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	<title>8712 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8712 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2004 n.8712</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-5-2004-n-8712/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-5-2004-n-8712/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2004 n.8712</a></p>
<p>Pres. Monteleone, Est. Polidori Elena Pavia (Avv. Marco Cocilovo) contro Ministero della Giustizia e Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato) sulla natura di vocatio iudicis del ricorso amministrativo ai fini della determinazione, nel regime transitorio, della giurisdizione nel pubblico impiego 1. Competenza e giurisdizione – Pubblico impiego – Controversie relative</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-5-2004-n-8712/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2004 n.8712</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-iv-sentenza-13-5-2004-n-8712/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2004 n.8712</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Monteleone, Est. Polidori<br /> Elena Pavia (Avv. Marco Cocilovo) contro Ministero della Giustizia e Ministero del Tesoro (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di vocatio iudicis del ricorso amministrativo ai fini della determinazione, nel regime transitorio, della giurisdizione nel pubblico impiego</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione – Pubblico impiego – Controversie relative al periodo ante 30 giugno 1998 – Ricorso notificato entro il 15 settembre 2000 e depositato successivamente – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste.</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Domanda giudiziale – Natura di vocatio iudicis – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Affinché le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 permangano nella giurisdizione del giudice amministrativo è necessario che il ricorso risulti depositato entro il 15 settembre 2000, non essendo di per sé sufficiente il completamento entro detto termine della sola procedura di notifica.</p>
<p>2. Nel processo amministrativo, invero, con la domanda giudiziale non si cita la controparte a comparire in giudizio (cd. vocatio in ius), bensì si chiede direttamente al Giudice di pronunciarsi sull&#8217;oggetto della domanda (cd. vocatio iudicis), tant&#8217;è che, ai fini della vocatio in ius, assume rilievo centrale il provvedimento autorganizzatorio con il quale il Presidente del T.A.R. adito fissa l&#8217;udienza di discussione. In altri termini, solo all&#8217;esito dell&#8217;adempimento dell&#8217;ulteriore onere del deposito del ricorso può ritenersi completata la fase introduttiva del giudizio, con conseguente produzione dell&#8217;effetto processuale della cd. litispendenza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla natura di vocatio iudicis del ricorso amministrativo ai fini della determinazione, nel regime transitorio, della giurisdizione nel pubblico impiego.</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />
Sezione quarta</b></p>
<p>con l’intervento dei signori Magistrati: Nicolò Monteleone &#8211; Presidente; Dante D’Alessio &#8211; Consigliere; Carlo Polidori	&#8211; Referendario &#8211; estensore, ha pronunciato la seguente 																																																																																												</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10428/2000, proposto da<br />
<b>PAVIA Elena</b>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Marco Cocilovo, con il quale è elettivamente domiciliata in Benevento, via Carlo di Tocco n. 10,</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>Il <b>Ministero della Giustizia ed il Ministero del Tesoro</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono ope legis domiciliati alla via Diaz n. 11,</p>
<p>PER L’ACCERTAMENTO<br />
del diritto alla restituzione delle somme indebitamente recuperate dall’amministrazione, in relazione alle istanze di assenza dal servizio per assistere il proprio figlio ammalato, nonché</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
di tutti gli atti della illegittima procedura di recupero;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio  dell’amministrazione resistente;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore il Referendario Carlo Polidori;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 7 aprile 2004 i procuratori delle parti presenti come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 15 settembre 2000 e depositato in data 13 ottobre 2000, la Signora Pavia ha impugnato il provvedimento della Direzione Provinciale del Tesoro di Napoli n. 4357 in data 11 dicembre 1997, con il quale è stato disposto nei suoi confronti il recupero delle somme erogate durante i periodi di assenza dal 12 giugno 1995 al 31 agosto 1995 e dal 19 giugno 1997 al 15 luglio 1997.<br />
Con il primo motivo il ricorrente deduce innanzi tutto che l’amministrazione ha applicato la normativa meno favorevole all’impiegata in materia di aspettativa per motivi di famiglia, invece della normativa più favorevole risultante dal combinato disposto dell’art. 7, comma 2, della legge n. 120/1971 e dell’articolo 41 del d.P.R. n. 3/1957.<br />
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione del principio di irripetibilità delle somme percepite in buona fede dal pubblico dipendente.<br />
Infine la ricorrente lamenta la violazione del d.P.R. n. 602/1973 perché l’amministrazione ha disposto la trattenuta delle somme corrisposte alla ricorrente al lordo.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, con atto depositato in data 8 marzo 2004.<br />
Alla pubblica udienza del 7 aprile 2004, la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso in epigrafe va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Si deve preliminarmente evidenziare che la pretesa azionata inerisce un rapporto di pubblico impiego, sicché trovano applicazione nella fattispecie le disposizioni dettate dagli articoli 63 e 69 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001. Mentre la prima  sancisce la giurisdizione del Giudice ordinario della cognizione di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, la seconda disciplina la fase transitoria del nuovo riparto di giurisdizione, prevedendo che &#8220;sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all&#8217;articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000&#8221;.<br />
Orbene, secondo un consolidato orientamento (TAR Puglia Bari, Sez. I, 2 novembre 2000, n. 4248;  TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 20 gennaio 2003, n. 375) affinché le controversie relative questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 permangano nella giurisdizione del giudice amministrativo è necessario che   il ricorso risulti depositato entro il 15 settembre 2000, non essendo di per sé sufficiente il completamento entro detto termine della sola procedura di notifica.<br />
 Deve, infatti, ritenersi acquisito come principio generale il postulato che ancora al deposito del ricorso notificato nella Segreteria del Giudice amministrativo la compiuta instaurazione del rapporto processuale: nel processo amministrativo, invero, con la domanda giudiziale non si cita la controparte a comparire in giudizio (cd. vocatio in ius), bensì si chiede direttamente al Giudice di pronunciarsi sull&#8217;oggetto della domanda (cd. vocatio iudicis), tant&#8217;è che, ai fini della vocatio in ius, assume rilievo centrale il provvedimento autorganizzatorio con il quale il Presidente del T.A.R. adito fissa l&#8217;udienza di discussione.<br />
In altri termini, solo all&#8217;esito dell&#8217;adempimento dell&#8217;ulteriore onere del deposito del ricorso può ritenersi completata la fase introduttiva del giudizio, con conseguente produzione dell&#8217;effetto processuale della cd. litispendenza.<br />
Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso in epigrafe risulta depositato solo in data 13 ottobre 2000, cioè oltre il termine di decadenza previsto dalla richiamata disposizione normativa.<br />
Ne discende, pertanto, il difetto di giurisdizione dell&#8217;adito Tribunale Amministrativo, con conseguente declaratoria di inammissibilità del proposto gravame.<br />
Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando in merito al ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 7 aprile 2004.</p>
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