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	<title>8609 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8609 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.8609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-8609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-8609/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.8609</a></p>
<p>Pres. D’Alessandro, Est. De Maio Giannotti ed altri (Avv. ti Paparella e Picone) contro Comune di Casavatore (Avv. Marone) Di Lorenzo (Avv.Starace) ed altri decorrenza dei termini per l&#8217;impugnazione della graduatoria di merito per i candidati idonei ma non vincitori Concorso – Graduatoria – Per i candidati idonei ma non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-8609/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.8609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-8609/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.8609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Alessandro, Est. De Maio<br /> Giannotti ed altri (Avv. ti Paparella e Picone) contro Comune di Casavatore (Avv. Marone) Di Lorenzo (Avv.Starace) ed altri</span></p>
<hr />
<p>decorrenza dei termini per l&#8217;impugnazione della graduatoria di merito per i candidati idonei ma non vincitori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso – Graduatoria – Per i candidati idonei ma non vincitori – Termine per l’impugnazione – Decorrenza – Dalla data di pubblicazione della graduatoria</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito di un concorso a posti di pubblico impiego non è richiesta la notifica individuale ai candidati risultati idonei, non vincitori. Invero, nei confronti degli stessi l’Amministrazione ha solo l’obbligo di rendere pubblico e conoscibile l’esito del concorso attraverso forme di pubblicità notizia; e solo dalla data di tale pubblicità decorre il termine per ricorrere contro la graduatoria. E’ pertanto irricevibile, ai sensi dell’art. 21 della L. n. 1034/71, nel testo modificato dall’art. 1 della legge n. 205/2000, il ricorso proposto da un candidato non vincitore dopo il termine di 60 giorni dalla scadenza del termine della pubblicazione della graduatoria all’albo pretorio del Comune che ha indetto il concorso (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Il Collegio condivide l’indirizzo giurisprudenziale cfr. Consiglio Stato, V, 10.2002 n. 5407</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Decorrenza dei termini per l’impugnazione della graduatoria di merito per i candidati idonei ma non vincitori</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
Napoli &#8722; Sezione quinta</b></p>
<p>composto dai magistrati:<br />
dott. Carlo 	D’Alessandro	&#8722; presidente;<br />
dott. Ugo De Maio       		&#8722; consigliere rel.;<br />
dott. Mariangela 	Caminiti	&#8722; referendario<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 46962002 reg. gen. proposto da</p>
<p><b>Giannotti Giuseppina</b>, nata a Napoli il 20.3.1952, e da <b>Giuliano Concetta</b>, nata a Napoli il 21.10.1964, rappresentate e difese dagli avv.ti Riccardo Paparella e Paolo Picone, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dei medesimi in Napoli alla via A. Manzoni n. 109a,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Casavatore</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliato con il medesimo in Napoli alla via Cesario Console n. 3, e  nei  confronti di</p>
<p>&#8211; <b>Di Lorenzo Valentina</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Starace ed elettivamente domiciliata con il medesimo in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 207;</p>
<p>&#8211; <b>Capelli Paola</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Miani e Luigi Gambacorta, ed elettivamente domiciliata presso i medesimi in Napoli alla via Toledo n. 116;</p>
<p>&#8211; <b>Iavarone Maria Luigia</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Mario Anzisi ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Napoli alla via Toledo n. 156;</p>
<p>&#8211; <b>Ferone Maria Rosaria, Ciccarelli Annunziata, Ciotola Patrizia, Corrado Vittorio, D’Aliesio Sara, Di falco Daniela, Garofalo Daniela, Guadalupi Laura, Mancini Sonia, Oriente Elena, Pisacane Maria Rosaria, Rocchi Pierangela, Vavalà Ornella</b> – non co</p>
<p>per  l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione, della graduatoria finale di merito affissa all’albo pretorio del Comune di Casavatore in data 8.2.2002, del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. quattro posti “part-time” di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 indetto dal Comune di Casavatore in data 29.9.2000; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi n. 9 verbali relativi alla procedura concorsuale redatti dalla Commissione esaminatrice.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale di Casavatore e delle controinteressate Di Lorenzo Valentina, Iavarone Maria Luigia e Capelli Paola;<br />
Vista l’ordinanza 7.7.2003 n. 313;<br />
Visti gli atti di integrazione del contradittorio depositati il 6.11.2003 ed il 5.2.2004;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 5.2.2004 il cons. De Maio;<br />
Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso, notificato il 29.4.2002 al Comune di Casavatore, il 30.4.2002 a Di Lorenzo Valentina e Ferone Maria Rosaria, e depositato il successivo 8 maggio Giannotti Giuseppina e Giuliano Concetta espongono di aver partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti “part-time” di assistente sociale – categoria D – posizione economica D1, indetto dal Comune di Casavatore con bando in data 29.9.2000, e di essersi collocate nella graduatoria finale di merito, rispettivamente, al 6° posto con punti 46,33 ed al 9° posto con punti 45,50.<br />
	Ciò premesso, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della predetta graduatoria e degli altri atti indicati in epigrafe, deducendo quattro mezzi d’impugnazione.<br />	<br />
	Resistono l’Amministrazione intimata e la controinteressata Di Lorenzo Valentina, con memoria depositata il 16.5.2002 deducendo la tardività e comunque l’infondatezza del gravame.<br />	<br />
	Con ordinanza 7.7.2003 n. 313 è stata disposta l’integrazione del contradittorio nei confronti degli altri quattordici concorrenti classificatisi idonei nella graduatoria di merito nel termine ivi indicato.<br />	<br />
	Successivamente si sono costituite in giudizio le controinteressate Iavarone Maria Luigia e Capelli Paola con memorie depositate rispettivamente il 9.9.2003 ed il 25.9 e 20.10.2003, deducendo la tardività e comunque l’infondatezza del gravame.<br />	<br />
	Con memorie depositate il 24.10.2003 l’Amministrazione intimata ha ulteriormente precisato le proprie tesi difensive, evidenziando altresì l’inammissibilità nella specie del ricorso collettivo.<br />	<br />
	Con memoria depositata in pari data Di Lorenzo Valentina ha ribadito le proprie deduzioni difensive.<br />	<br />
	Con memoria depositata il 16.1.2004 Iavarone Maria Luigia ha dedotto l’inammissibilità del gravame, per non aver le ricorrenti integrato il contradittorio nei confronti di tutte le controinteressate nel termine fissato con ordinanza n. 3132003.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>	1.&#8722; L’eccezione di tardività del ricorso proposta dall’Amministrazione resistente e dalle controinteressate risulta fondata.<br />	<br />
	Secondo l’indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, V, 9.10.2002 n. 5407), condiviso dal Collegio, del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito di un concorso a posti di pubblico impiego non è richiesta la notifica individuale ai candidati risultati idonei, non vincitori. Invero, nei confronti degli stessi l’Amministrazione ha solo l’obbligo di rendere pubblico e conoscibile l’esito del concorso attraverso forme di pubblicità notizia; e solo dalla data di tale pubblicità decorre il termine per ricorrere contro la graduatoria.<br />	<br />
	Nella specie, per il Comune di Casavatore la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito dei concorsi è prevista dall’art. 129, c. 5°, del Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune di Casavatore (“le graduatorie&#8230;.sono pubblicate all’albo pretorio del Comune&#8230;”), in conformità peraltro all’art. 15, commi 5, 6e 6-bis del d.P.R. n. 48794, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.<br />	<br />
	Detta pubblicazione si realizza attraverso l’affissione del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva all’albo pretorio del Comune, come previsto in generale dall’art. 124, c. 1 del d. lgs. n. 2672000 e dall’art. 134, c. 3, dello stesso testo normativo in relazione all’esecutività degli atti.<br />	<br />
	Deriva nella specie che, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 103471, nel testo modificato dall’art. 1 della legge n. 2052000, il termine per l’impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria di merito del concorso “de quo”, da parte delle ricorrenti risultate idonee non vincitrici, decorreva dalla pubblicazione di detto provvedimento. Non è controverso, e peraltro risulta dalla certificazione in calce alla deliberazione comunale n. 11 del 5.2.2002 di approvazione della graduatoria di merito, in atti, che tale provvedimento è stato pubblicato mediante affissione all’albo pretorio del Comune di Casavatore in data 8.2.2002, rimanendovi per quindici giorni, ossia sino al 22.2.2002.<br />	<br />
	Ne consegue che da tale data decorreva il termine decadenziale di 60 giorni, ex art. 21 della legge n. 103471, per l’impugnazione della graduatoria in questione, termine scadente quindi il 23.4.2002.<br />	<br />
	Il presente ricorso è stato viceversa notificato il 29.4.2002 al Comune resistente, ed il 30.4.2002 alle controinteressate Di Lorenzo e Ferone, ben oltre il termine perentorio predetto.<br />	<br />
	Il che determina l’irricevibilità del ricorso, che va dichiarata.																																																																																												</p>
<p>	2.&#8722; Le spese di lite, sussistendo equi motivi, possono essere integralmente compensate tra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania &#8722; Napoli &#8722; Sezione quinta &#8722; dichiara irricevibile il ricorso n. 46962002 in epigrafe.<br />	<br />
Spese compensate.<br />
	Ordina all&#8217;Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2004.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-8609/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.8609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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