<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>8743 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/8743/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/8743/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:27:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>8743 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/8743/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2020 n.8743</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-25-7-2020-n-8743/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-25-7-2020-n-8743/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-25-7-2020-n-8743/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2020 n.8743</a></p>
<p>Riccardo Savoia, Presidente, Paolo Marotta, Consigliere, Estensore; PARTI: (O. 2000 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Pescatori, Giancarlo Beltramini, Francesco Cervellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-25-7-2020-n-8743/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2020 n.8743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-25-7-2020-n-8743/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2020 n.8743</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Riccardo Savoia, Presidente, Paolo Marotta, Consigliere, Estensore; PARTI:  (O. 2000 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Pescatori, Giancarlo Beltramini, Francesco Cervellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e nei confronti di integrato da motivi aggiunti, proposto da O. 2000 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Pescatori, Giancarlo Beltramini, Francesco Cervellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e nei confronti di B. &amp; L. &#8211; I.  S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Cardi, Francesca Libanori, Alberto Mocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; T.  S.r.l., A.  Italia S.p.A. non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Le situazioni di incompatibilità  nelle gare pubbliche devono risultare oggetto di specifica e inequivoca prova, anche sulla base di elementi di fatto indizianti gravi precisi e concordanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Gare pubbliche &#8211; commissari di gara &#8211; incompatibilità  &#8211; rilievo.<br /> <br /> 2.- Gare pubbliche &#8211; gare elettroniche &#8211; vizi procedurali &#8211; rilevabilità  &#8211; limiti.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Le situazioni di incompatibilità  nelle gare pubbliche devono risultare oggetto di specifica e inequivoca prova, anche sulla base di elementi di fatto indizianti gravi precisi e concordanti; in particolare, debbono essere allegati concreti elementi dai quali desumere l&#8217;effettiva incompatibilità  dei commissari di gara, presupposto indispensabile per l&#8217;accoglimento della relativa censura, non potendo farsi riferimento ad elementi presuntivi e generici.</em><br /> <br /> <em>2. Non è viziata la procedura selettiva di una gara elettronica che si svolge mediante sistemi informatizzati in cui l&#8217;apertura delle offerte tecniche non sia avvenuta in seduta pubblica, laddove la piattaforma elettronica utilizzata consenta di tracciare ogni passaggio della procedura e non permetta alcuna alterazione dei dati inseriti dai concorrenti trattandosi di un&#8217;accortezza del tutto inutile ed irrilevante.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 25/07/2020<br /> <strong>N. 08743/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02198/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <br /> sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da O. 2000 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Pescatori, Giancarlo Beltramini, Francesco Cervellino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Claudio Maggisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> B. &amp; L. &#8211; I. Â S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Cardi, Francesca Libanori, Alberto Mocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; T. Â S.r.l., A. Â Italia S.p.A. non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> per quanto riguarda il ricorso introduttivo:<br /> &#8211; del verbale della seduta della commissione del 3 febbraio 2020 tenutasi presso i locali amministrativi di Via Clauzetto n. 12 &#8211; Roma recante l&#8217;attribuzione all&#8217;offerta tecnica della ricorrente di un punteggio pari a 32, comportante l&#8217;esclusione dalla gara per non aver raggiunto &quot;la soglia minima di merito tecnico pari a 41 del punteggio massimo fissato (70)&quot;, nonchè per l&#8217;annullamento della relativa graduatoria approvata nel corso della suddetta seduta della commissione del 3 febbraio 2020, recante l&#8217;attribuzione di un punteggio di 70 all&#8217;offerta tecnica presentata da Bausch &amp; Lomb, di un punteggio di 57 ad A. , di un punteggio di 42 a T. ;<br /> &#8211; dell&#8217;intera procedura di gara nonchè di ogni atto presupposto e conseguente, inclusi il bando di gara (Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico e relativi allegati) e la delibera con cui la Stazione Appaltante ha proceduto alla nomina della Commissione aggiudicatrice della gara;<br /> nonchè per la declaratoria della inefficacia<br /> del contratto e/o dei contratti eventualmente nelle more stipulati e per il conseguimento dell&#8217;aggiudicazione con subentro nel servizio e nel contratto e/o nei contratti, ovvero per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara e/o al risarcimento del danno per equivalente monetario;<br /> per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da O. 2000 S.P.A. il 29/3/2020, per l&#8217;annullamento:<br /> &#8211; del verbale della seduta della commissione del 3 febbraio 2020 tenutasi presso i locali amministrativi di Via Clauzetto n. 12 &#8211; Roma recante l&#8217;attribuzione all&#8217;offerta tecnica della ricorrente di un punteggio pari a 32, comportante l&#8217;esclusione dalla gara CIG 8020767251 per non aver raggiunto &quot;la soglia minima di merito tecnico pari a 41 del punteggio massimo fissato (70)&quot;, nonchè per l&#8217;annullamento della relativa graduatoria approvata nel corso della suddetta seduta della commissione del 3 febbraio 2020, recante l&#8217;attribuzione di un punteggio di 70 all&#8217;offerta tecnica presentata da Bausch &amp; Lomb, di un punteggio di 57 ad A. , di un punteggio di 42 a T. ;<br /> &#8211; dell&#8217;intera procedura di gara nonchè per l&#8217;annullamento di ogni atto presupposto e conseguente, inclusi il bando di gara (Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico e relativi allegati) e la delibera con cui la Stazione Appaltante ha proceduto alla nomina della Commissione aggiudicatrice della gara;<br /> per la declaratoria della inefficacia<br /> del contratto e/o dei contratti eventualmente nelle more stipulati e per il conseguimento dell&#8217;aggiudicazione con subentro nel servizio e nel contratto e/o nei contratti, ovvero per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara e/o al risarcimento del danno per equivalente monetario.<br /> nonchè per l&#8217;annullamento, nello specifico:<br /> I. della comunicazione prot. gen. 4858 datata 6 marzo 2020 inviata dalla Stazione Appaltante ad O. via PEC in data 6 marzo 2020 con cui la Stazione Appaltante informava O. in merito all&#8217;aggiudicazione definitiva ai sensi dell&#8217;art. 76, comma 5, del d.lgs. 50/2016;<br /> II. della Deliberazione n. 201 del 5 marzo 2020 (allegata alla precedente comunicazione) che ha disposto l&#8217;aggiudicazione della gara in favore di B. &amp; L. e che ha altresì¬ fissato in data 10 aprile 2020 la scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto;<br /> III. di tutti i documenti allegati alla comparsa di costituzione del Sant&#8217;Andrea, di cui O. è venuta a conoscenza solo in data 18 marzo 2020, a seguito della costituzione in giudizio della Stazione Appaltante, e quindi del verbale della Commissione di gara del 20 gennaio 2020 e dell&#8217;allegata scheda di valutazione, del verbale di gara dell&#8217;11 novembre 2019, del verbale del 12 novembre 2019, del verbale del 29 novembre 2019 e del verbale del 19 dicembre 2019;<br /> IV. nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale ed esecutivo a quelli tutti impugnati;</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Andrea e della società  B. &amp; L. &#8211; I. Â S.P.A.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 giugno 2020 il dott. Paolo Marotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> La società  O. 2000 S.p.A. ha partecipato ad una procedura aperta di gara, indetta dall&#8217;Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Andrea, con determinazione n. 729/19, per la fornitura di dispositivi medici necessari ad effettuare interventi chirurgici di Facoemulsificazione e di Vitrectomia, comprensiva di due apparecchiature inclusive di otto manipoli per Facoemulsificazione fornite in comodato d&#8217;uso gratuito per tutta la durata della fornitura per le esigenze della U.O.D. di Oculistica del Sant&#8217;Andrea di Roma per un periodo di tre anni; l&#8217;importo a base di gara era di € 984.000,00, oltre I.v.a.; il criterio di aggiudicazione era quello dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa.<br /> Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 4 marzo 2020 e depositato il 12 marzo successivo, la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali la stazione appaltante l&#8217;ha esclusa dalla procedura in considerazione del fatto che l&#8217;offerta tecnica presentata dalla ricorrente, avendo conseguito il punteggio di 32 punti, non ha raggiunto &#8220;la soglia minima di merito tecnico pari a 41&#8221;, fissata dall&#8217;art. 18.1 del Capitolato speciale d&#8217;oneri.<br /> La ricorrente ha chiesto anche l&#8217;annullamento dell&#8217;intera procedura di gara nonchè di ogni atto presupposto e conseguente, inclusi il bando di gara (Capitolato Speciale, Capitolato Tecnico e relativi allegati) e la delibera con cui la stazione appaltante ha proceduto alla nomina della Commissione aggiudicatrice della gara, nonchè la declaratoria della inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more e il risarcimento del danno in forma specifica (mediante il conseguimento dell&#8217;aggiudicazione con subentro nel servizio e nel contratto) ovvero il risarcimento del danno per equivalente monetario.<br /> Si è costituita in giudizio l&#8217;Azienda Ospedaliera Sant&#8217;Andrea, che ha eccepito in via preliminare la improcedibilità  del ricorso per non aver la ricorrente impugnato la deliberazione n. 201 del 5 marzo 2020, con la quale la predetta Azienda Ospedaliera ha aggiudicato la gara alla società  B. &amp; L. &#8211; I. Â s.p.a.; nel merito, ha contestato la fondatezza delle doglianze formulate dalla ricorrente e ne chiesto conseguentemente la reiezione.<br /> Si è costituita in giudizio per resistere alle domande azionate anche la società  aggiudicataria.<br /> Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 27- 29 marzo 2020, la ricorrente ha impugnato anche la delibera di aggiudicazione sopra richiamata e ha formulato domande di analogo tenore rispetto a quelle contenute nel ricorso introduttivo del giudizio.<br /> Con ordinanza di questo Tribunale n. 3038/2020 è stata respinta l&#8217;istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente (con ordinanza del Consiglio di Stato n. 3201/2020, è stato respinto anche l&#8217;appello cautelare proposto dalla parte ricorrente).<br /> Con memorie difensive e di replica le parti costituite hanno avuto modo di rappresentare compiutamente le rispettive tesi difensive.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 23 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Con un primo gruppo di censure la ricorrente deduce: violazione degli artt. 68, 30, 83, comma 8, e 100 del d.lgs. 50/16 ed eccesso di potere sotto diversi profili (illogicità  del percorso argomentativo esposto dalla Commissione; insufficienza e illogicità  della motivazione con cui l&#8217;offerta tecnica di O. è stata giudicata non congrua; sviamento; carente ed omessa istruttoria; erroneità ; travisamento).<br /> In estrema sintesi, la ricorrente si duole della sua esclusione dalla procedura di gara, sostenendo che il prodotto da essa offerto sarebbe &#8220;perfettamente conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale in quanto del tutto rispondente ai requisiti tecnici richiesti dal Capitolato Speciale, così¬ come dettagliati negli Allegati allo stesso&#8221;.<br /> A sostegno della sua tesi fa rilevare che: &#8220;L&#8217;idoneità  del prodotto di O. o, in ogni caso, l&#8217;adeguatezza dell&#8217;offerte tecnica di O. alla c.d. &quot;soglia minima di merito tecnico&quot; è evidente non solo dall&#8217;esame delle caratteristiche tecniche dello stesso, ma anche in considerazione di un fatto, oggettivo ed incontestabile, che il prodotto offerto da O. è il prodotto attualmente in uso al Sant&#8217;Andrea con massima soddisfazione della Stazione Appaltante&#038;.Ãˆ altresì¬ dimostrabile per tabulas che il Sant&#8217;Andrea utilizza da diversi anni consumabili forniti dalla medesima O. ed oggetto dell&#8217;offerta tecnica di O. che è stata &quot;bocciata&quot; per grave insufficienza dalla commissione di gara&#8221;.<br /> Con un altro ordine di censure, la ricorrente sostiene che, di contro, l&#8217;offerta dell&#8217;aggiudicataria (B. &amp; L. &#8211; I. Â s.p.a.) sarebbe priva dei requisiti minimi previsti dal Capitolato speciale d&#8217;oneri e dal Capitolato tecnico.<br /> In particolare, la ricorrente fa rilevare che il Capitolato tecnico, in merito alle caratteristiche tecniche minime del sistema di Faco-Vitrectomia, stabiliva che lo strumento offerto dovesse avere sia la pompa venturi che la pompa peristaltica e dovesse essere dotato di tre fonti di luce LED.<br /> Nel caso di specie, il prodotto della società  aggiudicataria avrebbe un solo sistema di aspirazione e sarebbe dotato solamente di due sorgenti luminose (vapori di mercurio e xenon).<br /> La cogenza dei predetti requisiti sarebbe stata confermata dalla Amministrazione in sede di chiarimenti.<br /> A giudizio della ricorrente, anche la società  aggiudicataria (B. &amp; L. &#8211; I. Â s.p.a.) avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara.<br /> Le censure sono inammissibili, per genericità  e per difetto di interesse.<br /> Occorre premettere che alla procedura di gara de qua hanno partecipato n. 4 operatori economici (A. Â s.p.a.; B. &amp; L. &#8211; I. Â s.p.a.; O. 2000 s.p.a.; T. Â s.r.l.).<br /> In esito alla valutazione delle offerte tecniche la Commissione di gara ha assegnato alla offerta della società  A. Â s.p.a. punti 57, alla offerta della società  B. &amp; L. &#8211; I. Â s.p.a. punti 70, alla offerta della società  O. 2000 s.p.a. punti 32 e alla offerta della T. Â s.r.l. punti 42.<br /> Il Capitolato speciale d&#8217;oneri all&#8217;art. 18.1 prevedeva: &#8220;Ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di merito tecnico pari a 41 del punteggio massimo fissato (70). Il concorrente sarà  escluso dalla gara per i lotti per i quali abbia conseguito un punteggio inferiore alla predetta soglia&#8221;.<br /> Orbene, la società  ricorrente avendo conseguito, in sede di valutazione della offerta tecnica, un punteggio inferiore (32) rispetto a quello minimo previsto dal Capitolato (41) è stata esclusa dalla procedura di gara.<br /> Anche la società  A. Â s.p.a. è stata esclusa dalla procedura di gara, in quanto la relativa offerta economica è risultata mancante dell&#8217;indicazione dei costi di sicurezza.<br /> La gara è stata aggiudicata quindi alla società  B. &amp; L. &#8211; I. Â s.p.a. con punteggio complessivo di 100/100 (di cui punti 70 per l&#8217;offerta tecnica e punti 30 per l&#8217;offerta economica); mentre la società  T. Â s.r.l. si è classificata al secondo posto con punteggio complessivo di 67,95/100 (di cui punti 42 per l&#8217;offerta tecnica e punti 25,95 per l&#8217;offerta economica).<br /> Tanto premesso, le deduzioni formulate dalla ricorrente non possono essere condivise.<br /> Con riguardo alla dedotta illegittimità  della esclusione dalla procedura di gara della odierna ricorrente, quest&#8217;ultima si limita ad evidenziare che l&#8217;apparecchiatura da essa offerta è conforme ai requisiti minimi richiesti dalla lex specialis e a sostegno della sua tesi evidenzia che &#8220;&#038;il prodotto offerto da O. è il prodotto attualmente in uso al Sant&#8217;Andrea con massima soddisfazione della Stazione Appaltante&#038;&#8221;.<br /> Sennonchè tali considerazioni, per la loro genericità , non sono sufficienti ad infirmare il giudizio della Commissione di gara; non è contestato dalla stazione appaltante che il dispositivo offerto dalla società  ricorrente sia conforma ai requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico; semplicemente, l&#8217;offerta della ricorrente non ha raggiunto il punteggio minimo di qualità  richiesto dall&#8217;art. 18.1 del Capitolato speciale d&#8217;oneri, in relazione agli specifici criteri ivi indicati.<br /> Giuridicamente irrilevante è il fatto che una apparecchiatura di analogo tenore sia attualmente utilizzata dalla medesima Amministrazione, ben potendo la stazione appaltante richiedere in relazione alla evoluzione tecnologica della apparecchiature medicali requisiti ulteriori rispetto alle attuali dotazioni strumentali e non avendo la ricorrente fornito la prova (come era suo onere) della erroneità  del giudizio formulato dalla Commissione di gara in ordine alla valutazione della propria offerta tecnica.<br /> Con riguardo alla mancata esclusione della società  aggiudicataria, per difetto dei requisiti minimi previsti dal Capitolato (sia con riguardo al sistema di aspirazione, che con riguardo alle dotazioni delle fonti luminose), in disparte la considerazione secondo la quale sia l&#8217;amministrazione resistente che la società  aggiudicataria hanno invocato l&#8217; applicazione del principio di equivalenza, di cui all&#8217;art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 (la cui valutazione può essere effettuata anche in forma implicita dalla Commissione di gara, cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 30 marzo 2018 n. 2013), il Collegio deve rilevare che la ricorrente non formula nessun addebito nei confronti dell&#8217;offerta della società  classificatasi al secondo posto (T. Â s.r.l.), con la conseguenza che l&#8217;esclusione della società  aggiudicataria dalla procedura di gara non porterebbe alla ricorrente nessun vantaggio concreto, non venendo in rilievo neppure l&#8217;interesse strumentale alla riedizione della gara.<br /> Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente deduce eccesso di potere sotto ulteriori profili (confusione e commistione tra criterio di valutazione della congruità  dell&#8217;offerta e criterio di attribuzione del punteggio per l&#8217;offerta economica); violazione del bando di gara (art. 21); introduzione di una causa di esclusione non prevista; violazione dell&#8217;art. 95 del d.lgs. 50/2016.<br /> Dopo aver richiamato l&#8217;art. 21 del Capitolato speciale d&#8217;oneri, sostiene la ricorrente che, nel caso di specie, sarebbe stato violato il principio della separazione tra l&#8217;offerta tecnica e l&#8217;offerta economica e il principio della segretezza della offerta economica, in quanto la stazione appaltante, con un messaggio PEC del 27 gennaio 2020 avrebbe imposto ad O. di presentare l&#8217;offerta economica prima della valutazione dell&#8217;offerta tecnica (l&#8217;offerta economica è stata caricata dalla ricorrente sulla piattaforma informatica in data 28 &#8211; 29 gennaio 2020).<br /> Le censure sono prive di fondamento in fatto e in diritto.<br /> Risulta per tabulas che la valutazione delle offerte tecniche è stata effettuata dalla Commissione di gara nella seduta riservata del 20 gennaio 2020 e che le offerte economiche (per stessa ammissione della ricorrente) sono state caricate sulla piattaforma informatica in data successiva.<br /> Ne consegue che non vi è stata alcuna commistione tra la fase della valutazione della offerta tecnica e quella di valutazione della offerta economica (a riprova di ciò, nella seduta pubblica del 3 febbraio 2020, l&#8217;offerta economica della ricorrente non è stata aperta, essendo la ricorrente stata esclusa dalla procedura di gara per mancato raggiungimento del punteggio minimo).<br /> Con il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la società  ricorrente deduce: violazione del Capitolato Speciale (art. 18) e del Capitolato Tecnico; eccesso di potere per illogicità  dell&#8217;esclusione e disparità  di trattamento.<br /> Dopo aver richiamato i criteri di valutazione della offerta tecnica, la ricorrente contesta la decisione della Commissione di gara di attribuire il massimo punteggio previsto (70/70) alla offerta tecnica della società  B. &amp; L. &#8211; I. Â s.p.a. e il punteggio di 32/70 alla offerta tecnica della società  ricorrente.<br /> A sostegno della dedotta illegittimità , la ricorrente ha evidenziato nuovamente che l&#8217;offerta della aggiudicataria non sarebbe conforme ai requisiti minimi previsti dal Capitolato, con la conseguenza che sarebbe illogico il punteggio massimo attribuitole dalla Commissione di gara.<br /> La tesi della ricorrente non può essere condivisa, in quanto fondata sulla confusione tra i criteri di ammissione alla gara e i criteri di valutazione della offerta tecnica.<br /> L&#8217;offerta tecnica della società  aggiudicataria è stata ritenuta ammissibile dalla Commissione di gara, in quanto le caratteristiche tecniche della apparecchiatura da essa offerta sono state ritenute sostanzialmente equivalenti rispetto ai requisiti tecnici richiesti dal Capitolato.<br /> Con riguardo alla diversa valutazione della offerta tecnica della aggiudicataria rispetto a quella della società  ricorrente, le censure sono chiaramente inammissibili, in quanto, sulla base di rilievi generici e privi di riscontro probatorio, l&#8217;odierna ricorrente chiede sostanzialmente al giudice amministrativo di sostituirsi alla Commissione di gara nell&#8217;esercizio dei poteri di discrezionalità  tecnica.<br /> Con il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la società  ricorrente deduce: violazione dei principi di pubblicità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa; illegittimità  dell&#8217;art. 21 del Capitolato Speciale; violazione dell&#8217;art. 21 del Capitolato Speciale.<br /> Dopo aver evidenziato che l&#8217;art. 21 del Capitolato Speciale prevedeva che la commissione giudicatrice &quot;in seduta pubblica, procederà  all&#8217;apertura dell&#8217;Offerta tecnica [&#038;] ed in una o pìù sedute riservate, procederà  all&#8217;attribuzione dei punteggi tecnici&quot;, la società  ricorrente contesta sia la legittimità  della disposizione del Capitolato Speciale sia l&#8217;operato della commissione di gara per violazione dei principi di pubblicità  e trasparenza dell&#8217;azione amministrativa, in quanto, da un lato, nel corso della seduta pubblica del 3 febbraio 2020 si sarebbe semplicemente proceduto alla consegna del foglio attestante l&#8217;attribuzione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, dall&#8217;altro, l&#8217;art. 21 del Capitolato Speciale sarebbe illegittimo nella parte in cui prevede che la commissione giudicatrice &quot;in una o pìù sedute riservate, procederà  all&#8217;attribuzione dei punteggi tecnici&quot;.<br /> Le censure sono infondate in fatto e in diritto.<br /> Secondo un orientamento giurisprudenziale pienamente condiviso dal Collegio, non è viziata la procedura selettiva di una gara elettronica che si svolge mediante sistemi informatizzati in cui l&#8217;apertura delle offerte tecniche non sia avvenuta in seduta pubblica, laddove la piattaforma elettronica utilizzata consenta di tracciare ogni passaggio della procedura e non permetta alcuna alterazione dei dati inseriti dai concorrenti trattandosi di un&#8217;accortezza del tutto inutile ed irrilevante (Consiglio di Stato, sez. III, 12 luglio 2016 n. 3086).<br /> Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione depositata in giudizio risulta che nella seduta pubblica del 19 dicembre 2019 la Commissione di gara ha proceduto a verificare che le offerte tecniche fossero state caricate sulla piattaforma informatica, riservandosi di procedere alla relativa valutazione in seduta riservata.<br /> La valutazione delle offerte tecniche è avvenuta nella seduta riservata del 20 gennaio 2020 e i punteggi assegnati sono stati resi noti nella seduta pubblica del 3 febbraio 2020.<br /> L&#8217;art. 283, comma 2, ultimo periodo del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. stabiliva che la valutazione delle offerte tecniche dovesse avvenire &#8220;in una o pìù sedute riservate&#8221;, applicando i criteri stabiliti dalla lex specialis. La citata disposizione non è stata modificata dai successivi interventi normativi e costituisce ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale la valutazione delle offerte tecniche, sulla base dei criteri prestabiliti dalla legge di gara, debba avvenire in sedute riservate della Commissione giudicatrice.<br /> Ne consegue che nessuna violazione dei principi di pubblicità  e di trasparenza dell&#8217;azione amministrativa è ravvisabile nell&#8217;operato della Commissione di gara rispetto alla procedura di gara de qua.<br /> Con l&#8217;ultimo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente deduce: illegittima composizione della Commissione di gara; violazione dell&#8217;art. 77 del d.lgs. 50/2016 e delle relative Linee Guida ANAC; violazione dell&#8217;art. 20 del Capitolato Speciale; violazione dei principi di imparzialità , trasparenza, non discriminazione, parità  di trattamento; violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016; eccesso di potere con riferimento al difetto di motivazione, alla violazione del principio di trasparenza dell&#8217;azione amministrativa e dell&#8217;assenza di presupposti.<br /> Sostiene la ricorrente che sarebbe illegittima la composizione della Commissione di gara, in quanto avvenuta in violazione dell&#8217;art. 77 d.lgs. n. 50/2016 e delle relative Linee Guida ANAC; a tale riguardo, la ricorrente evidenzia che essa era composta di soli membri interni alla stazione appaltante, che (a suo dire) svolgerebbero funzioni relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, posto che i membri che di essa fanno parte (dottori Vito F.  , Federico Di T.  Â e Monica M.  ) sono operatori sanitari che utilizzano la macchina, gli strumenti e gli apparati oggetto di gara.<br /> Le censure sono prive di fondamento giuridico.<br /> L&#8217;articolo 1, comma 1, lett. c), della legge 55/2019 ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell&#8217;obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti dall&#8217;Albo a gestione ANAC (di cui all&#8217;art. 77, comma 3 e art. 78 del d.lgs. n. 50/2016) &#8220;fermo restando l&#8217;obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante&#8221;.<br /> L&#8217;art. 77, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, nel delineare i requisiti e le competenze che debbono possedere i componenti delle Commissioni di gara, stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente pìù vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da &#8220;esperti nello specifico settore cui afferisce l&#8217;oggetto del contratto&#8221;.<br /> Per pacifica giurisprudenza, le situazioni di incompatibilità  nelle gare pubbliche devono risultare oggetto di specifica e inequivoca prova, anche sulla base di elementi di fatto indizianti gravi precisi e concordanti; in particolare, debbono essere allegati concreti elementi dai quali desumere l&#8217;effettiva incompatibilità  dei commissari di gara, presupposto indispensabile per l&#8217;accoglimento della relativa censura, non potendo farsi riferimento ad elementi presuntivi e generici (Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2020 n. 330).<br /> Nel caso di specie, il fatto che alcuni dei componenti della Commissione di gara siano dirigenti medici oculisti e utilizzino apparecchiature del tipo di quelle oggetto della fornitura de qua costituisce garanzia della loro competenza in ordine alla valutazione dei macchinari e non integra di per sè causa di incompatibilità  allo svolgimento delle funzioni di componente della Commissione di gara.<br /> Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente deduce: violazione di legge ed eccesso di potere: illegittimità  dell&#8217;esclusione per contrasto con gli artt. 68, 30, 83, comma 8, e 100 del d.lgs. 50/16, illogicità  del percorso argomentativo esposto dalla Commissione, palese insufficienza ed illogicità  della motivazione con cui l&#8217;offerta tecnica di O. è stata giudicata non congrua e quindi esclusa, sviamento; eccesso di potere per carente ed omessa istruttoria, erroneità  e travisamento; illegittimità  della mancata esclusione di B. &amp; L. per carenza dei requisiti minimi indicati nel Capitolato; violazione della par condicio e del giusto procedimento.<br /> In estrema sintesi, la ricorrente contesta il punteggio assegnato alla propria offerta tecnica con riguardo ai seguenti criteri:<br /> &#8211; efficienza modulo di aspirazione (per il quale criterio le è stato attribuito il punteggio di 0,2);<br /> &#8211; efficienza modulo di emulsificazione (per il quale criterio le è stato attribuito il punteggio di 0,6);<br /> &#8211; efficienza modulo di vitrectomia (per il quale criterio le è stato attribuito il punteggio di 0,8);<br /> &#8211; kit di facoemulsificazione (per il quale criterio le è stato attribuito il punteggio di 0,8);<br /> &#8211; possibilità  upgrade e implementazione nuove tecnologie (per il quale criterio le è stato attribuito il punteggio di 0,2).<br /> Di contro, la ricorrente contesta il punteggio assegnato alla offerta tecnica della società  aggiudicataria, sostenendo che quest&#8217;ultima avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, in quanto la sua offerta non sarebbe conforme ai requisiti tecnici minimi stabiliti dal Capitolato (con riguardo al sistema di aspirazione e al sistema di illuminazione).<br /> Le censure sono inammissibili sotto diversi profili.<br /> Le contestazioni relative al punteggio assegnato alla offerta tecnica della ricorrente sono inammissibili in quanto dirette a sindacare valutazioni devolute alla discrezionalità  tecnica della amministrazione, al di fuori del perimetro entro il quale è consentito il sindacato giurisdizionale; esse postulano una sostituzione dell&#8217;organo giurisdizionale in ordine alla valutazione della efficienza e del livello tecnologico della apparecchiatura offerta dalla ricorrente. Risulta evidente che le valutazioni effettuate a riguardo dalla Commissione di gara presuppongono un livello di conoscenze e di esperienze che esulano dallo scrutinio della legittimità  degli atti impugnati e sono state effettuate dalla Commissione di gara sulla base della valutazione comparativa delle apparecchiature offerte dai diversi operatori economici che hanno partecipato la gara.<br /> Le contestazioni sollevate in ordine alla mancata esclusione della aggiudicataria, per le quali l&#8217;amministrazione ha invocato il principio di equivalenza, di cui all&#8217;art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, sono invece inammissibili per difetto di interesse, in quanto, come sopra evidenziato, la ricorrente non formula nessun addebito nei confronti dell&#8217;offerta della società  classificatasi al secondo posto (T. Â s.r.l.), con la conseguenza che l&#8217;esclusione della società  aggiudicataria dalla procedura di gara non porterebbe alla ricorrente nessun vantaggio concreto, non venendo in rilievo neppure l&#8217;interesse strumentale alla riedizione della gara.<br /> In conclusione, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è infondato e va respinto.<br /> La complessità  delle questioni dedotte in giudizio giustifica l&#8217;equa compensazione delle spese di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, come integrato dai motivi aggiunti, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Riccardo Savoia, Presidente<br /> Massimo Santini, Consigliere<br /> Paolo Marotta, Consigliere, Estensore</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-25-7-2020-n-8743/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 25/7/2020 n.8743</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
