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	<title>851 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sull’adesione a convenzioni e accordi quadro di enti del servizio sanitario regionale per l’approvvigionamento di servizi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 15:12:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulladesione-a-convenzioni-e-accordi-quadro-di-enti-del-servizio-sanitario-regionale-per-lapprovvigionamento-di-servizi/">Sull’adesione a convenzioni e accordi quadro di enti del servizio sanitario regionale per l’approvvigionamento di servizi</a></p>
<p>Enti servizio sanitario regionale – Approvvigionamento di servizi – Convezione regionale – Impossibilità di estensione. Posto che sia la normativa statale che quella regionale sanciscono l’obbligo per gli enti del servizio sanitario regionale di approvvigionarsi utilizzando, in via prioritaria, le convenzioni e gli accordi quadro stipulati dalle centrali regionali di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulladesione-a-convenzioni-e-accordi-quadro-di-enti-del-servizio-sanitario-regionale-per-lapprovvigionamento-di-servizi/">Sull’adesione a convenzioni e accordi quadro di enti del servizio sanitario regionale per l’approvvigionamento di servizi</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulladesione-a-convenzioni-e-accordi-quadro-di-enti-del-servizio-sanitario-regionale-per-lapprovvigionamento-di-servizi/">Sull’adesione a convenzioni e accordi quadro di enti del servizio sanitario regionale per l’approvvigionamento di servizi</a></p>
<p class="Intestazionesent" style="text-align: justify;">Enti servizio sanitario regionale – Approvvigionamento di servizi – Convezione regionale – Impossibilità di estensione.</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p class="Massima">Posto che sia la normativa statale che quella regionale sanciscono l’obbligo per gli enti del servizio sanitario regionale di approvvigionarsi utilizzando, in via prioritaria, le convenzioni e gli accordi quadro stipulati dalle centrali regionali di riferimento, è illegittima la determinazione dell’ASST – per approvvigionamento di servizi – di aderire a convenzione regionale riferita esclusivamente a specifici enti sanitari e modellata sul fabbisogno qualitativo e quantitativo di servizio rappresentato da questi ultimi nella fase preliminare di programmazione e di predisposizione degli atti di gara, laddove la possibile estensione della convenzione regionale ad enti diversi da quelli specificamente indicati avrebbe dovuto invece essere prevista già negli atti della gara regionale e nelle relative convenzioni quadro attraverso l’introduzione di una clausola espressa di estensione.</p>
</div>
<div>
<p class="Massima" style="text-align: justify;">Il mero richiamo dell’art. 26 della L. 488/1999 contenuto negli atti della gara regionale non appare di per sé risolutivo al fine di ritenere che la convenzione regionale sia aperta per legge all’adesione indiscriminata di tutti gli enti del servizio sanitario regionale. E l’indicazione di specifici enti sanitari negli atti della gara regionale seve non solo a “dimensionare” l’oggetto della futura convenzione, ma è funzionale a garantire la tendenziale copertura, nel periodo contrattuale, delle esigenze di approvvigionamento del servizio rappresentate da specifici enti sanitari, sia quanto a tipologia di prestazioni sia, correlativamente, quanto ad entità economica delle stesse. Pertanto ritenere che la convenzione regionale sia destinata indistintamente a tutti gli enti del servizio sanitario regionale e che il suo plafond possa essere utilizzato, e persino esaurito, da enti del servizio sanitario diversi da quelli specificamente indicati negli atti di gara, costringendo questi ultimi a rivolgersi al mercato per procacciarsi il servizio, a costi verosimilmente più alti, appare contrario a canoni di logica e di ragionevolezza, e quindi, in definitiva, a principi di buona amministrazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Gabbricci &#8211; Est. Limongelli</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 387 del 2021, proposto da<br />
Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Tricamo, Angelo Annibali, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ASST del Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Vittorio Miniero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Azienda Regionale per l&#8217;Innovazione e gli Acquisti S.p.A. – Aria, Regione Lombardia non costituiti in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Markas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Adami e Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alberto Salvadori in Brescia, via XX Settembre n. 8;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del decreto del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda n. 175 del 3 marzo 2021 avente ad oggetto: “Adesione al lotto 4 della convenzione Arca_2017_040 per servizio smaltimento rifiuti solidi ed al Lotto 1 della convenzione Arca_2018_080 per il servizio pulizia e sanificazione ambientale” (doc. 1 &#8211; decreto ASST Garda);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota prot. n. 6227/2021 (non conosciuta) con cui ARIA, quale Centrale Regionale di Acquisto, ha segnalato all&#8217;ASST Garda la presenza della convenzione regionale ARCA_2018_080 Lotto 1, pur non essendo destinata nello specifico all&#8217;ASST medesima;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ordinativo di fornitura n. 135150907 emesso il 15.2.2021 sul Lotto 1 della convenzione ARCA 2018_080 per un valore pari a € 2.600.000,00;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della relazione di sintesi (non conosciuta negli estremi e nel contenuto) in cui il SITRA ha rilevato le principali caratteristiche della convenzione Consip, ritenendole non compatibili con le esigenze dell&#8217;ASST Garda;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in parte qua, di tutti gli atti richiamati dal decreto D.G. n. 175/2021 ed in particolare della D.G.R. n. XI/4232 del 29.1.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ove occorrer possa, del bando (doc. 2 &#8211; bando ARCA 2018_080; doc. 3 &#8211; bando ARCA 2018_080 non rettificato), del disciplinare (doc. 4 &#8211; disciplinare ARCA 2018_080; doc. 5 &#8211; disciplinare ARCA 2018_080 non rettificato), del capitolato (doc. 6 &#8211; capitolato ARCA 2018_080);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non cognito;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">e per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di aderire alla convenzione Consip;</p>
</div>
<div>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asst del Garda e di Markas S.r.l.;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” è titolare, quale mandataria del RTI con PH Facility s.r.l., del lotto n. 4 della convenzione CONSIP relativa all’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione e altri servizi in favore degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). La convenzione è stata sottoscritta nel dicembre 2020, a seguito di pubblica gara, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data della sottoscrizione. Il lotto n. 4 include, tra le altre, le province di Brescia e di Mantova della Regione Lombardia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Con il ricorso in esame, notificato il 18 giugno 2021 e ritualmente depositato, il Consorzio Leonardo ha impugnato il decreto del Direttore Generale n. 175 del 3 marzo 2021 e gli ulteriori atti indicati in epigrafe, con cui l’ASST del Garda, al fine di reperire provvisoriamente il servizio di pulizia e di sanificazione ambientale nelle more dell’espletamento di una pubblica gara da parte della società di committenza regionale, ha deciso di aderire alla convenzione ARCA_2018_080.1 lotto 1, di cui è titolare la società Markas s.r.l., per la durata di 12 mesi, per un valore complessivo di € 2.600.000,00 Iva esclusa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il ricorso è stato affidato a due motivi, con cui la parte ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili: in sintesi, secondo la parte ricorrente, illegittimamente l’ASST del Garda avrebbe aderito alla convenzione regionale ARCA_2018_080.1, dal momento che tale convenzione non ricomprenderebbe, tra gli enti beneficiari della stessa, anche la predetta azienda sanitaria, né contemplerebbe una “clausola di estensione o di adesione”; pertanto, in mancanza di una convenzione regionale suscettibile di adesione da parte dell’ASST, quest’ultima avrebbe avuto l’obbligo di aderire alla Convenzione CONSIP attiva in relazione ai medesimi servizi, così come prescritto dalla normativa primaria (art. 1 comma 449 L. n. 296/2006; art. 1 comma 3 del D.L. n. 95/2012) e secondaria (DGR n. XI del 16.12.2019).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ha chiesto conclusivamente a questo TAR, previo annullamento del provvedimento impugnato, di accertare e dichiarare l’obbligo dell’ASST del Garda di aderire alla convenzione Consip, attualmente attiva e capiente, al fine di reperire i servizi di pulizia e sanificazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Per resistere al ricorso si sono costituite in giudizio l’ASST del Garda e la parte controinteressata Markas s.r.l., ciascuna depositando documentazione e memoria difensiva, svolgendo eccezioni in rito e nel merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.1. In particolare, Markas ha eccepito preliminarmente:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la tardività del ricorso, tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione in data 3 marzo 2021 mentre il ricorso è stato notificato soltanto in data 18 giugno 2021 (105 giorni dopo); al riguardo, la deducente ha richiamato l’art. 29 del d. lgs. 50/2016, il quale prevede l’obbligo di pubblicare sul profilo del committente tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari delle procedure di affidamento degli appalti pubblici, con la precisazione che<i> “i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul profilo del committente”</i>; ha richiamato altresì la pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 luglio 2020, n. 12, la quale ha posto l’accento sull’art. 29 del nuovo codice appalti, ritenendo rilevante, per la decorrenza dei termini, la data di pubblicazione sul profilo del committente, onerando così l’impresa, ove interessata a proporre ricorso, di monitorare tale profilo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, dal momento che anche un ipotetico accoglimento del ricorso non implicherebbe l’obbligo dell’azienda sanitaria di aderire necessariamente alla convenzione Consip, ma la lascerebbe libera di valutare discrezionalmente se aderire a detta convenzione oppure prescegliere diverse soluzioni negoziali più confacenti alla breve durata del servizio occorrente all’ASST nelle more dell’espletamento della nuova gara da parte della società di committenza regionale, quali, in particolare, la proroga tecnica del servizio in corso o l’indizione di una gara ponte o di una procedura negoziata;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; nel merito, ha contestato la fondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4.2. Anche l’ASST del Garda ha eccepito la tardività del ricorso, per ragioni analoghe a quella di Markas; in subordine, nel merito, ha rilevato l’infondatezza del ricorso sul rilievo che la convenzione regionale a cui essa ha aderito non sarebbe limitata ai soli enti specificamente indicati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. All’udienza in camera di consiglio del 14 luglio 2021, la difesa di parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare a fronte dell’intenzione manifestata dal Presidente del Collegio di fissare a breve l’udienza pubblica di decisione del merito; della rinuncia alla domanda cautelare, la Sezione ha dato atto con ordinanza n. 212 del 14 luglio 2021, compensando le spese della fase processuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. In prossimità dell’udienza di merito, le parti hanno depositato scritti conclusivi e di replica nei termini di rito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. All’udienza pubblica del 29 settembre 2021, il Collegio ha rilevato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso (ulteriore rispetto a quello eccepito dalle parti resistenti), sul quale le parti hanno discusso oralmente. All’esito della discussione, che ha coinvolto anche gli ulteriori profili processuali e di merito della controversia, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’eccezione di tardività del ricorso formulata dalle parti resistenti è infondata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In disparte le considerazioni già svolte, al riguardo, dalla Sezione nell’analogo contenzioso definito con la sentenza n. 518/2021 &#8211; che qui è sufficiente richiamare per brevità espositiva, anche ai sensi dell’art. 74 c.p.a. &#8211; nel caso di specie appare dirimente la considerazione che, rispetto al provvedimento impugnato, il Consorzio ricorrente riveste la qualifica di soggetto direttamente controinteressato, dal momento che nella motivazione dell’atto impugnato l’Azienda Sanitaria dichiara di aver valutato la possibilità di aderire alla convenzione Consip di cui è titolare il Consorzio ricorrente ma di averla esclusa per una serie di ragioni diffusamente elencate, pervenendo di conseguenza alla determinazione di aderire alla convenzione regionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In quanto soggetto direttamente controinteressato all’atto impugnato e individuato nell’atto stesso &#8211; o comunque facilmente individuabile in quanto titolare della convenzione Consip espressamente pretermessa dall’Amministrazione committente &#8211; il Consorzio ricorrente avrebbe dovuto ricevere la notifica individuale dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 41 comma 2 c.p.a.: il che non è avvenuto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per l’effetto, è infondata la pretesa delle parti resistenti di far decorrere il termine di impugnazione dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’ente anziché da quella di notificazione individuale dell’atto stesso, mai avvenuta.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. E’ infondata anche l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse formulata da Markas, dal momento che sussiste certamente l’interesse del Consorzio ricorrente ad ottenere l’annullamento del provvedimento impugnato nella prospettiva di poter conseguire, sia pure in via meramente potenziale e nel confronto comparativo con le altre possibili soluzioni negoziali a disposizione dell’Amministrazione, l’aggiudicazione della commessa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Si rivela infondato, infine, anche l’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, rilevato d’ufficio dal Collegio, per ragioni di completezza, in occasione dell’udienza di merito, e basato sul rilievo della mancata contestazione, da parte del Consorzio ricorrente, delle articolate considerazioni contenute nella motivazione del provvedimento in ordine alla impossibilità di aderire alla convenzione Consip. Anche sotto tale profilo va infatti rilevato che l’accoglimento del ricorso determinerebbe l’annullamento dell’atto impugnato nella sua interezza, inclusa la parte di motivazione relativa alla convenzione Consip e alle ragioni per cui l’Azienda sanitaria ha ritenuto impossibile aderirvi, peraltro ripristinando in capo all’ente committente il potere discrezionale di rivalutare liberamente la medesima convenzione (aderendovi o confermando le ragioni contrarie all’adesione) e anche di prescegliere diverse soluzioni negoziali, ove ritenute più convenienti o più confacenti alle proprie specifiche esigenze.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si può quindi passare all’esame del merito.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Nel merito, il ricorso è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Giova premettere che sia la normativa statale che quella regionale sanciscono l’obbligo per gli enti del servizio sanitario regionale di approvvigionarsi utilizzando, in via prioritaria, le convenzioni e gli accordi quadro stipulati dalle centrali regionali di riferimento, e quindi a formulare le proprie richieste di fornitura agli appaltatori aggiudicatari delle procedure centralizzate svolte in sede regionale e ai prezzi convenzionati; peraltro, in mancanza di convenzioni regionali attive e capienti nello specifico settore di interesse, gli enti del servizio sanitario sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando, ove disponibili, le convenzioni e gli accordi quadro stipulati dalla centrale di committenza statale Consip s.p.a.; in tal senso dispongono, in particolare:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 1 comma 449 della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo cui “Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 1 comma 6-bis della L.R. Lombardia n. 33/2007, secondo cui “Gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della L.R. 30/2006, ad eccezione dei soggetti di diritto privato indicati nel citato allegato A2, sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, dall&#8217;Agenzia regionale centrale acquisti s.p.a. ai sensi del comma 4, lettere a), c) e c bis). La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. n. 95/2012 (c.d. Spending Review), “(…) gli enti del servizio sanitario nazionale (…) utilizzano, per l&#8217;acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento (…). I contratti stipulati in violazione di quanto disposto dalla presente lettera sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (…)”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la D.G.R. n. IX/4334 del 26 ottobre 2012, la quale, nel disciplinare le “linee di indirizzo” per gli acquisti delle aziende sanitarie regionali, ha deliberato che la “Regione Lombardia, come definito da deliberazione IX/2633 del 06/12/2011, ribadisce l’obbligo di adesione ai contratti/convenzioni attivati a livello regionale dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti e in un’ottica di una migliore programmazione degli acquisti, le Aziende Sanitarie non potranno attivare procedure di acquisto autonome relative a prodotti già oggetto di contratti/convenzioni regionali attive o in corso di attivazione”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’art. 1, commi 548 e 549 della l. n. 208/2015, secondo cui “al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli Enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip Spa (…)”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sulla scorta dei principi affermati da tali disposizioni normative, in giurisprudenza si è andato affermando e consolidando, negli ultimi anni, il principio della prevalenza dei sistemi di acquisizione regionali rispetto a quello nazionale e del ruolo meramente suppletivo (e cedevole) dell’intervento sostitutivo di Consip; ciò nel senso che, in via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In via sostanzialmente suppletiva, e all’evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza, è possibile che la centrale di committenza nazionale attivi specifiche convenzioni-quadro, alle quali gli enti del servizio sanitario sono obbligati ad aderire in mancanza di convenzioni regionali disponibili nello specifico servizio o nella specifica fornitura di interesse; tale intervento suppletivo è definito “cedevole” in quanto, pur necessario nel perdurare dell’inoperatività di convenzioni e accordi quadro regionali, è destinato a perdere la sua ragion d’essere laddove la centrale regionale, ripristinando la fisiologica dinamica delineata dal legislatore, attivi i propri strumenti di acquisizione (Consiglio di Stato, sez. III, 26/02/2019, n. 1329; Consiglio di Stato , sez. V, 11/12/2017, n. 5826; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 04/02/2021, n. 1457).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Nel caso di specie, è accaduto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; l’ASST del Garda, giunto a scadenza il contratto di appalto relativo, tra l’altro, al servizio di pulizia e di sanificazione ambientale stipulato nell’anno 2012 con l’ATI costituita da Markas s.r.l. e Zanetti Arturo e C. s.r.l., ha conferito nel mese di luglio 2020 i propri fabbisogni alla centrale di committenza regionale ARIA s.p.a., ma ha dovuto prendere atto dell’intenzione della società di committenza regionale di provvedere all’espletamento di una gara regionale per l’approvvigionamento dei servizi di pulizia per gli enti del servizio sanitario regionale soltanto a far data, approssimativamente, entro la fine del mese di febbraio 2021, con previsione di conclusione della procedura per la fine del 2021 e stipula dei relativi contratti entro i primi mesi del 2022.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a questo punto l’ASST del Garda ha ritenuto doveroso effettuare le opportune verifiche anche in Consip, rilevando “la presenza di convenzione di recentissima attivazione – 21 dicembre 2020 – per i servizi di pulizie che al Lotto 4 ricomprende gli enti del SSN della Provincia di Brescia”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; è stata quindi avviata una specifica istruttoria volta a valutare la convenzione Consip, all’esito della quale l’ASST ha ritenuto “impossibile l’immediata attivazione dell’adesione alla convenzione Consip”; ciò “in ragione non solo dei tempi tecnici, ma anche e soprattutto della complessità del servizio, del perdurare dello stato di emergenza pandemica e del conseguente assorbimento, per la sua gestione, del Personale Sanitario impegnato inoltre, dalla fine dello scorso anno, nella organizzazione e gestione della campagna vaccinale COVID-19”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>&#8211; </i>in tale contesto, dopo aver ritenuto impraticabile l’adesione alla convenzione Consip, l’ASST si è nuovamente rivolta, “in ossequio alla disposizione normative vigenti”, alla centrale di committenza regionale richiedendo se fosse disponibile una “convenzione regionale immediatamente fruibile e attiva”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la società di committenza regionale ha segnalato all’ASST l’esistenza di una convenzione regionale allo stato attiva e capiente in relazione ai servizi di pulizia per gli enti del servizio sanitario regionale: la Convenzione ARCA 2018_080, lotto n. 1, corrente con Markas s.r.l.;, di capienza sufficiente a garantire la copertura del servizio per la durata di 12 mesi nelle more dell’espletamento della nuova gara regionale nell’ambito della quale l’ASST del Garda aveva già conferito i propri fabbisogni;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; conseguentemente, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, l’ASST ha stabilito di aderire a tale convenzione regionale per il periodo di un anno (corrispondente sostanzialmente al tempo stimato da ARIA s.p.a. per provvedere all’espletamento della nuova gara regionale), emettendo un ordinativo di fornitura per un importo complessivo di € 2.600.000,00, oltre IVA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel presente giudizio il Consorzio Leonardo, titolare della convenzione nazionale Consip relativa ai servizi di pulizia per gli enti del servizio sanitario nazionale e aggiudicatario, in particolare, del lotto n. 4 che ricomprende le province di Brescia e di Mantova, lamenta l’illegittimità dell’atto di adesione dell’ASST del Garda alla convenzione regionale ARCA_2018_080.1 lotto n. 1; deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 449 L. 296/2006, degli artt. 21, 30, 51 del d. lgs. 50/2016 e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza; ciò in quanto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il lotto n. 1 della convenzione ARCA_2018_080.1, di cui è titolare Markas s.r.l., non ricomprenderebbe l’ASST del Garda tra i soggetti beneficiari della medesima, essendo quest’ultima riferita esclusivamente ad altre aziende sanitarie, specificamente individuate (PAPA GIOVANNI XXIII e ATS BRESCIA);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; secondo il Consorzio ricorrente, non sarebbe ammissibile che l’aggiudicatario di un lotto di una gara possa erogare le prestazioni oggetto di gara in favore di enti diversi da quelli ricompresi nel proprio lotto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del resto, nella documentazione della gara ARCA non sarebbe stata contemplata una “clausola di estensione o di adesione”, la quale presuppone che l’amministrazione aderente figuri tra i potenziali beneficiari del contratto, sia negli atti di gara che nella convenzione; ciò in quanto l’”adesione postuma” sottrae il contratto al confronto competitivo e quindi è ammessa dalla giurisprudenza entro limiti rigorosi, di carattere soggettivo e oggettivo, quali, in particolare, la sufficiente determinazione o determinabilità ex ante dei possibili soggetti aderenti, delle prestazioni oggetto di estensione e dei tempi per l’adesione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la circostanza che la gara bandita da ARCA sia stata suddivisa in lotti dimostrerebbe la volontà della centrale unica di committenza regionale di stipulare, non una convenzione quadro regionale aperta all’adesione di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, ma una convenzione diretta a specifici beneficiari;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in mancanza di una convenzione regionale suscettibile di adesione da parte dell’ASST del Garda, quest’ultima avrebbe avuto l’obbligo, ai sensi dell’art. 1 comma 449 della L. n. 296/2006 e dell’art. 1 comma 3 del D.L. n. 95/2012, di aderire alla Convenzione CONSIP attiva in relazione ai medesimi servizi e all’ambito territoriale corrispondente alla provincia di Brescia, a pena di nullità del diverso contratto eventualmente stipulato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; in tale contesto, il provvedimento impugnato violerebbe anche i principi affermati a livello regionale dalla DGR n. XI del 16.12.2019, la quale, nel disciplinare gli acquisti da parte del enti del SSR, ribadisce il principio per cui, qualora non sia immediatamente disponibile una convenzione regionale ARIA, gli enti del SSR possono procedere ad acquisti autonomi soltanto qualora il prodotto o il servizio necessario non sia disponibile presso CONSIP;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; sarebbe pertanto censurabile, nel caso in esame, il comportamento di ARIA, la quale, su richiesta dell’ASST del Garda, avrebbe omesso di segnalare la disponibilità della convenzione CONSIP, indicando soltanto l’esistenza della convenzione regionale, inapplicabile a detta Azienda Sanitaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.Ciò posto, il Collegio ritiene che le censure dedotte dalla parte ricorrente con i primi due motivi siano fondate e debbano essere accolte, alla luce delle seguenti considerazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La procedura di gara bandita nel 2018 dalla società di committenza regionale lombarda per l’approvvigionamento del servizio di pulizia in favore degli enti del servizio sanitario regionale era stata ripartita in tre lotti, ciascuno dei quali riferito a specifici enti sanitari, corrispondenti a quelli che avevano preventivamente manifestato interesse alla procedura; in relazione a ciascun lotto, la tipologia delle prestazioni inserite nel progetto di gara e la base d’asta erano state determinate sulla base dei fabbisogni qualitativi e quantitativi ipotizzati dagli enti interessati nel biennio contrattuale oggetto della procedura, e ciò all’evidente fine di garantire un adeguato livello di efficienza della futura convenzione, modellandola sulle esigenze concrete delle aziende interessate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le amministrazioni resistenti e la parte controinteressata sostengono che, sebbene la gara regionale fosse stata ripartita in lotti riferiti a specifici enti sanitari, nondimeno ciascuna delle tre convenzioni scaturite da tale gara sarebbe rimasta suscettibile di future adesioni da parte di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, inclusa l’ASST del Garda, trattandosi di convenzioni stipulate espressamente ai sensi dell’art. 26 della L. 488/1999 e come tali aperte ex lege all’adesione di tutti gli enti sanitari interessati. Non sarebbe pertanto censurabile la determinazione dell’ASST di aderire alla convenzione ARCA relativa al lotto n. 2, sebbene in quest’ultimo fossero stati inclusi esclusivamente l’ospedale PAPA GIOVANNI XXIII e l’ATS di BRESCIA.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La tesi non convince il Collegio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Il mero richiamo dell’art. 26 della L. 488/1999 contenuto negli atti della gara regionale non appare di per sé risolutivo al fine di ritenere che la convenzione regionale sia aperta per legge all’adesione indiscriminata di tutti gli enti del servizio sanitario regionale, dal momento che la norma in questione si limita a prevedere l’obbligo del soggetto aggiudicatario della convenzione quadro di “accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato” (comma 1), ma di per sé non esclude che, allorchè le amministrazioni beneficiarie della convenzione siano state espressamente individuate negli atti di gara e nella convenzione quadro, l’obbligo a contrarre dell’appaltatore sussista esclusivamente nei confronti di dette amministrazioni, e non, genericamente, nei confronti di tutte le amministrazioni dello stesso comparto o dello stesso ambito territoriale; parimenti, la norma in esame aggiunge (al comma 3) che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l&#8217;acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (…)”, ma tale previsione, di per sé, non preclude alla società di committenza di destinare la convenzione quadro a specifiche amministrazioni pubbliche che abbiano manifestato preventivamente il proprio interesse all’approvvigionamento periodico di quel servizio o di quella fornitura in un determinato arco temporale, modellando conseguentemente la procedura di gara sulle esigenze qualitative e quantitative rappresentate da dette amministrazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. D’altra parte, la tesi difensiva sostenuta in giudizio dalle parti resistenti, oltre a non trovare un riscontro dirimente nel mero richiamo dell’art. 26 della L. 488/1999, conduce a conseguenze palesemente irragionevoli nella misura in cui finisce per avvalorare l’assunto che una convenzione quadro regionale, modellata sul fabbisogno qualitativo e quantitativo di specifiche aziende sanitarie, possa poi essere erosa, in tutto o in parte, nel suo importo contrattuale massimo, dalle richieste di approvvigionamento formulate da aziende diverse da quelle espressamente contemplate, con l’effetto ultimo &#8211; potenziale, ma assolutamente concreto &#8211; di renderla incapiente e incapace di soddisfare proprio le richieste di quelle specifiche aziende sulle cui esigenze era stata modellata.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. Se, quindi, è certamente vero che l’indicazione di specifici enti sanitari negli atti della gara regionale è servita a “dimensionare” l’oggetto della futura convenzione per consentire la determinazione della base d’asta secondo criteri di trasparenza e la formulazione da parte degli operatori di offerte consapevoli, non è però vero che essa sia servita soltanto a questo, dal momento che l’esigenza di dimensionamento del servizio era funzionale, prima ancora che alla determinazione della base d’asta, a garantire la tendenziale copertura, nel periodo contrattuale, delle esigenze di approvvigionamento del servizio rappresentate da specifici enti sanitari, sia quanto a tipologia di prestazioni sia, correlativamente, quanto ad entità economica delle stesse; sicchè, ritenere che, ad onta di tutto questo, la convenzione regionale sia destinata indistintamente a tutti gli enti del servizio sanitario regionale e che il suo plafond possa essere utilizzato, e persino esaurito, da imprese diverse da quelle specificamente indicate negli atti di gara, costringendo queste ultime a rivolgersi al mercato per procacciarsi il servizio, a costi verosimilmente più alti, appare contrario a canoni di logica e di ragionevolezza, e quindi, in definitiva, a principi di buona amministrazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.4. A ciò si aggiunga che la suddivisione della gara in lotti e la individuazione, all’interno di ciascun lotto, di specifici enti beneficiari territorialmente omogenei (come nel caso di specie), orienta e condiziona inevitabilmente le stesse offerte degli operatori, essendo intuitivo che i costi del servizio possono divergere sensibilmente a seconda della ubicazione territoriale dell’ente beneficiario e della sua distanza dalla sede dell’operatore economico (a cui si connettono esigenze di dislocazione e di trasporto del personale necessario), per cui non appare ragionevole che un’offerta economica elaborata da un concorrente in relazione ad un lotto territoriale contiguo alla propria sede possa poi vincolarlo a rendere le medesime prestazioni, allo stesso prezzo, in favore di amministrazioni dislocate nei più disparati contesti territoriali, solo perché ricomprese in ambito regionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.5. Per la stessa ragione, l’eventuale estensione della convenzione quadro ad enti diversi da quelli specificamente indicati deve essere sottoposta al confronto concorrenziale tra le imprese partecipanti alla gara centralizzata, le quali devono poter formulare la propria offerta nella consapevolezza che potrebbe essere loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla lex specialis; a tal fine, è necessario che l’eventualità della futura adesione di enti diversi da quelli indicati sia oggetto di una previsione esplicita negli atti di gara, attraverso la formulazione di una clausola espressa di adesione o di estensione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.6. Tale clausola, secondo condivisibili principi giurisprudenziali, deve predeterminare il perimetro soggettivo ed oggettivo della eventuale estensione, indicando sia i soggetti che potranno beneficiarne sia le prestazioni che potranno essere richieste e in quali limiti; è stato affermato, a questo riguardo, che &#8220;il criterio orientativo di base, elaborato dalla giurisprudenza, vuole che una clausola estensiva in tanto possa essere ammessa, in quanto soddisfi i requisiti, in primis di determinatezza, prescritti per i soggetti e l&#8217;oggetto della procedura cui essa accede: infatti, l&#8217;appalto oggetto di estensione, in questa prospettiva, non viene sottratto al confronto concorrenziale, a valle, ma costituisce l&#8217;oggetto, a monte, del confronto tra le imprese partecipanti alla gara, poiché queste nel prendere parte ad una gara, che preveda la c.d. clausola di estensione, sanno ed accettano (&#8230;) che potrebbe essere loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, purché determinati o determinabili a priori, al momento dell&#8217;offerta, secondo requisiti né irragionevoli né arbitrari, tanto sul piano soggettivo &#8211; per caratteristiche e numero delle amministrazioni eventualmente richiedenti &#8211; che su quello oggettivo &#8211; per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste entro un limite massimo (Cons. St., sez. III, 28 settembre 2020 n. 5705; 15 febbraio 2018, n. 982; 4 febbraio 2016, n. 442); analogamente, è stato affermato che “L&#8217;adesione postuma da parte di un&#8217;Amministrazione pubblica agli esiti di una procedura di gara alla quale è risultata estranea, indetta sulla scorta di una convenzione alla quale non aveva aderito, integra violazione dei principi generali di evidenza pubblica di derivazione comunitaria e di stampo nazionale, che impediscono l&#8217;affidamento di una fornitura senza una procedura individuale o collettiva di cui sia stato parte, formalmente e sostanzialmente, il soggetto affidante” (Consiglio di Stato, sez. V , 11/02/2014 , n. 663).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.7. Per tutte le ragioni appena esposte, la possibile estensione della convenzione regionale ARCA_2018_080.1 ad enti diversi da quelli specificamente indicati avrebbe dovuto essere prevista già negli atti della gara regionale e nelle relative convenzioni quadro attraverso l’introduzione di una clausola espressa di estensione, che invece è mancata del tutto; e tale constatazione rende pertanto illegittima la determinazione dell’ASST resistente di aderire a tale convenzione regionale, essendo questa riferita esclusivamente a specifici enti sanitari e modellata sul fabbisogno qualitativo e quantitativo di servizio rappresentato da questi ultimi nella fase preliminare di programmazione e di predisposizione degli atti di gara.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. In definitiva, alla luce di tali considerazioni, il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. Sono naturalmente fatte salve le successive determinazioni che l’Azienda sanitaria vorrà assumere, anche mediante propri idonei strumenti di negoziazione, per garantirsi l’approvvigionamento del servizio nelle more dell’espletamento della nuova gara indetta (o in corso di indizione) da parte della centrale di committenza regionale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto del Direttore Generale dell&#8217;Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda n. 175 del 3 marzo 2021.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna l’ASST del Garda, ARIA s.p.a. e Markas s.r.l., in solido tra loro, a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="popolo" style="text-align: justify;">
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Angelo Gabbricci, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alessandra Tagliasacchi, Primo Referendario</p>
</div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso il provvedimento di non idoneità in sede di visita medica, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente all’ulteriore corso del concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza, se il giudizio di non idoneità del ricorrente, di cui alla visita di revisione e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento di non idoneità in sede di visita medica, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente all’ulteriore corso del concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza, se il giudizio di non idoneità del ricorrente, di cui alla visita di revisione e concernente agenesia, si rivela carente di motivazione in ordine al decisivo profilo della esternazione delle ragioni per cui la rilevata assenza pregiudichi in fatto la idoneità del ricorrente al servizio cui aspira, laddove è stata prodotta documentazione attestante la circostanze di normalità. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00851/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01032/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>G R</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio L. Deramo, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; <b>Comando Generale della Guardia di Finanza</b>; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; del provvedimento in data 29.11.2011 di non idoneità in sede di visita medica al concorso per il reclutamento di 1250 allievi finanzieri nel Corpo della Guardia di Finanza;<br />	<br />
&#8211; di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che l’avversato giudizio di non idoneità del ricorrente, di cui alla visita di revisione e concernente l’assenza di testicolo per agenesia a sx, si rivela carente di motivazione in ordine al decisivo profilo della esternazione delle ragioni per cui la rilevata assenza pregiudichi in fatto la idoneità del ricorrente al servizio cui aspira, laddove è stata prodotta documentazione attestante la perfetta normalità del contro laterale	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)<br />	<br />
accoglie la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, disponendo l’ammissione con riserva del ricorrente all’ulteriore corso della procedura de quo.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 6 febbraio 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-851/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.851</a></p>
<p>Pres. Riggio – Est. FerrariGe.Ri.Bar. s.r.l. (Avv.ti G. Iannetti, L. Lavitola, C. Contaldi La Grotteria) c/ l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (Avv. P.Conio), Serenissima Ristorazione s.p.a (Avv.ti M. Calgaro, A. Manzi) nella valutazione delle offerte tecniche complesse, la carenza di elementi di carattere non essenziale non è sufficiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Riggio – <i>Est.</i> Ferrari<br />Ge.Ri.Bar. s.r.l. (Avv.ti G. Iannetti, L. Lavitola, C. Contaldi La Grotteria) c/ l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata (Avv. P.Conio), Serenissima Ristorazione s.p.a (Avv.ti M. Calgaro,  A. Manzi)</span></p>
<hr />
<p>nella valutazione delle offerte tecniche complesse, la carenza di elementi di carattere non essenziale non è sufficiente a determinare l&#8217;esclusione dalla gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti economico-finanziari – Dichiarazione sostitutiva – Sufficienza – Certificati – Omissione – Esclusione – Illegittimità	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Offerta tecnica – Requisiti non essenziali – Carenza – Esclusione – Illegittimità	</p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Requisiti – Verifica a campione – Comprova requisiti di ordine generale – Non necessaria &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è causa di esclusione da una gara di appalto per fornitura di servizi l’omessa produzione dei certificati comprovanti i principali servizi realizzati dalla concorrente in allegato e contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in quanto si determinerebbe un immotivato e ingiustificato aggravio contrario anche alla regola generale che consente di autocertificare le dichiarazione e di comprovare quanto dichiarato in un momento successivo.	</p>
<p>2. In sede di esame di un’offerta tecnica complessa, quale è quella che deriva dalla previsione e dal rilievo assegnato ad una serie di elementi di diversa valenza, la carenza o l’incompatibilità di uno di questi, di carattere non essenziale o condizionante in via esclusiva il giudizio globale che la commissione è chiamata ad esprimere sull’offerta nel suo complesso, non può determinare l’esclusione dalla procedura, ma costituiscono solo elementi non valutabili.	</p>
<p>3. E’ legittima la scelta della Commissione di gara di richiedere alla sorteggiata, ex art. 48 codice dei contratti, la comprova dei soli requisiti tecnico-economici con esclusione di quelli di ordine generale, in quanto la norma suddetta, la cui ratio è individuabile nella necessità di contemperare il principio di libero accesso alle gare con la garanzia che vi partecipino imprese affidabili, si riferisce esclusivamente ai requisiti di ordine speciale e non anche a quelli di ordine generale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00851/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 09011/2010 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n. 9011/10, proposto dalla <br />	<br />
<b>s.r.l. Ge.Ri.Bar</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianluigi Iannetti, Livio Lavitola e Carlo Contaldi La Grotteria, presso il cui studio in Roma, via A. Gramsci n. 22 è elettivamente domiciliata, 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
l’<b>Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Conio presso il cui studio in Roma, via Appennini n. 46 è elettivamente domiciliata, </p>
<p>nonché <br />	<br />
<i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Serenissima Ristorazione s.p.a<i></b></i>., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Calgaro e Andrea Manzi e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, e Gestioni Romito s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio, </p>
<p><i><b>e con l&#8217;intervento di<br />	<br />
</b></i>ad adiuvandum:	</p>
<p>sig.ri <b>Giuseppe De Simone </b>e <b>Margherita Morosini</b>, entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Pietro Madonia presso il cui studio in Roma, Piazza Irnerio n. 67 sono elettivamente domiciliati, <br />	<br />
<i><b><br />	<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />	<br />
</b></i>dei provvedimenti adottati nel corso della gara n. 4/2010, relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione bar aziendali con concessione in uso dei locali ubicati all’interno dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni – Addolorata per la durata di sei anni dalla data di aggiudicazione relativamente al Lotto 1, e in particolare: dell’aggiudicazione definitiva adottata con delibera del Direttore generale n. 1310 del 25 agosto 2010; del verbale di gara n. 1 del 15 giugno 2010 di ammissione della s.p.a. Serenissima Ristorazione e della s.r.l. Gestioni Romito alle successive fasi di gara e di richiesta di integrazione documentale; del verbale di gara n. 2 del 18 giugno 2010 di ammissione della s.r.l. Gestione Romito alle successive fasi di gara; del verbale n. 3 del 5 luglio 2010 (in seduta privata) di esonero della s.r.l. Gestioni Romito della già richiesta dimostrazione di possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 48 D.L.vo n. 163 del 2006 nonché di nuova ufficiale ammissione della s.r.l. Gestioni Romito alle successive fasi di gara; del verbale n. 5 del 16 luglio 2010 di attribuzione del punteggio alle offerte tecniche e di mancata esclusione della s.r.l. Gestioni Romito; del verbale di gara n. 8 del 4 agosto 2010 di formulazione del giudizio di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria; del verbale n. 9 del 6 agosto 2010 di formazione della graduatoria e aggiudicazione provvisoria, nonché, ove occorrer possa, della nota n. 21309 del 15 ottobre 2010 di rigetto del cd. preavviso di ricorso, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato (lotto I) ed il conseguente ordine all’Amministrazione intimata di far subentrare la ricorrente nel contratto, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere all’offerta tecnica dell’aggiudicataria, previo annullamento del diniego opposto dalla suddetta Amministrazione con provvedimento n. 19203 del 17 settembre 2010 ed ordine alla stessa di provvedere al deposito nel presente giudizio;<br />	<br />
nonché, <br />	<br />
con il primo atto di motivi aggiunti, del provvedimento, adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, denominato “diffida”, n. 21674 del 20 ottobre 2010,<br />	<br />
nonché, <br />	<br />
con il secondo atto di motivi aggiunti, del provvedimento, adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, avente ad oggetto “occupazione locali e/o spazi aziendali occupati, n. 1724/DG/F.F. del 22 novembre 2010”. </p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati; <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della s.p.a. Serenissima Ristorazione.;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum dei sig.ri Giuseppe De Simone e Margherita Morosini;<br />	<br />
Visti i due atti di motivi aggiunti notificati, rispettivamente, il 22 ottobre e il 29 dicembre 2010 e depositati, rispettivamente il 26 ottobre e il 29 dicembre 2010;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 26 gennaio 2011 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 18 ottobre 2010 e depositato il successivo 22 ottobre la s.r.l. Ge.Ri.Bar ha impugnato i provvedimenti, in epigrafe indicati, adottati nel corso della gara n. 4/2010, relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione bar aziendali, con concessione in uso dei locali ubicati all’interno dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni –Addolorata, per la durata di sei anni dalla data di aggiudicazione, relativamente al Lotto 1. Ha altresì chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, sempre limitatamente al lotto 1, ed il conseguente ordine alla stazione appaltante di farla subentrare nel contratto.<br />	<br />
Espone, in fatto, di essere l’attuale gestore del bar, sito all’interno del complesso ospedaliero San Giovanni-Addolorata, in forza di un contratto stipulato con l’OR.SO. organismo Sociale Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, che ha la disponibilità dei relativi locali in virtù di una concessione onerosa di durata quadriennale con l’Azienda Ospedaliera del primo dicembre 1998, prorogata una prima volta tacitamente, sino al 2002, e una seconda volta, sino al 2008, in virtù di un’espressa delibera dell’Azienda Ospedaliera. Tale ultima delibera prevedeva, quale termine finale dell’affidamento, la data di sottoscrizione del nuovo disciplinare. In mancanza di approvazione del richiamato disciplinare la convenzione si è quindi ulteriormente prorogata sino al 2012.<br />	<br />
La gestione di detto bar è oggetto del primo lotto della gara bandita dall’Azienda ospedaliera. Detta gara si è conclusa con l’aggiudicazione alla s.p.a. Serenissima Ristorazione, mentre al secondo posto si è classificata la s.r.l. Gestioni Romito.<br />	<br />
2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:<br />	<br />
A) quanto alla prima classificata:<br />	<br />
a) Violazione dell’art. 74, comma 1, D.L.vo n. 163 del 2006 – Violazione del disciplinare di gara – Violazione D.P.R. n. 445 del 2000 – Inesistenza dell’offerta dell’aggiudicataria.<br />	<br />
Illegittimamente l’offerta della controinteressata non è stata sottoscritta dal legale rappresentante.<br />	<br />
b) Violazione art. 38 D.L.vo n. 163 del 2006.<br />	<br />
La controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per mancanza di due dichiarazioni ex art. 38, lett. c), del Codice.<br />	<br />
c) Violazione artt. 86 ss. D.L.vo n. 163 del 2006. Mancata celebrazione del sub procedimento di verifica dell’anomalia. Eccesso di potere e violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 per difetto di motivazione – Difetto di istruttoria.<br />	<br />
L’offerta della controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per grave anomalia in quanto l’incasso medio giornaliero stimato dalla prima classificata è assolutamente irrealistico.<br />	<br />
B) quanto alla seconda classificata:<br />	<br />
d) Violazione artt. 42 e 46 D.L.vo n. 163 del 2006 – Violazione della par condicio competitorum. Violazione del bando e del disciplinare di gara.<br />	<br />
La seconda classificata avrebbe dovuto essere esclusa per mancata produzione dei certificati richiamati dal disciplinare e previsti dall’art. 42, lett. a), D.L.vo n. 163 del 2006.<br />	<br />
e) Violazione art. 9 del Capitolato speciale – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti.<br />	<br />
L’offerta della seconda classificata si pone in contrasto con la regola della lex specialis che esclude i “pasti espressi”.<br />	<br />
f) Violazione art. 48 D.L.vo n. 163 del 20065 e del disciplinare di gara nella parte in cui, tra le modalità di aggiudicazione, era previsto che in sede di apertura delle buste venisse sorteggiato un numero di concorrenti per un numero non inferiore al 10% delle offerte pervenute, ai quali chiedere di comprovare il possesso dei requisiti dell’art. 48, comma 1, D.L.vo n. 163 del 2006 – Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti.<br />	<br />
Illegittimamente la commissione di gara non ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti della seconda classificata, sorteggiata ai sensi dell’art. 48 D.L.vo n. 163 del 2006.<br />	<br />
3. La ricorrente impugna altresì il diniego di accesso agli atti di gara relativi all’aggiudicataria.<br />	<br />
Chiede ancora la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato (lotto I) ed il conseguente ordine alla stazione appaltante di farla subentrare nel contratto.<br />	<br />
4. Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato il 22 ottobre 2010 e depositato il 26 ottobre 2010, la ricorrente impugna il provvedimento, adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, n. 21674 del 20 ottobre 2010, con il quale è stata diffidata a lasciare liberi i locali da persone o cose entro le ore 8,30 del 2 novembre 2010, con l’avvertenza che in caso di mancata ottemperanza si sarebbe proceduto alla chiusura delle adduzioni di acqua, energia elettrica e gas.<br />	<br />
Avverso detta diffida la ricorrente è insorta deducendo:<br />	<br />
a) Violazione dell’art. 11, commi 10 e 10 bis, D.L.vo n. 163 del 2006 – Violazione della deliberazione n. 1469 del 20 novembre 2009. Difetto assoluto di attribuzione – Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà.<br />	<br />
Fino allo scadere dello stand still non potrà essere stipulato il contratto. <br />	<br />
b) Carenza assoluta di potere – Eccesso di potere per sviamento – Violazione dell’art. 97 Cost..<br />	<br />
L’Azienda ospedaliera non può legittimamente disporre il distacco delle utenze.<br />	<br />
c) Eccesso di potere per violazione della D.G. del 20 novembre 2009.<br />	<br />
L’atto impugnato è illegittimo perché viola la precedente determina dirigenziale del 20 novembre 2009.<br />	<br />
5. Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato e depositato il 29 dicembre 2010, la ricorrente impugna il provvedimento, adottato dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, avente ad oggetto “occupazione locali e/o spazi aziendali occupati, n. 1724/DG/F.F. del 22 novembre 2010”, con il quale le è stato comunicato che l’Azienda sanitaria vuole rientrare nel possesso di tutti i locali e gli spazi occupati dalla società dal 1 gennaio 2011.<br />	<br />
Avverso detta diffida la ricorrente è insorta deducendo:<br />	<br />
a) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità ed irragionevolezza – Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa.<br />	<br />
Non è vero, in punto di fatto, che l’Amministrazione sostiene spese per i locali occupati dalla ricorrente.<br />	<br />
b) Nullità ai sensi dell’art. 21 septies L. n. 241 del 1990 o illegittimità della delibera n. 1724 per violazione dell’art. 112 c.p.a..<br />	<br />
Il provvedimento impugnato è nullo perché adottato in violazione dell’ordinanza di sospensione n. 4974 del 18 novembre 2010.<br />	<br />
6. Si è costituita in giudizio l’Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto diversi profili, mentre nel merito ne ha sostenuto l&#8217;infondatezza. Ha altresì affermato l’inammissibilità degli atti di motivi aggiunti atteso che, non sussistendo alcun rapporto tra la ricorrente e l’Azienda sanitaria (che, per i locali occupati dalla Ge.Ri.Bar s.p.a. intrattiene rapporti solo con la OR.SO.), la ricorrente occupa sine titulo i locali oggetto della diffida di sgombero. Ha infine eccepito l’inammissibilità dell’atto di intervento dei sig.ri Giuseppe De Simone e Margherita Morosini.<br />	<br />
7. Si è costituita in giudizio la s.pa. Serenissima Ristorazione, che ha sostenuto l&#8217;infondatezza, nel merito, del ricorso.<br />	<br />
8. La s.r.l. Gestioni Romito non si è costituita in giudizio.<br />	<br />
9. Si sono costituiti in giudizio, con intervento ad adiuvandum, i sig.ri Giuseppe De Simone e Margherita Morosini.<br />	<br />
10. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />	<br />
11. Con ordinanza di sospensione n. 4974 del 18 novembre 2010, è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva richiesta con l’atto introduttivo del giudizio.<br />	<br />
12. All’udienza del 26 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Come esposto in narrativa la ricorrente, terza graduata, relativamente al Lotto 1, alla gara per l’affidamento del servizio di gestione bar aziendali con concessione in uso dei locali ubicati all’interno dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata per la durata di sei anni dalla data di aggiudicazione, con l’atto introduttivo del giudizio propone censure relativamente alla posizione della prima (s.p.a. Serenissima Ristorazione) e della seconda classificata (s.r.l. Gestioni Romito ).<br />	<br />
Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’atto di intervento ad adiuvandum dei sig.ri Giuseppe De Simone e Margherita Morosini. Questi, infatti, in quanto gestori del bar all’interno, rispettivamente, del presidio ospedaliero San Giovanni Addolorata e del presidio sanitario Santa Maria e, dunque, di bar afferenti al lotto 2, non hanno un interesse concreto e qualificato ad intervenire nel giudizio che ha ad oggetto l’aggiudicazione del servizio e gestione del bar ricompresso nel lotto 1.<br />	<br />
Ritiene invece il Collegio di dover rinviare alla conclusione dell’esame dei motivi di ricorso l’eccezione di inammissibilità parziale dell’atto introduttivo del giudizio, perché dedotta in relazione agli effetti derivanti da un eventuale accoglimento del gravame.<br />	<br />
2. Il Collegio ritiene di dover principiare dall’esame dei motivi rivolti contro la seconda classificata, atteso che un’eventuale loro reiezione farebbe venir meno l’interesse all’esame della posizione della prima graduata, essendosi la ricorrente posizionata terza in graduatoria.<br />	<br />
Con un primo motivo (il quarto del ricorso) si afferma che la s.r.l. Gestioni Romito avrebbe dovuto essere esclusa per aver prodotto solo in un secondo momento i certificati richiesti dal disciplinare e previsti dall’art. 42, lett. a), D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163. Peraltro anche la documentazione tardivamente prodotta, su richiesta, è insufficiente.<br />	<br />
Il motivo non è suscettibile di positiva valutazione.<br />	<br />
Ai sensi del combinato disposto dei commi primo, lett. a) e quarto dell’art. 42 D.L.vo n. 163 del 2006, infatti, si evince che il concorrente non è tenuto a presentare, unitamente all’elenco “dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi 3 anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi”, anche la documentazione comprovante quanto dichiarato, atteso che “i requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445” (quarto comma). Il richiamo, nella lett. a) del primo comma, alla necessità, se se si tratta di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o Enti pubblici, che esse siano provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi”, vale solo a chiarire che l’autocertificazione non è sufficiente e che il concorrente deve comunque essere pronto a comprovare quanto dichiarato con la documentazione che ha personalmente richiesto alla Pubblica amministrazione (Tar Piemonte, sez. I, 21 maggio 2010 n. 2424). Ne discende che le conclusioni di parte ricorrente, che vorrebbe che la documentazione afferente ai suddetti servizi fosse presentata da tutti i concorrenti in allegato e contestualmente alla domanda di partecipazione, oltre ad essere prive del necessario supporto normativo determinerebbero un immotivato e ingiustificato aggravio (Tar Palermo, sez. III, 20 luglio 2007 n. 1863), contrario anche alla regola generale che consente di autocertificare le dichiarazioni e di comprovare quanto dichiarato in un momento successivo.<br />	<br />
Aggiungasi che lo stesso disciplinare di gara prevedeva (pag. 3) che doveva essere presentata “a pena di esclusione” la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di capacità tecnica ex art. 42, comma 1, lett. a), del codice degli appalti, senza richiedere che tale dichiarazione fosse accompagnata dalla relativa certificazione.<br />	<br />
La certificazione è, infatti, richiamata nel successivo alinea della stessa lett. c) (pag. 4) relativa alla dichiarazione di aver effettuato attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, e quindi, in relazione ad elemento diverso da quello censurato dalla ricorrente nel motivo in esame.<br />	<br />
Ciò chiarito, risulta evidente che non costituisce profilo di illegittimità la circostanza che: a) alcuni certificati esibiti, su richiesta, dalla s.r.l. Romito Gestioni siano stati rilasciati in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, non essendo la concorrente tenuta ad esibirli unitamente alla domanda; b) per due appalti è stata prodotta la richiesta di rilascio della relativa attestazione alla stazione appaltante e non la certificazione, ancora non pervenuta alla richiedente, rendendosi necessaria la relativa esibizione al momento della riprova del possesso dei requisiti da parte della concorrente risultata aggiudicataria; c) la dichiarazione non specifica l’importo fatturato anno per anno, non essendo espressamente richiesto dal disciplinare in relazione alla dichiarazione di cui alla lett. a) del primo comma dell’art. 42 del codice degli appalti.<br />	<br />
Infine, risulta infondata, in punto di fato, la circostanza che solo una dichiarazione riguarda l’anno 2007, essendo quasi tutte relative al triennio 2007-2009.<br />	<br />
3. Non condivisibile è anche il quinto motivo dedotto avverso la posizione in graduatoria assegnata alla s.r.l. Gestioni Romito, atteso che, seppure l’offerta tecnica presentata da detta concorrente dovesse intendersi in contrasto con l’art. 9 del capitolato speciale (che esclude la “produzione di pasti espressi” e impone la fornitura solo di pasti surgelati), perché prevede la preparazione della pizza napoletana nei locali del bar (come sembra potersi desumere dalla circostanza che si precisa che il servizio pizzeria provvederà alla “preparazione e somministrazione” di tale pietanza), è altrettanto vero che nel capitolato non è previsto che la violazione del suddetto divieto avrebbe portato all’esclusione della concorrente, precisazione, questa, necessaria per poter comminare tale sanzione. <br />	<br />
Né, del resto, poteva essere diversamente. Ed invero, in sede di esame di un’offerta tecnica complessa, quale è quella che deriva dalla previsione e dal rilevo assegnato ad una serie di elementi di diversa valenza, la carenza o l’incompatibilità di uno di questi, di carattere non essenziale o condizionante in via esclusiva il giudizio globale che la commissione è chiamata ad esprimere sull’offerta nel suo complesso, non possono determinare l’esclusione dalla procedura, ma costituiscono solo elementi non valutabili.<br />	<br />
Peraltro, seppure dovesse ritenersi – ma si tratta di affermazione non supportata da alcuna prova – che l’offerta della pizza abbia contribuito all’assegnazione degli 11 punti attribuiti alla Gestioni Romito s.r.l., è ragionevole ritenere che essa non può aver assunto un peso pari a 3,62 punti, che costituiscono lo scarto tra il punteggio finale della seconda classificata e quello della ricorrente.<br />	<br />
4. Con il sesto motivo la ricorrente afferma che illegittimamente la commissione di gara non ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti della seconda classificata, sorteggiata ai sensi dell’art. 48 D.L.vo n. 163 del 2006, perché nella seduta del 5 luglio 2010 (verbale n. 3) avrebbe dato atto che tale accertamento non era, allo stato, necessario. Aggiunge che parte della documentazione trasmessa e riguardante il possesso dei requisiti è stata verificata dalla Commissione in seduta privata e non pubblica.<br />	<br />
La prima censura dedotta con detto motivo è infondata. Risulta infatti dal verbale n. 3 relativo alla seduta del 5 luglio 2010 che, con nota del 22 giugno 2010, la Gestioni Romito s.r.l., unitamente alla seconda ditta sorteggiata (la s.r.l. Fiuggi Ristorazione), è stata esonerata dal deposito della documentazione utile a comprovare il possesso solo dei requisiti richiesti ai punti 1) e 2) delle note nn. 13462 e 13463 del 2010, e cioè di quelli relativi all’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 D.L.vo n. 163 del 2006 e dei piani individuali di emersione di cui all’artt. 1 bis, comma 14, L. n. 383 del 18 ottobre 2001. A giudizio della Commissione, infatti, il possesso di detti requisiti avrebbe potuto essere comprovato dalla ditta risultata aggiudicataria ad ultimazione della procedura e prima della stipula del contratto.<br />	<br />
Tale modus procedendi della Commissione appare al Collegio corretto, atteso che l’art. 48, comma 1, del codice dei contratti prevede che “le stazioni appaltanti, prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate … di comprovare … il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito”. Non devono essere depositati, dunque, i documenti comprovanti i requisiti di carattere generale (sulla circostanza che l’art. 48, primo comma, si riferisce ai soli requisiti di ordine speciale e non anche a quelli di ordine generale v. Tar Lazio, sez. III quater, 27 marzo 2009, nn. 3215 e 3218; Tar Veneto, sez. I, 12 maggio 2008, n. 1326). La ratio sottesa al cit. art. 48 deve essere infatti individuata nella necessità di contemperare il principio del libero accesso alle gare con la garanzia che vi partecipino imprese affidabili; a tale fine, il legislatore impone una campionatura a sorteggio tesa a riscontrare il possesso, da parte delle imprese, dei requisiti dichiarati ai fini partecipativi; la finalità è quella di responsabilizzare i partecipanti e di escludere subito i soggetti privi delle richieste qualità economico &#8211; imprenditoriali volute dal bando, soggetti i quali, per il solo fatto di partecipare sine titulo, alterano, di per sé, la gara quantomeno per un aggravio di lavoro del seggio, chiamato a vagliare anche concorrenti inidonei, con le relative questioni innescabili (Tar Napoli, sez. VIII, 7 giugno 2010 n. 12713).<br />	<br />
Giustamente quindi la Commissione, avvedutasi dell’errore in cui era incorsa richiedendo documentazione non necessaria nella fase in cui era la gara, ha rinviato ad un momento successivo una parte della produzione documentale e limitatamente alla concorrente che sarebbe risultata aggiudicataria all’esito della procedura.<br />	<br />
Quanto alla seconda censura, sempre dedotta con il sesto motivo, è sufficiente rilevare che il disciplinare di gara prevedeva (pag. 8) che in seduta pubblica doveva avvenire solo il sorteggio delle imprese, e non anche l’esame della documentazione dalla stessa prodotta, con la conseguenza che la censura avrebbe dovuto essere proposta avverso la lex specialis di gara, che non risulta, invece, tra gli atti impugnati.<br />	<br />
5. L’infondatezza di tutti i motivi rivolti avverso la seconda classificata comporta il difetto di interesse a coltivare i motivi dedotti avverso l’aggiudicataria atteso che, seppure gli stessi risultassero fondati e si accertasse quindi che la prima graduata avrebbe dovuto essere esclusa, la gara sarebbe aggiudicata alla s.r.l. Gestioni Romito, e non alla ricorrente, terza graduata.<br />	<br />
Anche il motivo proposto contro il diniego di accesso ai documenti resta assorbito dal momento che la documentazione di cui è stata negata l’ostensione riguarda la sola aggiudicataria.<br />	<br />
6. La conferma dell’aggiudicazione in capo alla Serenissima Ristorazione s.p.a comporta l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dei due atti di motivi aggiunti, proposti avverso la diffida a lasciare liberi da persone e cose il locale bar, dovendo l’aggiudicataria entrare in possesso dei locali in questione. <br />	<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite, stante il diverso esito della fase cautelare.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara inammissibile l’atto di intervento ad adiuvandum; b) respinge l’atto introduttivo del giudizio; dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse i due atti di motivi aggiunti.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere<br />	<br />
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-31-1-2011-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza &#8211; 28/1/2009 n.851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-28-1-2009-n-851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-28-1-2009-n-851/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-28-1-2009-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza &#8211; 28/1/2009 n.851</a></p>
<p>Pres. Guerrieri, Est. Tricarico M. Spadoni (Avv. A. Bellet) c/ Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia–Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Avv. dello Stato) solleva q.l.c. dell&#8217;art. 80, d.lgs. 443/92, nella parte in cui vieta, a seguito di intervenuta guarigione, la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente transitato, per motivi di salute,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-28-1-2009-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza &#8211; 28/1/2009 n.851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-28-1-2009-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza &#8211; 28/1/2009 n.851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Guerrieri, Est. Tricarico<b> M. Spadoni (Avv. A. Bellet) c/ Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia–Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>solleva q.l.c. dell&#8217;art. 80, d.lgs. 443/92, nella parte in cui vieta, a seguito di intervenuta guarigione, la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente transitato, per motivi di salute, in altri ruoli della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa &#8211; Poteri del g.a. &#8211; Questione di legittimità costituzionale &#8211; Rilevabilità d’ufficio &#8211; Sussiste.	</p>
<p>2. Pubblico impiego &#8211; Trasferimento in altro ruolo per infermità &#8211; Guarigione &#8211; Divieto di reintegrazione  nel ruolo di provenienza &#8211; Q.l.c. &#8211; Non manifesta infondatezza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. A norma dell’art. 1, l.cost. 1/1948, sussiste la possibilità per il giudice amministrativo di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale.	</p>
<p>2. È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, d.lgs. 443/92, per contrasto con gli artt. 2,3, 4 e 35 Cost., nella parte in cui non consente, a seguito di intervenuta guarigione, la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente, transitato, per motivi di salute, in altri ruoli della medesima o in altra amministrazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale<br />	<br />
del Lazio<br />	<br />
Roma &#8211;                    Sezione I <i>quater</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
ha pronunciato la seguente	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA </p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9565 del 2008, proposto da:</p>
<p><b>Spadoni Maurizio</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Bellet, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Flavio Stiicone n. 28; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i></b>il<i> </i><b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>,<br />	<br />
il<i> </i><b>Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria</b>, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento in data 8.8.2008, ricevuto dal ricorrente il 12.8.2008, con cui è stata rigettata la sua istanza di riammissione nel Corpo di Polizia penitenziaria;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nonché per la riammissione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del ricorrente nel Corpo di Polizia penitenziaria, nel ruolo di originaria appartenenza e con l’anzianità di servizio maturata alla data dell’effettivo reinserimento;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>e la condanna</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’Amministrazione intimata alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dallo stesso maturate, a far corso dalla proposizione dell’ultima istanza rigettata, in ragione della mancata riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria e dello speculare mantenimento nel ruolo amministrativo e nella qualifica di “operatore amministrativo B2”.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore nella pubblica udienza del giorno 8/1/2009 la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Sig. Spadoni è stato arruolato nel Corpo di Polizia penitenziaria in data 3.7.1992, in qualità di “agente semplice”.<br />	<br />
Essendogli stata diagnosticata la patologia di <i>“leucemia non linfoide in attuale quiescenza clinica”</i> ed essendo stato ritenuto non idoneo allo svolgimento del servizio d’istituto, a decorrere dal 16.11.1994, è stato trasferito, su sua domanda, ai sensi del combinato disposto dell’art. 75, comma 1, e dell’art. 76 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, al ruolo amministrativo dell’Amministrazione penitenziaria, con la qualifica di “operatore amministrativo – V q.f.”.<br />	<br />
Avendo poi conseguito la totale guarigione dalla suddetta patologia, come attestato con certificato medico del 14.2.2006 prodotto in giudizio, con atto del 16.2.2006, lo stesso ha chiesto di essere reintegrato nel Corpo di Polizia penitenziaria, atteso che era venuta meno l’unica causa che ne aveva determinato l’inidoneità al servizio di istituto ed il suo trasferimento ai ruoli amministrativi.<br />	<br />
Con fax dell’8.6.2006, detta istanza è stata respinta, sull’assunto che, <i>“ai sensi dell’art. 42 c. 2 del D.Lgs. 443/92, il personale dispensato dal servizio per infermità non può essere riammesso”</i>.<br />	<br />
Avendo il Sig. Spadoni, con lettera del 14.2.2007, assunta in data 16.2.2007 al n. 0321 di prot., contestato il predetto provvedimento, richiamando la sentenza della Corte costituzionale 26.1.1994, n. 3, che sancisce l’inoperatività della richiamata disposizione quando la dispensa dal servizio sia avvenuta per motivi di salute e l’infermità sia successivamente venuta meno, e chiestone l’annullamento ed avendo poi, in data 1.8.2008, lo stesso reiterato l’istanza di riammissione nei ruoli della Polizia penitenziaria, con nota in data 8.8.2008, l’Amministrazione si è nuovamente pronunciata, denegando ancora detta riammissione. In questo caso essa ha invocato l’art. 80 del D.Lgs. n. 443/1992, il quale stabilisce che <i>“non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”</i> il personale trasferito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, perché giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, o trasferito, sempre a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato, ovvero d’ufficio, per esigenze di servizio, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria, semprechè l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego, in quanto abbia riportato un’invalidità non dipendente da causa di servizio, non comportante l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto, o ancora trasferito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego, avendo riportato un’invalidità, dipendente da causa di servizio, che non comporti l’inidoneità assoluta ai compiti d’istituto.<br />	<br />
Con il presente ricorso è stata impugnata detta nota e sono state chieste la riammissione al servizio, nonché la condanna dell’Amministrazione intimata alla corresponsione, in favore del ricorrente, delle differenze retributive dallo stesso maturate, a far corso dalla proposizione dell’ultima istanza rigettata, in ragione della mancata riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria e dello speculare mantenimento nel ruolo amministrativo e nella qualifica di “operatore amministrativo B2”.<br />	<br />
I motivi di censura dedotti sono i seguenti:<br />	<br />
violazione di legge: artt. 3 e 36 Cost. ed art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443 &#8211; eccesso di potere per difetto assoluto e/o contraddittorietà di motivazione: considerando l’interpretazione attribuita dalla Corte costituzionale, con sentenza 26.1.1994, n. 3, all’art. 132 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3, secondo cui essa è incostituzionale laddove non consente la riammissione in servizio quando la dispensa è avvenuta per motivi di salute, nonché pronunce dei giudici di merito che avrebbero esaminato disposizioni sostanzialmente identiche, l’art. 80 del D.Lgs. n. 443/1992, di cui è stata fatta in concreto applicazione, dovrebbe essere interpretato nel senso di consentire la riammissione in servizio, dopo l’avvenuto transito, per motivi di salute, in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altra Amministrazione, quando sia intervenuta la completa guarigione del dipendente; una diversa interpretazione determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza.   <br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 13.11.2008, il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito. <br />	<br />
Nell’udienza pubblica dell’8.1.2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.             <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1 – Con il ricorso all’esame del Collegio si contesta il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria, con cui al ricorrente non è stata consentita la riammissione al servizio, che contestualmente si richiede, insieme alla condanna della menzionata Amministrazione intimata alla corresponsione, in suo favore, delle differenze retributive dallo stesso maturate, a far corso dalla proposizione dell’ultima istanza rigettata, in ragione della mancata riammissione in servizio nel Corpo di Polizia penitenziaria e dello speculare mantenimento nel ruolo amministrativo e nella qualifica di “operatore amministrativo B2”.<br />	<br />
2 &#8211; Le censure mosse si fondano sulla ritenuta possibile e dovuta interpretazione della disposizione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, nel senso di consentire, a seguito di intervenuta guarigione, la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente, transitato, per motivi di salute, in altri ruoli della medesima Amministrazione o in altra Amministrazione.<br />	<br />
Testualmente la menzionata disposizione così recita: <i>“Il personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell’articolo 75”</i>, quello appunto inidoneo al servizio in modo assoluto o comunque affetto da patologia – dipendente o meno da causa di servizio &#8211;  <i>“trasferito ad altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni dello Stato non può essere riammesso nel ruolo di provenienza”</i>.<br />	<br />
2.1 &#8211; La sentenza della Corte costituzionale invocata dalla parte ricorrente – n. 3 del 26.1.1994 – dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 132 del d.P.R. 10.1.1957, n. 3, nella parte in cui non comprende la dispensa dal servizio per motivi di salute tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile la riammissione in servizio.  <br />	<br />
È evidente che si tratta di ipotesi del tutto differenti: nel caso investito dalla menzionata pronuncia del giudice delle leggi la riammissione consegue all’avvenuta cessazione del rapporto di impiego, per cui essa è funzionale ad assicurare l’esercizio di una qualche attività lavorativa, che altrimenti ne rimarrebbe precluso, mentre in quello che ci occupa la reintegrazione si riferisce ad un soggetto che già svolga un lavoro, sebbene diverso da quello iniziale, a causa della patologia che ne ha comportato il transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre Amministrazioni, e che aspiri a tornare all’attività originaria.<br />	<br />
Pertanto, per quanto sopra osservato, si tratta di ambiti applicativi diversi, per cui, diversamente da quanto assunto in questa sede, un’interpretazione letterale della disposizione qui in esame non andrebbe ad incidere sul principio di uguaglianza.<br />	<br />
3 &#8211; Tuttavia ritiene il Collegio che sussistano ambedue i presupposti per poter sollevare la questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
3.1 &#8211; In proposito, preliminarmente ci si interroga circa la possibilità per il giudice amministrativo di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale.<br />	<br />
A tale interrogativo deve rispondersi affermativamente, posto che la previsione dell’art. 1 della L. costituzionale 9.2.1948, n. 1 è molto ampia e non prevede distinzioni di sorta tra giudice ordinario e giudice amministrativo, stabilendo genericamente che la questione di legittimità costituzionale possa essere <i>“rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio”</i>.<br />	<br />
4 &#8211; Ciò acclarato, si ravvisa la rilevanza, per il presente giudizio, della questione della legittimità costituzionale della disposizione di cui si lamenta la violazione – art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443 – in quanto, come sopra rimarcato, essa, per come è formulata e stante l’impossibilità di attribuirvi un significato ermeneutico diverso, atteso l’evidente tenore letterale, non consentirebbe all’odierno ricorrente di conseguire la riammissione nei ruoli della Polizia penitenziaria, a seguito di intervenuta completa guarigione della patologia da cui era affetto e che ne aveva determinato il transito, su domanda, nei ruoli civili della medesima Amministrazione.<br />	<br />
5 &#8211; A parere di questo giudice remittente, sussiste, altresì, la non manifesta infondatezza della questione, in relazione agli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione. <br />	<br />
5.1 &#8211; In particolare, l’art. 4 della Costituzione riconosce ai cittadini, qual è sicuramente l’odierno ricorrente, il diritto &#8211; dovere al lavoro ed il successivo art. 35 stabilisce che lo Stato italiano <i>“tutel(i) il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”</i>.<br />	<br />
La tutela garantita dalla Carta costituzionale non può e non deve intendersi riduttivamente solo nel senso di riconoscere il diritto del cittadino a svolgere una qualche attività lavorativa, idonea al sostentamento proprio e della propria famiglia, ed, a tal fine, di approntare tutti gli interventi possibili affinché ciò si verifichi.<br />	<br />
Una lettura più attenta, in particolare, dell’art. 4 conduce ad individuarne una porta ben più ampia. Quest’ultima disposizione di rango costituzionale, infatti, al comma 2, laddove afferma che il cittadino ha anche <i>“il dovere di svolgere (…) un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”</i>, precisa – il che assume in questa sede un rilievo determinante – che ciò debba avvenire <i>“secondo le proprie possibilità e la propria scelta”</i>.<br />	<br />
Perciò, anche la tutela del lavoro in tutte le sue forme, secondo quanto sancito dall’art. 35 della Costituzione, deve essere tale da consentire che esso in concreto si svolga in base alla scelta di ciascuno.<br />	<br />
5.2 &#8211; La circostanza, secondo cui l’attività lavorativa da svolgere debba rispondere alle attitudini ed alla scelta di chi la esercita, si spiega agevolmente, ove si consideri che il lavoro deve reputarsi quale strumento di esplicazione e realizzazione della personalità del lavoratore; è evidente che, ove invece si limitasse ad un’attività meramente strumentale al sostentamento, non lo renderebbe possibile.<br />	<br />
Ne deriva che un lavoro che non lo dovesse consentire si porrebbe in chiaro contrasto con l’art. 2 della Costruzione, che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo, quale può senz’altro considerarsi quello ad un’esistenza dignitosa e soddisfacente, conseguibile anche grazie alla realizzazione delle proprie attitudini ed aspirazioni in campo lavorativo.<br />	<br />
6 &#8211; La disposizione di rango primario, rispetto alla cui legittimità costituzionale si chiede al giudice delle leggi di pronunciarsi, non appare a questo giudice conforme ai citati articoli della carta costituzionale.<br />	<br />
Segnatamente, il tassativo divieto di riammissione in servizio nel ruolo di provenienza di chi sia transitato, per motivi di salute, in altri ruoli della stessa Amministrazione, com’è accaduto per il ricorrente, o in altra Amministrazione – ipotesi del tutto speculare – quando sia intervenuta la guarigione, sembra porsi in contrasto con detti articoli, in quanto è venuta meno l’unica ragione ostativa allo svolgimento della precedente attività lavorativa.<br />	<br />
6.1 &#8211; Deve preliminarmente precisarsi che, a parere del Collegio, in ordine alla riammissione nel ruolo di provenienza, in questa ipotesi non si ravvisa alcun contrasto con il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, anch’esso di rango costituzionale, in quanto enucleato dall’art. 97 della Costituzione, atteso che, stante la guarigione della patologia che era stata l’unica ragione del transito di che trattasi, il dipendente dell’Amministrazione risulta perfettamente idoneo a svolgere nuovamente l’attività lavorativa in tale ruolo, per il cui accesso ha dovuto sostenere e vincere un apposito concorso.<br />	<br />
6.2 &#8211; La ritenuta non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale disposizione si spiega in quanto la mancata riammissione non permette al dipendente, ormai guarito, di svolgere l’attività lavorativa conforme alla propria scelta ed alle proprie attitudini e, perciò, di realizzarsi, così che, sempre secondo questo Collegio, appaiono violati i menzionati artt. 2, 4 e 35 della Costituzione.<br />	<br />
6.3 – È, altresì, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 80 del D.Lgs. n. 443 del 1992, in relazione all’art. 3 della Costituzione, atteso che, stante per il dipendente, una volta guarito dalla patologia ostativa allo svolgimento dell’originaria attività lavorativa, una condizione di idoneità, sotto ogni profilo, ivi compreso naturalmente quello fisico, la mancata riammissione costituisce un’arbitraria discriminazione nei confronti di quanti, a parità di condizioni, possano, invece, svolgere la medesima attività lavorativa.   <br />	<br />
7 &#8211; In conclusione questo Tribunale sospende il presente giudizio e solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, per violazione degli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui esso non consente, a seguito di intervenuta guarigione, la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente, transitato, per motivi di salute, in altri ruoli della medesima Amministrazione o in altra Amministrazione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sez. I quater &#8211; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80 del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, per violazione degli artt. 2, 3, 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non consente, a seguito di intervenuta guarigione, la riammissione nel ruolo di provenienza del dipendente, transitato, per motivi di salute, in altri ruoli della medesima Amministrazione o in altra Amministrazione;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SOSPENDE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il giudizio in esame sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con la presente ordinanza;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2009, con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pio Guerrieri, Presidente <br />	<br />
Giancarlo Luttazi, Consigliere<br />	<br />
Rita Tricarico, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-28-1-2009-n-851/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza &#8211; 28/1/2009 n.851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2008 n.851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-26-6-2008-n-851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>A. Catoni &#8211; Presidente ed estensoreL. R. (avv.ti G. Foglia e A. Gentileschi) c/ il Comune di Martinsicuro (avv.ti P. Referza e L. Leopardi) e L. M. e nei confronti di G. C., G. De A. sulla rilevanza o meno, ai fini della rieleggibilità per una sola volta a revisore</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni &#8211; Presidente ed estensore<br />L. R. (avv.ti G. Foglia e A. Gentileschi) c/ il Comune di Martinsicuro (avv.ti P. Referza e L. Leopardi) e L. M. e nei confronti di G. C., G. De A.</span></p>
<hr />
<p>sulla rilevanza o meno, ai fini della rieleggibilità per una sola volta a revisore dei conti, ai sensi dell&#8217;art. 235 T.U.E.L., del mandato annullato con effetti ex tunc ma parzialmente espletato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune e Provincia – Elezione del collegio dei revisori dei conti – Rieleggibilità per una sola volta ex art. 235 del T.U.E.L. – In caso di mandato annullato con effetti ex tunc ma parzialmente espletato – E’ rilevante.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della rieleggibilità per una sola volta a revisore dei conti, ai sensi dell’art. 235 T.U.E.L., rileva anche il mandato annullato con effetti ex tunc ma parzialmente espletato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla rilevanza o meno, ai fini della rieleggibilità per una sola volta a revisore dei conti, ai sensi dell&#8217;art. 235 T.U.E.L., del mandato annullato con effetti ex tunc ma parzialmente espletato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />
Sul ricorso numero di registro generale 322 del 2008, proposto da:<br />
<b>L. R.</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giancarlo Foglia, con domicilio eletto presso Avv. Alessandro Gentileschi in L&#8217;Aquila, Vico Picenze 25;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI MARTINSICURO</b> in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Pietro Referza, con domicilio eletto presso Lucio Avv. Leopardi in L&#8217;Aquila, via S. Domenico 14; L. M.;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>G. C.</b>,<br />
<b>G. De A.</b>;<br />
per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
DELLA DELIBERA N. 10 DEL 17/03/2008 RELATIVA ALLA ELEZIONE DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Martinsicuro in Persona del Sindaco P.T.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11/06/2008 il dott. Antonio Catoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Avvisate le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;<br />
La ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio comunale di Martinsicuro n. 10 del 17 marzo 2008 con la quale veniva rinnovato in parte il collegio dei revisori dei conti:<br />
Assume la revoca della nomina disposta in suo favore e la sostituzione con la controinteressata Mirenda Livia posto che la ragione giustificatrice di siffatta scelta è consistita nell’averla ritenuta non rieleggibile perché aveva già ricoperto per due volte l’incarico stesso e precisamente dal 1197 al 1998 per un anno e tre mesi e poi dal 1999 al 2001 in triennio pieno.<br />
Dopo aver censurato la deliberazione per violazione dell’art.7 della legge 241/90, ha dedotto la violazione dell’art. del T.U per gli enti locali sotto due distinti profili, il primo perché il comune non ha tenuto conto che con la nomina in suo favore già disposta, il comune non avrebbe mai potuto effettuare un riesame del provvedimento ma semmai, sempre che ne avesse riscontrato la reale esistenza degli estremi, dichiarare la sua decadenza ma non procedere alla revoca e ad una nuova elezione di altro componente. Il Consiglio comunale avrebbe quindi dovuto procedere prima a pronunciare la decadenza e poi ad emettere una nuova nomina.<br />
Infine, entrando nella sostanza delle ragioni del comportamento dell’amministrazione l’interessata sostiene che il comune ha violato ogni norma in materia di annullamento degli atti con efficacia ex tunc perché la durata limitata del suo primo mandato era stata annullata con tali effetti; era quindi divenuta tamquam non esset e perciò non poteva essere considerata come un regolare mandato svoltosi tale da impedire l’applicazione della norma che prevede lo svolgimento dell’incarico relativo per non più di due mandati.<br />
Si è costituita l’amministrazione che ha replicato alle avverse pretese ed il collegio ha ritenuto la causa in decisione in sede di discussione della istanza cautelare in camera di consiglio il giorno 11.06.08.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
In primo luogo va premesso che i numerosi motivi di carattere formale non possono portare all’annullamento della deliberazione impugnata alla luce della recente novelle legislativa n, 15 del 2006 che ha stabilito che qualora risulti nel corso del giudizio che comunque il provvedimento non potrebbe mai avere un contenuto diverso il giudice non può provvedere all’annullamento pur nella esistenza di siffatti vizi formali.<br />
E che nel caso il contenuto non avrebbe potuto avere un diverso contenuto, nel senso che giammai potrebbe esser disposta nuovamente la sua nomina, è palese, in quanto vi osterebbe la disposizione di cui all’art. 235 del T.U. degli enti locali 267 del 2000 che prevede la rieleggibilità per una sola volta per validi motivi che sono stati illustrati ampiamente nella nota ministeriale del 26.3.2008, allegata nella documentazione esibita dal comune.<br />
Oppone all’applicazione di questa norma l’interessata, come sopra cennato, la circostanza che la precedente nomina per gli anni 1997/1998 aveva avuto un limitato svolgimento ed era stata annullata con effetti ex tunc, sicché giammai potrebbe essere considerata ai fini che vorrebbe annettergli l’amministrazione intimata.<br />
Dimentica l’interessata che, allorché viene annullato un provvedimento amministrativo la sua retroattività incontra comunque, tra gli altri, il limite che non può eliminare i fatti avvenuti in epoca anteriore, secondo il noto brocardo factum infectum fieri nequit, tanto che, appunto, la ricorrente è stata regolarmente retribuita per il periodo del mandato annullato. (Cfr. tra le altre TAR Lazio Roma III sezione 5/3/1999 n. 498)<br />
Ne consegue all’evidenza che il periodo del 1997/98 è stato correttamente valutato dall’amministrazione intimata come svoltosi regolarmente il che impediva una terza rielezione della interessata.<br />
Il ricorso è quindi infondato e va respinto.<br />
Sussistono peraltro motivi che consigliano l’integrale compensazione delle spese ed onorari del giudizio, individuabili tra l‘altro nella circostanza che l’amministrazione aveva in un primo momento effettuato evidentemente una diversa esegesi della norma in discorso.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 11/06/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Antonio Catoni, Presidente, Estensore<br />
Paolo Passoni, Consigliere<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/06/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/3/2008 n.851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-6-3-2008-n-851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-ordinanza-sospensiva-6-3-2008-n-851/</guid>

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<p>Non va sospesa l’acquisizione al patrimonio di un consorzio aree industriali di un’area sulla quale entro cinque anni non sia stato realizzato uno stabilimento (art. 63 della L. 448/1998), atteso l’interesse pubblico a favorire lo sviluppo industriale e tenuto conto anche della circostanza che l’acquisto è avvenuto nell’ambito di una</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’acquisizione al patrimonio di un consorzio aree industriali di un’area sulla quale  entro cinque anni non sia stato realizzato uno stabilimento (art. 63 della L. 448/1998),  atteso l’interesse pubblico a favorire lo sviluppo industriale e tenuto conto anche della circostanza che l’acquisto è avvenuto nell’ambito di una procedura espropriativa avviata. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2008/5/12461/g">Ordinanza sospensiva del 6 maggio 2008 n. 2459</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CAMPANIA<br />NAPOLI </b></p>
<p align=center><b>QUINTA  SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 851/2008<br />
Registro Generale: 910/2008</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO ONORATO  Presidente<br />ANDREA PANNONE    Consigliere<br />GABRIELE NUNZIATA Primo Referendario relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 06 Marzo 2008<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;</p>
<p>Visto il ricorso 910/2008  proposto da:<br />
<b>FRENTUM S.R.L. </b><br />
rappresentato e difeso da:ANTONUCCI VINCENZO &#8211; CARONE RAFFAELE &#8211; MERLINO ELISABETTAcon domicilio eletto in NAPOLICENTRO DIREZ. IS. G/1 C/O PISAPIA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSORZIO A.S.I. &#8211; AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE PROV. BN </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione della determinazione commissariale n. 121 del 20 novembre 2007 del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, di acquisire al patrimonio del Consorzio medesimo, ex art. 63 della L.n. 448 del 1998, la proprietà dell’immobile della società Frentum sito in Benevento;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>Udito il relatore Primo Ref. GABRIELE NUNZIATA<br /> Uditi altresì per le parti gli avv.ti come da verbale di udienza;<br />
Atteso che il ricorso non appare, ad un primo eame, assistito da profili di fondatezza, in considerazione della prevalenza dell’interesse pubblico a favorire lo sviluppo industriale e della circostanza che l’acquisto è avvenuto nell’ambito della già avviata procedura espropriativa.</p>
<p>Ritenuto che non  sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della l. 6.12.1971, n. 1034;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
R E S P I N G E   la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>NAPOLI, 06 Marzo 2008<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL PRIMO REFERENDARIO ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-851/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-851/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.851</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; M. Colombati Est. R. Manzuoli e Metropolis s.r.l., (Avv. A. Pettini) contro il Comune di Firenze (Avv. M. Selvaggi) e l’A.R.P.A.T. (Avv. R. Baccetti) e l’ASL di Firenze (non costituita) sulle emissioni sonore consentite all&#8217;interno delle discoteche e nei confronti delle vicine case di abitazione Ambiente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-851/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-851/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; M. Colombati Est.<br /> R. Manzuoli e Metropolis s.r.l., (Avv. A. Pettini) contro il Comune di Firenze (Avv. M. Selvaggi) e l’A.R.P.A.T. (Avv. R. Baccetti) e l’ASL di Firenze (non costituita)</span></p>
<hr />
<p>sulle emissioni sonore consentite all&#8217;interno delle discoteche e nei confronti delle vicine case di abitazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Emissioni sonore – Discoteche &#8211; DPCM 215/99 &#8211; Fa salvi i limiti di immissione di cui al DPCM 14.11.97 – Conseguenze &#8211; Nelle discoteche è possibile emettere suoni fino a 105 dB, ma non è consentito che lo stesso valore sia immesso nelle case circostanti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il DPCM 215/99, nel disciplinare le emissioni sonore, fa salvi i limiti di immissione di cui al DPCM 14.11.97, allo scopo di evitare che il rispetto dei valori di emissione possa comportare un’automatica vanificazione di quelli relativi alle immissioni sonore nelle case di abitazione, stante la differenza tra i due. Ne consegue che nelle discoteche è possibile emettere suoni fino a 105 dB, ma non è consentito che lo stesso valore sia immesso nelle case circostanti</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; III^SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G. 3130/99 proposto da</p>
<p><b>MANZUOLI Roberto e ANTONINI Fabio</b>, quest’ultimo quale legale rappresentante di METROPOLIS s.r.l., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Pettini Andrea, presso il cui studio in Firenze, via Luca Landucci 17, sono elettivamente domiciliati;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>COMUNE DI FIRENZE</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Selvaggi Marco, con domicilio eletto presso l&#8217;Ufficio Legale del Comune in Firenze, p.zza della Signoria (Palazzo Vecchio);</p>
<p>&#8211; <b>A.R.P.A.T., AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Baccetti Roberto, presso il cui studio in Firenze, c.so Cavour 83, è elettivamente domici</p>
<p>&#8211; <b>ASL di Firenze</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<br />
&#8211; del provvedimento del 23.9.99 prot. 33351/99, con il quale il Comune di Firenze ha negato al ricorrente Manzuoli il rilascio della concessione edilizia in relazione alla domanda del medesimo presentata in data 26.6.98 relativa ad “opere interne e modifi<br />
&#8211; del diniego di sanatoria ex art 15 della legge 47/85 relativa alle opere interne già realizzate;<br />
&#8211; del parere della ASL del 13.8.99 n. 829;<br />
&#8211; del parere ARPAT del 30.7.99 n. 10/10957AF;<br />
&#8211; ove occorra del rapporto del Corpo di Polizia municipale del Comune di Firenze prot. N. 98/W/20022/03;<br />
&#8211; e della proposta del responsabile del procedimento dell’8.9.99.</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e dell&#8217;ARPAT;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parte a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza dell&#8217; 11 gennaio 2005 &#8211; relatore il Consigliere Rita Cerioni -,   gli avv.ti P. Rizzo delegato da A. Pettini, A. Sansoni e A. Cuccurullo delegato da R. Baccetti. <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E  DIRITTO</b></p>
<p>1. I ricorrenti, rispettivamente proprietario e conduttore di alcuni locali posti in Firenze in via della Fornace 9, si dolgono che l’Amministrazione comunale abbia negato loro la concessione edilizia relativa ad opere interne e modifica sporti di accesso finalizzate al cambio di destinazione dei suddetti locali da artigianale-industriale in pubblico esercizio-discoteca.<br />
Il diniego fondato su pareri della ASL e dell’ARPAT, a giudizio dei ricorrenti, sarebbe illegittimo in quanto il Comune avrebbe erroneamente applicato il DPCM n. 215/99 anziché la legge 447/95.<br />
Il primo, infatti, tutelerebbe gli avventori ed i lavoratori del locale, mentre il secondo si riferirebbe alla tutela dal rumore per gli ambienti esterni al locale.<br />
In aggiunta, fanno notare i ricorrenti, il regolamento attuativo della legge 447/95 è stato emanato dalla Regione Toscana successivamente alla presentazione della domanda ed ai pareri sui quali è basato il diniego.<br />
L’applicazione di una normativa errata dimostrerebbe una carenza istruttoria ed il difetto dei presupposti, e si tradurrebbe in illogicità e contraddittorietà della motivazione.<br />
Sarebbe, infine, palese lo sviamento giacchè si sarebbero perseguite finalità diverse da quelle per le quali è stata predisposta la tutela normativa richiamata nel provvedimento.<br />
Altrettanto illegittimo sarebbe il diniego di sanatoria per le opere già effettuate.<br />
Resistono il Comune e l’ARPAT che ritengono infondato il ricorso.</p>
<p>2. E’ necessario premettere che la legge quadro n. 447 del 1995 sull’inquinamento acustico, all’art. 8, prevede che le domande di concessione edilizia relative a determinati impianti, tra cui le discoteche, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico, finalizzato alle “esigenze di tutela dall’inquinamento acustico delle popolazioni interessate” (comma primo).<br />
In ossequio a tale norma i ricorrenti hanno depositato una valutazione di impatto ambientale acustico (peraltro non depositata in giudizio) unitamente alla domanda di concessione edilizia.<br />
Il successivo DPCM n. 215 del 1999, emanato in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. h) della legge 447, regola i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento.<br />
L’art. 2 di detto decreto precisa che “Fermi restando i limiti generali di tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.11.97 …..omissis….all’interno dei luoghi indicati dal primo comma (cioè i luoghi di ritrovo) i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti …..omissis…..sono i seguenti…….”.<br />
Il decreto del 14.11.97, emanato in esecuzione di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. a) della legge 447, tra l’altro, ha fissato i valori limite di immissione delle fonti sonore nell’ambiente, nelle unità abitative etc..<br />
I valori limite del decreto 14.11.97 sono ovviamente diversi e più restrittivi di quelli di cui al decreto 215/99, poiché ineriscono ai valori massimi di immissione del rumore nelle abitazioni nel corso della giornata.<br />
Quindi, per riassumere, il decreto 215/99 regola le emissioni sonore dagli impianti collocati nelle discoteche, il decreto del 14.11.97 stabilisce i limiti massimi di immissione nelle case di abitazione; entrambi i decreti sono applicativi della medesima legge.</p>
<p>3. Ciò premesso, appare subito evidente come il richiamo fatto nel provvedimento impugnato al DPCM 215/99 non sia poi così improprio come sostengono i ricorrenti. Detto decreto, infatti, nel disciplinare le emissioni sonore, fa salvi i limiti di immissione di cui al decreto 14.11.97, allo scopo di evitare che il rispetto dei valori di emissione comportasse un’automatica vanificazione di quelli relativi alle immissioni sonore nelle case di abitazione, stante la differenza tra i due.<br />
In altre parole è possibile emettere, nelle discoteche, suoni fino a 105 dB, ma non è consentito che lo stesso valore sia immesso nelle case circostanti.<br />
Questo significa che i locali adibiti a discoteca o debbono essere insonorizzati in maniera tale da far raggiungere al suono propagato nelle vicine case di abitazione i limiti prescritti dalla normativa del decreto 14.11.97, oppure le sorgenti sonore devono emettere un numero di dB inferiore al limite massimo consentito.<br />
E’ per tale scopo che la legge richiede una valutazione di impatto acustico, allorché sia proposta una domanda di concessione edilizia, da sottoporre all’attenzione degli organi tecnici.<br />
Questi ultimi, ASL ed ARPAT, nella fattispecie, hanno esaminato la valutazione di impatto acustico presentata dai ricorrenti, evidenziandone le carenze, le omissioni, e le insufficienze.<br />
Di tali pareri tecnici ha preso atto il Comune che di conseguenza non ha potuto che rigettare l’istanza di rilascio di concessione edilizia.</p>
<p>4. Alla luce di quanto finora esposto i motivi di censura di cui al ricorso, a giudizio del Collegio, sono infondati, anche perchè il provvedimento di diniego va letto congiuntamente ai pareri tecnici, pure impugnati.<br />
Il riferimento al DPCM 215/99, contrariamente a quanto assunto dai ricorrenti, è legittimo ed individua la normativa applicabile anche in considerazione del rinvio confermativo in esso contenuto al decreto del 14.11.97, come sopra evidenziato.<br />
L’ARPAT, infatti, non si è limitata ad esaminare l’impatto acustico interno al locale, ma ha esaminato anche, come è suo compito, i riflessi delle immissioni sonore nelle case circostanti i locali in questione; espressamente ha osservato: “..anche supponendo che l’indice di potere fonoisolante coincida con la effettiva riduzione sonora (cioè l’isolamento sia efficace su tutto lo spettro delle frequenze usate), e che il livello interno sia effettivamente di 95 dB come valore medio, il valore calcolato all’interno delle abitazioni adiacenti sarebbe pari a 45 dB, che nel periodo notturno sarebbe inaccettabile”.<br />
La circostanza che la Regione Toscana abbia emanato un regolamento attuativo della legge 447/95 successivamente alla domanda dei ricorrenti ed ai pareri, è del tutto irrilevante dato che di detta normativa non è stata fatta applicazione nei provvedimenti impugnati.<br />
La correttezza del procedimento, quanto alle norme applicate, esclude che vi sia un difetto di istruttoria, o illogicità o contraddittorietà della motivazione, e neppure può rinvenirsi lo sviamento denunziato dato che la fonte normativa applicata è corretta.<br />
Né le osservazioni degli organi tecnici possono ritenersi superate dai rilievi acustici fatti a seguito del giudizio penale in relazione all’attività di circolo privato, aperto dai ricorrenti dopo l’impugnato diniego in luogo della discoteca, poiché non possono essere ritenuti “a sorpresa”, nonostante la dizione usata, visto che era noto ai ricorrenti l’esistenza del procedimento penale e la nomina di un perito che avrebbe proceduto a loro insaputa alle richieste verifiche.<br />
In ogni caso le misurazioni attengono ad una fase temporale successiva e per un’attività diversa da quella oggetto dei dinieghi impugnati.</p>
<p>5. In conclusione il ricorso va respinto. Sussistono ragioni per compensare le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge il ricorso.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, l&#8217; 11 gennaio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                              &#8211; Consigliere<br />
Dott. Avv. Rita CERIONI                                     &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-851/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2004 n.851</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-1-2004-n-851/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-1-2004-n-851/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2004 n.851</a></p>
<p>Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Fabio Donadono Ric. Fusco Giacomo e Guerriero Esterina c. Comune di Striano 1. Dichiarazione di p.u. &#8211; Mediante approvazione di un progetto &#8211; Avviso di inizio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 &#8211; Necessità &#8211; Ragioni. 2. Dichiarazione di p.u &#8211; Mediante approvazione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-1-2004-n-851/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2004 n.851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-1-2004-n-851/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2004 n.851</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carlo d’Alessandro, Est. Fabio Donadono<br /> Ric. Fusco Giacomo e Guerriero Esterina c. Comune di Striano</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Dichiarazione di p.u. &#8211; Mediante approvazione di un progetto &#8211; Avviso di inizio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990 &#8211; Necessità &#8211; Ragioni.<br />
2. Dichiarazione di p.u &#8211; Mediante approvazione del progetto &#8211; Adempimenti garantistici, ex artt. 10 e 11 della legge n. 865 del 1971 &#8211; Necessità di contraddittorio &#8211; Sussiste, prima dell&#8217;emanando decreto di espropriazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La dichiarazione di pubblica utilità è l’esito di un autonomo procedimento, connotato da peculiare effetto; sicché per essa vale il principio generale che, a garanzia della partecipazione dell’interessato, impone la comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento: garanzia che risponde ad essenziali esigenze di democraticità e trasparenza dell’azione amministrativa, le quali si impongono anche quando la dichiarazione di pubblica utilità sia un effetto implicito nell’approvazione del progetto dell’opera pubblicaIn particolare l’approvazione del progetto di opera pubblica, che valga come dichiarazione implicita di pubblica utilità deve essere preceduta dalla comunicazione dell’avviso di procedimento. La disposizione prevista dall’art. 7 della l. n. 241 del 1990 è applicabile come regola generale a tutti i procedimenti espropriativi (4) e, in particolare, va osservata anche nel caso di una procedura di rinnovazione della dichiarazione per implicito della pubblica utilità dell’opera pubblica.<br />
2. Anche nei casi di dichiarazione implicita di pubblica utilità deve essere assicurato, prima dell&#8217;approvazione del progetto dell&#8217;opera pubblica, il contraddittorio con i soggetti interessati, adempiendo alle formalità all&#8217;uopo previste dalle specifiche disposizioni regolanti l&#8217;iter espropriativo a tutela, appunto, delle garanzie del giusto procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">adempimenti garantistici nel caso di dichiarazione implicita di pubblica utilità mediante approvazione del progetto di opera pubblica</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p></b><br />
<b></p>
<p align=center>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania<br />
sezione quinta</p>
<p></b></p>
<p>Ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A </b></p>
<p>sul ricorso n. 9588/03 reg. gen. proposto da<br />
<b>Fusco Giacomo</b> e <b>Guerriero Esterina</b>, rappresentati e difesi dall’avv. Leonardo Polito, con lo stesso elettivamente domiciliati in Napoli alla via M. Schipa n. 44 presso lo studio dell’avv. Carlo Formisano;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Striano</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Gianpiero Cipolletta, con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa Teresa al Museo n. 8 presso lo studio dell’avv. Maurizio Russo;<br />
per l’annullamento<br />della deliberazione consiliare n. 32 del 27/6/2003, recante l’approvazione del progetto esecutivo di sistemazione della viabilità comunale, I lotto (via Le Vecchie e via Fusaro), nonché degli atti connessi;<br />
visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune, con la produzione allegata;<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />
all’udienza del 20/11/2003, relatore il cons. Donadono, uditi gli avvocati presenti di cui al verbale di udienza; <br />
premesso che i ricorrenti, nella dedotta qualità di soggetti espropriandi di un’area (fl. 5, p.lle 457-459-461) compresa tra quelle occorrenti per le opere di sistemazione della viabilità comunale, impugnano l’atto in epigrafe, all’uopo lamentando:<br />
&#8211; incompetenza del Consiglio comunale;<br />
&#8211; mancanza della maggioranza qualificata per la dichiarazione di immeditata eseguibilità;<br />
&#8211; difetto di valutazione e motivazione sugli interessi coinvolti nella scelta delle aree da espropriare;<br />&#8211; manifeste carenze in ordine normativo e documentale del progetto approvato;<br />
&#8211; difformità del tracciato rispetto alle previsioni del vigente piano regolatore e difetto di apposita variante urbanistica;<br />
&#8211; inadeguatezza delle soluzioni progettuali;<br />
&#8211; violazione delle disposizioni dettate a tutela del contraddittorio procedimentale;<br />
considerato che i ricorrenti fanno anche riferimento e rinvio alla sentenza di questo T.a.r. n. 3035 del 2003, con la quale era stata annullata l’approvazione del medesimo progetto precedentemente deliberata dal Comune resistente; ciò in considerazione del riscontrato vizio del relativo procedimento per la omissione delle garanzie partecipative;<br />
rilevato che l’amministrazione resistente obietta che:<br />
&#8211; i ricorrenti non avrebbero precisato la natura dell’interesse a proporre l’impugnativa;<br />
&#8211; il piano regolatore contemplerebbe la localizzazione dell’opera su aree già destinate al potenziamento ed adeguamento della viabilità ordinaria;<br />
&#8211; la pur riconosciuta illegittimità della dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera impugnata non si estenderebbe tuttavia alla determinazione di approvazione del progetto;<br />
&#8211; la comunicazione di avvio del procedimento, inviata unitamente alla delibera di approvazione del progetto esecutivo, sarebbe tempestiva;<br />
&#8211; le formalità previste dagli artt. 10 e 11 della legge n. 865 del 1971 non sarebbero necessarie nella fase di approvazione del progetto, comportante “ex lege” la dichiarazione di pubblica utilità, ma andrebbero compiute nel corso del procedimento espropr<br />
&#8211; la progettazione risulterebbe completa e conforme agli strumenti urbanistici;<br />
&#8211; il parziale allargamento della carreggiata sarebbe realizzato utilizzando zone di rispetto del contiguo tracciato autostradale;<br />
&#8211; la localizzazione dell’opera rientrerebbe nella discrezionalità della pubblica amministrazione, non sindacabile nel merito;<br />
ritenuto, preliminarmente, che l’interesse all’impugnativa è sufficientemente dimostrato dalla circostanza che i ricorrenti sono destinatari della nota n. 7228 del 31/7/2003 inviata dal Comune alle ditte espropriande;<br />
considerato che tale comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata ai ricorrenti solo dopo che la determinazione di approvazione del progetto era stata adottata, senza che peraltro quest’ultima risulti preceduta dall’adempimento delle formalità previste dall’art. 10 della legge n. 865 del 1971;<br />
ritenuto, nel merito, che:<br />&#8211; i principi desumibili dalla legge n. 241 del 1990 garantiscono la partecipazione di tutti i soggetti interessati al processo di formazione della volontà amministrativa, sancendo a tale scopo il diritto degli interessati stessi ad avere tempestiva notizi<br />
&#8211; ciò postula che, prima dell’approvazione di un’opera pubblica, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, venga assicurato il contraddittorio con i soggetti interessati, adempiendo alle formalità all’uopo previste dalle specifiche disposizioni re<br />
&#8211; le determinazioni progettuali non possono essere considerate come meramente attuative o esecutive della pregressa pianificazione, ma anzi presentano ambiti discrezionali non marginali, per cui il procedimento costituisce la sede di acquisizione degli ap<br />
considerato che la fondatezza della esaminata doglianza è assorbente rispetto alle ulteriori censure dedotte;<br />
ravvisato che le spese di giudizio vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente;</p>
<p align=center><b>P.Q.M</b></p>
<p>.<br />
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quinta, in accoglimento del ricorso n. 9588/03, annulla la delibera consiliare n. 32 del 27/6/2003.<br />
Condanna il Comune di Striano al pagamento, in favore di Fusco Giacomo e Guerriero Esterina, delle spese di causa liquidate in euro 1.000,00 (mille/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, addì 20 novembre 2003, in camera di consiglio con l’intervento dei signori:<br />
Carlo d’Alessandro Presidente<br />Fabio Donadono consigliere estensore<br />
Diego Sabatino referendario</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-29-1-2004-n-851/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2004 n.851</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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