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	<title>874 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>874 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2012 n.874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-24-10-2012-n-874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-24-10-2012-n-874/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2012 n.874</a></p>
<p>Pres. A. Maggio; Est. A. Plaisant R. C., A. C., S. C. e V. C. (avv.ti A. Pubusa e P. Pubusa) c/ Regione Sardegna (avv.ti R. Murroni e M. Pani); Comune di Tortolì (n.c.); Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile (n.c.) e nei confronti di Ge.ar.to s.p.a. (n.c.) sul risarcimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-24-10-2012-n-874/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2012 n.874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-24-10-2012-n-874/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2012 n.874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Maggio; Est. A. Plaisant<br /> R. C., A. C., S. C. e V. C. (avv.ti A. Pubusa e P. Pubusa) c/ Regione Sardegna (avv.ti R. Murroni e M. Pani); Comune di Tortolì (n.c.); Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile (n.c.) e nei confronti di Ge.ar.to s.p.a. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sul risarcimento del danno da occupazione e trasformazione illegittime del bene privato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Espropriazione per p.u. – Occupazione e trasformazione illegittime – Conseguenze – Obbligo di restituzione e di risarcimento del danno 	</p>
<p>2. Espropriazione per p.u. – Occupazione e trasformazione illegittime – Accoglimento della domanda di restituzione &#8211; Acquisizione sanante &#8211; Art. 42-bis, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 – – E’ possibile &#8211; Risarcimento del danno – Componenti &#8211; Danno da mancato possesso e danno da perdita definitiva del bene</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’occupazione e la trasformazione dei fondi eseguite sulla base di provvedimenti annullati con sentenza del giudice amministrativo passata in giudicato si sostanziano in un’attività illecita, insuscettibile di produrre effetti acquisitivi della proprietà e viceversa fonte dell’obbligo per la pubblica amministrazione di restituire il bene, previa rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese della stessa amministrazione, e di risarcire il proprietario interessato per il danno sofferto	</p>
<p>2. Accolta la domanda di restituzione del bene illegittimamente ablato, resta, comunque, impregiudicato il potere della P.A., per tutta la durata del giudizio e fino al passaggio in giudicato della conclusiva sentenza, di avviare il procedimento di cui all’art. 42-bis, D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 11 e applicabile anche a “fatti anteriori”), finalizzato all’adozione di un provvedimento motivato di acquisizione dei terreni in oggetto alla mano pubblica; in tale ipotesi la P.A. deve riconoscere al privato, oltre al danno da mancato possesso del bene, anche il danno da perdita definitiva della proprietà</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 688 del 2010, proposto da:<br />
R. C., A. C., S. C. e V. C., rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Pubusa e Paolo Pubusa, con domicilio eletto presso il loro studio, in Cagliari, via Tuveri n. 84; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; Regione Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto Murroni e Mattia Pani, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale dell’Ente, in Cagliari, viale Trento n.69;<br />
&#8211; Comune di Tortolì, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Enac &#8211; Ente Nazionale Aviazione Civile, non costituito in giudizio; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ge.ar.to s.p.a., non costituita in giudizio; <br />	<br />
per la condanna dell’Amministrazione resistente:<br />	<br />
&#8211; alla restituzione delle aree illegittimamente occupate;<br />	<br />
&#8211; al risarcimento del relativo danno;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 259/2011 di questa Sezione;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con sentenza 2 dicembre 2009, n. 1726, questa Sezione aveva annullato tutti gli atti inerenti la procedura ablatoria avviata dalla Regione Sardegna e da Ge.ar.to s.p.a. per la realizzazione, su terreni di proprietà degli allora ricorrenti, di alcune opere di completamento del nuovo aeroporto di Tortolì &#8211; Arbatax; in particolare l’annullamento aveva riguardato: &#8211; le determinazioni regionali di approvazione del progetto definitivo (8 marzo 2007, n. 162 e 6 giugno 2007, n. 538) e di occupazione d’urgenza e determinazione dell’indennità provvisoria (13 giugno 2007, n. 624); &#8211; i verbali relativi allo stato di consistenza e di immissione nel possesso dei beni (effettuata dalla Regione in data 13 luglio 2007); &#8211; la conclusiva determinazione regionale di esproprio (31 marzo 2009, n. 290), nella quale erano, tra l’altro, indicati gli estremi catastali dei terreni oggetto della procedura (in particolare, il Foglio 11, Mappale 1319, della superficie di mq. 5060, nonché il Foglio 10, Mappale 2861, della superficie di mq. 1670) e quantificata l’indennità di espropriazione in euro 45.000 (oltre ad euro 3.795 per il periodo di occupazione) in relazione al primo dei citati mappali) ed in euro 15.030 (oltre ad euro 1.252 per il periodo di occupazione) in relazione al secondo. <br />	<br />
Con successivo ricorso depositato in data 4 agosto 2010, previa formale diffida, gli stessi proprietari delle aree interessate hanno chiesto l’ottemperanza alla pronuncia sopra descritta, nel frattempo passata in giudicato, domandando in via principale la restituzione delle aree occupate dall’Amministrazione regionale e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente, indicato in una somma compresa tra euro 550.000 ed euro 600.000 per la perdita della proprietà (sulla base di una stima di euro 55 &#8211; 60 per mq.), nonché di ulteriori 50.000 euro all’anno per il mancato godimento dei beni durante il periodo di loro occupazione.<br />	<br />
Con ordinanza 8 ottobre 2010, n. 71, il Collegio &#8211; rilevato che la domanda risarcitoria era stata proposta nell’ambito di un ricorso in ottemperanza &#8211; ha disposto la trasposizione del giudizio nel ruolo ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 4, c.p.a., rinviandone la trattazione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2010.<br />	<br />
Parte ricorrente, con successiva memoria difensiva, ha insistito per l’accoglimento della domanda principale di restituzione delle aree espropriate, evidenziando che nelle more del giudizio era intervenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionalità dell’art. 43 del d.p.r. n. 327/2001.<br />	<br />
Si è poi costituita in giudizio l’Amministrazione regionale, opponendosi all’accoglimento della domanda principale e chiedendo, altresì, che la richiesta di risarcimento per equivalente fosse accolta nei limiti di euro 117.808,17, indicando come valore di mercato dei beni illegittimamente occupati una relazione di stima dell’Agenzia del Territorio, prodotta agli atti del presente giudizio.<br />	<br />
Con ordinanza del 29 giugno 2011, il Collegio &#8211; avendo riscontrato l’assenza di elementi oggettivi per la quantificazione del danno, anche in ragione delle diverse tesi sostenute dalle parti &#8211; ha disposto consulenza tecnica d’ufficio, chiedendo al perito di accertare l’esatta identificazione catastale e la superficie delle aree illegittimamente occupate, la data di ultimazione (o lo stadio attuale di realizzazione) delle opere e la destinazione urbanistica delle aree prima dell’approvazione del progetto di opera pubblica, nonché di quantificare il valore di mercato delle stesse aree (tenendo conto della loro destinazione urbanistica prima del vincolo espropriativo e della situazione dei luoghi) al momento del deposito della relazione peritale, all’epoca dell’occupazione di urgenza (13 luglio 2007) ed al termine di ciascun anno di occupazione del terreno.<br />	<br />
La relazione peritale è stata depositata presso la Segreteria del Tribunale in data in data 4 maggio 2012.<br />	<br />
Entrambe le parti costituite hanno poi depositato ulteriore memorie difensive.<br />	<br />
Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso merita accoglimento, nei termini di seguito esposti.<br />	<br />
I. Cominciando dalla domanda restitutoria, che i ricorrenti propongono in via principale, non vi è dubbio che l’occupazione e la trasformazione dei terreni in oggetto siano da considerare, allo stato attuale, sine titulo, in quanto tutti gli atti della relativa procedura ablatoria sono stati annullati dalla sentenza di questa Sezione (passata da tempo in giudicato) cui si è fatto riferimento in narrativa; pertanto l’occupazione e la trasformazione dei fondi si sostanziano in un’attività illecita, insuscettibile di produrre effetti acquisitivi della proprietà e viceversa fonte dell’obbligo per la pubblica amministrazione di restituire il bene e risarcire il proprietario interessato per il danno sofferto.<br />	<br />
Sul punto si fa riferimento alla condivisibile evoluzione giurisprudenziale &#8211; partita da numerose pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo prima e dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 poi &#8211; secondo cui non assume concreto rilievo, in punto di mezzi tutela assicurati al proprietario danneggiato, la tradizionale distinzione tra occupazione espropriativa ed occupazione usurpativa, posto che in entrambi i casi il comportamento dell’Amministrazione assume i caratteri dell’illecito civile, con tutto ciò che ne consegue (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 novembre 2011, n. 5844). <br />	<br />
Tale concetto è stato recentemente sviluppato dalla Corte di Cassazione (Sez. I, 23 agosto 2012, n. 14609), secondo cui “l’occupazione “sine titulo” del fondo….non può comportare, soprattutto in assenza di una scelta abdicativa del proprietario…la perdita della proprietà del fondo da parte del soggetto che subisce l’occupazione, con la conseguenza che l’assenza dell’indefettibile presupposto del riconoscimento, da parte degli organi competenti, della pubblica utilità dell’opera comporta che il privato, durante l’illegittima occupazione, possa fruire dei rimedi reipersecutori a tutela della non perduta proprietà”.<br />	<br />
Nella medesima pronuncia la Suprema Corte ha poi espressamente escluso che la domanda restitutoria possa trovare ostacolo negli artt. 2933, comma 2, e 2058, comma 2, del codice civile, in quanto: &#8211; l’art. 2933, comma 2, oltre che riferibile alle sole violazioni di “obblighi di non fare” (cioè alle cd. “manipolazioni del bene”) e non anche alle illecite occupazioni, é norma comunque eccezionale e come tale da interpretare in modo rigorosamente restrittivo, con esclusivo riferimento a beni realmente insostituibili e di eccezionale importanza per l’economia nazionale, con relativa prova a carico dell’Amministrazione resistente; &#8211; l’art. 2058, comma 2, quale disposizione che si ascrive alla disciplina del risarcimento del danno, non risulta applicabile alla tutela restitutoria dei diritti reali, che trova la propria speciale (ed autonoma) regolamentazione negli artt. 948 &#8211; 951 del codice civile.<br />	<br />
Pertanto l’unico potenziale ostacolo al pieno esplicarsi della tutela restitutoria è costituito dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione interessata, dello speciale “potere sanante” previsto dall’art. 42 bis del d.p.r. 8 giugno 2011, n. 2001 (introdotto dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11), applicabile anche “a fatti anteriori” alla sua entrata in vigore in virtù dell’espressa previsione contenuta al comma 8 (cfr., al riguardo, Consiglio di Stato n. 5844/2011); tuttavia, con specifico riferimento al caso ora all’attenzione del Collegio, la Regione Sardegna &#8211; pur essendosi opposta in giudizio all’accoglimento della domanda principale di restituzione dei terreni occupati &#8211; non ha ritenuto di esercitare il potere previsto dalla nuova norma dianzi richiamata.<br />	<br />
Pertanto l’occupazione dei terreni per cui è causa da parte dell’Amministrazione regionale non trova alcun fondamento giuridico e ciò comporta l’accoglimento della domanda di restituzione, previa rimessione in ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese della stessa Amministrazione resistente.<br />	<br />
Resta, comunque, impregiudicato il potere di quest’ultima, per tutta la durata del presente giudizio e fino al passaggio in giudicato della conclusiva sentenza, di avviare il procedimento di cui all’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, finalizzato all’adozione di un provvedimento motivato di acquisizione dei terreni in oggetto alla mano pubblica; in questa ipotesi l’Amministrazione dovrà riconoscere ai ricorrenti, oltre al danno da mancato possesso del bene, anche il danno da perdita definitiva della proprietà.<br />	<br />
II. Quanto alla domanda di risarcimento del danno, la stessa va esaminata limitatamente al danno da mancato godimento del bene durante il periodo di occupazione, posto che il danno da perdita della proprietà è evitato “in forma specifica” dall’accoglimento della principale domanda restitutoria, nei termini sopra descritti.<br />	<br />
Peraltro ai fini della quantificazione del danno da mancato godimento del bene occorre comunque partire dal valore venale dello stesso ed a questo riguardo le posizioni delle parti sono piuttosto distanti, perché mentre i ricorrenti lo individuano in una somma compresa tra euro 550.000,00 ed euro 600.000,00 (e di conseguenza invocano un danno da mancato godimento dei beni pari a euro 50.000 per ogni anno di illegittima occupazione), la Regione Sardegna ritiene che il danno ammonti a euro 117.808,17, somma comprensiva di entrambe le voci.<br />	<br />
Sul punto il Collegio ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, dalla quale sono emersi elementi che consentono ora una più precisa quantificazione del danno risarcibile.<br />	<br />
Cominciando dal valore venale dei fondi al momento del deposito della relazione peritale (avvenuto in data 4 maggio 2012) &#8211; tenuto conto della destinazione urbanistica dei terreni occupati prima dell’apposizione del vincolo ablatorio, nonché della concreta situazione dei luoghi &#8211; dall’esame della relazione peritale emerge quanto segue:<br />	<br />
&#8211; i terreni espropriati (rispettivamente metri quadri 1670 per il mappale 2861, metri quadri 2.750 per il mappale 36 e metri quadri 5.060 per il mappale 1319) prima del vincolo espropriativo (dichiarazione di pubblica utilità dell’8 marzo 2007) ricadevano<br />
&#8211; in altre parole i terreni in questione hanno avuto da sempre una destinazione urbanistica “sostanzialmente agricola”, sulla quale si sono sovrapposte destinazioni solo formalmente diverse, strumentali alla realizzazione dell’aeroporto ed è proprio quest<br />
&#8211; il perito, in particolare, considerato che i “valori medi unitari dei terreni a vocazione agricola in Tortolì” oscillano tra i 9 ed i 20 euro a metro quadro, è partito da un valore “medio” di euro 17 a metro quadro, significativo per un “terreno tipo, r<br />
Si tratta di un punto di arrivo logico e documentato, per cui non può condividersi la principale obiezione sollevata dal consulente di parte ricorrente, in ordine ad una presunta “alterazione” della destinazione urbanistica dei terreni espropriati.<br />	<br />
Al riguardo, richiamate e condivise le controdeduzioni del CTU, è sufficiente aggiungere che i rilievi di parte ricorrente sono assolutamente generici e non fondati su dati di fatto, posto che nel contestare l’utilizzo del valore agricolo medio quale base di calcolo il CTP non individua il diverso criterio che si sarebbe dovuto utilizzare, non fa riferimento a documentazione capace di smentire la destinazione agricola delle aree interessate e neppure indica un momento del tempo in cui le stesse avrebbero avuto ricevuto altra (e più favorevole) destinazione; per cui, in conclusione, il CTU non poteva che fare riferimento al criterio “residuale” (cioè al valore agricolo medio), previe le inevitabili decurtazioni legate alla vicinanza dei terreni in questione con la struttura aeroportuale, che come detto costituisce una posizione oggettivamente “non felice” anche in vista di un eventuale sfruttamento agricolo.<br />	<br />
Passando al danno da mancato godimento del bene, per quantificarlo il CTU ha prima di tutto individuato quale base di calcolo il valore venale attribuibile anno per anno ai terreni in oggetto dal 2007 al 2012 (cfr. pag. 11 della perizia), vi ha applicato gli appositi “coeficienti di conversione” per la determinazione del “Reddito Lordo Standard” (R.L.S.) elaborati dalla Regione Sardegna e pubblicati nel 2004 e li ha rivalutati in base alle tabelle ISTAT (cfr. allegato 4 alla CTU); sulla cifra così individuata ha, infine, applicato una riduzione dell’80% in ragione della concreta situazione dei luoghi dal momento dell’occupazione d’urgenza a tutt’oggi, (particolare vicinanza con l’aeroporto: vedi supra); difatti i coefficienti regionali costituiscono dei criteri di carattere generale, elaborati con riferimento ad un terreno ben posizionato e caratterizzato dalla presenza di una vera e propria azienda agricola organizzata, per cui essi devono essere adattati alla specifica situazione dell’area in valutazione (cfr. anche la documentazione allegata sub 10 alla CTU, comprensiva anche di foto aeree).<br />	<br />
All’esito il CTU ha elaborato (cfr. pag. 13 dell’elaborato peritale) una tabella riassuntiva del danno “anno per anno” da mancata occupazione, quantificandolo in misura crescente dal 2007 (euro 2.735,20) al 2012 (euro 3.011,46), per un importo totale, dal luglio 2007 al dicembre 2012, pari a euro 17.291,06 (che si ottiene sommando i parziali indicati dal CTU).<br />	<br />
Il Collegio, nel condividere e fare proprie tali conclusioni, ritiene anche in questo caso non condivisibili i rilievi mossi dal consulente di parte ricorrente, il quale si è limitato a contestare genericamente la riduzione dell’80% operata dal CTU sui coefficienti di calcolo del R.L.S. <br />	<br />
Del resto è stato proprio il CTP ad indicare &#8211; quale rapporto (a suo dire corretto) tra il valore dei terreni ed il danno da mancato godimento &#8211; una forbice compresa tra l’1,5% ed il 2,5%, la quale risulta pienamente compatibile con la percentuale cui si giunge anche sulla base dei valori individuati dal CTU (cfr. pag. 15 della relazione peritale ove, con riferimento al 2012, il rapporto percentuale tra il valore venale del bene ed il danno da mancato godimento accertato dal CTU si attesta intorno al 2,41%, perfettamente in linea con il criterio generale indicato dal CTP).<br />	<br />
La verità è che la differenza tra la stima del danno da occupazione operata dal CTU e quella del CTP dipende essenzialmente dal fatto che quest’ultimo ha utilizzato quale base di calcolo un valore venale dei terreni molto più alto rispetto al primo (600.000 euro circa invece che 125.000 euro circa), ma già si è evidenziato che il Collegio condivide al riguardo la tesi del CTU.<br />	<br />
Pertanto, in conclusione, il valore venale dei terreni occupati va quantificato nei termini indicati dal CTU e di conseguenza il correlato danno da mancato godimento del bene durante gli anni di occupazione deve essere liquidato nei termini indicati dallo stesso CTU a pag. 13 della relazione peritale, con riferimento al periodo dal 2007 al 2012, cioè in euro 17.291,06, somma che dovrà essere poi essere maggiorata degli interessi legali dal 4 maggio 2012 fino al saldo.<br />	<br />
Quanto alle spese relative alla CTU, il Collegio reputa congrua la parcella depositata dal consulente in data 11 luglio 2012, ove si indica, quale importo complessivo spettante al citato professionista, la somma complessiva di euro 4.124,51 (di cui 3.151,53 a titolo di onorari, vacazioni e spese, euro 257,16 per Inps e Inarcassa al 4% ed euro 715,82 per Iva al 21%).<br />	<br />
Considerato che al CTU è stata già versata la somma di euro 1.963,10 (fondo spese e relativi accessori di legge) da parte dell’Amministrazione resistente, allo stesso professionista spettano ora ulteriori euro 2.161,41 (duemilacentosessantuno/41), somma che deve essere posta a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, anche considerato che la stima operata dal consulente &#8211; pur diversa da quanto indicato da entrambe le parti &#8211; è risultata molto più vicina a quella indicata dalla Regione Sardegna.<br />	<br />
Per il resto le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br />	<br />
Deve, infine, disporsi la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, in quanto la condotta tenuta dall’Amministrazione &#8211; che ha mantenuto in essere l’illecita occupazione dei fondi altrui anche dopo la proposizione del ricorso in esame e persino dopo l’entrata in vigore dell’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001 &#8211; è fonte di inutili ed ingiustificati esborsi per la finanza pubblica, chiamata a corrispondere al proprietario dei fondi occupati, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento degli stessi, una somma tanto maggiore quanto più a lungo nel tempo si è protratta l’illecita occupazione; per evitare questo effetto l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto, invece, scegliere in tempi rapidi tra la spontanea restituzione del fondo occupato al legittimo proprietario (che avrebbe consentito di evitare ulteriori danni da illecita occupazione) e, in alternativa, l’avvio del procedimento di cui all’art. 42 bis del d.p.r. n. 327/2001, ai fini di una motivata acquisizione dello stesso fondo alla mano pubblica.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la Regione Sardegna a restituire ai ricorrenti i terreni in epigrafe indicati, previa rimessione in pristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese, nonché a corrispondere agli stessi ricorrenti la somma di euro 17.291,06 a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento dei propri terreni durante il periodo di occupazione, oltre agli interessi legali dal 4 maggio 2012 fino al saldo.<br />	<br />
Liquida il compenso spettante al CTU, ing. Pierfrancesco Testa, comprensivo di spese ed accessori di legge, in euro 4.124,51 (quattromilacentoventiquattro/51), di cui euro 1.963,10 (millenovecentosessantatre/10) già corrisposte da parte dell’Amministrazione resistente e la restante somma pari a euro 2.161,41 (duemilacentosessantuno/41) posta a carico dei ricorrenti in solido tra loro.<br />	<br />
Condanna la Regione Sardegna al pagamento delle ulteriori spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida in complessive euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).<br />	<br />
Dispone, a cura della segreteria, la trasmissione della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Maggio, Presidente<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere<br />	<br />
Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/10/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-24-10-2012-n-874/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 24/10/2012 n.874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2011 n.874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-10-3-2011-n-874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-10-3-2011-n-874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2011 n.874</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso il rigetto domanda di iscrizione all&#8217;albo degli ingegneri, settore industriale (con titolo conseguito all&#8217;estero), se il ricorrente è stato destinatario di una richiesta di chiarimenti da parte della competente autorità nazionale, alla quale ha risposto con argomentazioni che detta autorità ha ritenuto insufficienti al</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-ordinanza-sospensiva-10-3-2011-n-874/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/3/2011 n.874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso il rigetto domanda di iscrizione all&#8217;albo degli ingegneri, settore industriale (con titolo conseguito all&#8217;estero), se il ricorrente è stato destinatario di una richiesta di chiarimenti da parte della competente autorità nazionale, alla quale ha risposto con argomentazioni che detta autorità ha ritenuto insufficienti al riconoscimento automatico del titolo di studio conseguito all’estero, sicché risulta realizzato il contraddittorio richiesto dall’art. 17, comma 2, D.L.vo n. 206 del 2007; inoltre, le misure compensative disposte dalla competente autorità nazionale trovano giustificazione nel fatto che il lungo periodo di tirocinio è stato svolto dal ricorrente non nel Regno Unito, che ha rilasciato il contestato titolo di studio, ma in Italia con la qualifica di tecnico, e non di ingegnere; infine, il richiesto tirocinio è finalizzato a far acquisire esperienze per l’esercizio della professione da parte di chi è già in possesso del relativo titolo di studio, ed inoltre il rilievo addotto dalla competente Autorità statale è assorbente di ogni altra questione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00874/2011 REG.ORD.CAU.<br />	<br />
N. 00763/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Quater)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 763 del 2011, proposto dal sig. <b>Massimo Manfredi Massa</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mattia Crucioli, Gabriele Di Paolo, Andrea Carta, con domicilio eletto presso l’avv. Gabriele Di Paolo in Roma, viale Liegi, 35 B;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia, Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consiglio Nazionale degli Ingegneri</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br /> <br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
rigetto domanda di iscrizione all&#8217;albo degli ingegneri sezione a settore industriale	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorrente è stato destinatario di una richiesta di chiarimenti da parte della competente Autorità nazionale, alla quale ha risposto con argomentazioni che detta Autorità ha ritenuto insufficienti al riconoscimento automatico del titolo di studio conseguito all’estero, sicché risulta realizzato il contraddittorio richiesto dall’art. 17, comma 2, D.L.vo n. 206 del 2007;	</p>
<p>Considerato che le misure compensative disposte dalla competente Autorità nazionale trovano giustificazione nel fatto che il lungo periodo di tirocinio è stato svolto dal ricorrente non nel Regno Unito, che gli ha rilasciato il contestato titolo di studio, ma in Italia con la qualifica di tecnico, e non di ingegnere;	</p>
<p>Considerato infine che il richiesto tirocinio è finalizzato a far acquisire esperienze per l’esercizio della professione da parte di chi è già in possesso del relativo titolo di studio;	</p>
<p>Rilevato che il rilievo addotto dalla competente Autorità statale è assorbente di ogni altra questione;	</p>
<p>Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />	<br />
Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.<br />	<br />
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere<br />	<br />
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/03/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2009 n.874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-5-2009-n-874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-5-2009-n-874/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-5-2009-n-874/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2009 n.874</a></p>
<p>M. Nicolosi Pres. I. Correale Est. M. Razzanelli(Avv.ti prof. G.L. Conti e L. Conti) contro la Regione Toscana (Avv.ti F. Ciari e L. Bora), il Comune di Firenze (Avv. C. Visciola) e nei confronti del CORECOM della Regione Toscana (non costituito) sull&#8217;accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-5-2009-n-874/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2009 n.874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-5-2009-n-874/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2009 n.874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Nicolosi Pres. I. Correale Est.<br />	 M. Razzanelli(Avv.ti prof. G.L. Conti e L. Conti) contro  la Regione Toscana (Avv.ti F. Ciari e L. Bora), il Comune di Firenze (Avv. C. Visciola) e nei confronti del CORECOM della Regione Toscana (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica durante le campagne elettorali per referendum nazionali o locali; sulla c.d. &ldquo;comunicazione istituzionale&rdquo; e sulla necessità che sia effettivamente impersonale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni &#8211; Parità di trattamento ed imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici nell’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica – Referendum nazionali e locali – Applicabilità </p>
<p>2. Elezioni &#8211; Art. 9 della legge n. 28/2000 – Divieto alle amministrazioni di effettuare comunicazioni diverse da quelle istituzionali – Decorrenza – Referendum – Dalla data di indizione – Impersonalità della comunicazione istituzionale – Necessità &#8211; Non può essere valutata in astratto ma deve essere sempre collegata al contenuto della consultazione elettorale o referendaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ indubbio che l’art. 1, comma 2, della legge n. 28/2000, richiamando il fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici nell’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, di cui al comma 1, stabilisce che essa detta la relativa disciplina per l’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le diverse elezioni e “…per ogni referendum”, senza specificare o differenziare tra referendum promossi a livello nazionale o locale, se abrogativi o consultivi, come attestato dall’espressione “ogni” ivi riportata. Ne consegue che tutte le norme della legge in esame, tra cui anche quella di cui all’art. 9, comma 1, sono applicabili a tutte le consultazioni referendarie, come confermato anche dalle ulteriori disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), e comma 10, che fanno nuovamente riferimento generico ai referendum senza specificazione della relativa tipologia.	</p>
<p>2. L’art. 9 della legge n. 28/2000 prevede che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l&#8217;efficace assolvimento delle proprie funzioni”. In merito all’individuazione temporale di tale vincolo la data di decorrenza non può che coincidere con quella di indizione del referendum. Circa la caratteristica della impersonalità essa non può essere valutata in astratto ma deve essere sempre collegata al contenuto della consultazione elettorale o referendaria (fattispecie in cui è stato ritenuto che l’istallazione di “totem informativi” non rientrava tra quelle di tipo “impersonale e istituzionale” perche dall’esame delle schede informative riportanti il contenuto dei “totem” in questione, si evinceva che risultava evidenziata solo la logica sottesa alla specifica scelta di dotare la Città delle nuove tre linee, senza però introdurre una comparazione con gli altri mezzi di mobilità astrattamente ipotizzabili e senza indicare le eventuali controindicazioni inerenti alla collocazione specifica delle linee stesse, in particolar modo nel centro storico)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 149 del 2008, proposto da: <br />	<br />
<b>Mario Razzanelli</b>, in proprio e quale membro del Comitato Promotore di un referendum consultivo sulle linee due e tre della tramvia programmato dal Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Gian Luca Conti e Luca Conti, presso il cui studio in Firenze, piazza della Repubblica n. 2, è elettivamente domiciliato; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211; la <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Ciari e Lucia Bora, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, P. Unita&#8217; Italiana n. 1; <br />	<br />
&#8211; <b>il Comune di Firenze</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio Visciola, con domicilio eletto presso la Direzione Avvocatura in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211; <b>CORECOM della Regione Toscana</b>, in persona del suo Presidente pro tempore, non costituito in giudizio<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia anche inaudita altera parte,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del provvedimento dirigenziale 2008/DD/021 del 10 gennaio 2008 con cui l’Amministrazione comunale di Firenze ha deciso di installare dei totem informativi aventi ad oggetto la realizzazione della tramvia in piazza della Repubblica, nonchè tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ed in particolare il provvedimento del Corecom di cui alla nota prot. 8e.p/2008 datata 21gennaio 2008.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto il decreto cautelare presidenziale n. 112/2008 del 28 gennaio 2008;<br />	<br />
Vista la memoria di costituzione della Regione Toscana, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Vista la comparsa di costituzione del Comune di Firenze, con la relativa documentazione;<br />	<br />
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 191/2008 del 14 febbraio 2008;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 19 marzo 2009 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 24 gennaio 2008 e depositato il medesimo giorno, il dr. Mario Razzanelli, quale cittadino fiorentino e membro del Comitato Promotore di un referendum consultivo – indetto dal Comune di Firenze per il 17 febbraio 2008 &#8211; sulle linee “2” e “3” della tramvia programmate dal Comune medesimo, chiedeva l’annullamento, previa sospensione disposta anche con provvedimento cautelare monocratico “inaudita altera parte”, del provvedimento indicato in epigrafe con cui l’Amministrazione comunale di Firenze aveva deciso di affidare a società ivi indicate: 1) l’allestimento della mostra in piazza della Repubblica, dall’11 gennaio 2008 al 29 febbraio 2008, costituita da sei “totem” informativi a quattro facce con pannelli recanti immagini a colori di tre nuove linee della tramvia per il territorio fiorentino; 2) la realizzazione di 12 immagini di rappresentazione del relativo percorso delle tre linee “tratto per tratto” e rielaborazione testi per adattamento alle pannellature dei “totem” suddetti; 3) la fornitura di 6 plinti di 25 quintali ciascuno.<br />	<br />
Il ricorrente, senza rubricare specifici motivi di censura, rilevava che quanto intrapreso dall’Amministrazione comunale configurava attività di comunicazione in prossimità di consultazione referendaria, come tale impedita dall’art. 9, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale impone il divieto, per tutte le amministrazioni, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuata in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni, norma ritenuta applicabile alla fattispecie in esame per effetto dell’art. 1, comma 2, l. n. 28/2000 cit., secondo cui “La presente legge promuove e disciplina, altresì, allo stesso fine” (di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica) “l’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l’elezione…e per ogni referendum”.<br />	<br />
Osservava il ricorrente che, in virtù dell’art. 16 del Regolamento per lo svolgimento dei referendum consultivo e delle consultazioni popolari, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Firenze n. 10/19 del 21 gennaio 1999, era previsto che il Sindaco “indice il referendum e ne informa la cittadinanza con l’affissione di appositi avvisi almeno trenta giorni prima della consultazione”, con ciò rilevando che la data di convocazione dei comizi referendari, nel caso di specie, doveva coincidere con quella di indizione del referendum, del 18 gennaio 2008.<br />	<br />
Ne conseguiva, per il ricorrente, che da tale data l’Amministrazione comunale doveva astenersi da ogni forma di comunicazione, ai sensi del su ricordato art. 9 l.n. 28/2000.<br />	<br />
Il ricorrente ricordava di avere segnalato al Corecom l’anomalia della determinazione dirigenziale sopra ricordata ma di avere ottenuto la risposta secondo cui la comunicazione affissionistica in questione ricadeva nelle forme di propaganda ex art. 9 l.n. 212/1956, il cui divieto era limitato solo al giorno precedente a quello stabilito per le elezioni (c.d. “silenzio elettorale”).<br />	<br />
Il dr. Razzanelli, quindi, lamentava che in realtà il richiamato art. 9 l.n. 28/2000 era applicabile alla fattispecie in questione, che non pone alcuna distinzione tra le forme di “media” utilizzate, in quanto i “totem” informativi davano luogo ad una forma di comunicazione non svolta in forma “impersonale” ma diretta a promuovere l’iniziativa della realizzazione della nuova tramvia presso la cittadinanza.<br />	<br />
Con il decreto presidenziale pronunciato “inaudita altera parte” indicato in epigrafe, previa richiesta documentale istruttoria, era accolta la domanda cautelare del ricorrente.<br />	<br />
Si costituivano quindi in giudizio il Comune di Firenze e la Regione Toscana, rilevando l’infondatezza del ricorso, come successivamente specificato nelle rispettive memorie depositate per la camera di consiglio di trattazione collegiale della domanda cautelare.<br />	<br />
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, questa Sezione accoglieva motivatamente tale domanda. <br />	<br />
In prossimità della pubblica udienza il ricorrente e il Comune di Firenze depositavano ulteriori memorie ad illustrazione delle rispettive tesi difensive.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 19 marzo 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio, anche al non più sommario esame della fase di merito, ritiene di confermare la conclusione di cui all’ordinanza cautelare, in ordine alla applicabilità alla presente fattispecie dell’art. 9 della legge n. 28/2000.<br />	<br />
E’ indubbio, infatti, che l’art. 1, comma 2, della medesima legge, richiamando il fine di garantire la parità di trattamento e l’imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici nell’accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, di cui al comma 1, stabilisce che essa detta la relativa disciplina per l’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le diverse elezioni e “…per ogni referendum”, senza specificare o differenziare tra referendum promossi a livello nazionale o locale, se abrogativi o consultivi, come attestato dall’espressione “ogni” ora riportata.<br />	<br />
Sotto tale profilo, quindi, prendendo a riferimento il dato letterale della legge in esame, non è possibile convenire con quanto sostenuto invece dalle amministrazioni intimate, che differenziano allo scopo il referendum consultivo locale da quello abrogativo nazionale.<br />	<br />
Ne consegue che tutte le norme della legge in esame, tra cui anche quella di cui all’art. 9, comma 1, sono applicabili a tutte le consultazioni referendarie, come confermato anche dalle ulteriori disposizioni di cui all’art. 4, comma 2, lett. d), e comma 10, che fanno nuovamente riferimento generico ai referendum senza specificazione della relativa tipologia<br />	<br />
Tale disposizione di cui all’art. 9 cit., rubricata “Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione”, prevede che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l&#8217;efficace assolvimento delle proprie funzioni.”. <br />	<br />
In merito all’individuazione temporale di tale vincolo, il Collegio concorda con quanto ritenuto dal ricorrente, secondo cui la data di decorrenza non può che coincidere con quella di indizione del referendum – nella specie del 18 gennaio 2008 – come può evincersi anche, mediante interpretazione analogica, dalla lettura del richiamato art. 4, comma 10, l.cit. secondo cui “Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum”.<br />	<br />
Tale conclusione, d’altronde, risponde anche a criteri di logica al fine di individuare un congruo periodo in cui garantire la sostanziale parità, per le parti interessate, per l’utilizzo strumenti persuasivi (c.d “par condicio”) al fine di una consultazione popolare, sia essa sotto forma di elezioni o di referendum.<br />	<br />
Chiarito ciò, il Collegio ritiene, come detto, di conformare la sua decisone alla motivazione di cui all’ordinanza cautelare di questa Sezione pronunciata nel corso del procedimento.<br />	<br />
Dall’esame della documentazione acquisita in giudizio, infatti, lo stesso Comune di Firenze, nella nota 28 gennaio 2008, precisava che “…Nel caso specifico della tramvia, la Giunta ha approvato in data 21 novembre 2007 le linee guida delle azioni di comunicazione…Allo scopo di fornire una corretta e puntuale informazione del progetto e di far comprendere a tutti i cittadini la reale portata del progetto di tutte e tre le linee…tra ottobre e novembre 2007 sono stati perseguiti i seguenti interventi: Verificare la percezione reale del progetto da parte dei cittadini…Offrire una visione d’insieme attraverso la reiterazione dei messaggi e delle informazioni su diversi strumenti utilizzati dalla comunicazione: sito web, depliant, totem informativi…”.<br />	<br />
Lo stesso Comune di Firenze, quindi, individua come “attività di comunicazione” – come tale astrattamente rientrante nella previsione dell’art. 9, comma 1, cit. – quella legata all’istallazione di “totem informativi”. E’ vero che la stessa nota cui si fa riferimento afferma che tale comunicazione sarebbe di tipo “impersonale e istituzionale” limitandosi a descrivere caratteristiche oggettive dei percorsi ma, dall’esame delle schede informative riportanti il contenuto dei “totem” in questione, si evince che risulta evidenziata solo la logica sottesa alla specifica scelta di dotare la Città delle nuove tre linee, senza però introdurre una comparazione con gli altri mezzi di mobilità astrattamente ipotizzabili e senza indicare le eventuali controindicazioni inerenti alla collocazione specifica delle linee stesse, in particolar modo nel centro storico.<br />	<br />
Ecco perché il Collegio ritiene di confermare quanto già dedotto in sede cautelare, secondo cui i “totem” in esame non costituiscono affissioni contenenti mere indicazioni su percorsi e modalità di esercizio del servizio tranviario ma analitica illustrazione, sotto quattro profili, delle vantaggiose caratteristiche dell’iniziativa e, quindi, della scelta dell’amministrazione comunale che, però, almeno per quel che riguardava il transito nel centro storico, era proprio quella per la quale i cittadini erano chiamati a pronunciarsi. <br />	<br />
Non si è dato luogo, perciò, ad una attività di comunicazione impersonale e istituzionale, come affermato dall’Amministrazione, perché tale caratteristica, di cui al richiamato art. 9, comma 1, l.n. 28/2000, non può essere valutata in astratto ma deve essere sempre collegata al contenuto della consultazione (elettorale o referendaria), che, nel caso di specie, era inerente proprio alla “opportunità” della scelta dell’Amministrazione comunale che coinvolgeva soprattutto il centro storico.<br />	<br />
E’ condivisibile, certo, per quanto pure suggestivamente dedotto nelle sue difese dal Comune di Firenze, che l’Amministrazione comunale deve dare sempre luogo ad attività informativa istituzionale, anche ai sensi della legge n. 150/2000 e collegate direttive ministeriali, ma tale prerogativa recede di fronte alla “specialità” della legge n. 28/2000 che si occupa proprio della parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, soprattutto quando – come nel caso di specie – è la stessa Amministrazione comunale ad essere coinvolta direttamente in consultazione referendaria che riguarda proprio il contenuto di una sua specifica scelta.<br />	<br />
E’ chiaro che, in tale caso, informare i cittadini a ridosso della consultazione in questione incentrandosi solo sulla descrizione delle ragioni a fondamento di tale scelta senza indicare, per completezza, anche le relative controindicazioni non appare rispettoso della disposizione normativa richiamata di cui all’art. 9 cit.<br />	<br />
Infine, la complessità della modalità di comunicazione in esame, evidenziata tra l’altro anche dalla specificità tecnologica dei “totem” informativi in questione, data dalla stessa possibilità di interfaccia internet evidenziata dal Comune di Firenze nelle sue difese, evidenzia che la fattispecie non può accumunarsi a quella, più rudimentale, della mera affissionistica richiamata dal Corecom nel provvedimento di cui pure il ricorrente chiede l’annullamento.<br />	<br />
Alla luce di quanto dedotto, quindi, il ricorso deve essere accolto, sussistendo però giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, attesa la peculiarità della vicenda. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione 2^ accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19/03/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Maurizio Nicolosi, Presidente<br />	<br />
Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Pietro De Berardinis, Primo Referendario	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-25-5-2009-n-874/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2009 n.874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2008 n.874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-3-2008-n-874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-3-2008-n-874/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-3-2008-n-874/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2008 n.874</a></p>
<p>Pres. Frascione &#8211; Rel. Branca Comune di Napoli (Avv.ti E. Barone e G. Tarallo) c. Società De Sia Idea Tenda s.a.s. di V. De Simone (Avv.ti C. Sarro e E. D’Alterio) e nei cfr. impresa Fratelli Centenni di Centenni Antonio e C. n.c. sulla legittimità della clausola del bando che</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-3-2008-n-874/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2008 n.874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-3-2008-n-874/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2008 n.874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione &#8211; Rel. Branca<br /> Comune di Napoli (Avv.ti E. Barone e G. Tarallo) c. Società De Sia Idea Tenda s.a.s. di V. De Simone (Avv.ti  C. Sarro e E. D’Alterio) e nei cfr. impresa Fratelli Centenni di Centenni Antonio e C. n.c.</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della clausola del bando che imponga l&#8217;invio delle offerte esclusivamente mediante il servizio postale e sul correlato obbligo della stazione appaltante di escludere il concorrente inadempiente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Bando – Invio delle offerte mediante il servizio postale &#8211; Esclusione – Legittimità – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È legittima la disposizione del bando di gara che impone ai partecipanti, a pena di esclusione, di far pervenire l’offerta solo mediante servizio postale, quando l’amministrazione stabilisce un termine congruo per la presentazione delle offerte. Il servizio postale, infatti, per la sua neutralità nei confronti della gara può meglio garantire i concorrenti sul rispetto dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte ed è destinato ad impedire che le imprese possano utilizzare per proprie finalità le notizie sul numero e sull&#8217;identità dei partecipanti alla gara, che possono apprendersi presso l&#8217;ufficio, e determinare in base ad esse la loro condotta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>  REPUBBLICA ITALIANA.<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE<br />
   Sezione Quinta<br />
</b>	</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 10585 del 2003, proposto dal </p>
<p><b>Comune di Napoli</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Giuseppe Tarallo,  elettivamente domiciliato presso  il dott. Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio 46. pal. IV, sc. B</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
la Società De Sia Idea Tenda s.a.s. di V. De Simone</b>,  rappresentata e difesa  dagli avv. ti  Carlo Sarro e Emanuele D’Alterio,  elettivamente domiciliata in Roma, piazza di Spagna, n. 35</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
della impresa Fratelli Centenni di Centenni Antonio e C</b>. non costituita in giudizio</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la riforma<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, 5 giugno 2003 n. 7291,  resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’impresa  appellata come in epigrafe;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 6 novembre 2007 il consigliere Marzio Branca,  e udito l’avv. Barone.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con la sentenza in epigrafe è stato accolto  il  ricorso proposto dalla Società De Sia Idea Tenda s.a.s. di V. De Simone per l’annullamento: a) delle determinazione dirigenziale con la quale sono stati approvati gli atti dell’asta pubblica indetta con determinazione dirigenziale n. 8 del 28 maggio 2002, per la fornitura e messa in opera di tende alla veneziana per gli asili nido ed è stata dichiarata aggiudicataria la ditta F.lli Centanni s.n.c. di Centanni A &#038; C.; b) dei verbali di gara, nella parte in cui dispongono l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione in favore della ditta F.lli Centanni s.n.c. di Centanni A &#038; C.; c) della nota del 9 ottobre 2002, m. 6291 del Dirigente del Servizio Gare e Contratti, recante reiezione della richiesta della ricorrente di riammissione in via di autotutela; d) in via presupposta dell’avviso di gara pubblicato sulla G.U. del 29 luglio 2002, n. 176, nella parte in cui stabilisce che le offerte devono pervenire tramite plico raccomandato del servizio postale; e) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente, ivi compreso, se ed in quanto lesivo, l’a. 6 del capitolato speciale d’appalto.<br />
Il TAR ha ritenuto che il bando di gara che impone ai partecipanti a pena di esclusione, di far pervenire l’offerta solo mediante servizio postale è illegittimo in quanto aggrava immotivatamente le condizioni di gara.<br />
Il Comune di Napoli ha proposto appello per la riforma della sentenza.<br />
L’Impresa De Sia Idea Tenda si è costituita in giudizio per resistere a gravame.<br />
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2007 la causa è stata rimessa in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Come accennato la controversia concerne la legittimità della disposizione del bando di gara che impone ai partecipanti, a pena di esclusione, di far pervenire l’offerta solo mediante servizio postale.<br />
Il TAR ha ritenuto la clausola illegittima in quanto aggraverebbe immotivatamente le condizioni di gara, ed ha citato a sostegno della statuizione alcune pronunce del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, n. 888 del 1998; n. 4934 del 2000).<br />
Ritiene il Collegio che tale orientamento abbia formato oggetto di riesame da parte di decisioni più recenti della Sezione, (13 gennaio 2005 n. 82; 12 luglio 2005 n. 3775) dalle quali non vi è motivo di discostarsi.<br />
Deve essere precisato che la Sezione, anche di recente (cfr. dec. 1 marzo 2003, n. 1142), ha affermato che tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara per la scelta del contraente, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d&#8217;invito e nei loro allegati (capitolati, convenzioni e simili), concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la <i>lex specialis.</i> <br />
In particolare, è stato affermato che in caso di clausole equivoche o di dubbio significato deve preferirsi l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara (piuttosto che quella che la ostacoli), e quella che sia meno favorevole alle formalità inutili ( Cons. Giust. Amm. Sic., 20/01/2003, n.4). Ma la giurisprudenza consolidata ritiene che il principio del <i>favor</i> <i>partecipationis</i> si applichi solo in presenza di regole dubbie, in quanto all’inosservanza di specifiche e chiare clausole del bando o della lettera di invito, poste a pena di esclusione, consegue l’esclusione dei concorrenti (“il principio ermeneutico secondo il quale tra più interpretazioni del bando di gara è da preferire quella che conduce alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell’interesse pubblico una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte, è applicabile solo quando sussista un’effettiva incertezza interpretativa, e non quando la <i>lex specialis</i> della gara sia univoca nel richiedere un certo adempimento a pena di esclusione”: <i>ex</i> <i>plurimis,</i> Cons. Stato 29 agosto 2001, n. 4572; Cons. St., sez. IV, Cons. giust. amm., 14 ottobre 1999, n. 538; Cons. St., sez. IV, n. 1515 del 1998 cit.; sez. IV, n. 1619 del 1998 cit.; sez. VI, 22 maggio 1998, n. 801).<br />
In tal senso, con decisione n. 457 del 29 gennaio 2003, la Sezione ha avuto modo di precisare ulteriormente che le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure che implicano selezione dei partecipanti impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara, per cui va preclusa qualsiasi esegesi delle stesse non giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato e di reputare, comunque, preferibili, a tutela dell&#8217;affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle previsioni da chiarire, evitando che il procedimento ermeneutico conduca all&#8217;integrazione delle regole di gara palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione (cfr., altresì, Consiglio di Stato, Sez. V, 15/4/2004 n. 2162).<br />
La giurisprudenza, inoltre, ha ripetutamente affermato che l&#8217;inosservanza delle prescrizioni del bando di gara circa le modalità di presentazione delle offerte, implica l&#8217;esclusione dalla gara stessa solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della Pubblica Amministrazione appaltante, o poste a garanzia della <i>par condicio</i> dei concorrenti; tuttavia, in presenza di una espressa comminatoria di esclusione della domanda di partecipazione alla gara, in conseguenza del mancato rispetto di determinate prescrizioni, non è consentito al giudice amministrativo di sovrapporre le proprie valutazioni a quelle dell&#8217;amministrazione, dato che il c.d. criterio teleologico ha un valore esclusivamente suppletivo rispetto a quello formale, nel senso che può essere utilizzato solo nel caso in cui una determinata formalità non sia prevista espressamente a pena di esclusione (“Le prescrizioni del bando di gara o della lettera di invito, quando sanzionano espressamente di esclusione la presentazione di dichiarazioni da rendere in una determinata forma vincolano, in pari misura, i privati partecipanti e l&#8217;amministrazione, alla quale non residuano al riguardo margini di valutazione circa la rilevanza delle eventuali irregolarità o carenze documentali, cosicché il ricorso al criterio teleologico nell&#8217;interpretazione della prescrizione di bando può consentirsi solo quando manchi un&#8217;espressa previsione della sanzione” (Cons. Stato, sez. V, 29/07/2003, n. 4326).<br />
Orbene, la prescrizione di servirsi, per la partecipazione alla gara, esclusivamente del servizio pubblico postale – nel caso in esame, prescrizione assistita da espressa comminatoria di esclusione in caso di inosservanza &#8211; cioè del più tradizionale e sperimentato mezzo di cui si serve l’Amministrazione per la ricezione degli atti, che consente anche, a parità di condizioni, una più ampia partecipazione di concorrenti, non può essere ritenuta irrazionale, quando l’amministrazione stabilisce un termine congruo per la presentazione delle offerte. Il servizio postale, inoltre, per la sua neutralità nei confronti della gara può meglio garantire i concorrenti sul rispetto dei termini stabiliti per la presentazione delle offerte. L’interesse pubblico sotteso alla prescrizione dell’uso del servizio raccomandato per la trasmissione dei plichi contenenti le offerte va senz’altro riconosciuto nell’esigenza di conseguire pubblica certezza circa gli estremi della spedizione (data di invio, identificazione del mittente e data della ricezione) e di attribuire l’esclusivo compito di registrare e documentare tali informazioni al servizio postale pubblico (nell’esercizio della peculiare specie di quello raccomandato, che garantisce tali attestazioni). In particolare, può condividersi la tesi secondo cui l&#8217;uso del servizio postale in via esclusiva è destinato ad impedire che le imprese possano utilizzare per proprie finalità le notizie sul numero e sull&#8217;identità dei partecipanti alla gara, che possono apprendersi presso l&#8217;ufficio e determinare in base ad esse la loro condotta; pertanto, ove il bando di gara per abbia definito come unica modalità di presentazione delle offerte, il servizio postale, la violazione della prescrizione va sanzionata con la prescritta esclusione (cfr.: Cons. Stato, sez. V, 30/04/2002, n. 2291).<br />
3. Né è possibile invocare il potere di disapplicazione della <i>lex</i> <i>specialis</i> da parte della stessa Pubblica Amministrazione, potere da escludere in radice, in base al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui le regole stabilite dalla <i>lex</i> <i>specialis</i> vincolano rigidamente l&#8217;operato dell&#8217;Amministrazione appaltante, la quale deve applicarle senza che abbia alcun margine di discrezionalità nella loro interpretazione (specie quando il significato delle clausole è chiaro) e nella loro attuazione; e ciò sia per il principio di tutela della <i>par condicio</i> delle imprese concorrenti e sia per il principio generale che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l&#8217;Amministrazione si è in origine autovincolata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20/12/2002, n. 7258; Cons. Stato, sez. V, 20/05/2002, n. 2717; “Il bando di gara per l&#8217;aggiudicazione di un contratto costituisce la <i>lex specialis</i> della gara stessa, insuscettibile di disapplicazione fino a quando le sue specifiche prescrizioni non vengano rimosse nelle forme di legge; le prescrizioni stesse, pertanto, vanno interpretate secondo i criteri validi a cogliere la <i>voluntas legis,</i> primo fra questi quello del -senso fatto palese dal significato proprio delle parole- (art. 12 1° comma disp. prel.), con la conseguenza che qualora nel bando sia previsto che l&#8217;offerta e gli altri documenti debbano pervenire –esclusivamente- per posta, l&#8217;uso di quell&#8217;avverbio deve far ritenere precluse (indipendentemente da qualsiasi indagine sulla natura formale o sostanziale del fine garantistico che si intendeva conseguire con la specifica clausola) la possibilità e la legittimità di altre forme di invio, le quali, dunque, se adottate, comportano la necessaria esclusione della gara del concorrente inadempiente” Cons. Giust. Amm. Sic., 21/10/1983, n. 116).<br />
In conclusione l’appello deve essere accolto, ma sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    accoglie l’appello in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso di primo grado; <br />
dispone la compensazione delle spese;<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 6 novembre <br />
2007 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Emidio Frascione                                                     Presidente<br />
Raffaele Carboni                                                   Consigliere<br />
Nicola  Lipari                                                       Consigliere<br />
Marzio Branca                                                     Consigliere est.<br />
Aniello Cerreto                                                     Consigliere</p>
<p align=center>L&#8217;ESTENSORE				IL PRESIDENTE <br />	<br />
F.to Marzio Branca			F.to Emidio Frascione</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
F.to Rosi Graziano</p>
<p></p>
<p align=justify></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-4-3-2008-n-874/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 4/3/2008 n.874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-874/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-874/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.874</a></p>
<p>vedi anche: T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE, SEZ. III &#8211; Ordinanza sospensiva del 12 dicembre 2007 n. 1115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanze: 874/2008 Registro Generale: 661/2008 Sezione Quarta composto dai Signori: Pres. Giovanni Vacirca Cons. Luigi Maruotti Cons. Giuseppe</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-874/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-874/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE, SEZ. III &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11702/g">Ordinanza sospensiva del 12 dicembre 2007 n. 1115</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 874/2008<br />
Registro Generale: 661/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Vacirca<br />  Cons. Luigi Maruotti<br />
Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Anna Leoni<br />Cons.Raffaele Greco Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>SIRTAM SRL</b>rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  GIUSEPPE MORBIDELLI e ROBERTO RIGHI<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA G. CARDUCCI 4  presso GIUSEPPE MORBIDELLI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.N.A.S.</b>rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATOcon domicilio  in Roma  VIA DEI PORTOGHESI 12<b><br />
COMUNE DI CORTONA </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>COMUNE DI POGGIBONSI</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione III  n. 1115/2007, resa tra le parti, concernente PROCEDIMENTI ABILITATIVI   DI IMPIANTI  CARBURANTI;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
A.N.A.S.<br />
Udito il relatore Raffaele Greco e uditi,  altresì, per le parti l’avv. Righi per l’appellante;<br />
Considerato che va condivisa la qualificazione, fatta nell’ordinanza impugnata, della nota ANAS prot. n. 114326 del 26/9/2007 come atto meramente interlocutorio, di per sé inidoneo a esternare qualsivoglia determinazione definitiva in ordine alla questione dell’essere o meno l’autorizzazione “ex”art. 24 C.d.S. già compresa nel parere favorevole espresso dall’A.N.A.S in sede di conferenza di servizi  (questione sulla quale &#8211; come è ovvio &#8211; resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di definire il relativo procedimento nel termine di cui all’art. 2 L. n. 241/90)</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l’appello (Ricorso numero: 661/2008) Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Raffaele Greco</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Giovanni Vacirca</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Rosario Giorgio Carnabuci</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2005 n.874</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2005-n-874/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>G. Vacirca Pres. Est. T. Torino (Avv.ti G. Cresci ed E. Tosatti) contro la Dir. Gen. Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre, la Dir. Prov. Motorizzazione di Firenze, la Prefettura di Prato e la Prefettura di Firenze (Avvocatura dello Stato) Circolazione stradale – Esaurimento dei punti patente quale conseguenza della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2005-n-874/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2005 n.874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2005-n-874/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2005 n.874</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. Est.<br /> T. Torino (Avv.ti G. Cresci ed E. Tosatti) contro la Dir. Gen. Motorizzazione e  Sicurezza del Trasporto Terrestre, la Dir. Prov. Motorizzazione di Firenze, la Prefettura di Prato e la Prefettura di Firenze (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Circolazione stradale – Esaurimento dei punti patente quale conseguenza della detrazione operata a seguito di infrazione &#8211; Provvedimento di revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità psico-fisica – Sentenza Corte Costituzionale n. 27/05 &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 126-bis, 2° comma, del D.L.vo 285/92, è illegittimo e da annullare il provvedimento di revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità psico-fisica disposto, ai sensi dell’art. 128 D.L.vo n. 285/1992, a causa dell’esaurimento dei punti posseduti ai fini della validità del titolo e quale conseguenza della detrazione operata a seguito di verbale di accertamento di infrazione al Codice della Strada. Difatti la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo ed il rapporto giuridico non può dirsi esaurito per effetto dell&#8217;avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario del veicolo in quanto debitore in solido</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</p>
<p align=center>PER LA TOSCANA<br />&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</p>
</p>
<p></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni,  nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2005.</p>
<p>Visto il ricorso n. 270/2005  proposto da:<br />
<b>TORINO TIMOTEO </b>rappresentato e difeso da:<br />
CRESCI GIACOMOTOSATTI ERIKAcon domicilio eletto in FIRENZEVIA DEI DELLA ROBBIA, 20presso<br />
TOSATTI ERIKA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>DIR.GEN.MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE <br /> DIREZIONE PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE DI FIRENZE <br />
PREFETTURA DI PRATO  <br />
PREFETTURA DI FIRENZE   <br /></b><br />
rappresentati e difesi da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZEVIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; del provvedimento emesso dalla Direzione della Motorizzazione Provinciale di Firenze, prot. n. 6336/10, del 03.01.2005, successivamente comunicato, con il quale è stato disposto nei confronti del ricorrente la revisione della patente di guida mediante e<br />
&#8211; del provvedimento della Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza dei Trasporti Terrestri &#8211; Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici, del 03.01.2005, successivamente comunicato, con il quale chi ric<br />
&#8211; di tutti gli atti del procedimento presupposti, connessi e/o conseguenti, che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti impugnati, ancorchè di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compreso per quanto occorrer possa, il verbale di accertamento di vio</p>
<p>nonchè per la declaratoria<br />
ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a non vedersi attribuita la sanzione accessoria personale della decurtazione di n. 10 punti sulla patente di guida quale mero proprietario del veicolo solidamente responsabile, sulla base della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 126 bis C.d.S. emesso dalla Consulta e, per l’effetto, vedersi riassegnato il punteggio posseduto precedentemente alla suddetta sanzione, con conseguente annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la revisione della patente mediante nuovo esame di idoneità, sotto pena della sua sospensione a tempo indeterminato.<br />
Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del  22 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;<br />
Uditi, altresì, per le parti l’avv. G.Cresci, l’avv. E.Tosatti e l’avv.dello Stato M.Gramaglia;<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art.21, nono comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;<br />
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;</p>
<p>	Considerato che il ricorrente ha impugnato:<br />	<br />
a) l&#8217;ordine in data 3 gennaio 2005 di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica emesso dall&#8217;Ufficio provinciale della motorizzazione di Firenze,<br />
b) la variazione del punteggio relativo alla sua patente, disposta in pari data dalla Direzione generale della motorizzazione;<br />
Considerato che la decurtazione di tutti i punti residui è avvenuta a seguito di una violazione del limite di velocità accertata dalla polizia municipale di San Miniato il 10 giugno 2004 e non immediatamente contestata;<br />
Vista la sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l&#8217;art. 126-bis, 2° comma, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni nella parte in cui  prevede la detrazione di punti a carico del proprietario dell&#8217;automobile qualora questi, in mancanza di contestazione immediata della violazione e di identificazione del conducente, non comunichi entro 30 giorni i dati personali e della patente del conducente;<br />
Considerato che la dichiarazione di illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo e che il rapporto giuridico in esame non può dirsi esaurito per effetto dell&#8217;avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, comunque dovuta dal proprietario del veicolo in quanto debitore in solido, mentre la decurtazione del punteggio, conseguente all’accertamento della violazione, è disposta con separato atto (strumentale rispetto all’ordine di revisione e quindi rientrante, come quest&#8217;ultimo, nella giurisdizione amministrativa) in applicazione della norma citata, previo accertamento della mancata comunicazione dei dati personali del conducente;<br />
Considerato che, nel caso in esame, il ricorrente ha tempestivamente impugnato la variazione di punteggio e il conseguente ordine di revisione della patente e che è fondata la censura di violazione dell’art. 126-bis citato, quale risulta dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale;<br />
Ritenuto che il ricorso sia fondato e che, per la novità della questione, sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, accoglie il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate.<br />
	Ordina che la sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Firenze il 22 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l&#8217;intervento dei signori:   <br />
Giovanni Vacirca   			Presidente, est.<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio			Consigliere<br />	<br />
Bernardo Massari			Consigliere																																																																																										</p>
<p>F.to Giovanni Vacirca est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi &#8211; Direttore della Segreteria</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 23 FEBBRAIO 2005<br />
Firenze, lì 23 FEBBRAIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-24-2-2005-n-874/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2005 n.874</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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