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	<title>850 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>850 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/5/2021 n.850</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-5-2021-n-850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-5-2021-n-850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/5/2021 n.850</a></p>
<p>Pres. f/f F. Quadri, est. P. Carpentieri Sulla impugnabilità  e sulla legittimità  costituzionale del d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e del d.P.C.M. 3 novembre 2020 Numero 00850/2021 e data 13/05/2021 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 28 aprile 2021   NUMERO AFFARE 00115/2021 OGGETTO: Presidenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-5-2021-n-850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/5/2021 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-sezione-i-parere-13-5-2021-n-850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I &#8211; Parere &#8211; 13/5/2021 n.850</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  f/f F. Quadri, est. P. Carpentieri</span></p>
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<p>Sulla impugnabilità  e sulla legittimità  costituzionale del d.P.C.M. 24 ottobre 2020 e del d.P.C.M. 3 novembre 2020</p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>Numero 00850/2021 e data 13/05/2021 Spedizione</strong></p>
<p> <strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>Consiglio di Stato</strong><br /> <strong>Sezione Prima</strong><br /> <strong>Adunanza di Sezione del 28 aprile 2021</strong><br />  <br /> <strong>NUMERO AFFARE 00115/2021</strong><br /> OGGETTO:<br /> Presidenza del consiglio dei ministri.<br />  <br /> Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Carriera Umberto, nella sua qualità  di legale rappresentante e amministratore unico della società  a responsabilità  limitata semplificata La Grande Bellezza S.r.l.s. con sede legale in Mombaroccio (PS), Frazione località  Beato Sante, Via Passo 8, contro il Questore della Provincia di Pesaro, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio <em>pro tempore</em>, nonchè nei confronti del Ministero della Salute, in persona del Ministro <em>pro tempore</em>, per l&#8217;annullamento, previa sospensione cautelare, 1) del DPCM del 24 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2020, n. 265, Edizione straordinaria; 2) del provvedimento del Questore di Pesaro n. 7/Cat. 23/Div. P.A.S.I./2020 prot. 0040551 del 31.10.2020; 3) del DPCM del 3 novembre 2020, in corso di pubblicazione, nella parte in cui rinnova le misure di cui all&#8217;art. 1, comma 9, lett. ee) del DPCM del 24 ottobre 2020; 4) di tutti gli atti presupposti, connessi o dipendenti, anche se tuttora sconosciuti alla società  ricorrente, con espressa riserva di motivi aggiunti, tra i quali la relazione di servizio del 27.10.2020 redatta dai dirigenti il servizio di Ordine Pubblico, nonchè per il risarcimento dei danni cagionati al ricorrente dagli atti amministrativi sopra indicati.<br /> <strong>LA SEZIONE</strong><br /> Vista la relazione trasmessa con nota n. prot. 1749 del 21 gennaio 2021, con la quale la Presidenza del consiglio dei ministri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull&#8217;affare consultivo in oggetto;<br /> Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri;<br />  <br /> Premesso:<br /> 1. Con il ricorso in trattazione, notificato il 4 novembre 2020, il sig. Carriera Umberto, nella sua qualità  di legale rappresentante e amministratore unico della società  a responsabilità  limitata semplificata La Grande Bellezza S.r.l.s., con sede legale in Mombaroccio (PS), che esercita attività  di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e, in particolare, gestisce il ristorante &quot;La Macelleria&quot; sito in Pesaro, Via delle Galigarie n. 22, ha esposto in fatto di aver organizzato per il giorno 26 ottobre 2020 una manifestazione di protesta contro le restrizioni imposte con il d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, consistente nel tenere aperto il ristorante oltre l&#8217;orario di chiusura stabilito dal d.P.C.M. e nell&#8217;offrire una cena a circa 90 persone invitate nel proprio ristorante allo scopo di manifestare il dissenso rispetto alle misure adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri.<br /> 2. Ha quindi riferito che il Questore della Provincia di Pesaro, sulla base del verbale di accertamento e della relazione di servizio della Polizia municipale del Comune di Pesaro intervenuta <em>in loco</em>, adottava il provvedimento, qui impugnato, n. 7/Cat. 23/Div. P.A.S.I./2020 prot. 0040551 del 31 ottobre 2020, con il quale applicava la sanzione della chiusura per 15 giorni.<br /> 3. Con il ricorso in esame il ricorrente ha dunque impugnato, con domanda cautelare, il testà© detto provvedimento questorile, nonchè i dd.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, assumendone l&#8217;illegittimità  per i seguenti motivi:<br /> 3.1. Riguardo al d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e, in particolare, con riferimento all&#8217;art. 1, comma 9, lett.<em>ee</em>), dove  previsto il divieto di svolgere attività  di ristorazione tra le ore 18,00 e le ore 5,00, &#8220;<em>violazione degli artt. 1, 4, 35, 36, 41, 76, 77 e 97 Cost. nonchè degli artt. 10, 11, 12 e 13 del d.lgs. n. 59 del 26.03.2010 e dell&#8217;art. 15 della Direttiva 2006/123/CE, eccesso di potere (difetto di istruttoria e di motivazione, disparità  di trattamento, manifesta irragionevolezza)</em>&#8220;: il provvedimento del Presidente del consiglio dei ministri sarebbe manifestamente contrario alla Carta costituzionale nella misura in cui incide, mediante un mero atto amministrativo, sull&#8217;esercizio dei diritti fondamentali al lavoro ed alla libera iniziativa economica privata; il decreto impugnato, inoltre, svolgendo un&#8217;attività  sostanzialmente legislativa, violerebbe gli artt. 76 e 77 della Costituzione, che limitano la delega di attività  legislativa, non bastando a tal fine i decreti-legge che si sono susseguiti nella materia (il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 e il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125); l&#8217;art. 76 Cost. non permetterebbe che il governo deleghi sostanzialmente sè stesso ad adottare norme di legge mediante un decreto-legge, essendo necessario a tal fine il vaglio parlamentare mediante l&#8217;approvazione di una legge-delega; men che meno sarebbe poi possibile una delega dell&#8217;esercizio di funzioni legislative al solo Presidente del Consiglio, atteso che la delega dell&#8217;attività  legislativa dovrebbe avvenire sempre in favore di un organo collegiale, ossia dell&#8217;intero governo; poichè la Costituzione Italiana non conosce lo stato di emergenza, essendo prevista solo la deliberazione dello stato di guerra da parte delle camere ai sensi dell&#8217;art. 78, ed escluso che il d.P.C.M. possa avere valenza normativa, esso, in quanto atto amministrativo, sarebbe manifestamente illegittimo non solo per violazione della Costituzione, ma anche per violazione della legge fondamentale che disciplina l&#8217;attività  di prestazione di servizi (tra i quali rientra anche la ristorazione), e cio il d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, il cui art. 12, comma 1, lett.<em>a</em>) subordina le restrizioni quantitative all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di prestazione dei servizi alla previa notifica alla Commissione europea secondo il disposto dell&#8217;art. 13; il decreto impugnato, inoltre, sarebbe illegittimo per totale mancanza di motivazione e di istruttoria; il decreto impugnato avrebbe dovuto illustrare in motivazione perchè la chiusura dei ristoranti dopo le ore 18:00 sarebbe stata non solo una misura idonea o efficace a tale scopo, ma anche perchè questa era l&#8217;unica misura possibile senza verificare l&#8217;adozione di altre cautele meno restrittive che permettono di raggiungere lo stesso risultato (quali quelle già  stabilite con l&#8217;allegato 9 del d.P.C.M. del 7 agosto 2020 nel quale sono minuziosamente elencate le cautele da osservarsi nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di ristorazione), e ciò tenuto conto anche del fatto che studi scientifici avrebbero assegnato ai ristoranti un ruolo statisticamente trascurabile nella diffusione del contagio senza, peraltro, alcuna indicazione particolare in merito ad una presunta recrudescenza della diffusione del Covid-19 nella fascia oraria tra le 18:00 e le 5:00; il decreto qui contestato avrebbe trattato in modo ingiustificatamente vessatorio alcune attività , tra le quali la ristorazione, a beneficio di altre che non subiscono alcuna limitazione (quali, ad esempio, il settore della vendita al dettaglio o i ristoranti ubicati sulla rete autostradale, negli ospedali e negli aeroporti).<br /> 3.2. Con riferimento al decreto del Questore di Pesaro n. prot. 0040551 del 31 ottobre 2020, &#8220;<em>Falsa applicazione dell&#8217;art. 100 TULPS &#8211; Incompetenza (violazione dell&#8217;art. 32 legge 833/1978) &#8211; Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, irragionevolezza manifesta, violazione del DPCM del 24 ottobre 2020</em>&#8220;: oltre ai profili di invalidità  derivata dall&#8217;illegittimità  del d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 sul quale tale provvedimento  fondato, esso presenterebbe anche vizi di legittimità  propri e autonomi; in particolare, la ritenuta necessità , richiamata nella motivazione, di sospendere la licenza di ristorazione della società  ricorrente, poichè l&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di somministrazione avrebbe messo in pericolo la sicurezza dei cittadini e ciò non solo nella fascia oraria tra le 18,00 e le 5,00, ma per tutto il giorno, esonderebbe dai limiti delle attribuzioni di legge per la tutela dell&#8217;ordine pubblico e della sicurezza di cui all&#8217;art. 100 TULPS; la asserita violazione delle norme in materia di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e delle distanze di sicurezza sarebbe infondata in fatto e la società  ricorrente si riserva sul punto la querela di falso contro la relazione di servizio e il verbale di accertamento; in ogni caso, anche ove fosse vero che nel ristorante della società  ricorrente si siano verificate delle violazioni delle norme predette, ciò non avrebbe potuto in alcun modo mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini; non vi sarebbe stato alcun caso di contagio; il Questore avrebbe invaso con il provvedimento impugnato le competenze che spettano al Ministero della salute mediante la previsione del potere di ordinanza contingibile e urgente ex art. 32 della legge n. 833 del 1978; la &quot;sicurezza&quot; cui allude l&#8217;art. 100 TULPS non  un concetto di natura sanitaria, ma di ordine pubblico; il decreto del Questore si porrebbe, infine, in violazione anche delle previsioni del d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, che prevede una chiusura immediata per un periodo massimo di 5 giorni adottata direttamente dalla polizia ed un successivo provvedimento prefettizio con l&#8217;irrogazione del periodo di chiusura come sanzione accessoria alla sanzione amministrativa pecuniaria, mentre non  prevista alcuna sospensione della licenza di somministrazione, che costituirebbe un provvedimento aggiuntivo e &quot;creativo&quot; adottato dal Questore in violazione anche delle stesse norme di cui riteneva, erroneamente, di fare applicazione.<br /> 3.3. &#8220;<em>Dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità  dei decreti-legge attributivi dei poteri al Presidente del Consiglio dei ministri e rimessione degli atti alla Consulta</em>&#8220;: i decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124 e 7 ottobre 2020, n. 125 sarebbero incostituzionali per violazione degli artt. 1, 4, 35, 36, 76 e 77 Cost. nella parte in cui delegano al Presidente del consiglio dei ministri l&#8217;adozione di norme in contrasto con le leggi e con la stessa Costituzione; in relazione a tali profili la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità  sollevata e la conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale.<br /> 4. La società  ricorrente ha infine chiesto il risarcimento del danno patrimoniale pari alla perdita del fatturato giornaliero per ogni giorno di chiusura, oltre alla perdita di avviamento determinata dalla chiusura, per complessivi euro 45.000,00.<br /> 5. La Presidenza del consiglio dei ministri, nella relazione trasmessa con nota n. prot. 1749 del 21 gennaio 2021, ha riferito delle considerazioni difensive formulate dalla Questura di Pesaro e Urbino (con nota prot. n. 557/PAS/013393/12000.A.59 del 24 novembre 2020) e della avvenuta acquisizione, con successiva nota prot. n. 557/PAS/U/014790/1200.A.59 del 28 dicembre 2020, della relazione di servizio della Questura di Pesaro e Urbino del 27 ottobre 2020. Ha quindi riferito, riguardo alla domanda cautelare, che i provvedimenti impugnati hanno cessato di avere efficacia (sia il decreto del Questore, che ha sospeso la licenza del ricorrente per 15 giorni con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento stesso, avvenuta in data 31 ottobre 2020, che ha cessato i suoi effetti in data 15 novembre 2020, sia gli impugnati dd.P.C.M., quello del 24 ottobre 2020 che ha cessato i suoi effetti in data 5 novembre 2020, atteso che il successivo d.P.C.M. 3 novembre 2020, all&#8217;art. 14, ha espressamente disposto che &quot;<em>le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020</em>&quot;, ma anche quello del 3 novembre 2020, che ha cessato i suoi effetti in data 3 dicembre 2020, atteso che il successivo d.P.C.M. 3 dicembre 2020, all&#8217;art. 14, ha previsto a sua volta che &quot;<em>Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo quanto previsto al comma 3</em>&quot;). Ha dunque eccepito preliminarmente l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa del decreto del Questore, trattandosi di atto non definitivo passibile di ricorso gerarchico al Prefetto, ed ha in ogni caso concluso per l&#8217;infondatezza e il rigetto nel merito del ricorso.<br /> Considerato:<br /> 1. Il ricorso  in parte inammissibile, in parte infondato nel merito.<br /> 2. E&#8217; in primo luogo fondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  proposta dalla Presidenza del consiglio riguardo all&#8217;impugnativa del decreto del Questore di Pesaro e Urbino del 27 ottobre 2020, trattandosi evidentemente di un atto non definitivo sottoposto a ricorso gerarchico, non esperito. E&#8217; altresì inammissibile la domanda risarcitoria, esclusa nell&#8217;ambito del ricorso straordinario al Capo dello Stato, che  dato esclusivamente per l&#8217;annullamento di atti amministrativi definitivi e non consente la proposizione di domande di accertamento e di condanna.<br /> 3. Ciò posto, occorre verificare, sul piano della legittimazione e dell&#8217;interesse a chiedere l&#8217;annullamento degli impugnati dd.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, se persistano l&#8217;ammissibilità  e la procedibilità  di tali domande, pur dopo aver rilevato l&#8217;inammissibilità  dell&#8217;impugnativa dell&#8217;atto questorile sanzionatorio e nonostante la circostanza, sottolineata nella relazione dell&#8217;Amministrazione, che gli impugnati dd.P.C.M. abbiano ormai cessato di avere efficacia, nelle more del giudizio.<br /> 3.1. Premesso, sul piano formale, che l&#8217;inammissibilità  del capo della domanda relativo al provvedimento questorile non coinvolge la domanda di annullamento dei predetti dd.P.C.M., che sono stati impugnati in via principale, in quanto autonomamente e direttamente lesivi, e non come meri atti presupposti, ritiene il Collegio che la società  ricorrente, che opera nel campo della ristorazione, conservi un suo adeguato titolo legittimante e un suo apprezzabile interesse concreto e attuale alla decisione nel merito della domanda di annullamento degli impugnati dd.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, limitatamente alle restrizioni da essi introdotte all&#8217;attività  di ristorazione, pur essendo risultata inammissibile la domanda di annullamento dell&#8217;atto applicativo, costituto dal decreto questorile di applicazione della sopra ricordata sanzione amministrativa. Ed invero, i dd.P.C.M. in questione, con il contestato art. 1, comma 9, lettera <em>ee</em>), recano il divieto di svolgere attività  di ristorazione tra le ore 18,00 e le ore 5,00 e dunque introducono una restrizione diretta, di immediata applicazione, della libera iniziativa economica privata e del diritto al lavoro del ricorrente, tale da fondare e radicare dunque un interesse concreto e attuale al chiesto annullamento, indipendentemente dalla sorte dell&#8217;atto sanzionatorio applicativo.<br /> 3.2. Quanto all&#8217;efficacia nel tempo dei suddetti decreti presidenziali impugnati, premesso che entrambi erano ancora efficaci alla data di notifica del ricorso (4 novembre 2020), la circostanza che, ad oggi, essi abbiano cessato di avere efficacia, in quanto atti <em>ad tempus</em>, poi sostituiti da altri, analoghi e successivi atti emergenziali, se può essere rilevante e determinante agli effetti della fase cautelare (per l&#8217;evidente venir meno il presupposto del <em>periculum in mora</em>), non può dispiegare analoghi effetti impeditivi dell&#8217;accesso alla trattazione del merito della causa, posto che, altrimenti, i tempi della giustizia (per quanto, nel caso in esame, senz&#8217;altro rapidi e rispettosi del principio della ragionevole durata del processo), non disponibili per il ricorrente, finirebbero per ritorcerglisi contro, vanificando la domanda di tutela, che deve possibilmente essere soddisfatta mediante una decisione nel merito delle censure proposte, così da fornire comunque, al di lÃ  dell&#8217;esito della causa, una risposta di giustizia alla domanda del privato. D&#8217;altra parte, diversamente opinando, si perverrebbe alla conclusione della inammissibilità  potenziale di tutte le domande di annullamento di provvedimenti la cui efficacia abbia durata inferiore a 120 giorni, termine per la presentazione del ricorso straordinario (cfr. i pareri della Sezione n. 12 del 2021 e n. 436 del 2020).<br /> 3.3. E&#8217; vero che la Sezione, in un recente precedente (parere n. 598/2021 del 6 aprile 2021), ha chiarito che la proposizione della domanda risarcitoria, in quanto inammissibile in sede di ricorso straordinario, non può valere ad attivare la previsione dell&#8217;art. 34, comma 3, del codice del processo amministrativo (in forza della quale &#8220;<em>Quando, nel corso del giudizio, l&#8217;annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l&#8217;illegittimità  dell&#8217;atto se sussiste l&#8217;interesse ai fini risarcitori</em>&#8220;), ed ha pertanto concluso, in una fattispecie per certi aspetti analoga, nel senso dell&#8217;improcedibilità  del gravame. Ma, ciò nondimeno, ritiene il Collegio che, tenuto conto anche della ritenuta infondatezza nel merito delle censure proposte, nel caso in esame possa prescindersi da un ulteriore approfondimento di questa questione preliminare di rito per affrontare comunque il merito della causa, anche in ragione di un generale <em>favor</em> per la soluzione processuale che ammette l&#8217;ingresso alla disamina del merito, rispetto a soluzioni alternative che ne arrestino la trattazione <em>in limine litis</em>.<br /> 4. Venendo dunque all&#8217;esame del merito della residua parte ammissibile del gravame, ossia della domanda di annullamento dei dd.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, come già  anticipato, tutti i motivi dedotti sono infondati e da respingere.<br /> 5. La società  ricorrente contesta gli impugnati dd.P.C.M. in primo luogo in quanto tali, sul piano della legittimità  costituzionale, nel sistema delle fonti (e da qui la deduzione della questione di legittimità  costituzionale dei diversi decreti-legge che li hanno previsti e autorizzati) e, in secondo luogo, e con riguardo alla specifica misura prevista dall&#8217;art. 1, comma 9, lettera <em>ee</em>) di divieto di svolgere attività  di ristorazione tra le ore 18,00 e le ore 5,00, sotto il profilo della violazione grave e inammissibile del fondamentale diritto al lavoro sancito dalla Costituzione, nonchè per eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, oltre che per sproporzione e irragionevolezza.<br /> 6. Sotto il primo profilo &#8211; della asserita mancanza di ogni copertura legislativa e dell&#8217;esorbitanza dalle attribuzioni amministrative, per cui &#8220;<em>il Presidente del Consiglio si  di fatto arrogato il potere legislativo da esercitare in via monocratica e sulla base di decreti-legge convertiti da un parlamento il cui funzionamento  ridotto o impedito dall&#8217;allarme Covid-19</em>&#8220;, con sovvertimento del &#8220;<em>procedimento legislativo e [del]la gerarchia delle fonti</em>&#8221; &#8211; il Collegio ritiene, in senso contrario, che i dd.P.C.M. impugnati possano rinvenire un&#8217;adeguata e legittima collocazione razionale nel vigente sistema delle fonti che caratterizza il nostro ordinamento giuridico.<br /> 6.1. Giova precisare in premessa che la seguente disamina considera, in accordo con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, esclusivamente i profili di costituzionalità  del meccanismo normativo e amministrativo qui contestato relativi alle limitazioni dei diritti al lavoro e alla libera iniziativa economica privata della cui illegittima compressione si duole la parte ricorrente, ma non anche altri e diversi profili, che qui non vengono in rilievo, concernenti il rapporto delle contestate misure limitative con altre libertà  personali coperte da riserva assoluta di legge.<br /> 6.2. Ciò premesso,  indispensabile un previo inquadramento giuridico dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri, qui impugnati, recanti disposizioni attuative per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull&#8217;intero territorio nazionale.<br /> 6.3. La questione fondamentale che viene posta in ricorso investe la conformità  al nostro sistema ordinamentale dell&#8217;introduzione di tale, per certi versi innovativa, tipologia di atti, adottati sulla base di una reiterata decretazione d&#8217;urgenza, essa stessa investita, nella prospettazione di parte ricorrente, da dubbi e censure di radicale incostituzionalità  per la sua asserita esorbitanza dal sistema, in quanto in contrasto con le previsioni della Legge fondamentale (o, quantomeno, per l&#8217;assenza di una base giuridica certa nella Carta costituzionale).<br /> 6.4. Ora, contrariamente a siffatta prospettazione,  convincimento del Collegio che il meccanismo di produzione normativa costruito dal Governo e approvato dal Parlamento nella sede della conversione in legge dei decreti-legge di volta in volta susseguitisi (e in primo luogo quelli qui contestati) nel corso dell&#8217;emergenza da pandemia da Covid &#8211; 19, sia conforme al dettato costituzionale e si inquadri coerentemente nel sistema delle fonti, rinvenendo in esso un&#8217;adeguata base giuridica.<br /> 6.5. Fatta eccezione per il primo dei decreti-legge, che ha iniziato la sequenza sviluppatasi a partire dal mese di marzo del 2020 (ossia il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la cui struttura logico-giuridica appare diversa rispetto ai successivi interventi normativi), a partire dal successivo decreto-legge (n. 19 del 2020), il governo ha impostato correttamente la sequenza logico-giuridica degli atti-fonte preordinati a fronteggiare la pandemia, secondo il fondamentale schema generale della decretazione d&#8217;urgenza, introduttiva di norme primarie, poi approvate dal Parlamento in sede di legge di conversione, attributive, a valle, all&#8217;esecutivo, di un potere normativo di livello secondario e di provvedimento generale, modellato sull&#8217;esempio delle ordinanze emergenziali di protezione civile sotto il profilo della temporaneità , della eccezionalità  e del presupposto dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ai sensi dell&#8217;art. 24 del codice della protezione civile di cui al d.lgs. n. 1 del 2018.<br /> 6.6. Certamente sarebbe stata altrettanto percorribile in astratto e del tutto conforme alla Costituzione l&#8217;opzione per il modello parallelo (e sostanzialmente equivalente) del ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti già  previste dalla norme vigenti: la decretazione d&#8217;urgenza, con norma primaria, ben avrebbe potuto richiamare e attivare i poteri di ordinanza già  previsti in capo al Presidente del consiglio dei ministri e al Capo del Dipartimento della protezione civile (art. 5 del d.lgs. n. 1 del 2018), o in capo al Ministro della salute (art. 32 della legge n. 833 del 1978 istitutiva del sistema sanitario nazionale), anzichè introdurre la figura dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri. Ma la questione della configurazione di tali atti attuativi a contenuto generale di rango secondario, <em>ad tempus</em>, con causa rinvenibile nello stato emergenziale creatosi a seguito della pandemia, riveste a ben vedere un rilievo più formale e nominalistico che sostanziale, essendo pacifico che, in ogni caso, la nuova legge ordinaria speciale ben può derogare alle competenze e alle procedure previste dalle norme pari-ordinate recate dal codice della protezione civile (d.lgs. n. 1 del 2018) e dalla legge n. 833 del 1978, senz&#8217;altro derogabili con atto successivo avente pari forza e valore di legge.<br /> 6.6.1. Più nello specifico, rileva al riguardo il Collegio che non sussiste alcuna violazione della legge n. 833 del 1978 (art. 32, che attribuisce al Ministro della sanità  il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità  pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all&#8217;intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni), nè della legislazione sulla protezione civile (d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, &#8220;<em>Codice della protezione civile</em>&#8220;, il cui art. 5 attribuisce peraltro i poteri di ordinanza in materia di protezione civile proprio al Presidente del consiglio dei ministri, prevedendo che questi possa esercitarli &#8220;<em>per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile</em>&#8220;): la nuova decretazione d&#8217;urgenza, ritualmente convertita in legge, ha infatti prodotto norme di rango primario in tutto e per tutto equiordinate, quanto a forza e valore di legge, rispetto a quelle la cui violazione viene dedotta come motivo di censura. Nè la legge sul sistema sanitario nazionale del 1978, nè quella sulla protezione civile sono leggi (così dette) &#8220;rinforzate&#8221;, sicchè nulla vieta, a Costituzione vigente, che una successiva norma primaria (non importa se introdotta direttamente dal Parlamento con una legge ordinaria o, in prima battuta, dal Governo, con lo strumento del decreto-legge, poi validamente convertito in legge dal Parlamento) possa derogare alle previsioni di tali, anteriori, leggi ordinarie. Non si comprende, peraltro, in che cosa si sostanzierebbe il ritenuto <em>vulnus</em> di valori costituzionali nell&#8217;attribuzione in favore del Presidente del consiglio dei ministri, operata dai decreti-legge qui censurati, della competenza a introdurre atti equivalenti nella sostanza alle ordinanze contingibili e urgenti, competenza assegnata, invece, dalla precedente legislazione ordinaria di settore, rispettivamente al Ministro della salute e al Capo del Dipartimento della Protezione civile. Si tratta, in entrambi i casi, di un&#8217;elevazione del livello di responsabilità  amministrativa, compiuta dalla normazione del 2020, che attribuisce la competenza al vertice dell&#8217;esecutivo, ossia al massimo livello di responsabilità  politico-amministrativa del governo. Nè può condividersi la censura con la quale parte ricorrente ha contestato l&#8217;imputazione in capo all&#8217;organo monocratico, anzichè in capo al governo nella sua collegialità  (Consiglio dei ministri), di siffatto potere. Risulta in definitiva logico e ragionevole, esclusa ogni valutazione di merito politico, attribuire, per evidenti ragioni di speditezza e di semplificazione connesse alla specifica emergenza da pandemia, le funzioni di intervento urgente all&#8217;organo monocratico che, peraltro, quale capo del Governo, riassume e sintetizza in sè il ruolo e la responsabilità  dell&#8217;intero esecutivo, ai sensi dell&#8217;art. 92 Cost., primo comma, secondo periodo (<em>Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne  responsabile. Mantiene la unità  di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l&#8217;attività  dei Ministri</em>).<br /> 6.7. Sotto un diverso angolo di visuale, pur essendo in astratto possibile (come peraltro sta avvenendo con il nuovo governo insediatosi il 13 febbraio 2021, a partire dal decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 e, da ultimo, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) definire direttamente nell&#8217;atto-fonte di rango primario (nel decreto-legge) anche tutti i dettagli applicativi delle chiusure e delle altre misure limitative finalizzate ad assicurare il così detto distanziamento sociale in funzione di contenimento dell&#8217;espandersi della pandemia, ciò nondimeno il modello innovativo adottato con il sistema imperniato sul rinvio ai decreti attuativi non presenta i denunciati profili di incostituzionalità  e di dissonanza rispetto al sistema delle fonti (avendo riferimento precipuo, in questa sede, deve ripetersi, all&#8217;incidenza, qui denunciata, sui diritti al lavoro e alla libera iniziativa economica privata, e non anche ad altre libertà  individuali presidiate da riserva assoluta di legge).<br /> 6.7.1. Occorre invero collocare realisticamente la valutazione giuridica degli impugnati decreti nel loro effettivo e proprio contesto cronologico di riferimento. In tal senso non può non considerarsi che nel primo anno della pandemia, nel 2020, la assoluta novità  e l&#8217;inusitata gravità  di questa emergenza globale, nonchè la ancora scarsa conoscenza di questo fenomeno pandemico, hanno comprensibilmente richiesto l&#8217;adozione di misure ordinamentali emergenziali particolarmente rapide e duttili, apparendo, in quel contesto, difficilmente praticabile il ricorso alla sola decretazione d&#8217;urgenza, con la definizione, all&#8217;interno del decreto-legge stesso, dell&#8217;intero quadro di dettaglio applicativo delle misure necessarie. Viceversa oggi, a distanza di oltre un anno dall&#8217;esplosione di questa epocale calamità  naturale, anche sulla base dell&#8217;esperienza sinora accumulata, della maggiore conoscenza acquisita e della stessa produzione normativa per l&#8217;innanzi sedimentatasi, appare ragionevolmente possibile concentrare direttamente nel decreto-legge l&#8217;articolazione di tutte le misure restrittive da mettere in campo (fermo restando che anche i citati decreti-legge n. 44 e n. 52 del 2021 non mancano di operare ampi rinvii ai &#8220;<em>provvedimenti adottati in attuazione dell&#8217;articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020</em>&#8220;, ossia ai precedenti dd.P.C.M.).<br /> 6.7.2. Ciò doverosamente premesso, ritiene il Collegio che il ricorso ai decreti attuativi, operato dai precedenti decreti-legge, qui contestati, sia in sè coerente con il sistema delle fonti, e ciò per due ordini di ragioni: in primo luogo perchè in linea generale non  riservata alla norma primaria (ancorchè contenuta nell&#8217;atto-fonte di necessità  e urgenza) la disciplina di dettaglio e analitica delle fattispecie regolate (soccorrendo a tal fine, nella fisiologia della normazione, secondo uno schema gradualista delle fonti, la disciplina secondaria dell&#8217;esecutivo); in secondo luogo perchè il decreto-legge, per quanto agile e di rapida approvazione parlamentare, non avrebbe consentito, nel sopra descritto contesto storico, la duttilità , l&#8217;adattabilità  e la flessibilità  necessarie ad aderire plasticamente alla continua mutevolezza delle condizioni oggettive di sviluppo e andamento della pandemia, notoriamente variabili e scarsamente prevedibili, con significative diversificazioni territoriali, tali da richiedere la capacità  di provvedere &#8211; di mutare le disposizioni &#8211; anche nel breve arco di un mese (o, addirittura, di settimane), duttilità , adattabilità  e flessibilità  certamente assicurate in misura maggiore dallo strumento esecutivo del d.P.C.M.<br /> 6.7.3. La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 12 marzo 2021, n. 37, nel dichiarare l&#8217;illegittimità  costituzionale della legge della Regione Valle d&#8217;Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (<em>Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2</em>), ha fornito (nel par. 9 della motivazione in diritto) indicazioni utili che convergono nella direzione della compatibilità  costituzionale del sistema dei dd.P.C.M. adottato dal Governo nel 2020 per far fronte all&#8217;emergenza pandemica da Covid-19. Ha, tra l&#8217;altro, evidenziato la Consulta come &#8220;<em>il modello offerto dalla legislazione vigente, e appena rammentato</em> &#8211; potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità  pubblica previsto dall&#8217;art. 32 della legge n. 833 del 1978 e analogo potere previsto dal Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 &#8211; (n.d.r.) &#8211;<em>, se da un lato appare conforme al disegno costituzionale, dall&#8217;altro non ne costituisce l&#8217;unica attuazione possibile. E&#8217; perciò ipotizzabile che il legislatore statale, se posto a confronto con un&#8217;emergenza sanitaria dai tratti del tutto peculiari, scelga di introdurre nuove risposte normative e provvedimentali tarate su quest&#8217;ultima. E&#8217; quanto successo, difatti, a seguito della diffusione del COVID-19, il quale, a causa della rapidità  e della imprevedibilità  con cui il contagio si spande, ha imposto l&#8217;impiego di strumenti capaci di adattarsi alle pieghe di una situazione di crisi in costante divenire. Fin dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, il legislatore statale si  affidato ad una sequenza normativa e amministrativa che muove dall&#8217;introduzione, da parte di atti aventi forza di legge, di misure di quarantena e restrittive, per culminare nel dosaggio di queste ultime, nel tempo e nello spazio, e a seconda dell&#8217;andamento della pandemia, da parte di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Allo stato, il quadro normativo vigente si articola soprattutto sul d.l. n. 19 del 2020 e sul d.l. n. 33 del 2020, con i quali una tale sequenza ha trovato ulteriore specificazione. L&#8217;art. 1 del d.l. n. 19 del 2020 reca un vasto insieme di misure precauzionali e limitative, la cui applicazione continua ad essere affidata a d.P.C.m., assunti, dopo aver acquisito il parere dei Presidenti delle Regioni interessate, o, nel caso in cui riguardino l&#8217;intero territorio nazionale, del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (art. 2 del d.l. n. 19 del 2020)</em>&#8220;. Ancorchè la Corte abbia precisato, come ovvio, che &#8220;<em>Non  in discussione in questo giudizio, che riguarda il riparto di competenze nel contrasto alla pandemia, la legittimità  dei d.P.C.m. adottati a tale scopo &#8211; comunque assoggettati al sindacato del giudice amministrativo</em>&#8220;, non vi  dubbio che il Giudice delle leggi abbia dimostrato di ritenere quanto meno rispondenti alla specifica realtà , del tutto nuova e imprevedibile, imposta dalla pandemia, i più duttili strumenti attuativi costituti dai qui contestati dd.P.C.M. Sotto tale profilo appare del tutto coerente e razionale la replica defensionale opposta nella relazione della Presidenza del consiglio, secondo la quale &#8220;<em>La scelta del Governo di adottare le misure di contenimento ivi previste mediante il ricorso allo strumento dei DDPCM, come previsto dall&#8217;art. 2 del D.L. n. 19/2020, trova la propria ragion d&#8217;essere nella necessità  di intervenire con rapidità  a fronte di una situazione emergenziale destinata a mutare nel tempo in modo repentino ed imprevedibile</em>&#8220;. E&#8217; da condividere, ad avviso del Collegio, il rilievo da riconoscere, anche in chiave ermeneutica, alla situazione emergenziale in corso.<br /> 6.8. Ritiene pertanto il Collegio che non illegittimamente il Governo, posto dinanzi all&#8217;inusitata ampiezza e alla straordinaria incisività  &#8211; limitativa di diritti fondamentali della persona &#8211; delle misure restrittive resesi necessarie per la gravissima crisi pandemica mondiale verificatasi a partire dal mese di febbraio del 2020, abbia preferito apprestare un&#8217;adeguata copertura di rango primario per l&#8217;esercizio di tali, amplissimi, poteri emergenziali, facendo ricorso, come era inevitabile, allo strumento appropriato della decretazione d&#8217;urgenza ex art. 77 della Costituzione, che ha consentito al Parlamento di esercitare la sua funzione di controllo ratificando l&#8217;operato del governo mediante le leggi di conversione, nel pieno rispetto degli assetti e degli equilibri costituzionali disegnati dalla Costituzione. In questo contesto, mai prima sperimentato, il profilo fondamentale, che assicura la costituzionalità  (sostanziale, e non solo formale) di questo sistema, almeno per quanto concerne la possibile compressione di diritti individuali non presidiati da riserve assolute di legge,  costituito dalla adeguata specificità  della predefinizione, al livello di norma primaria (introdotta con la decretazione d&#8217;urgenza), degli ambiti materiali, delle condizioni e dei limiti entro i quali il potere emergenziale temporaneo del Presidente del consiglio dei ministri poteva validamente esplicarsi.<br /> 6.9. Orbene, fatta eccezione, come detto, per il primo dei decreti-legge in questione (il n. 6 del 2020), già  a partire dal successivo decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (<em>Misure urgenti per fronteggiare l&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19</em>), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 3, il Governo ha provveduto, sin dall&#8217;art. 1 (<em>Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19</em>), a definire analiticamente, con adeguato livello di specificità , i casi, gli ambiti materiali, i presupposti e le condizioni, nonchè i limiti e le modalità  di esercizio del potere normativo di secondo livello costituito dai decreti del Presidente del consiglio dei ministri previsti dall&#8217;art. 2 del decreto-legge, autorizzati espressamente e chiaramente dalla norma primaria a derogare diritti dei cittadini e delle imprese come quello di iniziativa economica privata &#8211; inciso dall&#8217;art. 9, comma 1, lett.<em>ee</em>) dei dd.P.C.M. oggetto del presente ricorso &#8211; il cui esercizio , peraltro, soggetto a precisi limiti di utilità  sociale, sicurezza, dignità  e libertà  umana ai sensi dell&#8217;art. 41, secondo comma della Costituzione, al fine di &#8220;<em>contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità  di esso</em> . . .<em>per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020</em> (termine poi più volte prorogato, da ultimo fino al 31 luglio 2021 &#8211; n.d.r.)<em>,</em> <em>termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità  di modularne l&#8217;applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l&#8217;andamento epidemiologico del predetto virus</em>&#8220;. Più nel dettaglio, la norma primaria ora richiamata &#8211; che ha costituito il paradigma normativo fondamentale, cui i successivi decreti-legge si sono &#8220;agganciati&#8221; &#8211; ha conferito all&#8217;esecutivo il potere di adottare, &#8220;<em>secondo principi di adeguatezza e proporzionalità  al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità  di esso, una o più tra le seguenti misure: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità  di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità  o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni; b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici . . .</em>&#8221; <em>etc</em>. (con un elenco di ipotesi che va fino alla lettera <em>hh</em>), per ben 29 tipologie di aree di intervento delle suddette misure emergenziali).<br /> 6.10. Del tutto analoghe sono le previsioni contenute nel decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, richiamato dal d.P.C.M. del 24 ottobre 2020, qui impugnato, che ha apportato talune integrazioni ai precedenti decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, 16 maggio 2020, n. 33, 30 luglio 2020, n. 83.<br /> 6.11. La norma primaria ora in sintesi richiamata si inscrive coerentemente, a giudizio del Collegio, nello schema logico-giuridico fondamentale previsto dall&#8217;art. 17 della legge n. 400 del 1988, attuativo dell&#8217;art. 95, secondo comma, della Costituzione, che prevede il potere regolamentare dell&#8217;esecutivo per disciplinare l&#8217;esecuzione delle leggi e l&#8217;attuazione e l&#8217;integrazione delle leggi recanti norme generali e astratte, abbisognevoli (di regola) di specificazioni attuative ed esecutive. Al di lÃ  dei poteri di ordinanza contingibile e urgente, il Governo ha correttamente costruito una nuova impalcatura giuridica fondata sull&#8217;art. 77 della Costituzione, mediante la quale &#8211; attivando lo schema comune «legge generale &#8211; atti attuativi dell&#8217;esecutivo», ha predefinito al livello normativo primario, con un sufficiente livello di analisi, gli ambiti, le condizioni e i limiti del potere di disciplina emergenziale, attribuendo al vertice politico-amministrativo dell&#8217;esecutivo medesimo la competenza ad adottare decreti aventi la duplice natura, del regolamento &#8211; sotto il profilo della relazione attuativa, di livello secondario, rispetto alla norma di legge &#8211; e delle ordinanze <em>extra ordinem</em> contingibili e urgenti &#8211; sotto il profilo della ragione giustificatrice del potere e quanto alla modalità  della eccezionalità  e temporaneità . Si tratta, dunque, di atti aventi finalità  simili alle ordinanze contingibili e urgenti, ma non <em>extra ordinem</em>, non &#8220;liberi&#8221; nei contenuti, bensì inquadrati nell&#8217;ordine della previa decretazione d&#8217;urgenza, ossia di una cornice di norma primaria che ne predetermina e ne circoscrive con sufficiente livello analitico gli spazi e i limiti applicativi. Il sistema dei decreti-legge adottati dal governo, dunque, lungi dal sovvertire il nostro sistema ordinamentale, come infondatamente asserito dalla parte ricorrente, ha dato ordine all&#8217;esercizio del potere emergenziale, altrimenti &#8220;libero&#8221; ed <em>extra ordinem</em> con i soli limiti della Costituzione, imbrigliandolo in una fitta rete di condizioni e limiti predefiniti dalla legge, assicurando in tal modo anche un adeguato (e necessario) controllo parlamentare.<br /> 6.12. Alla luce delle esposte chiarificazioni risulta manifestamente infondata la questione di legittimità  costituzionale sollevata dalla parte ricorrente con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Sulla base alle argomentazioni motivazionali qui sopra sviluppate possono in particolare ritenersi superate le contestazioni nelle quali la parte ricorrente afferma che il provvedimento del Presidente del consiglio dei ministri sarebbe manifestamente contrario alla Carta costituzionale nella misura in cui incide, mediante un mero atto amministrativo, sull&#8217;esercizio dei diritti fondamentali al lavoro ed alla libera iniziativa economica privata e che l&#8217;art. 76 Cost. non permetterebbe che il governo deleghi sostanzialmente sè stesso ad adottare norme di legge mediante un decreto-legge, essendo necessario a tal fine il vaglio parlamentare mediante l&#8217;approvazione di una legge-delega. Come già  chiarito <em>supra</em>, la sequenza logico-giuridica degli atti-fonte dispiegati dal Governo (con l&#8217;approvazione parlamentare, nella forma della conversione in legge dei decreti-legge) risulta in realtà , a partire dal decreto-legge n. 19 del 2020, conforme alla Costituzione. I decreti del Presidente del consiglio dei ministri si pongono come atti generali a contenuto normativo-regolamentare assimilabili alle ordinanze contingibili e urgenti quanto a temporaneità  e quanto ai presupposti giustificativi costituiti da una grave emergenza sanitaria di carattere eccezionale, tale da imporre risposte organizzative e gestionali straordinarie, essendo palesemente e pacificamente impossibile far fronte ad essa con gli ordinari mezzi e strumenti disponibili nel vigente ordinamento giuridico.<br /> 7. Si rivela altresì infondata la censura secondo la quale il d.P.C.M. avrebbe violato la &#8220;<em>legge fondamentale che disciplina l&#8217;attività  di prestazione di servizi (tra i quali rientra anche la ristorazione), e cio il d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, il cui art. 12, comma 1, lett. a) subordina le restrizioni quantitative all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di prestazione dei servizi alla previa notifica alla Commissione europea secondo il disposto dell&#8217;art. 13</em>&#8220;. Come correttamente replicato dalla Presidenza del consiglio, la censura si fonda sull&#8217;erroneo presupposto interpretativo secondo il quale le misure contestate, introdotte con i dd.P.C.M. impugnati, costituirebbero regole atte a limitare la concorrenza ovvero la libera circolazione dei servizi, trattandosi, al contrario, di misure restrittive temporanee e parziali aventi il fine di tutelare la salute e l&#8217;incolumità  pubblica, valide in modo generale, omogeneo e indifferenziato per ciascuna categoria merceologica interessata, in quanto tali del tutto inidonee ad alterare la concorrenza e il mercato, come del resto chiarito dall&#8217;art. 8 del d.lgs. n. 59 del 2010 (&#8220;<em>non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonchè quelle a tutela della sanità  pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell&#8217;incolumità  delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività  economica e ai singoli che agiscono a titolo privato</em>&#8220;). Soccorre, altresì, nel senso dell&#8217;insussistenza del preteso obbligo di notifica, il disposto dell&#8217;art. 2 del d.lgs. n. 59 del 2010, in base al quale &quot;<em>Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) alle attività  connesse con l&#8217;esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all&#8217;esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività  pubbliche</em>&quot;.<br /> 8. Passando all&#8217;esame del secondo gruppo di censure, quelle dirette a contestare i contenuti, per quanto di interesse della parte ricorrente, delle disposizioni impugnate, si assume in ricorso che i decreti del Presidente del consiglio dei ministri sarebbero illegittimi per totale mancanza di motivazione e di istruttoria, poichè non sarebbero illustrate in motivazione le ragioni per le quali la disposta chiusura dei ristoranti dopo le ore 18,00 costituirebbe una misura indispensabile per contrastare la diffusione del contagio, in luogo delle misure pure già  introdotte con l&#8217;allegato 9 del d.P.C.M. del 7 agosto 2020, nel quale erano minuziosamente elencate le cautele da osservarsi nell&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di ristorazione.<br /> 8.1. La censura  infondata. Occorre innanzitutto ribadire che i decreti impugnati, proprio in ragione della loro natura di atti generali, introduttivi di disposizioni di rango secondario, ancorchè temporanee ed emergenziali, sfuggono all&#8217;applicabilità  delle norme in tema di motivazione degli atti amministrativi contenute nella legge n. 241 del 1990 (il cui art. 3, comma 2, chiarisce che &#8220;<em>La motivazione non  richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale</em>&#8220;).<br /> 8.2. Deve nel contempo evidenziarsi come, trattandosi indubbiamente di atti di alta amministrazione, espressione di ampia discrezionalità , attraverso i quali il Governo ha attuato le fondamentali scelte politiche e amministrative di gestione della gravissima crisi pandemica verificatasi a partire del mese di gennaio del 2020, essi, da un lato, anche da questo angolo di visuale, non richiedono corredi motivazionali raffrontabili a quelli necessari per gli ordinari provvedimenti amministrativi, dall&#8217;altro lato sono sindacabili in questa sede di esame di legittimità  solo per carenze e/o errori gravi e manifesti e per evidente illogicità , irrazionalità , sproporzione o irragionevolezza, restando precluso ogni sindacato che possa riguardare il merito e la condivisibilità  delle decisioni adottate, nè la loro opportunità  e convenienza. Nei decreti impugnati vi  peraltro un espresso rinvio ai verbali delle sedute del Comitato tecnico-scientifico (ad esempio, nel decreto del 3 novembre 2020 sono richiamati i verbali nn. 122 e 123 delle sedute del 31 ottobre e del 3 novembre 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all&#8217;ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e si dÃ  atto dell&#8217;intervenuto contraddittorio sui dati elaborati ed utilizzati mediante il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome in sede di partecipazione diretta delle stesse in seno alla Cabina di regia di cui al d.m. 30 aprile 2020 e al d.m. 29 maggio 2020, nonchè nell&#8217;ambito dell&#8217;<em>iter</em> procedimentale che contempla l&#8217;adozione, da parte del Ministro della salute, delle relative ordinanze, sentiti i Presidenti delle regioni interessate).<br /> 8.3. Così precisata la natura e i limiti del sindacato di legittimità  in questa sede ammissibile, rileva il Collegio che le misure censurate risultano non illogiche, nè irrazionali, sono adeguatamente fondate su una sufficiente istruttoria tecnico-scientifica, non appaiono inattendibili nel metodo, nè nelle conclusioni raggiunte, e risultano nel complesso proporzionate e ragionevoli, alla stregua del principio di precauzione, in funzione della migliore tutela della salute pubblica. Se  vero, come ribadito dalla recente giurisprudenza formatasi in materia di misure restrittive per contrasto alla pandemia da covid-19 (Tar Catanzaro, Sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2075, Tar Piemonte, Sez. I, 3 dicembre 2020, n. 580), che il principio di precauzione non può essere invocato oltre ogni limite, ma deve essere contemperato con quello di proporzionalità , come ricordato tanto dall&#8217;insegnamento, nelle materie di competenza dell&#8217;Unione europea, dalla Corte di Giustizia (cfr. CGUE, Sez. I, 9 giugno 2016, in causa C-78/2016, Pesce), quanto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale nel caso &#8220;Ilva di Taranto&#8221; (Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, sul bilanciamento tra valori dell&#8217;ambiente e della salute da un lato e della libertà  di iniziativa economica e del diritto al lavoro dall&#8217;altro),  altrettanto vero che il test di proporzionalità  e di stretta necessità  delle misure limitative deve ragguagliarsi al livello di rischio &#8211; e quindi al proporzionale livello di protezione ritenuto necessario &#8211; causato dalla straordinaria virulenza e diffusività  della pandemia. La prevalenza del principio di precauzione (Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655; Tar Lazio, Sez. III-<em>quater</em>, 4 gennaio 2021, n. 35)  dunque ragionevolmente motivata in relazione al presente contesto di emergenza sanitaria, caratterizzato dalla circolazione di un virus sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità  scientifica, con la logica conseguenza che, non essendo conosciuti, nè prevedibili con certezza i rischi indotti da attività  lavorative e commerciali potenzialmente pericolose, l&#8217;azione dei pubblici poteri ben può e deve tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, a tutela del valore primario della salute.<br /> 8.4. Come condivisibilmente fatto rilevare nella relazione della Presidenza del consiglio, la chiusura, peraltro parziale in quanto limitata alla fascia serale, delle attività  di ristorazione risponde &#8220;<em>secondo principi di adeguatezza e proporzionalità  al rischio effettivamente presente</em>&#8221; e &#8220;<em>si  resa necessaria per la nota situazione pandemica al fine di evitare possibili forme di assembramento</em>&#8220;, ed  stata adottata tenendo conto delle cognizioni e valutazioni acquisite dal Comitato tecnico-scientifico, sulla base di una scelta, ampiamente discrezionale, di accordare prevalenza, nel contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, &#8220;<em>alla necessità  di tutelare il diritto alla salute quale primario interesse generale della collettività , anche a scapito di altri diritti costituzionalmente tutelati, di cui il ricorrente lamenta la violazione con il presente ricorso</em>&#8220;.<br /> 8.5. Sotto il profilo più specificamente istruttorio e motivazionale, i decreti impugnati non possono ritenersi arbitrari e irragionevoli o privi di istruttoria, in quanto si fondano sulle indicazioni e raccomandazioni elaborate da esperti e scienziati, nell&#8217;ambito di protocolli internazionali formulati per il contrasto alla pandemia, e in particolare sul documento intitolato &quot;<em>Prevenzione e risposta a COVID-19. Evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione autunno-invernale</em>&quot;, realizzato prendendo a riferimento i pilastri strategici individuati dall&#8217;Organizzazione Mondiale della Sanità  per la risposta a COVID-19, con la collaborazione tra gli altri, dell&#8217;Istituto Superiore di Sanità , della Conferenza delle Regioni e di vari altri organismi di ricerca.<br /> 8.6. Contrariamente alla tesi di parte ricorrente, le scelte operate dal Governo e tradottesi nei contestati decreti-legge e negli impugnati dd.P.C.M. risultano tutte fondate su un&#8217;adeguata istruttoria tecnico-scientifica, improntate a un legittimo (anche se, come  fisiologico, opinabile sul piano politico e del merito) criterio prudenziale di prevenzione e di rigore nel tentativo di mitigare e contenere il dilagare della pandemia, e dunque basate su una non manifestamente irrazionale e illogica scelta discrezionale (connotata, data la gravità  dell&#8217;emergenza e la pervasività  dei conseguenti provvedimenti emergenziali, da discrezionalità  politico-amministrativa, e non solo tecnico-scientifica). L&#8217;adeguatezza dell&#8217;istruttoria tecnico-scientifica a supporto di tutte le misure adottate  stata del resto assicurata dal Comitato tecnico-scientifico appositamente costituito a partire dall&#8217;ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630 (recante <em>Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all&#8217;emergenza relativa al rischio sanitario connesso all&#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili</em>), adottata ai sensi degli artt. 25, 26 e 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante il codice della protezione civile, e sulla base della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale  stato dichiarato, per i primi sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all&#8217;insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, oltre che attraverso le strutture del Ministero della salute. E&#8217; altresì notorio che la pandemia ha determinato una forte cooperazione tra gli Stati e le organizzazioni internazionali, con un&#8217;ampia condivisione di dati scientifici ed epidemiologici sia a livello eurounitario, sia a livello internazionale, con interventi e indicazioni di fonte sovranazionale facenti capo all&#8217;Organizzazione mondiale della sanità . Così come  altrettanto notorio che misure in tutto simili (se non identiche) a quelle introdotte in Italia, e qui contestate, sono state adottate in pressochè tutti i Paesi, non solo europei, colpiti dalla medesima pandemia. In questo contesto, una generica contestazione di carenza di istruttoria, di violazione del principio di ragionevolezza per mancata ponderazione e bilanciamento dei diritti, principi, interessi e valori costituzionali, prima ancora che infondata, si appalesa inammissibile, poichè implica una impossibile sostituzione di questo Organo giudicante agli organismi tecnico-scientifici, non solo nazionali, deputati a valutare i rischi connessi alla pandemia e l&#8217;appropriatezza e la convenienza-opportunità  delle misure via via introdotte.<br /> 9. La parte ricorrente assume quindi che i decreti qui contestati avrebbero trattato in modo ingiustificatamente vessatorio alcune attività , tra le quali la ristorazione, a beneficio di altre che non subiscono alcuna limitazione (quali, ad esempio, il settore della vendita al dettaglio o i ristoranti ubicati sulla rete autostradale, negli ospedali e negli aeroporti). Anche tale censura  infondata. Essa compara situazioni evidentemente eterogenee e non comparabili tra loro. Merita piena adesione, riguardo alla logica di queste previsioni, la replica fornita dalla Presidenza del consiglio, secondo la quale &#8220;<em>Queste disposizioni consentono la prosecuzione di un servizio di ristorazione comunque necessario nell&#8217;ambito degli alberghi, delle scuole, dei luoghi di lavoro, nonchè negli ospedali e negli aeroporti, purchè tali attività  rispettino le misure previste nei rispettivi protocolli e soprattutto venga garantito il distanziamento sociale ed osservato il divieto di assembramento</em>&#8220;.<br /> 10. Conclusivamente, per tutti gli esposti motivi, il ricorso, assorbita nella decisione conclusiva di merito la fase cautelare, deve essere giudicato in parte inammissibile, in parte infondato e da respingere.<br /> 11. Le questioni testà© vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell&#8217;art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.<br /> P.Q.M.<br /> Esprime il parere che il ricorso debba essere in parte dichiarato inammissibile, in parte respinto.</div>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2013 n.850</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-2-2013-n-850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>L. Tosti Pres. &#8211; C. Polidori Est. M. Lolli, in proprio e società Commercial Department Containers (CDC) Spa (Avv.ti R. Righi e A. Saccà) contro il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane (Avvocatura dello Stato) REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-21-2-2013-n-850/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2013 n.850</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">L. Tosti Pres. &#8211; C. Polidori Est.<br /> M. Lolli, in proprio e società Commercial Department Containers (CDC) Spa (Avv.ti R. Righi e A. Saccà) contro il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b>	</p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 900 del 2013, proposto Massimo Lolli, in proprio, e dalla società Commercial Department Containers (CDC) Spa, in persona del suo legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi, dagli avvocati Roberto Righi e Antonino Saccà ed elettivamente domiciliati, in Roma, via G. Carducci n. 4, presso lo studio dell’avvocato Roberto Righi; </p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede, in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono <i>ex lege</i> domiciliati;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane in data 20 novembre 2012, con il quale è stata rigettata la richiesta presentata dalla società ricorrente in data 16 novembre 2010 per ottenere il certificato AEO (Authorized Economic Operator) previsto dal nuovo Codice doganale armonizzato;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Dogane e di Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>CONSIDERATO che:<br />	<br />
&#8211; il ricorso risulta supportato dal <i>fumus boni iuris</i>, perché il GIP presso il Tribunale di Torino ha accertato l’intervenuta estinzione del reato, oggetto della sentenza di patteggiamento invocata dall’Amministrazione, prima dell’adozione del provv<br />
&#8211; all’allegato pregiudizio è possibile ovviare ordinando all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto precede;<br />	<br />
CONSIDERATO che, tenuto conto della novità della questione trattata, sussistono comunque i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato nei termini indicati in motivazione.<br />	<br />
Compensa le spese della presente cautelare.<br />	<br />
Fissa, per la trattazione del merito, la pubblica udienza del 9 ottobre 2013.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Elena Stanizzi, Consigliere<br />	<br />
Carlo Polidori, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/02/2013</p>
<p align=justify>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.850</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-850/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.850</a></p>
<p>Va sospesa l&#8217;esecuzione della sentenza concernente demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (50 mq con un manufatto in cemento che delimita un giardino). (G.S.) N. 00850/2011 REG.PROV.CAU. N. 00105/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.850</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l&#8217;esecuzione della sentenza concernente demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per occupazione abusiva di suolo demaniale marittimo (50 mq con un manufatto in cemento che delimita un giardino). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00850/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00105/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 105 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Marco Costantino</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Scalzi, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Marascio in Roma, via G.B. Martini 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Soverato</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Garagozzo, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi Fedeli Barbantini in Roma, viale Giulio Cesare, 14; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. CALABRIA – CATANZARO, SEZIONE I, n. 00583/2010, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER OCCUPAZIONE ABUSIVA DI SUOLO DEMANIALE MARITTIMO	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Soverato;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Scalzi e Garagozzo;	</p>
<p>Ritenuto che la valutazione dei presupposti del provvedimento impugnato in primo grado richieda l’approfondimento proprio della fase di merito, nei termini precisati in dispositivo;	</p>
<p>ritenuto altresì che fino alla predetta valutazione sussistano le ragioni per l’accoglimento dell’istanza cautelare, con compensazione delle spese giudiziali per la presente fase;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Fissa la data per la trattazione nel merito dell’appello alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.<br />	<br />
Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 105/2011) e, per l&#8217;effetto, sospende l&#8217;esecutività della sentenza impugnata, fino alla data sopra indicata.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 23/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-850/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2010 n.850</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-17-3-2010-n-850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-17-3-2010-n-850/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-17-3-2010-n-850/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2010 n.850</a></p>
<p>Giuseppe Di Nunzio, Presidente Elvio Antonelli, Consigliere Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Nomina direttore generale azienda ospedaliera per vizi inerenti il mancato inserimento nell’elenco dei soggetti idonei &#8211; Inammissibile. La nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie si articola in due procedimenti tra loro autonomi: il primo, connotato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-17-3-2010-n-850/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2010 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-17-3-2010-n-850/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2010 n.850</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Di Nunzio, Presidente Elvio Antonelli, Consigliere</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Processo amministrativo – Nomina direttore generale azienda ospedaliera per vizi inerenti il mancato inserimento nell’elenco dei soggetti idonei &#8211; Inammissibile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie si articola in due procedimenti tra loro autonomi: il primo, connotato da forme di pubblicità proprie delle procedure ad evidenza pubblica, è volto alla formazione di un elenco di soggetti professionalmente idonei e non essendo preordinato alla copertura di specifiche posizioni conserva validità per eventuali successive nomine; il secondo è espressione del potere ampiamente discrezionale della Regione di individuare tra i soggetti idonei quello cui conferire l’incarico, mediante un scelta di tipo non concorsuale, priva di valutazioni comparative.<br />
L’interesse all’inserimento nell’elenco dei candidati idonei ad essere nominato direttore generale di aziende sanitarie locali ha natura di diritto soggettivo e, pertanto, attiene alla giurisdizione del giudice ordinario.<br />
La formazione dell’elenco dei candidati e l’atto di nomina del Direttore generale sono due serie procedimentali diverse, in quanto la formazione dell’elenco costituisce un mero antecedente storico – fattuale del procedimento di nomina, per cui le vicende afferenti il mancato inserimento di singoli candidati nell’elenco non riverberano alcun effetto caducante o viziante sui successivi atti di nomina. L’impugnazione della nomina del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera non per vizi propri ma per illegittimità derivata è pertanto inammissibile per carenza di interesse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 545 del 2008, proposto da:<br />
<b>Biagini Barbara</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Italo Begozzo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell&#8217;art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;</p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Regione Veneto</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Zambelli ed Ezio Zanon, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia &#8211; Mestre, via Cavallotti, 22; </p>
<p><i></p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Cestrone Adriano</b>, non costituitosi in giudizio; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>A) quanto al ricorso originario:<br />	<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2007, n. 4591, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 9 del 29 gennaio 2008, nella parte in cui dichiara non ammissibile la candidatura della ricorrente alla nomina a Direttore<br />
&#8211; del verbale 27 dicembre 2007 della commissione per la valutazione dei requisiti di ammissibilità per la nomina a Direttore generale delle Aziende unità locali sociosanitarie ed ospedaliere del Veneto;<br />	<br />
&#8211; del decreto del Presidente della Giunta regionale 31 dicembre 2007, n. 258, con il quale il dott. Adriano Cestrone è stato nominato Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova;</p>
<p>B) quanto ai motivi aggiunti:<br />	<br />
&#8211; dei verbali del 15 maggio 2008 e del 23 maggio 2008 della commissione istituita dalla Regione Veneto per la valutazione dei requisiti di ammissibilità alla nomina di Direttore generale delle Aziende unità locali sociosanitarie, con i quali è stata riesa<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;<br />	<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2010 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Begozzo, per la parte ricorrente e avv. Zambelli per la Regione del Veneto;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente in data 25 ottobre 2007 ha proposto la propria candidatura a Direttore generale delle Aziende unità locali sociosanitarie del Veneto in risposta all’avviso n. 12 del 20 giugno 2007.<br />	<br />
Con nota prot. n. 37349/50.00.03 del 22 gennaio 2008, la Regione ha comunicato che, con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2007, n. 4591, è stata dichiarata inammissibile la sua candidatura per “mancanza dell’esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei 10 anni precedenti la pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale”.<br />	<br />
La ricorrente, che lamenta l’illegittimità del mancato riconoscimento dell’esperienza professionale maturata dal 24 luglio 1999, in qualità di Dirigente responsabile del Comune di Monselice, impugna il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la candidatura e, per illegittimità derivata, il provvedimento di nomina del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, per le censure di travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dell’art. 3 bis del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con richiesta di risarcimento dei danni da perdita da chance.<br />	<br />
L’Amministrazione regionale, sollecitata dall’ordinanza cautelare n. 237 del 9 aprile 2008, per un riesame della posizione della ricorrente, ha nuovamente riunito la Commissione istituita dalla Regione Veneto per la valutazione dei requisiti di ammissibilità alla nomina di Direttore generale delle Aziende unità locali sociosanitarie.<br />	<br />
Come risulta dai verbali del 15 maggio 2008 e 23 maggio 2008, in esito alla valutazione, è stata nuovamente dichiarata inammissibile la candidatura della ricorrente, perché il curriculum non è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’avviso previsto per la nomina dei direttori generali e per la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 bis, lett. b), del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 502.<br />	<br />
I verbali sono impugnati con motivi aggiunti oltre che per i motivi già introdotti con il ricorso originario, per le censure di violazione dell’art. 6 delle legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 97 della Costituzione e del principio di leale collaborazione.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio la Regione Veneto eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo la reiezione del ricorso perché infondato.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, quanto all’impugnazione del mancato inserimento nell’elenco degli idonei, e per carenza di interesse, quanto all’impugnazione della nomina del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova.<br />	<br />
1.1 La nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie si articola in due procedimenti tra loro autonomi.<br />	<br />
Il primo, connotato da forme di pubblicità proprie delle procedure ad evidenza pubblica, è volto alla formazione di un elenco di soggetti professionalmente idonei e non essendo preordinato alla copertura di specifiche posizioni conserva validità per eventuali successive nomine. Prende avvio dalla pubblicazione di un apposito avviso, volto alla ricezione delle candidature, e si conclude con l’accertamento del possesso dei requisiti normativamente previsti in capo agli aspiranti alla nomina, di cui viene formato un elenco.<br />	<br />
Il secondo è espressione del potere ampiamente discrezionale della Regione di individuare tra i soggetti idonei quello cui conferire l’incarico, mediante un scelta di tipo non concorsuale, priva di valutazioni comparative.<br />	<br />
2. La più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. ord. 18 dicembre 2007 , n. 26631), cui il Collegio aderisce, ha precisato che l’interesse all&#8217;inserimento nell&#8217;elenco, che attesta il possesso dell&#8217;idoneità disegnata dalla legge “ha la consistenza del diritto soggettivo, perché la legge obbliga l&#8217;amministrazione competente ad attuarlo, inserendo nell&#8217;elenco tutti coloro che ne hanno i titoli, restando escluso l&#8217;esercizio dei poteri discrezionali” e che in tali casi “1’amministrazione è chiamata esclusivamente a verificare i presupposti (regolare e tempestiva domanda) e la sussistenza dei requisiti normativamente previsti (diploma di laurea ed esperienza dirigenziale), nello svolgimento di attività vincolata, di carattere meramente ricognitiva, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico (ed, impropriamente, &#8220;discrezionalità tecnica&#8221;), quale è quello concernente la verifica dell&#8217;esperienza dirigenziale” cosicché “il riparto di giurisdizione deve operarsi sulla base della regola generale secondo cui, allorché sono controversi beni della vita non investiti dal potere amministrativo, la tutela è affidata al giudice ordinario quale giudice naturale dei diritti”.<br />	<br />
Ne consegue che la controversia, per la parte in cui ha ad oggetto il mancato inserimento nell’elenco, esula dalla cognizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario (sul punto cfr. Tar Campania Napoli, Sez. V, 2 settembre 2008 , n. 9986; Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 settembre 2008 , n. 1239; id. 22 luglio 2008 , n. 992).<br />	<br />
3. Unitamente al mancato inserimento nell’elenco, la ricorrente impugna la nomina del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova.<br />	<br />
L’appartenenza ad autonome sequenze procedimentali della formazione dell’elenco dei candidati e dell’atto di nomina del Direttore generale cui sono estranee valutazioni comparative, del quale la formazione dell’elenco costituisce un mero antecedente storico &#8211; fattuale, comporta che le vicende afferenti il mancato inserimento di singoli candidati nell’elenco non riverberano alcun effetto caducante o viziante sui successivi atti di nomina.<br />	<br />
L’impugnazione della nomina del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova non per vizi propri ma per illegittimità derivata, è pertanto inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.<br />	<br />
Le peculiarità della controversia e la non completa univocità degli orientamenti giurisprudenziali giustificano l’integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Di Nunzio, Presidente<br />	<br />
Elvio Antonelli, Consigliere<br />	<br />
Stefano Mielli, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-17-3-2010-n-850/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2010 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2008 n.850</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-26-6-2008-n-850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-26-6-2008-n-850/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-26-6-2008-n-850/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2008 n.850</a></p>
<p>A. Catoni – Presidente ed Estensore Verdebosco S.r.l. (avv.ti F. Corti, A. Gigli, F. G. Scoca) Iper Aquila c/ Regione Abruzzo (avv.ti S. Pasquali ed A. Frattale); Comune di Bellante (avv.ti V. Camerini, G. Massi e C. Scarpantoni); Ministero Infrastrutture e Trasporti (Avv. Dist. St.) e nei confronti di Collegio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-26-6-2008-n-850/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2008 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-26-6-2008-n-850/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2008 n.850</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">A. Catoni – Presidente ed Estensore<br /> Verdebosco S.r.l. (avv.ti F. Corti, A. Gigli, F. G. Scoca) Iper Aquila c/ Regione Abruzzo (avv.ti S. Pasquali ed A. Frattale); Comune di Bellante (avv.ti V. Camerini, G. Massi e C. Scarpantoni); Ministero Infrastrutture e Trasporti (Avv. Dist. St.) e nei confronti di Collegio Vigilanza Prusst Abruzzo-Marche; Boldrin S.p.A., Tresor S.p.A. (avv.ti G. Cerceo e F. Foglietti)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interesse di un centro commerciale a censurare provvedimenti urbanistici relativi all&#8217;apertura di un nuovo centro commerciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Localizzazione impianti produttivi – Approvazione di progetti di grandi strutture di vendita – Impugnazione – Legittimazione attiva – Individuazione – Riferimento al concetto di stabile ed agevole vicinitas tra i due esercizi in conflitto – Necessità<br />
2. Edilizia ed urbanistica – Localizzazione impianti produttivi – Approvazione di progetti di grandi strutture di vendita – Impugnazione – Legittimazione attiva – Individuazione – Lesione deducibile – Portata &#8211; Bacino di utenza – Nozione – Riferimento alla medesima programmazione insediativa regionale &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della delibazione dell’interesse di un centro commerciale ad impedire l’apertura di un altro centro, fondato su pretese inosservanze urbanistiche, non si può prescindere da una situazione di stabile e agevole vicinitas tra i due esercizi in conflitto; una diversa conclusione, volta a valorizzare la mera collocazione del nuovo centro commerciale nell’ambito dello stesso bacino di utenza, ancorché a diversi chilometri di distanza dal centro esistente, introdurrebbe una sorta di interesse diffuso e generale ad impedire, per ragioni di mero fatto, l’apertura di strutture concorrenti.</p>
<p>2. Ai fini della delibazione dell’interesse di un centro commerciale ad impedire l’apertura di un altro centro, la lesione dedotta dal ricorrente deve esser fatta valere relativamente a violazioni che attengano esclusivamente ad illegittimità riguardanti le disposizioni relative all’apertura delle strutture di vendita; in tale contesto, il concetto di “bacino d’utenza”, che non può farsi coincidere de plano con un ambito provinciale, postula pur sempre che l’apertura dei due centri in conflitto si inserisca nel quadro della medesima programmazione insediativa regionale, purché in un ambito delimitato, nel quale gli interessi commerciali possano realmente essere diretti a servire la stessa popolazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;interesse di un centro commerciale a censurare provvedimenti urbanistici relativi all&#8217;apertura di un nuovo centro commerciale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo<br />
Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 614 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>VERDEBOSCO S.R.L.</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Fausto Corti, Alessandro Gigli, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Fausto Avv. Corti in L&#8217;Aquila, via Garibaldi N. 79 (N.I.);<br />
<b>IPER AQUILA</b>;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE ABRUZZO</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Sandro Pasquali, Alessia Frattale, con domicilio eletto presso Regione-Abruzzo Ufficio Legale in L&#8217;Aquila, via Leonardo Da Vinci N.6 (N.I.);</p>
<p> <b>COMUNE DI BELLANTE</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo &#8211; Camerini, Giuseppe Massi, Carlo Scarpantoni, con domicilio eletto presso Avv. Vincenzo Camerini in L&#8217;Aquila, via Garibaldi N. 62;</p>
<p> <b>MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in L&#8217;Aquila, Portici S. Bernardino;</p>
<p>nei confronti di</p>
<p><b>COLLEGIO VIGILANZA PRUSST ABRUZZO-MARCHE</b>;</p>
<p><b>Boldrin S.p.A.</b>,<br />
<b>Tresor S.p.A.</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Giulio Cerceo, con domicilio eletto presso Fabrizio Avv. Foglietti in L&#8217;Aquila, p.zza S. Giusta, N. 4 (N.I.);<br />
per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Bellante;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Infrastrutture e Trasporti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Boldrin S.p.A.;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Tresor S.p.A.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28/05/2008 il dott. Antonio Catoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società Verdebosco e la società IPER alla prima collegata, titolari, dell’autorizzazione all’esercizio, a loro dire dell’unico centro commerciale in Provincia di Teramo, denominato Forum Gran sasso, impugnano un decreto della regione Abruzzo che ha approvato un piano integrato di intervento previsto nell’ambito di un P.R.U.S.S.T. denominato Sviluppo integrato della fascia costiera Abruzzo Marche. <br />
Deducono nei confronti del piano una serie di motivi di carattere urbanistico ed in particolare:<br />
Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 34 del D. Lgs. 267/00 della L.R. Abruzzo n. 18/83 – Violazione e falsa applicazione delle L. R. 11 del 1999: Violazione della legge 241/90. violazione dei principi in materia di pubbliche gare. Eccesso di potere sotto vari profili.<br />
Si sono costituite per replicare alle censure di cui al ricorso il comune di Bellante e la società controinteressata Boldrin nonché l’Avvocatura dello Stato per il ministero delle infrastrutture la quale ha chiesto peraltro la sua estromissione in quanto il Ministero non è che indirettamente interessato al procedimento del quale si chiede l’annullamento.<br />
Le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili.<br />
Le due società ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti ed hanno replicato alle eccezioni di inammissibilità. <br />
Tutte le parti hanno quindi depositato memorie integrative e le ricorrenti hanno avanzato istanza di provvedimento cautelare la cui discussione è stata poi riunita a quella del merito, fissato con urgenza, ai sensi di legge, stante la necessità rilevata da tutte le parti di una decisione immediata, riconosciuta meritevole dal collegio, il quale ha disposto pertanto la discussione all’udienza del 28.05.2008 nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Osserva preliminarmente il collegio come la rilevata inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sia fondata.<br />
Le due società ricorrenti per loro stessa ammissione (vedi pag. 10 del ricorso introduttivo) fondano il loro interesse sul fatto che il loro centro commerciale, per il quale hanno ottenuto l’autorizzazione, insiste, a loro dire, nel medesimo bacino di utenza di quello delle controinteressate per cui correrebbero il rischio di perdere parte consistente della clientela sulla quale avevano fatto affidamento al momento di effettuare il proprio investimento.<br />
Va già in primo luogo premesso al riguardo che la legittimazione dei ricorrenti va negata qualora si basi esclusivamente sulla qualità di gestione del commercio poiché il timore di veder diminuiti i livelli di vendita non è ragione sufficiente a radicare un interesse ad impedire l’apertura di un nuovo esercizio. (Cfr. TAR Lombardia Milano sez. IV 28.2. 2005 n. 464.<br />
Ma vi è di più.<br />
Di regola è stata sempre esclusa la legittimazione a censurare sotto il profilo urbanistico, un procedimento che sfoci in una concessione, quando non vi sia uno stabile collegamento tra colui che si dichiara leso e le strutture che devono esser realizzate, allorché le censure avanzate si basino tutte su di un pretesa violazione di principi squisitamente urbanistici.<br />
A siffatte argomentazioni le ricorrenti replicano che l’impugnativa del provvedimento dello sportello unico dovrebbe aver superato l’eccezione che è stata avanzata su di una impugnativa che si basa su questioni di mero carattere urbanistico e che l’attività urbanistica, comunque, costituisce il necessario presupposto per l’apertura di un centro commerciale che deve sempre rispondere alle previsioni dei piani di regolarizzazione del territorio.<br />
Ciò oltretutto troverebbe conferma nella recente sentenza del Consiglio di Stato del 12 settembre 2007 n. 4821 nella quale il Consesso di Giustizia amministrativa avrebbe rilevato che il concetto di “vicinitas” per le grandi strutture commerciali non può identificarsi in uno stabile e contiguo collegamento, ma nella valutazione del bacino di utenza cui attingono le strutture interessate che può talvolta giungere anche a diversi chilometri.<br />
Il collegio ha ragione di dubitare della correttezza di siffatto indirizzo nonostante l’autorevole fonte da cui proviene o quanto meno della interpretazione che ne forniscono le ricorrenti e che si pone in contrasto peraltro con una giurisprudenza piuttosto consolidata.<br />
In effetti, ammettendosi che si possa radicare l’interesse di un centro commerciale ad impedire l’apertura di un altro centro, fondandosi su pretese inosservanze urbanistiche del procedimento finalizzato all’apertura di un altro centro posto a diversi chilometri di distanza, anche se nell’ambito dello stesso bacino di utenza, si introdurrebbe una sorta di interesse diffuso e generale ad impedire, per mere ragioni di fatto di carattere commerciale che nulla hanno a che vedere con il commercio l’ apertura di strutture concorrenti, ove non violino beninteso le disposizioni regolamentari riguardanti tali strutture di vendita che siano sicuramente comuni ai due centri.<br />
D’altra parte altre considerazioni vanno avanzate in proposito.<br />
Ammettere una valutazione del genere si pone altresì in contrasto con tutte le direttive europee in tema di libera concorrenza perché sarebbe estremamente facile rilevare carenze di tipo urbanistico in un procedimento che interessi un altro centro commerciale, laddove l’interesse di mantenere un regime di monopolio e di impedire di fatto la concorrenza sarebbe il reale intento della parte.<br />
Peraltro, come nota la difesa del comune è la stessa sentenza citata dalle ricorrenti che individua esattamente quando è ammissibile la legittimazione all’impugnativa, avendo rilevato il Consiglio di Stato che l’attività concorrente deve svolgersi non solo nell’ambito dello stesso bacino di utenza ma si deve avvalere della medesima programmazione insediativa regionale e del medesimo ambito provinciale di azione.<br />
Nella specie si è sicuramente nello stesso ambito provinciale ma anche questo è dubbio che sia un elemento sul quale possa fondarsi l’interesse, perché non si può far coincidere l’ambito di utenza con l’ambito provinciale, a meno di sovvertire tutti i parametri che presiedono all’individuazione dell’interesse perché nell’ambito provinciale governato dalla medesima programmazione insediativa di centri commerciali, questi possono addirittura anche trovarsi a 100 km di distanza come può certamente avvenire nella regione Abruzzo.<br />
Quello che rileva invece è la medesima programmazione ma in un ambito delimitato, nel quale gli interessi commerciali possano realmente esser diretti a servire la stessa popolazione.<br />
Non solo ma la lesione deve esser fatta valere relativamente a violazioni che attengano esclusivamente a illegittimità riguardanti le disposizioni relative all’apertura di queste strutture come può argomentarsi a contrario dalla rammentata sentenza del Consiglio di Stato.<br />
Ora è da valutare rettamente cosa debba intendersi per medesimo bacino di utenza.<br />
E’ vero che talora anche se due centri commerciali distanti diversi chilometri di distanza, sicuramente possono considerarsi fornitori della medesima clientela, quando siano posti, ad esempio, a nord e a sud di una città di medie dimensioni il cui centro sia baricentrico rispetto ad essi perché la clientela può indifferentemente servirsi dell’uno o dell’altro.<br />
Ma certamente una consimile situazione non esiste nel caso di specie perché difficilmente si potrebbe credere che la popolazione della città, di fronte all’esistenza di un centro di notevoli dimensioni in Teramo, intenda servirsi di quello da realizzare in Bellante che dista 18 km dalla città stessa, con percorsi in parte su strade disagiate, mentre, si ripete, è evidente che l’interesse delle ricorrenti è quello di impedire sempre e comunque l’apertura di altri centri in Provincia di Teramo con l’unico scopo di mantenere una situazione di monopolio nel settore ed attirare presso di loro la popolazione che non abbiano servizi del genere.<br />
Questo, indubbiamente ad avviso del collegio costituisce un interesse di mero fatto non suffragato da una situazione di stabile e agevole vicinitas che possa invece radicare un interesse al ricorso.<br />
Secondo le ricorrenti, poi, la recente posizione del Consiglio di Stato esclude anche che possa tenersi conto della sentenza del TAR l’AQUILA n. 607/04 nella quale il Tribunale aveva rilevato la carenza d’interesse nel ricorso contro l’apertura di una sala cinematografica, escludendo che vi fosse il medesimo bacino di utenza tra due sale distanti tra loro circa 15 km., perchè altra cosa è il bacino di utenza di un centro commerciale che ha una superficie di 25.000 mq ed attrae una clientela che si sposta da località poste fino ad oltre 30 minuti di distanza.<br />
Ad avviso del collegio è invece vero proprio il contrario perché, mentre per uno spettacolo cinematografico è il tipo e la qualità dello spettacolo che può dettare un interesse mirato alla visione di una determinata pellicola, per cui è quella che determina, talvolta, la scelta della sala, nel caso dei centri commerciali è difficile ipotizzare che, avendo a disposizione due centri nell’ambito sì del bacino, ma distanti, come nel caso di specie diversi chilometri, la popolazione sia interessata ad effettuare compere in un centro piuttosto che in un altro con percorsi poi disagiati come quello in esame; vero è invece che la pretesa dedotta è diretta solo soddisfare l’interesse monopolistico dei ricorrenti, con penalizzazione per la stessa popolazione la quale è costretta a sobbarcarsi spostamenti anche disagevoli, con evidente violazione delle norme che presiedono ad una corretta concorrenza.<br />
Ma osserva ancora il collegio che poi, nella specie, viene a mancare l’altro requisito che la sentenza del Consiglio di Stato, invocata dalle ricorrenti, richiede per radicare l’interesse e cioè che l’apertura dei due centri abbia riguardo alla medesima programmazione insediativa regionale.<br />
Infatti, l’iniziativa combattuta delle ricorrenti non ha nulla a che vedere con la regolamentazione di cui si è avvalsa la Verdebosco, muovendosi invece nell’ambito dell’attuazione di un programma integrato di intervento di sviluppo della fascia costiera Abruzzo Marche, delle vallate confinanti e valorizzazione dei parchi (Parco Gran Sasso e Monti della Laga) rispetto al quale nessun interesse alla sua eventuale illegittimità può evidentemente riconoscersi alle due ricorrenti.<br />
In conclusione il ricorso è certamente inammissibile per carenza d’interesse, ma le spese del gravame possono essere compensate tra le parti costituite per la rilevata parziale difforme posizione della giurisprudenza in tema d’interesse, la quale ha potuto indurre le ricorrenti a censurare l’apertura dell’altro centro commerciale previsto nel comune di Bellante.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo dichiara inammissibile per carenza di legittimazione attiva e d’interesse alla sua proposizione il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 28/05/2008 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Antonio Catoni, Presidente, Estensore<br />
Paolo Passoni, Consigliere<br />
Maria Abbruzzese, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/06/2008<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-26-6-2008-n-850/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2008 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/12/2007 n.850</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-12-2007-n-850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-12-2007-n-850/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/12/2007 n.850</a></p>
<p>Non va sospesa la demolizione di un’opera abusiva (tettoia) realizzata su suolo pubblico considerata la documentazione prodotta dal Comune dalla quale deriva che la demolizione si riferisce alla sola porzione di fabbricato realizzata abusivamente e non all’intera costruzione. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; Ordinanza sospensiva del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-12-2007-n-850/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/12/2007 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-12-2007-n-850/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/12/2007 n.850</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la demolizione di un’opera abusiva (tettoia) realizzata su suolo pubblico considerata la documentazione prodotta dal Comune dalla quale deriva che la demolizione si riferisce alla sola porzione di fabbricato realizzata abusivamente e non all’intera costruzione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11963/g">Ordinanza sospensiva del 26 febbraio 2008 n. 1024</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA CALABRIA<br />CATANZARO </b></p>
<p align=center><b>2 SEZIONE  T.A.R.  CALABRIA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 850/2007<br />Registro Generale: 711/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GUIDO ROMANO Presidente<br />PIERINA BIANCOFIORE Cons.<br />ROBERTA CICCHESE Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 06 Dicembre 2007<br />
Visto il ricorso 711/2007  proposto da:<br />
<b>FILICE SRL </b>rappresentato e difeso da:DE SANTIS STANISLAO &#8211; ALOE ALBERTOcon domicilio eletto in CATANZAROCONTRADA COVAGLIOTI,28pressoLOBELLO ANTONELLA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI COSENZA </b><br />
rappresentato e difeso da:ROSSELLI AGOSTINO &#8211; DATTIS UGOcon domicilio eletto in COSENZAC/O UFFICIO LEGALE DEL COMUNEpresso DATTIS UGO<br />
e nei confronti di<br /><b>DIRIGENTE SERVIZIO EDILIZIA URBANA COMUNE DI COSENZA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />dell’ordinanza n. 100/07 del Dirigente del Servizio edilizia urbana – Settore Pianificazione e Gestione del Territorio – Sviluppo locale, con la quale è stata ordinata la conferma della sopra citata ordinanza di sospensione lavori in attesa di un provvedimento definitivo, nonché della successiva ordinanza n. 101 con la quale è stato ordinato di rimettere in pristino lo stato dei luoghi, previa demolizione della porzione dell’opera abusivamente realizzata sul  suolo pubblico;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI COSENZA<br />
Udito il relatore Ref. ROBERTA CICCHESE  e uditi altresì gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, non sussistono le ragioni, previste dall&#8217;art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l&#8217;accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato;<br />
considerato, infatti, che ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, il ricorso non si presenta assistito da sufficiente fumus, alla luce della documentazione prodotta dal Comune resistente;<br />
rilevato, in ogni caso, sotto il profilo del lamentato pregiudizio derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, che l’ordinanza si riferisce alla sola porzione di fabbricato realizzata abusivamente e non all’intera costruzione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
respinge  l&#8217;istanza di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
Spese al definitivo (Ric. n. 711/2007).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Catanzaro, lì  6 dicembre 2007.</p>
<p>IL GIUDICE EST.<br />
F. to R.Cicchese</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />   F. to G.Romano<br />
Il Segretario<br />
F.to B.Ionadi</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
IL 6.12.2007</p>
<p>IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA<br />
F.to B.Ionadi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-6-12-2007-n-850/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/12/2007 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.850</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-850/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-850/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-850/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.850</a></p>
<p>Va sospeso, al fine del riesame alla luce di specifici motivi di ricorso, il provvedimento di diniego sull’istanza di assunzione diretta nei ruoli del Corpo Naz.VV.FF. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE PER LA CAMPANIASALERNO PRIMA SEZIONE Registro Ordinanze: 850/2006Registro Generale: 1197/2006 nelle persone dei Signori: FERDINANDO MINICHINI Presidente MICHELANGELO MARIA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-850/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-850/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.850</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, al fine del riesame alla luce di specifici motivi di ricorso, il provvedimento di diniego sull’istanza di assunzione diretta nei ruoli del Corpo Naz.VV.FF. (G.S.)</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO<br />REGIONALE PER LA CAMPANIA<br />SALERNO </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 850/2006<br />Registro Generale:  1197/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
FERDINANDO MINICHINI Presidente<br /> MICHELANGELO MARIA LIGUORI Primo Ref.<br />GIOVANNI SABBATO Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 27 Luglio 2006<br />
Visto il ricorso 1197/2006  proposto da:<br />
<b>AMATI ANTONIETTA </b><br />
rappresentato e difeso da:SAVORELLI AVV. CRISTINAcon domicilio eletto in SALERNOVIA L.PETRONE N.77pressoSAVORELLI AVV. CRISTINA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO-.DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO</b>rappresentato e difeso da:AVVOCATURA STATOcon domicilio eletto in SALERNOCORSO VITTORIO EMANUELE N.58presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della nota del Direttore Centrale Risorse Umane Area II Ministero Interni Dip.VV.FF.prot.n.3309/06,recante diniego sull’istanza di assunzione diretta nei ruoli del Corpo Naz.VV.FF.;<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO-.DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO<br />
Udito il relatore Ref. GIOVANNI SABBATO  e uditi altresì per le parti gli avv.ti presenti come da verbale;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642 e la legge 21.7.2000,n.205.</p>
<p>Considerato che al danno prospettato dalla parte è possibile ovviare, ordinando all’Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce del secondo e terzo dei motivi di gravame sollevati in ricorso;</p>
<p>Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art.21 della legge 6.12.1971,n.1034.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione nei termini e nei limiti di cui in  motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>SALERNO, li 27 Luglio 2006<br />
IL PRESIDENTE<br />
L’ESTENSORE<br />
IL SEGRETARIO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-salerno-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-7-2006-n-850/">T.A.R. Campania &#8211; Salerno &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/7/2006 n.850</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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