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	<title>8564 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8564 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2016 n.8564</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-7-2016-n-8564/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-7-2016-n-8564/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2016 n.8564</a></p>
<p>Pres. Stanizzi, Est. Mangia Sulla legittimità del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sulla compatibilità ambientale relativa ai permessi di prospezione inerenti alle coste delle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-7-2016-n-8564/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2016 n.8564</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-26-7-2016-n-8564/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 26/7/2016 n.8564</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Stanizzi, Est. Mangia</span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del decreto del Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sulla compatibilità ambientale relativa ai permessi di prospezione inerenti alle coste delle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Permesso &#8211; Prospezione- Compatibilità ambientale- VIA- VAS.</p>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sulla legittimità del decreto del MATTM emesso in seguito al giudizio positivo di compatibilità ambientale e rilasciato in esito ad una adeguata istruttoria, atta a rivelare la compiuta valutazione degli effetti cumulativi sull&#8217;ambiente dei permessi di prospezione. Si ritiene sia stato rispettato l’interesse pubblico della massima minimizzazione di qualsiasi rischio a danno della fauna marina e, più in generale, del bene ambiente.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N. 08564/2016 REG.PROV.COLL.<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N. 10066/2015 REG.RIC.<br />
&nbsp;</p>
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;&nbsp; <strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />	<br />
			<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio</strong><br />	<br />
			<strong>(Sezione Seconda Bis)</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha pronunciato la presente</strong><br />	<br />
			<strong>SENTENZA</strong><br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 10066 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Provincia di Teramo, Comune di Alba Adriatica, Comune di Cupra Marittima, Comune di Giulianova, Comune di Martinsicuro, Comune di Pedaso, Comune di Pineto, Comune di Roseto degli Abruzzi, Comune di Silvi e Comune di Tortoreto, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Paolo Colasante, con domicilio eletto presso Paolo Colasante in Roma, via Oderisi da Gubbio n.78;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t.;<br />	<br />
			Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in persona del Ministro p.t.;<br />	<br />
			Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t.;<br />	<br />
			Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;<br />	<br />
			rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
			Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto Ambientale VIA e VAS, in persona del legale rappresentante p.t.;<br />	<br />
			<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />	<br />
			Spectrum Geo Ltd, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Andrea Trotta, con domicilio eletto presso Andrea Trotta in Roma, piazza della Libertà n. 10;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br />	<br />
			<em>previa sospensione,</em><br />	<br />
			del decreto del Ministro dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, n. 103 del 03.06.15, recante “la compatibilità ambientale relativa al Programma dei lavori collegato al progetto: permessi di prospezione d 1 B.P-.SP e d 1 F.P-.SP situati nel mare Adriatico prospiciente le coste delle regioni Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia”, presentato dalla società controinteressata, pubblicato per estratto nella G.U. n. 79 dell’11 luglio 2015;<br />	<br />
			degli altri atti indicati e specificati nella narrativa del presente atto;<br />	<br />
			di ogni altro atto presupposto, inerente e consequenziale;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Abruzzo, Regione Molise e Spectrum Geo Ltd;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 maggio 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO<br />	<br />
			Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 4 agosto 2015 e depositato il successivo 7 agosto 2015, i ricorrenti impugnano il decreto di “compatibilità ambientale” rilasciato dal Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 3 giugno 2015 in relazione ad un “Programma di lavori” collegato al progetto “Permessi di prospezione d 1 B.P –.SP e d 1 F.P-.SP”, situato nel mare Adriatico, presentato dalla Spectrum Geo Ltd, coinvolgente un’estensione complessiva di aree pari a 30.810 Kmq, ed i relativi atti presupposti, chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
			A tali fini i ricorrenti deducono i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
			A) SUL DIVIETO DI PROSPEZIONE, DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI ENTRO LE 12 MIGLIA MARINE DALLE LINEE DI COSTA (ED ENTRO LE 5 MIGLIA MARINE DALLE LINEE DI BASE DELLE ACQUE TERRITORIALI SECONDO LA PREVIGENTE NORMATIVA). Atteso che si tratta di una VIA rilasciata in esito a istanze di “permesso di prospezione” presentate il 26 gennaio 2011, inerenti a “decine di vertici” da posizionare in mare a distanza dalla linea di costa pari anche a circa 4 miglia marine, è da rilevare la piena violazione del divieto di “svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine dalle zone marine e costiere” contemplato all’art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2010, che ha integralmente sostituito la precedente formulazione dell’art. 17, comma 6, del codice dell&#8217;ambiente per l’impossibilità, tra l’altro, di ritenere applicabile la deroga di cui all’art. 5, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012.<br />	<br />
			B) SUL MANCATO COINVOLGIMENTO DEGLI ENTI LOCALI PROSPICIENTI NEL PROCEDIMENTO VIA. Per l’ipotesi in cui si volesse considerare applicabile la deroga di cui sopra, “il Ministero dell&#8217; Ambiente &nbsp;avrebbe dovuto richiedere agli enti locali posti in un raggio di dodici miglia marine un parere in merito al giudizio di compatibilità ambientale”, in linea con il disposto della legge, anche di quella previgente di cui al d.lgs. n. 128 del 2010, ma ciò non è avvenuto. Al riguardo, è da precisare, poi, che il coinvolgimento delle Regioni dovrebbe riguardare non solamente le attività incluse nel territorio ma anche la piattaforma continentale, come già, peraltro, riconosciuto dalla giurisprudenza, con estensione di quanto da quest’ultima statuito “a tutti gli enti locali”.<br />	<br />
			C) SUL SUPERAMENTO DELL’ESTENSIONE MASSIMA DELL’AREA INTERESSATA PREVISTO DALL’ART. 6, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 9 DEL 1991, chiaramente riscontrabile ove si consideri che l’area interessata dal decreto “occupa ben il 22%” circa del Mare Adriatico e, dunque, una superficie ampiamente superiore a quella legislativamente consentita (pari a 750 chilometri quadrati), a cui va riconnessa, tra l’altro, l’assoluta irragionevolezza del giudizio reso.<br />	<br />
			D) SUL MANCATO ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI VAS. Appare chiaro “che un procedimento di valutazione ambientale che si riferisce al 22% del mare Adriatico non possa non presupporre uno studio delle interazioni sussistenti fra possibili interventi consentiti”, con conseguente naturale collocazione in una procedura di VAS, ma ciò “nel caso di specie non è stato fatto”.<br />	<br />
			Con atto depositato in data 8 settembre 2015 si sono costituiti il Ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Abruzzo e la Regione Molise.<br />	<br />
			In data 10 settembre 2015 i ricorrenti hanno prodotto una relazione tecnica, redatta da un ingegnere, a supporto delle illegittimità denunciate (in particolare, a riprova della presenza di vertici entro la fascia delle dodici miglia).<br />	<br />
			Con atto depositato in data 11 settembre 2015 si è costituita la società controinteressata, la quale, in medesima data, ha anche prodotto documenti ed una memoria difensiva con cui ha sostenuto la piena legittimità del decreto impugnato sulla base dei seguenti rilievi: &#8211; il decreto di cui si discute attiene al successivo eventuale rilascio di un “permesso di prospezione”, il quale trova la sua disciplina nell’art. 3 della legge n. 9 del 1991 e, pertanto, esula dall’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006; &#8211; in ogni caso, le asserzioni dei ricorrenti sono erronee poiché considerano esclusivamente i confini amministrativi delle “istanze” e non l’area coperta dalle attività, la quale risulta del tutto esterna “al limite delle 12 miglia marine” sulla base dei documenti prodotti e anche di quanto prescritto alla lett. A.3lett. d) del Decreto; &#8211; la predetta ha inviato a tutti gli enti locali, con una lettera già in data 16 novembre 2011, “comunicazione di avvio del procedimento di via”, mostrando piena disponibilità a mettere a disposizione la documentazione ad esso relativa.<br />	<br />
			Con atto depositato il successivo 21 novembre 2015 la Regione Abruzzo si è nuovamente costituita mediante l’Avvocatura Regionale, adducendo – nel contempo – autonomi motivi di diritto per denunciare l’illegittimità del provvedimento impugnato, solo parzialmente sovrapponibili a quelli formulati dai ricorrenti (in quanto essenzialmente riproduttivi dei motivi di diritto riportati nel ricorso dalla predetta proposto).<br />	<br />
			A seguito del deposito di documenti in data 7 marzo 2016, il successivo 9 aprile 2016 il Ministero dell&#8217;Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo hanno prodotto una memoria, connotata – in sintesi – dal seguente contenuto: &#8211; il decreto impugnato è stato adottato in vigenza dell’art. 38, comma 1, del d.l. n. 133 del 2015, convertito nella legge n. 164 del 2015, il quale statuisce che le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi di cui si discute “rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità”; &#8211; premesso che la normativa italiana è più restrittiva di quella comunitaria (la quale prevede la VIA solo per l’attività di “estrazione”), il perimetro interessato dalla ricerca de qua è posto a ben oltre 20 miglia dalla costa e, dunque, “non interferisce con le aree di interdizione così come individuate dall’art. 6, comma 17, del D.Lgs.” n. 152 del 2006; &#8211; è da aggiungere, poi, che l’attività di prospezione non influenza la “vocazione dei territori interessati” poiché riferito alla “sola fase di ricerca”, mentre la successiva fase di coltivazione degli idrocarburi, ove reperiti, “comporterà un nuovo procedimento autorizzatorio, comprensivo di una nuova procedura di” VIA; &#8211; tale attività ha carattere temporaneo (circa un mese e mezzo nel periodo invernale) e non comporta la realizzazione di opere permanenti; &#8211; più in particolare, l’attività in esame viene effettuata mediante dispositivi detti “airguns” (cannoni ad aria), i quali producono bolle d’aria che si propagano nell’acqua, con suoni di fortissima intensità e bassissima frequenza diretti essenzialmente verso il fondale; &#8211; in definitiva, le prospezioni geofisiche costituiscono attività comportanti esclusivamente &#8220;inquinamento&nbsp;acustico” ma non sono oggettivamente comprovate le ricadute sulla fauna marina – come, peraltro, accertato dall’ISPRA &#8211; e, in ogni caso, sono previste “misure di mitigazione” e prevenzione degli impatti sulla “cetofauna”, le quali risultano essere state opportunamente vagliate in sede di rilascio del decreto impugnato, escludendo, tra l’altro, “impatti cumulativi” (atteso che, nel quadro prescrittivo del parere, viene vietata la contemporaneità con ulteriori indagini sismiche in ambienti geografici dove la distanza fra le imbarcazioni sia inferiore a 55 miglia marine, in modo da garantire un’adeguata via di fuga ai mammiferi marini, e, ancora, è imposto il divieto di contemporanea esecuzione di indagini sismiche 2D e 3D se non “siano trascorsi almeno 12 mesi dalla prima campagna”); &#8211; il richiamo alla sentenza del TAR Puglia, riportato nel ricorso, è inconferente poiché la stessa è antecedente alla qualificazione di tali attività come di “interesse strategico”, con connessa necessità di contemperare la tutela dell&#8217;ambiente&nbsp;con l’interesse nazionale all’approvvigionamento energetico.<br />	<br />
			In date 31 marzo 2016 e 6 aprile 2016 i ricorrenti hanno prodotto documenti e una memoria, con la quale – pur dando atto dell’avvenuta riperimetrazione delle aree oggetto delle istanze di permesso di prospezione da parte del MISE “riportandone i confini ….. al di fuori della fascia di tutela delle 12 miglia marine”, per effetto della novella legislativa di cui all’art. 1, comma 239, della legge n. 208 del 2015 – hanno manifestato la persistenza del proprio interesse alla definizione del gravame, atteso che nessuna modifica è stata apportata al decreto impugnato, e ribadito le censure formulate, sostenendo – in aggiunta o, meglio, in risposta ai rilievi della controinteressata &#8211; la sostanziale identità tra l’attività di prospezione e quella di ricerca.<br />	<br />
			A seguito della produzione di ulteriori scritti difensivi ad opera delle parti in causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica dell’8 maggio 2016.<br />	<br />
			DIRITTO<br />	<br />
			1. Il Collegio ritiene di poter soprassedere in ordine a eventuali profili di inammissibilità e/o improcedibilità dell’impugnativa proposta, riconducibili essenzialmente all’effettiva sussistenza di un interesse dei ricorrenti all’annullamento del decreto n. 103 del 2015 e all’intervenuta riperimetrazione dell’area da parte del MISE (cfr. all. M, prodotto in data 31 marzo 2016), così come, tra l’altro, prospettato dalle parti resistenti, atteso che il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.<br />	<br />
			2. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti lamentano l’illegittimità del citato decreto n. 103 del 2015, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sulla base – in sintesi – dei seguenti rilievi:<br />	<br />
			&#8211; numerosi “vertici” interessati dall’istanza presentata dalla controinteressata, relativa al Programma dei Lavori collegato al progetto “Permessi di prospezione d 1 B.P-.SP e d 1 F.P-.SP situati nel mare Adriatico prospiciente le coste delle regioni Emil<br />
			&#8211; non sono stati coinvolti gli enti locali;<br />	<br />
			&#8211; l’area interessata dal progetto supera quella massima prevista dall’art. 6, comma 2, della legge n. 9 del 1991 (pari a 750 chilometri quadrati);<br />	<br />
			&#8211; tenuto conto dell’ampia portata del “Programma di lavori”, sarebbe stato necessario fare ricorso alla VAS e non alla VIA.<br />	<br />
			Tali censure sono infondate per le ragioni di seguito indicate.<br />	<br />
			2.1. Per quanto riguarda la denuncia del mancato rispetto della fascia delle 12 miglia marine di cui all’art. 6, comma 17, del d.lgs. n. 152 del 2006, il Collegio ritiene sufficiente prendere atto che – a parte la disamina dei contenuti delle istanze presentate dalla Spectrum Geo Ltd., prodotte agli atti, da cui sembra, in ogni caso, emergere che i confini dell’area interessata dall’attività di “indagine” sono tutti esterni a tale limite &#8211; il decreto n. 103 di cui si discute risulta essere rilasciato con l’imposizione di precise prescrizioni, tra cui espressamente figura – come, del resto, posto in evidenza dalla società controinteressata – l’obbligo di presentare un nuovo tracciato delle linee sismiche che, tra l’altro, “preveda una fascia di rispetto di 12 miglia nautiche dal perimetro esterno di tutte le Aree Marine e Costiere a qualsiasi titolo protette, nonché, in relazione alla data del rilascio del titolo abilitativo, ai sensi del vigente art. 6, comma 17” in precedenza indicato.<br />	<br />
			Ciò detto, non sussistono valide ragioni che possano indurre ad affermare che il giudizio positivo di compatibilità ambientale oggetto di gravame sia stato reso in relazione ad attività localizzate nella fascia “delle 12 miglia dalle linee di costa” e, quindi, a riconoscere la violazione della prescrizione in argomento.<br />	<br />
			In aggiunta, preme precisare che:<br />	<br />
			&#8211; non esistono dubbi in ordine alla circostanza che il giudizio positivo di VIA costituisce un mero “sub procedimento”, ossia una semplice fase del complesso iter, fissato a livello normativo, per il rilascio dei cc.dd. “permessi di prospezione”, a cui, p<br />
			&#8211; ciò trova, del resto, conferma anche nelle comunicazioni del 29 gennaio 2016, afferenti la riperimetrazione dell’area dell’istanza di permesso di “prospezione” della controinteressata, riportate nell’estratto BUIG gennaio 2016 (pubblicato il 4 febbraio<br />
			Tanto è sufficiente per affermare che la censura in trattazione non è meritevole di condivisione.<br />	<br />
			In ogni caso, appare opportuno rilevare &#8211; per spirito di completezza ma anche in ossequio ad esigenze di precisione giuridica – l’impossibilità di convenire con i ricorrenti circa la “mancanza di una sostanziale diversità” tra l’attività di “prospezione” e l’attività di “ricerca” (cfr. memoria depositata in data 6 aprile 2016, pag. 10).<br />	<br />
			Come posto in evidenza, del resto, proprio dai ricorrenti, le attività di cui si discute consistono – secondo l’art. 2 del D.M. 25 marzo 2015 – rispettivamente in:<br />	<br />
			&#8211; “attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche e del sottosuolo marino” (lett.b);<br />	<br />
			&#8211; “insieme di operazioni volte all’accertamento dell’esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendente le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccanich<br />
			e, quindi, risulta evidente che l’attività di ricerca è connotata da ricadute sul territorio chiaramente più gravose ed invasive di quella di mera prospezione, le quali – in quanto tali – ben si prestano a giustificare un differente regime normativo, così come delineato – del resto – dal legislatore italiano.<br />	<br />
			2.2. La ricorrente denuncia, poi, il mancato coinvolgimento degli “enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine”, così come imposto anche dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012 (leggasi, art. 35 del medesimo d.l.), convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134.<br />	<br />
			Premesso che – come in precedenza riportato – la società controinteressata pone in discussione la stessa applicabilità di tale prescrizione al caso in esame, tenuto conto che – in essa – figura l’espresso riferimento alle attività di cui “agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9” (e non anche all’art. 3 della medesima legge, di disciplina dell’attività di prospezione), risulta doveroso convenire con la predetta in ordine all’idoneità della comunicazione dalla stessa effettuata in data 16 ottobre 2011, di cui è prodotta copia agli atti (cfr. all. n. 5 depositato dalla Spectrum in data 11 settembre 2015), a soddisfare la finalità perseguita dal legislatore mediante l’art. 35 in esame, atteso che una comunicazione di tal genere si profila indiscutibilmente idonea a rendere edotti, tra gli altri, gli enti locali dell’avvio del procedimento diretto a conseguire il giudizio sulla compatibilità ambientale e, quindi, a porre gli stessi enti nella piena condizione di offrire il proprio apporto e il proprio contributo ai fini del decidere.<br />	<br />
			Del resto, non va dimenticato che l’eventuale violazione di norme che regolamentano la partecipazione al procedimento conduce – in definitiva – a configurare vizi di “procedura”, soggetti &#8211; in quanto tali – al disposto di cui all’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, ossia vizi inidonei a determinare l’annullamento del provvedimento ove sia “palese” che il contenuto dispositivo “non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” o “qualora l’amministrazione dimostri”, come nel caso in esame, “che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.<br />	<br />
			2.3. Per quanto attiene alla censura inerente la violazione dell’art. 6, comma 2, della legge n. 9 del 1992, per mancato rispetto del limiti di 750 chilometri quadrati da quest’ultimo imposto all’estensione dell’area, appare, poi, doveroso riconoscere l’estraneità del disposto della normativa di cui si discute all’ipotesi in trattazione, tenuto conto che quest’ultima non riguarda il rilascio di un “permesso di ricerca“.<br />	<br />
			2.4. In ultimo, i ricorrenti denunciano l’omessa sottoposizione del progetto alla procedura di VAS.<br />	<br />
			Anche tale censura è infondata.<br />	<br />
			Come coerentemente posto in evidenza dalla difesa erariale, lo Stato italiano – in sede di regolamentazione della materia &#8211; risulta aver assunto un orientamento particolarmente “precauzionale”, prescrivendo la sottoposizione alla procedura di VIA anche per le attività di mera “prospezione”, connotate da una durata intrinsecamente temporanea e dalla totale assenza di interventi sull’area di carattere permanente.<br />	<br />
			Ciò detto, appare doveroso escludere che, in base alla disciplina che regolamenta la materia, sia configurabile – in relazione al progetto della controinteressata – l’obbligo dell’acquisizione della VAS, tanto più ove si consideri non solo che quest’ultima presuppone l’esistenza di una pianificazione territoriale ma anche dalla qualificazione dell’attività di “prospezione” come di “interesse strategico”.<br />	<br />
			In aggiunta, non può essere poi sottaciuto che la formulazione del decreto impugnato ma anche quanto rappresentato dalle Amministrazioni resistenti nel corso del giudizio ben valgono – in effetti – a dimostrare che il giudizio positivo di compatibilità ambientale è stato rilasciato in esito ad una adeguata istruttoria, atta a rivelare non solo una compiuta valutazione dei cc.dd. “effetti cumulativi” ma anche ad assoggettare l’attività di cui si discute a misure di mitigazione ed a continui controlli, nell’interesse pubblico della massima minimizzazione di qualsiasi rischio a danno della fauna marina e, più in generale, dell&#8217;ambiente.<br />	<br />
			3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.<br />	<br />
			Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10066/2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
			Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2016 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
			Elena Stanizzi, Presidente<br />	<br />
			Antonella Mangia, Consigliere, Estensore<br />	<br />
			Valentina Santina Mameli, Primo Referendario				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<p>			DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 26/07/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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