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	<title>8682 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2020 n.8682</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-23-7-2020-n-8682/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-23-7-2020-n-8682/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2020 n.8682</a></p>
<p>Mariangela Caminiti, Presidente FF, Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore; PARTI: (C. A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Claudia De Curtis in Roma, viale Mazzini 142 contro Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-23-7-2020-n-8682/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2020 n.8682</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-23-7-2020-n-8682/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 23/7/2020 n.8682</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mariangela Caminiti, Presidente FF, Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore; PARTI:  (C. A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Claudia De Curtis in Roma, viale Mazzini 142 contro Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria &#8211; Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
<hr />
<p>Le conseguenze della disponibilità  dell&#8217; azione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; disponibilità  dell&#8217;azione &#8211; conseguenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità  dell&#8217;azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d&#8217;ufficio nè quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell&#8217;interesse ad agire, il giudice amministrativo &#8211; in ossequio al principio dispositivo &#8211; è tenuto alla declaratoria dell&#8217;improcedibilità  del ricorso allorchè il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 23/07/2020<br /> <strong>N. 08682/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 07842/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 7842 del 2017, proposto da C. A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Claudia De Curtis in Roma, viale Mazzini 142;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia &#8211; Dipartimento Amministrazione Penitenziaria &#8211; Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) del bando pubblicato il 6.7.2017, del disciplinare di gara, del capitolato prestazionale, dello schema di accordo quadro, delle tabelle vittuarie invernali ed estive, delle appendici del capitolato prestazionale, e di tutta la lex specialis della gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro relativo all&#8217;affidamento del &#8220;Servizio di mantenimento dei detenuti e internati attraverso l&#8217;approvvigionamento di derrate alimentari per il confezionamento di pasti per gli Istituti penitenziari, con assicurazione del servizio di Sopravvitto per il Provveditorato &#8211; LAZIO, ABRUZZO e MOLISE&#8221;, suddivisa in sei lotti territoriali, indetta dal Dipartimento dell&#8217;amministrazione penitenziaria &#8211; Provveditorato regionale per il Lazio, Abruzzo e Molise; b) della delibera a contrarre di cui al decreto del Provveditore Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise n. 24 del 21.6.2017; c) se e per quanto occorra, del provvedimento di cui alla nota del Direttore Generale del Dipartimento dell&#8217;Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia prot. PU 0203025 del 19.6.2017 e dei suoi allegati, mai conosciuto e citato nel provvedimento impugnato sub b); d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.<br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia &#8211; Dip Amm Penitenziaria &#8211; Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza da remoto del giorno 13 luglio 2020 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano, nessuno presente per le parti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> &#8211; Rilevato che con il ricorso in esame parte ricorrente ha impugnato, deducendone illegittimità  sotto vari profili, gli atti di gara in epigrafe;<br /> &#8211; rilevato che l&#8217;amministrazione si è costituita in giudizio, depositando articolata memoria;<br /> &#8211; vista la memoria depositata in giudizio da parte ricorrente in data 28.02.2020, con cui ha insistito per l&#8217;accoglimento del ricorso nel merito;<br /> &#8211; viste le ulteriori memorie depositate da parte ricorrente in data 25 giugno 2020 con cui parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse al giudizio, argomentando sulla base della decisione n.9 del 10.04.2020 depositata dall&#8217;amministrazione in atti in data 22 giugno 2020 (con cui, all&#8217;esito del giudicato formatosi nel contenzioso relativo alla gara bandita dal Provveditorato regionale dell&#8217;amministrazione penitenziaria per la Calabria, di cui alla sentenza del Giudice di prime cure n. 531/2018, confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n.8035/2019, parte resistente ha annullato in autotutela la procedura di gara in oggetto) ma nel contempo insistendo per la condanna dell&#8217;amministrazione alle spese del giudizio, ivi compresa la refusione del contributo unificato versato, in considerazione della soccombenza virtuale dell&#8217;amministrazione, acclarata anche in virtà¹ delle conclusioni rassegnate dal Verificatore nelle cause che si sono definite in Consiglio di Stato i cui esiti sono stati confermati in tutti i giudizi proposti dal Ministero della giustizia nei quali si controverteva dei rimanenti bandi pubblicati nelle altre regioni italiane per lo stesso ed identico servizio oggetto della presente procedura giudiziale (v.sentenze N.8016/2019, N.8019/2019; N.8023/2019; N.8027/2017; N.8028/2019; N.8030/2019; N.8031/2019; N.8033/2019; N.8041/2019, Consiglio di Stato, Sezione V, 25 novembre 2019);<br /> &#8211; che, pertanto, non resta al Collegio che definire con una pronuncia in rito il ricorso in esame atteso che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità  dell&#8217;azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, con la conseguenza che, non avendo il potere di procedere d&#8217;ufficio nè quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell&#8217;interesse ad agire, il giudice amministrativo &#8211; in ossequio al principio dispositivo &#8211; è tenuto alla declaratoria dell&#8217;improcedibilità  del ricorso allorchè il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848, TAR Napoli, Sez. VIII, 26 giugno 2017, n. 3464);<br /> che, quanto alle spese di lite, malgrado la replica secondo cui la compensazione delle spese si giustificherebbe alla luce della misura cautelare ab origine favorevole, attesa la conclamata soccombenza virtuale dell&#8217;amministrazione le stesse devono essere poste a carico della stessa e vanno liquidate come in dispositivo;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.<br /> Condanna l&#8217;amministrazione alle spese di lite, liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre alla refusione del contributo unificato ed accessori se dovuti come per legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n.27/2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Mariangela Caminiti, Presidente FF<br /> Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Gizzi, Consigliere<br /> </div>
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