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	<title>8551 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8551 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 17/7/2017 n.8551</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-17-7-2017-n-8551/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-17-7-2017-n-8551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 17/7/2017 n.8551</a></p>
<p>Pres. De Michele G., Est. Blanda V. Sull’annullamento della determinazione dirigenziale in materia di delocalizzazione di impianti di recupero inerti. Impianto &#8211; Recupero &#8211; Inerti &#8211; Delocalizzazione- Autorizzazione. Sull’annullamento della determinazione dirigenziale per la delocalizzazione di impianti di recupero inerti occorre: verificare la destinazione urbanistica dell’area sulla quale si intende</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-17-7-2017-n-8551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 17/7/2017 n.8551</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-17-7-2017-n-8551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 17/7/2017 n.8551</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Michele G., Est. Blanda V.</span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento della determinazione dirigenziale in materia di delocalizzazione di impianti di recupero inerti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impianto &#8211; Recupero &#8211; Inerti &#8211; Delocalizzazione- Autorizzazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sull’annullamento della determinazione dirigenziale per la delocalizzazione di impianti di recupero inerti occorre: verificare la destinazione urbanistica dell’area sulla quale si intende delocalizzare l’impianto di recupero di materiali inerti, indicando i vincoli urbanistici eventualmente presenti; individuare l’esatta distanza tra l’area individuata ai fini dello spostamento dell’impianto rispetto al sito sul quale si trova l’impianto in questione, nonché l’indicazione dello stato del procedimento ai fini dello trasferimento del medesimo impianto di recupero.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:634px;">	<br />
			<strong>Rifiuti</strong><br />	<br />
			Tar Lazio, Roma, Sez. III, ordinanza n. 8551 del 17 luglio 2017, Pres. De Michele G., Est. Blanda V.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Sull’annullamento della determinazione dirigenziale in materia di delocalizzazione di impianti di recupero inerti.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Il Tar pronuncia ordinanza su ricorso proposto contro la Provincia di Roma per limitare la durata del rinnovo alla conclusione del procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per la delocalizzazione dell&#8217;impianto di recupero inerti e di compostaggio nei tempi e con le modalità stabilite dal D. Lgs 152/06; per concedere, ove il provvedimento si concluda con il rilascio di una autorizzazione unica, ulteriori sei mesi di tempo per permettere la delocalizzazione dello stabilimento. La Provincia di Roma non avrebbe considerato che l&#8217;impianto in questione, poiché comporta emissioni in atmosfera, avrebbe natura industriale e, quindi, non potrebbe essere ubicato in zona classificata come agricola. In ogni caso, si sarebbe agito, privi di ogni autorizzazione, per cui non si sarebbe potuto concedere alcun rinnovo, in quanto sarebbe stato necessario ottenere la nuova autorizzazione integrata prevista dal d.P.R. n. 59/2013. ( A.F.)<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Impianto &#8211; Recupero &#8211; Inerti &#8211; Delocalizzazione- Autorizzazione.<br />	<br />
			Sull’annullamento della determinazione dirigenziale per la delocalizzazione di impianti di recupero inerti occorre: verificare la destinazione urbanistica dell’area sulla quale si intende delocalizzare l’impianto di recupero di materiali inerti, indicando i vincoli urbanistici eventualmente presenti; individuare l’esatta distanza tra l’area individuata ai fini dello spostamento dell’impianto rispetto al sito sul quale si trova l’impianto in questione, nonché l’indicazione dello stato del procedimento ai fini dello trasferimento del medesimo impianto di recupero.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Pubblicato il 17/07/2017<br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N. 08551/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>N. 02825/2014 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong><img decoding="async" alt="logo" height="65" src="file:////Users/celeste/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/msoclip1/01/clip_image002.png" width="57" /></strong><br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Tribunale Amministrativo Regionale per il&nbsp;Lazio</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Sezione Terza)</strong><br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ORDINANZA</strong><br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 2825 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Comune di Ladispoli, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Pasquale Di Rienzo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, 11;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>contro</em></strong><br />	<br />
			Provincia di Roma, Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>protempore</em>, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giovanna De Maio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via IV Novembre, 119/A;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>nei confronti di</em></strong><br />	<br />
			SocRecin S.r.l., in persona del legale rappresentante&nbsp;<em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Castori e Francesca Romana Frittelli, con domicilio eletto presso lo studio Francesca Romana Frittelli in Roma, via Marcantonio Colonna, 60;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />	<br />
			<em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />	<br />
			della determinazione dirigenziale della Provincia di Roma (Dipartimento Tutela Aria ed Energia ) n. 7616 del 10.11.2013, comunicata non prima del 23.12.2013, in forza della quale il predetto ente ha deliberato: &#8220;1. di concedere il rinnovo dell&#8217;autorizzazione D.D.R.U. del 20.12.2012 rilasciata in favore della Società REC1N srl ; 2. di limitare la durata di tale rinnovo alla conclusione del procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione unica per la delocalizzazione dell&#8217;impianto di recupero inerti e di compostaggio delart. 208 D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. nei tempi e nelle modalità definite dall&#8217;art. 208 comma 8 del D. Lgs. 152/06 e ss.nnn.ii. e dalla delibera della Giunta Regionale 239 del 2008; 3. di concedere, ove il succitato procedimento si concluda con il rilascio dell&#8217;autorizzazione unica, previa motivata richiesta, ulteriori sei mesi di tempo per permettere la delocalizzazione dello stabilimento; &#8230;&#8221;;<br />	<br />
			di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e o conseguenziale e, in particolare, dei verbali della conferenza di servizi in data 31.10.2013 e 6.12.2013, della nota della Provincia del 21.11.2013, verbale dell&#8217;incontro del 2.12.2013, della conferenza di servizi &#8216;preliminare&#8217; in data 31.10.2013, nonché di ogni ulteriore atto istruttorio.<br />	<br />
			<em>E sui motivi aggiunti notificati il 9.9.2014</em><br />	<br />
			<em>per l’annullamento della</em><br />	<br />
			nota con la quale l&#8217;ente provinciale ha comunicato che l&#8217;istanza di A.U.A. presentata dalla RECIN &#8220;viene considerata efficace quale comunicazione di rinnovo attività per le iscrizioni ai numeri 454 e 575 nel registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ex art. 216 d. leg.vo 152/2006. Le suddette iscrizioni hanno validità fino alla de localizzazione dell&#8217;attività in argomento nel sito proposto in procedura comunque non oltre 5 anni dalla data di presentazione dell&#8217;istanza di AUA&#8221;.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Roma e della SocRecin S.r.l. e della Città Metropolitana di Roma Capitale;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori l&#8217;Avv. P. Di Rienzo, l&#8217;Avv. G. De Maio e l&#8217;Avv. G. Castori;<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			La società Recin svolge nell&#8217;ambito del territorio del Comune di Ladispoli attività di riciclo di rifiuti inerti provenienti da demolizioni e da conferimenti di rifiuti biodegradabili derivanti da potature e da sfalcio di erbe.<br />	<br />
			Tali attività vengono svolte ai sensi dell’art. 209 del d.lgs. n. 152/2006, e per esse, la Provincia di Roma, con determinazione dirigenziale n. 262 dell&#8217;11/8/2005, ha autorizzato a suo tempo la Recin alla costruzione dell&#8217;impianto sito in Ladispoli (RM) Via Monteroni 37/A avente emissioni convogliate in atmosfera, per il recupero di materiali inerti.<br />	<br />
			La predetta autorizzazione alle emissioni in atmosfera, della durata di 5 anni decorrenti dalla data del rilascio, è stata rilasciata dalla Provincia di Roma ai sensi dell&#8217;art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.<br />	<br />
			La Recin, dopo l’entrata in vigore degli articoli 280 e 281 del d.lgs. n. 152/2006 ha chiesto una nuova autorizzazione ai sensi dell&#8217;art. 269, comma 3, del medesimo d.lgs. 152/2006.<br />	<br />
			La Provincia di Roma, con avviso del 23/6/2011, ha convocato conferenza di servizi ai sensi dell&#8217;art. 14 della legge n. 241/1990, nell&#8217;ambito della quale il Comune di Ladispoli ha rappresentato le ragioni per il rigetto della richiesta ovvero, in subordine, per il suo accoglimento per un periodo di tempo breve.<br />	<br />
			Il parere negativo si fonda su una delibera del Consiglio Comunale (n. 50 del 25/10/2011) che evidenzia la incompatibilità urbanistica ed igienico sanitaria del progetto presentato dalla società Recinsr, in base ad una relazione tecnica istruttoria redatta dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio (formante parte integrante della delibera consiliare), dalla quale emergeva quanto segue:<br />	<br />
			1) L&#8217;area di cui trattasi, sita in Ladispoli, Via dei Monteroni n. 37, su terreno distinto al catasto al foglio 74, parale 519 e 745, della superficie complessiva di Ha 2.6, è ricompresa all&#8217;interno del vigente Piano Regolatore Generale come zona agricola F — sottozona FI);<br />	<br />
			2) In data 5 marzo 2010, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, è stata adottata la variante generale al piano Regolatore Generale, nelle cui disposizioni programmatiche la zona viene classificata come E agricola, sottozona E/1 aree agricole produttive. In tale zona sono previsti i seguenti usi: UI — Residenziale, U20 — Usi agricoli, U21 — Attività compatibili con l&#8217;agricoltura, U22 — Attività lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, U23 — Serre, U24 — Zootecnia o attività a queste assimilabili;<br />	<br />
			3) Nel 2007 la Regione Lazio ha adottato il PTPR che, per quanto riguarda la zona in oggetto, prevede il vincolo paesaggistico e archeologico (Tav. C). IZ PTPR, inoltre, prevede nella zona la tutela massima con la dicitura paesaggio naturale agrario;<br />	<br />
			4) Nel gennaio 2010 è diventato esecutivo il Piano Territoriale Provincia Generale che individua il territorio in oggetto come Territorio Agricolo Tutelato (nastri verdi), all’interno, del quale sono escluse dagli usi consentiti le attività industriali;<br />	<br />
			Per tali motivazioni, il progetto trasmesso dalla Amministrazione Provinciale di Roma, relativo allo “stabilimento per il riciclaggio di rifiuti inerti e per il compostaggio di rifiuti ligneo cellulosici sito nel comune di Ladispoli, Via dei Monteroni quale redatto dall&#8217;ing. Stefano Cicerani, risulta incompatibile sia con la disciplina urbanistico — edilizia della zona, sia con la normativa igienico sanitaria”.<br />	<br />
			Tuttavia la Provincia di Roma con determinazione del 6.12.2011, ai sensi dell&#8217;art. 269, commi 3 e 7, del d.lgs. n. 152/2006, ha rilasciato alla Recin l&#8217;autorizzazione alla emissione di gas in atmosfera per un periodo di 24 mesi, &#8220;reputando detto periodo congruo ai fini di una possibile delocalizzazione dell&#8217;impianto&#8221;.<br />	<br />
			Il tar lazio, con sentenza n. 6658/2012, ha accolto l&#8217;impugnativa avverso la predetta autorizzazione in quanto la Recin non aveva manifestato alcuna disponibilità alla delocalizzazione dell’impianto “essendo stata manifestata solo in relazione ad altro procedimento, avente ad oggetto l&#8217;istanza di autorizzazione ai sensi dell&#8217;art. 208 del al. lgs. n. 152/2006. di un impianto di compostaggio e riciclaggio di rifiuti inerti non pericolosi da realizzarsi nel comune di Ladispoli in Via Monteroni 37, subordinandola all&#8217;ottenimento di tale autorizzazione (procedimento conclusosi con un diniego da parte della Provincia, determinazione dirigenziale. n. 3790 del 9.6.2011 impugnata nel giudizio RG 2011/8995)”.<br />	<br />
			Questo Tribunale con altra sentenza (n. 7725/2012, resa a definizione del ricorso n. 8995/2011, passata in giudicato) ha respinto il ricorso proposto dalla Recin avverso il provvedimento con cui la Provincia di Roma aveva rigettato la sua istanza di autorizzazione ai sensi dell&#8217;art. 208 del d.lgs. 152/2006 per un impianto di compostaggio e riciclaggio di rifiuti inerti non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Ladispoli.<br />	<br />
			La Provincia di Roma, con determinazione n. 7615 del 16.11.2012, preso atto della sentenza del Tar Lazio&nbsp;n 6658/2012, rilevato che la Recin era sprovvista della autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ha vietato “la prosecuzione dell&#8217;attività di recupero dei rifiuti non pericolosi specificati in narrativa in regime di &#8216;procedura semplificata&#8217; alla ditta Recinsrl” e ha disposto “il divieto sopratrascritto verrà revocato solo allorquando la Ditta segnata in oggetto avrà provveduto, entro un termine di giorni 120 (centoventi) a decorrere dalla data di notifica del divieto imposto, alla osservanza dei requisiti, presupposti e normative tecniche come richiesti: dagli arti. 214 e 216 del Decreto legislativo in. 152/06 e del Decreto del Ministero dell’Ambiente&nbsp;5.2.98 e successive modificazioni e integrazioni mediante conseguimento della Autorizzazione alle emissioni in atmosfera specificata in narrativa, rilasciata ai sensi dell&#8217;art. 269 del D.lgs. 152/06 dal competente Servizio del Dipartimento IV di questa Amm.ne. Trascorso inutilmente il termine suddetto, senza che si sia provveduto ad ottemperare a quanto sopra richiesto il divieto diventerà, senza ulteriore avviso, definitivo, la pratica verrà archiviata e le iscrizioni verranno cassate dal Registro delle Imprese che recuperano rifiuti ai sensi dell&#8217;art.,216 del D. Lgs. 152/06.<br />	<br />
			È fatto divieto, pertanto, a codesta Ditta, nel frattempo, di svolgere l&#8217;attività di gestione dei rifiuti oggetto delle comunicazioni di attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata del 24.7.2008 n. 95627 e del 9.11.09 prot. n. 159611”.<br />	<br />
			La Provincia, con successiva determinazione 8509 del 20/12/2012, in accoglimento di altra istanza della Recin (che si dichiarava pronta a delocalizzare l&#8217;impianto) ha rinnovato l&#8217;autorizzazione per il periodo di sei mesi, con la precisazione che la eventuale domanda di rinnovo “deve essere presentata almeno un mese prima della scadenza (con la richiesta di rinnovo l&#8217;autorizzazione si intende automaticamente prorogata fino al rilascio della nuova autorizzazione, ove la domanda sia stata consegnata nei tempi previsti dal presente provvedimento autorizzativo”.<br />	<br />
			Allo scadere del termine di efficacia della disposta proroga, la Recin non presentava la domanda di rinnovo, per cui il Comune di Ladispoli con provvedimento in data 8.7.2013 ha intimato la cessazione dell’attività.<br />	<br />
			La Provincia di Roma, con ordinanza, deliberava &#8220;1) di prendere atto dell&#8217;avvenuta cessazione della D.D. 8509 del 20/12/2012 rilasciata alla Società Recin; 2) di diffidare la suddetta società Recinsrl, poichè non in possesso del previsto titolo autorizzatorio, alla non prosecuzione della attività &#8230;&#8221;.<br />	<br />
			La Recin ha impugnato con ricorso rg 8123/2013 (Sezione Seconda bis) i predetti provvedimenti e questo Tar &nbsp;con ordinanza n. 3620/2013 ha accolto la domanda cautelare ai soli fini del riesame degli atti impugnati da parte della Provincia di Roma.<br />	<br />
			A seguito di ciò con determinazione n. 7616 del 10.12.2013, la Provincia di Roma ha preso atto che la Società Recin ha presentato una istanza di delocalizzazione dell&#8217;impianto e ha concesso alla Recin le necessarie proroghe per continuare ad esercitare l&#8217;attività nell&#8217;attuale sito sino a quando il procedimento di delocalizzazione non sarebbe stato concluso, senza alcun termine e/o condizione.<br />	<br />
			Avverso gli atti in epigrafe ha, quindi, proposto ricorso il comune di Ladispoli deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
			1) Difetto dei presupposti. Travisamento. Violazione dei principi in materia di rilascio delle autorizzazioni e rinnovo delle stesse. Violazione degli articoli 269 e segg. della d.lgs. n.152/2006 e succ. mod.<br />	<br />
			L&#8217;autorizzazione rinnovata n. 8509 del 20/12/2012 avrebbe autorizzato l&#8217;esercizio dell&#8217;impianto avente emissioni convogliate in atmosfera per un tempo limitato di sei mesi, subordinando la proroga ad una richiesta da presentarsi un mese prima della scadenza, circostanza che non si è verificata.<br />	<br />
			Il rinnovo sarebbe illegittimo, in quanto la proroga disposta con la determinazione n. 8509 del 20/12/2012 era scaduta, senza alcuna possibilità di rinnovo;<br />	<br />
			2) Eccesso di potere sotto i profili della irragionevolezza e illogicità. Illegittima concessione di un termine di proroga di una autorizzazione scaduta per un lasso di tempo superiore a quello richiesto dal privato istante.<br />	<br />
			Nel preambolo dell&#8217;impugnato provvedimento, si premette che la Recin ha presentato in data 20.6.2013 istanza di proroga, tuttavia tale richiesta di proroga, essendo tardiva, avrebbe dovuto essere disattesa, invece la Provincia di Roma ha concesso illegittimamente un rinnovo senza limite temporale;<br />	<br />
			3) Illogicità. Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Violazione dell&#8217;art. 3 della legge 2.41/1990. Violazione degli arti. 1 e segg. del d.PR 59/2013 (regolamento recante la disciplina dell&#8217;autorizzazione unica ambientale). Irrazionalità.<br />	<br />
			Nel preambolo dell&#8217;impugnato provvedimento, in relazione alla richiesta di autorizzazione unica ambientale ai sensi del d.PR 13 marzo 2013 n. 59 presentata dalla Recin, la Provincia avrebbe anticipato la conclusione positiva del procedimento senza tener conto delle ragioni rappresentate dal Comune di Ladispoli, nel cui territorio si sarebbe dovuta attuare la delocalizzazione.<br />	<br />
			In ogni caso la Recin a quella data sarebbe stata sprovvista di ogni autorizzazione, per cui non si sarebbe potuto concedere alcun rinnovo, in quanto tale società avrebbe dovuto ottenere la nuova autorizzazione integrata prevista dal d.P.R. n. 59/2013.<br />	<br />
			La provincia non avrebbe tenuto conto delle seguenti ragioni ostative:<br />	<br />
			&#8211; l&#8217;area di cui trattasi, sita in Ladispoli, Via dei Monteroni, su terreno distinto al catasto al foglio 74, pdrt.11e 519 e 745, della superficie complessiva di Ha 2.6, è ricompresa all&#8217;interno del vigente Piano Regolatore Generale come zona agricola F —<br />
			&#8211; in data 5 marzo 2010, con deliberazione del consiglio comunale n. 16, è stata adottata la variante generale al, piano Regolatore Generale, nelle cui disposizioni programmatiche la zona viene classificata come E agricola, sottozona E/1 aree agricole prod<br />
			&#8211; Nel 2007 la Regione Lazio&nbsp;ha adottato il PTPR che, per quanto riguarda la zona in oggetto, prevede il vincolo paesaggistico e archeologico (Tav. C). Il PTPR, inoltre, prevede nella zona la tutela massima con la dicitura `paesaggio naturale agrario&#8217;<br />
			&#8211; nel gennaio 2010 è diventato esecutivo il Piano Territoriale Provincia Generale che individua il territorio in oggetto come Territorio Agricolo Tutelato (nastri verdi), all&#8217;interno del quale sono escluse dagli usi consentiti le attività industriali;<br 				
			Per tali motivazioni, l'impianto sarebbe incompatibile sia con la disciplina urbanistico — edilizia della zona, sia con la normativa igienico sanitaria.<br />	<br />
			Non vi sarebbero quindi le condizioni per accogliere una richiesta di delocalizzazione in area confinante con quella in cui si trova attualmente l&#8217;impianto;<br />	<br />
			4) Violazione dell&#8217;art. 269 del d. leg.vo n. 152/2006. Violazione della legge regionale del lazio&nbsp;n. 38/1999, nella parte cui detta disposizioni a tutela dell&#8217;uso agro-forestale del territorio.<br />	<br />
			La Provincia di Roma non avrebbe considerato che l&#8217;impianto della Recin, poiché comporta emissioni in atmosfera, avrebbe natura industriale e, quindi, non potrebbe essere ubicato in zona classificata come agricola;<br />	<br />
			5) Ulteriore violazione, sotto altro profilo, dell&#8217;art. 269 del d. leg.vo n. 152/2006, nonché violazione degli artt. 280 e 281 del predetto decreto. Eccesso di potere sotto il profilo dell&#8217;assoluto difetto di istruttoria.<br />	<br />
			La Provincia di Roma non avrebbe compiuto alcuna nuova istruttoria circa le caratteristiche dell&#8217;impianto e la natura e la quantità delle emissioni ad esso legate.<br />	<br />
			Con motivi aggiunti depositati il Comune di Ladispoli ha impugnato la determinazione della Provincia di Roma in data 24/6/2014 con la quale l&#8217;ente provinciale ha comunicato che l&#8217;istanza di A.U.A. presentata dalla RECIN &#8220;viene considerata efficace quale comunicazione di rinnovo attività per le iscrizioni ai numeri 454 e 575 nel registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ex art. 216 d. leg.vo 152/2006. Le suddette iscrizioni hanno validità fino alla de localizzazione dell&#8217;attività in argomento nel sito proposto in procedura comunque non oltre 5 anni dalla data di presentazione dell&#8217;istanza di AUA&#8221;.<br />	<br />
			Alla camera di consiglio del 29/10/2014 con ordinanza 5401/2014 è stata accolta l&#8217;istanza cautelare per i seguenti motivi “considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che i motivi aggiunti notificati il 9.9.2014 appaiono assistiti da sufficiente <em>fumus boni iuris,</em> in quanto la società Recin gestisce un impianto che risulta, comunque, incompatibile con la destinazione urbanistica (zona agricola) prevista per l&#8217;area ove lo stesso insiste;<br />	<br />
			&#8211; sussiste, pertanto, la necessità di procedere alla delocalizzazione dell&#8217;impianto (esigenza condivisa dalla stessa Recin S.r.l.), per cui la nota della Provincia di Roma in data 24.6.2014 di rinnovo della attività per le iscrizioni nei registri nn. 454<br />
			&#8211; che sotto tale profilo la procedura di rilascio della AUA non sembra possa giustificare una ulteriore protrazione dei tempi necessari allo spostamento dell&#8217;impianto&#8230;”.<br />	<br />
			Il Consiglio di Stato, con ordinanza 5838/2014 ha accolto l&#8217;appello cautelare della società Recin “ai fini della più sollecita definizione del merito, ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, in relazione all&#8217;art. 62 comma 2 c.p.a” osservando “anche in funzione di un equo bilanciamento di interessi, che sia opportuna la definizione del giudizio di merito, mediante la più sollecita fissazione dell&#8217;udienza di discussione dinanzi al T.A.R. per il&nbsp;<strong>Lazio</strong>, con conseguente approfondimento anche della idoneità della soluzione delocalizzativa prospettata dalla Recin S.r.l. in rapporto alla destinazione urbanistica e a ogni vincolo conformativo&#8230;”.<br />	<br />
			Alla pubblica udienza del 5 luglio 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
			Il ricorso non è maturo per la decisione, alla luce della citata ordinanza n. 5838/2014 con la quale il Consiglio di Stato ha accolto l&#8217;appello cautelare di Recin, osservando “<em>anche in funzione di un equo bilanciamento di interessi, che sia opportuna la definizione del giudizio di merito, mediante la più sollecita fissazione dell&#8217;udienza di discussione dinanzi al T.A.R. per il&nbsp;<strong>Lazio</strong>, con conseguente approfondimento anche della idoneità della soluzione delocalizzativa prospettata dalla Recin S.r.l. in rapporto alla destinazione urbanistica e a ogni vincolo conformativo</em>&#8230;”.<br />	<br />
			Per tale ragione è necessario disporre, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 204/2010, una verificazione a cura del responsabile della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità della Regione&nbsp;<strong>Lazio</strong>&nbsp;o di un suo delegato, in riferimento ai punti di seguito indicati:<br />	<br />
			&#8211; verificare la destinazione urbanistica dell’area sulla quale la ricorrente intende delocalizzare l’impianto di recupero di materiali inerti, indicando i vincoli urbanistici eventualmente presenti;<br />	<br />
			&#8211; individuare l’esatta distanza tra l’area individuata ai fini dello spostamento dell’impianto rispetto al sito sul quale si trova, allo stato, l’impianto della Recin S.r.l.-;<br />	<br />
			&#8211; indicazione dello stato del procedimento e ogni eventuale attività intrapresa dalla controinteressata ai fini dello trasferimento del medesimo impianto di recupero.<br />	<br />
			La relazione corredata dagli atti amministrativi di riferimento, di eventuali rilievi planimetrici e fotografici (se del caso, utilizzando anche quelle già versati in atti), dovrà essere depositate, anche in formato digitale, presso la Segreteria entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.<br />	<br />
			Il compenso spettante al verificatore, ai sensi dell&#8217;articolo 66, comma 4, cod. proc. amm., verrà liquidato dopo l&#8217;espletamento dell&#8217;incarico.<br />	<br />
			Per l&#8217;ulteriore esame del ricorso è fissata l&#8217;udienza del 22.11. 2017.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il&nbsp;<strong>Lazio</strong>&nbsp;(Sezione Terza), dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.<br />	<br />
			Fissa l&#8217;udienza di discussione del merito alla data del 22.11.2017.<br />	<br />
			Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Gabriella De Michele, Presidente<br />	<br />
			Daniele Dongiovanni, Consigliere<br />	<br />
			Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Vincenzo Blanda</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Gabriella De Michele</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			IL SEGRETARIO</td>
</tr>
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</tr>
<tr>
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<tr>
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<tr>
<td style="width:634px;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="width:634px;">&nbsp;</td>
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</tbody>
</table>
<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-17-7-2017-n-8551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 17/7/2017 n.8551</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8551</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8551/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8551/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8551</a></p>
<p>Pres. Giovannini – Est. Bottiglieri L. L. (Avv.ti V. Angiolini, M. Cuniberti, S. Vacirca) c/ Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. Stato) sull&#8217;inammissibilità del ricorso notificato al controinteressato a mani di persona addetta all&#8217;ufficio pubblico presso cui presta servizio 1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Notifica al controinteressato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8551</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-11-2011-n-8551/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2011 n.8551</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Giovannini – Est.  Bottiglieri<br /> L. L. (Avv.ti V. Angiolini, M. Cuniberti, S. Vacirca) c/ Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del ricorso notificato al controinteressato a mani di persona addetta all&#8217;ufficio pubblico presso cui presta servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Ricorso – Notifica al controinteressato – Presso ufficio pubblico lavorativo – Consegna brevi manu – Necessità – Ragioni  	</p>
<p>2. Giustizia civile – Atto processuale – Notifica a mezzo posta – Perfezionamento – Alla consegna	</p>
<p>3. Giustizia amministrativa – Ricorso – Notifica diretta – Necessità – Sussiste – Notizia avvenuta notifica con lettera raccomandata – Irrilevanza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Va dichiarato inammissibile il ricorso notificato al contro-interessato presso l&#8217;ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell&#8217;atto non sia avvenuta a sue mani, bensì a mani di altro soggetto, pur se addetto all&#8217;ufficio; ciò in quanto la possibilità prevista dall&#8217;art. 139, secondo comma, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di persona addetta all&#8217;ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici privati. Infatti, per ufficio del destinatario, presso il quale possa validamente effettuarsi la notifica del ricorso non a mani proprie dello stesso, deve intendersi solo quello creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e non anche quello presso il quale il destinatario presti lavoro.	</p>
<p>2. La notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della legge n. 53 del 1994, da un avvocato munito di procura alle liti e dell&#8217;autorizzazione del Consiglio dell&#8217;Ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall&#8217;art. 3, comma terzo, di detta legge, alla disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell&#8217;agente postale.	</p>
<p>3. L’obbligo di notifica diretta, come sancito dalla giurisprudenza amministrativa, non viene meno per effetto dell’avvenuto adempimento del portato dall’art. 36, co. 2-quater, del d.l. n. 248/2007, convertito dalla L. 31/2008, che ha aggiunto il seguente comma all’art. 7 della L. n. 890/1982: “Se il piego raccomandato non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. Infatti, la novella del 2007 non va estrapolata dal contesto nel quale si inserisce, dovendo, invece, essere letta come disposizione di chiusura dell’art. 7 L. n. 890/1982 che, privilegiando la consegna in mani proprie, reca l’elencazione in ordine di priorità delle persone alle quali il piego può essere consegnato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08551/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 08599/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8599 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Laura Laera</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti e Sergio Vacirca, con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo in Roma, via Flaminia, n.195; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Ministero della giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura,<i></b></i> rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n.12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Maria Carla Gatto<i></b></i>, non costituita in giudizio;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta straordinaria del 7 luglio 2009, che ha assegnato la dr.ssa Maria Carla Gatto all’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia, e di ogni altro atto presupposto, consequenziale, esecutivo, attuativo e comunque connesso, ivi compresi la proposta di nomina avanzata dalla V Commissione del CSM ed il concerto ad essa prestato dal Ministro della giustizia in data 12 giugno 2009.</p>
<p>Visto il ricorso;<br />	<br />
Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura; <br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del 12 ottobre 2011 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La dott.ssa Laura Laera ha impugnato il provvedimento adottato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta straordinaria del 7 luglio 2009, che ha conferito alla dr.ssa Maria Carla Gatto l’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i Minorenni di Brescia, e ogni altro atto connesso, ivi compresi la proposta di nomina avanzata dalla V Commissione del CSM ed il concerto ad essa prestato dal Ministro della giustizia in data 12 giugno 2009.<br />	<br />
Illustrate le illegittimità rilevate a carico degli atti impugnati, parte ricorrente ne ha conseguentemente domandato l’annullamento.<br />	<br />
Presa successivamente conoscenza del testo integrale della impugnata delibera del CSM, la ricorrente ha interposto motivi aggiunti di gravame, insistendo nelle già rassegnate conclusioni. <br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti e, in via gradata, l’infondatezza delle doglianze formulate dalla parte ricorrente.<br />	<br />
Non si è costituita in giudizio la contro-interessata.<br />	<br />
Con memoria depositata in corso di causa la ricorrente ha controdedotto all’eccezione pregiudiziale spiegata dalla parte resistente e ha ulteriormente sviluppato le proprie tesi difensive. <br />	<br />
La controversia è stata, indi, trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 12 ottobre 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>1.</i> Costituisce <i>ius receptum</i> nella giurisprudenza amministrativa il rilievo dell’inammissibilità del ricorso notificato al contro-interessato presso l&#8217;ufficio pubblico dove egli presta servizio, qualora la consegna dell&#8217;atto non sia avvenuta a sue mani, bensì a mani di altro soggetto, pur se addetto all&#8217;ufficio; ciò in quanto la possibilità prevista dall&#8217;art. 139, secondo comma, c.p.c. di procedere alla notifica a mani di persona addetta all&#8217;ufficio si riferisce esclusivamente agli uffici privati (tra tante, Tar Lazio, Roma, I, 30 dicembre 2008, n. 12395, confermata da C. Stato, IV, 4 maggio 2010, n. 2561; C. Stato, VI, 5 aprile 2007, n. 1549; III, 27 maggio 2008, n. 2775; V, 17 settembre 2008, n. 4400).<br />	<br />
La giurisprudenza ha chiarito che il recepimento nel processo amministrativo delle norme di procedura civile in materia di notificazione va attuato con molta prudenza, attesa la rilevanza che in esso assumono la certezza del termine di ricevimento del ricorso e la sua tempestiva conoscenza (basti pensare ai ristretti termini per la discussione dell&#8217;istanza cautelare, ai termini decadenziali per notificare ricorso incidentale o sollevare eccezione di incompetenza territoriale, ecc.), per cui anche l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 139 c.p.c. va condotta con rigore, nel senso che per ufficio del destinatario, presso il quale possa validamente effettuarsi la notifica del ricorso non a mani proprie dello stesso, deve intendersi solo quello creato, organizzato e diretto per la trattazione degli affari propri, e non anche quello presso il quale il destinatario, come nella fattispecie, presti lavoro.<br />	<br />
Siffatta interpretazione restrittiva, oltre a rispondere alle già delineate esigenze peculiari del processo amministrativo, è confortata anche dal parallelo e alternativo riferimento, operato dallo stesso primo comma dell&#8217;art. 139 c.p.c., al luogo di esercizio (evidentemente in proprio) dell&#8217;industria o del commercio, nonché dalla previsione del secondo e terzo comma circa le persone idonee a ricevere la notificazione, che postula la sussistenza di un rapporto strettamente fiduciario tra esse e il destinatario della notificazione stessa, presupposizione non riferibile ad un ufficio la cui organizzazione non rientra nella disponibilità del destinatario medesimo.<br />	<br />
Ciò posto, rileva il Collegio che, nella fattispecie<i>, </i>è incontroverso che la notifica sia del ricorso sia dei motivi aggiunti è stata effettuata nei confronti della contro-interessata non a mani proprie, bensì presso il Tribunale di Brescia, a mezzo del servizio postale. <br />	<br />
In particolare, gli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio indicano, come effettivo percettore di entrambi gli atti, un addetto al servizio del destinatario.<br />	<br />
La contro-interessata non si è, inoltre, costituita in giudizio. <br />	<br />
In applicazione dei suesposti principi, il gravame è pertanto inammissibile.<br />	<br />
<i>2.</i> Le difese al riguardo formulate dalla parte ricorrente non sono convincenti.<br />	<br />
In particolare, la ricorrente sostiene che la granitica giurisprudenza di cui sopra non troverebbe applicazione alla fattispecie.<br />	<br />
Ciò in quanto la notifica si sarebbe perfezionata, ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53, mediante consegna del plico all’ufficio postale da parte dell’avvocato nel sessantesimo giorno dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato, e l’art. 11 della ridetta legge non contempla tra i casi di nullità della notifica quello in esame.<br />	<br />
Il rilievo è inconferente. <br />	<br />
L’art. 1 della legge dispone che l&#8217;avvocato munito di procura alle liti a norma dell&#8217;articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell&#8217;ordine nel cui albo è iscritto a norma dell&#8217;articolo 7 della legge può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l&#8217;autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. <br />	<br />
Il comma 3 dell’art. 3 della legge dispone, in particolare, che per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dall’articolo stesso, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.<br />	<br />
La l. n. 890 del 1982, art. 7, comma 1, prevede che l’agente postale consegna il piego nelle mani del destinatario.<br />	<br />
Indi le disposizioni invocate dal ricorrente sono insuscettibili di innovare sulla problematica di cui trattasi.<br />	<br />
Tant’è che la giurisprudenza ha chiarito che la notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della legge n. 53 del 1994, da un avvocato munito di procura alle liti e dell&#8217;autorizzazione del Consiglio dell&#8217;Ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall&#8217;art. 3, comma terzo, di detta legge, alla disciplina della legge 20 novembre 1982, n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell&#8217;agente postale (Cass. Civ., II, 25 settembre 2002, n. 13922).<br />	<br />
Secondariamente, il ricorrente fa presente che l’agente postale, proprio perché il piego raccomandato non è stato consegnato personalmente al destinatario, ha dato notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata, come risulta dagli estremi apposti sulla cartolina di ricevimento.<br />	<br />
Ma anche tale elemento non è decisivo.<br />	<br />
L’obbligo di notifica diretta, come sancito dalla giurisprudenza amministrativa, non viene meno per effetto dell’avvenuto adempimento del portato dall’art. 36, comma 2-<i>quater</i>, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, che ha aggiunto il seguente comma all’art. 7 della legge n. 20 novembre 1982, n. 890: “Se il piego raccomandato non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”.<br />	<br />
Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che la novella del 2007 non va estrapolata dal contesto nel quale si inserisce, dovendo, invece, essere letta come disposizione di chiusura dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, che reca l’elencazione, in ordine di priorità, delle persone alle quali il piego può essere consegnato.<br />	<br />
La norma in parola, riproducendo sostanzialmente le disposizioni codicistiche, privilegia la consegna in mani proprie e, solo quando questa non sia possibile, consente l’affidamento del piego a persona di famiglia convivente, ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario, e, in ulteriore subordine, al portiere dello stabile o alla “persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario” .<br />	<br />
Anche nel descritto quadro, indi, deve dirsi che, come risulta dal chiarissimo dettato dell’ultimo comma dell’art. 7, la notificazione si perfeziona con la consegna del piego al destinatario.<br />	<br />
Ne consegue che, così come la mancata successiva comunicazione non incide sulla validità della notificazione ritualmente effettuata, costituendo una mera irregolarità nell’ambito della complessiva fattispecie (tra altre, Cass. Civ., sez. lavoro, 13 maggio 2003, n. 7349) – conclusione che si pone in linea con quanto previsto dall’art. 139, quarto comma, c.p.c., che fa seguire la consegna dell’atto al portiere o al vicino di casa da un’apposita comunicazione relativa all’“avvenuta notificazione” a mezzo di lettera raccomandata – l’effettuazione della comunicazione non equivale a notifica. <br />	<br />
Infine, il ricorrente sostiene che la indicata giurisprudenza non sarebbe applicabile alla fattispecie poiché il destinatario della notifica è “il massimo dirigente” dell’Autorità pubblica presso la quale è stata effettuata la notifica, nonchè il soggetto al quale compete l’organizzazione dell’ufficio.<br />	<br />
Ma neanche tale rilievo è persuasivo. <br />	<br />
Come già sopra chiarito, il ridetto art. 7 non innova la disciplina codicistica e, in particolare, non fa venire meno la necessità del rapporto diretto che deve sussistere fra l’interessato ed il soggetto ricevente il piego, che sta alla base dell’interpretazione restrittiva giurisprudenziale innanzi indicata.<br />	<br />
In particolare, la norma prevede un doppio requisito legittimante: la sussistenza di un “vincolo da rapporto di lavoro continuativo” e l’obbligo del ricevente di distribuire la posta al destinatario.<br />	<br />
Il “vincolo” in parola equivale, in tutto, al rapporto fiduciario indicato dalla giurisprudenza formatasi sull’art. 139, secondo comma, del codice di rito e che, pertanto, deve necessariamente intercorrere direttamente tra i due soggetti interessati: ricevente e destinatario.<br />	<br />
Nulla è innovato, quindi, con riguardo alla differente ipotesi della notificazione presso gli uffici pubblici non a mani proprie, per la quale continua a persistere la preclusione derivante dal fatto che l’organizzazione e la struttura di essi sfuggono all’ambito di diretta disponibilità del destinatario dell’atto giudiziario, tradendo, perciò stesso, le esigenze di certezza e di celerità nella ricezione del piego, che hanno portato alla suddetta interpretazione restrittiva della normativa codicistica.<br />	<br />
In particolare, nella fattispecie, le indicate responsabilità del destinatario non attestano l’esistenza in capo a questi di un rapporto fiduciario diretto, quale quello come sopra tipizzato, con l’addetto al servizio che ha ricevuto gli atti.<br />	<br />
<i>3.</i> In subordine, la ricorrente richiede la rimessione in termini per la rinnovazione della notifica nei confronti della contro-interessata.<br />	<br />
L’istanza non merita accoglimento.<br />	<br />
Non è, infatti, invocabile l’istituto dell’errore scusabile, ove si consideri che in relazione ai fatti per cui è causa non è ravvisabile alcuna situazione di incertezza in ordine alla normativa processuale da tenersi presente in tema di notificazioni.<br />	<br />
Neppure si può affermare che l’errore che ha determinato il vizio <i>de quo</i> sia imputabile alla responsabilità di soggetti diversi dalla parte ricorrente. <br />	<br />
A tale ultimo riguardo, il Collegio può limitarsi a richiamare le motivazioni contenute nella già citata sentenza della Sezione n. 12395 del 2008, che attengono sostanzialmente agli stessi elementi qui invocati dalla ricorrente.<br />	<br />
In definitiva, quindi, va rilevato che quello della notificazione al contro-interessato è un onere minimo imprescindibile per la corretta costituzione del rapporto processuale imposto dall’art. 21 , comma 1, della legge n.1034 del 1971 (vedasi, ora, l’art. 41, comma 2, c.p.a.), da assolversi tempestivamente nei confronti del soggetto contemplato direttamente dal provvedimento oggetto di impugnazione, e a tanto in concreto non è stato dato corretto adempimento da parte della ricorrente, con l’irrimediabile conseguenza della inammissibilità del proposto gravame.<br />	<br />
<i>4.</i> Per tutto quanto precede, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso inammissibile.<br />	<br />
Si ravvisano, nondimeno, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite tra le parti costituite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere<br />	<br />
Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/11/2011</p>
<p align=justify>
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