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	<title>8535 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8535 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2019 n.8535</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-12-2019-n-8535/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-12-2019-n-8535/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2019 n.8535</a></p>
<p>Carlo Saltelli, Presidente, Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore; (C. soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato e Diego Vaiano c. Comune di Valenza e Centrale unica di Committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto, entrambi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-12-2019-n-8535/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2019 n.8535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-17-12-2019-n-8535/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2019 n.8535</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carlo Saltelli, Presidente, Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore;  (C. soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato e Diego Vaiano c. Comune di Valenza e Centrale unica di Committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto, entrambi in persona del sindaco in carica del Comune di Valenza, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Bertolani, Gianluca e Stefania Contaldi e nei confronti di V. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli; A. Alimentare s.r.l., in persona dell&#8217;amministratore unico, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Alemanni)</span></p>
<hr />
<p>Nessuna violazione dell&#8217;art. 89, comma 8, del codice dei contratti pubblici è ravvisabile per il fatto che all&#8217;ausiliaria sia affidata una quota preponderante delle attività  oggetto dell&#8217;appalto e finanche di quelle principali, mentre al concorrente residui la sola direzione e coordinamento di tali attività .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Appalti pubblici &#8211; avvalimento &#8211; art. 89 c. 8, Cod. Appalti &#8211; interpretazione.Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Nessuna violazione dell&#8217;art. 89, comma 8, del codice dei contratti pubblici è ravvisabile per il fatto che all&#8217;ausiliaria sia affidata una quota preponderante delle attività  oggetto dell&#8217;appalto e finanche di quelle principali, mentre al concorrente residui la sola direzione e coordinamento di tali attività . Nel prevedere che in caso di avvalimento l&#8217;appalto «è in ogni caso eseguito dall&#8217;impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l&#8217;impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati», la richiamata disposizione del codice dei contratti pubblici ha inteso, infatti, affermare la regola secondo cui l&#8217;unico responsabile dal punto di vista giuridico dell&#8217;esecuzione del contratto è il concorrente aggiudicatario e che le prestazioni in concreto svolte dall&#8217;ausiliaria sono comunque riconducibili all&#8217;organizzazione da esso predisposta per l&#8217;adempimento degli obblighi assunti nei confronti della stazione appaltante.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 17/12/2019<br /> <strong>N. 08535/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04101/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 4101 del 2019, proposto da C. soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Dugato e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Roma, lungotevere Marzio, n. 3;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Valenza e Centrale unica di Committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto, entrambi in persona del sindaco in carica del Comune di Valenza, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Bertolani, Gianluca e Stefania Contaldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo, in Roma, via Da Palestrina, n. 47;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> V. s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe Lo Pinto, in Roma, via Vittoria Colonna, n. 32;  A. Alimentare s.r.l., in persona dell&#8217;amministratore unico, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Lorenzo Alemanni, con domicilio digitale come da p.e.c. registri di giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n. 291/2019, resa tra le parti;<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valenza e della Centrale unica di Committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto, della V. s.p.a. e della A. Alimentare s.r.l.;<br /> Visto l&#8217;appello incidentale della V. s.p.a.;<br /> Viste le memorie e tutti gli atti della causa;<br /> Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Vergerio, su delega di Vaiano, Bertolani, Palieri, su delega di Alemanni, e Cintioli;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1. La C. soc. coop. a r.l. propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte in epigrafe, con cui è stato respinto il suo ricorso per l&#8217;annullamento degli atti della procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica e di ristorazione per gli ospiti della Casa di Risposo &#8220;l&#8217;Uspidali&#8221; del Comune di Valenza e gli utenti esterni, per la durata di tre anni, del valore di € 6.007.075,14, indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto Monferrato, ed aggiudicata alla V. s.p.a. (con determinazione n. 462 del 17 agosto 2018).<br /> 2. L&#8217;appellante, classificatasi al secondo posto della graduatoria, aveva dedotto innanzitutto che l&#8217;aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perchè l&#8217;avvalimento del centro di cottura necessario per lo svolgimento del servizio cui la stessa aveva fatto ricorso si sostanziava in realtà  in un non consentito subappalto della totalità  delle prestazioni contrattuali o cessione del contratto d&#8217;appalto; aveva inoltre censurato il giudizio di congruità  dell&#8217;offerta espresso dalla Centrale di Committenza all&#8217;esito dell&#8217;apposita verifica.<br /> 3. Entrambe le censure sono state respinte dal Tribunale adito in primo grado e sono riproposte con il presente appello, per resistere al quale si sono costituiti il Comune di Valenza, la Centrale di committenza, la controinteressata V. e l&#8217;ausiliaria A. Alimentare s.r.l.<br /> L&#8217;aggiudicataria V. ha anche proposto appello incidentale, contenente la riproposizione dei motivi del proprio ricorso incidentale &#8220;escludente&#8221; di primo grado.<br /> DIRITTO<br /> 1.Con un primo ordine di censure la C. ribadisce la tesi secondo cui attraverso il contratto di avvalimento del centro cottura la V. avrebbe affidato all&#8217;ausiliaria A. Alimentare la totalità  delle prestazioni contrattuali, così superando i limiti dell&#8217;istituto, che nella sua finalità  di promuovere la concorrenzialità  delle procedure di affidamento di contratti pubblici non può comportare la cessione all&#8217;ausiliaria dell&#8217;intera totalità  delle prestazioni contrattuali. Secondo l&#8217;appellante l&#8217;avvalimento del centro cottura della A. Alimentare, sito in Alessandria, avrebbe dato luogo ad un inammissibile subappalto del 100% delle prestazioni contrattuali in favore di quest&#8217;ultima, destinata pertanto a svolgere il ruolo di «<em>materiale esecutrice di tutte le prestazioni oggetto dell&#8217;appalto</em>», mentre alla V. sarebbe residuata la sola direzione e coordinamento ed ulteriori attività  strumentali (pulizia dei locali, gestione del personale e delle presenze): palese sarebbe pertanto la violazione del limite del 30% stabilito dall&#8217;art. 105 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e del principio secondo cui il contratto «<em>è in ogni caso eseguito dall&#8217;impresa che partecipa alla gara</em>», ex art. 89, comma 8, del medesimo codice.<br /> 2. Il motivo è infondato.<br /> 3. Deve premettersi che il contratto di avvalimento tra la V. e la A. Alimentare ha ad oggetto la messa a disposizione a favore della prima del centro di cottura di cui la seconda è titolare e con esso del personale ivi addetto (specificato secondo le qualifiche professionale), delle tecniche operative e delÂ <em>know howÂ </em>necessario per la preparazione dei pasti, per il corrispettivo di € 2,35 per ogni singolo pasto prodotto.<br /> 4. Ciù² premesso, deve osservarsi che le censure muovono dall&#8217;indimostrato presupposto che con l&#8217;avvalimento del centro cottura della A. Alimentare e dell&#8217;attività  di preparazione dei pasti ivi esercitata la V. abbia ceduto all&#8217;ausiliaria la totalità  delle prestazioni relative al servizio di ristorazione collettiva oggetto del presente contenzioso. Sennonchè tale assunto non trova conferma dall&#8217;esame del capitolato speciale d&#8217;appalto e delle caratteristiche dell&#8217;offerta tecnica della medesima aggiudicataria, in cui quest&#8217;ultima ha riservato a sì© non solo le attività  di coordinamento e direzione delle varie attività  (attraverso il direttore del servizio), come sostiene l&#8217;appellante principale, ma anche la selezione e l&#8217;approvvigionamento delle derrate alimentari presso i propri fornitori, la gestione diete speciali (attraverso una figura con qualifica di dietista), la distribuzione presso i refettori, la pulizia e sanificazione, la gestione del personale e delle presenze, le attività  di educazione alimentare e gli investimenti in migliorie. A tali prestazioni va aggiunto il servizio di trasporto dei pasti preparati presso il centro cottura demandato ad un subappaltatore, secondo quanto consentito dalla normativa di gara.<br /> 5. In base al delineato quadro di suddivisione delle prestazioni contrattuali la V. ha dedotto che ad essa fa capo una percentuale di ore lavorate pari al 58,10% del totale di quelle previste per l&#8217;esecuzione del contratto, contro il 30,55% di quelle invece relative alla preparazione dei pasti presso il centro cottura dell&#8217;A. Alimentare. Sul punto non si registra alcuna specifica contestazione da parte della C., la quale si limita invece ad affermare in modo apodittico che la sola attività  di direzione e coordinamento non è incompatibile con la dedotta sostanziale cessione all&#8217;ausiliaria titolare del centro cottura dell&#8217;intero novero delle attività  produttive previste per l&#8217;esecuzione del contratto, ivi compreso l&#8217;approvvigionamento delle derrate alimentari.<br /> Sulla base dei rilievi svolti deve pertanto escludersi che si sia realizzata una cessione del contratto d&#8217;appalto o un subappalto totalitario delle attività  in esso previste.<br /> 6. La prospettazione dell&#8217;appellante, che giù  per le considerazioni in punto di fatto evidenziate è da respingere, è infondata anche in diritto.<br /> 7. Come infatti ha affermato il Tribunale, nessuna violazione dell&#8217;art. 89, comma 8, del codice dei contratti pubblici è ravvisabile per il fatto che all&#8217;ausiliaria sia affidata una quota preponderante delle attività  oggetto dell&#8217;appalto e finanche di quelle principali, mentre al concorrente residui la sola direzione e coordinamento di tali attività . Nel prevedere che in caso di avvalimento l&#8217;appalto «<em>è in ogni caso eseguito dall&#8217;impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l&#8217;impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati</em>», la richiamata disposizione del codice dei contratti pubblici ha inteso affermare la regola secondo cui l&#8217;unico responsabile dal punto di vista giuridico dell&#8217;esecuzione del contratto è il concorrente aggiudicatario e che le prestazioni in concreto svolte dall&#8217;ausiliaria sono comunque riconducibili all&#8217;organizzazione da esso predisposta per l&#8217;adempimento degli obblighi assunti nei confronti della stazione appaltante (in termini Cons. Stato, sez. V, 16 marzo 2018, n. 1698).<br /> 8. Come del pari precisato dal Tribunale, non è pertinente al riguardo il richiamo all&#8217;istituto del subappalto previsto dall&#8217;art. 105 del codice dei contratti pubblici ed ai limiti ad esso relativi (30% per cento «<em>dell&#8217;importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture</em>», secondo la formulazione del comma 2 della disposizione richiamata applicabile <em>ratione temporis</em>, che peraltro deve ritenersi superato per effetto delle sentenze della Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea del 26 settembre 2019 (C-63/18) e 27 novembre 2019 (C-402/18). Il subappalto dà  infatti luogo ad un contratto derivato, rilevante nella fase di esecuzione del rapporto, contraddistinto dal fatto che il rischio imprenditoriale ed economico inerente all&#8217;esecuzione delle prestazioni in esso previste è assunto dal subappaltatore attraverso la propria organizzazione, mentre il subappaltante rimane responsabile nei confronti dell&#8217;amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto previsto dall&#8217;art. 105, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016 (in termini, in relazione alla previgente disciplinare di cui al codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cfr. Cons. Stato, V, 25 febbraio 2015, n. 936, 16 aprile 2013, n. 2105, 26 marzo 2012, n. 1726).<br /> 9. Il riferimento contenuto invece nell&#8217;art. 89, comma 8, del codice dei contratti pubblici all&#8217;istituto del subapppalto, relativamente alle prestazioni eseguite materialmente dall&#8217;ausiliario, è oggetto di una facoltà  («<em>l&#8217;impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore</em>»), destinata anch&#8217;essa ad operare nella fase di esecuzione del contratto e la cui concretizzazione postula l&#8217;assenso dell&#8217;amministrazione. Per questa ipotesi non è comunque previsto un limite quantitativo come nel caso del subappalto vero e proprio, ai sensi del sopra richiamato art. 105, comma 2, d.lgs n. 50 del 2016, ma è richiesto il solo rispetto del limite «<em>dei requisiti prestati</em>» dall&#8217;ausiliario. Ciù² in coerenza con la finalità  tipica dell&#8217;avvalimento, di utilizzo delle capacità  tecniche ed economiche di terzi necessarie per qualificarsi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, ed affinchè all&#8217;impresa ausiliaria non siano in concreto affidate prestazioni eccedenti la propria capacità  tecnica.<br /> Si tratta di una diversità  di disciplina per i profili di interesse nel presente giudizio che impedisce di operare una commistione tra i due istituti, per cui le censure della C. sul punto vanno respinte anche in diritto, oltre che per le assorbenti considerazioni di fatto in precedenza svolte.<br /> 10. Con un secondo ordine di censure la C. ripropone le contestazioni relative al giudizio di congruità  dell&#8217;offerta formulato dalla Centrale di committenza nei confronti dell&#8217;offerta della V., malgrado le plurime incongruenze da cui la stessa sarebbe affetta e che non sarebbero state superate mediante i giustificativi presentati nell&#8217;ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia.<br /> L&#8217;originaria ricorrente ribadisce innanzitutto che il ribasso offerto per la preparazione dei pasti su base annua non sarebbe dell&#8217;11,63% sulla base d&#8217;asta ma del 10,50%, e cioè € 814.595,80 anzichè € 804.301,15: il maggiore importo si ricaverebbe dal prodotto dei costi per singolo tipo di pasto per il numero complessivo degli pasti medesimi esposto dalla controinteressata. Secondo l&#8217;appellante tale discrasia sarebbe essa sola sintomo di inattendibilità  dell&#8217;offerta della V..<br /> 11. Come deduce la controinteressata la censura è tuttavia inficiata da un&#8217;impostazione fuorviante, perchè il maggiore importo ricavato attraverso l&#8217;operazione matematica sopra descritta rispetto al costo annuo è in realtà  conseguente al fatto che, mentre quest&#8217;ultimo è stato indicato al netto degli oneri per la sicurezza, il costo per singolo pasto è stato invece esposto al lordo di tale voce.<br /> Sul punto l&#8217;originaria ricorrente sostiene che l&#8217;affermazione è indimostrata.<br /> Per contro vi è prova documentale: nella propria offerta economica &#8211; che ai sensi dell&#8217;art. 18 del disciplinare di gara l&#8217;offerta economica doveva indicare separatamente il «<em>costo del singolo pasto per refezione scolastica, costo della singola giornata alimentare per il servizio di ristorazione casa di riposo e costo del singolo pasto utenti esterni</em>» (lett. a), l&#8217;«<em>importo annuo complessivo del servizio di refezione scolastica e di ristorazione della casa di riposo ed utenti esterni</em>» (lett. b) «<em>la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all&#8217;art. 95, comma 10 del Codice</em>» (lett. c) e la «<em>stima dei costi della manodopera, ai sensi dell&#8217;art. 95, comma 10 del Codice</em>» (lett. d) &#8211; la V. ha precisato che il costo per il singolo pasto è comprensivo degli oneri per la sicurezza non ribassabili, mente l&#8217;importo annuo complessivo di € 804.301,15 è al netto di tale voce.<br /> 12. Deve quindi essere escluso che l&#8217;offerta sia inficiata dalle ulteriori incongruenze o modifiche sostanziali dedotte dalla C. che renderebbero la stessa inattendibile e pertanto da escludere per anomalia. Al riguardo non può che prendersi atto dell&#8217;irrisorietà  degli importi che dalle giustificazioni presentate dalla V. emergerebbero, secondo le censure dedotte dalla C.: € 3,03 per il costo del lavoro; € 0,24 per oneri per la sicurezza; € 4,61 per il software gestionale.<br /> Per quanto concerne infine i costi delle materie prime le pretese discrepanze tra i prezzi riportati nella tabella riepilogativa delle materie prime in sede di giustificativi e i listini allegati è affermata in modo generico, al di là  dell&#8217;unico riferimento, portato dall&#8217;appellante principale a titolo esemplificativo, alla voce «<em>Cipolla</em>», in relazione al quale, a fronte del prezzo di € 1,35 indicato nella tabella, il listino riporta il minor costo di € 0,36. Da ciù² la C. trae l&#8217;apodittica conseguenza che tale discrasia «<em>se sommata ai 30 prodotti non corrispondenti, è sufficiente a rendere l&#8217;intera offerta inattendibile</em>», senza considerare che, casomai, si tratta di una differenza a favore della V. e che per il resto tale conclusione non è comunque supportata da alcun elemento di prova.<br /> 13. Sul punto va dunque ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nell&#8217;ambito di una valutazione globale di carattere tecnico-discrezionale quale quella concernente l&#8217;anomalia dell&#8217;offerta, incentrata su stime previsionali, il concorrente che intenda censurare il giudizio positivo dell&#8217;amministrazione deve dimostrare con apprezzabile grado di certezza che il ribasso offerto dall&#8217;aggiudicatario non è economicamente sostenibile, perchè inficiato da sottostime delle voci di costo di cui tale ribasso si compone tali da erodere completamente il margine positivo da esso risultante (cfr. di recente: Cons. Stato, III, 19 settembre 2019, n. 6248; V, 24 settembre 2019, n. 6419, 12 settembre 2019, n. 6161, 29 luglio 2019, n. 5353, 25 luglio 2019, n. 5259).<br /> A tale onere la C. si è sottratta per cui il motivo va respinto e con esso l&#8217;appello principale.<br /> 14. L&#8217;appello incidentale della V. è conseguentemente improcedibile per carenza di interesse.<br /> 15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale, come in epigrafe proposti, respinge il primo e dichiara improcedibile il secondo.<br /> Condanna l&#8217;appellante principale C. soc. coop. a r.l. a rifondere alle amministrazioni resistenti Comune di Valenza e Centrale unica di Committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento e Castelletto, e alle controinteressate V. s.p.a. e A. Alimentare s.r.l. le spese di causa, liquidate complessivamente in €. 18.000,00 e in particolare €. 6.000,00 a favore del Comune di Valenza e della Centrale unica di committenza, €. 6.000,00 in favore di V. S.p.A. ed €. 6.000,00 in favore di A. Alimentare, oltre agli accessori di legge.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2011 n.8535</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-7-11-2011-n-8535/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-7-11-2011-n-8535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2011 n.8535</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Caminiti C. D. (Avv. L. Benedetti) c/ Comune di Monterotondo (Avv.ti E. Pepe, C. Curreri) e C. M. (Avv.ti C. Bocci, F. David) 1. Edilizia ed urbanistica – Condomino – Cambio destinazione d’uso – Domanda – Previa autorizzazione condominio – Necessità – Non sussiste – Limiti</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-7-11-2011-n-8535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2011 n.8535</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese – Est. Caminiti<br /> C. D. (Avv. L. Benedetti) c/ Comune di Monterotondo (Avv.ti E. Pepe, C. Curreri) e C. M. (Avv.ti C. Bocci, F. David)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Condomino – Cambio destinazione d’uso – Domanda – Previa autorizzazione condominio – Necessità – Non sussiste – Limiti	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Cambio destinazione d’uso – Nuova costruzione ex art. 41 sexies L. n. 1150/1942 – Configurabilità – Ragioni – Carico urbanistico – Aggravio – Sussistenza</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La richiesta di autorizzazione edilizia per il cambio di destinazione d’uso di alcuni locali non necessita dell’autorizzazione del condominio qualora l’intervento si realizzi su di un’apertura già esistente senza alcun ampliamento della volumetria dell’area interessata e senza alcuna modifica al prospetto dell’edificio.	</p>
<p>2. In materia edilizia, rientra nel concetto di &#8220;nuova costruzione&#8221; di cui all&#8217;art. 41 sexies, della L. n. 1150/1942 anche il cambio d&#8217;uso implicante aggravio del carico urbanistico, ciò sulla base di una interpretazione funzionale di tale norma secondo la quale, ai fini del reperimento dei parcheggi pertinenziali, anche gli interventi sull&#8217;esistente suscettibili di aggravare il carico urbanistico (quali l&#8217;aumento delle superfici, il cambio di destinazione d&#8217;uso e/o il frazionamento di unità immobiliari) sono equiparabili a quelli di nuova costruzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 08535/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 11350/2006 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso RG n.11350 del 2006, proposto dal <br />	<br />
signor <b>CASINI Danilo</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Leonardo Benedetti, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Pavia, 28; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>COMUNE di MONTEROTONDO</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Emiliano Pepe e Clara Curreri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alessio Malaspina in Roma, via Fornovo, 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sig.ra <b>CORALLINI Marisa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Corrado Bocci, Fernando David, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via San Tommaso D&#8217;Acquino, 40; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del permesso di costruire n. 3340/05 rilasciato dal Comune di Monterotondo in data 1.3.2005 alla sig.ra Corallini Marisa , conosciuto dal ricorrente mediante accesso ai documenti, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e con riferimento al Processo verbale di accertamento del 21.3.2003, n. 359 dell’Ufficio di Vigilanza edilizia del Comune di Monterotondo.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monterotondo e della signora Corallini Marisa;<br />	<br />
Vista l’ordinanza n. 7074/2006, pronunciata nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2006, con cui è stata respinta la suindicata domanda cautelare;<br />	<br />
Vista la sentenza non definitiva n. 2617/2011, che ha disposto tra l’altro incombenti istruttori;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 luglio 2011 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Il sig. Danilo Casini, comproprietario di un appartamento nel condominio sito in Monterotondo, Via Ischia, n. 32 e amministratore dello stesso stabile, espone che in data 7.5.2003 sig.ra M. Corallini, condomino, ha presentato all’Ufficio Urbanistica del Comune di Monterotondo la richiesta di autorizzazione edilizia n. 256/2003 al fine di ottenere il cambio di destinazione d’uso di alcuni locali-cantina ad uso abitazione di sua proprietà siti nello stesso stabile e che il Comune stesso ha respinto detta istanza.<br />	<br />
A seguito di richiesta di riesame presentata dalla sig.ra Corallini, il Comune, sulla base della nuova relazione di parte, ha rilasciato in data 25.1.2005 il permesso di costruire n. 3340 per il cambio di destinazione d’uso di parte della cantina in abitazione.<br />	<br />
Il ricorrente dopo aver attivato presso gli Uffici comunali il procedimento di accesso ai documenti relativi alla pratica edilizia di cui al predetto permesso di costruire n. 3340/2005 ha proposto ricorso avverso lo stesso presso questo Tribunale deducendo i seguenti motivi: <i>1) Violazione di legge: art. 41 sexies L.17.8.1942, n. 1150, come modificato dall’art.2 della Legge 24.3.1989, n. 122. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, errore sui fatti e presupposti:</i> dal confronto tra la perizia del ricorrente e quella della resistente-controinteressata risulterebbero in quest’ultima delle difformità con le porzioni relative alle aree dei cortili e parcheggio, inoltre non verrebbe considerata l’area di passaggio da lasciare a disposizione del condomino sig. Pellizzari;<br />	<br />
<i>2) Violazione e falsa applicazione dell’art.27 del DPR 6.6.2001, n.380. Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria</i>:il processo verbale di accertamento del 21.3.2003, prot. n. 359 sarebbe viziato in quanto riferirebbe l’inesistenza di lavori di ristrutturazione nella cantina della sig.ra Corallini, mentre il sopralluogo sarebbe stato effettuato erroneamente con riferimento alla cantina dei sig.ri Casini-De Rossi;<br />	<br />
<i>3) Violazione artt. 5, 1, 2, 3 D.M. 5.7.1975 del Ministero della Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190. Eccesso di potere:</i> la costruzione di cui al permesso di costruire impugnato non sembrerebbe soddisfare le caratteristiche richieste dalla legge riguardo l’altezza dei soffitti nonché le dimensioni dell’unica camera, trattandosi di un alloggio monostanza.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la sig.ra M.Corallini intimata per resistere al ricorso e con successiva memoria ha controdedotto a quanto sostenuto da parte ricorrente, contestandone i rilievi non provati, concludendo per la reiezione del ricorso. <br />	<br />
Anche il Comune di Monterotondo si è costituito in giudizio in giudizio e ha eccepito preliminarmente profili di inammissibilità del ricorso, concludendo comunque per l’infondatezza dello stesso.<br />	<br />
Con l’ordinanza n. 7074/2006, pronunciata nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2006, è stata respinta la suindicata domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />	<br />
In prossimità dell’udienza pubblica il Comune ha depositato atto di costituzione di nuovi difensori e con separata memoria conclusionale ha insistito sulle proprie conclusioni, anche con riferimento ai profili di irritualità del ricorso. <br />	<br />
Con sentenza non definitiva n. 2617/2011, il Collegio ha respinto da un lato le eccezioni preliminari di inammissibilità avanzate dal Comune resistente attesa la riscontrata ritualità della proposizione del ricorso sia ai fini della notifica che della sottoscrizione dello stesso e dall’altro ha disposto incombenti istruttori eseguiti dal Comune con deposito di documentazione in data 31 maggio 2011, prot. n. 34437 e 5 luglio 2011, prot. n. 42133.<br />	<br />
In prossimità dell’odierna udienza pubblica, il Comune ha depositato memoria conclusionale con la quale ha confermato quanto già documentato dagli Uffici comunali competenti riguardo la legittimità del procedimento relativo al permesso di costruire impugnato.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.<br />	<br />
2. Nel merito, il ricorso presenta profili di infondatezza per le ragioni di seguito riportate, potendo comunque prescindersi dagli ulteriori aspetti pregiudiziali di rito.<br />	<br />
2.1. La questione controversa, come meglio descritta in fatto, necessita di alcune considerazioni alla luce anche della documentazione depositata. Sul piano fattuale occorre rilevare che l’intervento edilizio di cambio d’uso di parte di un locale magazzino a civile abitazione al piano seminterrato dell’edificio in questione, pur non modificando il volume dello stesso e la superficie, ne ha cambiato però la destinazione, da magazzino a civile abitazione.<br />	<br />
Come risulta anche dalla documentazione fotografica in atti non appare però alcun ampliamento della volumetria già esistente dell’area interessata né modifica del prospetto dell’edificio, con la conseguente non necessarietà dell’autorizzazione del condominio per la modifica del prospetto, trattandosi di una apertura già esistente. Inoltre, riguardo agli aspetti tecnici della salubrità del locale la ASL RM G, in data 18.11.2004, ha espresso parere favorevole al predetto cambio di destinazione d’uso, con riferimento al rapporto di ventilazione all’interno del medesimo locale (non potendosi così condividere le eccezioni di cui al terzo motivo). <br />	<br />
L’eccezione avanzata da parte ricorrente con il primo motivo riguardo la violazione dell’art. 41 –sexies della Legge n. 1150 del 1942 si basa sul contestato calcolo delle aree da adibire a parcheggio ai sensi di detta normativa.<br />	<br />
Osserva il Collegio che detta norma prevede che “nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione”. Il Comune sostiene che nell’ipotesi in esame il mutamento di destinazione d’uso assentito nell’immobile non implica una variazione nella misura degli standards a parcheggio, rimanendo nell’ambito della categoria residenziale e in ogni caso se l’intervento sia qualificato quale nuova costruzione, allo stesso troverebbe applicazione il disposto del predetto art.41-sexies e il volume da considerare ai fini del calcolo dello standard a parcheggio sarebbe soltanto quello relativo all’intervento realizzato.<br />	<br />
Orbene, l’intervento edilizio in esame, alla luce anche della giurisprudenza, rientra nel concetto di &#8220;nuova costruzione&#8221; di cui all&#8217;art. 41 sexies, della L. n. 1150 del 1942 che comprende anche il cambio d&#8217;uso implicante aggravio del carico urbanistico, ciò sulla base di una interpretazione funzionale di tale norma secondo la quale, ai fini del reperimento dei parcheggi pertinenziali, anche gli interventi sull&#8217;esistente suscettibili di aggravare il carico urbanistico (quali l&#8217;aumento delle superfici, il cambio di destinazione d&#8217;uso e/o il frazionamento di unità immobiliari) sono equiparabili a quelli di nuova costruzione (cfr. T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 3 giugno 2010, n. 3943; idem, 14 aprile 2011, n. 592; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 22 luglio 2010 , n. 3256).<br />	<br />
Pertanto, se da un lato si aderisce alla tesi di parte di dover considerare per l’intervento edilizio il reperimento di area a parcheggio, dall’altra però si rileva che la misura da reperire a parcheggio riguarda nel caso la “porzione” di volume dell’immobile soggetta a cambio di destinazione (e non tutto l’edificio) e inoltre la predetta norma prescrive che gli spazi a parcheggio siano reperiti “nelle aree di pertinenza” delle nuove costruzioni, anche in prossimità all’edificio.<br />	<br />
Nel caso di specie, risulta in atti che esiste una superficie scoperta a servizio dell’edificio condominiale (circostanza ammessa anche da parte ricorrente) e in tale area costituisce superficie adeguata da destinare a parcheggio quale standard richiesto per l’intervento assentito, così come indicato in progetto dalla richiedente il permesso di costruire.<br />	<br />
Ne deriva che non appaiono sussistere in relazione al provvedimento impugnato i suddetti vizi contestati da parte ricorrente.<br />	<br />
Inoltre, non è suscettibile di positiva valutazione anche il secondo motivo riguardo la rilevanza dei verbali di sopralluogo effettuati nel 2003 dai dipendenti incaricati dal Comune, quali atti presupposti in relazione al permesso di costruire impugnato.<br />	<br />
Appare significativo che il permesso di costruire è stato rilasciato dal Comune in data 25.1.2005, mentre i sopralluoghi sono precedenti ed effettuati due anni prima la predetta richiesta di permesso di costruire, non potendosi dimostrare in concreto una rilevanza degli stessi su quanto assentito.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso in quanto infondato va respinto<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere<br />	<br />
Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/11/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-7-11-2011-n-8535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2011 n.8535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2008 n.8535</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-8535/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-8535/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-8535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2008 n.8535</a></p>
<p>Pres./ Est. Savo Amodio A. Zingaropoli(Avv.ti A. Lovelli e P. Frascella) sull&#8217;impugnazione dell&#8217;atto preparatorio immediatamente lesivo Concorso pubblico – Impugnazione di atti intermedi o preparatori – Inoppugnabilità dell’atto finale &#8211; Conseguenze – Improcedibilità – Ragioni – Invalidità derivata – Non esclude l’onere d’impugnare – Eccezione Quando sono impugnati gli atti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-8535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2008 n.8535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-8535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2008 n.8535</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres./ Est. Savo Amodio<br /> A. Zingaropoli(Avv.ti A. Lovelli e P. Frascella)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;impugnazione dell&#8217;atto preparatorio immediatamente lesivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso pubblico – Impugnazione di atti intermedi o preparatori – Inoppugnabilità dell’atto finale &#8211; Conseguenze – Improcedibilità – Ragioni – Invalidità derivata – Non esclude l’onere d’impugnare – Eccezione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Quando sono impugnati gli atti iniziali o intermedi di un procedimento concorsuale che risultino immediatamente lesivi, e non anche l’atto finale attributivo ad altri di uno status o di un’utilità, l’inoppugnabilità di quest’ultimo fa diventare improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il gravame proposto avverso gli atti intermedi. L’impugnazione degli atti preparatori immediatamente lesivi, funzionale ad una tempestiva ed efficace tutela giurisdizionale (attraverso l’ammissione con riserva a gare, esame e concorsi), non può tuttavia esonerare dal dovere di impugnare anche l’atto finale, dal momento che la circostanza che l’atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio, non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio, altrimenti l’atto viziato da invalidità derivata si consolida e non è più impugnabile; ciò permette inoltre di soddisfare le esigenze di tutela dei controinteressati, di norma non individuabili in relazione all’atto preparatorio, ma solo con riguardo a quello finale. Ciò non si pone in contrasto con la tradizionale opinione che esclude la necessità di ricorrere avverso l’atto finale quando sia stato già impugnato quello preparatorio, nell’ipotesi in cui fra i due provvedimenti vi sia un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria, considerato che nel caso dei pubblici concorsi, l’atto finale (delibera di approvazione della graduatoria), pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio (esclusione di un concorrente), non ne costituisce tuttavia conseguenza inevitabile, proprio perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1)  (Consiglio di Stato, V Sezione, 23 marzo 2004 numero 1519</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Sezione Prima</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>	<br />	<br />
composto dai Magistrati:</p>
<p>Antonino SAVO AMODIO     &#8211;                  Presidente rel.	<br />	<br />
Roberto POLITI                       &#8211;                  Consigliere<br />
Silvia MARTINO                    &#8211;                 Consigliere	<br />	<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 5379 del 2007 R.g. proposto da </p>
<p><b>Zingaropoli Annarita</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Lovelli e Pierfrancesco Frascella, con i quali elettivamente domicilia in Roma, Via di Villa Emiliani n. 21;</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
il Ministero della giustizia</b>, in persona del Ministro <i>p.t.</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e nei confronti di<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
Barone Carlo Giovanni</b>, n.c.;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla prova orale del concorso per esami a 200 posti di notaio indetto con decreto dirigenziale del 1° settembre 2004;</p>
<p>	visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;<br />	<br />
	visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
	nominato relatore il consigliere Antonino Savo Amodio e uditi, all’udienza del 2 luglio 2008, gli avvocati come da relativo verbale;<br />	<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>La dott. Zingaropoli ha partecipato al concorso in epigrafe indicato, risultando inidonea ad una delle prove scritte (atto di ultima volontà), non essendo così ammessa a sostenere la prova orale.<br />
Avverso gli atti del procedimento <i>de quo </i>ha proposto ricorso, deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia.<br />
Il ricorso è improcedibile per mancata impugnazione della graduatoria intervenuta nelle more del presente giudizio.<br />
Ritiene in proposito il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando sono impugnati gli atti iniziali o intermedi di un procedimento, che risultino immediatamente lesivi, e non anche l’atto finale attributivo ad altri di uno <i>status </i>o di un’utilità, l’inoppugnabilità di quest’ultimo fa diventare improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il gravame proposto avverso gli atti intermedi (così Cons. Stato, VI Sez., 26 giugno 2006 n. 4067 e giurisprudenza ivi richiamata).<br />
Si è osservato infatti che l’impugnazione degli atti preparatori immediatamente lesivi, riconosciuta dalla giurisprudenza ammissibile al fin di garantire una tempestiva ed efficace tutela giurisdizionale (attraverso l’ammissione con riserva a gare, esame e concorsi), non può tuttavia tradursi “in un esonero dal dovere di impugnare anche l’atto finale”, dal momento che, se, per un verso, detta anticipazione “costituisce un ampliamento degli strumenti di tutela degli interessati”, per altro verso “la circostanza che l’atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio, per cui, in mancanza, l’atto viziato da invalidità derivata si consolida e non è più impugnabile”; ciò permette inoltre di soddisfare le esigenze di tutela dei controinteressati, di norma non individuabili in relazione all’atto preparatorio, ma solo con riguardo a quello finale (Cons. Stato, V Sez., 23 marzo 2004 n. 1519).<br />
Né questa tesi si pone in contrasto con la tradizionale opinione che esclude la necessità di ricorrere avverso l’atto finale quando sia stato già impugnato quello preparatorio, nell’ipotesi in cui fra i due provvedimenti vi sia un “rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria” (nel senso che “l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti”): ed invero, nel caso dei pubblici concorsi, l’atto finale (delibera di approvazione della graduatoria), pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio (esclusione di un concorrente), non ne costituisce tuttavia “conseguenza inevitabile”, proprio “perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti”.<br />
Per quanto innanzi osservato – e venendo al caso di specie – discende che l’omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, approvata con decreto dirigenziale del 28 gennaio 2008 e pubblicata (ai sensi dell’art. 5 R.D. 22 dicembre 1932 n. 1728, nonché dell’art. 17 del bando) nel B.U. del Ministero della giustizia n. 4 del 29 febbraio 2008, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione incidere su un atto ormai divenuto inoppugnabile.<br />
In conclusione, il ricorso è improcedibile.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, I Sezione, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2008.</p>
<p>Antonino SAVO AMODIO	&#8211;	presidente est.</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2007 n.8535</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-9-2007-n-8535/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-9-2007-n-8535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2007 n.8535</a></p>
<p>Pres. Perrelli Est. Amicuzzi Consorzio I.G.S. &#8211; Impresa General Service (Avv. G.Pesce) c/ Co.Tra.L. S.P.A., Compagnia Trasporti Laziali Societa’ Regionale( Avv. M. Sanino) sulla possibilità per la stazione appaltante di non invitare in una&#160; nuova gara il precedente contraente che in passato abbia causato un peggioramento del servizio oggetto della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-9-2007-n-8535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2007 n.8535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-9-2007-n-8535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2007 n.8535</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Perrelli    Est. Amicuzzi<br /> Consorzio I.G.S. &#8211; Impresa General Service (Avv. G.Pesce) c/ Co.Tra.L. S.P.A., Compagnia Trasporti Laziali Societa’ Regionale( Avv. M. Sanino)</span></p>
<hr />
<p>sulla possibilità per la stazione appaltante di non invitare in una&nbsp; nuova gara il precedente contraente che in passato abbia causato un peggioramento del servizio oggetto della gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. &#8211; Gara d’appalto &#8211; Procedura negoziata &#8211; Invito alla negoziazione &#8211; Mancato invito al precedente contraente che in passato abbia causato un peggioramento del servizio &#8211; Ammissibilità &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La stazione appaltante può non invitare ad una  nuova gara d’appalto di servizi l’impresa precedente contraente, qualora la stessa abbia causato, in passato, un pregresso peggioramento del servizio oggetto della gara, a nulla valendo la diversità della durata, dell’ oggetto e dell’ importo del servizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla possibilità per la stazione appaltante di non invitare in una  nuova gara il precedente contraente che in passato abbia causato un peggioramento del servizio oggetto della gara</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE  SECONDA TER</b></p>
<p>composto dai signori Magistrati: Consigliere Michele PERRELLI	 &#8211; Presidente; Consigliere Antonio AMICUZZI 	 &#8211; Componente, relatore;<br />
Consigliere  Maria Cristina QUILIGOTTI       &#8211; Componente<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5380 del 2007 proposto da<br />
<b>CONSORZIO I.G.S. &#8211; IMPRESA GENERAL SERVICE</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pesce, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, alla Via XX Settembre n. 1;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>CO.TRA.L. s.p.a., COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI SOCIETA’ REGIONALE</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Sanino, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, al Viale Parioli, n. 180;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>COMETA s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,  rappresentato e difeso  dagli avv. Stefano Vinti ed Elia Barbieri, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato  in Roma, alla Via Emilia n. 88;<br />
GRUPPO S.A.M.I.R. GLOBAL SERVICE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>con l’intervento</p>
<p>di <b>G.F.M. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Corrado Morrone e Angelo De Vincenti, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso il secondo, in Roma, alla Via Crescenzio n. 76;</p>
<p>per l’annullamento<br />
degli atti di indizione di una “procedura negoziata senza pubblicazione del bando” ai sensi dell’art. 221, I c., lett. d), del D. Lgs. n. 163 del 2006, per l’affidamento del servizio di pulizia degli autobus, depositi e impianti della Co.Tra.L. s.p.a., con manutenzione ordinaria e gestione degli stessi;<br />
degli atti presupposti, consequenziali e collegati;<br />
nonché per il risarcimento del danno, da quantificare in corso di causa, o da liquidare secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e comunque secondo equità;<br />
nonché, a seguito di motivi aggiunti,<br />
della deliberazione della Co.Tra.L. s.p.a. n. 47 del 10.5.2007, di sospensione di aggiudicazione della gara indetta con del. n. 83 del 2005, relativa all’affidamento del servizio di pulizia degli autobus, depositi e impianti della società suddetta, con manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli archi di lavaggio, e di contestuale autorizzazione all’esperimento della procedura sopra indicata;<br />
degli atti presupposti, consequenziali e collegati, in particolare del provvedimento di aggiudicazione e dei verbali della Commissione di gara;<br />
nonché per il risarcimento del danno, da quantificare in € 276.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione, o da liquidare secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e comunque secondo equità;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti  gli atti di costituzione in giudizio di Co.Tra.L. s.p.a. e di Cometa s.r.l.;<br />
Visti i motivi aggiunti al ricorso;<br />
Visto l’atto di intervento in giudizio del Consorzio G.F.M.;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 16.7.2007, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i  procuratori  delle  parti  comparsi come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 13.6.2007, depositato il 14.6.2007, il Consorzio I.G.S. &#8211; Impresa General Service ( premesso che con bando n. 6 del 2006 la Co.Tra.L. s.p.a.  aveva indetto una gara per il servizio di pulizia degli autobus, depositi ed impianti, con manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale sostituzione degli impianti di lavaggio non funzionanti e gestione degli stessi) ha impugnato i provvedimenti (di sospensione della gara stessa e di indizione di una “procedura negoziata senza pubblicazione del bando”, alla quale non è stata invitata) e chiesto il risarcimento dei danni in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:<br />
1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 221, I c., lett. d), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Difetto assoluto di motivazione e ingiustizia manifesta.<br />
2.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 221, I c., lett. d), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Difetto assoluto di motivazione.<br />
3.- Manifeste illogicità ed ingiustizia, difetto di motivazione e contraddittorietà.<br />
Con atto notificato il 26.6.2007, depositato il 27.6.2007, è intervenuto ad adiuvandum il Consorzio G.F.M. a r.l., che ha dedotto la fondatezza del ricorso, concludendo per l’accoglimento.<br />
Con atto depositato il 28.6.2007 si è costituita in giudizio la Co.Tra.L. s.p.a., che ha dedotto la infondatezza del ricorso, concludendo per la declaratoria di illegittimità o per la reiezione.<br />
Con atto notificato il 5.7.2007, depositato il 6.7.2007, il ricorrente Consorzio I.G.S. a r.l. ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati ed ha chiesto il risarcimento del danno in epigrafe indicato, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 221, I c., lett. d), del D. Lgs. n. 163 del 2006. Difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà.<br />
2.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 221, I c., lett. d), del D. Lgs. n. 163 del 2006. Difetto assoluto di motivazione.<br />
3.- Manifeste illogicità e ingiustizia, difetto di motivazione e contraddittorietà.<br />
4.- Violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza. Violazione dei principi in materia di corretto esercizio del potere amministrativo e di auto tutela. Elusione della tutela giurisdizionale. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti e provvedimenti.<br />
Con memoria depositata l’11.7.2007 si è costituita in giudizio la Cometa s.r.l., che ha eccepito la carenza di interesse e di legittimazione in capo alla ricorrente e la inammissibilità e la improponibilità della impugnazione del provvedimento di sospensione; ha inoltre dedotto la infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o di improcedibilità, ovvero per la reiezione.<br />
Alla pubblica udienza del 16.7.2007 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.- Con il ricorso in esame  il Consorzio instante (premesso che con bando n. 6 del 2006 la Co.Tra.L. s.p.a.  aveva indetto una gara per il servizio di pulizia degli autobus, depositi ed impianti, con manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventuale sostituzione degli impianti di lavaggio non funzionanti e gestione degli stessi) ha impugnato i provvedimenti di sospensione di essa gara e di indizione di una “procedura negoziata senza pubblicazione del bando” ai sensi dell’art. 221, I c., lett. d), del D. Lgs. n. 163 del 2006, per l’affidamento del servizio di pulizia degli autobus, depositi e impianti della Co.Tra.L. s.p.a., con manutenzione ordinaria e gestione degli stessi; inoltre ha chiesto il risarcimento del danno, da quantificare in corso di causa, o da liquidare secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e comunque secondo equità.</p>
<p>2.- Innanzi tutto il Collegio prescinde dalla verifica della fondatezza delle eccezioni di procedibilità del gravame, di carenza di interesse e di legittimazione in capo alla ricorrente, nonché di inammissibilità e di improponibilità della impugnazione del provvedimento di sospensione, formulate dalla Cometa s.r.l., stante la evidente infondatezza del gravame.</p>
<p>3.- Con il primo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 221, I c., lett. d), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché difetto assoluto di motivazione e ingiustizia manifesta. Ciò in quanto la ricorrente, impresa del settore operante negli stessi luoghi in cui deve svolgersi il servizio, già affidatole dall’1.4.2000, avrebbe dovuto essere invitata alla trattativa privata de qua e comunque la scelta discrezionale di non effettuare l’invito avrebbe dovuto essere motivata.<br />
Va considerato al riguardo che nelle premesse della impugnata delibera n. 47 del 10.5.2007 è evidenziato che l’affidatario, all’epoca, del servizio, cioè parte ricorrente, era stato individuato con una procedura concorsuale svolta nell’anno 2000 (che prevedeva l’affidamento di un servizio di durata triennale), la cui qualità era considerevolmente peggiorata, sicché, nelle more del pronunciamento del Giudice amministrativo sui ricorsi avverso la gara del 2006 già espletata, è stata indetta la procedura negoziata ora impugnata al fine di assicurare la continuità del servizio ed “un miglioramento qualitativo dello stesso”, da esperirsi tra i medesimi soggetti concorrenti alla precedente gara. <br />
Tanto costituisce ad avviso del Collegio idonea motivazione delle ragioni per le quali è stato deciso di non invitare parte ricorrente alla procedura negoziata de qua, essendo evidente che il riscontrato peggioramento del servizio e la necessità di migliorarne la qualità sono stati ritenuti motivo sufficiente a tanto.<br />
La censura in esame non può quindi essere favorevolmente apprezzata.</p>
<p>4.- Con il secondo motivo di gravame sono stati dedotti violazione e falsa applicazione dell’art. 221, I c., lett. d), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché difetto assoluto di motivazione. Secondo parte ricorrente non ricorrerebbero nel caso che occupa le condizioni previste dalla legge per il ricorso a trattativa privata senza pubblicazione del bando, né sussisterebbero i requisiti di cui all’art. 221, I c., lett. d), del D. Lgs. n. 163 del 2006, che tanto consentono solo in caso di stretta necessità, per estrema urgenza o imprevedibilità, nel caso di specie insussistenti.<br />
Va osservato al riguardo che, preso atto da parte della stazione appaltante della impossibilità di prorogare ulteriormente l’affidamento del servizio alla ricorrente per la ritenuta necessità di migliorare la qualità del servizio da essa svolto (peggiorata nel tempo), non poteva che sussistere estrema urgenza di affidare il servizio ad altra ditta per il tempo necessario a coprire l’ipotizzata durata dei giudizi avverso la precedente gara del 2006, la cui proposizione non poteva di certo essere considerata prevedibile.<br />
Tanto comporta la impossibilità di accoglimento della censura in esame.</p>
<p>5.- Con il terzo motivo di ricorso sono stati dedotti manifeste illogicità ed ingiustizia, difetto di motivazione e contraddittorietà. Ciò in quanto il mancato invito della ricorrente alla procedura negoziata de qua sarebbe tanto più grave perché essa non aveva partecipato alla precedente gara bandita nell’anno 2006 perché il capitolato prevedeva l’espletamento del servizio di sostituzione degli archi di lavaggio, che non figura più nel capitolato relativo alla impugnata procedura.<br />
La censura non può essere positivamente apprezzata dal Collegio perché, come in precedenza evidenziato, la stazione appaltante ha evidentemente deciso di invitare solo le parti che avevano partecipato alla precedente gara e non anche la parte ricorrente perché riteneva che il peggioramento del servizio da essa svolto a tanto ostasse, a nulla valendo, quindi le ragioni per le quali essa ricorrente aveva ritenuto di non partecipare alla precedente gara.<br />
In particolare sembra logico che per lo svolgimento di un servizio limitato nel tempo non sia stato prevista tra le attività da compiere anche la sostituzione degli archi di lavaggio, operazione complessa che è stato evidentemente ritenuto inopportuno elencare tra  servizi da svolgere transitoriamente solo per un periodo limitato.</p>
<p>6.- Con motivi aggiunti al ricorso è stato chiesto l’annullamento della deliberazione della Co.Tra.L. s.p.a. n. 47 del 10.5.2007 (di sospensione di aggiudicazione della gara indetta con del. n. 83 del 2005, relativa all’affidamento del servizio di pulizia degli autobus, depositi e impianti della società suddetta, con manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli archi di lavaggio e di contestuale autorizzazione all’esperimento della procedura sopra indicata) e degli atti presupposti, consequenziali e collegati, in particolare del provvedimento di aggiudicazione e dei verbali della Commissione di gara; inoltre è stato chiesto il risarcimento del danno, da quantificare in € 276.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione, o da liquidare secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e comunque secondo equità.</p>
<p>7.- Con il primo dei motivi aggiunti sono stati dedotti violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 221, I c., lett. d), del D. Lgs. n. 163 del 2006, nonché  difetto assoluto di motivazione e contraddittorietà.<br />
Con il motivo viene ribadita la illegittimità della carenza di motivazione della decisione di non invitare la ricorrente alla procedura di cui trattasi, per insufficienza della indicazione della volontà di invitare solo i medesimi soggetti che avevano partecipato alla gara precedente, non sussistendo in capo ad essi alcun titolo preferenziale, peraltro non previsto da alcuna norma, per partecipare in via esclusiva alla nuova gara, diversa dalla precedente per durata, oggetto ed importo. <br />
La censura non può essere favorevolmente apprezzata dal Collegio per i medesimi motivi in precedenza indicati circa le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non includere parte ricorrente tra le imprese da invitare alla procedura negoziata, per avere la stessa causato un pregresso peggioramento del servizio di cui trattasi, a nulla valendo che sono diversi la durata, l’oggetto e l’importo del servizio, che è pur tuttavia, sostanzialmente, sempre il medesimo.</p>
<p>8.- Con il secondo dei motivi aggiunti sono stati dedotti violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 221, I c., lett. d), del D. Lgs. n. 163 del 2006, nonché difetto assoluto di motivazione.<br />
La procedura negoziata è stata indetta ai sensi dell’art. 221, I c., lett. d), del D. Lgs. n. 163 del 2006, sicché sono ribaditi gli aspetti di illegittimità per insussistenza della stretta necessità, per estrema urgenza o imprevedibilità non ascrivibile alla stazione appaltante, che detta disposizione pone a presupposto per lo svolgimento della trattativa privata senza pubblicazione del bando.<br />
La censura non è suscettibile di accoglimento da parte del Collegio per le medesime considerazioni in precedenza svolte circa la effettività della sussistenza di dette condizioni di estrema urgenza ed imprevedibilità giustificanti il ricorso alla procedura negoziata.</p>
<p>9.- Con il terzo dei motivi aggiunti sono stati prospettati i vizi di manifeste illogicità e ingiustizia, difetto di motivazione e contraddittorietà.<br />
Vengono ribadite le censure attinenti alla mancata partecipazione alla precedente gara perché il capitolato prevedeva l’espletamento del servizio di sostituzione degli archi di lavaggio, che non figura più nel capitolato relativo alla impugnata procedura.<br />
Anche tale censura non può essere favorevolmente apprezzata dal Collegio per gli stessi rilievi in precedenza effettuati circa i motivi per i quali parte ricorrente non è stata invitata alla gara in questione (peggioramento della qualità del servizio da essa svolto) e che sconsigliavano, stante la durata limitata del servizio in questione, la previsione anche della sostituzione degli archi di lavaggio.</p>
<p>10.- Con il quarto dei motivi aggiunti sono stati dedotti violazione dell&#8217;art. 97 della Costituzione, eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza, violazione dei principi in materia di corretto esercizio del potere amministrativo e di autotutela, elusione della tutela giurisdizionale ed infine eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti e provvedimenti. <br />
Mentre la gara d’appalto indetta ex art. 24, I c., lett. b), del D. Lgs. n. 158 del 1995 ed il relativo esito erano sub iudice è stata intrapresa una procedura negoziata ai sensi dell’art. 221, I c., lett. d), del D. Lgs. n. 163 del 2006, avente il medesimo oggetto, invece di (essendo stati rilevati profili di anomalia delle offerte tali da non consentire l’aggiudicazione) annullare la prima gara in autotutela.<br />
La censura non è, ad avviso del Collegio, condivisibile, atteso che le pur rilevate anomalie nelle offerte delle parti che avevano partecipato alla precedente gara non sono state evidentemente ritenute sufficienti a giustificare l’adozione di un drastico e definitivo provvedimento di autotutela, anche per doveroso rispetto dell’attività giurisdizionale in corso, il cui esito, l’eventuale adozione di un provvedimento di tal fatta avrebbe sostanzialmente anticipato, ma in contrasto con le difese svolte in tale sede dalla difesa della stazione appaltante.</p>
<p>11.- Alla infondatezza dei motivi di ricorso consegue la non accoglibilità della domanda di risarcimento danni, non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati dal ricorrente e l&#8217;attività illegittima della p.a..</p>
<p>12.- Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, deve essere, pertanto, respinto.</p>
<p>13.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione seconda ter &#8211; respinge il ricorso in epigrafe indicato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 16.7.2007, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-5-9-2007-n-8535/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 5/9/2007 n.8535</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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