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	<title>8530 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>8530 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2013 n.8530</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-18-4-2013-n-8530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-18-4-2013-n-8530/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-18-4-2013-n-8530/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2013 n.8530</a></p>
<p>Giud. Scerrato Parmalat S.p.a. (Avv.ti M. Confortini, G. Alpa e R. Vaccarella) c/ Roma Capitale (Avv.ti N. Sabato e A. Mazziotti) e Ariete Fattoria Latte Sano S.p.a. (Avv.ti M. Sanino, M. A. Pugliese, F. L. Braschi e r. Arbib) 1. Contratti della P.A. – Acquisto a non domino – Condizioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-18-4-2013-n-8530/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2013 n.8530</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/tribunale-di-roma-sentenza-18-4-2013-n-8530/">Tribunale di Roma &#8211; Sentenza &#8211; 18/4/2013 n.8530</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giud. Scerrato<br /> Parmalat S.p.a. (Avv.ti M. Confortini, G. Alpa e R. Vaccarella) c/ Roma Capitale (Avv.ti N. Sabato e A. Mazziotti) e Ariete Fattoria Latte Sano S.p.a. (Avv.ti M. Sanino, M. A. Pugliese, F. L. Braschi e r. Arbib)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Acquisto a non domino – Condizioni – Compravendita – Società controllante – Società controllata – Controllo totalitario –Titolo – Requisiti – Astratta idoneità – Mancanza – Conseguenza –  Nullità acquisto – Sussiste.	</p>
<p>2.  Compravendita – Società controllante – Società controllata – Controllo totalitario – Identità stato soggettivo – Buona fede – Assenza – Sussiste – Conseguenza – Acquisto a non domino – Inconfigurabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di acquisto a non domino, il titolo, costituito da un atto di disposizione avente ad oggetto un bene altrui, deve essere privo di vizi intrinseci, sia di forma che di sostanza, in quanto necessita il requisito della astratta idoneità a trasferire la proprietà. Ne consegue che non soddisfa i requisiti di cui all’art.1153 c.c. il conferimento di beni in natura in conto aumento di capitale allorquando l’originario contratto attributivo dei diritti sui beni in capo al cedente viene dichiarato nullo. (Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che la declaratoria di nullità del contratto originario di acquisto del pacchetto azionario di maggioranza di società determina un effetto automatico di travolgimento di tutti gli atti dispositivi successivi riguardanti il suddetto, con conseguente restituzione del pacchetto azionario all’originario proprietario)	</p>
<p>2. In materia di acquisto a non domino, il controllo per intero che la società cedente esercita sulla cessionaria determina, nell’ambito dei rapporti dispositivi tra le stesse, una coincidenza dello stato soggettivo degli organi amministrativi, stante il rapporto di immedesimazione organica sussistente tra le parti. Di conseguenza, l’assenza della buona fede soggettiva in capo alla cedente determina l’impossibilità per la cessionaria controllata di effettuare l’acquisto sia ai sensi dell’art.1153 c.c., nonché attraverso l’istituto dell’usucapione ex art.1161 c.c..</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2008 n.8530</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-8530/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-8530/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2008 n.8530</a></p>
<p>Pres. ed Est. Savo AmodioGisolfi S. (Avv. P. Minervini ) c/ Ministero della giustizia (Avv. Stato) sull&#8217;improcedibilità di un ricorso avverso gli atti intermedi di un procedimento nel caso di sopravvenuta&#160; inoppugnabilità dell&#8217;atto finale 1. Processo amministrativo – Procedimento &#8211; Atti iniziali o intermedi – Impugnazione – Atto finale –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-25-9-2008-n-8530/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/9/2008 n.8530</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ed Est. Savo Amodio<br />Gisolfi S. (Avv. P. Minervini ) c/ Ministero della giustizia (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;improcedibilità di un ricorso avverso gli atti intermedi di un procedimento nel caso di sopravvenuta&nbsp; inoppugnabilità dell&#8217;atto finale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Procedimento &#8211; Atti iniziali o intermedi – Impugnazione – Atto finale – Sopravvenuta inoppugnabilità – Ricorso – Improcedibilità.<br />
2. Processo amministrativo – Procedimento &#8211; Atti intermedi – Impugnazione – Atto finale – Ricorso – Necessità – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo amministrativo, quando sono impugnati solo gli atti iniziali o intermedi di un procedimento, che risultino immediatamente lesivi, e non anche l’atto finale attributivo ad altri di uno status o di una utilità, l’inoppugnabilità di quest’ultimo atto fa diventare improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il gravame proposto avverso gli atti intermedi (1).<br />
2. Nel processo amministrativo, l’impugnazione di atti intermedi di un procedimento immediatamente lesivi, non esonera dal dovere di impugnare anche l’atto finale poiché se, per un verso, detta anticipazione costituisce un ampliamento degli strumenti di tutela degli interessati, per altro verso la circostanza che l’atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio, non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio.  Infatti, solo l’impugnazione dell’atto finale permette di soddisfare le esigenze di tutela dei controinteressati, di norma non individuabili in relazione all’atto preparatorio (2).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2006, n. 4067. <br />(2) Cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2004, n. 1519.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;improcedibilità di un ricorso avverso gli atti intermedi di un procedimento nel caso di sopravvenuta  inoppugnabilità dell&#8217;atto finale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
 Sezione Prima</b></p>
<p>composto dai Magistrati: Antonino SAVO AMODIO   Presidente rel.;Roberto POLITI                                         Consigliere; Silvia MARTINO                                      Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 5237 del 2007 R.g. con motivi aggiunti proposto da<br />
<b>Gisolfi Sabina</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Minervini, con il quale elettivamente domicilia in Roma, Piazza della Rotonda n. 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero della giustizia</b> e la <b>Commissione esaminatrice</b> del concorso a 200 posti di notaio indetto con decreto del 1° settembre 2004, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Gervasio Paola</b>, n.c.;</p>
<p>per l’annullamento<br />
(ricorso) del provvedimento di non ammissione dell’istante a sostenere le prove orali del concorso notarile indetto con decreto del 1° settembre 2004, di cui al verbale n. 136 del 26 febbraio 2006; di ogni altro atto collegato, connesso e conseguente;<br />
(motivi aggiunti) della graduatoria dei vincitori del concorso, approvata con decreto del 28 gennaio 2008, pubblicato nel B.U. del Ministero della giustizia in data 29 febbraio 2008;<br />
visto il ricorso e i motivi aggiunti con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;<br />
visti i motivi aggiunti;<br />
viste le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
nominato relatore il cons. Antonino Savo Amodio e uditi per le parti, all’udienza del 2 luglio 2008, gli avvocati come da relativo verbale;<br />
ritenuto e considerato quanto segue in</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>Con il ricorso in esame, l’istante, premettendo di aver partecipato alle prove scritte del concorso a duecento posti di notaio indetto con decreto del 1° settembre 2004, ha impugnato la valutazione negativa espressa dalla commissione giudicatrice in relazione all’elaborato “inter vivos”, prospettando molteplici profili di illegittimità.<br />
Si è costituita in giudizio l’amministrazione, a difesa dei provvedimenti impugnati.<br />
Con motivi aggiunti, notificati il 9 giugno 2008 e depositati il 25 giugno successivo, l’istante ha esteso l’impugnazione alla graduatoria finale del concorso, pubblicata il 29 febbraio 2008 nel Bollettino ufficiale del Ministero.<br />
Alla suindicata udienza di merito la causa è stata infine trattenuta in decisione.<br />
Il ricorso è improcedibile, stante la tardiva impugnazione della graduatoria definitiva.<br />
Ritiene in proposito il Collegio di aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando sono impugnati solo gli atti iniziali o intermedi di un procedimento, che risultino immediatamente lesivi, e non anche l’atto finale attributivo ad altri di uno status o di una utilità, l’inoppugnabilità di quest’ultimo atto fa diventare improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il gravame proposto avverso gli atti intermedi (v. da ultimo sez. I, 21 aprile 2008, n. 3354; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 26 giugno 2006, n. 4067, e giurisprudenza ivi richiamata).<br />
Si è osservato infatti che l’impugnazione degli atti preparatori immediatamente lesivi, riconosciuta dalla giurisprudenza ammissibile al fine di garantire una tempestiva ed efficace tutela giurisdizionale (attraverso l’ammissione con riserva a gare, esami e concorsi), non può tuttavia tradursi “in un esonero dal dovere di impugnare anche l’atto finale”, dal momento che se, per un verso, detta anticipazione “costituisce un ampliamento degli strumenti di tutela degli interessati”, per altro verso “la circostanza che l’atto finale sia affetto da invalidità derivata dai vizi dell’atto preparatorio, non esclude che tale invalidità derivata debba essere fatta valere con i rimedi tipici del processo impugnatorio, per cui, in mancanza, l’atto viziato da invalidità derivata si consolida e non è più impugnabile”; ciò che permette inoltre di soddisfare le esigenze di tutela dei controinteressati, di norma non individuabili in relazione all’atto preparatorio, ma solo con riguardo a quello finale (Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2004, n. 1519).<br />
Né questa tesi si pone in contrasto con la tradizionale opinione che esclude la necessità di ricorrere avverso l’atto finale quando sia stato già impugnato quello preparatorio, nell’ipotesi in cui fra i due provvedimenti vi sia un “rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria” (nel senso che “l’atto successivo si pone come inevitabile conseguenza di quello precedente, perché non vi sono nuove e ulteriori valutazioni di interessi, né del destinatario dell’atto presupposto, né di altri soggetti”): ed invero, nel caso dei pubblici concorsi l’atto finale (delibera di approvazione della graduatoria), pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto preparatorio (esclusione di un concorrente), non ne costituisce tuttavia “conseguenza inevitabile”, proprio “perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di terzi soggetti”.<br />
Per quanto innanzi osservato &#8211; e venendo al caso di specie &#8211; discende che la tardiva impugnazione della graduatoria finale del concorso, pubblicata (ai sensi degli artt. 26, ult. co., r.d. 14 novembre 1926, n. 1953, e 5 r.d. 22 dicembre 1932, n. 1728, nonché dell’art. 17 del bando) nel B.U. del Ministero della giustizia n. 4 del 29 febbraio 2008, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale annullamento del provvedimento di esclusione incidere su un atto ormai divenuto inoppugnabile.<br />
Non vale in contrario osservare che nel caso concreto sarebbero stati coperti, all’esito del concorso, soltanto 187 posti sui 200 disponibili, dal momento che residuerebbe comunque la possibilità di incidere sull’ordine stabilito nella graduatoria conclusiva (non disponibile dall’interessato), né può esser concesso il beneficio della rimessione in termini, tenuto conto dell’avvenuto consolidamento della regola che impone di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei c.d. controinteressati successivi.<br />
In conclusione, il ricorso è improcedibile, mentre i motivi aggiunti sono irricevibili.<br />
Sembra equo disporre la compensazione delle spese di lite.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile e i motivi aggiunti irricevibili.<br />
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2008.</p>
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