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	<title>8615 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8615 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2020 n.8615</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-7-2020-n-8615/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-7-2020-n-8615/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2020 n.8615</a></p>
<p>Pres. M. Caminiti, Est. I. S. I. Pisano Parti: R. M. Todero + altri (E. P. Reale, R. M. Todero, A. Pruiti Ciarello, F. Tedeschini, N. Galati, V. Palumbo) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile (Avvocatura Generale dello Stato) Sull&#8217;accesso ai verbali del Comitato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-7-2020-n-8615/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2020 n.8615</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-7-2020-n-8615/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2020 n.8615</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. M. Caminiti, Est. I. S. I. Pisano Parti: R. M. Todero + altri (E. P. Reale, R. M. Todero, A. Pruiti Ciarello, F. Tedeschini, N. Galati, V. Palumbo) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;accesso ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico relativi all&#8217;emergenza Covid-19</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Accesso documentale &#8211; Accesso civico generalizzato &#8211; Canone ermeneutico &#8211; Completamento/inclusione &#8211; Integrazione &#8211; Ragioni.<br /> <br /> 2. Diritto di accesso &#8211; Atti presupposti &#8211; Conoscibilità  &#8211; Conseguenze &#8211; Covid 19 &#8211; DPCM &#8211; Atti endoprocedimentali &#8211; Accessibilità  &#8211; Ragione &#8211; Impatto sociale.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il rapporto tra le due generali discipline dell&#8217;accesso documentale e dell&#8217;accesso civico generalizzato non può essere letto unicamente e astrattamente, secondo un criterio di specialità  e, dunque, di esclusione reciproca, ma secondo un canone ermeneutico di completamento/inclusione, in quanto la logica di fondo sottesa alla relazione tra le discipline non è quella della separazione, ma quella dell&#8217;integrazione dei diversi regimi, pur nelle loro differenze.<br /> <br /> 2. La ratio dell&#8217;intera disciplina normativa in merito all&#8217;accesso impone di ritenere che, se l&#8217;ordinamento giuridico riconosce la pìù ampia trasparenza alla conoscibilità  anche di tutti gli atti presupposti all&#8217;adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l&#8217;accesso ad atti che si connotano per un particolare impatto sociale sui territori e sulla collettività  (nella specie gli atti prodromici all&#8217;adozione dei decreti per far fronte all&#8217;emergenza Covid &#8211; 19, in particolare i verbali del Comitato Tecnico Scientifico).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/07/2020<br /> <strong>N. 08615/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04120/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4120 del 2020, proposto da Rocco Mauro Todero, Vincenzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello, rappresentati e difesi dagli avvocati Ezechia Paolo Reale, Rocco Mauro Todero, Andrea Pruiti Ciarello, Federico Tedeschini, Nicola Galati, Vincenzo Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8221; della nota prot. Covid 25842 del 4/5/2020, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale è stato denegato l&#8217;accesso agli atti generalizzato su istanza dei ricorrenti;<br /> &#8221; della nota prot. RUS 0028170 del 13/5/2020, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale è stato denegato l&#8217;accesso agli atti generalizzato su istanza dei ricorrenti;<br /> &#8221; ove occorra, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 143/2011;<br /> &#8221; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale;<br /> <br /> Visto l&#8217;art.84 commi 5 e 6 d.l.n.18/2020, conv. in l. n.27/2020;<br /> Visto l&#8217;art.4 d.l. n.28/2020, conv. in l. n.70/2020;<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2020 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano, presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con il ricorso in epigrafe proposto ex art. 116 c.p.c., ritualmente notificato e depositato in data 8 giugno 2020, i ricorrenti impugnano, deducendone l&#8217;illegittimità  sotto vari profili, il diniego opposto dal Dipartimento della Protezione Civile -Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. Covid 25842 del 4/5/2020, in pari data comunicata a mezzo pec, e con altra consimile nota prot. RUS 0028170 del 13/5/2020, all&#8217;istanza di accesso civico generalizzato, proposta ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013, finalizzata all&#8217;ostensione di n. 5 verbali del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell&#8217;art. 2 dell&#8217;O.C.D.P.C. n. 360/2020, e precisamente:<br /> 1) del verbale del 28 febbraio 2020, citato nelle premesse del DPCM del 1° marzo 2020;<br /> 2) del verbale del 1° marzo 2020, citato, anch&#8217;esso nelle premesse del DPCM del 1° marzo 2020<br /> 3) del verbale del 7 marzo 2020, citato nelle premesse del DPCM dell&#8217;8 marzo 2020;<br /> 4) del verbale n.39 del 30 marzo 2020, citato nelle premesse del DPCM del 1° aprile 2020;<br /> 5) del verbale n.49 del 9 aprile 2020, citato nelle premesse del DPCM del 10 aprile 2020.<br /> Il rigetto dell&#8217;istanza, in particolare, veniva adottato dal Dipartimento della Protezione civile sulla motivazione che i suindicati verbali del Comitato Tecnico Scientifico sarebbero sottratti all&#8217;accesso ai sensi del combinato disposto di cui all&#8217; articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 con l&#8217;art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990, nonchè in virtà¹ dell&#8217;art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM n. 143/2011.<br /> In particolare, il diniego di accesso civico generalizzato veniva motivato dall&#8217;amministrazione argomentando che l&#8217;articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 esclude dall&#8217;accesso civico c.d. &#8220;generalizzato&#8221; di cui al comma 2 dell&#8217;art. 5, gli &#8220;altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità  o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;articolo 24 comma 1, della legge n. 241 del 1990&#8221;.<br /> Pìù specificatamente, l&#8217;articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990 prevede che il diritto di accesso è escluso: &#8220;c) nei confronti dell&#8217;attività  della pubblica amministrazione diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione&#8221;. Inoltre, con DPCM n. 143/2011, adottato in attuazione del comma 2 dell&#8217;art.24 sopracitato , è stata dettagliata l&#8217;esclusione del diritto di accesso per gli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra i quali rilevano, all&#8217;art. 1, comma 1, sub b) i &#8220;documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all&#8217;adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione&#8221;.<br /> I motivi di censura sono affidati a:<br /> 1. Violazione degli articoli 1 e 2 della Costituzione. Violazione degli articoli 22, 24 e seguenti della legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013. Eccesso di potere per sviamento: il presupposto da cui ha preso le mosse l&#8217;amministrazione resistente sarebbe palesemente errato, poichè i DDPCM adottati per fare fronte all&#8217;emergenza epidemiologica e in vista dei quali sono state richieste le valutazioni tecnico scientifiche del citato Comitato non sono atti normativi, nè atti amministrativi generali, ma pìù semplicemente, sono ordinanze contingibili e urgenti di cui hanno tutte le caratteristiche.<br /> 2. Violazione degli articoli 22, 24 e seguenti della legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013. Violazione dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta. Violazione delle linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all&#8217;accesso civico di cui all&#8217;arti. 5, comma 2, del D. L GS. n. 33/2013: anche a volere accogliere la tesi dell&#8217;amministrazione resistente, secondo cui i DDPCM oggetto del presente giudizio sarebbero atti normativi o amministrativi generali, i verbali del Comitato Tecnico Scientifico non rientrerebbero fra gli atti esclusi dall&#8217;accesso previsto dal D. Lgs. n. 33/2013: infatti l&#8217;art. 24 comma 1 lett. c), L. n. 241 del 1990, per il quale &quot;il diritto di accesso è escluso nei confronti dell&#8217;attività  della p.a. diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione&#8221;, esclude espressamente dal suo ambito di applicazione quelle attività  dell&#8217;amministrazione rivolte anche alla adozione ed alla approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non perchè quei procedimenti siano sottratti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini e non sia possibile nei loro confronti alcun tipo di accesso, ma solo perchè la trasparenza degli atti volti all&#8217;emanazione del piano &#8211; che era possibile giÃ  prima L. n. 241 del 1990 &#8211; continua ad essere disciplinata dalle norme speciali che la regolavano e che prevalgono pertanto su quelle generali.<br /> 3. Violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17, 19, 24 e 41 Costituzione. Violazione dell&#8217;articolo 24, comma 7, della Legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013: i verbali del Comitato tecnico scientifico di cui gli odierni ricorrenti hanno chiesto l&#8217;accesso generalizzato hanno rappresentato il supporto tecnico per provvedimenti straordinari che hanno ridotto ai minimi termini l&#8217;esercizio della libertà  personale, della libertà  di movimento, della libertà  di riunione, della libertà  religiosa, della libertà  d&#8217;impresa e del diritto al lavoro. La mancata conoscenza dei predetti verbali inciderebbe dunque: A) sotto il profilo della possibilità  di esercitare il diritto di difesa; B) all&#8217;interno del circuito Sovranità -Democrazia, sotto il profilo della possibilità  di esercitare l&#8217;ordinario controllo politico-democratico.<br /> 4. Violazione della Circolare n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Eccesso di potere per contraddittorietà . Il paragrafo 3, sotto paragrafo ii) della circolare della Presidenza del Consiglio n. 1/2019 prevede che &#8220;Come chiarito nella Circolare FOIA n. 2/2017 (Â§ 2.1), con il D.lgs. n. 97 del 2016 l&#8217;ordinamento italiano ha riconosciuto la liberta    di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità  all&#8217;art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo (CEDU). Dal carattere fondamentale del diritto di accesso generalizzato deriva che, nel definire le modalità  di attuazione di questo istituto con regolamento o circolare, le pubbliche amministrazioni possono disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non i profili di rilevanza esterna che incidono sull&#8217;estensione del diritto. Di conseguenza, le amministrazioni non potrebbero individuare con regolamento categorie di atti sottratte all&#8217;accesso generalizzato, come prevede invece l&#8217;art. 24, comma 2, l. n. 241 del 1990 in tema di accesso procedimentale.&#8221; La disciplina del DPCM n.143/2011, adottata in epoca antecedente al D. Lgs. n. 33/2013, non potrebbe dunque Ã² essere chiamata in causa per contrastare la richiesta di accesso generalizzato.<br /> 5. Violazione dell&#8217;articolo 117, comma 1, della Costituzione in relazione alla violazione dell&#8217;articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.<br /> L&#8217;amministrazione si è costituita in giudizio con articolata memoria opponendosi e nell&#8217;odierna camera di consiglio svolta da remoto, sentite le parti presenti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Tanto premesso, ritiene il Collegio di accogliere il ricorso, in considerazione della fondatezza della prima censura, con cui parte ricorrente contesta la qualificazione formale attribuita dall&#8217;amministrazione ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell&#8217;O.C.D.P.C. n. 630/2020 &#8211; che esprimerebbero &#8220;pareri prodromici all&#8217;adozione di atti amministrativi generali, o subordinatamente di atti normativi, di pianificazione e programmazione&#8221; sottratti all&#8217;accesso ai sensi dell&#8217;art.24 della L. n.241/90, con la conseguenza che il Comitato rientrerebbe a pieno titolo nell&#8217;elencazione degli organi di cui al citato articolo 1, comma 1, D.P.C.M. n.143/2011- e comunque la sussistenza di ragioni sostanziali ostative, nel caso in esame, all&#8217;esercizio del diritto di accesso.<br /> Ed invero, rileva il Collegio che i verbali in oggetto costituiscono, effettivamente, atti endoprocedimentali prodromici all&#8217;emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, al fine di indicare le misure necessarie ad evitare la diffusione del virus Covid &#8211; 19 sull&#8217;intero territorio nazionale, in forza della delega conferita dal Legislatore in particolare con l&#8217;art. 3 del richiamato D.L. n.6/2020, convertito con L. n. 13/2020 e con l&#8217;art. 2 del D. L. n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con L. n. 35/2020.<br /> E tuttavia, rileva il Collegio che a tali DDPCM., e quindi a maggior ragione ai presupposti pareri adottati dal Comitato tecnico scientifico nominato ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, non possa innanzitutto attribuirsi la qualificazione di atti normativi, tale da sottrarli all&#8217;accesso ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell&#8217;art. 1, comma 1 del DPCM n. 143/2011 (la cui impugnazione deve, dunque, ritenersi nel caso in esame ininfluente), in quanto privi del requisito dell&#8217;astrattezza e della capacità  di innovare l&#8217;ordinamento giuridico.<br /> Nè può ritenersi, comunque, che si tratti di atti amministrativi generali &#8211; con i quali hanno in comune unicamente la caratteristica della generalità  dei destinatari- del pari sottratti alla disciplina dell&#8217;accesso in esame ai sensi delle disposizioni richiamate, non per intrinseche esigenze di &#8220;segretezza&#8221;, quanto piuttosto perchè la legge assicura agli atti amministrativi generali e agli atti di pianificazione particolari forme di pubblicità  e trasparenza.<br /> Piuttosto, quanto ai DDPCM in argomento, va evidenziata la peculiare atipicità , che si connota da un lato per caratteristiche ben pìù assonanti con le ordinanze contingibili e urgenti (quali, ad esempio, gli stessi interventi di profilassi igienico-sanitaria a contenuto generale attuabili con decreto del ministro della sanità , il cui potere è stato effettivamente esercitato durante l&#8217;emergenza Covid-19 con le ordinanze 25/01/2020, 30/01/2020 e 20/03/2020 mediante provvedimenti aventi contenuto e caratteristiche di ordinanza contingibile e urgente ex artt. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, e 117 del d.lgs. 31/03/1998, n. 112., analogamente rivolte alla generalità  dei consociati), in quanto si tratta di provvedimenti adottati sulla base di presupposti assolutamente eccezionali e temporalmente limitati che, a differenza degli atti amministrativi generali tout court, consentono di derogare all&#8217;ordinamento giuridico anche imponendo, come nel caso in esame, obblighi di fare e di non fare (caratteristica questa che differenzia nettamente dagli atti amministrativi generali le ordinanze contingibili e urgenti, la cui giustificazione si rinviene nell&#8217;esigenza di apprestare alla pubblica utilità  adeguati strumenti per fronteggiare il verificarsi di situazioni caratterizzate da eccezionale urgenza, tali da non consentire l&#8217;utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall&#8217;ordinamento), ma dalle quali si differenziano per la carenza del presupposto della &#8220;contingibilità &#8220;, atteso che i DDPCM in questione riproducono contenuti giÃ  dettagliatamente evidenziati nei DD.LL. attributivi del potere presupposti.<br /> La possibilità  di utilizzo, in via del tutto residuale, di tale strumento, recando con sè l&#8217;inevitabile compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli aventi un contenuto tipico e indicati dalla legge, impone il rigoroso rispetto di precisi presupposti, la cui ricorrenza l&#8217;Amministrazione è tenuta ad appurare attraverso un&#8217;accurata istruttoria, nel rispetto dei limiti di carattere sostanziale e procedurale, non giustificandosi, altrimenti, la deviazione dal principio di tipicità  degli atti amministrativi (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 04/11/2019, n.5199; Cons. St., sez. V, 26 luglio 2016 n. 3369; id., 22 marzo 2016 n. 1189; id., 25 maggio 2015 n. 2967; Tar Campania, Napoli, sez. V, 9 novembre 2016 n. 5162; id., 10 settembre 2012 n. 3845; Tar Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2015 n. 479).<br /> La peculiare rilevanza sociale, il rilevante impatto sulla collettività  e sui territori &#8211; dapprima localizzati, e quindi sull&#8217;intero territorio nazionale &#8211; e, soprattutto, la necessità  di contemperare la tutela dell&#8217;interesse pubblico e del diritto alla salute con altri delicati interessi pubblici e privati in gioco, sulla base di quanto determinato dal legislatore ha determinato la necessità  &#8211; una volta dichiarato dal Governo lo stato di emergenza igienico-sanitaria con deliberazione del consiglio dei ministri 31/01/2020 &#8211; di attribuire il peculiare potere di emanazione di tali &#8220;atipici&#8221; atti di necessità  e urgenza, su proposta del Ministro della salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale l&#8217;art. 95, comma 1 Cost., attribuisce il compito, oltre che di dirigere la politica generale del Governo, di mantenere l&#8217;unità  di indirizzo politico ed amministrativo &#8220;promuovendo e coordinando la attività  dei Ministri&#8221;.<br /> Pìù specificatamente, in relazione alla situazione di emergenza dovuta all&#8217;epidemia da Covid &#8211; 19, il D.L. 23/02/2020, n. 6 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare un&#8217;emergenza sanitaria in conformità  all&#8217;art. 118, comma 1, Cost., con efficacia valida dapprima su ambiti territoriali delimitati, quindi sull&#8217;intero territorio nazionale (ferma restando, in sede locale, la possibilità  di adottare ordinanze contingibili e urgenti da parte dei presidenti delle regioni ai sensi della medesima normativa di rango primario e il potere di ordinanza contingibile e urgente dei sindaci ex art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267).<br /> In tal senso depone sia la lettera dell&#8217;art.3 del D.L. n.6/2020, convertito nella legge 05/03/2020, n. 13 &#8211; che al comma 2 richiama la possibilità  nelle more dell&#8217;adozione dei DDPCM, in casi di estrema necessità  e urgenza, di adottare altre tipologie di ordinanze contingibili e urgenti (ad esempio ai sensi dell&#8217;art.50 comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, c.d.TUEL e dell&#8217;art.32 della legge 23/12/1978, n. 833), e fa salve nelle more &#8220;ordinanze contingibili e urgenti&#8221; giÃ  adottate dal Ministero della Salute- che la ratio dei DDPCM in argomento, vincolati appunto alla necessità  di fronteggiare il diffondersi del Covid-19 mediante l&#8217;adozione di misure urgenti e temporalmente delimitate, impositive di obblighi di fare e di non fare &#8211; anche con riferimento a talune libertà  e diritti costituzionalmente sanciti- i cui effetti peraltro si sono giÃ  quasi interamente esauriti.<br /> In attuazione di tale D.L. sono stati emanati il DPCM 23/02/2020, con cui, tra l&#8217;altro, è stata istituita la cosiddetta &#8220;zona rossa&#8221; in parte della regione Lombardia e in un comune del Veneto; il DPCM 25/02/2020; il DPCM 01/03/2020, con cui sono stati individuati e definiti tre ambiti territoriali, prevedendo specifici obblighi e divieti differentemente graduati; il DPCM 04/03/2020, in materia di sospensione dell&#8217;attività  didattica e di taluni eventi; il DPCM 08/03/2020; il DPCM 09/03/2020; il DPCM 11/03/2020.<br /> Successivamente, l&#8217;art.1 comma 1 del D.L. 25/03/2020 n.19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35, ha previsto che &#8220;Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità  di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o pìù misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche pìù volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, e con possibilità  di modularne l&#8217;applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l&#8217;andamento epidemiologico del predetto virus.&#8221;.<br /> Inoltre, l&#8217;art.2 del D.L. n.19/2020, che si ritiene opportuno riportare nella sua interezza, ha stabilito che:<br /> &#8220;1. Le misure di cui all&#8217;articolo 1 sono adottate con uno o pìù decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell&#8217;interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonchè i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l&#8217;intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì¬ adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l&#8217;intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell&#8217;interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità , i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217;ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell&#8217;8 febbraio 2020.<br /> 2. Nelle more dell&#8217;adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità  e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all&#8217;articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell&#8217;articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.<br /> 3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell&#8217;articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure giÃ  adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell&#8217;8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell&#8217;11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.<br /> 4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all&#8217;articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br /> 5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto&#8221;.<br /> Come è noto, in attuazione del suindicato D.L. n. 19/2020, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35, sono stati adottati il DPCM 01/04/2020, contenente misure di coordinamento dell&#8217;efficacia dei DPCM emanati in attuazione del D.L. n. 6/2020; il DPCM 10/04/2020 e il DPCM 26/04/2020.<br /> Pìù di recente, con il D.L. 16/05/2020, n. 33, oggi in pendenza di conversione, sono state emanate ulteriori misure per fronteggiare il Covid-19, attuate con DPCM 17/05/2020 e DPCM 18/05/2020, di modifica in parte qua del precedente DPCM 17/05/2020.<br /> Per completezza, giova evidenziare che l&#8217;Amministrazione ha opposto all&#8217;ostensione dei richiamati verbali solo motivi &#8220;formali&#8221; attinenti alla qualificazione degli stessi come &#8220;atti amministrativi generali&#8221;, ma non ha opposto ragioni sostanziali attinenti ad esigenze oggettive di segretezza o comunque di riservatezza degli stessi al fine di tutelare differenti e prevalenti interessi pubblici o privati (v., ad esempio, T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 16/11/2018, n. 11125), tali da poter ritenere recessivo l&#8217;interesse alla trasparenza rispetto a quello della riservatezza (da ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen., 02/04/2020, n. 10).<br /> Tra l&#8217;altro la stessa Amministrazione nell&#8217;atto impugnato dopo aver espresso il diniego di accesso ai richiedenti ha concluso con formula illogica e contraddittoria precisando che &#8220;in ogni caso, resta salva la facoltà  per questa Amministrazione di valutare l&#8217;ostensibilità , qualora ritenuto opportuno, di tali verbali al termine dello stato di emergenza&#8221;.<br /> Del resto, come di recente la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, il rapporto tra le due discipline generali dell&#8217;accesso documentale e dell&#8217;accesso civico generalizzato non può essere letto unicamente e astrattamente, secondo un criterio di specialità  e, dunque, di esclusione reciproca, ma secondo un canone ermeneutico di completamento/inclusione, in quanto la logica di fondo sottesa alla relazione tra le discipline non è quella della separazione, ma quella dell&#8217;integrazione dei diversi regimi, pur nelle loro differenze, &#8220;in vista della tutela preferenziale dell&#8217;interesse conoscitivo che rifugge in sè da una segregazione assoluta &quot;per materia&quot; delle singole discipline (Cons. Stato Sez. IV, 20/04/2020, n. 2496).<br /> Ebbene, la ratio dell&#8217;intera disciplina normativa dell&#8217;accesso impone di ritenere che se l&#8217;ordinamento giuridico riconosce, ormai, la pìù ampia trasparenza alla conoscibilità  anche di tutti gli atti presupposti all&#8217;adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l&#8217;accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l&#8217;adozione dei descritti DDPCM, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività .<br /> Il ricorso in oggetto, assorbita ogni altra censura, deve pertanto essere accolto, in considerazione della natura degli atti chiesti in visione nonchè delle finalità  dello strumento dell&#8217;accesso civico generalizzato di cui all&#8217;art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che oltre a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche, ha anche la finalità  di promuovere, come nel caso in esame, la partecipazione al dibattito pubblico (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 29/04/2020, n. 4381; T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 28/03/2019, n. 4122).<br /> Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con conseguente ordine all&#8217;amministrazione di consentire l&#8217;accesso ai verbali richiesti mediante l&#8217;esibizione e il rilascio degli stessi, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.<br /> Nella peculiarità  della questione trattata il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l&#8217;integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dichiara l&#8217;obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della protezione civile di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l&#8217;istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.<br /> Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n.27/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Mariangela Caminiti, Presidente FF<br /> Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Gizzi, Consigliere<br /> </div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2020 n.8615</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Mariangela Caminiti, Presidente FF Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore PARTI: omissis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Tedeschini contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-7-2020-n-8615-2/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2020 n.8615</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mariangela Caminiti, Presidente FF Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore PARTI: omissis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Tedeschini  contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato</span></p>
<hr />
<p>I rapporti tra accesso documentale e accesso civico generalizzato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Accesso -accesso documentale e accesso civico generalizzato &#8211; rapporti tra le due discipline.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il rapporto tra le due discipline generali dell&#8217;accesso documentale e dell&#8217;accesso civico generalizzato non può essere letto unicamente e astrattamente, secondo un criterio di specialità  e, dunque, di esclusione reciproca, ma secondo un canone ermeneutico di completamento/inclusione, in quanto la logica di fondo sottesa alla relazione tra le discipline non è quella della separazione, ma quella dell&#8217;integrazione dei diversi regimi, pur nelle loro differenze, in vista della tutela preferenziale dell&#8217;interesse conoscitivo che rifugge in sè da una segregazione assoluta per materia delle singole discipline .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/07/2020<br /> <strong>N. 08615/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04120/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4120 del 2020, proposto da Rocco Mauro Todero, Vincenzo Palumbo, Andrea Pruiti Ciarello, rappresentati e difesi dagli avvocati Ezechia Paolo Reale, Rocco Mauro Todero, Andrea Pruiti Ciarello, Federico Tedeschini, Nicola Galati, Vincenzo Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8221; della nota prot. Covid 25842 del 4/5/2020, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale è stato denegato l&#8217;accesso agli atti generalizzato su istanza dei ricorrenti;<br /> &#8221; della nota prot. RUS 0028170 del 13/5/2020, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale è stato denegato l&#8217;accesso agli atti generalizzato su istanza dei ricorrenti;<br /> &#8221; ove occorra, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 143/2011;<br /> &#8221; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale;</p>
<p> Visto l&#8217;art.84 commi 5 e 6 d.l.n.18/2020, conv. in l. n.27/2020;<br /> Visto l&#8217;art.4 d.l. n.28/2020, conv. in l. n.70/2020;<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2020 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano, presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con il ricorso in epigrafe proposto ex art. 116 c.p.c., ritualmente notificato e depositato in data 8 giugno 2020, i ricorrenti impugnano, deducendone l&#8217;illegittimità  sotto vari profili, il diniego opposto dal Dipartimento della Protezione Civile -Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. Covid 25842 del 4/5/2020, in pari data comunicata a mezzo pec, e con altra consimile nota prot. RUS 0028170 del 13/5/2020, all&#8217;istanza di accesso civico generalizzato, proposta ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013, finalizzata all&#8217;ostensione di n. 5 verbali del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell&#8217;art. 2 dell&#8217;O.C.D.P.C. n. 360/2020, e precisamente:<br /> 1) del verbale del 28 febbraio 2020, citato nelle premesse del DPCM del 1° marzo 2020;<br /> 2) del verbale del 1° marzo 2020, citato, anch&#8217;esso nelle premesse del DPCM del 1° marzo 2020<br /> 3) del verbale del 7 marzo 2020, citato nelle premesse del DPCM dell&#8217;8 marzo 2020;<br /> 4) del verbale n.39 del 30 marzo 2020, citato nelle premesse del DPCM del 1° aprile 2020;<br /> 5) del verbale n.49 del 9 aprile 2020, citato nelle premesse del DPCM del 10 aprile 2020.<br /> Il rigetto dell&#8217;istanza, in particolare, veniva adottato dal Dipartimento della Protezione civile sulla motivazione che i suindicati verbali del Comitato Tecnico Scientifico sarebbero sottratti all&#8217;accesso ai sensi del combinato disposto di cui all&#8217; articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 con l&#8217;art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990, nonchè in virtà¹ dell&#8217;art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM n. 143/2011.<br /> In particolare, il diniego di accesso civico generalizzato veniva motivato dall&#8217;amministrazione argomentando che l&#8217;articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 esclude dall&#8217;accesso civico c.d. &#8220;generalizzato&#8221; di cui al comma 2 dell&#8217;art. 5, gli &#8220;altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità  o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;articolo 24 comma 1, della legge n. 241 del 1990&#8221;.<br /> Pìù specificatamente, l&#8217;articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990 prevede che il diritto di accesso è escluso: &#8220;c) nei confronti dell&#8217;attività  della pubblica amministrazione diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione&#8221;. Inoltre, con DPCM n. 143/2011, adottato in attuazione del comma 2 dell&#8217;art.24 sopracitato , è stata dettagliata l&#8217;esclusione del diritto di accesso per gli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra i quali rilevano, all&#8217;art. 1, comma 1, sub b) i &#8220;documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all&#8217;adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione&#8221;.<br /> I motivi di censura sono affidati a:<br /> 1. Violazione degli articoli 1 e 2 della Costituzione. Violazione degli articoli 22, 24 e seguenti della legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013. Eccesso di potere per sviamento: il presupposto da cui ha preso le mosse l&#8217;amministrazione resistente sarebbe palesemente errato, poichè i DDPCM adottati per fare fronte all&#8217;emergenza epidemiologica e in vista dei quali sono state richieste le valutazioni tecnico scientifiche del citato Comitato non sono atti normativi, nè atti amministrativi generali, ma pìù semplicemente, sono ordinanze contingibili e urgenti di cui hanno tutte le caratteristiche.<br /> 2. Violazione degli articoli 22, 24 e seguenti della legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013. Violazione dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta. Violazione delle linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all&#8217;accesso civico di cui all&#8217;arti. 5, comma 2, del D. L GS. n. 33/2013: anche a volere accogliere la tesi dell&#8217;amministrazione resistente, secondo cui i DDPCM oggetto del presente giudizio sarebbero atti normativi o amministrativi generali, i verbali del Comitato Tecnico Scientifico non rientrerebbero fra gli atti esclusi dall&#8217;accesso previsto dal D. Lgs. n. 33/2013: infatti l&#8217;art. 24 comma 1 lett. c), L. n. 241 del 1990, per il quale &quot;il diritto di accesso è escluso nei confronti dell&#8217;attività  della p.a. diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione&#8221;, esclude espressamente dal suo ambito di applicazione quelle attività  dell&#8217;amministrazione rivolte anche alla adozione ed alla approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non perchè quei procedimenti siano sottratti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini e non sia possibile nei loro confronti alcun tipo di accesso, ma solo perchè la trasparenza degli atti volti all&#8217;emanazione del piano &#8211; che era possibile giÃ  prima L. n. 241 del 1990 &#8211; continua ad essere disciplinata dalle norme speciali che la regolavano e che prevalgono pertanto su quelle generali.<br /> 3. Violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17, 19, 24 e 41 Costituzione. Violazione dell&#8217;articolo 24, comma 7, della Legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013: i verbali del Comitato tecnico scientifico di cui gli odierni ricorrenti hanno chiesto l&#8217;accesso generalizzato hanno rappresentato il supporto tecnico per provvedimenti straordinari che hanno ridotto ai minimi termini l&#8217;esercizio della libertà  personale, della libertà  di movimento, della libertà  di riunione, della libertà  religiosa, della libertà  d&#8217;impresa e del diritto al lavoro. La mancata conoscenza dei predetti verbali inciderebbe dunque: A) sotto il profilo della possibilità  di esercitare il diritto di difesa; B) all&#8217;interno del circuito Sovranità -Democrazia, sotto il profilo della possibilità  di esercitare l&#8217;ordinario controllo politico-democratico.<br /> 4. Violazione della Circolare n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Eccesso di potere per contraddittorietà . Il paragrafo 3, sotto paragrafo ii) della circolare della Presidenza del Consiglio n. 1/2019 prevede che &#8220;Come chiarito nella Circolare FOIA n. 2/2017 (Â§ 2.1), con il D.lgs. n. 97 del 2016 l&#8217;ordinamento italiano ha riconosciuto la liberta    di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità  all&#8217;art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo (CEDU). Dal carattere fondamentale del diritto di accesso generalizzato deriva che, nel definire le modalità  di attuazione di questo istituto con regolamento o circolare, le pubbliche amministrazioni possono disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non i profili di rilevanza esterna che incidono sull&#8217;estensione del diritto. Di conseguenza, le amministrazioni non potrebbero individuare con regolamento categorie di atti sottratte all&#8217;accesso generalizzato, come prevede invece l&#8217;art. 24, comma 2, l. n. 241 del 1990 in tema di accesso procedimentale.&#8221; La disciplina del DPCM n.143/2011, adottata in epoca antecedente al D. Lgs. n. 33/2013, non potrebbe dunque Ã² essere chiamata in causa per contrastare la richiesta di accesso generalizzato.<br /> 5. Violazione dell&#8217;articolo 117, comma 1, della Costituzione in relazione alla violazione dell&#8217;articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.<br /> L&#8217;amministrazione si è costituita in giudizio con articolata memoria opponendosi e nell&#8217;odierna camera di consiglio svolta da remoto, sentite le parti presenti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Tanto premesso, ritiene il Collegio di accogliere il ricorso, in considerazione della fondatezza della prima censura, con cui parte ricorrente contesta la qualificazione formale attribuita dall&#8217;amministrazione ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell&#8217;O.C.D.P.C. n. 630/2020 &#8211; che esprimerebbero &#8220;pareri prodromici all&#8217;adozione di atti amministrativi generali, o subordinatamente di atti normativi, di pianificazione e programmazione&#8221; sottratti all&#8217;accesso ai sensi dell&#8217;art.24 della L. n.241/90, con la conseguenza che il Comitato rientrerebbe a pieno titolo nell&#8217;elencazione degli organi di cui al citato articolo 1, comma 1, D.P.C.M. n.143/2011- e comunque la sussistenza di ragioni sostanziali ostative, nel caso in esame, all&#8217;esercizio del diritto di accesso.<br /> Ed invero, rileva il Collegio che i verbali in oggetto costituiscono, effettivamente, atti endoprocedimentali prodromici all&#8217;emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, al fine di indicare le misure necessarie ad evitare la diffusione del virus Covid &#8211; 19 sull&#8217;intero territorio nazionale, in forza della delega conferita dal Legislatore in particolare con l&#8217;art. 3 del richiamato D.L. n.6/2020, convertito con L. n. 13/2020 e con l&#8217;art. 2 del D. L. n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con L. n. 35/2020.<br /> E tuttavia, rileva il Collegio che a tali DDPCM., e quindi a maggior ragione ai presupposti pareri adottati dal Comitato tecnico scientifico nominato ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, non possa innanzitutto attribuirsi la qualificazione di atti normativi, tale da sottrarli all&#8217;accesso ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell&#8217;art. 1, comma 1 del DPCM n. 143/2011 (la cui impugnazione deve, dunque, ritenersi nel caso in esame ininfluente), in quanto privi del requisito dell&#8217;astrattezza e della capacità  di innovare l&#8217;ordinamento giuridico.<br /> Nè può ritenersi, comunque, che si tratti di atti amministrativi generali &#8211; con i quali hanno in comune unicamente la caratteristica della generalità  dei destinatari- del pari sottratti alla disciplina dell&#8217;accesso in esame ai sensi delle disposizioni richiamate, non per intrinseche esigenze di &#8220;segretezza&#8221;, quanto piuttosto perchè la legge assicura agli atti amministrativi generali e agli atti di pianificazione particolari forme di pubblicità  e trasparenza.<br /> Piuttosto, quanto ai DDPCM in argomento, va evidenziata la peculiare atipicità , che si connota da un lato per caratteristiche ben pìù assonanti con le ordinanze contingibili e urgenti (quali, ad esempio, gli stessi interventi di profilassi igienico-sanitaria a contenuto generale attuabili con decreto del ministro della sanità , il cui potere è stato effettivamente esercitato durante l&#8217;emergenza Covid-19 con le ordinanze 25/01/2020, 30/01/2020 e 20/03/2020 mediante provvedimenti aventi contenuto e caratteristiche di ordinanza contingibile e urgente ex artt. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, e 117 del d.lgs. 31/03/1998, n. 112., analogamente rivolte alla generalità  dei consociati), in quanto si tratta di provvedimenti adottati sulla base di presupposti assolutamente eccezionali e temporalmente limitati che, a differenza degli atti amministrativi generali tout court, consentono di derogare all&#8217;ordinamento giuridico anche imponendo, come nel caso in esame, obblighi di fare e di non fare (caratteristica questa che differenzia nettamente dagli atti amministrativi generali le ordinanze contingibili e urgenti, la cui giustificazione si rinviene nell&#8217;esigenza di apprestare alla pubblica utilità  adeguati strumenti per fronteggiare il verificarsi di situazioni caratterizzate da eccezionale urgenza, tali da non consentire l&#8217;utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall&#8217;ordinamento), ma dalle quali si differenziano per la carenza del presupposto della &#8220;contingibilità &#8220;, atteso che i DDPCM in questione riproducono contenuti giÃ  dettagliatamente evidenziati nei DD.LL. attributivi del potere presupposti.<br /> La possibilità  di utilizzo, in via del tutto residuale, di tale strumento, recando con sè l&#8217;inevitabile compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli aventi un contenuto tipico e indicati dalla legge, impone il rigoroso rispetto di precisi presupposti, la cui ricorrenza l&#8217;Amministrazione è tenuta ad appurare attraverso un&#8217;accurata istruttoria, nel rispetto dei limiti di carattere sostanziale e procedurale, non giustificandosi, altrimenti, la deviazione dal principio di tipicità  degli atti amministrativi (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 04/11/2019, n.5199; Cons. St., sez. V, 26 luglio 2016 n. 3369; id., 22 marzo 2016 n. 1189; id., 25 maggio 2015 n. 2967; Tar Campania, Napoli, sez. V, 9 novembre 2016 n. 5162; id., 10 settembre 2012 n. 3845; Tar Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2015 n. 479).<br /> La peculiare rilevanza sociale, il rilevante impatto sulla collettività  e sui territori &#8211; dapprima localizzati, e quindi sull&#8217;intero territorio nazionale &#8211; e, soprattutto, la necessità  di contemperare la tutela dell&#8217;interesse pubblico e del diritto alla salute con altri delicati interessi pubblici e privati in gioco, sulla base di quanto determinato dal legislatore ha determinato la necessità  &#8211; una volta dichiarato dal Governo lo stato di emergenza igienico-sanitaria con deliberazione del consiglio dei ministri 31/01/2020 &#8211; di attribuire il peculiare potere di emanazione di tali &#8220;atipici&#8221; atti di necessità  e urgenza, su proposta del Ministro della salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale l&#8217;art. 95, comma 1 Cost., attribuisce il compito, oltre che di dirigere la politica generale del Governo, di mantenere l&#8217;unità  di indirizzo politico ed amministrativo &#8220;promuovendo e coordinando la attività  dei Ministri&#8221;.<br /> Pìù specificatamente, in relazione alla situazione di emergenza dovuta all&#8217;epidemia da Covid &#8211; 19, il D.L. 23/02/2020, n. 6 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare un&#8217;emergenza sanitaria in conformità  all&#8217;art. 118, comma 1, Cost., con efficacia valida dapprima su ambiti territoriali delimitati, quindi sull&#8217;intero territorio nazionale (ferma restando, in sede locale, la possibilità  di adottare ordinanze contingibili e urgenti da parte dei presidenti delle regioni ai sensi della medesima normativa di rango primario e il potere di ordinanza contingibile e urgente dei sindaci ex art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267).<br /> In tal senso depone sia la lettera dell&#8217;art.3 del D.L. n.6/2020, convertito nella legge 05/03/2020, n. 13 &#8211; che al comma 2 richiama la possibilità  nelle more dell&#8217;adozione dei DDPCM, in casi di estrema necessità  e urgenza, di adottare altre tipologie di ordinanze contingibili e urgenti (ad esempio ai sensi dell&#8217;art.50 comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, c.d.TUEL e dell&#8217;art.32 della legge 23/12/1978, n. 833), e fa salve nelle more &#8220;ordinanze contingibili e urgenti&#8221; giÃ  adottate dal Ministero della Salute- che la ratio dei DDPCM in argomento, vincolati appunto alla necessità  di fronteggiare il diffondersi del Covid-19 mediante l&#8217;adozione di misure urgenti e temporalmente delimitate, impositive di obblighi di fare e di non fare &#8211; anche con riferimento a talune libertà  e diritti costituzionalmente sanciti- i cui effetti peraltro si sono giÃ  quasi interamente esauriti.<br /> In attuazione di tale D.L. sono stati emanati il DPCM 23/02/2020, con cui, tra l&#8217;altro, è stata istituita la cosiddetta &#8220;zona rossa&#8221; in parte della regione Lombardia e in un comune del Veneto; il DPCM 25/02/2020; il DPCM 01/03/2020, con cui sono stati individuati e definiti tre ambiti territoriali, prevedendo specifici obblighi e divieti differentemente graduati; il DPCM 04/03/2020, in materia di sospensione dell&#8217;attività  didattica e di taluni eventi; il DPCM 08/03/2020; il DPCM 09/03/2020; il DPCM 11/03/2020.<br /> Successivamente, l&#8217;art.1 comma 1 del D.L. 25/03/2020 n.19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35, ha previsto che &#8220;Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità  di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o pìù misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche pìù volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, e con possibilità  di modularne l&#8217;applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l&#8217;andamento epidemiologico del predetto virus.&#8221;.<br /> Inoltre, l&#8217;art.2 del D.L. n.19/2020, che si ritiene opportuno riportare nella sua interezza, ha stabilito che:<br /> &#8220;1. Le misure di cui all&#8217;articolo 1 sono adottate con uno o pìù decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell&#8217;interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonchè i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l&#8217;intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì¬ adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l&#8217;intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell&#8217;interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità , i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217;ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell&#8217;8 febbraio 2020.<br /> 2. Nelle more dell&#8217;adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità  e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all&#8217;articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell&#8217;articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.<br /> 3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell&#8217;articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure giÃ  adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell&#8217;8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell&#8217;11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.<br /> 4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all&#8217;articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br /> 5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto&#8221;.<br /> Come è noto, in attuazione del suindicato D.L. n. 19/2020, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35, sono stati adottati il DPCM 01/04/2020, contenente misure di coordinamento dell&#8217;efficacia dei DPCM emanati in attuazione del D.L. n. 6/2020; il DPCM 10/04/2020 e il DPCM 26/04/2020.<br /> Pìù di recente, con il D.L. 16/05/2020, n. 33, oggi in pendenza di conversione, sono state emanate ulteriori misure per fronteggiare il Covid-19, attuate con DPCM 17/05/2020 e DPCM 18/05/2020, di modifica in parte qua del precedente DPCM 17/05/2020.<br /> Per completezza, giova evidenziare che l&#8217;Amministrazione ha opposto all&#8217;ostensione dei richiamati verbali solo motivi &#8220;formali&#8221; attinenti alla qualificazione degli stessi come &#8220;atti amministrativi generali&#8221;, ma non ha opposto ragioni sostanziali attinenti ad esigenze oggettive di segretezza o comunque di riservatezza degli stessi al fine di tutelare differenti e prevalenti interessi pubblici o privati (v., ad esempio, T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 16/11/2018, n. 11125), tali da poter ritenere recessivo l&#8217;interesse alla trasparenza rispetto a quello della riservatezza (da ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen., 02/04/2020, n. 10).<br /> Tra l&#8217;altro la stessa Amministrazione nell&#8217;atto impugnato dopo aver espresso il diniego di accesso ai richiedenti ha concluso con formula illogica e contraddittoria precisando che &#8220;in ogni caso, resta salva la facoltà  per questa Amministrazione di valutare l&#8217;ostensibilità , qualora ritenuto opportuno, di tali verbali al termine dello stato di emergenza&#8221;.<br /> Del resto, come di recente la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, il rapporto tra le due discipline generali dell&#8217;accesso documentale e dell&#8217;accesso civico generalizzato non può essere letto unicamente e astrattamente, secondo un criterio di specialità  e, dunque, di esclusione reciproca, ma secondo un canone ermeneutico di completamento/inclusione, in quanto la logica di fondo sottesa alla relazione tra le discipline non è quella della separazione, ma quella dell&#8217;integrazione dei diversi regimi, pur nelle loro differenze, &#8220;in vista della tutela preferenziale dell&#8217;interesse conoscitivo che rifugge in sè da una segregazione assoluta &quot;per materia&quot; delle singole discipline (Cons. Stato Sez. IV, 20/04/2020, n. 2496).<br /> Ebbene, la ratio dell&#8217;intera disciplina normativa dell&#8217;accesso impone di ritenere che se l&#8217;ordinamento giuridico riconosce, ormai, la pìù ampia trasparenza alla conoscibilità  anche di tutti gli atti presupposti all&#8217;adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l&#8217;accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l&#8217;adozione dei descritti DDPCM, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività .<br /> Il ricorso in oggetto, assorbita ogni altra censura, deve pertanto essere accolto, in considerazione della natura degli atti chiesti in visione nonchè delle finalità  dello strumento dell&#8217;accesso civico generalizzato di cui all&#8217;art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che oltre a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche, ha anche la finalità  di promuovere, come nel caso in esame, la partecipazione al dibattito pubblico (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 29/04/2020, n. 4381; T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 28/03/2019, n. 4122).<br /> Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con conseguente ordine all&#8217;amministrazione di consentire l&#8217;accesso ai verbali richiesti mediante l&#8217;esibizione e il rilascio degli stessi, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.<br /> Nella peculiarità  della questione trattata il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l&#8217;integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dichiara l&#8217;obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della protezione civile di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l&#8217;istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.<br /> Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n.27/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Mariangela Caminiti, Presidente FF<br /> Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Gizzi, Consigliere</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2020 n.8615</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Mariangela Caminiti, Presidente FF, Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore; PARTI: (da Rocco Mauro T., Vincenzo P., Andrea P. C. , rappresentati e difesi dagli avvocati Ezechia Paolo Reale, Rocco Mauro T., Andrea P. C., Federico Tedeschini, Nicola Galati, Vincenzo P., con domicilio digitale come da PEC da Registri di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-sentenza-22-7-2020-n-8615-3/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Sentenza &#8211; 22/7/2020 n.8615</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Mariangela Caminiti, Presidente FF, Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore; PARTI:  (da Rocco Mauro T., Vincenzo P., Andrea P. C. , rappresentati e difesi dagli avvocati Ezechia Paolo Reale, Rocco Mauro T., Andrea P. C., Federico Tedeschini, Nicola Galati, Vincenzo P., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12)</span></p>
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<p>Atti e provvedimenti amministrativi  anti Covid-19 : I verbali del Comitato tecnico scientifico ex art. 2 OCDPC n. 360/2020.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Atti e provvedimenti amministrativi  anti Covid-19  &#8211;  verbali del Comitato tecnico scientifico ex art. 2 OCDPC n. 360/2020.</span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>I verbali del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell&#8217;art. 2 dell&#8217;O.C.D.P.C. n. 360/2020 costituiscono, atti endoprocedimentali prodromici all&#8217;emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, al fine di indicare le misure necessarie ad evitare la diffusione del virus Covid &#8211; 19 sull&#8217;intero territorio nazionale, in forza della delega conferita dal Legislatore in particolare con l&#8217;art. 3 del richiamato D.L. n.6/2020, convertito con L. n. 13/2020 e con l&#8217;art. 2 del D. L. n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con L. n. 35/2020.</em><br /> <em>A tali DDPCM., e quindi a maggior ragione ai presupposti pareri adottati dal Comitato tecnico scientifico nominato ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, non può innanzitutto attribuirsi la qualificazione di atti normativi, tale da sottrarli all&#8217;accesso ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell&#8217;art. 1, comma 1 del DPCM n. 143/2011 (la cui impugnazione deve, dunque, ritenersi nel caso in esame ininfluente), in quanto privi del requisito dell&#8217;astrattezza e della capacità  di innovare l&#8217;ordinamento giuridico. Nè può ritenersi che si tratti di atti amministrativi generali &#8211; con i quali hanno in comune unicamente la caratteristica della generalità  dei destinatari- del pari sottratti alla disciplina dell&#8217;accesso in esame ai sensi delle disposizioni richiamate, non per intrinseche esigenze di &#8220;segretezza&#8221;, quanto piuttosto perchè la legge assicura agli atti amministrativi generali e agli atti di pianificazione particolari forme di pubblicità  e trasparenza.</em><br /> <em>Dei DDPCM in argomento va evidenziata la peculiare atipicità , che si connota da un lato per caratteristiche ben pìù assonanti con le ordinanze contingibili e urgenti (quali, ad esempio, gli stessi interventi di profilassi igienico-sanitaria a contenuto generale attuabili con decreto del ministro della Sanità , il cui potere è stato effettivamente esercitato durante l&#8217;emergenza Covid-19 con le ordinanze 25/01/2020, 30/01/2020 e 20/03/2020 mediante provvedimenti aventi contenuto e caratteristiche di ordinanza contingibile e urgente ex artt. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, e 117 del d.lgs. 31/03/1998, n. 112., analogamente rivolte alla generalità  dei consociati), in quanto si tratta di provvedimenti adottati sulla base di presupposti assolutamente eccezionali e temporalmente limitati che, a differenza degli atti amministrativi generali tout court, consentono di derogare all&#8217;ordinamento giuridico anche imponendo, come nel caso in esame, obblighi di fare e di non fare (caratteristica questa che differenzia nettamente dagli atti amministrativi generali le ordinanze contingibili e urgenti, la cui giustificazione si rinviene nell&#8217;esigenza di apprestare alla pubblica utilità  adeguati strumenti per fronteggiare il verificarsi di situazioni caratterizzate da eccezionale urgenza, tali da non consentire l&#8217;utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall&#8217;ordinamento), ma dalle quali si differenziano per la carenza del presupposto della &#8220;contingibilità &#8220;, atteso che i DDPCM in questione riproducono contenuti giÃ  dettagliatamente evidenziati nei DD.LL. attributivi del potere presupposti.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/07/2020<br /> <strong>N. 08615/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04120/2020 REG.RIC.</strong><br /> </p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4120 del 2020, proposto da Rocco Mauro T., Vincenzo P., Andrea P. C. , rappresentati e difesi dagli avvocati Ezechia Paolo Reale, Rocco Mauro T., Andrea P. C. , Federico Tedeschini, Nicola Galati, Vincenzo P., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> &#8221; della nota prot. Covid 25842 del 4/5/2020, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale è stato denegato l&#8217;accesso agli atti generalizzato su istanza dei ricorrenti;<br /> &#8221; della nota prot. RUS 0028170 del 13/5/2020, comunicata a mezzo pec in pari data, con la quale è stato denegato l&#8217;accesso agli atti generalizzato su istanza dei ricorrenti;<br /> &#8221; ove occorra, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) n. 143/2011;<br /> &#8221; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale;<br /> <br /> Visto l&#8217;art.84 commi 5 e 6 d.l.n.18/2020, conv. in l. n.27/2020;<br /> Visto l&#8217;art.4 d.l. n.28/2020, conv. in l. n.70/2020;<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento per la Protezione Civile;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2020 il Cons. Ines Simona Immacolata Pisano, presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> Con il ricorso in epigrafe proposto ex art. 116 c.p.c., ritualmente notificato e depositato in data 8 giugno 2020, i ricorrenti impugnano, deducendone l&#8217;illegittimità  sotto vari profili, il diniego opposto dal Dipartimento della Protezione Civile -Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. Covid 25842 del 4/5/2020, in pari data comunicata a mezzo pec, e con altra consimile nota prot. RUS 0028170 del 13/5/2020, all&#8217;istanza di accesso civico generalizzato, proposta ai sensi dell&#8217;art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013, finalizzata all&#8217;ostensione di n. 5 verbali del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell&#8217;art. 2 dell&#8217;O.C.D.P.C. n. 360/2020, e precisamente:<br /> 1) del verbale del 28 febbraio 2020, citato nelle premesse del DPCM del 1° marzo 2020;<br /> 2) del verbale del 1° marzo 2020, citato, anch&#8217;esso nelle premesse del DPCM del 1° marzo 2020<br /> 3) del verbale del 7 marzo 2020, citato nelle premesse del DPCM dell&#8217;8 marzo 2020;<br /> 4) del verbale n.39 del 30 marzo 2020, citato nelle premesse del DPCM del 1° aprile 2020;<br /> 5) del verbale n.49 del 9 aprile 2020, citato nelle premesse del DPCM del 10 aprile 2020.<br /> Il rigetto dell&#8217;istanza, in particolare, veniva adottato dal Dipartimento della Protezione civile sulla motivazione che i suindicati verbali del Comitato Tecnico Scientifico sarebbero sottratti all&#8217;accesso ai sensi del combinato disposto di cui all&#8217; articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 con l&#8217;art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990, nonchè in virtà¹ dell&#8217;art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM n. 143/2011.<br /> In particolare, il diniego di accesso civico generalizzato veniva motivato dall&#8217;amministrazione argomentando che l&#8217;articolo 5-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 esclude dall&#8217;accesso civico c.d. &#8220;generalizzato&#8221; di cui al comma 2 dell&#8217;art. 5, gli &#8220;altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l&#8217;accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità  o limiti, inclusi quelli di cui all&#8217;articolo 24 comma 1, della legge n. 241 del 1990&#8221;.<br /> Pìù specificatamente, l&#8217;articolo 24, comma 1, della legge n. 241/1990 prevede che il diritto di accesso è escluso: &#8220;c) nei confronti dell&#8217;attività  della pubblica amministrazione diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione&#8221;. Inoltre, con DPCM n. 143/2011, adottato in attuazione del comma 2 dell&#8217;art.24 sopracitato , è stata dettagliata l&#8217;esclusione del diritto di accesso per gli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra i quali rilevano, all&#8217;art. 1, comma 1, sub b) i &#8220;documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all&#8217;adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione&#8221;.<br /> I motivi di censura sono affidati a:<br /> 1. Violazione degli articoli 1 e 2 della Costituzione. Violazione degli articoli 22, 24 e seguenti della legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013. Eccesso di potere per sviamento: il presupposto da cui ha preso le mosse l&#8217;amministrazione resistente sarebbe palesemente errato, poichè i DDPCM adottati per fare fronte all&#8217;emergenza epidemiologica e in vista dei quali sono state richieste le valutazioni tecnico scientifiche del citato Comitato non sono atti normativi, nè atti amministrativi generali, ma pìù semplicemente, sono ordinanze contingibili e urgenti di cui hanno tutte le caratteristiche.<br /> 2. Violazione degli articoli 22, 24 e seguenti della legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n. 33/2013. Violazione dell&#8217;articolo 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza manifesta. Violazione delle linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all&#8217;accesso civico di cui all&#8217;arti. 5, comma 2, del D. L GS. n. 33/2013: anche a volere accogliere la tesi dell&#8217;amministrazione resistente, secondo cui i DDPCM oggetto del presente giudizio sarebbero atti normativi o amministrativi generali, i verbali del Comitato Tecnico Scientifico non rientrerebbero fra gli atti esclusi dall&#8217;accesso previsto dal D. Lgs. n. 33/2013: infatti l&#8217;art. 24 comma 1 lett. c), L. n. 241 del 1990, per il quale &quot;il diritto di accesso è escluso nei confronti dell&#8217;attività  della p.a. diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione&#8221;, esclude espressamente dal suo ambito di applicazione quelle attività  dell&#8217;amministrazione rivolte anche alla adozione ed alla approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, non perchè quei procedimenti siano sottratti alla trasparenza e alla conoscenza dei cittadini e non sia possibile nei loro confronti alcun tipo di accesso, ma solo perchè la trasparenza degli atti volti all&#8217;emanazione del piano &#8211; che era possibile giÃ  prima L. n. 241 del 1990 &#8211; continua ad essere disciplinata dalle norme speciali che la regolavano e che prevalgono pertanto su quelle generali.<br /> 3. Violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 13, 16, 17, 19, 24 e 41 Costituzione. Violazione dell&#8217;articolo 24, comma 7, della Legge n. 241/1990. Violazione degli articoli 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013: i verbali del Comitato tecnico scientifico di cui gli odierni ricorrenti hanno chiesto l&#8217;accesso generalizzato hanno rappresentato il supporto tecnico per provvedimenti straordinari che hanno ridotto ai minimi termini l&#8217;esercizio della libertà  personale, della libertà  di movimento, della libertà  di riunione, della libertà  religiosa, della libertà  d&#8217;impresa e del diritto al lavoro. La mancata conoscenza dei predetti verbali inciderebbe dunque: A) sotto il profilo della possibilità  di esercitare il diritto di difesa; B) all&#8217;interno del circuito Sovranità -Democrazia, sotto il profilo della possibilità  di esercitare l&#8217;ordinario controllo politico-democratico.<br /> 4. Violazione della Circolare n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Eccesso di potere per contraddittorietà . Il paragrafo 3, sotto paragrafo ii) della circolare della Presidenza del Consiglio n. 1/2019 prevede che &#8220;Come chiarito nella Circolare FOIA n. 2/2017 (Â§ 2.1), con il D.lgs. n. 97 del 2016 l&#8217;ordinamento italiano ha riconosciuto la liberta    di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale, in conformità  all&#8217;art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo (CEDU). Dal carattere fondamentale del diritto di accesso generalizzato deriva che, nel definire le modalità  di attuazione di questo istituto con regolamento o circolare, le pubbliche amministrazioni possono disciplinare esclusivamente i profili procedurali e organizzativi di carattere interno, ma non i profili di rilevanza esterna che incidono sull&#8217;estensione del diritto. Di conseguenza, le amministrazioni non potrebbero individuare con regolamento categorie di atti sottratte all&#8217;accesso generalizzato, come prevede invece l&#8217;art. 24, comma 2, l. n. 241 del 1990 in tema di accesso procedimentale.&#8221; La disciplina del DPCM n.143/2011, adottata in epoca antecedente al D. Lgs. n. 33/2013, non potrebbe dunque Ã² essere chiamata in causa per contrastare la richiesta di accesso generalizzato.<br /> 5. Violazione dell&#8217;articolo 117, comma 1, della Costituzione in relazione alla violazione dell&#8217;articolo 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo.<br /> L&#8217;amministrazione si è costituita in giudizio con articolata memoria opponendosi e nell&#8217;odierna camera di consiglio svolta da remoto, sentite le parti presenti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Tanto premesso, ritiene il Collegio di accogliere il ricorso, in considerazione della fondatezza della prima censura, con cui parte ricorrente contesta la qualificazione formale attribuita dall&#8217;amministrazione ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell&#8217;O.C.D.P.C. n. 630/2020 &#8211; che esprimerebbero &#8220;pareri prodromici all&#8217;adozione di atti amministrativi generali, o subordinatamente di atti normativi, di pianificazione e programmazione&#8221; sottratti all&#8217;accesso ai sensi dell&#8217;art.24 della L. n.241/90, con la conseguenza che il Comitato rientrerebbe a pieno titolo nell&#8217;elencazione degli organi di cui al citato articolo 1, comma 1, D.P.C.M. n.143/2011- e comunque la sussistenza di ragioni sostanziali ostative, nel caso in esame, all&#8217;esercizio del diritto di accesso.<br /> Ed invero, rileva il Collegio che i verbali in oggetto costituiscono, effettivamente, atti endoprocedimentali prodromici all&#8217;emanazione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanati in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, al fine di indicare le misure necessarie ad evitare la diffusione del virus Covid &#8211; 19 sull&#8217;intero territorio nazionale, in forza della delega conferita dal Legislatore in particolare con l&#8217;art. 3 del richiamato D.L. n.6/2020, convertito con L. n. 13/2020 e con l&#8217;art. 2 del D. L. n. 19 del 25 marzo 2020, convertito con L. n. 35/2020.<br /> E tuttavia, rileva il Collegio che a tali DDPCM., e quindi a maggior ragione ai presupposti pareri adottati dal Comitato tecnico scientifico nominato ai sensi del D.L. 8 aprile 2020, non possa innanzitutto attribuirsi la qualificazione di atti normativi, tale da sottrarli all&#8217;accesso ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, della legge n. 241/1990 e dell&#8217;art. 1, comma 1 del DPCM n. 143/2011 (la cui impugnazione deve, dunque, ritenersi nel caso in esame ininfluente), in quanto privi del requisito dell&#8217;astrattezza e della capacità  di innovare l&#8217;ordinamento giuridico.<br /> Nè può ritenersi, comunque, che si tratti di atti amministrativi generali &#8211; con i quali hanno in comune unicamente la caratteristica della generalità  dei destinatari- del pari sottratti alla disciplina dell&#8217;accesso in esame ai sensi delle disposizioni richiamate, non per intrinseche esigenze di &#8220;segretezza&#8221;, quanto piuttosto perchè la legge assicura agli atti amministrativi generali e agli atti di pianificazione particolari forme di pubblicità  e trasparenza.<br /> Piuttosto, quanto ai DDPCM in argomento, va evidenziata la peculiare atipicità , che si connota da un lato per caratteristiche ben pìù assonanti con le ordinanze contingibili e urgenti (quali, ad esempio, gli stessi interventi di profilassi igienico-sanitaria a contenuto generale attuabili con decreto del ministro della sanità , il cui potere è stato effettivamente esercitato durante l&#8217;emergenza Covid-19 con le ordinanze 25/01/2020, 30/01/2020 e 20/03/2020 mediante provvedimenti aventi contenuto e caratteristiche di ordinanza contingibile e urgente ex artt. 32 della legge 23/12/1978, n. 833, e 117 del d.lgs. 31/03/1998, n. 112., analogamente rivolte alla generalità  dei consociati), in quanto si tratta di provvedimenti adottati sulla base di presupposti assolutamente eccezionali e temporalmente limitati che, a differenza degli atti amministrativi generali tout court, consentono di derogare all&#8217;ordinamento giuridico anche imponendo, come nel caso in esame, obblighi di fare e di non fare (caratteristica questa che differenzia nettamente dagli atti amministrativi generali le ordinanze contingibili e urgenti, la cui giustificazione si rinviene nell&#8217;esigenza di apprestare alla pubblica utilità  adeguati strumenti per fronteggiare il verificarsi di situazioni caratterizzate da eccezionale urgenza, tali da non consentire l&#8217;utile e tempestivo ricorso alle alternative ordinarie offerte dall&#8217;ordinamento), ma dalle quali si differenziano per la carenza del presupposto della &#8220;contingibilità &#8220;, atteso che i DDPCM in questione riproducono contenuti giÃ  dettagliatamente evidenziati nei DD.LL. attributivi del potere presupposti.<br /> La possibilità  di utilizzo, in via del tutto residuale, di tale strumento, recando con sè l&#8217;inevitabile compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli aventi un contenuto tipico e indicati dalla legge, impone il rigoroso rispetto di precisi presupposti, la cui ricorrenza l&#8217;Amministrazione è tenuta ad appurare attraverso un&#8217;accurata istruttoria, nel rispetto dei limiti di carattere sostanziale e procedurale, non giustificandosi, altrimenti, la deviazione dal principio di tipicità  degli atti amministrativi (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 04/11/2019, n.5199; Cons. St., sez. V, 26 luglio 2016 n. 3369; id., 22 marzo 2016 n. 1189; id., 25 maggio 2015 n. 2967; Tar Campania, Napoli, sez. V, 9 novembre 2016 n. 5162; id., 10 settembre 2012 n. 3845; Tar Puglia, Bari, sez. I, 24 marzo 2015 n. 479).<br /> La peculiare rilevanza sociale, il rilevante impatto sulla collettività  e sui territori &#8211; dapprima localizzati, e quindi sull&#8217;intero territorio nazionale &#8211; e, soprattutto, la necessità  di contemperare la tutela dell&#8217;interesse pubblico e del diritto alla salute con altri delicati interessi pubblici e privati in gioco, sulla base di quanto determinato dal legislatore ha determinato la necessità  &#8211; una volta dichiarato dal Governo lo stato di emergenza igienico-sanitaria con deliberazione del consiglio dei ministri 31/01/2020 &#8211; di attribuire il peculiare potere di emanazione di tali &#8220;atipici&#8221; atti di necessità  e urgenza, su proposta del Ministro della salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al quale l&#8217;art. 95, comma 1 Cost., attribuisce il compito, oltre che di dirigere la politica generale del Governo, di mantenere l&#8217;unità  di indirizzo politico ed amministrativo &#8220;promuovendo e coordinando la attività  dei Ministri&#8221;.<br /> Pìù specificatamente, in relazione alla situazione di emergenza dovuta all&#8217;epidemia da Covid &#8211; 19, il D.L. 23/02/2020, n. 6 ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare un&#8217;emergenza sanitaria in conformità  all&#8217;art. 118, comma 1, Cost., con efficacia valida dapprima su ambiti territoriali delimitati, quindi sull&#8217;intero territorio nazionale (ferma restando, in sede locale, la possibilità  di adottare ordinanze contingibili e urgenti da parte dei presidenti delle regioni ai sensi della medesima normativa di rango primario e il potere di ordinanza contingibile e urgente dei sindaci ex art. 50, comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267).<br /> In tal senso depone sia la lettera dell&#8217;art.3 del D.L. n.6/2020, convertito nella legge 05/03/2020, n. 13 &#8211; che al comma 2 richiama la possibilità  nelle more dell&#8217;adozione dei DDPCM, in casi di estrema necessità  e urgenza, di adottare altre tipologie di ordinanze contingibili e urgenti (ad esempio ai sensi dell&#8217;art.50 comma 5 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, c.d.TUEL e dell&#8217;art.32 della legge 23/12/1978, n. 833), e fa salve nelle more &#8220;ordinanze contingibili e urgenti&#8221; giÃ  adottate dal Ministero della Salute- che la ratio dei DDPCM in argomento, vincolati appunto alla necessità  di fronteggiare il diffondersi del Covid-19 mediante l&#8217;adozione di misure urgenti e temporalmente delimitate, impositive di obblighi di fare e di non fare &#8211; anche con riferimento a talune libertà  e diritti costituzionalmente sanciti- i cui effetti peraltro si sono giÃ  quasi interamente esauriti.<br /> In attuazione di tale D.L. sono stati emanati il DPCM 23/02/2020, con cui, tra l&#8217;altro, è stata istituita la cosiddetta &#8220;zona rossa&#8221; in parte della regione Lombardia e in un comune del Veneto; il DPCM 25/02/2020; il DPCM 01/03/2020, con cui sono stati individuati e definiti tre ambiti territoriali, prevedendo specifici obblighi e divieti differentemente graduati; il DPCM 04/03/2020, in materia di sospensione dell&#8217;attività  didattica e di taluni eventi; il DPCM 08/03/2020; il DPCM 09/03/2020; il DPCM 11/03/2020.<br /> Successivamente, l&#8217;art.1 comma 1 del D.L. 25/03/2020 n.19, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35, ha previsto che &#8220;Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus Covid-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità  di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o pìù misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche pìù volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, e con possibilità  di modularne l&#8217;applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l&#8217;andamento epidemiologico del predetto virus.&#8221;.<br /> Inoltre, l&#8217;art.2 del D.L. n.19/2020, che si ritiene opportuno riportare nella sua interezza, ha stabilito che:<br /> &#8220;1. Le misure di cui all&#8217;articolo 1 sono adottate con uno o pìù decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell&#8217;interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonchè i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l&#8217;intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì¬ adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l&#8217;intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell&#8217;interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma, al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati; ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità , i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217;ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell&#8217;8 febbraio 2020.<br /> 2. Nelle more dell&#8217;adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema necessità  e urgenza per situazioni sopravvenute le misure di cui all&#8217;articolo 1 possono essere adottate dal Ministro della salute ai sensi dell&#8217;articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.<br /> 3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell&#8217;articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure giÃ  adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell&#8217;8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell&#8217;11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.<br /> 4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto i termini per il controllo preventivo della Corte dei conti, di cui all&#8217;articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati in attuazione del presente decreto, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br /> 5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate ai sensi del presente decreto&#8221;.<br /> Come è noto, in attuazione del suindicato D.L. n. 19/2020, convertito nella legge 22/05/2020, n. 35, sono stati adottati il DPCM 01/04/2020, contenente misure di coordinamento dell&#8217;efficacia dei DPCM emanati in attuazione del D.L. n. 6/2020; il DPCM 10/04/2020 e il DPCM 26/04/2020.<br /> Pìù di recente, con il D.L. 16/05/2020, n. 33, oggi in pendenza di conversione, sono state emanate ulteriori misure per fronteggiare il Covid-19, attuate con DPCM 17/05/2020 e DPCM 18/05/2020, di modifica in parte qua del precedente DPCM 17/05/2020.<br /> Per completezza, giova evidenziare che l&#8217;Amministrazione ha opposto all&#8217;ostensione dei richiamati verbali solo motivi &#8220;formali&#8221; attinenti alla qualificazione degli stessi come &#8220;atti amministrativi generali&#8221;, ma non ha opposto ragioni sostanziali attinenti ad esigenze oggettive di segretezza o comunque di riservatezza degli stessi al fine di tutelare differenti e prevalenti interessi pubblici o privati (v., ad esempio, T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, 16/11/2018, n. 11125), tali da poter ritenere recessivo l&#8217;interesse alla trasparenza rispetto a quello della riservatezza (da ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen., 02/04/2020, n. 10).<br /> Tra l&#8217;altro la stessa Amministrazione nell&#8217;atto impugnato dopo aver espresso il diniego di accesso ai richiedenti ha concluso con formula illogica e contraddittoria precisando che &#8220;in ogni caso, resta salva la facoltà  per questa Amministrazione di valutare l&#8217;ostensibilità , qualora ritenuto opportuno, di tali verbali al termine dello stato di emergenza&#8221;.<br /> Del resto, come di recente la giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare, il rapporto tra le due discipline generali dell&#8217;accesso documentale e dell&#8217;accesso civico generalizzato non può essere letto unicamente e astrattamente, secondo un criterio di specialità  e, dunque, di esclusione reciproca, ma secondo un canone ermeneutico di completamento/inclusione, in quanto la logica di fondo sottesa alla relazione tra le discipline non è quella della separazione, ma quella dell&#8217;integrazione dei diversi regimi, pur nelle loro differenze, &#8220;in vista della tutela preferenziale dell&#8217;interesse conoscitivo che rifugge in sè da una segregazione assoluta &quot;per materia&quot; delle singole discipline (Cons. Stato Sez. IV, 20/04/2020, n. 2496).<br /> Ebbene, la ratio dell&#8217;intera disciplina normativa dell&#8217;accesso impone di ritenere che se l&#8217;ordinamento giuridico riconosce, ormai, la pìù ampia trasparenza alla conoscibilità  anche di tutti gli atti presupposti all&#8217;adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l&#8217;accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l&#8217;adozione dei descritti DDPCM, si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività .<br /> Il ricorso in oggetto, assorbita ogni altra censura, deve pertanto essere accolto, in considerazione della natura degli atti chiesti in visione nonchè delle finalità  dello strumento dell&#8217;accesso civico generalizzato di cui all&#8217;art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, che oltre a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull&#8217;utilizzo delle risorse pubbliche, ha anche la finalità  di promuovere, come nel caso in esame, la partecipazione al dibattito pubblico (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 29/04/2020, n. 4381; T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 28/03/2019, n. 4122).<br /> Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato con conseguente ordine all&#8217;amministrazione di consentire l&#8217;accesso ai verbali richiesti mediante l&#8217;esibizione e il rilascio degli stessi, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.<br /> Nella peculiarità  della questione trattata il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l&#8217;integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dichiara l&#8217;obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Dipartimento della protezione civile di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta con l&#8217;istanza di accesso di cui trattasi nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.<br /> Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. in l. n.27/2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Mariangela Caminiti, Presidente FF<br /> Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore<br /> Lucia Gizzi, Consigliere</div>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2009 n.8615</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-4-2009-n-8615/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-4-2009-n-8615/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-4-2009-n-8615/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2009 n.8615</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Mazziotti di Celso – P.M. Pivetti Pinatto (avv. Greca) c. Ministero della Giustizia, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione sulla lesione del prestigio del magistrato in caso di ritardo sistematico e prolungato nel deposito dei provvedimenti 1. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione –</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-8-4-2009-n-8615/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 8/4/2009 n.8615</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Vittoria – Rel. Mazziotti di Celso – P.M. Pivetti<br /> Pinatto (avv. Greca) c. Ministero della Giustizia, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione</span></p>
<hr />
<p>sulla lesione del prestigio del magistrato in caso di ritardo sistematico e prolungato nel deposito dei provvedimenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia civile – Ricorso in Cassazione – Vizi sentenza &#8211; Difetto di motivazione – Condizioni.	</p>
<p>2. – Pubblico impiego – Magistrati – Ritardo nel deposito provvedimenti – Lesione di per sé.	</p>
<p>3. – Pubblico impiego – Magistrati – Procedimento disciplinare – Valutazione gravità violazione e sanzione applicabile – Giudizio discrezionale Csm – Sindacabilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.– Per ottemperare all’obbligo di motivazione il giudice del merito non è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi incompatibili con la decisione adottata.	</p>
<p>2. – Il ritardo nel deposito dei provvedimenti, sistematico e prolungato, comporta di per sé lesione del prestigio sia del magistrato, cui quel ritardo risulti individualmente ascrivibile, sia dell’ordine giudiziario, e non abbisogna di specifica dimostrazione essendo sentite dalla coscienza sociale come sintomo di inefficienza intollerabile.	</p>
<p>3. – La valutazione della gravità della violazione disciplinare commessa da un magistrato e la determinazione della sanzione adeguata, rientrano tra gli apprezzamenti di merito attribuiti alla sezione disciplinare del Csm, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logico – giuridici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.8615</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-8615/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-8615/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-8615/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.8615</a></p>
<p>Pres. D’Alessandro, Est. Donadono Mirra Ciro (Avv. Romano Maria) contro Comune di Napoli (Avv.ti Edoardo Barone e Barbara Accattatis Chalons d’Oranges) sull&#8217;applicazione della l.r. n. 13 del 2000 in materia di regolarizzazione dei rapporti locativi 1. Edilizia residenziale pubblica – Eccesso di potere – Non sussiste &#8211; Nel caso di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Alessandro, Est. Donadono<br /> Mirra Ciro (Avv. Romano Maria) contro Comune di Napoli (Avv.ti Edoardo Barone e Barbara Accattatis Chalons d’Oranges)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;applicazione della l.r. n. 13 del 2000 in materia di regolarizzazione dei rapporti locativi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia residenziale pubblica – Eccesso di potere – Non sussiste &#8211; Nel caso di determinazioni emanate dall’Amministrazione nell’azione di recupero di un alloggio – Stretta osservanza della normativa vigente – Mancanza di motivazione</p>
<p>2.Edilizia residenziale pubblica – Applicabilità della l.r. n. 13 del 2000 in materia di regolarizzazione dei rapporti locativi – Limiti &#8211; In rapporto alla vecchia disciplina prevista dalla L.r. n. 18 del 1997 &#8211; Inapplicabilità di benefici ulteriori<br />
3. Edilizia residenziale pubblica – Termine per il rilascio dell’alloggio – Eccezioni – In caso di istanza di regolarizzazione – Applicabilità dell’art. 33 della L.r. 18 del 2000 &#8211; Rinvio all’art. 26 della L. n. 513 del 1997 in caso di diniego di sanatoria – Rilascio dell’alloggio entro 90 giorni dalla apposita intimazione dell’autorità competente</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le determinazioni applicative emanate dall’Amministrazione nel settore  dell’edilizia residenziale pubblica non hanno carattere discrezionale essendo strettamente vincolate alla normativa vigente in materia che contempla i requisiti e gli elementi idonei a selezionare i soggetti che hanno titolo a godere dell’intervento pubblico. Per cui nell’azione di recupero di un alloggio determinata dalla occupazione abusiva dello stesso non assume rilevanza la prospettazione dei profili sintomatici dell’eccesso di potere essendo richiesta la mera ricognizione della situazione contra legem senza una particolare motivazione.</p>
<p>2. Per quanto attiene le disposizioni dettate nella Regione Campania per la sanatoria delle situazioni di abusivismo abitativo la legge r. n. 12 del 2000 si limita ad estendere l’orizzonte temporale delle prescrizioni di cui alla precedente legge r. n. 18 del 1998 introducendo peraltro particolari condizioni ostative all’art. 2. Di conseguenza in una controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un’ordinanza sindacale di diffida al rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è infondato lamentare l’erronea applicazione della disciplina prevista dalla L.r. n. 18 del 1998 in luogo della successiva L.r. n. 13 del 2000 assumendo che quest’ultima non contemplerebbe alcun requisito di reddito ai fini della regolarizzazione in luogo di quelli in precedenza previsti .</p>
<p>3. L’ordinanza sindacale di diffida al rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica che segua un’istanza di regolarizzazione rientra nell’ambito applicativo dell’art. 33 della L.r. n. 18 del 2000. Quest’ultimo fa rinvio, nel caso di diniego di sanatoria, all’art. 26 della L. n. 513 del 1997 il quale prescrive che l’occupante abusivo è tenuto a rilasciare l’alloggio occupato senza titolo entro 90 giorni dalla apposita intimazione dell’autorità competente</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sull&#8217;applicazione della l.r. n. 13 del 2000 in materia di regolarizzazione dei rapporti locativi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  8615 reg. sent. anno   2004<br />
N.  6694  reg. gen. anno  2001<br />
N.  2772  reg. gen. anno  2002</p>
<p align=center><b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
sezione quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sui ricorsi riuniti n. 6694/01 e n. 2772/02 reg. gen. proposti da<br />
<b>Mirra Ciro</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Romano Maria, presso la stessa elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Cimbri n. 23,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Napoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Edoardo Barone e Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli al palazzo S. Giacomo in piazza Municipio presso l’avvocatura municipale,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; ric. n. 6694/01: della nota prot. n. 4629/AD del 28/3/2001, recante la diffida al rilascio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito alla via Anco Marzio n. 6, della nota prot. n. 3578 del 20/3/2001, concernente la reiezione della istanza di- ric. n. 2772/02: dell’ordinanza sindacale n. 89 del 6/2/2002 (prot. n. 12 del 29/1/2002), recante l’ordine di sgombero dell’alloggio, nonché degli atti connessi.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune, con i relativi allegati;<br />
viste le memorie difensive ed i documenti prodotti dalle parti;<br />
vista la documentazione prodotta dal Comune in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 364 del 29/7/2003;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
alla pubblica udienza del 5/2/2004, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>1. Con ricorso n. 6694/01 notificato il 31/5/2001, il sig. Ciro Mirra riferiva:<br />
&#8211; di occupare fin dagli anni ottanta, con la propria famiglia, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito alla via Anco Marzio n. 6 (edificio 58, scala B, piano 1, interno 3), a suo tempo spontaneamente abbandonato dall’originario assegnatario che- di aver sempre pagato il relativo canone;<br />
&#8211; di aver richiesto la regolarizzazione del rapporto locativo.<br />
Sennonché il Comune,  con le note prot. n. 4629/AD del 28/3/2001 e n. 3578 del 20/3/2001, comunicava la reiezione della istanza di regolarizzazione, per superamento del limite reddittuale previsto dalla normativa in materia, e diffidava il ricorrente a lasciar libero l’alloggio.<br />
Tali atti venivano impugnati dall’interessato.</p>
<p>2. Con ricorso n. 2772/02 notificato l’11 e 12/3/2002, il medesimo ricorrente impugnava l’ordinanza sindacale recante l’ordine di rilascio dell’alloggio in questione.</p>
<p>3. L’amministrazione comunale si costituiva in giudizio, resistendo alle impugnative.</p>
<p>4. Le domande incidentali di sospensione venivano accolte con ordinanze n. 2014 e n. 2016 dell’11/4/2002.</p>
<p>5. Con ordinanza n. 451 del 28/1/2003 veniva disposta la riunione del ricorso n. 6694/01 al ricorso n. 2772/02.</p>
<p>6. Con ordinanza n. 364 del 29/7/2003 venivano disposti incombenti istruttori, ai quali l’amministrazione dava esecuzione producendo la documentazione allegata alla nota n. 9382 del 30/9/2003.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Preliminarmente va confermata la riunione dei giudizi, attesa la connessione dei ricorsi in esame.</p>
<p>2. Con il primo ricorso (n. 6994/01) si lamenta che:<br />
&#8211; l’amministrazione, nonostante l’occupazione pacifica da parte del ricorrente per oltre un ventennio dell’alloggio, vorrebbe negare il diritto alla casa per la carenza del solo requisito reddittuale, omettendo di considerare la normativa di maggior favor<br />
&#8211; nel corso del pregresso periodo di occupazione il ricorrente avrebbe sempre pagato i canoni, documentando il possesso dei requisito, senza che il Comune sollevasse alcuna contestazione e senza che neppure procedesse alla regolarizzazione; <br />
&#8211; l’amministrazione, inoltre, avrebbe intimato lo sgombero senza aver previamente valutato la sussistenza dei presupposti per la sanatoria dell’occupazione abusiva, chiesta dall’interessato ai sensi della citata legge regionale n. 13 del 2000;<br />&#8211; tale legge prescinderebbe infatti da qualsiasi limite reddituale; sarebbe invece illegittima l’applicazione della normativa dettata in materia dalla legge regionale n. 18 del 1997;<br />&#8211; sarebbe disconosciuto il consolidamento della pretesa vantata dal ricorrente alla regolarizzazione del rapporto anche in base alla normativa pregressa;<br />&#8211; la diffida al rilascio dell’alloggio sarebbe immotivata e non conterrebbe una adeguata ponderazione dei contrapposti interessi;<br />&#8211; il lungo tempo trascorso avrebbe creato un legittimo affidamento alla detenzione dell’alloggio;<br />&#8211; neppure sarebbe indicata la sussistenza di un legittimo aspirante all’alloggio; <br />
&#8211; la diffida al rilascio entro 15 giorni sarebbe in contrasto con il maggior termine di 90 giorni previsto dall’art. 26 della legge n. 513 del 1977.</p>
<p>2.1. Al riguardo giova premettere che l’occupazione ed il godimento di fatto di alloggi popolari ed economici, in mancanza di un provvedimento di assegnazione, non sono idonei ad instaurare un valido ed efficace rapporto tra l’ente proprietario o gestore dell’immobile e l’occupante senza titolo.<br />
Infatti, la normativa che regola il settore dell’edilizia residenziale pubblica ha essenzialmente la finalità di garantire che gli alloggi costruiti con l’impiego di risorse pubbliche (che non sono certo illimitate) vengano e rimangano effettivamente impiegati per le finalità sociali all’uopo perseguite, consistenti nel soddisfacimento delle esigenze abitative dei nuclei familiari più bisognosi, evitando in particolare che gli alloggi disponibili siano distolti da tale destinazione.<br />
A tal scopo le disposizioni in materia di assegnazione delle “case popolari” contemplano i requisiti e gli elementi idonei a selezionare i soggetti che hanno titolo a godere dell’intervento pubblico.<br />
Le determinazioni applicative emanate dall’amministrazione non hanno carattere discrezionale, essendo piuttosto strettamente vincolate all’osservanza della normativa vigente, per cui non può assumere rilevanza la prospettazione di profili sintomatici dell’eccesso di potere.<br />
Come pure è da escludere, in linea di principio, che la tolleranza, o comunque l’inerzia manifestata dall’amministrazione, pur protratta per un lungo lasso di tempo, nei confronti di una situazione di occupazione senza titolo, siano idonee a determinare una acquiescenza della p.a. o un legittimo affidamento per l’interessato, che siano ostativi alla emanazione degli atti necessari per il ripristino della legalità.<br />
In tale quadro l’azione di recupero di un alloggio alla sua funzione sociale non richiede una particolare motivazione, essendo sufficiente la mera ricognizione della situazione determinata dalla occupazione abusiva dell’alloggio.</p>
<p>2.2. Tuttavia, nella Regione Campania, si sono susseguite nel tempo varie disposizioni dettate per la sanatoria delle situazioni di abusivismo abitativo.<br />
L’art. 11 della legge regionale n. 39 del 1993 ha previsto, per gli alloggi che alla data del 31/12/1992 risultassero occupati senza titolo, la possibilità di regolarizzare i rapporti locativi, previo accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti dall’art. 2 del d.P.R. n. 1035 del 1972 ed alle condizioni dettate dall’art. 53, co. 2, lett. b) e c) della legge n. 457 del 1978.<br />
Successivamente, l’art. 33 della legge regionale n. 18 del 1997 ha contemplato, per gli alloggi occupati alla data del 31/12/1994 senza provvedimento di assegnazione o a titolo precario, la regolarizzazione dei rapporti locativi, fatti salvi l’accertamento dei requisiti prescritti dall’art. 2 della stessa legge per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (con riferimento peraltro ai maggiori limiti reddituali previsti dall’art. 21) e l’osservanza delle condizioni previste dal già citato art. 53 della legge n. 457.<br />
Da ultimo la legge n. 13 del 2000 ha previsto, all’art. 1, che “per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica … che alla data del 31 dicembre 1998 risultassero occupati in mancanza dell’ordinanza del sindaco, di cui all’art. 11 della legge regionale 18/97, o di cui al provvedimento sindacale di requisizione o concessione in uso, i cui occupati non hanno potuto beneficiare delle disposizioni di cui all’art. 33 della legge regionale n. 18/97, gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei rapporti locativi”, precisando, all’art. 2, che “la regolarizzazione non può avvenire per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni” (soggetti destinatari di atti di decadenza o di annullamento dell’assegnazione, soggetti fruitori di alloggi di proprietà pubblica o beneficiari di contributi per la prima casa, soggetti condannati per reati associativi).</p>
<p>2.3. Orbene, dagli atti di causa risulta che il ricorrente ha presentato una prima istanza per la regolarizzazione nel 1994.<br />
Tale richiesta non ha avuto seguito. Tuttavia non risulta che l’interessato abbia contestato l’inerzia dell’amministrazione nelle forme e con i rimedi previsti dall’ordinamento.<br />
Successivamente lo stesso ricorrente ha presentato, in data 7/6/2000, una nuova domanda di regolarizzazione. Tale domanda, ancorché posteriore all’entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 2000, fa riferimento alla legge regionale n. 18 del 1997.<br />
Nondimeno il ricorrente lamenta che l’amministrazione abbia erroneamente applicato la suddetta legge del 1997, in luogo della successiva legge del 2000, assumendo che quest’ultima non contemplerebbe alcun requisito di reddito ai fini della regolarizzazione.<br />
Tale affermazione è però priva di fondamento. La legge del 2000 estende l’orizzonte temporale della precedente sanatoria del 1997, introducendo peraltro le particolari condizioni ostative di cui all’art. 2; ma ciò non può essere inteso nel senso che la regolarizzazione possa essere concessa a chiunque, anche in assenza dei requisiti specifici per l’accesso al godimento dell’edilizia residenziale pubblica. <br />
Una siffatta interpretazione implicherebbe la sottrazione del patrimonio edilizio destinato a sopperire al disagio abitativo dei nuclei familiari più bisognosi, con la conseguente distrazione di risorse in favore di soggetti che non hanno titolo alcuno ai relativi benefici; il che comporterebbe una violazione dei doveri di solidarietà economica e sociale, previsti anche dalla carta costituzionale.<br />
In definitiva, è inequivocamente desumibile dal quadro normativo che l’istituto della regolarizzazione non può comportare, per coloro che vogliono sanare una situazione di occupazione abusiva, benefici ulteriori rispetto a quelli espressamente ricavabili dalle norme eccezionali (e quindi di stretta interpretazione) all’uopo emanate. Tali benefici si sostanziano essenzialmente nell’esonero dalla partecipazione alle procedure concorsuali bandite, in via ordinaria, per l’assegnazione degli alloggi disponibili secondo l’ordine delle relative graduatorie, ma non possono invero determinare (in difetto di una esplicita disposizione e nei limiti di compatibilità con il quadro costituzionale) un completo sovvertimento del sistema di requisiti che legittimano l’accesso all’edilizia residenziale pubblica.<br />
Del resto l’art. 7 della legge regionale n. 13 del 2000 fa esplicito rinvio alla normativa dettata dalle altre leggi regionali in vigore ed, in tale espresso richiamo, si possono agevolmente comprendere le disposizioni regolanti appunto i requisiti per l’assegnazione degli alloggi in questione.</p>
<p>2.4. Nella specie è pacifico che il ricorrente ha, a suo tempo, occupato un alloggio senza averne diritto.<br />
Del pari è acclarato, sulla base peraltro degli elementi desumibili dalla domanda di regolarizzazione presentata dallo stesso ricorrente, che il medesimo non è in possesso di un requisito necessario per il conseguimento dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica, posto che il reddito complessivo convenzionale del nucleo familiare, valutato agli effetti dell’istanza di regolarizzazione del rapporto, supera il limite previsto dal combinato disposto degli artt. 2, 21 e 33 della legge regionale n. 18 del 1997 (cfr. nota di chiarimenti della 1^ Commissione assegnazione alloggi n. 1272 del 30/10/2003).</p>
<p>2.5. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la impugnata determinazione di reiezione della istanza di regolarizzazione si palesa pertanto immune dai vizi dedotti.</p>
<p>2.6. Per quanto riguarda il termine assegnato per il rilascio, deve rilevarsi che l’atto impugnato con il primo ricorso reca una mera diffida, priva di concreta e diretta attitudine lesiva, alla quale è successivamente seguito l’ordine di sgombero, che forma oggetto del secondo ricorso, di seguito esaminato.</p>
<p>3. Con il secondo ricorso (n. 2772/02), oltre a ribadirsi in via di illegittimità derivata le precedenti censure, si lamenta la violazione delle disposizioni procedimentali dettate dall’art. 30 ovvero dall’art. 33 della legge regionale n. 18 del 1997.</p>
<p>3.1. Invero, l’ordinanza impugnata fa applicazione dell’art. 30 della citata legge n. 18. Tale disposizione, che prevede la fissazione di un termine per il rilascio “non superiore a 60 giorni”, si riferisce tuttavia alle occupazioni senza titolo “al di fuori dei casi previsti dal successivo articolo 33”.<br />
Sennonché, nella specie, il recupero dell’alloggio fa seguito alla reiezione della istanza di regolarizzazione presentata dal ricorrente, per cui è da ritenere che il provvedimento rientri nell’ambito applicativo dell’art. 33 della ripetuta legge n. 18. <br />
Quest’ultimo fa rinvio, nel caso di diniego di sanatoria, all’art. 26 della legge n. 513 del 1977. Tale disposizione, a sua volta, prescrive che l’occupante abusivo è tenuto a rilasciare l’alloggio detenuto senza titolo entro novanta giorni dalla apposita intimazione dell’autorità competente.<br />
L’ordinanza impugnata, che assegna un termine di 15 giorni, si palesa pertanto illegittima.</p>
<p>3.2. Per le ulteriori doglianze dedotte dal ricorrente valgono le considerazioni esposte nel precedente paragrafo 2.</p>
<p>4. Attesa la parziale reciproca soccombenza, le spese di giudizio vanno compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, riuniti i giudizi, respinge il ricorso n. 6694/01 ed accoglie per quanto di ragione il ricorso n. 2772/02, con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 89 del 6/2/2002 (prot. n. 12 del 29/1/2002).<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, addì 5 febbraio 2004, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Carlo d’Alessandro				Presidente<br />	<br />
Fabio Donadono				consigliere  estensore<br />	<br />
Federica Tondin				referendario</p>
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