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	<title>859 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>859 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2013 n.859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2013-n-859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2013-n-859/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2013 n.859</a></p>
<p>S. Guadagno – Presidente, G. Adamo &#8211; Estensore sull&#8217;inesistenza di un obbligo di immediata indicazione dei subappaltatori Contratti della p.a. – Subappalto dei lavori – Subappaltatori – Immediata indicazione – Obbligo – Non esiste Va escluso che l’obbligo d’immediata indicazione dei subappaltatori sia espressamente contenuto nella normativa vigente; invero, l’art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2013-n-859/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2013 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2013-n-859/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2013 n.859</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Guadagno – Presidente, G. Adamo &#8211; Estensore</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inesistenza di un obbligo di immediata indicazione dei subappaltatori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Subappalto dei lavori – Subappaltatori – Immediata indicazione – Obbligo – Non esiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va escluso che l’obbligo d’immediata indicazione dei subappaltatori sia espressamente contenuto nella normativa vigente; invero, l’art. 118, d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, si limita a richiedere al concorrente l’indicazione della volontà di subappaltare, rimandando alla successiva fase di esecuzione dei lavori il deposito del contratto di subappalto e la certificazione dei requisiti di qualificazione e di quelli generali, di cui all’art. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, in capo alle imprese subappaltatrici.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>ex</i> art. 60 del codice del processo amministrativo;<br />
sul ricorso numero di registro generale 436 del 2013, proposto da Valori s.c. a r.l. &#8211; Consorzio Stabile, in proprio e quale mandatario nel R.T.I. e dalla Doronzo Infrastrutture S.r.l., mandante, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mariano Maggi e Francesco Mollica, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Dionigi in Bari, via Fornari n. 15/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>A.N.A.S. S.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;<br />
A.N.A.S. S.p.a.- Compartimento della Viabilità per la Puglia; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Salvatore Matarrese S.p.A., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto in Bari, via Piccinni, 150;<br />
Impresa Cavalleri Ottavio S.p.A.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>degli atti e delle operazioni concernenti la procedura ristretta BA11/12 indetta dall’Anas S.p.A. – Direzione Generale, per l’affidamento dei “lavori di esecuzione dell’opera S.S. 96 “Barese” – Lavori di adeguamento alla sezione III delle norme C.N.R. 80 – Tronco: Variante di Altamura – I° Lotto S.S. 96 dal km. 85+000 (inizio variante di Altamura) al km. 81+300 (innesto con la S.S. 99), nella parte in cui con gli stessi si è dato luogo all’aggiudicazione della procedura in favore della società Salvatore Matarrese S.p.A., anziché all’aggiudicazione in favore del R.T.I. odierno ricorrente (terzo classificato), previa esclusione dalla procedura della società Salvatore Matarrese S.p.A. (prima classificata) e dell’Impresa Cavalleri Ottavio S.p.A. (seconda classificata), e, in particolare:<br />	<br />
&#8211; del provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura, adottato con disposizione n. 10 del 25.5.2013 in favore di Salvatore Matarrese S.p.A.;<br />	<br />
&#8211; ove occorra, della nota prot. CDG-0026948-P del 26.2.2013, successivamente conosciuta dal R.T.I. esponente, a mezzo della quale la A.N.A.S. S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006, l’intervenuta aggiudicazione definitiva dell<br />
&#8211; ove occorra, dell’aggiudicazione provvisoria della procedura controversa disposta all’esito della seduta di gara del 14.2.2013 e del relativo atto di approvazione;<br />	<br />
-per quanto di ragione, di tutti i provvedimenti sopra richiamati, della graduatoria di gara, nonché di tutti gli atti e i verbali relativi all’operato della S.A. e della commissione di gara (ivi inclusi i verbali delle sedute pubbliche nn. 1, 2, 3 e 20,<br />
&#8211; nonché, ove occorra, di tutti gli atti e verbali relativi alla fase di pre-qualifica;<br />	<br />
&#8211; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti;<br />	<br />
CON RICHIESTA<br />	<br />
&#8211; di subentro del R.T.I. ricorrente nel contratto eventualmente stipulato con l’impresa controinteressata, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso <i>ex</i>artt. 121 e/o 122 del c.p.a., non comportando i vizi dedotti l’obbligo di rinnovare<br />
&#8211; in subordine, ove l’interesse primario all’esecuzione dell’appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equiv	</p>
<p>	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della A.N.A.S. S.p.a. e della Salvatore Matarrese S.p.A.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Michele Dionigi, su delega dell&#8217;avv. Francesco Mollica, avv. Francesco Zaccone, su delega dell&#8217;avv. Mariano Maggi, avv. dello Stato Giovanni Cassano e avv. Gennaro Notarnicola per la controinteressata;<br />	<br />
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;<br />	<br />
Sentite le stesse ai sensi dell&#8217;art. 60 del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p>1. Il consorzio stabile Valori s.c.a r.l. e la Doronzo Infrastrutture S.r.l., componenti di un raggruppamento partecipante alla gara, impugnano gli atti della procedura ristretta indetta dalla A.N.A.S. S.p.A. &#8211; Direzione Generale, per l&#8217;affidamento dei &#8220;lavori di esecuzione dell&#8217;opera S.S. 96 &#8220;Barese&#8221; &#8211; Lavori di adeguamento alla sezione III delle norme C.N.R 80 ~ Tronco: Variante di Altamura &#8211; 1° Lotto S.S. 96 dal km 85+000 (inizio variante di Altamura) al km 81+300 (innesto con la S.S. 99)&#8221;. La gara si è conclusa con l&#8217;aggiudicazione alla società Salvatore Matarrese S.p.A., seguita in graduatoria dalla Cavalieri Ottavio S.p.A. e, infine, dalla A.T.I. ricorrente.<br />	<br />
Sostengono le istanti che sia la Salvatore Matarrese sia la Cavalieri Ottavio dovevano essere escluse perché entrambe, prive di alcune qualificazioni occorrenti per concorrere alla gara (obbligatorie ma sub-appaltabili), hanno sì reso la dichiarazione di subappalto, ma senza indicare le relative ditte.<br />	<br />
Si sono costituite la Stazione appaltante e l’aggiudicataria, che ha altresì prodotto ricorso incidentale.<br />	<br />
Sussistendone i presupposti <i>ex</i> articolo 60 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata introitata per essere definita con sentenza immediata alla camera di consiglio del 16 maggio 2013.<br />	<br />
2.a. Il ricorso proposto dalla Valori s.c. a r.l. e dalla Doronzo Infrastrutture S.r.l. (da esaminare prioritariamente secondo i principi enunciati dall’Adunanza plenaria 7 aprile 2011 n. 4, punti 53-54, per ragioni di economia processuale) è infondato.<br />	<br />
2.b. La questione d’affrontare è in definitiva se l&#8217;art. 118, comma secondo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 imponga già in sede di presentazione delle offerte l’individuazione e l’indicazione nominativa dei subappaltatori, come una parte della giurisprudenza sostiene per il caso in cui la concorrente risulti sfornita in proprio della qualificazione per le lavorazioni che dichiara di voler subappaltare, ovvero per il caso di subappalto c.d. “necessario” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708; Sez. V, 21 novembre 2012, n. 5900; Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508, nonché T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 aprile 2013, n. 565).<br />	<br />
Occorre premettere:<br />	<br />
&#8211; in primo luogo, è incontestato che sia la prima sia la seconda classificata siano in condizione di subappaltare ai sensi dell’art. 92, comma settimo, del regolamento di esecuzione, di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;<br />	<br />
&#8211; in secondo luogo, il bando di gara non specifica sul punto ulteriori oneri dichiarativi o documentali.<br />	<br />
In sostanza, la <i>lex specialis</i>, in ossequio a quanto disposto dall’art. 118 del Codice dei contratti pubblici e dagli artt. 92, 108 e 109 del D.P.R. n. 207 del 2010, consente ai concorrenti che siano sprovvisti della relativa qualificazione di subappaltare i lavori rientranti nelle categorie non prevalenti e scorporabili, fermo restando l’obbligo di riservarne l’esecuzione a soggetti in possesso della corrispondente attestazione SOA. In quest’ipotesi, però, quando il subappalto è utilizzato come strumento d’integrazione della qualificazione, espressamente il legislatore ha preteso (unicamente) che l’importo delle categorie subappaltate debba essere compensato attraverso un corrispondente incremento della qualificazione nella categoria prevalente, senza richiedere anche l’indicazione del nominativo del subappaltatore in fase di gara. L’art. 118 del regolamento invero si limita a richiedere al concorrente l’indicazione della volontà di subappaltare, rimandando alla successiva fase di esecuzione dei lavori il deposito del contratto di subappalto e la certificazione dei requisiti di qualificazione e di quelli generali, di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, in capo alle imprese subappaltatrici. Esse, a differenza di quanto accade nell’avvalimento con riguardo all’ausiliaria (che non rappresenta un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare sia verso l’impresa concorrente sia &#8211; solidalmente &#8211; verso la stazione appaltante), non devono essere preventivamente individuate in fase di offerta.<br />	<br />
Tale formulazione costituisce l’esito di una consapevole operazione legislativa che si è concretizzata nella soppressione (da parte dell’art. 9, comma 66, della legge 18 novembre 1998, n. 415) dell’obbligo d’immediata indicazione dei subappaltatori, previsto nell’art. 34, primo comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.<br />	<br />
Gli elementi testuali e sistematici anzidetti inducono quindi ad escludere che il siffatto obbligo sia espressamente contenuto nella normativa e nella disciplina di gara.<br />	<br />
A ciò si oppone che, in mancanza di un’apposita clausola nel bando, “la normativa di gara debba sempre essere integrata dalle norme di legge direttamente applicabili anche se non espressamente richiamate” e, tra queste, essenzialmente la regola che impedirebbe di “partecipare all&#8217;appalto un soggetto privo degli indispensabili titoli di legittimazione allo svolgimento delle relative prestazioni” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508).<br />	<br />
In effetti, l’operazione logico-ermeneutica sopra sinteticamente descritta appare, più che un’integrazione da parte delle norme legislative, piuttosto l’assunzione, a parametro di legittimità dell’azione amministrativa, di una ricostruzione giurisprudenziale che presuppone l’esistenza e la rilevanza nella normativa di settore, da un lato, di una distinzione e di un diverso regime applicativo tra il subappalto del soggetto in possesso di tutte le qualificazioni SOA e il c.d. “subappalto necessario” e, dall’altro, di un principio per il quale i requisiti di ammissione alla gara debbano essere tutti verificati, senza distinzione, al momento dell’esame della domanda di partecipazione.<br />	<br />
Ora però, poiché tale presupposto non trova nella normativa vigente conferme testuali, per aderire a tale tesi, occorrerebbe ammettere che una ricostruzione di natura sistematico-teleologica, seppur pregevole e autorevole, possa prevalere sulla legge stessa. In realtà, la disciplina attuale non pone l’obbligo d’indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta, in nessun caso, senz’alcuna differenza tra il subappalto c.d. “necessario” (utilizzato dal concorrente per integrare la propria qualificazione) e quello c.d. “facoltativo” (configurante una modalità esecutiva dell’opera), ma soltanto l’obbligo di specificare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora privo della qualificazione per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione mancante dev’essere posseduta in relazione alla categoria prevalente. È ciò in definitiva che tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della complessiva capacità economico-finanziaria in capo all’appaltatore (Consiglio di Stato, Sez. V, 19 giugno 2012 n. 3563; 16 gennaio 2012 n. 139).<br />	<br />
Non può neppure ritenersi che la mancata indicazione dei nominativi dei subappaltatori precluda all&#8217;Amministrazione la possibilità di valutarne l’idoneità morale e tecnica.<br />	<br />
Al riguardo, va infatti ricordato che, ai sensi dell&#8217;art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, l&#8217;affidatario, prima di poter procedere con il subappalto, deve consegnare all&#8217;amministrazione, oltre alla copia del contratto di subappalto, anche le dichiarazioni afferenti ai requisiti generali e tecnici del subappaltatore e, in caso di accertata mancanza di tali qualità, la ditta aggiudicataria, nell’ipotesi di subappalto c.d. “necessario”, non solo non otterrà dalla Stazione appaltante la relativa autorizzazione, ma sarà essa stessa esclusa dalla gara per carenza dei requisiti di ammissione alla gara.<br />	<br />
Tale meccanismo infine non può reputarsi violativo della &#8220;par condicio&#8221;, non solo perché esso in definitiva è determinato dalla scansione procedimentale e temporale fissata da una norma generale e astratta, come l’art. 118 del codice dei contratti pubblici (la quale d’altronde tiene conto della natura derivata dal contratto principale del rapporto di subappalto), ma anche perché, tutto considerato, in ogni appalto, a prescindere dalle singole caratteristiche e vicende, il decisivo controllo sui requisiti viene effettuato dopo l’aggiudicazione definitiva e ai fini della conclusione del contratto, secondo la prescrizione dell’art. 11, comma ottavo, del decreto legislativo n. 163/2006 (“L&#8217;aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”).<br />	<br />
Il risultato dell’operazione logico-ermeneutica riferita comporterebbe anche il suo prevalere sul principio di tipicità e tassatività delle cause di esclusione dai pubblici appalti. Esso è stato formalmente sancito dall’art. 46, comma 1-<i>bis</i>, del decreto legislativo n. 163/2006, introdotto dall&#8217;art. 4, comma secondo, lett. d), n. 2), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, secondo il quale “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l&#8217;offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.<br />	<br />
Proprio per assicurare il rispetto di tale principio, l’articolo 64 del decreto legislativo n. 163/2006 è stato integrato con il comma 4-<i>bis</i> (sempre ad opera dell&#8217;art. 4, comma secondo, lett. h), D.L. 13 maggio 2011, n. 70). Esso stabilisce che “i bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall&#8217;Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l&#8217;indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all&#8217;articolo 46, comma 1-<i>bis</i>. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”.<br />	<br />
In base a tale previsione, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha redatto il “bando- tipo”, approvato con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, che, come affermato esplicitamente nelle “Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara”, ribadisce: “La normativa… non comporta l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta .., ma solamente l’obbligo di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione “mancante” deve essere comunque posseduta in relazione alla categoria prevalente..”.<br />	<br />
Di conseguenza, il ragionamento sostenuto in ricorso comporterebbe, in ultima analisi, la disapplicazione del complesso normativo appositamente e intenzionalmente introdotto nel 2011, nel quadro della predisposizione di “disposizioni finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese, anche mediante l&#8217;adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici…”, come si legge nella premessa del D.L. n. 70/2011.<br />	<br />
Il ricorso proposto dal consorzio stabile Valori s.c.a r.l. e dalla Doronzo Infrastrutture S.r.l. dunque dev’essere respinto, perché infondato.<br />	<br />
A ciò consegue l’inammissibilità del ricorso incidentale dell’aggiudicataria.<br />	<br />
La complessità della vicenda e gli evidenziati, diversi orientamenti giurisprudenziali giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge; dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla società Salvatore Matarrese S.p.A.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Sabato Guadagno, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/05/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-29-5-2013-n-859/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 29/5/2013 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-859/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-859/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.859</a></p>
<p>Va sospesa, con ammissione con riserva la ricorrente alle operazioni dell’espletanda procedura concorsuale, a partire dall’esame delle offerte tecniche, l&#8217;esclusione della ricorrente dalla procedura ristretta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di sistemi e mezzi per osteosintesi. Con precedente decreto presidenziale si era ammessa con riserva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-17-11-2011-n-859/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 17/11/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con ammissione con riserva la ricorrente alle operazioni dell’espletanda procedura concorsuale, a partire dall’esame delle offerte tecniche, l&#8217;esclusione della ricorrente dalla procedura ristretta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di sistemi e mezzi per osteosintesi. Con precedente decreto presidenziale si era ammessa con riserva la ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale de qua, testualmente ritenendosi “dotati di consistenti elementi di plausibilità gli argomenti dedotti a sostegno della presente impugnativa, e cioè: &#8211; il richiamo al principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, recentemente introdotto dal comma 1 bis dell’art. 46 d.lgs. 163/2006, cui il d.l. n. 70 del 13 maggio 2011 e di cui la giurisprudenza amministrativa ha già mostrato di voler dare un’interpretazione “sostanzialistica” comunitariamente orientata, in sede tanto cautelare, quanto di merito; &#8211; la deduzione per cui l’omesso versamento del contributo all’Autorità per il solo lotto 99 (di cui inizialmente non era stato, peraltro, fornito il CIG) non può integrare valida causa di esclusione dall’intera gara: in una fattispecie per certi versi analoga (mancata indicazione del codice identificativo di gara in una procedura per l’affidamento del servizio – essenzialmente gratuito – di tesoreria) il Consiglio di Stato ha, infatti, recentemente ritenuto, anche per tale profilo, l’illegittimità dell’esclusione di una ditta, motivata con riferimento all’omesso versamento, da parte della stessa, del contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici;” Elementi di conferma di questo orientamento si desumono dalla circostanza che l’Azienda ospedaliera intimata non si è costituita in giudizio e che in materia il Consiglio di stato sottolinea che: a) alla stregua di un consolidato principio giurisprudenziale, la stazione appaltante, nel predisporre gli atti di una gara d&#8217;appalto, ha l&#8217;onere di indicare con chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui si correla l&#8217;interesse pubblico all&#8217;individuazione della migliore offerta, possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche, non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti; b) in particolare, le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l&#8217;ammissione alla gara, ed in particolar modo le clausole di esclusione dalla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all&#8217;ammissione degli aspiranti, corrispondendo all&#8217;interesse pubblico l&#8217;esigenza di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un&#8217;aggiudicazione alle condizioni migliori possibili. c) nel caso di specie la mancata indicazione negli atti di gara, da parte della stazione appaltante, dell&#8217;esatto importo del contributo da versare, ha innescato un profilo di incertezza sulla portata dell&#8217;adempimento, contribuendo a provocare l&#8217;errore dell&#8217;impresa ricorrente, che ha quantificato l&#8217;importo del contributo in ragione dell&#8217;importo specifico ricavabile sulla base del valore dell&#8217;appalto arguibile ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 12, del codice dei contratti pubblici, invece che della misura massima relativa alle gare ad importo indeterminato; d) a fronte dell&#8217;inesattezza contributiva causata dalla scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara, l&#8217;amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, avrebbe dovuto consentire l&#8217;integrazione dell&#8217;importo entro un termine perentorio, senza adottare, omisso medio, la sanzione dell&#8217;immediata esclusione (cfr., in termini, l&#8217;indirizzo interpretativo assunto dall&#8217; Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere n 4 del 31 gennaio 2008); Per effetto della presente pronuncia cautelare, la stazione appaltante deve proseguire nell’espletamento della procedura concorsuale avviata, ammettendo con riserva la ricorrente a tutte le operazioni ancora da svolgere, a partire dall’esame delle offerte tecniche presentate dalla ditte partecipanti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00859/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01335/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1335 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Intrauma Srl</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Salvadori, Paolo Scaparone, Jacopo Gendre, con domicilio eletto presso il primo in Brescia, via XX Settembre, 8;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda</b>, n.c.; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della determinazione n. 196 del 29/9/2011 con la quale è stata disposta l&#8217;esclusione della ricorrente dalla procedura ristretta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di sistemi e mezzi per osteosintesi, nonché di ogni altro atto connesso, tra cui il diniego di autotutela in data 11/10/2011;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Richiamato il decreto presidenziale 26 ottobre 2011, n. 816 con cui si ammette con riserva la Società ricorrente alle ulteriori fasi della procedura concorsuale de qua, testualmente ritenendosi “dotati di consistenti elementi di plausibilità gli argomenti dedotti a sostegno della presente impugnativa, e cioè:<br />	<br />
&#8211; il richiamo al principio di tassatività delle cause di esclusione dei concorrenti dalle procedure concorsuali, recentemente introdotto dal comma 1 bis dell’art. 46 d.lgs. 163/2006, cui il d.l. n. 70 del 13 maggio 2011 e di cui la giurisprudenza amminist<br />
&#8211; la deduzione per cui l’omesso versamento del contributo all’Autorità per il solo lotto 99 (di cui inizialmente non era stato, peraltro, fornito il CIG) non può integrare valida causa di esclusione dall’intera gara: in una fattispecie per certi versi ana	</p>
<p>Ritenuto di confermare, in questa sede collegiale, l’anzidetta statuizione di ammissione con riserva e le presupposte considerazioni svolte nel decreto monocratico, atteso:<br />	<br />
i) che l’Azienda ospedaliera intimata non si è, ad oggi, costituita in giudizio;<br />	<br />
ii) che le stesse considerazioni risultano coerenti con l’indirizzo assunto in materia dal Consiglio di stato (cfr. ad es. e di recente sez. V, 12 luglio 2010, n. 4478) secondo cui:<br />	<br />
<<a) alla stregua di un consolidato principio giurisprudenziale, la stazione appaltante, nel predisporre gli atti di una gara d'appalto, ha l'onere di indicare con chiarezza i requisiti richiesti alle imprese partecipanti, onde evitare che il principio di massima concorrenza tra le stesse imprese, cui si correla l'interesse pubblico all'individuazione della migliore offerta, possa essere in concreto vanificato da clausole equivoche, non chiaramente percepibili dai soggetti partecipanti;<br />	<br />
b) in particolare, le disposizioni con le quali siano prescritti particolari adempimenti per l&#8217;ammissione alla gara, ed in particolar modo le clausole di esclusione dalla gara, ove indichino in modo equivoco taluni dei detti adempimenti, vanno interpretate nel senso più favorevole all&#8217;ammissione degli aspiranti, corrispondendo all&#8217;interesse pubblico l&#8217;esigenza di assicurare un ambito più vasto di valutazioni e, quindi, un&#8217;aggiudicazione alle condizioni migliori possibili.<br />	<br />
c) nel caso di specie la mancata indicazione negli atti di gara, da parte della stazione appaltante, dell&#8217;esatto importo del contributo da versare, ha innescato un profilo di incertezza sulla portata dell&#8217;adempimento, contribuendo a provocare l&#8217;errore dell&#8217;impresa ricorrente, che ha quantificato l&#8217;importo del contributo in ragione dell&#8217;importo specifico ricavabile sulla base del valore dell&#8217;appalto arguibile ai sensi dell&#8217;art. 29, comma 12, del codice dei contratti pubblici, invece che della misura massima relativa alle gare ad importo indeterminato;<br />	<br />
d) a fronte dell&#8217;inesattezza contributiva causata dalla scarsa chiarezza della formulazione degli atti di gara, l&#8217;amministrazione, in ossequio ai principi di buona fede e di tutela del legittimo affidamento, avrebbe dovuto consentire l&#8217;integrazione dell&#8217;importo entro un termine perentorio, senza adottare, omisso medio, la sanzione dell&#8217;immediata esclusione (cfr., in termini, l&#8217;indirizzo interpretativo assunto dall&#8217; Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con parere n 4 del 31 gennaio 2008) >>;	</p>
<p>Ritenuto, altresì, di precisare ulteriormente:<br />	<br />
&#8211; che, per mero errore materiale, nel decreto menzionato non sono stati indicati gli estremi del precedente del Consiglio di Stato relativo alla controversia afferente il servizio di tesoreria, in realtà decisa con sentenza Sez. V 8-10-2011, n. 5497;<br />	<br />
&#8211; che, per effetto della presente pronuncia cautelare, la stazione appaltante deve proseguire nell’espletamento della procedura concorsuale avviata, ammettendo con riserva la ricorrente a tutte le operazioni ancora da svolgere, a partire dall’esame delle 	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)<br />	<br />
accoglie la suindicata domanda cautelare nei sensi di cui in motivazione e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) ammette con riserva la ricorrente alle operazioni dell’espletanda procedura concorsuale, a partire dall’esame delle offerte tecniche;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 28 marzo 2012, ore di rito.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente, Estensore<br />	<br />
Mauro Pedron, Consigliere<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere	</p>
<p>IL PRESIDENTE, ESTENSORE     	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-859/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-859/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.859</a></p>
<p>Va sospeso il Decreto del direttore amministrativo di un&#8217;Università, di aggiudicazione dei lavori di restauro e consolidamento strutturale di un comparto ex carceri maschili da adibire a sede della Facoltà di Lettere e Filosofia dell&#8217;Università, in favore del raggruppamento temporaneo controinteressato. (G.S.) N. 00859/2011 REG.PROV.CAU. N. 01118/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-859/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-859/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.859</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il Decreto del direttore amministrativo di un&#8217;Università, di aggiudicazione dei lavori di restauro e consolidamento strutturale di un comparto ex carceri maschili da adibire a sede della Facoltà di Lettere e Filosofia dell&#8217;Università, in favore del raggruppamento temporaneo controinteressato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00859/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01118/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Edil Co. S.r.l.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Vito Agresti, con domicilio eletto presso Leonardo Zanetti in Bologna, Galleria G.Marconi 1 St.Leg.Avv.Ass;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Universita&#8217; degli Studi di Modena</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Lorenzo Canullo, con domicilio eletto presso Francesco Bragagni in Bologna, Strada Maggiore N. 31; U<b>niversita&#8217; Modena e Reggio Emilia &#8211; Dir. Legale ed Affari Istituzionali &#8211; Area Contratti, Centrale di Committenza Affidamento Lavori di Ristrutturazione del Comparto Sant&#8217;Eufemia</b>; <b>Ministero Istruzione Universita&#8217; Ricerca, Provveditorato Interregionale Oo.Pp Emilia Romagna e Marche</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consorzio Cooperative Costruzioni Ccc, Consorzio Stabile Modenese &#8211; Soc. Consortile Per Azioni, Impresa Costruzioni Scianti, Cme &#8211; Consorzio Imprenditori Edili</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
-del Decreto del Direttore Amministrativo dell&#8217;Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Direzione Legale Affari Istituzionali e Generali, Area Contratti, n. 27/2011/DLC (L2310) 18.07.2011 di aggiudicazione definitiva dei lavori di restauro e cons<br />
-dei verbali di gara dell&#8217; 11.3.2011 (due sedute) e 16.5.2011, degli ignoti verbali di apertura e verifica delle offerte tecniche, dell&#8217;assegnazione dei punteggi e della graduatoria finale di gara stilata dalla Commissione, nonché dell&#8217;aggiudicazione prov<br />
-della nota prot. 14420 del 21.7.2011 di comunicazione di aggiudicazione definitiva dell&#8217;appalto in favore del RTI CCC (doc. 4);<br />	<br />
-del provvedimento — implicito e/o esplicito &#8211; di divenuta efficacia dell&#8217;aggiudicazione definitiva e di verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti par la partecipazione alla gara in capo al RTI CCC; ove occorra del bando (doc. 5) e del disci<br />
-nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente concluso tra la stazione appaltante ed il RTI CCC — CSM — CME per i lavori di cui è causa;<br />	<br />
-nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente a subentrare nel medesimo contratto, ove concluso prima della decisione della causa di merito, anche per la parte residua;	</p>
<p>-di tutti gli atti connessi e conseguenziali;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita&#8217; degli Studi di Modena e di Ministero Istruzione Universita&#8217; Ricerca e di Provveditorato Interregionale Oo.Pp Emilia Romagna e Marche;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 il dott. Bruno Lelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che, in sede di sommaria delibazione, il ricorso, tenuto conto delle censure formulate, appare meritevole di approfondimento nel merito.<br />	<br />
Tenuto conto del carattere interpretativo della controversia sussistono ragioni per compensare fra le parti le spese della fase cautelare.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Emilia Romagna (Sezione Seconda)<br />
Accoglie l’istanza cautelare e fissa per la trattazione del merito l’udienza del 1 dicembre 2011.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alberto Pasi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-10-2011-n-859/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/10/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-859/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-859/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.859</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore. sulla conformità all&#8217;art.41, d.lg. n.163 del 2006, della previsione del disciplinare di gara che impone all&#8217;impresa concorrente di allegare due dichiarazioni bancarie attestanti la sua solidità economica-finanziaria Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Due dichiarazioni bancarie – Solidità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-859/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-859/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.859</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>sulla conformità all&#8217;art.41, d.lg. n.163 del 2006, della previsione del disciplinare di gara che impone all&#8217;impresa concorrente di allegare due dichiarazioni bancarie attestanti la sua solidità economica-finanziaria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Bandi ed avvisi di gara – Due dichiarazioni bancarie – Solidità economica-finanziaria dell’impresa – Attestazioni – Disciplinare di gara – Previsione – E’ conforme all’art.41, d.lg. n.163 del 2006.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ conforme al disposto dell’art. 41, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, e non è irragionevole e sproporzionata, avuto riguardo all’importanza, alla durata ed al valore economico dell’appalto, la previsione del disciplinare di gara che ha imposto ai concorrenti di allegare almeno due dichiarazioni bancarie, rilasciate in prossimità della scadenza del termine per presentare offerta, attestanti l’esistenza di rapporti economici stabili con l’impresa, il possesso da parte di questa di un buon volume d’affari e di solidità economico-finanziaria, nonché la capacità dell’impresa ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo presunto annuo posto a base di gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00859/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 00535/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 535 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da</p>
<p><b> Tradeco s.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Padrone, con domicilio eletto presso l’avv. Anna Laura Giannelli in Bari, via Dante 317; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Mola di Bari</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Triggiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, piazza Garibaldi, 23; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Lombardi Ecologia s.r.l.<i></b></i>, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Di Natale, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Guido De Ruggiero, 9; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del disciplinare allegato al bando di gara datato 26 ottobre 2009, per l’affidamento in appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, rifiuti assimilati e dell’igiene del suolo, fornitura e distribuzione di attrezzature e contenitori, nel Comune di Mola di Bari;<br />	<br />
del verbale di gara del 29 gennaio 2010;<br />	<br />
del verbale di gara del 2 febbraio 2010;<br />	<br />
del provvedimento dirigenziale n. 23 del 14 febbraio 2010 di aggiudicazione provvisoria;<br />	<br />
del provvedimento dirigenziale n. 693 del 22 giugno 2010 di aggiudicazione definitiva;<br />	<br />
e per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicataria, con declaratoria del diritto al subentro, ovvero, in subordine, per la condanna del Comune di Mola di Bari al risarcimento del danno;<br />	<br />
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mola di Bari e di Lombardi Ecologia s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Paolo Bello (per delega di Raffaele Padrone), Adriana Amodeo (per delega di Vittorio Triggiani) e Vito Di Natale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Tradeco s.rl. è stata esclusa dalla gara indetta dal Comune di Mola di Bari, con bando del 26 ottobre 2009, per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e dell’igiene del suolo, con fornitura e distribuzione di attrezzature e contenitori, avente durata di sette anni ed importo annuo a base d’asta di euro 3.065.295,45.<br />	<br />
Impugna tutti gli atti della procedura, dalla <i>lex specialis </i>al provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Lombardi Ecologia s.r.l., affidandosi ad unico motivo con il quale deduce violazione dell’art. 41 del d. lgs. n. 163 del 2006, violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per irragionevolezza, sviamento, violazione del <i>favor partecipationis</i>.<br />	<br />
Lamenta, in particolare, l’illegittimità del requisito richiesto a pena d’esclusione dal paragrafo 4.2.8. del disciplinare di gara, consistente nel possesso di almeno due dichiarazioni di istituti di credito, rilasciate entro i trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine per presentare offerta ed attestanti “<i>… che gli stessi intrattengono rapporti economici stabili con l’impresa, che questa ha un buon volume d’affari ed offre sufficienti garanzie sul piano economico, nonché la capacità finanziaria dell’impresa ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo presunto annuo posto a base di gara</i>”.<br />	<br />
Si sono costituiti il Comune di Mola di Bari e l’aggiudicataria Lombardi Ecologia s.r.l., chiedendo il rigetto del gravame.<br />	<br />
La Lombardi Ecologia s.r.l. ha notificato ricorso incidentale, con cui ha contestato la mancata esclusione della Tradeco s.r.l. sotto ulteriori profili, in violazione dei paragrafi 4.2.8 del disciplinare di gara e III.2.1 del bando di gara, per aver prodotto referenze bancarie rilasciate oltre il termine massimo a ritroso stabilito dalla <i>lex specialis </i>e per aver omesso di dichiarare la regolarità dei pagamenti annuali all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.<br />	<br />
L’istanza cautelare della ricorrente è stata respinta da questa Sezione con le ordinanze n. 324 del 13 maggio 2010 e n. 613 del 9 settembre 2010.<br />	<br />
Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 23 marzo 2011, nella quale la causa è passata in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Può prescindersi dalle eccezioni di tardività opposte dalla parti resistenti e dal ricorso incidentale della Lombardi Ecologia s.r.l., in quanto l’unico motivo di impugnativa dedotto dalla ricorrente principale è infondato.<br />	<br />
Come anticipato in narrativa, il paragrafo 4.2.8. del disciplinare di gara ha imposto ai concorrenti di allegare almeno due dichiarazioni bancarie, rilasciate in prossimità della scadenza del termine per presentare offerta, attestanti l’esistenza di rapporti economici stabili con l’impresa, il possesso da parte di questa di un buon volume d’affari e di solidità economico-finanziaria, nonché la capacità dell’impresa “…<i>ad assumere impegni dell’entità del corrispettivo presunto annuo posto a base di gara</i>”.<br />	<br />
E’ pacifico, dagli atti di causa, che tale ultimo adempimento non sia stato soddisfatto dalla Tradeco s.r.l., che ha prodotto attestazioni sottoscritte da tre istituti di credito, due delle quali (Banca Popolare di Puglia e Basilicata e Banca Popolare del Mezzogiorno) prive dell’esatto riferimento alla capacità dell’impresa di assumere impegni finanziari corrispondenti all’importo annuo dell’appalto.<br />	<br />
Circostanza che ha indotto la commissione di gara a deliberare l’esclusione della Tradeco s.r.l. nella seduta del 2 febbraio 2010.<br />	<br />
Il Collegio, confermando l’avviso già sommariamente espresso nella fase cautelare, ritiene che la clausola del bando oggetto di impugnativa è conforme al disposto dell’art. 41 del d. lgs. n. 163 del 2006 e non è irragionevole e sproporzionata, avuto riguardo all’importanza, alla durata ed al valore economico dell’appalto (complessivamente, euro 23.602.778 per la durata di sette anni).<br />	<br />
Secondo un principio ormai consolidato, non può dubitarsi che la stazione appaltante abbia il potere discrezionale di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara, anche più gravosi di quelli previsti dalla legge, in relazione alle peculiari caratteristiche oggettive ed all’importanza del servizio da affidare. Detto potere, che costituisce precipua attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, può tradursi anche nella richiesta di dimostrazione del possesso di adeguata capacità economico-finanziaria, correlata allo specifico importo dell’appalto ed alla sua durata, ed è ampiamente discrezionale, sicché il sindacato del giudice amministrativo deve limitarsi alle ipotesi di manifesta irragionevolezza ed illogicità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004 n. 6972; Id., sez. V, 31 dicembre 2003 n. 9305).<br />	<br />
Con riguardo ad una fattispecie analoga a quella in esame, anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ha chiarito che è legittimo il bando di gara che richieda l’apertura di una linea di credito, finalizzata alla verifica in concreto della solidità economica dell’impresa concorrente, in quanto le dichiarazioni degli istituti di credito sono di norma generiche e non “attualizzate” sull’appalto (cfr. deliberazione A.V.C.P. n. 61 del 27 febbraio 2007).<br />	<br />
In conclusione, la clausola del bando di gara ed il conseguente provvedimento di esclusione assunto nei confronti della ricorrente sono legittimi.<br />	<br />
Il ricorso principale deve pertanto essere integralmente respinto.<br />	<br />
Il ricorso incidentale proposto dalla Lombardi Ecologia s.r.l. è improcedibile.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore della causa e dell’attività difensiva svolta.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Mola di Bari e di Lombardi Ecologia s.r.l., a ciascuno per l’importo di euro 10.000 (diecimila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-9-6-2011-n-859/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2011 n.859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-5-2011-n-859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-5-2011-n-859/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-5-2011-n-859/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2011 n.859</a></p>
<p>Vanno sospesi vincoli ambientali, se l&#8217;impugnato diniego della Provincia appare fondato su un divieto che potrebbe essere superato se solo la Regione e l’A.T.O. di Milano provvedessero a definire la richiesta di riperimetrazione della distanza dal pozzo; nelle more appare indispensabile provvedere alla sospensione del provvedimento poiché in attesa della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-5-2011-n-859/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-5-2011-n-859/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2011 n.859</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi vincoli ambientali, se l&#8217;impugnato diniego della Provincia appare fondato su un divieto che potrebbe essere superato se solo la Regione e l’A.T.O. di Milano provvedessero a definire la richiesta di riperimetrazione della distanza dal pozzo; nelle more appare indispensabile provvedere alla sospensione del provvedimento poiché in attesa della decisione regionale l’attività rimarrebbe sospesa con danno inevitabile per la prosecuzione dell’attività. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00859/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01284/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>G.M. Edilizia S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Marco Locati, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via dei Pellegrini, 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Provincia di Milano</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti, domiciliata presso gli uffici dell’avvocatura provinciale in Milano, via Vivaio, 1; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br /> <br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento della Provincia di Milano prot. n. 12843/2011 del 26.01.2011 notificato in data 10.02.2011, avente oggetto vincoli ambientali;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il ricorso appare assistito da sufficiente fumus in quanto il diniego della Provincia appare fondato su un divieto che potrebbe essere superato se solo la Regione e l’A.T.O. di Milano provvedessero a definire la richiesta di riperimetrazione della distanza dal pozzo;<br />	<br />
Ritenuto che nelle more sia indispensabile provvedere alla sospensione del provvedimento poiché in attesa della decisione regionale l’attività rimarrebbe sospesa con danno inevitabile per la prosecuzione dell’attività;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, accoglie e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende il provvedimento impugnato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica del gennaio 2013.<br />	<br />
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Elena Quadri, Consigliere<br />	<br />
Ugo De Carlo, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-25-5-2011-n-859/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/5/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-859/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-859/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.859</a></p>
<p>Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;ordinanza di un Comune, che impone la cessazione dell&#8217;attività commerciale non autorizzata al dettaglio in area destinata al commercio all’ingrosso, senza inibire l’attività commerciale, ma imponendo una doverosa limitazione della vendita al minuto all’area all’uopo indicata nella comunicazione di apertura dell’esercizio di vicinato. (G.S.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-859/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-859/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.859</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;ordinanza di un Comune, che impone la cessazione dell&#8217;attività commerciale non autorizzata al dettaglio in area destinata al commercio all’ingrosso, senza inibire l’attività commerciale, ma imponendo una doverosa limitazione della vendita al minuto all’area all’uopo indicata nella comunicazione di apertura dell’esercizio di vicinato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00859/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 10625/2010 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 10625 del 2010, proposto da:<br />	<br />
<b>Se. Com. Group S.r.l., </b>in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Donella Resta e Claudio Venghi, con domicilio eletto presso Giovanni Corbyons in Roma, via Maria Cristina N. 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Lacchiarella</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Mariotti e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE IV n. 01106/2010, resa tra le parti, concernente IMMEDIATA CESSAZIONE ATTIVITA&#8217; COMMERCIALE NON AUTORIZZATA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Lacchiarella;	</p>
<p>Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Resta e Pafundi;	</p>
<p>Ritenuto che il provvedimento impugnato in prime cure è congruamente motivato in forza dell’ accertamento dell’indebito esercizio dell’attività di vendita al dettaglio in area destinata al commercio all’ingrosso,	</p>
<p>Reputato, inoltre, che non sussiste il requisito del periculum in mora, posto che, come correttamente osservato dal Primo Giudice nell’Ordinanza gravata, il provvedimento in parola non inibisce l’attività commerciale ma impone la doverosa limitazione della vendita al minuto all’area all’uopo indicata nella comunicazione di apertura dell’esercizio di vicinato;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
Respinge l’appello.	</p>
<p>Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune appellato, delle spese del presente grado di giudizio che liquida nella misura di euro 1.500//00 (millecinquecento//00).	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Eugenio Mele, Consigliere<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-859/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.859</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/2/2011 n.859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-11-2-2011-n-859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. V. Cernese, est. S. Zeuli Sergio Simonelli (Avv.ti Sergio Simonelli, Raffaele Pannone) c. Comune di Sant&#8217;Angelo D&#8217;Alife (N.C.) sulla responsabilità del proprietario del fondo in ordine alla rimozione di rifiuti solidi urbani Rifiuti &#8211; Abbandono &#8211; Ordine di rimozione &#8211; Proprietario del fondo &#8211; Corresponsabilità a titolo di dolo</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. V. Cernese, est. S. Zeuli<br /> Sergio Simonelli (Avv.ti Sergio Simonelli, Raffaele Pannone) c. Comune di Sant&#8217;Angelo D&#8217;Alife (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla responsabilità del proprietario del fondo in ordine alla rimozione di rifiuti solidi urbani</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Rifiuti &#8211; Abbandono &#8211; Ordine di rimozione &#8211; Proprietario del fondo &#8211; Corresponsabilità a titolo di dolo o colpa &#8211; Art. 192 d.lgs. n. 152/2006 &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’ordine di rimozione dei rifiuti presenti sul fondo può essere rivolto al proprietario solo quando ne sia dimostrata almeno la corresponsabilità con gli autori dell’illecito, per avere cioè posto in essere un comportamento, omissivo o commissivo, a titolo doloso o colposo, dovendosi escludere che la norma configuri un’ipotesi legale di responsabilità oggettiva; ne discende la illegittimità degli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ma in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell’amministrazione procedente, sulla base di un’istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, dell’imputabilità soggettiva della condotta (1)	</p>
<p></b>__________________________<br />	<br />
1.<i> Nella specie il TAR ha accolto il ricorso atteso che al proprietario del fondo non poteva essere imputata alcuna responsabilità in ordine alla rimozione di rifiuti solidi urbani ed, anzi, la proprietà si era attivata con denuncia </i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;	</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6313 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Sergio Simonelli</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Simonelli, Raffaele Pannone, con domicilio eletto presso Raffaele Pannone in Napoli, via F. Crispi, 31 c/o St. Cedrola; Giuseppe Pisaturo, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Raffaele Pannone, con domicilio eletto presso Raffaele Pannone in Napoli, via F. Crispi, 31 c/o St. Cedrola; <br />	<br />
<i></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Comune di Sant&#8217;Angelo D&#8217;Alife</b> in Persona del Sindaco P.T.; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>RIFIUTI: ANNULLAMENTO DELL&#8217;ORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI N.35/2010 DEL COMUNE DI SANT&#8217;ANGELO D&#8217;ALIFE NOTIFICATA IL 16/07/2010</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>La presente decisione può essere resa in forma semplificata. Il Tribunale ritiene fondati i motivi di ricorso con cui si censura il travisamento dei presupposti e la violazione di legge da parte dell’impugnata ordinanza.<br />	<br />
Ed invero, l’art.192 comma 3 del d. lgs.152 del 2006 prevede che il proprietario di un suolo sul quale sono depositati rifiuti, é obbligato a procedere alla rimozione degli stessi solo qualora tale evento sia a lui imputabile a titolo di dolo e colpa.<br />	<br />
Nel caso di specie, non solo non è addebitabile al proprietario (e tanto meno al suo Procuratore speciale) alcuna responsabilità colpevole in ordine alla causazione dell’evento, ma anzi, per contro, vi è da segnalare che la proprietà si è attivata, mediante una denuncia presentata ai Carabinieri di Alife, in data 8 giugno 2010, avente ad oggetto proprio la suddetta situazione di incontrollato abbandono dei rifiuti. Tant’è che, a seguito di questa denuncia, è stato avviato il procedimento conclusosi con l’ordinanza impugnata. Poiché nell’esercizio del potere la pubblica amministrazione intimata ha pretermesso questa fondamentale valutazione è evidente la violazione di legge in cui è incorsa.<br />	<br />
Sotto altro versante, come si diceva, l’atto è anche viziato per eccesso di potere per travisamento dei presupposti. E difatti, esso omette di considerare che, lungi dal potersi addebitare al proprietario, la causa più probabile dell’evento lesivo in oggetto è la vicinanza tra il fondo in proprietà di Simonelli e la discarica comunale, i cui confini, evidentemente, per incuria nella gestione, si sono perniciosamente estesi oltre il terreno che le pertiene. Su questa possibile causa alternativa non risulta essere stato svolto alcun accertamento, ed anche sotto questo profilo l’atto si rivela illegittimo.Questi motivi inducono all’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, all’annullamento dell’atto. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 1000,00.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Vincenzo Cernese, Presidente FF<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere<br />	<br />
Sergio Zeuli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/02/2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.859</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-859/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-859/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.859</a></p>
<p>Pres. ed Est. M. Atzeni SCAM S.r.l. in ATI con M. Amatori (Avv.ti P.A. Sanna e M. Barberio), c. Ente Foreste della Sardegna (Avv.ti P. Loddo e G. Rutilio), Bucher-Schorling Italia s.p.a (Avv. P. Fidanza) la verifica dell&#8217;anomalia può essere effettuata anche dopo l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto Contratti</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-21-6-2004-n-859/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2004 n.859</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. M. Atzeni<br /> SCAM S.r.l. in ATI con M. Amatori (Avv.ti P.A. Sanna e M. Barberio), c. Ente Foreste della Sardegna (Avv.ti P. Loddo e G. Rutilio), Bucher-Schorling Italia s.p.a (Avv. P. Fidanza)</span></p>
<hr />
<p>la verifica dell&#8217;anomalia può essere effettuata anche dopo l&#8217;aggiudicazione e la stipula del contratto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara &#8211; verifica dell’anomalia dell’offerta – dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto &#8211; legittimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Non è inammissibile la verifica dell’anomalia dopo l’aggiudicazione e la stipula e prima dell’approvazione del contratto in quanto il sub procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta presuppone sempre la conoscenza dell’offerta</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la verifica dell’anomalia può essere effettuata anche dopo l’aggiudicazione e la stipula del contratto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Sent. n. 859/2004<br />
Ric. n. 107/2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>ha emanato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>su ricorso n. 107/04 proposto da<br />
<b>Scam s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituenda, e dal sig. Massimiliano Amatori, titolare dell’omonima ditta individuale, in proprio e quale mandante della medesima A.T.I., rappresentate e difese dagli avv.ti Pasqualina Antonella Sanna e Mauro Barberio presso lo studio della quale in Cagliari, via Garibaldi n. 105, sono domiciliate elettivamente;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>l’<b>Ente Foreste della Sardegna</b> in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Loddo e Giuseppa Rutilio;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>Bucher-Schorling Italia s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Piero Fidanza ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo per la Sardegna;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dei verbali della Commissione Aggiudicatrice del pubblico incanto per la fornitura di autoveicoli indetto con determinazione del Servizio Bilancio Appalti dell’Ente Foreste della Sardegna n. 559 in data 16/10/2002 recanti i nn. 1, 2, 3, 4 rispettivamente in data 6, 7, 9/10/2003 e di ogni altro atto connesso (ricorso);<br />
del contratto di fornitura di trentasette autocarri, rep. 609 in data 22/12/2003;<br />
della determinazione generale n. 2 in data 23/1/2004;<br />
della nota dell’Ente Foreste della Sardegna n. 758/EC in data 23/1/2004;<br />
del verbale della seduta straordinaria della predetta Commissione in data 30/1/2004 (motivi aggiunti).</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Foreste della Sardegna in persona del Presidente e della Bucher-Schorling Italia s.p.a. in persona del legale rappresentante;<br />
Viste le memorie depositate dalle pari a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Nominato relatore per la pubblica udienza del 9 giugno 2004 il consigliere Manfredo Atzeni e sentiti i legali di parte, come da separato verbale.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 16/1/2004 e depositato il successivo 30/1 Scam s.r.l. in persona del legale rappresentante, in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. costituenda, e dal sig. Massimiliano Amatori, titolare dell’omonima ditta individuale, in proprio e quale mandante della medesima A.T.I.,  impugnano i verbali della Commissione Aggiudicatrice del pubblico incanto per la fornitura di autoveicoli, indetto con determinazione del Servizio Bilancio Appalti dell’Ente Foreste della Sardegna n. 559 in data 16/10/2002, recanti i nn. 1, 2, 3, 4 rispettivamente in data 6, 7, 9/10/2003 e di ogni altro atto connesso.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
1) L’offerta della controinteressata è palesemente anomala, per cui doveva essere assoggettata al procedimento di verifica di cui all’art. 19, secondo e terzo comma, del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.<br />
2) La Commissione ha attribuito i punteggi di merito in violazione delle prescrizioni del capitolato ed incorrendo in illogicità manifeste, ingiustamente penalizzando l’offerta delle ricorrenti<br />
Le ricorrenti chiedono quindi, l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati, vinte le spese; chiedono, inoltre, il risarcimento dei danni.<br />
Con atto notificato il 6-8/3/2004 e depositato il successivo 12/3 le ricorrenti estendono l’impugnazione ai seguenti atti:<br />
contratto di fornitura di trentasette autocarri, rep. 609 in data 22/12/2003;<br />
determinazione generale n. 2 in data 23/1/2004;<br />
nota dell’Ente Foreste della Sardegna n. 758/EC in data 23/1/2004;<br />
verbale della seduta straordinaria della predetta Commissione in data 30/1/2004.<br />
Propongono i seguenti motivi aggiunti:<br />
1) La verifica dell’anomalia dell’offerta non poteva essere condotta dopo la stipula del contratto.<br />
2) Le giustificazioni offerte dalla controinteressata non sono esaustive.<br />
Le ricorrenti chiedono, quindi l’annullamento anche degli atti sopra elencati; reiterano, inoltre, l’istanza cautelare.<br />
Con ordinanza n. 136 in data 17 marzo 2004 è stata fissata l’udienza pubblica di discussione.<br />
Si è costituito in giudizio l’Ente Foreste della Sardegna in persona del Presidente chiedendo, con memorie depositate il 3/2 ed il 16/3/2004, il rigetto del ricorso.<br />
Anche la Bucher Schorling Italia s.p.a. si è costituita in giudizio in persona del legale rappresentante chiedendo, con memorie depositate il 4/2, 17/3 ed il 21/5/2004, il rigetto nel merito del gravame.<br />
Alla pubblica udienza i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni scritte.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Le ricorrenti impugnano i provvedimenti con i quali l’Ente intimato ha aggiudicato il contratto di fornitura indicato in epigrafe alla controinteressata, nonché gli atti presupposti ed il contratto stesso.<br />
Sostengono, in primo luogo, che l’offerta della controinteressata è palesemente anomala, per cui illegittimamente è stato omesso il procedimento di verifica di cui all’art. 19 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358.<br />
La fondatezza della censura è stata condivisa dalla stessa Amministrazione che, successivamente alla notifica del ricorso, ha impostato il suddetto procedimento, in esito al quale l’offerta in questione non è risultata anomala.<br />
Le ricorrenti sostengono che tale rimedio non sana l’illegittimità riscontrata, essendo inammissibile la verifica dell’anomalia dopo l’aggiudicazione e la stipula, prima solo dell’approvazione del contratto.<br />
La tesi non è condivisa dal collegio.<br />
Occorre osservare che il sub procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta presuppone sempre la conoscenza dell’offerta e l’incidenza automatica della decisione da assumere sull’aggiudicazione del contratto.<br />
Tale osservazione impone di escludere che nel delibare la presente controversia si possano utilizzare concetti elaborati con riferimento a fasi procedimentali, quali quelle relative all’esame della documentazione amministrativa, nelle quali l’imparzialità dell’azione dell’Amministrazione è salvaguardata, giustappunto, dall’ignoranza degli effetti, e quindi dei beneficiari, delle decisioni da assumere.<br />
Ciò non significa, ovviamente, che tali determinazioni non possano essere inficiate da eccesso di potere, anche sotto il profilo dello sviamento.<br />
Afferma, peraltro, il collegio che la scorrettezza della decisione impugnata deve essere dimostrata con elementi intrinseci alla medesima.<br />
La conoscenza delle conseguenze della decisione è, per quanto appena sottolineato, inevitabile; di conseguenza, non può costituire errore nel procedimento il fatto di avere operato nelle anzidette condizioni.<br />
La tesi deve, pertanto, essere respinta.<br />
Le ricorrenti sostengono che, comunque, la controinteressata non ha dimostrato adeguatamente la serietà dell’offerta.<br />
In particolare, non sarebbe credibile l’affermazione secondo la quale la sua organizzazione di vendita sarebbe diversa da quella delle altre concorrenti; la stessa, inoltre, sarebbe contraddittoria, in quanto viene affermata la necessità di collaborazione con altre ditte nello svolgimento del rapporto.<br />
L’argomentazione non può essere condivisa nemmeno con questa precisazione, in quanto la controinteressata ha potuto dimostrare di essere in condizione di praticare un prezzo particolarmente favorevole grazie all’assenza di intermediari di vendita, dei quali debbono avvalersi le concorrenti (infatti anche le ricorrenti sono una fornitrice ed un rivenditore), mentre soggetti estranei alla sua organizzazione (sette, e quindi superiori al minimo richiesto dal bando) intervengono solo nella fase di assistenza al cliente.<br />
Le censure appena esaminate devono, quindi, essere respinte.<br />
La ricorrente si duole, poi, dell’illogica attribuzione dei punteggi di merito.<br />
Neanche questa doglianza è fondata.<br />
Appare decisiva l’osservazione iniziale della difesa dell’Amministrazione, la quale rileva che in base al capitolato speciale (lotto C, caratteristiche generali) l’appalto di cui si tratta concerne la fornitura di mezzi aventi la propensione ad affrontare con la massima versatilità sia le condizioni di percorso su strada, sia quelle di fuoristrada, talvolta anche in condizioni estreme, ed essere idonei all’utilizzo sia come mezzi di lotta antincendio boschivo che nel trasporto di merci e nelle lavorazioni di cantiere; i veicoli dovranno essere robusti, potenti agili, facilmente manovrabili e avere delle buone prestazioni per ogni tipo di percorso.<br />
La logica delle valutazioni operate dalla commissione di gara può essere compresa solo alla luce di tali premesse, che evidenziano delle particolari necessità dell’Amministrazione.<br />
Di conseguenza, la disamina demandata alla Commissione non è consistita nell’individuazione del modello migliore in assoluto, ma di quello più rispondente agli anzidetti bisogni.<br />
Le censure proposte dalle ricorrenti non tengono conto di tale, necessaria, premessa, in quanto affermano la superiore qualità del prodotto offerto, senza ragionare in ordine alla sua migliore rispondenza alle accennate esigenze.<br />
Anche la doglianza appena esaminata deve, in conclusione, essere respinta.<br />
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto, essendo risultate infondate le censure dedotte.<br />
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA SEZIONE PRIMA<br />
1) respinge il ricorso in epigrafe;<br />
2) condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore delle parti costituite, di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore di ciascuna di queste ultime.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 9 giugno 2004 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, sezione Prima, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Manfredo Atzeni, 		   Presidente f.f., estensore;<br />	<br />
Rosa Panunzio,      	   	   Consigliere;<br />	<br />
Alessandro Maggio,		   Consigliere.																																																																																											</p>
<p>Depositata in segreteria oggi: 21/06/2004</p>
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