assegnato (le ragioni di ciò prescindono ovviamente dalla presente vertenza)<br />
Ne consegue che –sempre con riguardo al tempus dell’impugnata diffida- lo IACP manteneva non solo la titolarità pro quota -al pari di altri condomini- sull’area di insistenza del manufatto accessorio, bensì anche la specifica proprietà dell’alloggio al cui servizio l’assegnatario ha realizzato il manufatto stesso.<br />
Va poi puntualizzato che il provvedimento oggetto di impugnativa è stato dichiaratamente adottato ai sensi dell’articolo 14 legge 47/85, riferito per l’appunto ai poteri di ripristino in capo al Comune per opere abusive realizzate su suoli dello Stato o di enti pubblici.<br />
Da quanto esposto rimane evidente la natura di controinteressato che lo IACP rivestiva all’epoca della proposizione del presente gravame, a nulla valendo il fatto che nella diffida de qua tale Istituto sia stato menzionato come corresponsabile dell’abuso; trattasi invero di una indicazione sommaria e formale, apposta dall’autorità procedente nelle premesse dell’atto (“…dei quali lavori si sono responsabili…IACP in qualità di proprietario dell’area), del tutto inidonea ad indicare non solo qualsiasi effettiva responsabilità dell’Istituto concedente, ma neanche alcuna coalizione d’interessi di quest’ultimo con l’autore del contestato illecito; piuttosto, tale indicazione avrebbe dovuto rappresentare per il ricorrente un agevole segnale circa l’esistenza di un soggetto controinteressato a cui dover notificare il gravame, trattandosi di diffida adottata proprio per tutelare dagli abusi edilizi il suolo di proprietà di quell’ente pubblico.<br />
E’ poi appena il caso di far presente che la censura formulata nel gravame circa la presunta assenza in concreto di una proprietà pubblica (con conseguente errata applicazione dell’articolo 14 legge 47/85) attiene semmai al merito del gravame stesso –in disparte le contrarie risultanze prima esposte- per cui a tutto voler concedere il ricorrente avrebbe comunque dovuto assolvere agli oneri di contraddittorio nei confronti dello IACP.<br />
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile per mancata notifica al controinteressato, ai sensi dell’art. 21 legge 1034/1971.<br />
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Dichiara inammissibile il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 14/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Michele Eliantonio, Presidente FF<br />
Rolando Speca, Consigliere<br />
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 03/07/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-7-2008-n-879/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/7/2008 n.879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</a></p>
<p>A. Radesi Pres. R. Potenza Est. A. Bonanni (Avv.ti F.R. Leonardi, D. Iaria e T. D&#8217;Amora) contro il Comune di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Minacci) e nei confronti della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico (Avvocatura dello Stato),</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Radesi Pres. R. Potenza Est.<br /> A. Bonanni (Avv.ti F.R. Leonardi, D. Iaria e T. D&#8217;Amora) contro il Comune<br /> di Firenze (Avv.ti C. Visciola ed A. Minacci) e nei confronti della<br /> Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio<br /> Storico Artistico e Demoetnoantropologico (Avvocatura dello Stato), del <br />Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura dello Stato), nonché <br />di F. Re ed altri (tutti non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura e sui limiti della funzione di controllo e tutela del vincolo affidata dalla legge alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Autorizzazione e concessione &#8211; Funzione di controllo e tutela del vincolo affidata dalla legge alla Soprintendenza – Comporta un precisa verifica tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento proposto rispetto alle caratteristiche dell’ immobile oggetto di tutela – Mancanza di tale comparazione – Illegittimità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica &#8211; Vincolo paesaggistico – Natura e limiti &#8211; Può di volta in volta assumere specifico contenuto (es. archeologico o di altra natura come emerge dall’art. 1-bis della legge n.431/85)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La funzione di controllo e tutela del vincolo affidata dalla legge alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico territorialmente competente, insieme al potere di annullamento del nulla osta paesaggistico, investe non solo profili di mera legittimità ma in realtà comporta un precisa verifica tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento proposto rispetto alle caratteristiche dell’immobile oggetto di tutela. Ne consegue l’illegittimità della nota con cui la Soprintendenza si è limitata a dichiarare <i>“di non aver riscontrato motivi di illegittimità nell’autorizzazione rilasciata dal Comune , ritenendo quindi di non annullarla” </i></p>
<p>2. Il vincolo paesaggistico può di volta in volta assumere specifico contenuto (es. archeologico o di altra natura come emerge dall’art. 1-bis della legge n.431/85), dovendosi ritenere in tali casi che il legislatore abbia inteso proteggere  il paesaggio non solo come bellezza d’insieme ma anche con specifica correlazione alle caratteristiche, anche architettoniche, di singoli  beni che concorrono a formarlo e che si pongono in rapporto con l’ambiente protetto</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.     879 REG. SENT.<br />
            ANNO 2007<br />
N.      382      REG. RIC. <br />
            ANNO 2006</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; III^SEZIONE-</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>382 del 2006 </b>proposto da <br />
<B>BONANNI ANDREA </B>rappresentato e difeso dagli  avv.ti Francesca Romana Leonardi, Domenico Iaria e Tullio D&#8217;Amora ed elettivamente domiciliato presso gli ultimi due in Firenze, Via de&#8217; Rondinelli n. 2 (Studio Legale Lessona)</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;<b>Comune di Firenze</b> in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Visciola e Annalisa Minucci, ed elettivamente domiciliato in Firenze presso la Direzione Avvocatura Comunale, Palazzo Vecch<br />
<br />
<b>e   nei   confronti</b><br />
&#8211; <b>Soprintendenza per i Beni Achitettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico, </b>in persona del Soprintendente pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello- <b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali, </b>in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, presso cui si domicilia in via degli Arazzieri n. 4<br />
&#8211; <b>Re Francesco</b> non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; <b>Casciarri Marta</b>, non costituitasi in giudizio<br />
&#8211; <b>Cavaciocchi Antonio</b>, non costituitosi in giudizio;<br />
&#8211; <b>Natalini Arabella Solange</b>, non costituitasi in giudizio</p>
<p><B>PER   L’ANNULLAMENTO<BR><br />
</B>previa sospensione dell&#8217;efficacia, della D.I.A. n. 5879 del 3 novembre 2005 e di tutti gli atti ad essa connessi, conseguenti o presupposti, ivi compresi, per quanto occorrer possa, l&#8217;autorizzazione rilasciata con riferimento alla D.I.A. n. 68 del 13 gennaio 2004 ai sensi dell&#8217;art. 151 D.Lgs. n. 490/99 dalla Direzione Urbanistica del Comune di Firenze ed il parere n. 56 del 22 gennaio 2004 della Commissione Edilizia Integrata in essa richiamato, nonché la nota prot. n. 2732 del 19 aprile 2004 della Soprintendenza di Firenze di non annullamento della suddetta autorizzazione.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio delle -Amministrazioni intimate;<br />
Visto le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 31 gennaio 2007 &#8211; relatore il Consigliere Raffaele Potenza -,   gli avv.ti G. Mattioli, delegata da D. Iaria, e G. Onano per l&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>In data  13 gennaio 2004 i signori Cavaciocchi Antonio, Casciarri Marta,  Natalini Arabella e Re Francesco, comproprietari di un edificio  situato in Firenze (v. del Salviatino 12) in zona  soggetta a vincolo paesaggistico, presentavano al Comune una denunzia di inizio di attività edilizia (classificata al n. 68) per la realizzazione di alcune finestre, a servizio di piano ammezzato del predetto immobile. Dalla descrizione allegata al progetto risultava che le aperture erano realizzate per migliorare la luminosità di due locali in parola (uno uso accessorio soffitta ed uno abitativo). Con provvedimento del 13 2 2004 il Comune, previo parere favorevole della Commissione edilizia integrata, autorizzava l’intervento ai sensi dell’art. 151 del dec leg.vo 490/99, trasmettendo il provvedimento alla competente Sovrintendenza del Ministero dei beni culturali. Quest’ultima comunicava (nota 2732 del 19.4.04) di non riscontrare motivi di illegittimità per l’annullamento dell’autorizzazione.<br />
In data 3 11 2005, il sig Francesco RE presentava altra denunzia di attività edilizia (classificata al n. 5789, scheda tecnica 24 11 05) per riattivazione della DIA precedente, scaduta per decorso del termine di un anno (quindi il 13 1 2005). I lavori avevano il loro  corso.<br />
Tuttavia, con nota spedita in data 23 12 2005 il sig. Bonanni, altro comproprietario dell’immobile citato, domandava al Comune di sospendere i lavori  autorizzati, formulando su  di essi una serie di rilievi in rapporto alla normativa urbanistico-edilizia del Comune di Firenze.  Infine, con ricorso a questo Tribunale, notificato  il 21 2 06, il Bonanni ha domandato quanto specificato in epigrafe, deducendo motivi così riassumibili: <br />
1) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84, 87, 88 e 89 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (ex artt. 6, 9 e 28 della legge regionale n. 52/1999); nonché degli artt. 146 e segguenti del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaaggio); ed infince dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per assoluta carenza di istrutturia e di motivazione.<br />
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 84 e 92 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (ex artt 6, 9 e 28 della legge regionale n. 52/1999) e dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza assoluta di istruttoria e per disparità di trattamento.<br />
3) Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (ex art. 151 del D. Lgs. n. 490/1999), e dell&#8217;art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.<br />
Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per difetto assoluto di motivazione.<br />
A sostegno di tali deduzioni sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.<br />
Si sono costituiti in giudizio  l’Amministrazione comunale  intimata e l’Amministrazione statale dei beni culturali, resistendo all’impugnativa; il Comune di Firenze, in particolare, ha esposto  in successiva memoria le proprie  argomentazioni difensive.<br />
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica  udienza del  31 gennaio 2007  il ricorso  è stato discusso e  trattenuto in decisione nel merito.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1- Deve escludersi primariamente dal tema del contendere l’impugnativa della DIA n.68/04  , che costituisce non un atto amministrativo ma un comportamento assentito da parte dell’Amministrazione e censurabile solo attraverso il silenzio formalizzatosi su specifica istanza  repressiva.<br />
2 &#8211; Nel primo  ordine  di  censure la   parte ricorrente   argomenta   che<br />
 a fronte della seconda dichiarazione di inizio di attività (DIA)  e tenuto conto della scadenza della precedente dichiarazione, il Comune avrebbe dovuto ripetere il procedimento ed acquisire una nuova autorizzazione paesaggistica, non assumendo rilievo che le opere in argomento erano identiche a quello oggetto della DIA pregressa, in ordine alla quale l’autorità preposta al vincolo aveva già espresso avviso favorevole; così non facendo, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica  avrebbe peraltro determinato uno scavalcamento del l’organo competente e preposto alla tutela del vincolo gravante sul fabbricato, ignorando altresì che l’autorizzazione non poteva essere rilasciata essendo da tempo iniziati i lavori. In ragioni di tali censure la mancata repressione della DIA  avrebbe determinato l’illegittima realizzazione dei lavori.<br />
La ricostruzione del procedimento proposta dalla ricorrente non ha fondamento, se esaminata alla stregua alla specifica disciplina procedimentale inerente il vincolo di cui si tratta.  Ed invero, anche prescindendo dall’applicazione del principio di economicità dell’azione amministrativa (che contrasta la inutile reiterazione di atti già compiuti  in altro procedimento ma di identico oggetto), deve rilevarsi che:<br />
&#8211; l’art. 16 del R.D. n.1357/1940 per l’applicazione della legge n. 1497/1939  dispone esplicitamente che l’autorizzazione paesaggistica conserva validità per un periodo di cinque anni;<br />
&#8211; l’art. 158 del dec.leg.vo n.42/2004, in vigore dal 1 5 04, prolunga l’applicabilità delle disposizioni del citato regolamento n.1357 sino alle disposizioni regionali attuative del decreto ed era in vigore al momento dell’emanazione de presentazione dell<br />
In tale quadro normativo, pertanto, legittimamente il Comune ha ritenuto valida, nel procedimento inerente la seconda dichiarazione, l’autorizzazione 12 2.04 resa  sulla precedente DIA  (prolungatasi per effetto delle norme di cui sopra), alla quale pertanto in tema di vincolo legittimamente si ricollegano i lavori in questione.<br />
-Tale rilievo  consente di escludere poi che l’operato del Comune, non reprimendo la seconda DIA, sia incorso nel vizio di incompetenza a valutarla sotto il profilo del vincolo; l’Amministrazione ha infatti utilizzato l’autorizzazione paesaggistica comuna<br />
3- Passando ad esaminare le altre censure, si duole il Bonanni dell’errata applicazione complessiva della normativa sostanziale applicata e risultante dagli artt. 7 del regolamento edilizio  comunale (delib n.442/99) e 25 delle NTA del PRG (approvato con DCR 395-97), dei quali la ricorrente lamenta la violazione, nel secondo ordine di censure, unitamente ai profili di eccesso di potere che passiamo a trattare. Sul punto si premette che l’art. 7.4 colloca nei limiti della ristrutturazione edilizia R1 (assentibile ex art. 25, punto 1, delle citate NTA, per gli edifici in classe 8), le opere che, nel <u>sostanziale mantenimento dei caratteri architettonici comportino limitate modifiche delle facciate </u>anche principali, quando non siano accompagnate da opere di recupero abitativo; il medesimo comma precisa che eccedono invece i limiti della ristrutturazione R.1 gli interventi che comportino trasformazione dei caratteri architettonici e decorativi dell’edificio; le finestre assentite in favore dei controinteressati non costituirebbero limitate modificazioni delle facciate ma  modificazioni di natura architettonica dell’edificio e non potevano quindi essere assentite. Sarebbe comunque mancato un accertamento delle caratteristiche dell’intervento e quindi della sua legittimità alla stregua delle cennate norme, sicchè gli atti impugnati  sarebbero affetti da una sostanziale carenza di motivazione e di istruttoria, non emergendo per quale ragione l’apertura delle nuove finestre sia stata riconosciuta  come elemento  di non alterazione della facciata dell’edifizio. <br />
 La censura è  infondata  con riferimento all’autorizzazione comunale n. 60/2004 che, sulla base parere favorevole dela CEI, ha ritenuto la realizzazione delle aperture, pur  non riconducibile all’edificio originario,ma comunque tipica degli edifici della zona;non appare, infatti, al Collegio che essa rechi una contraddizione tra la non riconducibilità delle aperture alle caratteristiche iniziali dell’edificio ed ai caratteri edili nella zona, tenuto conto che trattavasi di un intervento non di recupero dell’edificio nei suoi termini originari,  ma di ristrutturazione, intervento che per pacifica definizione può comportare anche l’inserimento di elementi nuovi (cfr art. 31 lett. Legge n.457/78 e art.  l.reg tosc. n.52/99).   <br />
Differenti rilievi debbono invece formularsi sulla motivazione della nota emessa dalla 2732/04 della Sovrintendenza, verso la quale le censure del ricorrente possono essere condivise.Detta nota si è in effetti limitata a dichiarare di non aver riscontrato motivi di illegittimità nell’autorizzazione rilasciata dal Comune , ritenendo quindi di non annullarla. La funzione di controllo e tutela del vincolo ad essa affidata dalle legge,   insieme al potere di annullamento del nulla osta paesaggistico , investe però non solo profili di mera legittimità ma in realtà comporta un precisa verifica tecnico-discrezionale sulla compatibilità dell’intervento proposto rispetto alle caratteristiche dell’ immobile oggetto di tutela (per il principio v ex multis Corte cost.,n.15/86, in Cons. Stato,1986,II,p.818; Cons. Stato, VI, n849/1993, in Cons Stato, 1993, p.1489; TAR Toscana, III, n. 162/97).  Nel caso in esame occorreva pertanto valutare, e riportare nell‘atto sovrintendentizio, se l’apertura delle nuove finestre fosse compatibile, perché limitata, con le linee architettoniche di quell’edificio e ne rappresentasse il sostanziale mantenimento. Questi infatti erano i profili centrali che le norme del regolamento edilizio chiamavano a valutare e che, attesa la sussistenza del vincolo sull’immobile, dovevano trovare ingresso nella valutazione della sovrintendenza. Nella nota 2732/04 non emerge invece alcun giudizio sull’entità dell’intervento e conseguentemente sulla sua compatibilità rispetto al bene tutelato, nonostante che in diverse ipotesi la giurisprudenza  abbia comunque affermato in via generale che l&#8217;apertura di finestre rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia  suscettibili di  determinare una modifica del disegno architettonico (v. ad es.Tar Toscana,II, n.1445/95).<br />
Né in contrario vale obiettare che il vincolo gravante sull’edificio è di natura paesaggistica e non architettonica, profilo quindi che sotto questo aspetto non rientrerebbe  nel contenuto della tutela; ed infatti  non può trascurarsi che tale aspetto viene in rilievo per effetto di precise scelte urbanistiche trasfuse nelle cennate NTA del PRG, e che d’altra parte  anche il vincolo paesaggistico può di volta in volta assumere specifico contenuto (es. archeologico o di altra natura come emerge dall’art. 1-bis della legge n.431/85), dovendosi ritenere in tali casi che il legislatore abbia inteso proteggere  il paesaggio non solo come bellezza d’insieme ma anche con specifica correlazione alle caratteristiche, anche architettoniche, di singoli  beni che concorrono a formarlo e che si pongono in rapporto con l’ambiente protetto (per tale principio v. TAR Lazio, Roma, II, n.1445/95; TAR Toscana, III, n.286/91).  La necessità di nuovamente sottoporre l’autorizzazione <br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; alle valutazioni ed agli accertamenti della sovrintendenza  origina quindi non dal procedimento seguito ma dall’assoluta omissione delle stesse.<br />
4- Conclusivamente il ricorso merita accoglimento limitatamente al provvedimento della sovrintendenza che deve quindi essere annullato per difetto di motivazione ed adeguata istruttoria sul punto.<br />
 Ne consegue che in esecuzione della presente sentenza deve provvedersi alla rinnovazione del procedimento ai sensi del d.leg.vo n.42-2004, a partire dalla trasmissione dell’autorizzazione comunale n. 68/04 alla sovrintendenza che si esprimerà in merito al cennato profilo.<br />
5- In ordine alle spese del  giudizio sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione, ravvisate nella sufficiente complessità delle questioni trattate, sia nella soccombenza parziale.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe, lo accoglie limitatamente alla nota della Sovrintendenza impugnata, che per l&#8217;effetto annulla nei termini di cui in motivazione e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.<br />
Respinge il ricorso con riferimento agli altri atti impugnati.<br />
Compensa le spese del giudizio tra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 31 gennaio 2007      , dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Avvg. Angela RADESI                                        &#8211; Presidente<br />
Dott. Raffaele POTENZA                                    &#8211; Consigliere est.<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI                                    &#8211; Consigliere</p>
<p>
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GIUGNO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-19-6-2007-n-879/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2007 n.879</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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