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	<title>875 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>875 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2021 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-16-3-2021-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-16-3-2021-n-875/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2021 n.875</a></p>
<p>Pres. Ferlisi &#8211; Est. Lento Sulla giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle controversie aventi a oggetto la richiesta di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei principi di correttezza comportamentale da parte della p.a. Giurisdizione &#8211; Risarcimento danni &#8211; Violazione dei principi di correttezza comportamentale &#8211; Giurisdizione del giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-16-3-2021-n-875/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2021 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-16-3-2021-n-875/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2021 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferlisi &#8211; Est. Lento</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alle controversie aventi a oggetto la richiesta di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei principi di correttezza comportamentale da parte della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Giurisdizione &#8211; Risarcimento danni &#8211; Violazione dei principi di correttezza comportamentale &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; Sussistenza.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo con riguardo all&#8217;istanza di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei principi di correttezza comportamentale da parte dell&#8217;amministrazione, in quanto nelle ipotesi di esercizio di poteri di ritiro, a cui consegue la lesione dell&#8217;affidamento del privato, la complessità  della fattispecie causativa del danno non giustifica la disconnessione con l&#8217;esercizio del potere, dato che il provvedimento non recede a fatto storico espressione di un mero comportamento, relativamente soltanto al quale potrebbe ipotizzarsi la sussistenza della giurisdizione ordinaria, e perchè, in ogni caso, va valutato il senso complessivo dell&#8217;agire amministrativo, che, nelle fasi dell&#8217;adozione dell&#8217;atto ampliativo illegittimo e della decisione legittima di annullarlo in autotutela,  indiscutibilmente di tipo pubblicistico e si traduce nell&#8217;adozione di provvedimenti amministrativi di primo e secondo grado, la cui cognizione, in caso di impugnazione, spetta al giudice amministrativo.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2019, proposto da Giuseppe Campisi, Giuseppe Cardinale, Serafino Cardinale, Società  cooperativa &#8220;Castellamare pesca&#8221;, Giuseppe Cottone, Giuseppe Davì, Andrea Di Maria, Rosolino Faranna, Carlo Favazza, Vincenzo Lo Piccolo, Antonino Megna, Domenico Pizzo, Vito Provenzano, Giuseppe Renna, Giuseppe Riso, Cristian Salmeri e Gaetano Scavarelli, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Gabriele La Malfa Ribolla, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Assessorato regionale dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell&#8217;Assessore <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Valerio Villareale, n. 6,  domiciliato;</p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto del Dirigente generale del Dipartimento della pesca mediterranea prot. DDG/Pesca n. 401 dell&#8217;11 luglio 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; delle conseguenti note che comunicano l&#8217;avvio del procedimento di recupero del contributo o la decurtazione del contributo ai singoli ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dei conseguenti decreti dell&#8217;Assessorato regionale dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea che riconoscono ai ricorrenti un contributo decurtato dal 60% al 30%;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; occorrendo:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; del verbale di riunione del 3 giugno 2019, redatto dalla commissione di valutazione su invito del responsabile di misura, con il quale si prende atto del parere MIPAAFT nella parte relativa alla determinazione dell&#8217;intensità  di aiuto, che non potà  per la Pesca costiera artigianale superare il valore del 30% rispetto a quanto richiesto dai beneficiari del predetto bando e specificamente per il Paragrafo 2;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; delle indicazioni contenute nel foglio vettore n. 143 del 5 giugno 2019 date dal Dirigente generale alla Commissione di stilare la graduatoria secondo il nuovo indirizzo espresso nel citato parere del MIPAAFT; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8212; della nota prot. 448 del 21 giugno 2019, con cui il Presidente della Commissione del Nucleo di valutazione trasmette al Responsabile di misura la graduatoria rettificata nella parte relativa al contributo ammissibile ai beneficiari della Pesca artigianale costiera di cui alla Misura 1.41 Par. 2 bando 2016;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza cautelare n. 1124 del 16 ottobre 2019;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la memoria dell&#8217;Avvocatura dello Stato;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie dei ricorrenti;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore, nell&#8217;udienza pubblica in videoconferenza del 3 dicembre 2020, il consigliere Aurora Lento;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il 28 agosto 2019 e depositato il 4 settembre successivo, i signori Giuseppe Campisi, Giuseppe Cardinale, Serafino Cardinale, Giuseppe Cottone, Giuseppe Davì, Andrea Di Maria, Rosolino Faranna, Carlo Favazza, Vincenzo Lo Piccolo, Antonino Megna, Domenico Pizzo, Vito Provenzano, Giuseppe Renna, Giuseppe Riso, Cristian Salmeri, Gaetano Scavarelli e la società  cooperativa Castellamare Pesca, premesso di esercitare l&#8217;attività  di piccola pesca artigianale in varie località  marittime della Sicilia, esponevano che il Dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea dell&#8217;Assessorato dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, con decreto n. 517 del 20 novembre 2017, aveva approvato la graduatoria delle istanze a valere sul paragrafo 2, &#8220;progetti per la sostituzione del motore dell&#8217;imbarcazione&#8221;, della misura 1.41, &#8220;efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici&#8221;, del PO FEAMP 2014/2020, nella quale si erano collocati in posizione utile.</p>
<p style="text-align: justify;">Avevano, pertanto, ricevuto un contributo, che copriva il 60 % della spesa ammissibile per la sostituzione del motore della loro imbarcazione, e, confidando nella stabilità  del cofinanziamento, avevano avviato (e in alcuni casi anche completato), la procedura di acquisto.</p>
<p style="text-align: justify;">Inaspettatamente, a distanza di quasi due anni, il Dirigente generale del Dipartimento della pesca mediterranea aveva, però, adottato il decreto n. 401 dell&#8217;11 luglio 2019, con cui aveva ridotto dal 60 % al 30 % l&#8217;importo del cofinanziamento, richiamando, in motivazione, il parere del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo prot. n. 5705 del 24 aprile 2019, nel quale si affermava che, contrariamente a quanto previsto nel bando, l&#8217;intensità  massima dell&#8217;aiuto a valere sul paragrafo 2 era del 30 % anche per le operazioni connesse alla pesca costiera artigianale.</p>
<p style="text-align: justify;">Esposti i fatti, hanno chiesto l&#8217;annullamento, previa sospensiva e vinte le spese, di tale decreto, nonchè degli ulteriori atti impugnati, per i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione: dell&#8217;art. 21 <i>quinquies</i> e dell&#8217;art. 21 <i>nonies</i> della l. n. 241 del 1990, nonchè del principio del legittimo affidamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Sarebbe stata violata la normativa in materia di poteri di ritiro.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Omissione di valutazione delle circostanze di fatto. Violazione dell&#8217;art. 6, comma 1, lett. b, della l. n. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Avrebbe dovuto essere valutata la possibilità  di compensare la decurtazione conseguente al dimezzamento del contributo con fondi regionali.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Illiceità  degli atti impugnati. Responsabilità  dell&#8217;amministrazione e conseguente risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Sussisterebbero, in via subordinata, i presupposti per il risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">Per l&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea si  costituita in giudizio l&#8217;Avvocatura dello Stato, che ha depositato vari documenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 1124 del 16 ottobre 2019, l&#8217;istanza cautelare  stata accolta.</p>
<p style="text-align: justify;">In vista dell&#8217;udienza di merito, l&#8217;Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poichè infondato, vinte le spese, rappresentando, in particolare, che la constatata violazione dei limiti posti dalla normativa europea agli aiuti di Stato rendeva doverosa la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto e che non si configurava alcun affidamento meritevole di tutela risarcibile.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti hanno, dapprima, depositato una memoria con cui hanno insistito nelle loro domande e, successivamente, una memoria di replica.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica in videoconferenza del 3 dicembre 2020, la causa  stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. La controversia ha ad oggetto il decreto con cui il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, accortosi, in seguito ad acquisizione di un parere del Ministero delle risorse agricole e forestali, di avere erogato, a piccoli pescatori, un contributo per la sostituzione dei motori delle loro imbarcazioni, a valere su fondi europei, superiore a quello consentito dalla relativa normativa comunitaria (configurandosi perciò quale aiuto di Stato illegittimo) ha, a distanza di quasi due anni, provveduto alla sua decurtazione, avviando le procedure per il recupero dell&#8217;eccedenza.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Preliminarmente, il Collegio rileva che constano diversi precedenti di questo Tar su fattispecie del tutto analoghe a quella qui in esame, nella quale venivano in considerazione contributi per la costruzione d&#8217;imbarcazioni da pesca dapprima concessi e successivamente ritirati in autotutela.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare rileva che, di recente, la Seconda sezione di questo TAR ha proposto regolamento negativo di giurisdizione su questione assimilabile alla presente, poi definito con l&#8217;ordinanza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 32365 del 13 dicembre 2018, le quali hanno affermato sussistente la giurisdizione del G.O.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenendo, invece, il Collegio, di dover trattenere la giurisdizione sul ricorso in esame, appare ineludibile dare contezza delle ragioni che sottendono tale convincimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite, infatti, nel condividere la prospettazione rimessa dalla Seconda Sezione di questo Tar, hanno ritenuto sussistente la giurisdizione del G.O. facendo applicazione del criterio del <i>petitum</i> sostanziale identificato in base alla <i>causa petendi</i>; hanno rilevato che, in quella fattispecie, il ricorrente non rimproverava alla P.A. l&#8217;esercizio illegittimo di un potere consumato attraverso l&#8217;emanazione di un atto di annullamento in autotutela, bensì la &#8220;colpa&#8221; dell&#8217;Amministrazione consistita nella lesione dell&#8217;affidamento riposto dal ricorrente medesimo sulla stabilità  del finanziamento precedentemente concesso, e in particolare:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per essere, il decreto di annullamento, intervenuto a notevole distanza temporale all&#8217;approvazione della graduatoria, quando ormai si era consolidata la sua legittima aspettativa alla ricezione del finanziamento al quale era stato ammesso (in forza di un provvedimento soltanto in un secondo tempo rivelatosi illegittimo);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; per essere, le ragioni poste a fondamento del decreto di annullamento in autotutela, già  da tempo a conoscenza dell&#8217;amministrazione regionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le Sezioni Unite, sotto tale profilo, hanno considerato che il ricorrente aveva, in definitiva, lamentato una lesione della sua integrità  patrimoniale, per violazione del principio generale di diligenza e buona fede, ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c., rispetto alla quale l&#8217;esercizio del potere amministrativo non rilevava in sè, ma solo per l&#8217;efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, la controversia in esame, pur essendo sovrapponibile, dal punto di vista fattuale, a quella esaminata dalle Sezioni Unite &#8211; in quanto in entrambi i casi si  avuto il ritiro del contributo a notevole distanza di tempo dalla sua concessione, con conseguente violazione dell&#8217;affidamento riposto sulla sua stabilità  &#8211; ne diverge sotto il dirimente (relativamente alla giurisdizione) profilo del <i>petitum</i> sostanziale declinato in base alla <i>causa petendi</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso qui in esame, infatti, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l&#8217;annullamento dei provvedimenti di decurtazione dei contributi già  percepiti, in quanto illegittimi per violazione degli artt. 21-<i>quinquies</i> e 21-<i>nonies</i> della l. n. 241 del 1990, nonchè affetti da difetto d&#8217;istruttoria, e, solo in via subordinata, hanno chiesto il risarcimento del danno conseguente alla violazione dei principi di correttezza comportamentale da parte dell&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale essendo il contenuto delle pretese attoree, il Collegio ritiene sussistere la giurisdizione amministrativa in ordine all&#8217;istanza avanzata in via principale, poichè avente ad oggetto l&#8217;annullamento di un atto di ritiro, che ha prodotto (in tesi) la lesione di un interesse legittimo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad identica conclusione può, ad avviso del Collegio, giungersi anche relativamente alla richiesta risarcitoria avanzata dai ricorrenti in via subordinata, la quale, a ben vedere,  strettamente correlata alla prima e presuppone una verifica, in via diretta e non meramente incidentale, della legittimità  del provvedimento di ritiro impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale particolare situazione processuale consente, peraltro, di avanzare dubbi (come già  fatto da altri giudici amministrativi) in ordine alla correttezza del ragionamento seguito dalle Sezioni Unite nell&#8217;ordinanza n. 32365 del 2018, la quale si colloca, come noto, nel solco di un orientamento che va consolidandosi, secondo il quale la giurisdizione in materia di risarcimento dell&#8217;affidamento incolpevole spetta al giudice ordinario (di recente, con riferimento, peraltro, a una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vedi la sentenza n. 8236 del 28 aprile 2020).</p>
<p style="text-align: justify;">Valga, sotto tale profilo, il richiamo alla condivisa sentenza n. 292 del 18 marzo 2019 nella quale la sezione prima del Tar Piemonte ha affermato che, nelle ipotesi di esercizio di poteri di ritiro, a cui consegue la lesione dell&#8217;affidamento del privato, la complessità  della fattispecie causativa del danno non giustifica la disconnessione con l&#8217;esercizio del potere, in quanto il provvedimento non recede a fatto storico espressione di un mero comportamento, relativamente soltanto al quale potrebbe ipotizzarsi la sussistenza della giurisdizione ordinaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tar Piemonte ha, in particolare, rilevato che il comportamento colpevole tenuto dall&#8217;Amministrazione all&#8217;interno del procedimento non può ritenersi sconnesso dall&#8217;esercizio del potere nemmeno nei casi in cui sia stato legittimamente esercitato; ha, conseguentemente, concluso nel senso che sussiste la giurisdizione amministrativa anche nelle ipotesi di azioni risarcitorie per lesione del legittimo affidamento nella conservazione dell&#8217;atto illegittimo favorevole, successivamente annullato.</p>
<p style="text-align: justify;">A tali convincenti considerazioni deve aggiungersi che in tali fattispecie va valutato il senso complessivo dell&#8217;agire amministrativo, che, nelle fasi dell&#8217;adozione dell&#8217;atto ampliativo illegittimo e della decisione legittima di annullarlo in autotutela,  indiscutibilmente di tipo pubblicistico e si traduce nell&#8217;adozione di provvedimenti amministrativi di primo e secondo grado, la cui cognizione, in caso di impugnazione, spetta al giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente da quanto ritenuto dalle Sezioni Unite, il Collegio ritiene che la sussistenza dell&#8217;esercizio di un vero e proprio potere pubblicistico, a fronte del quale si configurano interessi legittimi rientranti nella cognizione del giudice amministrativo, non  intaccata dall&#8217;insorgenza di un affidamento del privato sulla stabilità  degli effetti, che non  idoneo a spostare la vicenda sul piano privatistico dei diritti soggettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">In altri termini, non corrisponde alla realtà  fattuale del dispiegarsi dell&#8217;azione amministrativa l&#8217;affermazione secondo la quale la pretesa al risarcimento non consegue all&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto, ma all&#8217;affidamento ingenerato dal comportamento colpevole dell&#8217;amministrazione, in quanto il privato ha lamentato una lesione della sua integrità  patrimoniale &#8220;rispetto alla quale l&#8217;esercizio del potere non rileva in sè, ma solo per l&#8217;efficacia causale del danno evento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217;, infatti, vero, il contrario, ovverosia che l&#8217;affidamento del privato alla stabilità  degli effetti di un atto illegittimo ritirato  strettamente connesso all&#8217;esercizio del potere amministrativo, a fronte del quale si configurano interessi legittimi, la cui cognizione spetta al giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le ragioni suesposte deve, pertanto, concludersi nel senso della sussistenza della giurisdizione amministrativa sia relativamente all&#8217;istanza caducatoria, sia a quella risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Affermata la sussistenza della giurisdizione amministrativa, appare necessario, nella presente fase di merito, approfondire l&#8217;esame delle censure proposte dai ricorrenti, a fortiori alla luce delle difese articolate dall&#8217;Avvocatura dello Stato, la quale ha depositato una memoria difensiva soltanto nella fase conclusiva del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">La difesa erariale, richiamando la nota sentenza della Grande sezione della CGUE n. 349 del 5 marzo 2019 relativa alla causa C-349/17, meglio conosciuta come &#8220;Eesti pagar&#8221;, ha rilevato che nel caso in esame ci si troverebbe al cospetto di aiuti di Stato illegittimi e, pertanto, sostiene: sotto un primo profilo, che il ritiro sarebbe doveroso e che le norme in materia di esercizio dei poteri di autotutela assumerebbero per tale ragione carattere recessivo; sotto un secondo profilo, che non potrebbe configurarsi nessun affidamento dei privati meritevole di tutela.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale prospettazione, però, coglie nel segno soltanto per quanto riguarda il primo profilo, che  quello che rileva ai fini della disamina dell&#8217;istanza caducatoria; ma non anche per il secondo, che incide invece sul risarcimento del danno e che saà  oggetto di successiva trattazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Va infatti rilevato che la Grande sezione della CGUE, con la succitata sentenza, in risposta al secondo quesito posto dalla Corte d&#8217;Appello di Tallin, dopo avere richiamato il proprio costante orientamento in materia (e, in particolare, la sentenza del 14 settembre 2017, The Trustees of the BT Pension Scheme, C-628/15, EU:C:2017:687, punto 54 e la giurisprudenza ivi citata), ha precisato che le autorità  amministrative (ma anche i giudici nazionali) sono chiamate ad applicare, nell&#8217;ambito delle proprie competenze, le norme del diritto dell&#8217;Unione europea, delle quali hanno l&#8217;obbligo di garantire la piena efficacia (vedi punto 91), con la conseguenza che, qualora constatino che  stato concesso un aiuto in violazione delle stesse, sono tenute a recuperarlo di propria iniziativa (vedi punti 89 e 92).</p>
<p style="text-align: justify;">Precisato che l&#8217;obbligo del recupero sussiste, in forza dell&#8217;art. 101 del reg. n. 1083/2006 e dell&#8217;art. 4, paragrafo 1, del reg. n. 2988/95, per tutti gli aiuti cofinanziati da un fondo strutturale, ha, pertanto, affermato che l&#8217;articolo 108, paragrafo 3, del Trattato di funzionamento UE deve essere interpretato nel senso che tale disposizione impone all&#8217;autorità  nazionale di recuperare, di propria iniziativa, un aiuto concesso in applicazione di una norma europea, qualora constati, in un momento successivo, che le condizioni stabilite dalla stessa non erano soddisfatte (paragrafo n. 95).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Delineato così il perimetro delle norme comunitarie in cui s&#8217;inquadra la controversia, deve rilevarsi che nel caso in esame vengono in considerazione aiuti concessi dalla Regione siciliana ai sensi dell&#8217;art. 41, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 508 del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, ai quali, in forza del precedente art. 8, si applica l&#8217;art. 108 del TFUE.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero  accaduto che il Dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, con decreto n. 517 del 2017, a conclusione della procedura selettiva indetta con il bando approvato con il proprio decreto n. 739 del 2016, ha concesso ai ricorrenti un contributo pari al 60 % della spesa ammissibile per la sostituzione del motore della loro imbarcazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successivo decreto n. 401 dell&#8217;11 luglio 2019 ha ridotto la misura del cofinanziamento dal 60 % al 30 %, in quanto il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, con parere prot. n. 5705 del 24 aprile 2019, aveva affermato che l&#8217;intensità  massima dell&#8217;aiuto consentita dal Reg. (UE) 508/2014 era del 30 %.</p>
<p style="text-align: justify;">Si , in sostanza, verificato che l&#8217;Amministrazione regionale, per errore, nel redigere il bando ha considerato solo il Regolamento (UE) n. 508/2014, che prevedeva una diminuzione di 20 punti e un aumento di 30 punti per la pesca costiera artigianale, ma non anche il Regolamento n. 772/2014, che specificamente disciplinava la misura dell&#8217;aiuto in questione e imponeva l&#8217;applicazione della riduzione più elevata; conseguentemente, a fronte della misura standard di aiuto del 50% ha applicato sia l&#8217;aumento di 30 punti che la diminuzione di 20 punti (50+30-20=60%), mentre invece avrebbe dovuto applicare solo la riduzione più elevata (50-20=30%).</p>
<p style="text-align: justify;">5. Chiariti così, anche in punto di fatto, i termini della controversia, può procedersi all&#8217;esame del primo motivo di ricorso &#8211; ritenuto fondato da questa Sezione in sede cautelare &#8211; con cui i ricorrenti non contestano l&#8217;interpretazione fornita dal Ministero e fatta propria dalla Regione, ma sostengono che il decreto impugnato sarebbe illegittimo, sia ove qualificato come revoca, sia ove qualificato come annullamento d&#8217;ufficio, in quanto, oltre a essere tardivo, avrebbe dovuto o contenere la previsione di un indennizzo (nel caso della revoca ex art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990), ovvero l&#8217;esplicitazione dell&#8217;interesse pubblico sotteso al ritiro (nel caso di annullamento d&#8217;ufficio ex art.21-novies).</p>
<p style="text-align: justify;">La questione in diritto che, pertanto, questo Giudice deve affrontare  se andava, comunque, applicato il principio affermato dalla CGUE in materia di doverosità  del ritiro degli aiuti di Stato illegittimi e, pertanto, se la normativa interna in materia di esercizio dei poteri di secondo grado  recessiva al cospetto della violazione di una norma europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, tale questione  già  stata affrontata funditus da questo TAR nella sentenza n. 2049 del 2007, relativa a una fattispecie sovrapponibile a quella qui in esame, nella quale il Dipartimento regionale della pesca mediterranea aveva annullato, in autotutela, un decreto di concessione di contributi per la costruzione di nuove navi a valere sui finanziamenti europei relativi al settore della piccola pesca.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale sentenza, seppur non recentissima e basata su norme successivamente sostituite o abrogate, contiene tuttavia principi ancora attuali nella parte in cui afferma che il ritiro del contributo illegittimo ha carattere di doverosità  alla stregua dell&#8217;obbligo di cooperazione gravante sulle pubbliche amministrazioni nazionali, in forza dell'(allora vigente) art. 10 del Trattato CE, come specificato dall&#8217;art. 1, comma 1213, della l. n. 296 del 2006 (applicabile ratione temporis), il quale, secondo un costante orientamento della Corte di Giustizia, si estende fino ad esigere l&#8217;annullamento in autotutela di provvedimenti amministrativi contrastanti con lo ius superveniens comunitario, ancorchè del tutto legittimi al tempo della loro emanazione, come accertato dal giudice nazionale con sentenza passata in giudicato (sentenza 13 gennaio 2004, in causa C-453/00, KÃ¼hne &amp; Heitz).</p>
<p style="text-align: justify;">Attuale , inoltre, l&#8217;affermazione conclusiva secondo cui non possono trovare accoglimento nè le censure di tipo sostanziale, nè quelle di natura procedimentale quando il provvedimento impugnato ha l&#8217;unico contenuto dispositivo compatibile con l&#8217;ordinamento.</p>
<p style="text-align: justify;">A tali condivisibili affermazioni va aggiunto il richiamo alla sentenza della CGUE n. 24 del 20 marzo 1997, relativa alla causa 2C-24/95, che ha ad oggetto una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, nella quale era stato erogato un aiuto di Stato illegittimo, ma era decorso il termine previsto dalla normativa interna (tedesca) per l&#8217;esercizio del potere di ritiro.</p>
<p style="text-align: justify;">La CGUE ha, in particolare, affermato che l&#8217;autorità  nazionale competente  tenuta, in forza del diritto comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, anche quando: a) abbia lasciato scadere il termine a tal fine previsto dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto; b) l&#8217;illegittimità  della decisione sia alla stessa imputabile in una misura tale che la revoca appare, nei confronti del beneficiario dell&#8217;aiuto, contraria al principio di buona fede; c) tale revoca sia esclusa dal diritto nazionale a causa del venir meno dell&#8217;arricchimento, in assenza di malafede, del beneficiario dell&#8217;aiuto.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve pertanto concludersi &#8211; melius re perpensa rispetto a quanto ritenuto da questa Sezione in sede di sommaria delibazione &#8211; che il ritiro di aiuti di Stato illegittimi, in quanto erogati in violazione di norme europee,  doveroso, con conseguente recessività  delle norme interne in materia di atti di ritiro, cosicchè il primo motivo di ricorso va ritenuto infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Infondato appare anche il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che l&#8217;Amministrazione regionale avrebbe dovuto prendere in considerazione la possibilità  di mantenere fermo il contributo decurtato, attingendo a fondi propri.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla stessa prospettazione dei ricorrenti risulta evidente che la censura in parola non  fondata sulla violazione di alcuna disposizione di legge, ma suggerisce soltanto una possibile valutazione in ordine a un più equo regolamento degli interessi in gioco tra quelli opzionabili dall&#8217;amministrazione, che tuttavia rimane relegato nel campo dell&#8217;opinabile, essendo incoercibile l&#8217;esercizio del relativo potere amministrativo, evidentemente connotato da elevata discrezionalità ; nel caso di specie, avuto riguardo alla doverosità  del ritiro quale conseguenza della violazione delle norme europee relative allo specifico aiuto erogato, il mancato esercizio di tale opzione non appare, comunque, illogico o irragionevole e non rende illegittimo il provvedimento di ritiro.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Accertata per detti profili l&#8217;infondatezza della domanda caducatoria proposta in via principale, va esaminata la domanda di risarcimento del danno proposta in via subordinata, relativamente alla quale può prescindersi, per economia processuale, dalla complessa questione della natura giuridica della responsabilità  della Pubblica Amministrazione nel caso di adozione di atti legittimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva al riguardo se sia configurabile un affidamento meritevole di tutela, in capo ai pescatori ricorrenti, sulla stabilità  della concessione di un contributo, per la sostituzione del motore della loro imbarcazione, pari al 60 % della spesa ammissibile, come previsto nel bando, a fronte di un limite fissato dalla norma europea di riferimento nel 30 % della spesa ammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in relazione a tale profilo va richiamata la sentenza n. 349 del 5 marzo 2019, relativa alla causa C-349/17, nella quale la Grande sezione della Corte di giustizia UE, in risposta alla terza questione posta dal Tribunale di Tallin &#8211; richiamata la propria costante giurisprudenza sul punto (in particolare la sentenza del 13 giugno 2013, HGA e a./Commissione, da C-630/11 P a C-633/11 P, EU:C:2013:387, punto 132) &#8211; ha rilevato che il diritto di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento presuppone che all&#8217;interessato siano state fornite, da parte delle autorità  competenti dell&#8217;Unione, &#8220;assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili&#8221; (vedi punto 97).</p>
<p style="text-align: justify;">Ha, altresì, rilevato che tale principio non può essere invocato di fronte a una precisa disposizione di un testo giuridico dell&#8217;Unione, in quanto il comportamento di un&#8217;autorità  nazionale incaricata di applicarlo, il quale sia in contrasto con esso, non può legittimare, in capo a un operatore economico, un legittimo affidamento quanto all&#8217;ottenimento di un trattamento contrario al diritto europeo (vedi punto 104 con richiamo alla sentenza del 20 giugno 2013, Agroferm, C-568/11, EU:C:2013:407, punto 52 e alla giurisprudenza ivi citata, nonchè a quella del 7 agosto 2018, Ministru kabinets, C-120/17, EU:C:2018:638, punto 52).</p>
<p style="text-align: justify;">Ha, pertanto, concluso nel senso che il diritto dell&#8217;Unione deve essere interpretato nel senso che un&#8217;autorità  nazionale, qualora conceda un aiuto applicando indebitamente la normativa europea (nel caso esaminato si trattava del regolamento n. 800/2008), non può far sorgere in capo al beneficiario un legittimo affidamento quanto alla regolarità  del medesimo (vedi punto 106)</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame la situazione, in punto di fatto,  differente da quella esaminata dalla CGUE e induce il Collegio a ritenere che si configuri un affidamento incolpevole dei ricorrenti nella stabilità  del contributo, la quale rende meritevole di accoglimento l&#8217;istanza risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, in primo luogo, rilevarsi che non viene in considerazione un consistente aiuto di Stato richiesto da un solo operatore economico, ma cofinanziamenti di modesta entità  (non superiori, in particolare, a ¬ 15.000,00) erogati a piccoli pescatori, a conclusione di una procedura selettiva basata su un bando, che disciplinava espressamente l&#8217;entità  massima del contributo.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, poi, evidenziato che il riconoscimento di un affidamento meritevole di tutela non  finalizzato a inibire il recupero dell&#8217;aiuto di Stato &#8211; per quanto già  dedotto con riferimento ai primi due motivi di ricorso &#8211; ma soltanto a porre a carico del Dipartimento regionale della pesca l&#8217;obbligo di pagamento, a titolo di risarcimento, di una somma di denaro d&#8217;importo equivalente.</p>
<p style="text-align: justify;">Non si produce, in tal modo, l&#8217;effetto che la Corte di giustizia mira a scongiurare, che, a ben vedere,  quello di fare gravare sul bilancio europeo l&#8217;erogazione di aiuti in violazione delle norme che ne disciplinano l&#8217;erogazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò posto, il collegio, come anticipato, ritiene troncante la circostanza che il Dipartimento regionale della pesca ha approvato e pubblicato un bando nel quale ha espressamente previsto che per &#8220;i pescherecci della pesca costiera artigianale&#8221; l&#8217;intensità  dell&#8217;aiuto per l&#8217;acquisto del motore dell&#8217;imbarcazione, di cui al paragrafo 2 dell&#8217;art. 41 del reg. UE n. 508 del 2014, era elevata dalla misura ordinaria del 30 % a quella &#8220;speciale&#8221; del 60 % (vedi pagina 2 del bando).</p>
<p style="text-align: justify;">I pescatori non avevano motivo per dubitare che l&#8217;Amministrazione aveva interpretato correttamente il reg. UE n. 508 del 2014 e non erano, pertanto, nelle condizioni di avvedersi che aveva erogato loro un aiuto di Stato illegittimo; possono, pertanto, essere considerati titolari di un affidamento meritevole di tutela, in quanto hanno acquistato il motore della loro imbarcazione, confidando nel contributo erogato pari al 60 % della spesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale conclusione , peraltro, in linea con la surrichiamata decisione della Corte di Giustizia n. 349 del 2019, la quale, in continuità  con le proprie precedenti pronunce, afferma che &#8220;si ha un affidamento incolpevole in tutte le ipotesi in cui all&#8217;interessato sono state fornite, da parte delle autorità  competenti dell&#8217;Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili&#8221;, come verificatosi nella specie con l&#8217;approvazione di un bando illegittimo per la parte relativa alla quantificazione del contributo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto esposto  ravvisabile la sussistenza del nesso causale tra la condotta dell&#8217;Amministrazione regionale (ritiro parziale del contributo precedentemente erogato in conformità  a prescrizione del bando rivelatasi successivamente illegittima) e danno subito dai ricorrenti (acquisto del motore con un contributo inferiore a quello originariamente concesso).</p>
<p style="text-align: justify;">La condotta dell&#8217;Amministrazione , inoltre, connotata dalla colpa, la quale s&#8217;identifica con la negligente ignoranza del regolamento comunitario n. 772/2014, che disciplina l&#8217;intensità  dell&#8217;aiuto del FEAMP; se non può, infatti, pretendersi dal piccolo pescatore una ricostruzione delle norme europee in materia di erogazione di contributi, va fatto, invece, gravare sull&#8217;ente incaricato della sua gestione a livello nazionale una qualificata attenzione sul punto.</p>
<p style="text-align: justify;">La negligenza  tanto più grave se si considera che il Dipartimento regionale della pesca non  &#8220;nuovo&#8221; all&#8217;adozione di provvedimenti di ritiro di aiuti di Stato illegittimi ai pescatori a notevole distanza di tempo dalla loro concessione.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo TAR ha, in particolare, più volte esaminato e accolto ricorsi del tipo di quello in esame con varie sentenze, alcune delle quali appellate e confermate dal CGA (vedi sentenze n. 1843 del 10 luglio 2019, confermata con decisione del CGA n. 544 del 7 luglio 2020, n. 1316 del 2011 e n. 118 del 26 gennaio 2009, confermata con decisione del C.G.A. n. 553 del 21 aprile 2010), da cui non si ha ragione di discostarsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nei precedenti citati si , in particolare, condivisibilmente affermato che il Dipartimento regionale della pesca, nel ritirare, in autotutela, provvedimenti di concessione di aiuti di Stato illegittimi a pescatori aveva violato i principi di correttezza comportamentale sulla stessa gravanti, ponendo in essere una condotta illecita, che aveva provocato un danno ingiusto, consistente nella lesione dell&#8217;affidamento riposto dalla parte ricorrente sulla &#8220;stabilità &#8221; del finanziamento precedentemente concesso; nelle fattispecie esaminate nelle sentenze citate (al pari di quanto verificatosi in quella in discussione) il ritiro era, infatti, avvenuto a distanza di anni dall&#8217;approvazione della graduatoria e, soprattutto, sulla base di circostanze di cui l&#8217;Amministrazione doveva avvedersi da tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Accertata la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità , deve procedersi alla quantificazione del danno risarcibile, che il Collegio ritiene congruo commisurare al danno emergente, ovverosia alla parte del contributo ritirata; non può, invece, essere risarcito il danno da lucro cessante, in quanto non adeguatamente provato e, comunque, eliso all&#8217;origine dalla tempestiva concessione della misura cautelare, che ha bloccato l&#8217;azione volta al recupero delle somme.</p>
<p style="text-align: justify;">Concludendo, in forza di quanto esposto, l&#8217;istanza di annullamento  infondata e va rigettata, mentre quella di risarcimento  fondata e va accolta e, per l&#8217;effetto, va condannato l&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea al pagamento (che in alcuni casi si atteggia a mancato recupero), in favore di ciascun ricorrente, della somma pari alla differenza tra il contributo originariamente concesso e quello quantificato con i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese del presente giudizio in considerazione della particolare complessità  delle questioni esaminate.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta l&#8217;istanza di annullamento degli atti impugnati e accoglie la domanda di risarcimento; per l&#8217;effetto condanna l&#8217;Assessorato regionale dell&#8217;agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea al pagamento della somma dovuta a titolo risarcitorio come liquidata e nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 3 dicembre 2020 e 11 febbraio 2021, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Calogero Ferlisi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Aurora Lento, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Valenti, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-16-3-2021-n-875/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2021 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2020 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2020-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2020-n-875/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2020 n.875</a></p>
<p>Pres. Garofoli; Est. Pescatore Sull’inapplicabilità del principio di rotazione nelle procedure aperte. 1. Contratti della p.a. – Principio di rotazione –Procedura aperta – Applicabilità – Esclusione – Ragioni. 1. Il principio di rotazione non trova applicazione laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2020-n-875/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2020 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2020-n-875/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2020 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Garofoli; Est. Pescatore</span></p>
<hr />
<p>Sull’inapplicabilità del principio di rotazione nelle procedure aperte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della p.a. – Principio di rotazione –Procedura aperta – Applicabilità – Esclusione – Ragioni.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il principio di rotazione non trova applicazione laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. In effetti, anche alla stregua delle Linee guida n. 4 A.N.A.C., nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206 (v. in part. il punto 3.6), deve ritenersi che il principio di rotazione sia inapplicabile nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti.</em></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/02/2020<br />
<strong>N. 00875/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 07893/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 7893 del 2019, proposto da<br />
Labor Baby S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tagliamento n. 76 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Azienda Usl di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Valleriani, con domicilio eletto presso lo studio Ds e Associati Studio Legale in Roma, via Livorno n. 6 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Lifetech Care S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego De Carolis, Nico Di Florio, con domicilio eletto presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>per la riforma</em></strong><br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00527/2019, resa tra le parti, concernente gli esiti della indetta dalla AUSL Latina gara per la fornitura di biberon e tettarelle.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Usl di Latina e della Lifetech Care S.r.l.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Naccarato, Barbara De Marchis su delega dichiarata di Massimo Valleriani, Diego De Carolis e Nico Di Florio;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. L’odierna appellante ha preso parte alla procedura negoziata sotto soglia indetta dall’Azienda USL di Latina per la fornitura di 68000 biberon completi di ghiera e tettarelle.<br />
Ne è tuttavia stata esclusa, a cagione della ritenuta non corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle indicazioni contenute nei chiarimenti resi in ordine ad un requisito tecnico di partecipazione.<br />
2. Più precisamente, il provvedimento di esclusione del 15.2.2019 ha riscontrato nel dispositivo della Labor Baby la presenza di tettarelle <em>“..poste sopra la ghiera e non sotto la ghiera, come chiarito nell’ambito di una specifica risposta a un quesito formulato e pubblicata sul sito aziendale</em>”.<br />
3. La Labor Baby ha innanzitutto impugnato in primo grado il provvedimento di esclusione. Quindi ha esteso l’impugnazione, in via derivata, al provvedimento di aggiudicazione comunicatole nelle more del giudizio.<br />
4. Il giudice di primo grado ha dichiarato l’irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti aventi ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione, assumendo la decorrenza del termine di decadenza dalla pubblicazione della determina di aggiudicazione sul sito della stazione appaltante e non dalla comunicazione individuale dell’atto all’impresa concorrente esclusa dalla gara.<br />
Nel merito, ha respinto la censura argomentata dalla Labor Baby al fine di sostenere l’illegittimità della interpolazione degli atti di gara operata attraverso l’enucleazione a mezzo di chiarimenti della caratteristica escludente non presente tra gli originari parametri tecnici dell’offerta.<br />
Sempre nel merito, il Tar ha respinto l’ulteriore censura intesa a segnalare la non conformità alle specifiche di gara dell’offerta tecnica formulata dalla controinteressata Lifetech Care (gestore uscente del precedente appalto) e la mancata applicazione nei suoi confronti del principio di rotazione degli inviti.<br />
5. L’atto di appello qui in discussione si fonda su una rivisitazione critica delle statuizioni di primo grado, sia nella parte in cui hanno dichiarato la tardività dei motivi aggiunti, sia nella parte in cui hanno ritenuto giustificati i provvedimenti di esclusione della Labor Baby e di ammissione della controinteressata Lifetech Care S.r.l..<br />
6. Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante AUSL di Latina e la Lifetech Care S.r.l., entrambe controdeducendo alle argomentazioni avversarie e chiedendone la reiezione.<br />
7. La causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 16 gennaio 2020.<br />
DIRITTO<br />
1. Il Tar ha preliminarmente dichiarato l’irricevibilità dei motivi aggiunti, aventi ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione definitiva del 24.4.2019, in quanto notificati in data 17.6.2019, quindi oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’atto, avvenuta in data 8.5.2019, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del sistema di E procurement della P.A.<br />
Il primo giudice ha inoltre affermato che la ricorrente, in quanto esclusa dalla procedura, non avrebbe dovuto ricevere comunicazione individuale dell’aggiudicazione definitiva.<br />
1.1. Con il primo motivo di appello, la Labor Baby sostiene che il richiamo all’art. 53 è inconferente, trattandosi di disposizione riferita al documento di stipula del contratto in formato informatico e non alle forme di pubblicazione dell’aggiudicazione. Aggiunge inoltre che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante deve comunicare d’ufficio «<em>mediante posta elettronica certificata o strumento analogo</em>» «<em>immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni</em>» «<em>l’aggiudicazione […] a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare impugnazione […]</em>».<br />
A sua volta, l’art. 120 comma 5 del d.lgs. n. 104\2010 prevede che il termine di decadenza di trenta giorni per impugnare gli atti delle procedure di affidamento &#8211; con ricorso o motivi aggiunti &#8211; decorre soltanto dalla comunicazione diretta ex art. 79 del d.lgs. n. 163\2006 (norma oggi abrogata ma traslata nell’art. 76 del d.lgs. n.50/2016); sicché, dal combinato disposto delle due disposizioni si traggono argomenti di diretta smentita dell’asserita tardività dei motivi aggiunti.<br />
1.2. Il mezzo di impugnazione è fondato.<br />
Il dato normativo evincibile dalla disposizioni in materia di termini per l’impugnazione dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento fa coincidere espressamente il <em>dies a quo</em> dell’impugnazione con la comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione al partecipante escluso che abbia già impugnato il provvedimento di esclusione o sia in termini per farlo.<br />
Poiché nel caso di specie l’aggiudicazione definitiva è intervenuta il 24.4.2019, in pendenza del giudizio in precedenza instaurato avverso l’atto di esclusione, l’estensione del giudizio attuata attraverso i motivi aggiunti non può ritenersi intempestiva, dovendosi far decorrere il termine per la loro rituale introduzione dalla ricezione dell’e-mail del 23.5.2019, a mezzo della quale la Labor Baby è stata per la prima volta informata dell’atto conclusivo della procedura.<br />
1.3. Dunque, il ragionamento svolto dal primo giudice si rivela errato sotto un duplice punto di vista.<br />
Da una parte, l’affermazione secondo cui «<em>essendo stata la ricorrente esclusa dalla procedura non doveva essere destinataria della comunicazione personale dell’aggiudicazione definitiva</em>» è antitetica sia rispetto al testo della norma (art. 76 co. 5 del D.lgs. n. 50\2016) sia rispetto alla sua <em>ratio</em>, posto che proprio l’offerente escluso dalla gara ha interesse a impugnare il provvedimento di aggiudicazione e, quindi, ad esserne informato.<br />
Dall’altra, risulta irrilevante ai fini del decorso del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione la «<em>pubblicazione dell’atto nelle forme digitali ai sensi dell’art. 53 delle Regole del sistema di E procurement della PA</em>», in quanto il legislatore ha predeterminato e compiutamente disciplinato (attraverso il combinato disposto di cui all’art. 120 comma 5 del d.lgs. n. 104\2010 e all’art. 76 del d.lgs. n. 50\2016) la forma di comunicazione dei provvedimenti di gara dalla quale far decorrere il termine decadenziale.<br />
1.4. Aggiungasi che, con affermazione enucleata in relazione al previgente codice ma traslabile nel nuovo assetto normativo, la giurisprudenza si è espressa in ordine al principio per cui nelle gare pubbliche la pubblicazione della delibera di aggiudicazione di per sé sola non è idonea a determinare la decorrenza del termine d&#8217;impugnazione, se ad essa non si accompagna la comunicazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva a tutti gli interessati di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 (<em>ex multis</em>, Cons. Stato sez. III, n. 5859/2018; Id., sez. V, n.5257/2019).<br />
2. Venendo al merito del provvedimento di esclusione, il capitolato generale ha previsto, tra i requisiti tecnici richiesti a pena di esclusione dalla procedura, che la tettarella fosse <em>«.. completa di ghiera a innesto rapido di fissaggio ai biberon, dotata di capsula di protezione rigida, asportabile e riposizionabile</em>» (art. 2).<br />
In sede di chiarimenti la stazione appaltante ha poi precisato che «<em>la tettarella nuda debba essere inserita sotto la ghiera e non sopra la ghiera, per evitare che non si stacchi durante la suzione</em>».<br />
2.1. Nel respingere il motivo di censura inteso ad evidenziare l’innovatività del profilo escludente introdotto in sede di chiarimenti, il Tar ha sostenuto <em>“..che la stazione appaltante ha legittimamente chiarito un aspetto relativo al prodotto da offrire che dava luogo a incertezza siccome non espressamente specificato nel capitolato generale, senza modificare le caratteristiche tecniche preventivamente individuate. Invero, per ragioni di ulteriore sicurezza si è precisato che, per i dispositivi oggetto di capitolato, la tettarella doveva essere posta al di sotto della ghiera. Tale chiarimento, unitamente agli altri richiesti è stato regolarmente pubblicato e messo a conoscenza di tutti gli operatori economici interessati ai fini della presentazione dell&#8217;offerta compresa la ricorrente, la quale però, ha ritenuto di offrire un prodotto privo del requisito indicato</em>”.<br />
2.2. Obietta la parte appellante che la previsione della <em>lex specialis</em> non risultava di “<em>oggettiva incertezza</em>” e tale, quindi, da richiedere una “<em>interpretazione autentica</em>” da parte della stazione appaltante.<br />
Non sussistevano plausibili ragioni, quindi, perché in sede di chiarimenti la stazione appaltante potesse disattendere le previsioni del bando e del capitolato, fornendo indicazioni diverse da quelle ragionevolmente attese dai concorrenti sulla base delle richieste formulate dalla legge di gara e, in tal modo, pregiudicando il loro legittimo affidamento ad una piana e favorevole applicazione delle clausole qui controverse.<br />
La parte ricorrente invoca la massima giurisprudenziale secondo la quale sono inammissibili i chiarimenti che attribuiscono ad una disposizione del bando un significato ed un portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, potendo essi assolvere ad una funzione di mera illustrazione delle regole già formate predisposte dalla disciplina di gara, senza tuttavia poter esplicare alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara.<br />
Peraltro, l’opzione per il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso avrebbe impedito qualunque potere discrezionale in ordine alla valutazione comparativa della qualità delle offerte pervenute, sicché, anche sotto questo profilo, non sussistevano margini per poter arricchire di contenuti la neutra indicazione desumibile dal testo del capitolato di gara.<br />
2.3. Il motivo è fondato.<br />
Può certamente convenirsi sulla premessa &#8211; condivisa da tutte le parti in causa &#8211; secondo la quale la legge di gara, nel richiedere a pena di esclusione che la tettarella fosse “<em>completa di ghiera a rapido fissaggio ai biberon</em>”, veicolasse la richiesta di dispositivi sicuri sotto il profilo della tenuta della ghiera, quindi in grado di impedire la fuoriuscita del latte.<br />
Le posizioni in causa divergono, invece, nel senso che esse attribuiscono al chiarimento reso dalla stazione appaltante, essendo questo inteso, da parte appellata, come una estrinsecazione meramente esplicativa del senso letterale della previsione capitolare; e, da parte appellante, come una indebita integrazione dei requisiti minimi in origine enucleati nella legge di gara.<br />
2.4. Il Collegio ritiene di dover accordare favore alla seconda delle due tesi in lizza.<br />
Il senso minimo e oggettivamente inequivocabile della previsione del capitolato è quello di imporre la presenza nel dispositivo di una tettarella completa di ghiera fissata al biberon (“<em>completa di ghiera a innesto rapido di fissaggio ai biberon</em>”).<br />
Dalla medesima previsione non è dato evincere, invece, quale debba essere il meccanismo di fissaggio e se questo implichi il necessario posizionamento della tettarella sopra o sotto la ghiera.<br />
Entrambe le soluzioni tecniche sono praticabili e la presenza nel mercato di dispositivi dell’uno e dell’altro tipo ne costituisce conferma.<br />
2.5. Neppure può sostenersi che esigenze di sicurezza imponessero come soluzione tecnica obbligata quella presente nel dispositivo poi premiato con l’aggiudicazione: non sussistono, o comunque non sono stati allegati elementi per sostenere che solo un fissaggio di questo tipo garantisca la perfetta tenuta della tettarella e sia in grado di scongiurarne, al massimo grado, il distacco dal biberon. D’altra parte, in un primo momento era stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della fornitura in favore dell’odierna appellante, senza che venisse sollevato alcun rilievo in ordine alla sicurezza del dispositivo; ed il successivo provvedimento di esclusione è conseguito alla riscontrata difformità dell’offerta rispetto alla caratteristica individuata nel chiarimento, ma non anche ad una valutazione qualitativa in ordine alla mancanza di tenuta e di sicurezza del biberon offerto dalla Labor Baby.<br />
2.6. Ne viene che il chiarimento non ha assunto una funzione neutrale e meramente esplicativa di un contenuto implicito della clausola del capitolato; al contrario, esso ha introdotto un elemento addittivo che ha modificato la portata del requisito tecnico, restringendo la platea dei potenziali concorrenti al più circoscritto sottoinsieme degli operatori in grado di offrire biberon muniti di tettarella fissata con ghiera soprastante.<br />
In tal modo, non si è avuto l’effetto di esplicitare il significato (in ipotesi ambiguo od oscuro) della <em>lex specialis</em>, bensì di modificare inammissibilmente l’oggetto della prescrizione, mutandone strutturalmente il contenuto ed il senso, così integrando in termini restrittivi il requisito di cui al capitolato di gara.<br />
2.7. L’operato della stazione appaltante ha quindi contravvenuto al principio invalso nella materia delle pubbliche gare secondo il quale i chiarimenti, se trasparenti e tempestivi, possono, a determinate condizioni, dare luogo ad una sorta di interpretazione autentica, purché in nome della massima partecipazione e del principio di economicità dell&#8217;azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 781/2018).<br />
Esaminando una fattispecie raffrontabile, in quanto anch’essa incentrata su una ipotesi di chiarimento “restrittivo” (inteso cioè a circoscrivere la portata di un requisito originariamente delineato in senso più ampio), altra sezione di questo Consiglio di Stato ha concluso per l’inammissibilità di una tale operazione manipolativa, sostenendo che “<em>i chiarimenti sono invero ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all&#8217;art. 97 Cost.</em>” (Cons. Stato, sez. v, n. 6026/2019).<br />
In termini più generali, vale richiamare l’affermazione giurisprudenziale secondo la quale “<em>le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; V, 15 aprile 2004, n. 2162)</em>” (Cons. Stato, V, n. 4307/2017).<br />
2.8. Alla stregua di quanto sin qui esposto, risulta fondato il motivo in esame e, specularmente, infondato il rilievo svolto dalla controinteressata nel senso della inammissibilità/irricevibilità dell’impugnativa di primo grado, conseguente alla mancata impugnazione dei chiarimenti resi in sede di gara dalla stazione appaltante, in quanto recanti previsioni asseritamente preclusive alla partecipazione della Labor Baby e, quindi, immediatamente lesive dei suoi interessi (v. memoria Lifetech del 27.12.2019, pagg. 3 e 4).<br />
Al di là della irrituale deduzione della eccezione (non rinnovata nel termine perentorio di cui all’art. 101 c.p.a.), proprio perché i chiarimenti non hanno la capacità di modificare la legge di gara e i termini e le condizioni di partecipazione alla stessa, nessun onere di impugnazione autonoma &#8211; e tantomeno immediata &#8211; si è venuto a determinare in capo alla Labor Baby; sicché, i vizi della errata interpretazione della legge di gara si sono riverberati sulla legittimità del provvedimento di esclusione, consentendone una autonoma impugnazione.<br />
3. Nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, la società Labor Baby S.r.l., al fine di minare la legittimità del provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata, ha contestato la conformità della relativa offerta tecnica e ha lamentato la violazione dei principi di massima apertura al mercato e di tutela della <em>par condicio</em> tra i concorrenti, i quali a suo dire avrebbero dovuto imporre alla stazione appaltante di escludere dagli inviti la Lifetech in quanto affidatario del servizio uscente o, al più, di motivare le specifiche ragioni che avrebbero potuto giustificare tale deroga.<br />
3.1. Sotto il primo profilo, la ricorrente ha sollecitato il sindacato giurisdizionale in ordine alla metodica di sterilizzazione dichiarata dalla controinteressata Lifetech Care in sede di presentazione dell’offerta. Si tratterebbe, a suo dire, di una modalità di sterilizzazione difforme dai requisiti minimi imposti dalla legge di gara, in quanto essa prevede l’utilizzo di ossido di etilene, un gas biocida che, secondo le raccomandazioni rese dal Ministero della Salute e secondo le stesse previsioni del capitolato di gara, non potrebbe essere utilizzato per sterilizzare i biberon destinati a neonati a termine.<br />
3.2. In ordine a tale contestazione, occorre sottolineare quanto motivato dal Tar ovvero che “<em>da caratteristiche tecniche riportate nella documentazione presentata dalla società Lifetech Care, si evince che alla voce &#8220;sterilizzazione-sterilisation&#8221; è descritto &#8220;sterile raggi</em>&#8220;, <em>metodica perfettamente rispondente ai requisiti richiesti dal capitolato e ulteriormente precisato nei chiarimenti</em>”.<br />
3.3. La parte appellante si è limitata a contrastare tale motivazione, censurandola come meramente recettiva delle tesi della controinteressata: nulla è stato dedotto, tuttavia, in merito alla fondatezza dei dati e degli argomenti in essa contenuti i quali, indipendentemente dalla loro fonte, appaiono idonei a smentire in punto di fatto il costrutto posto a base della censura.<br />
Il motivo, nella sua formulazione, ancora prima che infondato è dunque inammissibile, in quanto privo di un contenuto deduttivo realmente in grado di sottoporre a critica il capo decisorio contestato; esso va comunque respinto anche nel merito, in quanto privo di allegazioni idonee a contrastare i dati addotti dalla controparte e recepiti dal Tar.<br />
3.4. Quanto al principio di rotazione, il giudice di prime cure ne ha escluso l’applicabilità laddove il nuovo affidamento avvenga, come nel caso di specie, tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (v. §18 della sentenza n. 527/2019).<br />
Il principio è stato di recente confermato da questo Consiglio (sez. V, 5 novembre 2019 n. 7539) sul rilievo che anche “<em>alla stregua delle Linee guida n. 4 A.N.A.C., nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206 (v. in part. il punto 3.6), deve ritenersi che il principio di rotazione sia inapplicabile nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti</em>”.<br />
4. Per le ragioni esposte l’appello va accolto in relazione ai soli profili di cui al punto 2), con conseguente accoglimento <em>in parte qua </em>del ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti.<br />
5. Oltre alla richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati (esclusione e aggiudicazione), va accolta anche la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto intervenuto a valle della procedura di gara, in quanto stipulato in data 1.5.2019, quindi in violazione del termine dilatorio (di trentacinque giorni dall&#8217;invio dell&#8217;ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione) previsto dall’art. 32 comma 9 del d.lgs. n. 50\2016. Ciò impone a questo Giudice di dichiarare l&#8217;inefficacia del contratto ai sensi dell&#8217;art. 121, comma 1, lett. c) c.p.a., con decorrenza limitata alle prestazioni ancora da eseguire.<br />
6. La tutela in forma specifica conseguente alla caducazione degli atti impugnati, reintegrando la parte appellante nell’aspettativa al conseguimento della agognata commessa, sterilizza, al momento, l’interesse al risarcimento per equivalente pure invocato in aggiunta o in alternativa alla domanda impugnatoria. È naturalmente fatta salva la riproposizione della domanda risarcitoria per quei profili di utile, allo stato non determinabili, che comunque dovessero residuare all’esito del rinnovazione del segmento procedimentale oggetto di annullamento.<br />
7. L’andamento della lite (attestatasi su un esito di parziale fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente) e la particolarità delle questioni affrontate giustificano l’integrale compensazione delle spese con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza:<br />
&#8211; accoglie il ricorso di primo grado come integrato dai motivi aggiunti e annulla gli atti con essi impugnati, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;<br />
&#8211; dichiara l&#8217;inefficacia del contratto nelle more stipulato tra AUSL Latina e Lifetech Care s.r.l., nei sensi e nei termini di cui in motivazione;<br />
&#8211; compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Roberto Garofoli, Presidente<br />
Giulio Veltri, Consigliere<br />
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />
Umberto Maiello, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-4-2-2020-n-875/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2020 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2020 n.875 &#8211; Appalto dei lavori</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2020-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2020-n-875/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2020 n.875 &#8211; Appalto dei lavori</a></p>
<p>Collegio Pres. Garofoli, Est. Pescatore; Parti Labor Baby S.r.l. (Avv. G. Naccarato), contro Azienda Usl di Latina (Avv. M. Valleriani), nei confronti Lifetech Care S.r.l. (Avv. D. De Carolis, N. Di Florio). Sui chiarimenti della lex specialis resi in sede di gara dalla stazione appaltante e sul principio di rotazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2020-n-875/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2020 n.875 &#8211; Appalto dei lavori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2020-n-875/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2020 n.875 &#8211; Appalto dei lavori</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Garofoli, Est. Pescatore; Parti Labor Baby S.r.l. (Avv. G. Naccarato), contro Azienda Usl di Latina (Avv. M. Valleriani), nei confronti Lifetech Care S.r.l. (Avv. D. De Carolis, N. Di Florio). </span></p>
<hr />
<p>Sui chiarimenti della lex specialis resi in sede di gara dalla stazione appaltante e sul principio di rotazione e sua applicabilità alle procedure aperte</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;">1. Appalti – Disciplinare di gara – Interpretazione autentica – Esigenza di certezza – Chiarimento – Funzione esplicativa – Funzione neutrale – Modifica del contenuto della clausola – Inammissibile – Modifica del requisito tecnico – Inammissibile – Mancata autonoma impugnazione – Non rileva</span><br />
<span style="color: #ff0000;"> </span><br />
<span style="color: #ff0000;">2. Appalti – Procedura aperta – Art. 36 d.lgs. 50/2016 – Linee guida n. 4 A.N.A.C. –Principio di rotazione – Non si applica – Divieto di reinvito – Non si applica – Principio massima apertura del mercato – Non violato – Principio <em>par condicio</em>tra concorrenti – Non violato</span></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p>1. Non è ammissibile il chiarimento della <em>lex specialis </em>reso in sede di gara dalla stazione appaltante laddove esso non abbia assunto una funzione neutrale e meramente esplicativa di un contenuto implicito della clausola del capitolato, ma abbia, al contrario, introdotto un elemento additivo tale da modificare la portata del requisito tecnico, restringendo la platea dei potenziali concorrenti a un più circoscritto sottoinsieme. In tal caso, infatti, l’effetto dell’intervento della stazione appaltante non è quello di esplicitare il significato (eventualmente ambiguo od oscuro) della <em>lex specialis</em>, bensì quello di modificare inammissibilmente l’oggetto della prescrizione, mutandone strutturalmente il contenuto e il senso. Di conseguenza, deve affermarsi che la mancata impugnazione dei chiarimenti resi in sede di gara non rileva ai fini della ammissibilità/ricevibilità del ricorso avverso il provvedimento di esclusione, poiché, non avendo i chiarimenti la capacità di modificare la legge di gara e i termini e le condizioni di partecipazione alla stessa, non vi è alcun onere di impugnazione autonoma e immediata degli stessi.</p>
<p>2. Non è censurabile sotto il profilo della violazione dei principi di massima apertura del mercato e di <em>par condicio</em>tra concorrenti la statuizione del giudice di prime cure che ha escluso l’applicabilità del principio di rotazione e, in particolare, del divieto di reinvito all’affidatario del servizio uscente, laddove il nuovo affidamento avvenga &#8211; come nel caso di specie &#8211; tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Tale assunto risulta peraltro in accordo con il principio affermato di recente dal medesimo Consiglio di Stato secondo cui anche “<em>alla stregua delle Linee guida n. 4 A.N.A.C., nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206 (v. in part. il punto 3.6), deve ritenersi che il principio di rotazione sia inapplicabile nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti</em>” (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 novembre 2019 n. 7539).</p>
</div>
<div></div>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 04/02/2020<br />
<strong>N. 00875/2020REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 07893/2019 REG.RIC.</strong><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 7893 del 2019, proposto da<br />
Labor Baby S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giuseppe Naccarato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tagliamento n. 76 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong>contro</strong><br />
Azienda Usl di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Massimo Valleriani, con domicilio eletto presso lo studio Ds e Associati Studio Legale in Roma, via Livorno n. 6 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong>nei confronti</strong><br />
Lifetech Care S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego De Carolis, Nico Di Florio, con domicilio eletto presso la Segreteria della terza sezione del Consiglio di Stato in Roma, p.zza Capo di Ferro 13 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong>per la riforma</strong><br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00527/2019, resa tra le parti, concernente gli esiti della indetta dalla AUSL Latina gara per la fornitura di biberon e tettarelle.<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Usl di Latina e della Lifetech Care S.r.l.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Giovanni Pescatore e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Naccarato, Barbara De Marchis su delega dichiarata di Massimo Valleriani, Diego De Carolis e Nico Di Florio;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. L’odierna appellante ha preso parte alla procedura negoziata sotto soglia indetta dall’Azienda USL di Latina per la fornitura di 68000 biberon completi di ghiera e tettarelle.<br />
Ne è tuttavia stata esclusa, a cagione della ritenuta non corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle indicazioni contenute nei chiarimenti resi in ordine ad un requisito tecnico di partecipazione.<br />
2. Più precisamente, il provvedimento di esclusione del 15.2.2019 ha riscontrato nel dispositivo della Labor Baby la presenza di tettarelle <em>“..poste sopra la ghiera e non sotto la ghiera, come chi</em><br />
<em>arito nell’ambito di una specifica risposta a un quesito formulato e pubblicata sul sito aziendale</em>”.<br />
3. La Labor Baby ha innanzitutto impugnato in primo grado il provvedimento di esclusione. Quindi ha esteso l’impugnazione, in via derivata, al provvedimento di aggiudicazione comunicatole nelle more del giudizio.<br />
4. Il giudice di primo grado ha dichiarato l’irricevibilità per tardività dei motivi aggiunti aventi ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione, assumendo la decorrenza del termine di decadenza dalla pubblicazione della determina di aggiudicazione sul sito della stazione appaltante e non dalla comunicazione individuale dell’atto all’impresa concorrente esclusa dalla gara.<br />
Nel merito, ha respinto la censura argomentata dalla Labor Baby al fine di sostenere l’illegittimità della interpolazione degli atti di gara operata attraverso l’enucleazione a mezzo di chiarimenti della caratteristica escludente non presente tra gli originari parametri tecnici dell’offerta.<br />
Sempre nel merito, il Tar ha respinto l’ulteriore censura intesa a segnalare la non conformità alle specifiche di gara dell’offerta tecnica formulata dalla controinteressata Lifetech Care (gestore uscente del precedente appalto) e la mancata applicazione nei suoi confronti del principio di rotazione degli inviti.<br />
5. L’atto di appello qui in discussione si fonda su una rivisitazione critica delle statuizioni di primo grado, sia nella parte in cui hanno dichiarato la tardività dei motivi aggiunti, sia nella parte in cui hanno ritenuto giustificati i provvedimenti di esclusione della Labor Baby e di ammissione della controinteressata Lifetech Care S.r.l..<br />
6. Si sono costituite in giudizio la stazione appaltante AUSL di Latina e la Lifetech Care S.r.l., entrambe controdeducendo alle argomentazioni avversarie e chiedendone la reiezione.<br />
7. La causa è stata discussa e posta in decisione all’udienza pubblica del 16 gennaio 2020.<br />
DIRITTO<br />
1. Il Tar ha preliminarmente dichiarato l’irricevibilità dei motivi aggiunti, aventi ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione definitiva del 24.4.2019, in quanto notificati in data 17.6.2019, quindi oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’atto, avvenuta in data 8.5.2019, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del sistema di E procurement della P.A.<br />
Il primo giudice ha inoltre affermato che la ricorrente, in quanto esclusa dalla procedura, non avrebbe dovuto ricevere comunicazione individuale dell’aggiudicazione definitiva.<br />
1.1. Con il primo motivo di appello, la Labor Baby sostiene che il richiamo all’art. 53 è inconferente, trattandosi di disposizione riferita al documento di stipula del contratto in formato informatico e non alle forme di pubblicazione dell’aggiudicazione. Aggiunge inoltre che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante deve comunicare d’ufficio «<em>mediante posta elettronica certificata o strumento analogo</em>» «<em>immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni</em>» «<em>l’aggiudicazione […] a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione o sono in termini per presentare impugnazione […]</em>».<br />
A sua volta, l’art. 120 comma 5 del d.lgs. n. 104\2010 prevede che il termine di decadenza di trenta giorni per impugnare gli atti delle procedure di affidamento &#8211; con ricorso o motivi aggiunti &#8211; decorre soltanto dalla comunicazione diretta ex art. 79 del d.lgs. n. 163\2006 (norma oggi abrogata ma traslata nell’art. 76 del d.lgs. n.50/2016); sicché, dal combinato disposto delle due disposizioni si traggono argomenti di diretta smentita dell’asserita tardività dei motivi aggiunti.<br />
1.2. Il mezzo di impugnazione è fondato.<br />
Il dato normativo evincibile dalle disposizioni in materia di termini per l’impugnazione dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento fa coincidere espressamente il <em>dies a quo</em> dell’impugnazione con la comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione al partecipante escluso che abbia già impugnato il provvedimento di esclusione o sia in termini per farlo.<br />
Poiché nel caso di specie l’aggiudicazione definitiva è intervenuta il 24.4.2019, in pendenza del giudizio in precedenza instaurato avverso l’atto di esclusione, l’estensione del giudizio attuata attraverso i motivi aggiunti non può ritenersi intempestiva, dovendosi far decorrere il termine per la loro rituale introduzione dalla ricezione dell’e-mail del 23.5.2019, a mezzo della quale la Labor Baby è stata per la prima volta informata dell’atto conclusivo della procedura.<br />
1.3. Dunque, il ragionamento svolto dal primo giudice si rivela errato sotto un duplice punto di vista.<br />
Da una parte, l’affermazione secondo cui «<em>essendo stata la ricorrente esclusa dalla procedura non doveva essere destinataria della comunicazione personale dell’aggiudicazione definitiva</em>» è antitetica sia rispetto al testo della norma (art. 76 co. 5 del D.lgs. n. 50\2016) sia rispetto alla sua <em>ratio</em>, posto che proprio l’offerente escluso dalla gara ha interesse a impugnare il provvedimento di aggiudicazione e, quindi, ad esserne informato.<br />
Dall’altra, risulta irrilevante ai fini del decorso del termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione la «<em>pubblicazione dell’atto nelle forme digitali ai sensi dell’art. 53 delle Regole del sistema di E procurement della PA</em>», in quanto il legislatore ha predeterminato e compiutamente disciplinato (attraverso il combinato disposto di cui all’art. 120 comma 5 del d.lgs. n. 104\2010 e all’art. 76 del d.lgs. n. 50\2016) la forma di comunicazione dei provvedimenti di gara dalla quale far decorrere il termine decadenziale.<br />
1.4. Aggiungasi che, con affermazione enucleata in relazione al previgente codice ma traslabile nel nuovo assetto normativo, la giurisprudenza si è espressa in ordine al principio per cui nelle gare pubbliche la pubblicazione della delibera di aggiudicazione di per sé sola non è idonea a determinare la decorrenza del termine d&#8217;impugnazione, se ad essa non si accompagna la comunicazione dell&#8217;aggiudicazione definitiva a tutti gli interessati di cui all’art. 76, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 (<em>ex multis</em>, Cons. Stato sez. III, n. 5859/2018; Id., sez. V, n.5257/2019).<br />
2. Venendo al merito del provvedimento di esclusione, il capitolato generale ha previsto, tra i requisiti tecnici richiesti a pena di esclusione dalla procedura, che la tettarella fosse <em>«.. completa di ghiera a innesto rapido di fissaggio ai biberon, dotata di capsula di protezione rigida, asportabile e riposizionabile</em>» (art. 2).<br />
In sede di chiarimenti la stazione appaltante ha poi precisato che «<em>la tettarella nuda debba essere inserita sotto la ghiera e non sopra la ghiera, per evitare che non si stacchi durante la suzione</em>».<br />
2.1. Nel respingere il motivo di censura inteso ad evidenziare l’innovatività del profilo escludente introdotto in sede di chiarimenti, il Tar ha sostenuto <em>“..che la stazione appaltante ha legittimamente chiarito un aspetto relativo al prodotto da offrire che dava luogo a incertezza siccome non espressamente specificato nel capitolato generale, senza modificare le caratteristiche tecniche preventivamente individuate. Invero, per ragioni di ulteriore sicurezza si è precisato che, per i dispositivi oggetto di capitolato, la tettarella doveva essere posta al di sotto della ghiera. Tale chiarimento, unitamente agli altri richiesti è stato regolarmente pubblicato e messo a conoscenza di tutti gli operatori economici interessati ai fini della presentazione dell&#8217;offerta compresa la ricorrente, la quale però, ha ritenuto di offrire un prodotto privo del requisito indicato</em>”.<br />
2.2. Obietta la parte appellante che la previsione della <em>lex specialis</em> non risultava di “<em>oggettiva incertezza</em>” e tale, quindi, da richiedere una “<em>interpretazione autentica</em>” da parte della stazione appaltante.<br />
Non sussistevano plausibili ragioni, quindi, perché in sede di chiarimenti la stazione appaltante potesse disattendere le previsioni del bando e del capitolato, fornendo indicazioni diverse da quelle ragionevolmente attese dai concorrenti sulla base delle richieste formulate dalla legge di gara e, in tal modo, pregiudicando il loro legittimo affidamento ad una piana e favorevole applicazione delle clausole qui controverse.<br />
La parte ricorrente invoca la massima giurisprudenziale secondo la quale sono inammissibili i chiarimenti che attribuiscono ad una disposizione del bando un significato ed un portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo, potendo essi assolvere ad una funzione di mera illustrazione delle regole già formate predisposte dalla disciplina di gara, senza tuttavia poter esplicare alcuna incidenza in termini di modificazione delle condizioni di gara.<br />
Peraltro, l’opzione per il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso avrebbe impedito qualunque potere discrezionale in ordine alla valutazione comparativa della qualità delle offerte pervenute, sicché, anche sotto questo profilo, non sussistevano margini per poter arricchire di contenuti la neutra indicazione desumibile dal testo del capitolato di gara.<br />
2.3. Il motivo è fondato.<br />
Può certamente convenirsi sulla premessa &#8211; condivisa da tutte le parti in causa &#8211; secondo la quale la legge di gara, nel richiedere a pena di esclusione che la tettarella fosse “<em>completa di ghiera a rapido fissaggio ai biberon</em>”, veicolasse la richiesta di dispositivi sicuri sotto il profilo della tenuta della ghiera, quindi in grado di impedire la fuoriuscita del latte.<br />
Le posizioni in causa divergono, invece, nel senso che esse attribuiscono al chiarimento reso dalla stazione appaltante, essendo questo inteso, da parte appellata, come una estrinsecazione meramente esplicativa del senso letterale della previsione capitolare; e, da parte appellante, come una indebita integrazione dei requisiti minimi in origine enucleati nella legge di gara.<br />
2.4. Il Collegio ritiene di dover accordare favore alla seconda delle due tesi in lizza.<br />
Il senso minimo e oggettivamente inequivocabile della previsione del capitolato è quello di imporre la presenza nel dispositivo di una tettarella completa di ghiera fissata al biberon (“<em>completa di ghiera a innesto rapido di fissaggio ai biberon</em>”).<br />
Dalla medesima previsione non è dato evincere, invece, quale debba essere il meccanismo di fissaggio e se questo implichi il necessario posizionamento della tettarella sopra o sotto la ghiera.<br />
Entrambe le soluzioni tecniche sono praticabili e la presenza nel mercato di dispositivi dell’uno e dell’altro tipo ne costituisce conferma.<br />
2.5. Neppure può sostenersi che esigenze di sicurezza imponessero come soluzione tecnica obbligata quella presente nel dispositivo poi premiato con l’aggiudicazione: non sussistono, o comunque non sono stati allegati elementi per sostenere che solo un fissaggio di questo tipo garantisca la perfetta tenuta della tettarella e sia in grado di scongiurarne, al massimo grado, il distacco dal biberon. D’altra parte, in un primo momento era stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della fornitura in favore dell’odierna appellante, senza che venisse sollevato alcun rilievo in ordine alla sicurezza del dispositivo; ed il successivo provvedimento di esclusione è conseguito alla riscontrata difformità dell’offerta rispetto alla caratteristica individuata nel chiarimento, ma non anche ad una valutazione qualitativa in ordine alla mancanza di tenuta e di sicurezza del biberon offerto dalla Labor Baby.<br />
<a>2.6. Ne viene che il chiarimento non ha assunto una funzione neutrale e meramente esplicativa di un contenuto implicito della clausola del capitolato; al contrario, esso ha introdotto un elemento addittivo che ha modificato la portata del requisito tecnico, restringendo la platea dei potenziali concorrenti al più circoscritto sottoinsieme degli operatori in grado di offrire biberon muniti di tettarella fissata con ghiera soprastante.</a><br />
In tal modo, non si è avuto l’effetto di esplicitare il significato (in ipotesi ambiguo od oscuro) della <em>lex specialis</em>, bensì di modificare inammissibilmente l’oggetto della prescrizione, mutandone strutturalmente il contenuto ed il senso, così integrando in termini restrittivi il requisito di cui al capitolato di gara.<br />
2.7. L’operato della stazione appaltante ha quindi contravvenuto al principio invalso nella materia delle pubbliche gare secondo il quale i chiarimenti, se trasparenti e tempestivi, possono, a determinate condizioni, dare luogo ad una sorta di interpretazione autentica, purché in nome della massima partecipazione e del principio di economicità dell&#8217;azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 781/2018).<br />
Esaminando una fattispecie raffrontabile, in quanto anch’essa incentrata su una ipotesi di chiarimento “restrittivo” (inteso cioè a circoscrivere la portata di un requisito originariamente delineato in senso più ampio), altra sezione di questo Consiglio di Stato ha concluso per l’inammissibilità di una tale operazione manipolativa, sostenendo che “<em>i chiarimenti sono invero ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio, ma non quando, proprio mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto a garanzia dei principi di cui all&#8217;art. 97 Cost.</em>” (Cons. Stato, sez. v, n. 6026/2019).<br />
In termini più generali, vale richiamare l’affermazione giurisprudenziale secondo la quale “<em>le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (cfr. Cons. Stato, IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; V, 15 aprile 2004, n. 2162)</em>” (Cons. Stato, V, n. 4307/2017).<br />
2.8. Alla stregua di quanto sin qui esposto, risulta fondato il motivo in esame e, specularmente, infondato il rilievo svolto dalla controinteressata nel senso della inammissibilità/irricevibilità dell’impugnativa di primo grado, conseguente alla mancata impugnazione dei chiarimenti resi in sede di gara dalla stazione appaltante, in quanto recanti previsioni asseritamente preclusive alla partecipazione della Labor Baby e, quindi, immediatamente lesive dei suoi interessi (v. memoria Lifetech del 27.12.2019, pagg. 3 e 4).<br />
Al di là della irrituale deduzione della eccezione (non rinnovata nel termine perentorio di cui all’art. 101 c.p.a.), proprio perché i chiarimenti non hanno la capacità di modificare la legge di gara e i termini e le condizioni di partecipazione alla stessa, nessun onere di impugnazione autonoma &#8211; e tantomeno immediata &#8211; si è venuto a determinare in capo alla Labor Baby; sicché, i vizi della errata interpretazione della legge di gara si sono riverberati sulla legittimità del provvedimento di esclusione, consentendone una autonoma impugnazione.<br />
<a>3. Nel ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, la società Labor Baby S.r.l., al fine di minare la legittimità del provvedimento di aggiudicazione in favore della controinteressata, ha contestato la conformità della relativa offerta tecnica e ha lamentato la violazione dei principi di massima apertura al mercato e di tutela della <em>par condicio</em> tra i concorrenti, i quali a suo dire avrebbero dovuto imporre alla stazione appaltante di escludere dagli inviti la Lifetech in quanto affidatario del servizio uscente o, al più, di motivare le specifiche ragioni che avrebbero potuto giustificare tale deroga.</a><br />
3.1. Sotto il primo profilo, la ricorrente ha sollecitato il sindacato giurisdizionale in ordine alla metodica di sterilizzazione dichiarata dalla controinteressata Lifetech Care in sede di presentazione dell’offerta. Si tratterebbe, a suo dire, di una modalità di sterilizzazione difforme dai requisiti minimi imposti dalla legge di gara, in quanto essa prevede l’utilizzo di ossido di etilene, un gas biocida che, secondo le raccomandazioni rese dal Ministero della Salute e secondo le stesse previsioni del capitolato di gara, non potrebbe essere utilizzato per sterilizzare i biberon destinati a neonati a termine.<br />
3.2. In ordine a tale contestazione, occorre sottolineare quanto motivato dal Tar ovvero che “<em>da caratteristiche tecniche riportate nella documentazione presentata dalla società Lifetech Care, si evince che alla voce &#8220;sterilizzazione-sterilisation&#8221; è descritto &#8220;sterile raggi</em>&#8220;, <em>metodica perfettamente rispondente ai requisiti richiesti dal capitolato e ulteriormente precisato nei chiarimenti</em>”.<br />
3.3. La parte appellante si è limitata a contrastare tale motivazione, censurandola come meramente recettiva delle tesi della controinteressata: nulla è stato dedotto, tuttavia, in merito alla fondatezza dei dati e degli argomenti in essa contenuti i quali, indipendentemente dalla loro fonte, appaiono idonei a smentire in punto di fatto il costrutto posto a base della censura.<br />
Il motivo, nella sua formulazione, ancora prima che infondato è dunque inammissibile, in quanto privo di un contenuto deduttivo realmente in grado di sottoporre a critica il capo decisorio contestato; esso va comunque respinto anche nel merito, in quanto privo di allegazioni idonee a contrastare i dati addotti dalla controparte e recepiti dal Tar.<br />
<a>3.4. Quanto al principio di rotazione, il giudice di prime cure ne ha escluso l’applicabilità laddove il nuovo affidamento avvenga, come nel caso di specie, tramite procedure nelle quali la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (v. §18 della sentenza n. 527/2019).</a><br />
Il principio è stato di recente confermato da questo Consiglio (sez. V, 5 novembre 2019 n. 7539) sul rilievo che anche “<em>alla stregua delle Linee guida n. 4 A.N.A.C., nella versione adottata con delibera 1 marzo 2018 n. 206 (v. in part. il punto 3.6), deve ritenersi che il principio di rotazione sia inapplicabile nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti</em>”.<br />
4. Per le ragioni esposte l’appello va accolto in relazione ai soli profili di cui al punto 2), con conseguente accoglimento <em>in parte qua </em>del ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti.<br />
5. Oltre alla richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati (esclusione e aggiudicazione), va accolta anche la richiesta di declaratoria di inefficacia del contratto intervenuto a valle della procedura di gara, in quanto stipulato in data 1.5.2019, quindi in violazione del termine dilatorio (di trentacinque giorni dall&#8217;invio dell&#8217;ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione) previsto dall’art. 32 comma 9 del d.lgs. n. 50\2016. Ciò impone a questo Giudice di dichiarare l&#8217;inefficacia del contratto ai sensi dell&#8217;art. 121, comma 1, lett. c) c.p.a., con decorrenza limitata alle prestazioni ancora da eseguire.<br />
6. La tutela in forma specifica conseguente alla caducazione degli atti impugnati, reintegrando la parte appellante nell’aspettativa al conseguimento della agognata commessa, sterilizza, al momento, l’interesse al risarcimento per equivalente pure invocato in aggiunta o in alternativa alla domanda impugnatoria. È naturalmente fatta salva la riproposizione della domanda risarcitoria per quei profili di utile, allo stato non determinabili, che comunque dovessero residuare all’esito del rinnovazione del segmento procedimentale oggetto di annullamento.<br />
7. L’andamento della lite (attestatasi su un esito di parziale fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente) e la particolarità delle questioni affrontate giustificano l’integrale compensazione delle spese con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.<br />
P.Q.M.<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />
lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza:<br />
&#8211; accoglie il ricorso di primo grado come integrato dai motivi aggiunti e annulla gli atti con essi impugnati, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione;<br />
&#8211; dichiara l&#8217;inefficacia del contratto nelle more stipulato tra AUSL Latina e Lifetech Care s.r.l., nei sensi e nei termini di cui in motivazione;<br />
&#8211; compensa le spese del doppio grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Roberto Garofoli, Presidente<br />
Giulio Veltri, Consigliere<br />
Giovanni Pescatore, Consigliere, Estensore<br />
Raffaello Sestini, Consigliere<br />
Umberto Maiello, Consigliere</p>
</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-4-2-2020-n-875/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2020 n.875 &#8211; Appalto dei lavori</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</a></p>
<p>Pres. Est. G. Serlenga Sull’annullamento della delibera della Giunta regionale del 5 giugno 2015, n. 1365. 1. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Art. 133 c.p.a. lett. c – Accordo contrattuale – Art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 92 – Contratto – Prestazioni sanitarie – Art. 8 bis d.lgs. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Est. G. Serlenga</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento della delibera della Giunta regionale del 5 giugno 2015, n. 1365.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Art. 133 c.p.a. lett. c – Accordo contrattuale – Art. 8 <em>quinquies</em> d.lgs. n. 502 del 92 – Contratto – Prestazioni sanitarie – Art. 8 <em>bis </em>d.lgs. n. 502 del 92&nbsp;</p>
<p>2. Prestazioni sanitarie – Accreditamento – Schema tipo di accordo – Accordo contrattuale – Clausola di salvaguardia – Art. 24 Cost. – Diritto di difesa&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Le controversie riguardanti la clausola di salvaguardia e i termini di pagamento dei corrispettivi inseriti negli accordi contrattuali che disciplinano le attività ambulatorie accreditate, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo <em>ex</em> art. 133, comma 1, lett. c. Gli accordi contrattuali per lo svolgimento di attività sanitarie accreditate involgono, infatti, anche profili organizzativi rendendo necessaria la verifica dell’azione autoritativa della P.A., dunque, non possono rientrare tra le controversie concernenti unicamente “indennità, canoni o altri corrispettivi” demandate alla giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p>2.&nbsp;La clausola di salvaguardia inserita negli accordi contrattuali che disciplinano le attività ambulatorie accreditate, con cui si rinuncia all’azione/impugnazione di provvedimenti determinati, non è violativa del diritto costituzionale di difesa in quanto è limitata a definire un conflitto già in essere o comunque relativo a concrete e definite questioni. Inoltre, chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta per assicurare la tutela di beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute.</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00875/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01311/2015 REG.RIC.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />
<strong>(Sezione Seconda)</strong></div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />
Anthea Hospital s.r.l., Città di Lecce Hospital s.r.l., D&#8217;Amore Hospital s.r.l. e Medicol s.r.l.,<br />
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Massimo Astolfi e Luca Alberto Clarizio e presso il loro studio domiciliate in Bari, alla via Nicola De Nicolo n. 7;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grimaldi e Sabina Ornella Di Lecce, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro, 31/33;&nbsp;<br />
Azienda Sanitaria Locale Bari, Azienda Sanitaria Locale Taranto non costituite in giudizio;&nbsp;<br />
Azienda Sanitaria Locale Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Pizzoli, n. 8;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>1) della DGR del 5.6.2015, n. 1365;<br />
2) delle precisazioni formulate dal &lt;<tavolo tecnico="">&gt; per la verifica degli adempimenti regionali svolti unitamente al Comitato permanente per la verifica dei LEA nella seduta del 4.4.2014, richiamate dalla DGR n. 1365/2015;<br />
3) della nota del dirigente del Servizio programmazione assistenza ospedaliera e specialistica dell’Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia ad oggetto &lt;<dgr 1365="" 5.6.2015="" del="" n.="">&gt; del 25.6.2015, prot. n. A00151/17897;<br />
4) della nota del dirigente del Servizio programmazione assistenza ospedaliera e specialistica dell’Area politiche per la programmazione della salute delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia ad oggetto &lt;<fondi 2015="" aa.ss.ll.="" anno="" committenti="" contratti-="" da="" di="" e="" erogatori="" gli="" l="" le="" per="" privati="" relativi="" remunerazione="" stipularsi="" tra="" unici="">&gt; del 28.1.2015, prot. n. A00/15/931;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale Lecce;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2017 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Luca Alberto Clarizio, per la ricorrente, avv. Sabina Ornella Di Lecce, per la Regione, e avv. Alessandra Ciocia, su delega dell&#8217;avv. Vito Aurelio Pappalepore, per l&#8217;Azienda resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1.Con la delibera di Giunta n.1365 del 5 giugno 2015, oggetto del presente gravame, la Regione Puglia ha introdotto modifiche allo schema tipo dell’accordo contrattuale approvato -ex art. 8&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;del d.lgs. n. 502/92 e ss.mm.- con precedente delibera n. 1798/2014, rivolto alle strutture istituzionalmente accreditate per l’attività ambulatoriale.<br />
Le società ricorrenti, tutte titolari di strutture accreditate, operanti nel territorio di Bari, Taranto e Lecce nel campo dell’erogazione di prestazioni di ricovero, ne censurano alcune disposizioni.<br />
Si è costituita l’A.S.L. Lecce eccependo il difetto di giurisdizione, la tardività del gravame per quanto concerne l&#8217;impugnazione dei provvedimenti regionali e l’inammissibilità del gravame stesso per omessa notifica ai controinteressati, contestando in ogni caso nel merito la fondatezza delle dedotte doglianze.<br />
Si è pure costituita l&#8217;intimata Regione Puglia, a sua volta eccependo l’inammissibilità del gravame poiché non notificato ai Ministeri competenti, della Salute e dell’Economia e delle Finanze; concludendo in ogni caso per il rigetto dello stesso.<br />
Alla pubblica udienza del 7 febbraio 2017 il ricorso è stato riservato per la decisione e la riserva è stata sciolta alla Camera di consiglio del 20 aprile successivo.<br />
2. Prima di affrontare il merito della controversia, deve sgombrarsi il campo dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle difese delle Amministrazioni resistenti.<br />
2.1. In primo luogo deve essere affrontata la pregiudiziale questione della giurisdizione sollevata dalla difesa dell’Asl Lecce, sul presupposto che la controversia involga profili squisitamente privatistici, relativi alla clausola di salvaguardia e ai termini di pagamento dei corrispettivi, come tali appartenenti alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
L’eccezione non può trovare accoglimento in ragione della previsione contenuta nell’art. 133, comma 1, lett. c del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010 n.104).<br />
L&#8217;accreditamento istituzionale, contemplato dall&#8217;art. 8&nbsp;<em>bis</em>, l. n. 502 del 1992, è invero costitutivo di un rapporto contrattuale conformato da finalità pubblicistiche, mediante il quale l&#8217;offerta di prestazioni sanitarie da parte della struttura privata viene inserita nell&#8217;ambito della programmazione sanitaria pubblica, previa fissazione di tariffe remunerative e delimitazione del tetto massimo di spesa; per quel che qui rileva, attribuisce al soggetto accreditato la qualifica di gestore di pubblico servizio (cfr. da ultimo sulla natura dell’accreditamento T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 14.9.2016, n. 4282) e comporta che gli accordi stipulati ai sensi del successivo art. 8&nbsp;<em>quinquies</em>&nbsp;siano inquadrabili nello schema della concessione di pubblico servizio.<br />
Di qui la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. c) citato, dalla quale restano escluse soltanto le controversie concernenti &#8220;indennità, canoni o altri corrispettivi&#8221;.<br />
Tali controversie, riservate alla giurisdizione del giudice ordinario, sono sostanzialmente quelle contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del servizio: contenuto in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio &#8220;obbligo-pretesa&#8221;, senza che assuma rilievo un potere d&#8217;intervento riservato alla P.A. per la tutela d&#8217;interessi generali, come di recente chiarito dalla Cassazione a sezioni unite (cfr. sentenza n. 22233/2016).<br />
Più precisamente, la suprema Corte ha chiarito che “..<em>appartiene alla giurisdizione del G.O. la controversia che abbia ad oggetto soltanto l&#8217;effettiva debenza dei corrispettivi in favore del concessionario, senza implicare la verifica dell&#8217;azione autoritativa della P.A., posto che, nell&#8217;attuale sistema sanitario, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti accreditati viene effettuato nell&#8217;ambito di appositi accordi contrattuali, ben potendo il giudice ordinario direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito fatto valere dal privato”.</em><br />
La presente controversia attiene invece a profili organizzativi del servizio sanitario, connotati da evidenti aspetti autoritativi, a fronte dei quali la posizione dei soggetti incisi è di interesse legittimo.<br />
Si tratta di rapporti convenzionali –come detto- non inquadrabili in ambito civilistico: sia la quantità di prestazioni oggetto dell&#8217;accordo che il loro prezzo – e cioè la prestazione e la controprestazione, che dovrebbero costituire il nucleo centrale del sinallagma contrattuale- vengono stabiliti a monte, in via autoritativa, dall&#8217;Amministrazione che, sulla base di uno schema sostanzialmente concessorio, individua i soggetti cui consentire di svolgere prestazioni sanitarie per conto del S.S.N..<br />
2.2. Non è parimenti suscettibile di favorevole apprezzamento l&#8217;eccezione con cui la ASL Lecce ha prospettato la tardività del proposto gravame -notificato il 19 ottobre 2015- relativamente all&#8217;impugnazione della delibera di Giunta Regionale pubblicata il 20.7.2015, stante l&#8217;estrema genericità della sua formulazione. Non è stato, invero, rigorosamente dimostrato che le ricorrenti abbiano avuto conoscenza della suddetta deliberazione in data anteriore ai 60 giorni antecedenti la data di notifica del gravame.<br />
2.3. Quanto al dedotto profilo di inammissibilità, deve rimarcarsi che nella presente controversia non esistono -in senso tecnico e formale- controinteressati, posto che nei provvedimenti impugnati non viene individuato alcuno specifico soggetto che dovrebbe rivestire tale qualifica (art. 41 co. 2° c.p.a.); né –considerata la natura delle determinazioni gravate- è dato rinvenire controinteressati in senso sostanziale.<br />
Le ricorrenti non avevano pertanto, ai fini dell&#8217;ammissibilità dell’azione, alcun onere di notificazione a soggetti diversi dalle amministrazioni intimate.<br />
2.4. Infondata anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai Ministeri competenti sollevata dalla difesa regionale.<br />
A tal riguardo sono fondate le argomentazioni esposte dalla difesa delle ricorrenti.<br />
L&#8217;art. 12 dell&#8217;Intesa Stato Regioni del 23.3.2005 ha istituito il tavolo di verifica degli adempimenti di cui all&#8217;art. 1, comma 184, lettera c), l. n.311/2004. Il tavolo è composto dai rappresentanti del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze nonché delle altre istituzioni indicate nel richiamato art. 12 e procede esclusivamente alla verifica degli adempimenti che le Regioni sono tenute a rispettare per accedere ai finanziamenti nazionali previsti dall&#8217;art. 1, comma 184, lettera c) l. n. 311/2004.<br />
Gli esiti dell&#8217;attività di verifica sono comunicati al Tavolo politico, il quale esprime il proprio parere. Il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, preso atto del parere espresso dal Tavolo politico, provvede all&#8217;erogazione o meno dei finanziamenti in favore delle Regioni.<br />
I Ministeri non hanno, quindi, alcuna competenza in merito ai contenuti dello schema-tipo degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs n. 502/92 in quanto il rapporto è tra lo Stato e le Regioni.<br />
2.5. Va rigettata, infine, l’eccezione dell’Asl resistente di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.<br />
La sopravvenuta delibera di Giunta Regionale n. 981/2016, recante modifiche allo schema-tipo dell’accordo contrattuale di cui si tratta, poiché mantiene immodificati vari articoli oggetto del presente gravame (in particolare l’art. 8, comma 6), non può dirsi totalmente innovativa della DGR n. 1365/2015; quest’ultima, quindi, mantiene i suoi effetti con la conseguenza che non può escludersi in capo alle ricorrenti l’interesse a vederla rimossa (cfr. in proposito C.d.S., Sez. IV, 1.8.2016, n. 3458).<br />
3. Il ricorso è, comunque, infondato nel merito.<br />
3.1. In ossequio ad esigenze di priorità logica, si procede allo scrutino del terzo e quarto motivo di ricorso nella parte in cui viene dedotta la nullità del provvedimento impugnato per violazione e/o elusione del giudicato in riferimento all’art. 8, comma 6 dello schema-tipo in questione.<br />
Le doglianze sono infondate.<br />
Nel caso di specie non sussiste alcuna violazione del giudicato cautelare.<br />
E’ pur vero che il TAR di Bari, sezione seconda, con ordinanza n. 44/2015 resa tra le stesse parti nel giudizio n. 1643/2014 R.G. sospendeva l’efficacia della D.G. della Regione Puglia n. 1798/2014 limitatamente alla clausola di salvaguardia.<br />
La Regione Puglia, con delibera di Giunta n. 1365/2015, nell’apportare modifiche allo schema tipo degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/92, oggetto di impugnazione nel presente giudizio, riproduceva la predetta clausola di salvaguardia ma ne sospendeva l’efficacia a mezzo dell’introduzione di una postilla del seguente tenore:<em>“ la clausola di salvaguardia richiamata nell’art. 8 di ogni singolo contratto, non produce alcun effetto in attesa degli esiti della decisione di merito.”.&nbsp;</em>Così provvedendo l’amministrazione regionale si è adeguata al&nbsp;<em>dictum</em>&nbsp;dell’ordinanza cautelare sopra indicata.<br />
E, in effetti, i contratti stipulati dalle ricorrenti per l’anno 2015 con le ASL di appartenenza, peraltro non impugnati (Citta di Lecce Hospital S.r.l. il 16 settembre 2015; Anthea Hospital s.r.l., D’Amore Hospital GVM e Medicol s.r.l. il 1° ottobre 2015), riportano la sopra descritta postilla; pertanto, la clausola di salvaguardia non ha avuto efficacia per la durata di detti atti nel pieno rispetto del giudicato cautelare.<br />
La decisione cautelare ha –com’è ovvio- portata limitata e transitoria nel tempo e risulta inidonea a dare un assetto definitivo ai rapporti in contesa, essendo finalizzata ad impedire che nel corso del giudizio vi sia una modificazione delle situazioni sostanziali coinvolte, insuscettibile di ripristino con la decisione di merito. Il disposto cautelare non è, dunque, idoneo a comprimere il potere dell&#8217;amministrazione di provvedere sino al passaggio in giudicato della decisione, precludendo alla stessa di pronunciarsi nuovamente sulla stessa questione, dovendosi invece ritenere inibiti solo atti che, in concreto ed in qualsiasi forma, siano preordinati a sostituirsi o a dare esecuzione all&#8217;originario provvedimento, pur privato di autoritarietà dalla detta decisione cautelare (cfr. T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro, Sez. II, 3.10.2007, n. 1452).<br />
Non si rinviene, dunque, nella fattispecie la lamentata violazione.<br />
3.2. Venendo, poi, ai motivi rubricati sub 1-2-5-6-7 del ricorso, possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti diretti a contestare la cd. clausola di salvaguardia di cui all’art. 8, comma 6, dello schema tipo di accordo allegato alla delibera di Giunta Regionale impugnata, sotto diversi profili.<br />
Le censure sono infondate.<br />
L’ultima versione della clausola di in questione così dispone:<em>“con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe, di ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente accordo/contratto la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i suddetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti o conoscibili”.</em><br />
Le censure dirette a demolire tali previsioni non possono trovare accoglimento sulla scorta dell’orientamento delineatosi in giurisprudenza e già condiviso da questa Sezione (cfr. le recenti pronunzie nn. 631 e 632 del 2017; in termini Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, n. 2091/2016, sul solco di precedenti del Consiglio di Stato); orientamento che sostanzialmente riconduce la clausola in questione ad un regolamento contrattuale, facendone discendere la natura transattiva rimessa all’autonomia negoziale delle parti (pubblica e privata) non affatto “costrette” ad accettarla, sussistendo l’alternativa, per le strutture private, di rimanere nel mercato libero.<br />
Siffatti principi sono stati da ultimo ribaditi anche dal giudice di appello con ordinanza del 27 gennaio 2017 n. 337 che così recita: ”<em>Considerato quanto affermato da questa Sezione (cfr. ord. n. 906 del 2015, relativa alle analoghe clausole di salvaguardia predisposte da altra Regione, sottoposta a diversa disciplina di rientro dal disavanzo sanitario), nel senso che: &#8211; non si ravvisa una evidente violazione del diritto costituzionale ad agire in giudizio a tutela dei propri diritti e interessi legittimi, dal momento che: a) la clausola contestata è limitata a definire un conflitto già in essere o potenziale relativo a concrete e definite questioni; b) chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute; c) in alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel mercato privato;- in tali circostanze, dominate dalla esistenza di un grave disavanzo e dalla necessità di corrispondere comunque a superiori diritti costituzionali facenti capo alla generalità della popolazione, la clausola di salvaguardia, in quanto sia limitata ai rapporti già in essere o che vengano contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi, possa equivalere ad una formula transattiva necessaria in presenza di fattori e vincoli di ordine costituzionale e finanziario che sovrastano la volontà delle parti</em>” (cfr. in termini anche le coeve ordinanze nn. 335 e 336 del 2017)<br />
Si rammenta a proposito delle prioritarie esigenze di contenimento della spesa pubblica che la Regione Puglia è stata assoggettata al Piano Operativo per il 2013-2015 approvato con D.G.R. n. 1403 del 4 luglio 2014, in prosecuzione del Piano di rientro 2010-2012, recante precise indicazioni sul contenuto dei contratti da stipularsi; ciò al fine di evitare violazioni dei vincoli finanziari prescritti dallo Stato (come ampiamente rilevato dalla difesa delle resistenti).<br />
3.3.Oggetto dell’ottavo e nono motivo di ricorso è, poi, l’art. 8, comma 4, dello schema tipo dell’accordo contrattuale il quale dispone:&nbsp;<em>“nel caso in cui l’Erogatore abbia già sottoscritto specifico contratto di prestazione per l’anno corrente, fermo il tetto invalicabile di remunerazione per questi già fissato dall’Azienda ASL per quanto ivi non regolamentato o difformemente regolamentato rispetto ai contenuti del presente atto, quest&#8217;ultimo si intende integrativo del precedente. In caso di mancata sottoscrizione da parte dell’Erogatore dell&#8217;atto aggiuntivo, si applicano con effetto immediato le disposizioni previste dall&#8217;art. 27 co. 4 e 5 della 1.n. 8/2004 e s.m.i. “.</em><br />
Le censure formulate da parte ricorrente sono inammissibili per difetto di interesse.<br />
E’ appena il caso di rimarcare che, nel processo amministrativo, l&#8217;interesse a ricorrere può dirsi sussistente solo qualora gli atti impugnati siano in grado di arrecare un&nbsp;<em>vulnus&nbsp;</em>al ricorrente non essendo, viceversa, consentito ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità violata (cfr. da ultimo C.d.S., sez. IV, 17.3.2017, n. 1192), in assenza di una lesione concreta ed attuale nella sfera giuridica dell’interessato (cfr. T.A.R. Campania &#8211; Napoli, Sez. I, 13.12.2016, n. 5693).<br />
Nella fattispecie, le ricorrenti non hanno dimostrato di aver subito o che potrebbero -quanto meno in via presuntiva- subire una concreta lesione da detta disposizione, in quanto non hanno prodotto in atti un eventuale contratto già stipulato per l’anno 2015 con le Aziende sanitarie di appartenenza che sia differente nei contenuti dal contratto-tipo; e, peraltro, risulta che abbiano sottoscritto il contratto per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore delle Aziende di appartenenza per l’anno 2015 in data successiva alla pubblicazione della delibera di Giunta Regionale che riproduce detto articolo, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 103 del 20.7.2015.<br />
In ogni caso: a) l’interpretazione proposta dalle ricorrenti è tutt’altro che pacifica, richiedendo la verifica della prassi applicativa da parte delle Aziende sanitarie stipulanti; b) si è in presenza di contratti per adesione, rispetto ai quali l’inserzione di clausole è volta al perseguimento dell’interesse generale a consentire l’adeguamento ad eventuali sopravvenienze normative, in particolare in tema di budget da assegnare alle strutture sanitarie accreditate e di rispetto degli equilibri economico-finanziari delle Regioni (si vedano in proposito i principi espressi dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1252/2011).<br />
Pertanto, in disparte l’inammissibilità, le censure in esame non convincono.<br />
3.4. Ancora, con il motivo di ricorso rubricato sub 10, si contestano i termini di liquidazione dei tetti di remunerazione assegnati a ciascuna disciplina sotto forma di acconti (45 gg) e di conguagli (120 gg) per violazione del d.lgs n. 231/2002; decreto che prevede, per i pagamenti, il termine massimo di trenta giorni.<br />
Anche siffatta doglianza non appare tuttavia condivisibile balla luce delle considerazioni già svolte da questa Sezione nella precedente sentenza n. 632/2017, al cui iter argomentativo si rinvia.<br />
3.5. Con il motivo sub 11 del ricorso si contesta invece la formulazione dell’art. 2, comma 8, dello schema tipo nella misura in cui non consentirebbe all’erogatore, raggiunto il limite invalicabile del budget annuale distinto per disciplina e tipologia, l’utilizzo dei posti letto accreditati rimasti inutilizzati per prestazioni libero professionali, con oneri a carico di pazienti paganti privatamente.<br />
La doglianza, per come è formulata, è perplessa e sganciata dal dato testuale alla stregua del quale “<em>Qualora il tetto di spesa mensile sia già stato integralmente utilizzato dalla struttura accreditata il posto letto accreditato potrà essere utilizzato (solo da quel momento) per i residui giorni del mese anche per i pazienti solventi a titolo privato”</em>&nbsp;(cfr. punto 8, ult. cpv.).<br />
E’ evidente, alla luce dell’art.1 comma 9 dello schema-tipo in esame, di cui si dirà al punto successivo, che il riferimento al budget mensile e non già annuale (profilo più specificamente contestato dalle ricorrenti con il motivo in esame) trova la sua ragion d’essere nell’economia complessiva delle clausole; infatti, è previsto che il budget annuale venga speso sostanzialmente in dodicesimi, salvo le oscillazioni limitate e le conseguenti compensazioni consentite dal regolamento contrattuale (cfr. appunto art. 1, comma 9).<br />
Non si comprende, pertanto, la censura di asserita logicità della clausola in esame né la ragione ultima per cui venga ritenuta “<em>immotivatamente restrittiva della libertà imprenditoriale delle strutture</em>” (cfr. ricorso, pag. 20, ult. cpv.).<br />
In ogni caso, sulla funzione precauzionale da assegnarsi alla clausola contrattuale che intenda vietare l’utilizzazione di un posto convenzionato in regime di libera professione si vedano i precedenti di questa Sezione (cfr. sentenze nn. 1441 e 1442 del 2013).<br />
3.6. Oggetto del motivo rubricato sub 12 è, infine, il disposto dell’art. 1, comma 9, dell’accordo-tipo con cui, a detta delle ricorrenti, si imporrebbe all’erogatore la rigida suddivisione del tetto di spesa assegnato in dodicesimi (uno per ciascun mese dell’anno), ricevendone la relativa remunerazione, senza possibilità di deroga alcuna.<br />
Si riporta di seguito la clausola controversa: “<em>L’erogatore si impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente l’equità dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d’attesa, e l’utilizzazione del tetto annuale suddiviso per dodicesimi</em>”.<br />
La doglianza riferita a siffatta previsione non è, però, condivisibile alla stregua delle considerazioni già svolte da questa Sezione nella sentenza n. 1441/2013, al cui iter motivazionale si rinvia.<br />
Ed invero, il riferimento alla clausola contrattuale di cui all’art. 1, comma 9, va integrato con le previsioni contenute negli artt. 2, punto 1, e 6, lett. n).<br />
La lettura complessiva dello schema contrattuale rende certamente edotti del fatto che l’erogatore sia tenuto alla continuità delle prestazioni in tutti i mesi dell’anno onde garantire, attraverso un’adeguata ed uniforme suddivisione del tetto complessivo, la continuità delle prestazioni assistenziali per conto del SSN, prevenendo la non infrequente prassi che la struttura accreditata, raggiunto il limite annuale, sospenda la propria attività negli ultimi mesi dell’anno, lasciando i pazienti privi delle necessarie prestazioni sanitarie; tuttavia, non è affatto scontato l’assunto su cui poggia la tesi difensiva di parte ricorrente, che sia stato stabilito un rigido tetto di prestazioni mensili erogabili.<br />
La richiamata sentenza ha inteso ipotizzare una distinzione tra gli obblighi gravanti in capo agli enti erogatori e gli obblighi gravanti sulla committente ASL; per cui solo l’Azienda sanitaria sarebbe rigidamente tenuta ad una remunerazione mensile, suddividendo il tetto di spesa erogabile in dodicesimi ma un obbligo analogo non sarebbe rinvenibile in capo agli erogatori.<br />
In effetti, lo schema di contratto oggetto del presente gravame espressamente mette in conto la possibilità di oscillazioni mensili ragionevoli, non superiori al 10%, con l’obbligo per l’erogatore di recuperare la maggiore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nel bimestre successivo; e in tale direzione vanno le modifiche apportate all’art. 1 co.9 &#8211; allegato A) in esame, dalla più volte citata delibera di Giunta Regionale n. 981/2016. Ed invero, la clausola&nbsp;<em>de qua</em>&nbsp;nel testo più recente così recita:&nbsp;<em>“ L’erogatore s’impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell’anno e conseguentemente l’equità dell’accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d’attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni mensili ragionevoli, con l’obbligo per l’erogatore di recuperare la maggiore o minore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nell’ambito del quadrimestre, che convenzionalmente s’intende : Gennaio – Aprile, Maggio – Agosto, Settembre -Dicembre”.</em><br />
Per tutto quanto precede, il motivo di ricorso sub 12 non può trovare accoglimento.<br />
4. Stante tuttavia il carattere di novità delle questioni trattate, trova giustificazione la compensazione integrale delle spese di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 7 febbraio 2017 e 20 aprile 2017, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giacinta Serlenga, Presidente FF, Estensore<br />
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario<br />
Flavia Risso, Referendario<br />
<strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE<br />
Giacinta Serlenga</strong></p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>IL SEGRETARIO<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</fondi></dgr></tavolo></div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-28-7-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2017 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</a></p>
<p>Pres Di Santo /Est. Lattanzi Illegittima la gara al massimo ribasso per l&#8217;affidamento di servizi legali 1. Processo amministrativo – Ricorso collettivo – Natura giuridica – Conseguenze. &#160; 2. Contratti della P.A. – Criteri di aggiudicazione prezzo più basso – Illegittimo – Per attività legale – Ragioni. &#160; 3. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres Di Santo /Est. Lattanzi</span></p>
<hr />
<p>Illegittima la gara al massimo ribasso per l&#8217;affidamento di servizi legali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Ricorso collettivo – Natura giuridica – Conseguenze.<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della P.A. – Criteri di aggiudicazione prezzo più basso – Illegittimo – Per attività legale – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
3. Contratti della P.A. – Principio di trasparenza e pubblicità – Applicabili anche ai servizi esclusi dall’art 95 del d.lgs. 50/2016 – Ragioni.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, il requisito dell&#8217;identità di situazioni sostanziali e processuali, ossia che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi&nbsp; e il requisito dell&#8217;assenza di un conflitto di interessi tra le parti.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;2. L’art. 95 del D.l. 95/2016 e la direttiva 2014/24/UE, dispongono che l’applicazione di criteri di aggiudicazione si fondano su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate. Conseguentemente, il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l’applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti dall’art. 95 co. 4 del d.lgs. 50/2016. In tale prospettiva, il criterio qualità/prezzo è coniugabile con il disposto dell’art. 2233, 2° comma, cod. civ., che – nel disciplinare il contratto d’opera intellettuale, cui è pur sempre riconducibile l’attività legale il quale dispone che “<em>in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione</em>”. Ne consegue che è illegittima la scelta dell’amministrazione di procedere con il criterio del prezzo più basso, atteso che esso non è compatibile con le disposizioni dell’art. 95 del codice, poiché il legislatore ne ha reso possibile l’applicazione solo in presenza di prestazioni ripetitive ovvero standardizzate, connotati questi che certo non possono ritenersi propri della attività legale che si caratterizza, invece, proprio per la peculiarità e specificità di ciascuna questione, sia essa contenziosa o stragiudiziale.<br />
&nbsp;<br />
3. I servizi esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice (come quello in esame dell’attività legale in esame) sono comunque soggetti ai “<em>principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica</em>” ex art. 4 Codice. Pertanto l’applicazione dei principi di trasparenza e di pubblicità richiedono che ogni potenziale offerente sia messo in condizione di essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie all’appalto in modo tale da consentire un’offerta completa ed adeguata. (Nel caso in esame, l’amministrazione comunale ha omesso del tutto l’applicazione di questi principi. Infatti, nessuna motivazione è stata data in ordine alla congruità del compenso posto a base di gara, e non è stata effettuata alcuna istruttoria per determinare i parametri, quali la tipologia o quantità del contenzioso anche prendendo in considerazione gli anni precedenti, idonei per determinare il prezzo posto a base di gara e per permettere un’offerta consapevole. Infatti, l’impossibilità di predeterminare il numero e gli importi dei procedimenti contenziosi, nonché la qualità e quantità dell’attività stragiudiziale, preclude qualsiasi serio apprezzamento della congruità dell’importo a base d’asta che, almeno teoricamente, l’amministrazione avrebbe potuto confortare ove avesse fornito dati statistici desunti dall’attività svolta negli anni precedenti).</div>
<div style="text-align: justify;">
&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>Pubblicato il 31/05/2017				</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00875/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 01875/2016 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia</strong><br />	<br />
			<strong>Lecce &#8211; Sezione Seconda</strong><br />	<br />
			ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 1875 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Ordine degli Avvocati di Lecce presso Corte d&#8217;Appello di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luciano Ancora, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Camera Amministrativa Distrettuale Avvocati di Lecce Brindisi Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Ancora, Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Associazione Italiana dei Giovani Avvocati &#8211; Aiga Sezione di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Guglielmo Napolitano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Valeria Pellegrino, rappresentata e difesa da se medesima , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Luciano Ancora, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Guglielmo Napolitano, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Cosimo Rampino, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;<br />	<br />
			Vincenzo Caprioli, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Comune di Racale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>			Daniele Santantonio, non costituito in giudizio;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>			&#8211; della delibera G.C. n. 143 del 30.6.2016;<br />	<br />
			&#8211; della determina dirigenziale n. 745/RG del 2.11.2016;<br />	<br />
			&#8211; del bando di gara per l&#8217;affidamento del servizio giuridico-legale per il Comune di Racale del 2.11.2016 e dell&#8217;allegato disciplinare di oneri, pubblicato sull&#8217;Albo Pretorio del Comune di Racale dal 2.11.2016 al 23.11.2016;<br />	<br />
			&#8211; dell&#8217;aggiudicazione provvisoria del 24.11.2016 a favore dell&#8217;avv. Daniele Santantonio, pubblicato sull&#8217;Albo Pretorio il 24.11.2016;<br />	<br />
			&#8211; della determina n. 823/RG del 30.11.2016;<br />	<br />
			di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Racale;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 marzo 2017 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi gli avv.ti V. Pellegrino, G. Misserini e G. Capozzi, per i ricorrenti, e l’avv. A. Scalcione, in sostituzione dell&#8217;avv. prof. F.sco Saverio Marini, per il Comune;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>			I ricorrenti hanno impugnato gli atti con cui il comune di Racale ha indetto una gara, per l’affidamento della gestione del contenzioso e del supporto giuridico-legale ai vari uffici, e la successiva aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
			I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001; eccesso di potere per falsa applicazione del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per carenza di istruttoria. 2. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste. 3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95 e 83 del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste; carenza di istruttoria. 4. Violazione di legge; violazione d.lgs. 50/2016 e, in particolare, degli artt. 3 e 95, comma 2; violazione del d.m. 55/2014; violazione dell’art. 2233, comma 2, c.c.; violazione dei principi i tema di appalto a corpo e di indeterminatezza dell’oggetto. 5. Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 17, 4, 60 e 95, del d.lgs. 50/2016; violazione dei principi generali in materia di organizzazione e struttura dei servizi comunali, anche di cui al d.lgs. 267/2000; violazione degli artt. 18, 19 e 23 della l. 247/2012; violazione dei principi generali in tema di obbligo di svolgimento del concorso pubblico; falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del d.lgs. 165/2001, dell’art. 110, comma 6 del d.lgs. 267/2000, dell’art. 2222 e ss. c.c. e dell’art., comma 56, della l. 244/2007, in considerazione anche del d.l. 112/2008; assoluta carenza motivazionale; violazione di legge; sviamento di potere.<br />	<br />
			Sostengono i ricorrenti: che la prestazione professionale prevista dal bando non rientra nell’ambito di applicazione del d.lgs. 50/2016, ma deve ritenersi regolata dagli artt. 7 e 8 del d.lgs. 165/2001; che la prestazione di rappresentanza legale non rientra nell’ambito dell’appalto; che comunque, anche a voler ammettere l’appalto di servizi legali, non è possibile affidare questi servizi con il criterio del massimo ribasso e senza idonei criteri di selezione; che, in ragione dell’importo a base d’asta, l’affidamento del servizio, essendo sottosoglia, risulta disciplinato dall’art. 95 del Codice che ammette il criterio del minor prezzo solo per i servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; che non sono stati indicati idonei criteri di selezione; che sussiste una carenza di istruttoria in ordine alla determinazione dell’importo del prezzo base su cui operare il ribasso; che si tratta di un contratto a misura e non a corpo; che il prezzo previsto è violativo dell’art. 2233, comma 2, c.c.; che, in ragione delle modalità di svolgimento del servizio richiesto, si è, in sostanza, acquisita senza concorso la disponibilità di prestazioni professionali assimilabili a quelle del lavoro dipendente; che ciò integra una ulteriore illegittimità sotto il profilo dell’incompatibilità con il regime proprio dell’attività dell’avvocato esercente la libera professione.<br />	<br />
			I ricorrenti hanno poi chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla questione se la direttiva 2014/24/UE osti a una disciplina nazionale che preveda la possibilità di indire una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento di un appalto di servizi legali.<br />	<br />
			Il Comune, con memoria del 16 gennaio 2017, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per la disomogeneità delle posizioni sostanziali vantate dai ricorrenti, nonché per difetto di legittimazione a ricorrere in capo alle varie categorie di ricorrenti, e l’irricevibilità del ricorso.<br />	<br />
			Nel merito ha rilevato: che con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti non si può più applicare l’art. 7, comma 6, d.lgs. 165/2001; che il nuovo codice chiarisce che lo svolgimento di attività giuridico-legale in favore delle amministrazioni configura un appalto di servizi; che le amministrazioni possono scegliere di avviare una vera e propria procedura di gara; che nessuna norma preclude l’utilizzo del criterio del massimo ribasso; che l’art. 95 del codice non può applicarsi al caso in esame posto che è uno dei servizi per i quali trovano applicazione solo gli artt. 140, 142, 143 e 144; che nessuna disposizione impone alla stazione appaltante di prevedere speciali criteri di qualificazione; che alla procedura hanno partecipato 17 professionisti con la conseguenza che il prezzo determinato non può ritenersi incongruo; che le tariffe professionali sono state abrogate; che il Comune non ha assunto alcun nuovo dipendente.<br />	<br />
			Con ordinanza 21/2017 è stata accolta la richiesta misura cautelare.<br />	<br />
			Le parti hanno depositato ulteriori memorie.<br />	<br />
			Alla pubblica udienza del 29 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.				</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>			1. Ha carattere preliminare l’esame delle eccezioni di inammissibilità proposte dalla difesa comunale.<br />	<br />
			1.1. Infondata è l’eccezione con la quale si contesta l’ammissibilità del ricorso collettivo.<br />	<br />
			Sul punto va richiamato il pacifico indirizzo in base al quale il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel solo caso in cui sussistano, congiuntamente, il requisito dell&#8217;identità di situazioni sostanziali e processuali &#8211; ossia che le domande giudiziali siano identiche nell&#8217;oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi &#8211; e il requisito dell&#8217;assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr.&nbsp;<em>ex plurimis</em>&nbsp;Tar Lecce, sez. III, 08 agosto /2016, &nbsp;n. 1324; Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, nr. 831; id., sez. III, 20 maggio 2014, nr. 2581; id., sez. IV, 29 dicembre 2011, nr. 6990).<br />	<br />
			Nel caso in esame sussistono i requisiti per la proposizione del ricorso collettivo atteso che tra i ricorrenti non vi è alcun conflitto di interessi, tendendo tutti alla tutela della dignità professionale; la domanda giudiziale formulata è la stessa, avendo chiesto tutti l’annullamento dei medesimi atti e le censure formulate avverso gli atti impugnati sono le stesse.<br />	<br />
			1.2. In relazione alla dedotta inammissibilità per difetto di legittimazione si rileva quanto segue.<br />	<br />
			L’eccezione è fondata per quanto riguarda l’Ordine degli Avvocati, posto che, com’è stato precisato dall’Adunanza Plenaria (9/2015) “<em>è, inoltre, indispensabile che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli associati, che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all’associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio (cfr. ex multis Cons. St., sez. III, 27 aprile 2015, n.2150)”.</em><br />	<br />
			Nel caso in esame, l’interesse di cui si chiede tutela (la dignità professionale) è un interesse che pur appartenendo alla generalità della categoria degli associati, e quindi anche agli avvocati che hanno partecipato all’appalto in questione, e in particolare all’avvocato controinteressato che è risultato aggiudicatario, si pone in conflitto con l’interesse al bene della vita da questi ultimi concretamente perseguito attraverso la partecipazione alla gara in questione.<br />	<br />
			1.3. Discorso diverso deve essere fatto per la Camera Amministrativa e l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati, posto che per queste associazioni non è stata data la prova dell’appartenenza del controinteressato, o anche degli altri avvocati partecipanti, a queste associazioni.<br />	<br />
			1.4. Deve, poi, ritenersi ammissibile il ricorso dei singoli avvocati, posto che questi contestano in radice l’avviso pubblico, perché contiene varie disposizioni ritenute incompatibili con l’ordinamento forense, tra cui quella che prevede la corresponsione di un compenso ritenuto irrisorio – per tutte le procedure contenziose e stragiudiziali, per un anno, l’importo a base d’asta era di € 18.000,00 e quello di aggiudicazione di € 6.633,00 &#8211; a fronte della mole del contenzioso dell’ente. “<em>Ne consegue che si rientra nell&#8217;ambito dell&#8217;impugnazione delle clausole degli atti di indizione di procedure selettive che rendono impossibile la stessa formulazione dell&#8217;offerta, per le quali la giurisprudenza amministrativa ammette pacificamente l&#8217;impugnabilità immediata indipendentemente dalla presentazione dell&#8217;istanza di partecipazione. Non avrebbe, infatti, senso partecipare a una selezione che si ritiene non avrebbe potuto essere indetta alle condizioni previste nel bando</em>” (così Tar Palermo, sez. III, 22 dicembre 2016,&nbsp;n. 3057).<br />	<br />
			1.5. Infondata è poi l’eccezione di tardività.<br />	<br />
			Il ricorso concerne l’affidamento di un pubblico servizio, sicché trova applicazione la disposizione speciale di cui all&#8217;art. 120 comma 5 c.p.a., a mente del quale&nbsp;<em>&#8220;per l&#8217;impugnazione degli atti di cui al presente articolo</em>&nbsp;[cioè dei provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, n.d.r.]&nbsp;<em>il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all&#8217;articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all&#8217;articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell&#8217;atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è disciplinata dall&#8217;articolo 42&#8243;</em>.<br />	<br />
			Secondo la giurisprudenza che si condivide “<em>La disposizione fa decorrere il termine d&#8217;impugnazione &#8220;dalla conoscenza dell&#8217;atto&#8221;, che è concetto ben diverso da quello di &#8220;piena conoscenza&#8221; richiamato dalla norma generale, siccome interpretato da una costante giurisprudenza. Dunque, in mancanza della prova della conoscenza dell&#8217;atto, il termine per impugnare l&#8217;affidamento non poteva che decorrere dalla pubblicazione della deliberazione all&#8217;albo pretorio, pubblicazione che realizza &#8211; per l&#8217;appunto &#8211; la conoscenza (legale) dell&#8217;atto</em>” (Tar Liguria, sez. II, 08 febbraio 2016, n. 120).<br />	<br />
			Ora, tenuto conto che il bando è stato pubblicato nell’albo pretorio dal 2 novembre 2016 al 23 novembre 2016, e che il ricorso è stato notificato il 22 dicembre 2016, lo stesso risulta tempestivo.<br />	<br />
			2. Nel merito.<br />	<br />
			2.1. Infondato è il motivo di ricorso con cui si contesta l’applicazione alla tipologia di servizi in questione della disciplina del d.lgs. 50/2016.<br />	<br />
			Il nuovo codice dei contratti, che, per quanto qui interessa, ha fedelmente recepito le direttive comunitarie, ha mantenuto i servizi legali tra gli appalti elencati nell’allegato IX, cui si applica il regime “alleggerito” ex artt. 140 e ss., mentre all’art. 17 sono elencati tra gli appalti esclusi dall’applicazione del codice quelli di servizi concernenti cinque tipologie di servizi legali tra cui, per quanto qui interessa, quelli di “<em>rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell&#8217;articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni</em>”.<br />	<br />
			Nel caso di specie, è pacifico che il bando aveva ad oggetto sia l’affidamento relativo all’attività contenziosa, rientrante nel citato art. 17, sia l’affidamento di attività stragiudiziale rientrante negli appalti di servizi di cui al citato allegato IX.<br />	<br />
			Quest’ultima, soprattutto quando ha carattere generale, deve essere affidata nel rispetto delle previsioni del codice dei contratti.<br />	<br />
			Nel caso in esame non è possibile apprezzare se risulti prevalente l’attività contenziosa (il cui affidamento è sottratto al codice dei contratti) o quella stragiudiziale (da affidare nel rispetto del codice dei contratti e delle altre norme dell’ordinamento applicabili) e, a ben vedere, non è neanche necessario tale accertamento poiché l’amministrazione ha inteso operare un unico affidamento sia per il contenzioso sia per l’attività stragiudiziale, di talchè una siffatta scelta non poteva che comportare la necessità della procedura ad evidenza pubblica, quale che fosse l’estensione e il “peso” delle attività stragiudiziali, pena, altrimenti, la violazione delle norme che ne regolano l’affidamento. Peraltro, la ordinaria sottrazione dell’affidamento del contenzioso alle procedure del codice dei contratti non preclude certo all’amministrazione di far ricorso ad esse per propria scelta, non risultando rinvenibile un divieto in tal senso.<br />	<br />
			Va da sé che la decisione di operare un unico affidamento – sia del contenzioso sia dell’attività stragiudiziale – impone, come innanzi già esposto, il rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici e delle altre disposizioni dell’ordinamento.<br />	<br />
			Di qui l’insussistenza dei presupposti per una rimessione della questione alla Corte di Giustizia.<br />	<br />
			2.2. Ciò premesso, al fine di individuare, per quanto in questa sede necessario, le disposizioni applicabili all’affidamento dei servizi legali, occorre rammentare che, oltre agli artt. 140, 142, 143 e 144, trova applicazione all’appalto&nbsp;<em>de quo</em>&nbsp;anche l’art. 95 d.lgs. 50/2016 – concernente i criteri di aggiudicazione &#8211; come rilevato da una condivisibile giurisprudenza, “<em>in virtù dell&#8217;esplicito rinvio operato, per tutti gli appalti dei settori speciali, dall&#8217;art. 133, I comma, dello stesso Codice (applicabile anche ai servizi specifici di cui all&#8217;Allegato IX, per effetto della previsione dell&#8217;art. 114, I comma, il quale estende in via generale l&#8217;applicabilità della disciplina del Titolo VI &#8211; Capo I del Codice, ivi compreso l&#8217;art. 133 e le norme da quest&#8217;ultimo richiamate, anche ai servizi elencati nell&#8217;Allegato IX e menzionati nell&#8217;art. 140, I comma)</em>” (Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 30 novembre 2016, n. 1186).<br />	<br />
			L’art. 95 codice dei contratti pubblici, prevede che “<em>salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all&#8217;aggiudicazione degli appalti e all&#8217;affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell&#8217;offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell&#8217;elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all&#8217;articolo 96</em>” (comma 2).<br />	<br />
			Per il comma 4 “<em>Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall&#8217;obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all&#8217;articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo</em>”.<br />	<br />
			Il D. Lgs. n. 50/2016 e, prima ancora, la direttiva 2014/24/UE, ha segnato una netta preferenza per l’applicazione di criteri di aggiudicazione che si fondino su un complessivo apprezzamento del miglior rapporto qualità/prezzo, relegando il tradizionale criterio del prezzo più basso ad ipotesi tassativamente individuate. Conseguentemente, il criterio di aggiudicazione fondato sul rapporto qualità/prezzo costituisce un principio immanente al sistema che consente l’applicazione del prezzo più basso solo nei casi espressamente previsti.<br />	<br />
			In tale prospettiva, il criterio qualità/prezzo è certamente più agevolmente coniugabile (rispetto al criterio del massimo ribasso) con il disposto dell’art. 2233, 2° comma, cod. civ., che – nel disciplinare il contratto d’opera intellettuale, cui è pur sempre riconducibile l’attività legale – dispone che “<em>in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione</em>”.<br />	<br />
			Le considerazioni innanzi svolte dimostrano – conformemente alle deduzioni ricorsuali &#8211; le ragioni dell’illegittimità della scelta dell’amministrazione comunale di procedere con il criterio del prezzo più basso, atteso che esso non è compatibile con le disposizioni dell’art. 95 del codice – come si è detto, per più motivi applicabile all’appalto per cui è causa – poiché il legislatore ne ha reso possibile l’applicazione solo in presenza di prestazioni ripetitive ovvero standardizzate, connotati questi che certo non possono ritenersi propri della attività legale che si caratterizza, invece, proprio per la peculiarità e specificità di ciascuna questione, sia essa contenziosa o stragiudiziale.<br />	<br />
			2.3. È inoltre fondato il motivo con cui si contestano le modalità con cui l’amministrazione comunale ha determinato l’importo dell’appalto.<br />	<br />
			I servizi esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice, quale quello in esame, sono comunque soggetti ai“<em>principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica</em>” ex art. 4 Codice.<br />	<br />
			L’applicazione dei principi di trasparenza e di pubblicità richiedono che ogni potenziale offerente sia messo in condizione di essere a conoscenza di tutte le informazioni necessarie all’appalto in modo tale da consentire un’offerta completa ed adeguata.<br />	<br />
			Nel caso in esame, l’amministrazione comunale ha omesso del tutto l’applicazione di questi principi.<br />	<br />
			Infatti, nessuna motivazione è stata data in ordine alla congruità del compenso posto a base di gara, e non è stata effettuata alcuna istruttoria per determinare i parametri, quali la tipologia o quantità del contenzioso anche prendendo in considerazione gli anni precedenti, idonei per determinare il prezzo posto a base di gara e per permettere un’offerta consapevole.<br />	<br />
			Infatti, l’impossibilità di predeterminare il numero e gli importi dei procedimenti contenziosi, nonché la qualità e quantità dell’attività stragiudiziale, preclude qualsiasi serio apprezzamento della congruità dell’importo a base d’asta che, almeno teoricamente, l’amministrazione avrebbe potuto confortare ove avesse fornito dati statistici desunti dall’attività svolta negli anni precedenti.<br />	<br />
			3 In conclusione, il ricorso, previa dichiarazione di inammissibilità dello stesso per difetto di legittimazione attiva nei confronti dell’Ordine degli Avvocati, va accolto, nei termini innanzi indicati, con assorbimento delle censure non esaminate.<br />	<br />
			4. Le spese possono essere eccezionalmente compensate data la novità della questione.				</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>			Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce &#8211; Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe, previa dichiarazione di inammissibilità dello stesso nei confronti dell’Ordine degli Avvocati di Lecce per difetto di legittimazione attiva, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
			Spese compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Eleonora Di Santo, Presidente<br />	<br />
			Ettore Manca, Consigliere<br />	<br />
			Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Claudia Lattanzi</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Eleonora Di Santo</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-31-5-2017-n-875/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 31/5/2017 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2013 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-2-2013-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-2-2013-n-875/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-2-2013-n-875/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2013 n.875</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pagano, est. Diana Caminiti Francesco Esposito (Avv. Ernesto Criscuolo) c. Ministero della Giustizia, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale) sulla giurisdizione della Corte dei Conti Giurisdizione e competenza- Domanda di accertamento della causa di servizio-Funzionale al trattamento pensionistico privilegiato-Giurisdizione della Corte dei Conti -Sussiste E’ devoluta alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-2-2013-n-875/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2013 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-2-2013-n-875/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2013 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, est. Diana Caminiti<br /> Francesco Esposito (Avv. Ernesto Criscuolo) c. Ministero della Giustizia, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione della Corte dei Conti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza- Domanda di accertamento della causa di servizio-Funzionale al trattamento pensionistico privilegiato-Giurisdizione della Corte dei Conti -Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell&#8217;ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda volta ad accertare la dipendenza da causa di servizio della diminuzione dell&#8217;integrità psico-fisica del lavoratore funzionale al riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia.(1)	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p> (1). cfr. Cassazione civile sez. un., 06 marzo 2009, n. 5467.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 538 del 2011, proposto da:<br />
Francesco Esposito, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Ernesto Criscuolo, con domicilio ex lege in Napoli, Segreteria T.A.R.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto di diniego di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del trattatamento di pensione privilegiata emesso dalla direzione generale del personale e della formazione del dipartimento dell&#8217;amministrazione penitenziaria prot. 25454 del 27/10/2010 e di tutti gli atti presupposti, ivi compreso il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio prot. n. 7435/2010;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 la dott. ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con l’odierno ricorso Esposito Francesco, dipendente in quiescenza del Corpo di Polizia Penitenziaria, ha impugnato il decreto di diniego di riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio &#8211; ai fini del riconoscimento del trattatamento di pensione privilegiata &#8211; emesso dalla direzione generale del personale e della formazione del dipartimento dell&#8217;amministrazione penitenziaria n. prot. 25454 del 27/10/2010 e tutti gli atti presupposti, ivi compreso il parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio prot. n. 7435/2010.<br />	<br />
2. Si sono costituite le Amministrazioni statali resistenti, instando per il rigetto del ricorso.<br />	<br />
3. Il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 7 febbraio 2013, nella cui sede si è dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. di profili di eventuale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore della giurisdizione della Corte dei Conti.<br />	<br />
4. In via preliminare va infatti delibata d’ufficio la questione di giurisdizione.<br />	<br />
5. Il Collegio al riguardo ritiene, facendo applicazione di un pacifico orientamento giurisprudenziale, che la giurisdizione sulla controversia de qua sia della Corte dei Conti (cfr ex multis Cassazione civile sez. un., 06 marzo 2009, n. 5467 secondo cui “E’ devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio , proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell&#8217;ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio , quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione , affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia” ; in senso analogo Cassazione civile sez. un., 08 novembre 2002, n. 15719; T.A.R. Roma Lazio sez. III, 14 ottobre 2010 n. 32812, secondo cui “Le controversie promosse dai dipendenti collocati a risposo al fine di ottenere una nuova determinazione del trattamento di quiescenza sulla base del diritto a percepire la pensione privilegiata riguardano la materia pensionistica in quanto, ai fini della relativa decisione, l&#8217;accertamento della dipendenza da causa di servizio della diminuzione dell&#8217;integrità psico-fisica del lavoratore si esplica solamente al fine di valutarne gli effetti per la riliquidazione della pensione . Esse, pertanto, in base al principio secondo cui la giurisdizione va determinata sulla base dell&#8217;oggetto della domanda, verificato alla stregua del petitum sostanziale, sono devolute alla giurisdizione della Corte dei Conti”.)<br />	<br />
6. Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. in favore della Corte dei Conti, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.<br />	<br />
7. Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali delle domande se il processo è riproposto innanzi alla Corte dei Conti nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presene sentenza, ex art. 11 c.p.a. (traslatio iudicii).<br />	<br />
8 In considerazione della materia trattata,della qualità delle parti, delle ragioni della decisione, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore della Corte dei Conti, innanzi al quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.<br />	<br />
Compensa le spese di lite.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Diana Caminiti, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-13-2-2013-n-875/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2013 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2011 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-6-5-2011-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-6-5-2011-n-875/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-6-5-2011-n-875/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2011 n.875</a></p>
<p>Filoreto D’Agostino, Presidente – Giovanni Tulumello, estensore in materia di contrarietà al diritto dell&#8217;U.E. della disciplina del servizio sanitario regionale Servizi pubblici – Sanità – Disciplina regionale delle prestazioni di ricovero (art. 25, comma 2, legge regionale siciliana 14 aprile 2009, n. 5) – Accesso al mercato da parte di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-6-5-2011-n-875/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2011 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-6-5-2011-n-875/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2011 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Filoreto D’Agostino, Presidente – Giovanni Tulumello, estensore</span></p>
<hr />
<p>in materia di contrarietà al diritto dell&#8217;U.E. della disciplina del servizio sanitario regionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizi pubblici – Sanità – Disciplina regionale delle prestazioni di ricovero (art. 25, comma 2, legge regionale siciliana 14 aprile 2009, n. 5) – Accesso al mercato da parte di operatori privati. – Condizione. – Titolarità di precedenti accordi contrattuali. – Contrasto con  le disposizioni in materia della concorrenza contenute nel T.U.E. e nel T.F.U.E.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 25, comma 2, della legge regionale siciliana 14 aprile 2009, n. 5, che subordina alla titolarità di precedenti accordi contrattuali l’accesso delle strutture private al mercato dei servizi sanitari di ricovero, osta all’applicazione dell’art. 3, comma 3, del Trattato sull’Unione europea, e degli artt. 3 [ paragrafo 1, lett. b)], 116, 117 ( paragrafo 1) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relative alla tutela della libertà di concorrenza, e va pertanto disapplicato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1894 del 2010, proposto da </p>
<p>Arcobaleno S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via Nunzio Morello n. 20; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Regione Sicilia, Assessorato della Salute, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge; </p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
R.S.A Villa dei Glicini Residence, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
della nota prot. n. 26068 del 31.8.10, con la quale l&#8217;Assessorato regionale della Salute &#8211; Dipartimento per la pianificazione strategica, ha respinto l&#8217;istanza con la quale la ricorrente chiedeva di concorrere alla copertura dei posti letto di Residenza Sanitaria Assistita (RSA per la provincia di Palermo, nonché, del decreto assessoriale 24. 5.10, n.1325 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione, siciliana, parte prima, n. 29 de 25.6.10. </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato della Salute;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 1 aprile 2011 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con ricorso notificato il 13 ottobre 2010, e depositato il successivo 3 novembre, la s.r.l. Arcobaleno ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, l’Assessorato della salute della Regione Sicilia, senza peraltro spiegare difese scritte.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1029/2010 è stata accolta – nei termini di cui all’art. 55, comma 10, del cod. proc.amm.vo &#8211; la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso.<br />	<br />
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 1° aprile 2011.</p>
<p>2. Il presente giudizio concerne anzitutto la legittimità della nota con la quale l’Assessorato regionale resistente ha respinto l’istanza della società ricorrente, avente ad oggetto la possibilità di erogare prestazioni di residenza sanitaria assistita nella provincia di Palermo.<br />	<br />
Parte ricorrente contesta altresì la legittimità del D.A. n. 1325 del 24 maggio 2010, costituente atto generale presupposto rispetto al richiamato diniego, recante “gli indirizzi per la riorganizzazione e il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili”.<br />	<br />
Tale Decreto, al punto 4.2., recita: “Alla luce dell’intervenuta previsione di cui al comma 2 dell’art.25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, al fine di far fronte alle necessità assistenziali che non possono essere soddisfatte dal servizio pubblico, le strutture private accreditate titolari di accordi contrattuali alla data del 14 aprile 2009 potranno concorrere alla copertura dei posti disponibili previsti dalla programmazione regionale incrementando la propria offerta di prestazioni”.<br />	<br />
La società ricorrente, struttura privata che eroga prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale nella provincia di Siracusa (quale gestore di una Casa di cura ad indirizzo neurologico e di una comunità terapeutica assistita), non era titolare, alla data del 14 aprile 2009, di accordo contrattuale relativo alla provincia di Palermo. <br />	<br />
Di qui il diniego impugnato, motivato con riferimento alla mancanza dei “requisiti di accesso” stabiliti dal citato D.A.</p>
<p>3. Con il primo motivo di gravame viene dedotta – tra l’altro &#8211; la violazione del Trattato di Roma (oggi Trattato sull’Unione europea, e Trattato sul funzionamento dell’Unione europea); nello svolgimento degli argomenti a sostegno della censura, si lamenta in particolare la violazione delle disposizioni in materia di “apertura del mercato alla concorrenza”.<br />	<br />
La censura è fondata.<br />	<br />
Va anzitutto precisato che entrambi i provvedimenti impugnati si pongono in rapporto di conformità (oltre che di consequenzialità e dipendenza logico-giuridica) con l’art. 25, comma 2, della legge regionale siciliana 14 aprile 2009, n. 5 (recante “Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale”), a mente del quale “Le prestazioni di ricovero sia in regime ordinario che in regime giornaliero, quelle specialistiche, ambulatoriali, domiciliari e residenziali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e la medicina fisica e riabilitativa, sono erogate, in conformità alle vigenti disposizioni normative, oltreché dalle strutture pubbliche, anche da quelle private accreditate titolari di accordi contrattuali alla data di entrata in vigore della presente legge”.<br />	<br />
Tale disposizione, ad avviso del Collegio, osta all’applicazione dell’art. 3, comma 3, del Trattato sull’Unione europea, e degli artt. 3 [ paragrafo 1, lett. b)], 116, 117 ( paragrafo 1) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relative alla tutela della libertà di concorrenza. <br />	<br />
Ritiene infatti il collegio che non sia possibile operarne una interpretazione adeguatrice (rispetto al testo degli artt. 3 e 41 della Costituzione), come prospettato dalla parte ricorrente; né una esegesi conforme agli invocati parametri del diritto europeo della concorrenza, stante l’inequivoco tenore letterale di tale disposizione, nel senso della irragionevole chiusura al mercato dei servizi sanitari per tutti gli operatori economici estranei a tale mercato alla data fissata.</p>
<p>4. L’unico spazio esegetico che la norma lascia all’interprete verte in realtà sul tipo di accordo contrattuale preesistente, indicato quale condizione per l’eccesso al mercato dei servizi in questione: se debba trattarsi di accordo con la medesima Azienda sanitaria (come ritenuto dall’amministrazione regionale nei provvedimenti impugnati, con l’effetto di paralizzare la pretesa dell’odierna ricorrente), ovvero anche di accordo contrattuale con altra Azienda sanitaria provinciale.<br />	<br />
Fermo restando che nel primo caso si aggiungerebbe un irragionevole profilo di limitazione su base geografica, in entrambe le ipotesi è dato ravvisare il denunciato elemento di contrarietà alle norme del Trattato. <br />	<br />
La norma in esame, infatti, pone una chiara ed evidente barriera (temporale) di ingresso al singolo mercato provinciale: sulla base di tale disposto, l’accesso di nuovi erogatori privati è irrimediabilmente precluso, nel bacino di ogni azienda sanitaria provinciale, successivamente al 14 aprile 2009. <br />	<br />
A quella data – per effetto del chiaro significato della disposizione in esame &#8211; nel mercato dei servizi sanitari erogati da operatori economici privati in regime di accreditamento, possono operare soltanto i soggetti in esso già presenti.<br />	<br />
In punto di fatto deduce la parte ricorrente – con affermazione rimasta incontestata – che “in atto (e già il 14.4.09) vi è una sola struttura privata titolare di accordi contrattuali con l’ASP di Palermo: l’odierna controinteressata. Ebbene: per decreto ne viene oggi sancito il monopolio legale (….)”.<br />	<br />
Una simile barriera, peraltro, non appare giustificata da alcuna ragionevole esigenza antagonista all’apertura del mercato medesimo, in tesi valutabile in un’ottica di bilanciamento fra contrapposti interessi: ciò è particolarmente evidente nel caso di specie, essendo la ricorrente una struttura privata già accreditata (e dunque in possesso dei necessari requisiti) in altra provincia. </p>
<p>5. Come correttamente affermato nel ricorso in esame, la vicenda dedotta configura “un caso di scuola tratto da un manuale antitrust”, giacché “l’accesso al mercato delle prestazioni a carico del S.S.R. erogate dalle RSA viene dalla Regione arbitrariamente limitato ai soli incumbents: ossia alle strutture già accreditate con il SSR per la stessa tipologia (RSA) e con la stessa Azienda Sanitaria Pubblica alla data di entrata in vigore della l. reg. 5/09”.<br />	<br />
Il problema di fondo, nell’esame della censura in esame, è se gli Stati membri siano o meno tenuti al rispetto delle regole europee di concorrenza nella disciplina dei servizi sanitari.<br />	<br />
Se dovesse escludersi una simile soggezione, la disposizione regionale in esame – fermi restando i fondati dubbi di legittimità costituzionale, già espressi dalla Sezione in sede cautelare – non presenterebbe alcun profilo di contrarietà alle invocate norme del Trattato (in quanto non applicabili). <br />	<br />
Come si evince dalla costante giurisrpudenza della Corte di Giustizia in materia, il diritto dell’U.E. non impone, invero, agli Stati membri – per effetto dell’art. 152, paragrafo 5, TCE: oggi art. 168 TFUE, paragrafo 7 &#8211; l’apertura ai privati del servizio sanitario.<br />	<br />
Tale nozione è ribadita anche dalla giurisprudenza nazionale (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, sentenza 16 giugno 2010, n. 1891), “Il rapporto tra sistemi nazionali d’assistenza sanitaria e concorrenza è, nel quadro europeo, diversificato. La diversità dei modelli organizzativi dei servizi sanitari nazionali non viene, del resto, messa in discussione dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia la cui giurisprudenza, al contrario, afferma che gli Stati possono opzionare come meglio credono il proprio modello organizzativo di assistenza e sicurezza sociale. Ecco allora che, in alcuni Stati, la sanità pubblica è finanziata esclusivamente dalle imposte (senza una correlazione diretta tra ciò che il cittadino paga e l&#8217;effettiva percezione di prestazioni sanitarie); altrove, sono in vigore sistemi misti finanziati in buona parte attraverso la costituzione di rapporti di tipo assicurativo, supportati sussidiariamente dal ricorso al gettito fiscale (con contributo commisurato allo specifico rischio coperto)”.</p>
<p>6. La conformità al diritto europeo impone, tuttavia, che, una volta optato per un modello misto pubblico-privato, la presenza privata venga regolata in modo conforme ai princìpi di trasparenza, obiettività e proporzionalità (e, come ricordato dalla citata sentenza n. 1891/2010 del T.A.R. Lombardia, da “elementi di concorrenzialità”): si veda in tal senso la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia nel settore della previdenza complementare, in cui si presenta una analogo modello misto di welfare (sentenze 21 settembre 1999, Albany International, Brentjens e Maatschappij; sentenza 16 novembre 1995, in causa C-244/94, F.F.S.A.).<br />	<br />
L’intervento pubblico, in altre parole, può legittimamente incidere sulle modalità strutturali del sistema di welfare, anche in punto di esclusione della presenza stessa di operatori economici privati: ma tale presenza, ove ammessa, non può essere sottoposta ad ulteriori limitazioni all’accesso che non siano quelle preordinate alla verifica di compatibilità con l’interesse pubblico sottostante e – nel caso delle prestazioni sanitarie &#8211; con le esigenze della finanza pubblica (che operano, evidentemente, su piani e con meccanismi diversi rispetto a quello considerato dalla disposizione regionale in esame).<br />	<br />
Il sistema italiano, in relazione ai distinti momenti della verifica dei requisiti (mediante accreditamento) funzionali alla tutela degli interessi afferenti le esigenze di welfare, e di conseguente accesso al mercato (mediante accordo contrattuale) è stato, per questo profilo, efficacemente descritto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2009: “L&#8217;accreditamento delle strutture è stato configurato come atto connotato da profili di discrezionalità amministrativa, avente ad oggetto la verifica concernente la funzionalità delle stesse rispetto agli indirizzi di programmazione regionale (art. 8-quater, comma 1), atto comunque da solo insufficiente a consentire l&#8217;erogazione di prestazioni a carico del S.s.n. Siffatta erogazione è stata, infatti, subordinata alla stipula di appositi accordi contrattuali, con i quali neppure è acquistata una certa quantità di servizi, ma è soltanto autorizzata l&#8217;erogazione delle prestazioni entro un tetto massimo prefissato (art. 8-quinquies), da remunerare con il sistema a tariffa”. <br />	<br />
L’accordo contrattuale, pertanto, è lo strumento giuridico che consente all’operatore economico privato di accedere al mercato delle prestazioni erogabili in regime di accreditamento.<br />	<br />
Si tratta di un mercato entro il quale gli operatori economici privati competono tra di loro (e con gli operatori pubblici) for profit, con il solo limite del contingentamento massimo (rappresentato dal limite quantitativo di prestazioni erogabili): funzionale ad esigenze di contenimento della spesa pubblica sanitaria, ma privo di incidenza (negativa) sulla natura e sull’interesse economico delle relative prestazioni (giacché fino al raggiungimento del tetto massimo per ciascuna stabilito, ogni struttura privata compete con le altre strutture, pubbliche e private; mentre una volta superato tale limite, continua ad operare in regime di regressione tariffaria).<br />	<br />
Ne consegue che la parte del sistema aperta alla presenza di operatori economici privati, rappresenta un mercato non contingentato, né contingentabile, se non nelle forme e con i limiti sopra enunciati.</p>
<p>7. Una volta acclarata la soggezione della disciplina del servizio sanitario regionale – nella parte relativa alla presenza di operatori economici privati &#8211; alle regole europee di tutela della concorrenza, l’inserimento di una barriera all’accesso al relativo mercato, estranea alla tutela degli interessi pubblici tutelati dai richiamati istituti, è strutturalmente contraria a quelle medesime regole, come recentemente ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 180 del 2010 (relativa ad altro oggetto materiale, ma incentrata sul comune problema della conformità o meno al parametro europeo della restrizione legislativa all’ingresso di un mercato soggetto a regime concorrenziale): “la disciplina regionale impedisce l’accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, ponendo barriere all’ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori”.<br />	<br />
Va peraltro rilevato che, ancorché il relativo parametro non sia stato direttamente invocato dalla parte ricorrente, la disposizione regionale in questione (ed i sottostanti provvedimenti amministrativi ad essa conformi) risultano in contrasto anche con la disciplina della libera prestazione dei servizi, di cui all’art. 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.<br />	<br />
Vero è infatti che la giurisprudenza della Corte di Giustizia (si veda, in tal senso, la sentenza 16 maggio 2006, in causa C-372/04, Watts, resa in relazione ad un modello di servizio sanitario assai affine a quello italiano) non ha mai affermato indiscriminatamente la piena operatività di tale libertà nella materia dei servizi sanitari: ma ha ritenuto compatibili con tale disciplina unicamente un regime autorizzatorio (della prestazione) ragionevolmente funzionale alla tutela del diritto alla salute (e non, dunque, una preclusione assoluta su base temporale), peraltro con l’affermazione di significativi limiti alla discrezionalità degli Stati membri nella organizzazione dei servizi sanitari.<br />	<br />
La Corte di Giustizia dell’U.E., nella sentenza 12 gennaio 2010, C-341/08, Petersen, relativa all’introduzione di limiti d’età per l’esercizio di una professione, ha affermato che un limite alla libertà di prestazione dei servizi è compatibile con il diritto UE solo se supera il test di necessità (legittimità del fine perseguito); idoneità (appropriatezza) e proporzionalità del mezzo rispetto al fine perseguito.</p>
<p>8. Nulla di tutto ciò è dato riscontrare nel caso di specie, essendosi in presenza di una irragionevole compartimentazione del singolo mercato di servizi sanitari.<br />	<br />
Il riferimento alla disciplina della libera prestazione dei servizi – pur se non direttamente evocata quale parametro &#8211; rileva del resto quale inevitabile passaggio logico-argomentativo: la qualificazione, in termini generali, dei servizi sanitari come servizi economici, è stata affermata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’U.E. proprio con riferimento alla problematica della compatibilità con la ridetta libertà delle restrizioni statuali alle prestazioni sanitarie (rimborsate) all’estero (si veda esemplificativamente la sentenza 19 aprile 2007, in causa C-444/05, Stamatelaki).<br />	<br />
Al di là di tale prospettiva d’indagine, non v’è dubbio che la riferita affermazione abbia una portata generale e che imponga, conseguentemente, di ricercare il regime dei servizi sanitari erogati da soggetti privati, ove ammessi, nella disciplina europea delle attività for profit rese da operatori economici (e dunque, primariamente, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, non discriminazione, obiettività, proporzionalità e concorrenza). </p>
<p>9. In ogni caso, l’eventuale esclusione del regime concorrenziale può ricondursi all’ipotesi in cui tale regime ostacolerebbe o impedirebbe la tutela dell’interesse pubblico correlato alla protezione del diritto sociale, ai sensi dell’art. 106, paragrafo 2, del T.F.U.E.<br />	<br />
Il legislatore regionale, pertanto, avrebbe potuto restringere – senza violare il Trattato – ai soli operatori pubblici la possibilità di erogare le prestazioni sanitarie di cui si discute; ovvero avrebbe potuto riservare le stesse ad imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, sottratte – nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità – alle regole di concorrenza: ma non avrebbe potuto realizzare un sistema misto, con limitazione della presenza privata alla cristallizzazione della posizione dei soli soggetti già presenti sul mercato (recte: del solo soggetto presente sul mercato).<br />	<br />
Del resto, la frizione fra tutela delle libertà economiche e protezione dei diritti sociali è, nel sistema europeo, più apparente che reale, posto che le limitazioni alla concorrenza di fatto si risolvono in una meno efficace offerta di servizi sanitari alla collettività (il che non va trascurato nell’ottica della portata precettiva dell’art. 35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’U.E.).</p>
<p>10. La contrarietà della disposizione regionale in esame alle disposizioni europee sopra richiamate, determina l’obbligo di disapplicazione della stessa.<br />	<br />
Ne consegue la diretta contrarietà degli atti amministrativi impugnati agli invocati parametri europei.<br />	<br />
I provvedimenti impugnati, in accoglimento della censura in esame, vanno dunque annullati (il D.A. n. 1325/2010 per la parte richiamata: punto 4.2.), con assorbimento di ogni altra questione formale e sostanziale.<br />	<br />
Le spese possono essere compensate, in ragione della novità della questione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Presidente<br />	<br />
Nicola Maisano, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-i-sentenza-6-5-2011-n-875/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 6/5/2011 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-12-2009-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-12-2009-n-875/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-12-2009-n-875/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.875</a></p>
<p>L. Papiano Pres. &#8211; I. Caso Est. Levicart di Farsoni Evandro &#038; C. S.n.c. (Avv. C. Dondi) contro Equitalia Emilia Nord S.p.A. (Avv. B. Cucchi) e l’I.N.P.S. (non costituito) sul riparto di giurisdizione per le liti in tema di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e sull&#8217;illegittimità del diniego opposto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-12-2009-n-875/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-12-2009-n-875/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Papiano Pres. &#8211; I. Caso Est.<br /> Levicart di Farsoni Evandro &#038; C. S.n.c. (Avv. C. Dondi) contro Equitalia Emilia Nord S.p.A. (Avv. B. Cucchi) e l’I.N.P.S. (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di giurisdizione per le liti in tema di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e sull&#8217;illegittimità del diniego opposto ad una società in contabilità semplificata per non aver esibito né il c.d. &laquo;indice di Liquidità&raquo; né il c.d. &laquo;indice Alfa&raquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza &#8211; Liti in tema di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo – Sono attratte alla cognizione del giudice ordinario quando riguardano prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria – Dilazione ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 concernente la diversa classe delle prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria &#8211; La cognizione delle relative liti ricade nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo	</p>
<p>2. Imposte e tasse – Istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo – Diniego per non aver esibito né il c.d. «indice di Liquidità» né il c.d. «indice Alfa» &#8211; Società in contabilità semplificata impossibilitata a fornire tali documenti – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le liti in tema di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono sottratte alla cognizione del giudice amministrativo quando riguardano prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria, e ciò alla luce del disposto dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 espressione di una scelta di ragionevolezza e semplificazione, per evitare l’illogica tripartizione di giurisdizioni settorialmente competenti a fronte di un sistema che già prevede la cognizione del giudice ordinario per le liti riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria, mentre la procedura di dilazione del pagamento si inserisce in una fase che precede l’inizio di quella esecutiva. Ove, quindi, la dilazione ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 concerna la diversa classe delle prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria, per essere le stesse necessariamente estranee alla giurisdizione tributaria – che deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto –, la cognizione delle relative liti ricade nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, in ragione del carattere autoritativo degli atti in tale sede posti in essere dall’agente della riscossione	</p>
<p>2. È illegittimo il diniego alla rateizzazione delle somme iscritte a ruolo opposto a società in contabilità semplificata dall’Ente deputato per la riscossione ed incentrato sull’assenza di prova circa la reale situazione di difficoltà economica della richiedente “… Manca il prospetto dell’indice di liquidità e la relazione economico-patrimoniale redatta nei modi e nelle forme previste dalla Direttiva Equitalia DSR/NC/2008/017 del 13/05/2008 …”.  Difatti tali società, per il particolare regime di cui godono, non sono in grado di esibire né l’«indice di Liquidità» né l’«indice Alfa» di talchè l’Ente avrebbe dovuto concedere diverse modalità per documentare i dati necessari alla valutazione della richiesta prima di opporre il diniego. Quanto detto risulta confermato da una successiva direttiva di Equitalia, del 6 ottobre 2008, con cui la stessa ha stabilito di consentire alle imprese in contabilità semplificata di godere di diverse e più appropriate modalità di rappresentazione dei dati necessari alla valutazione delle istanze di rateazione, prevedendo espressamente che i procedimenti in corso fossero regolati dalle nuove istruzioni, previo avviso agli interessati della facoltà di produrre la relativa documentazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 342 del 2008 proposto da</p>
<p><b>Levicart di Farsoni Evandro &#038; C. S.n.c.</b>, in persona del rappresentante legale Evandro Farsoni, difesa e rappresentata dall’avv. Claudio Dondi ed elettivamente domiciliata in Parma, piazzale Corte d’Appello n. 3, presso lo studio dell’avv. Marcello Abbati;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Equitalia Emilia Nord S.p.A.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante Roberto Grosso, difesa e rappresentata dall’avv. Bruno Cucchi ed elettivamente domiciliata in Parma, piazzale Santafiora n. 7, presso lo studio dell’avv. Paola Marchelli;<br />
I.N.P.S., non costituito in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento in data 24 ottobre 2008, con cui Equitalia Emilia Nord S.p.A. ha negato alla ricorrente la rateazione di somme iscritte a ruolo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Equitalia Emilia Nord S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />	<br />
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 1° dicembre 2009 i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>In data 25 luglio 2008, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, la società ricorrente presentava istanza di rateazione della somma complessivamente dovuta (€ 300.776,50) a seguito di varie cartelle esattoriali emesse a suo carico. Ma Equitalia Emilia Nord S.p.A. rigettava la domanda, ponendo a fondamento del diniego la “… mancata presentazione della documentazione necessaria per attestare lo stato di effettiva difficoltà economica …” (v. provvedimento in data 24 ottobre 2008).<br />	<br />
Avverso tale atto ha proposto impugnativa l’interessata, lamentando l’erroneità della previsione – ivi contenuta – secondo cui competente a pronunciarsi sulla questione avrebbe dovuto essere il giudice amministrativo anziché quello tributario, deducendo per il resto l’insufficienza dell’istruttoria, la cattiva applicazione della normativa, l’illogicità e la contraddittorietà delle valutazioni operate.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio Equitalia Emilia Nord S.p.A., opponendosi all’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
L’istanza cautelare della ricorrente veniva accolta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2009 (ord. n. 10/09).<br />	<br />
Successivamente, la Sezione disponeva incombenti istruttori a carico dell’ente resistente (v. ord. n. 10/09 del 9 giugno 2009), il quale depositava la relativa documentazione in data 6 agosto 2009.<br />	<br />
All’udienza del 1° dicembre 2009, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
Quanto, innanzi tutto, alla questione di giurisdizione, il Collegio ritiene di dover fare proprio l’orientamento già espresso dalla Sezione in un caso analogo a quello oggetto della presente controversia (v. sent. n. 657 del 28 luglio 2009). Nella circostanza si osservava che, secondo un oramai costante indirizzo giurisprudenziale (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. II, 2 gennaio 2009 n. 17 e 16 aprile 2009 n. 3896; TAR Campania, Napoli, Sez. I, 26 febbraio 2009 n. 1111 e 9 aprile 2009 n. 1897; TAR Liguria, Sez. II, 19 marzo 2009 n. 341; TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 16 febbraio 2009 n. 150; TAR Friuli &#8211; Venezia Giulia 28 agosto 2008 n. 452), le liti in tema di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono sottratte alla cognizione del giudice amministrativo quando riguardano prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria, e ciò alla luce del disposto dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (“<i>Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie … Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento</i> …”), espressione di una scelta di ragionevolezza e semplificazione, per evitare l’illogica tripartizione di giurisdizioni settorialmente competenti a fronte di un sistema che già prevede la cognizione del giudice ordinario per le liti riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria, mentre la procedura di dilazione del pagamento si inserisce in una fase che precede l’inizio di quella esecutiva. Ove, quindi, la dilazione ex art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 concerna la diversa classe delle prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria, per essere le stesse necessariamente estranee alla giurisdizione tributaria – che deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto (v. Corte cost. 14 marzo 2008 n. 64 e 14 maggio 2008 n. 130) –, la cognizione delle relative liti ricade nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, in ragione del carattere autoritativo degli atti in tale sede posti in essere dall’agente della riscossione.<br />	<br />
Ciò premesso, dalla documentazione depositata in giudizio dall’ente resistente in data 6 agosto 2009 emerge che le varie tipologie di crediti iscritti a ruolo sono in parte ascrivibili a prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria (ad es., somme dovute a titolo di i.v.a.) e in parte ascrivibili a prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria (ad es., premi assicurativi dovuti all’INAIL). Il che impone al Collegio di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, laddove investe la parte del diniego di rateazione concernente le somme riconducibili alla prima categoria (prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria), mentre restano suscettibili di cognizione le questioni che riguardano la parte del diniego inerente le somme riconducibili alla seconda categoria (prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria).<br />	<br />
Nel merito, dopo un preavviso di rigetto (v. nota del 14 agosto 2008) incentrato sull’assenza di prova circa la reale situazione di difficoltà economica della ricorrente (“… Manca il prospetto dell’indice di liquidità e la relazione economico-patrimoniale redatta nei modi e nelle forme previste dalla Direttiva Equitalia DSR/NC/2008/017 del 13/05/2008 …”), l’interessata, a mezzo del proprio legale, comunicava di non essere in grado di esibire né l’«indice di Liquidità» né l’«indice Alfa», giacché società in contabilità semplificata (v. nota del 1° settembre 2008). L’obiezione non era in effetti destituita di fondamento, se è vero che una successiva direttiva di Equitalia, in data 6 ottobre 2008, ha corretto in parte le precedenti istruzioni, ammettendo le imprese in contabilità semplificata a diverse e più appropriate modalità di rappresentazione dei dati necessari alla valutazione delle istanze di rateazione, e prevedendo espressamente che i procedimenti in corso fossero regolati dalle nuove istruzioni, previa avviso agli interessati della facoltà di produrre la relativa documentazione (v. pag. 6 della direttiva). In realtà, l’ente resistente richiama una comunicazione effettuata via fax il 10 ottobre 2008 (citata anche nell’atto impugnato) che avrebbe assolto a tale onere di informazione, ma non ha altresì depositato in giudizio gli atti che sarebbero stati in tal modo inviati (c’è solo la nota di trasmissione) né ha comprovato di avere indicato un termine per adempiere, onde ne resta incerto il reale contenuto e quindi non dimostrato che la ricorrente fosse stata messa nelle condizioni di completare adeguatamente la documentazione richiesta.<br />	<br />
Di qui l’accoglimento della domanda giudiziale e l’annullamento <i>in parte qua</i> dell’atto impugnato, con conseguente obbligo dell’ente di riesaminare l’istanza di rateazione – limitatamente alle somme corrispondenti a crediti relativi a prestazioni patrimoniali imposte di natura non tributaria – previa fissazione di un adeguato termine per l’esibizione da parte della ricorrente della documentazione necessaria ad attestarne lo stato di effettiva difficoltà economica, secondo criteri analiticamente indicati dall’ente medesimo.<br />	<br />
La peculiarità delle questioni dedotte induce il Collegio a ravvisare sussistenti le eccezionali condizioni di legge per la compensazione delle spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:<br />	<br />
&#8211; lo dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione, nei limiti di cui in motivazione, salvi gli effetti della <i>translatio iudicii</i> (con riassunzione da effettuarsi nel termine di tre mesi dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazion<br />
&#8211; lo accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla <i>in parte qua</i> l’atto impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’ente.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2009, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Emanuela Loria, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/12/2009<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2007 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-7-11-2007-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-7-11-2007-n-875/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2007 n.875</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore I. G. (avv. V. Di Baldassarre) c. il COMUNE DI CITTA&#8217; SANT&#8217;ANGELO (avv.ti G. Cerceo ed U. Di Silvestre) nei confronti di CANTIERI ITALIANI S.R.L. (avv. T. Marchese) 1. Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Condizioni – In tema</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-7-11-2007-n-875/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2007 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente, M. Eliantonio – Estensore<br /> I. G. (avv. V. Di Baldassarre) c. il COMUNE DI CITTA&#8217; SANT&#8217;ANGELO (avv.ti G. Cerceo ed U. Di Silvestre) nei confronti di CANTIERI ITALIANI S.R.L. (avv. T. Marchese)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Legittimazione ed interesse ad agire – Condizioni – In tema di impugnazione di varianti allo strumento urbanistico.</p>
<p>2. Processo amministrativo &#8211; Ricorso giurisdizionale – Controinteressato &#8211; Conferenza dei servizi – Notifica a tutti gli enti e soggetti partecipanti alla conferenza – Non è richiesta.</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Strumenti di pianificazione urbanistica – Variante di piano urbanistico comunale – Approvazione – Competenza – Legislazione della Regione Molise – Art. 43 della L.R.A. 1999, n. 11, successivamente integrato dall’art. 1 della L.R.A. 14 marzo 2000, n. 26 &#8211; E’ del Comune &#8211; Conseguenza.<br />
4. Edilizia ed urbanistica – Strumenti di pianificazione urbanistica &#8211; Varianti – Art. 5 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 – C.d. variante semplificata – Finalità.</p>
<p>5. Edilizia ed urbanistica – Strumenti di pianificazione urbanistica &#8211; Varianti – Art. 5 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 – C.d. variante semplificata – Proposta della Conferenza di servizi – Natura vincolante &#8211; Non è tale &#8211; Ragioni.</p>
<p>6. Edilizia ed urbanistica – Strumenti di pianificazione urbanistica &#8211; Varianti – Art. 5 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 – C.d. variante semplificata – Portata.</p>
<p>7. Edilizia ed urbanistica – Strumenti di pianificazione urbanistica &#8211; Varianti – Art. 5 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 – C.d. variante semplificata – Motivazione &#8211; Ampiezza.</p>
<p>8. Edilizia ed urbanistica – Strumenti di pianificazione urbanistica &#8211; Varianti – Art. 5 D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 – C.d. variante semplificata – Ambito d’applicazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Per aversi interesse all’impugnazione di un provvedimento amministrativo, che si assume essere stato emanato in modo illegittimo, occorre non soltanto che il ricorrente possa trarre vantaggio dal suo annullamento, ma altresì che l’atto sia lesivo, ossia ponga il ricorrente stesso in una posizione sfavorevole o gli tolga una posizione giuridica favorevole (1); in particolare, sussiste l’interesse ad impugnare le varianti allo strumento urbanistico anche se relative ad aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente, allorché la nuova destinazione incida in qualche modo sul godimento o sul valore di mercato dell’area, o comunque su interessi propri del ricorrente stesso, come quello alla salute o al valore ambientale. (2)</p>
<p>2. La conferenza di servizi è un modulo procedimentale, un metodo di azione amministrativa, e non un ufficio speciale della p.a. autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, per cui è imprescindibile la notifica del ricorso solo a quelle autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di servizi abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente. (3)</p>
<p>3. Nell’iter procedimentale di approvazione e di variante di uno strumento urbanistico, in base al disposto dell’art. 43 della L.R. Abruzzo 1999, n. 11, successivamente integrato dall’art. 1 della L. R. Abruzzo 14 marzo 2000, n. 26, non interviene più la Provincia, con atto a rilevanza esoprocedimentale, dal momento che le funzioni relative anche alla approvazione degli strumenti urbanistici locali sono state trasferite al Comune. (4) Pertanto, nella Regione Abruzzo, l’impugnativa avverso uno strumento urbanistico non deve essere notificata anche alla Provincia, dal momento che tale ente non assume nel relativo iter procedimentale alcun provvedimento a rilevanza autonoma.</p>
<p>4. Nell’ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo, da autorizzare ai sensi  del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di localizzazione degli impianti produttivi, ove il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento, in base al disposto degli artt. 1 e 5 del cit. D.P.R., può convocare una conferenza di servizi per la variazione dello strumento urbanistico; tale necessità di variare lo strumento urbanistico non deve però contenere una specifica motivazione in ordine alla insufficienza di altre aree disponibili nella zona, ma deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, sicché l’area da destinare all’ampliamento della relativa attività non può essere rinvenuta altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale e da ampliare. (5)</p>
<p>5. La proposta di variazione della strumento urbanistico assunta dalla Conferenza dei servizi non è vincolante per il consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se aderire o meno a tale proposta (6), in quanto la determinazione della Conferenza dei servizi rappresenta un peculiare atto di impulso (proposta) dell’autonomo procedimento (di natura esclusivamente urbanistica) volto alla variazione del vigente piano regolatore, rientrante nelle normali ed esclusive attribuzioni dell’ente locale; la natura e gli effetti della variante al P.R.G. prevista per la realizzazione di insediamenti produttivi dall’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, sono identici a quelli della variante urbanistica ordinaria: ambedue sono cioè destinate ad incidere sull’assetto del territorio, dettando una disciplina nuova e diversa da quella in vigore. La differenza radicale riguarda la modalità specifica di inizio del procedimento di variazione dello strumento urbanistico: nel caso dell’art. 5 citato, la proposta di variazione è collegata alla presentazione, da parte di un privato, di un progetto che ottenga il parere favorevole della conferenza dei servizi, appositamente convocata; nell’ipotesi ordinaria, la proposta di variazione dello strumento urbanistico è affidata alla iniziativa della Amministrazione comunale. Nell’ambito di tale procedimento il Consiglio comunale ha, pertanto, la piena titolarità del potere di valutare la proposta di variante, esprimendosi con adeguata motivazione. (7)</p>
<p>6. La variazione dello strumento urbanistico che sia stata proposta in applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, non deve corrispondere a sopravvenute esigenze generali di carattere urbanistico, bensì a particolari esigenze di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, anche laddove la variante riguardi una sola area per un singolo impianto; né occorre che la relativa deliberazione di variante di detto strumento si dia carico di adeguatamente esternare le ragioni che inducano il consiglio comunale a variare la destinazione dell’area oggetto d’intervento, ben potendo tali ragioni rinvenirsi nella conforme proposta scaturita dalla conferenza dei servizi. (8)</p>
<p>7. La variazione della destinazione urbanistica di un’area, che sia stata proposta in applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in quanto atto discrezionale di specifica competenza del consiglio comunale, deve essere sorretta da una adeguata motivazione, che può, peraltro, rinvenirsi anche negli atti del procedimento ed, in particolare, nella conforme proposta scaturita dalla conferenza dei servizi. (9)</p>
<p>8. La norma eccezionale contenuta nell’art. 5, D.P.R. 447/98, è volta a favorire ed a semplificare la realizzazione e l’ampliamento di tutti gli impianti produttivi “di beni e servizi”, ivi comprese le attività commerciali, talché la legittima utilizzazione di tale procedura postula la presentazione di un “progetto” nel quale venga evidenziata, da un lato, l’iniziativa economica che si intende intraprendere e, dall’altro, la “necessità” di variare lo strumento urbanistico per poter realizzare quel particolare progetto, che deve perseguire un obiettivo meritevole di tutela.</p>
<p></b>______________________________<br />
(1) Nella specie, la ricorrente, proprietaria di un immobile posto nelle immediate vicinanze di un opificio industriale, insorgeva contro atti diretti a consentire la trasformazione della destinazione di piano dell’area adiacente a quella di sua proprietà. Ad avviso del Collegio, sussiste l’interesse a ricorrere al fine di contestare non soltanto la legittimità della introdotta variante allo strumento urbanistico (che, modificando la precedente pianificazione urbanistica, ha eliminato un’area già di proprietà comunale, destinata a verde pubblico) ma anche dell’atto autorizzativo con il quale è stata consentita la ristrutturazione di manufatto esistente con modifica della destinazione d’uso.<br />
(2) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 10 agosto 2004, n. 5516.<br />
(3) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 2 maggio 2007, n. 1920, e 30 dicembre 2006, n. 8259. <br />
(4) Il Collegio ricorda che le questioni di incostituzionalità di tale normativa, per contrasto con gli artt. 117 e 97 Cost. e con il principio di ragionevolezza, sono state ritenute manifestamente infondate dal T.A.R. Abruzzo (sentenze 8 aprile 2002, n. 81, e 7 novembre 2002 nn. 1051 e 1053).<br />
(5) Il Collegio abruzzese ribadisce i principi enunciati nella sentenza 20 maggio 2004, n. 453.<br />
(6) Da ultimo, CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUARTA &#8211; Sentenza 19 ottobre 2007 n. 5471. <br />
(7) CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE SESTA &#8211; Sentenza 25 giugno 2007 n. 3593.<br />
(8) Il Collegio abruzzese ribadisce i principi enunciati nella sentenza 1° settembre 2004, n. 772<br />
(9) Cfr. T.A.R. ABRUZZO – Sentenza 20 maggio 2004, n. 453. (A. Fac.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 123 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<B>I. G.,</B> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio eletto presso Vincenzo Di Baldassarre in Pescara, via Venezia,25; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il <B>COMUNE DI CITTA&#8217; SANT&#8217;ANGELO</B>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Cerceo ed Ugo Di Silvestre, con domicilio eletto presso Giulio Cerceo in Pescara, via G. D&#8217;Annunzio 142; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
<B>CANTIERI ITALIANI S.R.L</B>., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tommaso Marchese, con domicilio eletto presso Tommaso Marchese in Pescara, via dei Marrucini,11; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>dei seguenti atti:<br />
&#8211; della deliberazione 21 dicembre 2006, n. 71, del Consiglio comunale di Città Sant’Angelo di approvazione del Piano della Viabilità;<br />
&#8211; della deliberazione 1° febbraio 2007, n. 6, del Consiglio comunale di Città Sant’Angelo, di introduzione di una variante parziale al vigente strumento urbanistico e di sdemanializzazione e cessione di un’area comunale destinata a verde pubblico alla soc<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta comunale di Città Sant’Angelo 8 gennaio 2007, n. 2, di accoglimento dell’istanza della Cantieri Italiani s.r.l. relativa al recupero ed alla trasformazione in attività commerciale di un opificio ubicato lungo viale Petru<br />
&#8211; della Conferenza dei Servizi tenutasi ai sensi del D.P.R. 447/98 il 5 dicembre 2006, presso lo Sportello Unico per le attività produttive;<br />
&#8211; del permesso di costruire 12 marzo 2007, n. 8806, assentito dallo Sportello Unico per le attività produttive;<br />
&#8211; dell’accordo procedimentale e dell’atto di cessione del terreno del 22 febbraio 2007<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta municipale di Città Sant’Angelo 5 luglio 2007, n. 127, di approvazione del progetto definitivo dei lavori di costruzione della rotatoria in viale Petruzzi;<br />
&#8211; dell’ordinanza 5 luglio 2007, n. 91, del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Città Sant’Angelo recante l’occupazione d’urgenza delle aree interessate da tali lavori;<br />
&#8211; della nota 5 luglio 2007, n. 14967, dello stesso Dirigente recante la comunicazione della data fissata per l’immissione in possesso. <br />
&#8211; della determina 9 luglio 2007, n. 370/ST, del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di approvazione del progetto esecutivo della rotatoria in questione; <br />
&#8211; di tutti gli atti presupposti e connessi.<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Citta&#8217; Sant&#8217;Angelo;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società Cantieri Italiani S.r.l.;<br />
Vista l’ordinanza collegiale 26 luglio 2007, n. 136, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’impugnata occupazione d’urgenza.<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 25/10/2007 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
La sig.ra Iezzi Giannina &#8211; proprietaria di un’area edificabile (C1), sita nel Comune di Città Sant’Angelo, riportata in catasto al foglio 32, partt. 187 e 189 &#8211; riferisce che con deliberazione 21 dicembre 2006, n. 71, il Consiglio comunale aveva approvato il Piano della Viabilità, che aveva interessato parzialmente con una rotatoria il lotto di sua proprietà. Riferisce, altresì, che con note del 14 e del 20 febbraio 2007 era stata informata dal Dirigente del Settore Tecnico comunale della circostanza che il Comune intendeva espropriare parte di tale area per realizzare tale rotatoria e che con deliberazione della Giunta comunale 8 gennaio 2007, n. 2, era stato approvato il progetto preliminare dei lavori, in accoglimento di un’istanza presentata dalla Cantieri Italiani s.r.l., relativa al recupero ed alla trasformazione in attività commerciale di un opificio ubicato lungo viale Petruzzi, con richiesta di annettere alla sua proprietà un’area comunale destinata a “verde pubblico”. <br />
Con il ricorso in esame è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tali atti, nonché avverso la presupposta Conferenza dei Servizi, tenutasi il 5 dicembre 2006, deducendo le seguenti censure:<br />
1) Violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 347, del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, delle LL.RR. Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18, e 3 marzo 1999, n. 11. Violazione della disciplina in materia di alienazione delle proprietà comunali, anche in riferimento alla L. 24 dicembre 1908, n. 783, al R.D. 17 giugno 1909, n. 454, ed all’art. 12 della L. 15 maggio 1997, n. 127.<br />
Relativamente all’approvazione del progetto preliminare della viabilità, l’istante non ha ricevuto la preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento; peraltro, la Giunta comunale era incompetente ad assumere l’atto impugnato. Lo Sportello Unico per attività produttive ed il Comune non hanno svolto un’adeguata istruttoria in sede di esame dell’istanza della Cantieri Italiani s.r.l., relativa al recupero ed alla trasformazione in attività commerciale dell’opificio industriale, né era applicabile il procedimento di cui al D.P.R. 447/98 per trasformare un’area comunale destinata a verde in un’area di sosta-parcheggio a servizio dell’edificio commerciale. Ugualmente la Giunta era incompetente ad accogliere la proposta di acquisto di tale area comunale.<br />
2) Eccesso di potere per difetto di motivazione, per sviamento, per travisamento dei fatti, per carenza dei presupposti, per difetto di istruttoria, per violazione del procedimento, per illogicità e per irrazionalità delle scelte e per contraddittorietà. <br />
Il progetto preliminare dell’opera in questione era stato redatto dalla Cantieri Italiani s.r.l. il 26 giugno 2006; non era applicabile la procedura di cui al predetto art. 5 del D.P.R. 447; sono stati illegittimamente ridimensionati gli standard a verde della zona; la scelta dell’acquirente dell’area in questione non è stata trasparente, così come la determinazione del prezzo.<br />
Con dei primi motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnativa alla deliberazione 1° febbraio 2007, n. 6, con la quale il Consiglio comunale di Città Sant’Angelo, in accoglimento della predetta istanza presentata dalla Cantieri Italiani s.r.l., ha variato il vigente strumento urbanistico, destinando a parcheggio ed a viabilità privata un’area comunale destinata a verde pubblico ed ha disposto la sdemanializzazione e cessione di tale area alla predetta società.<br />
Dopo aver precisato che l’interesse a ricorrere derivava anche dal fatto di essere proprietaria di un terreno adiacente quello da alienare, ha dedotto motivi analoghi a quelli sopra indicati, precisando in aggiunta che il piano per la viabilità non aveva comportato variante urbanistica e che, pertanto, il progetto non avrebbe potuto essere approvato con delibera di Giunta comunale. Erano state violate le norme partecipative previste dalle legge e non erano state effettuate le pubblicazioni previste per l’introduzione della variante allo strumento urbanistico stabilite dal predetto art. 5; inoltre, l’iniziativa proposta non rientrava tra quelle previste dalla norma eccezionale contenuta nel D.P.R. 447/98, ove si consideri che nella sostanza è stata trasformata un’area destinata a verde pubblico in una “zona per insediamenti produttivi di completamento e di interesse locale”; né era stata svolta un’adeguata istruttoria. Era, infine, mancata un’adeguata trasparenza in ordine all’accoglimento della proposta di acquisto dell’area ed alla determinazione del prezzo. <br />
Con secondi motivi aggiunti l’impugnativa è stata estesa al permesso di costruire 12 marzo 2007, n. 8806, assentito dallo Sportello Unico per le attività produttive, all’accordo procedimentale ed all’atto di cessione delle aree stipulati il 22 febbraio 2007, deducendo che la pubblicità in merito era stata svolta esclusivamente attraverso l’affissione all’Albo del Comune e che l’immobile non era utilizzato direttamente dalla società Cantieri Italiani, ma era stato concesso in affitto ad altri utilizzatori e che la procedura semplificata seguita non avrebbe potuto essere utilizzata per assecondare intenti speculativi. L’eccessiva solerzia nella stipula degli atti aveva condotto il Dirigente ad incrementare la superficie ceduta, che, a prezzo immutato (€ 214.800), era passata da mq. 5.570 a mq. 5.693. Per l’alienazione dell’area comunale si era fatto ricorso senza adeguata motivazione alla trattativa privata. <br />
Con terzi motivi aggiunti è stata impugnata la deliberazione della Giunta municipale 5 luglio 2007, n. 127, di approvazione del progetto definitivo dei lavori di costruzione della rotatoria in viale Petruzzi, dell’ordinanza 5 luglio 2007, n. 91, del Dirigente del Settore Tecnico del Comune recante l’occupazione d’urgenza delle aree interessate da tali lavori, nonché della nota di pari data, n 14967, recante la comunicazione della data fissata per l’immissione in possesso. <br />
Ha dedotto, a tal fine, che le indicazione contenute nel piano traffico avevano valore indicativo, per cui, non essendo stati apposti vincoli sulla proprietà della ricorrente, avrebbe dovuto seguirsi il procedimento di cui all’art. 10 del D.P.R. 327/01, particolarmente necessario ove si consideri che l’andamento della rotatoria è stato modificato mediante un’anomala accentuazione dell’andamento curvilineo sulle sole proprietà poste a valle della via Petruzzi; tale progetto definitivo avrebbe dovuto essere approvato, in ipotesi, dal Consiglio, ai sensi dell’art. 98 del D.L.vo 163/06. Poiché in base alla legislazione vigente l’occupazione d’urgenza è oggi uno strumento straordinario nel procedimento espropriativo, era necessario avvisare gli interessati e la relativa determinazione doveva essere sorretta da una pregnante motivazione, non rinvenibile nell’urgenza di consentire l’apertura di una nuova struttura commerciale. Non era stato effettuato il deposito della indennità di cui agli artt. 24 e 20 del D.P.R. 327/01, né vi è contezza dell’esistenza di un’adeguata copertura finanziaria. Gli atti sono stati assunti in pendenza di un ricorso giurisdizionale, la cui decisione, peraltro, era prossima; la modifica del tracciato in senso peggiorativa nei confronti della ricorrente evidenzia lo sviamento dalla causa tipica degli atti assunti dal Comune. E’ stato fissato un insufficiente preavviso (di soli sei giorni) per l’occupazione dell’area. La singolarità delle scelte effettuate e la singolare celerità dei procedimenti hanno danneggiato la ricorrente, concretizzando “gravose ombre” “su chi sia il reale beneficiario e fruitore” dell’azione amministrativa.<br />
Con quarti motivi aggiunti è stato, infine, chiesto l’annullamento della determina 9 luglio 2007, n. 370/ST, del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di approvazione del progetto esecutivo della rotatoria in questione, deducendo doglianze analoghe a quelle dedotte con i terzi motivi aggiunti. <br />
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 13 ottobre 2007. <br />
Il Comune di Città Sant’Angelo si è costituito in giudizio e con memorie depositate il 24 aprile, il 25 luglio ed il 12 ottobre 2007 ha pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica del gravame alla Provincia di Pescara e per carenza di interesse in relazione all’impugnativa del procedimento di cui al predetto art. 5 del D.P.R. 447/98 e dell’alienazione dell’area comunale in questione. Nel merito ha, poi, diffusamente confutato il fondamento delle censure dedotte.<br />
Si è anche costituita in giudizio la società Cantieri Italiani s.r.l., che con memorie depositate il 16 aprile, il 12 ed il 25 luglio ed il 13 ottobre 2007, dopo aver proposto eccezioni analoghe a quelle dedotte dal Comune, ha anch’essa difeso la legittimità degli atti impugnati.<br />
Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2007 la causa è stata introitata a decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1. &#8211; Con il ricorso in esame e con i quattro motivi aggiunti sopra descritti la sig.ra Giannina Iezzi &#8211; proprietaria di un’area edificabile (C1), sita nel Comune di Città Sant’Angelo, riportata in catasto al foglio 32, partt. 187 e 189 &#8211; ha impugnato dinanzi questo Tribunale tutti gli atti di quel Comune con i quali per un verso è stata decisa la realizzazione su parte dell’area di sua proprietà di una rotatoria e per altro verso è stato variato lo strumento urbanistico per consentire il recupero e la trasformazione in attività commerciale di un opificio industriale ubicato lungo viale Petruzzi, con conseguente trasferimento ai privati di un’area comunale destinata a “verde pubblico”.<br />
In estrema sintesi gli atti impugnati attengono alcuni alla procedura espropriativa di un’area di proprietà della ricorrente ed altri alla ristrutturazione su un’area adiacente di un opificio industriale, atti che hanno comportato la modifica dello strumento urbanistico seguendo il procedimento di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/98.<br />
I due complessi procedimenti, come meglio si vedrà in seguito, sono strettamente connessi, in quanto la rotatoria in questione è posta nella sostanza a servizio degli esercizi commerciali localizzati nell’area adiacente quella della ricorrente. <br />
In particolare, gli atti impugnati che attengono alla procedura espropriativa sono i seguenti:<br />
a) la deliberazione 21 dicembre 2006, n. 71, del Consiglio comunale di Città Sant’Angelo di approvazione del Piano della Viabilità;<br />
b) la deliberazione della Giunta municipale di Città Sant’Angelo 5 luglio 2007, n. 127, di approvazione del progetto definitivo dei lavori di costruzione della rotatoria in viale Petruzzi;<br />
c) l’ordinanza 5 luglio 2007, n. 91, del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Città Sant’Angelo recante l’occupazione d’urgenza delle aree interessate da tali lavori;<br />
d) la nota 5 luglio 2007, n. 14967, dello stesso Dirigente recante la comunicazione della data fissata per l’immissione in possesso. <br />
e) la determina 9 luglio 2007, n. 370/ST, del Dirigente del Settore Tecnico del Comune di approvazione del progetto esecutivo della rotatoria in questione; <br />
Gli atti impugnati che attengono, invece, alla trasformazione della destinazione di piano dell’area adiacente quella di proprietà della ricorrente, sono i seguenti: <br />
f) la Conferenza dei Servizi tenutasi ai sensi del D.P.R. 447/98 il 5 dicembre 2006, presso lo Sportello Unico per le attività produttive;<br />
g) la deliberazione 1° febbraio 2007, n. 6, del Consiglio comunale di Città Sant’Angelo, di introduzione di una variante parziale al vigente strumento urbanistico e di sdemanializzazione e cessione di un’area comunale destinata a verde pubblico alla società Cantieri Italiani;<br />
h) l’accordo procedimentale e l’atto di cessione del terreno del 22 febbraio 2007;<br />
i) il permesso di costruire 12 marzo 2007, n. 8806, assentito dallo Sportello Unico per le attività produttive per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’opificio industriale;<br />
E’ stata, inoltre, impugnata la deliberazione della Giunta comunale di Città Sant’Angelo 8 gennaio 2007, n. 2, di accoglimento dell’istanza della Cantieri Italiani s.r.l. del 26 giugno 2006 relativa al recupero ed alla trasformazione in attività commerciale dell’opificio industriale in parola, con la quale è stato anche approvato il progetto preliminare della viabilità lungo viale Petruzzi.<br />
Tale ultimo atto deliberativo impugnato appartiene ad entrambi i predetti procedimenti ed, in definitiva, evidenzia l’esistenza dello stretto collegamento esistente tra tutti gli atti impugnati.<br />
2. &#8211; Così meglio puntualizzato l’oggetto dell’impugnativa, il Collegio, in via pregiudiziale, deve farsi carico di esaminare le eccezioni di rito dedotte dalle parti resistenti.<br />
Queste, invero, hanno eccepito, come sopra esposto, quanto segue:<br />
a) da un lato la carenza di interesse all’impugnazione da parte della ricorrente degli atti del procedimento di cui al predetto art. 5 del D.P.R. 447/98 e dell’alienazione dell’area comunale in questione;<br />
b) dall’altro l’inammissibilità del ricorso, quanto all’impugnativa del predetto atto della Conferenza dei Servizi, per mancata notifica del gravame alla Provincia di Pescara. <br />
Tali eccezioni sono entrambe prive di pregio.<br />
Va, invero, al riguardo evidenziato che in relazione alla ipotizzata carenza di interesse all’impugnativa, sopra evidenziata alla lettera a), la giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che per aversi interesse all’impugnazione di un provvedimento amministrativo, che si assume essere stato emanato in modo illegittimo, occorre non soltanto che il ricorrente possa trarre vantaggio dal suo annullamento, ma altresì che l’atto sia lesivo, ossia ponga il ricorrente stesso in una posizione sfavorevole o gli tolga una posizione giuridica favorevole.<br />
Ora nel caso di specie, come sembra pacifico dagli atti di causa, la ricorrente è proprietaria di un immobile posto nelle immediate vicinanze dell’opificio industriale in questione e con gli atti impugnati è stata nella sostanza consentita la trasformazione della destinazione di piano dell’area adiacente quella di proprietà della ricorrente: cioè con l’introduzione della predetta variante parziale al vigente strumento urbanistico è stata nella sostanza autorizzata la cessione di un’area comunale destinata a verde pubblico alla società Cantieri Italiani, mutandone la destinazione da “verde pubblico” a “zona per insediamenti produttivi di completamento e di interesse locale – artt. 45 e 46 n.t.a.”.<br />
Alla luce di quanto sopra evidenziato sembra evidente che gli atti impugnati siano, in realtà, lesivi degli interessi della confinante dal momento che questa non può più utilizzare l’adiacente zona a verde pubblico, posta a servizio anche della sua proprietà; di conseguenza, deve ritenersi che l’istante abbia di certo interesse ad insorgere dinanzi a questo Tribunale al fine di contestare la legittimità sia della introdotta variante allo strumento urbanistico (che, modificando la precedente pianificazione urbanistica, ha eliminato un’area già di proprietà comunale, destinata a verde pubblico), che dell’atto autorizzativo con il quale è stata consentita la ristrutturazione di manufatto esistente con modifica della destinazione d’uso.<br />
Quanto, invero, all’impugnativa di una variante al vigente strumento urbanistico, deve ricordarsi che la giurisprudenza ha già chiarito che sussiste l’interesse ad impugnare le varianti allo strumento urbanistico anche se relative ad aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente, allorché la nuova destinazione incida in qualche modo sul godimento o sul valore di mercato dell’area, o comunque su interessi propri del ricorrente stesso, come quello alla salute o al valore ambientale (Cons. St., IV, 10 agosto 2004, n. 5516).<br />
Quanto, poi, all’impugnativa degli atti conseguenti, sembra ugualmente evidente che tali atti &#8211; secondo quanto denunciato con il gravame &#8211; siano di certo lesivi degli interessi del ricorrente, dal momento che consentirebbero la ristrutturazione di un manufatto senza rispettare gli standard di piano quanto alle aree da destinare a parcheggi. <br />
In relazione, poi, alla ipotizzata inammissibilità del ricorso, relativamente all’impugnativa del predetto atto della Conferenza dei Servizi per mancata notifica del gravame alla Provincia di Pescara, va osservato che &#8211; così come costantemente chiarito in giurisprudenza (Cons. St., sez. IV, 2 maggio 2007, n. 1920, e 30 dicembre 2006, n. 8259) &#8211; la conferenza di servizi è un modulo procedimentale, cioè un metodo di azione amministrativa, e non un ufficio speciale della p.a. autonomo rispetto ai soggetti che vi partecipano, per cui è stata ritenuts imprescindibile la notifica del ricorso solo a quelle autorità amministrative, tra quelle partecipanti, che mediante lo strumento della conferenza di servizi abbiano adottato un atto a rilevanza esoprocedimentale lesivo della sfera giuridica del privato ricorrente. <br />
Ora, nell’iter procedimentale di approvazione e di variante di uno strumento urbanistico, nella Regione Abruzzo, come è noto, in base al disposto dell’art. 43 della L.R. Abruzzo 1999, n. 11, successivamente integrato dall’art. 1 della L. R. Abruzzo 14 marzo 2000, n. 26, non interviene più la Provincia, con atto a rilevanza esoprocedimentale, in quanto sono state trasferite ai Comune le funzioni relative anche alla approvazione dei propri strumenti urbanistici. Ed eventuali questioni di incostituzionalità di tale normativa, per contrasto con gli artt. 117 e 97 Cost. e con il principio di ragionevolezza, già sono state ritenute manifestamente infondate da questo Tribunale (da ultimo le sentenze 8 aprile 2002, n. 81, e 7 novembre 2002 nn. 1051 e 1053).<br />
Pertanto, nella Regione Abruzzo &#8211; come questo Tribunale ha già avuto modo di ribadire da ultimo con la sentenza 28 agosto 2006, n. 445 &#8211; l’impugnativa avverso uno strumento urbanistico non deve essere notificata anche alla Provincia, dal momento che tale ente non assume nel relativo iter procedimentale alcun provvedimento a rilevanza autonoma.<br />
Il ricorso, pertanto, non è inammissibile in ragione della sua mancata notifica alla Provincia di Pescara. Peraltro, tale questione è stata posta con riferimento solo al deliberato del 5 dicembre 2006 della Conferenza dei Servizi tenutasi ai sensi del D.P.R. 447/98, atto che è stato, in ogni caso, assorbito dalla successive deliberazione consiliare 1° febbraio 2007, n. 6, di introduzione della variante parziale. <br />
3. &#8211; Così respinte tali eccezioni di rito e prima ancora di passare all’esame del merito del gravame, appare utile riassumere sommariamente le vicende che hanno portato all’adozione degli atti impugnati. <br />
Come già accennato, in viale Petruzzi del Comune di Città Sant’Angelo, esisteva un opificio industriale della complessiva superficie di mq. 29.180 non più utilizzato, ricompreso nel vigente strumento urbanistico in “zona per insediamenti produttivi di completamento e di interesse locale – artt. 45 e 46 n.t.a.”. Tale previsione di piano consentiva la destinazione di tale struttura anche ad attività commerciale, con obbligo però di rispettare precisi standard specie in ordine alle aree destinate a parcheggi ad uso pubblico. <br />
Poiché tale opificio non disponeva nelle immediate di aree libere da destinare a parcheggio, sufficienti a consentire la integrale trasformazione di tutti i locali esistenti in locali commerciali nel rispetto dei parametri previsti per i parcheggi, la Società Cantieri Italiani s.r.l., con istanza del 16 dicembre 2005, ha chiesto al Comune, dichiarando di agire “in qualità di promissaria acquirente dell’opificio industriale di proprietà della Bianchi Vending s.p.a.”, di acquistare un terreno adiacente di circa 5.000 mq. di proprietà comunale destinato a “verde pubblico”. Tale istanza è stata reiterata il 26 giugno 2006 con la presentazione di un articolato progetto, contenente anche la destinazione viaria della zona e con la specifica richiesta dell’attivazione della procedura di cui all’art. 5 del D.P.R. 447/98. <br />
La Giunta comunale con deliberazione 26 ottobre 2006, n. 199, ha espresso il proprio assenso di massima al progetto.<br />
Si è, conseguentemente, riunita il 5 dicembre 2006, presso lo Sportello Unico per le attività produttive, l’apposita Conferenza di Servizi che ha accolto l’istanza, ma, avendo rilevato che occorreva disporre una variante allo strumento urbanistico per eliminare la destinazione a “verde pubblico” dell’area predetta, ha trasmesso gli atti al Consiglio comunale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447/98.<br />
Con deliberazione 8 gennaio 2007, n. 2, la Giunta comunale di Città Sant’Angelo ha, quindi, accolto la predetta istanza del 26 giugno 2006 della Cantieri Italiani s.r.l. relativa al recupero ed alla trasformazione in attività commerciale dell’opificio industriale in parola ed ha approvato il progetto preliminare delle opere viarie.<br />
Con deliberazione 1° febbraio 2007, n. 6, il Consiglio comunale di Città Sant’Angelo, ha poi “ratificato” la predetta determinazione della Conferenza di servizi, dando atto che la stessa costituiva variante parziale al vigente strumento urbanistico ed ha mutato la destinazione dell’area di proprietà comunale da “verde pubblico” a “zona per insediamenti produttivi di completamento e di interesse locale – artt. 45 e 46 n.t.a.”, con sistemazione vincolata a parcheggio e viabilità privata; ha deciso, inoltre, la sdemanializzazione e la cessione di tale area comunale alla società Cantieri Italiani.<br />
Tale deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo del 14 febbraio 2007, con la seguente testuale e poco chiara indicazione: “tali atti sono depositati presso l’Ufficio di segreteria ed eventualmente presentare osservazioni nei termini e nei modi di legge”.<br />
Nello stesso bollettino è stata anche pubblicata la deliberazione 21 dicembre 2006, n. 71, del Consiglio comunale di Città Sant’Angelo di approvazione del Piano della Viabilità nel quale, in accoglimento di una osservazione presentata il 10 novembre 2006 sempre dalla Cantieri Italiani, è stata prevista la realizzazione della predetta rotatoria sull’area di proprietà della ricorrente. <br />
A atti sono seguiti, poi, la stipula il 22 febbraio 2007 dell’accordo procedimentale e dell’atto di cessione del terreno ed il rilascio da parte dello Sportello Unico per le attività produttive del permesso di costruire 12 marzo 2007, n. 8806, per eseguire i lavori di ristrutturazione dell’opificio industriale. Infine, sono stati assunti dal Comune i predetti atti di approvazione del progetto definitivo dei lavori di costruzione della rotatoria e si è disposta l’occupazione d’urgenza del terreno dell’istante.<br />
Tali atti sono stati tutti tempestivamente impugnati dalla ricorrente con motivi aggiunti<br />
4. &#8211; Fatte tali precisazioni in punto di fatto, può utilmente passarsi all’esame delle doglianze dedotte avverso il procedimento, svolto ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 447, che ha comportato la variazione dello strumento urbanistico del Comune.<br />
Nei confronti degli atti relativi a tale procedimento, ed in particolare, nei confronti della predetta deliberazione consiliare 1° febbraio 2007, n. 6, la parte ricorrente si è lamentata, tra l’altro, sia con il ricorso principale, che con i motivi aggiunti, delle seguenti circostanze:<br />
&#8211; che erano state violate le norme partecipative previste dalle legge e non erano state effettuate le pubblicazioni previste per l’introduzione della variante allo strumento urbanistico stabilite dal predetto art. 5, in quanto la pubblicità in merito era- che non era stata svolta un’adeguata istruttoria in sede di esame dell’istanza della Cantieri Italiani s.r.l., né si era considerato che l’immobile non era utilizzato direttamente dalla società Cantieri Italiani, ma era stato concesso in affitto ad altr<br />
&#8211; che l’iniziativa proposta non rientrava tra quelle previste dalla norma eccezionale contenuta nel D.P.R. 447/98, ove si consideri che nella sostanza era stata trasformata un’area destinata a verde pubblico in un’area di sosta-parcheggio a servizio di un<br />
Tali censure, aventi carattere pregiudiziale ed assorbente, ad avviso del Collegio sono tutte fondate.<br />
Ai fini dell’esame di tali censure deve partirsi dal rilievo che nella specie è stato seguito il particolare procedimento disciplinato dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, che è volto a favorire e a semplificare la realizzazione e l’ampliamento di tutti gli impianti produttivi “di beni e servizi”, come testualmente si legge all’art. 1 di tale decreto legislativo; e tra tali impianti produttivi di servizi rientrano, di certo, anche le attività commerciali, come quella che si intendeva svolgere nel locali in questione.<br />
Ciò posto, deve ulteriormente ricordarsi che, come è noto, l’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, dispone che ove il progetto sia in contrasto (come è palese nel caso di specie) con lo strumento urbanistico, ma sia conforme con la normativa ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, il responsabile del procedimento possa convocare una conferenza di servizi per le conseguenti decisioni, che costituiscono proposta di variante allo strumento urbanistico e sulle quali si pronuncia il consiglio comunale.<br />
Ora, questo Tribunale con sentenza 20 maggio 2004, n. 453, ha già avuto modo di interpretare tale normativa, ed ha in merito chiarito, per la parte che qui interessa, che nell’ipotesi di ampliamento di un insediamento produttivo, ove il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico o comunque richieda una sua variazione, il responsabile del procedimento, in base al disposto degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, recante il regolamento per la semplificazione dei procedimenti di localizzazione degli impianti produttivi, può convocare una conferenza di servizi per la variazione dello strumento urbanistico; tale necessità di variare lo strumento urbanistico non deve però contenere una specifica motivazione in ordine alla insufficienza di altre aree disponibili nella zona, ma deve essere valutata in relazione al progetto presentato, cioè tenendo conto della circostanza che trattasi di un progetto di ampliamento di un insediamento produttivo già operante, sicché l’area da destinare all’ampliamento della relativa attività non può essere rinvenuta altrove, ma deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale e da ampliare.<br />
Tale D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 esprime, invero, un “favor” verso la realizzazione, la ristrutturazione ovvero l&#8217;ampliamento degli impianti industriali ed a tale scopo ha delineato un procedimento semplificato &#8211; che si risolve in un procedimento che, attraverso la conferenza di servizi indetta dal responsabile del procedimento, porta alla formazione di una proposta di variante sulla quale il Consiglio comunale si pronuncia &#8220;definitivamente&#8221; &#8211; per giungere alla rapida realizzazione di tali iniziative, anche quando esse siano in contrasto con gli strumenti urbanistici in vigore, purché lo strumento urbanistico non individui aree destinate all&#8217;insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 11 gennaio 2007 n. 1644). <br />
Questo Tribunale con sentenza 1° settembre 2004, n. 772, ha, inoltre, già chiarito che l’esito della Conferenza dei Servizi che costituisce – ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447 – proposta di variante dello strumento urbanistico su cui è chiamato a pronunciarsi definitivamente il Consiglio comunale, poichè fa salva la fase partecipativa, prescrivendo che debba tenersi conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli interessati, deve essere pubblicato non per trenta giorni, ma per quarantacinque giorni consecutivi così come prescritto dall’art. 10, comma 1, della l. Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18. <br />
Mentre è stato ulteriormente chiarito che tale proposta di variazione della strumento urbanistico assunta dalla Conferenza dei servizi non è certamente vincolante per il consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se aderire o meno a tale proposta (da ultimo, Cons. St. sez. IV, 19 ottobre 2007 n. 5471), in quanto la determinazione della Conferenza dei servizi rappresenta un peculiare atto di impulso (proposta) dell’autonomo procedimento (di natura esclusivamente urbanistica) volto alla variazione del vigente piano regolatore, rientrante nelle normali ed esclusive attribuzioni dell’ente locale<br />
In definitiva, la natura e gli effetti della variante al P.R.G. prevista per la realizzazione di insediamenti produttivi dall’art. 5 del D.P.R. n. 447/1998, come modificato dal D.P.R. n. 440/2000, sono identici a quelli della variante urbanistica ordinaria: ambedue sono cioè destinate ad incidere sull’assetto del territorio, dettando una disciplina nuova e diversa da quella in vigore. La differenza radicale riguarda la modalità specifica di inizio del procedimento di variazione dello strumento urbanistico: nel caso dell’art. 5 citato, la proposta di variazione è collegata alla presentazione, da parte di un privato, di un progetto che ottenga il parere favorevole della conferenza dei servizi, appositamente convocata; nell’ipotesi ordinaria, la proposta di variazione dello strumento urbanistico è affidata alla iniziativa della Amministrazione comunale. Nell’ambito di tale procedimento il Consiglio comunale ha, pertanto, la piena titolarità del potere di valutare la proposta di variante, esprimendosi con adeguata motivazione (Cons. St, sez. VI, sentenza 25 giugno 2007 n. 3593).<br />
Con la predetta sentenza n. 772 questa Sezione ha, inoltre, precisato che la variazione dello strumento urbanistico che sia stata proposta in applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, non deve corrispondere a sopravvenute esigenze generali di carattere urbanistico, bensì a particolari esigenze di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi, anche laddove la variante riguardi una sola area per un singolo impianto; né occorre che la relativa deliberazione di variante di detto strumento si dia carico di adeguatamente esternare le ragioni che inducano il consiglio comunale a variare la destinazione dell’area oggetto d’intervento, ben potendo tali ragioni rinvenirsi nella conforme proposta scaturita dalla conferenza dei servizi.<br />
In estrema sintesi, deve rilevarsi che, nel disporre la variazione dello strumento urbanistico in applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, ove si tratti di insediare un nuovo impianto produttivo occorre verificare se nel Comune vi siano o meno altre aree sufficienti, mentre ove si tratti di ampliare un impianto produttivo esistente non occorre tale verifica, in quanto l’ampliamento deve evidentemente trovarsi in stabile e diretto collegamento con quella dell’insediamento principale da ampliare. Peraltro &#8211; come questa stessa Sezione ha ulteriormente chiarito con sentenza 4 novembre 2004, n. 878 &#8211; la variazione della destinazione urbanistica dell’area, in quanto atto discrezionale di specifica competenza del consiglio comunale, deve essere sorretta da una adeguata motivazione, che può, peraltro, rinvenirsi anche negli atti del procedimento ed, in particolare, nella conforme proposta scaturita dalla conferenza dei servizi. <br />
Fatte tali puntualizzazioni sulla normativa applicata nella fattispecie ora all’esame e sull’interpretazione di tale normativa effettuata dalla giurisprudenza, va ulteriormente chiarito che nella specie il “progetto” presentato era relativo alla trasformazione di un opificio industriale in cinque grandi locali da destinare ad attività commerciale, trasformazione che, come già detto, era in astratto conforme alo strumento urbanistico.<br />
Poiché le area libere in proprietà adiacenti l’opificio non consentivano l’integrale trasformazione delle aree coperte in locali commerciale, per carenza delle aree da destinare a parcheggio (2 mq. per ogni mq. di superficie di vendita), la Società Cantieri Italiani s.r.l., con istanza del 16 dicembre 2005, ha chiesto al Comune, dichiarando di agire “in qualità di promissaria acquirente dell’opificio industriale di proprietà della Bianchi Vending s.p.a.”, di acquistare un terreno adiacente di circa 5.000 mq. di proprietà comunale destinato a “verde pubblico”; l’utilizzazione a parcheggio di tale area ulteriore avrebbe in definitiva consentito di trasformare in cinque locali commerciali (da poi concedere in affitto agli operatori economici eventualmente interessati) una maggiore area pari a circa 2.500 mq. della superficie coperta dell’opificio.<br />
Tale istanza è stata accolta dal Comune con gli atti in questa sede impugnati.<br />
5. &#8211; Ciò posto e per passare all’esame delle censure dedotte, vanno pregiudizialmente esaminate le doglianze con le quali l’istante ha dedotto vizi procedimentali. Questa, invero, si è lamentata, tra l’altro, del fatto che erano state violate le norme partecipative previste dalle legge e che non erano state effettuate le pubblicazioni previste per l’introduzione della variante allo strumento urbanistico stabilite dal predetto art. 5, in quanto la pubblicità in merito era stata svolta esclusivamente attraverso l’affissione all’Albo del Comune del verbale della Conferenza di Servizi.<br />
Va, in merito ricordato che il secondo comma del predetto art. 5 dispone testualmente, per la parte che qui interessa, che “qualora l&#8217;esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale”.<br />
Già sopra si è ricordato che questo Tribunale, con la predetta sentenza 1° settembre 2004, n. 772, ha chiarito che l’esito della Conferenza dei Servizi &#8211; che costituisce, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, proposta di variante dello strumento urbanistico su cui è chiamato a pronunciarsi definitivamente il Consiglio comunale &#8211; poichè fa salva la fase partecipativa, prescrivendo che debba tenersi conto delle osservazioni, proposte ed opposizioni formulate dagli interessati, deve essere resa pubblica non per trenta giorni, ma per quarantacinque giorni consecutivi così come prescritto dall’art. 10, comma 1, della l. Regione Abruzzo 12 aprile 1983, n. 18. In definitiva, cioè, alla decisione assunta dalla Conferenza dei servizio deve darsi una pubblicità analoga a quella prevista dalla legislazione vigente (anche regionale) per la delibera di adozione di uno strumento urbanistico.<br />
Nella Regione Abruzzo la disciplina in merito si rinviene, come è noto, nel predetto art. 10 della legge urbanistica regionale, il quale dispone che il progetto di piano debba essere “depositato” nella segreteria comunale a libera visione del pubblico per 45 giorni consecutivi (I comma) e che l’effettuato depositato è reso noto al pubblico mediante apposito avviso sul Bollettino Ufficiale “oltre che a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale”. <br />
In definitiva, gli adempimenti previsti dalle legislazione regionale sono due:<br />
a) il deposito degli atti progettuali presso la segreteria comunale;<br />
b) la pubblicazione dell’avviso di tale deposito sul BURA e su un quotidiano, oltre alla ulteriore diffusione di tale avviso in ambito locale con manifesti murali.<br />
Nella specie, come sembra pacifico dagli atti, tali forme di pubblicità non sono state seguite.<br />
Risulta, invero, apposto su (solo) alcune copie del verbale della Conferenza di servizi un timbro del messo notificatore da cui risulta che tale verbale è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune dal 13 dicembre 2006 al 27 gennaio 2007; purtuttavia tale forma di pubblicità &#8211; prescindendo sulla circostanza che sulla veridicità di tale attestazione è allo stato in corso un’indagine da parte del giudice penale &#8211; non è certamente quella prevista dalla legge; in quanto, come già detto il verbale della conferenza di servizi avrebbe dovuto essere depositato, con i relativi allegati, presso la segreteria del Comune a libera visione del pubblico, mentre il relativo avviso di tale avvenuto deposito avrebbe dovuto essere pubblicato sul BURA, con manifesti murali e su un quotidiano.<br />
Tale vizio procedimentale, che ha impedito ai soggetti interessati di intervenire nel procedimento, travolge necessariamente l’atto consiliare di approvazione della variante, che non può, pertanto, non essere annullato, in quanto è stato leso il principio della partecipazione dei cittadini alla pianificazione urbanistica. <br />
Va, peraltro, in aggiunta osservato che &#8211; prescindendo dalla sussistenza di tale vizio procedimentale (avente, peraltro, carattere assorbente) &#8211; tale deliberazione consiliare è anche inficiata dai predetti vizi sopra evidenziati: cioè dalla carenza di istruttoria, dei presupposti e della motivazione.<br />
Quanto alla prima (cioè alla carenza di istruttoria), deve osservarsi che il procedimento ha avuto inizio con una affermazione, certamente falsa, contenuta nella istanza del 15 dicembre 2005 della Cantieri Italiani. Questa, invero, aveva chiesto al Comune di acquistare un terreno adiacente di circa 5.000 mq. di proprietà comunale destinato a “verde pubblico”, dichiarando di agire “in qualità di promissaria acquirente dell’opificio industriale di proprietà della Bianchi Vending s.p.a.”.<br />
Dall’esame degli atti versati in giudizio dalla stessa società Cantieri Italiani si rileva, però, che la Bianchi Vending s.p.a. non era certamente proprietaria del manufatto in questione; infatti dalla lettura “della promessa di scambio condizionata del 18 maggio 2005”, stipulata inter partes, si ricava che la proprietà dell’immobile era in realtà della Banca MPS Leasing &#038; Factoring e che tale società Bianchi aveva incorporato la Tecnomet Italia, che aveva stipulato, a sua volta, con la predetta banca un contratto di locazione finanziaria. Inoltre, da tale scrittura privata si rileva anche che l’accordo era sottoposto a condizioni sospensive che non si erano di certo avverate e che avrebbero dovuto, peraltro, verificarsi entro il 30 giugno 2006. Infine, dalla lettura dell’atto di acquisto dell’opificio in questione stipulato tra la predetta Banca e la Cantieri Italiani, poi intervenuta il 23 gennaio 2007 (cioè dopo che con deliberazione della Giunta comunale di Città Sant’Angelo 8 gennaio 2007, n. 2, era stata accolta l’istanza della Cantieri Italiani s.r.l.), si rileva che il 1° dicembre 2005 la ditta Bianchi Vending aveva ceduto a sua volta la locazione finanziaria dell’immobile in questione alla Trapper’s Company s.r.l., una società della cui esistenza non vi è traccia negli atti del procedimento. Va, inoltre, osservato, che nelle successive istanze presentate al Comune dalla Cantieri Italiani tale società non fornisce alcuna ulteriore indicazione in relazione al titolo che la legittimava ad effettuare proposte di acquisto, a presentare progetti di ristrutturazione ed osservazioni al piano della viabilità. <br />
Dall’esame di tali atti, nonché da tutti i numerosissimi atti del procedimento versati in giudizio dal Comune, si ricava, in definitiva, che gli Uffici comunali non avevano mai effettuato una seria indagine sul soggetto proprietario dell’immobile in questione ed, in particolare, del titolo giuridico che legittimava la società predetta non solo ad interloquire in ordine alla ristrutturazione dell’opificio in parola, ma anche ad effettuare una proposta di acquisto a trattativa privata di un terreno comunale destinato a verde pubblico, peraltro pervenuto al Comune in attuazione di un comparto (il comparto n. 7). <br />
Sembra, in definitiva, che tale carenza di istruttoria abbia inficiato, per altra via, il procedimento in parola, in quanto il Comune ha di fatto interloquito con un soggetto “terzo” rispetto al bene ed in ordine a future ed eventuali iniziative commerciali, o quanto meno non ha accertato la reale situazione proprietaria, assecondando nella sostanza, come si ipotizza con il gravame, intenti speculativi di tale soggetto intermediario.<br />
Quanto poi al secondo rilievo sopra evidenziato (cioè alla carenza dei presupposti) va osservato che l’iniziativa proposta non rientrava, ad avviso della Sezione, tra quelle previste dalla norma eccezionale contenuta nel D.P.R. 447/98, dal momento che nella sostanza era volta ad ottenere la trasformazione di un’area destinata a verde pubblico in un’area di sosta-parcheggio a servizio di un edificio commerciale. <br />
La norma in questione, contenuta nel predetto art. 5, di cui è stata fatta applicazione, come sopra si è già ricordato, è volta in realtà a favorire ed a semplificare la realizzazione e l’ampliamento di tutti gli impianti produttivi “di beni e servizi”, ed anche delle attività commerciali.<br />
Perchè, però, possa utilizzarsi la procedura in questione occorre la presentazione di un “progetto” nel quale venga evidenziata da un lato l’iniziativa economica che si intende intraprendere e dall’altro la “necessità” di variare lo strumento urbanistico per poter realizzare quel particolare progetto, che, ovviamente, deve perseguire un obiettivo meritevole di tutela.<br />
Nella specie dagli atti allegati all’istanza della cantieri Italiani si rileva, però, che il progetto che tale società si proponeva di raggiungere nel trasformare in cinque grandi negozi l’opificio industriale dismesso non era certamente quello di creare un centro commerciale (tale intento viene, addirittura, espressamente escluso dalla società, anche perchè vietato dalla legislazione vigente), ma quello di costruire dei locali commerciali da poi concedere in affitto agli operatori economici del settore eventualmente interessati; la modifica della destinazione urbanistica dell’area a verde pubblica in questione, che era stata ceduta al Comune da altri soggetti che avevano attuato nella zona il comparto 7, e la successiva cessione al privato avrebbero consentito, pertanto, a questo soggetto privato di trasformare una maggiore area della superficie coperta dell’opificio (pari a circa 2.500 mq., per i locali di grande estensione per i quali era previsto l’indice di 2 mq. di parcheggi per 1 mq. di superficie; o a circa mq. 5.000, nell’ipotesi di costruzione di locali più piccoli, relativamente ai quali il parametro sembra essere quello di 1 mq. di parcheggi per 1 mq. di superficie) e quindi, poi, lucrare un maggior affitto dalla locazione di tale immobile.<br />
Ad avviso della Sezione per realizzare tale intento, in realtà esclusivamente speculativo, non avrebbe potuto utilizzarsi la procedura di cui al predetto art. 5, in quanto il “progetto” presentato era certamente carente in relazione al reale beneficiario e fruitore dell’iniziativa proposta, dal momento che l’intervento si limitava nella sostanza a trasformare un’area destinata a verde pubblico in un’area di sosta-parcheggio a servizio di un futuro edificio commerciale, da successivamente immettere sul libero mercato delle locazioni commerciali.<br />
Inoltre, va per concludere evidenziato che la deliberazione impugnata è anche inficiata da carenza di motivazione, in quanto, come già sopra esposto, la variazione dello strumento urbanistico doveva contenere una specifica motivazione in ordine al progetto presentato ed alla necessità dell’area in questione per realizzare tale progetto, con conseguente necessità di variare la destinazione urbanistica in quanto le aree occorrenti non avrebbe potuto essere rinvenuta altrove.<br />
Anche su tale punto la motivazione è, però, carente; né ugualmente negli atti del procedimento si spiega da un lato perchè i locali commerciali da realizzare (già di notevolissima estensione) avrebbero dovuto essere incrementati di ulteriori 2.500 mq. (o 5.000 a seconda dell’estensione dei negosz realizzati), da altro lato non risulta specificato il “progetto” che si intendeva realizzare (che non era certamente quella di realizzare un centro commerciale) e da altro lato ancora non è stato indicato per quale ragione le aree occorrenti non avrebbero potuto essere reperite altrove nella zona.<br />
Di qui le illegittimità della impugnata deliberazione 1° febbraio 2007, n. 6, del Consiglio comunale di Città Sant’Angelo a ragione lamentate con il gravame. <br />
In accoglimento delle predette censure tale deliberazione va, pertanto, annullata.<br />
6. &#8211; Giunti a tale conclusione, deve per le stesse ragioni di difetto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione essere annullata anche la predetta deliberazione della Giunta comunale di Città Sant’Angelo 8 gennaio 2007, n. 2, di accoglimento dell’istanza della Cantieri Italiani s.r.l. del 26 giugno 2006 relativa al recupero ed alla trasformazione in attività commerciale dell’opificio industriale in parola, con la quale è stato anche contestualmente approvato il progetto preliminare della viabilità lungo viale Petruzzi.<br />
Dall’annullamento delle deliberazioni predette con le quali l’Amministrazione comunale ha anche sdemanializzato l’area in questione, decidendone l’alienazione, deriva, poi, in quanto inficiato da illegittimità derivata, anche il conseguente accordo procedimentale. <br />
L’annullamento di tale accordo, a sua volta, alla stregua del consolidato orientamento c.d. pubblicistico seguito dalla giurisprudenza amministrativa, travolge anche il contratto (cioè l’atto di cessione del terreno del 22 febbraio 2007) che ne costituisce il successivo svolgimento (Cons. St., sez. V, 10 gennaio 2007 n. 41, e sez. VI, 4 aprile 2007 n. 1523). La violazione delle norme attinenti alla fase di scelta dei contraenti determina, infatti, la caducazione del contratto stipulato, per sopravvenuta carenza retroattiva di un presupposto pubblicistico di efficacia. <br />
Va, inoltre, annullato anche il permesso di costruire 12 marzo 2007, n. 8806, assentito dallo Sportello Unico per le attività produttive, “in parte qua”, cioè nella parte in cui ha consentito di edificare locali a destinazione commerciale di superficie superiore a quella consentita; e l’Amministrazione comunale, in esecuzione di tale sentenza, dovrà, pertanto, provvedere ad individuare ed determinare quei locali che non rispettano i parametri di piano quanto carenza dei parcheggi asserviti.<br />
7. &#8211; Il gravame in esame è volto, inoltre, anche a contestare la legittimità degli atti relativi alla progettazione ed alla realizzazione della rotatoria su un’area di proprietà della ricorrente. Gli atti impugnati che attengono a tale procedura, già sono stati sopra analiticamente indicati.<br />
Ai fini dell’esame delle numerose doglianze dedotte avverso tali atti deve ricordarsi che con deliberazione 21 dicembre 2006, n. 71, del Consiglio comunale di Città Sant’Angelo era stato approvato il Piano della Viabilità, da valere anche quale variante allo strumento urbanistico (in quanto era stato seguito, questa volta correttamente, l’iter procedimentale previsto dalla legge per la variazione degli strumenti urbanistici); mentre con la deliberazione della Giunta comunale di Città Sant’Angelo 8 gennaio 2007, n. 2, oltre all’accoglimento dell’istanza di cessione dell’area, era stato anche approvato il progetto preliminare della viabilità lungo viale Petruzzi.<br />
Solo dopo l’adozione di tali atti la ricorrente con note del 14 e del 20 febbraio 2007 era stata, invero, informata dal Dirigente del Settore Tecnico comunale della circostanza che il Comune intendeva espropriare parte dell’ area di sua proprietà per realizzare tale rotatoria, che non era però posta al centro di viale Petruzzi, ma aveva un’anomala accentuazione dell’andamento curvilineo sulle sole proprietà poste a valle della viale Petruzzi: cioè in definitiva tale rotatoria veniva a gravare sull’area della ricorrente e non anche su quella prospiciente posta a servizio dell’opificio industriale. <br />
La previsione di tale rotatoria aveva, invero, costituito oggetto di un’osservazione al piano adottato presentata il 10 novembre 2006 dalla Cantieri Italiani, che era stata accolta in sede di approvazione definitiva a danno della ricorrente, senza però che questa ne fosse previamente informata.<br />
Ciò chiarito, va al riguardo ricordato che secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza (Cons. St, sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4819) nell’ipotesi di gravose innovazioni introdotte in sede di approvazione il Comune, al fine di consentire la partecipazione collaborativa dei privati interessati, è tenuto a disporne una nuova pubblicazione.<br />
Nella specie il Comune, dopo aver accolto tale osservazione con la predetta deliberazione n. 71/06, ha provveduto alla pubblicazione del piano della viabilità sul BURA del 14 febbraio 2007, con la predetta criptica indicazione, che si è già avuto modo di ricordare: “tali atti sono depositati presso l’Ufficio di segreteria ed eventualmente presentare osservazioni nei termini e nei modi di legge”. Contestualmente, ha inviato alla ricorrente le predette note, dandole nella sostanza comunicazione dell’avvio del procedimento di imposizione del vincolo. <br />
L’istante è tempestivamente insorta dinanzi a questo Tribunale per denunciare l’inesistenza di un valido vincolo espropriativo sull’area di sua proprietà e con i predetti vizi dedotti si è anche lamentata del fatto che la Cantieri Italiani non era legittimata all’epoca (cioè alla data del 10 novembre 2006) ad interloquire in merito.<br />
Tale ultima doglianza, con riferimento a quanto sopra esposto, è certamente fondata; l’accoglimento di tale osservazione non appare, infatti, sorretta da un’adeguata istruttoria in ordine al titolo che legittimava tale società ad interloquire in merito.<br />
Va in aggiunta osservato, per passare all’interpretazione di tale deliberazione di approvazione del piano della viabilità, che tale piano &#8211; ove si consideri l’iter procedimentale seguito &#8211; ha di certo modificato, contrariamente a quanto ipotizzato con il gravame, la disciplina urbanistica dell’area della ricorrente. <br />
Purtuttavia, con il gravame l’istante si è anche lamentata della sua mancata partecipazione al procedimento relativamente all’imposizione di tale vincolo. Ora, poichè l’accoglimento a danno della ricorrente della predetta osservazione avrebbe imposto di riaprire “in parte qua” il procedimento (Cons. St, sez. IV, 20 settembre 2005, n. 4819), ritiene la Sezione che l’atto impugnato debba essere interpretato in termini tali da escludere la predetta illegittimità.<br />
In definitiva, anche in relazione a quanto indicato nel predetto avviso di pubblicazione del BURA, deve ritenersi che il piano della viabilità sia stato approvato con la sola esclusione della parte relativa all’ampliamento della rotatoria in questione, per cui la delibera di approvazione del piano è da interpretarsi “in parte qua” come delibera di nuova adozione, con possibilità da parte dell’interessata di presentare le proprie osservazioni. <br />
Tali osservazioni sono state poi in effetti presentate dalla stessa dopo aver ricevuto l’avviso di avvio del procedimento, ma su di esse il Consiglio comunale non ha mai avuto modo di pronunciarsi.<br />
Inoltre, va ulteriormente rilevato, che la Giunta comunale di Città Sant’Angelo con la impugnata deliberazione 8 gennaio 2007, n. 2, ha approvato il progetto preliminare della viabilità lungo viale Petruzzi, prima ancora però che il piano della viabilità avesse acquisito efficacia. <br />
Ora, è noto che in base al predetto art. 43, n. 2, della L.R. Abruzzo 3 marzo 1999, n. 11, “l’efficacia degli atti di pianificazione urbanistica comunale è subordinata alla pubblicazione sul BURA”. Di conseguenza, poichè il piano in parola alla data dell’8 gennaio 2007 non era ancora efficace, la Giunta non avrebbe potuto assumere atti che trovavano il loro presupposto in un atto di pianificazione ancora privo di efficacia.<br />
Con riferimento anche a tale assorbente considerazione tale atto della Giunta municipale deve, di conseguenza, essere annullato, in quanto, così come dedotto con il ricorso, all’epoca della sua adozione non erano ancora stati apposti i vincoli preordinati all’espropriazione sulla proprietà della ricorrente. <br />
L’illegittimità di tale atto ed il vizio sopra indicato inficiano anche per illegittimità derivata i successivi atti della procedura espropriativa, che sono stati anch’essi tempestivamente impugnati con i motivi aggiunti; anche tali atti debbono, pertanto, essere annullati.<br />
8. &#8211; Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, debbono essere annullati gli atti impugnati. <br />
Poiché, peraltro, da quanto sopra esposto sono rivenibili nella vicenda sopra descritta fatti che potrebbero essere penalmente rilevanti (tra cui la predetta dichiarazione della Cantieri Italiani del 19 dicembre 2005 ed il successivo comportamento degli organi comunali), il Collegio ritiene di disporre la trasmissione di copia della presente decisione al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara.<br />
Uguale comunicazione, relativamente alla disposta alienazione della predetta area comunale, che potrebbe aver arrecato un danno all’Ente, va anche fatta al sig. Procuratore della Corte dei Conti di L’Aquila. <br />
La spese, come di regola, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, <b>accoglie</b> il ricorso specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, con la sola esclusione, per le considerazioni svolte in motivazione, della deliberazione 21 dicembre 2006, n. 71, del Consiglio comunale di Città Sant’Angelo di approvazione del Piano della Viabilità.<br />
Dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa a cura della segreteria al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ed al sig. Procuratore della Corte dei Conti di L’Aquila. <br />
Condanna il Comune di Città Sant’Angelo al pagamento a favore della ricorrente delle spese e degli onorari del presente giudizio, che vengono liquidate nella complessiva somma di € 6.000 (seimila).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 25/10/2007 con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Catoni, Presidente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-pescara-sentenza-7-11-2007-n-875/">T.A.R. Abruzzo &#8211; Pescara &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2007 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.875</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2007-n-875/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2007-n-875/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.875</a></p>
<p>S. Romano Pres.ff &#8211; B. Massari Est. Ordine degli Psicologi della Toscana (Avv. V. Farnararo) contro l’Università degli studi di Firenze (non costituita) sui casi in cui è valida la notifica del ricorso presso la sede dell&#8217;Università anziché presso l&#8217;Avvocatura e sulla carenza di legittimazione dell&#8217;Ordine degli psicologi ad impugnare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2007-n-875/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2007-n-875/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.875</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano Pres.ff &#8211; B. Massari Est.<br /> Ordine degli Psicologi della Toscana (Avv. V. Farnararo) contro l’Università degli studi di Firenze (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sui casi in cui è valida la notifica del ricorso presso la sede dell&#8217;Università anziché presso l&#8217;Avvocatura e sulla carenza di legittimazione dell&#8217;Ordine degli psicologi ad impugnare l&#8217;indizione del corso di perfezionamento post lauream in &ldquo;Psicoterapia della disabilità intellettiva&rdquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Comunicazioni e notificazioni &#8211; Notifica del ricorso giurisdizionale presso la sede dell&#8217;università anziché presso l&#8217;Avvocatura dello Stato &#8211; Impugnazione di provvedimento riconducibile alla stessa università nell’esercizio di poteri rientranti nella sua autonomia e non esercitati per delega del competente Ministero &#8211; Sufficienza</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Legittimazione ed interesse processuale – Ordine degli Psicologi – Impugnazione del decreto del Rettore dell’Università di indizione del corso di perfezionamento post lauream in “Psicoterapia della disabilità intellettiva” – Legittimazione attiva dell’Ordine e dei singoli – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittima la notifica del ricorso giurisdizionale presso la sede dell&#8217;università anziché presso l&#8217;Avvocatura dello Stato, quando si tratti, come nel caso in esame, di impugnazione di provvedimento riconducibile, quanto all&#8217;imputazione della fattispecie in senso proprio, alla stessa università nell’esercizio di poteri riconducibili alla sua autonomia e non esercitati per delega del competente Ministero.</p>
<p>2. Tanto l&#8217;Ordine degli psicologi quanto i singoli professionisti non sono legittimati ad impugnare il decreto rettorale di indizione del corso di perfezionamento post lauream in “Psicoterapia della disabilità intellettiva”. Difatti per il concreto ed effettivo esercizio dell’attività di psicoterapeuta è necessario essere in possesso dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione, previo superamento dello specifico esame di abilitazione ed essere iscritti all’albo. Ne consegue pertanto che la somministrazione di conoscenze, anche a livello universitario, concernente tecniche della psicoterapia non può, evidentemente, ledere di per sé gli interessi di cui è portatore l’ordine professionale e che si sostanziano nella tutela dei professionisti abilitati ed iscritti all&#8217;albo contro la illegittima concorrenza dei soggetti non abilitati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</i></b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>SENTENZA<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>sul ricorso n. 1821/06 proposto</p>
<p>dall’<B>ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA</B>, in persona del Presidente, dott.sa Sandra Vannoni, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Farnararo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Firenze, via Vittorio Emanuele II, n. 16,<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>l’<b>Università degli studi di Firenze</b>, in persona del Rettore <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio, <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>in parte qua</i> del decreto rettorale prot. n. 39813, n. 583 del 21 luglio 2006 di istituzione per l’anno accademico 2006/2007 del corso di perfezionamento <i>post lauream </i>in “Psicoterapia della disabilità intellettiva”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso ed in particolare della delibera del Senato accademico del 17 maggio 2006 e della delibera del Consiglio d’amministrazione del 26 maggio 2006..</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 maggio 2007, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO<br />
<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i>Con il decreto del Rettore n. 583 del 21 luglio 2006 l’Università degli studi di Firenze ha istituito per l’anno accademico 2006/2007 un corso di perfezionamento <i>post lauream </i>in “Psicoterapia della disabilità intellettiva”, presso la facoltà di medicina e chirurgia, con scopo di “<i>fornire conoscenze avanzate nel campo degli approcci psicoterapici dei soggetti con disabilità intellettiva di varia eziologia e gravità</i>”.<br />
La partecipazione a tale corso è riservata a “<i>coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia, psicologia, scienza dell’educazione ai sensi del d.m. 509/99, laurea in scienza della formazione e laurea in logopedia</i>”.<br />
Contro tale atto ricorre l’Ordine degli psicologi della Toscana chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
<b>1. </b>Violazione degli artt. 3 e 35 della l. n. 56/1989 nonché dei principi desumibili dagli artt. 32 e 33 della Costituzione e dall’art. 2229 cod. civ..<br />
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.<br />
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>DIRITTO<i></b></i></p>
<p>
<i><b></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto rettorale del 21 luglio 2006 di istituzione, per l’anno accademico 2006/2007, del corso di perfezionamento <i>post lauream </i>in “Psicoterapia della disabilità intellettiva”, nonché le presupposte deliberazioni del Senato accademico del 17 maggio 2006 e del Consiglio d’amministrazione del 26 maggio 2006.<br />
Come rilevato in narrativa l’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio di talché il Collegio deve porsi la questione della correttezza della notificazione del gravame, avvenuta esclusivamente presso la sede dell’Università e non presso l&#8217;Avvocatura dello Stato, giusto il disposto dell&#8217;art. 1 l. 25 marzo 1958 n. 260 (sostitutivo dell&#8217;art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933).<br />
In proposito il Collegio è dell’avviso che deve reputarsi legittima la notifica del ricorso giurisdizionale presso la sede dell&#8217;università anziché presso l&#8217;Avvocatura dello Stato, quando si tratti, come nel caso in esame, di impugnazione di provvedimento riconducibile, quanto all&#8217;imputazione della fattispecie in senso proprio, alla stessa università nell’esercizio di poteri riconducibili alla sua autonomia e non esercitati per delega del competente Ministero (Consiglio Stato, sez. VI, 21 settembre 2005, n. 4909; id., 11 marzo 2004, n. 1252; TAR Umbria, 30 dicembre 2003, n. 1072)<i><br />
</i>Nel merito il ricorso non è suscettibile di accoglimento.<br />
L’ordine professionale ricorrente impugna la delibera in epigrafe lamentando gli effetti lesivi che l&#8217;attivazione del suddetto corso di studi produrrebbe sugli interessi collettivi dei professionisti psicologi in quanto consentirebbe l’apprendimento di tecniche psicoterapeutiche finalizzate all’esercizio della professione di psicoterapeuta, riservata dalla legge solo ai soggetti previsti dalla legge n. 56 del 1989, anche a coloro che non sono contemplati dalla legge in relazione al percorso formativo compiuto.<br />
La tesi non può essere condivisa.<br />
L’art. 3 della l. 18 febbraio 1989, n. 56 concernente l’ordinamento della professione di psicologo, stabilisce che “<i>l&#8217;esercizio dell&#8217;attività psicoterapeutica è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all&#8217;articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica</i>”.<br />
Per il concreto ed effettivo esercizio dell’attività di psicoterapeuta è necessario, a mente degli artt. 2 e 7 della predetta legge, essere in possesso dell&#8217;abilitazione all&#8217;esercizio della professione, previo superamento dello specifico esame di abilitazione ed essere iscritti all’albo. <br />
Ne discende che, come condivisibilmente rilevato in giurisprudenza, altro è dire che la professione di psicologo, in quanto regolamentata per legge, è riservata a chi abbia conseguito la relativa abilitazione; e altro è dire che sia precluso trasmettere conoscenze scientifiche, culturali e tecniche afferenti alle discipline psicologiche, a soggetti che non conseguiranno l&#8217;abilitazione professionale e che (di conseguenza) non potranno esercitare legittimamente la professione (TAR Umbria, 5 dicembre 2005, n. 523).<br />
La somministrazione di conoscenze, anche a livello universitario, concernente tecniche della psicoterapia non può, evidentemente, ledere di per sé gli interessi di cui è portatore l’ordine professionale ricorrente e che si sostanziano nella tutela dei professionisti abilitati ed iscritti all&#8217;albo contro la illegittima concorrenza dei soggetti non abilitati.<br />
Per conseguenza, tanto i singoli professionisti quanto l&#8217;Ordine non hanno titolo né interesse giuridicamente protetto ad opporsi a che le conoscenze siano acquisite da una sfera più ampia di soggetti.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.<br />
Nulla per le spese.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.<br />
<i></p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 maggio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Presidente f.f.<br />
dott. Eleonora DI SANTO                  &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 GIUGNO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2007-n-875/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.875</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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