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	<title>858 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>858 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.858</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-11-2019-n-858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-11-2019-n-858/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.858</a></p>
<p>Dante D&#8217;Alessio, Presidente; Tito Aru, Consigliere, Estensore PARTI: Maria Paola Pia, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Marcialis e Carla Valentino contro il Comune di Arbus, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio. La destinazione a zona agricola di un&#8217;area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-11-2019-n-858/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-11-2019-n-858/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.858</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dante D&#8217;Alessio, Presidente; Tito Aru, Consigliere, Estensore PARTI: Maria Paola Pia, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Marcialis e Carla Valentino contro il Comune di Arbus, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>La destinazione a zona agricola di un&#8217;area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Edilizia ed Urbanistica- Pianificazione &#8211; zona agricola- destinazione- non è vincolante. Â </strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">La destinazione a zona agricola di un&#8217;area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l&#8217;edilizia residenziale ma che &#8211; come nella specie &#8211; siano semplicemente finalizzate a recintare un terreno e a rendere più¹ fruibile un immobile in detta area legittimamente realizzato.</div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 28/11/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00858/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00745/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 745 del 2018, proposto da Maria Paola Pia, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Marcialis e Carla Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">il Comune di Arbus, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">1) del Provvedimento Unico n. 187 del 12 giugno 2018 del Comune di Arbus avente il seguente oggetto: &quot;<i>Richiesta autorizzazione per lavori di installazione modulo fotovoltaico, opere di completamento di una platea in pietra e posizionamento di un cancello di ferro, da realizzarsi nei terreni distinti in catasto al Foglio 116, Mappale 975 e nel fabbricato distinto in catasto al foglio 16, Mappale 968 in località  Michele Aresti, agro di Arbus</i>&quot;, con il quale è stata negata alla ricorrente l&#8217;autorizzazione alla realizzazione dei lavori indicati in oggetto;</p>
<p style="text-align: justify;">2) del parere urbanistico favorevole condizionato dell&#8217;Ufficio Tecnico, Servizio Urbanistica, del Comune di Arbus in data 6 giugno 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">3) di ogni altro atto ad essi presupposto, inerente e comunque connesso.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il 16 marzo 2018 la signora Maria Paola Pia presentava al SUAPE del Comune di Arbus istanza volta ad ottenere l&#8217;autorizzazione per i seguenti lavori:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; installazione di un modulo fotovoltaico;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; realizzazione di opere di completamento di una platea in pietra;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; posizionamento di un cancello di ferro.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In data 22 maggio 2018 è stata indetta la Conferenza di Servizi in modalità  asincrona per il giorno 12 giugno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">3. La conferenza di servizi acquisiva i seguenti pareri:</p>
<p style="text-align: justify;">a) parere della RAS, Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, il quale comunicava di essere privo di competenza;</p>
<p style="text-align: justify;">b) parere dell&#8217;Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Paesaggio, che dichiarava che &quot;&#038;<i>gli interventi in progetto, essendo necessari per un uso razionale del fabbricato e per le finiture dello stesso, risultano compatibili dal punto di vista paesaggistico</i>&#038;&quot;;</p>
<p style="text-align: justify;">c) parere dell&#8217;Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Urbanistica, che esprimeva parere favorevole di conformità  urbanistica a condizione che &#8220;&#038;<i>l&#8217;istanza venga regolarizzata dimostrando l&#8217;eliminazione delle cause che hanno dato origine al parere sfavorevole dell&#8217;istanza contrassegnata dal numero univoco SUAPE 1320 di prot. 18378 del 22.10.2013, così da rendere il fabbricato effettivamente funzionale all&#8217;attività  agricola/apistica, dimostrandone la stretta connessione alla conduzione del fondo del fabbricato&#038;</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Sulla base di quest&#8217;ultimo parere, in mancanza della presentazione delle integrazioni richieste, venina adottato il provvedimento negativo per cui è causa.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Avverso tale diniego la signora Pia ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione della D.G.R. 10/13 del 27 febbraio 2018 (art. 11.2.3; art. 11.3.1; 12; 11.2.2.) &#8211; Violazione della L.R. n. 24/2016 &#8211; Violazione dell&#8217;art. 14 bis della legge 241/1990 &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, perplessità  della motivazione, travisamento dei fatti, violazione dei criteri di correttezza e buon andamento: in quanto, nel caso di specie, poichè uno dei pareri acquisiti era positivo ma condizionato e non sono stati acquisiti in sede di conferenza asincrona elementi idonei ad accertare il superamento della condizione posta dal Servizio Urbanistica dell&#8217;Ufficio Tecnico Comunale, era necessario indire la riunione della conferenza in modalità  sincrona; inoltre la decisione negativa assunta dall&#8217;amministrazione sarebbe illegittima per totale carenza di motivazione del provvedimento, limitandosi questo a richiamare un precedente parere di rigetto reso in occasione dell&#8217;esame di un&#8217;istanza del tutto diversa da quella per cui è causa, avente ad oggetto il cambio di destinazione d&#8217;uso del fabbricato da agricolo in residenziale, risalente a circa 4 anni or sono, senza fornire ulteriori argomentazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Con ordinanza n. 329 del 14 novembre 2018 il Tribunale accoglieva l&#8217;istanza cautelare di sospensione.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Il Comune di Arbus non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Con memoria depositata il 18 ottobre 2019 la ricorrente ha insistito per l&#8217;annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguente pronuncia sulle spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Alla pubblica udienza del 20 novembre 2019, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">2. L&#8217;immobile per cui è causa, per quanto riguarda i profili urbanistici, ha destinazione agricola.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il parere positivo condizionato del Servizio Urbanistica &#8211; Edilizia Privata, sul quale si fonda il provvedimento impugnato (a causa del mancato assolvimento della condizione), richiama <i>per relationem,</i> in punto di motivazione, il parere sfavorevole del medesimo Servizio sul mutamento di destinazione d&#8217;uso reso in occasione dell&#8217;esame dell&#8217;istanza presentata dall&#8217;odierna ricorrente nel 2013 (pratica SUAPE 1320).</p>
<p style="text-align: justify;">4. Il parere del Servizio Urbanistica ha quindi condizionato l&#8217;assenso sulla nuova richiesta di autorizzazione alla risoluzione delle criticità  riscontrate nel parere relativo alla precedente pratica.</p>
<p style="text-align: justify;">5. All&#8217;epoca il Comune aveva, infatti, dato parere sfavorevole all&#8217;accoglimento della richiesta della ricorrente per la sussistenza di due diverse tipologie di criticità , ritenute entrambe impeditive della concessione del cambio di destinazione d&#8217;uso:</p>
<p style="text-align: justify;">1) la constatazione della sussistenza nei diversi locali di elementi di arredo tali da indurre a ritenere che il cambio di destinazione d&#8217;uso, di fatto, fosse giù  avvenuto;</p>
<p style="text-align: justify;">2) l&#8217;assenza di materiali e attrezzature idonee a dimostrare la sussistenza di stretta connessione tra il fabbricato e l&#8217;attività  agricola del fondo.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Orbene, a prescindere dalla questione affrontata dalla ricorrente riguardante l&#8217;idoneità  degli elementi all&#8217;epoca accertati a determinare &#8220;<i>in via di fatto</i>&#8221; un cambio di destinazione d&#8217;uso ai fini urbanistici, perchè nessuno degli elementi evidenziati dal Comune in tale parere sarebbe incompatibile con la destinazione agricola impressa all&#8217;immobile, ai fini della definizione del presente giudizio assume rilievo decisivo il fatto che le argomentazioni poste a fondamento del richiamato parere del 2013 sono sostanzialmente inconferenti rispetto all&#8217;istanza presentata il 16 marzo 2018 dalla signora Maria Paola Pia che, come detto, riguardava l&#8217;installazione di un modulo fotovoltaico, la realizzazione di opere di completamento di una platea in pietra e il posizionamento di un cancello di ferro.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Come giù  rilevato in sede cautelare con l&#8217;ordinanza n. 329/2018, infatti, le opere in questione devono ritenersi senz&#8217;altro compatibili con la destinazione agricola dell&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">7.1 Ed invero, come ricordato con la sentenza di questa Tribunale (Sezione II, n. 926 del 14 settembre 2011) la giurisprudenza amministrativa ha avuto più¹ volte occasione di chiarire che la destinazione a zona agricola di un&#8217;area, salva la previsione di particolari vincoli ambientali o paesistici, non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo solo lo scopo di evitare insediamenti residenziali; essa, pertanto, non costituisce ostacolo alla installazione di opere che non riguardino l&#8217;edilizia residenziale ma che &#8211; come nella specie &#8211; siano semplicemente finalizzate a recintare un terreno e a rendere più¹ fruibile un immobile in detta area legittimamente realizzato.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Pertanto, senza necessità  di ulteriori argomentazioni e con assorbimento di ogni ulteriore motivo, il ricorso merita accoglimento con riguardo al censurato difetto di motivazione, non evidenziandosi alcun contrasto tra le opere indicate nell&#8217;istanza della ricorrente e la classificazione urbanistica dell&#8217;immobile e non potendo il diniego impugnato essere giustificato dal richiamo (nella motivazione) ad un parere che risulta sostanzialmente inconferente in ordine alla ritenuta incompatibilità  delle nuove opere con la destinazione dell&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Arbus al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-28-11-2019-n-858/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/11/2019 n.858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 30/4/2019 n.858</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-30-4-2019-n-858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-30-4-2019-n-858/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-30-4-2019-n-858/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 30/4/2019 n.858</a></p>
<p>Pres. Salamone, Est. Goggiamani Sulla rimessione alla Corte Costituzionale della questione relativa alla valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato per la chiamata a professore Università  &#8211; Ricercatori a tempo indeterminato &#8211; Valutazione &#8211; Discrezionalità  &#8211; Rimessione alla Corte Costituzionale  Va rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-30-4-2019-n-858/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 30/4/2019 n.858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-30-4-2019-n-858/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza &#8211; 30/4/2019 n.858</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone,  Est. Goggiamani</span></p>
<hr />
<p>Sulla rimessione alla Corte Costituzionale della questione relativa alla valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato per la chiamata a professore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Università  &#8211; Ricercatori a tempo indeterminato &#8211; Valutazione &#8211; Discrezionalità  &#8211; Rimessione alla Corte Costituzionale</strong><br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Va rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24, comma 6, l. n. 240 del 2010 nella parte in cui prevede come discrezionale («può» essere utilizzata) la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato per la chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia e con termine ultimo del 31 dicembre 2019 con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p> Pubblicato il 30/04/2019<br /> N. 00858/2019 REG.PROV.COLL.<br /> N. 00894/2018 REG.RIC. Â Â Â Â Â Â Â Â Â  </p>
<div style="text-align: justify;"><strong>ORDINANZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 894 del 2018, proposto da<br /> Donato D&#8217;Ambrosio, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliata ex lege in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;  Universita&#8217; della Calabria rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Macri&#8217; ed Umile Abbruzzese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;avvocatura universitaria in Rende, Ponte Pietro Bucci Cubo 7-11;  <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> <em>ad adiuvandum</em>:<br /> Gianfranco Adornato, Fabrizio Agosta, Eugenia Allegra, Marco Barchi, Massimiliano Bergallo, Stefano Brillanti, Federico Cella, Antonio Costanzo Chiappa, Simone Cristoforetti, Pierantonio De Luca, Liborio Dibattista, Francesco Di Paola, Bruna Ecchia, Mariateresa Gattullo, Manuela Giordano, Fabrizio Leoni, Giovanni Mastroleo, Paola Pinelli, Francesca Porcellati, Anna Grazia Quaranta, Francesca Rinella, Pierluigi Toniutto, Salvatore Valiante, Aiti Vizzini, Sandro Zagatti, Elena Zattoni, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della nota prot. n. 11985 del 19 aprile 2018, recante in oggetto: «Istanza di valutazione ai sensi dell&#8217;art. 24, commi 5 e 6, della legge n. 240/2010»; del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della legge n. 240/2010, adottato con D.R. n. 2654 del 1 dicembre 2011, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e da 13 a 18<br /> e per accertamento del diritto soggettivo del ricorrente ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all&#8217;art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca e dell&#8217; Universita&#8217; della Calabria;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2019 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p> 1.  <em>Svolgimento del processo</em>.<br /> Il dott. Donato D&#8217;ambrosio, premettendo di essere ricercatore confermato (di ruolo) e di aver conseguito l&#8217;abilitazione scientifica nazionale nel proprio s.s.d., ha proposto ricorso al Tar Calabria per l&#8217;annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari, della nota dell&#8217;Università  della Calabria prot. n. 11985 del 19 aprile 2018 di rigetto della propria istanza di essere sottoposto alla valutazione di cui all&#8217;art. 24 commi 5 e 6, della l. n. 240 del 2010 (l. Gelmini), del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo di prima e seconda fascia di cui al D.R. n. 2654 del 1 dicembre 2011 (artt. 2, 3 e da 13 a 18), ed ha altresì domandato l&#8217;accertamento del proprio diritto soggettivo ad essere sottoposto alla procedura di valutazione di cui all&#8217;art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010.<br /> Lamenta, in particolare l&#8217;illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24 co. 6 l. 240/2010 per violazione dell&#8217;art. 2, 3, 4, 9, comma 1, 33, comma 1, 35, comma 1, 97, comma 2, cost. e, pertanto, la manifesta irragionevolezza, ingiustizia e ingiustificata disparità  di trattamento, chiedendo di sollevare questione costituzionalità .<br /> Inoltre, dolendosi del contrasto della norma con l&#8217;accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva n. 1999/70/ce, nonchè con la direttiva n. 2000/78/ ha chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia ai sensi dell&#8217;art. 267 TFUE.<br /> A fondamento delle domande ha illustrato, in particolare, che nonostante la equivalenza sotto il profilo delle modalità  di reclutamento, delle mansioni e dell&#8217;impegno didattico tra ricercatore a tempo indeterminato (in sigla nel prosieguo RTI) e ricercatore a tempo determinato (in sigla nel prosieguo RTD), quest&#8217;ultimo, se ha conseguito l&#8217;abilitazione scientifica nazionale (in seguito anche a.s.n.), ha il diritto di essere sottoposto ad una procedura valutativa il cui esito positivo determina il suo ingresso nel ruolo dei professori associati (art. 24 co. 5), mentre il ricercatore a tempo indeterminato che ha conseguito l&#8217;a.s.n., può accedere al ruolo dei professori associati mediante lo stesso meccanismo valutativo solo subordinatamente ad una scelta in tal senso, ampiamente discrezionale, dell&#8217;Università  e, per di più¹, solo entro la data del 31 dicembre 2019 (art. 24 co. 6).<br /> Evidenzia il palesarsi della discriminazione -) per essere il giudizio di conferma del ricercatore di ruolo affidato a commissione nazionale composta da professori estratti a sorte dal Cun, a fronte della valutazione del ricercatore di tipo B affidata alle modalità  stabilite dall&#8217;Ateneo di appartenenza, &#8211; ) per la maturazione di un lungo periodo al servizio dell&#8217;ateneo del ricercatore confermato a fronte della sufficienza del rapporto triennale per il ricercatore a tempo determinato e -) per la possibilità  che il ricercatore confermato seppur in possesso della abilitazione di prima fascia non venga sottoposto a valutazione con con soccombenza nell&#8217;assunzioe del ruolo di associato rispetto al ricercatore a tempo determinato con abilitazione di solo seconda fascia.<br /> Si sono costituite la Presidenza Consiglio ed il Miur con memoria di stile chiedendo il rigetto del ricorso.<br /> L&#8217;Università  della Calabria, costituitasi, ha chiesto il rigetto per infondatezza.<br /> Rammentando la riforma del sistema delle docenze e delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia da parte della legge Gelmini, a garanzia della meritocrazia, ha contestato l&#8217;assunto del ricorrente di sovrapponibilità  delle figure di ricercatore a tempo indeterminato tanto per sistema di reclutamento quanto per mansioni ed infine, per regime di impiego. Di conseguenza, ha concluso evidenziando che la procedura valutativa di cui al comma 6 è simile, sotto il profilo strutturale, a quella di cui al comma 5, differenziandosene, perà², per funzione e <em>ratio</em>.<br /> Ha, inoltre, rammentato che la procedura di chiamata aperta a tutti i candidati ex art. 18 co. 1 rimane garanzia di imparzialità  conÂ <em>chance </em>che il ricorrente non aveva concretizzato in quanto risultato non idoneo alla selezione per la copertura di due posti di professore associato proprio per i suo settore scientifico indetto dall&#8217;Unical con D.R. n. 1284 del 24/10/2016 (allegato 4).<br /> La fase cautelare è stata definita ex art. 55 co. 10 con la fissazione dell&#8217;udienza di merito.<br /> Nel giudizio sono intervenuti <em>ad adiuvandum</em>Â i dott.ri Adornato, Agosta, Allegra, Barchi, Bergallo, Brillanti, Cella, Chiappa, Cristoforetti, De Luca, Dibattista, Di Paola, Ecchia, Gattullo, Giordano, Leoni, Mastroleo, Pinelli, Porcellati, Quaranta, Rinella, Toniutto, Valiante, Vizzini, Zagatti e Zattoni, tutti ricercatori a tempo indeterminato confermati con abilitazione scientifica di seconda fascia e mai chiamati dai propri Atenei per la valutazione a professori associati.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 30.3.2019, udita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> 2.  <em>Il rinvio alla Corte Costituzionale.</em><br /> Ritiene il Tribunale di dover sollevare, in riferimento all&#8217;art. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24 co. 6 l. n. 240/2010, nella parte in cui prevede che a procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato sia discrezionale e con termine ultimo del 31 dicembre 2019, ravvisandone i presupposti della rilevanza e non manifesta infondatezza.<br /> 2. 2Â <em>La rilevanza della questione </em>(art. 23 l.n. 87/1953).<br /> Fonda il dott. D&#8217;Ambrosio il ricorso con cui impugna il rigetto della domanda di essere sottoposto alla valutazione di cui all&#8217;art. 24 comma 5 e dell&#8217;accertamento del correlativo diritto unicamente sulla illegittimità  costituzionale della norma <em>de qua </em>e sulla sua incompatibilità  con la normativa eurounitaria di cui alle direttive n. 1999/70/Ce e 2000/78/CE.<br /> E&#8217; agevole rilevare per il Collegio che il sollevato dubbio di contrasto con le suddette norme eurounitarie non sia pertinente al caso di specie e non possa portare, dunque, all&#8217;accoglimento del ricorso.<br /> Il ricorrente prospetta, infatti, in primo luogo che osti alla disciplina interna della chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato la direttiva n. 1999/70/ce la quale, tuttavia, non ha rilievo nel giudizio in esame in quanto normativa attinente alla diversa categoria dei lavoratori a tempo determinato e per i quali si giustifica, stante le peculiari incertezze del lavoro a tempo, la disposizione sovranazionale di non discriminazione rispetto ai lavoratori &#8220;stabili&#8221;.<br /> In secondo luogo egli ritiene contraria la disposizione in parola con la direttiva n. 2000/78 che, dettando il quadro per la parità  di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, vieta all&#8217;art. 2 la discriminazione indiretta riscontrabile quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio persone che, tra l&#8217;altro, abbiano una particolare età , attesa l&#8217;ordinaria evenienza dell&#8217;età  più¹ avanzata del ricercatore &#8220;di vecchio tipo&#8221; (RTI) rispetto a quello &#8220;di nuovo conio&#8221; (RTD).<br /> Dimentica, tuttavia, la difesa del dott. D&#8217;Ambrosio che la Corte di Giustizia più¹ volte ha ritenuto non riscontrabile la disparità  di trattamento dei lavoratori per ragioni di età , ove la diversa disciplina interna rivolta ai lavoratori non si fondi indissolubilmente nè indirettamente sull&#8217;età  del lavoratore (v., in tal senso, sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C-443/07, punti 81 e 83, sentenza del 7 giugno 2012, Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft, C-132/11, punti 29 e 30 e da ultimo, sentenza 14/02/2019, n.154 in causa C-154/18, punti 25-28).<br /> Seppur accada ordinariamente in fatto che i ricercatori a tempo indeterminato, in quanto assunti anteriormente alla legge del 2010, abbiano età  più¹ avanzata di quelli introdotti da tale legge, la difforme disciplina ha il suo cardine non sul requisito anagrafico, ma sul diverso inquadramento al fine di riformare in termini generali l&#8217;accesso alla docenza universitaria.<br /> Escluso, dunque, il profilo di possibile antieuronitarietà  la tutela invocata dal ricercatore ha il suo esclusivo fondamento nella incostituzionalità  dell&#8217;art. 24 co. 6 l. n. 24/2010.<br /> Ai fini della rilevanza della disposizione nel presente processo deve chiarirsi che non vi siano margini di interpretazione in senso costituzionalmente orientato nella norma da applicare.<br /> L&#8217;art. 24 a chiare lettere prevede al suo quinto comma per gli RTD che nel terzo anno di contratto «l&#8217;Universita&#8217;Â <em>valuta</em>» il ricercatore ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato ove egli «abbia conseguito l&#8217;abilitazione scientifica» ed al contrario al suo sesto comma dispone che la procedura di valutazione «Â <em>puo&#8217;</em>» essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell&#8217;Universita&#8217; medesima, che abbiano conseguito l&#8217;abilitazione scientifica.<br /> La giurisprudenza amministrativa nell&#8217;applicare la norma ha, conseguentemente, sempre evidenziato l&#8217;obbligo di valutazione per l&#8217;Università  nel primo caso e la sola facoltà  nel secondo caso (v. Tar Lazio, Sez. III bis, n. 3641 del 3 aprile 2018; Tar valle d&#8217;Aosta, 07/10/2016, n. 42).<br /> Alla luce di quanto esposto, è evidente che la questione sollevata è rilevante, in quanto, in caso e solo in tal caso, di suo eventuale accoglimento con declaratoria di illegittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24 co. 6 l. n. 240/2010 nella parte in cui prevede la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato sia discrezionale e con termine ultimo del 31 dicembre 2019, il ricorso andrebbe accolto con annullamento del diniego dell&#8217;istanza del dott. D&#8217;Ambrosio ad essere sotto posto a procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato.<br /> 2.3.  <em>La non manifesta infondatezza.</em><br /> La questione, oltre che rilevante, è non manifestamente infondata.<br /> Questo Collegio dubita ragionevolmente della non conformità  ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 97 dell&#8217;art. 24 co. 6 l. n. 240/2010 nella parte in cui prevede la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato sia discrezionale e con termine ultimo del 31 dicembre 2019.<br /> E&#8217; necessario a tale fine sinteticamente rammentare la riforma Gelimini in punto di selezione del personale docente, il cui fine è elevare la concorrenza e il merito nelle università  e nello specifico garantire <em>standardÂ </em>per il reclutamento e la valutazione dei docenti.<br /> La riforma, anzitutto prevede due uniche posizioni accademiche di ruolo, quella di professore associato di prima e seconda fascia, selezionati con duplice passaggio: il conseguimento di una idoneità  o abilitazione, valida per un periodo di tempo limitato ed efficace rispetto a qualsiasi università  italiana (cfr. art. 16), cui segue la fase della scelta, attraverso la chiamata dell&#8217;idoneo/abilitato da parte della singola Università .<br /> E&#8217; impedito per il futuro alle Università  bandire posti di ricercatore «a tempo indeterminato» di cui all&#8217;art. 1 d.P.R. n. 382/1980 (art. 29, comma 1), ruolo giù  messo ad esaurimento dalla riforma Moratti (Legge 230 del 2005).<br /> La legge del 2010 prevede, altresì, le nuove figure dei «ricercatori a tempo determinato» (Art. 24), con compiti di ricerca e di didattica, titolari di contratto di lavoro subordinato con L&#8217;niversità , di due tipologie (a e b).<br /> I contratti di tipo a) corrispondono a posizioni &#8220;post-dottorali&#8221; delle quali non è prevista in alcun modo la trasformazione in contratti permanenti. La durata massima di questi contratti è di cinque anni, tre anni con un possibile rinnovo di due anni.<br /> I contratti di tipo b) possono essere stipulati solo con chi ha usufruito per almeno tre anni di contratti di tipo a), ovvero, sempre per almeno tre anni, di assegni di ricerca o borse postdottorali Â in Italia o di analoghe posizioni all&#8217;estero. Essi hanno durata triennale, ma i ricercatori titolari sono destinati a progredire nel ruolo dei professori associati ove abbiano conseguito la abilitazione scientifica nazionale e siano valutatati positivamente dall&#8217;Università  ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, in relazione alla attività  scientifica e didattica svolta.<br /> Come si diceva la norma prevede come obbligatoria per l&#8217;Ateneo alla scadenza del triennio la valutazione con correlativo diritto per il ricercatore ad esservi sottoposto (art. 24 co. 5).<br /> Tale valutazione è estesa per i ricercatori &#8220;vecchio tipo&#8221; che abbiano conseguito l&#8217;abilitazione scientifica dal comma 6 dell&#8217;art. 24, ma sino al 31 dicembre del 2019 a discrezione dell&#8217;Università .<br /> La descritta procedura di chiamata riservata, dunque, agli interni, giù  in servizio presso l&#8217;Università  che vi procede, è poi alternativa (art. 18), come ricordava l&#8217;Unical, a procedura aperta alla partecipazione degli &#8220;studiosi in possesso dell&#8217;abilitazione per il settore concorsuale&#8221;, anche se siano in servizio presso un&#8217;Università  diversa da quella che procede alla chiamata o anche se non prestino affatto servizio presso alcuna Università .<br /> A differenza della chiamata diretta con valutazione individuale, la procedura di chiamata pubblica si caratterizza per valutazione comparativa delle candidature.<br /> 2.3.1.  <em>La violazione dell&#8217;art. 3Â in termini di irragionevolezza estrinseca e disparità  d trattamento</em>.<br /> Rientra certamente nella legittima discrezionalità  del legislatore della riforma delle docenze universitarie la scelta di abolire la figura del ricercatore di cui al d.P.R. n. 382/1980 nella logica di evitare che docenti con la sicurezza del contratto a tempo indeterminato non siano più¹ incentivati ad elevare il livello di didattica e ricerca.<br /> Risulta, tuttavia priva di ragionevolezza cd. estrinseca e dunque incongrua rispetto al fine riscontrabile da elementi <em>ab externo</em>, la scelta di non consentire a coloro che hanno ottenuto il positivo giudizio di conferma da commissione nazionale (art. 31 co. 1 d.P.R. n. 382/1980) ed hanno conseguito l&#8217;abilitazione scientifica nazionale di essere sottoposti &#8221; di diritto&#8221; alla valutazione ai fini della chiamata dalla propria Università , al pari delle figure simili dei ricercatori di tipo b).<br /> Se la finalità  della legge è quella di selezionare i meritevoli, non comprensibile è la scelta di non dare <em>chance </em>acoloro che abbiano le &#8220;carte in regola&#8221;, salvo il possibile esito negativo della valutazione, finendo per sottoporli alla logica delle chiamate &#8220;di favore&#8221; che la riforma intende elidere.<br /> Dunque, rispetto ai colleghi RTD si crea per i ricercatori confermati con abilitazione scientifica nazionale una disciplina limitativa della chiamata diretta senza ragionevole giustificazione (v. per l&#8217;irragionevolezza nella creazione di discipline differenziate per situazioni analoghe o per diverse categorie, C. Cost. 24/1994, 76/1994, 285/1995 e più¹ di recente 286/2008; 27/2009; 77/2018; 166/2018 ed in particolare per la irragionevolezza della disciplina della ricostruzione della carriera dei ricercatori che abbiano prestato servizio per almeno 3 anni come tecnici laureati che diventino ricercatori, pur nella essenziale differenziazione tra le due categorie tecnici laureati e ricercatori C. Cost. n. 191/2008).<br /> Il ricorso ben evidenzia il paradosso per la selezione sul merito della possibilità  che un RTI con abilitazione di professore ordinario non abbia diritto ad essere sotto posto a valutazione per la chiamata diretta a fronte di un RTD che abbia la abilitazione da solo professore associato.<br /> Si badi che la irragionevolezza del trattamento degli RTI potrebbe diventare più¹ profonda ove la Corte di giustizia rispondesse al recente interpello del Tar Lazio sui ricercatori di tipo A affermando che la direttiva n. 1999/70/CE osta a che una normativa nazionale precluda per i ricercatori universitari assunti con contratto a tempo determinato di durata triennale, prorogabile per due anni, ai sensi dell&#8217;art. 24 comma III lettera a) della legge n. 240 del 2010, la successiva instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato (v. Tar Lazio, sez. III, ordinanza n. 4336/ 2018 pubblicata il 3 aprile 2019).<br /> La stabilizzazione di tali figure di ricercatori, i quali sono stati assunti senza prospettiva di sbocchi, li assimilerebbe di molto ai ricercatori confermati.<br /> Ritiene il Collegio non manifestamene infondata anche la violazione del principio di uguaglianza.<br /> E&#8217; nota la difficoltà  di dimostrare la sussistenza di identità  di situazioni che si additano implausibilmente trattate in maniera distinta (v. per tutte v. C. Cost. nn. 3/1957, 111/1981, 171/1982, 340/2004), situazione di identità  qui effettivamente riscontrabile.<br /> IlÂ <em>tertium comparationisÂ </em>nella specie è, come risulta dalla ricostruzione effettuata, il diritto alla valutazione della chiamata diretta prevista per i soli i ricercatori di tipo B, previsione rispetto a cui, dunque, raffrontarsi la ragionevolezza della differente previsione di valutazione &#8220;a discrezione&#8221; per i ricercatori a tempo indeterminato.<br /> L&#8217;omogeneità  delle situazioni trattate distintamente dal legislatore nella chiamata diretta si delinea nei tratti essenziali che disciplinano le due figure, in disparte le differenze eminentemente legate alla durata del rapporto.<br /> La disciplina di RTI e di RTD è, infatto, sovrapponibile in punto di reclutamento (pubblico concorso con valutazione di titoli e pubblicazioni, da discutere pubblicamente con la commissione art. 1 co. 7 d.l. n. 180/2008 per i primi ed art. 24 co. 2 lett. c) l. n. 240/2010 per i secondi), in punto di mansioni consistenti in ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti (v. art. 6 co. 4 l. n. 240/2010 per i primi ed art. 24 co. 1 l. n. 240/2010 per i secondi), in punto di impegno nei primi 3 anni con le 350 ore del tempo pieno (d.P.R. n. 382/1980 e l. n. 240/2010).<br /> Ne consegue che rispetto alla finalità  di selezione dei professori associati più¹ meritevoli provenienti dall&#8217;interno dell&#8217;Ateneo rimane irrazionale il diverso regime.<br /> 2.3.2.  <em>La violazione dell&#8217;art. 97 Cost.</em><br /> La delineata ipotesi di mancata assunzione del professore più¹ preparato pare a questo Tar contrastare anche con il canone di buon andamento di cui all&#8217;art. 97 Cost.<br /> La Corte Costituzionale, seppur in fattispecie diversa, giù  con la sentenza del 9/5/2013, n.83 ha affermato che seppur rientra nella discrezionalità  del legislatore l&#8217;obiettivo di favorire il ricambio generazionale nell&#8217;ambito dell&#8217;istruzione universitaria, il perseguimento di tale obiettivo deve essere bilanciato con l&#8217;esigenza, a sua volta riconducibile al buon andamento dell&#8217;amministrazione e perciù² nello schema del citato art. 97 Cost., di mantenere in servizio docenti in grado di dare un positivo contributo per la particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici settori ed in funzione dell&#8217;efficiente andamento dei servizi.<br /> Analogalmente pur nel rinnovo dello statuto della figura del ricercatore è contrario al principio di buona amministrazione ostacolare la progressione di ricercatori di esperienza sol perchè entrati nel vigore di pregressa disciplina.<br /> 3. In conclusione, ai sensi degli artt. 134 della Costituzione; 1 l.Cost. n. 1/1948; 23 l. n. 87/1953 il Tribunale dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24 co. 6 L. n. 240/2010 nella parte in cui prevede che la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato «può» essere utilizzata anzichè «è» utilizzata e nella parte in cui prevede il termine ultimo del 31 dicembre 2019.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale amministrativo della Calabria, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:<br /> 1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Costituzione, la questione di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 24 co. 6 L. n. 240/2010 nella parte in cui prevede che la procedura di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato «può» essere utilizzata anzichè «è» utilizzata e nella parte in cui prevede il termine ultimo del 31 dicembre 2019;<br /> 2) Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;<br /> 3) Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti in causa al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonchè comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.<br /> </div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2014 n.858</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-2-2014-n-858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-2-2014-n-858/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2014 n.858</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Est. Lomazzi E. M. Piccirilli (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur (Avv. Stato), n.c. Roberta Antonietta Alfano (Avv. F. Liguori e A. Maffettone) 1. Università – Concorso – Professore universitario – Abilitazione scientifica nazionale – Procedure di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-2-2014-n-858/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2014 n.858</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Est. Lomazzi<br /> E. M. Piccirilli (Avv. A. Clarizia) c/ Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Anvur (Avv. Stato), n.c. Roberta Antonietta Alfano (Avv. F. Liguori e A. Maffettone)</span></p>
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<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Università – Concorso – Professore universitario – Abilitazione scientifica nazionale – Procedure di valutazione – Termini – Proroga – Legittimità – Sussiste</p>
<p>2. Università – Concorso – Professore universitario – Abilitazione scientifica nazionale – Commissione – Predeterminazione di Criteri – Legittimità – Sussiste – Discrezionalità – Ragionevolezza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In relazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzione di professore universitario di prima e seconda fascia, sono legittimi i decreti di proroga dei termini di conclusione delle procedure di valutazione. </p>
<p>2. In relazione alla procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 12/D2 ex ius – diritto tributario, i criteri fissati dalle Commissioni esaminatrici non si pongono in contrasto con la disciplina di settore e appaiono espressione non irragionevole della discrezionalità di cui il medesimo Organo di valutazione dispone.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1444 del 2014, proposto da: </p>
<p>Eduardo Maria Piccirilli, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri Anvur &#8211; Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Roberta Antonietta Alfano, rappresentata e difesa dagli avv. Fiorenzo Liguori e Andrea Maffettone, con domicilio eletto presso Marco Trevisan in Roma, via Ludovisi, 35; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento,<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b></i>della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell&#8217;abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 12/D2 ex ius &#8211; diritto tributario.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Roberta Antonietta Alfano;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare sprovvisto dei necessari profili di fondatezza, atteso che, tra l’altro, i decreti di proroga dei termini di conclusione delle procedure di valutazione risultano avere fondamento normativo, che i criteri fissati dalle relative Commissioni non si pongono in contrasto con la disciplina di settore ed appaiono espressione non irragionevole della discrezionalità di cui il medesimo Organo di valutazione dispone, che inoltre il giudizio di inidoneità è stato assunto con adeguata motivazione ed in modo unanime da tutti i Commissari;<br />
<P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Respinge la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.<br />
L’ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Franco Bianchi, Presidente<br />
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore<br />
Achille Sinatra, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 21/02/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-21-2-2014-n-858/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 21/2/2014 n.858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/11/2011 n.858</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-11-2011-n-858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-11-2011-n-858/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-11-2011-n-858/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/11/2011 n.858</a></p>
<p>Va sospeso il diniego di apertura domenicale disposta da un Comune della Provincia di Brescia, che rientra nel Distretto commerciale del “Basso Serio” ed in particolare il Comune risulta essere sede di un impianto sciistico, con vocazione turistica confermata dall’inserimento dello stesso nell’elenco dei Comuni a vocazione turistica comunicato dalla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-11-2011-n-858/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/11/2011 n.858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-11-2011-n-858/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/11/2011 n.858</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il diniego di apertura domenicale disposta da un Comune della Provincia di Brescia, che rientra nel Distretto commerciale del “Basso Serio” ed in particolare il Comune risulta essere sede di un impianto sciistico, con vocazione turistica confermata dall’inserimento dello stesso nell’elenco dei Comuni a vocazione turistica comunicato dalla Regione Lombardia (decreto legge 98/2011); in ragione di ciò appaiono applicabili le eccezioni al principio della limitata apertura domenicale per le strutture di dimensioni superiori a 250 mq, di cui ai commi 9 e 13 dell’art. 103 della L.R. 6/10; va quindi accolta l’istanza cautelare, anche nell&#8217;ottica di escludere il configurarsi del grave danno in relazione alle future possibili chiusure domenicali prima della fine dell’anno. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00858/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01344/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1344 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Rialto S.r.l.</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Errico Serra e Ettore Ribolzi, con domicilio eletto presso Errico Serra in Brescia, via Cipro, 44;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Albino</b>, non costituito in giudizio; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del diniego di apertura domenicale di cui alla nota 22 settembre 2011;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguente, ivi compresa la nota di conferma del 4 ottobre 2011;	</p>
<p>e per la condanna<br />	<br />
al risarcimento dei conseguenti danni patiti.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato:<br />	<br />
&#8211; che dalla scarna documentazione disponibile, anche in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune, pare potersi desumere che il Comune di Albino rientra nel Distretto commerciale del “Basso Serio”; <br />	<br />
&#8211; che lo stesso Comune risulta essere sede di un impianto sciistico e la vocazione turistica dello stesso appare confermata dall’inserimento dello stesso nell’elenco dei Comuni a vocazione turistica comunicato dalla Regione Lombardia, a dimostrazione dell	</p>
<p>Dato atto che in ragione di ciò appaiono applicabili le eccezioni al principio della limitata apertura domenicale per le strutture di dimensioni superiori a 250 mq, di cui ai commi 9 e 13 dell’art. 103 della L.R. 6/10;<br />	<br />
Ravvisata, quindi, la sussistenza di sufficienti elementi di fondatezza da determinare l’accoglimento dell’istanza cautelare, anche in un’ottica di escludere il configurarsi del grave danno rappresentato da parte ricorrente in relazione alle future possibili chiusure domenicali prima della fine dell’anno;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza incidentale di sospensione formulata in via incidentale nel ricorso in epigrafe indicato e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’applicazione del provvedimento censurato;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 24 ottobre 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Calderoni, Presidente<br />	<br />
Stefano Tenca, Consigliere<br />	<br />
Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/11/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-brescia-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-16-11-2011-n-858/">T.A.R. Lombardia &#8211; Brescia &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 16/11/2011 n.858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2008 n.858</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-26-6-2008-n-858/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-26-6-2008-n-858/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-26-6-2008-n-858/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2008 n.858</a></p>
<p>A. Catoni &#8211; Presidente, P. Passoni &#8211; EstensoreW. P. (avv.ti C. Ricci ed A. Piccinini) c/ il Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Dist. St.) e nei confronti del Prefetto di Teramo decisione di rigetto del ricorso gerarchico e notifica dell&#8217;impugnativa in sede giurisdizionale Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso gerarchico – Decisione di rigetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-26-6-2008-n-858/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2008 n.858</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-26-6-2008-n-858/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2008 n.858</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni &#8211; Presidente, P. Passoni &#8211; Estensore<br />W. P. (avv.ti C. Ricci ed A. Piccinini) c/ il Ministero dell&#8217;Interno (Avv. Dist. St.) e nei confronti del Prefetto di Teramo</span></p>
<hr />
<p>decisione di rigetto del ricorso gerarchico e notifica dell&#8217;impugnativa in sede giurisdizionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa &#8211; Ricorso gerarchico – Decisione di rigetto &#8211; Impugnativa in s.g. della decisione di rigetto e del provvedimento originario – Autorità che ha emanato il provvedimento originario – E’ qualificabile come autorità emanante – Mancata notifica del ricorso gerarchico &#8211; Inammissibilità del ricorso in s.g..</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Poiché l’impugnativa giurisdizionale deve confutare, sia i contenuti dell’atto originario, sia quelli afferenti alla decisione di rigetto che ha respinto il gravame gerarchico, con un onere processuale esteso ad avversare i due distinti provvedimenti in questione, ai fini dell’intimazione in giudizio, le due amministrazioni procedenti assumono entrambe la qualità di autorità emananti, in difformità sia dalla tesi dell’accessione (secondo cui occorrerebbe chiamare in causa la sola PA che ha emanato l’atto originario), sia dalla tesi dell’assorbimento (secondo cui l’autorità emanante sarebbe solo quella gerarchica, mentre l’autorità di primo grado assumerebbe la veste di controinteressata). Ne discende che, nel caso di decisione gerarchica di rigetto, l’impugnativa deve essere sempre e comunque diretta in qualità di autorità emananti, sia alla PA che ha respinto il ricorso amministrativo, sia all’amministrazione titolare dell’atto non definitivo (senza così poter mai ricorrere all’integrazione del contraddittorio, anche se in presenza di almeno un controinteressato intimato), pena altrimenti l’inammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">decisione di rigetto del ricorso gerarchico e notifica dell&#8217;impugnativa in sede giurisdizionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>       REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 330 del 2007, proposto da:<br />
<b>W. P.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Ricci, con domicilio eletto presso Alessandro Avv. Piccinini in L&#8217;Aquila, c.so Federico II N. 36;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino;<br />
nei confronti di</p>
<p><b>PREFETTO DI TERAMO</b>;</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
del provvedimento del Prefetto di Teramo del 27.04.2007 n. 7558.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28/05/2008 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Premette il sig. Perrotta, odierno ricorrente:<br />
&#8211; che con provvedimento del comune di Silvi in data 2.11.06 veniva respinta la sua domanda di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente nello stesso comune, per i seguenti motivi “dimora abitualmente nel comune di Avezzano, giusta comunicazione- di aver egli conseguentemente proposto ricorso amministrativo alla Prefettura di Teramo avverso tale atto negativo, ricorso deciso tuttavia negativamente dalla predetta autorità prefettizia con decreto del 27 aprile 07, nel quale si è rilevato “…che ilCiò premesso, l’interessato con il presente gravame (notificato alla sola Prefettura di Teramo) impugna la predetta decisione gerarchica, lamentando che ingiustamente gli sarebbe stata negata l’iscrizione all’anagrafe di Silvi, nonostante avesse rappresentato (prima all’ente civico e poi alla Prefettura) di aver acquistato un appartamento a Silvi Marina con l’evidente intento di ivi stabilirsi definitivamente in vista della prossima separazione coniugale, mentre le sue presenze nella casa coniugale di Avezzano sarebbero dovute all’esigenza di vedere il proprio figliolo di 9 anni. Il diniego della residenza si baserebbe pertanto su astratte presunzioni, e per tali ragioni ne viene chiesto l’annullamento. <br />
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello Stato di L’Aquila, che ha depositato un rapporto sui fatti di causa.<br />
Alla pubblica udienza del 28.5.08 la causa è stata riservata a sentenza.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile per mancata notifica al Comune di Silvi.<br />
Secondo un autorevole orientamento giurisprudenziale, la decisione sul ricorso gerarchico di rigetto si correla al provvedimento impugnato, nei confronti del quale la decisione medesima si configura come un atto confermativo, cioè non come rinnovazione del provvedimento originario, ma come accertamento della sua validità, sia sul piano della legittimità che del merito (c.d. tesi dell’accessione). Di conseguenza, la decisione gerarchica sarebbe priva di autonoma lesività perché renderebbe (solo) definitiva la lesione originaria, non immutando quindi l’oggetto del giudizio e non determinando nemmeno l’onere di una sua ulteriore impugnazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 settembre 1996, n. 1010; Sez. II, 19 febbraio 2003, n. 736; TAR Lazio, Latina, 5 aprile 2004, n. 150 e TAR Toscana, Firenze, Sez. I, 14 ottobre 2003, n. 5337).<br />
Seguendo tale impostazione dunque, l’unica notificazione necessaria sarebbe addirittura proprio quella presso l’autorità che ha emanato l’atto di primo grado, poi vanamente impugnato (recte, meramente confermato) nella sede gerarchica.<br />
Secondo altra tesi (c.d. dell’assorbimento), la decisione gerarchica assorbirebbe invece il provvedimento originario, che, pertanto, non dovrebbe essere necessariamente impugnato; ciò non di meno, l’Amministrazione titolare del provvedimento gravato non perderebbe la veste di parte necessaria del giudizio, almeno in tutti i casi di ricorso gerarchico improprio, in cui fra l’autorità che ha emesso l’atto originario e l’autorità che ha deciso il ricorso gerarchico non esiste rapporto di gerarchia, come per l’appunto avviene nella relazione giuridica fra Comune e Prefettura della Provincia in cui insiste l’ente civico. <br />
Ed infatti, nei ricorsi gerarchici impropri l’autorità che ha adottato il provvedimento originario dovrebbe ritenersi parte controinteressata, essendo portatrice di un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento originario: nel caso di specie, invero, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale e conseguente annullamento della decisione gerarchica che ha confermato la validità del provvedimento originario, il Comune di Silvi sarebbe tenuto ad iscrivere il ricorrente nelle proprie liste di anagrafe, pur avendo ritenuto non sussisterne i presupposti (sul punto cfr. TGA –BZ- n. 433 del 6.12.2006).<br />
Ne consegue che anche accedendo alla esposta teoria dell’assorbimento, il ricorso giurisdizionale avrebbe dovuto essere notificato al predetto Comune di Silvi quale soggetto controinteressato.<br />
Solo per completezza, nel ribadire l’inammissibilità del ricorso per mancata intimazione in giudizio della procedente amministrazione di primo grado, puntualizza il collegio di non aderire integralmente ad entrambe le tesi delineate poiché, nel caso di decisione gerarchica di rigetto, il provvedimento giustiziale non si limita a rendere definitiva la misura amministrativa impugnata (come invece postulato dalla tesi dell’accessione), e neanche finisce per sostituire quest’ultima, come attraverso un opposto punto di vista propugna la tesi dell’assorbimento.<br />
In realtà sia l’atto di primo livello che la decisione gerarchica ad effetto confermativo concorrono a realizzare la fattispecie provvedimentale attraverso una duplice e progressiva realtà ontologica, allo stesso modo di un atto complesso (sulla cui necessità di separate intimazioni, cfr. l’ampia ricostruzione operata da Cons. Stato VI sez. n. 3423 del 7.6.06). Ne è riprova il fatto che nel ricorso giurisdizionale l’interessato è vincolato ai motivi (di legittimità) proposti nella sede gerarchica sull’atto originario, e nello stesso tempo devono essere specificamente censurati gli eventuali vizi della decisione ostile: infatti, la mera riproposizione delle doglianze formulate con il ricorso amministrativo senza la confutazione del ragionamento decisorio dell’autorità gerarchica (propria od impropria che sia) determinerebbe l’inammissibilità del gravame giurisdizionale per carenza di interesse, come nel caso in cui un atto ostile che si basi su più distinti ed autonomi ordini di ragioni venga poi censurato solo per alcuni profili.<br />
In buona sostanza, l’impugnativa giurisdizionale dovrà confutare sia i contenuti dell’atto originario sia quelli afferenti alla decisione di rigetto che ha respinto il gravame gerarchico, con un onere processuale pertanto esteso ad avversare i due distinti provvedimenti in questione.<br />
Ne deriva che ai fini della intimazione in giudizio, le due amministrazioni procedenti assumono entrambe la qualità di autorità emananti, in difformità sia dalla tesi dell’accessione (secondo cui occorrerebbe chiamare in causa la sola PA che ha emanato l’atto originario), sia dalla tesi dell’assorbimento (secondo cui l’autorità emanante sarebbe solo quella gerarchica, mentre l’autorità di primo grado assumerebbe la veste di controinteressata).<br />
Pertanto –e queste sono le conclusioni condivise dal collegio nella soggetta materia- nel caso di decisione gerarchica di rigetto, l’impugnativa deve essere sempre e comunque diretta in qualità di autorità emananti, sia alla PA che ha respinto il ricorso amministrativo, sia all’amministrazione titolare dell’atto non definitivo (senza così poter mai ricorrere all’integrazione del contraddittorio, anche se in presenza di almeno un controinteressato intimato).<br />
Torna comunque a ripetersi che nel caso di specie il gravame in epigrafe resterebbe pacificamente inammissibile anche accedendo alle esposte tesi:<br />
-dell’accessione, perché mancherebbe proprio la notifica al comune di Silvi, considerato l’unico soggetto pubblico da intimare; <br />
-dell’assorbimento, poiché l’ente civico sarebbe controinteressato e mancherebbe nella specie una notifica ad almeno un altro litisconsorte, con conseguente impossibilità di integrare il contraddittorio ex art. 21 legge 1034/1971.<br />
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, per mancata notifica al comune di Silvi.<br />
Sussistono ragioni per compensare integralmente le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 28/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Antonio Catoni, Presidente<br />
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/06/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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