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	<title>852 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>852 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.852</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-852/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-852/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.852</a></p>
<p>Pres. S.Romano, Est. C. Testori G. M. Kotb Kelib (Avv. A. Zanelli Quarantini) contro il Comune di Firenze (Avv.ti S. Peruzzi e M.R. Fiore) sul supporto istruttorio e sull&#8217;adeguata motivazione che devono fondare il legittimo provvedimento di decadenza dall&#8217;alloggio ERP Edilizia Residenziale Pubblica &#8211; Decadenza &#8211; Art. 35 della L.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-852/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-852/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.852</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S.Romano, Est. C. Testori<br /> G. M. Kotb Kelib (Avv. A. Zanelli Quarantini) contro il Comune di Firenze (Avv.ti S. Peruzzi e M.R. Fiore)</span></p>
<hr />
<p>sul supporto istruttorio e sull&#8217;adeguata motivazione che devono fondare il legittimo provvedimento di decadenza dall&#8217;alloggio ERP</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia Residenziale Pubblica &#8211; Decadenza &#8211; Art. 35 della L.R. Toscana n. 96/1996 &#8211; Adeguato supporto istruttorio e motivazionale – Necessità &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La violazione degli obblighi (ex art. 35 della L.R. Toscana n. 96/1996) di non cedere a terzi l’alloggio ERP assegnato e di abitarlo stabilmente deve essere adeguatamente provata ai fini di una legittima decadenza, non essendo sufficienti a suffragare il paventato subaffitto le dichiarazioni testimoniali di soggetti che abitano lo stesso edificio né l’aver effettuato due soli accessi per verificare la stabile presenza nell’alloggio. Il provvedimento del Comune fondato solo su tali insufficienti elementi risulta quindi privo di adeguato supporto istruttorio e di motivazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2014, proposto dal sig. Gaber Mohamed Kotb Kelib, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Agostino Zanelli Quarantini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Lungarno A. Vespucci 58; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Comune di Firenze in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rosetta Fiore e Sergio Peruzzi, con domicilio eletto in Firenze presso la Direzione Avvocatura comunale, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Casa S.p.A., non costituita in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; del provvedimento dirigenziale n. 2014/DD/03641 del 5 maggio 2014 adottato dal Comune di Firenze &#8211; Direzione patrimonio immobiliare, posizione organizzativa (p.o.) bandi e assegnazioni e decadenze E.R.P., avente ad oggetto “<i>Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio ERP posto in via Liguria, 7 – art. 35 lett b) della L.R.T. 96/96</i>”, compiutamente conosciuto dal signor Gaber con proprio accesso personale agli atti in data 8 luglio 2014;<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché sconosciuto al ricorrente, ivi compresi, in particolare:<br />
a) la nota Casa S.p.A. del 13 gennaio 2014;<br />
b) la nota prot. n. 9618 del 15 gennaio 2014, a firma Responsabile P.O. bandi assegnazioni e decadenze ERP del Comune di Firenze, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento di decadenza ai sensi dell’art. 35, lett. a) e b), L.R.T. n. 96/96;<br />
c) il rapporto n. 2276/01/AM/2014/119 in data 7 febbraio 2014 della Polizia municipale del Comune di Firenze;<br />
d) il verbale della seduta della Commissione comunale per la formazione delle graduatorie ERP in data 7 aprile 2014.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1) Con il provvedimento dirigenziale impugnato il Comune di Firenze ha disposto, ai sensi dell’art. 35 lett. a) e b) della L.R. n. 96/1996, la decadenza del sig. Mohamed Gaber dall&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Firenze, via Liguria 7. Nella motivazione dell&#8217;atto si legge che tale determinazione è stata assunta in quanto è risultato che l&#8217;assegnatario &#8220;<i>pur mantenendovi la residenza anagrafica, non abita stabilmente l&#8217;alloggio</i>&#8221; in questione e che anzi &#8220;<i>lo abbia ceduto in subaffitto a terzi</i>&#8220;.<br />
Contro il provvedimento di decadenza il sig. Gaber ha proposto il ricorso in epigrafe, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Per resistere al gravame si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, che ha depositato una relazione corredata da documentazione.<br />
Nella camera di consiglio del 9 ottobre 2014 questo Tribunale, con l&#8217;ordinanza n. 537, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato. <br />
Entrambe le parti hanno depositato memorie in vista dell&#8217;udienza del 14 maggio 2015, in cui la causa è passata in decisione.<br />
2) Il provvedimento dirigenziale di cui controverte è stato adottato dal Comune di Firenze ai sensi dell’art. 35 della L.R. n. 96/1996 (recante &#8220;<i>Disciplina per l&#8217;assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica</i>&#8220;) che, nel testo vigente all&#8217;epoca dei fatti, così disponeva al primo comma: &#8220;<i>La decadenza dall&#8217;assegnazione viene dichiarata dal Sindaco del Comune territorialmente competente qualora l&#8217;assegnatario: </i><br />
<i>a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l&#8217;alloggio assegnatogli; </i><br />
<i>b) non abiti stabilmente nell&#8217;alloggio assegnato o ne muti la destinazione d&#8217;uso;</i><br />
<i>………………</i>&#8220;.<br />
In effetti, al ricorrente è stato imputato di non abitare stabilmente nell&#8217;alloggio di via Liguria 7 e di averlo anzi subaffittato. A sostegno della determinazione assunta sono richiamati:<br />
&#8211; una segnalazione del gestore Casa s.p.a. del 13/1/2014 (avente ad oggetto &#8220;<i>segnalazione presunto subaffitto</i>&#8221; in cui si dà notizia al Comune della segnalazione inviata dal Responsabile dell&#8217;autogestione del condominio e.r.p. secondo cui il sig. Ga<br />
&#8211; una successiva segnalazione del SUNIA in data 20/1/2014 (in cui si riferiscono le dichiarazioni rese dalla cittadina extracomunitaria presunta subaffittuaria dell&#8217;alloggio assegnato al sig. Gaber e si chiede &#8220;<i>di avviare tutte le verifiche del caso</i
- la comunicazione in data 15/1/2014 di avvio del procedimento di decadenza e le controdeduzioni presentate dall'interessato in data 3/2/2014;<br />
&#8211; gli accertamenti svolti dalla Polizia municipale &#8220;<i>allo scopo di verificare se il Sig. Mohamed Gaber abita effettivamente nell&#8217;alloggio e dai quali risulta che l&#8217;assegnatario non vi è mai stato trovato</i>&#8220;;<br />
&#8211; il parere favorevole alla prosecuzione del procedimento di decadenza espresso nella riunione del 7/4/2014 dalla Commissione comunale per la formazione delle graduatorie di edilizia residenziale pubblica.<br />
3) Le censure formulate nel ricorso si incentrano, in particolare, sui vizi di difetto di istruttoria e di motivazione; il ricorrente sostiene che l&#8217;Amministrazione si è limitata a recepire il contenuto di segnalazioni non adeguatamente verificate e sulla base di quelle, senza svolgere ulteriori accertamenti, ha adottato un provvedimento di decadenza la cui gravità necessita di indagini ben più approfondite.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Le conclusioni a cui è giunto il Comune di Firenze circa la violazione, da parte del ricorrente, degli obblighi di non cedere ad altri l&#8217;alloggio assegnatogli e di abitarlo stabilmente sono prive di adeguato supporto istruttorio. Quanto al primo profilo si osserva che il preteso subaffitto è oggetto delle dichiarazioni rese da cittadini extracomunitari presenti nell&#8217;alloggio di via Liguria 7 quando, in data 13/1/2014, personale della Stazione Carabinieri di Firenze Peretola è intervenuto presso tale alloggio per una lite; tali dichiarazioni sono smentite dal sig. Gaber e su di esse né i Carabinieri, né l&#8217;Amministrazione resistente hanno svolto specifiche indagini; a quelle stesse dichiarazioni fanno riferimento, senza peraltro aggiungere elementi di conferma, le segnalazioni di Casa s.p.a. e del SUNIA richiamate nel provvedimento impugnato. Tanto non appare sufficiente per ritenere dimostrata la cessione dell&#8217;alloggio da parte dell’assegnatario; e tale carenza non può essere superata attraverso là prova per testi richiesta dalla difesa comunale nella memoria depositata il 13/4/2015, posto che spettava all’Amministrazione acquisire le prove necessarie per confermare gli addebiti imputati all&#8217;odierno ricorrente e che, peraltro, i soggetti di cui si vorrebbe acquisire la testimonianza altri non sono che gli stessi cittadini stranieri le cui dichiarazioni hanno dato origine alla vicenda.<br />
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per quanto riguarda il profilo relativo alla stabile abitazione dell&#8217;alloggio assegnato, requisito di cui il ricorrente sarebbe privo: il che sarebbe sufficiente per legittimare il provvedimento di decadenza. La mancanza del requisito in questione sarebbe dimostrata dagli accertamenti negativi effettuati dalla Polizia municipale, che in occasione degli accessi effettuati non ha mai trovato l&#8217;assegnatario presso l’alloggio in questione.<br />
Nel provvedimento impugnato si fa riferimento al rapporto del 7/2/2014, in cui si riferisce di due accessi, rispettivamente in data 30/1/2014 alle ore 16,30 e in data 7/2/2014 alle ore 11,00. In un successivo rapporto della Polizia municipale del 24/3/2014 si fa poi riferimento ad altri due accessi, in data 4 e 19/3/2014, entrambi senza esito. In proposito si osserva:<br />
&#8211; questi ultimi due accessi non possono essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio, se non altro perché non è indicato l&#8217;orario in cui sono stati effettuati; e, d&#8217;altra parte, non li ha presi in considerazione neppure l&#8217;Amministrazione,<br />
&#8211; i due accessi del 30/1 e del 7/2/2014 non costituiscono un supporto sufficiente per le conclusioni, sfavorevoli al ricorrente, raggiunte dal Comune di Firenze circa la sua stabile presenza nell&#8217;alloggio di via Liguria 7; per sostenere quanto affermato n<br />
Anche per quanto riguarda la questione relativa all&#8217;abitazione dell&#8217;alloggio assegnato risultano dunque fondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione formulate nel ricorso.<br />
4) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.<br />
Le spese del giudizio vanno poste a carico del Comune di Firenze e sono liquidate nel dispositivo ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. n. 115/2002, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento della Commissione istituita presso questo Tribunale n. 81/2014.<br />
Nel contempo il Tribunale liquida all’avv. Agostino Zanelli Quarantini, difensore del ricorrente, a titolo di compenso, l’importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre a CPA e IVA e salva la ritenuta d’acconto sull’importo liquidato (al netto di CPA e IVA).<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.<br />
Condanna il Comune di Firenze alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese processuali nella misura di € 1.100,00 per onorari ed € 650,00 per contributo unificato, per un totale di € 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00).<br />
Liquida all’avv. Agostino Zanelli Quarantini, difensore del ricorrente, a titolo di compenso, l’importo di € 1.000,00 (mille/00) oltre agli accessori di legge e salva la ritenuta d’acconto, come precisato in motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Saverio Romano, Presidente<br />
Eleonora Di Santo, Consigliere<br />
Carlo Testori, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 01/06/2015</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-1-6-2015-n-852/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 1/6/2015 n.852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Comune di Roma con il quale è stato comunicato che la ricorrente è stata esclusa, ai sensi dell’art. 11, lett. b) della legge della Regione Lazio n. 12/1999, dalla Graduatoria del Bando Generale per l’assegnazione di alloggi E.R.P. «avendo perso il requisito della residenza e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Comune di Roma con il quale è stato comunicato che la ricorrente è stata esclusa, ai sensi dell’art. 11, lett. b) della legge della Regione Lazio n. 12/1999, dalla Graduatoria del Bando Generale per l’assegnazione di alloggi E.R.P. «avendo perso il requisito della residenza e non avendo documentato la prestazione dell’attività lavorativa nel territorio del Comune di Roma», considerato che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che la domanda cautelare risulta supportata dal fumus boni iuris in quanto la ricorrente ha dimostrato che &#8211; pur essendo stata cancellata, d’ufficio, dai registri della popolazione residente nel Comune di Roma &#8211; ha continuato a dimorare e a svolgere la propria attività lavorativa nel medesimo Comune. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00852/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00862/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 862 del 2012, proposto da <b>Patrizia Diamanti</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesca Romana Genovesi, con la quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Premuda n. 18;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Roma</b> Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Graglia, con il quale è domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, n. 21; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Roma – Dipartimento politiche abitative, prot. n. 4791 in data 20 settembre 2010, con il quale è stato comunicato che la ricorrente è stata esclusa, ai sensi dell’art. 11, lett. b) della legge della Regione Lazio n. 12/19<br />
&#8211; del provvedimento del Comune di Roma – Dipartimento politiche abitative, prot. n. 67551 del 29 dicembre 2011, con il quale è stata confermata la decisione assunta con il suddetto provvedimento n. 4791 in data 20 settembre 2010,<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il verbale della Commissione comunale per l’assegnazione di alloggi E.R.P. n. 180 del 29/07/2009;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>CONSIDERATO che sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile e che la domanda cautelare risulta supportata dal fumus boni iuris in quanto la ricorrente ha dimostrato che &#8211; pur essendo stata cancellata, d’ufficio, dai registri della popolazione residente nel Comune di Roma &#8211; ha continuato a dimorare e a svolgere la propria attività lavorativa nel medesimo Comune;<br />	<br />
CONSIDERATO che le spese della presente fase cautelare, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere<br />	<br />
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-852/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.852</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2008 n.852</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-20-2-2008-n-852/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Guida, est. Donadono Federfarma Napoli (Avv. Lamberti) c. Comune di Calandrino (avv. Del Giudice) sulla applicabilità del regime delle incompatibilità ex L. 362/1991 alle farmacie comunali 1. Sanità – Farmacie – Bando di gara per la scelta del socio privato ai fini della costituzione di una società per azioni</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres</i>. Guida, <i>est.</i> Donadono<br /> Federfarma Napoli (Avv. Lamberti) c.<br />  Comune di Calandrino (avv. Del Giudice)</span></p>
<hr />
<p>sulla applicabilità del regime delle incompatibilità ex L. 362/1991 alle farmacie comunali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità – Farmacie –  Bando di gara per la scelta del socio privato ai fini della costituzione di una società per azioni a capitale misto pubblico-privato per la gestione della farmacia comunale – Clausola del bando che prevede l’esclusione dei soggetti titolari, gestori e direttori di farmacia – Legittimità.</p>
<p>2. Sanità – Farmacie – Regime delle incompatibilità nella partecipazione alle società titolari di esercizio di farmacia  &#8211; Applicabilità alle farmacie comunali – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ legittimo il bando di gara della procedura ristretta indetta dal Comune, relativa alla scelta del socio privato di maggioranza ai fini della costituzione di una società per azioni a capitale misto pubblico-privato per la gestione della farmacia comunale, nella parte in cui, richiamando il regime delle incompatibilità previsto dall’art. 8 legge n. 362 del 1991,  prevede la esclusione dei soggetti titolari, gestori e direttori di farmacia.</p>
<p>2. L’incompatibilità prevista dall’art. 8 della legge n. 362 del 1991 – secondo cui la partecipazione alle società titolari di esercizio di farmacia  è incompatibile, tra gli altri, con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia – si riferisce anche alle farmacie comunali gestite da società miste a partecipazione pubblico-privata, laddove l&#8217;utilizzo di una formula onnicomprensiva nella disciplina del regime delle incompatibilità per l&#8217;attività del farmacista privato conferisce alla norma il valore di un principio generale applicabile a tutti i soggetti che, in forma singola o associata, siano titolari o gestori di farmacie.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania<br />
<i>sezione prima
</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center>
<B>SENTENZA<br />
</B></p>
<p></p>
<p align=justify>
sul ricorso n. 599/08 reg. gen. proposto dalla </p>
<p><b>Federfarma Napoli</b>, <i>associazione sindacale dei titolari di farmacia della provincia di Napoli</i>, in persona del presidente legale rappresentante p.t. dott. Michele di Iorio, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Lamberti, con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli alla via San Pasquale a Chiaia n. 55,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Casandrino</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Ivan Del Giudice, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Scarlatti n. 211/E, </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del bando di gara della procedura ristretta indetta dal Comune, relativa alla scelta del socio privato di maggioranza ai fini della costituzione di una società per azioni a capitale misto pubblico-privato per la gestione della farmacia comunale, nonché degli atti connessi;</p>
<p>	visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
	vista la memoria di costituzione in giudizio ed i documenti prodotti dal Comune;<br />	<br />
	visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
alla camera di consiglio del 6/2/2008, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza;<br />
	ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, co. 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000;</p>
<p>	premesso che:<br />	<br />
&#8211; il Comune di Casandrino esercitava diritto di prelazione per l’assunzione della terza sede farmaceutica urbana e stabiliva di provvedere alla gestione mediante società per azioni a capitale misto;<br />
&#8211; la ricorrente contesta il bando in epigrafe per la scelta del socio privato nella parte in cui prevede l’incompatibilità con la posizione di titolare, gestore e direttore di farmacia;<br />
	 rilevato che l’associazione ricorrente deduce che l’impugnata clausola di esclusione sarebbe in contrasto con l’art. 9 <i>(ndr. Art. 8) </i> della legge n. 362 del 1991, in quanto l’incompatibilità prevista da tale disposizione si riferirebbe alla partecipazione in una società avente la titolarità di una farmacia, laddove nella specie si tratterebbe di farmacia comunale la cui titolarità spetterebbe non alla società stessa ma al Comune;<br />	<br />
	ritenuta l’infondatezza della dedotta censura in quanto:<br />	<br />
&#8211; sebbene la titolarità della farmacia spetti appunto al Comune in seguito all’esercizio della prelazione, la costituenda società mista ha la gestione della farmacia comunale;<br />
&#8211; l&#8217;utilizzo di una formula onnicomprensiva nella disciplina del regime delle incompatibilità per l&#8217;attività del farmacista privato conferisce alla norma il valore di un principio generale applicabile a tutti i soggetti che, in forma singola o associata,- il divieto in questione va pertanto riferito anche alle farmacie comunali, in coerenza con una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo;<br />
considerato che le spese di causa seguono come di norma la soccombenza;<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, respinge il ricorso n. 599/08.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2008,  con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Antonio Guida 			Presidente <br />	<br />
Fabio Donadono 			consigliere  estensore<br />	<br />
Carlo Dell’Olio			1° referendario</p>
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