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	<title>8537 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8537 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2015 n.8537</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-6-2015-n-8537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-6-2015-n-8537/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-6-2015-n-8537/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2015 n.8537</a></p>
<p>Pres. Caruso, est. Loria Giovanni Martucci ed altri (Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Avvocatura Generale dello Stato) nei confronti di Mirta Pinizzotto, Giacinto Claccia, Eleonora Logruosso, Calogero Puzzanghera e Alessandro D’argenio (n.c.) sull&#8217;annullamento della graduatoria</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-6-2015-n-8537/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2015 n.8537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-6-2015-n-8537/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2015 n.8537</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caruso, est. Loria<br /> Giovanni Martucci ed altri (Avv.ti Michele Bonetti e Santi Delia) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (Avvocatura Generale dello Stato) nei confronti di Mirta Pinizzotto, Giacinto Claccia, Eleonora Logruosso, Calogero Puzzanghera e Alessandro D’argenio (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;annullamento della graduatoria unica del concorso per l&#8217;ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria per l&#8217;a.a. 2014/2015</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Università – Corsi di laurea a “numero programmato” – Corso di laurea in medicina e chirurgia – Procedura selettiva di ammissione – Obbligo di esibire il documento di identità sul banco durante l’espletamento della prova – Violazione del principio dell’anonimato – Sussiste – Conseguenze.</p>
<p>2. Università – Corsi di laurea a “numero programmato” – Violazione del principio dell’anonimato – Illegittimità della graduatoria – Sussiste – Conseguenze – Obbligo di ammissione in sovrannumero dei candidati esclusi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il principio dell’anonimato, posto a presidio del corretto svolgimento delle prove selettive per l’accesso alle facoltà a “numero programmato”, va osservato in astratto e non richiede una prova concreta della sua violazione. Pertanto, la circostanza che l’Amministrazione abbia imposto ai candidati di esibire il documento di identità aperto sul banco durante l’effettuazione delle prove selettive per l’ammissione ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, integra senza dubbio una violazione di detto principio, atteso che il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica, già di per sé consentirebbe l’associazione dell’elaborato al candidato. (1)</p>
<p>2. Nel caso in cui all’esito delle procedure selettive per l’ammissione ai corsi di laurea a “numero programmato” risulti violato il principio dell’anonimato, deve ritenersi illegittima la graduatoria formatasi e va disposta l’ammissione in sovrannumero dei candidati esclusi, senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria. (2)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. TAR Lazio, Sez. III, 24/6/2014 n. 6681; 18/7/2014, n. 3332; 10/3/2015 n. 3984.<br />
(2) Cfr. TAR Cagliari, n. 230/2013; TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 16/7/2012 n. 1352; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 28/10/2011 n. 5051; TAR Toscana, Sez. I, 27/6/2011 n. 1105; TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 28/2/2012 n. 457; TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 28/8/2008 n. 1528; TAR Lombardia, Brescia, Ord. Caut. 15/12/2011 n. 972.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza Bis)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 8924 del 2014, proposto da Giovanni Martucci, Giovanni Albanese, Massimo Chiarappa, Fabrizio Di Benedetto, Roberto Oranger, Antonio Lacanna, Donata Fanelli, Monia Matera, Pasquale Dambrosio, Rossella Fortunato, Raffaele Grandone, Sara Perrone, Giulio Brescia, Dorotea Mirizzi, Barbara Napoli, Gregorio Paduanelli, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, Via S. Tommaso D&#8217;Aquino, 47;<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Il Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e delle Ricerca, l’Università degli Studi di Bari &#8216;Aldo Moro&#8217;, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Cineca – il Consorzio Interuniversitario;<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Mirta Pinizzotto, Giacinto Ciaccia, Eleonora Logruosso, Calogero Puzzanghera, Alessandro D&#8217;Argenio;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della graduatoria unica del concorso per l&#8217;ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria per l&#8217;a.a. 2014/2015 nonché per il risarcimento dei danni.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università e delle Ricerca e di Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatrice nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2015 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente impugna la graduatoria di ammissione al concorso pubblico in Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 2014/2015 formulata a seguito dell’espletamento dei test di ammissione ai corsi a numero programmato.<br />
Parte ricorrente solleva vizi di concernenti i provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili.<br />
L’amministrazione si è costituita in giudizio.<br />
Con ordinanza collegiale n. 331/014 del 17.07.2014, è stata accolta la sospensiva con consequenziale iscrizione in soprannumero del ricorrente nella Facoltà richiesta ed è stata autorizzata la notificazione per pubblici proclami.<br />
Con memoria depositata in data 28.03.2015 alcuni dei ricorrenti (Antonio Lacanna, Donata Fanelli, Pasquale Dambrosio) hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione del merito della causa, mentre gli altri hanno dichiarato di avere interesse alla decisione del ricorso essendosi immatricolati a seguito dell’ordinanza cautelare del T.A.R.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 07.05.2015 la causa è stata spedita in decisione.<br />
Il ricorso deve essere accolto, con le limitazioni soggettive sopra richiamate, in conformità all’orientamento della Sezione che ha già affrontato in ulteriori casi le problematiche prospettate con il presente ricorso.<br />
Invero la Sezione, dopo un iniziale orientamento sfavorevole, a seguito delle pronunzie dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, che ha ritenuto di qualificare “la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate”, si è conformata ai principi di diritto ivi enunciati, recependoli dopo ampio approfondimento nel merito (T.A.R. Lazio, Sez. III, 24 giugno 2014, n. 6681; 18 luglio 2014, n. 7752) nelle successive pronunzie cautelari (tra le molte, T.A.R. Lazio, Sez. III, 18 luglio 2014, n. 3332) e nella recente sentenza n. 3984 del 10 marzo 2015 in cui, melius re perpensa, il Collegio ha specificato che, “di per sé sola, la circostanza dell’apposizione del ”codice a barre” tanto sulla scheda delle risposte quanto sulla scheda anagrafica (modalità che, a fronte di centinaia di partecipanti, vale anzi a scongiurare la possibilità di errori ed anzi a garantire che le risposte fornite da un candidato non possano essere “scambiate” con quelle di un altro) non sia tale da integrare la violazione dei principi dell’anonimato, qualora non ricorrano, in concreto, ulteriori indizi tali da potere, anche solo astrattamente, insinuare il dubbio della segretezza della procedura concorsuale”.<br />
Ciò premesso, con riferimento alle concrete modalità di svolgimento delle prove di ammissione per l’ammissione al corso di laurea a Medicina e Chirurgia, per l’a.a. 2014/2015 l’effettiva sussistenza dei presupposti tali da integrare, in concreto, la violazione del principio in esame è stata già vagliata da numerosi precedenti giurisprudenziali, tra cui la recente decisione n.15/2015 del 5.01.2015 del Consiglio di Stato, Sez.VI, che ha rammentato come nel caso specifico proprio l’amministrazione avesse richiesto, con direttive assunte formalmente, che il documento di identità dei candidati venisse lasciato aperto sul banco, ponendo in evidenza che “nella delicata fase della correzione della prova da parte del consorzio Cineca, il codice apposto sulla scheda dei test, in quanto corrispondente a quello stampigliato sulla scheda anagrafica dei candidati, ben avrebbe potuto consentire l’associazione dell’elaborato al nominativo di ciascun candidato; il che è sufficiente a ritenere violato il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica, la cui osservanza va osservata in astratto, senza cioè prova concreta della sua violazione, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato”.<br />
Pertanto, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullata la graduatoria dell’Università intimata nella parte in cui ha escluso (o non ha ricompreso) i ricorrenti &#8211; per i quali permane ancora l’interesse alla decisione del ricorso &#8211; con consequenziale ammissione degli stessi, anche in sovrannumero, al corso di laurea di cui trattasi senza pregiudizio dei candidati utilmente inseriti in graduatoria (cfr. T.A.R. Cagliari, n.230/2013; T.A.R Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; Tar Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).<br />
Considerato che i ricorrenti, a seguito della pronunzia cautelare del Collegio, sono stati ammessi alla frequenza del corso di Laurea in argomento presso gli atenei richiesti nel ricorso, dove risultano immatricolati come da loro dichiarazioni nella memoria sopra citata, va respinta la domanda di risarcimento del danno anche in forma specifica previsto dall’art. 2058, comma 1 c.c., come richiamato dall’articolo 30, comma 2, c.p.a.<br />
Le spese di lite, in considerazione delle richiamate oscillazioni giurisprudenziali, possono essere integralmente compensate tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile quanto ai ricorrenti in motivazione menzionati (secondo quanto indicato nella memoria depositata) e lo accoglie quanto agli altri con il consequenziale annullamento degli atti e provvedimenti impugnati in parte qua.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Caruso, Presidente<br />
Maria Cristina Quiligotti, Consigliere<br />
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/06/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-19-6-2015-n-8537/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2015 n.8537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2004 n.8537</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-7-9-2004-n-8537/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-7-9-2004-n-8537/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-7-9-2004-n-8537/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2004 n.8537</a></p>
<p>Pres. Corasaniti, est. Arzillo SOC. AVIOMAR a r.l. (Avv. G. Agosta) c. ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO DI STATO &#8220;FRANCESCO DE PINEDO&#8221;, MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA (Avv. Stato), ASSOCIAZIONE SPORTIVA FLYING CLUB SABAUDIA (Avv. A. A. Derme) alcuni rilievi sul risarcimento del danno per perdita di chances Contratti della P.A.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-7-9-2004-n-8537/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2004 n.8537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-7-9-2004-n-8537/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2004 n.8537</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corasaniti, est. Arzillo<br /> SOC. AVIOMAR  a r.l. (Avv. G. Agosta) c. ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO DI STATO &#8220;FRANCESCO DE PINEDO&#8221;, MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA (Avv. Stato), ASSOCIAZIONE SPORTIVA FLYING CLUB SABAUDIA (Avv. A. A. Derme)</span></p>
<hr />
<p>alcuni rilievi sul risarcimento del danno per perdita di chances</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Illegittimità dell’aggiudicazione – Conseguenze – Risarcibilità del ricorrente non aggiudicatario – Sussiste – Presupposti e limiti – Configurabilità del danno da perdita di chances – Non sussiste &#8211; Motivi</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nonostante l&#8217;avvenuta scadenza del termine contrattuale, non può farsi luogo al richiesto risarcimento del lucro cessante, nella misura del mancato guadagno, quando, tenuto conto della complessiva illegittimità della procedura seguita, non emerge in capo al ricorrente una pretesa a subentrare &#8211; sia pur virtualmente ed &#8220;ora per allora&#8221; &#8211; nella posizione di aggiudicataria dell&#8217;appalto. E d&#8217;altronde, nel caso di illegittima procedura di gara, l&#8217;impossibilità di verificare la probabilità di qualsiasi esito positivo impone la limitazione del risarcimento danni alle spese inutilmente sostenute: relativamente al danno emergente, la circostanza della presentazione dell&#8217;offerta da parte della società esclusa è di per sé sufficiente ad integrare la lesione patrimoniale in rapporto alle spese relative alla redazione della stessa al fine di partecipare alla gara; mentre resta escluso  il risarcimento dei danni ulteriori, anche a titolo di mera  perdita di chance. Senza contare che, in presenza di una domanda di parte concernente il solo danno da mancata aggiudicazione, non è dato al giudice operare una &#8220;modificazione&#8221; &#8211; quasi a realizzare una &#8220;mutatio&#8221;, o, quanto meno, una &#8220;emendatio libelli&#8221; d&#8217;ufficio &#8211; dell&#8217;originaria pretesa, ammettendo a delibazione (e, nel caso di dimostrata fondatezza della domanda, a risarcimento) la diversa tipologia di illecito riveniente dalla perdita di chance.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">alcuni rilievi sul risarcimento del danno per perdita di chances</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione III-bis</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 11529/2003, con i relativi motivi aggiunti, proposto da</p>
<p><b>SOC. AVIOMAR  a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Riccardo Marano, rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Giuseppe  Agosta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Piazzale  Clodio, 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO DI STATO &#8220;FRANCESCO DE PINEDO&#8221;</b>,  in persona del legale rappresentante  p.t.,<br />
&#8211; <b>MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA</b>, in persona del Ministro p.t.,<br />
costituitisi in giudizio, rappresentati  e difesi  dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliati presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12</p>
<p>				    e nei confronti di																																																																																									</p>
<p><b>ASSOCIAZIONE SPORTIVA FLYING CLUB SABAUDIA</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Ardenio Angelo Derme, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Via Ernesto Rossi, 43</p>
<p>per l’annullamento<br />
a) del verbale della Giunta esecutiva dell&#8217;Istituto &#8220;De Pinedo&#8221; in data 22 luglio 2003, con il quale è stato deliberato di proporre al Consiglio di Istituto l&#8217;assegnazione all&#8217;Associazione &#8220;Flying Sabaudia&#8221; dell&#8217;intero appalto denominato ITA 25 per l&#8217;addestramento degli allievi dell&#8217;Istituto stesso all&#8217;attività di pilotaggio a motore;<br />
b) della delibera del Consiglio di Istituto n. 2092 del 24.7.2003,  di cui al verbale n. 121 del 24 luglio 2003, con la quale è stata approvata all&#8217;unanimità la proposta di aggiudicare l&#8217;appalto  all&#8217;Associazione &#8220;Flying Sabaudia&#8221;;<br />
c) di ogni altro provvedimento presupposto o consequenziale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visti  gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO DI STATO &#8220;FRANCESCO DE PINEDO&#8221; e del MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, nonché dell&#8217;ASSOCIAZIONE SPORTIVA FLYING CLUB SABAUDIA;<br />viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udito, alla pubblica udienza del 12 luglio 2004, il relatore dott.  Francesco Arzillo;<br />
uditi altresì gli  avvocati delle parti  come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  E  DIRITTO</b></p>
<p>1.	La Società &#8220;Aviomar&#8221;  a r.l. ha partecipato alla       licitazione privata indetta dall&#8217;ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO DI STATO &#8220;FRANCESCO DE PINEDO&#8221; di Roma, per l’affidamento del servizio di addestramento degli allievi dell&#8217;Istituto all’attività di pilotaggio a motore, da svolgersi presso aerodromi della Regione Lazio, distanti non più di cento chilometri dalla Sede dell’Istituto, espressamente autorizzati per l’attività didattica.<br />	<br />
	Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, la medesima impugna:<br />	<br />
 a) il verbale della Giunta esecutiva dell&#8217;Istituto &#8220;De Pinedo&#8221; in data 22 luglio 2003, con il quale è stato deliberato di proporre al Consiglio di Istituto l&#8217;assegnazione all&#8217;Associazione &#8220;Flying Sabaudia&#8221; dell&#8217;intero appalto denominato ITA 25 per l&#8217;addestramento degli allievi dell&#8217;Istituto stesso all&#8217;attività di pilotaggio a motore;<br />
b) la delibera del Consiglio di Istituto n. 2092 del 24.7.2003,  di cui al verbale n. 121 del 24 luglio 2003, con la quale è stata approvata all&#8217;unanimità la proposta di aggiudicare l&#8217;appalto  all&#8217;Associazione &#8220;Flying Sabaudia&#8221;.<br />
Il ricorso si basa sui seguenti   motivi in diritto:<br />
1) nullità  della proposta della Giunta Esecutiva e della Delibera del Consiglio di Istituto; violazione e falsa applicazione  del D.P.R.  31.5.1974, n. 416  e dell&#8217;ordinanza ministeriale 15.7.1991, n. 215 (artt. 3, 6  e 51), nonché dei principi generali  in materia di costituzione degli organi collegiali;<br />
2) violazione delle disposizioni del bando e delle clausole della lettera di invito; violazione dei principi generali in materia di interpretazione degli atti; difetto di motivazione; motivazione perplessa e contraddittoria;<br />
3) violazione dei requisiti richiesti dal bando.<br />
	Si sono costituiti in giudizio l&#8217;ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO DI STATO &#8220;FRANCESCO DE PINEDO&#8221;, il MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, nonché l&#8217;ASSOCIAZIONE SPORTIVA FLYING CLUB SABAUDIA, resistendo al ricorso.<br />	<br />
	Con successivo atto notificato il 22 gennaio 2004 e depositato l&#8217;8 febbraio 2004 la società AVIOMAR  s.r.l. ha proposto motivi aggiunti, con i quali:<br />	<br />
&#8211; viene dedotta la violazione dei principi in tema di ratifica e vengono estesi alla delibera del Consiglio di Istituto n. 122 del 23.9.2003 i motivi proposti contro la delibera ratificata del 24 luglio 2003;<br />
&#8211; viene ribadito il profilo relativo alla mancanza di alcuni requisiti in capo alla controinteressata aggiudicataria;<br />
&#8211; viene proposta  una domanda risarcitoria per il caso in cui il contratto, stipulato in data 30.10.2003,  risulti  già eseguito.<br />
	Con ordinanza n. 889 del 9 febbraio 2004 questo Tribunale ha accolto l&#8217;istanza cautelare proposta con il ricorso.<br />	<br />
	Il ricorso è stato chiamato per la discussione all&#8217;udienza pubblica del 12 luglio 2004, e quindi trattenuto in decisione.																																																																																												</p>
<p>2.	Deve essere preliminarmente rilevato che il TAR Lazio &#8211; Sez. Latina ha annullato gli atti indicati in epigrafe con la sentenza 2 aprile 2004, n. 148.<br />	<br />
	Questa circostanza non fa tuttavia venire meno l&#8217;interesse alla pronuncia nel  merito in capo all&#8217;odierna ricorrente, che ha proposto un autonomo ricorso, con motivi aggiunti e connessa   domanda risarcitoria.																																																																																												</p>
<p>3.	Va rilevata anzitutto la fondatezza  della censura proposta con il terzo motivo di ricorso (e ribadita con i motivi aggiunti).<br />	<br />
	Con esso parte ricorrente lamenta il  fatto che l&#8217;offerta della società aggiudicataria sia stata ingiustamente considerata l&#8217;unica offerta ammissibile: infatti detta società non poteva essere ritenuta in possesso dei  sei aerei, muniti di licenza E.N.A.C. per attività addestrativa, previsti dal bando quale requisito a  pena di esclusione.<br />	<br />
	Come già correttamente rilevato nella richiamata sentenza n. 148/2004 della Sezione di Latina di questo Tribunale, alla data di pubblicazione del bando (26 giugno 2003) la Scuola Flying Club di Sabaudia, aggiudicataria dell&#8217;appalto, era priva del numero di aerei richiesto, in quanto i  suoi aerei, autorizzati con licenza E.N.A.C. all’impiego in attività addestrativa presso scuola di volo, erano cinque (v. note  E.N.A.C. n. 422183 del 27 agosto 2003 e n. 116640 del 10 ottobre 2003).																																																																																												</p>
<p>4.	Del pari fondato è il secondo motivo di ricorso, con particolare riferimento ai profili di difetto di motivazione e contraddittorietà.<br />	<br />
	L&#8217;Amministrazione, infatti ha semplicemente omesso di elaborare una graduatoria finale e di assegnare un punteggio alla ricorrente in presenza di un&#8217;oggettiva ambiguità circa il ruolo da attribuirsi agli ulteriori elementi (trasporto a carico dell&#8217;aggiudicatario  e sistema GPS); in altri termini non era chiaro  se detti elementi fossero attinenti al piano dei requisiti soggettivi a pena di esclusione o al contenuto della prestazione da offrire. Ne è derivata una complessiva incoerenza nel modus procedendi, che ha invalidato  tutta la procedura seguita.<br />	<br />
	Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.																																																																																												</p>
<p>5.	Il ricorso, con i relativi motivi aggiunti, va quindi accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati.																																																																																												</p>
<p>6.	Per quanto attiene alla domanda risarcitoria, la stessa va accolta con riferimento al richiesto rimborso delle spese di partecipazione alla procedura; danno che va posto a carico dell&#8217;Istituto che ha gestito la procedura medesima.<br />	<br />
	Nonostante l&#8217;avvenuta scadenza del termine contrattuale, non può invece  farsi luogo 	al richiesto risarcimento del lucro cessante, nella misura del mancato guadagno. Infatti, tenuto conto della complessiva illegittimità della procedura seguita, non emerge allo stato,   in capo all&#8217;odierna ricorrente, una pretesa a subentrare &#8211; sia pur virtualmente ed &#8220;ora per allora&#8221; &#8211; nella posizione di aggiudicataria dell&#8217;appalto.<br /> <br />
E d&#8217;altronde,  nel caso di illegittima procedura di gara, l&#8217;impossibilità di verificare la probabilità di qualsiasi esito positivo impone la limitazione del risarcimento danni alle spese inutilmente sostenute: relativamente al danno emergente, la circostanza della presentazione dell&#8217;offerta da parte della società esclusa è di per sé sufficiente ad integrare la lesione patrimoniale in rapporto alle spese relative alla redazione della stessa al fine di partecipare alla gara; mentre resta escluso  il risarcimento dei danni ulteriori, anche a titolo di mera  perdita di chance (T.A.R. Liguria, 14 settembre 2001, n. 964).<br />
Senza contare che, in presenza di una domanda di parte concernente il solo danno da mancata aggiudicazione, non è dato al giudice operare una &#8220;modificazione&#8221; &#8211; quasi a realizzare una &#8220;mutatio&#8221;, o, quanto meno, una &#8220;emendatio libelli&#8221; d&#8217;ufficio &#8211; dell&#8217;originaria pretesa, ammettendo a delibazione (e, nel caso di dimostrata fondatezza della domanda, a risarcimento) la diversa tipologia di illecito riveniente dalla perdita di chance (T.A.R. Toscana, 13 aprile 2000, n. 660).<br />
Va, pertanto, dichiarato l&#8217;obbligo dell&#8217;Istituto Tecnico Aeronautico di Stato &#8220;F. De Pinedo&#8221; di Roma di proporre, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 35, comma 2, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall&#8217;art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, il pagamento a favore della società  ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione se anteriore, di una somma, a titolo di risarcimento del danno subito per le spese sopportate per la partecipazione alla gara. A tal fine sarà cura della ricorrente di documentare i relativi costi.</p>
<p>7.	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III-bis, definitivamente pronunciando sul   ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini e con gli effetti di cui in motivazione.<br />Condanna l&#8217;ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO DI STATO &#8220;FRANCESCO DE PINEDO&#8221;, il MINISTERO DELL&#8217;ISTRUZIONE, DELL&#8217;UNIVERSITA&#8217; E DELLA RICERCA, nonché l&#8217;ASSOCIAZIONE SPORTIVA FLYING CLUB SABAUDIA, in solido tra loro,  al pagamento in favore di parte ricorrente  delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio nella misura complessiva di Euro 2000,00 (duemila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio, nella Camera di Consiglio del 12 luglio 2004, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Saverio Corasaniti  			&#8211; Presidente<br /> <br />
Domenico Lundini			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo                               &#8211; Primo Referendario Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-7-9-2004-n-8537/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/9/2004 n.8537</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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