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	<title>878 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul subappalto necessario</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-subappalto-necessario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 16:04:57 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-subappalto-necessario/">Sul subappalto necessario</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Subappalto necessario &#8211; Vigenza anche in costanza del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Art. 12, co. 1 e 2, del d.l. n. 47/2014 &#8211; Vigenza &#8211; Applicabilità anche in caso di mancata previsione nella lex specialis. La tesi della validità dell&#8217;istituto del subappalto necessario anche in costanza del nuovo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-subappalto-necessario/">Sul subappalto necessario</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-subappalto-necessario/">Sul subappalto necessario</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Subappalto necessario &#8211; Vigenza anche in costanza del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; Art. 12, co. 1 e 2, del d.l. n. 47/2014 &#8211; Vigenza &#8211; Applicabilità anche in caso di mancata previsione nella <em>lex </em><i>speciali</i>s.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">La tesi della validità dell&#8217;istituto del subappalto necessario anche in costanza del nuovo Codice dei contratti è stata confermata da numerose pronunce amministrative, in cui si afferma che tale tipo di subappalto, previsto in vigenza del d.lgs. n. 163/2006, non appare incompatibile con la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 50/2016 e che restano in vigore i primi due commi dell&#8217;art. 12 del d.l. n. 47/2014, che disciplinano, appunto, le categorie riguardanti opere speciali suscettibili di subappalto necessario in favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni, di modo che, anche a prescindere da qualsiasi espresso richiamo nella <em>lex specialis</em> di gara, l&#8217;istituto in questione risulta pienamente applicabile.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Criscenti &#8211; Est. Scianna</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 535 del 2021, proposto da Air Fire S.p.A., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Paglietti e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria <i>ex lege</i> in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Repin S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Mollica, Francesco Zaccone e Gaia Di Lernia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento previa sospensione dell’efficacia</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso introduttivo:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">degli atti e delle operazioni concernenti la procedura di gara indetta dall&#8217;Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Regionale Calabria, per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto relativo all&#8217;affidamento dei lavori di Riqualificazione del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato &#8220;Antonio Manganelli&#8221; &#8211; XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, CIG: 867379306C &#8211; CUP: G31117000470001 nelle parti in cui a mezzo degli stessi si è disposta l&#8217;aggiudicazione della procedura in favore di Repin S.r.l. anziché in favore dell&#8217;odierno ricorrente, previa esclusione del RTI controinteressato, ovvero deteriore collocazione dello stesso in graduatoria;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso per motivi aggiunti, presentati da Air Fire S.p.A. in data 11.08.2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">quanto al ricorso incidentale presentato da Repin S.r.l. in data 07.09.2021:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">degli atti e delle operazioni concernenti la procedura di gara indetta dall&#8217;Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Regionale Calabria, per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto relativo all&#8217;affidamento dei lavori di Riqualificazione del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato &#8220;Antonio Manganelli&#8221; &#8211; XII Reparto Mobile di Reggio Calabria, CIG: 867379306C — CUP: G31117000470001 nelle parti in cui a mezzo degli stessi si è disposta l&#8217;aggiudicazione della procedura in favore di Repin S.r.l. anziché in favore dell&#8217;odierno ricorrente, previa esclusione del RTI controinteressato, ovvero deteriore collocazione dello stesso in graduatoria&#8221; e degli ulteriori atti come meglio specificati nel ricorso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Regionale Calabria e della Repin S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Con Determinazione n. 7201 del 7 aprile 2021, l&#8217;Agenzia del Demanio &#8211; Direzione Regionale della Calabria indiceva una procedura aperta per l&#8217;affidamento dei lavori di riqualificazione del centro polifunzionale della Polizia di Stato &#8220;<i>Antonio Manganelli XII Reparto Mobile di Reggio Calabria</i>&#8220;. L&#8217;importo complessivo posto a base di gara ammontava ad € 12.386.666,12 per lavori a corpo, ed € 224.786,27 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’amministrazione ha ritenuto di aggiudicare l’appalto in un unico lotto, con il criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. Il bando veniva pubblicato sulla G.U.R.I. &#8211; V Serie Speciale &#8211; Contratti Pubblici n. 43 del 16.04.2021, ed entro il termine di presentazione delle offerte, fissato per il 24 maggio 2021, partecipavano alla gara, tra le altre, il raggruppamento temporaneo di imprese, odierno ricorrente, tra la Air Fire S.p.A. (mandataria) e Tecno Futura S.r.l. (mandante) e la Repin S.r.l., odierna controinteressata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Espletata la procedura di gara, con determinazione n. 12025 dell’8 giugno 2021 la stazione appaltante aggiudicava l’appalto alla Repin S.r.l (alla quale la commissione preposta aveva attribuito punti 90,43), seconda gradata risultava la ricorrente (alla quale erano stati attribuiti punti 76,45).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che la Repin S.r.l. aveva offerto un ribasso percentuale sull&#8217;importo posto a base di gara pari al 27,92%, superiore dunque ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dal bando, l&#8217;odierna ricorrente ha presentato istanza in autotutela per la sospensione provvisoria dell&#8217;aggiudicazione affinché la Stazione Appaltante procedesse alla verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta. Con verbale prot. n. 12090 del 09/06/2021, la commissione giudicatrice ha rilevato la sussistenza dei presupposti per la verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta e conseguentemente, con determinazione prot. n. 12094 del 9 giugno 2021, il Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio revocava l&#8217;aggiudicazione già disposta con la citata determinazione n. 12025 dell&#8217;8 giugno 2021 in favore della Repin S.r.l.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Acquisita la necessaria documentazione giustificativa, il RUP con il supporto della commissione giudicatrice, con verbale prot. n. 13269 del 25/06/2021, ha verificato la congruità dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, ritenendo idonea la documentazione prodotta. Sicchè, preso atto della graduatoria dei concorrenti stilata dalla commissione di gara con verbale prot. n. 11971 dell&#8217;8 giugno 2021 e delle verifiche di cui al ridetto verbale n. 13269 del 25 giugno 2021, con determinazione prot n. 13287 del 25 giugno 2021, il Direttore Generale dell’Agenzia del Demanio aggiudicava definitivamente la commessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Per l&#8217;annullamento degli atti e delle operazioni concernenti la procedura della gara in questione, nelle parti in cui si è disposta l&#8217;aggiudicazione in favore di Repin S.r.l., è dunque insorta l’odierna ricorrente con ricorso, notificato il 23 luglio 2021 e depositato il 4 agosto successivo, presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il mezzo era affidato alle seguenti censure:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.1. <i>Inammissibilità dell&#8217;offerta di Repin S.r.l. controinteressata per violazione del divieto di varianti sancito dal disciplinare di gara agli articoli 3, 5 e 19.1.1. Invalidità/inammissibilità dell&#8217;offerta aggiudicataria per evidente natura peggiorativa della tempistica indicata dall&#8217;aggiudicatario per l&#8217;ultimazione dei lavori e sulla conseguente esclusione dalla procedura.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che il bando espressamente vietava di apportare varianti al progetto, la difesa della ricorrente sostiene che l’offerta tecnica presentata dalla Repin S.r.l. indicherebbe il termine di esecuzione dei lavori appaltati in 39 mesi, in violazione del termine essenziale e tassativo di 1095 giorni, ovvero tre anni, ovvero 36 mesi, indicato nel Bando, nel Disciplinare di gara e nello schema del contratto di appalto. Considerato che il termine per l&#8217;ultimazione dei lavori è stato espressamente indicato come tassativo dell’art. 5 del Disciplinare di gara, l&#8217;aggiudicatario avendo indicato un termine di ultimazione diverso da quello previsto avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, essendo l&#8217;offerta inammissibile o invalida.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2. <i>Inapplicabilità del subappalto necessario. Illegittimità dei chiarimenti forniti tramite Faq. Conseguente mancanza dei requisiti di partecipazione in capo alla ditta aggiudicataria Repin S.r.l.</i> Parte ricorrente denunzia la carenza in capo all’aggiudicataria di alcuni dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 8.1. del disciplinare di gara che prevedeva, tra i requisiti di idoneità, oltre alla iscrizione alla CCIA per attività coerenti con quelle oggetto della gara, anche (tra l’altro) l’iscrizione all&#8217;Albo Gestori Ambientali (Categorie 2 bis, 4 e 5 del D.lgs. n. 152/2006) e l’iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorati nonché di controllo e recupero dei gas, di cui al D.P.R. n. 146 del 16/11/2018.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel premettere che quelli indicati sono requisiti di partecipazione previsti a pena di esclusione dalla procedura, la ricorrente evidenzia come l’aggiudicataria abbia dichiarato in sede di offerta di non esserne in possesso, e di voler ovviare a tale carenza ricorrendo al subappalto necessario che, però, sulla base delle norme che ancora lo disciplinano, sarebbe possibile in relazione ai requisiti di idoneità professionale solamente in presenza di un’espressa previsione contenuta nelle regole di gara, assente nel caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sostiene in sostanza la ricorrente che, in assenza di specifiche previsioni del bando che contemplino espressamente l&#8217;applicabilità dell&#8217;istituto anche per tali requisiti, il subappalto necessario non potrebbe sopperire alla carenza di idoneità professionale del concorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso, la ricorrente si duole altresì del fatto che la stazione appaltante avrebbe illegittimamente enunciato l&#8217;ammissibilità dell&#8217;istituto in discorso, dopo l’approvazione delle regole di gara, attraverso le FAQ, attribuendo, con ciò, efficacia innovativa ai chiarimenti resi, e prevedendo per la prima volta in quella sede la possibilità di ricorrere al subappalto necessario per rimediare alla mancanza dei ripetuti requisiti di idoneità professionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2.2.1. Sotto diverso profilo parte ricorrente denunzia altresì che, in ogni caso, il subappalto necessario non potrebbe mai riguardare attività ricadenti nella categoria prevalente indicata nel bando, per la quale il concorrente dev&#8217;essere pienamente qualificato, atteso che l&#8217;art. 12 commi 1 e 2 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, contempla l&#8217;istituto solamente per le categorie scorporabili.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella vicenda all’esame il ricorso al subappalto necessario riguarderebbe, invece, anche servizi che, seppure accessori, sono ricompresi nell&#8217;ambito della categoria principale OG1 (in particolare, ma non solo, la rimozione ed il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni). In altri termini, la ricorrente censura il fatto che la controinteressata aggiudicataria senza il subappalto necessario non potrebbe realizzare le attività rientranti nella OG1 e che i servizi in parola, che per loro natura non rientrerebbero nella predetta categoria, una volta fatti confluire dalla <i>lex specialis</i> in tale ambito, verrebbero inglobati dalla medesima e costringerebbero il partecipante ad essere in possesso di tutte le relative qualificazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato l’11 agosto 2021, parte ricorrente ha articolato le seguenti ulteriori censure, una volta presa visione a seguito di accesso, in data 13.07.2021 dell&#8217;offerta tecnica dell’aggiudicataria e dei verbali di gara e, in data 20.07.2021 delle giustificazioni fornite dalla Repin S.r.l. nell’ambito del descritto procedimento di verifica dell&#8217;anomalia:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.1. <i>Violazione del principio d&#8217;immodificabilità dell&#8217;offerta in sede di giustificazioni. Assenza, in capo a Repin srl, dei requisiti d&#8217;idoneità imposti a pena di esclusione dal Disciplinare. Illegittima mancata esclusione della ditta Repin srl. </i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La ricorrente denunzia che nelle giustificazioni prodotte dalla Repin non vi sarebbe più alcuna traccia dei subappalti necessari dichiarati in sede di offerta. Nella documentazione prodotta infatti non solo non si farebbe alcun riferimento ai subappalti in parola, ma sarebbero stati anche inseriti elementi e voci che denoterebbero l&#8217;impegno diretto dell’aggiudicataria allo svolgimento delle attività che si sarebbero dovute subappaltare, in violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto altro profilo è denunziato che, in sede di procedimento di giustificazione dell’anomalia, sarebbero state modificate dall’aggiudicataria le modalità (con un demolitore meccanico piuttosto che con pinze a mano) di esecuzione delle demolizioni previste.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3.2<i>. Mancata o ridotta considerazione di una serie di rilevanti costi. Conseguente inaffidabilità economica dell&#8217;offerta.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Lamenta in sintesi la difesa della ricorrente che, sotto vari profili, le giustificazioni rese dall’aggiudicataria nel procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, sarebbero tali da far ritenere inattendibile l’offerta da essa presentata sotto il profilo economico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. In data 6 agosto 2021 si è costituita in giudizio l&#8217;amministrazione intimata che, con memoria del 3 settembre 2021, nel chiedere il rigetto del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità di questo ultimo, atteso che la società ricorrente ha notificato, come detto, il ricorso in parola l&#8217;11 agosto 2021 mentre i termini per la proposizione dello stesso sarebbero giunti a scadenza il 25 luglio 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. In data 25 agosto 2021 si è poi costituita in giudizio la controinteressata Repin S.r.l., che, con memoria del 6 settembre 2021, ha eccepito ai sensi dell&#8217;art. 47, comma 2, c.p.a., l&#8217;incompetenza della sede di Catanzaro del TAR Calabria, in favore della sezione staccata di Reggio Calabria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente la controinteressata Repin S.r.l. ha altresì proposto ricorso incidentale, notificato e depositato il 7 settembre 2021, ed affidato alle seguenti censure:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.1. <i>Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 48 e 83 del D.lgs. 50/2016. Violazione delle previsioni della lex specialis in punto di requisiti di qualificazione. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione della par condicio competitorum.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel rammentare che, con il secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente aveva censurato la valenza escludente del mancato possesso da parte di Repin S.r.l. dei requisiti abilitativi previsti dall&#8217;art. 8.1 del disciplinare, la difesa della controinteressata denunzia che tali requisiti abilitativi difetterebbero alla stessa ricorrente, atteso che di essi è priva la Tecno Futura S.r.l. che ha partecipato alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale con la Air Fire S.p.A.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sostanza la ricorrente incidentale lamenta che, poiché il raggruppamento di cui la Air Fire S.p.A. è mandataria è di tipo orizzontale, entrambe le società ad esso partecipanti possono (<i>rectius</i> dovrebbero poter) svolgere tutte le prestazioni rientranti nella commessa, per cui considerato che i ridetti requisiti abilitativi sarebbero, nella ricostruzione della ricorrente, requisiti di idoneità professionale richiesti a pena di esclusione dalla procedura, essi dovrebbero essere posseduti singolarmente da ciascun membro del raggruppamento e non sarebbe sufficiente che ne sia in possesso la sola mandataria capogruppo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.2. <i>Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art 83 del D.lgs. 50/2016. Violazione delle previsioni della lex specialis in punto di requisiti di qualificazione. Difetto di istruttoria. Irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione della par condicio competitorum.</i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sostiene la difesa della ricorrente incidentale che dall&#8217;esame del computo metrico del progetto a base di gara emergerebbe una quantità di materiale da scavo non pericoloso da trasportare pari a 42.600,03 tonnellate, sicchè Air Fire S.p,A., sebbene in possesso delle richieste categorie 4 e 5 dell&#8217;iscrizione all&#8217;albo dei gestori ambientali, non sarebbe abilitata al trasporto del citato volume complessivo del materiale da eliminare.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5.3. <i>In subordine: nullità / illegittimità in parte qua della lex specialis (i.e. art. 8.1 disciplinare) laddove intesa nel senso fatto proprio dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 30, 83 c. 8 e 105 del D.lgs. 50/2016 nonché dell&#8217;art. 60 del DPR 207/2010.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infine con il terzo ordine di censure del ricorso incidentale l’aggiudicataria ribadisce che le regole di gara ammeterebbero il subappalto necessario e che, ove così non dovesse ritenersi, esse dovrebbero essere dichiarate illegittime a causa di tale mancata previsione. Sotto diverso profilo si lamenta l&#8217;illegittimità delle ridette regole di gara, nella parte in cui qualificano come requisito di ammissione e non di mera esecuzione il possesso delle varie idoneità professionali richieste, in quanto la natura meramente accessoria delle relative attività non giustificherebbe una previsione del genere, considerato per altro che nessuna norma ammetterebbe la possibilità di richiedere, come requisiti di idoneità o di partecipazione, l&#8217;iscrizione all&#8217;albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero l&#8217;abilitazione di cui all&#8217;art. 3 del D.M. n. 37/2008.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Con ordinanza collegiale n. 1849 del 21 ottobre 2021 il TAR di Catanzaro, avuto riguardo al luogo di esecuzione della commessa ed agli effetti diretti dell&#8217;atto impugnato, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di questa Sezione, dinanzi alla quale il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono stati riassunti dalla ricorrente, con atto notificato il 21 ottobre 2021 e depositato il giorno successivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per resistere ai citati ricorsi, in data 26 ottobre 2021, si è costituita con memoria la controinteressata Repin S.r.l., che lo stesso giorno ha notificato e depositato il ricorso incidentale che è stato perciò pur’esso riassunto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In data 27 ottobre 2021, si è costituita l’amministrazione intimata che ha reiterato le difese già articolate durante la fase del giudizio svoltasi dinanzi al TAR di Catanzaro, insistendo per la reiezione di tutti i mezzi di tutela proposti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. La causa, sentiti i procuratori delle parti, è stata trattenuta in decisione in esito alla camera di consiglio del 4 novembre 2021, previo avviso in ordine alla possibilità di definire la controversia con sentenza breve.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. È preliminare alla trattazione del merito evidenziare che la ricorrente e la controinteressata aggiudicataria hanno proposto due distinti ricorsi (rispettivamente ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e ricorso incidentale), aspirando entrambe all&#8217;esclusione della controparte ed all&#8217;aggiudicazione della commessa per cui è causa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In ordine al rapporto tra il ricorso principale ed il ricorso incidentale escludente, il Collegio ricorda che assumono decisiva rilevanza gli arresti della Corte di Giustizia UE che, sin dalla sentenza 4 luglio 2013 C100/12 (Fastweb S.p.A. Vs Telecom Italia), ha sostenuto, alla luce delle prescrizioni della direttiva n. 89/665, la necessità che entrambi i mezzi siano trattati, nel caso si tratti di gara con due soli partecipanti e con gli stessi ricorsi sia stato dedotto un vizio identico ed incrociato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Successivamente, con la sentenza 5 aprile 2016 della Grande Camera (C-689/13, Puligienica Vs Airgest), la Corte di Giustizia è tornata sulla questione evidenziando che un ricorso principale proposto da un offerente, che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un dato appalto e che sia stato, o rischi di essere, leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, e diretto ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, non può essere dichiarato irricevibile, in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da un altro offerente, precisando che “…<i>il numero dei partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, così come il numero dei partecipanti che hanno presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, sono privi di rilevanza ai fini dell’applicazione del principio giurisprudenziale che risulta dalla sentenza Fastweb</i>…”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Da ultimo, a seguito di rinvio pregiudiziale operato con ordinanza collegiale n. 6 dell’11 maggio 2018 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza della Corte giustizia UE sez. X, del 5 settembre 2019 (causa C-333/18) è stato ribadito il principio stabilito dalle citate sentenze del 4 luglio 2013 e del 5 aprile 2016 <i>“…secondo cui gli interessi perseguiti nell’ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti, si traduce, per i giudici investiti di tali ricorsi, nell’obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare è stato escluso che il principio di autonomia processuale degli Stati membri, possa giustificare disposizioni di diritto interno che rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e stabilito quindi che “<i>l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricors</i>i” .</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In sostanza, ad avviso della Corte di Giustizia, il principio secondo cui gli interessi perseguiti mediante due ricorsi tendenti alla reciproca esclusione sono equivalenti obbliga il Giudice a non dichiarare irricevibile il ricorso principale, in applicazione di norme o di quelle che vengono definite “prassi giurisprudenziali nazionali” che prevedano l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In attuazione delle descritte coordinate dettate dalla Corte di Giustizia, con sentenza 10 luglio 2020 n. 4431 la quarta sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato che merita tutela sia l’interesse legittimo ad ottenere l’aggiudicazione dell’appalto, che l’interesse strumentale a partecipare ad un eventuale procedimento di gara rinnovato, posto che l’amministrazione potrebbe sempre annullare gli atti del procedimento e procedere ad indire una nuova gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, poiché il ricorrente principale conserva comunque la titolarità dell’interesse legittimo all’eventuale rinnovazione della procedura di gara (anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese estranee al processo), l’accoglimento del ricorso incidentale non potrebbe determinare l’improcedibilità del ricorso principale, sicchè il ricorso principale va comunque esaminato per primo, fermo restando che la sua eventuale infondatezza potrebbe comunque determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale per carenza di interesse.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Tanto premesso è possibile avviare l’esame del ricorso principale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio reputa destituito di fondamento il primo ordine di censure dedotte con il mezzo in parola, con il quale, come detto, la ricorrente ha denunziato che l’offerta della controinteressata supererebbe il limite inderogabile di durata dell&#8217;appalto fissato dalle regole di gara nel termine di 1095 giorni. Tale contestazione, secondo la ricorrente, sarebbe suffragata dalla presenza nell&#8217;offerta tecnica dell’aggiudicataria di vari grafici che farebbero riferimento ad un cronoprogramma di 39 mesi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La prospettazione della ricorrente non coglie nel segno.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Aldilà infatti delle speculazioni che possono essere fatte in relazione ai grafici che hanno accompagnato la proposta dell’aggiudicataria e che, nelle intenzioni di questa ultima, avrebbero dovuto essere strumentali ad una ottimizzazione delle attività da svolgere e del conseguente impiego di mezzi e di manodopera in modo da giungere, addirittura, ad una contrazione dei tempi di consegna dell’opera, rimane il dato, a parere del Collegio ineludibile, che in nessuna parte dell’offerta la Repin S.r.l. indica espressamente in 39 mesi il termine per l’esecuzione dell’opera.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Se, in altri termini, è possibile, come evidenziato anche dalla difesa erariale, cogliere nella proposta dell’aggiudicataria (in effetti rappresentata in modo errato dai grafici di cui alla pagina 19 della relazione tecnica illustrativa, allegato 010 della memoria di costituzione della Repin S.r.l. in data 26.10.2021), la volontà di seguire un cronoprogramma che nelle intenzioni avrebbe dovuto essere più efficace di quello previsto dalla stazione appaltante, prevedendo anche la consegna anticipata di una parte dell’opera, non è invece possibile, come pretenderebbe la difesa della ricorrente, in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione di volontà di segno contrario, attribuire all’aggiudicataria la volontà di proporre un termine di conclusione dei lavori più lungo di quello previsto inderogabilmente dalle regole di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Con il secondo ordine di censure dedotte con il ricorso principale, la difesa della ricorrente denunzia che l’aggiudicataria, in mancanza di una specifica previsione contenuta nel bando, non avrebbe potuto ricorrere al subappalto necessario per sopperire alla pacifica mancanza dei requisiti di idoneità indicati all’art. 8.1. del disciplinare di gara; in ogni caso, il ridetto subappalto necessario non potrebbe mai riguardare attività che, come avvenuto nella vicenda all’esame, sono state fatte rientrare dalla stazione appaltante nella categoria prevalente indicata nel bando, per la quale il concorrente dev&#8217;essere pienamente qualificato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.1. Va premesso allo scrutinio della censura descritta evidenziare che il subappalto necessario o qualificante consente di partecipare a gare per l&#8217;affidamento di lavori pubblici anche a concorrenti privi delle qualificazioni relative a parte delle lavorazioni, che i predetti prevedono di affidare ad imprese in possesso delle qualificazioni richieste. L’istituto persegue l&#8217;obiettivo dell&#8217;apertura del mercato dei contratti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile, a vantaggio non soltanto degli operatori economici ma anche delle stesse amministrazioni aggiudicatrici, ed aveva trovato disciplina normativa nell&#8217;art. 109 del D.P.R. n. 207/2010, poi abrogato e sostituito dall&#8217;art. 12 del D.L. 28.03.2014 n. 47. Il citato art. 12 del DL 47/2014 è stato, a propria volta, abrogato dall&#8217;art. 217 del D.lgs. n. 50/2016, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, ma limitatamente ai commi 3, 5, 8, 9 e 11, per cui restano in vigore i primi due commi della norma in parola che disciplinano, appunto, le categorie riguardanti opere speciali suscettibili di &#8220;subappalto necessario&#8221; in favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La tesi della validità dell&#8217;istituto del subappalto necessario anche in costanza del nuovo Codice dei contratti è stata confermata da numerose pronunce amministrative, in cui si afferma che &#8220;<i>tale tipo di subappalto, previsto in vigenza del d.lgs. n. 163/2006, non appare incompatibile con la nuova disciplina introdotta dal d.lgs. n. 50/2016</i>&#8221; e che &#8220;<i>restano in vigore i primi due commi (dell&#8217;art. 12 del d.l. n. 47/2014) che disciplinano, appunto, le categorie riguardanti opere speciali suscettibili di &lt;&lt;subappalto necessario&gt;&gt; in favore di imprese in possesso delle relative qualificazioni</i>&#8221; (cfr. TAR Piemonte, Sez. II; 17.01.2018 n. 94; TAR Campania Napoli, Sez. I, 1.03.2018 n. 1336).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.2. Acclarato dunque che i primi due commi del ridetto art. 12 del DL 47/2014 sono tuttora vigenti è opportuno riportarne integralmente il testo, atteso che, come si vedrà, la lettera della norma smentisce le prospettazioni della ricorrente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">“<i>1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell&#8217;allegato A del medesimo decreto con l&#8217;acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>a) l&#8217;affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell&#8217;avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l&#8217;opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;</i><i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>b) non possono essere eseguite direttamente dall&#8217;affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell&#8217;avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall&#8217;articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell&#8217;allegato A al predetto decreto, nonchè le categorie individuate nel medesimo allegato A con l&#8217;acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell&#8217;articolo 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all&#8217;articolo 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l&#8217;articolo 92, comma 7, del predetto regolamento.</i>”</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che dalla lettura della norma emerge la regola generale in forza della quale, l&#8217;impresa singola che sia qualificata nella categoria prevalente per l&#8217;importo totale dei lavori può eseguire tutte le lavorazioni oggetto di affidamento ove copra con la qualifica prevalente i requisiti non posseduti nelle scorporabili, con l&#8217;eccezione delle lavorazioni indicate alla lettera b) della norma citata e cioè delle categorie cosiddette a qualificazione obbligatoria, che non potendo essere eseguite direttamente dall&#8217;affidatario, qualificato solo per la categoria prevalente, “<i>sono comunque subappaltabili</i>” ad imprese munite delle specifiche attestazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">A parere del Collegio, rimane valida la ricostruzione dell’istituto operata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 9 del 2 novembre 2015 e che, per quanto rileva nella vicenda all’esame, possono così essere sintetizzate: per la partecipazione alla gara è sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l&#8217;importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili; le lavorazioni relative alle opere scorporabili nelle categorie individuate non possono essere eseguite direttamente dall&#8217;affidatario, se sprovvisto della relativa qualificazione (trattandosi, appunto, di opere a qualificazione necessaria); il concorrente deve subappaltare l&#8217;esecuzione di queste ultime lavorazioni ad imprese provviste della pertinente qualificazione; la validità e l&#8217;efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell&#8217;offerta le lavorazioni che intende subappaltare. “<i>Si tratta come si vede di un apparato regolativo compiuto, coerente, logico e, soprattutto, privo di aporie, antinomie o lacune…Ora, a fronte di un sistema di regole chiaro e univoco, quale quello appena esaminato, restano precluse opzioni ermeneutiche additive, analogiche, sistematiche o estensive, che si risolverebbero, a ben vedere, nell&#8217;enucleazione di una regola non scritta…che (quella sì) configgerebbe con il dato testuale della disposizione legislativa dedicata alla definizione delle condizioni di validità del subappalto…e che, nella catalogazione (esauriente e tassativa) delle stesse, non la contempla.</i>” (Cfr. Ad. Plen 02.11.2015 n. 9).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.3. Alla luce delle descritte coordinate, normative ed interpretative, non convince la tesi della ricorrente che, come detto, denunzia che, in assenza di specifiche previsioni del bando che contemplino espressamente l&#8217;applicabilità dell&#8217;istituto anche per i requisiti in discorso, il subappalto necessario non potrebbe sopperire alla carenza di idoneità professionale del concorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Già si è sottolineato infatti come le lavorazioni indicate dalla lettera b) dell’art. 12 comma 2 del DL a qualificazione obbligatoria, non potendo essere eseguite direttamente dall&#8217;aggiudicatario, “<i>sono comunque subappaltabili</i>” ad imprese munite delle specifiche attestazioni, si può dunque concludere che essendo il subappalto necessario previsto e disciplinato dalla legge, esso si applica nelle procedure di gara a prescindere da qualsiasi espresso richiamo da parte dei bandi (in termini, TAR Lazio, Sez. II 6 marzo 2019 n. 3023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso, è dunque infondata la censura dedotta anche nella parte in cui parte ricorrente lamenta che la stazione appaltante avrebbe enunciato l&#8217;ammissibilità dell&#8217;istituto in discorso, dopo aver approvato le regole di gara, attraverso le FAQ, attribuendo, con ciò, efficacia innovativa ai chiarimenti in parola che, invece, sono stati resi alla luce del descritto e vigente quadro normativo dettato in materia di subappalto necessario.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10.4. Va respinta anche la seconda parte della ridetta censura con cui parte ricorrente lamenta che il subappalto necessario non potrebbe mai riguardare attività ricadenti nella categoria prevalente indicata nel bando, per la quale il concorrente dev&#8217;essere pienamente qualificato. Coglie nel segno, sul punto, la difesa della controinteressata laddove sottolinea che la ricostruzione della ricorrente cozza frontalmente con l&#8217;art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, tutt&#8217;oggi applicabile in forza del regime transitorio previsto dall&#8217;art. 216, comma 14, del Codice a mente del quale &#8220;<i>l&#8217;attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell&#8217;affidamento dei lavori pubblici</i>&#8221; (in termini, T.A.R. Roma, sez. I, 23/10/2020, n. 10822).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. La delibazione del ricorso per motivi aggiunti deve essere preceduta dallo scrutinio dell’eccezione preliminare di tardività del mezzo in parola sollevata dalla difesa erariale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’eccezione è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come correttamente evidenziato dalla difesa della ricorrente, deve essere applicato il principio di diritto enunciato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 12 del 2 luglio 2020, a mente della quale se per un verso, <i>“…il termine per l&#8217;impugnazione dell&#8217;aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell&#8217;art. 29 del d.lgs. n. 50 del 201</i>…”, per altro verso però, come avvenuto nella vicenda all’esame della Sezione “…<i>la proposizione dell&#8217;istanza di accesso agli atti di gara comporta la &#8216;dilazione temporale&#8217; quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell&#8217;ambito del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta…</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla luce di quanto esposto, il ricorso per motivi aggiunti è tempestivo atteso che esso venne notificato dalla ricorrente l’11 agosto 2021, come detto dopo aver preso visione a seguito di accesso, in data 13.07.2021 dell&#8217;offerta tecnica dell’aggiudicataria e dei verbali di gara e, in data 20.07.2021 delle giustificazioni fornite dalla Repin S.r.l. nell’ambito del procedimento di verifica dell&#8217;anomalia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Venendo al merito, il Collegio reputa infondate anche le censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.1. Quanto alla denunziata violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, che sarebbe desumibile dalla circostanza che nelle giustificazioni prodotte da Repin S.r.l. durante il sub procedimento di verifica dell’anomalia non si farebbe alcun riferimento alle attività da subappaltare, va osservato che in effetti, come argomentato anche dalla difesa erariale, l’aggiudicataria si è limitata a rispondere alle richieste di chiarimenti formulate dalla stazione appaltante ed a fornire a questa ultima gli elementi ed i chiarimenti utili a dimostrare la congruità e l’affidabilità dell’offerta, senza mai dichiarare o manifestare la volontà di non voler più ricorrere ai subappalti necessari già indicati in sede di gara nel relativo DGUE.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sotto questo profilo, per altro, i ridetti documenti giustificativi prodotti dalla ricorrente si limitano all’analisi dei prezzi e delle lavorazioni, ma non fanno alcun riferimento ai soggetti che effettueranno il singolo intervento, conseguentemente, in mancanza di idoneo supporto probatorio e/o documentale la censura dedotta va respinta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12.2. È infondata anche la denunziata modifica, che sarebbe avvenuta nel corso del procedimento di giustificazione dell’anomalia, delle modalità (con un demolitore meccanico piuttosto che con pinze a mano) di esecuzione delle demolizioni previste.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Anche a non voler tenere conto di quanto evidenziato dalla difesa erariale in ordine al fatto che l’escavatore (<i>rectius</i> il demolitore meccanico) il cui eventuale utilizzo venne indicato dall’aggiudicataria nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia, è stato considerato utile dalla stazione appaltante per alimentare le pinze e le cesoie idrauliche manuali proposte in fase di gara, ed al fatto che la commissione giudicatrice, contrariamente a quanto dichiarato dalla ricorrente (che sul punto non ha replicato), comunque non ha attribuito il punteggio massimo a questa voce dell’offerta, il Collegio reputa decisiva per respingere la censura la dichiarazione contenuta a pagina 8 della relazione tecnica dell’aggiudicataria relativa alla cantierizzazione dei lavori (Criterio A, allegato 010 alla memoria di costituzione della controinteressata, depositata il 26.10.2021 nel fascicolo di causa), laddove sotto la rubrica “Utilizzo della demolizione controllata” è spiegato che <i>“…Tutte le demolizioni, ove tecnicamente possibile, saranno effettuate con l’utilizzo di una tecnica controllata, ecologica e selettiva…</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tale dichiarazione, dunque, non esclude il ricorso ad altre metodologie per procedere alla demolizione, laddove l’utilizzo della cosiddetta micro demolizione non fosse tecnicamente possibile, ed evidenzia l’infondatezza della censura dedotta dalla ricorrente.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. È infondato anche il secondo ordine di censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti, con cui la difesa della ricorrente ha denunziato che le giustificazioni rese dall’aggiudicataria nel procedimento di verifica dell&#8217;anomalia, relativamente alla stima dei costi del personale impiegato, alla realizzazione della recinzione del cantiere ed ai costi di manutenzione dell’opera, sarebbero tali da far ritenere inattendibile l’offerta della Repin S.r.l.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul punto la difesa erariale ha replicato evidenziando, quanto ai costi della manodopera, che il tempo di impiego del personale non coinciderebbe con la durata complessiva del cantiere e che l’attuale quadro normativo non prevede tempi minimi per l&#8217;esecuzione di lavori e servizi, sicchè, ciascun operatore economico, sarebbe legittimato a garantire, a parità di compenso contrattuale, tempi diversi di esecuzione nel limite massimo del cronoprogramma; quanto alla recinzione ed ai costi di manutenzione, è stato invece evidenziato che i costi delle migliorie proposte sono stati considerati al solo fine di verificarne la realizzabilità.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Tanto premesso, reputa il Collegio che nella vicenda all’esame non vi siano ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui la verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, sulla base di una valutazione, ad opera della stazione appaltante, che ha natura globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato ed in linea di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e soprattutto dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell&#8217;operato dell&#8217;amministrazione, tale da rendere palese l&#8217;inattendibilità complessiva dell&#8217;offerta (cfr., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, sez. III, 19 ottobre 2020, n. 6317; Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2019, n. 2496).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nella specie, risulta dagli atti di causa che il RUP, con il supporto della commissione giudicatrice, ebbe a valutare l&#8217;offerta nella sua interezza, e che gli esiti di tale valutazione sono stati riportati nel verbale prot. n. 13269 del 25 giugno 2021 con il quale è stata verificata la congruità dell’offerta, ritenendo idonea la documentazione prodotta dall’aggiudicataria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Detto questo, anche a voler tenere da canto i dubbi circa la stessa ammissibilità della censura in parola, reputa il Collegio che la contestazione parcellizzata delle varie voci di costo, anche se dedotta in uno con considerazioni <i>prima facie</i> non implausibili, non può, di per sé, travolgere le ridette valutazioni compiute dal RUP e dalla commissione giudicatrice in ordine all&#8217;attendibilità dell’offerta, ove non sia accompagnata, come nel caso di specie, dalla documentata dimostrazione della abnormità della scelta tecnica operata dalla stazione appaltante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini, la ridetta natura globale e sintetica della valutazione di congruità dell’offerta non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una sorta di &#8220;caccia all&#8217;errore&#8221; nella loro indicazione nel corpo dell&#8217;offerta, costituendo esercizio di apprezzamento tecnico, non sindacabile dal giudice amministrativo se non per illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, che nella vicenda posta all’esame della Sezione non sono state dimostrate (in termini, da ultimo T.A.R. Piemonte sez. I, 06/08/2021, n. 809).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne discende l&#8217;infondatezza del motivo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. Alla luce di quanto esposto il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono infondati e vanno perciò respinti. Dalla reiezione delle censure dedotte con i mezzi di tutela in questione discende l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale riassunto dalla controinteressata il 26 ottobre 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della ricorrente nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così provvede:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Respinge il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore della resistente amministrazione e della controinteressata, che liquida nella misura di euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna, oltre oneri di legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Caterina Criscenti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Andrea De Col, Referendario</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonino Scianna, Referendario, Estensore</p>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-28-4-2020-n-878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-28-4-2020-n-878/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2020 n.878</a></p>
<p>Giovanni Iannini, Presidente; Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore PARTI: omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Sfravara, contro Regione Sicilia &#8211; Dipartimento Regionale Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catania Eventi sismici : riconoscimento e quantificazione dei contributi sussiste la giurisdizione ordinaria .</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giovanni Iannini, Presidente; Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore PARTI: omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Sfravara,  contro Regione Sicilia &#8211; Dipartimento Regionale Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catania</span></p>
<hr />
<p>Eventi sismici : riconoscimento e quantificazione dei contributi sussiste la  giurisdizione ordinaria .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Giurisdizione e competenza- eventi sismici &#8211; benefici &#8211;  riconoscimento e quantificazione dei contributi- giurisdizione ordinaria- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In tema di benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici, la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l&#8217;attività  dell&#8217;Amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all&#8217;uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità  di un&#8217;ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</em><em>. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/04/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00878/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00441/2020 REG.RIC.<br /> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 441 del 2020, proposto da <br /> Salvatore Micali, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Fabio Sfravara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Sicilia &#8211; Dipartimento Regionale Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">previa sospensione cautelare dell&#8217;efficacia</p>
<p style="text-align: justify;">dell&#8217;impugnato provvedimento di non concessione del chiesto finanziamento</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Sicilia &#8211; Dipartimento Regionale Protezione Civile;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;</p>
<p style="text-align: justify;">Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, con il quale è stata respinta l&#8217;istanza volta ad ottenere il contributo di ricostruzione, ai sensi dell&#8217;art.3 dell&#8217;OPCM 3825 del 2009, di un immobile colpito dal dissesto franoso che ha interessato il Comune di Messina.</p>
<p style="text-align: justify;">Costituitasi in giudizio, la Regione Sicilia &#8211; Dipartimento della Protezione Civile eccepiva l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella camera di consiglio del 23 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il Collegio, ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, si è riservata la possibilità  di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata che pronuncia, ai sensi dell&#8217;art.60 c.p.a., sussistendone i presupposti.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio, preliminarmente, osserva che la controversia attiene all&#8217;erogazione di pubblici finanziamenti e, pertanto, secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza consolidata (Cass. Sez.Un. 19 maggio 2008 n.12641 e Cons. di St. Ad.Plen. n.6/2014), non rientra nell&#8217;ambito della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell&#8217;art.133 co.1 lett.b) c.p.a., distinguendosi la concessione di contributi da quella di beni pubblici<i>strictu sensu</i> intesa in ragione della fungibilità  caratterizzante l&#8217;oggetto del rapporto concessorio di diritto pubblico in questione, ossia il denaro. Nè, peraltro, può ritenersi sussistente la giurisdizione esclusiva di cui all&#8217;art.133 co.1 lett.a) n.2) c.p.a. e di cui all&#8217;art.11 ultimo comma della L.241/1990, poichè il finanziamento in questione non rientra tra gli investimenti produttivi disposti in sede di approvazione di un &#8220;<i>patto territoriale</i>&#8220;. Secondo quanto, infatti, stabilito dalla Corte di Cassazione a SS.UU. 27.10.2014, n. 22747 «<i>La cognizione della controversia relativa all&#8217;impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario accordato ad una società  per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un &quot;patto territoriale&quot; appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in relazione al disposto di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 11, co. ultimo, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica</i>» (Cfr. anche Cass. SS.UU., 8.7.2008, n. 18630 e n. 1132 del 21.1.2014; in tal senso anche Consiglio di Stato sez. V 27 dicembre 2013 n. 6277 che in tema di provvedimenti di revoca di finanziamenti concessi nell&#8217;ambito dell&#8217;attuazione dei Patti territoriali di cui alla L. n. 662/1996, poi disciplinati in via di dettaglio dal D.M. n. 320/2000, ha statuito che «<i>La cognizione della controversia relativa all&#8217;impugnazione di un provvedimento di revoca del beneficio finanziario, accordato per la realizzazione di un investimento produttivo in sede di approvazione di un &quot;patto territoriale&quot;, costituente una delle possibili forme di programmazione negoziata tra parti pubbliche e parti private &#8211; in cui è, tra l&#8217;altro, necessario definire gli accordi programmatici ai sensi dell&#8217;art. 27 l. n. 142 del 1990 e individuare le convenzioni necessarie per l&#8217;attuazione di detti accordi &#8211; appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a. alla stregua dell&#8217;art. 11, ultimo comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, che demanda, in generale, a tale giurisdizione le questioni relative alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento pubblico di erogazione di una sovvenzione economica</i>»). </p>
<p style="text-align: justify;">La questione di giurisdizione, quindi, va risolta e decisa secondo il criterio del<i>petitum sostanziale</i> concepito e seguito dalla giurisprudenza sin dal c.d. &#8220;concordato del 1930&#8221; tra Corte di Cassazione (Sezioni Unite del 15 luglio 1930 n.2680) e Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria 14 giugno 1930 n.1 e 28 giugno 1930 n.2). Ed, invero, tanto il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 gennaio 2014, n. 6; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13), quanto la Corte Suprema di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776; Cass. Civ., Sez. Un. 24 gennaio 2013, n. 1710; Cass. Civ., Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Civ., Sez. Un., 20 luglio 2011, n. 15867; Cass. Civ., Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19806; Cass. Civ., Sez. Un., 26 luglio 2006, n. 16896; Cass. Civ., Sez. Un., 10 aprile 2003, n. 5617), hanno affermato che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere deciso ricorrendo al criterio della situazione soggettiva per la tutela della quale si agisce in giudizio, con la conseguenza, pertanto, che: a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, senza che alla Pubblica Amministrazione sia demandato compito diverso dalla mera verifica dell&#8217;effettiva esistenza dei relativi presupposti, non potendo l&#8217;Autorità  amministrativa all&#8217;uopo deputata, dunque, esercitare alcuna discrezionalità  in ordine all&#8217;<i>an</i>, al<i>quid</i> o al<i>quomodo</i> dell&#8217;erogazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 7 gennaio 2013, n. 150; Cass. Civ. Sez. un. 13 ottobre 2011, n. 21062; Cass. Sez. Un. 25 luglio 2006 n. 16896, 22 luglio 2002 n. 10689; Cass. Sez. Un. 28 ottobre 2005 n. 21000); b) sussiste ancora la giurisdizione del giudice ordinario allorchè la controversia riguardi l&#8217;erogazione o la ripetizione del contributo e si discuta dell&#8217;inadempimento ad opera del beneficiario degli obblighi da costui assunti per la concessione della chiesta ed/od ottenuta sovvenzione pubblica, trattandosi di questioni attinenti alla fase di svolgimento ed esecuzione del rapporto pubblico di finanziamento, senza che all&#8217;uopo rilevi in modo alcuno la denominazione dell&#8217;atto controverso, ben potendo, infatti, in questi casi il Giudice Civile sindacare la legittimità  dell&#8217;operato dell&#8217;Autorità  amministrativa allorchè si traduca in provvedimenti formalmente qualificati di revoca, di decadenza o di risoluzione, fondati sull&#8217;asserito inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concessione del contributo da parte del beneficiario (Cass. Civ. Sez. Un. ord. 25 gennaio 2013, n. 1776); c) sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice Amministrativo qualora la controversia attenga esclusivamente la fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale di erogazione del contributo, ovvero quando quest&#8217;ultimo atto sia stato annullato per vizi di legittimità  o revocato per contrasto con l&#8217;interesse pubblico in autotutela, senza che rilevino eventuali inadempimenti del beneficiario (Cass. Civ., Sez. Un., 24 gennaio 2013, n. 1710; Cons. Stato, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 17). </p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo al caso in esame, osserva il Collegio che la norma di riferimento è rinvenibile nell&#8217;art. 3 della citata O.P.C.M. 3825 del 2009, secondo cui: &#8220;<i>Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità  immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato ad erogare, anche per il tramite dei soggetti attuatori, contributi fino al 70 % e nel limite massimo di € 30.000,00 per ciascuna unità  abitativa &#038;</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Da quanto è dato evincere dalla lettura della norma, la concessione del contributo in questione presuppone non l&#8217;esercizio di alcun potere discrezionale, bensì¬ l&#8217;accertamento di meri dati fattuali. L&#8217;oggetto del giudizio è costituito, quindi, da diritti soggettivi patrimoniali in un settore non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">La cognizione della controversia spetta, pertanto, al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza, affermando che &#8220;<i>Con riguardo ai benefici accordati ai privati dopo il verificarsi di eventi sismici, la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione dei contributi, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici, spetta alla cognizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di erogazioni in cui l&#8217;attività  dell&#8217;Amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi, e trattandosi di materia non ricompresa nella urbanistica ed edilizia, in quanto estranea all&#8217;uso ed assetto del territorio, donde la non configurabilità  di un&#8217;ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo</i>» (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 23/12/2019, n.1015; Tar Basilicata, 23 ottobre 2015 n. 658; T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, sez. I, 29/10/2015, n.726 e sez. I, 03/07/2015, n.522 e sez. I, 20/12/2014, n.954; T.A.R. Sicilia, Catania, 2452/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario, innanzi al quale il giudizio potrà  essere riproposto ai sensi dell&#8217;art. 11 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">In considerazione degli orientamenti giurisprudenziali non univoci riguardo alla giurisdizione in materia, appare equo compensare le spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Iannini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Emanuele Caminiti, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2017 n.878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-1-2017-n-878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-1-2017-n-878/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-1-2017-n-878/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2017 n.878</a></p>
<p>Pres. Panzironi/ Est. Tricarico 1. Processo amministrativo – &#160;Offerta – Garanzia provvisoria– Art. 93 d.lgs n. 50/2016 – Impegno a rilasciare cauzione definitiva – Assenza – Esclusione – Necessità – Ragioni.&#160; 2. Contratti P.A. – Anomalia offerta – Art. 97 d.lgs 50/2016 – In caso di due sole offerte –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-1-2017-n-878/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2017 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-1-2017-n-878/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2017 n.878</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Panzironi/ Est. Tricarico</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Processo amministrativo – &nbsp;Offerta – Garanzia provvisoria– Art. 93 d.lgs n. 50/2016 – Impegno a rilasciare cauzione definitiva – Assenza – Esclusione – Necessità – Ragioni.&nbsp;</p>
<p>2. Contratti P.A. – Anomalia offerta – Art. 97 d.lgs 50/2016 – In caso di due sole offerte – Obbligo di prevedere criteri di rilevazione delle soglie – Sussiste.&nbsp;</p></div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce a pena di esclusione, al co. 1, che&nbsp;“l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria”&nbsp;e che, “in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo”. Inoltre il citato art. 93, al co. 8, prevede che&nbsp;“l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 e 105, qualora l’offerente risultasse affidatario”. Pertanto nel caso in cui manchi un documento richiesto ex lege a pena di esclusione questo deve essere reso da tutti i componenti dell’R.T.I.. Inoltre Trattandosi di elemento richiesto a pena di esclusione, nel caso in cui manchi non si può attivare il soccorso istruttorio. Infatti l’art. 83 del nuovo Codice degli Appalti lo prevede solo per&nbsp;“le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda”, tale non potendosi qualificare quella in esame, proprio per quanto sopra evidenziato.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;2. In base all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016,&nbsp;“quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso”, come nel caso in esame,&nbsp;“la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei […] metodi”&nbsp;ivi indicati. Secondo un’interpretazione conforme al principio di buon andamento, nel caso di due sole offerte si applica uno dei criteri indicati sub c):&nbsp;“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento”&nbsp;e quello riportato sub d):&nbsp;“media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento”.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Pubblicato il 18/01/2017				</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00878/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 09889/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Prima Ter)</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 9889 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Società Simad S.p.A., in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Alessandro Botto, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Legance in Roma, via di San Nicola Da Tolentino n. 67;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti&nbsp;<em>pro tempore</em>, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />	<br />
			Società Rheinmetall Waffe Munition Gmbh, in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Angelo Podestà S.r.l., in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>;&nbsp;<br />	<br />
			Società Angelo Podestà S.r.l., in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dagli Avvocati Luigi Cocchi, Emanuela Romanelli e Gerolamo Taccogna, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Romanelli in Roma, viale Giulio Cesare n. 14;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>per l’annullamento,</em></strong><br />	<br />
			<em>previa sospensione dell’efficacia,</em><br />	<br />
			&#8211; del provvedimento prot. 600/C/EQP/FL./374/L8/0004708/16 dell’8.8.2016, con cui è stata disposta, a favore del Raggruppamento controinteressato, l’aggiudicazione definitiva del lotto n. 8 della procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario,<br />
			&#8211; del provvedimento prot. 600/C/EQP/FL./374/L8/0004755/16 del 12.8.2016, con cui alla Società ricorrente non è stato consentito parzialmente l’accesso alla documentazione amministrativa del Raggruppamento controinteressato;<br />	<br />
			&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, ove necessario, i verbali attestanti le operazioni della Commissione giudicatrice e, in particolare, il verbale n. 5 con cui è stata proposta l’aggiudicazione del lotto 8 in favore<br />
			nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove&nbsp;<em>medio tempore</em>&nbsp;stipulato con il R.T.I. controinteressato;<br />	<br />
			e per la condanna del Ministero all’aggiudicazione a favore della ricorrente del lotto 8 della predetta procedura di gara e/o alla stipula con quest’ultima del contratto ovvero al subentro del contratto eventualmente stipulato.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Interno &#8211; Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nonché della Società Angelo Podestà S.r.l.;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2016, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO<br />	<br />
			Con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S089 del 7.5.2016, il Ministero dell’Interno ha indetto una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95, comma 4, e 97, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di capi di vestiario occorrenti per le esigenze del personale della Polizia di Stato.<br />	<br />
			Oggetto del presente giudizio è il lotto 8, relativo alla fornitura di&nbsp;<em>“n. 4000 cartucce CAL 40 mm a fumata bianca e frammentazione per addestramento ai servizi di O.P.”</em>, per un importo a base di gara, al netto dell’IVA, di € 180.000,00.<br />	<br />
			Nella seduta pubblica del 14.6.2016 (verbale n. 2) la Commissione giudicatrice aveva inizialmente disposto l’esclusione del R.T.I. Angelo Podestà &#8211; Rheinmetall Waffe Munition Gmbh per alcune carenze, riscontrate nella documentazione presentata, segnatamente per carenze relative: alla licenza di cui all’art. 28 T.U.L.P.S., all’indicazione delle attrezzature tecniche della Società Podestà ed all’indicazione, da parte della Rheinmetall, di una serie di requisiti di ordine speciale richiesti dalla&nbsp;<em>lex specialis</em>.<br />	<br />
			In data 17.6.2016 la Società Podestà ha presentato istanza di riammissione, chiedendo l’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016, in virtù dell’asserito possesso dei requisiti di partecipazione.<br />	<br />
			Pertanto la Commissione giudicatrice, nella seduta del 21.6.2016 (verbale n. 4), ha richiesto alla Rheinmetall la produzione della documentazione mancante riscontrata nella seduta pubblica del 14.6.2016.<br />	<br />
			Nella seduta pubblica del 30.6.2016, la Commissione di gara ha, perciò, disposto la riammissione del costituendo R.T.I. Rheinmetall-Podestà e ha poi proceduto all’apertura delle buste economiche, presentate dai due concorrenti per il lotto in questione, proponendo l’aggiudicazione provvisoria in favore del richiamato R.T.I., che aveva offerto il prezzo unitario di € 29,70 (IVA. esclusa), contro il prezzo unitario di € 44,60 (IVA esclusa) presentato dalla Società Simad S.p.A. (verbale n. 5).<br />	<br />
			In data 15.7.2016, quest’ultima ha presentato istanza di accesso alla documentazione di gara. L’accesso è stato inizialmente differito dal Ministero, a causa della pendenza dei controlli sul R.T.I. aggiudicatario, e successivamente parzialmente accolta.<br />	<br />
			Con provvedimento prot. 600/C/EQP/FL./374/L8/0004708/16 dell’8.8.2016 il Ministero ha disposto l’aggiudicazione definitiva del lotto 8 a favore del R.T.I. Rheinmetall-Podestà.<br />	<br />
			Successivamente il legale della Simad ha presentato ulteriori istanze di accesso in data 9, 11 e 24 agosto 2016, con richiesta di rilascio, in particolare, dell’offerta, completa di tutta la documentazione, del RTI Angelo Podestà — Rheinmetall Waffe Munition Gmbh e della documentazione amministrativa (busta ‘B’) afferente al predetto R.T.I., completa di tutti i dati. L’Amministrazione ha fornito riscontro con nota del 12.8.2016.<br />	<br />
			Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva&nbsp;<em>de quo</em>, nonché quest’ultima nota ed il verbale n. 5 del 30.6.2016, recante l’aggiudicazione provvisoria del lotto 8, Simad S.p.A. ha proposto il presente ricorso.<br />	<br />
			Col medesimo ricorso detta Società ha chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ove&nbsp;<em>medio tempore</em>&nbsp;stipulato col Raggruppamento controinteressato, e la condanna dell’Amministrazione all’aggiudicazione del lotto in questione in suo favore e/o alla stipula del relativo contratto di appalto o al subentro nello stesso, ove già stipulato col predetto R.T.I. controinteressato.<br />	<br />
			Questi i motivi di diritto dedotti:<br />	<br />
			1) Illegittimità del diniego di accesso alla documentazione del R.T.I. Rheinmetall &#8211; violazione ed erronea applicazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 &#8211; eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, sviamento di potere.<br />	<br />
			L’art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, richiamato dall’Amministrazione, prevede, con riferimento agli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza – ipotesi che qui non ricorrerebbe, che sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione&nbsp;<em>“alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano</em>,&nbsp;<em>secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali”</em>, stabilendo, tuttavia, che&nbsp;<em>“è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”</em>.<br />	<br />
			Nella specie proprio l’esigenza di difesa in giudizio ha spinto la ricorrente a richiedere tale documentazione. Pertanto il provvedimento di diniego di accesso sarebbe illegittimo per violazione del citato art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.<br />	<br />
			Peraltro lo stesso art. 53, al comma 5, lett. a), consente l’operatività della deroga ivi contenuta nel caso in cui il concorrente renda una motivata e comprovata dichiarazione, dalla quale emergano quali parti dell’offerta, specificamente individuate, costituiscano segreti tecnici o commerciali e siano, pertanto, sottratte all’accesso.<br />	<br />
			La dichiarazione resa dal R.T.I. Rheinmetall – Angelo Podestà del 7.6.2016, richiamata dalla nota di diniego di accesso, reca il suo consenso all’esercizio del diritto di accesso da parte degli altri concorrenti con riferimento a tutta la documentazione prodotta per la gara, fatte salve&nbsp;<em>“le parti indicate espressamente come oggetto di tutela della riservatezza”</em>; si tratterebbe, tuttavia, di formula generica, che riproduce pedissequamente la formula legislativa e che, perciò, proprio per la sua genericità, non consentirebbe di giustificare la limitazione del diritto di accesso.<br />	<br />
			2) Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva &#8211; violazione degli artt. 83 e 93 del d.lgs. n. 50/2016 — violazione della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara — eccesso di potere per difetto d’istruttoria e contraddittorietà.<br />	<br />
			Difformemente da quanto prescritto dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e dal disciplinare di gara, la sola mandante Podestà del R.T.I. controinteressato avrebbe prodotto la cauzione provvisoria, riferita soltanto alla stessa impresa, ed inoltre tale cauzione conterrebbe una clausola in base alla quale, in caso di aggiudicazione definitiva, detta Società si impegnava a richiedere per iscritto al fideiussore&nbsp;<em>“l’emissione di altra polizza fidejussoria per la cauzione definitiva che”</em>&nbsp;sarebbe stata&nbsp;<em>“chiamata a prestare”</em>, con la precisazione che, qualora il fideiussore stesso non avesse notificato per iscritto alla Podestà, nel termine ivi indicato, la decisione presa in merito alla richiesta di prestare la cauzione definitiva, essa si sarebbe intesa respinta.<br />	<br />
			Peraltro, a seguito di richiesta di soccorso istruttorio, il RTI Rheinmetall-Podestà ha prodotto un’appendice dichiarativa alla cauzione provvisoria, con cui si fa riferimento ad entrambe le imprese di detto Raggruppamento e viene riprodotto il testo dei commi 4 e 8 dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016.<br />	<br />
			In tal modo non sarebbe stato reso l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, essendosi lo stesso limitato a riconoscere l’esistenza di una norma di legge imperativa.<br />	<br />
			Si aggiunge che detta appendice reca una la data del 23.6.2016, perciò successiva al termine di presentazione delle offerte, fissato al 10.6.2016.<br />	<br />
			3) Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva — violazione dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 — violazione della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara — eccesso di potere per difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti.<br />	<br />
			Con riferimento al lotto n. 8, il bando richiedeva un fatturato minimo annuo, riferito ad almeno un esercizio dell’ultimo triennio nel settore di attività oggetto della fornitura, di valore pari ad € 90.000, IVA esclusa.<br />	<br />
			La mandataria del R.T.I controinteressato ha dichiarato di non avere un bilancio proprio e di ritenere di poter soddisfare detto requisito, utilizzando il fatturato della propria controllante Rheihnmetall AG.<br />	<br />
			Pertanto essa si sarebbe di fatto avvalsa dei requisiti della propria controllante, senza, tuttavia, rispettare le disposizioni di legge e di gara in materia di avvalimento.<br />	<br />
			4) Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva &#8211; violazione del bando e del disciplinare &#8211; eccesso di potere per difetto d’istruttoria.<br />	<br />
			La certificazione di qualità prodotta dalla mandante del R.T.I. controinteressato sarebbe difforme da quanto stabilito nelle previsioni della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara, atteso che essa ha ad oggetto la&nbsp;<em>“progettazione, commercializzazione, installazione e manutenzione di sistemi nautici e terrestri ad uso navigazione osservazione e comunicazione, in ambito mercantile e militare”</em>, perciò non sarebbe riferita ad attività afferenti al ciclo produttivo delle cartucce oggetto della gara.<br />	<br />
			Tale carenza, oltre ad incidere sul&nbsp;<em>quantum</em>&nbsp;della cauzione provvisoria, che sarebbe stata indebitamente dimezzato, integrerebbe una causa di esclusione prevista espressamente dalla&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara.<br />	<br />
			5) Illegittimità del provvedimento di aggiudicazione definitiva &#8211; violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 &#8211; violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 &#8211; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea interpretazione, difetto di istruttoria.<br />	<br />
			Dal momento che nella specie il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, si applicherebbe l’art. 97, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, il quale in questi casi dispone che&nbsp;<em>“[ …] la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio in sede di gara di uno dei seguenti metodi [&#8230;]”</em>, facendo seguire l’elencazione di cinque diversi metodi di calcolo della soglia di anomalia.<br />	<br />
			Tale disposizione impone alla stazione appaltante di sorteggiare tra uno dei criteri di calcolo stabiliti dalla legge.<br />	<br />
			Nel caso di specie, nella seduta del 13.6.2016 è stato sorteggiato il criterio di cui all’art. 97, comma 2, lett. e), che individua la soglia di anomalia nella&nbsp;<em>“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all’atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; l; 1,2; 1,4”</em>, nello specifico pari a 1,4.<br />	<br />
			In presenza di due sole offerte, come nel caso del lotto in esame, detto metodo di calcolo della soglia di anomalia non avrebbe potuto operare, per cui la Commissione avrebbe dovuto procedere in seduta pubblica ad un nuovo sorteggio tra i restanti criteri disponibili.<br />	<br />
			L’omissione in parola risulterebbe qui ancora più grave, considerato il forte scarto esistente tra l’offerta della Simad, che ha offerto un prezzo unitario pari ad € 44,60, rispetto alla base d’asta pari ad € 45, e quella del R.T.I. controinteressato, che ha offerto un prezzo unitario pari ad euro 29,70.<br />	<br />
			L’offerta del secondo sarebbe, infatti, risultata anomala applicando gli unici due criteri stabiliti dall’art. 97 citato applicabili al caso di specie.<br />	<br />
			Si sono costituiti in giudizio l’Amministrazione dell’Interno ed il Raggruppamento controinteressato, risultato aggiudicatario del lotto n. 8 della gara in parola, producendo memorie difensive, nelle quali hanno controdedotto alle censure&nbsp;<em>ex adverso</em>, nonché documentazione.<br />	<br />
			Tale Raggruppamento ha anche mosso l’eccezione di tardività del ricorso, con riferimento alle contestazioni sulla sua ammissione alla gara, assumendo che esse avrebbero dovuto essere fatte valere tempestivamente, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’ammissione stessa in seduta pubblica della gara.<br />	<br />
			Con l’ordinanza cautelare n. 6279 del 12.10.2016, è stata accolta la domanda cautelare ed è stata fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 5.12.2016, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			DIRITTO<br />	<br />
			1 &#8211; Con il presente gravame la Società Simad S.p.A., seconda classificata nella procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario ed equipaggiamento speciale occorrente per le esigenze del personale della Polizia di Stato – lotto n. 8&nbsp;<em>“fornitura di n. 4000 cartucce CAL 40 mm a fumata bianca e frammentazione per addestramento ai servizi di O.P.”</em>, censura la sua aggiudicazione in favore del Raggruppamento controinteressato, contestandone&nbsp;<em>in primis,&nbsp;</em>sotto diversi profili, l’ammissione dello stesso alla gara e poi censurando la mancata verifica dell’anomalia dell’offerta.<br />	<br />
			1.1 &#8211; La ricorrente chiede anche la declaratoria di inefficacia del contratto, ove&nbsp;<em>medio tempore</em>&nbsp;stipulato con il R.T.I. controinteressato, e la condanna del Ministero all’aggiudicazione a suo favore del lotto 8 della predetta procedura di gara e/o alla stipula con la stessa del contratto ovvero al subentro del contratto eventualmente stipulato.<br />	<br />
			2 &#8211; Preliminarmente va vagliata l’eccezione di tardività, sollevata da tale R.T.I..<br />	<br />
			In particolare, esso sostiene la tardività dei motivi riguardanti la sua ammissione alla gara, rilevando che, successivamente ad una prima esclusione, a seguito di esercizio del soccorso istruttorio, in data 30.6.2016 si è tenuta la seduta pubblica, alla presenza anche del rappresentante di Simad, nella quale il Raggruppamento è stato ammesso e sono state aperte le offerte economiche e, perciò, da tale data sarebbe decorso il termine di trenta giorni per l’eventuale impugnazione dell’ammissione di cui all’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., mentre il ricorso è stato notificato ben oltre detto termine e conseguentemente sarebbe intempestivo.<br />	<br />
			2.1 &#8211; L’eccezione va disattesa.<br />	<br />
			In primo luogo deve rilevarsi che l’art. 120, comma 2 bis, c.p.a. è categorico nell’individuare il&nbsp;<em>dies a quo</em>&nbsp;per tale impugnativa nel giorno della pubblicazione dell’ammissione alla gara&nbsp;<em>“sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell&#8217;articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici”</em>.<br />	<br />
			In ogni caso, quand’anche si volesse attribuire rilevanza alla conoscenza avvenuta in seduta pubblica, considerato che questa ha avuto luogo in data 30.6.2016, il termine avrebbe dovuto scadere il 30.7.2016, che però cadeva di sabato. Ai sensi dell’art. 52, comma 3, c.p.a.,&nbsp;<em>“se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l’adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo”</em>&nbsp;e, in base al comma 5 della medesima disposizione,&nbsp;<em>“la proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato”</em>, con la conseguenza che nella specie il termine slittava al 1°.8.2016.<br />	<br />
			Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 742/1969, come modificato dall’art. 16 del d.l. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, il termine&nbsp;<em>de quo</em>&nbsp;cadeva nel periodo della sospensione feriale fino al 31.8.2016, per cui la scadenza risultava prorogata al 1°.9.2016.<br />	<br />
			Il ricorso è conseguentemente tempestivo, in quanto notificato in data 31.8.2016.<br />	<br />
			3 &#8211; Esso è fondato per quanto di seguito evidenziato.<br />	<br />
			3.1 &#8211; Stante la ritenuta fondatezza sulla base degli atti in giudizio, per ragioni di economia processuale può prescindersi dall’esame del gravame incidentale in materia di accesso, pure proposto in questa sede.<br />	<br />
			4 &#8211; In particolare risulta fondata la censura dedotta sub 2).<br />	<br />
			4.1 &#8211; Con tale motivo Simad afferma che il RTI Rheinmetall Waffe Munition – Angelo Podestà avrebbe prodotto una garanzia, a corredo dell’offerta, difforme dalle disposizioni previste dal Codice degli Appalti e dalla&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara.<br />	<br />
			4.2 &#8211; Va rilevato in proposito che l’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce, al comma 1, che&nbsp;<em>“l’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria”</em>&nbsp;e che<em>, “in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo”</em>.<br />	<br />
			Sempre il citato art. 93, al comma 8, prevede che&nbsp;<em>“l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l’offerente risultasse affidatario”</em>.<br />	<br />
			4.3 &#8211; Dalle norme di cui alla richiamata disposizione normativa si desume innanzi tutto che rispetto all’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, è posto, in capo alle ditte partecipanti alle gare per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, un preciso obbligo, a pena di esclusione.<br />	<br />
			4.4 &#8211; Esso deve riguardare tutte le imprese del Raggruppamento, non essendo, perciò, sufficiente che si riferisca solo alla prestazione di una di tali imprese.<br />	<br />
			4.5 &#8211; Per quanto concerne la&nbsp;<em>lex specialis</em>, va richiamato il disciplinare di gara, il quale, nel paragrafo denominato “Garanzia a corredo dell’offerta”, con riferimento al deposito cauzionale, prevedeva che, in caso di partecipazione di R.T.I., la cauzione provvisoria dovesse essere prodotta, a pena di esclusione, dall’impresa mandataria, con indicazione che il soggetto garantito fosse il Raggruppamento.<br />	<br />
			Il disciplinare precisava che la cauzione provvisoria dovesse contenere, tra l’altro,&nbsp;<em>“l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione”</em>.<br />	<br />
			4.6 &#8211; Perciò il disciplinare di gara, in coerenza con la previsione della norma primaria, stabiliva che la garanzia provvisoria, con l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, dovesse essere riferita a tutto le imprese partecipanti al Raggruppamento, richiedendo altresì che fosse l’impresa sua mandataria a doverla produrre.<br />	<br />
			4.7 &#8211; Nella specie dagli atti depositati in giudizio si evince in modo incontrovertibile che sia la garanzia provvisoria sia l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, contenuto nell’appendice recante la data del 7.6.2016, sono stati prodotti da Angelo Podestà nell’interesse esclusivamente di tale Ditta.<br />	<br />
			Conseguentemente in capo al Raggruppamento controinteressato mancava un documento richiesto&nbsp;<em>ex lege</em>&nbsp;a pena di esclusione, atteso che l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione, avrebbe dovuto riferirsi a tutti i componenti del costituendo R.T.I., e non già solo ad Angelo Podestà, e avrebbe dovuto essere prodotto dal soggetto mandatario, e non già da quello mandante, quale appunto è Angelo Podestà, che non può assumere obblighi per conto del Raggruppamento nè può rappresentarlo.<br />	<br />
			4.8 &#8211; Trattandosi di elemento richiesto a pena di esclusione, qui mancante, non era possibile attivare il soccorso istruttorio.<br />	<br />
			Infatti l’art. 83 del nuovo Codice degli Appalti lo prevede solo per&nbsp;<em>“le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda”</em>, tale non potendosi qualificare quella in esame, proprio per quanto sopra evidenziato.<br />	<br />
			4.9 – Deve registrarsi che solo successivamente, con un’appendice che reca la data del 23.6.2016, perciò successiva a quella di scadenza per la presentazione delle offerte, l’impegno è stato esteso a tutte le imprese del R.T.I., ma evidentemente costituisce un’integrazione&nbsp;<em>ex post</em>&nbsp;di un documento mancante e richiesto a pena di esclusione. Va peraltro rilevato che anche tale appendice è stata sottoscritta dalla mandante, in violazione della su menzionata previsione della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara.<br />	<br />
			4.10 &#8211; Ne deriva che il R.T.I. controinteressato avrebbe dovuto essere escluso per la suindicata carenza documentale.<br />	<br />
			5 &#8211; La condotta tenuta dalla stazione appaltante è censurabile anche laddove non ha proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta.<br />	<br />
			5.1 &#8211; Va detto al riguardo che, in base all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016,&nbsp;<em>“quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso”</em>, come nel caso in esame,&nbsp;<em>“la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei […] metodi”</em>&nbsp;ivi indicati.<br />	<br />
			5.2 &#8211; La stazione appaltante ha, perciò, proceduto all’estrazione a sorte del criterio per determinare la soglia dell’anomalia, risultandone estratto quello individuato al comma 2, lett. e):&nbsp;<em>“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all&#8217;unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all&#8217;atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4”</em>, con un coefficiente sorteggiato&nbsp;<em>ex ante</em>&nbsp;pari a 1,4.<br />	<br />
			5.3 &#8211; Tuttavia evidentemente il criterio in questione è inapplicabile all’ipotesi, come quella di specie, in cui le offerte sono soltanto due.<br />	<br />
			5.4 &#8211; Per questa ragione l’Amministrazione non ha eseguito la verifica dell’anomalia dell’offerta.<br />	<br />
			5.5 &#8211; Secondo un’interpretazione conforme al principio di buon andamento, essa avrebbe dovuto invece estrarre uno dei criteri applicabili in presenza di due sole offerte, vale a dire un criterio tra quello indicato sub c):&nbsp;<em>“media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento”</em>&nbsp;e quello riportato sub d):&nbsp;<em>“media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento”</em>. In entrambi i casi l’offerta del R.T.I. risultato aggiudicatario provvisorio sarebbe risultata anormalmente bassa.<br />	<br />
			Deve considerarsi in proposito che, ai sensi del comma 6 dell’art. 97,&nbsp;<em>“la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”</em>.<br />	<br />
			Può essere utile rammentare che, seppure&nbsp;<em>ex post&nbsp;</em>rispetto alla presente gara, l’ANAC, nelle indicazioni fornite nel comunicato del Presidente del 5.10.2016, ha affermato che le stazioni appaltanti devono precisare nella documentazione di gara che, in presenza di meno di cinque offerte ammesse, i criteri di cui alle lett. a), b) ed e) dell’art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 non trovano applicazione, rimanendo utilizzabili quelli di cui alle lett. c) e d).<br />	<br />
			Inoltre il Presidente dell’ANAC richiama nel citato comunicato il menzionato art. 97, comma 6, che consente sempre alle stazioni appaltanti la valutazione della congruità dell’offerta.<br />	<br />
			5.6 &#8211; La determinazione dell’anomalia si rendeva in questo caso assolutamente indispensabile, tenuto conto dell’ampio divario sussistente tra le uniche due offerte ammesse alla gara.<br />	<br />
			Infatti, mentre Simad ha offerto un prezzo unitario pari ad € 44,60, rispetto alla base d’asta pari ad € 45, perciò con un ribasso percentuale pari allo 0,9%, il R.T.I. controinteressato ha offerto un prezzo unitario pari ad € 29,70, con un ribasso percentuale del 34%.<br />	<br />
			5.7 &#8211; Ne deriva che anche il vizio dedotto sub 5) è fondato.<br />	<br />
			6 &#8211; Deve concludersi che il ricorso è fondato e deve essere accolto, potendosi assorbire i motivi di doglianza che non hanno costituito oggetto precipuo della presente disamina.<br />	<br />
			7 &#8211; Pertanto vanno annullati gli atti gravati ed inoltre l’Amministrazione, una volta eseguiti gli eventuali controlli con esito positivo, dovrà procedere all’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente ed alla stipulazione con la stessa del relativo contratto di fornitura.<br />	<br />
			8 &#8211; Le spese di giudizio seguono la soccombenza, ponendosi a carico delle parti resistente e controinteressata, e vanno liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando:<br />	<br />
			&#8211; accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli impugnati atti di aggiudicazione provvisoria e definitiva della gara in favore del R.T.I. controinteressato ed ordina all’Amministrazione di adottare le conseguenti determinazioni, nei modi d<br />
			&#8211; condanna l’Amministrazione resistente e la Società Angelo Podestà S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in forfetari complessivi € 4.000,00, oltre oneri di legge, da ripartirsi in parti uguali tra i suindicati soggetti onerati, in fav<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
			Germana Panzironi, Presidente<br />	<br />
			Rita Tricarico, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Francesca Petrucciani, Primo Referendario				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rita Tricarico</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Germana Panzironi</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			IL SEGRETARIO</td>
</tr>
</tbody>
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<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-18-1-2017-n-878/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 18/1/2017 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2014 n.878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-2-2014-n-878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-2-2014-n-878/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2014 n.878</a></p>
<p>Pres. Conti, est. Maiello Società Cooperativa Gruppo Ormeggiatori del Porto di Capri (Avv.ti Francesco Procaccini e Enrico Romano) c. Ministero delle Infrastrutture dei trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di Capri (Avvocatura Distrettuale) e Comune di Capri (n.c.) nei confronti di Società Cooperativa Motoscafisti di Capri (Avv.ti Corrado Diaco, Giovanni Cimmino e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-2-2014-n-878/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2014 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-2-2014-n-878/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2014 n.878</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti, est. Maiello<br /> Società Cooperativa Gruppo Ormeggiatori del Porto di Capri (Avv.ti Francesco Procaccini e Enrico Romano) c. Ministero delle Infrastrutture dei trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di Capri (Avvocatura Distrettuale) e Comune di Capri (n.c.) nei confronti di Società Cooperativa Motoscafisti di Capri (Avv.ti Corrado Diaco, Giovanni Cimmino e Simona Gambardella), e nei confronti di Graziano Borrelli (n.c.) nonché nei confronti di Capri Utility s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Offerta economica &#8211; Procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta – Giudizio positivo della stazione appaltante – Nel caso di ribasso abnorme – Motivazione per relationem – Insufficienza.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Offerta economica – Procedimento di verifica dell’offerta anomala – Giustificazioni – Devono fondarsi su idonea documentazione – Conseguenza – Illegittimità dell’aggiudicazione in favore della ditta che abbia prodotto generiche giustificazioni. </p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara per l’affidamento del servizio di Port security di una struttura portuale – Offerta anomala – Giustificazioni basate sull’impiego di personale già utilizzato in attività di port facility – Insufficienza della giustificazione – Ragioni – Incomprimibilità delle voci di costo del personale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel caso in cui il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta abbia esito favorevole, il giudizio positivo della stazione appaltante non richiede una motivazione approfondita, essendo sufficiente un riferimento per relationem alle giustificazioni prodotte dall’impresa concorrente. Tuttavia, se l’offerta oggetto del giudizio di verifica presenta un’abnorme percentuale di ribasso, non è sufficiente una motivazione per relationem ma occorre una ricostruzione dell’iter logico che ha guidato l’Amministrazione nella sua scelta. (Nella specie, a fronte di una percentuale di ribasso offerto pari al 99,9835%, la stazione appaltante aveva espresso giudizio positivo motivandolo sulla scorta di giustificazioni peraltro sommarie proposte dalla concorrente). (1)</p>
<p>2. Nel caso di un procedimento di verifica dell’offerta anomala, le giustificazioni di cui all’art. 87 D.lgs. 163/2006 devono essere corredate da idonea documentazione giustificativa e non devono risolversi in asserzioni apodittiche o fare generico riferimento a benefici fiscali o agevolazioni di mercato: pertanto, è illegittima l’aggiudicazione di una gara alla ditta che, in sede di verifica dell’offerta anomala, abbia giustificato la propria offerta ritenendo di neutralizzare i costi di esecuzione della prestazione per effetto delle medesime risorse già impiegate in altre e parallele attività economiche. (2)</p>
<p>3. Nel caso di una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di security del porto, deve ritenersi illegittima, e va annullata, l’aggiudicazione intervenuta a favore di una ditta che, in sede di giudizio di verifica dell’anomalia dell’offerta, abbia giustificato l’eccessivo ribasso proposto sulla scorta dei risparmi ottenuti nelle spese per il personale in quanto già impiegato in attività parallele (nella specie servizi di port facility e non di port security) presso la medesima struttura portuale. (Nella specie il TAR ha ritenuto che la disponibilità di personale sufficiente non significa che lo stesso personale abbia un costo nullo e che tale voce di costo è comunque incomprimibile pertanto la stazione appaltante avrebbe dovuto svolgere un’indagine più approfondita.)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11/4/2012, n. 2073.<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 18/9/2008, n. 4494.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4326 del 2013, proposto dalla società cooperativa a responsabilità limitata Gruppo Ormeggiatori del Porto di Capri, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Procaccini e Enrico Romano, con domicilio eletto presso lo studio legale dell’Avv. Enrico Romano in Napoli, c.so Vittorio Emanuele n. 670; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è <i>ope legis</i> domiciliato;<br />
Comune di Capri, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituito in giudizio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>società cooperativa Motoscafisti di Capri, in persona del legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Diaco, Giovanni Cimmino, Simona Gambardella, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Corrado Diaco in Napoli, via dei Mille n.40;<br />
Graziano Borrelli, non costituito in giudizio;<br />
Capri Utility S.r.l., in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della determina dirigenziale del comune di Capri n.636/2013, di aggiudicazione in via definitiva alla società cooperativa Motoscafisti di Capri del servizio della <i>port facility security assestment</i> banchina principale moli 10-13 del porto commerciale di Capri con relativa individuazione del responsabile;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società cooperativa Motoscafisti di Capri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, cui mette capo l’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Comune di Capri ha indetto una gara, nelle forme della procedura negoziata, per l’affidamento del servizio di <i>Security </i>ed individuazione del responsabile della <i>Port Security</i> dell’impianto portuale dell’isola di Capri relativamente al tratto di banchina compreso tra i moli 10 e 13.<br />
All’esito della svolta procedura selettiva, cui partecipavano 4 concorrenti, la gara veniva aggiudicata, in via provvisoria, alla società cooperativa “Motoscafisti di Capri”, risultata prima nella relativa graduatoria con un’offerta al ribasso del 99,9835 % rispetto all’importo base di gara, pari a € 60,00 per ogni ora di sosta delle imbarcazioni.<br />
La stazione appaltante, reputando l’offerta in argomento “<i>ictu oculi</i>” anomala, in ragione del ribasso offerto, invitava la detta società a fornire le proprie giustificazioni onde acquisire rassicurazioni “..<i>sulla scrupolosa osservanza degli obblighi e degli adempimenti contenuti nel disciplinare di servizio</i>”.<br />
A tale comunicazione la società cooperativa “Motoscafisti di Capri” forniva riscontro con la relazione del 5.7.2013, in cui poneva in risalto, a sostegno della congruità della propria offerta, le competenze specifiche maturate e la professionalità acquisita nel corso dei servizi già svolti in tale settore e nello specifico contesto di riferimento.<br />
Segnatamente la mentovata società riferiva:<br />
&#8211; di essersi dotata fin dall’anno 2004 del <i>port facility security plan</i> del porto di Capri debitamente approvato dalla competente Capitaneria di porto, nel quale sono inclusi il pontile in concessione, nonché il molo 13, dove vengono sbarcati i baga<br />
&#8211; di aver già implementato il proprio piano di sicurezza calibrandolo anche in riferimento all’ormeggio in orario serale/notturno dei <i>commercial vessels</i> relativamente ai moli 10,11, 12, 13;<br />
&#8211; di disporre, oltre al P.F.S.O. designato dalla cooperativa, di altri due soci in possesso del titolo abilitativo di <i>port facility security officer</i>;<br />
&#8211; di essere l’unico soggetto a svolgere il servizio <i>security</i> per l’interfaccia nave/porto di Capri per lo sbarco/imbarco di passeggeri, bagagli e merci;<br />
&#8211; di svolgere ulteriori servizi nel medesimo settore economico:<br />
1) in esclusiva servizio di sbarco/imbarco dei passeggeri, bagagli e merci dalle navi ancorate nella rada di Capri;<br />
2) trasporto passeggeri dal porto di Marina Grande fino allo specchio d’acqua antistante la grotta azzurra;<br />
3) gite intorno all’isola di Capri;<br />
4) transfer privati per tutto il golfo di Napoli e Salerno;<br />
5) all’occorrenza smaltimenti di rifiuti dalle navi da crociera e/o da yachts privati ancorati nella rada di Capri;<br />
6) transfer per/da yacht privati ancorati nella rada di Capri e/o per tutta l’isola di Capri.<br />
&#8211; di aver conseguito per gli anni 2011 e 2012 un fatturato annuo di circa 3.100.000,00 rispetto al quale quello per il servizio in argomento avrebbe un peso trascurabile;<br />
&#8211; di poter comunque conseguire profitti per lo svolgimento del servizio in argomento in ragione del ritorno che, sul piano delle opportunità commerciali e di immagine, ne conseguirebbe;<br />
&#8211; di non dover sopportare ulteriori costi in quanto, in virtù delle attività già svolte (concessionaria del pontile e servizio di security già espletato), verrebbe ad impiegare le medesime risorse di personale e materiale già disponibili.<br />
Acquisite le suddette informazioni, il Comune di Capri, con determina n. 636 del 15.7.2013, ha, dunque, aggiudicato in via definitiva alla società cooperativa “Motoscafisti di Capri” il servizio <i>de quo</i>.<br />
Avverso tale determina, per come integrata dai verbali di gara e dalle relative comunicazioni, la società ricorrente, seconda graduata, ha articolato le seguenti censure:<br />
1) l’offerta economica presentata dalla società cooperativa “Motoscafisti di Capri”, prevedendo 1 centesimo di utile e dunque il suo sostanziale azzeramento, sarebbe inadeguata in quanto non terrebbe conto dei costi connessi agli adempimenti richiesti, che implicano l’elaborazione di un nuovo piano di sicurezza, la realizzazione di una specifica impiantistica, la presenza di personale specificamente preposto in maniera continuativa a garantire tale servizio;<br />
2) l’eccepita inadeguatezza emergerebbe viepiù dalle giustificazioni fornite, in quanto – contrariamente a quanto dichiarato – la ditta aggiudicataria non svolgerebbe alcun servizio di security sulla banchina oggetto di gara (moli 10-13), in quanto le attività svolte riguarderebbero esclusivamente il molo 13 e sarebbe limitato ai soli bagagli, mentre il servizio in appalto riguarderebbe i passeggeri. Allo stesso modo, il servizio di security svolto dalla suddetta società sul proprio pontile risulterebbe svolto in altra area del porto e riguarderebbe unicamente la security connessa al battellaggio della movimentazione croceristica di passaggio e non i moli del porto commerciale;<br />
3) il servizio posto a base di gara prevede nuovi profili di rischio riferiti ad un’area diversa che dovranno essere dunque dimensionati da un nuovo piano di sicurezza che comporta nuovi oneri connessi all’impiego di risorse necessariamente ad esso dedicate in modo specifico, non essendo evidentemente utile a tale scopo l’estensione del piano di sicurezza autonomamente già attuato nel febbraio del 2013 dalla società aggiudicataria; e ciò anche in ragione delle rilevanti finalità di sicurezza che il piano ed il servizio in argomento sono chiamati ad assicurare;<br />
4) l’aggiudicazione sarebbe altresì illegittima in quanto direttamente adottata dalla stazione appaltante con determinazione n. 636 del 15.7.2013.<br />
Si è costituito il Ministero delle Infrastrutture, che ha concluso per la propria estromissione dal giudizio, in quanto privo dell’indefettibile predicato della legittimazione passiva ovvero, in via subordinata, per il rigetto del ricorso.<br />
Si è, altresì, costituita in giudizio la società cooperativa “Motoscafisti di Capri”, che ha concluso per la reiezione del ricorso.<br />
All’udienza dell’8.1.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Preliminarmente, va disposta l’estromissione dal giudizio del Ministero delle Infrastrutture, siccome privo di legittimazione passiva non risultando l’azione impugnatoria qui in rilievo spiegata avverso atti ad esso riconducibili. <br />
Ed, invero, la <i>res iudicanda</i> verte esclusivamente sulla legittimità degli atti della procedura selettiva indetta e gestita dal Comune di Capri ed avente ad oggetto l’affidamento del servizio di <i>Security </i>e l’individuazione del responsabile della <i>Port Security</i> per l’impianto portuale dell’isola di Capri relativamente al tratto di banchina compreso tra i moli 10 e 13. <br />
Orbene, così perimetrato l’ambito cognitivo del presente giudizio, deve rilevarsi come la <i>quaestio iuris</i> sottoposta all’attenzione del Collegio verte sulla complessiva affidabilità della valutazione che la stazione appaltante ha svolto in ordine all’offerta presentata dalla ditta controinteressata, siccome inizialmente ritenuta “<i>ictu oculi</i>” anomala e di poi, viceversa, all’esito del procedimento di verifica, adeguatamente gustificata. <br />
Com’è noto, la dottrina e la giurisprudenza valutano come anomala l’offerta che suscita il sospetto di una scarsa serietà e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale per il fatto di non assicurare all’imprenditore un profitto adeguato.<br />
Ai suddetti fini il codice dei contratti (di seguito anche Codice), agli articoli 86 e ss., ha confezionato uno speciale sub procedimento per l’esclusione delle offerte ingiustificatamente anomale onde evitare che possa risultare aggiudicataria una ditta che, per l’esiguità del prezzo offerto, non sia poi in grado di assicurare alla stazione appaltante una prestazione adeguata e che, comunque, per le medesime ragioni costituisca, <i>ex se</i>, un fattore perturbativo di una sana concorrenza. <br />
La citata disciplina distingue, poi, tra l’obbligo di procedere alla verifica nei casi di anomalia individuati dalla legge e la facoltà riservata all’Amministrazione di ipotizzare autonomamente, &#8220;in base ad elementi specifici&#8221;, casi di anomalia diversi da quelli prestabiliti. <br />
Nel caso in esame si verte in tale seconda evenienza ed il <i>fumus</i> della sospetta anomalia risulta chiaramente ricollegato alla percentuale del ribasso offerto, pari al 99,9835 %, rispetto al prezzo posto a base di gara, di € 60,00 per ogni ora di sosta delle imbarcazioni.<br />
Giusta quanto anticipato nella narrativa in fatto le giustificazioni all’uopo rese dalla ditta aggiudicataria muovono dalla sostanziale inesistenza di costi per l’esecuzione del servizio in argomento e, dunque, dalla complessiva remuneratività dell’offerta, in quanto al corrispettivo della prestazione risultante dal ribasso offerto si affiancherebbero ulteriori vantaggi, dati dalle rilevanti opportunità commerciali che la ditta controinteressata potrebbe conseguirebbe in ragione dell’esecuzione dell’appalto.<br />
Le suddette deduzioni sono state recepite dalla stazione appaltante che, reputandole sufficienti, ha decretato l’aggiudicazione definitiva del contratto.<br />
Tanto premesso, deve rilevarsi, anzitutto, che il procedimento di verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta si connota per poteri da esplicarsi nell&#8217;ambito dell&#8217;apposito, articolato sub-procedimento previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, mediante richiesta di giustificazioni, valutazione delle medesime ed ulteriore verifica in contraddittorio, solo all&#8217;esito del quale può provvedersi all&#8217;esclusione; e, sotto il profilo sostanziale, che gli stessi poteri, poiché inerenti la verifica dell&#8217;anomalia delle offerte, attengono alla sfera propria di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sicché il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dall’Amministrazione sotto il profilo della loro logicità e ragionevolezza e della congruità dell&#8217;istruttoria, ma non può operare autonomamente siffatta verifica, pena l’invasione di quella sfera tipica (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. III, n. 5984 del 13 dicembre 2013). <br />
Seguendo la suddetta prospettiva di indagine ritiene il Collegio che la determinazione assunta dal Comune intimato non sia immune dalle censure articolate dalla parte ricorrente.<br />
E ciò in ragione del fatto che l’abnorme percentuale di ribasso offerta dalla società cooperativa “Motoscafisti di Capri” non può dirsi che abbia trovato affidabile composizione nelle giustificazioni offerte dalla predetta società – ed integralmente recepite dal Comune intimato – che muovono da premesse erronee e seguono criteri di valutazione privi di un’intrinseca coerenza logica.<br />
Com’è noto, in tema di rilevanza della percentuale di utile nel giudizio relativo alla anomalia della offerta la giurisprudenza amministrativa ha oramai stabilito che l&#8217;offerta ben può considerarsi seria anche laddove l&#8217;utile di impresa si riduca, purché non risulti del tutto azzerato, non potendo essere fissata a priori, ai fini della valutazione di anomalia, una quota rigida di utile al di sotto della quale l&#8217;offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale nel suo insieme. Risulta, pertanto, in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, ove si tenga conto, ad esempio, delle ricadute positive in termini di qualificazione, pubblicità, curriculum discendente per una impresa per essersi aggiudicata e per avere poi portato a termine l&#8217;appalto ( cfr. Consiglio di Stato sez. IV 23 luglio 2012, n. 4206; Consiglio Stato, sez. VI, 16 gennaio 2009, n. 215; T.A.R. Milano Lombardia sez. I, 21 novembre 2013, n. 2598).<br />
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, non sembra che il giudizio svolto dalla stazione appaltante si dispieghi in piena sintonia con le suddette coordinate di riferimento, in quanto il corrispettivo dell’offerta prescelta, contenuto in un valore economico simbolico, non sembra di per se stesso idoneo a scongiurare la prospettata evenienza di una complessiva diseconomia dell’operazione negoziale in argomento.<br />
In disparte i profili concernenti l’utile d’impresa, di fatto quasi completamente azzerato, l’offerta economica in argomento non sembra assicurare nemmeno lo stesso integrale rimborso dei costi di esecuzione dell’appalto, si dà determinarne – in ragione della oggettiva gratuità della prestazione – lo snaturamento della causa tipica che, in ossequio alla tipologia contrattuale qui in rilievo, implica come predicato indefettibile la reciprocità delle attribuzioni.<br />
Ed, invero, in coerenza con il piano di sicurezza dell’impianto portuale (PFSP), che il <i>port facility security officer </i>(PFSO) dovrà redigere entro 15 dalla sua individuazione, il PFSO per tutta la durata dell’interfaccia nave/porto deve, comunque, garantire in base al disciplinare di servizio:<br />
<i>a) vigilanza continua da cabina munita di telecamere a circuito chiuso, aventi pieno raggio di visibilità, dotata di sistema di allarme con collegamento diretto con le forze dell’ordine ed apparato radio VHF;</i><br />
<i>b) collocamento di barriere mobili (transenne o reti metalliche o new jersey) sulla banchina principale tra il molo n. 10 ed il molo n. 13;</i><br />
<i>c) Vigilerà gli accessi alla port facility in occasione dello sbarco/imbarco di passeggeri/turisti, verificando, anche a campione, il titolo di viaggio o l’appartenenza alla crew list/passenger list anche con l’ausilio di metal detector</i>.<br />
Orbene, appare di tutta evidenza – sebbene i profili contenutistici del servizio di vigilanza non siano già compiutamente delineati in dettaglio, occorrendo a tali fini l’elaborazione del piano &#8211; che la puntuale esecuzione dell’appalto in argomento implichi significativi oneri organizzativi e gestionali cui inevitabilmente si correlano voci di costo, rappresentate dalla disponibilità di risorse materiali e di personale che dovranno essere impiegate per lo svolgimento del servizio, senza contare la quota di incidenza sull’appalto dei costi generali.<br />
Come già anticipato nella narrativa in fatto, la società cooperativa “Motoscafisti di Capri”, nell’ambito del procedimento di verifica avviato dal Comune di Capri, ha prodotto la relazione del 5.7.2013, in cui poneva in risalto, a sostegno della congruità della propria offerta, le competenze specifiche maturate e la professionalità acquisita nel corso dei servizi già svolti in tale settore e nello specifico contesto di riferimento.<br />
Segnatamente la mentovata società riferiva:<br />
&#8211; di essersi dotata fin dall’anno 2004 del <i>port facility security plan</i> del porto di Capri debitamente approvato dalla competente Capitaneria di porto, nel quale sono inclusi il pontile in concessione, nonché il molo 13, dove vengono sbarcati i baga<br />
&#8211; di aver già implementato il proprio piano di sicurezza calibrandolo anche in riferimento all’ormeggio in orario serale/notturno dei <i>commercial vessels</i> relativamente ai moli 10,11, 12, 13;<br />
&#8211; di disporre, oltre al P.F.S.O. designato dalla cooperativa, di altri due soci in possesso del titolo abilitativo di <i>port facility security officer</i>;<br />
&#8211; di essere l’unico soggetto a svolgere il servizio security per l’interfaccia nave/porto di Capri per lo sbarco/imbarco di passeggeri, bagagli e merci;<br />
&#8211; di svolgere ulteriori servizi nel medesimo settore economico, vale a dire:<br />
1) in esclusiva servizio di sbarco/imbarco dei passeggeri, bagagli e merci dalle navi ancorate nella rada di Capri;<br />
2) trasporto passeggeri dal porto di Marina Grande fino allo specchio d’acqua antistante la grotta azzurra;<br />
3) gite intorno all’isola di Capri;<br />
4) transfer privati per tutto il golfo di Napoli e Salerno;<br />
5) all’occorrenza smaltimenti di rifiuti dalle navi da crociera e/o da yachts privati ancorati nella rada di Capri;<br />
6) transfer per/da yacht privati ancorati nella rada di Capri e/o per tutta l’isola di Capri.<br />
&#8211; di aver conseguito per gli anni 2011 e 2012 un fatturato annuo di circa 3.100.000,00 rispetto al quale quello per il servizio in argomento avrebbe un peso trascurabile;<br />
&#8211; di poter comunque conseguire profitti per lo svolgimento del servizio qui in rilievo in ragione del ritorno che, sul piano delle opportunità commerciali e di immagine, ne conseguirebbe. In particolare il profitto deriverebbe da:<br />
1) servizio di battellaggio diurno per i medesimi commercial vessels;<br />
2) fidelizzazione della clientela di prestigio e concreta possibilità di fornire remunerativi servizi turistici specifici con le unità della cooperativa (giro dell’isola, visita alla grotta, transfer privati etc.);<br />
3) pubblicità diretta ad una fascia di clientela di elevato standard ed investimento per i futuri approdi;<br />
4) all’occorrenza, servizio di smaltimento rifiuti;<br />
5) promozione di servizi tramite gli equipaggi dei commercial vessels.<br />
&#8211; di non dover sopportare ulteriori costi in quanto, in virtù delle attività già svolte (concessionaria del pontile e servizio di security già espletato) sulla banchina di gara (molo 10-13), verrebbe ad impiegare le medesime risorse di personale e materia<br />
Del pari, non vi sarebbero costi aggiuntivi per il personale, in quanto i soci della cooperativa sarebbero in numero di 33, già remunerati dal precedente servizio ed in grado di effettuare una turnazione senza arrecare alcun pregiudizio alle altre loro attività peraltro diurne ovvero il personale impiegato per il servizio security sarebbe costituito proprio dai medesimi soci senza necessità di far ricorso a forza lavoro esterno.<br />
Infine, anche i costi del <i>port facility security plan</i> sarebbero già stati sostenuti dalla cooperativa che avrebbe già aggiornato di sua iniziativa il proprio piano di sicurezza includendo anche i moli che non erano presenti.<br />
Tanto premesso, e pur muovendo dall’ampia discrezionalità che l’ordinamento di settore riconosce alla stazione appaltante nella valutazione delle giustificazioni fornite dall’impresa la cui offerta risulta sottoposta alla verifica in argomento, il Collegio rileva come il giudizio svolto dall’Amministrazione intimata non sembra immune, per il criterio di valutazione seguito e coerenza del relativo processo logico, dai vizi di illogicità dedotti nell’atto di gravame.<br />
È bene ricordare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, mentre il giudizio negativo di anomalia richiede una motivazione rigorosa ed analitica, non è richiesta una motivazione approfondita nell&#8217;ipotesi di esito positivo, essendo sufficiente una motivazione per <i>relationem </i>alle (adeguate) giustificazioni del concorrente: con la precisazione peraltro che ciò non equivale ad ammettere l’integrale omissione della motivazione, occorrendo pur sempre fare richiamo alle giustificazioni fornite dal concorrente, a condizione però che queste siano state complete ed esaustive (cfr., per tutte, Cons. st., sez. VI, n. 3902/2011 e 5191/2006; CdS, Sez. III, n. 2073 dell’11/04/2012).<br />
D’altro canto, il problema della sufficienza o insufficienza della motivazione dell’atto con cui si accettano le giustificazioni si pone in termini notevolmente diversi a seconda del grado e del tipo di anomalia che abbia dato motivo alla verifica dell’offerta. L’obbligo di motivazione diventa, invero, particolarmente stringente nel caso in cui l’offerta presenti profili oggettivi ed evidenti di anomalia. A maggior ragione poi se le giustificazioni che vengono date si presentano a loro volta come tali da sollevare altri dubbi piuttosto che risolverli. In tale ipotesi una motivazione del tutto assente o gravemente lacunosa non solo impedisce al giudice di ricostruire l’iter logico che ha guidato l’amministrazione nella sua scelta, ma pregiudica anche la stessa possibilità di verificare l’attendibilità delle valutazioni tecniche effettuate sotto il profilo della loro correttezza (CdS, Sez. III, n. 2073 dell’11/04/2012).<br />
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato si limita ad affermare, con statuizione apodittica, che le giustificazioni offerte dalla società dichiarata aggiudicataria provvisoria sono “<i>sufficientemente suffragate”. </i><br />
Tale approdo, anche a voler ritenere qui predicabile una motivazione <i>per relationem</i>, non può dirsi idoneo a resistere alle censure attoree.<br />
Occorre, invero, tener conto del fatto che, in materia di pubblici appalti, l&#8217;art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che, quando un&#8217;offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richieda all&#8217;offerente giustificazioni che debbono consistere in elaborati più o meno completi, riportanti la scomposizione dell&#8217;offerta economica nelle varie voci che la compongono, i quali però, per essere ritenuti fondati, non debbono risolversi in asserzioni meramente apodittiche o fare generico riferimento a benefici fiscali o contributivi, a favorevoli condizioni di mercato, e così via, ma devono essere corredati da idonea documentazione giustificativa (contratti, impegni negoziali, fatture ecc. ..) (cfr. CdS Sez. V, n. 3962 del 23-06-2010).<br />
Tanto non è avvenuto nel caso di specie, in quanto, in sede procedimentale, la disponibilità delle risorse necessarie è rimasta affidata, in assenza di puntuali elementi di riscontro, alle sole asserzioni della ditta aggiudicataria compendiate nella mentovate relazione del 5.7.2013, asserzioni peraltro formulate in modo astratto e generico al di fuori, cioè, di una concreta proiezione del possibile fabbisogno (in termini di risorse materiali e di personale) reso necessario da una puntuale esecuzione del servizio richiesto. <br />
Inoltre, ed in via generale, il costrutto in cui impinge il positivo scrutinio dell’offerta muove dalla possibilità di neutralizzare del tutto il peso economico dei costi organizzativi e di esecuzione della prestazione per effetto dell’utilizzo delle medesime risorse già impiegate nel medesimo ambito operativo in altre e parallele attività economiche.<br />
Di contro, in tal modo viene del tutto inammissibilmente negata la specifica incidenza delle singole voci di costo legate proprio all’esecuzione della commessa in argomento, cui, viceversa, non può non essere riconosciuta una sua precisa autonomia in quanto ad essa vanno destinate risorse appropriate, comportanti oneri di cui occorre effettuare una stima analitica. <br />
E ciò è viepiù vero se si considera che gli altri servizi finora svolti dalla ditta aggiudicataria hanno oggetto e luogo di esplicazione non pienamente coincidenti con quelli qui in rilievo, di talchè l’impiego delle risorse per l’uno implicano inevitabile la sottrazione di tali risorse all’altro servizio. <br />
Ed, infatti, la cooperativa motoscafisti di Capri è concessionaria di un pontile destinato all’ormeggio delle unità (motobarche) sociali, impiegate in attività di trasporto passeggeri per giri dell’isola e per l’attività di trasbordo dei crocieristici in favore delle navi che ancorano in rada. Inoltre, presso tale infrastruttura, nonché presso un tratto della banchina del molo principale – e segnatamente in prossimità del molo n. 13 – la suddetta società già svolge un servizio di sicurezza sui bagagli che vengono lì stoccati in occasione dell’approdo delle navi da crociera che effettuano navigazione internazionale.<br />
Tanto emergeva con evidenza dalla stessa nota n. 2-2-5593 del 13.7.2013 con cui la Capitaneria di Porto di Capri aveva espressamente riscontrato una specifica richiesta della stazione appaltante avanzata nel corso e proprio in vista del definitivo giudizio di verifica sulla congruità dell’offerta aggiudicata (in via provvisoria). <br />
La mentovata comunicazione, espressamente richiamata nel preambolo del provvedimento impugnato, evidenziava al riguardo che:<br />
&#8211; <i>“..il soggetto provvisoriamente aggiudicatario della gara in argomento, ad oggi gestisce correttamente un’altra port facility nel porto di Capri denominata “pontile motoscafisti” (che include anche un tratto del molo 13 esclusivamente per lo stoccagg<br />
<i>&#8211; La nuova port facility (molo 10 – 13) – nonostante includa un tratto di banchina già oggetto del piano di security della società Motoscafisti Capri – si basa su una diversa valutazione di sicurezza …”.</i><br />
<i>&#8211; Ciò premesso, il soggetto che codesta Autorità comunale designerà in via definitiva quale PSO…dovrà in ogni caso elaborare un nuovo piano di sicurezza dell’impianto portuale….”.</i><br />
<i>&#8211; Resta inteso che il Por Facility Secutiy Officer (PFSO) individuato da codesta Autorità comunale avrà l’onere di implementare tutte le misure di security che saranno previste nel piano</i>”. <br />
L’appalto qui in rilevo rispondeva, dunque, ad una nuova e più ampia esigenza indotta dalla normativa di settore, in base alla quale occorreva dotare le aree e le strutture dei porti (<i>port facilities</i>) di un sistema ulteriore di security a terra (port security) onde ridurre il rischio di possibili minacce all’ordine ed alla sicurezza pubblica. <br />
Di qui la necessità di un nuovo ed autonomo piano di security riferito all’infrastruttura portuale denominata “banchina principale molo 10-13”, finalizzato a creare l’interfaccia dei <i>commercial vessels o yacht for commerciale use (megayacht)</i>– superiori alle 500 tonnellate – in ore serali e notturne, evitando la commistione con qualsiasi altra attività portuale presso i suddetti moli. <br />
E’, dunque, in riferimento alla specifica prestazione qui in rilievo che avrebbe dovuto svolgersi il giudizio sulla congruità dell’offerta, anzitutto, quanto alle attrezzature richieste ovvero alla rimodulazione della organizzazione dei servizi di security, in stretto raccordo cioè al nuovo ambito di esplicazione del servizio in appalto, qualitativamente ed anche spazialmente diverso da quello già esercito alla ditta aggiudicataria.<br />
Del pari, quanto al personale, se fosse pur vero che la ricorrente dispone già di personale sufficiente, ciò comunque non significa che il personale stesso abbia un costo nullo o che non sia possibile, calcolando le ore impiegate per i diversi appalti, computare l’impegno e quindi i costi per ciascuna commessa (cfr. CdS, Sez. V, n. 4494 del 18.9.2008) sui quali calibrare il giudizio di congruità dell’offerta; tanto più che, alla stregua della disciplina di settore (cfr. articolo 87 commi 3 e 4), alcune voci di costo (trattamenti salariali minimi inderogabili ovvero oneri di sicurezza) sono incomprimibili, di talchè anche su tale versante s’imponeva un’indagine più approfondita da parte della stazione appaltante.<br />
L’illogica obliterazione dei costi di organizzazione e di gestione dell’appalto in argomento ha, dunque, condizionato, in apice, la complessiva affidabilità dell’offerta scrutinata che, pertanto, è risultata, già in partenza, del tutto priva di oneri economici da recuperare. <br />
Di contro, la stazione appaltante avrebbe dovuto attentamente ponderare la ritenuta remuneratività della prestazione muovendo da una compiuta disamina dei profili di costo oggettivamente connessi all’esecuzione della specifica prestazione qui richiesta, da svolgersi in termini ancor più rigorosi se si tiene conto del valore simbolico dell’utile economico dell’appalto e della aleatorietà delle forme di ricavo che, in via indiretta, la ditta ha immaginato di poter conseguire dall’esecuzione dell’appalto. <br />
Dal che ne consegue come vi sia stata, sul punto, una carenza di istruttoria che si è tradotta in una motivazione incompleta e per questo carente.<br />
In ragione di ciò il ricorso va accolto, conseguendone l’annullamento dell’aggiudicazione e la necessità di rinnovare gli atti della gara relativi alla (sola) verifica di anomalia, attraverso un supplemento di istruttoria e, all’esito, in ogni caso, una più ampia motivazione da parte dell’amministrazione per verificare in concreto la serietà e l’effettiva sostenibilità, nell’esecuzione del contratto, dell’offerta economica, il tutto a garanzia dell’interesse pubblico, cui è preordinato il servizio, non meno che della leale concorrenza tra le imprese partecipanti alla gara.<br />
La suddetta statuizione esaurisce – in applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – il presente <i>decisum</i>, restando, peraltro, in esso assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.<br />
Quanto al governo delle spese processuali il Collegio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda scrutinata, ritiene equo compensarle.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:<br />
1) estromette dal giudizio il Ministero delle Infrastrutture;<br />
2) accoglie il ricorso e annulla l’aggiudicazione con esso impugnata;<br />
3) compensa le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Renzo Conti, Presidente<br />
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore<br />
Emanuela Loria, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 07/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-7-2-2014-n-878/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2014 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2011 n.878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-10-3-2011-n-878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-10-3-2011-n-878/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2011 n.878</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare di una Casa di cura avverso la delibera di attuazione del Piano di riassetto aziendale in accordo con i piani operativi della Regione Lazio, con recepimento dei decreti del commissario ad acta e trasferimento delle unità operative di urologia e di chirurgia plastica dalla Casa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-10-3-2011-n-878/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2011 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-10-3-2011-n-878/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2011 n.878</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare di una Casa di cura avverso la delibera di attuazione del Piano di riassetto aziendale in accordo con i piani operativi della Regione Lazio, con recepimento dei decreti del commissario ad acta e trasferimento delle unità operative di urologia e di chirurgia plastica dalla Casa di Cura ad un diverso Presidio ospedaliero. In particolare, il petitum sostanziale del ricorrente appare riferito ad una posizione di diritto soggettivo atteso che il rapporto intercorrente tra la Casa di cura e l’ adiacente Ospedale risulta regolato da convenzioni di tipo privatistico determinate dalla necessità di trovare ospitalità nei locali della ricorrente Casa di cura, rimanendo a carico del personale sanitario dell’Azienda medesima la prestazione delle cure mediche. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00878/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10237/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Quater)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10237 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
Soc. <b>Casa di Cura Valle Fiorita a r.l., </b>in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Luisa Bellini, Vito Bellini, Giuseppe Graziosi, con domicilio eletto presso Studio Legale Assoc. Bellini in Roma, via Orazio, 3;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di Roma</b>, in persona del legale rapprsetnante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Fancesco Castiello, Angelo Tuzza, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G. Cerbara, 64; 	</p>
<p>e con l&#8217;intervento di	</p>
<p>ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Barrocu Barbara ed Altri</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Stefano Gregorio, con domicilio eletto presso Stefano Gregorio in Roma, via Guido Reni 56; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,	</p>
<p>&#8211; della delibera n. 546/10, avente ad oggetto: “Attuazione del Piano di riassetto aziendale in accordo con i piani operativi della Regione Lazio. Recepimento dei decreti del commissario ad acta n. 48 del 31.5.10 e n. 59 del 13.7.10”; nonché, con i motivi 	</p>
<p>&#8211; del provvedimento direttoriale prot. n. 2043 del 4.2.2010, di trasferimento delle unità operative di urologia e di chirurgia plastica dalla Casa di Cura Valle Fiorita al Presidio San Filippo Neri.	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri di Roma;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo esame, il petitum sostanziale appare riferito ad una posizione di diritto soggettivo atteso che il rapporto intercorrente tra la Casa di cura Valle Fiorita e l’Ospedale S. Filippo Neri risulta regolato da convenzioni di tipo privatistico determinate dalla necessità di trovare ospitalità nei locali della ricorrente, situati in zona adiacente all’Azienda ospedaliera, rimanendo a carico del personale sanitario dell’Azienda medesima la prestazione delle cure mediche, come accertato da questa Sezione con sentenza n. 36826/2010;	</p>
<p>Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare con riferimento ai profili di giurisdizione;	</p>
<p>Ritenuto, tuttavia, che, in ragione della particolarità della fattispecie, ricorrono le condizioni per compensare tra le parti le spese della presente fase di giudizio;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />	<br />
Respinge l’istanza cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-10-3-2011-n-878/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2011 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.878</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. Est. O. Di Ninno (Avv. P.L. D’Arrigo) contro il Ministero della Giustizia, Collegio Arbitrale di Disciplina, Segreteria della O.G. e degli AA.GG. (non costituito) in materia di pubblico impiego privatizzato, ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 45, comma 17, del D.L.vo 80/98, deve aversi riguardo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.878</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> O. Di Ninno (Avv. P.L. D’Arrigo) contro il Ministero della Giustizia, Collegio Arbitrale di Disciplina, Segreteria della O.G. e degli AA.GG. (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>in materia di pubblico impiego privatizzato, ai fini del riparto di giurisdizione ex art. 45, comma 17, del D.L.vo 80/98, deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Pubblico impiego privatizzato &#8211; Sanzione disciplinare impugnata ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 7, D.L.vo n. 29/93 (e succ. mod.) – Riparto di giurisdizione &#8211; Discrimine temporale di cui all&#8217;art. 45, comma 17, D.L.vo n. 80/98 – Deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale &#8211; Decisione posteriore al 30 giugno 1998 &#8211; Giurisdizione del giudice ordinario &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 7, D.L.vo n. 29/93, come sostituito dall&#8217;art. 27 D.L.vo n. 546/93, ai fini del discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell&#8217;art. 45, comma 17, D.L.vo n. 80/98 per l&#8217;operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale, la quale costituisce &#8211; al pari del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del pubblico dipendente &#8211; un atto di natura negoziale i cui effetti incidono direttamente sul rapporto di lavoro, con la conseguenza che, ove tale decisione sia posteriore al 30 giugno 1998, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;<br /></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1210/00 proposto da<br />
<b>DI NINNO Osvaldo</b> rappresentato e difeso dall’avv. Pier Luigi D’Arrigo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Luisa Pravisani, in Firenze, via dei Servi n. 44,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della giustizia</b>, Collegio arbitrale di disciplina, Segreteria della O.G. e degli AA.GG., non costituito in giudizio,<br />
per l’annullamento<br />
previa sospensione dell’esecuzione,<br />
della sanzione disciplinare irrogata dal Collegio arbitrale di disciplina con decisione del novembre 1999 con la quale, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal ricorrente avverso il P.D.G. del 17 giugno 1999, riduceva la sanzione a cinque giorni di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista l’ordinanza n. 789/00 di rigetto della domanda cautelare; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Udito, altresì, il patrocinatore della parte ricorrente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>Viene impugnato l’atto con il quale il Collegio arbitrale di disciplina del Ministero della giustizia, accogliendo parzialmente il ricorso proposto dal ricorrente, funzionario di cancelleria presso il Tribunale di Pisa, Sezione distaccata di Pontedera, ha irrogato a carico del medesimo la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione per la durata di cinque giorni.<br />
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.<br />
Il ricorso è inammissibile.<br />
Anche a prescindere dalla questione della corretta instaurazione del contraddittorio, atteso che la notificazione del ricorso non è avvenuta presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, ma presso gli uffici dell’Amministrazione intimata, occorre rilevare che, in materia, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Come rilevato, infatti, dalla Suprema Corte, in materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell&#8217;art. 59, comma 7, d.lgs 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall&#8217;art. 27 d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546, ai fini del discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell&#8217;art. 45, comma 17, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 per l&#8217;operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale, la quale costituisce &#8211; al pari del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del pubblico dipendente &#8211; un atto di natura negoziale i cui effetti incidono direttamente sul rapporto di lavoro, con la conseguenza che, ove tale decisione sia posteriore al 30 giugno 1998, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario (Cassazione civile, sez. un., 26 giugno 2002, n. 9335).<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Nulla per le spese.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Nulla per le spese.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giuseppe DI NUNZIO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEBBRAIO 2005<br />
Firenze, lì 23 FEBBRAIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-23-2-2005-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2005 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.878</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-878/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.878</a></p>
<p>Dott. Giovanni Vacirca Pres. Andrea Migliozzi Est. Russo (Avv.ti Mariani e Abbagnale ) contro Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato) sulle possibili conseguenze circa l&#8217;abilità al servizio di alcuni farmaci antimalarici Militare e militarizzato – Personale e strutture militari – Assunzione di medicinali antimalarici – Effetti indesiderati – Disturbi del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.878</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Giovanni Vacirca Pres. Andrea Migliozzi Est. Russo (Avv.ti Mariani e Abbagnale ) contro Ministero della Difesa (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulle possibili conseguenze circa l&#8217;abilità al servizio di alcuni farmaci antimalarici</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare e militarizzato – Personale e strutture militari – Assunzione di medicinali antimalarici – Effetti indesiderati – Disturbi del sistema nervoso &#8211; Conseguenze – Inabilità al servizio – Sanzioni disciplinari &#8211; Illegittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La condotta anomala di un militare, quando sia abbastanza plausibile una diretta connessione tra i disturbi psicofisici fatti registrare dal soggetto (ricorrente) e l’assunzione per ragioni di servizio di un medicinale antimalarico (nella specie trattavasi di Lariam o meflochinina cloridrato), è sotto tali profili insuscettibile di valutazione, con la conseguenza che i giudizi negativi riguardanti l’attitudine militare dello stesso sono illegittimi per essere stati adottati sull’erroneo presupposto che questi fosse abile al servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulle possibili conseguenze circa l’abilità al servizio di alcuni farmaci antimalarici</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2176/2002 proposto da<br />
<b>Russo Alessandro</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Mariani e Massimo Abbagnale, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo, in Firenze, Via Squarcialupi n. 2</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Ministero della Difesa</b>, in persona del Ministro della Difesa pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge, nella sua sede, in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4,</p>
<p>per l’annullamento<br />
delle note di qualifica di cui al Rapporto Informativo n. 3 (Mod. L) datato 15/11/2001 per il periodo dall’8/7/2001 al 1° ottobre 2001 nonché delle note di qualifica di cui al Rapporto Informativo (Mod. C) datato 22/8/2001 per il periodo di imbarco su nave San Giusto dall’8/7/2001 al 22/8/2001.</p>
<p>e per la condanna<br />
al risarcimento dei danni alla persona subiti in conseguenza del comportamento del personale sanitario militare.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 25 novembre 2003, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;<br />
Uditi, altresì, per il ricorrente l’avv. G. Scarafiocca delegato dall’avv.Mariani e l’avvocato dello Stato Lumetti per l’Amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>F A T T O</p>
<p></b></p>
<p>Il ricorrente, Sottotenente di Vascello della Marina Militare, in relazione alla Campagna Addestrativa 2001 si imbarcava sulla nave San Giusto, salpata l’8 luglio 2001, con destinazione Estremo Oriente.<br />
Durante la navigazione il ricorrente cominciò ad avere dei problemi di salute e tali condizioni si aggravarono via via fino ad essere sbarcato il giorno 22 agosto a Shangai per il successivo rientro in Italia.<br />
Ricoverato all’Ospedale Militare di La Spezia venne giudicato temporaneamente non idoneo con un referto di 60 giorni; quindi a seguito di altra visita medica in data 24 ottobre veniva dichiarato incondizionatamente idoneo al servizio Marina Militare.</p>
<p>L’interessato, quindi, con riferimento a rapporti informativi e alle note di qualifiche redatte in relazione al suddetto periodo di imbarco ed aventi un contenuto sostanzialmente negativo in ordine al comportamento tenuto dallo stesso ricorrente e, in definitiva, alle sue attitudini militari, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:</p>
<p>1) Violazione di legge e specificatamente dell’art. 4 del D.M. 4/4/2000 n. 114: sulla scorta dei sintomi registrati durante l’imbarco (disturbi d’ansia, insonnia) il ricorrente doveva essere considerato inabile al servizio e non avrebbe potuto essere valutato;</p>
<p>2) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Contraddittorietà tra gli atti del procedimento ed il provvedimento finale: le note impugnate stigmatizzano le condizioni psicofisiche del ricorrente ma la precarietà delle stesse è riconducibile all’assunzione di un farmaco, il Lariam, somministrato durante la navigazione, che dà, appunto tali disturbi e il sottotenente Russo è stato valutato presupponendo che il medesimo fosse abile al servizio, ciò che in realtà non era.</p>
<p>Il ricorrente, infine, ha formulato una richiesta di risarcimento danni in relazione al comportamento tenuto dal personale sanitario militare durante l’imbarco, che avrebbe sottovalutato i problemi psico-fisici lamentati dall’interessato.<br />
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l’intimato Ministero della Difesa.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Oggetto della proposta impugnativa sono i rapporti informativi e le note di qualifica redatte dalle preposte Autorità militari nei confronti del ricorrente relativamente al servizio svolto in occasione della Campagna di Istruzione Navale, mentre era a bordo della nave San Giusto. I giudizi resi, in particolare, concordano nell’evidenziare “i forti limiti nella personalità, nel carattere e nelle attitudini di un elemento sottoposto alle normali condizioni di bordo” e sottolineano come il rendimento del predetto ufficiale sia stato “fortemente condizionato dallo stato di salute spesso cagionevole”.<br />
Parte ricorrente contesta la legittimità di tali giudizi sul rilievo che in realtà le valutazioni sono fondate sull’erroneo presupposto che il citato militare fosse abile, lì dove, invece le precarie condizioni psico-fisiche e il conseguente cattivo adattamento alle condizioni di vita di bordo erano ascrivibili all’assunzione di un farmaco antimalarico, il Lariam, somministrato durante la navigazione.<br />
L’assunto appare condivisibile.<br />
Dunque, durante il periodo di imbarco, avente lo scopo di valutare l’attitudine alla vita di mare degli Ufficiali di Marina, il ricorrente aveva dei comportamenti anomali denotando dei disturbi psico-fisici, sino ad evidenziare un vero e proprio disadattamento alle normali condizioni di vita di bordo, tanto da indurne lo sbarco, ai fini degli ulteriori accertamenti sanitari.<br />
Come si evince dalla lettura dei vari documenti illustrativi della vicenda che riportano segnalazioni e testimonianze sul punto, l’anomalia della condotta del predetto Ufficiale si è rivelato attraverso di disturbi di tipo neuro-psicofisici, quali stato ansioso, sudorazione subitanea e copiosa, atteggiamenti nervosi.<br />
Altrettanto pacifica in causa è la circostanza per cui durante la navigazione venne somministrato, ai fini della normale profilassi antimalarica, il medicinale denominato Lariam (o meflochinina cloridrato), farmaco assunto anche dal ricorrente.<br />
Ebbene, osserva il Collegio come sia abbastanza plausibile una diretta connessione tra i disturbi psico-fisici fatti registrare dal ricorrente e l’assunzione di detto medicinale, non potendosi, in particolare, escludere che i sintomi clinici denotati nell’interessato, come lo stato d’ansia, l’insonnia e le altre sintomatologie pure riferite dal Russo, siano stati influenzati dagli effetti “collaterali” prodotti da detto farmaco.<br />
In primo luogo, quanto agli aspetti scientifico-farmacologici, il medicinale in questione ha tra gli “effetti indesiderati” alcuni disturbi del sistema nervoso, quali l’ansia, agitazione, depressione, stato confusionale, esattamente quegli stessi disturbi fatti registrare, così come testimoniato e riferito nei vari rapporti di servizio, dal ricorrente.<br />
La possibile influenza degli effetti del “Lariam” assunto sulle sintomatologie cliniche denotate nel ricorrente poste a loro volta, a fondamento dell’evidenziato disadattamento alla vita di bordo, risulta nella specie affermata ad opera di un’attestazione sanitaria che assume sul punto valore decisivo.<br />
Invero, con la relazione del 24 ottobre 2001, il Capo Reparto di Neuropsichiatria dell’Ospedale Principale della Marina Militare Italiana di La Spezia attesta tra l’altro che, a seguito di sottoposizione a visita di idoneità al servizio, “il sig. Russo al momento della comparsa della sintomatologia ansiosa aveva iniziato la profilassi antimalarica a base di meflochinina cloridrato (Lariam) del quale è ampiamente descritta in letteratura la possibilità durante il ciclo di profilassi dell’insorgenza di quadri psicopatologici che vanno dall’ansia, alla depressione, all’irrequietezza e alla confusione sino a quadri francamente psicotici”.<br />
Orbene, a fronte dei rilievi clinici testé riportati, formulati da un Organo della Sanità Militare in sede di attività medico-legale in ordine all’ipotesi di connessione tra l’assunzione del farmaco di che trattasi e la condotta anomala tenuta dal ricorrente e sfociata in un vero e proprio disadattamento, appare ragionevole ritenere che in realtà per il periodo di imbarco contrassegnato dagli episodi testé illustrati, il militare qui ricorrente in realtà non poteva essere valutato in quanto sussistevano per lui condizioni di (temporanea) inabilità.<br />
In altri termini il sottotenente Russo versava in condizioni psico-fisiche tali da rendere la sua condotta insuscettibile di valutazione, con la conseguenza che i giudizi resi con i rapporti informativi e le note di qualifica qui impugnate in quanto adottate sull’erroneo presupposto che nel periodo di imbarco il ricorrente fosse stato abile al servizio, sono da ritenersi viziati dai profili di illegittimità fondatamente dedotti col proposto gravame.<br />
Nei sensi di cui sopra dunque il ricorso qui all’esame deve ritenersi fondato, con conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />
Priva di giuridico fondamento e più specificatamente inammissibile si appalesa invece la pretesa di condanna al risarcimento danno della P.A. avanzata dal ricorrente. Invero, al fine dell’accoglimento della domanda risarcitoria come più volte ribadito in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14/6/2001 n. 3169; TAR Veneto, I Sez., 5/6/2002 n. 2492), si impone l’accertamento della colpa (ovvero del dolo) da parte della Pubblica Amministrazione e ciò in quanto il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante che consegue all’annullamento dell’atto in sede giurisdizionale, ma richiede la positiva verifica di tutti i requisiti previsti al riguardo dalla legge.<br />
Ebbene nella specie non appare sussistere l’elemento soggettivo o psicologico che connota le responsabilità ex art. 2043 codice civile, dovendosi invero rilevare come gli atti qui impugnati sono stati adottati senza colpevole volontà, sulla base di una interpretazione apparentemente corretta dei fatti avvenuti.<br />
La pretesa risarcitoria poi appare inammissibile anche per altra ragione, al di là del motivo di per sé assorbente, sopra esposto.<br />
Invero, altra condizione per la configurazione di responsabilità è la necessaria prova dell’esistenza di un danno specificoriportato della parte che avanza la pretesa stessa, ma nella specie, i dedotti danni alla persona sono solo genericamente affermati.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunziando sul ricorso n. 2176/2002, lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto Annulla gli atti in epigrafe indicati.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Maurizio NICOLOSI	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI	&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
F.to Giovanni Vacirca<br />
F.to Andrea Migliozzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-29-3-2004-n-878/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/3/2004 n.878</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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