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	<title>8641 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8641 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.8641</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-12-2010-n-8641/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-12-2010-n-8641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.8641</a></p>
<p>Pres. Buonvino – Est. Scanderbeg Associazione Pescapnea (Avv. U. Colonna) c. Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato) Processo amministrativo – Aree marine protette &#8211; Decreto ministeriale di modifica – Associazione sportiva – Ricorso – Mancanza di stabile collegamento con il territorio &#8211; Legittimazione attiva – Non sussiste – Finalità statutaria di promozione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-12-2010-n-8641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.8641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-12-2010-n-8641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.8641</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Buonvino – <i>Est. </i>Scanderbeg<br /> Associazione Pescapnea (Avv. U. Colonna) c. Ministero dell’Ambiente (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Aree marine protette &#8211; Decreto ministeriale di modifica – Associazione sportiva – Ricorso – Mancanza di stabile collegamento con il territorio &#8211;  Legittimazione attiva – Non sussiste – Finalità statutaria di promozione della pesca sportiva – Non rileva</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’associazione sportiva avente quale finalità statutaria la promozione della pratica amatoriale della pesca sportiva è priva della legittimazione ad impugnare il decreto ministeriale di modifica dell’area marina protetta denominata “Cinque Terre”, nella parte in cui vieta la pesca sportiva in taluni specchi d’acqua, qualora sia priva di uno stabile collegamento con il territorio ove è allocata l’area marina medesima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decisum: Sulla carenza di legittimazione attiva dell’associazione priva di uno stabile collegamento con il territorio oggetto del provvedimento impugnato.</span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08641/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 07876/2008 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
<i>in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7876 del 2008, proposto da: <br />	<br />
<b>Associazione Pescapnea, Seac Sub Spa</b>, <b>C4 Sas di Marco Bonfanti e C </b>, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, Bracciani Francesco, in proprio e nella qualità di membro della associazione Pescapnea, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Ugo Colonna, con domicilio eletto presso Rocco Bianco in Roma, via Fabio Massimo 88; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero Ambiente e Tutela del Territorio</b>, in persona del Ministro e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; </p>
<p><i>nei confronti di<br />	<br />
</i><b>Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre</b>, in persona del Presidente e legale rappresentante pt, n.c.; </p>
<p><i>per la riforma<br />	<br />
</i>della sentenza del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE I n. 1230/2007, resa tra le parti, concernente DIVIETO DI PESCA SPORTIVA NEGLI SPECCHI D&#8217;ACQUA CLASSIFICATI C</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Bracciani per delega di Colonna, e l’avv. dello Stato Venturini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 1230 del 25 giugno 2007 che ha dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva il ricorso di primo grado proposto dagli odierni appellanti.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la intimata Amministrazione per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.<br />	<br />
All’udienza del 9 novembre 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
L’appello è infondato e va respinto.<br />	<br />
Come premesso, l’associazione Pescapnea, con sede legale in Milano, avente come finalità statutaria la promozione della pesca sportiva e l’avv. Francesco Bracciani da Torino, in proprio e quale associato della predetta associazione, hanno impugnato il decreto ministeriale del Ministero dell’ambiente del 9.11.2004 recante modifica dell’area marina protetta denominata <Cinque Terre>, nella parte in cui vieta la pesca sportiva negli specchi d’acqua classificati come <C> nell’ambito della stessa area.<br />	<br />
Il giudice di primo grado ha ritenuto carente la condizione processuale della legittimazione ad agire sia in capo all’associazione sia in capo all’avv. Bracciani, quest’ultimo ricorrente in proprio e quale associato, non ritenendo a tal fine sufficiente la mera finalità statutaria dell’associazione, teleologicamente diretta alla promozione della pratica amatoriale della pesca sportiva (e peraltro avente sede effettiva in un territorio non contiguo a quello ove è collocata l’area marina protetta delle Cinque Terre); per altro verso, il Tribunale ligure ha ritenuto non sufficientemente differenziata, sempre in sede di verifica dei requisiti di legittimazione, la situazione giuridica soggettiva facente capo all’avv. Bracciani, sia quale associato sia, in proprio, quale soggetto praticante la pesca sportiva.<br />	<br />
Insorgono con l’appello in esame i ricorrenti in primo grado, unitamente a due altri soggetti ( Seac sub spa e C4 sas di Marco Bonfanti e C.) interventori ad <i>adiuvandum</i> nel giudizio dinanzi al Tar, assumendo la loro piena legittimazione, peraltro rafforzata dalla partecipazione al giudizio, <i>in parte actoris</i>, di operatori economici presenti sul territorio di pertinenza dell’area marina protetta e concludendo per l’accoglimento del ricorso di primo grado, attesa la pretesa irragionevolezza, a loro dire, della scelta inerente la limitazione della pesca sportiva in zona C.<br />	<br />
L’appello non appare meritevole di positivo scrutinio.<br />	<br />
Pienamente corretta appare, infatti, la sentenza impugnata liddove ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti di primo grado.<br />	<br />
Non par dubbio che in capo alla associazione sportiva ricorrente, in disparte i profili afferenti la consistenza numerica degli iscritti e la stessa rappresentatività dell’Ente nella categoria di riferimento, difetti l’indefettibile presupposto dello stabile collegamento con il territorio ligure, ove è allocata l’area marina protetta oggetto del contestato intervento regolatorio e sia quindi mancante l’elemento capace di qualificare in termini di sufficiente differenziazione la posizione processuale dell’ente associativo predetto. L’associazione ricorrente ha sede legale in Milano e sede effettiva in Torino, con il che è da ritenere che anche gli aderenti esercitano la pesca sportiva nelle acque liguri solo in via saltuaria e occasionale, o comunque non certo stabilmente.<br />	<br />
Quanto alla posizione dell’avv. Bracciani, residente in Torino, associato e praticante la pesca sportiva, è del pari da escludere che la stessa possa ritenersi, nelle distinte declinazioni processuali proposte (<i>uti singulus</i> e quale associato) sufficientemente differenziata rispetto a quella di qualsiasi altra persona, residente in Italia o nel resto del mondo, esercente la pesca sportiva, sì da radicare un interesse diretto, personale e qualificato alla proposizione di un ricorso finalizzato alla corretta regolazione della pesca sportiva nell’area marina protetta delle Cinque Terre.<br />	<br />
Né ad escludere la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado (e, <i>a fortiori</i>, dell’appello, posto che gli interventori <i>ad adiuvandum</i> non hanno legittimazione autonoma ad impugnare la sentenza) potrebbe ritenersi funzionale la partecipazione al giudizio, quali interventori adesivi,di alcuni imprenditori commerciali che operano nel settore della pesca sportiva nel territorio di pertinenza dell’area marina di che trattasi, dato che i soggetti che intervengono adesivamente nel processo per sostenere le ragioni dei ricorrenti principali non hanno, per definizione, una posizione processuale autonoma, ma soltanto dipendente da quella dedotta in giudizio dai titolari dell’iniziativa giudiziale (di tal che i primi non possono che subire le eventuali sanzioni processuali decretate in confronto di questi ultimi).<br />	<br />
In definitiva, l’appello è da respingere, dovendo trovare integrale conferma la impugnata sentenza.<br />	<br />
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, anche in considerazione della natura di mero rito della pronuncia.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Paolo Buonvino, Presidente FF<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberta Vigotti, Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/12/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-9-12-2010-n-8641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2010 n.8641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8641</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8641/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8641</a></p>
<p>Pres. Pozzi Est. De Felice Felizzola ( Avv. Antonelli) c/ Avvocatura Generale dello Stato ( Avv. dello Stato) sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;appartenenza del personale, che svolge attività presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, nei ruoli dell&#8217;amministrazione giudiziaria ai fini dell&#8217;indennità giudiziaria Pubblico impiego – Indennità giudiziaria – Personale cancellerie e segreterie giudiziarie</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8641</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-22-12-2009-n-8641/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2009 n.8641</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pozzi  Est. De Felice<br /> Felizzola ( Avv. Antonelli) c/ Avvocatura Generale dello Stato ( Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;irrilevanza dell&#8217;appartenenza del personale, che svolge attività presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, nei ruoli dell&#8217;amministrazione giudiziaria ai fini dell&#8217;indennità giudiziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Indennità giudiziaria – Personale cancellerie e segreterie giudiziarie  – Appartenenza  ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria – Irrilevanza   &#8211; Spettanza  &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi della L. 221 del 1988 l’indennità giudiziaria spetta al personale civile e militare di qualsiasi amministrazione che presti servizio presso il Consiglio di Stato, i Tribunali Amministrativi Ragionali, la Corte dei Conti in posizione di fuori ruolo, comando, distacco e assegnazione, nonché al personale delle amministrazione dello Stato comandato a prestare servizio presso le relative segreterie giudiziarie; inoltre l’indennità giudiziaria prevista per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, spetta al personale che esplica attività presso tali uffici indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 5303 del 2009, proposto da: </p>
<p><b>Paolo Felizzola</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Antonelli, con domicilio eletto presso Maria Antonelli in Roma, piazza Gondar N.22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>	<br />
</b></i>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Avvocatura Generale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri<i></b></i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </p>
<p><i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Ministero dell&#8217;Interno<i></b></i>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE I n. 05066/2009, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Avvocatura Generale dello Stato;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il dott. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Maria Antonelli e l&#8217;Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- sezione prima, Felizzola Paolo, ispettore capo della Polizia di Stato, distaccato sin dal 2003 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, agiva per il suo diritto a ottenere la indennità c.d. giudiziaria di cui all’art. 3 L.27 del 1981 .<br />	<br />
Il Tribunale adito respingeva il ricorso, osservando che: a) il ricorrente non è in posizione di comando o distacco presso l’Avvocatura generale dello Stato; b) in relazione al proprio <i>status</i> di appartenente ai ruoli della Polizia di Stato egli percepisce la speciale indennità di cui all’art. 43 L.121 del 1981; c) che egli è assegnato funzionalmente all’Ufficio del contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento Pubblica Sicurezza ed è destinato a fare da raccordo tra la sua amministrazione e l’Avvocatura Generale.<br />	<br />
Con l’atto di appello viene in sostanza riproposta la domanda già proposta e respinta in primo grado rappresentando che il Felizzola proviene sì dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ma nella sua quotidiana attività svolta presso l’Avvocatura Generale dello Stato sin dal 2003 si occupa del contenzioso di ogni Dipartimento del Ministero dell’Interno, svolgendo funzioni del tutto identiche a quelle del personale amministrativo dell’Avvocatura Generale, tanto che il suo nome è inserito nell’elenco disponibile via email del personale amministrativo della Avvocatura Generale dello Stato: egli svolge il suo quotidiano orario di lavoro presso gli Uffici della Avvocatura Generale e ciò si evince sia dalla documentazione dell’Amministrazione dell’Interno che da quella della Avvocatura Generale.<br />	<br />
Dalla attestazione del 25 febbraio 2008 a firma del Direttore Ufficio Contenzioso e Affari legali del Ministero dell’Interno si evince che, pur essendo in servizio presso l’Ufficio Contenzioso e Affari legali del Ministero, il medesimo dipendente svolge una quotidiana e intensa collaborazione con l’Avvocatura Generale, prima limitata alle cause di un solo Dipartimento e poi estesa a quelle di tutto il Ministero, fornendo i documenti necessari per la difesa, soprattutto per i ricorsi con sospensiva, ricorsi in appello al Consiglio di Stato, decreti ingiuntivi artt. 700, sottoponendo personalmente ogni giorno al Vice Avvocato Generale responsabile per i contenziosi del Ministero dell’Interno, dopo una attenta selezione, la tipologia degli atti sopra descritti per una tempestiva assegnazione degli stessi.<br />	<br />
Dalla dichiarazione del medesimo Dirigente del 13 dicembre 2007 si evince che il lavoro e la collaborazione sopra descritti sono consistenti in un quotidiano orario di lavoro presso l’Avvocatura Generale.<br />	<br />
La lettera prot.n.152771 del 14 maggio 2009 a firma del Segretario Generale dell’Avvocatura Generale dello Stato, a proposito della indennità di amministrazione a personale militare in posizione di distacco, con riferimento all’Ispettore capo Felizzola Paolo, comunica al Ministero dell’Interno la trasmissione all’UCB presso il Ministero dell’Interno dell’ordine di pagare la suddetta indennità, rimettendo i prospetti contabili.<br />	<br />
Da tali note richiamate, secondo la prospettazione di parte appellante, si desume chiaramente la sua spettanza rispetto alla indennità giudiziaria.<br />	<br />
Le Amministrazione statali si sono costituite chiedendo rigettarsi l’appello perché infondato, osservando che difetta il requisito formale dell’assegnazione (con comando o distacco) all’ufficio di destinazione.<br />	<br />
Alla udienza pubblica del 24 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è fondato.<br />	<br />
L’indennità giudiziaria, introdotta con la l.n.271 del 1981, estesa ai dipendenti degli uffici giudiziari con la l.n.221 del 1988 e al personale amministrativo delle magistrature speciali con la l. n.51 del 1989, da ultimo confluita nella c.d. indennità di amministrazione (artt. 34 e 43 CCNL comparto Ministeri 1994/1997) spetta al personale che esplica, anche in posizione di comando o distacco, attività lavorativa presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, <i>indipendentemente dalla appartenenza ai ruoli</i> dell’Amministrazione giudiziaria.<br />	<br />
Questa Sezione ha già affermato il principio secondo cui l’indennità giudiziaria di cui alla L. 22 giugno 1988 n.221 spetta anche al personale civile e militare di qualsiasi amministrazione che presti servizio presso il Consiglio di Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali, la Corte dei Conti in posizione di fuori ruolo, comando, distacco e assegnazione, nonché al personale delle amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso le relative segreterie giudiziarie (in tal senso, Consiglio Stato, IV, 31 dicembre 2007, n.6884).<br />	<br />
La Sezione ha anche affermato che l’indennità giudiziaria, prevista dalla L. 22 giugno 1988 n.221 per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, spetta al personale che esplica attività presso tali uffici indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria.<br />	<br />
Pertanto spetta, per esempio, anche al personale distaccato o comandato appartenente ai ruoli di enti locali (ciò che non rileva nella specie, nella quale il dipendente appartiene al Ministero dell’Interno).<br />	<br />
Al proposito, questo Consesso (pur con riguardo a personale di ruolo degli enti locali) ha anche osservato che non assume rilievo il fatto che i dipendenti degli enti locali non possano, ai sensi dell’art. 34 dPR 1077 del 1970, essere comandati a prestare servizio presso le amministrazioni statali (Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2005, n.420), poiché ciò che rileva non è tanto il titolo di applicazione (comando, distacco o simili), che può anche difettare, <i>quanto l’espletamento</i>, in base a provvedimento di assegnazione, della suddetta attività di collaborazione.<br />	<br />
Resta fermo (ma ciò non attiene alla spettanza del diritto al beneficio) che in forza del divieto di cumulo fra indennità, compensi ed emolumenti stabilito dall’art. 3 comma 63 della L.24 dicembre 1993, n.537, dal 1 gennaio 1994 l’indennità giudiziaria non è cumulabile con altri analoghi trattamenti accessori, salva la facoltà per il dipendente di optare per la indennità economicamente più vantaggiosa (in tal senso, Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2005, n.420).<br />	<br />
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va accolto il ricorso originario, dichiarando il diritto dell’appellante alla percezione della richiesta indennità, con condanna delle appellate amministrazioni statali al pagamento, per quanto di rispettiva competenza. <br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso originario, dichiara il diritto dell’appellante alla percezione della richiesta indennità e condanna le appellate amministrazioni statali al pagamento della medesima.<br />	<br />
Spese compensate per il doppio grado. <br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Armando Pozzi, Presidente FF<br />	<br />
Anna Leoni, Consigliere<br />	<br />
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaele Greco, Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/12/2009</p>
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