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	<title>86 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>86 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2021 n.86</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-3-2021-n-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-3-2021-n-86/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2021 n.86</a></p>
<p>Pres. Realfonzo &#8211; Est. Colagrande 1. Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Discarica comunale &#8211; Inquinamento da percolato &#8211; Emergenza di tutela sanitaria &#8211; Illegittimità . 1. E&#8217; legittimo il ricorso ad ordinanza contingibile e urgente a fronte dell&#8217;accertamento della dispersione da una discarica di percolato pericoloso per la salute umana; parimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-3-2021-n-86/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2021 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-3-2021-n-86/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2021 n.86</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Realfonzo &#8211; Est. Colagrande</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Discarica comunale &#8211; Inquinamento da percolato &#8211; Emergenza di tutela sanitaria &#8211; Illegittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. E&#8217; legittimo il ricorso ad ordinanza contingibile e urgente a fronte dell&#8217;accertamento della dispersione da una discarica di percolato pericoloso per la salute umana;  parimenti legittima l&#8217;intimazione a provvedere allo smaltimento dello stesso diretta alla società  che ha condotto i rilevamenti e che gestisce il sito in questione.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 5 del 2020, proposto da<br /> Segen S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Attilio Macchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Castellafiume, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Nunzio Mazzocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, via Pollio, n. 18;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensiva,</em><br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza del sindaco di Castellafiume n.. 17 del 28.10.2019;<br /> &#8211; di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale comunque lesivo per la ricorrente.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellafiume;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore la dott.ssa Maria Colagrande nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 in collegamento simultaneo da remoto;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> La Segen  una società  a capitale interamente pubblico che si occupa di servizi di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti per i Comuni in essa consorziati, compreso il Comune di Castellafiume, con il quale nel 1999 stipulò una convenzione per la realizzazione e gestione di una discarica comunale autorizzata con DGR 502/2000.<br /> L&#8217;impianto cessò di essere attivo nel 2003.<br /> A seguito di segnalazione del 24.5.2019 da parte di Segen della dispersione dal sito della discarica di percolato, il cui livello di concentrazione di ferro idrocarburi e manganese superava i valori limite, il Comune ha ordinato a Segen di provvedere entro trenta giorni allo &#8220;<em>smaltimento del percolato presente, come da rilevazioni inoltrate, sul sito della ex discarica comunale presente nel territorio di Castellafiume</em>&#8220;.<br /> Il provvedimento  impugnato con i seguenti cinque motivi di ricorso:<br /> 1. v<em>iolazione dell&#8217;art. 54, co. 4 D. Lgs. 267 2000 (TUEL)/ art. 245 Codice Ambiente D.Lgs 152/06 &#8211; art. 97 Cost. &#8211; art. 1 l. n. 241/1990 &#8211; annullabilità  ex art. 21-octies L.241/90 / nullità  art. 21 septies</em>; non ricorrerebbero in specie le condizioni &#8211; immanenza di un grave pericolo per l&#8217;incolumità  pubblica e la sicurezza urbana e impossibilità  di fare ricorso a misure ordinamentali &#8211; che consentono l&#8217;esercizio del potere di ordinanza <em>ex</em> art. 54 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, al quale l&#8217;ordinanza impugnata espressamente rinvia; inoltre, ai sensi degli art. 244 e 245 del d.lgs. n. 152/2006, titolare del potere di disporre gli interventi di bonifica sarebbe la Provincia, non già  il Comune;<br /> <em>2. violazione di legge; difetto di motivazione (art. 3 L.241/90)</em>; l&#8217;ordinanza non conterrebbe alcun riferimento alla specifica situazione di eccezionale e attuale pericolo per la pubblica incolumità ;<br /> 3<em>. eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; inesistenza di una situazione di grave pericolo per l&#8217;incolumità  pubblica</em>; la mera presenza di percolato o di superamento di alcuni valori soglia in una zona (abusivamente) utilizzata come pascolo, distante dai centri abitati e da insediamenti produttivi, urbanisticamente sottratta a tali destinazioni, non costituirebbe pericolo per l&#8217;incolumità  pubblica e la sicurezza urbana;<br /> 4. e<em>ccesso di potere per travisamento dei fatti nell&#8217;aver considerato SEGEN tenuta al compimento dell&#8217;attività  prescritta in ordinanza</em>; la ricorrente non  proprietaria, nè gestore della discarica, nè responsabile dell&#8217;inquinamento, che invece sarebbe addebitabile all&#8217;incuria del Comune, il quale dopo averla presa in consegna, dal 2006 avrebbe interrotto la periodica manutenzione;<br /> 5.<em>Annullabilità  per violazione di legge (Art. 23 Cost. &#8211; Codice Ambiente art. 244 &#8211; art. 2043 e ss. c.c.)</em>; l&#8217;ordinanza sarebbe illegittima perchè impone a Segen una prestazione patrimoniale, benchè non ne ricorrano le condizioni di legge;<br /> 6.<em>Eccesso di potere per sviamento; utilizzazione dell&#8217;ordinanza ex art. 54, 4° co. TUEL per fini diversi dalla tutela dell&#8217;incolumità  pubblica</em>; il vero fine perseguito con il provvedimento impugnato sarebbe ottenere che Segen provveda, spinta dalla conseguenze derivanti dell&#8217;inosservanza all&#8217;ordine <em>ex</em> art. 650 c.p., alle operazioni di aspirazione e smaltimento del percolato accumulatosi in tanti anni di incuria del Comune.<br /> Resiste il Comune di Castellafiume.<br /> All&#8217;udienza del 10 febbraio 2021 il ricorso  passato in decisione.<br /> DIRITTO<br /> Viene in decisione l&#8217;impugnativa dell&#8217;ordinanza con la quale il Comune di Castelafiume ha intimato alla società  ricorrente, affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di provvedere allo smaltimento del percolato presente sul sito della <em>ex</em> discarica presente nel territorio comunale.<br /> I primi due motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso al potere di ordinanza, possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.<br />  evidente che la dispersione di percolato con concentrazioni di ferro, manganese e idrocarburi superiori ai limiti di legge a valle del sito occupato dalla discarica di Castellafiume, rilevata e comunicata dalla stessa ricorrente agli enti interessati con la nota prot. 2062 del 24.5.2019, integra l&#8217;ipotesi di emergenza di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale che, ai sensi dell&#8217;art. 50 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, giustifica appieno l&#8217;esercizio del potere di ordinanza da parte del Sindaco; nè può avere rilevanza, in senso contrario, il rinvio nell&#8217;epigrafe del provvedimento all&#8217;art. 54 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 in quanto la verifica del potere esercitato deve essere condotta sul piano sostanziale in relazione ai presupposti di fatto e al fine perseguito dal provvedimento adottato.<br /> Il primo e il secondo motivo pertanto sono respinti.<br /> I terzo motivo  manifestamente infondato.<br /> Proprio la ricorrente con la citata nota prot. n. 2062 del 24.5.2019, dopo aver condotto sopralluoghi e indagini sullo stato di qualità  ambientale del sito e dell&#8217;area a valle della discarica, ha dichiarare che avrebbe dato seguito ad interventi di messa in sicurezza ai sensi dell&#8217;art. 245 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006, così dando atto della gravità  della situazione.<br /> Anche il quarto, il quinto e il sesto motivo sono infondati.<br /> Benchè la discarica sia stata dismessa nel novembre 2002 e i registri di carico e scarico siano stati riconsegnati da Segen al Comune nell&#8217;aprile dei 2003, negli anni successivi la ricorrente ha continuato a gestire l&#8217;impianto come dimostrano:<br /> &#8211; la nota in data 11.3.2003 con la quale la Segen si dichiara responsabile, nella persona del suo procuratore, del pericolo concreto e attuale d&#8217;inquinamento per il superamento dei limiti di concentrazione di sostanze inq uinanti a causa di fuoriuscite di percolato;<br /> &#8211; la nota del 5.4.2003 con la quale la Segen dichiara di monitorare la perdita di percolato e di aver realizzato uno scavo nel terreno per arginare il liquido per poi aspirarlo;<br /> &#8211; i rapporti di prova del 22.6.2015 e del 31.17.2028 sul percolato rilevato nel sito della discarica commissionati da Segen;<br /> &#8211; la nota del 24.5.2019 del Comune di Castellafiume dalla quale si evince che la Segen dal 24.2.1999 ha gestito la discarica per i due anni successivi finchè  stata attiva e per ulteriori diciotto anni, in virtà¹ di contratto stipulato <em>inter partes</em>;<br /> &#8211; il contratto del 24.2.1999 fra il Comune e la Segen (allegato al ricorso) di durata decennale con rinnovo automatico di anno in anno, alle stesse condizioni se non rinegoziato sei mesi prima della scadenza naturale, che ha ad oggetto, fra l&#8217;altro la &#8220;<em>gestione delle discariche comunali</em>&#8220;;<br /> Le predette circostanze lasciano presumere che il contratto decennale con il quale Segen ha assunto al gestione della discarica, si sia in effetti rinnovato dal 2009 di anno in anno fino alla data degli ultimi rilevamenti di superamento dei limiti di concentrazione delle sostanze inquinanti immediatamente precedenti all&#8217;adozione del provvedimento impugnato.<br /> Non appare in proposito credibile che la ricorrente abbia condotto le indagini sulla presenza del percolato e la natura degli inquinanti solo a scopo promozionale della propria attività  o abbia dichiarato con la nota n. 2062/2019 del 24.5.2019 che sarebbe intervenuta per mettere in sicurezza il sito intendendo comunque riceverne un corrispettivo.<br /> Se ciò fosse vero, non si spiegherebbe perchè Segen ha reso espressamente tale dichiarazione ai sensi dell&#8217;art. 245 comma 1, secondo il quale <em>Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente titolo possono essere comunque attivate su iniziativa degli interessati non responsabili</em> (gestore o proprietario che non hanno cagionato la contaminazione).<br /> Tale ultima circostanza, univoca e concordante con le altre sopra riepilogate, avvalora la presunzione che Segen &#8211; se non direttamente responsabile dell&#8217;inquinamento &#8211; alla data dell&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza impugnata ancora gestiva la discarica, con conseguente applicazione dell&#8217;art. 245, comma 2, del d.lgs. n. 252/2006 che dispone: <em>Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all&#8217;articolo 242</em> [&#038;] <em>il gestore dell&#8217;area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve</em> [&#038;] <em>attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all&#8217;articolo 242.</em><br /> Coerentemente pertanto il Comune ha individuato nella società  ricorrente il soggetto al quale legittimamente ordinare lo smaltimento del percolato presente sul sito della <em>ex</em> discarica comunale.<br /> Il ricorso pertanto  respinto.<br /> Le spese seguono la soccombenza.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Condanna Segen S.p.a. al pagamento, in favore del Comune di Castellafiume, delle spese processuali che liquida in ¬ 2.000,00, oltre accessori.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Umberto Realfonzo, Presidente<br /> Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore<br /> Giovanni Giardino, Referendario</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Maria Colagrande</strong>   <strong>Umberto Realfonzo</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-3-3-2021-n-86/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 3/3/2021 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.86</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-11-1-2021-n-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-11-1-2021-n-86/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.86</a></p>
<p>Nicola Durante, Presidente, Igor Nobile, Referendario, Estensore PARTI:-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Perone e Paolo Castelluccio contro Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Teresa Mattiello; Ministero della Difesa, in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-11-1-2021-n-86/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-11-1-2021-n-86/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.86</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Nicola Durante, Presidente, Igor Nobile, Referendario, Estensore PARTI:-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Perone e Paolo Castelluccio contro Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Teresa Mattiello; Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno,  nei confronti -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; Consorzio per L&#8217;Area di Sviluppo Industriale della Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Barrasso e Angelo D&#8217;Avella,</span></p>
<hr />
<p>Le ordinanze di rimozione dei rifiuti sono illegittime se non precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente e territorio &#8211; rifiuti &#8211; ordinanze di rimozione dei rifiuti &#8211; comunicazione di avvio del procedimento &#8211;  necessaria.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Le ordinanze di rimozione dei rifiuti sono illegittime se non precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento.<br /> La comunicazione  necessaria, a pena di illegittimità  del provvedimento, in quanto l&#8217;ordine impartito ai sensi dell&#8217;art.192, co.3 e 4 D.Lgs.n.152/2006 a soggetti estranei all&#8217;illecito materiale presuppone la previa verifica della rimproverabilità  dell&#8217;inerzia a titolo di dolo o colpa:  escluso quindi l&#8217;addebito a titolo di mera responsabilità  oggettiva, &#8220;di posizione&#8221; e ciò impone la verifica delle responsabilità  ascrivibili effettivamente a tali soggetti.<br />  </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">  <br /> Pubblicato il 11/01/2021<br /> <strong>N. 00086/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01951/2018 REG.RIC.</strong><br /> <strong>N. 00195/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1951 del 2018, proposto da:<br /> Nuova -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Perone e Paolo Castelluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Maria Teresa Mattiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br /> Consorzio per L&#8217;Area di Sviluppo Industriale della Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Barrasso e Angelo D&#8217;Avella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 195 del 2019, proposto da:<br /> Consorzio per L&#8217;Area di Sviluppo Industriale della Provincia di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Barrasso e Angelo D&#8217;Avella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Nuova -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Perone e Paolo Castelluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza del Sindaco del Comune di -OMISSIS- n. 24/2018.<br /> &#8211; di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, ove lesivi.</p>
<p> Visti i ricorsi e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, del Ministero della Difesa, del Consorzio per L&#8217;Area di Sviluppo Industriale della Provincia di -OMISSIS- e di Nuova -OMISSIS- S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2020, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti depositati, ai sensi dell&#8217;art.25, co.2 d.l. n.137/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Con il ricorso di cui al r.g. 201801951, ritualmente notificato a mezzo pec il 19.12.2018 al Comune di -OMISSIS- (Av) nonchè ai restanti soggetti in epigrafe, tempestivamente depositato in pari data, la ricorrente ha adito questo Tribunale, al fine di ottenere l&#8217;annullamento, previa sospensione:<br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza sindacale n. 24/2018, con la quale il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha ordinato alla società  ricorrente, ai sensi dell&#8217;art. 192, comma 4, del d.lgs. 152/2006, &quot;di procedere con urgenza, a propria cura e spese, entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della normativa vigente in materia, previa attribuzione del pertinente codice CER&quot;,<br /> -nonch di ogni altro atto e/o provvedimento, comunque lesivo degli interessi della società  ricorrente, compresa la nota/verbale prot. n. 6/46-5-2017 del 15 febbraio 2018, richiamata al 1°, 6° e 7° capoverso della ordinanza sindacale, di contenuto ignoto.<br /> 2. In particolare, la ricorrente rappresentava quanto segue:<br /> &#8211; la medesima, con atto del 30 aprile 2013, ha stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la società  -OMISSIS-, avente ad oggetto, fra l&#8217;altro, i seguenti beni materiali: capannone, con annessa area scoperta, nonch, previa autorizzazione del Consorzio ASI di -OMISSIS-, da richiedersi a cura della dante causa, lotto di terreno di circa 12 mila mq, assegnato in data 14 maggio 2008 (a quest&#8217;ultima società ), corrispondente alle p.lle catastali n. 880 e 882.<br /> &#8211; la durata del contratto di affitto del ramo di azienda  fissata dall&#8217;art. 5.2 in due anni. L&#8217;art. 7 di detto contratto, inoltre, conteneva una proposta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda;<br /> &#8211; successivamente alla stipula del predetto contratto, la società  ricorrente veniva a conoscenza della presenza di cumuli di rifiuti (che da notizie assunte sui luoghi risalirebbero al 2006/2007), abbandonati dai precedenti titolari delle aree de quibus;<br /> &#8211; per tale ragione, la società  ricorrente faceva redigere una perizia tecnica giurata dalla quale si evinceva la presenza di tali cumuli di rifiuti. Conseguentemente, in data 6 novembre 2016, con lettera pec e con lettera raccomandata, la società  ricorrente evidenziava al curatore fallimentare della società  cedente tutti gli inadempimenti di cui la stessa si era resa responsabile, nonch segnalava come &quot;allo stato attuale resta da definire la questione relativa ai sottoprodotti di lavorazione (e agli elementi stoccati) &#038;., ubicati nelle particelle 880 e 882 &#8230; estese circa 12.000 metri quadrati, che non sono ancora in possesso della Nuova -OMISSIS- S.r.l.&quot;.<br /> -in considerazione degli inadempimenti del cedente (che non si  mai attivato per consentire al ricorrente di ottenere la assegnazione delle aree de quibus da parte del Consorzio ASI) e della questione dei rifiuti presenti in loco, la società  ricorrente non ha mai chiesto n la proroga del contratto di affitto di azienda (scaduto dal 2015), n ha acquistato l&#8217;azienda secondo la offerta irrevocabile contenuta nel contratto biennale di affitto di azienda;<br /> &#8211; a fine dicembre del 2017, i Carabinieri di Salerno, nell&#8217;ambito di una indagine condotta dalla competente Procura della Repubblica, pur rilevando la regolarità  delle attività  svolte dalla società  ricorrente, hanno preso atto della presenza degli inerti (rilevati e segnalati alla curatela proprio dalla ricorrente subito dopo la stipula del contratto di affitto di azienda) e hanno attivato una interlocuzione con la società  ricorrente (sempre e comunque solo ai fini e nell&#8217;ambito della indagine penale);<br /> &#8211; in data 6 dicembre 2018 la società  ricorrente ha ricevuto la ordinanza sindacale, oggetto di gravame. In particolare, dalla istruttoria della ordinanza (non preceduta da alcuna autonoma istruttoria comunale) si comprende che la società  ricorrente ha ricevuto la gravata ingiunzione sia nella qualità  di attuale possessore dei luoghi, sia ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 192, comma 4, del d.lgs. 152/2006.<br /> 3. Contro il suddetto provvedimento insorgeva l&#8217;epigrafata ricorrente, evidenziando la piena illegittimità  degli atti, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso:<br /> 3.1 Violazione e falsa applicazione art. 192, comma 4, del d.lgs. 152/20006.<br /> Dall&#8217;esame del provvedimento impugnato (soprattutto nella parte dispositiva), risulterebbe evidente che la responsabilità  della società  ricorrente sia stata fondata (mediante l&#8217;improprio richiamo all&#8217;art. 192, comma 4, del d.lgs. 152/2006) sulla attuale qualità  di possessore delle particelle 880 e 882 (cio sulle aree ove sono stati rinvenuti i rifiuti).<br /> L&#8217;assunto del Comune sarebbe manifestamente illegittimo, in quanto non ricorrono i presupposti di cui all&#8217;art. 192 (commi 3 e 4) del detto d.lgs. (addebito al responsabile a titolo di dolo o colpa grave).<br /> Risulterebbe in particolare che la ricorrente non ha mai conseguito il possesso del terreno, sia per la scadenza del contratto di affitto (2015) che per la mancata formale assegnazione a cura del Consorzio Asi.<br /> Vi sarebbe dunque anche un chiaro difetto istruttorio, atteso che il Consorzio ASI (proprietario delle aree e, dunque, unico soggetto legittimato a riconoscere la titolarità  del possesso delle aree de quibus in capo alla Nuova -OMISSIS- S.r.l.) non ha mai provveduto alla adozione del provvedimento di assegnazione.<br /> 3.2. Violazione delle garanzie procedimentali. Omessa attivazione di un autonomo procedimento amministrativo.<br /> Come si evincerebbe dal provvedimento impugnato, l&#8217;amministrazione procedente avrebbe acriticamente recepito le risultanze della indagine penale, omettendo una autonoma istruttoria e ritenendo che le attività  compiute dai Carabinieri giustificassero ex se l&#8217;adozione della gravata ordinanza.<br /> Si censura quindi la carenza di un adeguato contraddittorio con il destinatario del provvedimento, finalizzato all&#8217;esercizio delle facoltà  previste dagli artt. 9 e 10 della legge 241/1990.<br /> Peraltro, nel caso di specie, l&#8217;omissione avrebbe rilievo non solo formale, ma anche sostanziale, perch la partecipazione al procedimento avrebbe consentito di fornire gli elementi comprovanti la inapplicabilità , sotto diversi profili, dell&#8217;art. 192, comma 4, del d.lgs. 152/2006 alla società  ricorrente.<br /> N potrebbe ritenersi che l&#8217;istruttoria compiuta dai Carabinieri, nell&#8217;ambito di funzioni di polizia giudiziaria, possano automaticamente sostituire l&#8217;idonea istruttoria per l&#8217;assunzione del provvedimento.<br /> 5. In data 31.12.2018 si  costituito in giudizio il Ministero della Difesa, per il tramite dell&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, per respingere i motivi di ricorso e per evidenziare come l&#8217;evocazione in giudizio del Ministero sia da ascriversi a mero scrupolo difensivo, non intendendo la ricorrente esprimere alcuna doglianza nei riguardi dell&#8217;operato dei Carabinieri nella vicenda;<br /> 6. In data 11.1.2019 si altresì costituito il Comune di -OMISSIS-, per resistere al ricorso e respingere i motivi ex adverso proposti, per le ragioni meglio evidenziate nel relativo atto defensionale;<br /> 7. Sempre in data 11.1.2019 si  costituito in giudizio il Consorzio controinteressato, al fine di avversare i motivi di ricorso;<br /> 8. Con ordinanza n.31/2019, pubblicata il 16.1.2019, questo Tribunale ha accolto la richiesta di adozione della misura cautelare, evidenziando, fra l&#8217;altro che &#8220;il ricorso sembra assistito da adeguato fumus boni iuris&#8221;;<br /> 9. Seguiva la presentazione di articolate memorie;<br /> 10. All&#8217;udienza del 9 dicembre 2020 la causa  stata quindi trattenuta in decisione;<br /> 11. Con il ricorso di cui al r.g. 201900195, ritualmente notificato a mezzo del servizio postale il 1.2.2019 al Comune di -OMISSIS- (Av) nonchè ai restanti soggetti in epigrafe, tempestivamente depositato in data 10.2.2019, la ricorrente ha adito questo Tribunale, al fine di ottenere l&#8217;annullamento, previa sospensione:<br /> &#8211; dell&#8217;ordinanza sindacale n. 24/2018, con cui il Sindaco del Comune di -OMISSIS- ha ordinato alla Società  ricorrente &#8220;di procedere con urgenza, a propria cura e spese, entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto della normativa vigente in materia, previa attribuzione del pertinente Codice CER&#8221;;<br /> &#8211; nonchè per l&#8217;impugnazione di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, ove lesivi.<br /> 12. In particolare, omessa per brevità  la narrazione dei fatti, già  esposta in relazione al precedente ricorso, la ricorrente rappresentava di non avere alcuna responsabilità  nè in ordine all&#8217;abbandono dei rifiuti nè in merito all&#8217;inerzia nello smaltimento.<br /> 13. Contro il suddetto provvedimento insorgeva pertanto l&#8217;epigrafata ricorrente, evidenziando la piena illegittimità  degli atti, per i motivi di seguito sinteticamente esposti e come meglio articolati nel ricorso:<br /> 13.1. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 192 del decreto legislativo n. 152/2006 &#8211; Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 delle legge n. 241/1990 &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 54 del decreto legislativo n. n. 267/2000 &#8211; Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, sviamento di potere, erroneità  del presupposto, violazione del procedimento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità  ed irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità , carenza di motivazione &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 97 della Costituzione.<br /> Il Comune avrebbe del tutto mancato di attivare qualsiasi confronto procedimentale con il Consorzio, al fine di appurare se sussistesse la minima forma di responsabilità , anche solo a titolo di colpa, in violazione del combinato disposto di cui all&#8217;art.7 della legge n. 241/1990, con previsione di carattere generale, e all&#8217;art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, nella specifica materia ambientale.<br /> Inoltre, la stessa relazione dei Noe del 14.02.2018, all&#8217;esito dell&#8217;attività  di indagine, escluderebbe qualunque ipotesi di responsabilità  del Consorzio ASI. Nella relazione verrebbe chiarito come almeno dal 2006 il Consorzio ASI non abbia più la disponibilità  dei lotti (facenti parte di un&#8217;area interamente recintata) e che nel 2007 non vi erano rifiuti, i quali risalgono ad un periodo successivo di gestione dell&#8217;area da parte della -OMISSIS-, successivamente affittata alla Nuova -OMISSIS-.<br /> 13.2. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 192 del decreto legislativo n. 152/2006 &#8211; Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 delle legge n. 241/1990 &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 54 del decreto legislativo n. n. 267/2000 &#8211; Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, sviamento di potere, erroneità  del presupposto, violazione del procedimento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità  ed irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità , carenza di motivazione &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 97 della Costituzione.<br /> La lacuna procedimentale segnalata in precedenza viene ulteriormente censurata anche nella misura in cui il provvedimento adottato non  caratterizzato dalla contingibilità  e dall&#8217;urgenza proprie delle ordinanze emesse ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000.<br /> 13.3. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 192 del decreto legislativo n. 152/2006 &#8211; Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 delle legge n. 241/1990 &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 54 del decreto legislativo n. n. 267/2000 &#8211; Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche e, in particolare, sviamento di potere, erroneità  del presupposto, violazione del procedimento, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità  ed irragionevolezza della motivazione, ingiustizia manifesta, violazione del principio di proporzionalità , carenza di motivazione &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 97 della Costituzione.<br /> Si contesta altresì il difetto di attività  istruttoria da parte dell&#8217;Amministrazione resistente, tesa all&#8217;individuazione di profili di responsabilità  da parte del Consorzio. Per tale versante, si richiama l&#8217;ampio indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell&#8217;art. 192 cit., la responsabilità  del proprietario potrebbe essere individuata solo per violazione imputabile a titolo di dolo o colpa.<br /> Orbene, nel caso in trattazione, il Comune non avrebbe posto in essere accertamenti in ordine a responsabilità  dirette o indirette del proprietario dell&#8217;area in ordine all&#8217;abbandono dei rifiuti, nè in relazione alla configurabilità , in ipotesi, di una qualche forma di imprudenza, imperizia, negligenza, neppure a titolo di culpa in vigilando. In altri termini, non risulterebbe compiuto alcun idoneo accertamento in ordine all&#8217;imputabilità  soggettiva del segnalato accumulo di rifiuti, atteso che il provvedimento  stato adottato sulla sola base di quanto comunicato dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale &#8211; Nucleo Operativo Ecologico di Salerno.<br /> 14. In data 10.2.2019 si  costituita in giudizio la società  controinteressata in epigrafe, per avversare i motivi di ricorso per le ragioni meglio articolate nel relativo atto defensionale;<br /> 15. Con ordinanza n.108/2019, pubblicata il 6.3.2019, questo Tribunale ha accolto l&#8217;istanza cautelare, evidenziando, fra l&#8217;altro, come &#8220;il ricorso sia assistito dal necessario fumus boni iuris quanto al contestato deficit istruttorio e motivazionale circa l&#8217;imputabilità , a titolo di dolo ovvero di colpa, in capo al Consorzio ricorrente dell&#8217;accumulo di rifiuti oggetto dell&#8217;impugnata ordinanza&#8221;;<br /> 16. Seguiva la presentazione di ampie e articolate memorie;<br /> 17. All&#8217;udienza del 9 dicembre 2020 la causa  stata quindi trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. In via preliminare, il Collegio reputa opportuno disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi dell&#8217;art.70 cpa, in considerazione della sussistenza di evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva fra gli stessi, stante la sostanziale identità  della vicenda sottesa.<br /> 2. In via ulteriormente preliminare, il Collegio rileva l&#8217;evidente difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, quanto al giudizio di cui al r.g. n.201801951, in relazione all&#8217;operato svolto nella vicenda dai Carabinieri- Comando Nucleo Operativo Ecologico di Salerno (Noe). La stessa ricorrente (Nuova -OMISSIS-) asserisce che l&#8217;evocazione in giudizio risponde ad un mero scrupolo defensionale.<br /> Il Collegio dichiara pertanto il difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato, e ne dispone pertanto l&#8217;estromissione dal giudizio, unitamente alla struttura dipendente (Carabinieri- Comando Nucleo ecologico di Salerno), atteso che: a) l&#8217;atto impugnato  imputabile soggettivamente al solo Comune di -OMISSIS-; b) l&#8217;attività  di indagine posta in essere dal Noe di Salerno, peraltro afferente ad attività  espletata in qualità  di Polizia Giudiziaria, riveste nella vicenda mero valore istruttorio e comunque endoprocedimentale; c) la controversia ha natura esclusivamente impugnatoria.<br /> 3. Il thema decidendum, nella fattispecie, ha ad oggetto l&#8217;impugnazione proposta nei riguardi della determinazione n.24 del 5 ottobre 2018, con la quale il Comune di -OMISSIS- ha ordinato, ai sensi dell&#8217;art.192, co.3 e 4, D.lgs.n.152/2006 di procedere alla rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati nel terreno di proprietà  del Consorzio Asi di -OMISSIS-, già  assegnato alla -OMISSIS- s.r.l., allo stato in fallimento, e da questa affittato, giusto contratto di affitto di ramo d&#8217;azienda, alla Nuova -OMISSIS- s.r.l..<br /> Il Comune, nel gravato provvedimento, ha individuato tre soggetti legittimati passivamente alla ricezione dell&#8217;ingiunzione solidale: 1) la -OMISSIS- s.r.l.., nella persona del legale rappresentante della stessa al momento del deposito di rifiuti, piuttosto che dal curatore fallimentare; 2) la Nuova -OMISSIS- s.r.l., quale presunto possessore del terreno a seguito della stipula del contratto di affitto di ramo d&#8217;azienda con la -OMISSIS- s.r.l. ; 3) il Consorzio Asi di -OMISSIS-, quale proprietario dell&#8217;area.<br /> Contro il provvedimento de quo insorgono sia il Consorzio che la Nuova -OMISSIS- s.r.l., affermando la totale erroneità  delle valutazioni compiute dal Comune.<br /> 4. Con il ricorso di cui al r.g. 201801951, la Nuova -OMISSIS- si duole di essere stata individuata tra i destinatari dell&#8217;ordine solidale di rimozione dei rifiuti. La ricorrente, in particolare, lamenta:<br /> &#8211; in termini formali, la violazione delle garanzie procedimentali recate dalla l.n.241/90, in quanto l&#8217;ordine  stato notificato in assenza di previo contraddittorio con la stessa;<br /> &#8211; in termini sostanziali, l&#8217;assenza di profili di dolo o colpa, sia in ordine al fatto materiale (abbandono di rifiuti), che alla successiva inerzia (mancata rimozione), posto che la società  in questione non ha mai acquisito il possesso dell&#8217;area (come affermato dal Comune), in quanto il Consorzio Asi di -OMISSIS- non ha mai autorizzato l&#8217;assegnazione, e in ogni caso il contratto di affitto di ramo d&#8217;azienda, che l&#8217;avrebbe potuto legittimare, era scaduto e non rinnovato.<br /> 5. Il ricorso in parola  fondato, per le ragioni che seguono.<br /> 6. Ad avviso del Collegio, colgono nel segno entrambe le doglianze sopra rilevate, del resto intrinsecamente collegate.<br /> Dal punto di vista del procedimento in subiecta materia, la giurisprudenza, con orientamento pacifico, ha reiteratamente osservato come le ordinanze di rimozione dei rifiuti sono illegittime se non precedute dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr., quam multis, Tar Napoli, 14.10.2020, n.4500; Tar Salerno, 11.9.2020, n.1127; Tar Roma, 19.8.2020, n.9258; Cons. Giust. Amm.va Sicilia, sez. giurisd., 28.5.2019, n.497). La comunicazione  necessaria, a pena di illegittimità  del provvedimento, in quanto l&#8217;ordine impartito ai sensi dell&#8217;art.192, co.3 e 4 D.Lgs.n.152/2006 a soggetti estranei all&#8217;illecito materiale presuppone la previa verifica della rimproverabilità  dell&#8217;inerzia a titolo di dolo o colpa;  escluso quindi l&#8217;addebito a titolo di mera responsabilità  oggettiva, &#8220;di posizione&#8221; (cfr., Tar Napoli, 15.1.2019, n.211; Tar Napoli, 23.7.2018, n.4921) e ciò impone la verifica delle responsabilità  ascrivibili effettivamente a tali soggetti.<br /> Del resto, la disposizione normativa  chiara: 3. &#8220;Fatta salva l&#8217;applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2  tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo&#038;.<br /> 4. Qualora la responsabilità  del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche, delle società  e delle associazioni&#8221;.<br /> Nella fattispecie, il contraddittorio  mancato, nè appaiono plausibili le argomentazioni prospettate dalla difesa del Comune resistente nella memoria depositata in data 11.1.2019, in merito alla natura vincolata del provvedimento. Per quanto chiarito, infatti, l&#8217;ordine di rimozione può essere rivolto al proprietario ed agli aventi causa solo se venga dimostrata la sussistenza del requisito soggettivo, non risultando altrimenti sufficiente la posizione di proprietario o presunto possessore/detentore.<br /> Il provvedimento impugnato si presenta meritevole di annullamento in quanto non  sorretto dalle garanzie procedimentali cui la ricorrente aveva diritto, e non  esplicativo della sussistenza del requisito della colpa.<br /> Peraltro, l&#8217;autorità  emanante  incorsa in un chiaro deficit istruttorio, atteso che non  stata in alcun modo approfondita la circostanza, palesata nel ricorso, secondo cui la Nuova -OMISSIS- non avrebbe mai conseguito il possesso o la detenzione dell&#8217;area, attesa il mancato conseguimento del provvedimento di assegnazione dell&#8217;area a cura del Consorzio.<br /> 5. Le argomentazioni che precedono consentono di ritenere, analogamente, fondato il ricorso proposto dal Consorzio Asi di -OMISSIS-, di cui al r.g. 201900195.<br /> Come rilevato in relazione al ricorso già  esaminato, sussiste pienamente sia l&#8217;omessa comunicazione di avvio del procedimento, sia l&#8217;assenza di valutazione sul profilo soggettivo. Anche con riguardo al Consorzio infatti, la legittimazione  stata individuata in ragione di una presunta responsabilità  da &#8220;posizione&#8221;, fondata unicamente sul presupposto formale della proprietà .<br /> 6. Per le ragioni sopra evidenziate, ferma la declaratoria relativa al difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e la conseguente estromissione dal giudizio di cui al r.g. 201801951, i ricorsi vanno accolti, e per l&#8217;effetto, va annullata l&#8217;ordinanza del Comune di -OMISSIS- n.24 del 5.10.2018, nella parte in cui la stessa individua i soggetti ricorrenti, in assenza di garanzie procedimentali e di valutazione sulla sussistenza del requisito soggettivo, quali destinatari dell&#8217;ordine di rimozione dei rifiuti.<br /> Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Comune di -OMISSIS-, per venire liquidate come in dispositivo in favore dei procuratori antistatari, sussistendo nondimeno valide ragioni per:<br /> &#8211; omettere l&#8217;addebito alla Nuova -OMISSIS- s.r.l. in favore del Ministero intimato ed estromesso nel giudizio di cui al r.g. 201801951, in considerazione della natura della controversia e della finalità  ragionevolmente cautelativa dell&#8217;evocazione in giudizio dello stesso;<br /> &#8211; omettere l&#8217;addebito ai controinteressati nei giudizi de quibus, tenuto conto dell&#8217;ascrivibilità  al Comune resistente dei vizi provvedimentali e procedimentali rilevati nella presente decisione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione ex art.70 cpa:<br /> &#8211; dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e della struttura da esso dipendente, con conseguente estromissione dal giudizio di cui al r.g. n.201801951;<br /> &#8211; accoglie i ricorsi e, per l&#8217;effetto, annulla l&#8217;ordinanza del Comune di -OMISSIS- n.24 del 5.10.2018, nella parte in cui la stessa individua i ricorrenti in epigrafe quali destinatari dell&#8217;ordine di rimozione dei rifiuti.<br /> Condanna altresì il Comune di -OMISSIS- al pagamento delle spese di giudizio in favore dei procuratori antistatari dei ricorrenti in epigrafe, che liquida nella seguente modalità :<br /> &#8211; euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, in ragione della metà  ciascuno, a favore degli avvocati Lucio Perone e Paolo Castelluccio;<br /> &#8211; euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, in ragione della metà  ciascuno, a favore degli avvocati Vincenzo Barrasso e Angelo D&#8217;Avella. Nulla per il Ministero della Difesa.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti ivi menzionati.<br /> Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2020, in videoconferenza sulla piattaforma Team, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Nicola Durante, Presidente<br /> Olindo Di Popolo, Consigliere<br /> Igor Nobile, Referendario, Estensore</div>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-campania-salerno-sezione-ii-sentenza-11-1-2021-n-86/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2021 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/1/2020 n.86</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-22-1-2020-n-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>M. Atzeni, Pres., L. Viola, Est. Appalti : sul rispetto del principio di rotazione ex art. 36, comma I d. lgs. 50/2016 e sulla necessità  di motivazione anche 1. Contratti della P.A.- Disciplina normativa- Appalti sotto soglia- Applicazione del principio di rotazione anche in ipotesi di adesione a convenzione Consip-</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. Atzeni, Pres., L. Viola, Est.</span></p>
<hr />
<p>Appalti : sul rispetto del principio di rotazione ex art. 36, comma I d. lgs. 50/2016 e sulla necessità  di motivazione anche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Contratti della P.A.- Disciplina normativa- Appalti sotto soglia- Applicazione del principio di rotazione anche in ipotesi di adesione a convenzione Consip- Obbligatorietà &#8211; Invito all&#8217;affidatario uscente- Eccezionalità .<br /> <br /> 2. Contratti della p.a.- Disciplina normativa- Affidamento per un tempo estremamente limitato- Operatività  del principio di rotazione- Fattispecie.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. L&#8217;art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 sancisce, per i contratti sotto soglia, il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, principio ribadito dall&#8217;art. 36, comma 2 lett. b, nonchè dalla previsione del punto Â 4.2.2 della delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell&#8217;Autorità  nazionale anticorruzione (linee guida n. 4). Il principio di rotazione trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, l&#8217;invito all&#8217;affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d&#8217;arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all&#8217;oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, anche se l&#8217;affidamento della concessione scaduta sia scaturito dall&#8217;adesione della stazione appaltante ad una convenzione Consip e dall&#8217;aggiudicazione a seguito di procedura aperta.</em><br /> <br /> <em>2. L&#8217;operatività  del principio di rotazione non risulta, inoltre, per nulla ridotta negli affidamenti determinati da ragioni qualificate di urgenza e che abbiano avuto svolgimento &#8220;per un tempo estremamente limitato&#8221;. Irrilevante risulta l&#8217;obiezione, nel caso di specie, relativa ad una presunta differenza tra le prestazioni dedotte nel primo e nel secondo affidamento. Evidente come il servizio posto a base delle due procedure sia, in sostanza, lo stesso: &#8220;il ripristino dei luoghi danneggiati a seguito degli incidenti stradali&#8221; nel primo, da ritenersi giÃ  comprensivo di quell&#8217;obbligo successivamente meglio descritto di procedere &#8220;alla rimozione dei residui materiali sul sedime stradale che possono costituire condizioni di pericolo per la fluidità  del traffico, per l&#8217;ambiente o la salute pubblica&#8221;.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/01/2020</div>
<div style="text-align: justify;">N. 00086/2020 REG.PROV.COLL.<br /> N. 01004/2019 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: justify;">
<p> SENTENZA</p></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2019, proposto da<br /> Sicurezza e Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Napolitano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</div>
<div style="text-align: justify;">contro</div>
<div style="text-align: justify;">Provincia di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Riccarda Maria Bezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</div>
<div style="text-align: justify;">nei confronti</div>
<div style="text-align: justify;">Zini Elio s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Andrea Stefanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</div>
<div style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</div>
<div style="text-align: justify;">1) della determinazione n. 1156 del 24/6/2019, con la quale il Dirigente del Settore III Viabilità -Programmazione Teritoriale-TPL-Ambiente-Protezione Civile della Provincia di Massa Carrara aggiudicava alla Zini Elio s.r.l. la gara per l&#8217;affidamento &#8220;del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e della reintegrazione delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali mediante bonifica ed eventuale manutenzione della piattaforma stradale e delle sue pertinenze&#8221;;<br /> 2) della nota prot. 932 del 25/6/2019, di comunicazione della determina 1156/2019;<br /> 3) dei verbali del seggio di gara del 27/5/2019, 31/5/2019 e 20/6/2019;<br /> 4) dei verbali della Commissione di gara del 4/6/2019,5/6/2019, 6/6/2019 e 12/6/2019;<br /> 5) della determinazione n. 781 del 19/4/2019, con la quale il Dirigente del Settore III Viabilita&#8217;-Programmazione Teritoriale-TPL-Ambiente-Protezione Civile della Provincia di Massa Carrara indiceva la relativa procedura negoziata;<br /> 6) ove necessario e per quanto di ragione della lettera d&#8217;invito e del capitolato d&#8217;oneri;<br /> 7) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguenziale e comunque connesso;<br /> nonchè per la declaratoria di inefficacia del contratto d&#8217;appalto eventualmente stipulato;<br /> l&#8217;accertamento del diritto della società  ricorrente a conseguire l&#8217;aggiudicazione della gara <em>de qua</em>;<br /> il conseguente subentro nel contratto in corso d&#8217;esecuzione;<br /> in via gradata, il risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi per effetto dell&#8217;esecuzione degli atti illegittimi impugnati.<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Massa Carrara e di Zini Elio S.r.l.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2020 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</div>
<div style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</div>
<div style="text-align: justify;">Con determinazione 19 dicembre 2018, n. 2216, il Dirigente del Settore 3 della Provincia di Massa Carrara affidava alla Zini Elio s.r.l. &lt;&gt; per un periodo di 6 mesi a decorrere dal 24 dicembre 2018.<br /> Con la successiva determinazione 19 aprile 2019, n. 781, sempre il Dirigente del Settore 3 della Provincia di Massa Carrara prendeva atto della scadenza del precedente affidamento alla data del 30 giugno 209 ed indiceva una nuova procedura negoziata ai sensi dell&#8217;art. 36, 2° comma lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, invitando sei ditte tra cui anche la Zini Elio s.r.l.; la società  ricorrente partecipava alla procedura, classificandosi in seconda posizione (con punti 87,23) dietro alla Zini Elio s.r.l. (con punti 89,61) che conseguiva l&#8217;aggiudicazione con la determinazione 24 giugno 2019, n. 1156 del Dirigente del Settore 3 della Provincia di Massa Carrara.<br /> Tutti gli atti della procedura di gara, a partire dalla determinazione di indizione 19 aprile 2019, n. 781, erano impugnati dalla ricorrente che articolava censure di: 1) violazione e falsa applicazione art. 36 d.lgs. 50/2016, violazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; 2) violazione e falsa applicazione della <em>lex specialis</em> della procedura, violazione art. 80, comma 5, lett. c-<em>bis</em> ed f-<em>bis</em> d.lgs. 50/2016, eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria, illogicità , irrazionalità  manifesta, falsità  dei presupposti; 3) violazione e falsa applicazione della <em>lex specialis</em> della procedura, eccesso di potere per difetto d&#8217;istruttoria, illogicità , irrazionalità  manifesta, falsità  dei presupposti; 4) violazione di legge, violazione della <em>par condicio</em>, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, eccesso di potere per sviamento; con il ricorso, erano altresì¬ richiesti l&#8217;accertamento del diritto della società  ricorrente a conseguire l&#8217;aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Provincia di Massa Carrara e la controinteressata, il subentro nel contratto ed in via subordinata, il risarcimento per equivalente.<br /> Si costituivano in giudizio la Provincia di Massa Carrara e la controinteressata Zini Elio s.r.l., controdeducendo sul merito del ricorso ed articolando (solo la Provincia di Massa Carrara) eccezione preliminare di irricevibilità  per tardività  della censura di violazione del principio di rotazione (che avrebbe dovuto essere proposta nel termine di decadenza decorrente dalla conoscenza dell&#8217;ammissione alla procedura della Zini Elio s.r.l. e non dall&#8217;aggiudicazione finale della procedura).<br /> Con ordinanza 12 settembre 2019, n. 535, la Sezione respingeva l&#8217;istanza cautelare proposta con il ricorso, sulla base della seguente motivazione: &gt;; con l&#8217;ordinanza 25 ottobre 2019, n. 5359, la V Sezione del Consiglio di Stato dava poi atto della rinuncia all&#8217;appello cautelare presentata da parte ricorrente in data 7 ottobre 2019 e confermava pertanto definitivamente il diniego di tutela cautelare.<br /> In via preliminare, la Sezione deve rilevare come nessuna rilevanza possa essere attribuita all&#8217;eccezione di tardività  del primo motivo di ricorso articolata dalla difesa della Provincia di Massa Carrara.<br /> I principi affermati al proposito dalla Sezione con la precedente sentenza 2 gennaio 2018, n. 17 (e che concludono sostanzialmente per l&#8217;anticipazione della lesione derivante dal mancato rispetto del principio di rotazione al momento di invito/ammissione dei concorrenti alla gara) risultano, infatti, affermati in un momento in cui trovava applicazione la particolare sistematica prevista dall&#8217;art. 120, comma 2-<em>bis</em> del c.p.a. (inserito dall&#8217;art. 204, 1° comma, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), con la conseguenziale necessità  di definire, in sede di rito cd. &#8220;superaccelerato&#8221;, tutte le questioni relative ai soggetti (legittimamente) partecipanti alla gara.<br /> Una volta intervenuta (con l&#8217;art. 1, 22° comma del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, conv. in l. 14 giugno 2019, n. 55) l&#8217;abrogazione del cd. rito cd. &#8220;superaccelerato&#8221; di cui all&#8217;art. 120, comma 2-<em>bis</em> del c.p.a. e risultando comunque inapplicabile la detta previsione al giudizio che ci occupa <em>ex</em> art. 1, 23° comma del d.l. 18 aprile 2019, n. 32 (trattandosi di giudizio instaurato dopo l&#8217;entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 32 del 2019), risulta di immediata evidenza come le relative problematiche debbano trovare soluzione alla luce della sistematica ordinaria e pìù tradizionale che ha sempre riportato (e non può non riportare) la lesione al momento in cui la violazione del principio di rotazione risulti essersi concretizzata in un atto amministrativo di aggiudicazione della procedura al soggetto giÃ  beneficiario di precedenti affidamenti; solo in questo momento, la lesione del principio di rotazione assume, infatti, quella concretezza che ne permette la tutela in sede giurisdizionale.<br /> Nella vicenda che ci occupa, nessuno dubita della tempestività  dell&#8217;impugnazione della deliberazione di aggiudicazione della procedura all&#8217;impresa controinteressata proposta dalla ricorrente e pertanto l&#8217;eccezione non può trovare accoglimento.<br /> Il primo motivo di ricorso è poi fondato nel merito e deve pertanto essere accolto.<br /> Al proposito, risulta sicuramente vero che la Sezione risulta avere, in linea di principio, recepito, con la sentenza 2 gennaio 2018, n. 17, un&#8217;interpretazione del principio di rotazione di cui all&#8217;art. 36, 2° comma, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che risulta, in larga parte, rispondente a quanto prospettato dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso e dalla giurisprudenza ormai prevalente (tra le tante, si vedano: Cons. Stato sez. V, 12 giugno 2019, n. 3943; sez. VI, 4 giugno 2019, n. 3755).<br /> Appare pertanto del tutto sufficiente un richiamo di quanto giÃ  rilevato, al proposito, nella precedente decisione della Sezione: &gt; (T.A.R. Toscana, sez. I, 2 gennaio 2018, n. 17).<br /> Del resto, l&#8217;operatività  del principio di rotazione non risulta per nulla ridotta, nella fattispecie, dalla pìù recente giurisprudenza che ha escluso che possano assumere validità , ai fini dell&#8217;applicazione del principio di rotazione, affidamenti determinati da ragioni qualificate di urgenza e che abbiano avuto svolgimento &lt;&gt; (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 4 novembre 2019, n. 12614; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 gennaio 2019, n. 60); nel caso di specie, l&#8217;esame della precedente determinazione di affidamento del servizio alla controinteressata (la determinazione 19 dicembre 2018, n. 2216 del Dirigente del Settore 3 della Provincia di Massa) non evidenzia, infatti, per nulla elementi che possano portare a concludere per una caratterizzazione in termini d&#8217;urgenza dell&#8217;affidamento, risultando, al contrario, evidenziate altre motivazioni (il carattere sperimentale dell&#8217;esternalizzazione del servizio; la proposta proveniente dallo stesso affidatario) che risultano essere risultante determinanti della scelta amministrativa.<br /> Risulta pertanto completamente assente, nella fattispecie, una delle ragioni poste a base della deroga all&#8217;applicabilità  del principio di rotazione prospettata dalla giÃ  citata giurisprudenza, costituita proprio dalla necessità  di non pregiudicare le imprese dichiaratesi disponibili a &#8220;coprire&#8221; situazioni di urgenza connesse alla preparazione e definizione delle gare: &lt;&gt; (T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 gennaio 2019, n. 60).<br /> Con tutta evidenza, si tratta pertanto di una giurisprudenza di problematica giustificazione (la previsione dell&#8217;art. 36, 2° comma lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non prevede letteralmente esclusioni dell&#8217;operatività  del principio di rotazione derivanti dalla durata del precedente affidamento o dalle ragioni giustificative dello stesso), ma che individua espressamente la propria <em>ratio</em> giustificativa in una necessità  di non pregiudicare eccessivamente chi si sia reso disponibile ad affidamenti d&#8217;urgenza che risulta manifestamente estranea alla fattispecie che ci occupa.<br /> Quanto sopra rilevato in ordine alla formulazione letterale dell&#8217;art. 36, 2° comma lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 porta poi a ritenere irrilevanti le reiterate obiezioni relative al carattere sperimentale del primo affidamento (ovvero ad una circostanza che non limita per nulla la piena operatività  del primo rapporto contrattuale), alla sua durata ed all&#8217;importanza delle prestazioni eseguite durante il periodo di vigenza contrattuale.<br /> Parimenti irrilevante risulta l&#8217;obiezione relativa ad una presunta differenza tra le prestazioni dedotte nel primo e nel secondo affidamento; al di lÃ  di una pìù accurata descrizione del servizio nel secondo affidamento, risulta, infatti, evidente come il servizio posto a base delle due procedure sia, in sostanza, lo stesso e, come, pertanto, il &lt;&gt; fosse da ritenersi giÃ  comprensivo di quell&#8217;obbligo successivamente meglio descritto di procedere alla rimozione &lt;&gt;; fin dall&#8217;inizio, il cd. &lt;&gt; era pertanto da ritenersi rientrante in una pìù ampia e complessiva prestazione di &lt;&gt;, ricostruita alla luce dei normali criteri di correttezza contrattuale.<br /> Il primo motivo di ricorso (caratterizzato dal carattere assorbente e pienamente satisfattivo per la ricorrente) deve pertanto essere accolto e deve essere disposto l&#8217;annullamento di tutti gli atti della procedura di gara, a partire dalla determinazione di indizione 19 aprile 2019, n. 781, nella parte relativa all&#8217;ammissione alla procedura della società  controinteressata; ne consegue l&#8217;accertamento della spettanza dell&#8217;aggiudicazione della procedura alla ricorrente (che riveste il secondo posto in graduatoria), condizionatamente all&#8217;esito degli eventuali controlli sulle dichiarazioni rese dall&#8217;aggiudicatario.<br /> Non risultando stipulato il contratto (essendo intervenuto solo l&#8217;affidamento in via d&#8217;urgenza del servizio), non può poi trovare accoglimento l&#8217;azione di inefficacia proposta dalla ricorrente, così¬ come non può trovare accoglimento l&#8217;azione di subentro nel rapporto negoziale.<br /> L&#8217;azione di risarcimento per equivalente del danno è stata, fin dall&#8217;origine, proposta in via subordinata al conseguimento del subentro nel contratto e non risulta successivamente articolata, con riferimento al periodo di servizio che la controinteressata ha comunque svolto, per effetto dell&#8217;esecuzione anticipata in via d&#8217;urgenza del contratto; la stessa risulta pertanto assorbita dall&#8217;accertamento della spettanza dell&#8217;aggiudicazione della procedura alla ricorrente, ovvero dal conseguimento in forma specifica dell&#8217;interesse che risulta alla base della proposizione del ricorso.<br /> La particolare complessità  della vicenda permette poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione e, per l&#8217;effetto,<br /> a) dispone l&#8217;annullamento degli atti impugnati a partire dalla determinazione 19 aprile 2019, n. 781 del Dirigente del Settore 3 della Provincia di Massa Carrara, nella sola parte relativa all&#8217;ammissione alla procedura della controinteressata;<br /> b) accerta la spettanza dell&#8217;aggiudicazione della procedura alla ricorrente, condizionatamente all&#8217;esito degli eventuali controlli sulle dichiarazioni rese dall&#8217;aggiudicatario.<br /> Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Manfredo Atzeni, Presidente<br /> Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario</div>
<div style="text-align: justify;">  Â  Â  Â  Â  Â <br /> </div>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2020 n.86</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-1-2020-n-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Marco Lipari, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore; Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Mariangela Carulli c. D. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Antonella Borsero, dall&#8217;Avvocato Carlo Merani e dall&#8217;Avvocato Gianluigi Pellegrino e nei</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-1-2020-n-86/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2020 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-7-1-2020-n-86/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 7/1/2020 n.86</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Lipari, Presidente, Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore;  Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Mariangela Carulli c. D. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Antonella Borsero, dall&#8217;Avvocato Carlo Merani e dall&#8217;Avvocato Gianluigi Pellegrino e nei confronti di I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato NicolÃ² Mastropasqua)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;art. 66, comma 1, C.P.A. ( verificazione): prescrive semplicemente che il giudice assegni al verificatore un termine per il deposito della sola relazione conclusiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Processo amministrativo- contratti della pa- appalti-Verificazione ex. art. 66 comma 1 cpa- deposito della relazione concusiva- senza previo deposito dello schema di relazione- non viola il contraddittorio.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;art. 66, comma 1, C.P.A. non prevede -a differenza di quanto prevede l&#8217;art. 67, comma 3, lett. c), C.P.A. per la consulenza tecnica d&#8217;ufficio- che il verificatore depositi uno schema di relazione, seguito poi, dopo le eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte, dalla relazione finale, ma prescrive semplicemente che il giudice assegni al verificatore un termine per il deposito della sola relazione conclusiva.</em><br /> <em>Pertanto -sebbene la disposizione non vieti al giudice di fissare al verificatore un termine intermedio per il deposito di uno schema di relazione, analogamente a quanto prevede l&#8217;art. 67, comma 3, lett. c), C.P.A., e per quanto ciò sia auspicabile per garantire una pìù completa interlocuzione tra i litiganti (e in particolar modo dei consulenti di parte)- sul piano strettamente processual-codicistico, il deposito della relazione conclusiva, non preceduto da alcun deposito di schema di relazione, non viola il contraddittorio tra le parti nè reso nulla la relazione stessa.</em><br /> <em>Del resto, avendo le parti potuto svolgere le proprie controdeduzioni sulle conclusioni della relazione nelle memorie di cui all&#8217;art. 73 C.P.A., il principio del contraddittorio risulta ampiamente assicurato, perchè nulla vieta al giudice dopo la lettura di tali controdeduzioni, ove lo ritenga necessario per la completezza del quadro istruttorio, di richiedere chiarimenti al verificatore e di assegnargli un successivo termine per il deposito di un&#8217;ulteriore relazione integrativa, che chiarisca gli eventuali punti rimasti lacunosi, oscuri o contraddittori nella relazione stessa.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"> <br /> Pubblicato il 07/01/2020<br /> <strong>N. 00086/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 06138/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 6138 del 2018, proposto dall&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Taranto, in persona del Direttore Generale <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Mariangela Carulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> D. s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato Antonella Borsero, dall&#8217;Avvocato Carlo Merani e dall&#8217;Avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Avvocato Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> I. s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocato NicolÃ² Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avvocato Piero Lorusso in Roma, largo Messico, n. 7;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza n. 793 del 9 maggio 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, resa tra le parti, concernente l&#8217;affidamento della fornitura in service, dell&#8217;assistenza tecnica <em>full-risk</em>, sistemi analitici interfacciati bidirezionalmente con modalità <em>host query</em> per l&#8217;esecuzione di esami diagnostici presso i laboratori delle aziende ospedaliere.<br /> <br /> visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;appellata D. s.p.a. e di I. s.p.a.;<br /> visti tutti gli atti della causa;<br /> relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l&#8217;odierna appellante, l&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Taranto, l&#8217;Avvocato Mariangela Carulli, per l&#8217;odierna appellata, D. s.p.a., l&#8217;Avvocato Antonella Borsero e l&#8217;Avvocato Gianluigi Pellegrino e per I. s.p.a. l&#8217;Avvocato NicolÃ² Mastropasqua;<br /> ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. L&#8217;odierna appellata, D. s.p.a., ha preso parte alla procedura aperta telematica di gara indetta dall&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Taranto (di qui in avanti, per brevità , l&#8217;Azienda) per l&#8217;affidamento della fornitura quinquennale <em>in service</em>, comprensiva di assistenza tecnica <em>full-risk</em>, di sistemi analitici, interfacciati bidirezionalmente con modalità <em>Host Query</em>, e di tutto il materiale necessario per l&#8217;esecuzione di esami diagnostici presso i laboratori di analisi aziendali del Presidio Ospedaliero Centrale (&#8220;S.S. Annunziata &#8211; &#8220;S.G. Moscati&#8221; di Statte &#8211; &#8220;San Marco&#8221; di Grottaglie) e dei presidi ospedalieri &#8220;M. Giannuzzi&#8221; di Manduria, &#8220;Valle d&#8217;Itria&#8221; di Martina Franca e Castellaneta, da aggiudicarsi in base al criterio dell&#8217;offerta economicamente pìù vantaggiosa.<br /> 1.1. Il 2 marzo 2018 D. S.p.a., al fine di predisporre la domanda di partecipazione alla procedura selettiva con riferimento al lotto n. 2 &#8220;<em>Area Siero 2 e Tabella B</em>&#8220;, ha posto in essere alcune iniziali operazioni, quali l&#8217;accesso alla piattaforma <em>EmPulia</em> e al relativo portale di <em>e-procurement</em>, la creazione dell&#8217;offerta telematica, il caricamento della busta &#8220;Documentazione&#8221;, il caricamento della busta tecnica con relativo riscontro.<br /> 1.2. Il successivo 5 marzo 2018, per completare la trasmissione dell&#8217;offerta, D. s.p.a. ha effettuato l&#8217;accesso al portale <em>EmPulia</em> alle ore 11:02, ma la procedura di invio della domanda non è stata completata entro le ore 12:00 dello stesso giorno.<br /> 1.3. In particolare, entro le ore 12:00 è stato ultimato il caricamento della busta afferente all&#8217;offerta tecnica, in quanto D. s.p.a. ha caricato l&#8217;offerta in formato &#8220;.<em>zip</em>&#8220;, il sistema ha generato il file &#8220;.<em>pdf</em>&#8220;, firmato digitalmente, che è stato riscontrato mediante ricaricamento), ma non quello della busta relativa all&#8217;offerta economica, poichè alle ore 12:00 è risultato concluso l&#8217;inserimento dell&#8217;offerta in formato &#8220;.zip&#8221;, oltre che la generazione della relativa busta in formato &#8220;.pdf&#8221; firmata digitalmente, mentre solo alcuni minuti dopo, alle ore 12:02, si completava il riscontro mediante ricaricamento.<br /> 1.4. Per conseguenza, non si è perfezionata tempestivamente l&#8217;invio complessivo dell&#8217;offerta.<br /> 1.5. Nella stessa data del 5 marzo 2018, alle ore 13:02, D. s.p.a. ha trasmesso all&#8217;Azienda una <em>mail</em> con la quale ha segnalato il difetto di funzionamento e il notevole rallentamento del sistema di acquisizione in prossimità  della scadenza del termine.<br /> 1.6. In virtà¹ di ciò, pertanto, ha chiesto una proroga per il completamento delle operazioni rimanenti per il perfezionamento dell&#8217;invio della propria offerta.<br /> 1.7. Ancora il successivo 5 marzo 2018 D. s.p.a. ha trasmesso alla stazione appaltante una <em>pec</em> del proprio legale con la quale, allegando le schermate attestanti le varie operazioni poste in essere, ha chiesto nuovamente la proroga del termine di presentazione dell&#8217;offerta o la rimessione in termini della stessa società , con diretta ammissione alla gara.<br /> 1.8. Il 6 marzo 2018 l&#8217;Azienda, nella persona del responsabile dell&#8217;Area Gestione Patrimonio, dott. Pasquale NicolÃ¬, ha risposto negativamente alle suddette istanze, affermando che «<em>la stazione appaltante non è responsabile del funzionamento della piattaforma telematica di e-procurement EmPulia</em>».<br /> 1.9. Nello stesso giorno e con una separata comunicazione, inviata alcuni minuti dopo il diniego rivolto a D. S.p.a., l&#8217;Azienda ha comunque richiesto chiarimenti a EmPulia con riferimento ai disservizi della piattaforma denunciati dall&#8217;odierna appellata.<br /> 2. Con una successiva pec del proprio legale del 26 marzo 2018, D. s.p.a. ha trasmesso la perizia <em>medio tempore</em> redatta, su incarico della ricorrente, dal dott. Occhetti, chiedendo, alla luce dell&#8217;analisi svolta dal tecnico, l&#8217;ammissione della società  alla gara.<br /> 2.1. In particolare la nota inviata alla stazione appaltante, unitamente al relativo allegato peritale, ha posto in evidenza la circostanza che tutta la documentazione componente l&#8217;offerta sarebbe stata presente sulla piattaforma di <em>e-procurement</em> in orario antecedente alle ore 12:00 del 5 marzo 2018.<br /> 2.2. Ãˆ stata inoltre denunciata e documentata la presenza di numerosi &#8220;<em>blocchi di connessione</em>&#8221; conÂ <em>reset</em> (almeno sei nello stesso minuto) riscontrati da D. s.p.a. nell&#8217;ora antecedente alla scadenza del termine.<br /> 2.3. Le chiusure hanno riguardato l&#8217;accesso al sito <em>EmPulia</em>, unico veicolo che ha consentito l&#8217;ingresso alla piattaforma di <em>e-procurement</em> deputata, in via esclusiva, all&#8217;acquisizione delle offerte.<br /> 2.4. La perizia ha fatto rilevare come, nell&#8217;arco temporale compreso tra le ore 11:04 e le ore 11:24, il sistema non operasse regolarmente, così¬ compromettendo il buon esito dell&#8217;invio dell&#8217;offerta della società .<br /> 2.5. L&#8217;Azienda, prima di ricevere da EmPulia i chiarimenti tecnici giÃ  richiesti, con la propria nota del 28 marzo 2018 ha opposto a D. S.p.a. un nuovo diniego, sostanzialmente riproduttivo, <em>in toto</em>, della precedente comunicazione del 6 marzo 2018.<br /> 2.6. Solo in data 30 marzo 2018, infatti, EmPulia ha trasmesso all&#8217;Azienda le informazioni richieste.<br /> 2.7. Alla relazione ha replicato il tecnico incaricato da D. S.p.a., con apposito supplemento di perizia.<br /> 3. Con il ricorso notificato il 5 aprile 2018 all&#8217;Azienda e ad I. S.p.a. e depositato avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, D. s.p.a. ha chiesto l&#8217;annullamento della nota dell&#8217;Azienda del 6 marzo 2018, con la quale è stata respinta l&#8217;istanza di rimessione in termini della ricorrente proposta il 5 marzo 2018, e della nota del 28 marzo 2018, con la quale è stata respinta l&#8217;istanza di ammissione e/o rimessione in termini proposta da D. il 26 marzo 2018.<br /> 3.1. Il ricorso è stato affidato ad unico motivo, inerente al denunciato eccesso di potere e sviamento, alla motivazione erronea e insufficiente, alla grave carenza di istruttoria, alla illogicità  e contraddittorietà , all&#8217;ingiustizia manifesta, alla violazione del principio di efficacia ed efficienza di cui all&#8217;art. 97 Cost., alla violazione del principio di massima partecipazione e concorrenza di cui all&#8217;art. 30 del d. lgs. n. 50 del 2016.<br /> 3.2. La ricorrente in prime cure, in esito alla costituzione dell&#8217;Azienda, ha anche impugnato, <em>per incidens</em>, il disciplinare di gara, nella parte in cui tale atto non ha previsto garanzie uniformi di accesso alla piattaforma per tutti gli operatori e non ha indicato alcuna procedura da seguire in caso di emergenza, limitandosi a mettere a disposizione un servizio di <em>help desk</em> da attivarsi obbligatoriamente 48 ore prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte.<br /> 3.3. D. s.p.a. ha comunque proposto domanda di tutela cautelare, anche in sede monocratica, ai sensi dell&#8217;art. 56 c.p.a.<br /> 3.4. Nel primo grado del giudizio si è costituita l&#8217;Azienda si è costituita con la memoria depositata il 23 aprile 2018, con la quale ha chiesto la reiezione del ricorso e dell&#8217;istanza cautelare, in quanto infondati.<br /> 3.5. All&#8217;atto di costituzione è stata una allegata relazione tecnica redatta il 19 aprile 2018 da I. s.p.a., nella persona del responsabile tecnico del Servizio EmPulia.<br /> 3.6. Dalla relazione si evincerebbe, tra l&#8217;altro, la conferma degli intervenuti sei blocchi di connessione denunciati dalla ricorrente in prime cure, con la precisazione che essi erano da riferirsi all&#8217;accesso al sito informativo <em>EmPulia</em> e non alla piattaforma di <em>e-procurement</em> volta all&#8217;immissione delle offerte (pagg. 3-4 della relazione tecnica di I. s.p.a.). 3.8. Quanto all&#8217;impugnazione del disciplinare, peraltro, l&#8217;Azienda ne ha chiesto la declaratoria di inammissibilità , in quanto tardiva, e comunque il rigetto nel merito.<br /> 3.9. La società  I. s.p.a. non si è costituita nel primo grado del giudizio.<br /> 3.10. Con il decreto presidenziale n. 184 del 7 aprile 2018 è stata accolta in via provvisoria «<em>l&#8217;istanza di misure cautelari monocratiche </em>[&#038;]<em> ai fini dell&#8217;ammissione con riserva dell&#8217;offerta della ricorrente alla procedura per cui è causa</em>» ed è stata fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 aprile 2018.<br /> 4. Infine, con la sentenza n. 793 del 9 maggio 2018, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati.<br /> 4.1. Secondo il primo giudice, infatti, la tardiva presentazione dell&#8217;offerta che sia riconducibile a un malfunzionamento ascrivibile al gestore del sistema non può risolversi in danno del partecipante, e ciò in applicazione dei principÃ® di <em>par condicio</em> e di <em>favor partecipationis</em> nelle procedure di gara.<br /> 4.2. In presenza di una denuncia di malfunzionamento con richiesta di rimessione in termini da parte del concorrente, pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare la fondatezza della stessa e l&#8217;eventuale riconducibilità  del disservizio alla sfera di responsabilità  del gestore del sistema, determinandosi poi in termini consequenziali rispetto all&#8217;istanza proposta dal soggetto partecipante alla gara.<br /> 4.3. Nel caso di specie, la condotta di D. s.p.a. è risultata pienamente rispettosa del principio di auoresponsabilità <br /> 4.4. La società  richiedente si sarebbe attivata, infatti, con ben tre giorni di anticipo (il 2 marzo) per l&#8217;immissione di tutti i dati e documenti necessari alla partecipazione, senza incontrare difficoltà  di sorta.<br /> 4.5. Solo la predisposizione dell&#8217;offerta economica, per ragioni aziendali, era stata demandata al giorno di scadenza.<br /> 4.6. La ricorrente in prime cure, dunque, si attivava nell&#8217;ultima ora dell&#8217;ultimo giorno per il solo espletamento delle poche operazioni che le residuavano da compiere, confidando nel costante corretto funzionamento del sistema messo a disposizione dalla stazione appaltante.<br /> 4.7. Purtroppo, ha rilevato ancora la sentenza impugnata, in tale lasso temporale D. s.p.a. ha rilevato invece difficoltà  ad accedere alla piattaforma di caricamento delle offerte subendo, come successivamente acclarato, dei blocchi di connessione che avrebbero impedito il tempestivo perfezionamento della procedura.<br /> 4.8. I &#8220;blocchi&#8221; connettivi risulterebbero confermati anche dalla relazione tecnica del 19 aprile 2018 redatta dal gestore I. s.p.a., che li ha riferiti perà² all&#8217;accesso al sito <em>EmPulia</em> e non alla piattaforma di <em>e-procurement</em> ivi ospitata.<br /> 4.9. La precisazione svolta in tal senso da I. s.p.a., ha perà² osservato ancora la sentenza impugnata, non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione della presente causa.<br /> 4.10. I suddetti blocchi infatti, quand&#8217;anche relativi all&#8217;accesso al sito invece che alla piattaforma, costituivano comunque delle anomalie riferibili al gestore che impedivano la tempestiva presentazione dell&#8217;offerta.<br /> 4.11. Come attestato dal disciplinare di gara (punto 1 del paragrafo 3.2), infatti, l&#8217;unico modo per accedere alla piattaforma di caricamento dell&#8217;offerta era quello di attivare unÂ <em>link</em> presente sul sito <em>EmPulia</em>, con la conseguenza che le difficoltà  di accesso al sito si sarebbero tradotte inevitabilmente in ostacoli di ingresso alla piattaforma e in conseguenti impedimenti alla presentazione dell&#8217;offerta.<br /> 5. Il primo giudice ne ha concluso che, in presenza di anomalie riconducibili al gestore del sistema, la partecipazione dell&#8217;impresa che da tali disservizi era stata danneggiata non avrebbe dovuto essere compromessa.<br /> 5.1. La stazione appaltante, nel caso di specie, ha negato invece la remissione in termini dell&#8217;impresa senza verificare la fondatezza della relativa denuncia, senza dare una motivazione che rendesse conto del ruolo del gestore, ancorandosi a provvedimenti giurisdizionali emessi nell&#8217;ambito di altre cause, pendenti tra parti diverse.<br /> 5.2. In considerazione di tutto quanto sopra esposto, ad avviso del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, il duplice diniego opposto dall&#8217;Azienda alla richiesta di remissione in termini e/o di acquisizione diretta dell&#8217;offerta sarebbe viziato da eccesso di potere per illogicità  manifesta, contraddittorietà , travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e insufficiente motivazione.<br /> 5.3. Tralasciando qui quanto rilevato dal primo giudice circa il riferimento motivazione dei dinieghi a provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale in altri giudizi, in quanto la motivazione della sentenza sul punto non è stata oggetto di specifica censura da parte dell&#8217;Azienda appellante, il Tribunale ha rilevato che in entrambi i provvedimenti impugnati &#8211; quello del 6 marzo 2018 e quello del 28 marzo 2018 &#8211; il diniego opposto dall&#8217;Azienda nei riguardi della D. s.p.a. era volto unicamente a porre in luce l&#8217;assenza di responsabilità  della stazione appaltante, che si sarebbe proclamata, appunto, «<em>non responsabile del funzionamento della piattaforma telematica di e-procurement EmPulia</em>», con ciò omettendo ogni valutazione che riguardasse e accertasse il ruolo del gestore della piattaforma.<br /> 5.4. Della posizione e responsabilità  del soggetto gestore sarebbe invece stato necessario dare conto, in virtà¹ del principio di partecipazione responsabile, e alla luce delle osservazioni svolte dalla ricorrente in prime cure nelle richieste inviate alla stazione appaltante e nella documentazione tecnica trasmessa all&#8217;Azienda.<br /> 5.5. Difetterebbe pertanto, nei provvedimenti qui gravati, l&#8217;esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste alla base di una valutazione, quella riguardante il ruolo di I. s.p.a., fondamentale per l&#8217;adozione del provvedimento, e completamente omessa.<br /> 5.6. Con riferimento al difetto di istruttoria, ancora, il primo giudice ha osservato come l&#8217;indagine tecnica volta ad acclarare la presenza di malfunzionamenti del servizio e responsabilità  del gestore sia stata commissionata a I. s.p.a. solo in epoca successiva al primo diniego.<br /> 5.7. La prima risposta negativa è stata pertanto emessa dall&#8217;Azienda senza aver accertato presso il gestore del servizio la fondatezza delle lamentele avanzate dalla D. s.p.a., poichè la risposta negativa inviata al legale della ricorrente reca il protocollo n. 44217 del 6.3.2018 alle ore 13:45, mentre la richiesta di informazioni diretta a EmPulia riporta il protocollo posteriore, n. 44220, del 6 marzo 2018 alle ore 13:47.<br /> 5.8. Il grave difetto di istruttoria riscontrabile nella condotta della stazione appaltante si reiterava, peraltro, anche con riferimento al secondo diniego.<br /> 5.9. Tale provvedimento è stato emesso dall&#8217;Azienda il 28 marzo 2018, senza attendere l&#8217;esito delle verifiche tecniche richieste a EmPulia, il cui risultato sarebbe stato acquisito dalla stazione appaltante solo il 30 marzo 2018.<br /> 6. Da quanto sin qui ricordato in estrema sintesi il primo giudice ha tratto la conclusione della contraddittorietà  e della illogicità  che hanno caratterizzato l&#8217;<em>agere</em> della pubblica amministrazione che, da un lato, ha riconosciuto la necessità  di un&#8217;indagine tecnica (che in effetti commissionava a EmPulia) e, dall&#8217;altro, ha emesso i provvedimenti di diniego, che dall&#8217;esito dell&#8217;indagine sono dipesi, senza attenderne la conclusione e, dunque, a prescindere da essa.<br /> 6.1. Il travisamento di fatti è stato in particolare ravvisato con riferimento alla presenza dei sei blocchi di connessione, evidenziati da D. s.p.a. in sede di richiesta di proroga del termine e/o riammissione alla gara inviata all&#8217;Azienda il 26 marzo 2018, e successivamente riconosciuti anche da I. s.p.a. con la relazione tecnica del 19 aprile 2018.<br /> 6.2. Tali accadimenti, per quanto giÃ  osservato sulla strumentalità  dell&#8217;accesso al sito <em>EmPulia</em> rispetto all&#8217;ingresso nella piattaforma di <em>e-procurement</em>, non potevano che incidere in modo determinante sulla possibilità  di presentazione tempestiva dell&#8217;offerta, ad avviso del primo giudice.<br /> 6.3. Detto elemento fattuale, decisivo ai fini dell&#8217;adozione del provvedimento amministrativo richiesto dalla ricorrente, non è stato oggetto di alcuna considerazione da parte dell&#8217;Azienda, la quale ha omesso pertanto la valutazione di un fatto rilevante ed essenziale.<br /> 7. Il ricorso, con riferimento alla domanda di annullamento dei due atti di diniego impugnati, è stato pertanto ritenuto fondato dal primo giudice.<br /> 8. Ritenuta l&#8217;ammissibilità  della impugnazione &#8220;incidentale&#8221; del bando, peraltro, il primo giudice ne ha esaminato la fondatezza e l&#8217;ha accolta.<br /> 8.1. Il disciplinare è stato ritenuto illegittimo in quanto viziato da eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e violazione dei principi di <em>par condicio</em> e <em>favor partecipationis</em> alla gara, nella parte in cui non prevede procedure di emergenza attivabili dal concorrente penalizzato da comprovate problematiche di carattere tecnico.<br /> 8.2. Ciò a maggior ragione per i disservizi insorti nel lasso di tempo prossimo alla scadenza del termine di presentazione, allorquando eventuali malfunzionamenti possono essere lesivi in modo definitivo e irreparabile dell&#8217;interesse alla partecipazione alla gara da parte dell&#8217;operatore economico.<br /> 8.3. Certo non può essere rilevante, in senso contrario, la presenza di unÂ <em>help desk</em> accessibile solo con un preavviso di 48 ore rispetto alla scadenza, con ristretti limiti temporali, quale quello predisposto da EmPulia.<br /> 8.4. Un simile presidio si rivelerebbe infatti del tutto privo di utilità  proprio per quegli utenti che, come accaduto a D. s.p.a., in prossimità  della scadenza incontrino difficoltà  per eventi imprevedibili e inevitabili, da essi non governabili e non riconducibili a imperizia nell&#8217;uso delle procedure informatiche.<br /> 8.5. Del resto, ove il disciplinare dovesse essere inteso come atto a imporre al partecipante un onere di attivazione presso l&#8217;<em>help</em> <em>desk</em> nelle 48 ore antecedenti alla scadenza del termine, esso implicherebbe una sostanziale, e totalmente illegittima, contrazione del tempo utile per la presentazione dell&#8217;offerta, il quale deve invece essere, proprio per i principi di massima partecipazione e parità  tra i concorrenti, pienamente e integralmente fruibile dai soggetti interessati.<br /> 8.6. Sul punto la sentenza impugnata ha rilevato che nel caso di malfunzionamento del portale informatico del gestore è ravvisabile la «<em>conseguente violazione del dovere di garantire sempre il normale funzionamento del sistema e predisporre, o comunque consentire, modalità  alternative di inoltro delle domande</em>&#8221; (Cons. St., sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136, richiamata dalla sentenza impugnata).<br /> 8.7. Il disciplinare è stato pertanto annullato dal primo giudice nella parte in cui esso non prevede procedure di emergenza che rendano possibile la presentazione delle offerte, anche in prossimità  della scadenza fissata, in caso di non corretto funzionamento del sistema di acquisizione delle domande fondato.<br /> 9. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha quindi accolto per questi motivi il ricorso e, per l&#8217;effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati ai sensi e nei limiti anzidetti.<br /> 10. Avverso tale sentenza ha proposto appello l&#8217;Azienda, articolando quattro motivi di censura che di seguito saranno esaminati, e ne ha chiesto, previa sospensione dell&#8217;esecutività , la riforma, con la conseguente reiezione del ricorso proposto in primo grado.<br /> 10.1. Si è costituita l&#8217;appellata D. s.p.a. per chiedere, invece, la reiezione dell&#8217;appello.<br /> 10.2. Si è altresì¬ costituita I. s.p.a. per chiedere, invece, l&#8217;accoglimento dell&#8217;appello.<br /> 10.3. Con l&#8217;ordinanza n. 3999 del 31 agosto 2018 il Collegio ha respinto l&#8217;istanza cautelare, proposta dall&#8217;appellante, e ha disposto incombenti istruttori, incaricando il Direttore del Dipartimento di Informatica dell&#8217;Università  degli Studi di Bari &#8220;<em>Aldo Moro</em>&#8220;, affinchè, con facoltà  di sub-delega, svolti tutti i necessari accertamenti, sia avvalendosi della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, sia attraverso l&#8217;accesso diretto agli apparati informatici in dotazione delle stesse, previa idonea verifica della attendibilità  e genuinità  dei dati a tal fine acquisibili, rispondesse, mediante la stesura di apposita e documentata relazione, ai seguenti quesiti:<br /> <em>1)</em> se fosse effettivamente riscontrabile il malfunzionamento della piattaforma informatica destinata al caricamento delle offerte, lamentata dalla parte appellata e posta a fondamento della sentenza di primo grado;<br /> <em>2)</em> se, in particolare, gli eventi telematici, rappresentati dal tecnico della parte appellante come &#8220;chiusure di connessione&#8221;, possano ritenersi all&#8217;origine della inoperatività  della suddetta piattaforma per circa 20 minuti, che la parte appellata deduce aver determinato il ritardo nel perfezionamento dell&#8217;<em>iter</em> di presentazione della sua offerta, chiarendo, in caso affermativo, a quale causa essi siano imputabili;<br /> <em>3)</em> se, come dedotto dalla odierna appellata, l&#8217;offerta tecnica ed economica trasmesse dalla parte appellata possano ritenersi definitivamente acquisite alla piattaforma di <em>e-procurement</em> destinata alla presentazione delle offerte entro il termine fissato dal disciplinare di gara telematica;<br /> <em>4)</em> quale sia il significato tecnico-informatico e quale la rilevanza, ai fini del corretto perfezionamento del procedimento di trasmissione ed acquisizione delle offerte da parte della piattaforma telematica all&#8217;uopo destinata, di ciascuno dei passaggi in cui, ai sensi del disciplinare di gara telematica, doveva articolarsi la presentazione delle offerte, con particolare riferimento a quello conclusivo, che la parte appellata non risulta aver tempestivamente realizzato.<br /> 10.4. Il Collegio, con la predetta ordinanza, ha fissato, ai fini dell&#8217;espletamento del suddetto incombente istruttorio, il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa ordinanza all&#8217;organo incaricato e ha rinviato la causa, per la trattazione nel merito dell&#8217;appello, all&#8217;udienza pubblica del 7 febbraio 2019.<br /> 10.5. All&#8217;esito di tale udienza, con la successiva ordinanza n. 1051 del 14 febbraio 2019 il Collegio ha rinnovato gli incombenti istruttori, giÃ  disposti con l&#8217;ordinanza n. 3999 del 31 agosto 2018, dandone mandato al Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Bari &#8220;<em>Aldo Moro</em>&#8220;, con facoltà  di sub-delega, e ha fissato, ai fini dell&#8217;espletamento del suddetto incombente istruttorio, il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente ordinanza all&#8217;organo incaricato dal Rettore, rinviando la causa, per la trattazione nel merito dell&#8217;appello, all&#8217;udienza pubblica del 6 giugno 2019.<br /> 10.6. All&#8217;esito di tale ulteriore udienza, con la successiva ordinanza n. 4541 del 2 luglio 2019 il Collegio ha rinnovato di nuovo gli incombenti istruttori, giÃ  disposti con l&#8217;ordinanza n. 3999 del 31 agosto 2018 e con l&#8217;ordinanza n. 1015 del 14 febbraio 2019, meglio indicati in motivazione, dandone nuovamente mandato al Rettore dell&#8217;Università  degli Studi di Bari &#8220;<em>Aldo Moro</em>&#8220;, con facoltà  di sub-delega, e disponendo che il Rettore desse immediata comunicazione a questo Consiglio dell&#8217;organo designato o di eventuali impedimenti all&#8217;espletamento dell&#8217;incarico.<br /> 10.7. Il Collegio ha altresì¬ fissato, ai fini dell&#8217;espletamento del suddetto incombente istruttorio, il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente ordinanza all&#8217;organo incaricato dal Rettore e ha rinviato la causa, per la trattazione nel merito dell&#8217;appello, all&#8217;udienza pubblica del 5 dicembre 2019.<br /> 10.8. La relazione di verificazione è stata infine depositata il 7 novembre 2019 dal Prof. Filippo Lanubile, organo verificatore incaricato dal Decano, facente funzioni di Rettore, dell&#8217;Università  degli Studi di Bari &#8220;<em>Aldo Moro</em>&#8220;.<br /> 10.9. Infine, nella pubblica udienza del 5 dicembre 2019, il Collegio, sentiti i difensori delle parti anche in ordine all&#8217;esito della verificazione, ha trattenuto la causa in decisione.<br /> 11. L&#8217;appello deve essere respinto.<br /> 12. Occorre prendere le mosse, una volta giÃ  chiarito ilÂ <em>thema decidendum</em> e senza inutili ripetizioni delle questioni tecniche oggetto di controversia, giÃ  sopra ampiamente riportate e sintetizzate, dall&#8217;esito della verificazione disposta nel presente grado del giudizio con l&#8217;ordinanza n. 3999 del 31 agosto 2018.<br /> 12.1. Richiamati qui per brevità  i quattro quesiti formulati con tale ordinanza, e giÃ  pure ricordati (v., <em>supra</em>, Â§ 10.3.), il verificatore nella propria relazione ha formulato in ordine a ciascuno di essi le seguenti conclusioni.<br /> 13. Quanto al primo quesito, anzitutto, il verificatore ha rilevato che sono state riscontrare 6 chiusure forzate delle connessioni di rete, forzate (<em>reset</em>), dal portale <em>web</em> Em.pulia.it<br /> 13.1. I 6 <em>reset</em> sono avvenuti nell&#8217;arco di un secondo, intorno alle 11:05:14 del 5 maggio 2018, e hanno momentaneamente interrotto la connessione di rete tra il PC di D. s.p.a. e il portale <em>web</em>.<br /> 13.2. Il verificatore ha precisato, perà², che la piattaforma applicativa di <em>e-procurement</em>, dove si svolgono le operazioni di caricamento delle offerte, è in esecuzione su un server diverso da quello del portale <em>web</em>, Empulia.it, sul quale si svolgono le operazioni di <em>login</em> per l&#8217;autenticazione degli utenti.<br /> 13.3. L&#8217;operazione di <em>login</em>, per la parte appellata D. s.p.a., era giÃ  avvenuta prima delle 11:05:14 e, quindi, i <em>reset</em> non potevano inficiare le operazioni di caricamento delle offerte.<br /> 13.4. Il verificatore ne ha concluso che non è riscontrabile il malfunzionamento della piattaforma informatica destinata al caricamento delle offerte, lamentata dalla parte appellata e posta a fondamento della sentenza qui impugnata.<br /> 14. Quanto al secondo quesito, poi, il verificatore, dopo avere ricordato che le chiusure di connessione con il portale sono limitate, sia nel numero (6) che nella durata (1 secondo), ha osservato che le chiusure di connessione a livello trasporto (TCP) non sono un evento anomalo, anche quando sono forzate (<em>reset</em>) dai <em>server</em>, perchè i sistemi operativi dei computer sono programmati in modo da ripristinare nell&#8217;arco di pochi secondi le connessioni chiuse.<br /> 14.1. In caso di chiusura forzata, infatti, è possibile osservare un degrado delle prestazioni, ma nell&#8217;ordine dei secondi e non dei minuti.<br /> 14.2. Non esisterebbero peraltro evidenze documentante di malfunzionamenti di lunga durata (c.d. <em>freeze</em>) dei <em>browser</em> dei computer a seguito di chiusura delle connessioni.<br /> 14.3. Il verificatore ha quindi concluso che non ci sarebbe stata una inoperatività  della piattaforma informatica destinata al caricamento delle offerte per circa 20 minuti e non è possibile dedurre che gli eventi telematici, detti &#8220;chiusure di connessione&#8221;, siano la causa del ritardo nel perfezionamento dell&#8217;<em>iter</em> di presentazione dell&#8217;offerta da parte dell&#8217;appellata.<br /> 15. Quanto al terzo quesito, ancora, il verificatore ha accertato che, al momento del termine fissato dal disciplinare di gara telematica, alle ore 12:00, l&#8217;offerta tecnica ed economica erano state caricate dalla piattaforma informatica, ma non definitivamente, perchè era ancora possibile apportare cambiamenti o rinunciare all&#8217;offerta.<br /> 15.1. L&#8217;acquisizione definitiva avviene solo quando l&#8217;utente preme il pulsante &#8220;<em>invia</em>&#8220;, ma tale tasto è disabilitato dalla piattaforma di <em>e-procurement</em> quando scade il termine fissato dal disciplinare di gara telematica.<br /> 15.2. L&#8217;odierna appellata, D. s.p.a., ha continuato ad operare oltre tale termine, modificando l&#8217;offerta economica alle ore 12:01:16 e generando la busta alle 12:01:38, senza, perà², rendersi conto che non sarebbe stata in grado di trasmetterla in forma definitiva alla piattaforma di <em>e-procurement</em>.<br /> 15.3. Il verificatore ha quindi ritenuto che l&#8217;offerta tecnica ed economica trasmesse dall&#8217;odierna appellata non possono ritenersi definitivamente acquisite dalla piattaforma di <em>e-procurement</em> destinata alla presentazione delle offerte entro il termine fissato dal disciplinare di gara telematica.<br /> 16. Quanto al quarto quesito, infine, il verificatore ha acclarato che, non essendo stato premuto il pulsante &#8220;<em>invia</em>&#8221; in modo tempestivo, la presentazione dell&#8217;offerta tecnica e di quella economica, da parte dell&#8217;odierna appellata, non si può considerare avvenuta con successo poichè, secondo il disciplinare di gara, la volontà  del fornitore poteva dirsi acquisibile soltanto con il passaggio finale, che consiste nel premere il pulsante &#8220;<em>invia</em>&#8221; entro il termine fissato dallo stesso disciplinare.<br /> 17. Se queste sono le risultanze della verificazione, in sintesi, ritiene il Collegio che esse confermino comunque, e non smentiscano, le conclusioni alle quali è pervenuto il primo giudice.<br /> 18. Si deve osservare preliminarmente che non merita accoglimento l&#8217;eccezione di nullità  della verificazione sollevata dalla difesa di D. s.p.a. nella memoria difensiva (v., in particolare, pp. 2-3), depositata il 19 novembre 2019, per il fatto che il verificatore si sarebbe limitato a coinvolgere le parti in occasione dei due incontri peritali del 17 settembre 2019 e del 23 ottobre 2019, senza tuttavia sottoporre successivamente alle parti stesse la bozza della relazione che avrebbe depositato per completare il contraddittorio avviato.<br /> 19. L&#8217;art. 66, comma 1, c.p.a. non prevede, a differenza di quanto prevede l&#8217;art. 67, comma 3, lett. c), c.p.a. per la consulenza tecnica d&#8217;ufficio, che il verificatore depositi uno schema di relazione, seguito poi, dopo le eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte, dalla relazione finale, ma prescrive semplicemente che il giudice assegni al verificatore un termine per il deposito della sola relazione conclusiva.<br /> 19.1. Ora, sebbene la disposizione non vieti al giudice di fissare al verificatore un termine intermedio per il deposito di uno schema di relazione, analogamente a quanto prevede l&#8217;art. 67, comma 3, lett. c), c.p.a., e sebbene ciò sia auspicabile per garantire una pìù completa interlocuzione tra le parti (e in particolar modo dei consulenti di parte) sul piano tecnico, l&#8217;ordinanza n. 3999 del 31 agosto 2019 di questo Consiglio non ha disposto tale adempimento a carico del verificatore e, pertanto, il deposito della relazione conclusiva, non preceduto da alcun deposito di schema di relazione, non ha violato il contraddittorio tra le parti nè reso nulla la relazione.<br /> 19.2. E del resto, avendo le parti potuto svolgere le proprie controdeduzioni sulle conclusioni della relazione nelle memorie di cui all&#8217;art. 73 c.p.a., il principio del contraddittorio è stato ampiamente assicurato (v., sul punto, Cons. St., sez. IV, 18 settembre 2017, n. 4352), perchè nulla vieta al giudice dopo la lettura di tali controdeduzioni, ove lo ritenga necessario per la completezza del quadro istruttorio, di richiedere chiarimenti al verificatore e di assegnargli un successivo termine per il deposito di un&#8217;ulteriore relazione integrativa, che chiarisca gli eventuali punti rimasti lacunosi, oscuri o contraddittori nella relazione stessa.<br /> 20. E nel caso di specie, per quanto ora si esporrà , questa necessità  non si è posta, perchè il Collegio ritiene che, anche sulla scorta di siffatte conclusioni, le argomentazioni dell&#8217;odierna appellata in replica alle conclusioni della verificazione conducano comunque, e nel merito, alla reiezione dell&#8217;appello.<br /> 21. Respinta quindi l&#8217;eccezione di nullità , per quanto detto, si deve rilevare nel merito che dalla verificazione sono emersi, e confermati, alcuni punti indubitabili e, cioè, in particolare:<br /> <em>a)</em> il sopravvenire di sei <em>reset</em>, chiusure forzate delle connessioni di rete, alle ore 11:05:14;<br /> <em>b)</em> il blocco del <em>browser</em> dell&#8217;impresa contestualmente ai <em>reset</em> della connessione innescati dalÂ <em>server;</em><br /> <em>c)</em> l&#8217;anomalia per la quale il sistema <em>client</em> in uso all&#8217;odierna appellata è risultato contemporaneamente connesso al portale <em>web</em> e alla piattaforma di gestione &#8211; chè, altrimenti, il sistema <em>server</em> di I. s.p.a. non avrebbe rilevato e comunicato le sei chiusure forzate delle connessioni di rete, alle ore 11:05:14 &#8211; nonostante l&#8217;autenticazione tramite il portale <em>web</em> fosse stata giÃ  effettuata.<br /> 22. Ora la verificazione non ha saputo chiarire per quale ragione si siano generate le chiusure forzate delle connessioni di rete prodotte dal portale <em>web</em>, che rappresentano un&#8217;anomalia di funzionamento sicuramente non imputabile a D. s.p.a., ma soprattutto non sembra avere debitamente considerato che l&#8217;accesso alla piattaforma per il caricamento dell&#8217;impresa era consentito solo tramite il portale <em>web</em> e, pertanto, ogni eventuale disfunzione di quest&#8217;ultimo non poteva che riverberarsi sulla piattaforma stessa, come bene ha rilevato sul punto anche la sentenza impugnata, rimasta sul punto incontestata anche dall&#8217;odierna appellante e dall&#8217;esito della verificazione.<br /> 22.1. Ciò a maggior ragione nel caso di specie in cui il sistema <em>client</em> in uso all&#8217;impresa era contemporaneamente connesso al portale <em>web</em> e alla piattaforma di gestione perchè, diversamente, non si spiegherebbe come il sistema <em>serverÂ </em>di I. s.p.a. abbia rilevato e comunicato le sei chiusure forzate delle connessioni di rete.<br /> 22.2. Ãˆ circostanza pacifica, insomma, che in concomitanza con le disfunzioni sulÂ <em>web</em>, verificatesi alle 11:05:14, si è generato il blocco del <em>browser</em> dell&#8217;impresa conseguente ai <em>reset</em> della connessione innescati dalÂ <em>server</em>, sicchè la circostanza che la piattaforma applicativa di <em>e-procurement</em>, dove si svolgono le operazioni di caricamento delle offerte, sia in esecuzione su unÂ <em>server</em> diverso da quello del portale <em>web</em>, Empulia.it, sul quale si svolgono le operazioni di <em>login</em> per l&#8217;autenticazione degli utenti, non è decisiva per escludere la conclusione, avvalorata dal primo giudice, secondo cui il malfunzionamento del portale <em>web</em> abbia interferito con il regolare o, quantomeno, rapido caricamento dell&#8217;offerta nell&#8217;ultima ora utile per tale operazione.<br /> 22.3. Lo stesso verificatore, del resto, ha riconosciuto che gli effetti delle chiusure forzate delle connessioni di rete producono un «<em>degrado delle prestazioni</em>» e, quindi, ha ammesso di fatto, dopo averla negata almeno in linea di principio, una relazione causale tra chiusure forzate delle connessioni di rete e l&#8217;operatività  del <em>browser.</em><br /> 22.4. La correlazione o l&#8217;interferenza tra le chiusure e l&#8217;operatività , quantomeno sul piano di un rallentamento o di una maggiore difficoltà  nell&#8217;operazione di caricamento, è dimostrata dalla circostanza che lo stesso verificatore, nel verbale dell&#8217;incontro del 17 settembre 2019, ha ammesso che quanto ilÂ <em>client</em> dell&#8217;impresa ha ripreso a funzionare, alle 11:24:39, «<em>non ci sono tracce che il client avesse ripreso le attività  di gestione da zero</em>», il che parrebbe spiegarsi solo nel senso sopra detto e, cioè, che il sistema <em>client</em> in uso a D. s.p.a. risultava contemporaneamente connesso al portale <em>web</em> e alla piattaforma di gestione, benchè avesse ultimato le operazioni di autenticazione.<br /> 22.5. E del resto appare opinabile e aprioristica, in assenza di ulteriori accertamenti, l&#8217;affermazione del verificatore, secondo cui non sarebbe possibile dedurre un nesso causale tra le chiusure forzate delle connessioni di rete e l&#8217;inoperatività  del <em>browser</em> per «<em>l&#8217;assenza di evidenze documentate nella letteratura informatica di riferimento</em>» poichè esistono molteplici autorevoli fonti &#8211; tra le quali la stessa <em>Microsoft</em> &#8211; che, in senso contrario, qualificano i <em>reset</em> del protocollo TCP quali chiusure improvvise delle sessioni, che causano la cancellazione immediata delle risorse assegnate alla connessione e di tutte le informazioni sulla connessione e, pertanto, come possibili indicatori di un problema di rete.<br /> 22.6. La verificazione non ha, insomma, dissipato tutti i dubbi circa l&#8217;evenienza, invero non improbabile e non smentita convincentemente nemmeno dalle considerazioni tecniche del Prof. Lanubile, che l&#8217;interrelazione tra connessione al portale <em>web</em> e alla piattaforma di caricamento abbia avuto una efficacia causale, secondo almeno la logica del &#8220;<em>pìù probabile che non</em>&#8220;, nelle disfunzioni operative che hanno condotto ad un blocco momentaneo del <em>browser</em> e abbiano reso impossibile o assai pìù difficoltosa, seppure per poco tempo (ma tale da determinare un ritardo irrimediabilmente ostativo alla definitiva acquisizione telematica dell&#8217;offerta), l&#8217;operatività  anche della piattaforma di gestione, con il conseguente rallentamento delle operazioni di caricamento, conclusesi solo dopo le ore 12:00 e, peraltro, con un modestissimo ritardo di nemmeno due minuti.<br /> 22.7. In presenza di persistenti dubbi circa il rapporto causale tra la chiusura delle connessioni TCP e ilÂ <em>freeze </em>del <em>browser</em>, che questo giudice ritiene, almeno con riferimento al caso di specie, non siano stati superati nemmeno dell&#8217;esito della verificazione, il malfunzionamento dell&#8217;intero sistema adottato dalla stazione appaltante nell&#8217;ultima ora utile per il caricamento dell&#8217;offerta economica, che peraltro risulta essere stata definitivamente inviata con appena due minuti di ritardo, non può che essere imputato, nel caso di specie, al sistema informatico in uso alla stazione appaltante, come ha ritenuto il primo giudice, con una statuizione che va immune dalle censure sollevate dall&#8217;Azienda.<br /> 23. Devono qui trovare applicazione i consolidati principÃ®, affermati da questo Consiglio di Stato, secondo cui non può essere escluso dalla gara un concorrente che abbia curato il caricamento della documentazione di gara sulla piattaforma telematica entro l&#8217;orario fissato per tale operazione, ma non è riuscito a finalizzare l&#8217;invio a causa di un malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore (v. di recente, per un caso non dissimile, Cons. St., sez. V, 20 novembre 2019, n. 7922 e anche la sentenza di questa sezione III, 7 luglio 2017, n. 3245, che perà² concerne un errore dell&#8217;impresa e non giÃ  un malfunzionamento del sistema).<br /> 23.1. Se rimane impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull&#8217;ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara (cfr., <em>ex plurimis</em>, Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2013, n. 481).<br /> 23.2. Nel caso di specie, per le ragioni esposte, non si può escludere ragionevolmente che il malfunzionamento del sistema nel suo complesso anche con riferimento al portale, essendo l&#8217;accesso alla piattaforma per il caricamento dell&#8217;offerta consentito solo tramite il portale <em>web</em>, abbia reso pìù difficoltosa, se non impedito per qualche tempo, l&#8217;operazione di caricamento dell&#8217;offerta economica nell&#8217;ultima ora utile, con un lievissimo ritardo di soli due minuti nella sua definitiva acquisizione, risultata impossibile proprio per tale lievissimo ritardo dopo la scadenza delle ore 12:00.<br /> 24. Pertanto, anche sulla scorta dei rilievi appena svolti all&#8217;esito della verificazione e con assorbimento di ogni ulteriore questione, di fatto e di diritto, superflua ai fini del decidere, i quattro motivi di appello proposti dall&#8217;Azienda devono essere respinti in quanto, e in estrema sintesi:<br /> <em>a)</em> con riferimento al primo motivo di appello (pp. 4-7 del ricorso), anzitutto, non si può escludere, per quanto detto, che le chiusure di connessione sul portale <em>EmPulia</em> abbiano interferito anche sul caricamento dell&#8217;offerta e che il malfunzionamento del sistema, nel suo complesso, abbia impedito o rallentato il caricamento dell&#8217;offerta tra le ore 11:04 e le ore 11:24 del 5 marzo 2018;<br /> <em>b)</em> con riferimento al secondo motivo di appello (pp. 7-9 del ricorso), seppure è vero che le chiusure di connessione sono evenienze diverse dai blocchi di connessione, cionondimeno il verificarsi delle chiusure &#8211; e non giÃ  dei blocchi &#8211; può avere provocato un degrado delle prestazioni, per le ragioni sopra viste, e avere richiesto una nuova verifica dei dati caricati all&#8217;impresa prima di riprendere le operazioni di caricamento alle ore 11:24, sicchè pare al Collegio ragionevole e non confutata l&#8217;ipotesi per cui un rallentamento o una maggiore, inaspettata, difficoltà  nella trasmissione dell&#8217;offerta economica non si sarebbero verificati se non si fossero generate dal sistema le chiusure predette;<br /> <em>c)</em> con riferimento al terzo motivo di appello (pp. 9-13 del ricorso), ancora, il primo giudice ha condivisibilmente stigmatizzato la circostanza che il disciplinare di gara, nell&#8217;imporre ai concorrenti di richiedere l&#8217;assistenza all&#8217;<em>help deskÂ </em>tecnico almeno 48 prima dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non abbia previsto alcuna possibilità  di intervento per i problemi che si fossero verificati in tali ultime 48 ore, con un vistoso limite, e rischio, per i concorrenti che, in questo modo, non avrebbero potuto ottenere alcuna immediata assistenza per i problemi verificatisi nelle ultime 48 ore, come si è verificato nel caso di specie, e la conseguente illegittimità  di tale previsione, che esonera la stazione appaltante da qualsiasi assistenza per detti problemi e addossa ai concorrenti il rischio di risolvere da soli e, quindi, anche di non risolvere criticità  derivanti, eventualmente, dal sistema informatico utilizzato dalla stessa stazione appaltante;<br /> <em>d)</em> quanto al quarto motivo di appello (pp. 13-14 del ricorso), infine, proprio le ragioni sin qui esposte evidenziato la correttezza della sentenza impugnata, laddove ha rilevato l&#8217;eccesso di potere che affligge i provvedimenti annullati in primo grado per difetto di istruttoria laddove essi, senza attendere l&#8217;esito preventivo di una pìù accurata indagine sulle cause del malfunzionamento, avrebbero potuto pervenire ad una soluzione diversa, non essendosi al cospetto, comunque, di provvedimento vincolato ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 21-<em>octies</em>, comma 2, della l. n. 241 del 1990 di fronte ad una vicenda tanto complessa, incerta, e bisognosa certamente di approfondimento istruttorio.<br /> 25. In conclusione, per tutte le ragioni esposte e anche alla luce delle considerazioni sopra svolte in esito alla verificazione, l&#8217;appello deve essere respinto nei suoi quattro motivi, con la piena conferma della sentenza impugnata e assorbimento di ogni ulteriore questione, superflua ai fini del decidere, per le ragioni, di fatto e di diritto, appunto sopra esposte.<br /> 26. Le spese di questo grado del giudizio, attesa la complessità  tecnica del presente contenzioso che ha richiesto l&#8217;espletamento della verificazione, possono essere interamente compensate tra le parti.<br /> 27. Le spese della verificazione, ai sensi dell&#8217;art. 26 e dell&#8217;art. 66, comma 4, c.p.a., vanno poste definitivamente a carico dell&#8217;Azienda appellante.<br /> 27.1. Rimane definitivamente a carico dell&#8217;Azienda il contributo richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, proposto dall&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Taranto, lo respinge e per l&#8217;effetto conferma, anche ai sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.<br /> Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.<br /> Pone definitivamente a carico dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Taranto le spese della verificazione disposta da questo Consiglio di Stato con l&#8217;ordinanza n. 3999 del 31 agosto 2018, spese liquidate con separato decreto presidenziale.<br /> Pone definitivamente a carico dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Taranto il contributo unificato richiesto per la proposizione dell&#8217;appello.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.86</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-1-2018-n-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2018 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-1-2018-n-86/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.86</a></p>
<p>Pres. Caruso, Est. Nappi Accreditamenti &#8211; Controlli, contabilità e finanziamenti Mobilità attiva &#8211; Prestazioni sanitarie.   Le prestazioni sanitarie di mobilità attiva non sono neutrali e/o economicamente irrilevanti per la finanza regionale, in quanto le relative spese devono essere anticipate dalle Regioni dove sono ubicate le strutture sanitarie private che</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-1-2018-n-86/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.86</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caruso, Est. Nappi</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Accreditamenti &#8211; Controlli, contabilità e finanziamenti    Mobilità attiva &#8211; Prestazioni sanitarie.<br />  </div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Le prestazioni sanitarie di mobilità attiva non sono neutrali e/o economicamente irrilevanti per la finanza regionale, in quanto le relative spese devono essere anticipate dalle Regioni dove sono ubicate le strutture sanitarie private che le hanno erogate in favore delle persone residenti in altre Regioni, e poi rimborsate dalle altre Regioni, in cui risiedono i pazienti, a consuntivo mediante complesse compensazioni disciplinate dalla Conferenza Stato-Regioni, con il rischio di non poter essere recuperate, anche perché alcune Regioni potrebbero trovarsi in una situazione di dissesto con la conseguente adozione dei cd. Piani di rientro, che potrebbero risultare ostacolati nel caso in cui non venissero limitate anche le prestazioni erogabili ai pazienti di altre Regioni.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA <br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />  Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br /> (Sezione Prima)<br /> ha pronunciato la presente <br /> SENTENZA</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 284 del 2016, proposto dalla C.L. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Bonis e Bruno Ricciardelli, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro n. 102;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>contro</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. AdeltinaSalierno, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 2 presso l&#8217;Ufficio Legale dell&#8217;Ente;</p>
<p> sul ricorso numero di registro generale 522 del 2016, proposto dalla C.L. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Bonis e Bruno Ricciardelli, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro n. 102;</p></div>
<div style="text-align: center;"><strong>contro</strong></div>
<div style="text-align: justify;">-Azienda Sanitaria locale di Potenza (d&#8217;ora in poi ASP), in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. AdeltinaSalierno, con domicilio eletto in Potenza Via Torraca n. 2 presso l&#8217;Ufficio Legale dell&#8217;Ente;<br /> -Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Maddalena Bruno, con domicilio eletto in Potenza Via Vincenzo Verrastro n. 4 presso l&#8217;Ufficio Legale dell&#8217;Ente;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>per l&#8217;annullamento</strong></div>
<div style="text-align: justify;">quanto al ricorso n. 284 del 2016:<br /> della Del. del Direttore Generale dell&#8217;ASP n. 159 del 4.3.2016 (trasmessa con nota del Dirigente dell&#8217;Unità Operativa Gestione Strutture Private accreditate prot. n. (&#8230;) del 7.3.2016), con la quale è stato assegnato alla C.L. S.p.A. il tetto di spesa &quot;provvisorio ed omnicomprensivo (residenti e fuori Regione)&quot; per l&#8217;anno 2016 di Euro 5.013.463,91 pari al costo consuntivato 2011 ridotto del 2%, &quot;fatti salvi diversi indirizzi regionali anche con riferimento all&#8217;applicazione del comma 574 della L. n. 208 del 2015 in ordine all&#8217;acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza&quot;; nonché per la condanna della l&#8217;ASP al risarcimento dei danni, derivanti dall&#8217;esecuzione della predetta Del. n. 159 del 4.3.2016;<br /> quanto al ricorso n. 522 del 2016:<br /> -della Del. G.R. n. 937 del 9.8.2016, nella parte in cui la Regione Basilicata ha stabilito che, nella determinazione dei tetti di spesa complessivi invalicabili, dovevano essere indicati in modo separato gli importi massimi rimborsabili, relativi alle prestazioni erogate in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata, da quelli, relativi alle prestazioni erogate in favore dei cittadini residenti in altre Regioni;<br /> -della Del. n. 661 del 13.10.2016, con la quale il Direttore Generale dell&#8217;ASP, in attuazione della predetta Del. G.R. n. 937 del 9.8.2017, ha suddiviso il tetto di spesa invalicabile per l&#8217;anno 2016, assegnato alla C.L., di Euro 5.013.463,91 in Euro 3.045.481,00 per le prestazioni erogate e da erogare in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata ed in Euro 1.967.982,91 per le prestazioni erogate e da erogare in favore dei cittadini residenti in altre Regioni;<br /> -della nota prot. n. (&#8230;) del 24.9.2016, con la quale il Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP ha comunicato alla C.L. che &quot;a partire dal mese di settembre&quot; non poteva più fatturare &quot;le quote relative a prestazioni inerenti residenti fuori Regione&quot;, ma solo le prestazioni erogate nei confronti dei cittadini residenti nella Regione Basilicata;</p>
<p> Visti i ricorsi ed i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016, di impugnazione della nota prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017, con la quale il Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP ha inviato alla C.L. una nota di credito, per l&#8217;anno 2016, di Euro 4.811.628,92;<br /> Visti gli atti di costituzione dell&#8217;ASP in entrambi i giudizi sopra indicati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Basilicata nel giudizio, attivato con il Ric. n. 522/2016;<br /> Viste le memorie difensive;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2018 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Bruno Ricciardelli, AdeltinaSalierno e Anna Carmen Possidente, per delega dell&#8217;avv. Maddalena Bruno; </div>
<div style="text-align: center;"> <strong>Svolgimento del processo- Motivi della decisione</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> La C.L. S.p.A. è una struttura privata, operante nella Regione Basilicata, accreditata per le prestazioni ospedaliere di Chirurgia Generale e di Ortopedia e Traumatologia, alla quale è stato assegnato con contratti per adesione ex art. 8 quinquiesD.Lgs. n. 502 del 1992, sottoscritti il 24.12.2013 e l&#8217;11.7.2014, il tetto di spesa &quot;per gli assistiti dell&#8217;Azienda Sanitaria locale di Potenza&quot; di Euro 4.000.000,00, prevedendo sia abbattimenti tariffari nel caso di superamento del tetto, sia che non sarebbero stati considerati, &quot;ai fini del calcolo del volume di attività e del conseguente raggiungimento del tetto di spesa&quot;, &quot;le prestazioni sanitarie erogate in favore dei cittadini residenti in Comuni di altre Regioni o dell&#8217;altra Azienda Sanitaria regionale&quot; (cfr. art. 5 di tali contratti); inoltre, l&#8217;art. 7 di tali contratti contemplava la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione, con la puntualizzazione che le parti si impegnavano &quot;a rinegoziare, con apposito atto aggiuntivo al presente contratto, eventuali nuove norme emanate a livello nazionale o regionale&quot;. Al riguardo, va evidenziato che: -l&#8217;art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95 del 2012 conv. nella L. n. 135 del 2012 statuiva l&#8217;obbligo delle Regione di ridurre in misura percentuale fissa i tetti di spesa, in modo tale da diminuire &quot;la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l&#8217;anno 2011, dello 0,5% per l&#8217;anno 2012, dell&#8217;1% per l&#8217;anno 2013 e del 2% a decorrere dall&#8217;anno 2014&quot;; -la Regione Basilicata con l&#8217;art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, entrato in vigore l&#8217;1.2.2015, stabiliva che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato, sostenuta dalle Aziende Sanitarie locali negli anni 2015 e 2016, non poteva &quot;essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell&#8217;anno 2013 al netto della mobilità sanitaria attiva&quot;; -con ricorso ex art. 127 Cost. dell&#8217;1.4.2015 il Governo impugnava il suddetto art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, perché contrastante con il citato art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95 del 2012 conv. nella L. n. 135 del 2012, in quanto l&#8217;importo da prendere come riferimento era quello consuntivato nel 2011 &quot;al lordo della mobilità attiva e ridotto del 2%&quot;, mentre l&#8217;importo consuntivato nell&#8217;anno 2013 &quot;da una verifica dei dati presentava un livello di spesa superiore a quello del 2011&quot;; -pertanto, la Regione Basilicata con l&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, entrato in vigore il 15.8.2015, ha modificato il predetto art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, prevedendo che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato, sostenuta dalle Aziende Sanitarie locali negli anni 2015 e 2016, non poteva &quot;essere superiore alla spesa di competenza consuntivata sostenuta nell&#8217;anno 2011, ridotta del 2%, al netto della mobilità sanitaria attiva&quot;; -l&#8217;art. 9 quater, comma 7, D.L. n. 78 del 2015 conv. nella L. n. 125 del 2015, entrato in vigore nella stessa data del 15.8.2015, ha prescritto che per l&#8217;anno 2015 le Regioni e gli Enti del Servizio Sanitario devono rideterminare i tetti di spesa &quot;in modo da ridurre la spesa per l&#8217;assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua da privato accreditato di almeno l&#8217;1% del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l&#8217;anno 2014&quot;. Successivamente la Regione Basilicata con le Delibere G.R. n. 1413 del 3.11.2015 (pubblicata nel BUR del 31.12.2015) e n. 1650 del 15.12.2015 (pubblicata nel BUR dell&#8217;8.1.2016), in attuazione del citato art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, ha approvato rispettivamente in via provvisoria e, dopo il parere espresso dalla competente Commissione consiliare, in via definitiva gli indirizzi per la determinazione dei tetti di spesa alle strutture private accreditate, eroganti prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale ex art. 25 L. n. 833 del 1978, stabilendo che &quot;per l&#8217;anno 2015&quot; il &quot;tetto da assegnare alla struttura privata accreditata erogante prestazioni di assistenza ospedaliera a favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata&quot;, cioè alla C.L. S.p.A., essendo l&#8217;unica struttura privata, operante nella Regione Basilicata ed accreditata per le prestazioni ospedaliere, era quello, derivante dall&#8217;applicazione dell&#8217;art. 15, comma 14, primo periodo, D.L. n. 95 del 2012 conv. nella L. n. 135 del 2012 e dell&#8217;art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, &quot;della spesa consuntivata per l&#8217;anno 2011 ridotta del 2%, pari a Euro 3.045.481,00&quot;, specificando che tale tetto &quot;è inferiore di una percentuale superiore all&#8217;1% della spesa consuntivata dell&#8217;anno 2014 (Euro 3.937.902,60) e pertanto risulta rispettato il dettato dell&#8217;art. 9 quater, comma 7, D.L. n. 78 del 2015 conv. nella L. n. 125 del 2015&quot;. Con Del. n. 159 del 4.3.2016 (trasmessa con nota del Dirigente dell&#8217;Unità Operativa Gestione Strutture Private accreditate prot. n. (&#8230;) del 7.3.2016) il Direttore Generale dell&#8217;Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) ha assegnato alla C.L. il tetto di spesa &quot;provvisorio ed omnicomprensivo (residenti e fuori Regione)&quot; per l&#8217;anno 2016 di Euro 5.013.463,91 pari al costo consuntivato 2011 ridotto del 2%, &quot;fatti salvi diversi indirizzi regionali anche con riferimento all&#8217;applicazione del comma 574 della L. n. 208 del 2015 in ordine all&#8217;acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza&quot;. La C.L. S.p.A. con il Ricorso n. 284/2016, notificato il 4.5.2016 e depositato il 25.5.2016, ha impugnato la predetta Del. n. 159 del 4.3.2016, deducendo: 1) la violazione dell&#8217;art. 1, comma 574, L. n. 208 del 2015 e dell&#8217;art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015 (come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015), attesochè tali norme non prevedono l&#8217;inclusione nella determinazione del tetto di spesa delle prestazioni rese ai residenti delle altre Regioni diverse dalla Basilicata; nonché la violazione dell&#8217;art. 1372 C.C., in quanto il precedente contratto ex art. 8 quinquiesD.Lgs. n. 502 del 1992, sottoscritto l&#8217;11.7.2014, prevede la durata triennale; 2) la violazione dell&#8217;art. 8 quinquiesD.Lgs. n. 502 del 1992 e dell&#8217;art. 7 L. n. 241 del 1990, in quanto il provvedimento impugnato non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento nei suoi confronti e/o nei confronti della sua associazione di categoria AIOP; 3) la violazione del principio di proporzionalità. Successivamente, poiché la Corte Costituzionale con Sentenza n. 183 del 20.7.2016 aveva dichiarato costituzionalmente illegittime le ultime parole &quot;al netto della mobilità sanitaria attiva&quot; dell&#8217;art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, la Regione Basilicata con Del. G.R. n. 937 del 9.8.2016 stabiliva che, nella determinazione dei tetti di spesa complessivi invalicabili, dovevano essere indicati in modo separato gli importi massimi rimborsabili relativi alle prestazioni erogate in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata, da quelli relativi alle prestazioni erogate in favore dei cittadini residenti in altre Regioni. Con Del. n. 661 del 13.10.2016 il Direttore Generale dell&#8217;ASP, in attuazione della predetta Del. G.R. n. 937 del 9.8.2016, suddivideva il tetto di spesa invalicabile per l&#8217;anno 2016, assegnato alla C.L., di Euro 5.013.463,91 in Euro 3.045.481,00 per le prestazioni erogate e da erogare in favore dei cittadini residenti nella Regione Basilicata ed in Euro 1.967.982,91 per le prestazioni erogate e da erogare in favore dei cittadini residenti in altre Regioni; Con nota prot. n. (&#8230;) del 24.9.2016 il Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP ha comunicato alla C.L. che &quot;a partire dal mese di settembre&quot; non poteva più fatturare &quot;le quote relative a prestazioni inerenti residenti fuori Regione&quot;, ma solo le prestazioni erogate nei confronti dei cittadini residenti nella Regione Basilicata. La C.L. S.p.A. con il Ricorso n. 522/2016, notificato il 28.10.2016 e depositato il 16.11.2016, ha impugnato le suddette Delibere della Giunta Regionale n. 937 del 9.8.2017 e del Direttore Generale dell&#8217;ASP n. 661 del 13.10.2016 ed anche la predetta nota del Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP prot. n. (&#8230;) del 24.9.2016, deducendo: 1) la violazione del diritto alla salute ex art. 32 della Costituzione, in quanto contiene al suo interno la libertà di scelta del paziente circa il luogo di cura; 2) l&#8217;eccesso di potere per erroneità del presupposto, in quanto l&#8217;osmosi tra le risorse assegnate per i residenti e quelle per i non residenti non comporta alcun esaurimento delle risorse economiche complessive. Poi, con nota prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017, il Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP ha inviato alla C.L. una nota di credito, per l&#8217;anno 2016, di Euro 4.811.628,92. La struttura ricorrente con atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016, notificato il 19.5.2017 e depositato il 17.6.2017, ha impugnato la predetta nota prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017, deducendo: 1) l&#8217;eccesso di potere per erroneità dei presupposti, in quanto l&#8217;ASP non aveva tenuto della modifica apportata all&#8217;art. 15, comma 14, D.L. n. 95 del 2012 conv. nella L. n. 135 del 2012 dall&#8217;art. 1, comma 574, L. n. 208 del 2015, secondo cui nella determinazione del tetto di spesa non devono essere incluse le prestazioni di alta specialità; 2) la violazione dell&#8217;art. 1372 C.C., in quanto il contratto per adesione ex art. 8 quinquiesD.Lgs. n. 502 del 1992 dell&#8217;11.7.2014 non poteva essere modificato unilateralmente dall&#8217;ASP; 3) la violazione dell&#8217;art. 7 L. n. 241 del 1990, in quanto l&#8217;impugnata nota prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017 non era stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Si sono costituite in entrambi i giudizi l&#8217;ASP e solo nel giudizio, attivato con il Ric. n. 522/2016 la Regione Basilicata, sostenendo l&#8217;infondatezza di tutti e due i gravami indicati in epigrafe. All&#8217;Udienza Pubblica del 10.1.2018 il Collegio ha rilevato che non era stata versata in giudizio la nota del Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017, impugnata con l&#8217;atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016, la quale è stata depositata dal difensore della ricorrente; indi, i Ricorsi n. 284/2016 e n. 522/2016 sono passati in decisione, dopo che, con riferimento alla predetta nota prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017, il Collegio ha rilevato ai sensi dell&#8217;art. 73, comma 3, cod. proc. amm. l&#8217;inammissibilità per difetto di giurisdizione ed il difensore dell&#8217;ASP ha eccepito l&#8217;inammissibilità per difetto di interesse. In via preliminare, va precisato che il Collegio ritiene opportuno riunire i due ricorsi indicati in epigrafe, in quanto si riferiscono entrambi alla medesima questione: se le prestazioni erogate ai pazienti, residenti in altre Regioni (cd. mobilità attiva), vanno conteggiati nell&#8217;ambito del tetto di spesa complessivo invalicabile. Sempre in via preliminare, va affermato l&#8217;interesse della C.L. ad impugnare la Del. n. 159 del 4.3.2016, di assegnazione del tetto di spesa per l&#8217;anno 2016, in quanto, il predetto tetto di spesa, sebbene sia aumentato da Euro 4.000.000,00 a Euro 5.013.463,91, comprende anche le prestazioni rese ai residenti al di fuori della Basilicata, tenuto conto della circostanza che la struttura sanitaria ricorrente eroga mediamente ogni anno le sue prestazioni in favore di 148 pazienti extraregionali. Mentre risulta irrilevante il richiamo da parte dell&#8217;ASP alla controversia, conclusasi con la Sentenza della III^ Sezione del Consiglio di Stato n. 4524 del 28.9.2015, relativa all&#8217;impugnazione del D.P.G.R. n. 129 del 17.5.2012, in quanto tale provvedimento, sebbene stabilisca di non procedere al rinnovo dell&#8217;autorizzazione, dispone soltanto la sospensione dell&#8217;attività per 6 mesi, subordinando la successiva adozione del provvedimento di decadenza dall&#8217;autorizzazione, non ancora emanato, all&#8217;omesso adeguamento ai requisiti strutturali. Sempre in via pregiudiziale, va dichiarata l&#8217;inammissibilità per difetto di interesse dell&#8217;impugnazione della nota del Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP prot. n. (&#8230;) del 30.3.2017, operata con l&#8217;atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016, in quanto trattasi di una mera comunicazione, priva di autonoma lesività, con la quale si specifica che la struttura ricorrente nel 2016 ha fatturato Euro 3.244.852,59 per prestazioni in favore di pazienti lucani e Euro 6.580.240,24 per prestazioni in favore di pazienti di altre Regioni, da cui discende un&#8217;eccedenza di Euro 199.371,59 rispetto al tetto dei residenti in Basilicata ed un&#8217;eccedenza di Euro 4.612.257,33 rispetto al tetto dei pazienti extraregionali. Comunque, per quanto riguarda la questione, estranea al presente giudizio, pure trattata con l&#8217;atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016, relativa all&#8217;esatta tipologia delle prestazioni erogate dalla L., a cui corrispondono differenti valori economici, va rilevato, come già precisato da questo Tribunale con la Sentenza n. 529 del 27.7.2017, che tale questione ai sensi dell&#8217;art. 133, lett. c), cod. proc. amm. spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, attesoché rientra nell&#8217;ambito oggettivo della submateria dei corrispettivi relativi al rapporto di concessione di servizio pubblico, nell&#8217;ambito della quale, in attuazione del principio della concentrazione presso un solo Giudice di un&#8217;intera tipologia delle controversie giurisdizionali, il G.O. interpreta le norme vigenti e le clausole del contratto per adesione ex art. 8 quinquiesD.Lgs. n. 502 del 1992 ed esegue i necessari approfondimenti istruttori. Nel merito, entrambi i ricorsi risultano infondati. Infatti, il suddetto art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con riferimento all&#8217;esclusione dal tetto della &quot;mobilità sanitaria attiva&quot; con Sentenza della Consulta n. 183 del 20.7.2016, attesocché la normativa nazionale, che stabilisce le modalità di determinazione dei tetti di spesa costituisce &quot;espressione di un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica&quot;, anche se &quot;lascia ciascuna Regione &#8230; libera di darvi attuazione &#8230; in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale (ex plurimis, sentenza n. 211 del 2012)&quot;, mentre con il citato art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, la Regione Basilicata non ha rispettato il predetto risultato complessivo, in quanto, &quot;escludendo dal tetto di spesa per le prestazioni di assistenza specialistica la quota riferita a quelle erogate in favore dei cittadini non residenti in Basilicata, non ha conseguito quel risparmio complessivo&quot;, violando così la normativa nazionale in materia di tetti di spesa, che non consente &quot;di operare una simile esclusione&quot;. Né può condividersi quanto sostenuto da parte ricorrente in ordine alla inapplicabilità del tetto alle prestazioni di alta specialità. Ed invero, l&#8217;art. 15, comma 14, D.L. n. 95 del 2012 conv. nella L. n. 135 del 2012, come modificato dall&#8217;art. 1, comma 574, L. n. 208 del 2015, si limita a prevedere che le Regioni &quot;possono programmare l&#8217;acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), a favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza, ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all&#8217;art. 9 del Patto per la salute sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 10.7.2014 e negli accordi bilaterali fra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all&#8217;art. 19 del Patto per la salute sancito con l&#8217;intesa del 3.12.2009, in deroga ai limiti del primo periodo&quot; dello stesso art. 15, comma 14, D.L. n. 95 del 2012 conv. nella L. n. 135 del 2012, cioè l&#8217;obbligo delle Regioni di ridurre in misura percentuale fissa i tetti di spesa, in modo tale da diminuire &quot;la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l&#8217;anno 2011, dello 0,5% per l&#8217;anno 2012, dell&#8217;1% per l&#8217;anno 2013 e del 2% a decorrere dall&#8217;anno 2014&quot;. Ne consegue che &#8211; a prescindere dalla circostanza che la struttura ricorrente non ha provato l&#8217;entità delle prestazioni di alta specialità, erogate nel 2016 agli utenti residenti in altre Regioni &#8211; l&#8217;esclusione di queste ultime dal tetto non sarebbe comunque possibile, in quanto essa può avvenire esclusivamente nell&#8217;ambito dei suddetti accordi &#8211; che non risultano conclusi &#8211; per la compensazione della mobilità interregionale e/o accordi bilaterali fra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Ed invero, le prestazioni sanitarie di mobilità attiva non sono neutrali e/o economicamente irrilevanti per la finanza regionale, in quanto le relative spese devono essere anticipate dalle Regioni dove sono ubicate le strutture sanitarie private che le hanno erogate in favore delle persone residenti in altre Regioni, e poi rimborsate dalle altre Regioni, in cui risiedono i pazienti, a consuntivo mediante complesse compensazioni disciplinate dalla Conferenza Stato-Regioni, con il rischio di non poter essere recuperate, anche perché alcune Regioni potrebbero trovarsi in una situazione di dissesto con la conseguente adozione dei cd. Piani di rientro, che potrebbero risultare ostacolati nel caso in cui non venissero limitate anche le prestazioni erogabili ai pazienti di altre Regioni (sul punto cfr. Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia Sent. n. 204 del 14.4.2014 e C.d.S. Sez. III Sent. n. 773 dell&#8217;11.2.2013). Nella specie, va rilevato che nel contratto per adesione ex art. 8 quinquiesD.Lgs. n. 502 del 1992 di durata triennale, stipulato dalla L. e l&#8217;ASP l&#8217;11.7.2014, era stato determinato il tetto di spesa di Euro 4.000.000,00 solo con riferimento alle prestazioni erogate in favore dei residenti della Regione Basilicata, mentre il tetto per l&#8217;anno 2016, rideterminato con l&#8217;impugnata Delibera del Direttore Generale dell&#8217;ASP n. 661 del 13.10.2016, è stato aumentato fino a Euro 5.013.463,91, ma comprende anche le prestazioni rese ai pazienti, residenti in altre Regioni, come statuito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 20.7.2016 e come prescritto dalla Del. G.R. n. 937 del 9.8.2016. Del resto, in attesa del suindicato pronunciamento della Corte Costituzione sul citato art. 12, comma 1, L.R. n. 5 del 2015, come modificato dall&#8217;art. 4, comma 1, L.R. n. 36 del 2015, il Direttore Generale dell&#8217;ASP con la Del. n. 159 del 4.3.2016, impugnata con il Ric. n. 284/2016, ha correttamente in via prudenziale stabilito la determinazione provvisoria del tetto di spesa della ricorrente, comprensivo delle prestazioni erogate ai pazienti residenti in altre Regioni. Parimenti, altrettanto legittimamente la Giunta Regionale della Basilicata con la Del. n. 937 del 9.8.2016 e l&#8217;ASP con la Del. del Direttore Generale dell&#8217;ASP n. 661 del 13.10.2016 e la nota del Responsabile dell&#8217;Unità Gestione Strutture Private dell&#8217;ASP prot. n. (&#8230;) del 24.9.2016, in quanto non hanno fatto altro che adeguarsi alla suddetta Sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 20.7.2016. Conseguentemente, tenuto conto dell&#8217;obbligo di recepimento di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, vanno disattesi anche il secondo ed il terzo motivo di impugnazione del Ric. n. 284/2016, con i quali sono stati dedotti rispettivamente l&#8217;omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione del principio di proporzionalità, e le censure articolate con il successivo Ric. n. 522/2016. Rimane fermo, come sopra già detto, che l&#8217;esatta quantificazione dell&#8217;importo eventualmente da restituire per l&#8217;anno 2016 spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, in quanto, tenuto conto della circostanza che le strutture sanitarie private accreditate e contrattualizzate assumono la configurazione di concessionari di un servizio, ai sensi dell&#8217;art. 133, lett. c), cod. proc. amm. il Giudice Amministrativo ha la giurisdizione esclusiva per tutte le controversie relative alle concessioni di servizi pubblici, &quot;escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi&quot;. A quanto sopra consegue la reiezione dei Ricorsi n. 284/2016 e n. 522/2016 e la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse dell&#8217;atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016. Conseguentemente, va dichiarata infondata la domanda di risarcimento danni, connessa al Ric. n. 284/2016, attesochè, ai fini dell&#8217;ammissibilità del risarcimento dell&#8217;interesse legittimo, risulta necessario e vincolante il previo e/o contestuale accertamento dell&#8217;illegittimità dell&#8217;atto impugnato. Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.</div>
<div style="text-align: center;"><strong> P.Q.M.</strong><br />  </div>
<div style="text-align: justify;"> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata respinge i Ricorsi n. 284/2016 e n. 522/2016 e dichiara inammissibile l&#8217;atto di motivi aggiunti al Ric. n. 522/2016. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />  <br /> Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Giuseppe Caruso, Presidente Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore Benedetto Nappi, Referendario <br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-30-1-2018-n-86/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 30/1/2018 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.86</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-86/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-86/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.86</a></p>
<p>Presidente Silvestri, Redattore Carosi Tutela dell&#8217;ambiente – Rapporti stato/regioni &#8211; Art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull’energia e attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-86/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-86/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.86</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Silvestri, Redattore Carosi</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela dell&#8217;ambiente – Rapporti stato/regioni &#8211; Art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull’energia e attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE) &#8211; Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali &#8211; Aumento della portata del prelievo consentito ai concessionari di piccole derivazioni idroelettriche &#8211; Conseguente diminuzione dei deflussi a valle, onde la necessità di verificare che venisse comunque garantito il mantenimento del deflusso minimo vitale &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Lamentata violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull’energia e attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
&#8211;           Gaetano                        SILVESTRI                                                   Presidente<br />
&#8211;           Luigi                             MAZZELLA                                                   Giudice<br />
&#8211;           Sabino                           CASSESE                                                                ”<br />
&#8211;           Giuseppe                       TESAURO                                                              ”<br />
&#8211;           Paolo Maria                   NAPOLITANO                                                      ”<br />
&#8211;           Giuseppe                       FRIGO                                                                    ”<br />
&#8211;           Alessandro                    CRISCUOLO                                                         ”<br />
&#8211;           Paolo                             GROSSI                                                                  ”<br />
&#8211;           Giorgio                          LATTANZI                                                             ”<br />
&#8211;           Aldo                              CAROSI                                                                 ”<br />
&#8211;           Marta                            CARTABIA                                                            ”<br />
&#8211;           Sergio                            MATTARELLA                                                     ”<br />
&#8211;           Mario Rosario               MORELLI                                                              ”<br />
&#8211;           Giancarlo                      CORAGGIO                                                           ”<br />
&#8211;           Giuliano                        AMATO                                                                  ”<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 18, comma 1, 25, comma 1 e 37, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull’energia e attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 3-10 dicembre 2012, depositato in cancelleria l’11 dicembre 2012 ed iscritto al n. 186 del registro ricorsi 2012.<br />
<i><br />
Visto </i>l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento; <br />
<i>udito </i>nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi;<br />
<i>uditi </i>l’avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con ricorso notificato il 3-10 dicembre 2012 e depositato l’11 dicembre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento agli artt. 81, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), e terzo comma<i> </i>della Costituzione – in relazione agli artt. 17 e 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) – gli artt. 14, 15, 18, comma 1, 25, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull’energia e attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE), pubblicata nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione Trentino-Alto Adige 4 ottobre 2012, n. 40, numero straordinario n. 2.<br />
1.1.– Anzitutto, il ricorrente impugna gli artt. 14, 15 e 18, comma 1, della legge provinciale per violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.<br />
In particolare, l’art. 14, al fine di sostenere ed incentivare «gli investimenti pubblici e privati diretti ad un uso razionale dell’energia, all’efficienza energetica e all’impiego delle fonti rinnovabili di energia» (comma 1), prevede al comma 2 che la Provincia autonoma di Trento possa concedere contributi per gli interventi ivi contemplati, fino al 70% della spesa, percentuale suscettibile di aumento fino al 90% nei casi stabiliti dal comma 3; il comma 8, infine, consente alla Provincia di stipulare convenzioni per affidare a soggetti esterni lo svolgimento dell’istruttoria per la concessione del contributo e l’attività di controllo.<br />
L’art. 15 della legge impugnata prevede al comma 1 la costituzione, da parte di banche e altri soggetti del sistema finanziario, di fondi volti a finanziare progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici ed, al comma 2, che la Provincia possa erogare, a beneficio di enti pubblici, aziende speciali e società <i>in house</i> che gestiscono servizi pubblici locali, un contributo fino al 20% – percentuale successivamente elevata al 30% – della spesa per interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici e che, per i progetti finanziati dal fondo di cui al comma 1, possa «destinare quote dei fondi di garanzia, istituiti ai sensi delle leggi in materia di incentivi ai settori economici, all’erogazione di garanzie ai realizzatori degli interventi».<br />
L’art. 18, comma 1, prevede che la Provincia sostituisca, entro dieci anni dall’entrata in vigore della legge, tutti i veicoli a sua disposizione con mezzi a elevata efficienza energetica ed a basso impatto ambientale.<br />
Ad avviso del ricorrente le disposizioni impugnate comporterebbero nuovi oneri senza che ne sia indicata la copertura finanziaria, nemmeno nell’art. 37 della legge provinciale, la quale la prevede solo con riferimento alle spese discendenti dall’applicazione di altre norme della medesima legge. Da ciò deriverebbe la violazione dell’art. 81, quarto comma, Cost.<br />
1.2.– Il Presidente del Consiglio, inoltre, impugna l’art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012 in quanto, nell’inserire il comma 3-<i>bis</i> nell’art. 16-<i>novies </i>della legge della Provincia autonoma di Trento 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), prevede che: «I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l’aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, prescindendo dalla valutazione dell’interesse ambientale prevista dall’articolo 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque». Tale ultima disposizione, rubricata «Disciplina per il rilascio dei minimo deflusso vitale», prevede che: «A complemento della vantazione degli usi diversi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera F), delle norme di attuazione del progetto di piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche, la Giunta provinciale valuta – preventivamente all’attivazione del procedimento di concessione di nuove derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico – se sussiste un prevalente interesse ambientale incompatibile con la derivazione proposta, tenendo conto: a) delle necessità di garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specificazione del corpo idrico; b) delle esigenze di funzionalità fluviale e paesaggistiche».<br />
Secondo il ricorrente, prescindendo dalla «valutazione dell’interesse ambientale prevista dall’articolo 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque», la norma si porrebbe in contrasto con l’art. 12-<i>bis</i>, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) – come da ultimo modificato dall’art. 95 (<i>rectius</i>: 96, comma 3) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – secondo cui «Il provvedimento di concessione è rilasciato se: a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato; b) è garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico; c) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico». A suo avviso, infatti, l’aumento della portata del prelievo consentito ai concessionari di piccole derivazioni idroelettriche determinerebbe fisiologicamente la diminuzione dei deflussi a valle, onde la necessità di verificare che venga comunque garantito il mantenimento del deflusso minimo vitale (DMV). La sede per tale verifica era la valutazione prevista dall’art. 8, comma 16, delle norme attuative del piano di tutela delle acque. Prescindere da essa significherebbe prescindere dalla garanzia che sia comunque «garantito il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bilancio idrico» come previsto dalla normativa statale che fissa gli <i>standards </i>minimi ed uniformi della tutela ambientale. Ne deriverebbe la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., che, secondo la giurisprudenza costituzionale, assegnerebbe allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, non trattandosi di materia rientrante tra le competenze statutarie primarie o concorrenti, regionali o provinciali, neppure per effetto dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). Alla legislazione regionale e provinciale sarebbe soltanto consentito, nell’esercizio di una diversa competenza, incrementare i livelli di tutela assicurati dal legislatore statale.<br />
1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, infine, impugna l’art. 37, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012. Originariamente esso prevedeva che: «Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 11 e 20, stimati nell’importo di 60.000 euro per l’esercizio finanziario 2012 e di 54.000 euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2013 al 2014, si provvede con le minori spese riferite all’unità previsionale di base 61.30.210 (Finanziamenti in conto capitale nel settore dell’energia) derivanti dall’abrogazione della legge provinciale sul risparmio energetico».<br />
Secondo il ricorrente, la norma si porrebbe in contrasto con l’art. 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 – applicabile alle Regioni e Province autonome in ragione del richiamo operato dal successivo art. 19, comma 2, ed in virtù dell’art. 1, comma 5, della medesima legge – che impedisce la copertura di nuovi o maggiori oneri (peraltro, non quantificati) di parte corrente (nella specie, spese di formazione) attraverso risorse in conto capitale. Poiché il menzionato art. 17 della legge n. 196 del 2009 è dichiaratamente attuativo dell’art. 81, quarto comma, Cost., esso risulterebbe violato unitamente all’art. 117, terzo comma, Cost. «con specifico riferimento al “coordinamento della finanza pubblica”».<br />
2.– Con atto depositato il 14 gennaio 2013, si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo la reiezione delle questioni proposte, in quanto inammissibili e, comunque, infondate.<br />
3.– Dopo la notifica del ricorso è intervenuta la legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2013).<br />
L’art. 76, comma 1, di detta legge ha sostituito il comma 3-<i>bis </i>introdotto nell’art. 16-<i>novies </i>della legge prov. Trento n. 18 del 1976 dall’impugnato art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012. A seguito della sostituzione, il comma 3-<i>bis </i>prevede che: «I concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000 possono ottenere l’aumento della portata massima derivabile, nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, a seguito di breve istruttoria ai sensi dell’articolo 49, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, svolta dalla struttura provinciale competente in materia di acque pubbliche, nel corso della quale si procede anche alla valutazione dell’interesse ambientale, ai sensi dell’articolo 12-<i>bis</i> del regio decreto n. 1775 del 1933».<br />
L’art. 78, comma 3, della legge prov. Trento n. 25 del 2012 ha sostituito l’art. 37, comma 1, della legge impugnata (lettera <i>a</i>) ed ha di seguito inserito i commi 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i> e 1-<i>quater</i>, relativi alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei censurati artt. 14, 15 e 18, comma 1 (lettera <i>b</i>).<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dapprima depositato (il 18 aprile 2013) atto di rinuncia al ricorso limitatamente all’art. 37, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012 – cui è seguito il deposito (il 9 luglio 2013) del verbale di deliberazione della Giunta provinciale di Trento contenente la relativa accettazione – e, successivamente, ha depositato (il 4 febbraio 2014) un secondo atto di rinuncia al ricorso con riferimento agli artt. 14, 15 e 18, comma 1, delle medesima legge provinciale. Nel corso dell’udienza la difesa della resistente ha depositato il verbale di deliberazione della Giunta provinciale di Trento contenente l’accettazione di detta ulteriore rinuncia parziale.<br />
4.– Il 20 gennaio 2014 la Provincia autonoma di Trento ha depositato una memoria illustrativa delle proprie difese.<br />
In particolare, quanto alla questione relativa all’art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, la resistente ricorda di aver adottato, anche prima dell’emanazione del d.lgs. n. 152 del 2006, norme di protezione dei corpi idrici, finalizzate a specifici obiettivi di tutela della qualità delle acque e dell’ambiente. Viene richiamata a tale proposito la legge provinciale n. 18 del 1976, contenente una procedura di valutazione preliminare – dunque antecedente al  procedimento di rilascio della concessione di derivazione, di cui al r.d. n. 1775 del 1933 – circa la sussistenza dell’eventuale prevalente interesse ambientale, che possa risultare incompatibile con la derivazione d’acqua pubblica di cui è richiesta la concessione.<br />
La Provincia resistente rileva che già nel Piano energetico-ambientale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale del 3 ottobre 2003, n. 2438, era disposto che le concessioni per nuove derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico potessero essere assentite solamente in difetto di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque. Si tratterebbe di previsione ripresa dall’art. 7, comma 1, lettera <I>F</I>), del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche).<br />
La valutazione della sussistenza del prevalente interesse ambientale prevista all’art. 8, comma 16, della deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 2004, n. 3233 (Approvazione del piano di tutela delle acque) – per gli effetti di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), sostituito dal codice dell’ambiente e dall’art. 55 della legge prov. Trento 19 febbraio 2002, n. 2 (<i>recte</i>: n. 1), recante «Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2002» – sarebbe stata poi disciplinata, quanto a misure organizzative e metodologiche, in atti amministrativi e, segnatamente, nella deliberazione della Giunta provinciale del 21 aprile 2006, n. 783, come modificata dalle deliberazioni della Giunta provinciale 31 agosto 2007, n. 1847, e 11 settembre 2009, n. 2196, che prevede l’acquisizione del parere dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (APPA) – con riguardo agli obiettivi di qualità, alle esigenze di funzionalità fluviale e, ove ne ricorrano i presupposti, di altra compatibilità ambientale – e l’intervento del servizio provinciale urbanistica e tutela del paesaggio.<br />
La verifica della sussistenza di un interesse ambientale incompatibile con la derivazione si concretizzerebbe, dunque, in un parere di competenza della Giunta provinciale, fondato sulle valutazioni dei citati organi e servizi e si qualificherebbe come sub-procedimento, che si innesta nel procedimento principale, volto al rilascio della concessione idroelettrica, di competenza del servizio utilizzazione delle acque pubbliche.<br />
La resistente afferma che in tale filtro di ammissibilità, propedeutico a qualsivoglia altro approfondimento ed esame istruttorio sulle caratteristiche tecniche e di localizzazione delle domande di nuova derivazione, consisterebbe la «valutazione dell’interesse ambientale» di cui all’impugnato art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012. Di conseguenza, sarebbe evidente che una siffatta valutazione riguarderebbe unicamente le domande di nuove concessioni e non il rispetto dei profili di tutela ambientale del corpo idrico, a cui afferisce la concessione già in esercizio. In ordine a tale vaglio preliminare si richiama la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche 6 dicembre 2013, n. 204.<br />
Inoltre, la Provincia precisa che nell’ambito del procedimento avviato a seguito dell’istanza di aumento della potenza dell’impianto non sarebbe omessa una valutazione di ordine ambientale ai fini della tutela dell’equilibrio del bilancio del corpo idrico interessato, poiché il procedimento richiamato dall’art. 25, comma 1, sarebbe esattamente quello prefigurato dall’art. 49, secondo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, che prevede una procedura semplificata per le varianti non sostanziali. Tale procedura si differenzierebbe da quella ordinaria, di cui al comma primo del citato art. 49, solo per l’assenza della fase di evidenza pubblica, non più necessaria, trattandosi di variante a concessione già in esercizio. Per il resto, il procedimento avrebbe un suo compiuto svolgimento ed includerebbe, nella pur breve istruttoria, tutte le valutazioni da parte dell’APPA, dei servizi bacini montani, del servizio utilizzazione acque pubbliche e del servizio foreste e fauna.<br />
La resistente ammette che l’originaria formulazione del comma 3-<i>bis</i> dell’art.16-<i>novies </i>della legge prov. Trento n. 18 del 1976, come introdotto dall’impugnato art. 25, comma 1, della legge provinciale n. 20 del 2012, dove si prevedeva semplicemente l’istruttoria breve di cui all’art. 49, secondo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, poteva ingenerare dubbi. Tuttavia questi ultimi sarebbero stati superati nella seconda versione, adottata con l’art. 76, comma 1, della legge prov. Trento n. 25 del 2012, in cui è espressamente previsto lo svolgimento della verifica ambientale di cui all’art. 12-<i>bis</i> del r.d. n. 1775 del 1933 nel corso della predetta istruttoria breve. In base alla modifica introdotta, a giudizio della Provincia, sarebbe chiaro che anche nell’ambito dell’istruttoria breve debbano essere effettuate verifiche che garantiscano che il prelievo idrico superiore a quello oggetto di concessione e comunque nei limiti della potenzialità delle opere già in esercizio, non pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d’acqua interessato, garantisca il DMV ed assicuri l’equilibrio di bilancio idrico.<br />
La Provincia conclude nel senso che non sussisterebbe alcun contrasto della normativa provinciale con il citato art. 12-<i>bis</i>.<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.– Con il ricorso depositato l’11 dicembre 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune disposizioni della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull’energia e attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE).<br />
Gli artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1, sono stati censurati in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione, ed il solo art. 37, comma 1, anche per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. L’art. 25, comma 1, è stato invece impugnato in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost.<br />
Dopo la notifica del ricorso è intervenuta la legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2013), il cui art. 78 ha sostituito l’art. 37, comma 1, della legge impugnata e vi ha aggiunto i commi 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i> e 1-<i>quater</i>, relativi alla copertura finanziaria derivante dall’applicazione dei censurati artt. 14, 15 e 18, comma 1.<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dapprima depositato atto di rinuncia al ricorso limitatamente all’art. 37, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, cui è seguita l’accettazione della Provincia autonoma di Trento, e, successivamente, ha depositato un secondo atto di rinuncia al ricorso con riferimento agli artt. 14, 15 e 18, comma 1, delle medesima legge provinciale. Nel corso dell’udienza la difesa della resistente ha depositato il verbale di deliberazione della Giunta provinciale di Trento contenente l’accettazione di detta ulteriore rinuncia parziale.<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato – come detto – anche l’art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost., in quanto l’aumento della portata del prelievo consentito dalla norma in esame ai concessionari di piccole derivazioni idroelettriche avrebbe determinato fisiologicamente la diminuzione dei deflussi a valle, onde la necessità di verificare che venisse comunque garantito il mantenimento del deflusso minimo vitale, secondo quanto previsto dalla normativa statale (individuata dal ricorrente nell’art. 12-<i>bis</i> del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici», come successivamente modificato), che fissa gli <i>standards</i> minimi ed uniformi della tutela ambientale. Con riguardo all’ambito provinciale, la sede per tale verifica sarebbe quella della valutazione prevista dall’art. 8, comma 16, della deliberazione della Giunta provinciale di Trento 30 dicembre 2004, n. 3233 (Approvazione del piano di tutela delle acque), da cui, invece, la disposizione censurata avrebbe consentito di prescindere.<br />
L’art. 76, comma 1, della legge prov. Trento n. 25 del 2012 ha sostituito il comma 3-<i>bis</i> introdotto nell’art. 16-<i>novies</i> della legge della Provincia autonoma di Trento 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), dall’impugnato art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, prevedendo espressamente che, nel corso della breve istruttoria ai sensi dell’art. 49, secondo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, si proceda anche alla valutazione dell’interesse ambientale.<br />
Con riguardo all’art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, nella memoria illustrativa delle proprie difese la resistente evidenzia che l’art. 8, comma 16, del piano di tutela delle acque, conterrebbe una procedura di valutazione preliminare – rispetto al procedimento di rilascio della concessione di derivazione, disciplinato dal r.d. n. 1775 del 1933 – circa la sussistenza dell’eventuale prevalente interesse ambientale, che possa risultare incompatibile con la derivazione d’acqua pubblica di cui è richiesta la concessione.<br />
La Provincia afferma che in tale filtro di ammissibilità sarebbe consistita la «valutazione dell’interesse ambientale» di cui all’impugnato art. 25, comma 1, che avrebbe riguardato unicamente le domande di nuove concessioni e non il rispetto dei profili di tutela ambientale del corpo idrico, a cui afferisce la concessione già in esercizio. Inoltre, precisa che, nell’ambito del procedimento avviato a seguito dell’istanza di aumento della potenza dell’impianto, quello richiamato dall’art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012 corrispondeva esattamente alla procedura prefigurata dall’art. 49, secondo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, che la prevede in forma semplificata per le varianti non sostanziali.<br />
2.– In via preliminare dev’essere dichiarata, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo limitatamente alle questioni relative agli artt. 14, 15 e 18, comma 1, e 37, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, a seguito delle rinunce al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, intervenute in successione e, con analoghe modalità, accettate dalla Provincia autonoma di Trento.<br />
3.– Al contrario, non è stata oggetto di rinunzia la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, proposta in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost.<br />
Secondo il ricorrente, l’esonero dalla relativa procedura di accertamento del rispetto degli <i>standards</i> minimi previsti dall’art. 8, comma 16, del piano di tutela delle acque avrebbe consentito di assentire l’aumento della portata del prelievo ai concessionari di piccole derivazioni idroelettriche senza alcuna verifica complessiva dei potenziali effetti di diminuzione dei deflussi a valle.<br />
È opportuno ricordare in questo contesto la sopravvenienza, rispetto alla norma impugnata, dell’art. 76, comma 1, della legge prov. Trento n. 25 del 2012, il quale ha espunto dal suo testo l’inciso «prescindendo dalla valutazione dell’interesse ambientale prevista dall’art. 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233» ed ha disposto che, nell’ambito della breve istruttoria svolta ai sensi dell’articolo 49, secondo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, «si procede anche alla valutazione dell’interesse ambientale, ai sensi dell’articolo 12-<i>bis</i> del regio decreto n. 1775 del 1933».<br />
Dal confronto tra le censure formulate ed il contenuto della norma rideterminata dalla novella legislativa si evince con chiarezza che la disposizione risultante è immune dal profilo d’illegittimità oggetto di doglianza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, risultando in tal modo satisfattiva della pretesa del ricorrente.<br />
Tuttavia, non v’è prova che, nel lasso temporale intercorso tra la data di emanazione della norma impugnata e l’entrata in vigore di quella modificativa, la prima non abbia avuto applicazione e, conseguentemente, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Occorre pertanto scrutinare egualmente la norma originaria (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 18 del 2013) per verificarne la conformità al precetto espresso dall’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost.<br />
3.1.– Tanto premesso, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, proposta in riferimento a tale parametro costituzionale, è fondata.<br />
La norma in esame, pur nell’asserito intento semplificatorio, invade la materia riservata all’esclusiva competenza statale della tutela dell’ambiente senza che il suo contenuto sia rivolto nell’unica direzione consentita dall’ordinamento al legislatore regionale, ovvero quella di innalzare, eventualmente, il livello di tutela dell’ambiente. Infatti, l’orientamento di questa Corte è fermo nel ritenere che «non è consentito alle Regioni ed alle Province autonome di legiferare, puramente e semplicemente, in campi riservati dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato, ma soltanto di elevare i livelli di tutela degli interessi costituzionalmente protetti, purché nell’esercizio di proprie competenze legislative, quando queste ultime siano connesse a quelle di cui all’art. 117, secondo comma, Cost.» (<i>ex plurimis</i>, sentenza n. 151 del 2011).<br />
Con riguardo alla fattispecie in esame, assume valore dirimente il fatto che la formulazione originaria dell’impugnato art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012 – nel prevedere che i concessionari di piccole derivazioni a scopo idroelettrico, i cui impianti sono entrati in esercizio prima del 3 ottobre 2000, possono ottenere l’aumento della portata massima derivabile, «prescindendo dalla valutazione dell’interesse ambientale prevista dall’articolo 8, comma 16, delle norme di attuazione del piano di tutela delle acque» – risulta in contrasto con l’art. 12-<i>bis</i> del r.d. n. 1775 del 1933 – come modificato dall’art. 96, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) – il quale, a sua volta, ha specificato il precetto costituzionale invocato dal ricorrente. E ciò nel senso di disporre che il provvedimento di concessione può essere rilasciato solo ove  siano garantiti il minimo deflusso vitale e l’equilibrio del bacino idrico, valutazioni, queste ultime, previste proprio nell’ambito dell’art. 8, comma 16, del richiamato piano di tutela delle acque.<br />
Il tenore letterale dell’originaria formulazione dell’art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012 esclude inequivocabilmente la soluzione interpretativa proposta dalla Provincia, la quale ha sostenuto l’esistenza di un implicito precetto – di contenuto conforme alla normativa statale – nell’ambito della disposizione impugnata.<br />
Peraltro l’univoco significato di detta disposizione viene indirettamente confermato dal comportamento della Provincia autonoma, la quale – proprio per tale ragione – l’ha modificata, introducendo l’obbligo di procedere alla valutazione di cui all’art. 12-<i>bis </i>del<i> </i>r.d. n. 1775 del 1933 secondo le modalità previste dal citato art. 8, comma 16, del piano di tutela delle acque.<br />
Pertanto, l’art. 25, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, intervenendo in materia di tutela ambientale e riducendo il livello di protezione fissato dalla legge statale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), Cost.<br />
<b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>1) <i>dichiara</i> l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 4 ottobre 2012, n. 20 (Legge provinciale sull’energia e attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE);<br />
2) <i>dichiara</i> l’estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14, 15, 18, comma 1, e 37, comma 1, della legge prov. Trento n. 20 del 2012, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-86/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2014 n.86</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-1-2014-n-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-1-2014-n-86/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2014 n.86</a></p>
<p>Pres. Saltelli &#8211; Est. Amicuzzi Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 &#8211; Lazio Meridionale (Avv. A. Gemma) c/ Acea ATO 5 S.p.a. (n.c.) e nei confronti di Comune di Cassino (n.c.) 1. Processo amministrativo – Appello – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità –Sussiste – Presupposti – Dichiarata inammissibilità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-1-2014-n-86/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2014 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-1-2014-n-86/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2014 n.86</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Saltelli &#8211; Est. Amicuzzi <br /> Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 &#8211; Lazio Meridionale (Avv. A. Gemma) c/ Acea ATO 5 S.p.a. (n.c.) e nei confronti di Comune di Cassino (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appello – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità –Sussiste – Presupposti – Dichiarata inammissibilità ricorso primo grado.</p>
<p>2. Processo amministrativo – Carenza di interesse –Indicazione a verbale ex art.73, comma 3 c.p.a. – Obbligo – Non sussiste – Ragioni –  Fatti dedotti nella pretesa azionata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La sentenza pronunciata in grado di appello si sostituisce immediatamente, integralmente o per i capi riformati, alla sentenza di primo grado, travolgendo le statuizioni modificate e quelle da esse dipendenti. Inoltre, per l&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, l&#8217;annullamento di un capo di sentenza travolge anche gli altri capi, legati al primo da vincolo di presupposizione e di conseguenzialità logica, oltre che giuridica, anche se non fatti espressamente oggetto di gravame. Ne consegue che l’appello avverso una sentenza precedentemente impugnata e per la quale sia già stata affermata l’inammissibilità del ricorso di primo grado, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.</p>
<p>2. Non trova applicazione l’art. 73 c.p.a., comma 3, nella parte in cui prevede che il Giudice, se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d&#8217;ufficio, deve indicarla in udienza dandone atto a verbale per consentire il deposito di memorie alle parti, allorquando sia la stessa parte appellante ad indicare la questione poi rilevata. Infatti, l&#8217;indicazione alle parti in udienza, prescritta dalla disposizione in parola, non deve precedere qualsivoglia valutazione che il Giudice ritenga di compiere in autonomia rispetto agli argomenti di parte, ma solo la rilevazione d&#8217;ufficio di fatti sostanziali o processuali (modificativi, impeditivi o estintivi) ulteriori rispetto a quelli comunemente ritenuti costitutivi della pretesa azionata, tra i quali ben può essere ricompresa l&#8217;iniziale sussistenza delle condizioni dell&#8217;azione, come l&#8217;interesse e la legittimazione al ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 7534 del 2012, proposto da:<br />
Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 &#8211; Lazio Meridionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Gemma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Patrizi, n. 13; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Acea ATO 5 S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Cassino, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza non definitiva del T.A.R. Lazio, Sezione di Latina, n. 600 del 25.7.2012, con cui è stato dichiarato irricevibile il ricorso nei confronti della AATO n. 5 perché intempestivo, con riguardo, in particolare, alla affermazione, ivi contenuta, secondo cui essa Autorità è il soggetto nei cui confronti ogni Ente convenzionato è tenuto a far fronte agli obblighi assunti ed è ad essa che spetta assumere le iniziative necessarie per garantire l’adempimento di tali obblighi;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e nessuno essendo presente per le parti;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>I.- Con ricorso al T.A.R. Latina, proposto ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo, la società ACEA ATO 5 S.p.A., quale gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.) nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 (Lazio meridionale – Frosinone), ha chiesto: <br />
a) la declaratoria dell’inadempimento, da parte del Comune di Cassino e dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.) n. 5, ciascuna per quanto di competenza, all’obbligo di provvedere all’integrale consegna delle opere, dei beni e degli impianti pertinenti il predetto S.I.I. insistenti nel territorio comunale di Cassino; <br />
b) la condanna delle parti intimate, ciascuna per quanto di competenza, all’integrale consegna delle stesse opere, impianti e beni; <br />
c) la condanna di esse parti al risarcimento del danno conseguente alla ritardata o omessa consegna integrale di detti beni.<br />
L’adito T.A.R., non definitivamente pronunciando sul ricorso, previa declaratoria di irricevibilità dello stesso nella parte in cui era rivolto avverso l’Autorità d’Ambito, lo ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, e conseguentemente ha dichiarato illegittima l’inerzia serbata dal Comune di Cassino sulla diffida/nuova istanza presentata dalla ricorrente il 18 maggio 2011, ordinando al Comune di provvedere su di essa mediante l’esecuzione delle attività di ricognizione ed affidamento in concessione previste dagli artt. 20 e 24 della convenzione di cooperazione entro il termine di novanta giorni; inoltre ha respinto la richiesta di preventiva nomina del Commissario <i>ad ac</i>ta, riservandosi di nominarlo in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione comunale, ed ha disposto la separazione e la conversione del rito in riferimento all’azione di risarcimento dei danni per l’inerzia della P.A., dando mandato alla Segreteria di ricollocare sul ruolo la suddetta azione ai fini della sua trattazione secondo il rito ordinario.<br />
Con il ricorso in appello in esame la AATO 5 (premesso che il Comune di Cassino ha impugnato la sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con ricorso R.G. n. 6398/2012, chiedendone l’annullamento nella parte in cui ha dichiarato illegittima la inerzia da esso serbata sulla istanza della ACEA ATO 5 s.p.a.) ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza nella parte in cui è risultata soccombente, con particolare riferimento: a) alla reiezione delle eccezioni di difetto di giurisdizione; b) alla affermazione della legittimazione passiva in capo all’AATO5; c) all’accertamento della ricorrenza di poteri sostitutivi in capo alla Autorità; d) alla ricostruzione dei fatti effettuata dalla controparte; e) ad ogni statuizione logicamente presupposta o consequenziale ai capi sopra indicati.<br />
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:<br />
1.- Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la propria giurisdizione.<br />
Se l’originario ricorrente avesse voluto fondare sulla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato la sussistenza di obbligazioni in capo alla appellante avrebbe potuto chiedere solo la declaratoria di inadempimento negoziale, che sarebbe stata comunque infondata, avendo l’Autorità adempiuto in buona fede a tale obbligazione; comunque l’esame della controversia sarebbe spettato al G.O..<br />
2.- Giurisdizione del Tribunale delle Acque pubbliche.<br />
In base all’art. 140 del T.U. n. 1775/1933, comma 1, lett. c), rientrano nella cognizione di detto tribunale le controversie in cui si faccia questione di diritto soggettivo del concessionario alla corretta applicazione delle disposizioni che regolano la concessione delle opere e degli impianti che regolano la concessione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato.<br />
3.- Erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell&#8217;AATO 5. Poteri spettanti all’Autorità d’Ambito in ordine alla consegna dei beni da parte dei singoli Comuni al Gestore.<br />
Il Giudice di prime cure, pur muovendo dalle disposizioni di cui alla l. n. 36/1994 e alla l.r. Lazio n. 6/1996, avrebbe erroneamente affermato che la Autorità d’Ambito gode di poteri sostitutivi nei confronti dei singoli enti locali paciscenti in ordine alla materiale cessione di beni ed impianti in proprietà ad essa.<br />
4.- Erroneità del provvedimento impugnato per travisamento dei fatti.<br />
Non sarebbero state considerate le eccezioni in fatto formulate dalla AATO5 e sarebbe stato erroneamente ritenuto che, nonostante che essa fosse titolare di poteri in materia de qua, fosse rimasta inerte.<br />
Alla pubblica udienza del 29.10.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa agli atti del giudizio. <br />
II.- La Sezione osserva preliminarmente che, a seguito della autonoma impugnazione in appello presso questa Sezione da parte del Comune di Cassino, con ricorso R.G. n. 6398/2012, della medesima sentenza n. 600/2012 impugnata con il ricorso in esame (con cui è stata sostanzialmente dichiarata la illegittimità della inerzia da esso ente serbata sulla istanza della ACEA ATO 5 s.p.a.), è stata pubblicata in data 2 maggio 2013 la sentenza n. 2398/2013, con la quale, in riforma della sentenza impugnata, è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado da ACEA ATO 5.<br />
Va in proposito rilevato che costituisce principio consolidato che la sentenza pronunciata in grado di appello travolge la sentenza emessa in primo grado e le statuizioni in essa contenute, che non conservano più alcuna validità, e rende quindi &#8220;inutiliter data&#8221; la precedente attività giurisdizionale.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 336 del c.p.c., la sentenza di riforma, resa in grado d&#8217;appello, si sostituisce infatti immediatamente, integralmente o per i capi riformati, alla sentenza di primo grado, travolgendo le statuizioni modificate e quelle da esse dipendenti e, per l&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, l&#8217;annullamento di un capo di sentenza travolge anche gli altri capi, legati al primo da vincolo di presupposizione e di conseguenzialità logica, oltre che giuridica, anche se non fatti espressamente oggetto di gravame (Consiglio di Stato, sez. IV, 23 dicembre 2000, n. 6939).<br />
La emanazione della predetta sentenza n. 2398/2013 ha travolto tutte le statuizioni contenute nella sentenza annullata n. 600/2012 e deve quindi, allo stato, ritenersi idonea a qualificare una situazione soggettiva di improcedibilità del gravame in esame, con cui sono state impugnate alcune statuizioni contenute nella sentenza da ultimo citata, per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso<br />
La dichiarazione d&#8217;improcedibilità di un ricorso giurisdizionale per sopravvenuta carenza d&#8217;interesse deve infatti essere pronunciata quando, come nel caso che occupa, sia certa e chiara l&#8217;inutilità della pronuncia d&#8217;annullamento dell&#8217;atto impugnato a causa di eventi successivi alla proposizione del ricorso<br />
III.- E’ appena il caso di rilevare, per completezza espositiva, che è inapplicabile al caso di specie l&#8217;art. 73 comma 3, c.p.a., nella parte in cui prevede che il Giudice, se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d&#8217;ufficio, deve indicarla in udienza dandone atto a verbale.<br />
Detta norma risponde infatti alla chiara finalità di contrastare, in ossequio al fondamentale principio del contraddittorio enunciato dall&#8217;art. 2 comma 1, c.p.a., il fenomeno delle c.d. decisioni a sorpresa (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 30 gennaio 2012, n. 85)<br />
L&#8217;indicazione alle parti in udienza, prescritta dall&#8217;art. 73 c.p.a., non deve quindi precedere qualsivoglia valutazione che il Giudice ritenga di compiere in autonomia rispetto agli argomenti di parte, ma solo la rilevazione d&#8217;ufficio di fatti sostanziali o processuali (modificativi, impeditivi o estintivi) ulteriori rispetto a quelli comunemente ritenuti costitutivi della pretesa azionata, tra i quali ultimi ben può essere ricompresa l&#8217;iniziale sussistenza delle condizioni dell&#8217;azione, come l&#8217;interesse e la legittimazione al ricorso.<br />
Nel caso che occupa la stessa parte appellante ha evidenziato che la sentenza in esame era stata appellata anche dal Comune di Cassino, indicando il numero del ruolo generale, sicché la rilevazione della sopravvenuta carenza di interesse non è stata nel caso di specie rilevata di ufficio, essendo l’evento che tanto ha causato mera evoluzione di fatti dedotti dalla parte appellante in causa.<br />
IV.- L’appello in esame deve essere conclusivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. <br />
V.- Nella complessità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello segnato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse .<br />
Compensa le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Carlo Saltelli, Presidente FF<br />
Sabato Malinconico, Consigliere<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore<br />
Nicola Gaviano, Consigliere<br />
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 13/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-1-2014-n-86/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/1/2014 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2013 n.86</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-4-2-2013-n-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-4-2-2013-n-86/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2013 n.86</a></p>
<p>Pres. A. Maggio; Est. T. Aru D. S. C. s.r.l. (avv. I. C.) c/ Comune di Arzachena (avv. F. Melis) e nei confronti di G.V. Immobiliare s.r.l. (n.c.) Giustizia amministrativa – Spese – Condanna – Artt. 83, 91 e 92 c.p.c. – Art. 39 c.p.a. &#8211; Difensore senza procura –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-4-2-2013-n-86/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2013 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-4-2-2013-n-86/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2013 n.86</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Maggio; Est. T. Aru<br /> D. S. C. s.r.l. (avv. I. C.) c/ Comune di Arzachena (avv. F. Melis) e nei confronti di G.V. Immobiliare s.r.l. (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Spese – Condanna – Artt. 83, 91 e 92 c.p.c. – Art. 39 c.p.a. &#8211; Difensore senza procura – Legittimazione passiva &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Dal combinato disposto degli artt. 83, 91 e 92 c.p.c. applicabili al giudizio amministrativo ex art. 39 c.p.a. si desume che il difensore senza procura è parte diretta nel processo in ordine alla questione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura; ne consegue che, in tal caso, la condanna alle spese di giudizio va pronunciata a carico del difensore quale unica controparte nel giudizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 965 del 2012, proposto da:<br />
D. S. C. s.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. I. C., ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. Sardegna in Cagliari, via Sassari n. 17; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Arzachena, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Federico Melis, presso il cui studio in Cagliari, via Nuoro n. 70, è elettivamente domiciliato; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
G.V. Immobiliare s.r.l., non costituita in giudizio; 	</p>
<p align=center>per la declaratoria</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del dovere dell’intimata amministrazione di pronunciarsi sull’istanza avanzata dalla ricorrente in data 6/9/2012 con assegnazione, alla stessa amministrazione, di un termine per provvedere; 	</p>
<p align=center>e per la condanna</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
del Comune di Arzachena al risarcimento del danno.<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati.<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena.<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per la camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi i difensori delle parti come da separato verbale.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Considerato: <br />	<br />
a) che ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 44 del c.p.a. ove il ricorrente non stia in giudizio personalmente e perciò il ricorso sia sottoscritto dal solo difensore, quest’ultimo deve essere munito di procura speciale configurandosi, in caso contrario, un’ipotesi di nullità del ricorso stesso per mancanza di mandato ad litem; <br />	<br />
b) che in base all’art. 83 c.p.c., applicabile nel giudizio amministrativo in virtù dell’espressa previsione dell’art 39 c.p.a, la procura può essere conferita, per quanto qui rileva:<br />	<br />
b1) con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (comma 2); <br />	<br />
b2) apponendola in calce o a margine dell’atto introduttivo del giudizio o degli altri atti giudiziali indicati nel comma 3, con sottoscrizione della parte, autenticata, in tali casi, ad opera del difensore (comma 3);<br />	<br />
c) che sempre ai sensi del citato comma 3 “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia, però, congiunto materialmente all&#8217;atto cui si riferisce”;<br />	<br />
d) che nel caso di specie il ricorso è stato sottoscritto dal solo avv. Ivone Cacciavillani, in asserita rappresentanza della Data Service Center s.r.l.;<br />	<br />
e) che, come eccepito dalla resistente amministrazione, al detto difensore non risulta conferita alcuna procura, né ai sensi del comma 2, né ai sensi del comma 3 del citato art. 83 c.p.c.; <br />	<br />
f) che contrariamente a quanto da costui sostenuto (memoria difensiva depositata in data 14/1/2013) col ricorso in esame il medesimo ha introdotto una vera e propria controversia giudiziale, soggetta, come tale, a tutte le norme applicabili al processo amministrativo fra cui quelle sopra indicate; <br />	<br />
g) che non può essere considerata idonea a conferire al difensore i necessari poteri rappresentativi la procura contenuta nel documento 5 della produzione di parte ricorrente (istanza di accesso), risultando la detta procura priva dei requisiti formali di cui al citato art. 83 c.p.c., atteso che la stessa è contenuta in un atto stragiudiziale nel quale l’autografia della sottoscrizione di colui che apparentemente conferisce il mandato è certificata dal difensore, il cui potere di autentica è, però, strettamente condizionato dal conferimento della procura a margine o in calce ad uno degli atti processuali indicati nel comma 3 del citato art. 83 (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 26/11/2004 n. 22285; Cass. Civ., SS. UU., 22/11/1994 n. 9869; TAR Basilicata, 20/10/2011 n. 513; TAR Campania – Napoli, 15/11/1999 n. 2925); <br />	<br />
h) che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; <br />	<br />
i) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza; <br />	<br />
l) che dal combinato disposto degli artt. 83, 91 e 92 c.p.c. applicabili al giudizio amministrativo ex art. 39 c.p.a. si desume che il difensore senza procura è parte diretta nel processo in ordine alla questione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, non essendo imputabile l&#8217;atto processuale al soggetto falsamente rappresentato (Cons. Stato, Sez. IV, 20/11/2000 n. 6163); <br />	<br />
m) che in tal caso, la condanna alle spese di giudizio va pronunciata a carico del difensore stesso quale unica controparte nel giudizio (citata Cons. Stato 6163/2000);<br />	<br />
n) che pertanto le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell’avv. C..<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Condanna l’avv. I. C. al pagamento delle spese processuali in favore dell’intimata amministrazione, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Francesco Scano, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-4-2-2013-n-86/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2013 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.86</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-86/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-86/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.86</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Criscuolo sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di misure di marcatura di origine Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-86/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-86/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.86</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Criscuolo</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di misure di marcatura di origine</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Riparto di competenze Stato/Regioni – Art. 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011) – Disposizioni in materia di marcatura di origine – Previsione secondo la quale la Giunta regionale avrebbe il compito di definire la forma e le caratteristiche estetiche del marchio e di vigilare sulla corretta applicazione dei disciplinari – Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri – Asserita violazione degli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost. – Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011), articolo che sostituisce l’articolo 34 della legge della Regione Marche 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<B>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 7-8 luglio 2011, depositato in cancelleria il 14 luglio 2011, ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 2011.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;<br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 22 febbraio 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;<br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato l’8 luglio 2011, depositato il 14 luglio 2011, ha impugnato: a) l’articolo 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011), norma che ha sostituito l’art. 34 della legge della Regione Marche 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione); b) l’art. 2 della citata legge reg. n. 7 del 2011, nella parte in cui inserisce i commi 6 e 7 del novellato art. 29 della legge della stessa Regione Marche 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero).<br />	<br />
2.— Il ricorrente, quanto al punto sub a) osserva che l’art. 21 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011 – rubricato «Art. 21 Sostituzione dell’art. 34 della L. R. n. 20/2003» – violerebbe gli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, della Costituzione. Infatti, esso stabilirebbe che la Giunta regionale, per ciascuna delle lavorazioni artigianali, approvi appositi disciplinari di produzione che descrivano e determinino i materiali impiegati, oltre alle tecniche produttive da utilizzare. Le diverse imprese, svolgenti tale attività secondo i dettami stabiliti, potrebbero avvalersi del marchio di origine e qualità appositamente creato, che individuerebbe la provenienza del prodotto con le prescritte qualità dalla Regione Marche (marchio di origine e qualità denominato:«MEA-Marche Eccellenza Artigiana»). La Giunta regionale avrebbe il compito di definire la forma e le caratteristiche estetiche del marchio e di vigilare sulla corretta applicazione dei disciplinari.<br />	<br />
Orbene, il censurato art. 21 si porrebbe in contrasto con le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in materia di libera circolazione delle merci (artt. da 34 a 36) e, per l’effetto, con l’art. 117, primo comma, Cost., che impone al legislatore regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.<br />	<br />
La Corte di giustizia dell’Unione europea, più volte intervenuta sulla questione, avrebbe da tempo chiarito che la legislazione nazionale, diretta a regolare o applicare misure di marcatura di origine, siano i marchi di natura obbligatoria o volontaria, sarebbe contraria agli obiettivi di mercato interno, poiché la presenza di un marchio potrebbe avere effetti restrittivi sulla vendita in uno Stato membro di una merce prodotta in un altro Stato membro, ostacolando così gli scambi comunitari e i benefici del mercato interno.<br />	<br />
In particolare, l’art. 21 sarebbe in contrasto con gli artt. 34 e 35 del TFUE, che farebbero divieto agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative alle importazioni e alle esportazioni, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.<br />	<br />
L’istituzione di un marchio di qualità da parte di uno Stato o di una Regione integrerebbe una «misura ad effetto equivalente», contraria al disposto delle dette norme comunitarie.<br />	<br />
Invero, se gli stessi Stati membri, o al loro interno le Regioni, sostenessero una etichetta di qualità ed origine, tale attività (come chiarito dalla Corte di giustizia) avrebbe potenzialmente effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, perché mirerebbe a promuovere e a privilegiare la commercializzazione di prodotti realizzati in taluni paesi o Regioni, inducendo i consumatori ad acquistare tali prodotti, anziché quelli importati o di provenienza da altri Stati membri o Regioni.<br />	<br />
Quando titolare del marchio è un soggetto privato, quali che siano le regole previste dal relativo disciplinare (ivi comprese le regole sull’origine dei prodotti), non sussisterebbero implicazioni rispetto ai principi comunitari. La situazione sarebbe diversa, invece, qualora titolare del marchio sia un ente pubblico, come nella specie.<br />	<br />
Invero, per la Corte di giustizia sarebbe incompatibile con il mercato unico, proprio in base agli artt. 34 e 35 del TFUE, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale o regionale di tutto o di parte del processo produttivo, la quale perciò stesso limiterebbe o recherebbe svantaggio ad una produzione le cui fasi si svolgerebbero in tutto o in parte in altri Stati membri (a tale principio farebbero eccezione unicamente le regole relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni di provenienza).<br />	<br />
Nel caso in esame, non vi sarebbe dubbio che il marchio «MEA–Marche Eccellenza Artigiana» debba essere considerato un marchio di qualità, con la precisa funzione d’indicare anche l’origine del prodotto (la stessa legge lo definisce «marchio di origine e qualità»), facendo così discendere dall’origine marchigiana caratteristiche di migliore qualità, proprio per promuovere la vendita dei prodotti artigianali della Regione.<br />	<br />
Né assumerebbe rilievo il fatto che detto marchio sia attribuito su base volontaria ai prodotti artigianali realizzati nella Regione Marche, che rispettino appositi disciplinari di produzione.<br />	<br />
Infatti, il carattere volontario del marchio per la Corte di giustizia sarebbe del tutto irrilevante, perché comunque potenzialmente lesivo per la libera circolazione delle merci (sono all’uopo richiamate alcune pronunzie della Corte di giustizia dell’Unione europea: causa C-325/2000, sentenza 5 novembre 2002; cause riunite da C-321/1994 a C-324/1994, sentenza 7 maggio 1997; causa C-6/2002, sentenza 6 marzo 2003).<br />	<br />
Nella fattispecie, non si potrebbe fondatamente sostenere che il marchio «MEA» rappresenti una semplice indicazione di «regioni o luoghi» e, pertanto, rientri nella deroga di cui all’art. 36 TFUE, relativa alla tutela della proprietà industriale e commerciale.<br />	<br />
Infatti, la norma regionale in questione non rientrerebbe in tale ambito, poiché l’art. 21 istituirebbe un vero e proprio marchio di qualità, «dove l’indicazione dell’origine intende garantire non solo la provenienza geografica, ma anche che la produzione è stata realizzata secondo requisiti di qualità fissati in un atto predisposto dalla regione medesima». Nelle denominazioni di origine, marchi di qualità regolamentati, la provenienza di un prodotto, generalmente agro-alimentare, da un determinato territorio, ne condizionerebbe i caratteri e garantirebbe la presenza di alcune qualità in virtù di fattori sia naturali che umani.<br />	<br />
In sostanza, presupposto della tutela riconosciuta alla denominazione di origine sarebbe sempre l’esistenza di un collegamento dimostrabile tra una determinata caratteristica di un particolare prodotto e un determinato, delimitato luogo di produzione.<br />	<br />
Pertanto, proprio sulla base di tali premesse, la tutela prevista dalla Regione non sarebbe giustificata, facendo riferimento, come zona di origine, a tutto il territorio regionale e, come tipologia, indistintamente a tutti i prodotti dell’artigianato che rispettino un determinato disciplinare di produzione.<br />	<br />
Infine, per quanto concerne l’Italia, andrebbe ricordato che la Commissione europea in passato avrebbe contestato l’esistenza di marchi di qualità regionali, avviando procedure d’infrazione relativamente a marchi della Regione siciliana e della Regione Abruzzo, procedure poi cancellate dal ruolo soltanto a seguito dell’abrogazione, da parte delle Regioni stesse, delle disposizioni censurate.<br />	<br />
Alla luce di tali considerazioni, dunque, si dovrebbe ritenere che il citato art. 21 violi l’art. 117, primo comma, Cost., non rispettando i vincoli posti dall’ordinamento comunitario.<br />	<br />
2.1.— Del pari sarebbe sussistente la violazione dell’art. 120, primo comma, Cost., sulla base dei rilievi già esposti, con riferimento alla disciplina comunitaria.<br />	<br />
Alla stregua di tali rilievi, l’istituzione del marchio «MEA» varrebbe ad ostacolare il libero scambio delle merci in seno al mercato comunitario interno, contravvenendo alle menzionate disposizioni comunitarie. Ebbene, la predetta istituzione produrrebbe effetti analoghi all’interno del mercato nazionale, violando il libero scambio delle merci tra le diverse Regioni, tutelato dall’art. 120 Cost. I consumatori, attratti da un particolare marchio legato a una specifica Regione (nella specie, la Regione Marche), sarebbero portati ad escludere i prodotti da esso non contrassegnati, provenienti da altre Regioni, così pregiudicando la circolazione delle merci.<br />	<br />
Un sistema di marcatura, ancorché facoltativo, nel momento in cui è imputabile ad un ente pubblico, potrebbe avere effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, perché l’uso del marchio favorirebbe, o sarebbe idoneo a favorire, lo smercio dei prodotti in questione rispetto ai prodotti che non potrebbero fregiarsene.<br />	<br />
Il ricorrente, dunque, censura l’art. 21 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, ritenendo che esso violi il menzionato art. 120, primo comma, Cost., perché ostacolerebbe la libera circolazione delle merci tra le Regioni.<br />	<br />
3.— Quanto al punto sub b), il Presidente del Consiglio dei ministri ha censurato l’art. 2 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, nella parte in cui inserisce i commi 6 e 7 del novellato art. 29 della legge regionale n. 4 del 1996, concernente la disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero. Ad avviso del ricorrente, tali disposizioni violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost.<br />	<br />
Infatti, esse regolerebbero il possesso di specifici requisiti, dei quali dovrebbero essere in possesso i cittadini non comunitari che volessero esercitare, saltuariamente o stabilmente, la professione di maestro di sci nel territorio regionale.<br />	<br />
Le citate disposizioni, però, si porrebbero in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., perché violerebbero il principio fondamentale che riserva allo Stato non soltanto l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle attività professionali (è richiamata, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte).<br />	<br />
Del resto, proprio secondo la lettura dell’art. 117 Cost. effettuata da questa Corte, il riconoscimento di titoli professionali posseduti da cittadini non appartenenti agli Stati membri sarebbe disciplinata dalla normativa statale, prevista dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), che individua nell’Autorità statale vigilante – nella specie, l’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – l’organo nazionale all’uopo competente.<br />	<br />
4.— La Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, si è costituita in giudizio con memoria depositata il 9 agosto 2011.<br />	<br />
L’ente ha dedotto che, qualche giorno dopo la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, «è entrata in vigore la legge reg. 6 luglio 2011, n. 13, approvata dall’assemblea legislativa regionale nella seduta n. 48 del 28 giugno 2011 e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 59 del 14 luglio 2011, con la quale – all’art. 7 – il legislatore regionale ha provveduto a sostituire integralmente l’art. 2 censurato in questa sede, disponendo una nuova sostituzione del menzionato art. 29 della legge reg. n. 4 del 1996. In tale attuale versione della disposizione in esame gli impugnati commi 6 e 7 non compaiono più, risultando essi sostituiti da un nuovo comma 6 che si limita a disporre quanto segue: “6. Ai cittadini dei paesi terzi che vogliano esercitare la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al D. P. R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)”».<br />	<br />
Al riguardo, la Regione, nel rimarcare di essersi prontamente conformata alle doglianze formulate nel ricorso governativo, segnala che è da escludere ogni ipotesi di applicazione medio tempore della disciplina regionale oggetto dell’impugnazione in parte qua. Pertanto, chiede che sul punto sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
4.1.— Quanto alla questione concernente l’art. 21 della legge regionale n. 7 del 2011, la Regione Marche, dopo aver trascritto il testo della norma e riassunto le censure della difesa erariale, sostiene di essere «ben consapevole della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea richiamata nel ricorso introduttivo in ordine all’interpretazione delle disposizioni attualmente contenute negli artt. da 34 a 36 del TFUE e agli effetti che ne discendono in relazione alla valutazione di conformità delle discipline statali o regionali che introducano i cosiddetti “sistemi di marcatura”dei prodotti di cui siano titolari enti pubblici anziché soggetti privati».<br />	<br />
Tuttavia, la Regione prosegue, andrebbe rilevato che proprio sulla base di quella giurisprudenza non potrebbe affatto considerarsi vietata, in termini assoluti e incondizionati, l’istituzione di marchi “di origine” o “di qualità” ad opera di enti pubblici. Il divieto sarebbe configurabile soltanto in relazione alla sussistenza di precise caratteristiche o requisiti concreti del marchio in questione, tali da determinare un illegittimo ostacolo alla libertà di concorrenza e alla libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione.<br />	<br />
Nel caso in esame, la disciplina regionale di cui all’impugnato art. 21 rivelerebbe soltanto tre elementi certi: la denominazione ufficiale del marchio «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)»; la sua istituzione da parte dell’ente Regione; la sua generica riferibilità alle lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico. Per il resto, mancherebbe nella disposizione qualunque elemento di certezza circa la natura, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, nonché l’efficacia che tale marchio dovrebbe assumere in concreto.<br />	<br />
In particolare, la normativa impugnata lascerebbe impregiudicate almeno le seguenti questioni: a) se il marchio de quo sia riferito all’origine, alla qualità o ad entrambi tali profili dei prodotti cui sia attribuito e, soprattutto, se ed in quali termini la qualità sia o meno ricondotta, di per sé, all’origine esclusivamente “marchigiana” dei prodotti medesimi; b) a quali specifiche “lavorazioni artigiane” il marchio sia potenzialmente attribuibile e secondo quali specifici requisiti di produzione; c) se debbano considerarsi pregiudizialmente esclusi o meno i produttori o gli operatori economici di altri Stati dell’Unione europea – o di altre Regioni italiane – che soddisfino i requisiti previsti nei disciplinari.<br />	<br />
In effetti, la definizione in concreto di tali profili resterebbe affidata, per esplicita previsione della stessa disposizione impugnata, a futuri atti attuativi di competenza della Giunta regionale. In particolare, a quest’ultima spetterebbe l’individuazione, ai sensi del novellato art. 33 della legge regionale n. 20 del 2003, delle «lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico», cui riferire il marchio in questione, nonché, e soprattutto, l’approvazione degli «appositi disciplinari di produzione» che le imprese dovrebbero impegnarsi a rispettare e dai quali soltanto sarebbe possibile ricavare la conformazione definitiva della natura e delle caratteristiche del marchio medesimo.<br />	<br />
Quanto al profilo soggettivo, ad avviso della Regione Marche, oltre all’ovvia condizione del rispetto del disciplinare di produzione, la normativa impugnata si limiterebbe a chiedere la semplice iscrizione ad una apposita sezione dell’albo provinciale delle imprese artigiane, regolato dall’art. 28 della legge regionale n. 20 del 2003, i cui requisiti di accesso sarebbero fissati mediante il semplice rinvio alla disciplina nazionale contenuta nella legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato).<br />	<br />
In un simile contesto, non sarebbe sostenibile che l’art. 21 della legge regionale n. 7 del 2011 si ponga in contrasto con i parametri evocati dal ricorrente, se non ritenendo che quest’ultimo in realtà abbia voluto “anticipare” censure che, in assenza del necessario e futuro completamento della disciplina, risulterebbero ad oggi del tutto prive degli indispensabili requisiti dell’attualità e della concretezza.<br />	<br />
Infatti, le considerazioni esposte dimostrerebbero che i contenuti della detta norma regionale sarebbero “neutri” rispetto alle doglianze sollevate dalla difesa dello Stato. Soltanto la emanazione, da parte della Regione, degli atti attuativi di tale normativa sarebbe in grado di rivelare se il marchio «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)» risulti in concreto conforme o meno ai vincoli costituzionali e del diritto dell’Unione europea; e, nella denegata ipotesi di eventuali violazioni, non mancherebbero i rimedi giurisdizionali per accertarle e sanzionarle nelle sedi adeguate.<br />	<br />
Pertanto, la questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in parte qua sarebbe inammissibile o infondata.<br />	<br />
4.2.— In prossimità dell’udienza di discussione la difesa dello Stato ha depositato una memoria illustrativa.<br />	<br />
Quanto alla questione concernente l’art. 2 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, sostitutivo dell’art. 29 della legge regionale n. 4 del 1996, nella parte relativa ai commi 6 e 7 di detto articolo, l’Avvocatura generale dello Stato prende atto delle deduzioni della Regione circa l’avvenuta abrogazione di tali commi e circa l’affermazione che, nel periodo di vigenza, essi non hanno trovato applicazione.<br />	<br />
Pertanto, ha aderito alla declaratoria di cessazione della materia del contendere sul punto.<br />	<br />
Quanto alla questione relativa all’art. 21 della legge regionale n. 7 del 2011, la difesa erariale insiste nelle proprie deduzioni e richieste.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso depositato il 14 luglio 2011 (reg. ric. n. 70 del 2011), ha impugnato: a) l’articolo 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011), norma che ha sostituito l’art. 34 della legge della Regione Marche 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione); b) l’art. 2 della citata legge regionale n. 7 del 2011, nella parte in cui inserisce i commi 6 e 7 del novellato articolo 29 della legge della stessa Regione Marche 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nei settori del turismo e del tempo libero).<br />	<br />
2.— Quanto alla questione sub a) il citato art. 21, sotto la rubrica «Sostituzione dell’art. 34 della L. R. n. 20/2003», così dispone: «1. L’articolo 34 della L. R. n. 20/2003 è sostituito dal seguente: art. 34 Disciplinari di produzione e marchio di origine e qualità.<br />	<br />
1. Per ognuna delle lavorazioni dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico individuate ai sensi dell’articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione, che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati sia le particolarità delle tecniche produttive, nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.<br />	<br />
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all’art. 30, comma 3.<br />	<br />
3. Le imprese artigiane che svolgono la propria attività secondo i disciplinari di cui al comma 1 e risultano iscritte alla sezione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), hanno diritto di avvalersi del marchio di origine e di qualità denominato “Marche Eccellenza Artigiana (MEA)”.<br />	<br />
4. La Giunta regionale, sentita la CRA, definisce la forma e le caratteristiche tecniche ed estetiche del marchio di origine e qualità di cui al comma 3.<br />	<br />
5. La Giunta regionale promuove il marchio d’origine e qualità con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all’articolo 4.<br />	<br />
6. La Giunta regionale vigila sull’applicazione dei disciplinari di cui al comma 1 e sull’uso del marchio di cui al comma 4, adottando, previa diffida, i necessari provvedimenti per il ripristino della corretta gestione degli stessi.<br />	<br />
7. È vietata l’apposizione del marchio su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi».<br />	<br />
Secondo la difesa dello Stato, la norma ora trascritta violerebbe l’art. 117, primo comma, Cost., per inosservanza dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, in quanto si porrebbe in netto contrasto con le disposizioni dettate dagli artt. da 34 a 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di libera circolazione delle merci, disposizioni che vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione, nonché qualsiasi altra misura di effetto equivalente. L’istituzione di un marchio di origine e qualità da parte di uno Stato o di una Regione costituirebbe, per l’appunto, una «misura ad effetto equivalente».<br />	<br />
Inoltre, sarebbe violato l’art. 120, primo comma, Cost., perché l’istituzione di un marchio con le modalità sopra indicate sarebbe di ostacolo al libero scambio delle merci anche all’interno del mercato nazionale, in quanto i consumatori sarebbero attratti dal particolare marchio legato ad una specifica Regione rispetto alle merci provenienti da altre Regioni.<br />	<br />
3.— La questione è ammissibile.<br />	<br />
Si deve premettere che, come più volte affermato da questa Corte, l’art. 11 Cost., prevedendo che l’Italia «consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni», ha permesso di riconoscere alle norme comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento (ex plurimis: sentenze n. 102 del 2008; n. 349 e 284 del 2007; n. 170 del 1984). Il testo dell’art. 117, primo comma, Cost., introdotto dalla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – nel disporre che «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (….)» – ha ribadito che tali vincoli si impongono al legislatore nazionale (statale, regionale e delle Province autonome).<br />	<br />
Da tale quadro normativo costituzionale consegue che, con la ratifica dei Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far parte di un ordinamento giuridico autonomo e coordinato con quello interno, ed ha trasferito, in base al citato art. 11 Cost., l’esercizio di poteri, anche normativi, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi. Le norme dell&#8217;Unione europea vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell’intangibilità dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell’uomo, garantiti dalla Costituzione (ex plurimis: sentenze n. 102 del 2008; nn. 349, 348 e 284 del 2007; n. 170 del 1984).<br />	<br />
Nella fattispecie, che qui interessa, di leggi regionali della cui compatibilità col diritto dell’Unione europea (come interpretato e applicato dalle istituzioni e dagli organi di detta Unione) si dubita, va rilevato che l’inserimento dell’ordinamento italiano in quello comunitario comporta due diverse conseguenze, a seconda che il giudizio in cui si fa valere tale dubbio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla Corte costituzionale a seguito di ricorso proposto in via principale.<br />	<br />
Nel primo caso, le norme dell’Unione, se munite di efficacia diretta, impongono al giudice di disapplicare le norme interne statali e regionali, ove le ritenga non compatibili. Nel secondo caso, le medesime norme «rendono concretamente operativo il parametro costituito dall’art. 117, primo comma, Cost. (come chiarito, in generale, dalla sentenza n. 348 del 2007), con conseguente declaratoria d’illegittimità costituzionale delle norme regionali che siano giudicate incompatibili con il diritto comunitario» (sentenza n. 102 del 2008, citata).<br />	<br />
Alla luce di tali principi, le censure mosse all’art. 21 della legge regionale n. 7 del 2011 devono essere dichiarate ammissibili, perché le norme dell’Unione europea sono state correttamente evocate dal ricorrente nel presente giudizio per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., quale elemento integrante il parametro di legittimità costituzionale.<br />	<br />
4.— La questione è, altresì, fondata.<br />	<br />
Ai sensi dell’art. 34 del TFUE (già art. 28 del TCE), «Sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».<br />	<br />
Il successivo art. 35 (già articolo 29 del TCE) dispone che «Sono vietate tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente».<br />	<br />
L’art. 36 del TFUE (già art. 30 del TCE), infine, stabilisce che «Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».<br />	<br />
Dalle suddette disposizioni si evince il rilievo centrale che, nella disciplina del mercato comune delle merci, ha il divieto di restrizioni quantitative degli scambi e di misure di effetto equivalente, concernente sia le importazioni, sia le esportazioni. In particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha elaborato una nozione ampia di “misura di effetto equivalente”, nozione riassunta nel principio secondo cui «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative» (Corte di giustizia, sentenza 11 luglio 1974, in causa 8/1974, Dassonville contro Belgio).<br />	<br />
Nel quadro di tale principio, la Corte suddetta ha affermato che la concessione, da parte di uno Stato membro, di un marchio di qualità a prodotti finiti fabbricati in quello Stato, comportava per esso il venir meno agli obblighi derivanti dall’art. 30 del Trattato CE, divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE (Corte di giustizia, sentenza 5 novembre 2002 in causa C-325/2000, Commissione contro Repubblica Federale di Germania).<br />	<br />
Ad avviso della Corte, la disciplina controversa aveva, quanto meno potenzialmente, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci fra Stati membri. Infatti una simile disciplina, introdotta al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti agroalimentari realizzati in Germania ed il cui messaggio pubblicitario sottolineava la provenienza tedesca dei prodotti interessati, poteva indurre i consumatori ad acquistare i prodotti recanti il marchio CMA, escludendo i prodotti importati.<br />	<br />
A conclusioni analoghe la stessa Corte è pervenuta con sentenza 6 marzo 2003 in causa C-6/2002, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica Francese, relativa alla protezione giuridica nazionale concessa ad alcuni marchi regionali.<br />	<br />
Orbene, la norma in questa sede censurata introduce un marchio «di origine e di qualità», denominato «Marche Eccellenza Artigiana (MEA)», che, con la chiara indicazione di provenienza territoriale («Marche»), mira a promuovere i prodotti artigianali realizzati in ambito regionale, garantendone per l’appunto l’origine e la qualità. Quanto meno la possibilità di produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri è, dunque, innegabile, alla luce della nozione comunitaria di «misura ad effetto equivalente» elaborata dalla Corte di giustizia e dalla giurisprudenza dianzi richiamata.<br />	<br />
Pertanto, sussiste la denunziata violazione dei vincoli posti dall’ordinamento dell’Unione europea e, per conseguenza, dell’art. 117, primo comma, Cost.<br />	<br />
La Regione Marche, del resto, non contesta i principi sopra enunciati, dichiarandosi ben consapevole della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e degli effetti che ne discendono, in relazione alla valutazione di conformità delle discipline statali o regionali dirette ad introdurre i cosiddetti “sistemi di marcatura” dei prodotti, di cui siano titolari enti pubblici anziché soggetti privati. Tuttavia, l’ente sostiene che, proprio sulla base di quella giurisprudenza, non si potrebbe considerare vietata, in termini assoluti e incondizionati, l’istituzione di marchi di “origine” o di “qualità” ad opera di enti pubblici. A suo avviso, il divieto sarebbe configurabile soltanto in relazione alla sussistenza di precise caratteristiche o requisiti concreti del marchio in questione, tali da determinare un illegittimo ostacolo alla libertà di concorrenza e alla libera circolazione dei prodotti all’interno dei confini dell’Unione.<br />	<br />
Questa tesi non può essere condivisa.<br />	<br />
Ferme le considerazioni dianzi svolte, da aversi qui per ribadite, si deve osservare che non è esatto l’assunto, secondo cui la normativa impugnata lascerebbe impregiudicata la questione se il marchio de quo sia riferito all’origine, alla qualità o ad entrambi tali profili dei prodotti cui sia attribuito e, soprattutto, se ed in quali termini la qualità sia ricondotta all’origine esclusivamente “marchigiana” dei prodotti medesimi.<br />	<br />
In realtà, il testuale tenore della norma rende palese che il marchio in questione è riferito sia all’origine sia alla qualità (art. 21, commi 3 e 5, della legge regionale), mentre l’origine “marchigiana” dei prodotti è rimarcata con analoga chiarezza dalla denominazione della Regione inserita nel marchio.<br />	<br />
È poi irrilevante che nella norma censurata non sia indicato a quali “lavorazioni artigiane” il marchio sia potenzialmente attribuito, trattandosi di disposizioni di dettaglio che la norma stessa demanda alla Giunta regionale.<br />	<br />
Infine, quanto al quesito «se debbano considerarsi pregiudizialmente esclusi o meno i produttori o gli operatori economici di altri Stati dell’Unione europea – o di altre Regioni italiane che soddisfino i requisiti previsti nei disciplinari», va rilevato che si tratta di un profilo ipotetico, peraltro privo di riscontri nel dettato della norma e comunque inidoneo ad escludere il carattere potenzialmente lesivo per la libera circolazione delle merci, sopra evidenziato.<br />	<br />
Conclusivamente, alla stregua delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 21 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, che ha sostituito l’art. 34 della legge della stessa Regione n. 20 del 2003, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.<br />	<br />
La declaratoria d’illegittimità costituzionale comprende l’intera disposizione, avuto riguardo alla stretta connessione delle norme che la compongono.<br />	<br />
Ogni altro profilo resta assorbito.<br />	<br />
5.— Sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, sostitutivo dell’art. 29 della legge regionale n. 4 del 1996, nella parte relativa ai commi 6 e 7, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.<br />	<br />
Infatti, la Regione ha dedotto che, pochi giorni dopo la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, è entrata in vigore la legge regionale 6 luglio 2011, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali: 1° giugno 1999, n. 17 “Costituzione società regionale di sviluppo”; 2 settembre 1997, n. 60 “Istituzione dell&#8217;agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”; 29 aprile 2011, n. 7 “Legge comunitaria regionale 2011”) con la quale, all’art. 7, il legislatore regionale ha provveduto a sostituire integralmente il censurato art. 2, operando una nuova sostituzione dell’art. 29 della legge regionale n. 4 del 1996. Nella nuova versione della norma gli impugnati commi 6 e 7 non compaiono, risultando sostituiti da un nuovo comma 6, che si limita a disporre quanto segue: «6. Ai cittadini dei paesi terzi che vogliano esercitare la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)».<br />	<br />
La Regione ha anche escluso ogni ipotesi di applicazione medio tempore della disciplina oggetto dell’impugnazione.<br />	<br />
La difesa dello Stato, preso atto di quanto sopra, ha dichiarato di non opporsi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere. Pertanto, va disposto in conformità, come da dispositivo.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per Questi Motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 21 della legge della Regione Marche 29 aprile 2011, n. 7 (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011), articolo che sostituisce l’articolo 34 della legge della Regione Marche 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione);<br />	<br />
2) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della legge della Regione Marche n. 7 del 2011, che ha sostituito l’articolo 29 della legge della Regione Marche 23 gennaio 1996, n. 4 (Disciplina delle attività professionali nel settore del turismo e del tempo libero), nella parte in cui ha inserito i commi 6 e 7, questione sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2012.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-86/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.86</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-3-2011-n-86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-3-2011-n-86/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.86</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. P. Ungari W. I. S.p.a. (avv.ti A. Longo, F. E. Lorusso e D. Antonucci) c/ Valle Umbra Servizi S.p.a. (avv.ti N. Americcioni e G. Gatti) e nei confronti di A. S.p.a (n.c.) sulle conseguenze della presentazione di documentazione tecnica eccedente i limiti dimensionali previsti dalla lex</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-3-2011-n-86/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-3-2011-n-86/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.86</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  C. Lamberti; Est. P. Ungari<br /> W. I. S.p.a. (avv.ti A. Longo, F. E. Lorusso e D. Antonucci) c/ Valle Umbra Servizi S.p.a. (avv.ti N. Americcioni e G. Gatti) e nei confronti di A. S.p.a (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulle conseguenze della presentazione di documentazione tecnica eccedente i limiti dimensionali previsti dalla lex specialis di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti p.a. – Appalto di servizi – Documentazione tecnica &#8211; Numero di pagine eccedente le previsioni della lettera d’invito &#8211; Conseguenza – Esclusione – Non sussiste &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In mancanza di una chiara e univoca comminatoria di esclusione, la presentazione di documentazione tecnica eccedente i limiti dimensionali previsti dalla lettera d’invito non è sanzionabile con l’esclusione (nella specie, il Collegio ha ritenuto illegittima l’esclusione della ricorrente che aveva inserito alcuni (non richiesti) curriculum nella busta destinata dalla lettera d’invito a contenere la relazione tecnica, così superando le dimensioni massime indicate nella lex specialis per la relazione tecnica suddetta (ossia dieci cartelle dattiloscritte – solo una facciata – formato A4)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 424 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>W. I. S.p.a., con sede in Milano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Longo e Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Donato Antonucci in Perugia, via Baglioni, 10; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Valle Umbra Servizi S.p.a., con sede in Spoleto, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nadia Americcioni, con domicilio eletto presso Gerardo Gatti in Perugia, corso Vannucci, 63; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
A. S.p.a, con sede in Milano; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla procedura ristretta per l&#8217;appalto del servizio di brokeraggio di assicurazioni, adottato in data 20 luglio 2010 e comunicato alla ricorrente con nota in data 23 luglio 2010;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara, nella parte in cui occorra per le finalità di cui al presente ricorso;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Valle Umbra Servizi S.p.a.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. La Valle Umbra Servizi S.p.a., concessionaria di pubblici servizi locali, con bando pubblicato sulla G.U. in data 6 novembre 2009 ha indetto una procedura ristretta, al fine di appaltare &#8211; con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (80 punti per la componente tecnica e 20 per quella economica) &#8211; il servizio di brokeraggio di assicurazioni per la durata di un triennio.<br />	<br />
1.1. La lettera di invito, prot. 21390 in data 21 dicembre 2009, per quanto qui interessa, al punto &#8221; 1) Modalità di presentazione dell’offerta &#8220;, prevedeva che: <br />	<br />
 La busta “B-Offerta Tecnica”, a pena di esclusione dalla gara, dovrà contenere una relazione tecnica descrittiva dei contenuti e delle modalità di realizzazione del servizio oggetto del Capitolato d’Oneri e, quindi, comprendere il progetto analitico di realizzazione del servizio, costituito da tutti gli elementi atti a definire compiutamente ed in modo univoco le attività da realizzare sotto il profilo qualitativo, quantitativo, organizzativo, temporale e degli obiettivi e recare le indicazioni necessarie per l’attribuzione dei punteggi in relazione ai parametri di cui al precedente articolo. <br />	<br />
Tale relazione deve essere contenuta in massimo 10 (dieci) cartelle dattiloscritte (solo una facciata), formato A4, dimensione carattere 12. (…)&#8221;.<br />	<br />
1.2. Al punto &#8221; 4) Procedure per la determinazione della migliore offerta &#8220;, individuava i seguenti &#8221; requisiti tecnici &#8221; (<i>rectius</i> : elementi della componente tecnica dell’offerta – così, del resto, sono stati considerati dalla Commissione giudicatrice):<br />	<br />
 A. Metodologie operative impiegate per l’espletamento del servizio con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, al fine di garantire l’economicità e l’efficacia del programma assicurativo (fino a 45 punti). &#8221; B. Modalità organizzative adottate per la gestione del programma assicurativo e per la gestione dei sinistri con descrizione degli strumenti e supporti utilizzati &#8221; (fino a 30 punti). &#8221; C. Piano di formazione del personale. Modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale della Valle Umbra Servizi Spa che collabora alla gestione dei contratti assicurativi &#8221; (fino a 5 punti).<br />	<br />
Ciascuno di detti tre &#8221; requisiti &#8221; era articolato in &#8221; sub-elementi di valutazione &#8220;, con i relativi punteggi massimi attribuibili: <br />	<br />
&#8211; A: &#8221; 1) caratteristiche metodologiche, tecniche e qualitative del progetto di analisi per l’individuazione dei rischi e per la razionalizzazione del sistema assicurativo della Valle Umbra Servizi Spa &#8221; (fino a 25 punti); &#8221; 2) soluzioni adottabili per il<br />
&#8211; B: &#8221; 4) metodo organizzativo per la corretta gestione ordinaria e straordinaria del programma assicurativo &#8221; (fino a 12 punti); &#8221; 5) modalità e procedure per la completa e corretta gestione dei sinistri &#8221; (fino a 8 punti); &#8221; 6) modalità, tempi di attuaz<br />
&#8211; C: &#8221; 8) modalità di espletamento dei corsi di formazione &#8221; (max 3 punti); &#8221; 9) loro frequenza &#8221; (max 2 punti).<br />	<br />
1.3. Al punto &#8221; 5) Esclusioni ed irregolarità formali &#8220;, dopo aver affermato che &#8221; La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara &#8220;, la lettera di invito precisava che &#8221; In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i soggetti offerenti né l’interesse della stazione appaltante, la Commissione inviterà il/i soggetto/i offerente/i a procedere alla relativa regolarizzazione e/o a fornire i chiarimenti opportuni, fissando all’uopo un termine perentorio. In caso di inadempimento o di risposta giudicata non esauriente, la Commissione si riserverà ogni decisione, in applicazione delle regole di gara &#8220;.<br />	<br />
2. La società ricorrente è stata esclusa dalla gara, con provvedimento prot. 11367 in data 23 luglio 2010, in applicazione del punto 1) della lettera di invito, nella parte sopra riportata.<br />	<br />
Tanto, per aver &#8221; inserito nella Busta “B-Offerta Tecnica”, due cartelle, di cui una relativa all’offerta tecnica e l’altra, inserita come allegato della prima, contenente il “curricula” di soggetti presumibilmente deputati all’esecuzione del servizio, non rispettando quanto stabilito nella Lettera d’invito (…) &#8220;.<br />	<br />
Infatti, la Commissione giudicatrice (cfr. verbale n. 4 in data 19 maggio 2010), considerando l’insieme della predetta documentazione, ha ritenuto che la ricorrente avesse &#8221; redatto una relazione che complessivamente supera le dimensioni massime indicate nella <i>lex specialis</i> (dieci cartelle dattiloscritte – solo una facciata – formato A4) &#8220;.<br />	<br />
3. La ricorrente impugna l’esclusione, deducendo articolate censure di violazione e falsa applicazione della lettera di invito, carenza di motivazione e sviamento.<br />	<br />
Sostiene, in sintesi, che la lettera di invito non consentiva di comminare l’esclusione per la sola aggiunta alla relazione tecnica (in sé ineccepibile) di documentazione non prevista e comunque irrilevante ai fini della valutazione comparativa delle offerte.<br />	<br />
4. Resiste la concessionaria appaltante, controdeducendo puntualmente e sostenendo, in particolare, l’univocità della clausola concernente la dimensione massima della documentazione da inserire nella busta “B”, e l’impossibilità di disapplicarla a tutela della <i>par condicio</i>.<br />	<br />
5. Il Collegio ritiene anzitutto opportuno puntualizzare la consistenza della documentazione la cui presentazione ha determinato l’esclusione della ricorrente.<br />	<br />
Oltre alla relazione tecnica richiesta (contenuta nel prescritto limite di dieci pagine), la ricorrente ha inserito nella busta “B” altra (corposa) documentazione, separata in una distinta “cartella” (cfr. verbale n. 4, citato) e denominata “Allegato 1 &#8211; Curricula staff tecnico”, nella quale risultano indicati le esperienze ed i titoli professionali e scientifici dei soggetti – già menzionati nella relazione, con riferimento ai rispettivi ruoli &#8211; che la ricorrente, in caso di aggiudicazione, intenderebbe utilizzare nello svolgimento del servizio.<br />	<br />
6. Il Collegio sottolinea poi come (nell’ambito di una lettera di invito non esente da refusi grammaticali e previsioni improprie o non coordinate) la portata applicativa della clausola in questione non apparisse univoca.<br />	<br />
Testualmente, infatti, la precisazione della rilevanza ai fini dell’esclusione dell’offerta risulta anteposta, nel primo periodo del punto 1), alla previsione della presentazione di una relazione tecnica con determinati contenuti; mentre la previsione sulle dimensioni massime della relazione tecnica segue (dopo il punto e a capo) nel secondo periodo.<br />	<br />
Certamente, una previsione sulle dimensioni massime della documentazione da presentare – avendo la <i>ratio</i> di sintetizzare l’esposizione del progetto da parte dei concorrenti, in modo da farne emergere i contenuti qualificanti ed agevolare la comparazione delle offerte – ha poco senso se poi viene consentito di derogarvi senza incorrere in alcuna conseguenza negativa. Così come è ragionevole ritenere che l’indicazione analitica dei contenuti progettuali dovesse rilevare ai fini dell’attribuzione dei punteggi, e non (come pure è scritto) della stessa ammissibilità dell’offerta.<br />	<br />
Tuttavia, resta il fatto che la formulazione testuale della clausola fosse imperfetta; comunque tale, da poter indurre in errore i partecipanti in ordine a dette conseguenze, ed in particolare alla possibilità che una documentazione ulteriore rispetto alla relazione tecnica (e da essa non richiamata, come nel caso in esame) avrebbe potuto essere, nella peggiore delle ipotesi, non considerata, anziché determinare addirittura l’esclusione dell’offerta.<br />	<br />
Tanto più, alla luce della circostanza che la qualificazione professionale del personale impiegato nel servizio di brokeraggio viene sovente prevista come parametro di valutazione nelle procedure di gara del settore (non è senza significato che anche un altro concorrente, sui sei ammessi alla gara, sia incorso nell’esclusione per lo stesso motivo).<br />	<br />
7. Inoltre, la natura della documentazione esuberante era tale, che la sua presenza nella busta “B” non avrebbe potuto comportare in concreto una violazione della <i>par condicio</i> tra i concorrenti.<br />	<br />
Per quanto concerne i contenuti, infatti, se si considerano gli elementi ed i sub-elementi di valutazione previsti dalla lettera di invito, appare evidente che nessuno di essi considera, direttamente o indirettamente, il profilo soggettivo dell’offerente, ed in particolare le caratteristiche, le capacità e le esperienze professionali del personale da impiegare nel servizio di brokeraggio.<br />	<br />
Tutti gli elementi e sub-elementi considerano invece aspetti del progetto che riguardano le metodologie operative, le modalità organizzative e quelle della formazione, vale a dire aspetti di carattere oggettivo.<br />	<br />
In altri termini, la Commissione giudicatrice, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, non avrebbe potuto basare le proprie valutazioni sui <i>curricula</i> dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio.<br />	<br />
8. Dunque, in presenza di documentazione eccedente il numero massimo di pagine previsto, l’unico aspetto che avrebbe potuto suscitare perplessità nella Commissione giudicatrice consisteva nella natura di detta documentazione e nel suo rapporto con la relazione tecnica prevista dalla lettera di invito. Se, cioè, la relazione tecnica (contenuta entro le dimensioni massime previste) fosse completa e autosufficiente (vale a dire: non necessitasse di essere integrata dall’ulteriore documentazione prodotta, non rinviasse ad essa per la esposizione di aspetti del progetto offerto), così da poter integrare la previsione del punto 1) della lettera di invito.<br />	<br />
Ma, anche in caso di dubbi in ordine a tale aspetto (per quanto affermato dalle parti e risultante dagli atti, sembra evidente che – nonostante i <i>curricula</i> si presentino come “allegato” – il testo della relazione non li richiami, né li presupponga tacitamente), non per questo l’offerta avrebbe potuto essere senz’altro esclusa. Come esposto, infatti, il punto 5) della lettera prevedeva, in caso di irregolarità formali non compromettenti la <i>par condicio</i> fra gli offerenti né l’interesse della stazione appaltante, che la Commissione richiedesse all’impresa chiarimenti (che, nella prospettiva indicata, avrebbero potuto riguardare il rapporto della documentazione non richiesta con la relazione tecnica, per poi ragionevolmente condurre la Commissione a ritenere la prima irrilevante).<br />	<br />
9. In conclusione, tenuto conto sia della non univoca formulazione del punto 1) della lettera di invito, sia della inidoneità della documentazione ultronea presentata ad incidere concretamente sulla <i>par condicio</i> tra i concorrenti, deve ritenersi che il principio del <i>favor partecipationis</i> non consentisse alla stazione appaltante di escludere la ricorrente.<br />	<br />
La fondatezza delle censure determina l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione impugnato.<br />	<br />
10. Sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />	<br />
Carlo Luigi Cardoni, Consigliere<br />	<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/03/2011</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-10-3-2011-n-86/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 10/3/2011 n.86</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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