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	<title>868 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>868 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sul giudice competente a conoscere della contoversia inerente al riscatto a fini pensionistici degli anni di laurea.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-conoscere-della-contoversia-inerente-al-riscatto-a-fini-pensionistici-degli-anni-di-laurea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 07:42:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-conoscere-della-contoversia-inerente-al-riscatto-a-fini-pensionistici-degli-anni-di-laurea/">Sul giudice competente a conoscere della contoversia inerente al riscatto a fini pensionistici degli anni di laurea.</a></p>
<p>Giurisdizione e competenza &#8211; Riscatto degli anni di laurea &#8211; Fini pensionistici &#8211; Controversia &#8211; Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In materia di riscatti degli anni di laurea ai sensi dell’art. 32, comma 1 del d.P.R. n. 1092 del 1973, la controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza del rapporto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-conoscere-della-contoversia-inerente-al-riscatto-a-fini-pensionistici-degli-anni-di-laurea/">Sul giudice competente a conoscere della contoversia inerente al riscatto a fini pensionistici degli anni di laurea.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sul-giudice-competente-a-conoscere-della-contoversia-inerente-al-riscatto-a-fini-pensionistici-degli-anni-di-laurea/">Sul giudice competente a conoscere della contoversia inerente al riscatto a fini pensionistici degli anni di laurea.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Giurisdizione e competenza &#8211; Riscatto degli anni di laurea &#8211; Fini pensionistici &#8211; Controversia &#8211; Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In materia di riscatti degli anni di laurea ai sensi dell’art. 32, comma 1 del d.P.R. n. 1092 del 1973, la controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza del rapporto di lavoro, per denunciare l’illegittimità degli atti dell’Amministrazione in tema di riscatto di periodi di servizio, ancorché ai fini pensionistici, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e non a quella della Corte dei conti, perché non investe direttamente la determinazione del trattamento di pensione, bensì diritti e obblighi inerenti al rapporto d’impiego, pur se influenti di riflesso sulla pensione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Pupilella &#8211; Est. Risso</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Prima)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1269 del 2023, proposto da<br />
Stefano Cipriani, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ministero della Difesa, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria <em>ex lege</em> in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’accertamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">del diritto del ricorrente al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.p.r. 1092/1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in Scienze Forestali (anni 4), ed il riconoscimento, nell’ambito del servizio attualmente prestato alle dipendenze dell’arma dei carabinieri, del periodo legale del corso di laurea anche ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e ad ogni altro fine previsto dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente, ufficiale del disciolto Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha chiesto a questo Tribunale l’accertamento del diritto al riscatto ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, dei periodi corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in Scienze Forestali (anni 4), ed il riconoscimento, nell’ambito del servizio attualmente prestato alle dipendenze dell’Arma dei Carabinieri, del periodo legale del corso di laurea anche ai fini del calcolo dello stipendio, del trattamento di fine rapporto e ad ogni altro fine previsto dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.</p>
<p style="text-align: justify;">All’udienza pubblica del 12 giugno 2024 la causa è passata in decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. – In via preliminare, anche tenuto conto della recente sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 5021 del 4 giugno 2024, che ha riformato la sentenza di questa sezione, n. 169 del 7 febbraio 2024, affermando in materia di riscatti degli anni di laurea ai sensi dell’art. 32, comma 1 del d.P.R. n. 1092 del 1973 che la controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza del rapporto di lavoro, per denunciare l’illegittimità degli atti dell’Amministrazione in tema di riscatto di periodi di servizio, ancorché ai fini pensionistici, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella della Corte dei conti, perché non investe direttamente la determinazione del trattamento di pensione, bensì diritti e obblighi inerenti al rapporto d’impiego, pur se influenti di riflesso sulla pensione (Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 2024, n. 5021, che richiama sul punto Cass., sez. un., 13 ottobre 1993, n. 10; id., 10 maggio 1988, n. 3423; Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2005, n. 6705), il Collegio, <em>re melius perpensa</em>, ritiene sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato, nella recente sentenza sopra richiamata, precisa quanto segue: “<em>Hanno osservato, in particolare, le Sezioni unite, che l’impugnativa di un atto amministrativo il quale, in costanza del rapporto di pubblico impiego, provveda sul riscatto del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari ai fini del futuro trattamento di quiescenza, dà luogo a una controversia spettante al giudice del rapporto di lavoro, giacché la pretesa fatta valere dal dipendente attiene alla durata del servizio, anche se solo agli effetti pensionistici, e incide in via immediata su aspetti tipici del rapporto di pubblico impiego, quali l’ammontare del contributo dovuto dal lavoratore per il periodo riscattato, o la stessa durata del rapporto (per la possibilità di anticipare il collocamento a riposo). L’atto che provvede al riguardo determina diritti e obblighi riguardanti, in primo luogo, il rapporto di pubblico impiego e solo in un secondo tempo la pensione. Nello stesso senso, possono richiamarsi gli arresti giurisprudenziali delle SS.UU. della Corte regolatrice della giurisdizione (cfr., SS.UU., n. 15057/2017 e n. 4317/2010), secondo cui, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti</em>” (Cons. Stato, sez. II, 4 giugno 2024, n. 5021).</p>
<p style="text-align: justify;">2. – Ciò posto, si passa ad esaminare il merito della controversia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il presente giudizio attiene alla possibilità di estendere il beneficio del riscatto gratuito degli anni di laurea, previsto dall’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 per l’Arma dei Carabinieri, anche agli ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato che, come il ricorrente, sono transitati nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">In via preliminare, il Collegio osserva che l’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 prevede che “<em>Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, sul tema dell’estensione del beneficio previsto dall’art. 32 d.P.R. n.1092/1973 agli ufficiali del disciolto Corpo forestale dello Stato, si è pronunciato di recente il Consiglio di Stato, sez. II, con la sentenza 28 dicembre 2021, n. 8680, alla quale si rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a., riconoscendo la doverosità dell’estensione del beneficio anche in favore degli ufficiali transitati nell’Arma dal disciolto Corpo Forestale.</p>
<p style="text-align: justify;">Più nello specifico, il Consiglio di Stato ha condivisibilmente ritenuto che “<em>un’opzione ermeneutica alternativa a quella seguita dalla P.A. consiste nel ritenere che l’espressione “ufficiali” di cui all’art. 32 cit. sia da intendere come riferita anche agli ufficiali del Corpo Forestale che, ancorché non militari, abbiano acquisito la qualifica nell’Amministrazione di provenienza in forza di un concorso per il quale era richiesta la laurea, questa essendo la condizione imposta dalla norma. Per la loro nomina a ufficiali militari in servizio permanente effettivo, infatti, è stato comunque necessario che essi possedessero la laurea, anche se di per sé solo tale requisito non è bastato, essendo occorsa, altresì, la mediazione di un atto normativo (quello che ha regolato il loro transito nell’Arma): si è, dunque, realizzata anche per essi la condizione B) prescritta dall’art. 32 cit. – oltre alla condizione A) – ancorché la fattispecie abbia richiesto un terzo e ulteriore requisito, cioè la presenza di un atto normativo. 6.4.1. L’atto normativo regolante il transito del personale (il d.lgs. n. 177/2016) si pone, quindi, come terzo requisito di una fattispecie che comunque comprende gli altri due prescritti dall’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973: la mediazione dell’atto normativo si presentava necessaria proprio onde superare le differenze nei requisiti di ammissione tra le due categorie di ufficiali (del Corpo Forestale e del ruolo normale dei Carabinieri). Si tratta, infatti, di una normativa che, operando per il personale transitato, non poteva fare altro che tenere conto dei requisiti di ammissione e curriculari di siffatto personale, mentre per il personale assunto ex novo varranno, ovviamente, le regole sul possesso dei requisiti generali per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma. Ne consegue che non si ravvisa alcuna ragione plausibile per escludere il personale transitato dal beneficio di cui al citato art. 32. 6.5. L’ora vista interpretazione è, ad avviso del Collegio, preferibile rispetto a quella fatta propria dal T.A.R., anche alla luce di quanto detto circa la disciplina introdotta dall’art. 2, ult. comma, del d.l. n. 694/1982 (conv. con l. n. 881/1982). In base a detta disciplina – si è visto – il riscatto degli anni di studio universitario può essere disposto non solo se la laurea abbia costituito una condizione richiesta per l’accesso alla carriera, ma anche se sia stata considerata ai fini di successivi sviluppi di carriera: il che, a ben guardare, è proprio quanto si è verificato per il personale del Corpo Forestale dello Stato, per il quale il transito nell’Arma dei Carabinieri si è configurato quale una delle tappe degli sviluppi ulteriori di carriera. Pertanto, non appare ragionevole, né conforme alla normativa ora citata, negare al suddetto personale il beneficio del riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973. 6.5.1. Quanto appena detto vale anche per il -OMISSIS-, che ha acquisito lo status di ufficiale in servizio permanente effettivo, per la cui nomina sia richiesto il possesso del diploma di laurea, di tal ché la laurea si è posta come requisito funzionale indispensabile all’acquisizione della posizione lavorativa da lei attualmente rivestita. 6.6. Né da ultimo potrebbe obiettarsi argomentando – come ha fatto la sentenza appellata – sulla base delle differenze tra le due categorie di ufficiali in esame, e cioè quelli provenienti dal Corpo Forestale dello Stato e quelli facenti parte del ruolo normale dell’Arma, che hanno avuto accesso allo status di militare in via “originaria”. Tali differenze, infatti, pur ove riconosciute esistenti, nulla hanno a che vedere con la ratio del riscatto della durata legale del corso di laurea, il quale mira non soltanto a incentivare l’accesso nella P.A. di personale idoneo per preparazione e cultura, ma altresì ad evitare la penalizzazione dei lavoratori che abbiano dovuto ritardare l’inizio della loro attività onde acquisire il titolo necessario per essere ammessi all’impiego (Corte cost., 12 aprile 1996, n. 112): e tali esigenze si pongono in egual misura per l’una come per l’altra categoria di ufficiali, di tal ché anche per questo verso non vi è ragione per escludere il personale transitato dal disciolto Corpo Forestale dello Stato dal riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso si sono pronunziati, successivamente, anche il T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, con sentenza del 15 giugno 2022, n. 170, il T.A.R. Molise, con sentenza 12 dicembre 2022, n.477, e il T.A.R. Basilicata con sentenza 1° giugno 2023, n. 346.</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, anche nel caso in esame il ricorrente è transitato nell’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 1° gennaio 2017, a seguito della soppressione del Corpo Forestale dello Stato, intervenuta con d.lgs. n. 177 del 2016; inoltre, nel ricorso si afferma che per accedere ai ruoli direttivi dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, il ricorrente ha dovuto superare un apposito concorso il cui bando aveva espressamente previsto, all’art. 2 comma 2, lett. A), il possesso del diploma di laurea in scienze forestali, che il ricorrente possedeva tale titolo per averlo conseguito presso l’università degli studi di Firenze in data 17.07.1991, a seguito di un corso di studi della durata legale di quattro anni (fatti questi ultimi non contestati dall’Amministrazione costituita in giudizio). Una volta transitato nell’Arma dei Carabinieri, il ricorrente è stato inquadrato, d’autorità, “<em>nel ruolo Forestale iniziale degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo con il grado di Tenente Colonnello, secondo l’ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza…”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente, infatti, compare nell’elenco “C” del decreto del Direttore generale della Direzione Generale per il personale Militare del Ministero della Difesa del 20 dicembre 2016, in relazione al quale si precisa quanto segue: “<em>I Vice Questori aggiunti forestali provenienti dal ruolo direttivo dei funzionari del Corpo Forestale dello Stato di cui all’elenco in allegato “C”, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono inquadrati nel ruolo Forestale iniziale degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo con il grado di Tenente Colonnello, secondo l’ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza e con l’anzianità rideterminata, in applicazione del combinato disposto degli articoli 632 e 2214-quater, comma 5 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a fianco di ciascun nominativo indicata</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la condivisa sentenza del Consiglio di Stato sopra richiamata, dunque, il ricorrente risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, e cioè: “<em>A) che il richiedente il riscatto del corso di studi universitari ricopra la qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo (S.P.E.); B) che per la relativa nomina sia stata necessaria la laurea</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, al momento della presentazione dell’istanza di computo a titolo gratuito della durata legale del corso di laurea (14.02.2022), il ricorrente già vantava la qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo, acquisita per effetto del d. lgs. n. 177 del 2016 a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a tale aspetto il Consiglio di Stato ha, come già evidenziato, condivisibilmente osservato che “<em>l’espressione “ufficiali” di cui all’art. 32 cit. sia da intendere come riferita anche agli ufficiali del Corpo Forestale che, ancorché non militari, abbiano acquisito la qualifica nell’Amministrazione di provenienza in forza di un concorso per il quale era richiesta la laurea, questa essendo la condizione imposta dalla norma</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto riguarda il requisito sub B), invece, il Consiglio di Stato ha condivisibimente osservato che: “<em>L’ora vista interpretazione è, ad avviso del Collegio, preferibile rispetto a quella fatta propria dal T.A.R., anche alla luce di quanto detto circa la disciplina introdotta dall’art. 2, ult. comma, del d.l. n. 694/1982 (conv. con l. n. 881/1982). In base a detta disciplina – si è visto – il riscatto degli anni di studio universitario può essere disposto non solo se la laurea abbia costituito una condizione richiesta per l’accesso alla carriera, ma anche se sia stata considerata ai fini di successivi sviluppi di carriera: il che, a ben guardare, è proprio quanto si è verificato per il personale del Corpo Forestale dello Stato, per il quale il transito nell’Arma dei Carabinieri si è configurato quale una delle tappe degli sviluppi ulteriori di carriera. Pertanto, non appare ragionevole, né conforme alla normativa ora citata, negare al suddetto personale il beneficio del riscatto ex art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973. 6.5.1. Quanto appena detto vale anche per il -OMISSIS-, che ha acquisito lo status di ufficiale in servizio permanente effettivo, per la cui nomina sia richiesto il possesso del diploma di laurea, di tal ché la laurea si è posta come requisito funzionale indispensabile all’acquisizione della posizione lavorativa da lei attualmente rivestita”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere accolto nei seguenti termini, affermandosi il diritto del ricorrente, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, al computo senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea, quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi, con le sole conseguenze derivanti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, al computo, senza oneri a suo carico, a fini pensionistici, di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del diploma di laurea, quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi, con le sole conseguenze derivanti dalla legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in euro 2.500 (duemilacinquecento/00), più accessori di legge e rimborso del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Roberto Pupilella, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Viola, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Flavia Risso, Consigliere, Estensore</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2019 n.868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-2-2019-n-868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-2-2019-n-868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2019 n.868</a></p>
<p>G. Veltri Pres. Est. (Fondazione V. G. rappr. dall&#8217;avv.to M. Dionigi c. Regione Puglia rapp. avv.to M. Rosato Il perfezionamento della fattispecie sostanziale generatrice di danno, in un torno di tempo anteriore all&#8217;entrata in vigore della normativa processuale ex art. 30 CPA, impedisce in modo irrimediabile l&#8217;applicazione del termine decadenziale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-2-2019-n-868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2019 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-2-2019-n-868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2019 n.868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Veltri Pres. Est.  (Fondazione V. G. rappr. dall&#8217;avv.to M. Dionigi c. Regione Puglia rapp. avv.to M. Rosato</span></p>
<hr />
<p>Il perfezionamento della fattispecie sostanziale generatrice di danno, in un torno di tempo anteriore all&#8217;entrata in vigore della normativa processuale ex art. 30 CPA, impedisce in modo irrimediabile l&#8217;applicazione del termine decadenziale di cui alla richiamata disposizione codicistica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.- Processo amministrativo &#8211; azione risarcitoria &#8211; fattispecie dannosa perfezionatasi ante vigenza del CPA &#8211; regime decadenziale ex art. 30 CPA &#8211; non si applica.</p>
</p>
<p>2.- Responsabilità  da fatto illecito &#8211; risarcimento del danno &#8211; prescrizione &#8211; data di inizio della decorrenza &#8211; illecito istantaneo ed illecito permanente &#8211; differente.</p>
</p>
<p>3.- Responsabilità  della p.A. &#8211; omessa attività  provvedimentale &#8211; scadenza del termine normativamente previsto &#8211; danno &#8211; cessazione &#8211; dal momento di adempimento dell&#8217;obbligo.</p>
</p>
<p>4.- Processo amministrativo &#8211; Responsabilità  della p.A. &#8211; azione risarcitoria &#8211; inosservanza dolosa o colposa del termine conclusivo del procedimento &#8211; inadempimento perdurante &#8211; termine decadenziale &#8211; non decorre.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.Il perfezionamento della fattispecie sostanziale generatrice di danno, in un torno di tempo anteriore all&#8217;entrata in vigore della normativa processuale ex art. 30 CPA, impedisce in modo irrimediabile l&#8217;applicazione del termine decadenziale di cui alla richiamata disposizione codicistica.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2.Nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell&#8217;evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicchè il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3.Nel caso dell&#8217;illecito della PA derivante dall&#8217;omessa attività  provvedimentale, la scadenza del termine normativamente previsto per provvedere, in costanza degli altri profili di imputabilità  e sussistenza del nesso causale, provoca un danno che si incrementa di giorno in giorno, e che cessa quando l&#8217;amministrazione adempie al suo obbligo, provvedendo.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>4.La circostanza che il termine decadenziale ex art. 30 comma 4 c.p.a., non decorra fintanto che perdura l&#8217;inadempimento, non è il riflesso normativo di un mutamento della disciplina sostanziale dell&#8217;illecito omissivo ad effetti permanenti, ma è soltanto un temperamento delle conseguenze della neointrodotta disciplina decadenziale sulla dinamica dell&#8217;illecito omissivo, finalizzato ad evitare che il dies a quo del relativo termine segua l&#8217;evolversi giornaliero e continuo della produzione del danno secondo uno schema che, avuto riguardo alla non interrompibilità  del termine decadenziale, sarebbe del tutto irragionevole sul piano giudiziario.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 05/02/2019</p>
<p>N. 00868/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p>N. 04935/2018 REG.RIC.</p>
</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2018, proposto da: Fondazione V. G. &#8211; Onlus, Giù  Onlus &#8211; V. G., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Michele Dionigi, con domicilio eletto presso lo studio Michele Di Carlo in Roma, via Raffaele Caverni 6;</p>
<p>contro</p>
<p>Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso gli uffici della Delegazione della Regione Puglia in Roma, via Barberini, 36;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II n. 1308/2017, resa tra le parti.</p>
</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;</p>
<p>Viste le memorie difensive;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2019 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Michele Dionigi e Mariangela Rosato;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO</p>
<p>La Fondazione V. G., ricorrente in primo grado, ha dedotto innanzi al TAR Puglia, di essere ente che eroga sul territorio regionale servizi socio assistenziali, di essere iscritta nel registro regionale di cui al comma 1, lett c) dell&#8217;art. 53 della legge regionale n. 19 del 2006 e di intrattenere, per tali motivi, rapporti convenzionali con il servizio sanitario regionale. La stessa ha altresì assunto di essersi a suo tempo diligentemente adoprata per acquisire i nuovi e più¹ elevati standards strutturali ed organizzativo-funzionali previsti regolamento regionale n. 4 del 2007 al fine di ottenere l&#8217;autorizzazione definitiva, nella certezza che, entro il termine fissato dal regolamento de quo (180 giorni dall&#8217;entrata in vigore), sarebbero state fissate ed erogate le nuove tariffe di riferimento per i servizi residenziali per anziani, idonee a sostenere tutti i costi necessari al corretto funzionamento della struttura adeguata secondo le volontà  regionali.</p>
<p>Le nuove tariffe sono tuttavia divenute operative soltanto nel gennaio 2011.</p>
<p>Con il ricorso in esame, parte ricorrente ha chiesto al TAR Puglia l&#8217;accertamento del diritto ad ottenere l&#8217;adeguamento delle tariffe ad essa riconosciute quale struttura residenziale protetta per l&#8217;assistenza a rilievo sanitario, fornita alle persone, parzialmente o del tutto, non autosufficienti, secondo (e, dunque, a far data dalle) le previsioni del regolamento regionale n. 1/2007, relativamente al periodo intercorrente fra il termine iniziale da quest&#8217;ultimo indicato (180 giorni dalla data di approvazione) e l&#8217;anno 2011, anno nel quale è stata erogata la somma di adeguamento relativa agli anni 2011 e 2012). In subordine, e comunque, il risarcimento del danno.</p>
<p>Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento, evidenziando che, &#8220;Invero, come affermato dalla stessa ricorrente, la Regione Puglia ha provveduto a riconoscere (seppur in ritardo) l&#8217;aggiornamento delle tariffe, ma solo a partire dal 4 gennaio 2011. Ebbene, dagli accertamenti richiesti, nessun effetto favorevole potrebbe prodursi in capo alla ricorrente, a prescindere dall&#8217;impugnazione delle suddette determinazioni regionali nella parte in cui non hanno riconosciuto la retroattività  degli effetti dell&#8217;aggiornamento delle tariffe; impugnazione che, per quanto consta, non risulta proposta&#8221;.</p>
<p>Quanto alla domanda risarcitoria ha statuito:</p>
<p>1. in via generale, che il perfezionamento della fattispecie sostanziale dell&#8217;illecito, e dunque il momento in cui il diritto alla pretesa risarcitoria viene ad esistenza, si verifica &#8211; in ipotesi di mancato esercizio di attività  provvedimentale obbligatoria, nel termine procedimentale dato dalla norma o dal Giudice (lesivo dell&#8217;interesse giuridicamente protetto, rappresentato dall&#8217;aspettativa delle utilità  incrementali attese per via della positiva conclusione del procedimento) &#8211; nel momento della cessazione dell&#8217;illecito, com&#8217;è confermato anche dal comma 4 dell&#8217;art. 30 del codice del processo amministrativo;</p>
<p>2. che, pertanto, essendo l&#8217;illecito ascritto alla Regione &#8220;cessato in data 25 maggio 2012 o, in ogni caso, il 4 gennaio 2011 (quando &#8211; si ribadisce ancora una volta &#8211; le tariffe determinate con la deliberazione n. 729 sono state rese effettive ed operative), nel vigore della nuova disciplina processuale introdotta dal codice del processo amministrativo (segnatamente l&#8217;art. 30, commi 3 e 4, del codice del processo amministrativo), il ricorso introduttivo del presente giudizio, in questa parte, è tardivo poichè inviato alla notifica solo in data 23 settembre 2014, oltre il termine cioè di centoventi giorni di cui all&#8217;art. 30 (decorrente nella fattispecie -si ribadisce ancora una volta- dal 25 maggio 2012 o dal 4 gennaio 2011)&#8221;.</p>
<p>Avverso la sentenza ha interposto appello la fondazione V. G.. In particolare, quest&#8217;ultima ha gravato esclusivamente il capo della sentenza vertente sulla domanda risarcitoria, sostenendo che l&#8217;art. 30, terzo comma c.p.a., non sarebbe applicabile al caso di specie, posto che il comportamento illecito della P.A. si sarebbe verificato prima dell&#8217;entrata in vigore del codice del processo amministrativo e che non avrebbe senso alcuno legare &#8211; come ha fatto il giudice di prime cure &#8211; il termine per il risarcimento del danno al momento in cui esso è cessato.</p>
<p>Nel giudizio si è costituita la Regione Puglia. La stessa ha innanzitutto eccepito la formazione del giudicato su tutte le parti della sentenza non gravate. Nel merito della questione ha osservato che l&#8217;inadempimento è definitivamente cessato alla data del 25 maggio 2012, con l&#8217;adozione della D.G.R. n. 1037, e non, come sostenuto dalla ricorrente in primo grado, con l&#8217;adozione della D.G.R. n. 279 del 2 febbraio 2010, posto che tale provvedimento è stato annullato dal Consiglio di Stato con sent. n. 947/2012 (riforma TAR Puglia n. 75/2011).</p>
<p>La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 17 gennaio 2019.</p>
<p>DIRITTO</p>
<p>1. Preliminarmente deve darsi atto, come correttamente eccepito dalla Regione Puglia, del formarsi del giudicato sul capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente nella parte in cui tesa all&#8217;accertamento del diritto ad ottenere l&#8217;adeguamento delle tariffe, secondo (e, dunque, a far data dalle) le previsioni del regolamento regionale n. 1/2007, relativamente al periodo intercorrente fra il termine iniziale da quest&#8217;ultimo indicato (180 giorni dalla data di approvazione) e l&#8217;anno 2011 (anno nel quale è stata erogata la somma di adeguamento relativa agli anni 2011 e 2012).</p>
<p>Il TAR ha affermato che &#8220;dagli accertamenti richiesti, nessun effetto favorevole potrebbe prodursi in capo alla ricorrente, a prescindere dall&#8217;impugnazione delle suddette determinazioni regionali nella parte in cui non hanno riconosciuto la retroattività  degli effetti dell&#8217;aggiornamento delle tariffe; impugnazione che, per quanto consta, non risulta proposta&#8221;.</p>
<p>2. La materia del contendere è dunque limitata alla domanda risarcitoria. Il TAR l&#8217;ha dichiarata irricevibile perchè tardiva rispetto al termine decadenziale di cui all&#8217;art. 30 c.p.a., da ritenersi pienamente applicabile alla fattispecie de qua in quanto quest&#8217;ultima si è &#8211; secondo la sentenza gravata &#8211; &#8220;perfezionata&#8221; in epoca successiva all&#8217;entrata in vigore del codice del processo, essendo &#8220;l&#8217;illecito ascritto alla Regione cessato in data 25 maggio 2012 o, in ogni caso, il 4 gennaio 2011&#8221;.</p>
<p>2.1. L&#8217;appellante, in particolare, contesta che l&#8217;illecito omissivo possa perfezionarsi al momento della cessazione della condotta inerte, e sostiene, per converso, l&#8217;applicabilità  del diverso termine prescrizionale, trattandosi di una fattispecie che ha prodotti i suoi effetti dannosi antecedentemente alla data dell&#8217;entrata in vigore del codice del processo.</p>
<p>2.2. La Regione, da canto suo, oltre che insistere sulla tesi accolta dal TAR in prime cure, precisa che il momento di cessazione dell&#8217;inerzia (e quindi &#8211; secondo tale tesi &#8211; di perfezionamento dell&#8217;illecito) è da fissarsi al 25 maggio 2012, data in cui è stata approvata la D.G.R. n. 1037, a seguito dell&#8217;annullamento della pregressa D.G.R. n. 279 del 2 febbraio 2010.</p>
<p>3. Il Collegio ritiene che gli argomenti dell&#8217;appellante siano quelli preferibili.</p>
<p>3.1. Com&#8217;è noto la questione dell&#8217;applicabilità  del termine di decadenza, previsto dal comma 3 dell&#8217;art. 30 c.p.a., agli illeciti consumati in epoca anteriore a detto jus superveniens è stata rimessa all&#8217;Adunanza Plenaria, la quale, con la sentenza n. 6 del 2015, muovendo dalla considerazione che l&#8217;introduzione del termine decadenziale costituisce un&#8217;innovazione rispetto al previgente termine prescrizionale che si risolve in una compressione del potere di azione giudiziale, ha chiaramente affermato che:</p>
<p>a) l&#8217;applicazione del nuovo termine decadenziale a fattispecie sostanziali anteriori, in mancanza di una normativa transitoria ad hoc, sarebbe contraria ai principi generali stabiliti dalle disposizioni preliminari al codice civile in materia di efficacia delle leggi nel tempo (art. 11) e di portata applicativa di norme eccezionali (art. 14).</p>
<p>b) una diversa soluzione, nel senso dell&#8217;applicabilità , anche ai fatti illeciti pregressi, del termine di decadenza di cui ai commi 3 e 5 dell&#8217;art. 30 c.p.a. non può essere giustificata neanche dal principio tempus regit actum, secondo cui le norme processuali, a differenza di quelle sostanziali, sono di immediata applicazione. Ciù², ad avviso dell&#8217;A.P., non tanto o non solo perchè, in tema di successione di norme processuali regolanti i termini, il c.p.a. introduce una disposizione ad hoc &#8211; ossia l&#8217;art. 2 dell&#8217;all. 3, secondo cui &#8220;Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti&#8221; &#8211; ma perchè, nel caso di specie, &#8220;non viene in rilievo un termine schiettamente processuale ma una fattispecie mista, qualificabile, al pari delle decadenze regolate dal codice civile (art. 2964), come istituto sostanziale a rilievo processuale, naturaliter operante solo per i fatti posteriori alla novità  normativa&#8221; (in tal senso anche Corte costituzionale n. 57 del 2015).</p>
<p>Sulla base di tali principi, l&#8217;Adunanza Plenaria ha concluso nel senso che &#8220;il perfezionamento della fattispecie sostanziale, in un torno di tempo anteriore all&#8217;entrata in vigore della normativa processuale, impedisce in modo irrimediabile l&#8217;applicazione del termine decadenziale&#8221;.</p>
<p>3.2. I principi e le conclusioni sopra riportati valgono ovviamente per tutte le azioni risarcitorie, siano esse conseguenti ad illeciti commissivi, che ad illeciti omissivi. Le statuizioni, tuttavia, non sciolgono, in ordine agli illeciti omissivi, l&#8217;ulteriore questione, di carattere squisitamente sostanziale, circa il momento in cui il &#8220;il perfezionamento della fattispecie sostanziale&#8221; possa dirsi avvenuto.</p>
<p>Su tale specifica questione deve appuntarsi l&#8217;attenzione del Collegio.</p>
<p>4. Non v&#8217;è dubbio che, come chiarito da tempo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, l&#8217;illecito omissivo sussiste quando l&#8217;obbligo di agire, e nel caso di specie, di provvedere, sia previsto da espressa previsione normativa o comunque sia ricavabile dai principi generali.</p>
<p>Il superamento colposo del termine per provvedere, ove generativo di danno, vale giù  a perfezionare l&#8217;illecito omissivo, secondo lo schema tipico dell&#8217;illecito permanente.</p>
<p>4.1. E&#8217; conseguentemente orientamento consolidato (S.U. 23763/2011, e successivamente, Cass. 9711/2013 e 13201/2013) in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, che a differenza che nel caso di illecito istantaneo &#8211; caratterizzato da un&#8217;azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, in relazione alla quale la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno &#8211; nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell&#8217;evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicchè il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive, se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica (Cass., civ. sez. I, del 15 marzo 2016, n. 5081).</p>
<p>4.2. Nel caso specifico dell&#8217;illecito della PA derivante dall&#8217;omessa attività  provvedimentale, la scadenza del termine normativamente previsto per provvedere, in costanza degli altri profili di imputabilità  e sussistenza del nesso causale, provoca similmente un danno che si incrementa di giorno in giorno, e che cessa quando l&#8217;amministrazione finalmente adempie al suo obbligo, provvedendo.</p>
<p>La prescrizione (secondo il regime ante codice) matura, secondo il prodursi giornaliero e continuo del danno; il termine finale di concreto adempimento rileva quale momento terminativo (e non consumativo) dell&#8217;illecito.</p>
<p>5. Rebus sic stantibus, tornando al caso di specie, non v&#8217;è dubbio che al momento dell&#8217;entrata in vigore del codice, i presupposti per la proposizione dell&#8217;azione risarcitoria fossero giù  maturi: i 180 giorni dalla data di approvazione del regolamento regionale 1/2007 erano certamente giù  trascorsi e il danno (asserito) si era giù  prodotto di giorno in giorno. E&#8217; pur vero che l&#8217;illecito è poi cessato a jus superveniens giù  vigente, ma ciù² non toglie che esso si fosse in gran parte prodotto sotto il regime della pregressa normativa e, quanto meno per tale parte, dovesse trovare pacifica applicazione, giusti i principi affermati da A.P. 6/2015, il termine prescrizionale.</p>
<p>6. Non vale a spostare le conclusioni, l&#8217;argomento, pur valorizzato dal giudice di prime cure, secondo il quale, a mente dell&#8217;art. 30 comma 4 c.p.a., &#8220;Per il risarcimento dell&#8217;eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell&#8217;inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l&#8217;inadempimento&#8221;. La circostanza che il (sopravvenuto) termine decadenziale non decorra fintanto che perdura l&#8217;inadempimento non è il riflesso normativo di un mutamento della disciplina sostanziale dell&#8217;illecito omissivo ad effetti permanenti, così come pacificamente ricostruita dalla giurisprudenza, ma è soltanto un temperamento delle conseguenze della neointrodotta disciplina decadenziale sulla dinamica dell&#8217;illecito omissivo, finalizzato ad evitare che il dies a quo del relativo termine segua l&#8217;evolversi giornaliero e continuo della produzione del danno secondo uno schema che, avuto riguardo alla non interrompibilità  del termine decadenziale, sarebbe, ictu oculi, defatigante e del tutto irragionevole sul piano giudiziario.</p>
<p>7. La statuizione di irricevibilità  contenuta nella sentenza di prime cure merita dunque di essere riformata.</p>
<p>8. Può pertanto procedersi alla valutazione &#8220;nel merito&#8221; della domanda risarcitoria.</p>
<p>8.1. Come innanzi osservato, il giudice di prime cure, con statuizione passato ormai in giudicato, ha dichiarato inammissibile la domanda della ricorrente tesa all&#8217;accertamento del diritto ad ottenere l&#8217;adeguamento delle tariffe con effetto retroattivo, in difetto dell&#8217;impugnazione delle determinazioni regionali nella parte in cui tale retroattività  non hanno riconosciuto.</p>
<p>8.2. Orbene è pacifico che l&#8217;azione risarcitoria possa essere coltivata autonomamente e a prescindere dal quella demolitoria (art. 30 comma 1); nondimeno, secondo il comma 3 dell&#8217;art. 30 cit., nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, &#8220;esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l&#8217;ordinaria diligenza, anche attraverso l&#8217;esperimento degli strumenti di tutela previsti&#8221;.</p>
<p>8.3. Nel caso di specie è assodato che l&#8217;inerzia v&#8217;è stata e che essa sia imputabile, quanto meno a titolo di colpa, all&#8217;amministrazione, stante la mancata prova di valide cause giustificative. Tuttavia la tempestiva impugnazione delle determinazioni regionali, nella parte in cui non dotate di retroattività , avrebbe certamente evitato il prodursi del danno, generando una semplice obbligazione di remunerazione aggiuntiva secondo quanto poi effettivamente disposto (tardivamente) dal 4 gennaio 2011, quando le tariffe aggiornate, determinate con la deliberazione n. 729 sono state rese effettive ed operative.</p>
<p>Il danno non può dunque coincidere con la tramutazione dell&#8217;obbligazione remunerativa in obbligazione risarcitoria.</p>
<p>Piuttosto occorrerebbe verificare quale sia il danno ulteriore e diverso rispetto al mero incremento tariffario non percepito (interessi passivi su mutui su mutui contratti per l&#8217;adeguamento funzionale; perdite economiche dovute alla non sufficiente remuneratività  delle pregresse tariffe, etc.)</p>
<p>In tal senso tuttavia non si rinvengono, in atti, specifiche allegazioni della ricorrente, limitandosi, quest&#8217;ultimo, semplicemente a descrivere il mancato adeguamento tariffario quale indicativo del &#8220;danno minimo&#8221;.</p>
<p>Il tali generici termini la domanda non può evidentemente essere accolta, vigendo, in materia risarcitoria, anche nel giudizio amministrativo, il rigoroso principio onus probandi incubit ei qui dicit.</p>
<p>In conclusione l&#8217;appello è accolto nella parte in cui contesta la statuizione di irricevibilità  della domanda risarcitoria. La domanda risarcitoria proposta è comunque respinta in quanto non provata. Avuto riguardo all&#8217;esito del giudizio e alla peculiarità  delle questioni sollevate appare equo compensare interamente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza gravata, dichiara ricevibile la domanda risarcitoria. Pronunciando sulla stessa, la respinge secondo quanto chiarito in motivazione.</p>
<p>Spese del doppio grado di giudizio, compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-5-2-2019-n-868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 5/2/2019 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2013 n.868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-27-8-2013-n-868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-27-8-2013-n-868/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2013 n.868</a></p>
<p>G. Salemi – Presidente, G. Iannini – Estensore sull&#8217;impossibilità di sopperire al difetto nell&#8217;impresa ausiliaria dell&#8217;intero requisito richiesto mediante l&#8217;aumento del quinto (20%) ai sensi dell&#8217;art. 61 comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 1. Contratti della p.a. – Cauzione provvisoria e definitiva – Cauzione provvisoria – Polizza – Produzione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-27-8-2013-n-868/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2013 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-27-8-2013-n-868/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2013 n.868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Salemi – Presidente, G. Iannini – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impossibilità di sopperire al difetto nell&#8217;impresa ausiliaria dell&#8217;intero requisito richiesto mediante l&#8217;aumento del quinto (20%) ai sensi dell&#8217;art. 61 comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Cauzione provvisoria e definitiva – Cauzione provvisoria – Polizza – Produzione in copia cartacea con firma digitale – Testo normativo ormai abrogato – Richiamo – Non conformità alle regole tecniche vigenti – Non è automatica.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Cauzione provvisoria e definitiva – Polizza fideiussoria – Impresa indicata come ausiliaria – Non deve essere contemplata.	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Avvalimento – Qualificazione – Frazionamento tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata – Divieto – Impresa ausiliaria – Qualificazione necessaria – Autonomo possesso.	</p>
<p>4. Contratti della p.a. – Disciplina normativa – Avvalimento – Requisito – Divieto di frazionamento – Impresa ausiliaria – Aumento del quinto ex art.61 comma 2, d.P.R. n.207 del 2010 – Per sopperire al difetto del possesso dell’intero requisito – Impossibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di produzione della polizza relativa alla cauzione provvisoria non in originale, ma in copia cartacea con firma digitale, il fatto che nella dicitura sia richiamato un testo normativo ormai abrogato non importa, di per sé, la non conformità alle regole tecniche vigenti; infatti, quel che occorre verificare è che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico siano conformi a tali regole, ben potendosi dare il caso che, pur essendo richiamato un decreto ormai abrogato, la copia in questione non si discosti dalle regole stesse.	</p>
<p>2. In mancanza di una specifica previsione della lex specialis, non può affermarsi la necessità che la polizza fideiussoria presentata da un concorrente contempli tra i soggetti garantiti anche l’impresa indicata come ausiliaria, stante il fatto che non sussiste alcuna previsione normativa che imponga un onere del genere. 	</p>
<p>3. In tema di avvalimento, l’art.49, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, prevede il divieto del frazionamento del requisito di qualificazione tra l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata, dovendosi ritenere esclusa la possibilità che il requisito richiesto sia raggiunto attraverso la somma di tali requisiti posseduti dalle due imprese; è, invece necessario che l’impresa ausiliaria sia autonomamente in possesso della qualificazione necessaria alla partecipazione alla gara.	</p>
<p>4. In tema di avvalimento, il divieto del frazionamento del requisito esclude anche la possibilità di sopperire al difetto nell’ausiliaria dell’intero requisito richiesto mediante l’aumento del quinto (20%) ai sensi dell’art. 61 comma 2, d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207; infatti, anche in questo caso l’impresa ausiliaria non è autonomamente in possesso della qualificazione necessaria alla partecipazione alla gara, sicché ammettere la fruizione dell’aumento del quinto equivarrebbe a consentire di integrare il requisito avvalendosi di un soggetto non in possesso, a sua volta, del requisito stesso, e ciò in palese contrasto con la finalità dell’istituto, che è quella di fornire alle imprese la possibilità di ricorrere ai requisiti di altri soggetti, ma solo se e in quanto da questi ultimi integralmente e autonomamente posseduti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2012, proposto da Mastrosimone Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda Associazione Temporanea di Imprese Mastrosimone Costruzioni S.r.l. &#8211; Ing. Ferdinando Zito S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Spataro, domiciliata presso la Segreteria del Tribunale; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Comune di Acri, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mastrangelo, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Milano n. 15 bis, presso lo studio dell’avv. Giacomo Carbone; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; Gruppo SA.PA. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo e Antonio Parisi, domiciliata presso la Segreteria del Tribunale;<br />
&#8211; A.C.M., Associati Costruttori Meridionali, S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>&#8211; della determinazione n. 186/3 del 22 ottobre 2012 di aggiudicazione definitiva appalto relativo ai lavori di completamento palazzetto dello sport &#8211; 3° ed ultimo lotto;</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; dei verbali di gara;<br />	<br />
&#8211; della nota prot. 15849 del 15 ottobre 2012, di rigetto della richiesta di esclusione del Gruppo SA.PA. e della graduatoria dei partecipanti;<br />	<br />
e per la condanna<br />	<br />
dell’Amministrazione a far conseguire all’ATI Mastrosimone Costruzioni S.r.l. &#8211; Ing. Ferdinando Zito S.r.l., l’aggiudicazione e il contratto di appalto;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Acri e del Gruppo SA.PA. S.r.l.;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 34 del 25 gennaio 2013 con quale è stata accolta l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l’art. 120, comma 9, c.p.a.;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del 19 luglio 2013 il Cons. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato al Comune di Acri, alla Gruppo SA.PA. S.r.l. e alla A.C.M., Associati Costruttori Meridionali, S.r.l. la Mastrosimone Costruzioni S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda Associazione Temporanea di Imprese Mastrosimone Costruzioni S.r.l. &#8211; Ing. Ferdinando Zito S.r.l., impugnava la determinazione n. 186/3 del 22 ottobre 2012 di aggiudicazione definitiva, in favore della società SA.PA., dell’appalto relativo ai lavori di completamento palazzetto dello sport &#8211; 3° ed ultimo lotto, oltre i verbali di gara, la graduatoria e la nota prot. 15849 del 15 ottobre 2012, di rigetto della richiesta di esclusione dell’aggiudicataria.<br />	<br />
A fondamento del ricorso la ricorrente deduceva:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 46, comma l bis, e 75 del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 nonché degli artt. 23 e 23 ter, comma 5, del codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82; violazione della par condicio tra i concorrenti. eccesso di potere per difetto di istruttoria. presupposto erroneo e travisamento, sviamento.<br />	<br />
Sarebbe irregolare la polizza fideiussoria in copia cartacea, ma con firma digitale, in quanto la copia su supporto analogico prodotta non recherebbe attestazione di un pubblico ufficiale di conformità all’originale e in quanto non sarebbe conforme alle vigenti regole tecniche, ai sensi del secondo comma dell’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005, essendo richiamato nella polizza il DPCM 13 gennaio 2004, ormai abrogato.<br />	<br />
Non sarebbe osservato, inoltre, il disposto dell’art. 23 ter, comma 5, del d.lgs. n. 82/2005, per il quale sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 46, comma l bis, 49 e 75 del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163 e della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per difetto di istruttoria. erroneità del presupposto, travisamento. manifesta illogicità e irragionevolezza, sviamento.<br />	<br />
In violazione delle norme richiamate la polizza fideiussoria sarebbe intestata alla sola Gruppo SA.PA. e non all’impresa ausiliaria A.C.M.<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 46, comma l bis e 49 del d.lgs. 12 aprile 2006 n.163, nonché degli artt. 61, comma 2 e 88 del DPR 5 ottobre 2010 n.207; violazione del punto 3.6 del bando di gara della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per difetto di istruttoria. Presupposto erroneo e travisamento; sviamento.<br />	<br />
L’aggiudicataria, avvalsasi dell’ausiliaria A.C.M., qualificata nella categoria OG11, classifica II, avrebbe raggiunto l’importo di cui alla superiore classifica III, richiesta dalla <i>lex specialis</i>, solo tramite aumento del quinto (20%) ai sensi dell’art. 61, comma 2, del DPR n. 207/2010, Ciò non sarebbe consentito dalle norme in materia di avvalimento.<br />	<br />
Inoltre, l’impresa ausiliaria nella dichiarazione del 3 agosto 2012, denominata “allegato A1”, avrebbe indicato specificamente soltanto i mezzi e le attrezzature materiali messe a disposizione, non fornendo alcuna descrizione analitica delle risorse professionali di cui l’ausiliata può avvalersi.<br />	<br />
La ricorrente concludeva chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, nonché la condanna del Comune di Acri a far conseguire alla stessa l’aggiudicazione dell’appalto e a stipulare il contratto.<br />	<br />
Si costituiva il Comune di Acri, contestando le argomentazioni di parte ricorrente relative alla non idoneità della copia cartacea della polizza recante firma digitale dell’assicuratore ed escludendo, comunque, che il preteso vizio potesse rappresentare causa di esclusione.<br />	<br />
Chiedeva, quindi, il rigetto del gravame.<br />	<br />
Si costituiva, altresì, la controinteressata Gruppo SA.PA. S.r.l. che, oltre a rilevare l’infondatezza delle censure di parte ricorrente, spiegava appello incidentale deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 37, 40 e 40 del d.lgs. n. 163/2006, del bando di gara, eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza, erronea ponderazione, ingiustizia manifesta.<br />	<br />
L’ATI ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa in quanto la domanda di partecipazione era sottoscritta dalla sola mandataria Mastrosimone e indicava quale mandante del raggruppamento verticale la società Antonio Santelli. L’impresa Zito aveva sottoscritto domanda di partecipazione quale mandante di ATI con mandataria la ditta Mastrosimone e sottoscritto unitamente a quest’ultima l’offerta economica. Peraltro la Società Antonio Santelli aveva partecipato alla gara in raggruppamento con la mandataria Calabro Inerti.<br />	<br />
Inoltre, nel corso del procedimento di gara, la Mastrosimone sarebbe stata priva di attestazione SOA nel periodo compreso tra il 21 e il 27 settembre 2012, per intervenuta scadenza della validità della stessa.<br />	<br />
La controinteressata chiedeva, quindi, l’annullamento dell’atto di approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva nella sola parte in cui non era stata disposta l’esclusione dalla gara dell’ATI Mastrosimone, con conseguente difetto di legittimazione a proporre ricorso, e, comunque, il rigetto del ricorso principale.<br />	<br />
La A.C.M., Associati Costruttori Meridionali, S.r.l., sebbene intimata, non si costituiva in giudizio.<br />	<br />
Con l’ordinanza n. 34 del 25 gennaio 2013 veniva accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente principale.<br />	<br />
Le parti costituite producevano memorie.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 19 luglio 2013 la causa veniva trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In esito al procedimento di gara relativo all’appalto per l’esecuzione dei lavori di completamento del palazzetto dello sport, terzo e ultimo lotto, con un importo a base d’asta di € 1.740.000,00, indetto dal Comune di Acri, risultava aggiudicataria la Gruppo SA.PA. S.r.l., che aveva offerto un ribasso del 29,2270%.<br />	<br />
Al secondo posto risultava classificata l’ATI Mastrosimone Costruzioni &#8211; Ing. Ferdinando Zito, la cui offerta prevedeva un ribasso rispetto all’importo a base d’asta del 29,2200%.<br />	<br />
Con nota dell’8 ottobre 2012 l’ATI Mastrosimone chiedeva al Comune di Acri l’esclusione dalla gara della società aggiudicataria, facendo presente che:<br />	<br />
&#8211; la Gruppo SA.PA. S.r.l. aveva prodotto la polizza fideiussoria relativa alla cauzione provvisoria in copia cartacea con firma digitale, in carenza dei presupposti di legge;<br />	<br />
&#8211; la stessa società aveva stipulato contratto di avvalimento con la A.C.M. S.r.l. Associati Costruttori Meridionali, ricorrendo all’aumento del quinto previsto dall’art. 61, comma 2, DPR n.207 /2010, per sopperire alla mancanza del requisito di categoria<br />
&#8211; nel contratto di avvalimento non erano state specificamente indicate le risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria, non essendo individuati i tecnici che dovranno seguire i lavori, il direttore tecnico eventualmente messo a disposizione per la<br />
Con nota del 15 ottobre 2012 il Comune di Acri rigettava l’istanza.<br />	<br />
Con determinazione n. 186/3 del 22 ottobre 2012 il Responsabile del Settore realizzazione opere pubbliche e gestione dei servizi approvava gli atti della gara e disponeva l’aggiudicazione definitiva in favore della Gruppo SA.PA. S.r.l., in avvalimento con l’impresa A.C.M.<br />	<br />
2. Come premesso nell’esposizione in fatto la seconda classificata, ATI Mastrosimone S.r.l. &#8211; Ing. Ferdinando Zito S.r.l., ha impugnato la determina di aggiudicazione definitiva e gli altri atti di cui in epigrafe, deducendo una serie di censure correlate alle questioni già portate all’attenzione della stazione appaltante nella nota dell’8 ottobre 2012.<br />	<br />
La controinteressata ha proposto ricorso incidentale prospettando l’esistenza di cause di esclusione dalla gara della seconda classificata, al fine di far valere, secondo il noto indirizzo di cui alla sentenza 7 aprile 2011 n. 4 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il difetto di legittimazione della ricorrente principale.<br />	<br />
La Corte di Giustizia U.E., sez. X, con sentenza 4 luglio 2013 (causa C 100/12), ha affermato che l’art. 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, osta a che il ricorso proposto dall’impresa non aggiudicataria sia dichiarato inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di un’eccezione fondata sul difetto di legittimazione a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice, essendo necessaria una pronuncia sia sull’offerta dell’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto, sia su quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale.<br />	<br />
Alla luce di tale pronuncia, nonché degli orientamenti emersi dalle sezioni del giudice di appello, che hanno investito nuovamente della questione l’Adunanza Plenaria, ritiene il Collegio di procedere all’esame preliminare del ricorso principale e, quindi, in caso di eventuale fondatezza di alcune delle censure in esso esposte, di passare successivamente all’esame delle censure di cui al ricorso incidentale.<br />	<br />
3. Con il primo motivo la ricorrente principale rileva che l’aggiudicataria ha prodotto polizza relativa alla cauzione provvisoria non in originale, ma in copia cartacea con firma digitale.<br />	<br />
Tale copia non risponderebbe ai requisiti di legge. Si evidenzia, in particolare che, nella copia della polizza, sotto le firme, compare la seguente dicitura: “<i>La firma apposta sulla presente polizza è quella della sig.ra Caterina Nocella &#8211; Agente Generale della HDI Assicurazioni S.p.A. all’uopo autorizzata con Procura Speciale rilasciata il 13.07.2009 registrata a Roma3 Atti Provati n. 29165 il 30 luglio 2009 al repertorio n. 147695 &#8211; racc. n. 7933 Notaio Bianca Maria Selvaggi di Roma. L’originale del presente documento, prodotto con FIRMA DIGITALE ai sensi del DPCM 13/01/2004 e secondo le regole indicate dal CNIPA è disponibile presso l’Agenzia che ha rilasciato la polizza e può essere richiesto via mail certificata fullcover@ppen.legalmail.it, tel. 081 404098 fax 081 7944728</i>”.<br />	<br />
Sottolinea la ricorrente che il DPCM 13.1.2004, richiamato nella polizza, è stato abrogato da oltre tre anni, per cui non vi è la conformità alle regole tecniche vigenti, prevista dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82/2005.<br />	<br />
Non sarebbe osservato, inoltre, il disposto del comma 5 dell’art. 23 <i>ter</i> del d.lgs. n. 82/2005, che prevede che sulle copie analogiche dei documenti informatici sia apposto un contrassegno o codice generato elettronicamente, in modo da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico all’originale.<br />	<br />
Né sarebbe stata rispettata, infine, la previsione del comma l dell’art. 23 del d.lgs. n.82/2005, mancando attestazione di conformità rilasciata da pubblico ufficiale.<br />	<br />
La copia cartacea prodotta dall’aggiudicataria non sarebbe idonea a comprovare la veridicità della firma digitale che compare sulla copia stessa, né, quindi l&#8217;autenticità della cauzione provvisoria.<br />	<br />
La Gruppo SA.PA. S.r.l. avrebbe dovuto, pertanto, essere esclusa dalla procedura di gara.<br />	<br />
Le censure compendiate sono prive di fondamento.<br />	<br />
Le norme di riferimento sono, innanzi tutto, quelle dell’art. 23 del d.lgs. n. 82/2005, che al primo comma prevede: “<i>Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato</i>”.<br />	<br />
Il secondo comma dello stesso articolo dispone: “<i>Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale se la loto conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l’obbligo di conservazione dell’originale informatico</i>”.<br />	<br />
Risulta da quanto sopra che, secondo la ricorrente, la copia prodotta dalla controinteressata ai fini della partecipazione alla gara non presenta i requisiti previsti dal primo comma dell’articolo citato, non essendovi attestazione di conformità di pubblico ufficiale a ciò autorizzato, né quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, giacché non sarebbero richiamate le vigenti regole tecniche, ma quelle di cui al DPCM 13 gennaio 2004, ormai abrogato.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che il fatto che nella dicitura sopra riportata sia richiamato un testo normativo ormai abrogato non importa, di per sé, la non conformità alle regole tecniche vigenti. Quel che occorre verificare, infatti, è che le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico siano conformi a tali regole, ben potendosi dare il caso che, pur essendo richiamato un decreto ormai abrogato, la copia in questione non si discosti dalle regole stesse.<br />	<br />
Parte ricorrente, al fine di dimostrare l’irregolarità delle copia avrebbe dovuto, dunque, rilevare specifici profili di non conformità alle regole vigenti e non limitarsi a evidenziare l’abrogazione del DPCM del 2004.<br />	<br />
La copia prodotta, pertanto, può ritenersi dotata della forza probatoria riconosciuta dal secondo comma dell’art. 23, non essendosi dimostrata la non conformità alle regole tecniche vigenti.<br />	<br />
Ne discende l’irrilevanza della mancanza dell’attestazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi del primo comma dello stesso articolo.<br />	<br />
Del tutto fuor di luogo, infine, il richiamo all’art. 23 <i>ter</i> del d.lgs. n. 82/2005, che riguarda i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse. È evidente che una polizza non può considerarsi documento amministrativo informatico.<br />	<br />
4. Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce che la polizza relativa alla cauzione provvisoria risulta intestata solo alla Gruppo SA.PA. S.r.l. e non anche all&#8217;impresa ausiliaria A.C.M. Associati Costruttori Meridionali S.r.l., con la quale l’aggiudicataria ha stipulato contratto di avvalimento.<br />	<br />
La necessità che la polizza sia intestata anche all’impresa ausiliaria discenderebbe dal fatto che essa deve formalmente obbligarsi a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui sia carente il concorrente non solo nei confronti di costui, ma anche nei confronti della stazione appaltante.<br />	<br />
La cauzione provvisoria dovrebbe, quindi, essere intestata a tutte le imprese che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara e, quindi, anche all’impresa ausiliaria in caso di avvalimento.<br />	<br />
La censura non è fondata.<br />	<br />
La tesi secondo la quale la garanzia cui è preordinata la cauzione provvisoria deve coprire anche le obbligazioni assunte dall’impresa ausiliaria nei confronti della stazione appaltante è stata sostenuta da una parte della giurisprudenza sulla base di argomenti di indubbia rilevanza (in particolare, TAR Campania, Salerno, sez. I, 11 ottobre 2011 n.1634).<br />	<br />
Il Collegio, tuttavia, ritiene che non si possa prescindere dalle osservazioni formulate da altra parte della giurisprudenza, che ha specificato che, perlomeno in mancanza di una specifica previsione della <i>lex specialis</i>, non può affermarsi la necessità che la polizza fideiussoria presentata da un concorrente contempli tra i soggetti garantiti anche l’impresa indicata come ausiliaria, stante il fatto che non sussiste alcuna previsione normativa che imponga un onere del genere (TAR Lazio, sez. II, 6 marzo 2012 n. 2230).<br />	<br />
È stato messo in rilievo, inoltre, che l’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, pur prevedendo un regime di responsabilità solidale tra l’impresa avvalente e quella ausiliaria, dispone che il contratto di appalto è comunque eseguito dall’impresa avvalente, che è l’unico soggetto titolare del contratto di appalto. Risulterebbe allora illogico affermare che l’onere di prestare cauzione deve riguardare anche la prestazione di un soggetto ulteriore e diverso (TAR Veneto, 10 gennaio 2011 n. 12).<br />	<br />
5. Il terzo motivo ha ad oggetto una serie di censure concernenti il requisito previsto dal bando, costituito dalla qualificazione nella categoria OG11, classifica III, per l’importo di € 581.511,80.<br />	<br />
Evidenzia la ricorrente principale che l’aggiudicataria ha stipulato contratto di avvalimento con la A.C.M S.r.l., Associati Costruttori Meridionali, in possesso del requisito di categoria OG 11, classifica II e che l’importo di cui alla superiore classifica III si è raggiunto tramite l’aumento del quinto (20%) ai sensi dell’art. 61, comma 2, DPR n. 207 /2010.<br />	<br />
Secondo la ricorrente principale, nel caso di ricorso ad avvalimento per sopperire alla mancanza di un requisito SOA, l’impresa ausiliata non potrebbe beneficiare anche dell’incremento del quinto.<br />	<br />
La censura è fondata.<br />	<br />
Dispone il sesto comma dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 che “<i>Per i lavori, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria</i>”.<br />	<br />
Come chiarito dalla giurisprudenza la norma in questione prevede, tra l’altro, il divieto del frazionamento del requisito di qualificazione tra l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata, dovendosi ritenere esclusa la possibilità che il requisito richiesto sia raggiunto attraverso la somma di tali requisiti posseduti dalle due imprese. È, invece necessario che l’impresa ausiliaria sia autonomamente in possesso della qualificazione necessaria alla partecipazione alla gara (TAR Lazio, sez. II, 19 dicembre 2012 n. 10624; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 23 marzo 2010 n. 346).<br />	<br />
È stato osservato, in proposito, che la finalità dell’avvalimento non è quella di arricchire la capacità tecnica o economica del concorrente, ma quella di consentire a soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti se e in quanto da questi integralmente e autonomamente posseduti (Cons. St., sez. VI, 13 giugno 2011 n. 3565).<br />	<br />
Ritiene il Collegio che il divieto del frazionamento del requisito escluda anche la possibilità di sopperire al difetto nell’ausiliaria dell’intero requisito richiesto mediante l’aumento del quinto (20%) ai sensi dell’art. 61, comma 2, DPR n. 207/2010. Anche in questo caso, infatti, così come nei casi di cui si sono occupate le pronunce richiamate, l’impresa ausiliaria non è autonomamente in possesso della qualificazione necessaria alla partecipazione alla gara. Ammettere la fruizione dell’aumento del quinto equivarrebbe a consentire di integrare il requisito avvalendosi di un soggetto non in possesso, a sua volta, del requisito stesso. E ciò in palese contrasto con la finalità dell’istituto, che, come detto, è quella di fornire alle imprese la possibilità di ricorrere ai requisiti di altri soggetti, ma solo se e in quanto da questi ultimi integralmente e autonomamente posseduti.<br />	<br />
Appare, quindi, fondato il rilievo della ricorrente principale, secondo il quale l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura di gara.<br />	<br />
La ritenuta fondatezza della censura ora esaminata, che implica il mancato possesso nell’ausiliaria dei requisiti richiesti, esime dal vaglio dell’ulteriore censura relativa alla mancata indicazione nel contratto di avvalimento dei tecnici, del direttore tecnico e della qualifica specialistica degli operai messi a disposizione.<br />	<br />
6. La fondatezza dell’indicata censura del ricorso principale impone l’esame del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria controinteressata.<br />	<br />
6.1 Evidenzia la ricorrente incidentale che la ricorrente principale ha presentato domanda di partecipazione quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale da costituire fra la stessa e la Antonio Santelli S.r.l., con precisazione che sarebbe stato conferito mandato speciale alla Mastrosimone Costruzioni S.r.l. e determinazione delle quote di partecipazione (66,58% Mastrosimone e 33,42% Santelli). La domanda, precisa ancora la ricorrente incidentale, è stata sottoscritta solo dalla Società Mastrosimone.<br />	<br />
L’impresa Zito, aggiunge la ricorrente incidentale, ha presentato domanda quale mandante di un costituendo RTI con l’impresa Mastrosimone, indicata quale mandataria e solo l’offerta economica stata presentata e sottoscritta dalla Società Mastrosimone e dall’impresa Ing. Ferdinando Zito S.r.l., con dichiarazione di impegno di conferimento mandato collettivo di rappresentanza.<br />	<br />
Secondo la ricorrente incidentale mancherebbe domanda di partecipazione alla procedura aperta della società Mastrosimone quale mandataria capogruppo della costituenda ATI con l’impresa Ing. Ferdinando Zito.<br />	<br />
L’offerta economica presentata dalla costituenda ATI Mastrosimone &#8211; Zito non sarebbe stata, quindi, sostenuta dalla relativa domanda di partecipazione, sottoscritta esclusivamente dalla mandante Zito. D’altra parte, anche a ritenere valida la domanda della mandante Zito, si sarebbe dovuto escludere la Mastrosimone per aver partecipato alla procedura quale mandataria di due diversi raggruppamenti.<br />	<br />
Peraltro, soggiunge la controinteressata, la società Santelli ha partecipato alla stessa gara quale mandante di altro raggruppamento con la Società Calabro Inerti, mandataria.<br />	<br />
Ritiene il Collegio che le censure siano infondate.<br />	<br />
Come già rilevato in sede cautelare, l’esame complessivo della vicenda rende più che evidente che l’indicazione nella domanda della mandataria di un’impresa mandante diversa da quella con cui si sarebbe costituito il raggruppamento temporaneo è frutto di un mero errore materiale, determinato, come sottolinea la ricorrente principale, dal fatto che in altre procedure quest’ultima ha partecipato in raggruppamento con l’impresa Santelli.<br />	<br />
Che le cose stiano in questi termini, è dimostrato, innanzi tutto, dal fatto che l’impresa Zito ha dichiarato di partecipare quale mandante dell’ATi costituenda con l’impresa Mastrosimone, nonché dal fatto che l’impresa Santelli ha partecipato alla stessa gara in altro raggruppamento temporaneo.<br />	<br />
Ma l’elemento principale che dimostra che si tratta di un mero errore materiale è che l’offerta economica risulta sottoscritta dall’impresa Mastrosimone e dall’impresa Zito, quale componenti della costituenda ATI.<br />	<br />
Alla luce di ciò appare conforme al principio di buona fede in senso oggettivo escludere che un evidente errore possa avere quale conseguenza l’esclusione dalla gara del raggruppamento temporaneo e ritenere, pertanto, l’errore stesso ininfluente ai fini della partecipazione al procedimento concorsuale.<br />	<br />
6.2 Rileva ancora la ricorrente incidentale che nel corso del procedimento di gara, per il periodo che va dal 21 al 27 settembre 2012, la Mastrosimone si è trovata ad essere priva di attestazione SOA, a causa dell’intervenuta scadenza della stessa. L’attestazione n. 27867/l 0/00 rilasciata dalla COOP S.O.A. è scaduta, per decorrenza del termine di verifica triennale, in data 21 settembre 2012 e solo in data 27 settembre 2012 la ricorrente principale ha ottenuto l&#8217;attestazione n. 32053/10/00.<br />	<br />
La censura è priva di fondamento.<br />	<br />
Risulta dagli atti che la società Mastrosimone in data 3 luglio 2012, quindi in data precedente alla scadenza, intervenuta il 21 settembre 2012, ha stipulato con la COOP SOA S.p.a. contratto per la verifica triennale dell’attestazione.<br />	<br />
Al riguardo l’Adunanza Plenaria ha specificato che l’impresa che ha richiesto in termini la verifica triennale del proprio attestato S.O.A. può partecipare alle gare indette dopo il triennio anche se la verifica sia compiuta successivamente, fermo restando che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 8, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, all’esito positivo della verifica stessa (Cons. St., Ad. Plen., 18 luglio 2012 n. 27).<br />	<br />
Alla luce di tale principio, per il quale, richiesta nei termini la verifica, non sussiste alcuna preclusione alla partecipazione alle gare, deve escludersi che l’intervenuta scadenza dell’attestazione nel corso del procedimento di gara possa avere quale effetto l’esclusione dell’impresa.<br />	<br />
7. Consegue a quanto sopra l’accoglimento del ricorso principale, con conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 124 c.p.a., in conformità alla domanda in tal senso della ricorrente principale, seconda classificata nel procedimento di gara, deve disporsi la condanna del Comune di Acri a far conseguire alla costituenda ATI Mastrosimone Costruzioni S.r.l. &#8211; Ing. Ferdinando Zito S.r.l. l’aggiudicazione dell’appalto e il contratto di appalto.<br />	<br />
Il ricorso incidentale della controinteressata è, invece, infondato e deve essere rigettato.<br />	<br />
La particolarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione definitiva; condanna il Comune di Acri, in persona del Sindaco in carica, a far conseguire alla costituenda ATI Mastrosimone Costruzioni S.r.l. &#8211; Ing. Ferdinando Zito S.r.l. l’aggiudicazione dell’appalto e a stipulare con la stessa il contratto di appalto.<br />	<br />
Rigetta il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che il presente dispositivo sia eseguito dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 19 luglio 2013 con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />	<br />
Guido Salemi, Presidente<br />	<br />
Giovanni Iannini, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Lucia Gizzi, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 27/08/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-27-8-2013-n-868/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/8/2013 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2012-n-868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2012-n-868/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2012-n-868/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.868</a></p>
<p>R. Trizzino – Presidente, E. Manca – Estensore sulla c.d. traslazione del diritto di edificare in forza dell&#8217;art.1 comma 21, l. n. 308 del 2004 Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Diritto di edificare – Art.1 comma 21, l. n.308 del 2004 – Traslazione – Posizione giuridica soggettiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2012-n-868/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2012-n-868/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">R. Trizzino – Presidente, E. Manca – Estensore</span></p>
<hr />
<p>sulla c.d. traslazione del diritto di edificare in forza dell&#8217;art.1 comma 21, l. n. 308 del 2004</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Permesso di costruire – Diritto di edificare – Art.1 comma 21, l. n.308 del 2004 – Traslazione – Posizione giuridica soggettiva già autorizzata – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia edilizia, l’art. 1 comma 21, l. 15 dicembre 2004 n.308, pone quale primario elemento della fattispecie complessa al cui verificarsi condiziona la facoltà di chiedere la c.d. “traslazione”, l’essere il richiedente titolare di un “diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni”; infatti tale norma, precisando che lo jus aedificandi dev’essere “stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni”, ne specifica e qualifica il contenuto, non riconducibile, così, all’astratta facoltà di edificare oggetto del diritto di proprietà ma, invece, a una posizione giuridica soggettiva già concretamente esercitabile in quanto autorizzata dalla p.a..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Terza</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 1820 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>&#8211; Natale Paola, rappresentata e difesa dall’Avv. M. Alberto Grimaldi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Oberdan 43; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; il Comune di Massafra, rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Nicola Stefanizzo, in Lecce alla via G.A. Ferrari 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del provvedimento in data 7 settembre 2010, prot. n. 28467, del Dirigente dell’Ufficio Tecnico &#8211; Ripartizione Urbanistica del Comune di Massafra;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale e, specificatamente, del preavviso di diniego in data 12 agosto 2010, prot. n. 26339, del medesimo Dirigente.</p>
<p>Visto il ricorso.<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Massafra.<br />	<br />
Visti gli atti della causa.<br />	<br />
Relatore all’udienza pubblica del 15 febbraio 2012 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Grimaldi e Maggio -in sostituzione dell’Avv. Caricato.<br />	<br />
Osservato quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.- La sig.ra Natale impugna il provvedimento in data 7 settembre 2010, prot. n. 28467, con il quale l’Ufficio Tecnico del Comune di Massafra respingeva l’istanza di traslazione del diritto a edificare dalla stessa Natale e dal proprio coniuge Paolo Antonio Ancona presentata, il 15 febbraio 2010, ai sensi dell’art. 1, commi 21 ss., legge n. 308 del 2004. <br />	<br />
A causa dei vincoli paesaggistici intervenuti su alcuni terreni di loro proprietà, in sostanza, la ricorrente e il marito intendevano utilizzarne la ‘cubatura’ con riferimento ad altre aree da loro appositamente acquistate, in applicazione del disposto secondo cui <<qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti, diversi da quelli di natura urbanistica, non sia più esercitabile il diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni, è in facoltà del titolare del diritto chiedere di esercitare lo stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia acquisito la disponibilità a fini edificatori>> (art. 1, comma 21, l. n. 308 cit.). <br />	<br />
2.- Esaminando, quindi, il provvedimento comunale di diniego, deve rilevarsi che lo stesso era fondato sui seguenti, fra di loro autonomi, ordini ragioni:<br />	<br />
1) “non è consolidato [in favore della Natale, ndr] alcun diritto edificatorio, in quanto non risultano richiesti e quindi rilasciati permessi a costruire e non risultano presentate d.i.a.”;<br />	<br />
2) “l’area proposta per il trasferimento non è edificabile in quanto zonizzata dal vigente p.d.f. come area agricola”;<br />	<br />
3) “la cessione delle aree non riguarda quelle sulle quali è stato apposto il vincolo di inedificabilità a seguito dell’approvazione del ‘Parco della Terra delle Gravine’ ma altre” (v. preavviso ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990 in data 10 agosto 2010, richiamato dal provvedimento impugnato).<br />	<br />
3.- Ciò esposto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto per i motivi che di seguito si esporranno.<br />	<br />
4.- L’art. 1 comma 21 citato, in particolare, pone quale primario elemento della fattispecie complessa al cui verificarsi condiziona la facoltà di chiedere la c.d. “traslazione”, l’essere il richiedente titolare di un <<diritto di edificare che sia stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni>>, diritto che, nel caso de quo, non risulta configurabile rispetto alla posizione della Natale e dell’Ancona.<br />	<br />
La previsione in parola, difatti, precisando che lo jus aedificandi dev’essere <<stato già assentito a norma delle vigenti disposizioni>>, ne specifica e qualifica il contenuto, non riconducibile, così, all’astratta facoltà di edificare oggetto del diritto di proprietà ma, invece, a una posizione giuridica soggettiva già concretamente esercitabile in quanto autorizzata dalla pubblica amministrazione.<br />	<br />
Se, d’altronde, è vero che la sentenza n. 5 del 1980 della Corte Costituzionale richiamata dalla ricorrente precisa che “il diritto di edificare continua ad inerire alla proprietà” e che “la concessione a edificare non è attributiva di diritti nuovi ma presuppone facoltà preesistenti”, è però altresì vero che la medesima inquadra tali affermazioni in un più ampio contesto argomentativo, nel quale si chiarisce che “il sistema normativo attuato per disciplinare l’edificabilità dei suoli demanda alla pubblica autorità ogni determinazione sul se, sul come e anche sul quando […] della edificazione” e, soprattutto, che la concessione, pur non avendo una “funzione sostanzialmente diversa da quella dell’antica licenza”, ha “lo scopo di accertare la ricorrenza delle condizioni previste dall’ordinamento per l’esercizio del diritto, nei limiti in cui il sistema normativo ne riconosce e tutela la sussistenza”.<br />	<br />
Ecco, allora, che coerentemente l’art. 1, comma 21, l. n. 308 del 2004 prevede e subordina l’esercizio della facoltà di chiedere la traslazione alla circostanza che “la ricorrenza delle condizioni previste dall’ordinamento per l’esercizio del diritto” risulti già riconosciuta e consacrata da un apposito atto amministrativo, in questo caso, come già scritto, certamente mancante.<br />	<br />
4.1 Né siffatto riconoscimento poteva essere “surrogato” dalle previsioni urbanistiche dal Comune operate, a livello programmatico, con il piano regolatore e con l’adozione di un piano particolareggiato: in disparte, difatti, la circostanza che quest’ultimo neppure veniva approvato, rimanendo così privo di effetti concretamente attuativi, ciò che si vuole comunque evidenziare è che gli effetti di uno strumento urbanistico, anche di secondo grado, non coincidono con quelli propri di un assenso edilizio, sia perché esso è rilasciato a precise condizioni (v. l’art. 12 del d.p.r. n. 380 del 2001), sia perché è proprio il titolo edilizio e definire compiutamente il contenuto, e soprattutto i limiti, del diritto della parte.<br />	<br />
Quello de quo, dunque, è uno “strumento” teso a indennizzare chi, avendo già ricevuto un atto di assenso, si veda poi preclusa la possibilità di costruire per l’intervento non di un nuovo strumento urbanistico, chè in quel caso troverebbe applicazione l’art. 15, comma 4, t.u. edilizia (<<Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio>>), ma di vincoli di diversa natura. <br />	<br />
Difettando dunque, nell’istanza di Natale e Amato, il primo, decisivo requisito perché la stessa potesse essere valutata dalla pubblica amministrazione, il ricorso dev’essere respinto, con assorbimento di ogni altra questione formulata.<br />	<br />
5.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1820 del 2010 indicato in epigrafe, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 15 febbraio 2012, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Presidente<br />	<br />
Ettore Manca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Luca De Gennaro, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-17-5-2012-n-868/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/5/2012 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2011 n.868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2011-n-868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2011-n-868/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2011-n-868/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2011 n.868</a></p>
<p>Pres. Virgilio – Est. Mastrandrea Assessorato regionale infrastrutture e mobilità, Ufficio regionale per l’espletamento delle gare d’appalto (Avv. Stato) c/ Sogresal Costruzioni s.r.l. (Avv.ti G. Immordino, G. Immordino), Comune di Marineo (Avv. S. Lo Monaco) sulla quantificazione del risarcimento del danno per equivalente in caso di controversie relative ad infrastrutture</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2011-n-868/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2011 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-21-11-2011-n-868/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2011 n.868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio – Est. Mastrandrea<br /> Assessorato regionale infrastrutture e mobilità, Ufficio regionale per l’espletamento delle gare d’appalto (Avv. Stato) c/ Sogresal Costruzioni s.r.l. (Avv.ti G. Immordino, G. Immordino), Comune di Marineo  (Avv. S. Lo Monaco)</span></p>
<hr />
<p>sulla quantificazione del risarcimento del danno per equivalente in caso di controversie relative ad infrastrutture strategiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione – Controversie &#8211; Infrastrutture strategiche –Risarcimento del danno per equivalente – Quantificazione – Mancato riutilizzo dei mezzi d’impresa – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In caso di domanda per il risarcimento del danno in via equitativa ai sensi dell’art. 125 cod. proc. amm., qualora appaia chiaro e dimostrato che, in mancanza dell’adozione del provvedimento illegittimo, l’impresa reclamante abbia vinto la gara, spetta all’impresa danneggiata un risarcimento individuato nel 10% del valore dell’appalto, come eventualmente ribassato dalla sua offerta; risulta, pertanto, irrilevante, ai fini della quantificazione dell’importo dovuto a titolo di risarcimento, la mancata dimostrazione del riutilizzo, da parte dell’impresa, dei mezzi e della manodopera per altri lavori e servizi. (Nel caso di specie, il T.a.r. aveva ridotto del 50% la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno per equivalente e, quindi, in misura pari al 5% dell’importo a base d’asta, depurato del ribasso offerto in sede di gara)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana<br />	<br />
in sede giurisdizionale</b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</B>sul ricorso in appello n. 255/2011, proposto da </p>
<p>ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ e UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO &#8211; SEZIONE PROVINCIALE DI PALERMO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Palermo, via Alcide De Gasperi, n. 81;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’Impresa SOGRESAL COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa, dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Libertà, n. 171;</p>
<p>il COMUNE DI MARINEO, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Lo Monaco, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via dei Biscottari, n. 17;</p>
<p>l’A.T.I. ROMA COSTRUZIONI s.r.l. &#8211; PONTEGGI TUBOLARI s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, non costituita in giudizio;	</p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia &#8211; Palermo, sezione terza, 29 novembre 2010, n. 14196, in tema di gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico di complesso scolastico.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’impresa Sogresal e del Comune di Marineo, appellanti incidentali;<br />	<br />
Vista l’ordinanza di questo C.G.A. n. 349/11 del 18 marzo 2011, di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
Relatore il Consigliere Gerardo Mastrandrea;<br />	<br />
Uditi alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, l’avv. dello Stato Rubino per l’Assessorato appellante, l’avv. G.nni Immordino per l’impresa appellata e l’avv. S. Lo Monaco per il comune appellato;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. 	Con ricorso notificato il 24 maggio 2010 e depositato il giorno successivo, l’impresa Sogresal si gravava, dinanzi al TAR della Sicilia, avverso il verbale della gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico, ai sensi dell’OPCM 3274/03, del complesso scolastico “San Ciro” ed i conseguenti provvedimenti dirigenziali con cui la stessa era stata aggiudicata alla controinteressata Ponteggi Tubolari s.p.a.<br />
2. 	Il ricorso era affidato a tre articolati motivi, con cui la ricorrente deduceva:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del disciplinare di gara in relazione all’art. 19, comma 12 bis, della l. n. 109 del 1994, nonché del d.a. 24.2.2006 nel testo modificato con d.a. 15.1.2008, in quanto:<br />	<br />
&#8211; la controinteressata avrebbe prodotto un d.u.r.c. rilasciato per altre finalità, diverse dalla partecipazione a gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici (con validità mensile e dunque) scaduto;<br />	<br />
&#8211; la controinteressata avrebbe reso una dichiarazione sostitutiva priva dell’indicazione della posizione nei confronti della cassa edile (non dichiarando i dati relativi a tale iscrizione);<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del disciplinare in relazione alla omissione, da parte del procuratore dell’a.t.i. controinteressata, delle dichiarazioni di cui all’art. 38 lett. b) e c) del d. lgs. n. 163 del 2006, riguardante l’amministratore unico, i direttori tecnici e l’institore;<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del disciplinare, in relazione alla mancata dichiarazione e documentazione del requisito di moralità professionale inerente ai direttori tecnici ed all’ammini-stratore unico dell’impresa cedente il ramo d’azienda, ed in particolare:<br />	<br />
&#8211; la Ponteggi Tubolari s.p.a. avrebbe dichiarato di non essere stata interessata &#8211; nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara &#8211; da « … fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa», mentre r<br />
&#8211; la Ponteggi Tubolari, con riferimento alla Società cedente, non avrebbe rilasciato la dichiarazione prevista dal disciplinare riguardante i soggetti per i quali la legge la prescrive, ivi compreso, secondo la difesa di parte ricorrente, il liquidatore d<br />
L’originaria ricorrente chiedeva, altresì, la dichiarazione di inefficacia del contratto ove stipulato ed il subentro nello stesso; in via gradata, il risarcimento del danno per equivalente.<br />	<br />
3. 	Si costituivano in giudizio il Comune di Marineo, il quale replicava alle doglianze della ricorrente, l’Urega costituito con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, nonché l’a.t.i. controinteressata che, oltre a replicare alle difese di parte ricorrente e dedurre, quanto al secondo motivo, la regolare produzione, in sede di gara, delle dichiarazioni, così come successivamente accertato, proponeva ricorso incidentale circa l’ammissione della ricorrente medesima alla gara, avvenuta pur in &#8211; asserita &#8211; assenza della prescritta dichiarazione sui requisiti di moralità professionale dei legali rappresentanti e direttori tecnici dell’Impresa Piras Mario (la quale, secondo quanto prospettato, avrebbe operato, nel triennio di riferimento, una cessione d’azienda in favore della Sogresal s.r.l., dal cui ramo d’azienda sarebbe stata poi costituita la Sogresal Costruzioni s.r.l.).<br />
In data 2 luglio 2010 veniva stipulato il contratto d’appalto (rep. n. 58/2010).<br />	<br />
4. 	Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata, il TAR di Palermo, ritenuto di dover esaminare con priorità il ricorso incidentale paralizzante proposto da parte controinteressata, poiché lo stesso tendeva a far valere la sussistenza di specifiche cause di esclusione dalla gara in capo all’originaria ricorrente, lo dichiarava infondato.<br />
Il ricorso principale veniva ritenuto, invece, fondato nei sensi e limiti dati dalla condivisibilità del terzo ed ultimo profilo di censura, relativamente alla circostanza secondo cui l’associata controinteressata Ponteggi Tubolari s.p.a. avrebbe dichiarato di non «essere stata interessata da fusione, incorporazione o acquisizione totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa», mentre, invece, risultava essere stata cessionaria della Società Bierrebi s.p.a.  in liquidazione, la quale le aveva ceduto in data 13 gennaio 2010 (e, dunque, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara) un ramo d’azienda. Detta dichiarazione, inoltre, sarebbe stata omessa con riferimento anche al liquidatore della medesima Società.<br />	<br />
Alla luce della fondatezza del terzo motivo veniva dunque accolto il ricorso principale, per quanto di ragione, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, mentre il ricorso incidentale veniva rigettato.<br />	<br />
Venivano, altresì, valutate le “refluenze” dell’accoglimento del ricorso principale sul contratto stipulato in data 2 luglio 2010, in relazione, nello specifico, alla domanda di dichiarazione di inefficacia dello stesso e di subentro formulata dalla parte odierna appellata, considerando anche che, con ordinanza n. 532 del 22 giugno 2010, il Tribunale, delibando la domanda cautelare, e pur ravvisando profili di illegittimità dei provvedimenti impugnati, non aveva accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti medesimi, limitandosi a fissare l’udienza per la discussione del ricorso nel merito.<br />	<br />
In particolare, muovendo dall’inquadramento dei lavori in argomento sotto il <i>genus</i> delle «infrastrutture strategiche», di cui all’apposito capo del codice degli appalti, si addiveniva alla conclusione dell’inammissibilità del ricorso, per la parte in cui conteneva la domanda di inefficacia del contratto e di subentro dell’originaria ricorrente nello stesso.<br />	<br />
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per equivalente, proposta, in via subordinata, dalla medesima ricorrente, essa veniva definitivamente assentita nella misura del mancato utile ridotto della metà e quindi del 5% dell’importo a base d’asta, depurato del ribasso offerto in sede di gara.<br />	<br />
La superiore obbligazione risarcitoria veniva posta a carico di entrambe le Amministrazioni resistenti, in parti uguali e con il vincolo di solidarietà: quanto all’Urega &#8211; sez. prov. Palermo poiché aveva direttamente proceduto alle operazioni di gara poi risultate illegittime, quanto al Comune di Marineo poiché lo stesso, da una parte, aveva omesso l’esercizio dei propri poteri di controllo e, dall’altra, aveva proceduto alla stipulazione del contratto.<br />	<br />
5. 	Hanno interposto appello l’Assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità, nonché, in via incidentale autonoma, il Comune di Marineo, con particolare riguardo alla disposta condanna, in parti uguali ed in solido, di Urega e Comune medesimo al risarcimento per equivalente.<br />
6. 	L’impresa appellata si è costituita in giudizio ed ha prodotto, a sua volta, appello incidentale, chiedendo la condanna al risarcimento per equivalente in misura non ridotta.<br />
7. 	Le parti hanno depositato memoria.<br />
Con ordinanza n. 349/11 del 18 marzo 2011, è stata rigettata, con peculiare riguardo alla mancanza del profilo del pregiudizio grave ed irreparabile, la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 9 giugno 2011, il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. 	L’appello dell’Assessorato e quello proposto dal Comune devono essere respinti, mentre può essere accolto quello proposto, in via incidentale, dalla Sogresal, nei termini che seguono.<br />
2. 	L’impianto argomentativo fondamentale della sentenza resta intatto, e quindi l’accertata illegittimità dell’ammissione alla gara dell’ATI capeggiata dalla Roma Costruzioni s.r.l., poi dichiarata aggiudicataria, per decisive omissioni della Ponteggi Tubolari s.p.a. nelle dichiarazioni e relative documentazioni ai sensi dell’art. 38 del codice appalti, lettere varie. <br />
3. 	Deve essere, nondimeno, appurata la correttezza delle conseguenze di ordine risarcitorio.<br />
Il risarcimento per equivalente riconosciuto all’impresa appellata (ed appellante, a sua volta, in via incidentale sull’entità del ripristino monetario) è stato posto a carico di entrambe le Amministrazioni resistenti, in parti eguali e con vincolo di solidarietà, e stesso metro è stato usato per la liquidazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
4. 	Orbene, tali conclusioni vengono contestate, anzitutto, dall’As-sessorato regionale riguardo il coinvolgimento dell’Urega, considerata la natura endoprocedimentale degli atti adottati da tale ufficio, in alcun modo oggetto, peraltro, di impugnazione.<br />
L’ufficio in parola si limiterebbe, nelle procedure di espletamento delle gare d’appalto, esclusivamente a verificare la regolarità formale dello svolgimento delle procedure medesime.<br />	<br />
L’Amministrazione appellante, al riguardo, richiama il dettato normativo di riferimento in ordine ai compiti di detto ufficio regionale ed insiste sulla circostanza che, a fronte delle carenze ed omissioni registrate nell’autodichiarazione dell’impresa Ponteggi Tubolari, nessuna efficace attività di controllo avrebbe potuto mettere in essere l’Urega.<br />	<br />
5.<b> 	</b>Le argomentazioni dell’appellante non convincono.<br />
Le funzioni dell’Urega, di generale supervisore sulla correttezza e la legittimità delle procedure di gara, compresa la verifica dei requisiti soggettivi (al di là dell’esito del controllo a campione), non vengono smentite dalla stessa difesa erariale reclamante, ed anzi sono dalla stessa esplicitamente ammesse.<br />	<br />
Non si vede, pertanto, come la responsabilità possa essere addossata al solo Comune intimato.<br />	<br />
Le suddette considerazioni proclamate sono certamente avvalorate da una circostanza specifica, ovvero dalla riunione della Commissione mista Urega-Comune, tenutasi (come da verbale del 3 giugno 2010) dopo la celebrazione ed aggiudicazione della gara alla luce della presentazione del ricorso: detta Commissione, nonostante la verifica specifica della documentazione d’interesse, concludeva per la conferma dell’aggiudicazione in favore della ditta originariamente controinteressata, la cui ammissione era ritenuta, pertanto, definitivamente legittima, senza l’avvio, dunque, di alcun procedimento di autotutela.<br />	<br />
La responsabilità dell’Ufficio trova, dunque, conferma, anche alla luce delle stringenti prescrizioni del bando di gara (che, a sua volta, pretendevano forme adeguate di controllo sulla regolarità della documentazione presentata) e, più in generale, del quadro delineato dalla giurisprudenza recente della Corte di Giustizia europea, che ha collocato in posizione decisamente recessiva l’elemento della prova della colpevolezza della stazione appaltante ai fini del riconoscimento della tutela risarcitoria in favore dell’impresa danneggiata (CGCE, sez. III, 30 settembre 2010, causa n. C-314/09).<br />	<br />
6. 	Un responso analogo va riservato all’appello incidentale del Comune, che, pertanto, parimenti va rigettato, per non difformi considerazioni.<br />
Il Comune di Marineo, peraltro, oltre a non esercitare adeguatamente i poteri di competenza in quanto Ente appaltante, che non possono essere limitati a quelli di mera verifica di eventuali vizi formali della proposta di aggiudicazione veniente dall’Urega, ha anche stipulato il contratto, e questo, se da una parte compulsato dalla necessità di dare avvio ai lavori, dall’altra non tenendo conto, in ogni caso, dei profili di illegittimità che oramai stavano emergendo.<br />	<br />
In ordine alla valutazione dell’aspetto soggettivo valgono, poi, le medesime conclusioni raggiunte per l’Ufficio regionale, anche in ordine alla partecipazione attiva alla verifica post-aggiudicazione.<br />	<br />
7.<b> 	</b>Venendo, infine, all’appello incidentale della Sogresal, esso va accolto nei termini che seguono.<br />
In effetti, risulta che il TAR, che pure non ha mancato di argomentare doviziosamente in tema, sia caduto in una certa qual contraddizione una volta stabilita l’appartenenza delle opere in questione al programma di infrastrutture strategiche (che sconta l’applicazione obbligata del regime processuale ex art. 125 cod. proc. amm., con una disciplina omologa a quella di cui al modificato art. 246 d. lgs. n. 163 del 2006), e quindi optato per l’accoglimento della domanda in via gradata di risarcimento del danno per equivalente.<br />	<br />
Il TAR ha così argomentato: “<i>Quanto alla domanda di risarcimento per equivalente, ricondotta la stessa nell’alveo dell’art. 125 cod. proc amm. (che a differenza del precedente art. 123 non stabilisce espressamente che questo debba essere «subito e provato»), va ritenuto che la stessa, per le fattispecie di cui all’art. 125 citato, vada ricondotta all’ambito del danno da mancato utile e, quanto al criterio riconosciuto dalla giurisprudenza, ad una percentuale dell’importo dei lavori, depurato dal ribasso d’asta proposto, pari al dieci per cento (misura che anche la ricorrente, nella memoria del 4 novembre individua quale satisfattiva).<br />	<br />
Tale mancato utile ad avviso del Collegio deve essere ridotto nella misura del cinquanta per cento, in considerazione della mancata dimostrazione, che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per altri lavori o servizi, ed in considerazione, altresì, del puntuale dovere per l’impresa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., di non concorrere ad aggravare il danno con l’immobilizzazione tutti i mezzi di impresa nelle more del giudizio, nell’attesa dell’aggiudi-cazione in proprio favore, essendo invece ragionevole che l’impresa si attivi per svolgere altre attività (in termini Cons. St., VI, 21 settembre 2010, n. 7004).<br />	<br />
Per quanto sopra il risarcimento del danno per equivalente va riconosciuto, in via equitativa, alla ricorrente in misura pari al 5% (cinque per cento) dell’importo a base d’asta depurato del ribasso offerto in sede di gara”</i>. <br />	<br />
In tal modo, però, i primi Giudici non sono risultati convincenti e lineari quando hanno ritenuto di applicare la riduzione del 50%.<br />	<br />
Questo Consiglio di Giustizia ha di recente ben evidenziato, infatti, che nell’ipotesi in cui appare chiaro e dimostrato che, in mancanza dell’adozione del provvedimento illegittimo, l’impresa reclamante avrebbe vinto la gara, spetta, evidentemente, all’impresa danneggiata un risarcimento, che può essere individuato equitativamente nel 10% del valore dell’appalto (come eventualmente ribassato dalla sua offerta), come entità del guadagno presuntivamente ritratto dall’esecuzione dell’appalto, ferma restando la possibilità di conseguire una somma superiore a fronte della dimostrazione che il margine di utile sarebbe stato maggiore di quello presunto (CGA 5 ottobre 2010, n. 1236), cosa non avvenuta tempestivamente ed adeguatamente nella fattispecie che interessa.<br />	<br />
Ma il Consiglio ha, altresì, evidenziato che è illogico ed intimamente ingiusto caricare sul danneggiato stesso le conseguenze negative della mancata prova di un fatto estintivo o modificativo della pretesa, quale è la compensazione <i>per aliunde perceptum </i>(CGA 21 settembre 2010, n. 1226).<br />	<br />
Il tutto, perdipiù, in un settore come quello delle infrastrutture strategiche, dove, sotto il profilo processuale, la prova del danno concretamente subito assume valore recessivo a fronte dell’impossibilità di ottenere il reintegro in forma specifica (di qui l’intima contraddittorietà della pronunzia impugnata, cui si faceva cenno).<br />	<br />
8. 	La pretesa dell’appellante va, dunque, riconosciuta nei termini integrali del 10%, come sopra indicati, con riconoscimento degli accessori secondo legge fino all’effettivo soddisfo.<br />
9. 	Alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, gli appelli dell’Assessorato e del Comune vanno, in definitiva, rigettati, mentre deve essere accolto l’appello incidentale dell’impresa Sogresal, nei sensi sopra riportati.<br />
Ritiene, altresì, il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possano essere assorbiti in quanto ininfluenti ed irrilevanti ai fini della decisione. <br />	<br />
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza delle parti pubbliche appellanti e vengono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in appello in epigrafe.<br />	<br />
Rigetta, altresì, l’appello incidentale del Comune di Marineo.<br />	<br />
Accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, l’appello incidentale della Sogresal Costruzioni s.r.l.<br />	<br />
Condanna l’Assessorato appellante e il Comune di Marineo al pagamento, in favore dell’impresa Sogresal, delle spese relative al presente grado di giudizio, liquidate in € 2.000 (duemila/00) a carico di ciascuna parte appellante soccombente.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2011, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gerardo Mastrandrea, estensore, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, Componenti.	</p>
<p align=center>Depositata in Segreteria<br />	<br />
il 21 novembre 2011</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-868/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.868</a></p>
<p>Va sospesa la revoca di una licenza comunale per trattenimenti danzanti in una localita&#8217; turistica, se e&#8217; temporaneamente impossibile disporre una verifica fonometrica in relazione all&#8217;attivita&#8217; del soggetto controinteressato che sarebbe danneggiato (Hotel), attivita&#8217; che e&#8217; sospesa nel periodo invernale. L&#8217;attivita&#8217; istruttoria quindi e&#8217; differita, con sospensione della revoca, alla</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-868/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la revoca di una licenza comunale per trattenimenti danzanti in una localita&#8217; turistica, se e&#8217; temporaneamente impossibile disporre una verifica fonometrica in relazione all&#8217;attivita&#8217; del soggetto controinteressato che sarebbe danneggiato (Hotel), attivita&#8217; che e&#8217; sospesa nel periodo invernale. L&#8217;attivita&#8217; istruttoria quindi e&#8217; differita, con sospensione della revoca, alla ripresa dell&#8217;attivita&#8217; del controinteressato, cioe&#8217; dopo sei mesi. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00868/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00979/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 979 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Gotha</b> Società a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. ti Marco Bevitori e Monica Rughi, con domicilio eletto presso Guido Mascioli in Bologna, Via Santo Stefano, n. 30;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Rimini</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Wilma Marina Bernardi, con domicilio eletto presso Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore n. 31;<br />	<br />
<b>Dirigente Settore Sportello Unico Attività Produttive e Economiche del Comune di Rimini, Arpa-Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente Emilia Romagna-Sezione Provinciale di Rimini</b>, non costituiti in giudizio; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Hotel Nord-Est di Arseni Maria Chiara &#038; C. S.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Stefano Beltrami, con domicilio eletto presso Beatrice Belli in Bologna, Strada Maggiore, n. 47; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento prot.n.112165, datato 19 luglio 2011, con it quale il Dirigente del Settore Sportello Unico per le Attività Produttive ed Attività Economiche del Comune di Rimini ha disposto &#8220;&#8230;la revoca della licenza prot.n.2008/13450 del 18.1.2008,<br />
&#8211; e, per quanto occorrer possa, del rapporto tecnico di Arpa Rimini del 22.07.2010, allegato al verbale di contestazione del 23.07.2010,del parere negativo emanato da ARPA Rimini con nota prot.n.1521/XXVII.3/26 del 4 marzo 2011 e di ogni altro atto, prece	</p>
<p>&#8211; nonchè, di ogni altro atto precedente, conseguente, preordinato e comunque connesso, ancorché non noto.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rimini e di Hotel Nord-Est di Arseni Maria Chiara &#038; C. S.n.c.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Giovanni Sabbato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Vista la nota prot. n. 7307 del 18/10/2011, con la quale l’Arpa Sezione Provinciale di Rimini ha rappresentato l’impossibilità di procedere all’espletamento della disposta verificazione fonometrica a causa della chiusura dell’Hotel Nord Est per il periodo invernale;<br />	<br />
Preso atto della dichiarazione resa a verbale da parte del difensore del ricorrente in ordine alla ripresa dell’attività di intrattenimento danzante all’aperto dalla data del 19 marzo fino al 31 ottobre 2012;<br />	<br />
Considerato che, al fine di rendere materialmente possibile l’espletamento della disposta verificazione, occorre consentire la ripresa dell’attività di discoteca non solo all’interno ma anche all’esterno dell’esercizio gestito dalla ricorrente;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Emilia Romagna (Sezione Seconda)<br />
ORDINA che la verificazione fonometrica, già disposta con le ordinanze istruttorie n. 732 del 08.09.2011 e n. 831 del 07.10.2011, sia effettuata alla piena ripresa dell’attività di intrattenimento danzante presso l’esercizio in questione e pertanto rinvia, per la disamina della domanda cautelare alla luce di tali risultanze istruttorie, alla prossima Camera di Consiglio del 5 luglio 2012. 	</p>
<p>Ai predetti fini istruttori sospende, nelle more, l’efficacia dell’atto impugnato con riferimento sia all’interno che all’esterno dell’esercizio in questione. 	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere<br />	<br />
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-868/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2010 n.868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2010-n-868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Cirillo Est. Quadri Poste Italiane Spa ( Avv. Molè) c/ Comune di Forio D’Ischia ( Avv. Laudadio) sul presupposto del pericolo di danno grave ed imminente per l&#8217;incolumità pubblica ai fini dell&#8217;emanazione di un&#8217;ordinanza sindacale contingibile ed urgente Igiene e sanità – Ordinanza sindacale contingibile ed urgente &#8211; Presupposti</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo  Est.  Quadri<br />  Poste Italiane Spa ( Avv. Molè) c/ Comune di Forio D’Ischia ( Avv. Laudadio)</span></p>
<hr />
<p>sul presupposto del pericolo di danno grave ed imminente per l&#8217;incolumità pubblica ai fini dell&#8217;emanazione di un&#8217;ordinanza sindacale contingibile ed urgente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Igiene e sanità – Ordinanza sindacale contingibile ed urgente &#8211; Presupposti – Incolumità pubblica &#8211; Effettivo pericolo – Danno grave e imminente – Disagi o inconvenienti &#8211;  Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di sanità , il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli art. 50 e 54  D.Lgs n. 267 del 2000, richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. Nel caso di specie il provvedimento sindacale non indicava circostanze che configuravano un rischio per la pubblica incolumità , ma bensì meri disagi o inconvenienti derivanti all’utenza per l’assenza di servizi igienici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5136 del 2009, proposto da:<br />
<b>Poste Italiane Spa</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Marcello Mole&#8217;, Andrea Sandulli, con domicilio eletto presso Marcello Mole&#8217; in Roma, via della Farnesina, 272; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Forio D&#8217;Ischia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Felice Laudadio, con domicilio eletto presso Felice Laudadio in Roma, via Alessandro III, 6; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI :SEZIONE V n. 02591/2009, resa tra le parti, concernente ORDINE ELIMINAZIONE INCONVENIENTI IGIENICO-SANITARI A SEGUITO DI CONTROLLO ASL.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Forio D&#8217;Ischia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 novembre 2009 il cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Quici su delega di Molè e Muscatello, su delega di Laudadio.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>A seguito di un sopralluogo effettuato in data 7 dicembre 2007 , la ASL Napoli 2 riscontrava presso l’Ufficio Postale di Forio d’Ischia inconvenienti igienico-sanitari. Con nota inviata, unitamente al verbale ispettivo, in data 11.12.2007 , veniva quindi sollecitata l’emissione di ordinanza finalizzata alla “identificazione, all’interno dell’Ufficio postale, di servizi igienici wc a servizio dei cittadini presenti in attesa del disbrigo di pratiche…”.<br />	<br />
Il Sindaco, con ordinanza 12 gennaio 2008 emessa per motivi contingibili ed urgenti, ha ingiunto a Poste Italiane s.p.a. di eliminare gli inconvenienti igienico-sanitari rilevati dalla ASL nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento attivando le occorrenti procedure per dotare l’Ufficio postale di almeno due servizi igienici per il pubblico, divisi per sesso (oltre ad un numero adeguato di sedie per le attese degli utenti).<br />	<br />
Poste Italiane ha impugnato i provvedimenti dinanzi al TAR Campania , assumendo l’insussistenza dei presupposti di imprevedibilità, urgenza ed inidoneità di altri mezzi offerti dall’ordinamento necessari ai fini dell’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente e la mancanza , ai sensi della disciplina vigente, dell’obbigo per un ufficio aperto al pubblico dell’ampiezza di 70 mq di dotarsi di servizi igienici ,obbligo ricorrente solo per superfici aperte al pubblico superiori a 250 mq.<br />	<br />
Il TAR ha respinto il ricorso, sul rilievo della ricorrenza dei presupposti per l’emissione dell’ordinanza sindacale nel caso del procrastinarsi del ritardo dell’amministrazione tale da produrre un’emergenza permanente per l’incolumità e la salute pubblica, ancor più accentuata a causa dell’aumento demografico del Comune e della presenza di turisti per molti mesi all’anno. L’ordinanza, peraltro, avrebbe operato un equo bilanciamento degli opposti interessi, contenendo nella sostanza un atto di diffida a provvedere, secondo la soluzione tecnica prescelta da Poste, all’adempimento degli obblighi di facere imposti. Inoltre, dal combinato disposto degli articoli 8 del D.P.R. 24.7.1996, n. 503, recante disciplina sui “servizi igienici pubblici” e degli articoli 2 , 3 e 5 del D.M. Lavori pubblici 14.6.1989, n. 236 recante regolamento sull’accessibilità e la visitabilità, si trarrebbe la regola che ogni nucleo di servizi deve essere visitabile da persone con ridotta o impedita capacità sensoriale , dovendo quindi disporre di un servizio igienico e, ove superiore a 250 mq, garantire altresì l’accessibilità.<br />	<br />
Poste Italiane s.p.a. ha proposto appello riproponendo le censure respinte in primo grado.<br />	<br />
Si è costituito il Comune di Forio d’Ischia, resistendo ai motivi di gravame.<br />	<br />
In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie difese.<br />	<br />
All’udienza del 27 novembre 2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1.L’appello di Poste Italiane s.p.a. è affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
&#8211; l’ordinanza sindacale sarebbe stata emessa in carenza dei presupposti per il corretto esercizio del potere extra ordinem, ai sensi degli articoli 50 e 54 TUEL, consistenti nei requisiti dell’imprevedibilità e del repentino insorgere dell’esigenza cui si<br />
&#8211; erroneamente il TAR avrebbe equiparato l’atto impugnato ad una diffida, traendone erronee conseguenze;<br />	<br />
&#8211; comunque, l’obbligo imposto sarebbe carente di una base normativa, essendo da escludere , ai sensi del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, applicabile alla fattispecie, l’obbligo per un Ufficio i cui spazi aperti al pubblico rivestono un’estensione di 70 mq, d<br />
2.Il primo motivo è fondato.<br />	<br />
Per consolidata giurisprudenza (CdS Sez.V, n. 6366/07, n.2109/07, Sez.IV, n. 4402/04), il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l’adozione dell’ordinanza extra ordinem è il pericolo per l’incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato.<br />	<br />
Nel caso considerato , il Sindaco ha ritenuto un pericolo per l’incolumità pubblica gli inconvenienti igienico sanitari riscontrati dalla ASL, riferiti alla “mancanza di idonei servizi igienici asserviti al pubblico in fila agli sportelli per il disbrigo di pratiche che richiedono prolungati tempi di attesa” nonché motivi di ordine pubblico “ la ressa degli utenti che in molti casi, per soddisfare impellenti necessità fisiologiche, sono costretti a lasciare il posto di fila faticosamente acquisito per accedere ai servizi igienici degli esercizi commerciali viciniori all’Ufficio postale”.<br />	<br />
Deve, tuttavia, rilevarsi come né nel provvedimento sindacale, né nella nota della ASL dell’11 dicembre – dove si parla di “inconvenienti per la pubblica incolumità” – siano indicate circostanze che, sotto il profilo igienico-sanitario, denotino un rischio per la pubblica incolumità, tali non potendosi considerare i meri disagi o inconvenienti derivanti all’utenza per l’assenza di servizi igienici. <br />	<br />
Nè l’obbligo imposto all’Ufficio postale di dotarsi di servizi igienici può essere considerato come legittimo rimedio attraverso cui ovviare ai disagi derivanti all’utenza dalle lunghe attese agli sportelli. Nessun evento eccezionale, sintomatico di un rischio per l’incolumità o l’ordine pubblici,o addirittura di una vera e propria emergenza sanitaria, è stato , per vero, indicato a giustificazione dell’ordinanza extra ordinem né nell’atto sindacale, né nel verbale ispettivo della ASL che ne costituisce l’antefatto. L’istruttoria in quell’occasione svolta ha infatti evidenziato solo l’alto grado di affollamento dell’Ufficio e le condizioni di estremo disagio dell’utenza, costretta a lunghe attese senza disporre di sufficienti posti a sedere e neanche di servizi igienici. Anche l’ordine impartito a Poste , consistente nell’attivare tutte le procedure utili affinchè l’Ufficio postale sia dotato di almeno due servizi igienici per il pubblico, divisi per sesso, è espressamente rivolto ad “attenuare i disagi dell’utenza causati dalle lunghe attese agli sportelli postali”(problema questo fronteggiabile attraverso gli strumenti apprestati nell’ambito del rapporto tra concedente e concessionario del servizio postale e sollecitabili anche dall’Ente territoriale interessato), mentre nessun evento eccezionale, rischioso per l’incolumità pubblica e non diversamente fronteggiabile con gli ordinari strumenti amministrativi è stato indicato.<br />	<br />
Né rileva, nella specie, il perdurare da lungo tempo della situazione di disagio acclarata. Pur condividendosi, infatti, il ragionamento del TAR circa la non escludibilità in astratto dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza sindacale nel caso di protrazione di una situazione pericolosa per la pubblica incolumità ,indipendentemente dal tempo trascorso dalla sua prima manifestazione, quando dal decorso del tempo derivi un aggravamento della situazione stessa (CdS Sez. V, n. 1322/2008, n.125/98; Sez. IV, n. 5639/2006), quel che va considerato nel caso in esame è l’assenza di una situazione comportante eccezionale pericolo per l’incolumità pubblica idonea a giustificare l’ordinanza extra ordinem.<br />	<br />
3. Non ritiene poi il Collegio di condividere l’equiparazione operata dal TAR dell’ordinanza ad una “diffida”, data l’insussistenza di un obbligo per l’ingiunta anteriore all’emissione dell’ordinanza. Questa, peraltro, non lascia margini, al di là delle espressioni usate, circa la scelta di una soluzione alternativa alla realizzazione delle opere destinate ad impianti igienici. Né la circostanza che sia stato previsto un termine entro cui dare inizio all’adempimento esclude la necessità, ai fini del corretto esercizio del potere , di accertare i presupposti di eccezionalità e di non diversa risolvibilità secondo i mezzi offerti dall’ordinamento necessari per l’adozione del provvedimento extra ordinem.<br />	<br />
4. Non assume neanche rilievo la questione relativa alla sussistenza o meno di un obbligo regolamentare per gli uffici postali, a prescindere dall’estensione della superficie aperta al pubblico, di essere dotati di servizi igienici .<br />	<br />
Invero, nell’ordinanza sindacale non si fa cenno ad un simile obbligo, né in tal senso può essere ammessa una motivazione postuma.<br />	<br />
Impropriamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto applicabile alla fattispecie una normativa (art.8 DPR. 24.7.96 n. 503 e D.M. LL.PP. 14.6.1989 n. 236) di cui il provvedimento sindacale impugnato non fa applicazione, essendo fondato unicamente sui presupposti di emergenza sanitaria che, come visto, non sono stati adeguatamente e sufficientemente dimostrati.<br />	<br />
5.In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento , in integrale riforma della sentenza di primo grado, dell’ordinanza sindacale impugnata.<br />	<br />
Ricorrono tuttavia giusti motivi per compensare le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado .<br />	<br />
Spese compensate .<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Giancarlo Montedoro, Consigliere<br />	<br />
Nicola Russo, Consigliere<br />	<br />
Francesca Quadri, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/02/2010	</p>
<p align=center>
<p>	</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-12-2009-n-868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-12-2009-n-868/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.868</a></p>
<p>Pres.L. Papiano Est.I. Caso Impresa Galvani Giorgio S.n.c. (Avv.ti P. Piva e A. Andreoli) contro il Comune di Parma (Avv. S. Caroppo) sugli effetti della presentazione di istanza di condono anche in relazione all&#8217;acquisizione gratuita del bene 1. Edilizia ed urbanistica – Inottemperanza all’ingiunzione di demolizione – Atti conseguenti –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-12-2009-n-868/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i>L. Papiano  <i> Est.</i>I. Caso<br /> Impresa Galvani Giorgio S.n.c. (Avv.ti P. Piva e A. Andreoli) contro<br /> il Comune di Parma (Avv. S. Caroppo)</span></p>
<hr />
<p>sugli effetti della presentazione di istanza di condono anche in relazione all&#8217;acquisizione gratuita del bene</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Inottemperanza all’ingiunzione di demolizione – Atti conseguenti – Acquisizione del bene – Non ha natura provvedimentale &#8211; Pretesa giudiziale diretta anche all’accertamento della mancata produzione dell’effetto acquisitivo della proprietà del bene in capo all’ente locale – Conoscibilità della questione avanti il g.a. – Giurisdizione esclusiva in materia &#8211; Sussistenza	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Proposizione dell’istanza di condono ex art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 &#8211; Fa automaticamente perdere efficacia al provvedimento repressivo dell’abuso – Effetti sulla acquisizione gratuita &#8211; Fattispecie 	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Risarcimento del danno &#8211; Ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 cod.civ. &#8211; È ammissibile solo per l’accertamento dell’entità del danno e solo quando risulti impossibile dimostrarne l’ammontare preciso non anche per la prova della sua esistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Gli atti comunali che conseguono all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione hanno efficacia meramente dichiarativa e certificativa di effetti che si riconnettono ope legis all’originaria diffida, in esito al vano decorso del termine stabilito ai fini dello spontaneo ripristino dello stato dei luoghi, onde se ne deve escludere la natura provvedimentale in quanto meri atti ricognitivi. Ciò non impedisce però che, essendo insita nella (inammissibile) domanda di annullamento di atto non provvedimentale la pretesa giudiziale all’accertamento della mancata produzione dell’effetto acquisitivo della proprietà del bene in capo all’ente locale, il Collegio esamini le varie questioni, relative alla tutela del diritto soggettivo di proprietà della ricorrente, quale giudice investito della giurisdizione esclusiva in materia (ai sensi dell’art. 16 della legge n. 10 del 1977, e ora dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998)	</p>
<p>2. La proposizione dell’istanza di condono ex art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 (conv. dalla legge n. 326 del 2003) fa automaticamente perdere efficacia al provvedimento repressivo dell’abuso, dovendo detto provvedimento essere sostituito dal permesso di costruire in sanatoria o, in caso di esito negativo, da una nuova misura sanzionatoria (con assegnazione di un nuovo termine per adempiere), quest’ultima quale effetto di un obbligatorio riesame della fattispecie da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge n. 47 del 1985). La circostanza, allora, che l’ordine di demolizione delle opere abusive risalisse nel caso di specie al 7 maggio 2004 (con notificazione avvenuta il successivo 17 maggio) e fissasse in capo alla ricorrente il termine di novanta giorni per l’adempimento, e che in data 6 luglio 2004 sia stata poi presentata la domanda di condono ex art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, ha determinato una situazione per cui, prima ancora del prodursi dell’eventuale effetto acquisitivo della proprietà del bene al patrimonio dell’Amministrazione comunale, il provvedimento repressivo risultava divenuto definitivamente inefficace, e quindi inidoneo a causare una qualsiasi conseguenza pregiudizievole per il privato che non aveva rimosso l’abuso e ripristinato lo stato dei luoghi. Né a diverse conclusioni induce il rilievo che anteriormente al «verbale di accertamento di inottemperanza» fosse intervenuto il rigetto della domanda di condono edilizio, essendosi già precisato che in un simile caso l’Amministrazione deve comunque riprovvedere con nuovi atti, per essere il pregresso provvedimento repressivo irreversibilmente venuto meno.	</p>
<p>3. Il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 cod.civ. è ammissibile solo per l’accertamento dell’entità del danno e solo quando risulti impossibile dimostrarne l’ammontare preciso, non anche per la prova della sua esistenza, a tanto dovendo provvedere chi agisce in giudizio, secondo il principio generale desumibile dall’art. 2697 cod.civ. e dall’art. 115 cod.proc.civ.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00868/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 00229/2006 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 229 del 2006 proposto da </p>
<p><b>Impresa Galvani Giorgio S.n.c.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Paolo Piva e dall’avv. Antonio Andreoli, e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Parma, via XXII Luglio n. 3;</p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Parma</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Salvatore Caroppo, con domicilio eletto presso l’Ufficio legale dell’Amministrazione comunale, in Parma, strada Repubblica n. 1;</p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del verbale prot. n. 134696.VI.3/13 &#8211; prat. 350/06 del 10 agosto 2006, con cui la Polizia municipale del Comune di Parma, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (mapp. 88 fg. 14), in precedenza impartito dall’Amministrazione locale a mezzo del provvedimento prot. n. 59838 del 7 maggio 2004;</p>
<p>per la condanna<br />	<br />
del Comune di Parma al risarcimento dei danni.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;<br />	<br />
Visti i due atti di “motivi aggiunti” depositati il 13 settembre 2006;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Nominato relatore il dott. Italo Caso;<br />	<br />
Uditi, per le parti, alla pubblica udienza del 17 novembre 2009 i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>In data 10 agosto 2006 (v. verbale prot. n. 134696.VI.3/13 &#8211; prat. 350/06) la Polizia municipale del Comune di Parma, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, accertava che non era stata data esecuzione all’ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (mapp. 88 fg. 14) impartito dall’Amministrazione locale con il provvedimento prot. n. 59838 del 7 maggio 2004, e avvertiva che tanto costituiva titolo per l’immissione in possesso dei beni e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari.<br />	<br />
La società ricorrente, proprietaria dell’area interessata dal «verbale di accertamento di inottemperanza», ha impugnato tale atto, imputando all’Amministrazione l’indebita estensione dell’effetto acquisitivo all’intero mappale n. 88 (18.000 mq.) anziché alla sola porzione di terreno corrispondente alla “piattaforma” abusiva (135 mq.), l’illegittima attribuzione ad un mero verbale della Polizia municipale di conseguenze giuridiche (titolo per l’immissione in possesso dei beni e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari) che implicano invece un’apposita determinazione del competente dirigente, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato e di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, resistendo al gravame.<br />	<br />
L’istanza cautelare della società ricorrente veniva respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 5 settembre 2006 (ord. n. 167/2006), con decisione poi confermata dal giudice d’appello (v. Cons. Stato, Sez. IV, ord. 7 novembre 2006 n. 5878/2006).<br />	<br />
Successivamente, la società ricorrente depositava (in data 13 settembre 2006) un primo atto di “motivi aggiunti” – con cui ha addotto che la sopraggiunta presentazione di un’istanza di condono edilizio aveva fatto perdere efficacia all’ordine di demolizione –, e depositava (in data 13 settembre 2006) un secondo atto di “motivi aggiunti” – con cui ha lamentato l’ingiustificata acquisizione al patrimonio comunale anche di un’ampia e regolare tettoia ubicata all’interno dell’area di sua proprietà –.<br />	<br />
All’udienza del 17 novembre 2009, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.<br />	<br />
Occorre innanzi tutto occuparsi dell’eccezione con cui l’Amministrazione comunale fa valere l’inammissibilità del ricorso perché proposto avverso un atto amministrativo di natura non provvedimentale.<br />	<br />
Sul punto, va considerato che, come questa Sezione ha già avuto modo di rilevare (v. sentt. n. 160 del 28 aprile 2009 e n. 82 del 24 marzo 2009), gli atti comunali che conseguono all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione hanno efficacia meramente dichiarativa e certificativa di effetti che si riconnettono <i>ope legis</i> all’originaria diffida, in esito al vano decorso del termine stabilito ai fini dello spontaneo ripristino dello stato dei luoghi (v. Cons. Stato, Sez. V, 12 dicembre 2008 n. 6174), onde se ne deve escludere la natura provvedimentale in quanto meri atti ricognitivi (v., <i>ex multis</i>, TAR Campania, Napoli, Sez. III, 7 maggio 2008 n. 3548; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 13 giugno 2007 n. 2322; TAR Lazio, Sez. II, 9 novembre 2005 n. 10874); ed invero, una volta che la demolizione del manufatto sia tecnicamente possibile e siano trascorsi infruttuosamente i termini per dare corso alla rimozione delle opere abusive, l’effetto acquisitivo si produce di diritto, con la conseguente natura meramente dichiarativa, e non costitutiva, del successivo atto amministrativo, tanto che la demolizione eseguita dal privato dopo il decorso del termine è illegittima perché investe un bene che non è più nella disponibilità dell’autore dell’abuso (v. Cons. Stato, Sez. II, 18 gennaio 2006 n. 643; Sez. V, 18 dicembre 2002 n. 7030). Ciò non impedisce però che, essendo insita nella (inammissibile) domanda di annullamento di atto non provvedimentale la pretesa giudiziale all’accertamento della mancata produzione dell’effetto acquisitivo della proprietà del bene in capo all’ente locale (v. sent. n. 160/2009 cit.), il Collegio esamini le varie questioni, relative alla tutela del diritto soggettivo di proprietà della ricorrente, quale giudice investito della giurisdizione esclusiva in materia (ai sensi dell’art. 16 della legge n. 10 del 1977, e ora dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998), così come è stato riconosciuto essere demandata al giudice amministrativo la cognizione delle controversie che hanno ad oggetto la richiesta di condanna dell’Amministrazione locale alla restituzione di area acquisita a titolo originario al patrimonio comunale in seguito all’inosservanza dell’ingiunzione di demolizione di opere abusive (v. Cass. civ., Sez. un., 12 gennaio 2007 n. 417).<br />	<br />
Nel merito, appare fondata, ed assorbente delle altre, la censura imperniata sul venir meno dell’ordine di demolizione delle opere abusive in diretta conseguenza della sopravvenuta presentazione della domanda di condono edilizio. In effetti, la giurisprudenza ha più volte osservato che la proposizione dell’istanza di condono ex art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 (conv. dalla legge n. 326 del 2003) fa automaticamente perdere efficacia al provvedimento repressivo dell’abuso, dovendo detto provvedimento essere sostituito dal permesso di costruire in sanatoria o, in caso di esito negativo, da una nuova misura sanzionatoria (con assegnazione di un nuovo termine per adempiere), quest’ultima quale effetto di un obbligatorio riesame della fattispecie da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge n. 47 del 1985 (v., tra le altre, TAR Lazio, Sez. I, 14 gennaio 2009 n. 166; TAR Marche 28 agosto 2008 n. 960). La circostanza, allora, che l’ordine di demolizione delle opere abusive risalisse nel caso di specie al 7 maggio 2004 (con notificazione avvenuta il successivo 17 maggio) e fissasse in capo alla ricorrente il termine di novanta giorni per l’adempimento, e che in data 6 luglio 2004 sia stata poi presentata la domanda di condono ex art. 32 del decreto-legge n. 269/2003, ha determinato una situazione per cui, prima ancora del prodursi dell’eventuale effetto acquisitivo della proprietà del bene al patrimonio dell’Amministrazione comunale, il provvedimento repressivo risultava divenuto definitivamente inefficace, e quindi inidoneo a causare una qualsiasi conseguenza pregiudizievole per il privato che non aveva rimosso l’abuso e ripristinato lo stato dei luoghi. Né a diverse conclusioni induce il rilievo che anteriormente al «verbale di accertamento di inottemperanza» fosse intervenuto il rigetto della domanda di condono edilizio, essendosi già precisato che in un simile caso l’Amministrazione deve comunque riprovvedere con nuovi atti, per essere il pregresso provvedimento repressivo irreversibilmente venuto meno.<br />	<br />
Quanto all’istanza risarcitoria, invece, si osserva che, per costante giurisprudenza, l’interessato ha l’onere di dare concreti e circostanziati elementi di prova circa i danni subiti in dipendenza degli atti impugnati (v., <i>ex multis</i>, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2008 n. 5585), tanto più che il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 cod.civ. è ammissibile solo per l’accertamento dell’entità del danno e solo quando risulti impossibile dimostrarne l’ammontare preciso, non anche per la prova della sua esistenza, a tanto dovendo provvedere chi agisce in giudizio, secondo il principio generale desumibile dall’art. 2697 cod.civ. e dall’art. 115 cod.proc.civ. Non avendo la società ricorrente addotto alcunché ad oggettiva e inequivocabile dimostrazione di eventuali pregiudizi patrimoniali determinatisi <i>medio tempore</i>, e non avendo neppure dato indicazione di elementi utili alla determinazione del <i>quantum</i>, il Collegio non può dunque che disattendere la domanda.<br />	<br />
In conclusione, non essendosi verificata l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio dell’ente locale, in parziale accoglimento del ricorso va dichiarato che la società ricorrente è titolare del diritto di proprietà sull’area interessata dal «verbale di accertamento di inottemperanza» del 10 agosto 2006, con conseguente obbligo di restituzione del bene da parte del Comune di Parma.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo.<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara che la società ricorrente è titolare del diritto di proprietà sull’area interessata dal «verbale di accertamento di inottemperanza» del 10 agosto 2006, con conseguente obbligo di restituzione del bene da parte del Comune di Parma.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00) – oltre agli accessori di legge –, compensandole per il resto.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 17 novembre 2009, con l’intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Luigi Papiano, Presidente<br />	<br />
Italo Caso, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-parma-sentenza-15-12-2009-n-868/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sentenza &#8211; 15/12/2009 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.868</a></p>
<p>Va sospesa la sanzione pecuniaria emessa da un comune nei confronti di un direttore dei lavori per presunta responsabilita’ solidale nella realizzazione di opere edilizie difformi dalla concessione. (G.S.) vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – PARMA, SEZ. I &#8211; Ordinanza sospensiva dell’8 gennaio 2008 n. 18 vedi anche: CONSIGLIO DI</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-868/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sanzione pecuniaria emessa da un comune nei confronti di un direttore dei lavori per presunta responsabilita’ solidale  nella realizzazione di opere edilizie difformi dalla concessione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – PARMA, SEZ. I &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11689/g">Ordinanza sospensiva dell’8 gennaio 2008 n. 18</p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11690/g">Ordinanza sospensiva del 18 dicembre 2007 n. 6693</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 868/2008<br />
Registro Generale:683/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Vacirca<br />  Cons. Luigi Maruotti<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Anna Leoni<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MARASMI GABRIELE</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  PAOLO PETRELLA e VINCENZA CARRIERO<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA TACITO N. 10 INT. 11  presso STUDIO SCHIAVONE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI SCANDIANO</b><br />
rappresentato e difeso dagli  Avv.ti  GIGLIOLA MAZZA RICCI e MARIO RICCIO<br />
con domicilio  eletto in Roma  VIA DI PIETRALATA 320 presso GIGLIOLA MAZZA RICCI</p>
<p><b>COMMISSIONE PROVINCIALE DETERM VALORI AGRIC. MEDI </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>COOP. MURATORI DI FINALE EMILIA SOC. COOP.</b>non costituitosi;<br />
<b>MALETI GIANLUCA </b><br />
non costituitosi;<br />
<b>FOUR GROUP SRL </b><br />
non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del TAR  EMILIA  ROMAGNA &#8211; PARMA  n. 18/2008, resa tra le parti, concernente PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA   PER OPERE EDILIZIE ABUSIVE;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI SCANDIANO<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le  parti l’avv. Bertolani, su delega dell’avv. Petrella, e l’avv. Riccio;<br />
Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello, relativi alla insussistenza della responsabilità solidale del direttore dei lavori per la fattispecie in questione, paiono fondati (v. in tal senso, questa Sezione, ordinanza n. 6693/207 del 18/12/2007);<br />
Considerato che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 683/2008) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare  in primo grado.<br />
Spese al definitivo.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Sergio De Felice</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
GiovanniVacirca</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Rosario Giorgio Carnabuci</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.868</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2007-n-868/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2007-n-868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.868</a></p>
<p>S. Romano Pres.ff B. Massari Est. G. Zastran (Avv. M. Passalacqua) contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Siena (Avvocatura dello Stato) sulla necessità di adeguata ed esaustiva motivazione per il provvedimento di diniego di acquisto della cittadinanza italiana Stranieri &#8211; Attribuzione della cittadinanza &#8211; Ampiezza dei poteri discrezionali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2007-n-868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2007-n-868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.868</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Romano Pres.ff B. Massari Est.<br /> G. Zastran (Avv. M. Passalacqua) contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Siena (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità di adeguata ed esaustiva motivazione per il provvedimento di diniego di acquisto della cittadinanza italiana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri &#8211; Attribuzione della cittadinanza &#8211; Ampiezza dei poteri discrezionali di cui dispone l’Amministrazione &#8211; Impone che il relativo provvedimento sia adeguatamente e logicamente motivato in relazione ai presupposti che emergono dall’istruttoria precedentemente condotta – Diniego fondato unicamente sulla circostanza che il coniuge avrebbe precedenti penali &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ampiezza dei poteri discrezionali di cui dispone l’Amministrazione in materia di attribuzione della cittadinanza italiana impone che il relativo provvedimento sia adeguatamente e logicamente motivato in relazione ai presupposti che emergono dall’istruttoria precedentemente condotta. Ne consegue l’illegittimità del diniego fondato unicamente su una asserita situazione di incompatibilità sussistente in capo ad altro soggetto estraneo al procedimento (il coniuge del richiedente) ed in vista di un ipotetico acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione da parte di quest’ultimo. Peraltro ciò senza che possa dirsi sussistente in materia un diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide italiano, all’acquisto della cittadinanza, ma restando fermo il potere discrezionale dell’Autorità di valutare autonomamente l&#8217;esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 91/1992</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di adeguata ed esaustiva motivazione per il provvedimento di diniego di acquisto della cittadinanza italiana</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 868 REG. SENT.<br />
ANNO 2007<br />
n.  2072  Reg. Ric.<br />
Anno 2001</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 2072/01 proposto da<br />
<b>ZASTRAN Gheorghe</b> rappresentato e difeso dall’avv. Monica Passalacqua ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, in Firenze, via degli Artisti n. 20.</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>il <b>Ministero dell’interno</b>, in persona del Ministro pro tempore, e la Prefettura di Siena, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege,</p>
<p>per l’annullamento<br />
del decreto ministeriale in data 31 maggio 2001 con il quale è stata negata al ricorrente la concessione della cittadinanza italiana e per quanto possa occorrere, della nota della Prefettura di Siena del 9 aprile 1999, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 aprile 2007;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 9 maggio 2007, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Espone il ricorrente di essere cittadino rumeno e di trovarsi in Italia sin dal 1987 in forza di regolare permesso di soggiorno. In data 10 novembre 1998 il ricorrente, per il tramite della Prefettura di Siena, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell&#8217;articolo 9, 1° comma, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, attestando la propria presenza di Italia da oltre dieci anni e producendo la documentazione di rito.<br />
Al termine del procedimento durato oltre due anni e mezzo, con provvedimento del 31 maggio 2001, notificato il 2 agosto 2001, l&#8217;istanza del ricorrente veniva respinta.<br />
Contro tale atto ricorre il sig. Zastran chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:</p>
<p>1. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Difetto di presupposti. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà e perplessità.</p>
<p>2. Violazione dell’art. 9 della l. n. 91/1992. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento.</p>
<p>3. Violazione dell’art. 9 della l. n. 91/1992 e dell’art. 4 del DPR n. 572/1993 e dei principi generali in materia di concessione della cittadinanza italiana. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
A seguito del deposito degli atti del procedimento da parte della difesa dell&#8217;Amministrazione il ricorrente è venuto a conoscenza della nota della Prefettura di Siena del 9 aprile 1999, recante il parere negativo in ordine all&#8217;istanza dell&#8217;interessato e posta a fondamento dell&#8217;atto impugnato.<br />
Avverso tale nota, con ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 aprile 2007 e ritualmente depositato, il ricorrente ha avanzato ulteriori censure:</p>
<p>4. Violazione dell&#8217;art. 9 della legge n. 91/1992 e dei principi desumibili. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e sviamento.<br />
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2007 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnato il decreto ministeriale in data 31 maggio 2001 con il quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente per la concessione della cittadinanza italiana e per quanto possa occorrere, la nota della Prefettura di Siena del 9 aprile 1999, recante il parere negativo in ordine a detta istanza. <br />
Preliminarmente si rileva che, con dichiarazione resa a verbale, la difesa erariale ha rinunciato ai termini a difesa in relazione ai motivi aggiunti di ricorso, evidentemente notificati e depositati in tempo non utile per la trattazione nella presente udienza, secondo quanto stabilito dall’art. 22 l. TAR.<br />
Il ricorso si palesa meritevole di accoglimento.<br />
Lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 9 della l. n. 91/1992 in relazione alle cui disposizioni l’Amministrazione avrebbe dovuto unicamente valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della cittadinanza, la contraddittorietà tra i provvedimenti presupposti e l’atto finale di diniego, nonché, con i motivi aggiunti, lo sviamento in cui sarebbe incorso l’intimato Ministero attribuendo preponderante rilevanza a circostanze, ritenute ostative, ma riferite ad un soggetto, il coniuge del ricorrente, estraneo al procedimento de quo.<br />
Le doglianze sono condivisibili, nei sensi di seguito precisati.<br />
L’art. 9, comma 1°, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91 recante “Nuove norme sulla cittadinanza” stabilisce che “La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell&#8217;interno: f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica”.<br />
Come è noto tale disposizione è stata costantemente interpretata nel senso che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell&#8217;art. 9 l. 5 febbraio 1992 n. 91, è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l&#8217;esistenza di una avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale, presupponendo l&#8217;accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini propri della società nazionale e che non può fondarsi sul semplice riferimento all&#8217;interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze (Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474; id., 17 luglio 2000 n. 3958; TAR Emilia – Romagna, Bologna, sez. I, 27 febbraio 2003 n. 158).<br />
Nondimeno, proprio l’ampiezza dei poteri discrezionali attribuiti in materia all’Amministrazione impone che il provvedimento sia adeguatamente e logicamente motivato in relazione ai presupposti che emergono dall’istruttoria precedentemente condotta.<br />
Non pare ad avviso del Collegio che, nella fattispecie, tali condizioni siano state soddisfatte.<br />
Mette conto evidenziare, in primo luogo, che, dagli atti del procedimento depositati dalla stessa Amministrazione, risulta che tanto la Questura di Siena, con nota del 9 gennaio 1999, che il Comando provinciale dei Carabinieri di Siena, con nota del 22 gennaio 1999, avevano espresso parere favorevole all’istanza del ricorrente non rilevando la sussistenza di motivi ostativi all’acquisto della richiesta cittadinanza e ciò pur non ignorando che a carico del coniuge del richiedente, sig.ra Moaca Lia sarebbero emersi, dal casellario giudiziale, “numerosi precedenti penali riguardanti violazioni in materia di IVA ed inosservanza delle prescrizioni sulla conduzione di pubblico esercizio”, peraltro senza alcuna precisazione in merito alla gravità dei fatti addebitati (se fattispecie contravvenzionali o delittuose), né sullo stato dei relativi procedimenti penali. <br />
A fronte di tali elementi la Prefettura di Siena affermava che, “pur rilevando che non sussistono a carico dell’interessato motivi ostativi all’acquisto della cittadinanza, si richiama tuttavia l’attenzione sul fatto che il medesimo è coniugato con Lia Moaca che pure ha inoltrato richiesta di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 legge 91/92 e a carico della quale figurano precedenti pendenze penali per reati quali, tra l’altro, associazione a delinquere finalizzata all’attività di intermediazione di clandestini o comunque di lavoratori migranti ai fini dell’occupazione; impiego di lavoratori extracomunitari in condizioni illegali, omessa  o infedele fatturazione dei corrispettivi”. Concludeva rappresentando “l’opportunità che codesto Ministero subordini l’accoglimento o meno dell’istanza dello Zastran alla verifica della situazione relativa all’istanza del coniuge Moaca Lia onde evitare che per quest’ultima possa prodursi in prosieguo di tempo l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5 della legge in oggetto”.<br />
Appare evidente che, senza nulla precisare in ordine ai reati che sarebbero addebitati al coniuge del ricorrente, restando peraltro tali circostanze non chiarite neppure nel corso del giudizio, l’Amministrazione, omettendo ogni valutazione sugli apprezzamenti favorevoli posti in essere dagli altri uffici intervenuti nel procedimento, abbia fondato il proprio diniego unicamente sull’asserita situazione di incompatibilità sussistente in capo ad altro soggetto estraneo al procedimento ed in vista di una ipotetica acquisto della cittadinanza italiana iuris communicatione da parte di quest’ultimo. <br />
E ciò senza che possa dirsi sussistente in materia un  diritto soggettivo del coniuge, straniero o apolide italiano, all’acquisto della cittadinanza, ma restando fermo il potere discrezionale dell’Autorità di valutare autonomamente l&#8217;esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, ai sensi dell’art. 6 della l. n. 91/1992 (Cass. civ., Sez. un. 27 gennaio 1995, n. 1000).<br />
Per contro, il ricorrente ha depositato lo stralcio di una sentenza emessa dal Tribunale di Siena il 10 luglio 2001 con la quale la sig.ra Moaca (alla quale, si rileva incidentalmente, è stato riconosciuto all’ingresso nel territorio nazionale lo status di rifugiato) è stata assolta dai reati alla medesima contestati.<br />
Ne discende che l’Amministrazione avrebbe avuto l’obbligo di esprimere compiutamente le proprie valutazioni in ordine alla richiesta del ricorrente, scrutinando le circostanze emerse dall’istruttoria e connesse a quegli elementi (situazione lavorativa e reddituale, inserimento sociale, affidamento sotto il profilo democratico, assenza di pregiudizi penali) che sorreggono una prognosi favorevole sull’opportunità del riconoscimento della cittadinanza. Ciò, evidentemente, senza che ciò comporti l’obliterazione di circostanze negative come quella rappresentata dalla situazione del coniuge, ma senza accedere in proposito ad alcun automatismo in senso ostativo. <br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l’annullamento dell’atto impugnato, nei sensi in motivazione precisati.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 9 maggio 2007, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Presidente f.f.<br />
dott. Eleonora DI SANTO                  &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 GIUGNO 2007<br />
Firenze, lì 13 GIUGNO 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-13-6-2007-n-868/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.868</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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