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	<title>8683 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8683 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2010 n.8683</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-28-4-2010-n-8683/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-28-4-2010-n-8683/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2010 n.8683</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe Est. Cogliani Soc Sda Express Courier Spa ( Avv. Vallefuoco) c/ Inps ( Avv. Lo Coco) ed altri sulla legittimità del diniego di accesso richiesto da dipendenti in sede ispettiva Accesso agli atti amministrativi – Ispezioni – Dipendenti imprese – Richiesta &#8211; Diniego – Legittimità – Sussiste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-28-4-2010-n-8683/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2010 n.8683</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-28-4-2010-n-8683/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2010 n.8683</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Di Giuseppe  <i>Est.</i> Cogliani<br /> Soc Sda Express Courier Spa ( Avv. Vallefuoco) c/ Inps ( Avv. Lo Coco) ed altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità del diniego di accesso richiesto da dipendenti in sede ispettiva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Accesso agli atti amministrativi – Ispezioni  – Dipendenti imprese – Richiesta &#8211;  Diniego – Legittimità – Sussiste  &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di diniego di accesso opposto dall’Amministrazione sulla base di norme che precludono l’accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso, le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni – fondate su un particolare aspetto della riservatezza , quello cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatori, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro, prevalgono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici da parte del datore di lavoro, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita “ comunque” dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08683/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 10166/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 10166 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>Soc. Sda Express Courier Spa</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ti Angelo Vallefuoco, Valerio Vallefuoco, con domicilio eletto presso Angelo Vallefuoco in Roma, v.le Regina Margherita, 294; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Inps</b> &#8211; <b>Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Donato Luciano, Ignazio Lo Coco, Armando Luci, con domicilio eletto presso Donato Luciano in Roma, via Giulio Romano, 46; 	</p>
<p><b>Inail</b> &#8211; <b>Istituto Nazionale Per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Giandomenico Catalano, Vito Zammataro, con domicilio eletto presso Vito Zammataro in Roma, via IV Novembre, 144; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Cavazza Loretta Impresa Individuale<i></b></i>; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>del DINIEGO tacito formatosi sull’istanza DI ACCESSO AI DOCUMENTI del 9.9.2009, previo ove occorra annullamento della normativa regolamentare INPS di cui alla determinazione del Commissario straordinario n. 1951 del 16.2.1994;<br />	<br />
di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al provvedimento;<br />	<br />
nonché per la condanna dell’amministrazione<br />	<br />
all’esibizione degli atti e dei documenti tutti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con il verbale del 6.8.2009 redatto nei confronti della Cavazza Loretta Impresa inviduale;<br />	<br />
nonché al risarcimento dei danni patiti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Inps &#8211; Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e di Inail &#8211; Istituto Nazionale Per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso ex art. 25, l. n. 241 del 1990, la Società istante impugnava il diniego tacito, asseritamente formatosi sull’istanza presentata dalla medesima Società in data 9.9.2009, per ottenere l’accesso a tutti i documenti amministrativi del procedimento conclusosi con il verbale di accertamento ispettivo nei confronti della ditta Cavazza Loretta impresa individuale, notificato alla istante, quale obbligata in solido e conclusosi con la diffida di quest’ultima al pagamento di alcune inadempienze.<br />	<br />
Deduceva, la Società ricorrente, i seguenti profili di illegittimità quali la violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli artt. 22, 24 e 25, l. n. 241 del 1990 &#8211; in particolare dei principi di buona andamento, trasparenza, giusto procedimento e del diritto di difesa &#8211; falsa applicazione della determinazione del Commissario straordinario INPS n. 1951 del 16.2.1994 ed eccesso di potere sotto molteplici profili e difetto di motivazione. <br />	<br />
Ulteriormente, l’istante precisava che l’interesse all’accesso derivava direttamente dalla necessità di difendere i propri interessi e diritti soggettivi, nell’ambito del procedimento sopra richiamato, cedendo dinanzi a tale posizione, il diritto di riservatezza. Esponeva, altresì, la non ricorrenza, nella specie, del segreto istruttorio.<br />	<br />
Chiedeva, pertanto, la condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento conclusosi con il verbale di accertamento ispettivo menzionato, redatto nei confronti della ditta ed, inoltre, la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno derivante dall’illegittimo diniego.<br />	<br />
Si costituiva l’INPS che, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre i termini previsti dall’art. 25, l. n. 241 del 1990 e senza notifica ad alcuno dei lavoratori coinvolti che assumerebbero la veste di contro interessati nel presente giudizio. Altresì l’Istituto eccepiva la genericità del ricorso. Nel merito lo stesso chiedeva la reiezione della domanda, innanzi tutto per essere stata l’istanza rivolta alla direzione Generale e pertanto, ad una sede priva di riferimento. Ancora l’INPS evocava l’art. 17 del Regolamento che prevede le ipotesi di sottrazione al diritto di accesso a tutela della riservatezza, con riferimento a quanto previsto dal d.P.R. n. 352 del 1992. <br />	<br />
Si costituiva, altresì, l’INAIL, che precisava, tra l’altro, che l’unico documento in possesso dell’Istituto era il verbale della DPL del 6.8.2009, già comunicato in data 25.8.2009 ed inviato nuovamente in data 18.1.2010.<br />	<br />
Osserva il Collegio che possono ritenersi superate le questioni preliminari poiché il ricorso va dichiarato improcedibile, in virtù di quanto appena rilevato, con riferimento all’INAIL e per il resto appare infondato.<br />	<br />
A prescindere da ogni valutazione in ordine all’interesse della società ricorrente, in relazione alla circostanza che nel verbale di accertamento (allegato in atti e recapitato all’istante) sono espressamente indicate e specificate le posizioni dei singoli lavoratori cui ricondurre le violazioni e le conseguenti sanzioni &#8211; sì da consentire alla ricorrente medesima di espletare le dovute verifiche e richieste alla ditta e di esercitare il proprio diritto di difesa – questo Collegio ritiene di dover aderire alla costante giurisprudenza in materia, secondo la quale “<i>In tema di diniego di accesso opposto dall’Amministrazione sulla base di norme che precludono l’accesso alla documentazione contenente le dichiarazioni rese in sede ispettiva da dipendenti delle imprese che richiedono l’accesso, le finalità che sostengono tale tipo di disposizioni, &#8211; fondate su un particolare aspetto della riservatezza, quello cioè attinente all’esigenza di preservare l’identità dei dipendenti autori delle dichiarazioni allo scopo di sottrarli a potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro-, prevalgono a fronte dell’esigenza contrapposta di tutela della difesa dei propri interessi giuridici da parte del datore di lavoro, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita “comunque” dall’art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990</i>” (cfr., tra le altre, Consiglio Stato , sez. VI, 07 dicembre 2009 , n. 7678).<br />	<br />
Peraltro, non appare condivisibile l’impostazione di parte ricorrente laddove assume che la ratio della esclusione dall’ostensione sarebbe eludibile nell’ipotesi di specie, poiché la società ricorrente non sarebbe direttamente il datore di lavoro, ma l’obbligato in solido. Tale tesi appare facilmente smentita dalla considerazione del rapporto intercorrente tra la società ricorrente ed i soggetti nei confronti dei quali è avvenuto l’accertamento.<br />	<br />
Per quanto sin qui rilevato, deriva che il ricorso deve essere respinto, venendo meno i presupposti anche per il conseguente esame della domanda risarcitoria.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione III <i>quater</i>, in parte dichiara improcedibile il ricorso ed in parte lo respinge secondo quanto precisato in motivazione e, per l’effetto, rigetta anche la conseguente domanda risarcitoria. Compensa le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Mario Di Giuseppe, Presidente<br />	<br />
Linda Sandulli, Consigliere<br />	<br />
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 28/04/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-28-4-2010-n-8683/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/4/2010 n.8683</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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