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	<title>8736 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8736 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.8736</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-9-2009-n-8736/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-9-2009-n-8736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.8736</a></p>
<p>Pres. Giulia &#8211; Est. Mattei Società sviluppo Finanziario M.G. a r.l. (Avv.ti A. e G. Pallottino, G. Greco) c/ Ministero dell’interno (Avv. Stato) sulla giurisdizione del G.O. nelle controversie riguardanti la determinazione dell&#8217;ammontare del compenso revisionale relativo alla revisione dei prezzi di un contratto d&#8217;appalto di lavori Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-9-2009-n-8736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.8736</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-16-9-2009-n-8736/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 16/9/2009 n.8736</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giulia &#8211; Est. Mattei<br /> Società sviluppo Finanziario M.G. a r.l. (Avv.ti A. e G. Pallottino, G. Greco) c/ Ministero dell’interno (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del G.O. nelle controversie riguardanti la determinazione dell&#8217;ammontare del compenso revisionale relativo alla revisione dei prezzi di un contratto d&#8217;appalto di lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Revisione dei prezzi –Compenso revisionale &#8211; Determinazione- Giurisdizione del G.O. &#8211; Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di revisione dei prezzi contrattuali negli appalti di lavori, sussiste  la giurisdizione del giudice ordinario quando si controverta sull’ammontare del compenso revisionale (<i>quantum debeatur</i>) e l&#8217;amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso di riconoscimento del diritto alla revisione ovvero abbia assunto un comportamento che segnali tale riconoscimento, mentre deve riconoscersi la cognizione della controversia al giudice amministrativo allorché il riconoscimento non sia intervenuto e sia tuttora controverso se il compenso competa o meno all&#8217;appaltatore (<i>an debeatur</i>)(1). 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Cass. SS.UU., 24.4.2002, n.6034; Cons. Stato, Sez. V, 18.3.2004, n. 1420; Sez. IV, 16.11.2007, n.5831.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA    ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
Roma Sez. I <i>ter </i></b> <b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<B></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></B><br />	<br />
sul ricorso (n. 4100/2004) proposto da</p>
<p><b>SOCIETA’ SVILUPPO FINANZIARIO M.G. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Pallottino, Giovanni Pallottino e Giuseppe Greco ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Parlottino, in Roma, Via Oslavia, n. 14<br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>CONTRO</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
&#8211; </B>il <b>Ministero dell’interno</b> in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato ed ivi domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;<br />	<br />
&#8211; il <b>Comune di Roma</b> in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Domenico Rossi e domiciliato presso l’Avvocatura comunale in Roma, Via Tempio di Giove, n. 21		<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER L’ANNULLAMENTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>&#8211; del decreto del Ministero dell’interno in data 24.11.2003 di declaratoria di improcedibilità del ricorso proposto avverso la determinazione comunale adottata a seguito della domanda di revisione prezzi relativi all’appalto di un’opera pubblica;<br />	<br />
&#8211; del parere della Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi delle opere pubbliche n. 3786 del 29.11.2000;<br />	<br />
&#8211; della determinazione del Comune di Roma sulla revisione dei prezzi espressa in data 9.5.1981;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto e connesso ed in particolare della delibera comunale del 2.2.1982, n. 209 e, <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER IL RICONOSCIMENTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>&#8211; della revisione prezzi dovuta alla ricorrente, oltre ad accessori di legge.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Comune di Roma.<br />	<br />
Viste le memorie, depositate dalle parti in causa, a sostegno delle rispettive difese.<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa.<br />	<br />
Uditi i difensori presenti delle parti in causa come da verbale d’udienza.<br />	<br />
Relatore, alla udienza pubblica del 12.3.2009, il dott. Fabio Mattei.<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1. </b>Con atto (n. 4100/2004) la Società Sviluppo Finanziario M.G. a r.l. (già Società Ing. G. Manfredi) ha adito questo Tribunale per l’annullamento del decreto ministeriale, in epigrafe indicato, con cui  è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso proposto avverso la determinazione comunale adottata a seguito della domanda di revisione prezzi relativi a contratto d’appalto di opera pubblica (2° lotto di loculi nel cimitero Flaminio), stipulato in data 11.3.1974 tra il Comune di Roma e la Società Ing. G. Manfredi, di importo complessivo originario di lire 991.500.000, elevato successivamente a lire 1.020.484.976 a seguito di perizia suppletiva per maggiore spesa di lire 29.894.976, i cui lavori sono stati eseguiti ed oggetto di relativo collaudo.<br />	<br />
<b>2</b>. Espone che detto atto negoziale all’art. 26 ha previsto l’applicazione della revisione prezzi allorquando il prezzo complessivo dell’opera fosse  aumentato o diminuito in misura superiore all’alea stabilita ai sensi della normativa vigente.<br />	<br />
<b>3. </b>Espone, altresì, che dai propri conteggi era risultato un ammontare definitivo di compenso revisionale pari a lire 852.602.284, oltre ad ulteriori importi revisionali relativi all’indennità cimiteriale corrisposta alle maestranze per lire 61.433.805 ed al maggior onere per mensa aziendale pari a lire 3.655.650.<br />	<br />
<b>4.</b> Riferisce che a fronte della liquidazione di acconti relativi a detti compensi revisionali per lire 488.216.909, il Comune di Roma è rimasto debitore per complessive lire 364.385.375, oltre alle due predette voci relative alle maestranze ed alla mensa aziendale, che non le sono state mai corrisposte.<br />	<br />
<b>5.</b> Afferma di aver diffidato l’Amministrazione comunale a corrispondere dette somme oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria la quale in base ad un parere espresso dal Comitato tecnico consultivo ha offerto un compenso revisionale complessivo (ricomprendente i predetti acconti) pari a lire 678.527.000, ossia inferiore per lire 174.075.284 a quello conteggiato dalla ricorrente stessa e di aver percepito un ulteriore acconto a titolo di revisione di lire 118.981.093.<br />	<br />
<b>6.</b> Riferisce di aver presentato ricorso gerarchico al Ministero dell’interno si sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 1501/1947, di aver adito il giudice civile riguardo alle sole voci revisionali relative ai compensi extratariffari corrisposti alle maestranze ed alla indennità per mensa aziendale  e che l’Amministrazione ministeriale con decreto oggetto di impugnativa ha dichiarato l’improcedibilità del gravame amministrativo sul presupposto che “la medesima questione è stata portata alla cognizione del giudice ordinario”.<br />	<br />
<b>7.</b> Avverso tale provvedimento la Società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:<br />	<br />
<b>a)</b> Violazione dell’art. 7 del decreto legislativo n. 1501/1947, e dei principi in materia di riparto della giurisdizione tra P.A. e G.O. riguardo alla revisione prezzi. Eccesso di potere per erroneità della motivazione, atteso che l’improcedibilità del ricorso gerarchico sarebbe stata pronunciata sulla base di una erronea individuazione della materia dei contendere dinanzi al giudice civile in quanto non estesa all’intera vicenda revisionale, bensì solo alle due predette voci (maestranze e mensa).<br />	<br />
<b>b)</b> Violazione delle leggi nn. 1501/1947; 1481/63; 463/64; 644/64; 223/65; 448/67; 93/68; 76/70; 37/73; 819/73; 9/74; 700/74, e dell’art. 26 del capitolato d’appalto; eccesso di potere per erroneità della motivazione, atteso che in ragione delle disposizioni normative rubricate la revisione prezzi altro non poteva che essere assentita da parte dell’Amministrazione.<br />	<br />
<b>c)</b> La revisione prezzi, già riconosciuta in favore della ricorrente dal Comune di Roma doveva essere eseguita secondo i criteri di conteggio ed i valori e gli importi da determinare a norma del decreto legislativo n. 1501/1947, ossia nella predetta misura integrale proposta dall’istante, oltre ad accessori di legge.<br />	<br />
<b>8.</b> Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.<br />	<br />
<b>9.</b> Osserva, al fine del decidere, il Tribunale che la controversia in esame attiene all’annullamento del provvedimento ministeriale in epigrafe indicato e degli ulteriori atti ad esso prodromici, nonché al riconoscimento del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere somme a titolo di revisione prezzi in misura superiore a quella ritenuta spettante dall’Amministrazione.<br />	<br />
Emerge dalla prospettazione fattuale resa dall’istante che relativamente all’esecuzione di opera pubblica susseguente alla stipulazione di apposito atto negoziale avvenuta in data 11.3.1974, la stessa, in applicazione dell’art. 26 (revisione prezzi) del capitolato d’appalto, ha calcolato il compenso definitivo revisionale spettantegli, oltre ad ulteriori importi revisionali da corrispondere alle maestranze ed a titolo di maggiori oneri connessi alla mensa aziendale.<br />	<br />
Emerge, altresì, che alla Società ricorrente sono stati liquidati, a titolo di acconto di revisione prezzi lire 488.216.909 ed in un secondo momento lire 118.981.093, con sussistenza di una residua posizione debitoria del Comune di Roma, oltre ai due predetti compensi revisionali minori.<br />	<br />
L’Amministrazione comunale a fronte di tale richiesta e sulla base dei pareri espressi da suoi organi tecnici e consultivi si è definitivamente determinata  nel senso di riconoscere alla impresa committente un compenso revisionale complessivo  pari a lire 678.527.000 con una differenza in difetto rispetto all’originaria pretesa della ricorrente di lire 174.075.284 maggiorata delle sopra indicate voci revisionali minori.<br />	<br />
Appare, dunque, evidente che il <i>petitum</i> sostanziale investe il punto di divergenza tra le odierne parti contrattuali e, dunque, le modalità di liquidazione del compenso revisionale riconosciuto, ma reclamato dall’appaltatore in misura maggiore e non anche <i>l’an debeatur</i> del compenso revisionale pattiziamente disciplinato, in quanto nella sua spettanza formalmente riconosciuto dall’Amministrazione comunale<br />	<br />
Osserva, in proposito, il Collegio che nel procedimento di revisione prezzi la posizione dell’appaltatore è di interesse legittimo soltanto nella fase in cui l’Amministrazione deve riconoscere o meno la revisione attraverso proprie valutazioni discrezionali al fine della ponderazione dell’interesse pubblico, mentre successivamente a tale fase (riconoscimento di un tale diritto in favore dell’appaltatore nel caso di specie intervenuto) l’eventuale controversia relativa alla determinazione dei criteri liquidatori ed alla loro applicazione altro non può che essere ricompresa nella cognizione del giudice ordinario, involgendo in sostanza, le norme del contratto d’appalto che regolano il diritto alla revisione dei prezzi (cfr. Cass. SS.UU., 24.4.2002, n.6034; Cons. Stato, Sez. V, 18.3.2004, n. 1420; Sez. IV, 16.11.2007, n.5831)..<br />	<br />
Difatti, allorchè l&#8217;amministrazione non abbia negato di dover procedere alla revisione dei prezzi, ma abbia contrapposto all&#8217;appaltatore un sistema di calcolo diverso la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, poiché tale giudizio attiene al <i>quantum</i> del compenso revisionale rivendicato e, quindi, non <i>all&#8217;an debeatur.<br />	<br />
</i>In materia di revisione dei prezzi contrattuali negli appalti di lavori, deve conclusivamente essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario allorquando si controverta, come nel caso di specie, sull’ammontare del compenso revisionale (<i>quantum debeatur</i>) e l&#8217;amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso di riconoscimento del diritto ovvero abbia assunto un comportamento che segnali tale riconoscimento, mentre deve riconoscersi la cognizione della controversia al giudice amministrativo allorché il riconoscimento non sia intervenuto e sia tuttora controverso se il compenso competa o meno all&#8217;appaltatore.<br />	<br />
<b>10.</b> Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />	<br />
<b>11.</b><i> </i>Le spese e gli onorari di giudizio possono essere tuttavia integralmente compensati fra le parti in causa.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I ter dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 12.3.2009<b> </b>con l’intervento dei signori:<br />	<br />
Dott. Patrizio Giulia	&#8211;	Presidente<br />	<br />
Dott. Pietro Morabito	&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Dott. Fabio Mattei	&#8211;	Primo Referendario est.</p>
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