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	<title>864 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>864 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2021 n.864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-2-4-2021-n-864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-2-4-2021-n-864/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2021 n.864</a></p>
<p>Pres. Caso &#8211; Est. Cordiali Sulla ottemperanza di una sentenza che abbia ad oggetto l&#8217;esercizio di un potere discrezionale da parte dell&#8217;amministrazione Giudizio di ottemperanza &#8211; Annullamento parziale &#8211; Potere discrezionale &#8211; Conclusione del procedimento. In relazione ad una sentenza che abbia annullato solo parzialmente il permesso di costruire ed</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-2-4-2021-n-864/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2021 n.864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-ii-sentenza-2-4-2021-n-864/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 2/4/2021 n.864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caso &#8211; Est. Cordiali</span></p>
<hr />
<p>Sulla ottemperanza di una sentenza che abbia ad oggetto l&#8217;esercizio di un potere discrezionale da parte dell&#8217;amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">Giudizio di ottemperanza &#8211; Annullamento parziale &#8211; Potere discrezionale &#8211; Conclusione del procedimento.</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">In relazione ad una sentenza che abbia annullato solo parzialmente il permesso di costruire ed abbia attribuito all&#8217;amministrazione il compito di ricercare una possibile soluzione affinchè vengano rispettate le distanze tra edifici e vengano temperate o eliminate le immissioni acustiche, l&#8217;attività  da porre in essere per conformare l&#8217;azione amministrativa alla statuizione giudiziale  necessariamente discrezionale. Ragion per cui, in sede di ottemperanza, il giudice non può determinare l&#8217;annullamento integrale del permesso di costruire, poichè a questo effetto si può giungere esclusivamente attraverso l&#8217;esercizio del potere amministrativo di autotutela. Tuttavia, il mero avvio del procedimento &#8211; funzionale alla corretta esecuzione della sentenza &#8211; non può ritenersi un adempimento del titolo, essendo necessario giungere in tempi certi alla conclusione.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>  </p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 2176 del 2020, proposto da <br /> Stefano Di Stefano, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Claudio Linzola, con domicilio eletto presso l&#8217;avvocato Claudio Linzola, con studio ubicato in Milano, via Hoepli, n. 3; </p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Milano, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Elena Maria Ferrandini, domiciliato presso gli Uffici dell&#8217;Avvocatura comunale di Milano, ubicati in Milano, via della Guastalla, n. 6; </p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Immobiliare G. &amp; B. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Boetto e Matteo Peverati, con domicilio eletto pressi gli avvocati Francesco Boetto e Matteo Peverati, con studio ubicato in Milano, piazza Eleonora Duse, n. 3; </p>
<p style="text-align: center;">per l&#8217;ottemperanza previa emanazione di misura cautelare:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della sentenza resa dal TAR Lombardia, Milano, Sezione II, n. 2060 del 3.11.2020, che ha annullato, in parte, il permesso di costruire n. 139 del 23.4.2019 rilasciato dal Comune di Milano.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso ed i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Milano e di Immobiliare G. &amp; B. s.r.l.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l &#8216;art. 114 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le ordinanze cautelari n. 1599/2019 e n. 774/2020 della Sezione rese nel giudizio R.G. 2191/2019;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la sentenza n. 2060/2020 della Sezione di cui si chiede l&#8217;ottemperanza;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza cautelare n. 47/2021 della Sezione;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore il dott. Lorenzo Cordi&#8217; nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi degli articoli 25, co. 1, del decreto-legge n. 137/2020, e 4, co. 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 70/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all&#8217;Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il sig. Stefano di Stefano propone ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 2060/2020 della Sezione che accoglie parzialmente il ricorso proposto avverso il permesso di costruire n. 139 del 23 aprile 2019 rilasciato dal comune di Milano alla Immobiliare G. &amp; B. s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In particolare, la sentenza indicata accoglie il primo motivo di ricorso con il quale il sig. Di Stefano deduce la violazione della previsione di cui all&#8217;articolo 87 del Regolamento edilizio comunale che consente di edificare in corrispondenza con la linea di confine costruzioni e recinzioni di altezza non superiore a tre metri; il sig. Di Stefano deduce, inoltre, come la previsione di cui all&#8217;articolo 86 del medesimo articolato normativo imponga il rispetto della distanza di cinque metri che, nel caso di specie, ritiene non sussistente. I rimanenti due motivi del ricorso per annullamento sono, invece, dichiarati rispettivamente infondato ed inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il sig. Di Stefano evidenzia come il comune di Milano ometta di dare esecuzione alla sentenza n. 2060/2020 nella parte in cui annulla parzialmente il titolo edilizio rilasciato. Chiede, quindi, al Tribunale di ordinare &#8220;<i>al Comune di Milano di dare esecuzione immediata, completa ed esaustiva alla pronuncia di codesto Ill.mo TAR n. 2060 del 3.11.2020</i>&#8220;. Il sig. Di Stefano formula, inoltre, domanda cautelare con la quale chiede al Tribunale di &#8220;<i>sospendere i lavori di costruzione in corso del nuovo edificio</i>&#8221; od assumere &#8220;<i>ogni altra decisone utile</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Resistono alla domanda il comune di Milano e la Società  controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Con ordinanza n. 47/2021 la Sezione respinge la domanda cautelare osservando come dal tenore della pronuncia si evinca come la stessa non imponga &#8220;<i>alcuna sospensione dei lavori ma la ricerca di una possibile soluzione che non pregiudichi le distanze tra edifici</i>&#8220;. Di conseguenza, &#8220;<i>la prosecuzione di tali lavori (non inibita neppure dalle precedenti ordinanze cautelari rese dalla Sezione nel giudizio di merito ed indicate in epigrafe) non costituisce attività  preclusa dal titolo giudiziale di cui si chiede l&#8217;ottemperanza</i>&#8220;. La Sezione fissa, inoltre, l&#8217;udienza del 1° aprile 2021 per la trattazione del merito del ricorso per ottemperanza.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In vista di tale udienza il sig. Di Stefano deposita memoria conclusiva con la quale insiste per l&#8217;accoglimento del ricorso evidenziando come il procedimento per l&#8217;esecuzione della sentenza sia avviato ma non concluso dall&#8217;Amministrazione. Osserva, invece, la controinteressata come la domanda debba rigettarsi in quanto l&#8217;Amministrazione provvede ad avviare il procedimento ed in seno a questo dovranno svolgersi accertamenti complessi anche al fine di verificare le emissioni acustiche provenienti dalla discoteca di proprietà  del sig. Di Stefano. Simile aspetto  evidenziato anche dal Comune che nota, inoltre, come &#8220;<i>l&#8217;Amministrazione potà  avere indicazioni sulle azioni da assumere per conformare l&#8217;attività  del ricorrente alla normativa</i>&#8221; all&#8217;esito di un giudizio proposto dal sig. Di Stefano avverso un provvedimento emesso dal Comune per irregolarità  edilizie (indicato come documento <i>sub</i>. 10 dal Comune ma, invero, non versato in atti). Il ricorrente e la controinteressata depositano, altresì, memorie di replica.</p>
<p style="text-align: justify;">7. All&#8217;udienza del 1° aprile 2021 (tenutasi con le modalità  indicate in epigrafe) la causa  trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il ricorso  fondato ai sensi e nei limiti di seguito indicati.</p>
<p style="text-align: justify;">9. La sentenza n. 2060/2020 annulla parzialmente il permesso di costruire impugnato evidenziando quanto segue: &#8220;<i>Il muro in esame consiste in una barriera di altezza pari a metri 7 che corre lungo il confine tra le proprietà . L&#8217;entità  dell&#8217;opera comporta, di conseguenza, l&#8217;applicazione della previsione di cui all&#8217;articolo 86 del regolamento comunale non potendo operare la diversa regola derogatoria contenuta nel successivo articolo 87 che ammette costruzioni sul confine se di altezza pari al massimo a tre metri. Tale previsione riguarda, inoltre, le mere recinzioni. Al contrario, l&#8217;opera in questione consiste, come detto, in una barriera di notevole altezza e di consistenza tale da doverla qualificare, ai fini in esame, come una nuova costruzione da sottoporre a distanza di metri cinque. Nè può ritenersi operante la previsione di cui all&#8217;articolo 87, primo punto, invocata dal Comune atteso che la convenzione a cui si riferisce l&#8217;Amministrazione non ricomprende anche il muro, oggetto di una prescrizione aggiuntiva al permesso</i> [&#038;].<i>La chiara portata del dato normativo regolamentare non consente di ammettere eccezioni motivate dalla funzione che l&#8217;opera intende assolvere, consistente nell&#8217;attenuazione del rumore proveniente dal locale del ricorrente, adibito a discoteca. La prescrizione imposta al permesso non può ritenersi, infatti, per tale motivo legittima in quanto, come osservato dal Comune, volta a mitigare il &#8220;clima acustico negativo provocato proprio dal ricorrente&#8221;. Una tale tesi non rinviene un apposito referente normativo abilitante, difettando una specifica deroga al regime delle distanze dettata da una simile esigenza. Di conseguenza il permesso di costruire deve ritenersi in parte qua illegittimo con conseguente annullamento della porzione del titolo oggetto di impugnazione</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">9.1. La sentenza precisa, inoltre, come l&#8217;oggetto dell&#8217;impugnazione sia circoscritto ad &#8220;<i>una prescrizione imposta</i> [dal Comune] <i>che si traduce nella necessità  di edificazione di una ulteriore opera a complemento dell&#8217;intervento</i>&#8220;. Prosegue la sentenza: &#8220;<i>la portata della statuizione di annullamento non investe, quindi, la legittimità  dell&#8217;intero edificio antistante ma va circoscritta all&#8217;oggetto del motivo. Di conseguenza, l&#8217;eventuale possibilità  o impossibilità  di svolgimento della funzione abitativa che  assolta dall&#8217;edificio antistante non costituisce questione attratta alla cognizione di questo Tribunale ma rimessa alla successiva attività  di attuazione del giudicato da parte dell&#8217;Amministrazione. La portata di annullamento della sentenza investe, infatti, la sola prescrizione relativa all&#8217;opera ulteriore; la portata conformativa si traduce, invece, nella necessità  di rispettare le distanze tra edifici nell&#8217;individuare soluzioni che eliminino o temperino le immissioni acustiche. Spetta, quindi, all&#8217;Amministrazione ricercare una possibile soluzione nel rispetto delle indicazioni contenute in sentenza, ivi compreso l&#8217;eventuale annullamento del titolo (ove possibile e ove una diversa soluzione progettuale non risulti in alcun modo realizzabile)</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">10. E&#8217;, quindi, la stessa Sezione a precisare la portata delle proprie statuizioni evidenziando:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>i</i>) da un lato, come la sentenza produca l&#8217;immediato effetto di annullare la prescrizione relativa alla barriera fonoassorbente;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>ii</i>) dall&#8217;altro, come i riflessi della caducazione di simile clausola sull&#8217;intero titolo non siano oggetto della domanda ma riguardino l&#8217;attività  di esecuzione della pronuncia.</p>
<p style="text-align: justify;">10.1. In relazione al profilo indicato alla lettera <i>i</i>) del precedente punto non si impongono attività  esecutive. In <i>parte qua</i>, la sentenza  auto-esecutiva sostanziandosi nell&#8217;annullamento di una prescrizione condizionante il titolo.</p>
<p style="text-align: justify;">10.2. Più complessa risulta l&#8217;attività  da porre in essere per conformare l&#8217;azione amministrativa alla statuizione giudiziale. Sul punto, deve, in primo luogo, escludersi che questo segmento della decisione si traduca nel dovere di annullamento integrale del titolo come pure richiesto da parte ricorrente nella memoria finale. Infatti, l&#8217;eventuale annullamento dell&#8217;intero titolo  ipotesi che la sentenza prefigura come possibile rimedio in autotutela nel caso in cui, all&#8217;esito degli accertamenti necessari, si verifichi l&#8217;impossibilità  di mantenere il titolo edilizio per l&#8217;uso abitativo al quale risulta preordinato. Nè, per converso, può accogliersi l&#8217;opposta tesi del Comune e della controinteressata secondo i quali non sarebbe predicabile un inadempimento da parte dell&#8217;Amministrazione che avvia l&#8217;apposito procedimento. E&#8217; agevole, infatti, osservare, come il mero avvio del procedimento non possa ritenersi adempimento integrale al titolo che specifica le attività  da porre in essere (individuazione di soluzioni che eliminino o riducano il possibile impatto delle immissioni acustiche) imponendo l&#8217;adozione delle misure conseguenziali. Nè, sul punto, risulta decisivo il documento tardivamente depositato dal comune di Milano che, secondo la difesa, testimonierebbe l&#8217;attività  svolta dal Comune. Infatti, prescindendo dalle ulteriori questioni che il documento pone (ivi compreso il procedimento edilizio a cui allude il comune di Milano nelle difese finali), il Collegio deve osservare come l&#8217;esecuzione non approdi ancora ad una decisione da parte dell&#8217;Amministrazione. E ciò, indubbiamente, sia per gli accertamenti da porre in essere che per le oggettive difficoltà  derivanti dall&#8217;emergenza sanitaria in corso. Situazioni che, tuttavia, non esonerano dalla chiusura del procedimento avviato. Spetta, quindi, alla controinteressata ed al Comune individuare la soluzione tecnica che consenta di ridurre l&#8217;effetto delle immissioni acustiche al fine di consentire l&#8217;uso abitativo dell&#8217;immobile a cui il titolo risulta preordinato. Nè un ostacolo sul punto può ritenersi derivante dalla chiusura delle attività  della discoteca in ragione delle misure connesse all&#8217;emergenza da Covid-19 ben potendosi porre in essere anche una possibile simulazione delle emissioni con l&#8217;accordo della parte ricorrente (tenuta, in tale ipotesi, a tale attività  in attuazione del principio di cooperazione all&#8217;adempimento che deriva dal canone di buona fede e correttezza) e secondo modalità  che assicurino la tutela della salute delle persone coinvolte. Spetta, inoltre, al Comune verificare le soluzioni progettuali (se presentate direttamente dalla controinteressata senza un previo concerto con il Comune) e, in particolare, vagliare l&#8217;idoneità  delle stesse a consentire un uso abitativo in ragione della loro capacità  di attutire i riflessi acustici. In ultimo, non osta all&#8217;espletamento di queste attività  il richiamo ad altro procedimento che vedrebbe interessato lo stesso ricorrente trattandosi di questioni che vanno oltre il perimetro decisorio sia della sentenza n. 2060/2020 che del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">11. All&#8217;espletamento delle attività  indicate al precedente punto si dovà  provvedersi entro un termine che, in considerazione della già  indicata emergenza sanitaria in corso e della complessità  degli accertamenti da effettuare, pare congruo fissare in giorni 90 dalla comunicazione della presente sentenza.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Decorso inutilmente il termine appena indicato al precedente punto subentreà  quale Commissario ad Acta il Segretario Generale della Regione Lombardia &#8211; di ciò informato dal ricorrente mediante comunicazione alla scadenza del termine &#8211; con facoltà  di individuare il Dipartimento o l&#8217;Ufficio regionale che, per le proprie competenze, risulti munito di cognizioni idonee per l&#8217;espletamento dell&#8217;incarico, affidato a tal fine l&#8217;incarico ad un dirigente o funzionario qualificato. In caso di subentro il Commissario ad Acta, avvalendosi eventualmente delle strutture e del personale del Comune di Milano, provvedeà  all&#8217;esecuzione della sentenza entro il termine di giorni 90 dall&#8217;insediamento secondo le modalità  indicate nella presente motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Le spese di lite del presente giudizio possono eccezionalmente compensarsi tenuto conto della reiezione della domanda di annullamento dell&#8217;intero titolo e, comunque, dell&#8217;intervenuto avvio del procedimento di esecuzione da parte dell&#8217;Amministrazione comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Grava, invece, sul Comune il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente per l&#8217;introduzione del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), </p>
<p style="text-align: justify;"><i>a</i>) accoglie il ricorso per l&#8217;ottemperanza alla sentenza n. 2060/2020 della Sezione nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l&#8217;effetto, ordina al comune di Milano di dare integrale esecuzione alla predetta sentenza entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia secondo le modalità  indicate in motivazione;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>b</i>) nomina quale Commissario ad Acta il Segretario Generale della Regione Lombardia con facoltà  di individuare il Dipartimento o l&#8217;Ufficio regionale che, per le proprie competenze, risulti munito di cognizioni idonee per l&#8217;espletamento dell&#8217;incarico, affidato a tal fine l&#8217;incarico ad un dirigente o funzionario qualificato, il quale provvedeà , in caso di mancata esecuzione del giudicato da parte del Comune resistente entro il termine indicato alla precedente lettera, alla sua esecuzione entro il termine di 90 giorni dall&#8217;insediamento, secondo le modalità  indicate in motivazione ed avvalendosi eventualmente delle strutture e del personale del Comune di Milano;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>c</i>) compensa le spese di lite del presente giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i>d</i>) pone a carico del comune di Milano il rimborso del contributo unificato versato da parte ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020 (convertito, con modificazione, dalla legge n. 176/2020), attraverso la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all&#8217;Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020 (pubblicato sulla G.U. &#8211; Serie Generale n. 7 dell&#8217;11 gennaio 2021), con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Italo Caso, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Lorenzo Cordi&#8217;, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Laura Patelli, Referendario</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-5-2009-n-864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-5-2009-n-864/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-5-2009-n-864/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.864</a></p>
<p>C. Piscitello Pres. R. Trizzino Est. N. Achour (Avv. D. Ascari) contro la Questura di Modena (Avvocatura dello Stato) sulla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di studio –Conversione in permesso per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-5-2009-n-864/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-5-2009-n-864/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. R. Trizzino Est.<br /> N. Achour (Avv. D. Ascari) contro la Questura di Modena (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Permesso di soggiorno per motivi di studio –Conversione in permesso per motivi di lavoro – Ammissibilità – Intervenuta scadenza del titolo di soggiorno per motivi di studio &#8211; Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>A fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello stato per svolgere una regolare attività lavorativa non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio (fattispecie in cui era stata prima assentita la conversione poi illegittimamente annullata perché medio tempore era scaduto il permesso di soggiorno per motivi di studio)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 480 del 2009, proposto da: <br />	<br />
<b>Achour Nabil</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Davide Ascari, domiciliato ai sensi dell’articolo 35 del R.D. n. 1054 del 1924 presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Questura di Modena</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>del decreto 10 febbraio 2009, con cui il Questore di Modena ha respinto l&#8217;istanza del ricorrente di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Questura di Modena;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Uditi nella camera di consiglio del 21 maggio 2009, relatore il Cons. Rosaria Trizzino, i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />	<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />	<br />
Atteso che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare sentenza resa in forma semplificata stante la manifesta fondatezza del ricorso per le seguenti ragioni in fatto e diritto:</p>
<p>I. &#8211; Con il ricorso in oggetto il ricorrente, cittadino tunisino, impugna il decreto del Questore di Modena in data 10 febbraio 2009, con cui è a seguito della reiezione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è stata respinta la conversione del permesso di soggiorno per motivi da studio a lavoro.<br />	<br />
Tale diniego è motivato sostanzialmente sulle seguenti considerazioni:<br />	<br />
i) il cittadino straniero, entrato in Italia con visto per motivi di studio, non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio perché non ha superato le prescritte verifiche di profitto;<br />	<br />
ii) non sussistono i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno da motivi di studio a motivi di lavoro subordinato perché l’autorizzazione al lavoro nell’ambito delle quote è stata rilasciata quando lo straniero non era più titolare del permesso di soggiorno per motivi di studio.<br />	<br />
II. &#8211; A sostegno del gravame deduce l’eccesso di potere per disparità di trattamento, manifesta mancanza di parametri di riferimento.<br />	<br />
III. – L’Amministrazione intimata si è formalmente costituita in giudizio e ha chiesto la reiezione del ricorso e dell’istanza cautelare.<br />	<br />
IV. – All’odierna Camera di consiglio il Collegio ha trattenuto la causa in decisione ritenendo fondate e assorbenti le seguenti considerazioni:<br />	<br />
&#8211; va innanzitutto precisato che in base all’articolo, comma 6, del DPR 31 agosto 1999 n. 394 il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote f<br />
&#8211; dagli atti di causa (v. anche relazione e documenti Questura di Modena) risulta che il ricorrente ha fatto ingresso in Italia il 29 agosto 2006 con visto di ingresso per motivi di studio (iscrizione a un corso di laurea triennale in lingue e letteratura<br />
&#8211; in data 21 dicembre 2007, giorno stabilito dall’articolo 6 lettera c) del D.P.C.M. 30 ottobre 2007 con cui sono state determinate a norma dell’articolo 3, comma 4 del d.lgs n. 286 del 1998 le quote flussi per l’anno 2007, il ricorrente richiedeva una qu<br />
&#8211; tale quota gli veniva concessa dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Modena il 10 ottobre 2008;<br />	<br />
&#8211; peraltro, nelle more e precisamente il 20 settembre 2008, il Questore di Modena emanava e notificava al ricorrente provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio motivato sul mancato superamento di una verifica di pro<br />
&#8211; a seguito di ciò lo Sportello Unico Immigrazione, ritenendo la quota concessa quando il medesimo non era più titolare del permesso di soggiorno, provvedeva a revocarla e conseguentemente la Questura di Modena negava la conversione del permesso di soggio<br />
V. – Ciò premesso in fatto e diritto il Collegio non può non rilevare l’errore in cui è incorsa l’Amministrazione nell’emanare il provvedimento di revoca della quota e la mancata conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato.<br />	<br />
Ed invero, a prescindere dalle date formali dei provvedimenti di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio (la cui scadenza – ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti (esami di profitto) va ragionevolmente commisurata alla durata dell’anno accademico 2006-2007), non può non considerarsi che l’iter procedimentale previsto per l’ottenimento di una quota di ingresso ai fini della conversione del permesso di soggiorno è del tutto indipendente dalla volontà del ricorrente.<br />	<br />
Conseguentemente, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello stato per svolgere una regolare attività lavorativa non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio.<br />	<br />
VI. – Tanto basta a ritenere l’illegittimità del diniego di conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro.<br />	<br />
Al ricorrente, quindi, se non sussistono altri specifici elementi ostativi, deve essere riconosciuta la validità della quota richiesta e concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.<br />	<br />
VII. – Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
Peraltro la fattispecie presenta tratti di peculiarità tali da indurre il Collegio compensare integralmente fra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, prima sezione, Accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21 maggio 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Sergio Fina, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/05/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-29-5-2009-n-864/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2009 n.864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-864/</guid>

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<p>Non va sospesa la sentenza che conferma il provvedimento comunale di revoca di permesso edilizio per la realizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione con sopraelevazione di un fabbricato uso albergo, atteso che la sanzione pecuniaria impugnata (189.000 €) e’ produttiva, come sanatoria atipica, dei medesimi effetti del titolo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-19-2-2008-n-864/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 19/2/2008 n.864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che conferma<br />
il provvedimento comunale di revoca di permesso edilizio per la realizzazione di  un intervento di demolizione e ricostruzione  con sopraelevazione di un fabbricato uso albergo, atteso che la sanzione pecuniaria impugnata (189.000 €) e’ produttiva, come sanatoria atipica, dei medesimi effetti del titolo abilitativo revocato, ai sensi della legge regionale invocata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 864/2008<br />
Registro Generale: 533/2008</p>
<p align=center><b>Sezione Quarta</b></p>
<p>Composto dai Signori:<br />
Pres. Giovanni Vacirca<br /> Cons. Luigi Maruotti<br />  Cons. Giuseppe Romeo<br />  Cons. Anna Leoni<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 19 Febbraio 2008<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>ALFIMARE S.N.C.</b><br /><b>BEROGNA FIORELLA</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti  FABIO NATALE, FERNANDO NATALE e MAURIZIO INFETTIcon domicilio  eletto in Roma  VIA SALUZZO, 8  presso FERNANDO NATALE</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ORBETELLO</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  NICOLA TAMBURROcon domicilio  eletto in Roma  VIA TAGLIAMENTO 55  presso NICOLA DI PIERRO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della sentenza del TAR  TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione III  4821/2007, resa tra le parti, concernente SANZIONE PECUNIARIA PER   OPERE  ABUSIVE  &#8211;  RIS. DANNO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di parziale inamissibilità e parziale rigetto, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ORBETELLO<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi,  altresì, per le parti l’avv. Natale e l’avv. Tamburro;</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di ricorso non paiono fondati essendo la sanzione pecuniaria impugnata produttiva dei medesimi effetti del titolo abilitativo revocato, ai sensi della legge regionale invocata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 533/2008).<br />
Spese compensate.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 19 Febbraio 2008<br />
L&#8217;ESTENSORE<br />
Sergio De Felice</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
Giovanni Vacirca</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />
Rosario Giorgio Carnabuci</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2006 n.864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-2-2006-n-864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-2-2006-n-864/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-2-2006-n-864/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2006 n.864</a></p>
<p>Pres. Orciuolo, Rel. Stanizzi Iannotta Grasso (Avv. L. Parrillo) C. Ministero della Difesa (Avvocatura Generale dello Stato) sui presupposti per l&#8217;applicazione del provvedimento di dimissioni d&#8217;autorità dal Corso di Allievo Ufficiale dell&#8217;Aeronautica, ex art. 10, comma 2, R. D. 25 marzo 1941, n. 475 Militare – Corso di allievo Ufficiale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-2-2006-n-864/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2006 n.864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-2-2006-n-864/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2006 n.864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo, Rel. Stanizzi<br /> Iannotta Grasso (Avv. L. Parrillo)	C. Ministero della Difesa (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui presupposti per l&#8217;applicazione del provvedimento di dimissioni d&#8217;autorità dal Corso di Allievo Ufficiale dell&#8217;Aeronautica, ex art. 10, comma 2, R. D. 25 marzo 1941, n. 475</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Militare – Corso di allievo Ufficiale – Occasionale episodio di assunzione di stupefacenti &#8211; Dimissioni d’autorità – Legittimità &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche in assenza di una accertata tossicodipendenza, l’assunzione occasionale di sostanze stupefacenti può sorreggere legittimamente il giudizio di non idoneità alla prosecuzione dal Corso di Allievo Ufficiale dell’Accademia Aeronautica ed altresì il provvedimento di dimissioni d’autorità ex art. 10, comma 2, del R. D. 25 marzo 1941, n. 475.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
DEL LAZIO<br />
ROMA – SEZIONE PRIMA bis<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Magistrati:<br />
#NOME?	 Presidente<br />	<br />
#NOME?	 Consigliere Rel. Est.<br />	<br />
#NOME?	 Consigliere <br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>S E N T E N Z A </b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Sul ricorso N. 923/1996 R.G. proposto dal</p>
<p>Sig. <b>Vincenzo IANNOTTA GRASSO</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Parrillo ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Castrense n. 7, presso lo studio dell’Avv. Armando Placidi;<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
il <B>MINISTERO DELLA DIFESA</B>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso il cui Ufficio sito in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è, ope legis, domiciliato;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER L&#8217;ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>&#8211; del D.M. 28 novembre 1995 avente ad oggetto le dimissioni di autorità del ricorrente dall’Accademia Aeronautica ai sensi dell’art. 10, comma 2, del R.D. 25 marzo 1941 n. 475;<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della Difesa;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla Pubblica Udienza del 31 ottobre 2005, l’Avv. Parrillo per la parte ricorrente e l’Avv. dello Stato Massimo Bachetti per l’Amministrazione resistente &#8211; Giudice relatore il Consigliere Elena Stanizzi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
F A T T O</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Espone in fatto l’odierno ricorrente, aspirante ufficiale servizi in forza all’Accademia Aeronautica, incorporato nel Corso Pegaso 4^, di essere stato – mediante adozione del gravato provvedimento, adottato su conforme proposta del Consiglio Permanente di Attitudine dell’Accademia &#8211; dimesso d’autorità da tale corso a decorrere dal 30 novembre 1995 e posto in congedo in relazione ad un episodio occorso in data 11 novembre 1995, in cui durante una ispezione in Accademia veniva sorpreso, assieme ad altri, nell’atto di assumere cocaina.<br />
Avverso tale provvedimento parte ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:<br />
&#8211; violazione dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. 25 marzo 1941 n. 472, modificato con D.P.R. 29 gennaio 1987 n. 98;<br />
&#8211; eccesso di potere per illogicità ed errata interpretazione di legge.<br />
Assume parte ricorrente l’illegittima applicazione della norma posta a fondamento del gravato provvedimento, la quale consente di disporre le dimissioni di autorità solo nelle ipotesi di abituale cattiva condotta o incomprensione o svogliatezza o di mancanze assai gravi determinanti indegnità alla carriera di ufficiale, cui non sarebbe asseritamente riconducibile la fattispecie in esame.<br />
Sostiene, inoltre, parte ricorrente, che la norma andrebbe applicata con rigore nei confronti dei frequentatori del primo anno di corso, mentre andrebbe interpretata con maggior favore nei confronti di chi, come il ricorrente, ha già superato il primo anno di corso, e nell’ambito di una valutazione complessiva della personalità e della condotta del militare.<br />
Nel ricostruire lo svolgersi dell’evento da cui è scaturita l’adozione del provvedimento recante le dimissioni d’autorità del ricorrente, ne sottolinea questi l’episodicità e la lieve entità, evidenziando la contraddittorietà tra le considerazioni svolte dal Consiglio Permanente di Attitudine circa la buona cura della persona e la correttezza militare, con la proposta di dimissioni dalla stessa formulata.<br />
Lamenta, infine, parte ricorrente la mancata effettuazione da parte dell’Amministrazione della Difesa di esami clinici volti ad appurare la positività agli stupefacenti.<br />
Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione con formula di rito.<br />
Con ordinanza n. 414/1996 è stata rigettata la domanda incidentale di sospensione degli effetti del gravato provvedimento.<br />
Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nella proprie deduzioni ulteriormente argomentando, ed evidenziando gli esiti negativi dei ripetuti accertamenti sanitari effettuati al fine di rilevare la sua eventuale positività alle sostanze stupefacenti.<br />
Alla Pubblica Udienza del 31 ottobre 2005, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D I R I T T O</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso il provvedimento – meglio indicato in epigrafe nei suoi estremi – con cui il ricorrente è stato dimesso d’autorità dall’Accademia Aeronautica, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del R.D. 25 marzo 1941 n. 475, a decorrere dal 30 novembre 1995.<br />
Il ricorso, per le considerazioni che si andranno ad esporre, non è meritevole di accoglimento.<br />
La vicenda su cui si innesta il gravato provvedimento trae origine dall’essere stato il ricorrente sorpreso, assieme ad altri, in possesso di cocaina e nell’atto di assumerla, nel corso di una ispezione nelle camere dell’Accademia avvenuta in data 11 novembre 1995.<br />
Il gravato provvedimento di dimissioni d’autorità del ricorrente è adottato in adesione alla conforme proposta espressa dal Consiglio Permanente di Attitudine nella seduta n. 2950 del 14 novembre 1995.<br />
Il Consiglio, nel riportare puntualmente la vicenda per come ricostruita dagli stessi soggetti in essa implicati, ha valutato il comportamento del ricorrente tale da “far ritenere che lo stesso non dia affidamento di buona riuscita nella carriera di Ufficiale”.<br />
Tanto premesso, va in primo luogo confutata la tesi, spesa da parte ricorrente a sostegno del ricorso, secondo cui, ai sensi dell’art. 10 del R.D. n. 472 del 1941, occorrerebbe una connotazione in termini di abitualità della cattiva condotta al fine di potersi disporre le dimissioni d’autorità dell’allievo.<br />
Dispone, difatti, il citato art. 10, come modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1987 n. 98, del R.D. n. 472 del 23 marzo 1941, recante l’ordinamento della regia accademia aeronautica, che “Durante il primo anno di corso o alla fine di esso gli allievi i quali, per scarsa attitudine professionale o militare in genere o per cattiva condotta o per deficienza fisica, non diano affidamento di buona riuscita nella carriera, sono dimessi dall’istituto. <br />
Tale dimissione può aver luogo, però, anche durante gli anni accademici successivi per coloro che dimostrassero abituale cattiva condotta o incomprensione o svogliatezza o si rendessero colpevoli di mancanze assai gravi determinanti indegnità alla carriera di ufficiale”.<br />
E’ di tutta evidenza, in esito all’esame dell’iter procedimentale confluito nell’adozione del gravato provvedimento, come la vicenda che ha dato luogo alla applicazione delle dimissioni d’autorità sia riconducibile alla previsione inerente l’essere incorsi in mancanze assai gravi determinanti indegnità alla carriera di ufficiale, non venendo quindi in rilievo una valutazione globale della condotta dell’allievo, la cui negativa caratterizzazione deve invece rivestire il carattere della abitualità affinché possano disporsi le dimissioni d’autorità dal corso.<br />
Peraltro, lo stesso Consiglio Permanente di Attitudine, nel verbale sopra citato, riferisce che “il rendimento fornito e la maturità militare raggiunta collocano l’Aspirante nella bassa media del Corso. Buona la cura della persona e militarmente ha dimostrato di essere molto corretto. Deve comunque mostrare più entusiasmo, iniziativa e vincere la sua naturale introversione”.<br />
Non viene, dunque, in questione una abituale cattiva condotta, quanto un episodio, qualificabile quale grave mancanza, cui annettere valenza negativa in ordine alla futura carriera da ufficiale, con conseguente piena conformità dell’operato dell’Amministrazione alla normativa di riferimento, non potendo la rilevata correttezza del ricorrente mostrata sul piano militare neutralizzare la rilevanza di singoli comportamenti contrastanti con le norme di disciplina, particolarmente rigida e fortemente sentita nell’ambito di che trattasi.<br />
Nelle superiori considerazioni risiede inoltre l’infondatezza della proposta censura di contraddittorietà dell’operato del Consiglio Permanente di Attitudine, non essendo ravvisabile alcun contrasto tra il positivo giudizio complessivo della carriera dell’allievo e la valutazione inerente un singole episodio, di per sé sufficiente a sorreggere la decisionedi disporre le dimissioni d’autorità del ricorrente.<br />
Né l’invocato minor rigore che dovrebbe mostrarsi nei confronti di chi ha già superato il primo anno di corso trova alcun fondamento normativo, riguardando il comma 2 dell’art. 10 del R.D. n. 472 del 1941 – cui va ascritta la fattispecie in esame – proprio gli allievi degli anni succesivi al primo.<br />
Quanto alla valutazione circa la gravità dell’evento e della sua incidenza in termini di prognosi sul futuro della carriera da Ufficiale, rileva il Collegio che, anche in assenza di una accertata tossicodipendenza, l’assunzione occasionale di sostanze stupefacenti legittimamente può sorreggere un giudizio di non idoneità alla prosecuzione del corso in Accademia, anche in considerazione delle alte finalità di formazione annesse allo stesso, trattandosi di comportamento comunque severamente censurabile nello specifico ambito e sintomatico della possibilità di cedimenti che non danno garanzia di una buona riuscita nella carriera da Ufficiale.<br />
Peraltro, in ordine alla veridicità storica dei fatti, non sussistono dubbi, per averli anche lo stesso ricorrente confermati.<br />
Non riveste, dunque, alcun utile rilievo il mancato accertamento da parte dell’Amministrazione della positività del ricorrente alle sostanze stupefacenti, né tale rilievo può annettersi agli esiti negativi degli accertamenti svolti dal ricorrente, non essendo in alcun modo necessaria, ai fini della sussistenza di un legittimo fondamento per l’adozione del gravato provvedimento, una situazione di accertata tossicodipendenza, essendo invece sufficiente, come dianzi esposto, l’essere incorso il ricorrente in una grave mancanza cui legittimamente riconnettere un giudizio di indegnità alla carriera di ufficiale.<br />
Giudizio che, pare utile ricordare, in quanto espressione di discrezionalità assai lata impingente, per taluni profili, nel merito dell’azione amministrativa, è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo in presenza di macroscopici profili di manifesta irrazionalità, incoerenza, ingiustizia, così da comportare un vizio della funzione, nella fattispecie in esame nonriscontrabili.<br />
In conclusione, alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, il ricorso in esame, stante la rilevata infondatezza delle censure con esso proposte, va rigettato.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>P.Q.M.<br />
</b><br />
<b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
&#8211; Roma -Sezione Prima bis-</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Pronunciando sul ricorso N. 923/1996 R.G., come in epigrafe proposto, lo rigetta.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento a favore del Ministero della Difesa delle spese di giudizio che liquida forfettariamente in euro 1.000 (mille).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 31 ottobre 2005. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-7-2-2006-n-864/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/2/2006 n.864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/7/2005 n.864</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-7-2005-n-864/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-7-2005-n-864/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/7/2005 n.864</a></p>
<p>Pres. Speranza, Est. Manca Martena (Avv.ti L.Quinto, P.Quinto) c/ Ministero della Giustizia (Avv.ra dello Stato) ed altri. sulla sussistenza del fumus boni iuris ai fini dell&#8217;accoglimento della domanda cautelare presentata da un candidato agli esami di abilitazione per la professione di avvocato non ammesso alla prove orale Professioni e mestieri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-7-2005-n-864/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/7/2005 n.864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-7-2005-n-864/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/7/2005 n.864</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Speranza, Est. Manca<br /> Martena (Avv.ti L.Quinto, P.Quinto) c/ Ministero della Giustizia (Avv.ra dello Stato) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza del fumus boni iuris ai fini dell&#8217;accoglimento della domanda cautelare presentata da un candidato agli esami di abilitazione per la professione di avvocato non ammesso alla prove orale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Esami di abilitazione alla professione forense – Esami scritti – Esclusione del candidato – Giudizi analitici e sintetici della Commissione – Ricorso per sospensiva &#8211; Impugnazione dei giudizi &#8211; Fumus boni iuris – Sussiste &#8211; Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In considerazione dell’indirizzo che consente al giudice amministrativo una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica che ridimensiona la funzione di strumento di verifica estrinseca dell’operato della p.a. proprio della motivazione, è accolta la domanda cautelare presentata da un candidato agli esami di abilitazione per la professione di avvocato, impugnando i provvedimenti di giudizio analitici e sintetici della Commissione, qualora vanga allegato qualche motivo di sostanziale erroneità della votazione finale, fornendo concreti elementi, quanto meno indiziari, a sostegno della sufficienza dei propri elaborati in rapporto ai criteri di valutazione indicati dalla Commissione esaminatrice, pur se ampi e generali.(Nella fattispecie la parte ricorrente ha prodotto dei pareri pro veritate)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla sussistenza del fumus boni iuris ai fini dell&#8217;accoglimento della domanda cautelare presentata da un candidato agli esami di abilitazione per la professione di avvocato non ammesso alla prove orale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 864/05<br />
		Registro Generale:	1245/2005																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: EVASIO SPERANZA 	Presidente; LUIGI COSTANTINI 	Cons.;<br />
ETTORE MANCA 		Ref., relatore 																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>ORDINANZA</p>
<p></b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 Luglio 2005 <br />
Visto il ricorso 1245/2005  proposto da:</p>
<p><b>MARTENA IRENE</b> rappresentata e difesa da: QUINTO PIETRO QUINTO LUIGIcon domicilio eletto in LECCE  VIA GARIBALDI 43 presso QUINTO PIETRO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO LE</b> rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO DI TORINO </b><br />
rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATOcon domicilio eletto in LECCE VIA F.RUBICHI 23 presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, <br />
nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti di giudizio analitici e sintetici indicati nel verbale della 53^ adunanza in data 23/2/2005 della III^ Sottocommissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Torino, sessione 2004, per la correzione delle prove scritte degli elaborati provenienti dalla Corte d’Appello di Lecce, nonchè del conseguenziale provvedimento di non ammissione alla prova orale degli esami medesimi; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMMISSIONE ESAME DI AVVOCATO PRESSO CORTE D’APPELLO LE <br />
COMMISSIONE ESAMI AVVOCATO C/O CORTE D’APPELLO DI TORINO <br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA <br />
Udito il relatore Ref. ETTORE MANCA  e uditi altresì per le parti l’Avv. Luigi Quinto, per sè e in sostituzione dell’Avv. Pietro Quinto, e l’Avv. dello Stato Colangelo;<br />
Premesso che con altre ordinanze questo Tribunale ha respinto istanze cautelari relative ad esami di avvocato ritenendo che le lacune motivazionali dei giudizi espressi dalla Commissione non giustificavano in via autonoma l’accoglimento del ricorso poiché, “soprattutto in ragione dell’indirizzo che consente al giudice amministrativo una valutazione sulle manifestazioni di discrezionalità tecnica, così ridimensionando la funzione di strumento di verifica estrinseca dell’operato della p.a. proprio della motivazione, la parte sembra tenuta ad allegare qualche motivo di sostanziale erroneità della votazione finale, fornendo concreti elementi, quanto meno indiziari, a sostegno della sufficienza dei propri elaborati in rapporto ai criteri di valutazione indicati dalla Commissione esaminatrice, pur se ampi e generali quali quelli in oggetto”;<br />
osservato che, nel caso odiernamente in esame, il ricorrente ha accompagnato le censure relative alla legittimità formale degli atti impugnati, ed in particolare alla motivazione del provvedimento di sua non ammissione agli orali, con la produzione di pareri pro veritate con i quali vengono formulate, in maniera articolata e, almeno prima facie ragionevole, una pluralità di considerazioni tecnico-giuridiche nella direzione della sufficienza degli elaborati tali invece non reputati dalla Commissione;<br />
ritenuto dunque, per un verso, che le condivisibili considerazioni sull’inidoneità della motivazione formulata dalla Commissione sono in questo caso efficacemente assistite dalla prospettazione di un interesse di natura sostanziale della parte &#8211; quello al riconoscimento dell’erroneità della prima valutazione-; e, per altro verso, che l’apprezzabile contenuto dei predetti pareri rende il ricorso provvisto del necessario fumus anche con riguardo ai motivi concernenti il merito della valutazione medesima;  <br />
ritenuto pertanto che la Commissione dovrà svolgere, in diversa composizione, un nuovo giudizio sugli elaborati in parola, offrendo compiuta motivazione a sostegno delle proprie conclusioni;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art.21;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie (Ricorso numero 1245/2005) la suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, dispone che la Commissione, in diversa composizione, riesamini le prove scritte corredando il proprio giudizio con congrua motivazione.<br />
Fissa a tale scopo il termine del 20 settembre 2005.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>LECCE, li 27 Luglio 2005</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 27 luglio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-ordinanza-27-7-2005-n-864/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 27/7/2005 n.864</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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