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	<title>8734 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2008 n.8734</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-10-2008-n-8734/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-10-2008-n-8734/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2008 n.8734</a></p>
<p>Pres. S. BACCARINI, Est. G. SAPONEM.C.G. (Avv. F.G. Scoca) c./ Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca (Avv. Stato) e altri sui casi di incompatibilità ad assumere le funzioni di componente di commissione ex art. 51 c.p.c. Concorsi pubblici – Commissione – Composizione – Incompatibilità ex art. 51c.p.c. – Fattispecie. Non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-10-2008-n-8734/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2008 n.8734</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-10-2008-n-8734/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2008 n.8734</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. BACCARINI, Est. G. SAPONE<br />M.C.G. (Avv. F.G. Scoca) c./ Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;Università e della Ricerca (Avv. Stato) e altri</span></p>
<hr />
<p>sui casi di incompatibilità ad assumere le funzioni di componente di commissione ex art. 51 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi pubblici – Commissione – Composizione – Incompatibilità ex art. 51c.p.c. – Fattispecie.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non integrano ipotesi di incompatibilità ad assumere le funzioni di componente di una commissione di concorso le manifestazioni di disistima o all’opposto laudative in ordine alle possibilità di un candidato di superare un concorso, in quanto atteggiamenti non illeciti nei rapporti scientifici, accademici e lavorativi tali da non intaccare l’imparzialità dell’organo valutativo (1): come affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione, infatti,  l’ipotesi delineata dall’art. 51, n.1, del c.p.c. è individuabile solamente nel caso in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella posizione sostanziale di parte (2).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1)  C.d.S., sez. VI, n.2045/2000.<br />
(2)  Cass., sez. I, n.7252/2004.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui casi di incompatibilità ad assumere le funzioni di componente di commissione ex art. 51 c.p.c.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
&#8211; SEZIONE III &#8211;	</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.2413 del 2008 proposto dalla<br />
prof.ssa <b>Maria Cristina Giannini</b> rappresentata e difesa dal prof. avv. Franco Gaetano Scoca presso il cui studio in Roma, Via G. Paisiello n.55, è elettivamente domiciliata;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>a) il <b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;</p>
<p>b) l’<b>Università degli Studi di Catania</b>, in persona del Rettore pro-tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>e nei confronti:</p>
<p>del professor <b>Sidoti Francesco</b> rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Michele Costa e Luca Graziani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Graziani in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24;</p>
<p>per l’annullamento:<br />
1) di tutti gli atti del concorso rinnovato a posto di professore universitario di 1 fascia, settore scientifico-disciplinare Q0535 “Criminologia”, ed in particolare del DM 11 gennaio 2008, comunicato alla ricorrente con nota prot. n.109 del 14 gennaio 2008, con cui sono stati approvati gli atti del concorso ed è stato dichiarato vincitore il professor Francesco Sidoti;<br />
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali, le relazioni finali e a relazione riassuntiva della Commissione giudicatrice, il decreto dell’intimato Ministero datato 8 giugno 2006 nella parte in cui nomina il prof. Bettin quale componente effettivo della Commissione ed il professor Mirletti quale membro supplente.</p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Ministero e del professor Sidoti; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 2 luglio 2008 &#8211; relatore il dottor Giuseppe Sapone –  gli avvocati della parti come da verbale;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame l’odierna ricorrente ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, relativi alla procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore disciplinare “Criminologia”, in esito alla quale è stato dichiarato vincitore l’odierno controinteressato.<br />
Nella narrativa dei presupposti fattuali sottostanti la controversia in trattazione è stato fatto presente che:<br />
1) la procedura concorsuale de qua è stata indetta con DM del 16/4/4/1992 e le relative operazioni si erano concluse con l’adozione del DM 7/11/1994 di approvazione degli atti e di nomina del vincitore nella persona del professor Sidoti;<br />
2) il citato DM di approvazione è stato impugnato dall’attuale ricorrente e la Sezione con sentenza n.3140/1998, confermata dalla sentenza n.2027/00 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, accoglieva il gravame, ritenendo fondato il motivo che prospettava l’erronea composizione della commissione esaminatrice, ed annullava i gravati provvedimenti;<br />
3) in esecuzione delle citate sentenze con DM del 27/6/2001 è stata nominata una nuova commissione, la quale, a seguito delle dimissioni presentate da alcuni membri, è stata nuovamente ricostituita con DM del 26/11/2004 e risultava composta dai proff. Bettin, Negrotti, Marradi, Sartorio e De Lello, quali membri effettivi, e dal professor Marletti quale componente supplente;<br />
4) avverso la nomina dei proff. Bettin, Negrotti, Marradi e Marletti la professoressa Giannini proponeva istanza di ricusazione, la quale è stata rigettata dal resistente Ministero;<br />
5) successivamente, a seguito delle dimissioni presentate dai proff. Marradi e Negrotti, la commissione de qua è stata reintegrata con  DM 8/6/2006 con cui sono stati nominati i proff. Gennaro e Mongardini, ed ha concluso i propri lavori dichiarando vincitore l’odierno controinteressato;<br />
6) con il contestato DM dell’11 gennaio 2008 l’intimato Ministero, richiamato il parere del Consiglio Universitario Nazionale formulato nell’adunanza del 13/1172008, ha approvato gli atti della procedura concorsuale.<br />
Il proposto gravame è affidato ai seguenti motivi di doglianza:<br />
I) Violazione dell’art.51 c.p.c. n.4, in quanto applicabile alla designazione dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici. Violazione dell’art.51 , n.1, c.p.c. in quanto applicabile alla designazione dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, Violazione dell’art.3 della L. n.241/1990 per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità del DM di nomina dei componenti. Eccesso di potere per disparità di trattamento;<br />
II) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e travisamento per mancata considerazione di rilevanti circostanze di fatto. Illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per disparità di trattamento;<br />
III) Violazione del principio di imparzialità. Violazione dei principi generali in materia di concorsi a cattedre universitarie. Sviamento. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Erroneità dei presupposti, illogicità ed ingiustizia grave e manifesta. <br />
Si sono costituiti sia l’intimato Ministero che il professor Sidoti, odierno controinteressato, contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle dedotte doglianze e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
Alla pubblica udienza del 2 luglio 2008 il ricorso è stato assunto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Con il proposto gravame l’odierna ricorrente l’odierna ricorrente , professoressa associata di sociologia nella facoltà di giurisprudenza, ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, relativi alla procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore disciplinare “Criminologia”, in esito alla quale è stato dichiarato vincitore l’odierno controinteressato.<br />
Con il primo ed articolato motivo di doglianza, prospettante la violazione dell’art.51, nn.1) e 4) del cpc, l’attuale istante ha contestato la legittimità della composizione della commissione esaminatrice.<br />
Al riguardo, premesso che la richiamata disposizione, disciplinante le ipotesi di astensione del giudice, è pacificamente applicabile anche alle commissioni esaminatrice di concorsi pubblici, ha fatto presente che: <br />
a) uno dei membri effettivi (professor Bettin) faceva parte anche delle precedente commissione esaminatrice i cui lavori erano stati approvati con l’annullato DM del 7/11/1994, e, pertanto, non poteva far parte, in ossequio al n.4 del citato art.51, della nuova commissione;<br />
b) la nomina del citato professor Bettin risultava viziata anche per violazione del ripetuto art.51, n.1, atteso che il predetto docente aveva palesato più volte di “partecipare molto da vicino all’evoluzione della carriera accademica del professor Sidoti tanto da perorare le sue cause in tutte le sedi competenti”, giungendo a criticare apertamente la sentenza di annullamento di questa Sezione;<br />
c) la nomina del membro supplente risultava viziata in quanto il suddetto docente aveva sottoscritto insieme ad altri colleghi una lettera di stima nei confronti del professor Sidoti.<br />
Relativamente al primo profilo di doglianza con cui in sostanza è stata contestata la possibilità di un componente della precedente commissione esaminatrice di far parte della commissione esaminatrice a cui è stata affidata, in ottemperanza ad una sentenza di annullamento, una nuova valutazione dei candidati, il Collegio sottolinea che l’esigenza di sostituzione dei membri della prima commissione si impone, in ossequio ai principi di imparzialità e di buona amministrazione, solamente se l’annullamento degli atti della procedura concorsuale è stato disposto  in conseguenza dell’accertamento dell&#8217;irregolarità dell’operato della commissione su impulso di taluno dei concorrenti.<br />
Poiché nella fattispecie de qua, è pacifico che la citata sentenza di annullamento della Sezione è stata pronunciata unicamente sulla base  dell’erronea composizione della commissione esaminatrice, senza che fosse accertata, quindi, alcuna irregolarità nell’operato della stessa, per le ragioni di cui sopra la censura in esame deve essere rigettata. <br />
Relativamente al successivo profilo di doglianza deve essere osservato che: <br />
I) secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale non integrano ipotesi di incompatibilità ad assumere le funzioni di componente di una commissione di concorso le manifestazioni di disistima o all’opposto laudative in ordine alle possibilità di un candidato di superare un concorso, in quanto atteggiamenti non illeciti nei rapporti scientifici, accademici e lavorativi tali da non intaccare l’imparzialità dell’organo valutativo ( ex plurimis CS, sez.VI, n.2045/2000);<br />
II) come affermato dalla costante giurisprudenza della Cassazione l’ipotesi delineata dall’art.51, n.1, del cpc è individuabile solamente nel caso in cui il giudice abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella posizione sostanziale di parte (ex plurimis Sez.I, n.7252/2004);<br />
III) alla luce di tali arresti giurisprudenziali, pertanto, non è in alcun modo individuabile come la manifestazione di giudizi positivi nei confronti di un candidato ad un concorso a professor universitario, che giusta quanto riportato dall’orientamento del Consiglio di Stato corrisponde ad una prassi vigente nel mondo accademico, possa di per sé concretizzare in interesse proprio e diretto tale da precludere a colui che ha espresso simili giudizi di far parte della commissione esaminatrice;<br />
IV) la fondatezza di tale conclusione risulta avvalorata inoltre dalla circostanza che la giurisprudenza ha costantemente affermato (ex plurimis Tar Toscana, sez.I, n.3103/2005) che la sussistenza di rapporti di collaborazione meramente intellettuale –  i quali data la loro natura fiduciaria non possono non postulare la sussistenza anche di un palese rapporto di stima intellettuale &#8211; cui siano estranei interessi patrimoniali, tra un componente la commissione giudicatrice di concorso a posti di professore universitario e un candidato non appare elemento tale da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità, tenuto conto della composizione collegiale della commissione e delle equipollenti esperienze e competenze dei membri, che introducono un controllo intrinseco, idoneo a pervenire, pur nella possibile inclinazione di qualche componente ad apprezzare maggiormente l&#8217;operato di chi sia stato proprio allievo, alla scelta dei più meritevoli.<br />
Ciò considerato, quindi, il profilo di doglianza in esame deve essere rigettato.<br />
Analogamente da rigettare è anche la successiva censura che si basa sulle medesime argomentazioni.<br />
Con il successivo motivo di doglianza è stato contestato l’operato della commissione esaminatrice la quale non avrebbe valutato una pubblicazione presentata dall’odierna ricorrente “L’indice di criminalità di Selling e Wolfang” scritta con il professor T. Delogu, in quanto non era stato possibile individuare con sicurezza i contributi specifici della professoressa Giannini.<br />
In punto di fatto è pacifico che:<br />
a) la citata pubblicazione era stata presentata, insieme ad una dichiarazione con sottoscrizione autenticata dei due coautori in cui erano precisate le parti da attribuire a ciascuno dei due autori, e la precedente Commissione esaminatrice l’aveva valutata;<br />
b) dopo la conclusione delle prove concorsuali la professoressa Giannini, come risulta dagli atti causa, in alcun modo contestati sul punto dalle parti resistenti, non ha ritirato la documentazione a suo tempo presentata, tra cui la citata pubblicazione e la menzionata dichiarazione, le quali, pertanto, erano nella disponibilità della nuova commissione.<br />
In tale contesto fattuale, quindi, la motivazione addotta da parte della nuova commissione per giustificare la mancata valutazione della ripetuta pubblicazione risulta non essere legittimamente suffragata dalle risultanze fattuali di cui sopra, ovvero insufficiente, in quanto, pur tenendo conto che il predetto organo abbia preso visione della menzionata dichiarazione, nondimeno era tenuto ad indicare le ragioni in base alle quali non l’aveva ritenuta sufficiente al fine di individuare le parti dell’opera da attribuire alla professoressa Giannini, tenuto conto, altresì, che la precedente commissione aveva opinato diversamente. <br />
Ciò considerato, la doglianza in esame deve essere accolta.<br />
Anche se irrilevante ai fini dell’esito del presente giudizio, nondimeno il Collegio ritiene opportuno esaminare anche la fondatezza della terza ed ultima censura dedotta con cui è stata contestata la legittimità del giudizio favorevole espresso nei confronti del controinteressato atteso che <br />
I) la produzione scientifica di quest’ultimo risultava orientata in una prospettiva sociologica ad eccezione di alcuni brevi articoli pubblicati in riviste non specializzate;<br />
II) nell’unico lavoro monografico presentato dal professor Sidoti risultava difficilmente individuabile il suo apporto. <br />
Da rigettare è il primo profilo di doglianza sia perchè attinente ad una valutazione di merito della commissione esaminatrice avente ad <br />
oggetto la pertinenza degli scritti dei candidati alla materia del concorso, sia perché formulato genericamente con riferimento al contenuto degli articoli del controinteressato e senza che sia stato addotto alcun specifico elemento in grado di dimostrare, sulla base dell’individuazione dell’oggetto della materia cui si riferisce la procedura concorsuale de qua, l’asserita non pertinenza.<br />
Pure infondato è l’altro profilo di doglianza in quanto la tesi ricorsuale si fonda sull’assunto, errato, che la monografia del professor Sidoti doveva essere considerata un’opera collettanea.<br />
Al riguardo il Collegio osserva che è normale che le opere specialistiche contengano ampie e spesso testuali citazioni di altri lavori, riportate al fine di essere confutate criticamente oppure per sostenere le tesi dell’autore, per cui tale circostanza di per sé non può implicare che la monografia possa essere considerata un’opera collettanea. <br />
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto.<br />
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b> P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2413 del 2008, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per gli effetti, annulla gli impugnati provvedimenti.<br />
Condanna l’intimato Ministero al pagamento a favore dell’odierno ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 4.000,00 (Euro quattromila).<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione terza, con l’intervento dei signori giudici: Dr. Stefano BACCARINI                  &#8211; Presidente<br />
Dr. Giuseppe  SAPONE                    &#8211; Consigliere, estensore<br />
Dr. Cecilia ALTAVISTA                    &#8211; Primo referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-2-10-2008-n-8734/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/10/2008 n.8734</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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