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	<title>8612 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8612 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2006 n.8612</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-18-10-2006-n-8612/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-18-10-2006-n-8612/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2006 n.8612</a></p>
<p>Pres. est. M. Abbruzzese Santaniello Antonio (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Ezio Maria Zuppardi) c. Ministero dell’Interno e Capo della Polizia di Stato (Avvocatura dello Stato) sull&#8217;accertamento del possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali da parte del personale dipendente della Polizia dello Stato 1. Sicurezza pubblica – Personale della Polizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-18-10-2006-n-8612/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2006 n.8612</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-18-10-2006-n-8612/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 18/10/2006 n.8612</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. est. M. Abbruzzese<br /> Santaniello Antonio (Avv.ti Giuseppe Abbamonte e Ezio Maria Zuppardi) c. Ministero dell’Interno e Capo della Polizia di Stato (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;accertamento del possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali da parte del personale dipendente della Polizia dello Stato</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sicurezza pubblica – Personale della Polizia di Stato – Possesso di requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio – Necessità di accertamento in capo ai candidati ai concorsi per l’accesso ex art. 1 D.M. n. 198/2003.</p>
<p>2. Sicurezza pubblica – Personale della Polizia di Stato – Possesso di requisiti di idoneità fisica e psichica – Necessità di accertamento mediante visite periodiche ex art. 2 D.M. n. 198/2003.</p>
<p>3. Sicurezza pubblica – Personale della Polizia di Stato – Giudizio di idoneità al servizio al di fuori delle visite programmate e periodiche – Evenienze predefinite ex art. 2, D.M. n. 198/2003 &#8211; Verifica di ulteriori circostanze – Necessità di adeguata motivazione ex art. 2, co. 3, ult. Parte, D.M. n. 198/2003.</p>
<p>4. Sicurezza pubblica – Personale della Polizia di Stato – Giudizio di idoneità al servizio al di fuori delle visite programmate e periodiche – Motivo delle precedenti destituzioni dichiarate illegittime – Non giustifica l’eccezionalità della visita in assenza di circostanze specifiche.</p>
<p>5. Sicurezza pubblica – Personale della Polizia di Stato – Possesso di requisiti di idoneità attitudinale al servizio – Accertamento ammissibile solo in capo ai candidati ai concorsi per l’accesso ex art. 1 D.M. n. 198/2003.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Al personale dipendente della Polizia dello Stato, in ragione della complessità e delicatezza della funzione attribuita, è richiesto il possesso di specifici requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio, normalmente accertati in capo ai candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia dello Stato ex art. 1 D.M. n. 198/2003.</p>
<p>2. Quanto ai requisiti fisici e psichici, gli stessi sono, tuttavia esigibili dall’Amministrazione per tutta la durata del rapporto d’impiego e la loro persistenza accertata mediante visite periodiche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalità stabiliti con decreto dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, secondo quanto disposto dall’art. 2, D.M. n. 198/2003.</p>
<p>3. L’art. 2 del D.M. n. 198/2003 àncora la potestà dell’Amministrazione di sottoporre il dipendente ad accertamento ad evenienze specifiche (istanze di congedo o aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, dispensa dal servizio per motivi di salute), tutte caratterizzate dalla manifestata insorgenza di patologie ammesse, acclarate o riconosciute. Ove non si verificano le circostanze specificamente previste dall’art. 2, D.M. n. 198/2003, il giudizio di idoneità può essere chiesto dall’Amministrazione, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio (il mero decorso del tempo in assenza dal servizio non costituisce una specifica circostanza  alla quale collegare la possibilità di effettuare il giudizio di idoneità, senza peraltro fare cenno alla necessità di dar corso alla visita per effetto di tale circostanza) (1).</p>
<p>4. L’occasione che ha dato origine alla disposta visita in corso di rapporto, in nessun caso può giustificarsi alla stregua dei fatti che hanno dato origine alle destituzioni, dichiarate illegittime, con la quale non può ipotizzarsi alcuna correlazione (2).</p>
<p>5. L’art. 2, D.M. n. 198/2006 fa riferimento ad accertamenti di idoneità in corso di servizio, ma li limita testualmente a quelli di tipo fisico e psichico, non già a quelli di tipo attitudinale, riservati ex art. 1 del medesimo D.M. ai soli candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia dello Stato.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, Ord. N. 4734/2004; TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 10217/2005.<br />
(2) Cfr., TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 10217/2005.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA    ITALIANA</b><br />
<b>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania</b><br />
<b>Sezione Sesta</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA<br />
in forma semplificata</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2006<br />
sul ricorso n.5630 del 2006 proposto da</p>
<p><B>SANTANIELLO ANTONIO</B>, rappresentato e difeso dagli avv.Giuseppe Abbamonte e Ezio Maria Zuppardi, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n.16 presso lo studio del primo,   <br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
</B>CONTRO<BR>
</p>
<p>
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
MINISTERO DELL’INTERNO</B>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, e <B>CAPO DELLA POLIZIA DI STATO</B>, rappresentati e difesi <i>ex lege</i> dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con questa domiciliato presso gli Uffici dell’Avvocatura in Napoli alla via A.Diaz n.11,  </p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento,</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>previa sospensiva, a) <i>in parte de qua</i> del Decreto del Capo della Polizia n.333-D/0169078 del 17.7.2006, con il quale è stata disposta la riammissione in servizio del ricorrente, nella parte in cui dispone di sottoporre il Santaniello agli accertamenti attitudinali e psicofisici di istituto, subordinando la riammissione all’esito favorevole di tali accertamenti; b) della nota a firma del Direttore della Divisione 1°, sezione Stato Giuridico del Ministero dell’Interno n.333-D/0169078 del 17.7.2006, con la quale è stata comunicata l’adozione del provvedimento impugnato sub “a”; c) di tutti gli atti, di contenuto sconosciuto, relativi allo svolgimento delle prove psico-attitudinali cui è stato sottoposto il ricorrente il giorno 24.7.2006 in Roma, con i quali è stata accertata l’inidoneità attitudinale al servizio in polizia del Santaniello, compreso il verbale n.1 di pari data emesso dalla Commissione competente a valutare l’idoneità del ricorrente e menzionato nei provvedimenti di cui <i>infra</i> alla lett. d); d) del verbale di notifica del 25.7.206 con il quale è stato comunicata al ricorrete la sua inidoneità al servizio; e) della nota del 27.7.06 a firma del Direttore della Divisione 1°, Sezione Stato Giuridico del Ministero dell’Interno, con la quale è stato comunicato al ricorrente che con provvedimento di pari data è stata disposta la sua cessazione dal servizio nell’Amministrazione di Polizia  a decorrere dal 28-7.2006 per accertata inidoneità attitudinale al servizio di Polizia: f) del provvedimento citato nella nota impugnata sub “e” di pari data; g) del decreto del Capo della Polizia con il quale il ricorrente è stato dichiarato non idoneo al servizio di polizia; h) di tutti gli atti antecedenti, connessi e consequenziali, comunque lesivi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente; <br />
Uditi i difensori presenti come da verbale di udienza, anche in ordine alla possibilità di definire il giudizio in forma semplificata; <br />
Ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all’art.9 della L.205/2000;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il ricorso in esame ha ad oggetto l’impugnativa degli atti con i quali, in sede di riammissione in servizio del ricorrente, vice sovrintendente di Polizia in servizio dal 1974, nei confronti dl quale erano stati annullati in sede giurisdizionale due successivi provvedimenti di destituzione, e già sospeso disciplinarmente dal servizio per la durata di sei mesi, il Capo della Polizia dapprima aveva disposto il previo accertamento dei requisiti fisici e psicoattitudinali e poi, all’esito del ritenuto giudizio negativo sulla sussistenza di detti requisiti, aveva disposto la sua definitiva cessazione dal servizio nell’Amministrazione di Polizia.   <br />
Il ricorso deduce:<br />
<u>1) Sviamento di potere</u>: la sottoposizione del Santaniello alle nuove visite attitudinali e mediche, non correlata al alcuna realtà di fatto, rappresenta solo il mezzo per impedire al ricorrente il ritorno in servizio; 2) <u>Violazione dell’art.3 della L. n.241/90. Eccesso di potere per carenza di puntuale motivazione. Sviamento. Manifesta ingiustizia. Presupposto erroneo, Violazione delle ordinanze del Consiglio di Stato, sez.IV, n.2207/2002 e n.4110/2002. Violazione dell’art. 2, comma III, D.M.30.6.2003, n.198</u>: a termini della epigrafata normativa, il giudizio di idoneità al servizio può essere chiesto dall’Amministrazione con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze d’ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio; nel caso di specie, il Ministero giustifica la visita solo in ragione del “lungo periodo di assenza dal servizio”, che non integra evidentemente la “specifica circostanza” richiesta dalla legge; peraltro, il procedimento disciplinare cui il Santaniello è stato sottoposto non ha avuto ad oggetto fatti per i quali potesse dubitarsi della sua capacità psico-attitudinale, ma solo fatti ritenuti in contrasto con i doveri d’ufficio (debiti contratti e non tempestivamente onorati); 3) <u>Violazione art.. 1 e 2 L. n.241/90. Violazione del principio per il quale l’Amministrazione non deve aggravare oltre il dovuto il procedimento. Disparità di trattamento. Violazione dell’art. 97 Cost</u>.: l’Amministrazione non doveva aggravare il procedimento di riammissione in servizio condizionandola al buon esito delle visite in assenza di concrete ragioni giustificanti le stesse; 4) <u>Sviamento sotto altro profilo e violazione del giusto procedimento</u>: il ricorrente avrebbe dovuto essere tempestivamente avvisato della volontà dell’Amministrazione di sottoporlo a nuove visite psico-attitudinali, così da consentirgli adeguata preparazione, atteso anche il carattere tecnico delle prove, di cui il ricorrente ha avuto notizia solo due giorni prima; 5) <u>Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 2°, L.1.4.1981, n.121. Violazione dell’art. 3 della L. n.241/90. Violazione art. 5 DPR 904/1983. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per falsità di presupposti</u>: i provvedimenti che dispongono la cessazione dal servizio non fanno riferimento ad alcuna delle specifiche cause di inidoneità che la normativa epigrafata indica come ostative all’impiego in polizia; gli stessi risultano pertanto anche del tutto carenti di motivazione.<br />
Si è costituita l’Amministrazione con atto di stile.<br />
All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 9 ottobre 2006, il Collegio riservava la causa in decisione.<br />
II. Il ricorso è fondato.<br />
II.1) Il ricorrente Santaniello, prima della disposta riammissione in servizio, è stato sottoposto agli accertamenti psico-attitudinali di cui agli artt. 2 e segg. del D.M.30.6.2003, n.198 e, giusta verbale del 25.7.2006, riconosciuto “non idoneo”, “visti i risultati conseguiti nelle prove attitudinali e le risultanze del colloquio”.<br />
II.2) Giova ricordare che il ricorrente fin dal 1974 ha prestato servizio nella Polizia di Stato, da cui è stato illegittimamente allontanato per effetto di due successivi provvedimenti di destituzione entrambi annullati in sede giurisdizionale (Cons. di Stato, n.6262/2005 e TAR Campania, n.20418/2005).<br />
II.3) Va del pari preliminarmente rammentato che al personale dipendente  della Polizia di Stato, in ragione della complessità e delicatezza della funzione attribuita, è richiesto il possesso di specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, normalmente accertati in capo ai candidati ai concorsi per l’accesso ai relativi ruoli, secondo le disposizioni previste dai regolamenti che disciplinano le procedure relative ai predetti concorsi (art. 1 D.M.30 giugno 2003, n.198); quanto ai requisiti fisici e psichici, gli stessi sono tuttavia esigibili dall’Amministrazione per tutta la durata del rapporto d’impiego e la loro persistenza accertata mediante “visite periodiche e accertamenti sanitari programmati e periodici secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, che tengono conto degli incarichi svolti, dell’età, dell’anzianità di servizio e dell’eventuale presenza di patologie pregresse o croniche” (art. 2 D.M.30 giugno 2003, n.198).<br />
Al di fuori delle visite programmate e periodiche, “il giudizio di idoneità al servizio…può essere chiesto dall’Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispensa dal servizio per motivi di salute oppure, con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanze rilevate d’ufficio dalle quali obiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio” (art. 2, comma 3, D.M. cit.).<br />
II.4) E’ quest’ultima disposizione che l’Amministrazione ha inteso applicare alla fattispecie in esame  (cfr. nota 17 luglio 2006, prot. n.333-D/0169078: “..considerato il lungo periodo di assenza dal servizio trascorso dalla data di cessazione ad oggi, lo stesso dovrà presentarsi, ai sensi dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno 30.6.2003, n.198, il 24.7.2006, alle ore 08, presso il Centro psicotecnico della Polizia di Stato sito in Roma, Viale Pretoriano, nr.13, per essere sottoposto prima ad accertamenti attitudinali dalla Commissione per la verifica della sussistenza dei requisiti attitudinali e poi, qualora dichiarato idoneo, dalla commissione per la valutazione medico-legale e l’idoneità dei dipendenti della Polizia di Stato”), con procedimento formalmente e sostanzialmente censurabile per più profili puntualmente evidenziati in ricorso.<br />
II.5) Il precitato art. 2, invero, pur ammettendo la possibilità per l’Amministrazione di sottoporre il personale a visite finalizzate ad accertarne la persistente idoneità al servizio (“fisica e psichica”), al di fuori delle visite periodiche di cui al secondo comma, nelle quali non rientra il caso di specie, àncora tale potestà (discrezionale) ad evenienze predefinite dalla norma (istanze di congedo o aspettativa per motivi di salute, ovvero di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità ovvero di dispensa dal servizio per motivi di salute), tutte caratterizzate dalla manifestata insorgenza di patologie ammesse, acclarate o riconosciute, peraltro comportanti vari effetti sul rapporto di impiego (congedo, aspettativa, dispensa, ecc.), che potenzialmente potrebbero incidere negativamente proprio sull’idoneità (fisica o psichica) del dipendente; a chiusura del sistema, ed ove non si verifichino gli eventi sopra ricordati, il giudizio di idoneità al servizio “può esser chiesto dall’Amministrazione…., con adeguata motivazione, in relazione a specifiche circostanza rilevate d’ufficio dalle quali obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio” (art.2, comma 3, ult. Parte D.M. cit.).<br />
II.6) Orbene, ritiene il Collegio che il mero decorso del tempo, invocato nel caso di specie per sottoporre il Santaniello a visita, non costituisca una “specifica circostanza” alla quale collegare la possibilità di effettuare il suddetto giudizio; e neppure che dalla stessa obbiettivamente emerga la necessità del suddetto giudizio, inferenza che peraltro neppure il provvedimento impugnato sub a) deduce, limitandosi invero a richiamare “il lungo periodo di assenza dal servizio” ma non già a far cenno, come pure richiesto dalla norma, della obiettiva necessità di dar corso a visita per effetto di tale circostanza (cf, C.d.S., sez. IV, Ord. N.4734/2004 e TAR Campania, Napoli, sez.VI, n.10217/2005).<br />
Invero, la genericità del riferimento temporale osta alla sua susssumibilità quale “specifica circostanza”, anche tenuto conto delle sopra riferita cadenza periodica e “normale”, dunque non affatto specifica, degli accertamenti nel corso del servizio.<br />
II.7) Sotto altro profilo, l’occasione che ha dato origine alla disposta visita in corso di rapporto (ossia la riammissione in servizio conseguente alle annullate destituzioni), in nessun caso può giustificarsi alla stregua dei fatti che hanno dato origine alle disposte destituzioni (debiti non onorati), con i quali non può ipotizzarsi alcuna correlazione (cfr. TAR Campania, sez.VI, cit.). <br />
D’altra parte la richiesta specificità ben si collega alla eccezionalità degli accertamenti del tipo di quello disposto, che deve trovare “obbiettivo” riscontro in fatti (circostanze) specifici “rilevati” e non meramente “occorsi” (quali il mero decorso del tempo) in servizio, così come, parallelamente, trova dipendenza causale, nelle ipotesi previste nella prima parte del comma terzo, nella “obbiettiva” rilevazione di circostanze modificative dello stato di salute del dipendente.<br />
II.8) Sotto altro profilo, osserva il Collegio che la norma in questione fa, sì, riferimento ad accertamenti di idoneità in corso di servizio, ma li limita testualmente a quelli di tipo fisico o psichico (cfr. art. 2, comma 1), non già a quelli di tipo attitudinale, riservati (cfr. art. 1) ai soli candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato.<br />
In tale ottica, risulta del tutto paradossale sottoporre un dipendente già in servizio ai medesimi accertamenti attitudinali richiesti ai candidati ai concorsi per l’accesso, sotto un duplice profilo; l’attitudine risulta invero già accertata al momento dell’accesso e, quale “disposizione naturale a una cosa” (cfr. F.Palazzi, Dizionario della lingua italiana, voce “Attitudine”), riesce davvero difficile ipotizzare che muti (ed è dunque del tutto logico che i controlli periodici per i dipendenti in servizio siano limitati agli accertamenti fisici e psichici); ma, ove mai potesse ritenersi possibile un ri-accertamento dell’idoneità attitudinale, neppure è spiegato (il che rifluisce come difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati) come il mero decorso del tempo possa in astratto, ovvero abbia potuto in concreto, incidere sulle attitudini del dipendente, in maniera tale da farlo giudicare “non idoneo”.<br />
III. Il ricorso va pertanto accolto in positiva delibazione dei profili di ricorso sopra enunciati, risultando illegittima <i>tout court</i>, in sede di riammissione in servizio, la sottoposizione del dipendente già in servizio ad accertamenti attitudinali e, comunque, in concreto non motivata la sottoposizione a visita in generale, sotto il profilo dell’omessa considerazione delle ragioni specifiche che obbiettivamente vi abbiano dato causa e che giustifichino la richiesta verifica della permanente idoneità del dipendente (in positiva delibazione, in particolare, del secondo motivo di ricorso e con assorbimento dei restanti motivi). <br />
L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento degli atti impugnati <i>in parte de qua</i> e, in particolare del provvedimento disponente la cessazione del servizio per inidoneità attitudinale.<br />
IV. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell’importo in dispositivo fissato. <br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione VI,</b> pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli impugnati provvedimenti.<br />
Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.000 (duemila), oltre contributo unificato come per legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2006, con l’intervento dei Magistrati:</p>
<p>Maria       ABBRUZZESE                            &#8211;      Presidente est.<br />
Ida           RAIOLA                                        &#8211;     Componente<br />
Sergio      ZEULI                                            &#8211;     Componente</p>
<p></p>
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