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	<title>8531 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8531 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.8531</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-12-2020-n-8531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.8531</a></p>
<p>Carmine Volpe, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dallo stesso, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe De Pascale in Roma, via Federico Confalonieri, n. 1, contro il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e -OMISSIS-, in persona del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-12-2020-n-8531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.8531</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-30-12-2020-n-8531/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 30/12/2020 n.8531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Carmine Volpe, Presidente, Antonella Manzione, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Omissis, rappresentato e difeso dallo stesso, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Giuseppe De Pascale in Roma, via Federico Confalonieri, n. 1, contro il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca, in persona del Ministro pro tempore, e -OMISSIS-, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, e nei confronti dei signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;appello inutilmente reiterativo delle stesse questioni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo &#8211; appello &#8211; atto di appello reiterativo delle stesse questioni &#8211; conseguenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;atto di appello risultante caratterizzato da diverse reiterazioni delle medesime argomentazioni e dalla conseguente esposizione delle stesse in modo talvolta non specifico comporta il mancato rispetto del precetto di cui all&#8217;art. 3, comma 2, c.p.a., che espone l&#8217;appellante alla declaratoria di inammissibilità  dell&#8217;impugnazione, non giÃ  per l&#8217;irragionevole estensione del ricorso (la quale, nella specie, non è, ratione temporis, normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l&#8217;intellegibilità  delle questioni, rendendo oscura l&#8217;esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con conseguente violazione della regola di specificità  dei motivi di appello (art. 101, comma 1, c.p.a.), imposta a pena di ammissibilità  del gravame.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> <br /> <br /> <br /> Pubblicato il 30/12/2020<br /> <strong>N. 08531/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 02488/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 2488 del 2014, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dallo stesso, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato <em>Omissis</em>,<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, e -OMISSIS-, in persona del Dirigente scolastico <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> dei signori -OMISSIS-, non costituiti in giudizio,<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, (Sezione Prima), n. -OMISSIS-/2013, resa tra le parti, concernente un verbale del Collegio dei docenti.</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca e del-OMISSIS-;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 novembre 2020, il Cons. Antonella Manzione.<br /> L&#8217;udienza si svolge, ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla l. 25 giugno 2020, n. 70, e dell&#8217;art. 25, commi 1 e 2, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> 1. Con ricorso n.r.g. 631 del 2009 l&#8217;odierno appellante ha impugnato innanzi al T.A.R. per la Campania, sezione staccata di Salerno, il verbale della riunione del Collegio dei docenti del 18 novembre 2008, siglato in data 13 gennaio 2009, lamentando l&#8217;illegittimità  delle decisioni assunte con riferimento alla nomina dei collaboratori del Dirigente scolastico e alle modalità  di realizzazione della proposta di un cineforum da inserire nel Piano dell&#8217;offerta formativa (P.O.F.), in quanto ha attribuito la scelta dei film da sottoporre agli studenti al Consiglio di classe.<br /> 2. Il Tribunale adito, con sentenza 15 luglio 2013, n. -OMISSIS-, ha dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alla nomina dei collaboratori del Dirigente scolastico, e respinto le rimanenti questioni, compensando integralmente le spese di giudizio.<br /> 3. Il signor -OMISSIS- ha impugnato detta sentenza, ritenendola errata.<br /> 4. Si sono costituiti in appello il Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;università  e della ricerca e -OMISSIS- con atto di stile. In data 29 gennaio 2020 hanno versato in atti in controdeduzione la memoria giÃ  prodotta nel giudizio di primo grado. In tale sede, al fine di escludere qualsivoglia intento persecutorio, si evidenziava, tra l&#8217;altro, come anche per le distinte proposte presentate per le sedi di Angri e di Capaccio si è convenuto di utilizzare i Consigli di classe per la scelta dei film, significando inoltre che tale scelta ha incontrato il favore di 136 docenti, ovvero il totale dei presenti, eccetto il ricorrente, la cui proposta, peraltro, avrebbe dovuto essere respinta per incompletezza.<br /> 5. Con memoria versata in atti in data 11 febbraio 2020, il ricorrente ha sinteticamente ribadito la propria prospettazione, chiarendo e documentando altresì¬ la mancata produzione originaria della copia notificata dell&#8217;appello in quanto oggetto di furto. Infine, con note in data 26 novembre 2020, ha chiesto il passaggio in decisione senza previa discussione orale.<br /> 6. Alla pubblica udienza del 27 novembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 7. Il Collegio premette che l&#8217;atto di appello risulta caratterizzato da diverse reiterazioni delle medesime argomentazioni e dalla conseguente esposizione delle stesse in modo talvolta non specifico. Come anche di recente affermato da questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. IV, 1 dicembre 2020, n. 7622), il mancato rispetto del precetto di cui all&#8217;art. 3, comma 2, c.p.a., espone l&#8217;appellante alla declaratoria di inammissibilità  dell&#8217;impugnazione, non giÃ  per l&#8217;irragionevole estensione del ricorso (la quale, nella specie, non è, <em>ratione temporis</em>, normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l&#8217;intellegibilità  delle questioni, rendendo oscura l&#8217;esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata (cfr. Cass. civ., n. 8009 del 2019), con conseguente violazione della regola di specificità  dei motivi di appello (art. 101, comma 1, c.p.a.), imposta a pena di ammissibilità  del gravame.<br /> 8. Si può tuttavia prescindere da profili di inammissibilità , essendo lo stesso infondato nel merito.<br /> 8.1. Occorre precisare che il ricorrente suddivide l&#8217;appello in una parte in &#8220;fatto&#8221; e una parte in &#8220;diritto&#8221; e che nella parte in fatto viene riportato l&#8217;elenco dei motivi del ricorso di primo grado, che non sono tuttavia richiamati nel medesimo ordine nella parte in diritto. Il Collegio non esaminerà  gli argomenti giuridici riportati nella parte del &#8220;fatto&#8221;, alla stregua dell&#8217;orientamento di questo Consesso secondo cui, quando il ricorso è suddiviso in una parte in fatto e una in diritto, non sono ammissibili i c.d. &#8220;motivi intrusi&#8221; contenuti nella parte in fatto (Cons. Stato: sez. V, 2 dicembre 2015, n. 5459; <em>id.</em>, 30 novembre 2015, n. 5400).<br /> 8.2. Quanto alla parte in &#8220;diritto&#8221;, il ricorso è affidato a motivi rubricati ed elencati come A), B), C), D), E), F), G).<br /> 9. Si esaminano nel presente paragrafo il motivo A) e parte del motivo B).<br /> Con il primo motivo (indicato in appello come A) e intitolato &#8220;violazione di legge: art. 12, c. 2, preleggi, c.c.; art. 2, c. 1, 5, c. 2, 6, 63, c. 1, D.lgs. 165/01&#8221; (da pag. 6 a pag. 9 dell&#8217;appello), l&#8217;appellante contesta il capo di sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione.<br /> Lamenta che il giudice di prime cure, nel declinare la giurisdizione del giudice amministrativo, non avrebbe ricostruito correttamente il quadro normativo sotteso alla fattispecie e deduce, in sintesi, che:<br /> a) le nomine dei collaboratori del dirigente scolastico sarebbero atti di organizzazione ai sensi dell&#8217;art. 2, comma 1, d.lgs. n. 165/2001;<br /> b) ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative di docenti di sua scelta, a cui delegare specifici compiti; la scelta di tali collaboratori non è preceduta da un concorso, rispetto al quale si atteggi ad atto di mera gestione del rapporto di lavoro; viceversa tale scelta è frutto di autonomia e discrezionalità  del dirigente, nel perseguimento di fini pubblicistici, e pertanto il relativo sindacato ricadrebbe nella giurisdizione amministrativa.<br /> 9.2. Il secondo e terzo motivo, rubricati come B) e C), sono riproposti insieme senza una suddivisione tra essi e sono rispettivamente rubricati &#8220;B) violazione di legge: art. 112 c.p.c. (principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato)&#8221;; in dichiarata &#8220;connessione con C) eccesso di potere: deviazione e/o elusione <em>thema decidendum;</em> omissione di esame motivi ricorso, difetto di motivazione &#8211; Riproposizione testuale motivi di ricorso non esaminati (motivi 13-21, pagg. 15-37 ricorso primo grado)&#8221;.<br /> Con tali motivi l&#8217;appellante ripropone le censure che il T.A.R. ha assorbito per effetto della declaratoria di difetto di giurisdizione, ma antepone a tale riproposizione (di cui si tratterà  nel successivo paragrafo 10) ulteriori argomenti volti a contestare il dichiarato difetto di giurisdizione (da pag. 9 a pag. 16 dell&#8217;appello).<br /> Si lamenta che il T.A.R. nel declinare la giurisdizione si è concentrato solo sull&#8217;art. 25 d.lgs. n. 165/2001, ma ha del tutto omesso di esaminare il potere del Collegio dei docenti di elezione dei collaboratori del dirigente scolastico, ai sensi dell&#8217;art. 7, comma 2, lett. h), del d.lgs. n. 297/1994; questione che andava esaminata essendo stata specificamente impugnata la delibera del Collegio dei docenti 18.11.2008-13.1.2009 che autorizzava la retribuzione dei collaboratori del dirigente e l&#8217;organigramma di funzioni e incarichi, collaboratori unilateralmente nominati dal dirigente.<br /> Lamenta dunque l&#8217;appellante la sovrapposizione di competenze e commistione di piani che sarebbe stata attuata con la delibera impugnata, che sottrae competenze da un lato al Collegio dei docenti, chiamato sostanzialmente a ratificare scelte dirigenziali giÃ  fatte; dall&#8217;altro al Consiglio di circolo o di istituto, appropriandosi del potere di incidere nella remunerazione dei delegati, su cui spetta ad essi deliberare per rimettere poi il tutto alla contrattazione aziendale, giusta le previsioni in tal senso dell&#8217;art. 88 del C.C.N.L. per il triennio 2006-2009. Ciò peraltro sulla base di compiti fittizi, non di effettiva natura organizzativa e in numero di gran lunga superiore a quanto consentito. Equivoco ricostruttivo nel quale sarebbe caduto anche il primo giudice, che, facendo riferimento al solo art. 25 del Testo unico sul pubblico impiego (T.U.P.I), da ciò avrebbe tratto la convinzione che la controversia rientri nella competenza del giudice ordinario.<br /> 9.3. Al fine di esaminare tali censure il Collegio ritiene opportuna una sintetica ricostruzione del quadro normativo vigente <em>ratione temporis</em>, a fronte della asserita parziarietà  dell&#8217;argomentazione seguita dal giudice di prime cure in merito all&#8217;affermato difetto di giurisdizione.<br /> La materia dell&#8217;organizzazione scolastica in relazione alla facoltà  del dirigente delle relative istituzioni di individuare i propri collaboratori si palesa effettivamente di una certa complessità , in ragione dello stratificarsi delle disposizioni contenute nella disciplina generale sul pubblico impiego, rispetto a quelle specifiche di settore, non abrogate.<br /> L&#8217;art. 25, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U.P.I.), rubricato appunto &#8220;Dirigenti delle istituzioni scolastiche&#8221;, riconosce loro la facoltà , «<em>Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative</em>», di avvalersi di docenti appositamente individuati «<em>ai quali possono essere delegati specifici compiti</em>», oltre che di farsi coadiuvare «<em>dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell&#8217;ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell&#8217;istituzione scolastica, coordinando il relativo personale</em>».<br /> Analogo potere era giÃ  previsto nel previgente d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come novellato dal d.lgs. 6 marzo 1998, n. 59, che vi ha inserito gli artt. 25 <em>bis</em> e 25 <em>ter</em>, che tuttavia, utilizzando una non chiara clausola di salvaguardia del potere degli organi collegiali, aveva posto un ancora pìù stridente problema di coordinamento tra norme. Nel contempo, infatti, continuava ad essere in vigore la previsione di cui all&#8217;art. 7 del d.lgs.16 aprile 1994, n. 297, che riserva al Collegio dei docenti la facoltà  di eleggere, in proporzione alla c.d. popolazione scolastica, quelli incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside, individuando anche al proprio interno il docente cui attribuire funzioni vicarie.<br /> Da qui la richiesta di parere al Consiglio di Stato, che ebbe ad esprimersi sulla questione (parere n. 1021 del 26 luglio 2000) affermando la validità  del principio generale dello <em>ius superveniens</em> e, in sua applicazione, riconoscendo portata preminente alla sopravvenuta normativa in tema di autonomia scolastica e al ruolo dirigenziale la possibilità  di scelta dei collaboratori, stante il carattere fiduciario del rapporto tra delegante e delegato. In particolare, si affermÃ² che: «<em>La clausola di &#8220;rispetto&#8221; per le attribuzioni degli organismi collegiali, contenuta in quelle norme, va dunque letta alla luce dei criteri di compatibilità  e sussidiarietà , nel senso che le vecchie attribuzioni vanno verificate e limitate con le nuove, le quali sono recessive solo in presenza di competenze che non impingano nelle specifiche funzioni e responsabilità  di gestione ed organizzazione spettanti in via esclusiva al dirigente scolastico, il quale, altrimenti, sarebbe chiamato a pagare anche per l&#8217;operato di collaboratori scelti da altri soggetti irresponsabili per i cattivi risultati dell&#8217;attività  gestoria ed amministrativa</em>». Per &#8220;recuperare&#8221; l&#8217;evenienza che le due figure di collaboratori potessero anche coesistere, il Ministero ebbe a ripensare nel giro di pochi giorni le proprie indicazioni operative, riconoscendo, con circolare del 30 agosto 2005, n. 205, sostanzialmente modificativa della precedente del 3 agosto 2000, n. 193, la facoltà  di designazione elettiva in capo al Collegio dei docenti, quanto meno in via transitoria, fino all&#8217;approvazione del disegno di legge di riforma degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto. Essa tuttavia veniva espressa in termini di mera possibilità  di «<em>eventualmente individuare ulteriori figure di collaborazione del dirigente scolastico cui affidare solo compiti connessi all&#8217;attività  educativa e didattica</em>». Con ciò ammettendosi anche che non vi si facesse ricorso.<br /> Il quadro si è infine completato con la contrattazione nazionale per il comparto relativa al triennio 2006-2009, che, in ragione della finanziabilità  della remunerazione aggiuntiva sul fondo di istituto, ha inteso circoscrivere le figure di docenti delegati dal dirigente soltanto a due (art. 34).<br /> Giova infine aggiungere che l&#8217;art. 14, comma 22, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, con norma di interpretazione autentica (pertanto retroattiva e applicabile <em>ratione temporis</em> anche alla presente controversia, in cui i provvedimenti impugnati sono anteriori), ha interpretato il comma 5 dell&#8217;art. 25 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell&#8217;esonero o semiesonero ai sensi dell&#8217;art. 459 del d.lgs. n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica od educativa ai sensi dell&#8217;art. 88, comma 2, lettera f), del C.C.N.L. relativo al personale scolastico.<br /> 9.4. Alla luce del così¬ ricostruito quadro normativo di riferimento, le censure vanno disattese e va ribadito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull&#8217;atto del dirigente scolastico.<br /> Nel caso di specie oggetto di contestazione è l&#8217;avvenuta designazione di docenti cui attribuire determinate deleghe, che, in quanto effettuata dal dirigente scolastico, non può che trovare fondamento nell&#8217;art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, come correttamente affermato dal T.A.R. per la Campania. La circostanza che la scelta di docenti e l&#8217;attribuzione ad essi di specifici compiti sia frutto di una scelta discrezionale del dirigente scolastico, non preceduta da una procedura concorsuale, non trasforma l&#8217;atto in un provvedimento pubblicistico e, anzi, contrariamente a tale assunto di parte appellante, rende l&#8217;atto di scelta e di attribuzione dei compiti un atto privatistico tipicamente gestionale del rapporto di lavoro. Infatti, l&#8217;affidamento di specifici compiti a determinati docenti attiene alla definizione del contenuto del rapporto di lavoro ed è pertanto un atto di gestione.<br /> Tale assunto trova conferma nella norma di interpretazione autentica sopra menzionata, recata dal d.l. n. 95/2012, che chiarisce che gli specifici compiti assegnati ai docenti rientrano nella tematica della attribuzione di mansioni (non superiori).<br /> Quand&#8217;anche, poi, la nomina e la delega di compiti, sia avvenuta travalicando i confini della norma, o eludendola con l&#8217;attribuzione di compiti non pertinenti, ovvero superando il perimetro applicativo ad essa posto dal C.C.N.L., ciò potrebbe incidere sulle responsabilità  del dirigente, anche amministrativo-contabili, ma non mutare la natura dell&#8217;atto di delega.<br /> D&#8217;altro canto, la residua potestà  elettiva salvaguardata dalle prassi ministeriali, avrebbe comunque dovuto coordinarsi con il ridetto potere di delega, essendo chiaro, finanche nella formulazione letterale delle circolari, che la astratta distinzione tra compiti di supporto all&#8217;organizzazione e compiti di supporto alla didattica non sarebbe stata agevole in un ambito tipicamente &#8220;misto&#8221; quale l&#8217;ambiente scolastico, tanto da auspicare comunque un raccordo tra (eventuale) componente elettiva e componente di designazione dirigenziale. E comunque, a tutto concedere alla tesi dell&#8217;appellante, finanche una sostanziale avocazione di competenze dell&#8217;organo collegiale, da parte del Dirigente scolastico, resterebbe pur sempre esercizio di scelta dirigenziale di tipo datoriale sindacabile innanzi al giudice ordinario <em>ex</em> art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001. Per tale ragione, va confermata la declaratoria di difetto di giurisdizione e respinti i motivi di appello rubricati sub A e B (fino a pag. 16 dell&#8217;appello).<br /> 10. I motivi di appello rubricati come B) e C), da pag. 16 a pag. 37 contengono la riproposizione dei motivi del ricorso di primo grado che il T.A.R. ha ritenuto assorbiti per effetto del difetto di giurisdizione.<br /> 10.1. Nelle pagg. da 16 a 37 dell&#8217;atto di appello si insiste sulla tesi della coesistenza dell&#8217;art. 25, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e dell&#8217;art. 7, comma 2, lett. h), d.lgs. n. 297/1994, per inferirne la invasione da parte del dirigente scolastico di competenze del Collegio dei docenti e la illegittimità  dell&#8217;atto di nomina dei collaboratori e dei compiti ad essi attribuiti.<br /> Si è perà² giÃ  osservato che l&#8217;eventuale sconfinamento dell&#8217;atto del dirigente scolastico in competenze altrui o la sua erroneità  sotto il profilo dei compiti attribuiti, non ne muta la natura da atto di gestione a provvedimento amministrativo e non sposta la giurisdizione. Sicchè, tutte le censure contenute da pag. 16 a pag. 31 dell&#8217;appello attengono al merito della causa e vanno fatte valere davanti al giudice del merito munito di giurisdizione.<br /> Esse restano assorbite in questa sede per effetto della conferma del capo di sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione.<br /> 10.2. Da pag. 37 a pag. 38 dell&#8217;appello si ripropongono i motivi 20 e 21 del ricorso di primo grado, del pari assorbiti per effetto della declinatoria della giurisdizione, e che tuttavia sembrano prescindere da essa, in quanto censurano l&#8217;operato del Collegio dei docenti per un profilo diverso da quello della nomina dei collaboratori scolastici. Per quanto è dato comprendere dalla accentuata sovrapposizione dei piani <em>in parte qua</em>, vi si accenna anche ad altra questione oggetto della riunione del Collegio (&#8220;Ofis 3^annualità  sede di Angri&#8221;), riportata al punto 7 dell&#8217;ordine del giorno, contestando le modalità  di verbalizzazione della posizione espressa dall&#8217;appellante nel relativo consesso. Trattandosi, pertanto, di una censura attinente, seppure in maniera generica, ai contenuti del verbale, si rinvia a quanto sviluppato nel successivo paragrafo.<br /> 11. Con il motivo D), rubricato &#8220;violazione di legge: art. 2714, c. 1, c.c.; art. 221 c.p.c.; art. 21 septies, L. 7/8/90, n. 241; art. 115, c. 1, c.p.c.&#8221; (da metà  di pag. 38 a pag. 43 dell&#8217;appello), l&#8217;appellante contesta il capo di sentenza che ha respinto le censure relative alle modalità  di verbalizzazione.<br /> 11.1. L&#8217;appellante si duole, appunto, delle modalità  di verbalizzazione, avuto riguardo non solo alla circostanza che essa sarebbe avvenuta a distanza di tempo dalla seduta che intende rendicontare, ma anche che sarebbe priva di firma di presidente e segretario, tanto da non potersi attribuire la volontà  ivi espressa all&#8217;organo collegiale. La carenza infatti affliggerebbe l&#8217;originale, dato che la &#8220;copia conforme&#8221; egualmente non ne reca traccia (oltre che essere priva dell&#8217;attestazione di ridetta &#8220;conformità &#8220;).<br /> Si duole altresì¬ della non veridicità  dei fatti riportati nel verbale, e sostiene che, mancando le firme e l&#8217;attestazione di conformità  all&#8217;originale nella copia, non occorrerebbe la querela di falso per contestare i fatti verbalizzati.<br /> Invoca la sua produzione documentale e in particolare una lettera a firma della professoressa -OMISSIS-, che si sarebbe lamentata del contenuto del verbale laddove riporta in modo sintetico la sua dichiarazione, e avrebbe chiesto una modifica del verbale.<br /> Per tali ragioni il T.A.R. avrebbe dovuto valutare i motivi <em>sub</em> 1) e 2) del ricorso di primo grado relativi, rispettivamente, alla non contestualità  di deliberazione e verbalizzazione e alla non coincidenza dei partecipanti alla riunione del Collegio dei docenti del 18.11.2008 e dei partecipanti alla riunione del 13.1.2009 in cui veniva approvato il verbale della riunione del 18.11.2008.<br /> 11.2. Il motivo è infondato e va respinto.<br /> 11.2.1. La copia del verbale versato in atti dall&#8217;Amministrazione reca sia la firma del Dirigente scolastico, professoressa -OMISSIS-, sia del Segretario verbalizzante, professoressa -OMISSIS-. Ciò è sufficiente al Collegio a ritenere superata l&#8217;eccezione di parte che ne lamenta la carenza nell&#8217;originale, desumibile dal fatto che essa manca nella propria copia, definita &#8220;conforme&#8221;, pur venendone contestata proprio la mancanza di attestazione di conformità .<br /> 11.2.2. Va respinta, pertanto, anche ogni censura di nullità  del verbale.<br /> 11.2.3. Vanno respinte, inoltre, tutte le censure di falsità  del verbale, quanto al suo contenuto, ivi compresa ogni questione relativa alle modalità  di verbalizzazione sintetica e non analitica dell&#8217;intervento della professoressa -OMISSIS-, che andavano dedotte con proposizione di querela di falso.<br /> 11.2.4. Vanno disattese pure le censure relative alla non contestualità  tra deliberazione e sua verbalizzazione.<br /> Nella materia delle procedure ad evidenza pubblica, ma con principi estensibili a qualunque ambito, si è affermato che è legittima finanche un&#8217;unica verbalizzazione riferita a pìù sedute, come pure, per quanto qui di specifico interesse, la redazione del verbale non contestuale alle operazioni compiute (cfr. Cons. Stato: sez. III, 1 settembre 2014, n. 4449; sez. VI, 30 giugno 2011, n. 3902). Con riferimento alla redazione non contestuale all&#8217;operazione di riferimento, si è detto che è sufficiente che essa intervenga entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi. L&#8217;interesse sotteso alla verbalizzazione contestuale ed alla possibilità  di effettuazione di una verbalizzazione differita è, dunque, rinvenibile nella esigenza di una corretta rappresentazione documentale, <em>id est</em> di una analitica ed attendibile rendicontazione delle operazioni compiute.<br /> Nel caso di specie, il tempo intercorso è da correlare alla necessità  di condividere la verbalizzazione con lo stesso organo cui essa si riferisce, ancorchè, evidentemente, in una componente non necessariamente sovrapponibile. Trattasi comunque di un&#8217;ulteriore garanzia di serietà  e veridicità  di quanto il verbalizzante attesta essere avvenuto, in quanto ulteriormente vagliato da pìù persone. D&#8217;altro canto, ove residuino dubbi di veridicità  dell&#8217;atto, pur se riferito ad un consesso collegiale composto da centinaia di partecipanti, è sempre possibile &#8211; <em>recte</em>, doveroso &#8211; riferirne al giudice penale.<br /> 11.2.5. Vanno respinte infine le censure relative alla non identità  dei soggetti presenti alla seduta del 18.11.2008 e a quella successiva di approvazione del verbale della seduta precedente.<br /> Invero, per approvare il verbale di una seduta, non è necessaria la presenza di tutti coloro che hanno partecipato alla seduta del cui verbale si tratta.<br /> Se anche tra una seduta e l&#8217;altra non vi sia una perfetta coincidenza tra i nominativi dei presenti alle due sedute, si deve intendere che l&#8217;approvazione avvenga da parte dei soli soggetti che sono presenti ad entrambe le sedute, gli unici in grado di attestare quanto accaduto nella seduta del cui verbale si tratta.<br /> 12. Con i motivi E), F) e G) proposti in dichiarata connessione e rubricati &#8220;E) violazione di legge: art. 97, c. 1, 33, c. 1, Cost.; artt. 1, 7, c. 2, lett. a, 5, c. 8, D.lgs. 16/4/94, n. 297 (T.U. Istruzione), art. 16, c. 3, D.P.R. 8/3/99, n. 275, in connessione con: F) eccesso di potere: violazione norme contrattuali collettive nazionali (art. 30, C.C.N.L. Scuola 2006-2009; art. 28, C.C.N.L. Scuola 2002-2005; art. 25, C.C.N.L. Scuola 1999-2001); difetto di motivazione; contraddittorietà ; illogicità ; discriminatorietà ; sviamento, in connessione con G) violazione di legge: art. 115, c. 1, c.p.c.&#8221; (da pag. 43 a pag. 51 dell&#8217;appello), l&#8217;appellante si duole del capo di sentenza che ha respinto le censure contro la decisione del Collegio dei docenti sul progetto di Cineforum proposto dall&#8217;odierno appellante.<br /> 12.1. Si lamenta che il T.A.R. avrebbe omesso di valutare il profilo centrale della libertà  di insegnamento, e che nella specie il Collegio dei docenti avrebbe errato a pretendere il coinvolgimento del Consiglio di classe, incompetente sulla questione. Il Collegio dei docenti nell&#8217;approvazione del P.O.F. dovrebbe rispettare la libertà  di insegnamento. Si aggiunge che la bocciatura del progetto del ricorrente sarebbe il primo atto di una strategia di <em>mobbing</em> resa evidente da atti successivi a quelli qui impugnati, di cui il T.A.R. avrebbe dovuto tener conto perchè retrospettivamente illuminanti dello sviamento da cui è viziato il provvedimento qui impugnato.<br /> 12.2. Anche tali censure sono infondate e vanno respinte.<br /> Il Collegio ritiene che la decisione del Collegio dei docenti non costituisca un&#8217;ingerenza nella libertà  di insegnamento del docente e nella sua attività  ordinaria, sindacandone le modalità  di effettuazione. Si inserisce piuttosto nella valutazione, la cui competenza spetta proprio a tale organo collegiale, di una proposta da inserire nel P.O.F., destinata agli alunni di tutte le classi dell&#8217;istituto, per la quale il proponente assume il ruolo di referente. L&#8217;indicazione di coinvolgere il corpo docenti delle singole classi per il tramite del consiglio di classe, quale momento collegiale di confronto, si palesa, dunque, oltre che rispettosa del riparto delle attribuzioni, razionale e condivisibile, in quanto solo i componenti di quest&#8217;ultimo possono avere il polso effettivo della sensibilità , maturità  e capacità  di visione degli alunni che le compongono, in ragione della loro costante frequentazione. Il fatto poi che essa sia comune ad identiche progettualità  facenti capo ad altri referenti porta ad escludere, almeno sul piano documentale, qualsivoglia intento vessatorio, rimanendo la relativa tematica, seppure reiteratamente accennata, del tutto estranea al perimetro del presente giudizio.<br /> 13. Per quanto sopra detto il Collegio ritiene che l&#8217;appello debba essere respinto.<br /> Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati, infatti, dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.<br /> 14. La peculiarità  della vicenda e la complessità  della materia trattata, oltre alla mancanza di attività  difensionale da parte dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato che ha redatto solo un atto di costituzione di forma, giustifica la compensazione delle spese del giudizio.</p>
<p> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese del giudizio compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l&#8217;appellante.<br /> Così¬ deciso dalla Sezione Sesta del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2020, tenutasi con modalità  da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati:<br /> Carmine Volpe, Presidente<br /> Oreste Mario Caputo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Antonella Manzione, Consigliere, Estensore<br /> Giovanni Tulumello, Consigliere<br /> </div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2011 n.8531</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-11-2011-n-8531/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Tosti – Est. Lo Presti SocExen Spa (Avv.ti M. Di Raimondo, A. Bartoli, A. Gamberini) c/ Roma Capitale (Avv. A. Graziosi) sulla giurisdizione del giudice ordinario in caso di silenzio-rifiuto sull&#8217;istanza di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio Giurisdizione e competenza – Silenzio della P.A. – Riconoscimento della</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-7-11-2011-n-8531/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/11/2011 n.8531</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti – Est. Lo Presti<br /> SocExen Spa (Avv.ti M. Di Raimondo, A. Bartoli, A. Gamberini) c/ Roma Capitale (Avv. A. Graziosi)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario in caso di silenzio-rifiuto sull&#8217;istanza di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Silenzio della P.A. – Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio &#8211; Diritto soggettivo – Giudice ordinario</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso di silenzio sull’istanza di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario. Non risultainfatti decisivo che la parte agisca per l’annullamento del silenzio ai fini di una diversa configurazione della giurisdizione, dal momento che la richiesta è riconnessa alla tutela di una posizione di diritto soggettivo di credito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4650 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Soc Exen Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Matteo Di Raimondo, Alessandro Bartoli, con domicilio eletto presso Matteo Di Raimondo in Roma, via Savoia, 86; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Roma Capitale, rappresentato e difeso dall&#8217;Antonio Graziosi, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del SILENZIO RIFIUTO SULL&#8217;ATTO DI DIFFIDA TENDENTE AD OTTENERE LA FORMALE ASSUNZIONE DI IMPEGNO CONTABILE DA PARTE DI ROMA CAPITALE IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER I SERVIZI RESI IN ESECUZIONE DELL&#8217;ACCORDO DI COLLABORAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 15.9.2009.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La società ricorrente, premesso di avere stipulato con il Comune di Roma un accordo di collaborazione per il coordinamento e la gestione delle attività connesse alla partecipazione del Comune all&#8217;Expo 2010 e di avere, in esecuzione di detto accordo, svolto varie attività ( meglio specificate in atti) in relazione alle quali ha emesso fattura, lamenta il pagamento dei corrispettivi dovuti e, in particolare, la mancata assunzione del relativo impegno contabile da parte di Roma Capitale.<br />	<br />
Espone la ricorrente di avere, con atto di significazione e diffida in data 22.2.2011, intimato a Roma Capitale di avviare l&#8217;iter amministrativo finalizzato alla adozione di una delibera consiliare atta a sanare la violazione degli obblighi di cui all&#8217;art. 191 del d. lgs. 267/2000 e a riconoscere, quindi, la legittimità dei debiti fuori bilancio assunti dal delegato del Sindaco che seguì l&#8217;attuazione dell&#8217;accordo di collaborazione predetto. <br />	<br />
Chiede quindi che il Tribunale adito voglia dichiarare l&#8217;illegittimità del silenzio serbato dall&#8217;Amministrazione intimata sull&#8217;istanza menzionata e, conseguentemente, condannarla all&#8217;adozione dei provvedimenti richiesti.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio Roma Capitale per resistere al gravame.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 la causa è stata rimessa in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.<br />	<br />
L&#8217;art. 31, d.lg. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo), in cui è traslato l&#8217;art. 21 bis, l. n. 1034 del 1971, non ha infatti inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della p.a. e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del giudice amministrativo, il quale si configurerebbe quindi come giudice del silenzio della p.a., ma soltanto un istituto giuridico di elaborazione giurisprudenziale relativo alla esplicazione di potestà pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell&#8217;attività amministrativa.<br />	<br />
Sicché, anche nel caso di rito speciale instaurato per l&#8217;impugnazione del silenzio, il giudice adito deve preliminarmente verificare la propria giurisdizione in relazione alla natura della posizione sostanziale esercitata e, ove la controversia attivata rientri tra quelle devolute al g.o., non può non discenderne l&#8217;inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del g.a.<br />	<br />
Il procedimento preordinato alla formazione del silenzio — inadempimento è, in particolare, inammissibile quando si tratta di controversie che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, come nel caso di giudizi incentrati sull&#8217;accertamento di diritti soggettivi di credito attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario o alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e soggetti al termine di prescrizione (cfr. sul punto T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 02 febbraio 2011 , n. 977).<br />	<br />
Nel caso di specie, la natura giuridica della posizione sostanziale effettivamente azionata dalla società ricorrente è di diritto soggettivo, riguardando crediti derivanti dall&#8217;attuazione del rapporto contrattuale originato dall&#8217;accordo di collaborazione sopra menzionato; senza che, in proposito, assuma rilievo dirimente il fatto che, trattandosi di debiti assunti fuori bilancio, possa risultare necessario per l&#8217;adempimento lo svolgimento della procedura di riconoscimento della legittimità del debito.<br />	<br />
Va infatti rammentato che la deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio adottata ai sensi dell&#8217;art. 194 del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali) costituisce provvedimento che consente lo svolgimento dell&#8217;attività gestionale, di competenza degli uffici, volta alla definizione del rapporto &#8211; nella normalità dei casi &#8211; irregolarmente (sotto il profilo contabile) sorto, e ciò mediante l&#8217;assunzione dell&#8217;impegno di spesa, la liquidazione della stessa e la conseguente emissione del mandato di pagamento; nelle ipotesi in cui l&#8217;Amministrazione è tenuta a pagare prestazioni il cui affidamento non è corredato dall&#8217;assunzione del necessario impegno di spesa (per limitare l&#8217;esempio all&#8217;ipotesi di cui al comma 1, lett. e del predetto art. 194), il preliminare riconoscimento della legittimità del debito è quindi adempimento strumentale alla complessiva regolarizzazione della spesa, con particolare riferimento agli aspetti legati alle previsioni del bilancio annuale di competenza (o pluriennale, se necessario).<br />	<br />
Si tratta cioè di procedura di regolarizzazione contabile necessaria all&#8217;adempimento di un debito eventualmente assunto senza il preventivo impegno di spesa, che non incide sulla qualificazione giuridica del rapporto sostanziale sottostante e , quindi, sulla natura giuridica delle relative posizioni soggettive involte.<br />	<br />
Il rapporto di debito/credito tra le parti (qui, la posizione debitoria dell&#8217;Amministrazione), è, in astratto, del tutto indipendente dalle refluenze contabili date dal riconoscimento della legittimità del debito e sussiste a prescindere da quel riconoscimento. Sul punto non appare superfluo, infatti, sottolineare come, sotto il profilo letterale e semantico, sia lo stesso tenore della disposizione di cui all&#8217;art. 194 d. lgs. n. 267 del 2000 a smentire ogni valenza in tal senso costitutiva della deliberazione consiliare, considerato che la legge regola non già il riconoscimento del debito, quanto, invece, il riconoscimento della legittimità del debito: quest&#8217;ultimo, infatti, se ritenuto &#8220;legittimo&#8221;, viene ricondotto nell&#8217;alveo del sistema di bilancio, altrimenti, in ipotesi di mancato riconoscimento, esso non subisce modificazioni in relazione alla sua civilistica esistenza, residuando la possibilità, dal punto di vista del corretto agire amministrativo, di una sua riconduzione al campo di applicazione dell&#8217;art. 191, comma 4 d. lgs. n. 267 del 2000 (ai sensi del quale &#8220;Nel caso in cui vi è stata l&#8217;acquisizione di beni e servizi in violazione dell&#8217;obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell&#8217;articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l&#8217;amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni&#8221;, comma 4).<br />	<br />
In altre parole, il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio è diretto esclusivamente a sanare irregolarità di tipo contabile, rispondendo all&#8217;interesse pubblico alla regolarità della gestione finanziaria dell&#8217;ente, non potendo, ad esempio, in alcun modo sopperire alla mancanza di una obbligazione validamente sorta; al contrario è il diritto sostanziale di credito, nei confronti dell&#8217;amministrazione, a costituire il presupposto per l&#8217;iscrizione fuori bilancio ( cfr. sul punto Consiglio Stato , sez. V, 29 dicembre 2009 , n. 8953).<br />	<br />
Ne consegue che nel caso di mancato riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai fini della sua iscrizione in bilancio, la sostanziale lesività nei confronti del creditore è data dall&#8217;inadempimento del rapporto sostanziale e non già dalla deliberazione consiliare che neghi i presupposti per il riconoscimento, di guisa che la posizione giuridica soggettiva, poiché avente ad oggetto il mancato pagamento di somme dovute in base a parametro normativo di rango negoziale, è di tipo paritario, propria di fattispecie di esecuzione contrattuale, appartenenti alla giurisdizione del g.o.<br />	<br />
Analogamente, poiché la giurisdizione dipende dalla effettiva natura della controversia, così come desumibile dalle caratteristiche della predetta particolare situazione concreta e dalla consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio, anche nel caso di silenzio sull&#8217;istanza di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, non risulterebbe per nulla decisivo che la parte agisca per l&#8217;annullamento del silenzio ai fini di una diversa configurazione della giurisdizione, sul rilievo che poiché la richiesta è riconnessa alla indiscussa tutela di una posizione di diritto soggettivo (il pagamento delle somme dovute ), deve essere, comunque anche in tal caso affermata la giurisdizione del giudice ordinario.<br />	<br />
Il presente ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua delle considerazioni che precedono.<br />	<br />
Infatti la pretesa sostanziale azionata effettivamente dall&#8217;odierna ricorrente riguarda proprio il mancato pagamento dei compensi dovuti da Roma Capitale in base all&#8217;accordo di collaborazione sopra menzionato, e si atteggia in termini di diritto soggettivo di credito, a prescindere dal fatto che, ai fini del relativo adempimento, l&#8217;Amministrazione sia o meno tenuta al riconoscimento della legittimità del debito, ai sensi dell&#8217;art. 194 del Testo unico degli enti locali, in attuazione di obblighi di natura meramente conabile.<br />	<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, poi, se entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la domanda è riproposta al giudice ordinario competente, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall&#8217;instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute.<br />	<br />
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 2000,00 (duemila euro).<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.<br />	<br />
Condanna la società ricorrente al pagamento di spese e compensi di causa che liquida come in parte motiva.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Carlo Modica de Mohac, Consigliere<br />	<br />
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/11/2011</p>
<p align=justify>
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