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	<title>85 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>85 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.85</a></p>
<p>Presidente Lattanzi, Redattore de Pretis Sulla disciplina della regione Puglia in materia di agevolazioni fiscali per scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.85</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Lattanzi, Redattore de Pretis</span></p>
<hr />
<p>Sulla disciplina della regione Puglia in materia di agevolazioni fiscali per scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>Ambiente e territorio – Smaltimento rifiuti – Art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 – Impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio – Raccolta differenziata – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Q.l.c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce – Asserita violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, e 119 – Inammissibilità;</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>Ambiente e territorio – Smaltimento – rifiuti Art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 – Impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio – Raccolta differenziata – Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – Q.l.c. sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce – Asserita violazione degli artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, e 119 – Illegittimità costituzionale;</strong></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>E’ inammissibile l’intervento dei Comuni di Alezio, Castrì, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano;</em><br />
&nbsp;<br />
<em>E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede che «[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi».</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
&nbsp;<br />
composta&nbsp;dai signori:<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giorgio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LATTANZI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbsp<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Aldo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CAROSI&nbsp;&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marta&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CARTABIA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mario Rosario&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MORELLI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giancarlo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CORAGGIO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giuliano&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AMATO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Silvana&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SCIARRA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daria&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;de PRETIS&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nicolò&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ZANON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Franco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MODUGNO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Augusto Antonio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BARBERA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nbs<br />
&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giulio&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROSPERETTI&nbsp;&nbsp;&nbsp;&#038;nb<br />
&nbsp;ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div>nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della&nbsp;legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, nel procedimento vertente tra il Comune di Guagnano e altri e la Regione Puglia e altra, con&nbsp;ordinanza del 10 luglio 2015, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2016.<br />
<em>Visti</em>&nbsp;gli atti di costituzione del Comune di Guagnano e altri e della Regione Puglia, nonché l’atto di intervento del Comune di Alezio e altri;<br />
<em>udito</em>&nbsp;nell’udienza pubblica del 22 marzo 2017 il Giudice relatore Daria de&nbsp;Pretis;<br />
<em>uditi</em>&nbsp;gli avvocati Pietro Quinto per il Comune di Guagnano e altri e Maria Liberti per la Regione Puglia.<br />
<em>Ritenuto in fatto</em><br />
1.–&nbsp;Con ordinanza del 10 luglio 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), in riferimento agli&nbsp;artt. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, e&nbsp;119 della Costituzione.<br />
La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso dal Comune di Guagnano e altri quarantasette Comuni contro la Regione Puglia e la Provincia di Lecce, per l’annullamento della determinazione n. 276 del 27 dicembre 2013, con la quale il dirigente del servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia ha fissato in euro 25,82 a tonnellata (quindi nella misura massima) l’aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2014 nella Provincia di Lecce.<br />
Nel giudizio, trasferito in sede giurisdizionale per l’opposizione della Provincia di Lecce all’originario ricorso straordinario presentato al Presidente della Repubblica, sono intervenuti ad&nbsp;adiuvandum&nbsp;altri tre Comuni leccesi (Lequile, Trepuzzi e Spongano).<br />
Il giudice a quo illustra la materia del contendere nei seguenti termini.<br />
Secondo i ricorrenti nel processo principale, la deliberazione impugnata sarebbe illegittima, perché impone il pagamento del tributo speciale in misura piena, mentre l’art. 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), stabilisce che «per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio» l’ammontare del tributo è determinato nella misura del 20 per cento di quello dovuto per i rifiuti in via ordinaria.<br />
Sempre secondo i ricorrenti, non potrebbe valere in senso contrario il disposto dell’art. 7, comma 8, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, a tenore del quale «Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi». Tale disposizione dovrebbe essere interpretata, infatti, in conformità dei principi contenuti nella richiamata disciplina statale, nel senso che sull’aliquota massima andrebbe calcolata la riduzione al 20 per cento. Ove così non fosse, dal contrasto con la norma statale deriverebbe la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s),&nbsp;Cost.,&nbsp;in quanto la legislazione sui rifiuti appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, rientrando nella materia della tutela dell’ambiente. E anche se si dovesse ritenere che si ricade nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», si tratterebbe pur sempre di legislazione regionale concorrente, restando riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, fissati in concreto dal citato art. 3, comma 40.<br />
La Regione Puglia, richiamando un parere tecnico, nel giudizio a quo sostiene invece che l’agevolazione tributaria prevista dalla legge statale non si potrebbe applicare a rifiuti che, come quelli conferiti dai Comuni ricorrenti, provengono da raccolta indifferenziata, perché il loro trattamento produrrebbe una quantità considerevole di residui non riutilizzabili, differentemente da quanto accade nel caso dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.<br />
Nella fase cautelare del giudizio a quo, l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è stata dapprima respinta dal TAR e successivamente accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello. In seguito a ciò, la Regione Puglia ha adottato ulteriori determinazioni dirigenziali a loro volta impugnate dagli stessi Comuni. Con esse ha confermato per buona parte dei Comuni l’aliquota massima del tributo, ha applicato agli altri le sole «premialità» previste dalla legislazione regionale in funzione delle percentuali di raccolta differenziata raggiunte, anche sulla base delle modifiche legislative introdotte dall’art. 51 della legge della Regione Puglia 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia) e dall’art. 29 della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2013, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia), e ha infine negato a tutti la riduzione prevista all’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995. Per questo, nonostante le richiamate modifiche, l’interesse dei ricorrenti alla decisione permarrebbe.<br />
1.1.–&nbsp;Ad avviso del giudice a quo, il contrasto fra la norma statale e la norma regionale non sarebbe superabile a mezzo dell’interpretazione della seconda offerta dai ricorrenti – secondo cui il riferimento all’aliquota massima del tributo dovrebbe essere inteso come un rinvio all’importo su cui calcolare il 20 per cento – in assenza di elementi letterali o semantici in tal senso.<br />
Sulla rilevanza della questione, lo stesso giudice reputa, in base all’istruttoria compiuta nel processo principale (sono richiamate una dichiarazione resa dal direttore dell’Ambito territoriale ottimale della Provincia di Lecce, una relazione del dirigente del servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia e una “perizia di parte” depositata in giudizio dalla stessa Regione) che gli impianti di trattamento dei rifiuti conferiti dai Comuni ricorrenti «raggiungono un risultato analogo a quello degli “impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio” di cui all’art. 3, comma 40, della legge n. 546 del 1995, anche se in essi non è svolta l’attività di compostaggio, cioè formazione del “compost” con la frazione umida», sicché «il tributo relativo al conferimento in discarica della frazione residua [dovrebbe] essere quantificato nella misura del 20%», in applicazione del citato comma 40.<br />
All’applicazione del tributo in tale misura ridotta osterebbe tuttavia l’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011. Questa disposizione contrasterebbe con la citata norma statale, in quanto, pur avendo lo stesso ambito applicativo (gli scarti e i sovvalli degli impianti del medesimo tipo), determinerebbe in modo difforme l’ammontare del tributo, stabilendolo nella misura massima anziché in quella ridotta al 20 per cento.<br />
1.2.–&nbsp;Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, la norma regionale violerebbe in primo luogo gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost., invadendo competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie».<br />
Il giudice a quo richiama il principio, costantemente espresso da questa Corte, secondo il quale le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio dell’autonomia tributaria di cui al citato art. 119 Cost., sono assoggettate al duplice limite dell’obbligo di esercitare il loro potere di imposizione in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento derivanti dalla legislazione statale e del divieto di istituire o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all’emanazione della legislazione statale di coordinamento (è citata la sentenza n. 102 del 2008). Risulterebbe evidente, pertanto, l’antinomia tra le due disposizioni – statale e regionale – in quanto il «contributo» regionale così istituito, oltre ad avere presupposti «non diversi» da quelli del tributo speciale istituito e disciplinato dall’art. 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549 del 1995, comporterebbe l’applicazione alla medesima situazione dell’aliquota massima, essendo previsto che «solo i sovvalli provenienti da raccolta differenziata possano ottenere la&nbsp;premialità».<br />
Né si potrebbe sostenere che le due discipline si differenzino perché soltanto quella statale stabilisce la riduzione del tributo quando si verifichino cumulativamente le tre condizioni della selezione automatica, del riciclaggio e del compostaggio dei rifiuti, dal momento che la disciplina regionale prevede l’applicazione del tributo nella misura massima al ricorrere delle medesime condizioni.<br />
Inoltre, l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 richiederebbe, quale unico presupposto per l’applicazione del tributo in misura ridotta, il deposito in discarica di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, senza distinguere a seconda delle modalità di raccolta, indifferenziata o differenziata, dei rifiuti sottoposti a tali processi. La finalità della disciplina statale sul tributo speciale consisterebbe infatti nell’incentivare la minore produzione di rifiuti e il recupero da essi di materia prima e di energia, colpendo la fase finale del ciclo, vale a dire il deposito in discarica, e favorendo in questa fase le operazioni connesse al recupero, indipendentemente dal regime differenziato o meno della raccolta, che la norma statale non menziona.<br />
1.3.–&nbsp;La norma regionale violerebbe anche gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., per il suo contrasto con un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», quale dovrebbe essere qualificato il disposto dell’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995.<br />
Il giudice a quo sottolinea che le disposizioni dell’art. 3 della legge n. 549 del 1995, istitutive del tributo speciale per il deposito in discarica, costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 119&nbsp;Cost.,&nbsp;e invoca anche a tale riguardo il già richiamato orientamento di questa Corte sui limiti ai quali sono assoggettate le regioni a statuto ordinario nell’esercizio della loro autonomia tributaria (è nuovamente citata la sentenza n. 102 del 2008).<br />
A suo avviso, inoltre, dall’indubbia natura tributaria del «contributo» regionale in esame e dalla riconducibilità della disciplina sul tributo speciale per il deposito in discarica alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e),&nbsp;Cost.,&nbsp;conseguirebbe che la potestà legislativa delle regioni può essere esercitata in materia solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Il «contributo» regionale in esame, avente indubbia natura tributaria, sarebbe infatti un tributo statale e non un tributo proprio della regione, nei sensi dell’art. 119 Cost. Non rileverebbero in particolare in senso contrario, né l’attribuzione del gettito alle regioni e alle province, né le determinazioni attribuite alla legge regionale dalla norma statale (sono citate, tra le altre, le&nbsp;sentenze n. 397&nbsp;e&nbsp;n. 335 del 2005, nonché la&nbsp;sentenza n. 34 del 2005, in tema di decorrenza temporale dell’ammontare del tributo speciale determinato da una legge regionale).<br />
1.4.–&nbsp;Infine, sarebbe violato anche l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la norma regionale censurata inciderebbe in una materia, quale il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, rientrante nella «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema», riservata alla competenza esclusiva dello Stato.<br />
Il giudice a quo richiama la costante giurisprudenza costituzionale sull’inerenza della disciplina dei rifiuti alla materia della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anche quando interferisca con altri ambiti materiali. Il carattere pervasivo della materia fa sì che sia riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, mentre resta alle regioni la competenza per la cura di interessi funzionalmente collegati a quelli propriamente ambientali (è citata, tra le altre, la&nbsp;sentenza n. 58 del 2015, resa in tema di tributo istituito da una regione sul presupposto di un’attività rientrante nel ciclo di gestione dei rifiuti).<br />
2.–&nbsp;Con atto depositato il 1° aprile 2016, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, parte del processo principale, la quale ha concluso per l’inammissibilità e comunque per la manifesta infondatezza della questione.<br />
Secondo la Regione, il rimettente avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, in quanto i rifiuti ai quali tale norma riferisce l’agevolazione fiscale sarebbero solo quelli che subiscono «processi di selezione automatica, recupero o riciclaggio tali da render[li] non ulteriormente valorizzabili e quindi inevitabilmente destinati al deposito in discarica; ciò in linea con la ratio sottesa alla istituzione della ecotassa, consistente nel “favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima ed energia”». Questa condizione non sarebbe riscontrabile nei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata, in quanto essi, dopo un processo di&nbsp;biostabilizzazione, subiscono la vagliatura e la conseguente separazione in una frazione secca combustibile (FSC), avviata alla produzione di carburante derivato da rifiuti (CDR), e una frazione umida&nbsp;biostabilizzata, che viene depositata in discarica (RBD: rifiuto&nbsp;biostabilizzato&nbsp;da discarica).<br />
Non sarebbe corretto, pertanto, assimilare i trattamenti del rifiuto indifferenziato a quelli del rifiuto differenziato «operati a valle di una separazione della frazione secca da quella umida attuata già in fase di raccolta». Solo la raccolta differenziata, invero, permetterebbe di conferire agli impianti di trattamento frazioni merceologiche con caratteristiche omogenee tali da consentirne l’immissione nel mercato a fini di recupero o riciclaggio e di destinare allo smaltimento in discarica le frazioni non ulteriormente valorizzabili, vale a dire gli scarti e i sovvalli soggetti al tributo in misura ridotta.<br />
Ne conseguirebbe l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, per irrilevanza, e comunque la sua non fondatezza nel merito, per mancanza dell’asserito contrasto con la norma statale.<br />
La disposizione regionale, infatti, non sarebbe applicabile ai sovvalli degli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, giacché essi «non vengono conferiti in discarica (e quindi non sono assoggettati all’ecotassa), ma sono destinati alla termovalorizzazione con produzione di energia»; di contro, la disposizione si applicherebbe «a scarti e sovvalli prodotti da impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dedicati a rifiuti urbani differenziati». Da qui l’ulteriore conclusione che il legislatore regionale avrebbe esercitato la propria potestà normativa nella determinazione dell’importo del tributo, riconosciuta dall’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, senza creare antinomie con la norma statale.<br />
3.– Con atto depositato il 5 aprile 2016, si sono costituiti nel giudizio costituzionale i Comuni ricorrenti e intervenuti nel processo principale, insieme ad altri Comuni della provincia di Lecce (Alezio,&nbsp;Castrì, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano), che hanno concluso per l’accoglimento della questione, aderendo alle ragioni esposte dal rimettente.<br />
4.–&nbsp;In una memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Puglia ha illustrato gli argomenti già dedotti a sostegno delle conclusioni di inammissibilità e, in ogni caso, di non fondatezza della questione.<br />
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Regione ribadisce che la questione sarebbe manifestamente inammissibile per difetto assoluto di rilevanza, in quanto il processo principale potrebbe essere definito senza la necessità di sollevare l’incidente di costituzionalità. Nell’attuale contesto storico e normativo, nel quale vige l’obbligo di raccolta differenziata e il divieto di deposito in discarica di rifiuti non sottoposti a trattamento, il beneficio fiscale previsto dall’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 potrebbe essere applicato se siano stati raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla legge e solo agli scarti e sovvalli derivanti dal trattamento di rifiuti differenziati, che sarebbero ben diversi da quelli prodotti dagli impianti presso i quali i Comuni ricorrenti nel giudizio a quo conferiscono i propri rifiuti, derivanti dalla raccolta indifferenziata. Ne conseguirebbe la mancanza del nesso di pregiudizialità della questione.<br />
Nel merito, la Regione osserva che la norma censurata non violerebbe la competenza statale in materia tributaria o ambientale, in quanto costituirebbe legittima espressione del potere di determinare l’ammontare dell’imposta, attribuito alle regioni dall’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, nel pieno rispetto dei limiti e delle finalità della disciplina statale, diretta a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia. In linea con la norma statale, il legislatore regionale avrebbe inteso escludere dal beneficio fiscale gli scarti e i sovvalli non provenienti da raccolta differenziata, limitandolo solo a quelli da raccolta differenziata. In ogni caso, qualora la norma statale si applicasse anche agli scarti e sovvalli non derivanti da raccolta differenziata, prescindendo dal raggiungimento delle percentuali di raccolta previste dalla legge, il legislatore regionale avrebbe correttamente fissato più elevati livelli di tutela ambientale e della salute.<br />
5.–&nbsp;Anche i Comuni che si sono costituiti nel giudizio costituzionale hanno depositato una memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.<br />
A loro avviso, l’eccezione di difetto di rilevanza sollevata dalla Regione Puglia si tradurrebbe in un inammissibile tentativo di contestare davanti alla Corte gli accertamenti compiuti dal giudice a quo, all’esito di una complessa attività istruttoria, sulla qualificazione dei rifiuti in questione come «scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio». Il carattere esterno del controllo che questa Corte può esercitare sul giudizio di rilevanza compiuto dal giudice rimettente non consentirebbe di riesaminare tali accertamenti.<br />
La tesi della Regione – per cui l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 si applica solo nel caso di raccolta differenziata – contrasterebbe sia con il dato letterale della norma, sia con la sua ratio, che consisterebbe nel favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima ed energia, aumentando la quota recuperata e diminuendo quella smaltita in discarica. Il legislatore avrebbe perseguito tali scopi indipendentemente dalla natura differenziata o indifferenziata dei rifiuti, considerato anche che all’epoca di introduzione della legge n. 549 del 1995 non era stato ancora disposto l’obbligo di raccolta differenziata.<br />
L’ulteriore tesi regionale, secondo la quale l’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011 si applica solo agli scarti e sovvalli da raccolta differenziata, condurrebbe a conseguenze irrazionali, giacché seguendo questa prospettiva, che presuppone l’inapplicabilità anche della norma statale a scarti e sovvalli derivanti dai rifiuti indifferenziati, nessuna disposizione disciplinerebbe tale ultima fattispecie.<br />
Anche la tesi che solo il rifiuto differenziato potrebbe subire un processo di selezione automatica dal quale residuino scarti e sovvalli si risolverebbe in un inammissibile tentativo della Regione di infirmare l’accertamento tecnico compiuto sul punto dal giudice a quo e sarebbe in ogni caso apodittica, contraddittoria ed errata in fatto.<br />
L’infondatezza delle tesi della Regione sarebbe poi confermata dalla successiva legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), che, pur non essendo applicabile nel processo principale&nbsp;rationetemporis, ha introdotto misure incentivanti della raccolta differenziata, conservando tuttavia la&nbsp;premialità&nbsp;dell’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 e la sua portata di principio fondamentale ai sensi dell’art. 119 Cost.<br />
Infine, i Comuni negano che la norma censurata costituisca espressione del potere della Regione di determinare l’ammontare del tributo speciale ai sensi dell’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, in quanto la previsione del comma 40 sull’aliquota ridotta non potrebbe essere derogata nell’esercizio di tale potere. Svolgono inoltre argomenti adesivi a tutti i rilievi di incostituzionalità sollevati dal rimettente.<br />
<em>Considerato in diritto</em><br />
1.–&nbsp;Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e) ed s), e terzo comma, e 119 della Costituzione.<br />
La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso da quarantotto Comuni leccesi contro la Regione Puglia e la Provincia di Lecce, con l’intervento ad&nbsp;adiuvandum&nbsp;di altri tre Comuni della stessa provincia, per l’annullamento della determinazione con la quale il dirigente del servizio ciclo dei rifiuti e bonifica della Regione Puglia ha fissato nella misura massima (25,82 euro a tonnellata) l’aliquota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2014 nella Provincia di Lecce.<br />
Secondo i ricorrenti nel processo principale, la deliberazione impugnata sarebbe illegittima, perché impone il pagamento del tributo speciale in misura piena, mentre l’art. 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), stabilisce che «per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio» l’ammontare del tributo è determinato nella misura del 20 per cento di quello dovuto per i rifiuti in via ordinaria.<br />
Sempre secondo i ricorrenti, non potrebbe valere in senso contrario il disposto dell’art. 7, comma 8, secondo periodo, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, a tenore del quale «Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi». Tale disposizione dovrebbe essere interpretata, infatti, in conformità ai principi contenuti nella richiamata disciplina statale, nel senso che sull’aliquota massima andrebbe calcolata la riduzione al 20 per cento. Se così non fosse, dal contrasto con la norma statale deriverebbe la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s),&nbsp;Cost.,&nbsp;in quanto la legislazione sui rifiuti appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, rientrando nella materia della tutela dell’ambiente. E anche se si dovesse ritenere che si ricade nella materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», si tratterebbe pur sempre di legislazione regionale concorrente, restando riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, fissati in concreto dal citato art. 3, comma 40.<br />
La Regione Puglia, richiamando un parere tecnico, nel giudizio a quo sostiene invece che l’agevolazione tributaria prevista dalla legge statale non si potrebbe applicare a rifiuti che, come quelli conferiti dai Comuni ricorrenti, provengono da raccolta indifferenziata, perché il loro trattamento produrrebbe una quantità considerevole di residui non riutilizzabili, a differenza di quanto avviene nel caso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.<br />
1.1.–&nbsp;Ad avviso del giudice a quo, il contrasto fra la norma statale e quella regionale non sarebbe superabile a mezzo dell’interpretazione della seconda offerta dai ricorrenti – per cui il riferimento all’aliquota massima del tributo dovrebbe essere inteso come un rinvio all’importo su cui calcolare il 20 per cento – in assenza di elementi letterali o semantici che la suffraghino.<br />
Lo stesso giudice osserva che, in base ai risultati dell’istruttoria compiuta nel processo principale, i residui degli impianti di trattamento dei rifiuti conferiti dai Comuni ricorrenti dovrebbero essere assoggettati all’aliquota agevolata del 20 per cento in applicazione dell’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995. A ciò osterebbe tuttavia l’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, che, pur avendo lo stesso ambito applicativo della norma statale (gli scarti e i sovvalli degli impianti del medesimo tipo), determinerebbe tuttavia in modo difforme l’ammontare del tributo, stabilendolo nella misura massima anziché in quella ridotta al 20 per cento.<br />
Su tale contrasto, il rimettente fonda tre censure di illegittimità costituzionale della norma regionale.<br />
In primo luogo, essa violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119&nbsp;Cost.,&nbsp;per invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi statali, ai quali apparterrebbe il tributo speciale istituito e disciplinato dall’art. 3, commi da 24 a 40, della legge n. 549 del 1995.<br />
In secondo luogo, sarebbero violati gli artt. 117, terzo comma, e 119&nbsp;Cost.,&nbsp;perché l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 esprimerebbe un principio fondamentale di «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».<br />
Infine, la norma regionale violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera s),&nbsp;Cost.,&nbsp;incidendo in un ambito, quello del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti solidi, che rientra nella materia della «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.<br />
2.–&nbsp;Preliminarmente, si rileva che nel giudizio costituzionale si sono costituiti, insieme ai Comuni ricorrenti e intervenuti nel processo principale, anche i Comuni di Alezio,&nbsp;Castrì, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano.<br />
Secondo il costante orientamento di questa Corte, in base all’art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e all’art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono costituirsi i soggetti che erano parti del giudizio a quo al momento dell’ordinanza di rimessione (ex&nbsp;plurimis,&nbsp;sentenze n. 276 del 2016&nbsp;e allegata ordinanza letta all’udienza del 4 ottobre 2016,&nbsp;n. 223 del 2012&nbsp;e&nbsp;n. 356 del 1991).<br />
Gli anzidetti Comuni non erano parti del giudizio a quo al momento dell’ordinanza di rimessione, sicché non sono legittimati a partecipare al giudizio costituzionale.<br />
Si deve escludere, altresì, la loro legittimazione a intervenire nella qualità di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo, in quanto, sempre secondo il costante orientamento di questa Corte, sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale i terzi titolari «(…) di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura » (ex&nbsp;plurimis,&nbsp;sentenze n. 243 del 2016 e allegata ordinanza letta all’udienza del 19 ottobre 2016,&nbsp;n. 173 del 2016 e allegata ordinanza letta all’udienza del 5 luglio 2016,&nbsp;n. 236 del 2015 e allegata ordinanza letta all’udienza del 20 ottobre 2015,&nbsp;n. 70 del 2015,&nbsp;n. 37 del 2015 e allegata ordinanza letta all’udienza del 24 febbraio 2015,&nbsp;n. 162 del 2014 e allegata ordinanza letta all’udienza dell’8 aprile 2014;&nbsp;ordinanze n. 227 del 2016,&nbsp;n. 240 del 2014&nbsp;e&nbsp;n. 156 del 2013).<br />
Gli stessi Comuni non appaiono titolari di un interesse qualificato, nei sensi sopra specificati, ma di un mero interesse riflesso all’accoglimento della questione, in quanto assoggettati, come ogni altro comune del territorio pugliese, alla norma regionale censurata.<br />
Ne consegue che il loro intervento in giudizio non è ammissibile.<br />
3.–&nbsp;La Regione Puglia ha eccepito l’inammissibilità della questione per irrilevanza, in quanto il rimettente avrebbe errato nel ritenere applicabile alla fattispecie l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995.<br />
Ad avviso della Regione, i rifiuti ai quali tale norma riferisce l’agevolazione fiscale sarebbero solo quelli che subiscono processi di selezione automatica, recupero o riciclaggio tali da renderli non ulteriormente valorizzabili e quindi inevitabilmente destinati al deposito in discarica, in linea con la ratio sottesa all’istituzione del tributo in esame (cosiddetta ecotassa), consistente nel favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero da essi di materia prima ed energia. Questa condizione non sarebbe riscontrabile nei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata, sicché non sarebbe corretto assimilare il loro trattamento a quello dei rifiuti differenziati, per i quali la separazione della frazione secca da quella umida è attuata già in fase di raccolta. Solo la raccolta differenziata, invero, permetterebbe di conferire agli impianti di trattamento frazioni merceologiche con caratteristiche omogenee, tali da consentirne l’immissione nel mercato a fini di recupero o riciclaggio, e di destinare allo smaltimento in discarica le frazioni non ulteriormente valorizzabili, vale a dire gli scarti e i sovvalli soggetti al tributo in misura ridotta.<br />
Ne conseguirebbe l’irrilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata.<br />
3.1.–&nbsp;L’esame dell’eccezione di inammissibilità va preceduto da una sintetica ricostruzione dei fatti rilevanti e del&nbsp;thema&nbsp;decidendum&nbsp;nel giudizio a quo.<br />
Dall’ordinanza di rimessione emergono come pacifiche due circostanze. Innanzitutto, che i rifiuti prodotti dai Comuni ricorrenti nel giudizio principale, che la determinazione regionale impugnata assoggetta all’aliquota massima del tributo speciale per il deposito in discarica, provengono dalla raccolta indifferenziata. In secondo luogo, che tali rifiuti sono depositati nelle discariche dopo appositi trattamenti, che mirano a separare – oltre al materiale ferroso recuperabile – una frazione secca destinata alla produzione di energia sotto forma di carburante derivante da rifiuti e una frazione umida&nbsp;biostabilizzata&nbsp;destinata alla discarica.<br />
Il&nbsp;thema&nbsp;decidendum&nbsp;del giudizio principale consiste nell’accertare se ai rifiuti così conferiti sia o meno applicabile l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, norma che, «per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio», determina l’ammontare del tributo nella misura del 20 per cento di quello dovuto per i rifiuti in via ordinaria. Se infatti tale disposizione dovesse trovare applicazione, la determinazione regionale impugnata che fissa invece l’ammontare del tributo nella sua misura massima sarebbe illegittima.<br />
La Regione Puglia, come detto, sostiene che l’agevolazione tributaria prevista dalla legge statale non può essere applicata ai rifiuti da raccolta indifferenziata, perché il loro trattamento produce una quantità considerevole di sovvallo, al contrario di ciò che avviene nel caso del trattamento dei rifiuti differenziati, il cui sovvallo rappresenta una quantità residuale.<br />
Ad avviso del giudice a quo, invece, l’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 richiederebbe, quale unico presupposto per l’applicazione del tributo in misura ridotta, il deposito in discarica di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, indipendentemente dalle modalità di raccolta, indifferenziata o differenziata, dei rifiuti conferiti agli impianti. E queste conclusioni sarebbero avvalorate dall’istruttoria disposta dallo stesso giudice nel processo principale.<br />
Ai rifiuti così prodotti, tuttavia, la riduzione del tributo prevista dalla legge statale non potrebbe essere applicata, perché vi osterebbe l’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, nella parte in cui, al secondo periodo, prevede che «Agli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi». Questa disposizione contrasterebbe con la citata norma statale, in quanto, pur avendo lo stesso ambito applicativo (gli scarti e i sovvalli degli impianti del medesimo tipo), determinerebbe in modo difforme l’ammontare del tributo, stabilendolo nella misura massima anziché in quella ridotta al 20 per cento. Da qui le sollevate censure di illegittimità della norma regionale, nei termini descritti in precedenza.<br />
Per cogliere l’esatto rilievo che la norma regionale contestata assume nel giudizio a quo, va precisato che non è sulla sua base che la Regione Puglia ha adottato il provvedimento impugnato. Quest’ultimo, invero, applica l’aliquota massima del tributo ai rifiuti conferiti in discarica dai Comuni ricorrenti non già perché essi siano qualificabili come «scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio», ex art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, bensì perché, in difetto del raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste dalla legge, si tratterebbe di ordinari rifiuti solidi urbani. Il rilievo nel giudizio principale della disposizione regionale contestata deriva esclusivamente dal fatto che il giudice a quo, ritenendo che nel caso concreto sia invece applicabile l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995, considera la successiva norma regionale di ostacolo a tale applicazione in quanto essa prevede l’applicazione dell’aliquota massima del tributo, anziché la sua riduzione al 20 per cento, alla medesima ipotesi del conferimento in discarica di «scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio».<br />
3.2.–&nbsp;L’eccezione di inammissibilità non è fondata.<br />
Alla luce di quanto esposto, la rilevanza della questione dipende dall’ambito di applicazione della norma statale sulla riduzione della “ecotassa”. Il nodo interpretativo da sciogliere è se essa si applichi a prescindere dalla modalità – differenziata o indifferenziata – di raccolta dei rifiuti, oppure se l’agevolazione fiscale presupponga la provenienza dei rifiuti, “a monte” del trattamento, dalla raccolta differenziata.<br />
Qualora la sfera di applicazione della norma statale fosse limitata ai rifiuti da raccolta differenziata, la definizione del giudizio a quo prescinderebbe dalla necessità di esaminare l’ipotizzato contrasto della norma regionale, giacché in quel caso il rimettente non dovrebbe comunque farne applicazione. La valutazione della legittimità del provvedimento impugnato nel giudizio a quo non richiederebbe infatti di scrutinare la questione sollevata in via incidentale: i rifiuti oggetto della determinazione impugnata, in quanto provenienti dalla raccolta indifferenziata, non ricadrebbero nell’ambito di applicazione della previsione agevolativa statale, e il ricorso andrebbe respinto.<br />
Se invece, come ritiene il giudice a quo, la norma statale di agevolazione dovesse considerarsi riferita a tutti i rifiuti, provengano essi o meno da raccolta differenziata, si porrebbe il tema del contrasto tra le due norme, che riguarda tuttavia il merito e non la rilevanza.<br />
Il controllo che questa Corte deve eseguire sulla rilevanza della questione non si estende invece all’accertamento della natura dei rifiuti depositati in discarica dopo i trattamenti eseguiti negli impianti a servizio dei comuni leccesi, se cioè essi abbiano o non abbiano, in concreto, la natura di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio. Le conclusioni positive alle quali il giudice a quo perviene sulla scorta delle risultanze istruttorie indicate nell’ordinanza di rimessione sono motivate in maniera sufficiente e non implausibile, sicché questa Corte non può interferire con tale valutazione. Secondo costante giurisprudenza, infatti, «[i]l giudizio di rilevanza [&#8230;] è riservato al giudice rimettente, sì che l’intervento della Corte deve limitarsi ad accertare l’esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni. In altre parole, nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell’apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (ex&nbsp;plurimis,&nbsp;sentenze n. 91 del 2013,&nbsp;n. 41 del 2011&nbsp;e&nbsp;n. 270 del 2010)» (sentenza n. 71 del 2015; nello stesso senso,&nbsp;sentenza n. 228 del 2016).<br />
Tornando alla questione dell’ambito di applicazione della norma statale di agevolazione, si osserva in primo luogo che il tributo speciale istituito dalla legge n. 549 del 1995 ha carattere generale, come si evince dalla chiara finalità espressa dall’art. 3, comma 24 (riduzione dei rifiuti, con conseguente minore conferimento in discarica, recupero di materia prima e produzione di energia) e come è confermato dalle modalità di calcolo del tributo, commisurato a ogni chilogrammo di rifiuto conferito (comma 29).<br />
L’art. 3, comma 40, prevede un trattamento fiscale agevolato (il 20 per cento della “ecotassa”) «per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio». Con le espressioni «scarti» e «sovvalli», la norma si riferisce ai residui inutilizzabili derivanti dalle operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, operazioni che appaiono esaurire, nella prospettiva del legislatore, tutte o le principali forme di produzione di tali sostanze da conferire in discarica.<br />
L’agevolazione fiscale trova spiegazione nel fatto che il legislatore riconosce agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, di riciclaggio e di compostaggio la natura di rifiuto non ulteriormente riducibile in ogni processo di smaltimento e perciò meritevole di un trattamento più favorevole rispetto agli altri rifiuti. Quanto agli altri materiali che il comma 40 sottopone allo stesso trattamento, si deve ritenere, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 dicembre 2011, n. 30711), che il legislatore riconosce alle sostanze che vengono incenerite, ancorché senza recupero d’energia, una minore capacità inquinante per il fatto di essere comunque bruciate e non conferite in discarica.<br />
Dalla disciplina in esame, tuttavia, non è corretto desumere che, al fine di beneficiare della riduzione tributaria, gli scarti e i sovvalli debbano necessariamente derivare dal trattamento di rifiuti raccolti in modo differenziato. Se si può condividere l’assunto che la raccolta differenziata agevola il processo di selezione, riciclaggio e compostaggio, giacché la separazione delle frazioni suscettibili di recupero e riciclaggio avviene in una fase collocata “a monte” del trattamento negli impianti, nondimeno, come in effetti il giudice a quo motiva in modo che appare sufficiente e non implausibile, né la lettera, né la ratio dell’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 consentono di ritenere che il legislatore statale abbia voluto escludere dall’agevolazione tributaria i rifiuti raccolti in modo indifferenziato. Per concludere diversamente, si dovrebbe affermare che dal trattamento dei rifiuti indifferenziati non possono materialmente derivare residui non riutilizzabili, sotto forma di scarti e sovvalli, ma questa conclusione, che la Regione fa sostanzialmente propria, non è sorretta da alcuna evidenza.<br />
Nemmeno si può sostenere, in senso contrario, che la norma perseguirebbe finalità di incentivazione della raccolta differenziata. All’epoca della sua introduzione, infatti, l’ordinamento non prevedeva ancora obblighi per la pubblica amministrazione di organizzare adeguati sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di assicurarne percentuali minime in rapporto ai rifiuti complessivamente prodotti, in quanto le prime prescrizioni furono emanate in tal senso con il successivo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Si deve pertanto escludere che il legislatore, nell’assoggettare gli scarti e i sovvalli ad aliquota fiscale ridotta, intendesse distinguere tra diversi sistemi di raccolta dei rifiuti.<br />
A finalità incentivanti della raccolta differenziata sono invece specificamente orientate altre disposizioni in materia di rifiuti, come l’art. 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), novellato dall’art. 32, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), che fissa gradualmente nel tempo percentuali crescenti di raccolta differenziata e prevede addizionali della “ecotassa” per i comuni inadempienti nonché riduzioni premiali dello stesso tributo per quelli che superano i livelli di raccolta differenziata stabiliti dalla legge (vedi i commi 1, 3, 3-bis e 3-ter). Le medesime finalità incentivanti sono promosse anche dalla legislazione regionale: la stessa legge reg. Puglia n. 38 del 2011, all’art. 7, commi 6, 7, 9, 10, 11 e 12, introduce «premialità» per i comuni che superano determinate percentuali di raccolta differenziata, sotto forma di riduzione della “ecotassa”, e assoggetta gli altri comuni all’aliquota fiscale massima.<br />
Nulla vieta che il sistema di incentivi alla raccolta differenziata e il trattamento fiscale agevolato previsto per gli scarti e i sovvalli coesistano, operando su piani diversi, nel senso che l’applicazione delle riduzioni tributarie ai comuni virtuosi e delle addizionali a quelli inadempienti nella raccolta differenziata non esclude che tutti gli scarti e i sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, in quanto residui non più riutilizzabili, possano essere depositati in discarica beneficiando dell’aliquota ridotta al 20 per cento, indipendentemente dalle modalità di raccolta dei rifiuti sottoposti a tali processi.<br />
Infine, non va sottaciuto che dell’agevolazione beneficiano anche i rifiuti smaltiti negli inceneritori senza recupero di energia, che non devono provenire necessariamente dalla raccolta differenziata. Si ricorda in proposito che, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall’art. 35, comma 1, della legge n. 221 del 2015, al prodotto di tali operazioni l’art. 3 della legge n. 549 del 1995 equipara, ai medesimi fini agevolativi, «i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni», in luogo dei «rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia», previsti dal testo anteriore. La stessa disciplina vale sin dall’origine, altresì, per «i fanghi anche palabili». Il che, da un lato, rafforza la tesi per cui la giustificazione del comma 40 citato non va ricercata nell’incentivo alla raccolta differenziata e, dall’altro lato, fa apparire irragionevole l’esclusione dal beneficio solo degli scarti e dei sovvalli derivanti dal trattamento di rifiuti indifferenziati.<br />
La questione è idonea, pertanto, a superare il vaglio dell’ammissibilità.<br />
4.–&nbsp;Passando al merito, conviene esaminare per prime, per la loro potenziale natura assorbente, le censure di violazione della competenza esclusiva attribuita allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.<br />
4.1.–&nbsp;Deducendo la violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119 Cost., il giudice a quo menziona le materie «armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie», che non sembrano conferenti. Dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione, tuttavia, appare chiaro che la censura riguarda la lamentata invasione della competenza esclusiva in tema di tributi statali, e che si tratti dunque della materia «sistema tributario […] dello Stato», indicata nella stessa lettera e). Lo si desume dal preciso richiamo alla giurisprudenza costituzionale sul divieto per le regioni di istituire o disciplinare tributi già istituiti da leggi statali e sulla riconducibilità della disciplina della “ecotassa” alla competenza esclusiva dello Stato in materia tributaria, nonché dall’espresso rilievo della «non diversità», nelle due norme messe a confronto, dei presupposti dell’obbligazione tributaria. L’inesatta indicazione del parametro costituzionale invocato può dunque essere superata, in quanto dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione i termini della questione appaiono sufficientemente definiti (ex&nbsp;plurimis,&nbsp;sentenza n. 448 del 1997&nbsp;e&nbsp;ordinanza n. 211 del 2004).<br />
4.2.–&nbsp;Così precisata, la censura è fondata.<br />
Il presupposto delle disposizioni a confronto, statale e regionale, è evidentemente il medesimo, vale a dire il deposito in discarica di «scarti e […] sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio». Depongono in questo senso, sia la piena sovrapponibilità del dato letterale delle due norme, sia la mancanza di ragioni sistematiche o finalistiche che giustifichino una diversa conclusione.<br />
Per le stesse ragioni esposte con riferimento alla disposizione statale, dunque, anche la norma regionale trova applicazione indipendentemente dalle modalità di raccolta – differenziata o indifferenziata – dei rifiuti sottoposti al trattamento.<br />
Secondo il costante orientamento di questa Corte, «la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e),&nbsp;Cost.,&nbsp;e, di conseguenza, l’esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale (sentenze n. 397&nbsp;e&nbsp;n. 335 del 2005, concernenti lo stesso tributo speciale oggetto del presente giudizio; v., analogamente, a proposito delle tasse automobilistiche e dell’IRAP, le&nbsp;sentenze n. 431,&nbsp;n. 381&nbsp;e&nbsp;n. 241 del 2004,&nbsp;n. 311,&nbsp;n. 297&nbsp;e&nbsp;n. 296 del 2003; v. altresì, in generale, le&nbsp;sentenze n. 37&nbsp;e&nbsp;n. 29 del 2004)» (sentenza n. 413 del 2006; nello stesso senso,&nbsp;sentenza n. 412 del 2006).<br />
La disposizione regionale censurata applica al medesimo presupposto d’imposta l’aliquota massima, anziché quella ridotta, e si pone così in netto contrasto con la norma statale, espressione della competenza esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.<br />
Il tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme operato dai ricorrenti nel processo principale, per i quali il riferimento all’aliquota massima indicherebbe solo il parametro sul quale calcolare il 20 per cento, non è percorribile, non essendo suffragato da alcun criterio interpretativo, né letterale, né di altro tipo, come rilevato dal giudice a quo.<br />
Né, per negare il contrasto, può essere invocato il potere delle regioni di stabilire con legge l’ammontare annuo del tributo speciale, previsto all’art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995. La previsione del beneficio fiscale in esame non rientra infatti nelle determinazioni che la legge n. 549 del 1995 attribuisce alle regioni, e l’ammontare stabilito annualmente con legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 29, costituisce la mera base di calcolo del tributo dovuto in misura ridotta.<br />
In conclusione, la norma regionale censurata è frutto dell’illegittimo esercizio da parte della Regione della propria potestà legislativa in una materia in cui lo Stato ha competenza legislativa esclusiva.<br />
4.3.–&nbsp;La questione è fondata anche in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.<br />
Per costante giurisprudenza costituzionale, «la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (tra le molte,&nbsp;sentenze n. 67 del 2014,&nbsp;n. 285 del 2013,&nbsp;n. 54 del 2012,&nbsp;n. 244 del 2011,&nbsp;n. 225&nbsp;e&nbsp;n. 164 del 2009&nbsp;e&nbsp;n. 437 del 2008). Pertanto, la disciplina statale “costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino (sentenze n. 314 del 2009,&nbsp;n. 62 del 2008&nbsp;e&nbsp;n. 378 del 2007)” (sentenza n. 58 del 2015)» (sentenza n. 180 del 2015).<br />
Con specifico riferimento alla disciplina tributaria in materia di rifiuti, questa Corte ha avuto modo di affermare che «la riserva di legge statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., deve essere applicata nell’accezione che consenta di preservare il bene giuridico “ambiente” dai possibili effetti distorsivi derivanti da vincoli imposti in modo differenziato in ciascuna Regione», sicché «una disciplina unitaria rimessa in via esclusiva allo Stato è all’evidenza diretta allo scopo di prefigurare un quadro regolativo uniforme degli incentivi e disincentivi inevitabilmente collegati alla imposizione fiscale, tenuto conto dell’influenza dispiegata dal tributo (i cosiddetti “effetti allocativi”) sulle scelte economiche di investimento e finanziamento delle imprese operanti nel settore dei rifiuti e della loro attitudine a ripercuotersi, per l’oggetto stesso dell’attività esercitata da tali imprese, sugli equilibri ambientali» (sentenza n. 58 del 2015, sul tributo istituito da una regione in materia di trattamento e riutilizzo di rifiuti).<br />
Alla luce di questi principi, alle regioni non è consentito di derogare alla disciplina statale in materia di agevolazioni fiscali per scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti. L’imposizione di aliquote differenziate da regione a regione, infatti, vanificherebbe la tutela uniforme dell’ambiente che lo Stato intende assicurare sull’intero territorio nazionale con la previsione di incentivi fiscali ai processi di riciclaggio e recupero dei rifiuti, in modo da premiare il deposito in discarica di ciò che residua, non più riutilizzabile, da tali processi.<br />
5.–&nbsp;Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge reg. Puglia n. 38 del 2011, nella parte in cui prevede che «[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi», per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.<br />
Rimane assorbita l’ulteriore censura, con la quale il giudice a quo lamenta la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119&nbsp;Cost.,&nbsp;in riferimento alla materia del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».<br />
per questi motivi</div>
<div style="text-align: center;">LA CORTE COSTITUZIONALE</div>
<div>1)&nbsp;<em>dichiara</em>&nbsp;inammissibile l’intervento dei Comuni di Alezio,&nbsp;Castrì, Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano;<br />
2)&nbsp;<em>dichiara</em>&nbsp;l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede che «[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi».<br />
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017.<br />
F.to:<br />
Giorgio LATTANZI, Presidente<br />
Daria de PRETIS, Redattore<br />
Carmelinda MORANO, Cancelliere<br />
Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-13-4-2017-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2017 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 17/3/2016 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-17-3-2016-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-17-3-2016-n-85/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 17/3/2016 n.85</a></p>
<p>ROSA, GUIDA ALIENAZIONI IMMOBILIARI – Destinazione dei proventi –&#160;Sulla destinazione prevista del comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 delle somme derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare. Il comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, impone la destinazione prioritaria del 10% delle somme</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-dei-conti-sezione-regionale-di-controllo-per-la-lombardia-parere-17-3-2016-n-85/">Corte dei Conti &#8211; Sezione regionale di controllo per la Lombardia &#8211; Parere &#8211; 17/3/2016 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">ROSA, GUIDA</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">ALIENAZIONI IMMOBILIARI – Destinazione dei proventi –&nbsp;Sulla destinazione prevista del comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 delle somme derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, impone la destinazione prioritaria del 10% delle somme incassate alla riduzione dell&#8217;indebitamento. Incombe sull’Ente l’obbligo di destinare la suddetta percentuale alla riduzione del proprio indebitamento, non residuando in capo allo stesso alcun margine di discrezionalità di destinare il 10% delle somme incassate nell’anno 2015 derivanti dalla alienazione del patrimonio al finanziamento di nuovi interventi anziché alla riduzione dell&#8217;indebitamento dell&#8217;ente, essendo dal Legislatore tale fine ritenuto come prevalente.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;">Lombardia/85/2016/PAR</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>LA CORTE DEI CONTI </strong><br />
<strong>SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
composta dai magistrati:<br />
dott.ssa Simonetta Rosa &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Presidente<br />
dott.ssa Laura De Rentiis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Donato Centrone&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Andrea Luberti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Paolo Bertozzi&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Primo Referendario<br />
dott. Cristian Pettinari&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
dott. Giovanni Guida&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario (relatore)<br />
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Referendario<br />
&nbsp;<br />
nell’adunanza in camera di consiglio del 15 marzo 2016 ha assunto la seguente<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>DELIBERAZIONE</strong></div>
<p>Vista la nota del 5 marzo 2016, prot. n. 1725/1.11, con la quale il Sindaco del Comune di Vailate ha rivolto alla Sezione una richiesta di parere ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;<br />
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune sopra citato;<br />
Udito il relatore dott. Giovanni Guida;<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>PREMESSO IN FATTO</strong></div>
<p>Il Sindaco del Comune di Vailate – dopo aver premesso che il Comune ha alienato immobili nell’anno 2015, che è in corso di stesura il bilancio di previsione 2016 e che L&#8217;Amministrazione intende ristrutturare un immobile da adibire a Municipio, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, finanziando l’intervento mediante la contrazione di un mutuo &#8211; ha formulato una richiesta di parere in materia di corretta applicazione del comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 ed, in particolare, sulla destinazione ivi prevista del 10% delle somme derivanti dalla alienazione del patrimonio immobiliare.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></div>
<p><strong>1. </strong>Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.<br />
<strong>1.1.</strong> La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato.<br />
<strong>1.2.</strong> La stessa e&#768; parimenti ammissibile sotto il profilo oggettivo, essendo le questioni interpretative proposte riconducibili alla nozione di “contabilità&#768; pubblica” strumentale all’esercizio della funzione consultiva delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, e sussistendo, altresì, tutti gli altri requisiti individuati nelle pronunce di orientamento generale, rispettivamente, delle Sezioni riunite in sede di controllo (cfr. in particolare deliberazione n. 54/CONTR/10) e della Sezione delle autonomie (cfr. in particolare deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 9/AUT/2009 e n. 3/SEZAUT/2014/QMIG).<br />
<strong>2.</strong> Nel merito il quesito posto dal Comune istante verte sulla corretta applicazione del comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e risulta così formulato: “<em>si vorrebbe conoscere un Vostro competente parere in merito alla possibilità di evitare l&#8217;accensione di un prestito e quindi di destinare il 10% delle somme incassate nell’anno 2015 derivanti dalla alienazione del patrimonio al finanziamento dell’intervento anziché alla riduzione dell&#8217;indebitamento dell&#8217;ente poiché&#769;</em><br />
<em>1. La destinazione del 10% delle somme incassate alla riduzione dell&#8217;indebitamento comporta delle spese aggiuntive dovute all&#8217;indennizzo per anticipata estinzione, che risulta particolarmente elevato e non garantisce il rispetto di una efficiente gestione del bilancio dell&#8217;ente;</em><br />
<em>2. Il comma 5 dell&#8217;articolo 7 del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78 prevede solo la priorità nella destinazione di detto 10%, lasciando pertanto alla Amministrazione un margine di discrezionalità al fine di garantire il rispetto dell&#8217;economicità della gestione e della sicurezza di sposare pienamente lo spirito del legislatore nella applicazione della revisione della spesa pubblica</em>”.<br />
<strong>2.1. </strong>Giova preliminarmente richiamare il disposto del menzionato comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, che così statuisce: “<em>al comma 11 dell&#8217;articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n.98, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: &#8220;Per i comuni la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all&#8217;estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228</em>&#8220;. Al fine di una più piana individuazione del quadro normativo di riferimento si ricorda che:</p>
<ul>
<li>il comma 11 dell&#8217;art.56-bis del D.L. 21 giugno 2013, n.69 prevede, nella versione risultante a seguito dell’intervento additivo ora richiamato e senza considerare subito gli effetti della sentenza n.189/2015 della Corte costituzionale, che “<em>in&nbsp;&nbsp; considerazione dell&#8217;eccezionalità&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione&nbsp; del debito pubblico, al fine&nbsp; di&nbsp; contribuire&nbsp;&nbsp; alla&nbsp;&nbsp; stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo&nbsp; economico&nbsp; e alla coesione&nbsp; sociale,&nbsp; è&nbsp; altresì&nbsp;&nbsp; destinato&nbsp;&nbsp; al&nbsp;&nbsp; Fondo&nbsp;&nbsp; per l&#8217;ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell&#8217;articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.&nbsp; 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall&#8217;alienazione dell&#8217;originario patrimonio immobiliare&nbsp;&nbsp; disponibile&nbsp;&nbsp; degli&nbsp;&nbsp; enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.&nbsp; Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all&#8217;estinzione anticipata dei mutui e&nbsp; per&nbsp;&nbsp; la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l&#8217;ammortamento dei titoli&nbsp; di&nbsp; Stato,&nbsp; resta&nbsp; fermo&nbsp; quanto disposto dal comma 443 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre&nbsp; 2012, n. 228</em>”;</li>
<li>il comma 443 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 statuisce che “<em>in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell&#8217;articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito</em>”;</li>
<li>infine il comma 6 dell’articolo 162 TU Enti locali prevede che “<em>il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell&#8217;utilizzo dell&#8217;avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l&#8217;esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell&#8217;entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all&#8217;utilizzo dell&#8217;avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell&#8217;integrità</em>”.</li>
</ul>
<p><strong>2.2. </strong>Pur non potendosi che prendere atto delle concrete criticità rappresentate dall’Ente istante, ovvero che la destinazione del 10% delle somme incassate alla riduzione dell&#8217;indebitamento comporterebbe delle spese aggiuntive dovute all&#8217;indennizzo per anticipata estinzione, che risulterebbero particolarmente elevate, non garantendo il rispetto di una efficiente gestione del bilancio dell&#8217;ente, il dato normativo sopra riportato appare chiaro e non consentire l’interpretazione prospettata nella richiesta di parere in esame. In questo senso milita, preliminarmente, l’autorevole insegnamento della Sezione delle Autonomie di questa Corte che, nella recente Deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiaramente messo in luce che “<em>questa Sezione ha ripetutamente esposto (si vedano, al riguardo, le deliberazioni n. 25/2014, n. 27/2013 e n. 6/2012) le ragioni che inducono a privilegiare interpretazioni il piu&#768; possibile aderenti al tenore letterale delle norme rispetto a soluzioni ermeneutiche additive o derogatorie, anche se queste ultime potrebbero essere ritenute comprensibili ove ci si trovi in presenza di evidenti lacune, imprecisioni tecniche e difetti di coordinamento delle norme. … la mutevolezza della normativa “costringe” l’interprete, che non voglia pretendere di sostituirsi al legislatore, a “ricostruire” dopo ogni intervento di quest’ultimo il quadro giuridico entro il quale devono muoversi gli operatori, nel tentativo di fornire indicazioni rispettose della lettera e della “ratio legis” e dotate di intrinseca coerenza logica</em>”.<br />
<strong>2.3.</strong> Proprio la valorizzazione del dato testuale della disposizione in commento appare fornire diretta risposta al quesito dell’Ente. La lettera del comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 non appare lasciare margine ad alcuna discrezionalità dell’Ente nella valutazione della destinazione dei proventi delle alienazioni immobiliari: il 10% di tali proventi è destinato all’estinzione anticipata dei mutui, la restante quota alla copertura di spese di investimento. In questo senso, del resto, milita anche il disposto del richiamato comma 443 dell&#8217;articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228: se si accedesse all’interpretazione proposta nella richiesta di parere si porrebbe, in vero, nel nulla l’intervento normativo recato dal D.L. n. 78/2015. Il comma 443, infatti, prevede già che le suddette risorse siano destinate alla copertura di spese di investimento “<em>ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito</em>”.<br />
<strong>2.4. </strong>Ulteriore e decisivo elemento si ricava, infine, da una corretta valorizzazione della <em>ratio </em>della disposizione in esame. Il comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 ha, infatti, inserito la norma in commento in un contesto ben definito: il comma 11 dell&#8217;art.56-bis del D.L. 21 giugno 2013, n.69, che già prevedeva la destinazione del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall&#8217;alienazione dell&#8217;originario patrimonio immobiliare&nbsp;&nbsp; disponibile&nbsp;&nbsp; degli&nbsp;&nbsp; enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Tale destinazione era destinata, considerata “<em>l&#8217;eccezionalità&nbsp;&nbsp; della&nbsp;&nbsp; situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire&nbsp;&nbsp; alla&nbsp;&nbsp; stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, …&nbsp;&nbsp; al&nbsp;&nbsp; Fondo&nbsp;&nbsp; per l&#8217;ammortamento dei titoli di Stato”.</em><br />
<strong>2.5. </strong>Come, senza dubbio, noto questa disposizione è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale (sentenza n.189/2015 &#8211; Gazz. Uff. 29 luglio 2015, n. 30 &#8211; Prima serie speciale), che ha così statuito: “<em>la disposizione censurata nell’odierno giudizio si colloca nel quadro delle recenti misure adottate dal legislatore statale volte alla riduzione del debito pubblico, al fine precipuo di fronteggiare, in termini dichiaratamente derogatori e straordinari, l’«eccezionalità della situazione economica» e, appunto, le «esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico» (art. 56-bis, comma 11, primo periodo, del d.l. n. 69 del 2013).</em><br />
<em>Proprio in considerazione della «eccezionale emergenza finanziaria che il Paese sta attraversando», ed in vista dell’obiettivo di interesse generale «della riduzione dei debiti dei vari enti in funzione del risanamento della finanza pubblica attraverso la dismissione di determinati beni» (sentenza n. 63 del 2013), questa Corte ha ritenuto che la previsione statale dell’obbligo di destinazione delle risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali alla riduzione del proprio debito, sia espressiva, oltre che «del perseguimento di un obiettivo di interesse generale in un quadro di necessario concorso anche delle autonomie al risanamento della finanza pubblica», di un «principio fondamentale nella materia, di competenza concorrente, del coordinamento della finanza pubblica», come tale non invasivo delle attribuzioni della Regione nella materia stessa, in quanto proporzionato al fine perseguito (sentenza n. 63 del 2013). In questa prospettiva si è anche precisato che tanto gli artt. 117, terzo comma, e 119, sesto comma, Cost., quanto le norme di contabilità pubblica ben consentono al legislatore di prevedere che soltanto la quota eccedente la copertura del debito pubblico di pertinenza dell’ente territoriale possa essere destinata a spese di investimento, onde scongiurare l’eventualità che, per effetto di un esercizio inconsapevole o distorto dell’autonomia finanziaria regionale, possano rigenerarsi condizioni di indebitamento tali da vanificare il ripianamento conseguito.</em><br />
<em>Questa Corte ha, però, anche dichiarato, nella pronuncia citata (sentenza n. 63 del 2013), l’illegittimità costituzionale di una disposizione statale che prescriveva agli enti territoriali, in assenza di debito o per la parte eventualmente eccedente, di destinare le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. E ciò sulla base del rilievo che detta previsione, «non essendo finalizzata ad assicurare l’esigenza del risanamento del debito degli enti territoriali e, quindi, non essendo correlata alla realizzazione del ricordato principio fondamentale, si risolve in una indebita ingerenza nell’autonomia della Regione».</em><br />
<em>Essa – si è precisato – «determina una indebita appropriazione da parte dello Stato di risorse appartenenti agli enti territoriali, in quanto realizzate attraverso la dismissione di beni di loro proprietà e, con ciò, sottrae ad essi il potere di utilizzazione dei propri mezzi finanziari, che fa parte integrante di detta autonomia finanziaria, funzionale all’assolvimento dei compiti istituzionali che gli enti territoriali sono chiamati a svolgere […] con conseguente violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 Cost.».</em><br />
<em>I richiamati argomenti non possono che condurre a ravvisare e dichiarare l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69 del 2013, ora all’esame.</em><br />
<em>Anche tale norma è, infatti, volta a destinare le risorse derivanti da operazioni di dismissione di beni degli enti territoriali alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente il debito degli enti medesimi, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.</em><br />
<em>Essa, inoltre, non soddisfa alcuna delle condizioni ripetutamente poste dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine all’individuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica. E’, infatti, ormai indirizzo costante di questa Corte ritenere che «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi» (sentenza n. 237 del 2009; nello stesso senso sentenze n. 139 del 2009, n. 289 e n. 120 del 2008).</em><br />
<em>Nella specie, la norma impugnata fissa un vincolo puntuale ed esaustivo al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, imponendo agli enti territoriali di destinare una quota dei proventi derivanti dalla dismissione di loro beni alla riduzione del debito pubblico dello Stato, con ciò ledendo i parametri evocati.</em><br />
<em>Sulla base di ciò, deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69 del 2013</em>”.<br />
<strong>2.6.</strong> La sentenza di illegittimità costituzionale ora richiamata ha inciso sul disposto originario dell’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69 del 2013, ritenendo non conforme ai parametri costituzionali la fissazione di un vincolo puntuale ed esaustivo al fine di perseguire gli obiettivi di finanza pubblica, imponendo agli enti territoriali di destinare una quota dei proventi derivanti dalla dismissione di loro beni alla riduzione del debito pubblico dello Stato. La norma additiva oggetto della richiesta di parere, introdotta dal comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 e che ha assunto l’attuale formulazione in sede di conversione del decreto legge ad opera della L. n. 125/2015 (con la sostituzione di “comuni” con “enti locali” in modo da ampliarne la portata applicativa), essendo stata approvata successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale e successivamente anche all’udienza pubblica (9 giugno 2015) della Corte costituzionale in cui è stato esaminato il relativo ricorso, non risulta, dunque, incisa dalla relativa pronuncia di incostituzionalità. I principi riaffermati nella sentenza del Giudice delle leggi ora richiamata appaiono, però, avere precipuo rilievo anche in relazione alla norma in esame, consentendone di valorizzare appieno la <em>ratio</em>, ovvero il perseguimento di un obiettivo di interesse generale in un quadro di necessario concorso anche delle autonomie al risanamento della finanza pubblica, che si sostanzia nella riduzione dei debiti dei vari enti in funzione del risanamento della finanza pubblica attraverso la dismissione di determinati beni. Ancor più significativo, ai fini che qui maggiormente interessano, è il seguente principio riaffermato dalla Corte costituzionale e sopra già riportato: <em>“tanto gli artt. 117, terzo comma, e 119, sesto comma, Cost., quanto le norme di contabilità pubblica ben consentono al legislatore di prevedere che soltanto la quota eccedente la copertura del debito pubblico di pertinenza dell’ente territoriale possa essere destinata a spese di investimento, onde scongiurare l’eventualità che, per effetto di un esercizio inconsapevole o distorto dell’autonomia finanziaria regionale, possano rigenerarsi condizioni di indebitamento tali da vanificare il ripianamento conseguito</em>”.<br />
<strong>2.7. </strong>In questo senso si muove il comma 5 dell’art. 7 del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, imponendo la destinazione prioritaria del 10% delle somme incassate “<em>all’estinzione anticipata dei mutui</em>”. L’interpretazione proposta dal Comune istante, oltre come visto a non tenere conto del chiaro tenore della disposizione, verrebbe, in vero, a collidere con i principi ora richiamati. In conclusione, dunque, incombe sull’Ente l’obbligo di destinare la suddetta percentuale alla riduzione del proprio indebitamento, non residuando in capo allo stesso alcun margine di discrezionalità, essendo dal Legislatore tale fine ritenuto come prevalente.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>nelle esposte considerazioni e&#768; il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Il Relatore &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;Il Presidente<br />
&nbsp;&nbsp; (dott. Giovanni Guida)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(dott.ssa Simonetta Rosa)<br />
&nbsp;<br />
Depositata in Segreteria<br />
Il 17/03/2016<br />
Il Direttore della Segreteria<br />
(dott.ssa Daniela Parisini)</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2016 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-3-3-2016-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-3-3-2016-n-85/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-3-3-2016-n-85/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2016 n.85</a></p>
<p>Pres. – Estensore Salamone Sul rilievo o meno dei precedenti penali ai fini dell’adozione di una interdittiva antimafia. 1. Ordine pubblico – Società – Interdittiva antimafia – Adeguata istruttoria – Necessità – Sussiste – Ragioni. 2. Ordine pubblico – Società – Interdittiva antimafia – Precedenti penali – Rilevanza – Condizioni.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-3-3-2016-n-85/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 3/3/2016 n.85</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. – Estensore Salamone</span></p>
<hr />
<p>Sul rilievo o meno dei precedenti penali ai fini dell’adozione di una interdittiva antimafia.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Ordine pubblico – Società – Interdittiva antimafia – Adeguata istruttoria – Necessità – Sussiste – Ragioni.</strong></p>
<p><strong>2. Ordine pubblico – Società – Interdittiva antimafia – Precedenti penali – Rilevanza – Condizioni.</strong><br />
&nbsp;</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In sede di adozione di un provvedimento interdittivo antimafia occorre un&#8217;adeguata istruttoria dalla quale emergano elementi indiziari che, complessivamente considerati, rendano attendibile l&#8217;ipotesi del tentativo di ingerenza, da parte di organizzazioni criminali, comportando un diverso <em>modus procedendi</em> il rischio dell&#8217;estromissione dal circuito commerciale di imprese non collegate con il circuito mafioso con conseguente alterazione dei meccanismi della concorrenza.</p>
<p>2. Ai fini dell’adozione di un provvedimento interdittivo antimafia i precedenti penali non possono, in sé considerati, ritenersi idonei a sorreggere in modo autonomo un&#8217;informativa negativa potendo rilevare solo qualora emerga una concreta verosomiglianza dell&#8217;ipotesi di controllo o di condizionamento sull&#8217;impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile dell&#8217;impresa, ovvero un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali desumere la sussistenza dell&#8217;oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare, costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l&#8217;infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> Cfr. Cons. Giust. Amm. Sic., 08-05-2013, n. 456.</div>
</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00085/2016 REG.PROV.CAU.</strong><br />
<strong>N. 00145/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</strong><br />
<strong>(Sezione Prima)</strong></div>
<div style="text-align: left;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 145 del 2016, proposto da:</p>
<p>Francesco Iannello, rappresentato e difeso dagli avv. Alfredo Gualtieri, Bruno Ganino, con domicilio eletto presso Alfredo Gualtieri in Catanzaro, Via Vittorio Veneto N. 48;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Vibo Valentia; U.T.G. &#8211; Prefettura di Vibo Valentia, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, Via G.Da Fiore, 34;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p><em>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</em><br />
dell&#8217;ordinanza n 15/15 emessa dal comune di vibo valentia a mezzo della quale si ordina la chiusura con effetto immediato la chiusura dell&#8217;esercizio di&nbsp;somministrazione&nbsp;di&nbsp;alimenti&nbsp;e&nbsp;bevande</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Vibo Valentia;<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che allo stato e ad un primo sommario esame il ricorso presenta profili di fondatezza in quanto ai fini della revoca din una licenza di esercizio commerciale, a seguito dell&#8217;acquisizione di un&#8217;informativa antimafia , è sufficiente l&#8217;esistenza di elementi sintomatici del pericolo di collegamento tra l&#8217;impresa e le organizzazioni criminali.<br />
Occorre però anche un&#8217;adeguata istruttoria dalla quale emergano elementi indiziari che, complessivamente considerati, rendano attendibile l&#8217;ipotesi del tentativo di ingerenza, da parte di tali organizzazioni, comportando un diverso modus procedendi il rischio dell&#8217;estromissione dal circuito commerciali di imprese non collegate con il circuito mafioso con conseguente alterazione dei meccanismi della concorrenza.<br />
I precenti penali non possono (come invece si ritiene nella fattispecie), in sé considerati, ritenersi idonei a sorreggere in modo autonomo un&#8217;informativa negativa potendo rilevare solo qualora emerga una concreta verosomiglianza dell&#8217;ipotesi di controllo o di condizionamento sull&#8217;impresa da parte del soggetto unito da tali legami al responsabile dell&#8217;impresa, ovvero un intreccio di interessi economici e familiari, dai quali desumere la sussistenza dell&#8217;oggettivo pericolo che rapporti di collaborazione intercorsi a vario titolo tra soggetti inseriti nello stesso contesto familiare, costituiscano strumenti volti a diluire e mascherare l&#8217;infiltrazione mafiosa nell&#8217;impresa (Cons. Giust. Amm. Sic., 08-05-2013, n. 456).<br />
in difetto delle prescritte autorizzazioni;</p>
<p>Considerato inoltre che la parte ricorrente dalla esecuzione dell’atto impugnato conseguirebbe un gravissimo danno correlato alla perdita dell’avviamento commerciale.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie il ricorso di cui in epigrage e per l&#8217;effetto:<br />
a) sospende l’efficacia dell’atto impugnato;<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2017.<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Vincenzo Salamone, Presidente, Estensore<br />
Giovanni Iannini, Consigliere<br />
Francesco Tallaro, Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: center;">
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il&nbsp;03/03/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2016 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2016-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2016-n-85/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2016-n-85/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2016 n.85</a></p>
<p>Pres. Numerico, est. Mele Sull’insussistenza del potere del G.A. di valutare autonomamente una precedente risoluzione contrattuale di un concorrente ai sensi dell’art 38 co.1. lett. f D.lgs.163/2006 1.Contratti della P.A. – Gara – Certificazioni – Dichiarazioni sostitutive &#160;per falsa dichiarazione – In caso di documentazione allegata che chiarisce il senso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2016-n-85/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2016 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2016-n-85/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2016 n.85</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Numerico, est. Mele</span></p>
<hr />
<p>Sull’insussistenza del potere del G.A. di valutare autonomamente una precedente risoluzione contrattuale di un concorrente ai sensi dell’art 38 co.1. lett. f D.lgs.163/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><strong>1.Contratti della P.A. – Gara – Certificazioni – Dichiarazioni sostitutive &nbsp;per falsa dichiarazione – In caso di documentazione allegata che chiarisce il senso della dichiarazione – Inconfigurabilità – Ragioni &nbsp;&nbsp;</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>2.Contratti della P.A. – Gara – Certificato SA800 – Richiesta a pena di esclusione- Presentazione di certificato provvisorio nelle more del rilascio del definitivo – Ammissibilità &#8211; Ragioni</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>3.Contratti della P.A. – Gara- False dichiarazioni&nbsp; in altre gare – Rilevanza- Condizioni </strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>4.Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Violazione dei doveri professionali – Negligenza e mala fede – Presupposto – Gravità – Valutazione discrezionale della stazione appaltante – Sindacato del giudice – Controllo esterno – Conseguenze</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.Nelle gare pubbliche la dichiarazione ha la finalità di sostituire la certificazione non prodotta, onde è evidente che, laddove sia direttamente presentato il documento richiesto, è quest’ultimo che prevale ed in ogni caso la sua allegazione integra e specifica il significato e la portata della dichiarazione, la quale va necessariamente riferita ed intesa quale relativa all’atto concretamente prodotto. Nel caso di specie si è di fronte ad una situazione nella quale il concorrente ha correttamente prospettato alla stazione appaltante tutti gli elementi oggettivi relativi al possesso del requisito, onde non può assolutamente essere configurata la sussistenza di una prospettazione di fatti non rispondenti a vero, presupposto necessario ad integrare la dichiarazione mendace.<br />
&nbsp;<br />
2.L’ art. 43 del Codice prevede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la relativa ottemperanza da parte dell’operatore economico. Inoltre dispone che &nbsp;le stazioni appaltanti ammettono altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici. Ne consegue che il mancato possesso del certificato SA 800 non può comunque costituire causa di esclusione dell’impresa qualora il concorrente abbia presentato un certificato provvisorio che attesti la c, &nbsp;In questo caso la stazione appaltante è tenuta a verificare in concreto il possesso sostanziale del requisito, attraverso la verifica delle misure di garanzia della qualità adottate dalla stessa.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
3. Ai sensi dell’art. 38 d. lgs. 163/2006 la falsa dichiarazione &nbsp;costituisce motivo di esclusione se resa direttamente nella gara di cui trattasi. Invece, quando essa sia stata posta in essere in altra e diversa procedura di gara, può rilevare quale ragione di esclusione ai sensi della lett. h) dell’articolo 38 del Codice. Tuttavia, a tali fini è necessaria l’iscrizione nel casellario informatico, la quale consegue, ai sensi del comma 1 ter della norma, ad una valutazione dell’Autorità sull’esistenza del dolo o della colpa grave e sulla gravità dei fatti.<br />
&nbsp;<br />
4. Ai fini della esclusione dalla partecipazione alle procedure la grave negligenza o malafede o l’errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, risultando il frutto di valutazione di determinate vicende, non sono fattispecie oggettivamente rilevanti e, come tali, direttamente accertabili dal giudice. Esse devono in primo luogo essere ritenute tali dalla stazione appaltante, all’esito di una valutazione dei fatti (di natura discrezionale), la quale, ove conduca ad un esito di sussistenza della fattispecie espulsiva, deve essere assistita da adeguata motivazione. Dalla predetta rilevanza del fatto in termini espulsivi solo per effetto di una motivata valutazione della stazione appaltante e dal carattere discrezionale di tale valutazione discende che l’intervento del giudice non può svolgersi direttamente sulla esistenza della fattispecie espulsiva, trattandosi invece di un controllo parametrico esterno sulla valutazione compiuta in proposito dall’amministrazione, in termini di logicità e ragionevolezza della stessa.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00085/2016REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>N. 06267/2015 REG.RIC.</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />	<br />
			<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)</strong></div>
<p>			ha pronunciato la presente				</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>			sul ricorso numero di registro generale 6267 del 2015, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Tekra S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Gianni&#8217; e Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula, 34;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>			Impresud S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso Cons. di Stato, Segreteria, in Roma, p.za Capo di Ferro, 13;<br />	<br />
			Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti &#8211; Provv.to Interregionale OO.PP. Campania e Molise, Comune di Cervino;&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>			della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI: SEZIONE IV n. 03378/2015, resa tra le parti, concernente affidamento servizio di igiene urbana, spazzamento, raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti del Comune di Cervino.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Impresud S.r.l.;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2015 il Cons. Francesco Mele e uditi per parte attrice l’avvocato Di Bonito su delega dell&#8217;avvocato Terracciano;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;				</p>
<div style="text-align: center;">FATTO</div>
<p>			Con sentenza resa ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., n. 3378/2015 del 25-6-2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) accoglieva il ricorso proposto dalla Impresud s.r.l. ed annullava il decreto di aggiudicazione definitiva n. 11275 del 1° aprile 2015, emesso in favore della Te.Kra s.r.l., relativo alla gara per il servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti del Comune di Cervino.<br />	<br />
			La predetta sentenza esponeva in fatto quanto segue.<br />	<br />
			“<em>La società ricorrente ha impugnato il decreto di aggiudicazione definitiva, in favore della Te.Kra s.r.l., della gara per il servizio di raccolta e trasporto a discarica dei rifiuti del Comune di Cervino (importo a base di gara 2.923.708, 26 oltre IVA), da aggiudicarsi con il prezzo più basso. Sul punto ha prospettato i seguenti vizi del provvedimento: 1) violazione art. 5 del disciplinare di gara: la Te.Kra avrebbe dovuto essere esclusa in quanto non in possesso del Certificato del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale secondo lo standard SA8000, ma del riconoscimento provvisorio del medesimo (applicant). Sul punto essa avrebbe reso quindi anche una falsa o quanto meno erronea dichiarazione. 2) violazione dell’art.7 del disciplinare di gara e dell’art. 38 comma 1 del codice dei contratti – difetto di motivazione – violazione art. 3 l. n. 241/1990: la Te.Kra avrebbe dichiarato in sede di gara la sussistenza di una precedente rescissione contrattuale con il Comune di Casola per un falso dichiarato in sede di gara, ma la SUAP non aveva tenuto la cosa in considerazione e non aveva motivato sul punto. 3) violazione dell’art. 7 del disciplinare e dell’art. 38 lett. m) cod. contratti – difetto di motivazione. Al momento dell’aggiudicazione definitiva la Te.Kra non possedeva più il requisito di cui all’art. 38 lett. m) cod. contratti e di cui alla dichiarazione del 12-2-2014, essendo stata destinataria della risoluzione contrattuale di cui sub 1) contro la quale aveva intentato un ricorso che era stato perso. Per la medesima ragione era stata esclusa in altra gara, anche questa oggetto di contenzioso non andato a buon fine. Si è costituita l’Amministrazione, senza spiegare difese, e la controinteressata, quest’ultima confutando i motivi di ricorso</em>”.<br />	<br />
			Avverso la prefata sentenza di accoglimento la Te.Kra s.r.l. ha proposto appello dinanzi a questo Consiglio di Stato, chiedendo l’integrale riforma della decisione di prime cure, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.<br />	<br />
			Ha affidato il gravame ai seguenti motivi: 1) Erroneità della sentenza nella parte in cui, muovendo dal presupposto che il certificato SA8000 era previsto a pena di esclusione e che la ricorrente dichiarava di possederlo mentre invece possedeva quello proprio della fase propedeutica, ha sentenziato l’esclusione per violazione della legge di gara, e perché comunque la ricorrente avrebbe reso una dichiarazione non veritiera – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, comma 1, DPR 445/2000, così come modificato dalla novella contenuta nell’art. 15 l. n. 183/2011 – Violazione e/o falsa applicazione del criterio sostanzialista che l’art. 43 del Codice, in combinato disposto con il successivo art. 46, comma 1 bis, e l’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato espresso nella sentenza n. 5375/2013, fissano in tema di possesso dei requisiti qualitativi dei processi organizzativi dell’azienda; 2) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, co.1, lett. f) del Codice in relazione alla riserva di potestà amministrativa, avendo il giudice formulato direttamente e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e gli accertamenti demandati all’Amministrazione e/o sostituendosi ad essa in detti apprezzamenti e accertamenti in difetto di vizi sintomatici di eccesso di potere – erroneità della sentenza per eccesso di potere cognitivo del giudice ai danni dell’amministrazione- Erroneità della sentenza per superamento della regola della stessa propria cognizione; 3) Macroscopica erroneità della pronuncia di primo grado per avere il Giudice fatto diretta applicazione di un motivo ostativo (art. 38, co.1 lett. m) del d.lgs. n. 163/2006) nonostante la radicale insussistenza del fatto; 4) Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, co.1 lett. f) del D.lgs. n. 163/2006 per aver fatto richiamo ad una sentenza del Tar riguardante diverso soggetto giuridico – Erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 , co.1 lett. f) citato, in relazione alla riserva di potestà amministrativa, avendo il giudice formulato direttamente e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e le valutazioni riservate alla stazione appaltante e sostituendosi ad essa in detti apprezzamenti –Erroneità della sentenza per eccesso di potere cognitivo del giudice ai danni dell’amministrazione.<br />	<br />
			Si è costituita in giudizio la società Impresud s.r.l., deducendo l’infondatezza dell’appello e chiedendone il rigetto.<br />	<br />
			L’appellante ha prodotto documentazione.<br />	<br />
			La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 17-12-2015.				</p>
<div style="text-align: center;">DIRITTO</div>
<p>			Con il primo motivo la società appellante deduce: Erroneità della sentenza nella parte in cui, muovendo dal presupposto che il certificato SA8000 era previsto a pena di esclusione e che la ricorrente dichiarava di possederlo mentre invece possedeva quello proprio della fase propedeutica, ha sentenziato l’esclusione per violazione della legge di gara, e perché comunque la ricorrente avrebbe reso una dichiarazione non veritiera – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 43, comma 1, DPR 445/2000, così come modificato dalla novella contenuta nell’art. 15 l. n. 183/2011 – Violazione e/o falsa applicazione del criterio sostanzialista che l’art. 43 del Codice, in combinato disposto con il successivo art. 46, comma 1 bis, e l’orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato espresso nella sentenza n. 5375/2013, fissano in tema di possesso dei requisiti qualitativi dei processi organizzativi dell’azienda.<br />	<br />
			Rileva l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la Te.Kra avrebbe dovuto essere esclusa avendo reso una falsa dichiarazione in ordine al possesso del Certificato del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale.<br />	<br />
			Deduce al riguardo che non può ritenersi che la dichiarazione resa fosse falsa, avendo essa allegato il certificato che attestava la condizione di&nbsp;<em>Applicant</em>, in tal modo fornendo all’amministrazione ogni elemento per valutare la sussistenza del requisito.<br />	<br />
			Inoltre, la stazione appaltante, non disponendo l’esclusione del concorrente, aveva fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 43, comma 1 e 46, comma 1 bis del Codice.<br />	<br />
			L’amministrazione, invero, come emerge dal rapporto difensivo inviato all’Avvocatura e dalla allegata documentazione, aveva avviato gli accertamenti presso la società CISE e concluso, in relazione ai chiarimenti ottenuti, per il possesso del requisito richiesto.<br />	<br />
			Tali requisiti emergevano, d’altra parte, anche dalle seguenti circostanze: avendo sede legale in Italia, la società era soggetta alla relativa stringente legislazione; essa aveva allegato alla domanda il Codice Etico dalla stessa sottoscritto, che garantisce il rispetto delle norme sull’etica e la responsabilità sociale; era, inoltre, in possesso delle certificazioni OHSAS 18000 e ISO 14000, nonché del “Certificato n. 618” rilasciato dal “Network Lavoro Etico”, concernenti la sicurezza, la salute dei lavoratori e la qualità ambientale.<br />	<br />
			Citava giurisprudenza di questo Consiglio (sez. V, n. 5375 del 2013), da cui emergeva che il possesso della richiamata certificazione non era causa tassativa di esclusione.<br />	<br />
			Il motivo di appello è fondato.<br />	<br />
			La gravata sentenza così motiva sul punto.<br />	<br />
			“<em>Con riguardo al primo motivo, non è in contestazione la circostanza che la società aggiudicataria fosse in possesso solo in via provvisoria e non definitiva (cd. stato di applicant) del Certificato del Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale secondo lo standard SA8000, bensì l’ulteriore fatto che sul punto vi sia stata una sua dichiarazione mendace: infatti la Te.Kra il 12 febbraio 2014 aveva autocertificato di possedere detta attestazione (cfr. doc.8 prod. ricorrente). Vale pertanto il principio più volte affermato in giurisprudenza che nelle gare pubbliche una dichiarazione falsa o incompleta resa dall’impresa partecipante è di per se stessa lesiva degli interessi considerati dalla normativa, a prescindere dal fatto che nella sostanza essa possa avere i requisiti per partecipare alla gara, atteso che il comportamento della stazione appaltante dinanzi all’osservanza dell’obbligo imposto in materia è vincolato alla verifica dell’adempimento, senza che possa attribuirsi rilievo alcuno al fatto che i requisiti da comprovare fossero in effetti posseduti (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 9 marzo 2015, n. 1170)</em>”.<br />	<br />
			Ciò posto, le doglianze mosse dall’appellante sono condivise dalla Sezione.<br />	<br />
			Il giudice di primo grado ha fondato l’accoglimento del ricorso non sulla insussistenza del requisito sostanziale richiesto per la partecipazione alla gara, ma sulla avvenuta presentazione di una dichiarazione mendace in proposito.<br />	<br />
			La Te.Kra, invero, in possesso del mero stato di&nbsp;<em>applicant</em>, avrebbe falsamente autocertificato di possedere il Certificato del Sistema di Gestione della Responsabilità sociale secondo lo standard SA 8000.<br />	<br />
			Ritiene, peraltro, il Collegio che nella specie non sussista la ritenuta dichiarazione mendace.<br />	<br />
			Va, invero, in primo luogo osservato che il disciplinare di gara non prevedeva espressamente, in relazione a tale certificato, la produzione di autocertificazione, bensì la presentazione del documento (da inserire nella “Busta A- Documentazione Amministrativa”).<br />	<br />
			Orbene, la società appellante nella domanda di partecipazione del 12-2-2014 ha certamente dichiarato di essere titolare della certificazione, ma, conformemente alle disposizioni della&nbsp;<em>lex specialis</em>&nbsp;di gara, ha anche prodotto il certificato in suo possesso e, nello specifico, il certificato attestante lo stato di&nbsp;<em>Applicant SA 8000.</em><br />	<br />
			In particolare, la suddetta dichiarazione è così formulata: “<em>DICHIARA ….di essere in possesso del certificato di Gestione della Responsabilità Sociale secondo lo standard SA 8000 (cui si allega)…</em>”. Orbene, risulta evidente che in tale situazione non vi sia una dichiarazione mendace, atteso che il concorrente ha allegato alla stessa (in tal modo adempiendo allo specifico obbligo di gara) il certificato in suo possesso.<br />	<br />
			Il contenuto della dichiarazione viene così a qualificarsi, in termini sostanziali, in relazione al documento ad essa allegato, specificando e chiarendo quest’ultimo il contenuto della dichiarazione resa.<br />	<br />
			D’altra parte, sotto un primo profilo, va evidenziato che la dichiarazione ha la finalità di sostituire la certificazione non prodotta, onde è evidente che, laddove sia direttamente presentato il documento richiesto, è quest’ultimo che prevale ed in ogni caso la sua allegazione integra e specifica il significato e la portata della dichiarazione, la quale va necessariamente riferita ed intesa quale relativa all’atto concretamente prodotto (che nella dichiarazione è espressamente citato quale termine di riferimento della stessa).<br />	<br />
			Sotto altro profilo, va poi osservato che l’allegazione del documento consente alla stazione appaltante di verificare in concreto il possesso del requisito e la effettiva portata di quanto dichiarato.<br />	<br />
			Si è, pertanto, di fronte ad una situazione nella quale il concorrente ha correttamente prospettato alla stazione appaltante tutti gli elementi oggettivi relativi al possesso del requisito, onde non può assolutamente essere configurata la sussistenza di una prospettazione di fatti non rispondenti a vero, presupposto necessario ad integrare la dichiarazione mendace.<br />	<br />
			La ritenuta insussistenza di una dichiarazione mendace è sufficiente all’accoglimento del primo motivo di appello ed alla riforma sul punto della sentenza gravata.<br />	<br />
			Quanto, poi, al possesso effettivo e sostanziale del requisito, va evidenziato che il Tribunale non si è pronunziato nel senso della sua insussistenza, limitandosi ad affermare che “<em>non è in contestazione la circostanza che la società aggiudicataria fosse in possesso solo in via provvisoria e non definitiva (cd. stato di applicant) del Certificato del sistema di Gestione della Responsabilità Sociale</em>”, rilevandosi pure che le relative doglianze (avanzate nel ricorso di primo grado), nella parte in cui non sono state affrontate dal Giudice di I gr., non risultano essere state riproposte in sede di appello da parte della società Impresud s.r.l..<br />	<br />
			In ogni caso, va evidenziato che l’articolo 43 del Codice, in tema di “<em>Norme di garanzia della qualità</em>”, prevede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la relativa ottemperanza da parte dell’operatore economico, ma esso dispone altresì che le stazioni appaltanti “<em>ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici</em>”.<br />	<br />
			Da tanto consegue che il mancato possesso del certificato definitivo non poteva comunque essere causa diretta di esclusione dell’impresa, dovendo invece la stazione appaltante procedere alla verifica in concreto del possesso sostanziale del requisito, attraverso la verifica delle misure di garanzia della qualità adottate dalla stessa.<br />	<br />
			Può a questo punto procedersi alla disamina degli altri motivi di appello.<br />	<br />
			Con il secondo motivo la Te.Kra lamenta: Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, co.1, lett. f) del Codice in relazione alla riserva di potestà amministrativa, avendo il giudice formulato direttamente e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e gli accertamenti demandati all’Amministrazione e/o sostituendosi ad essa in detti apprezzamenti e accertamenti in difetto di vizi sintomatici di eccesso di potere – erroneità della sentenza per eccesso di potere cognitivo del giudice ai danni dell’amministrazione &#8211; Erroneità della sentenza per superamento della regola della stessa propria cognizione.<br />	<br />
			Deduce in sostanza che erroneamente la sentenza, in relazione alla subita rescissione del contratto con il Comune di Casola a seguito di una falsa dichiarazione, avrebbe compiuto direttamente la valutazione di gravità del fatto (incidente sull’elemento fiduciario); tale valutazione spetta, invece, alla stazione appaltante, la quale nella vicenda in esame non aveva evidentemente ritenuto tale gravità, procedendo alla aggiudicazione della gara.<br />	<br />
			Illegittimamente, dunque, il Tribunale si sarebbe sostituito alla pubblica amministrazione in una valutazione che era propria di quest’ultima.<br />	<br />
			Con il terzo motivo la società lamenta la macroscopica erroneità della pronuncia di primo grado per avere il Giudice fatto diretta applicazione di un motivo ostativo (art. 38, co.1 lett. m) del d.lgs. n. 163/2006) nonostante la radicale insussistenza del fatto.<br />	<br />
			Con il quarto motivo denunzia: Erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, co.1 lett. f) del D.lgs. n. 163/2006 per aver fatto richiamo ad una sentenza del Tar riguardante diverso soggetto giuridico – Erroneità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 , co.1 lett. f) citato in relazione alla riserva di potestà amministrativa avendo il giudice formulato direttamente e con efficacia immediata e vincolante gli apprezzamenti e le valutazioni riservate alla stazione appaltante e sostituendosi ad essa in detti apprezzamenti –Erroneità della sentenza per eccesso di potere cognitivo del giudice ai danni dell’amministrazione.<br />	<br />
			In particolare la Te.Kra censura la sentenza del Tar per aver fatto richiamo ad un precedente del Tribunale (sent. n.2174/2015), che aveva ritenuto la legittimità dell’esclusione per il medesimo motivo in altra procedura di appalto. Tale richiamo non era corretto in quanto la sentenza citata era riferita a soggetto giuridico diverso (Balestrieri<strong>Appalti</strong>&nbsp;s.r.l.), avente compagine societaria solo parzialmente coincidente con quella della Te.Kra. In ogni caso il giudice, come già evidenziato nel secondo motivo di appello, si sarebbe sostituito all’Amministrazione in una valutazione ad essa riservata.<br />	<br />
			I motivi di appello secondo, terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente ed essi, a giudizio della Sezione, sono fondati.<br />	<br />
			La sentenza di primo grado così motiva sul punto.<br />	<br />
			“<em>Sono fondati pure gli ulteriori due motivi di ricorso, posto che la ricorrente ha effettivamente dimostrato la violazione, da parte della controinteressata, dell’art. 38 co. 1 lett. f) (sono escluse le imprese che , secondo motivata valutazione della stazione appaltante, (….) hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante”. Orbene, nel caso di specie la controinteressata non poteva essere destinataria dell’aggiudicazione definitiva in quanto a tale data non possedeva più il requisito di cui all’art. 38 lett. m) d.lgs. 163/06 e di cui alla dichiarazione del 12-2-2014, posto che il 9 aprile 2014 il TAR Campania Napoli, sez. I, con sentenza n. 2021/14 ha rigettato il ricorso che la stessa società aveva intentato avverso la revoca della procedura di gara di cui era risultata, in precedenza, aggiudicataria. Di conseguenza la controinteressata andava esclusa per aver perso il requisito di cui alla lettera m) dell’art. 38, e per precedente falsa dichiarazione, essendo stata destinataria di una risoluzione contrattuale da parte del Comune di Casola. La ricorrente ha dimostrato che in una analoga procedura di gara la controinteressata è stata esclusa per il medesimo motivo (Tar Campania Napoli, sentenza n. 2174 del 16 aprile 2015)…</em>” .<br />	<br />
			Le doglianze articolate dall’appellante sono condivise dalla Sezione per le ragioni che di seguito si espongono.<br />	<br />
			L’esclusione ritenuta dal Tribunale viene fondata sulla circostanza fattuale della risoluzione di un precedente contratto di appalto con il Comune di Casola a seguito della presentazione di una falsa dichiarazione in sede di gara.<br />	<br />
			La disamina dell’appello impone, pertanto, brevi considerazioni su come, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, la risoluzione del contratto per falsa dichiarazione e la produzione di una falsa dichiarazione possano rilevare ai fini dell’esclusione dalla procedura di gara.<br />	<br />
			Va in primo luogo evidenziato che esse non rilevano ai sensi della lettera m) del richiamato comma 1.<br />	<br />
			La norma si riferisce ai soggetti “<em>nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223…</em>”.<br />	<br />
			Orbene, nella vicenda in esame non risulta che siano state irrogate nei confronti della società appellante le sanzioni previste dalla citata disposizione.<br />	<br />
			Quanto, poi, alla falsa dichiarazione, va in primo luogo rilevato che essa è motivo di esclusione se resa direttamente nella gara di cui trattasi.<br />	<br />
			Invece, quando essa sia stata posta in essere in altra e diversa procedura di gara, può rilevare quale ragione di esclusione ai sensi della lett. h) dell’articolo 38 del Codice.<br />	<br />
			Tuttavia, a tali fini è necessaria l’iscrizione nel casellario informatico, la quale consegue, ai sensi del comma 1 ter della norma, ad una valutazione dell’Autorità sull’esistenza del dolo o della colpa grave e sulla gravità dei fatti.<br />	<br />
			Orbene, nella fattispecie concreta oggetto di causa non emerge dagli atti che la falsa dichiarazione resa al Comune di Casola abbia dato luogo ad iscrizione nel casellario informatico.<br />	<br />
			Allo stesso modo, non risulta che essa abbia dato luogo a condanna penale definitiva (per reato incidente sulla moralità professionale dell’operatore), solo in tal modo potendo configurarsi la fattispecie espulsiva prevista dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo 38.<br />	<br />
			Deve a questo punto essere esaminata la riconducibilità della risoluzione del contratto con il Comune di Casola per falsa dichiarazione e la falsa dichiarazione medesima alla fattispecie espulsiva prevista dalla lettera f) della norma, in termini di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, così come ritenuto dal giudice di primo grado.<br />	<br />
			Orbene, a prescindere dalla questione della astratta riconducibilità di tale fatto (falsa dichiarazione) nell’ambito della fattispecie del grave errore nell’esercizio dell’attività professionale, ritiene la Sezione che nella specie il giudice di primo grado abbia errato nell’applicare la sanzione espulsiva prevista dalla norma.<br />	<br />
			Essa prevede che “<em>Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure….i soggetti:…f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante</em>”.<br />	<br />
			Per come emerge chiaramente dalla lettera della disposizione, la sussistenza del presupposto espulsivo richiede una “<em>motivata valutazione</em>” della stazione appaltante.<br />	<br />
			Ciò significa che la grave negligenza o malafede o l’errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, risultando il frutto di valutazione di determinate vicende, non siano fattispecie oggettivamente rilevanti e, come tali, direttamente accertabili dal giudice.<br />	<br />
			Esse devono in primo luogo essere ritenute tali dalla stazione appaltante, all’esito di una valutazione dei fatti (di natura discrezionale), la quale, ove conduca ad un esito di sussistenza della fattispecie espulsiva, deve essere assistita da adeguata motivazione.<br />	<br />
			Regolando, poi, una causa di esclusione, la disposizione riferisce l’obbligo di motivazione alla ritenuta esistenza della stessa, non risultando invece necessaria l’esternazione delle ragioni tutte le volte in cui la valutazione dei fatti operata dall’amministrazione non conduca a ritenere configurabili la grave negligenza o malafede o il grave errore professionale.<br />	<br />
			Dalla predetta rilevanza del fatto in termini espulsivi solo per effetto di una motivata valutazione della stazione appaltante e dal carattere discrezionale di tale valutazione discende che l’intervento del giudice non può svolgersi direttamente sulla esistenza della fattispecie espulsiva, trattandosi invece di un controllo parametrico esterno sulla valutazione compiuta in proposito dall’amministrazione, in termini di logicità e ragionevolezza della stessa.<br />	<br />
			Ciò posto, colgono nel segno le censure di parte appellante, laddove lamentano che il giudice di primo grado si è sostituito all’amministrazione compiendo direttamente la valutazione di sussistenza della causa espulsiva, che l’amministrazione aveva invece escluso procedendo all’aggiudicazione della gara.<br />	<br />
			L’accoglimento del ricorso di primo grado, invero, è fondato direttamente sulla impossidenza del requisito di cui all’articolo 38 e non anche su di un rilevato eccesso di potere per irragionevolezza o illogicità della contraria valutazione operata dall’amministrazione.<br />	<br />
			In sostanza, il Tribunale non ha effettuato il controllo di legittimità “esterno”, proprio del vizio di eccesso di potere, ma ha operato esso stesso, direttamente, la valutazione spettante alla stazione appaltante.<br />	<br />
			Sotto altro profilo, non ritiene la Sezione configurabile, nella valutazione di insussistenza della causa espulsiva operata con l’aggiudicazione (sulla non necessità di un obbligo di motivazione sul punto si è già detto in precedenza), profili di manifesta illogicità o irragionevolezza.<br />	<br />
			Valgono in proposito la considerazione che l’errore (in quanto riferibile ad una falsa dichiarazione sul possesso di un requisito in sede di partecipazione ad una gara) non sarebbe propriamente riferito all’esercizio dell’attività professionale o all’esecuzione delle prestazioni, nonché i rilievi esposti dall’amministrazione in sede difensiva, secondo cui il requisito del quale si lamentava la falsa dichiarazione era richiesto dalla specifica legge di gara dell’altra procedura e non era comunque rilevante nella gara oggetto di aggiudicazione alla Te.Kra.<br />	<br />
			Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, deve ritenersi la fondatezza dell’appello.<br />	<br />
			Di conseguenza, la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 3378/2015 del 25-6-2015 deve essere riformata, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.<br />	<br />
			Le spese del doppio grado di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti costituite, in considerazione della natura squisitamente interpretativa delle questioni agitate in giudizio.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)<br />	<br />
			definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 3378/2015 del 25-6-2015, rigetta il ricorso di primo grado.<br />	<br />
			Spese compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
			Nicola Russo, Consigliere<br />	<br />
			Raffaele Greco, Consigliere<br />	<br />
			Silvestro Maria Russo, Consigliere<br />	<br />
			Francesco Mele, Consigliere, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td>&nbsp;</td>
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<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>			DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
			Il 14/01/2016<br />	<br />
			IL SEGRETARIO<br />	<br />
			(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-1-2016-n-85/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/1/2016 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-85/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.85</a></p>
<p>Presidente Silvestri, Redattore Tesauro Tutela dell&#8217;ambiente &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012) &#8211; Bipartizione delle utenze di</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Silvestri, Redattore Tesauro</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Tutela dell&#8217;ambiente &#8211; Rapporti Stato/Regioni &#8211; Art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012) &#8211; Bipartizione delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale media annua superiore o inferiore a 3 Megawatt &#8211; Q.l.c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione dell&#8217;art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e comma terzo, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>composta dai signori:<br />
&#8211;           Gaetano                       SILVESTRI                                  Presidente<br />
&#8211;           Luigi                            MAZZELLA                                  Giudice<br />
&#8211;           Sabino                         CASSESE                                            ”<br />
&#8211;           Giuseppe                     TESAURO                                           ”<br />
&#8211;           Paolo Maria                 NAPOLITANO                                   ”<br />
&#8211;           Giuseppe                     FRIGO                                                 ”<br />
&#8211;           Alessandro                  CRISCUOLO                                      ”<br />
&#8211;           Paolo                           GROSSI                                               ”<br />
&#8211;           Giorgio                        LATTANZI                                          ”<br />
&#8211;           Aldo                            CAROSI                                               ”<br />
&#8211;           Marta                           CARTABIA                                         ”<br />
&#8211;           Sergio                          MATTARELLA                                              ”<br />
&#8211;           Mario Rosario              MORELLI                                            ”<br />
&#8211;           Giancarlo                     CORAGGIO                                        ”<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 16, 42, comma 2, 44, 45, comma 2 e 46 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012<i>&#8211;</i>2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012), e dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51 (Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012<i>&#8211;</i>2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012” in applicazione dell’art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 16-20 marzo 2012 e il 2-8 gennaio 2013, depositati in cancelleria il 23 marzo 2012 e l’11 gennaio 2013 ed iscritti al n. 61 del registro ricorsi 2012 e al n. 4 del registro ricorsi 2013.<br />
<i>         <br />
   Visti </i>gli atti di costituzione della Regione Abruzzo; <br />
<i>            udito </i>nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;<br />
<i>            uditi </i>l’avvocato dello Stato Vincenzo Rago per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Alessandro Arredi per la Regione Abruzzo.<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>            1.<i>–</i> Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16-20 marzo 2012, depositato il successivo 23 marzo, ha promosso questione di legittimità costituzionale, in via principale, degli artt. 16, 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, e 46 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1, (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012<i>–</i>2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012).<br />
            1.1.<i>–</i> Il ricorrente premette che:<br />
            a) l’articolo 16 ha introdotto modifiche alla legge regionale n. 25 del 3 agosto 2011 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore dei territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenza pubbliche), prevedendo, al comma 2, che «al comma 1, dell’articolo 12 (Aggiornamenti del costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche) della legge regionale n. 25/2011, le parole “di potenza nominale concessa o riconosciuta, in € 27,50” sono sostituite con le parole “di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell’anno precedente, dal GSE, in € 35,00”»;<br />
             b) l’art. 1, comma 1, ha disposto il rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 2000, n. 72 (Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman” e altri metodi riconosciuti dalla comunità scientifica);<br />
             c) l’art. 6, comma 1, ha disposto che «Le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui al comma 98 dell’art. 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)”, sono destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale»;<br />
            d) l’art. 6, comma 2, ha abrogato il comma 2 dell’articolo 83 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2004), che prevedeva che l’introito derivante dalla maggiorazione della tassa automobilistica regionale, pari ad euro 10.000.000,00, fosse destinato alla copertura dei disavanzi finanziari sanitari maturati a decorrere dall’esercizio 2001; ha inoltre stabilito che l’importo delle maggiorazioni della tassa automobilistica regionale, non utilizzato per il finanziamento del programma operativo del Servizio sanitario regionale, venga riprogrammato e destinato al pagamento delle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti relativi al comparto sanitario;<b><br />
</b>            e) l’art. 42, comma 2, ha aggiunto l’art. 12<i>-bis</i> all’art. 12 della legge regionale 8 aprile 2011, n. 6 (Misurazione e valutazione delle prestazioni delle strutture amministrative regionali), demandando alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo per le aziende del Servizio sanitario regionale volte all’implementazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance del personale sanitario regionale;<br />
            f) l’art. 44 ha stabilito, poi, che la quota di compartecipazione a carico degli assistiti per le prestazioni di assistenza specialistica, comprensiva del <i>ticket </i>di 10 euro, non possa comunque superare il costo della prestazione previsto dal tariffario nazionale;<br />
            g) l’art. 45, comma 2, ha modificato l’art. 3, comma 5, lettera <i>b</i>), della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), prevedendo che gli studi professionali singoli e associati, mono e polispecialistici, di cui al comma 2 dell’art. 8<i>-ter</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), possano ottenere da parte del Comune territorialmente competente il rilascio dell’autorizzazione, e il contestuale permesso di costruzione, realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o socio<i>&#8211;</i>sanitaria, senza la preventiva acquisizione del nulla osta di compatibilità, da esprimersi con parere obbligatorio e vincolante, da parte della Direzione Sanità.<br />
             h) l’art. 46 ha previsto, infine, che <i>–</i> fermo restando il <i>budget</i> assegnato <i>–</i> la struttura privata accreditata erogante prestazioni di riabilitazione ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), possa trasferire, nell’ambito della stessa A.U.S.L., parte di tali prestazioni in sedi presenti all’interno della stessa A.U.S.L. già autorizzate ma non accreditate.<br />
            1.2.<i>–</i> Ciò posto, il ricorrente assume in primo luogo che l’art. 16 della citata legge regionale violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere <i>e</i>) ed <i>s</i>), e comma terzo, Cost.<br />
            La norma impugnata, infatti, determinando i canoni di concessione di acque pubbliche in 35 euro, e non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta, ma alla potenza efficiente, si porrebbe in contrasto innanzitutto con l’art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), il quale prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell’anno. L’art. 6 del medesimo testo unico prevedrebbe, altresì, una bipartizione delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale media annua superiore o inferiore a 3 Megawatt.<br />
            In tale contesto normativo sarebbe evidente che la determinazione dei criteri relativi ai canoni di derivazione di acqua sia atto riconducibile alla «tutela dell’ambiente», poiché il citato regio decreto, in quanto relativo alla uniforme disciplina delle acque pubbliche, sarebbe riconducibile appunto a detta competenza esclusiva statale.<br />
            Inoltre, la norma in esame violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., in quanto determinerebbe «uno svantaggio concorrenziale a danno degli operatori insediati nel territorio della Regione Abruzzo», essendo palese che una disciplina dei canoni non omogenea da parte delle Regioni sarebbe in grado di alterare l’equilibrio concorrenziale fra i vari impianti di generazione, posto che gli operatori verrebbero a sostenere oneri e costi diversi a seconda del territorio sul quale insistono.<br />
            Infine, la fissazione del diverso criterio di determinazione del canone violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto «con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), in particolare per quanto concerne gli aspetti di funzionamento unitario dei mercati dell’energia, di non discriminazione nell’accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione, di economicità dell’energia offerta ai clienti finali e di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale».<br />
            1.3.<i>–</i> Il Presidente del Consiglio dei ministri censura, poi, l’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2012, premettendo a questo proposito che la Regione Abruzzo, ha stipulato il 6 marzo 2007 un accordo con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, comprensivo del piano di rientro dal disavanzo sanitario, che prevede una serie di interventi, da attivare nell’arco del triennio 2007<i>–</i>2009, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005). In tale contesto, il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di rientro, nei tempi e nelle dimensioni di cui all’art. 1, comma 160, della legge n. 311 del 2004, nonché dall’intesa Stato<i>&#8211;</i>Regioni del 23 marzo 2005 e dai successivi interventi legislativi in materia, ha, infine, determinato il commissariamento della Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 4 del decreto<i>&#8211;</i>legge 1° ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 2007, n. 222, in attuazione dell’art. 120 Cost., nei modi e nei termini di cui all’art. 6, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).<br />
            Nella seduta dell’11 settembre 2008, il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di un Commissario <i>ad acta</i> per la realizzazione del vigente piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Abruzzo e, nella seduta del 12 dicembre 2009, ha individuato il Commissario nella persona del Presidente della Regione <i>pro tempore</i>.<br />
            Successivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009,  il Commissario <i>ad acta</i>, con delibera n. 44/2010 del 3 agosto 2010, ha approvato il «Programma Operativo 2010» (successivamente integrato con la delibera n. 77/2010 del 22 dicembre 2010), con il quale ha dato prosecuzione al piano di rientro 2007<i>–</i>2009.<br />
            Alla luce di queste premesse, il ricorrente ritiene che la norma impugnata, autorizzando il rifinanziamento della legge regionale n. 72 del 2000, la quale prevede la concessione di un contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo Doman, approntando ai propri residenti livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli stabiliti a livello nazionale e assumendo oneri per prestazioni sanitarie aggiuntive, sarebbe incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti dal suddetto piano di rientro, ed interferirebbe con l’attuazione del piano di rientro, affidata al Commissario <i>ad acta</i> con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009.<br />
            Tale disposizione si porrebbe dunque in contrasto, in primo luogo, con l’art. 120, secondo comma, Cost., alla luce della giurisprudenza costituzionale secondo cui anche qualora non sia ravvisabile un diretto contrasto con i poteri del commissario, ma ricorra comunque una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, tale situazione sarebbe di per sé idonea ad integrare la violazione del parametro invocato.<br />
            La disposizione in esame, inoltre, non rispettando i vincoli posti dal piano per il rientro dal disavanzo sanitario, violerebbe comunque l’art. 117, terzo comma, Cost., eludendo un principio fondamentale della legislazione statale in materia di« coordinamento della finanza pubblica».<br />
            1.4.<i>–</i> Anche l’art. 6, comma 1, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., in quanto, disponendo che «le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), sono destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale», in sostanza non farebbe altro che destinare a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi, in violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dal citato art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009.<br />
            Il contrasto in questione sarebbe ancora più evidente alla luce dei verbali dei tavoli tecnici per la verifica del piano di rientro dai <i>deficit</i> sanitari (del 14 dicembre 2011, del 20 luglio 2011 e del 7 aprile 2011), dai quali risulterebbe che proprio la destinazione di tale anticipazione di liquidità alla copertura di debiti sanitari ha consentito alla Regione di essere valutata positivamente e di avere pertanto accesso ad una quota di spettanze residue.<br />
            La disposizione impugnata, inoltre, interferirebbe con l’attuazione del piano, affidata al Commissario <i>ad acta</i>, menomandone le attribuzioni di cui al punto 9 del mandato commissariale, il quale demanda a tale organo straordinario l’adozione dei provvedimenti per l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del Servizio sanitario regionale, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.<br />
            Infine, tale norma contrasterebbe con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» anche in quanto comprometterebbe la funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai menzionati tavoli tecnici dall’art. 1, comma 796, lettera <i>b</i>), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), ledendo i principi fondamentali contenuti nel medesimo art. 1, comma 796, lettera <i>b</i>), della legge n. 296 del 2006 e nell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di piano di rientro è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano.<br />
            1.5.<i>–</i> Con analoghe motivazioni il ricorrente assume che anche l’art. 6, comma 2, della legge regionale Abruzzo n. 1 del 2012, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
            L’abrogazione del comma 2 dell’art. 83 della legge regionale n. 15 del 2004, il quale prevedeva che l’introito derivante dalla maggiorazione della tassa automobilistica regionale fosse destinato alla copertura dei disavanzi sanitari, e la riprogrammazione dell’importo di tali maggiorazioni al fine del pagamento delle rate di rimborso dei mutui e dei prestiti relativi al comparto sanitario, inciderebbero sulla copertura del disavanzo sanitario attraverso le entrate fiscali e contrasterebbero sia con la stima delle coperture regionali da entrate fiscali, risultante dal Programma Operativo 2011<i>&#8211;</i>2012, sia con le valutazioni effettuate dai tavoli tecnici.<br />
            Anche in questo caso sarebbero dunque violati i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di piano di rientro è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, e di cui all’art. 1, comma 796, lettera<i> b</i>), della legge n. 296 del 2006, risultando compromessa la funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai tavoli tecnici.<br />
            1.6.<i>–</i> Viene, poi, impugnato l’art. 42, comma 2, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.<br />
            La norma aggiunge l’art. 12<i>-bis</i> all’art. 12 della legge regionale n. 6 del 2011, demandando alla Giunta regionale la definizione delle linee di indirizzo per le aziende del Servizio sanitario regionale volte all’implementazione del sistema di misurazione e di valutazione della performance del personale sanitario regionale.<br />
            Tale disposizione comporterebbe, a giudizio del ricorrente, un contemperamento del nuovo sistema di valutazione delle prestazioni con la metodologia della negoziazione per budget già implementata presso le A.S.L. regionali. Essa si porrebbe in contrasto con il primo punto del mandato commissariale del 12 dicembre 2009 che affida al Commissario <i>ad acta</i> la razionalizzazione e il contenimento del personale sanitario, determinando, anche in questo caso, una violazione dei principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui al citato art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 e, pertanto, dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
            La medesima norma, inoltre, intervenendo in materia di organizzazione sanitaria in costanza di piano di rientro dal disavanzo sanitario, interferirebbe altresì con l’attuazione del piano, affidata al Commissario <i>ad acta</i>, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.<br />
            1.7.<i>–</i> Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita, inoltre, della legittimità costituzionale dell’art. 44 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2012, il quale stabilisce che la quota di compartecipazione a carico degli assistiti per le prestazioni di assistenza specialistica, comprensiva del <i>ticket</i> di 10 euro, non possa comunque superare il costo della prestazione previsto dal tariffario nazionale.<b><br />
</b>            Tale disposizione contrasterebbe, a suo giudizio, con i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica» contenuti nell’art. 1, comma 796, lettere <i>p</i>) e <i>p-bis</i>) della legge n. 296 del 2006 e nell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, i quali non prevedono la fissazione di alcuna soglia massima di compartecipazione e dispongono che le Regioni possono applicare <i>ticket</i> differenti rispetto a quelli stabiliti dalla norma statale, purché dichiarati finanziariamente equivalenti a seguito di certificazione di equivalenza del competente tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 12 dell’intesa Stato<i>&#8211;</i>Regioni del 23 marzo 2005.<br />
            La norma si porrebbe quindi in contrasto con i menzionati principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica», nonché con l’art. 81, Cost. in quanto determinerebbe un minore livello di entrate rispetto a quelle ritenute congrue per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, senza prevedere la corrispondente copertura delle spese necessarie per compensare le minori entrate.<br />
            Inoltre, siffatta disciplina garantirebbe un livello di assistenza «ulteriore», incompatibile con gli obiettivi di risanamento imposti dal suddetto piano di rientro ed in grado di interferire con l’attuazione del piano di rientro, affidata al Commissario <i>ad acta</i>, in violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost.<br />
            Infine, sarebbero lesi i principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di piano di rientro è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
            1.8.<i>–</i> Il ricorrente censura, poi, l’art. 45, comma 2, della legge regionale in esame, il quale modifica l’art. 3, comma 5, lettera <i>b</i>), della legge regionale n. 32 del 2007, e prevede che gli studi professionali singoli e associati, mono e polispecialistici, di cui al comma 2 dell’art. 8<i>-ter</i> del d.lgs. n. 502 del 1992, possono ottenere da parte del Comune territorialmente competente il rilascio dell’autorizzazione, e il contestuale permesso di costruzione, realizzazione, ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura sanitaria o socio<i>&#8211;</i>sanitaria, senza la preventiva acquisizione del nulla<i>&#8211;</i>osta di compatibilità, da esprimersi con parere obbligatorio e vincolante, da parte della Direzione Sanità.<br />
            Tale disposizione esentando gli studi medici indicati dall’acquisizione del prescritto nulla<i>&#8211;</i>osta regionale, contrasterebbe con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» di cui all’art. 8<i>-ter</i>, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, a norma del quale: «Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 4 del decreto<i>&#8211;</i>legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture».<br />
            La disposizione statale, applicabile a tutte le strutture che necessitano di autorizzazione, consente sia di garantire livelli essenziali di sicurezza delle strutture, sia di poter disporre di uno strumento di governo della domanda e dell’offerta di prestazioni sanitarie a livello locale.<br />
            La norma impugnata, dunque, violerebbe tali principi e si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma,  Cost., integrando un contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «tutela della salute» (sentenza n. 245 del 2010, resa proprio su una legge regionale dell’Abruzzo; sentenza n. 150 del 2010, resa sulla legge reg. Puglia n. 45 del 2008; sentenza n. 19 del 2009).<br />
            La menzionata disciplina, inoltre, interferendo con l’attuazione del piano di rientro e con il mandato commissariale, contenenti specifiche indicazioni circa l’adeguamento della normativa regionale alle norme nazionali in tema di accreditamento e autorizzazione, si porrebbe in contrasto anche con l’art. 120, secondo comma, Cost., ledendo peraltro anche i principi fondamentali di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 in materia di «coordinamento della finanza pubblica», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
            1.9.<i>–</i> Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l’art. 46 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2012, il quale prevede che, fermo restando il budget assegnato, la struttura privata accreditata che eroga prestazioni di riabilitazione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 833 del 1978 possa trasferire, nell’ambito della stessa A.U.S.L., parte di tali prestazioni in sedi presenti all’interno della A.U.S.L., già autorizzate ma non accreditate.<br />
            La disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto violerebbe i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» ed in particolare l’art. 8<i>-bis</i> del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo il quale «La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 8<i>-ter</i>, dell’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8<i>-quater</i>, nonchè alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8<i>-quinquies</i>».<br />
            A giudizio del ricorrente, consentire lo svolgimento di attività sanitarie presso strutture autorizzate, ma non accreditate, non garantirebbe che la struttura sia in possesso anche dei requisiti ulteriori previsti per l’accreditamento e che, quindi, sia in grado di poter erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale.<br />
            Anche tale norma, inoltre, interferendo con l’attuazione del piano di rientro e con il mandato commissariale del 12 dicembre 2009, che prevedono l’adozione di un piano della rete territoriale e della rete residenziale e semiresidenziale dopo aver provveduto a determinare il fabbisogno della Regione, violerebbe l’art. 120, secondo comma, Cost., ponendosi peraltro anche in contrasto con i richiamati principi fondamentali diretti al contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, e, dunque con l’art. 117, terzo comma, Cost.<br />
            2.<i>–</i> Si è costituita nel giudizio la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale <i>pro tempore</i>, con atto depositato il 24 aprile 2012, deducendo l’infondatezza delle censure e chiedendone il rigetto.<br />
            2.1.<i>–</i> Quanto alla questione relativa all’art. 16, in materia di determinazione del canone per le derivazioni idroelettriche, si contesta l’esistenza stessa di una “riserva esclusiva statale” in materia, in quanto, come sarebbe stato confermato da recenti decisioni della Corte di cassazione, la potestà regionale si fonderebbe sul trasferimento ad esse delle funzioni afferenti, fra l’altro, alla determinazione dei canoni di concessione relativi alle derivazioni di acqua pubblica, in virtù dell’art. 89, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,  n. 59). Inoltre, sarebbe del tutto erronea la riconduzione della modifica dei canoni nell’ambito materiale della «tutela dell’ambiente».<br />
            2.2.<i>–</i> In merito alle censure relative all’art. 1, comma 1, poi, la difesa regionale precisa che la disposizione costituirebbe un rifinanziamento dell’originaria disposizione della legge regionale 21 giugno 1996, n. 39 (Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman”) e che tale disposto sarebbe riconducibile all’attuazione del dettato normativo della legge statale 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88), che all’art. 3, comma 5 aveva disposto che, con decreto del Ministro della sanità, sono determinati i criteri di fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero, per prestazioni che non siano ottenibili tempestivamente in Italia.<br />
            Emanati i relativi decreti ministeriali, le successive direttive del Ministero della sanità (prot. n. 500.6 AG 13/1371/900 e n. 100.IX/2868) avevano richiesto alle autorità regionali di procedere al rimborso per sostenere l’utilizzazione del “Metodo Doman”, «in attesa del parere richiesto ad apposita commissione ministeriale».<br />
            In tale contesto, quindi, anche alla luce delle numerose sentenze del giudice amministrativo che aveva sanzionato i dinieghi di autorizzazione per prestazioni all’estero relative al “Metodo Doman”, e «nelle more del riconoscimento statale», la Regione aveva deciso di assecondare le richieste assistenziali per le gravi patologie interessate, evitando ulteriori aggravi economici riconducibili alle pronunce giurisdizionali.<br />
            2.3.<i>–</i> La Regione Abruzzo, poi, con riferimento all’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2012, assume che non avrebbe fatto ricorso all’anticipazione di liquidità di cui all’art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009, essendo stata prevista dal Commissario <i>ad acta</i> una «possibile diminuzione del pregresso debito sanitario». Pertanto, non avendo goduto dell’anticipazione e non avendo assunto il mutuo triennale previsto dall’art. 9 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2011), per il rimborso delle anticipazioni statali, le risorse destinate al pagamento delle rate, ed a tale scopo iscritte in bilancio, sarebbero rientrate nella disponibilità della Regione, con conseguente possibilità di riprogrammazione.<b><br />
</b>            2.4.<i>–</i> Con riguardo all’art. 6, comma 2, poi, vengono respinte le censure relative sia all’abrogazione del vincolo di destinazione alla copertura dei disavanzi finanziari sanitari della maggiorazione delle tasse automobilistiche, sia alla riprogrammazione per il pagamento delle rate di rimborso dei mutui e prestiti relativi al comparto sanitario.<br />
            Secondo la resistente, dal tenore letterale della norma emergerebbe, infatti, che soltanto le somme “non utilizzate” sarebbero oggetto della menzionata riprogrammazione, con conseguente insussistenza della paventata diminuzione delle somme disponibili per il ripianamento del disavanzo sanitario.<br />
            Inoltre, si rileva come nei verbali dei tavoli tecnici emergano risultati positivi che avrebbero consentito al Commissario di richiedere la possibilità di svincolare i proventi delle maggiorazioni fiscali relative all’esercizio 2012.<br />
            2.5.<i>–</i> In ordine all’asserita illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 2, relativa alla definizione delle linee di indirizzo per la valutazione della performance del personale sanitario regionale, la difesa regionale sottolinea come l’intervento debba iscriversi nell’ambito di un modello di organizzazione e funzionamento della struttura sanitaria diretto a ridurre gli eccessi dei costi per la gestione del personale. In tale contesto, quindi, essendo la norma diretta al contenimento della spesa ed operando in un ambito diverso rispetto al mandato commissariale, le censure sarebbero infondate, anche con riferimento all’art. 120 Cost.<br />
            2.6.<i>–</i> Quanto alle censure riguardanti l’art. 44, relativo alla quota di compartecipazione ed al <i>ticket</i>, la Regione Abruzzo sottolinea che il ricorso muoverebbe dall’erroneo presupposto che il tetto alla quota riguardi la quota dovuta “dagli assistiti”, nel mentre la lettera della norma indicherebbe chiaramente che è il contributo dovuto “agli assistiti” ad essere limitato nell’ambito dell’intero costo della prestazione. Conseguentemente, non risulterebbero introdotti nuovi oneri, ma piuttosto un limite alla spesa.<br />
            2.7.<i>–</i> In riferimento all’art. 45, comma 2, invece la difesa regionale specifica in primo luogo che il richiamato art. 8-<i>ter</i>, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 riguarderebbe soltanto le strutture sanitarie e non anche l’apertura di studi medici e di altre professioni sanitarie, per i quali la norma di riferimento andrebbe ravvisata nel successivo comma 2, a mente del quale sarebbe necessaria la sola autorizzazione all’esercizio della professione sanitaria.<br />
            La norma impugnata, quindi, non solo non sarebbe affetta dai vizi denunciati, ma addirittura sarebbe stata imposta dalla necessità di superare il regime autorizzatorio di natura edilizia operante unicamente nella Regione Abruzzo. Del resto lo stesso Commissario <i>ad acta</i> avrebbe disposto la sospensione dell’art. 3, comma 5, lettera <i>b</i>), della legge regionale 31 luglio 2007, limitatamente alla frase «per gli studi professionali singoli e associati, mono o polispecialistici, di cui al comma 2 dell’art. 8-<i>ter </i>del d.lgs n. 502 del 1992». A conforto di tale tesi vi sarebbe inoltre un parere del Ministero della salute (del 2 marzo 2012) che qualificherebbe come «provvedimento necessario ai fini del rispetto delle scadenze previste» l’abrogazione dell’art. 3, comma 5, lettera <i>b</i>), della legge regionale n. 32 del 2007.<br />
            2.8.<i>–</i> Infine, con riguardo all’art. 46, relativo alla possibilità di trasferire le prestazioni assistenziali di riabilitazione verso strutture autorizzate ma non accreditate, la Regione sottolinea che la norma sarebbe giustificata dalla necessità di «tutelare adeguatamente la concreta domanda assistenziale della popolazione regionale» e che essa troverebbe applicazione nelle more del riordino del fabbisogno sanitario attuato e diretto dal Commissario <i>ad acta</i>. Inoltre la norma consentirebbe alle strutture provvisoriamente accreditate, secondo provvedimenti rilasciati dalla Giunta regionale, di erogare prestazioni, purché nel medesimo territorio della ASL e fermo restando il <i>budget</i> in sede contrattuale.<br />
            3.<i>–</i> In data 19 ottobre 2012, la Regione Abruzzo ha depositato memoria difensiva, ribadendo tutte le argomentazioni già svolte nell’atto di costituzione. In particolare viene segnalato che, successivamente alla proposizione del ricorso, con legge regionale 17 luglio 2012, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25<i> </i>recante: “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”, integrazione alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7<i> </i>recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo – legge finanziaria regionale 2003”, modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9<i> </i>recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” e modifica all’art. 63<i> </i>della L.R. n. 1/2012<i> </i>recante: Legge finanziaria regionale 2012), risulta introdotta una ulteriore modifica dell’art. 12 della legge regionale n. 25 del 2011, già oggetto di modifica da parte dell’impugnato art. 16 della legge regionale n. 1 del 2012. La difesa sottolinea, a tal proposito, che il nuovo disposto normativo non risulta oggetto di impugnazione, e, laddove la Corte ritenesse permanere una residua attualità dell’impugnazione, ribadisce comunque le difese già contenute nella precedente memoria.<br />
            4.<i>–</i> Il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato ulteriore memoria, in data 20 novembre 2012, ribadendo le argomentazioni già sviluppate nel ricorso.<br />
            5.– All’udienza del 20 novembre 2012 veniva disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.<br />
            6.– Nelle more della nuova fissazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 2-8 gennaio 2013, depositato il successivo 11 gennaio, ha promosso questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51 (Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012<i>&#8211;</i>2014 della Regione Abruzzo – Legge finanziaria regionale 2012” in applicazione dell’art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), in riferimento agli artt. 3, 97, 81, 117, terzo comma, e 120 Cost.<br />
            6.1.– La legge in questione, adottata su proposta del Commissario <i>ad acta</i>, in applicazione dell’art. 17, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, ha disposto che le norme impugnate con il primo ricorso, di cui agli artt. 1, comma 1, 42, comma 2, 44 e 46, sono sospese «sino alla conclusione del piano di rientro», in conseguenza della previsione della citata norma statale, la quale prevede che, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei piani di rientro, gli organi responsabili dell’attuazione, in presenza di provvedimenti legislativi regionali che siano di ostacolo, li trasmettono al Consiglio regionale che, nei successivi sessanta giorni, «apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga».<br />
            6.2.– A giudizio del ricorrente questa disposizione, nel sospendere, l’applicazione di talune disposizioni della legge finanziaria regionale per il 2012 avrebbe in realtà nuovamente inciso sulle competenze statali in materia, disciplinando una materia che, sospettata di incostituzionalità, era stata già oggetto di impugnazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.<br />
            Il legislatore regionale avrebbe sostanzialmente riaffermato la validità e vigenza delle norme impugnate, differendone unicamente gli effetti, così incorrendo nei medesimi vizi di costituzionalità che erano stati ravvisati e che avevano indotto alla loro impugnazione.<br />
            Pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri, riproponendo nuovamente e pedissequamente le censure formulate con riferimento agli artt. 16, 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, e 46 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, chiede dunque che l’art. 1 della legge regionale n. 51 del 2012, sia dichiarato illegittimo sulla base delle stesse censure a suo tempo sviluppate nel ricorso n. 61 del 2012.<br />
            6.3.– Ciò posto, a giudizio del ricorrente la legge impugnata violerebbe autonomamente l’art. 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i commi 80 e 95 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009 che imporrebbero al legislatore regionale l’obbligo di «rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro».<br />
            Infine, le disposizioni in parola violerebbero anche gli artt. 3 e 97 Cost. incidendo sui fondamentali canoni di ragionevolezza e di buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto non solo creerebbe incertezza e confusione sulle disposizioni effettivamente vigenti, ma, finirebbe col regolamentare la materia al momento attuale, senza tener conto (non potendo tener conto) della situazione normativa e organizzativa che si sarà consolidata nel momento in cui sarà finalmente realizzato il Piano di rientro.<br />
            6.4.– Successivamente, in data 8 maggio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione del fatto che l’art. 38, comma l, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013<i>&#8211;</i>2015 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2013), ha sostituito l’art. 6, comma 2, della legge regionale n. l del 2012, ha depositato un atto di rinuncia, limitatamente a tale disposizione.<br />
            7.– La Regione Abruzzo si è costituita anche in questo giudizio, contestando le ragioni dell’impugnazione, richiamando in particolare la norma statale di cui all’art. 17, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011 e ribadendo nel merito le difese relative alle singole disposizioni impugnate di cui alla legge regionale n. 1 del 2012.<br />
            La Regione ha poi depositato, in data 10 dicembre 2013, memorie difensive distinte in relazione ad entrambi i ricorsi, ribadendo le argomentazioni già sottoposte alla Corte in sede di costituzione.<br />
            8.– Nelle more è intervenuta la legge regionale 16 luglio 2013, n. 21 (Abrogazione della L.R. 29 ottobre 2012, n. 51 «Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012” in applicazione dell&#8217;art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98» e abrogazione di disposizioni di cui alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012- 2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012”), pubblicata, nel <i>Bollettino Ufficiale</i> della Regione Abruzzo 24 luglio 2013, n. 27, la quale ha disposto l’abrogazione della legge di sospensione n. 51 del 2012, nonché l’abrogazione degli artt. 1, comma 1; 42, comma 2; 44; 45, comma 2; e 46 della legge regionale n. 1 del 2012, originariamente impugnati con il ricorso n. 61 del 2012.<b><br />
</b>            9.– Successivamente il Presidente del Consiglio dei ministri notificava il 30 dicembre 2013 e depositava atto di rinuncia parziale in riferimento agli artt. 1, comma 1, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, e 46 (reg. ric. n. 61 del 2012), nonché, con atto notificato il 27 dicembre 2013, atto di rinuncia all’impugnazione della legge regionale n. 51 del 2012 (reg. ric. n. 4 del 2013). Le rinunce sono poi state accettate dalla Regione con atti depositati successivamente all’udienza pubblica del 14 gennaio 2014, e precisamente in data 5 febbraio 2014.<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>            1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale degli artt. 16, 1, comma 1, 6, commi 1 e 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, e 46 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012<i>&#8211;</i>2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012), in riferimento agli artt. 81, 117, secondo comma, lettere <i>e</i>) ed <i>s</i>), terzo comma, e 120 della Costituzione; nonché della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51 (Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012<i>&#8211;</i>2014 della Regione Abruzzo <i>–</i> Legge finanziaria regionale 2012”, in applicazione dell’art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), in riferimento agli artt. 3, 97, 81, 117, terzo comma, e 120 Cost.<br />
            2.– Preliminarmente, va disposta la riunione dei suddetti giudizi in ragione della sostanziale identità delle questioni di costituzionalità promosse.<br />
            2.1.<i>–</i> Ancora in via preliminare occorre considerare che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’impugnazione, prima dell’art. 6, comma 2, e, poi, degli artt. 1, comma 1, 42, comma 2, 44, 45, comma 2, e 46, in relazione al ricorso iscritto al reg. ric. n. 61 del 2012, nonché, successivamente, all’impugnazione della legge regionale n. 51 del 2012 (reg. ric. n. 4 del 2013). Le rinunce sono state accettate dalla Regione Abruzzo con atti depositati ritualmente, sicché è necessario dichiarare, in relazione a tali norme, l’intervenuta estinzione del processo.<br />
            3.– Ciò posto, le restanti disposizioni, ossia l’art. 16 e l’art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, possono essere scrutinate secondo l’ordine ad esse attribuito dal ricorrente.<br />
            4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri assume in primo luogo che l’art. 16 della citata legge regionale violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere <i>e</i>) ed <i>s</i>), e terzo comma, Cost.<br />
            La norma impugnata, infatti, determinando i canoni di concessione di acque pubbliche in 35 euro, non più attraverso il riferimento alla potenza nominale concessa o riconosciuta, ma alla potenza efficiente, si porrebbe in contrasto innanzitutto con l’art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), il quale prevede che le utenze di acqua pubblica siano sottoposte al pagamento di un canone annuo regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell’anno. L’art. 6 del medesimo testo unico prevedrebbe, altresì, una bipartizione delle utenze di acqua pubblica per la produzione di forza motrice in piccole e grandi derivazioni, a seconda della potenza nominale media annua superiore o inferiore a 3 Megawatt.<br />
            In tale contesto normativo sarebbe evidente che la determinazione dei criteri relativi ai canoni di derivazione di acqua sia atto riconducibile alla «tutela dell’ambiente», poiché il citato regio decreto, in quanto relativo alla uniforme disciplina delle acque pubbliche, sarebbe riconducibile appunto a detta competenza esclusiva statale.<br />
            Inoltre, la norma in esame violerebbe anche l’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), Cost., in quanto determinerebbe «uno svantaggio concorrenziale a danno degli operatori insediati nel territorio della Regione Abruzzo», essendo palese che una disciplina dei canoni non omogenea da parte delle Regioni sarebbe in grado di alterare l’equilibrio concorrenziale fra i vari impianti di generazione, posto che gli operatori verrebbero a sostenere oneri e costi diversi a seconda del territorio sul quale insistono.<br />
            Infine, la fissazione del diverso criterio di determinazione del canone violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto si porrebbe in contrasto «con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), in particolare per quanto concerne gli aspetti di funzionamento unitario dei mercati dell’energia, di non discriminazione nell’accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione, di economicità dell’energia offerta ai clienti finali e di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale».<br />
            4.1.– La questione è in parte inammissibile, in parte infondata.<br />
            4.2.– L’art. 16 in esame è stato modificato dalla legge regionale 17 luglio 2012, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25<i> </i>recante: “Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche”, integrazione alla legge regionale 17 aprile 2003, n. 7<i> </i>recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo – legge finanziaria regionale 2003”, modifiche alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 9<i> </i>recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” e modifica all’art. 63<i> </i>della L.R. n. 1/2012<i> </i>recante: Legge finanziaria regionale 2012), che all’art. 3, a modifica ed integrazione dell’art. 12 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche), ha così riscritto i commi 1 e 1-<i>bis</i>: «1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis il costo unitario per l’uso idroelettrico, di cui alla lettera <i>c</i>) del comma 5 dell’art. 93 della L.R. n. 7/2003, è stabilito per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, per ogni kw di potenza efficiente, riportata nei rapporti annuali dell’anno precedente, dal GSE, in euro 35,00 a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge. 1-<i>bis</i>. Per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, di vigenza del Fondo speciale di cui al comma 1 dell’articolo 1, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw, il costo unitario per l’uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta».<br />
            Il contenuto normativo risultante appare <i>prima</i> <i>facie</i> sostanzialmente immodificato, dal momento che il nucleo delle censure attiene alle modalità di determinazione del canone, legate alla potenza efficiente, e tale riferimento permane anche nella nuova formulazione. Questa Corte ha costantemente affermato che, qualora dalla disposizione legislativa sopravvenuta sia desumibile una norma sostanzialmente coincidente con quella impugnata, la questione – in forza del principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via d’azione – deve intendersi trasferita sulla nuova norma (tra le molte, sentenza n. 40 del 2010). Conseguentemente la questione è trasferita sulla norma così come modificata.<br />
            4.3.<i>–</i> Ciò posto, va ricordato che, fin dalla sentenza n. 133 del 2005, questa Corte ha ricostruito il quadro normativo in materia di derivazioni di acqua a scopo idroelettrico nel seguente modo.<br />
            Fino al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), relativamente alle derivazioni site nel territorio delle Regioni a statuto ordinario, la competenza in materia apparteneva allo Stato, al quale spettavano, a titolo dominicale, i canoni di concessione, quando le grandi derivazioni afferivano al demanio idrico statale.<br />
            L’art. 86 del d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito alle Regioni competenti per territorio l’intera gestione del demanio idrico e il successivo art. 88 ha poi specificato che detta gestione comprende tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi.<br />
            Nel conferire tali funzioni, il citato decreto ha peraltro fatto temporaneamente salva (art. 29, comma 3) la competenza dello Stato in materia di grandi derivazioni, prevedendo che, fino all’entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 19 dicembre 1996 n. 96/92/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), le concessioni sono rilasciate dallo Stato d’intesa con la Regione interessata ovvero, in caso di mancata intesa nel termine di sessanta giorni, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Successivamente, con decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) è stata data attuazione alla direttiva 96/92/CE e si è pertanto realizzata la condizione cui l’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998 subordinava il trasferimento delle competenze alle Regioni.<b><br />
</b>            Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2000 (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico), si è infine provveduto a dare definitiva attuazione al disegno prefigurato dal legislatore del 1997, prevedendosi il trasferimento alle Regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2001, del personale, dei mezzi strumentali e di tutti gli atti relativi agli affari pendenti in materia di derivazioni di acque pubbliche.<br />
            La giurisprudenza citata dal ricorrente, con riferimento all’asserita competenza statale, fa sostanzialmente riferimento al servizio idrico integrato, che, a norma dell’art. 61 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), consiste nell’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ambito questo ben diverso da quello afferente alle derivazioni a scopo idroelettrico, rispetto al quale non può ritenersi che si verta in materia di tutela dell’ambiente, quanto piuttosto prevalentemente in materia di energia.<br />
            In riferimento a tale ambito competenziale, peraltro, la misura dei canoni secondo il criterio di cui all’art. 35 del regio decreto n. 1775 del 1933 (importo fisso per ogni cavallo nominale di forza motrice), neppure potrebbe costituire principio fondamentale, trattandosi invece di disposizione dettata per l’esercizio di una funzione di spettanza dello Stato, che non può limitare l’autonomia legislativa regionale e provinciale acquisita in materia. Inoltre, l’unico principio fondamentale della materia è quello della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all’utilità economica che il concessionario ne ricava.<br />
            4.4.<i>–</i> Va rilevato, quanto alle censure proposte con riferimento alla materia della «tutela della concorrenza» ed alla violazione dei principi fondamentali in materia di produzione di energia elettrica, che esse sono evidentemente inammissibili, in quanto non risulta in alcun modo specificato nel ricorso, come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il “verso economico” di tale effetto. Inoltre, posto il trasferimento alle Regioni delle funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessioni idroelettriche (di cui innanzi), la questione risulta connotata da un’indubbia astrattezza in quanto nulla viene riferito sui presupposti di fatto della lamentata violazione delle regole della concorrenza, se non il generico riferimento al t.u. n. 1775 del 1933.<br />
            Quanto, poi, all’asserito contrasto «con i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione di energia, fissati dalla legge n. 239 del 2004», risulta altresì generica la censura di violazione dei principi di non discriminazione nell’accesso alle fonti energetiche e alle relative modalità di fruizione, di economicità dell’energia offerta ai clienti finali e di non discriminazione degli operatori nel territorio nazionale, senza ulteriore specificazione delle singole disposizioni violate.<br />
            5.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura anche l’art. 6, comma 1, della medesima legge regionale n. 1 del 2012. Siffatta norma, disponendo che «le economie di stanziamento relative agli importi iscritti in bilancio per il rimborso dell’anticipazione di liquidità di cui all’art. 2, comma 98, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010), sono destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico locale regionale», si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., perché destinerebbe a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi, in violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dall’art. 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), in violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» contenuti nell’art. 1, comma 796, lettera <i>b</i>), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), e nell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali in costanza di piano di rientro è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, compromettendo peraltro anche la funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai tavoli tecnici dall’art. 1, comma 796, lettera<i> b</i>), della l. n. 296 del 2006 .<br />
            La disposizione violerebbe altresì l’art. 120, secondo comma, Cost., perché interferirebbe con l’attuazione del piano, affidata al Commissario <i>ad acta</i>, menomandone le attribuzioni di cui al punto 9 del mandato commissariale, il quale demanda a tale organo straordinario l’adozione dei provvedimenti per l’individuazione sul bilancio regionale delle somme per il ripristino del finanziamento del Servizio sanitario regionale.<br />
            5.1.<i>–</i> La questione è fondata.<br />
            5.2.– Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l’autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell’ ambito della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa», in un «quadro di esplicita condivisione da parte delle Regioni della assoluta necessità di contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). Pertanto, il legislatore statale può «legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del 2012, n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010).<br />
            Su queste premesse, è stato anche più volte ribadito che la norma di cui all’art. 1, comma 796, lettera <i>b</i>), della legge n. 296 del 2006 «può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica» (sentenze n. 163 e n. 123 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010). Tale norma ha, infatti, reso vincolanti – al pari dell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009 – per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli accordi di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria ed a ripianare i debiti anche mediante la previsione di speciali contributi finanziari dello Stato.<br />
            In tale contesto, la norma impugnata, destinando a finalità diverse da quelle sanitarie le anticipazioni di liquidità autorizzate dallo Stato per la copertura dei debiti sanitari pregressi, si pone in aperta violazione del principio di contenimento della spesa pubblica espresso dall’art. 2, comma 98, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), nonché dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» contenuti nell’art. 1, comma 796, lettera <i>b</i>), della legge n. 296 del 2006 e nell’art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009, secondo i quali, in costanza di piano di rientro, è preclusa alla Regione l’adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, anche in vista della funzione di valutazione e di monitoraggio attribuita ai tavoli tecnici dall’art. 1, comma 796, lettera <i>b</i>), della legge n. 296 del 2006. L’interferenza con il piano di rientro è evidente, mentre le difese regionali sono smentite dalle dichiarazioni stesse del Commissario <i>ad acta</i> nella riunione del 14 dicembre 2011, il quale sulla premessa di non aver terminato la ricognizione delle partite debitorie, afferma che «la Regione si riserva di ricorrere a tale anticipazione una volta terminata tale ricognizione».<br />
            Risulta pertanto evidente che la norma impugnata incide negativamente, modificandolo, sull’impegno delle somme destinate a coprire il ricorso all’anticipazione di liquidità.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI<br />
</b><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>            riuniti i giudizi,<br />
<i>            </i>1) <i>dichiara </i>l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, della legge della Regione Abruzzo del 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012<i>&#8211;</i>2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012);<br />
<i>            </i>2)<i> dichiara </i>non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera <i>s</i>), della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
            3) <i>dichiara </i>inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera <i>e</i>), e terzo comma, della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
            4) <i>dichiara</i> l’estinzione del processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, 6, comma 2, 42, comma 2, 44, 45, comma 2 e 46, della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2012, nonché alla questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2012, n. 51 (Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012<i>&#8211;</i>2014 della Regione Abruzzo – Legge Finanziaria Regionale 2012” in applicazione dell’art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.</p>
<p>   Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 7 aprile 2014.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2014.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-10-4-2014-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 10/4/2014 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2014 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-1-2014-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-1-2014-n-85/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-1-2014-n-85/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2014 n.85</a></p>
<p>Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini F. B. (avv.ti S. Saccomanni e F. Augusto De Matteis) c/ Valle Umbra Servizi S.p.a. (avv.ti N. Americcioni e C. Valentini e G. Gatti) e nei confronti di M. P., G. C., M. L., M. S., Praxi S.p.a.; S. C. (avv.ti F. Rossi e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-1-2014-n-85/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2014 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-1-2014-n-85/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2014 n.85</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Lamberti; Est. S. Fantini<br /> F. B. (avv.ti S. Saccomanni e F. Augusto De Matteis) c/ Valle Umbra Servizi S.p.a. (avv.ti N. Americcioni e C. Valentini e G. Gatti) e nei confronti di M. P., G. C., M. L., M. S., Praxi S.p.a.; S. C. (avv.ti F. Rossi e F. Borscia); M. S. (avv.ti C. Ragni, P. L. Casciola e R. Quirini)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Controversia relativa alla procedura selettiva per l’assunzione di personale in società pubblica &#8211; Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. il ricorso diretto a contestare gli esiti di una procedura selettiva per l&#8217;assunzione di personale indetta da società per azioni a capitale interamente pubblico (nella specie, Valle Umbra Servizi S.p.a.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Umbria<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 241 del 2011, proposto da:<br />
F. B., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sabrina Saccomanni, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Augusto De Matteis in Perugia, via Bonazzi, 9; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
Valle Umbra Servizi S.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nadia Americcioni e Claudia Valentini, con domicilio eletto presso l’avv. Gerardo Gatti in Perugia, corso Vannucci, 63; </p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211; M. P., G. C., M. L., M. S., Praxi S.p.a.;<br />
&#8211; S. C., rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Rossi e Francesco Borscia, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Rossi in Perugia, via Cacciatori delle Alpi, 28;<br />
&#8211; M. S., rappresentato e difeso dagli avv. Claudio Ragni e Pier Luigia Casciola, con domicilio eletto presso l’avv. Roberto Quirini in Perugia, via Alessi, 31; </p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della graduatoria di merito formata all&#8217;esito della selezione indetta dalla Valle Umbra Servizi S.p.a. con avviso pubblico in data 9 maggio 2009 ai fini dell&#8217;assunzione di 16 operatori ecologici, da inquadrare nel livello 2, parametro B, del vigene C.C.N.L. Federambiente;<br />
degli atti di approvazione della graduatoria; di tutti gli atti assunti nel corso del procedimento; del provvedimento con cui V.U.S. ha affidato alla società Praxi il compimento delle attività concernenti la fase selettiva; delle schede, allegate ai corrispondenti verbali, recanti le valutazioni espresse dalla Commissione; dell’avviso pubblico in data 9 maggio 2009; ove adottati, dei provvedimenti di nomina dei vincitori; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Valle Umbra Servizi S.p.a., e dei contro interessati Cardona e Sabbatini;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente impugna la graduatoria di merito formata all’esito della selezione indetta dalla Valle Umbra Servizi (V.U.S.) S.p.a. con avviso pubblico in data 9 maggio 2009 ai fini dell’assunzione di sedici operatori ecologici, da inquadrare nel livello 2, parametro B, del vigente C.C.N.L. Federambiente (area spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari), l’avviso pubblico stesso, ed una serie di ulteriori atti endoprocedimentali.<br />
Il bando, tra le altre cose, prevedeva che la selezione si sarebbe articolata in due prove, una pratica, tipica della mansione operativa messa a concorso, ed un colloquio orale di cultura generale e di valutazione attitudinale.<br />
A distanza di più di un anno dalla scadenza del termine per la proposizione delle domande, con nota in data 1 febbraio 2011, la V.U.S. ha comunicato ai singoli concorrenti che la prova pratica si sarebbe svolta a Foligno il 24 febbraio 2011 e che, dato l’elevato numero di partecipanti, si sarebbe sviluppata attraverso appositi test a risposta multipla chiusa, aggiungendo che i primi 150 classificati sarebbero stati ammessi alla prova successiva, costituita dal colloquio di cultura generale.<br />
Espone di avere partecipato alla prima prova, gestita, al pari di tutta la procedura selettiva, dalla Praxi S.p.a., di essere stato ammesso alla seconda fase, e di avere quindi sostenuto il relativo colloquio.<br />
A seguito di accesso ai documenti ha appreso che i soggetti graduati sono stati 35 (i primi sedici vincitori), e che, rispetto al punteggio massimo di cento, per le due prove sono stati assegnati rispettivamente massimo punti 40/100 per la prima, e massimo punti 60/100 per la seconda.<br />
A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi di diritto :<br />
1)Violazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dei principi in materia; eccesso di potere per difetto e/o insufficienza dei motivi, contraddittorietà, illogicità ed arbitrarietà manifeste, lamentando come nella procedura selettiva in questione sia stata violata la regola che impone di rendere note, con adeguate forme di pubblicità, le modalità della selezione. Ed invero la V.U.S. si è limitata, con nota prot. n. 1619 del 2011, a comunicare che, per l’elevato numero dei concorrenti, la prova pratica prevista dall’avviso pubblico del 9 maggio 2009 avrebbe avuto luogo attraverso appositi test a risposta multipla chiusa, e che alla seconda prova sarebbero stati ammessi solamente i primi 150 classificati. Non è stato indicato il punteggio complessivo disponibile, quello attribuito alle due prove, quello minimo necessario per l’ammissione alla seconda prova, né, ancora, quello da conseguire per accedere alla graduatoria di merito, circostanze, queste, solo in parte apprese a seguito dell’esperito accesso documentale.<br />
2)Violazione dell’art. 7, comma 3, e 15, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, nonché dei principi in materia; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste, allegando che la graduatoria, in violazione della norma rubricata, disponente che il punteggio finale è dato dalla media dei voti riportati nelle prove concorsuali, è stata formata introducendo <i>ex post</i> una soglia minima concernente la sola seconda prova, e graduando i soli candidati che l’abbiano raggiunta.<br />
3)Violazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dei principi in materia; eccesso di potere per illogicità ed arbitrarietà manifeste, assumendo l’illegittimità della scelta di far dipendere l’utile collocamento in graduatoria dei concorrenti esclusivamente dal risultato della seconda prova, specie in una selezione per il profilo professionale di operatore ecologico, ove preminente risulta la prova pratica, tipica della mansione operativa messa a concorso, seppure convertita in un test a risposta multipla chiusa di natura comunque pratica.<br />
4)Violazione dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dei principi in materia, nonché della <i>lex specialis</i>; eccesso di potere per illogicità ed arbitrarietà manifeste, nell’assunto che la <i>lexspecialis </i>non prevedeva, e dunque non consentiva di attribuire al colloquio (seconda prova) un peso in termini di punteggio (60/100) più consistente di quello previsto per la prova pratica (40/100); a tale considerazione si aggiunga l’ovvia constatazione che il colloquio è caratterizzato da un margine di maggiore soggettività, difficilmente compatibile con il dettato della norma rubricata.<br />
5)Violazione dell’art. 3, comma 2, e 12, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, nonché dei principi in materia; eccesso di potere per arbitrarietà manifesta, allegando che la Commissione di concorso (nominata dalla Praxi S.p.a.) non ha provveduto, alla prima riunione, a stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove e neppure a determinare, prima dell’inizio di ciascuna prova orale, i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame, sulla base di un’estrazione a sorte.<br />
6)Violazione dell’art. 6, comma 5, del d.P.R. n. 487 del 1994, nella considerazione che la Commissione non ha reso noti i risultati conseguiti dai candidati esaminati al termine di ciascuna sessione della prova orale.<br />
7)Violazione dell’art. 7, comma 2 bis, del d.P.R. n. 487 del 1994; eccesso di potere per difetto dei presupposti ed arbitrarietà manifesta, allegando che le società operanti nel settore della selezione del personale possono svolgere un ruolo ausiliare dell’ente che ha indetto la procedura, ma non sostituirlo completamente, mentre la V.U.S., nella fattispecie in esame, ha delegato l’intero svolgimento delle operazioni alla società Praxi, come si evince dalla nota prot. n. 5345 del 2011.<br />
8)Violazione dei principi in materia; eccesso di potere per difetto e/o insufficienza ed inconferenza dei motivi, errata valutazione dei presupposti, arbitrarietà ed illogicità manifeste, adducendo che dalle schede di valutazione non si evincono i quesiti posti ai singoli candidati, lacuna che appare tanto più grave in quanto la Commissione non ha predeterminato i criteri valutativi, nè i quesiti da sorteggiare. La Commissione esaminatrice, per quanto emerge dalle schede, risulta avere valutato i candidati in base a criteri “caratteriali” e di “motivazione personale”, che nulla hanno a che vedere con la cultura generale e con la valutazione attitudinale, che, rettamente intesa, implica l’apprezzamento dell’idoneità del candidato ad esercitare le mansioni tipiche del profilo professionale oggetto di concorso.<br />
Si è costituita in giudizio la Valle Umbra Servizi (V.U.S.) S.p.a., eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sotto più profili, ma essenzialmente riconducibili alla considerazione per cui il ricorrente, in quanto ritenuto inidoneo, non è stato incluso nella graduatoria, e comunque la sua infondatezza nel merito.<br />
Resistono altresì i controinteressati intimati in giudizio Cardona Stefano e Sabbatini Marco, eccependo (dapprima, il solo Sabbatini), oltre all’irricevibilità (per tardiva impugnazione dell’avviso pubblico del 9 maggio 2009) ed all’inammissibilità per carenza di interesse, anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sia in considerazione della natura privatistica (seppure a capitale pubblico) del soggetto che ha indetto il concorso, sia in ragione del fatto che si verte nell’ambito di un rapporto di lavoro privatistico.<br />
Nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. &#8211; Deve anzitutto essere esaminata, per motivi di ordine processuale, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
L’eccezione è fondata, e meritevole pertanto di positiva valutazione.<br />
Valle Umbra Servizi S.p.a. è una società per azioni, seppure a capitale interamente pubblico (come si evince dallo statuto e dal regolamento sul controllo analogo), azienda di servizi pubblici locali (quali il servizio idrico integrato, la distribuzione di acqua, gas ed il servizio di igiene urbana), ed il rapporto di lavoro che instaura con il proprio personale è dunque di tipo privatistico, regolamentato dal C.C.N.L. di settore. <br />
Per tale motivo le controversie in tema di lavoro rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, anche con riguardo alle procedure di reclutamento del personale, che, a seguito dell’art. 18 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, devono conformarsi ai “principi concorsuali” enucleati dall’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.<br />
La circostanza che il capitale sociale sia integralmente pubblico non vale infatti ad escludere l’enucleazione di un rapporto intersoggettivo, in quanto, come più volte la giurisprudenza ha sottolineato per le aziende municipalizzate, si tratta di strutture autonome e distinte rispetto all’organizzazione pubblicistica, che non ne consente l’equiparazione alle “pubbliche Amministrazioni”, per le quali l’art. 63, comma 4, del già richiamato d.lgs. n. 165 del 2001, norma speciale, di stretta interpretazione, riserva la giurisdizione amministrativa limitatamente alle procedure concorsuali volte all’assunzione dei dipendenti (in termini, tra le tante, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 17 aprile 2012, n. 282; T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 14 giugno 2011, n. 5266; Cass., Sez.Un., 10 marzo 2011, n. 5685).<br />
Ciò comporta che la selezione del personale per siffatte società rientri nell’ambito dell’attività di organizzazione di tipo privatistico Cass., Sez. lav., 11 settembre 2012, n. 15167).<br />
Tale assetto non viene derogato dalla previsione di cui all’art. 18, comma 1, del d.l. n. 112 del 2008 (convertito nella legge n. 133 del 2008), alla cui stregua «le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165» (soluzione tendenzialmente analoga è peraltro contenuta nel comma 2 per le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo) .<br />
E’ questa, infatti, una disposizione di diritto sostanziale, che pur prevedendo il ricorso alla procedura propria del pubblico impiego, non modifica la natura giuridica del soggetto datore di lavoro, che, nel caso in esame, non è riconducibile ad una pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, e non esercita poteri autoritativi tali da attrarre la controversia nella giurisdizione amministrativa (così Cons. Stato, Sez. V, 4 dicembre 2012, n. 6178, di riforma della sentenza del T.A.R. Basilicata, 20 aprile 2011, n. 218, costituente l’unico precedente in senso contrario).<br />
La giurisprudenza, al riguardo, ha sottolineato come l’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 non incida in alcun modo sul criterio di riparto della giurisdizione in materia di assunzione dei dipendenti, che rimane devoluta, sia con riguardo alle società previste dal primo comma, sia con riguardo alle società previste dal secondo comma, al giudice ordinario, trattandosi in entrambe le fattispecie di società non equiparabili alle pubbliche Amministrazioni (Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2011, n. 28330).<br />
Muovendo, dunque, dalla circostanza per cui vengono impugnati gli atti di una procedura concorsuale per il reclutamento di personale, occorre precisare che la riserva della giurisdizione amministrativa di cui all’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 deve essere vista in rapporto di funzionalità con l’instaurazione di un rapporto di lavoro pubblico, sebbene contrattualizzato, alle dipendenze di una pubblica Amministrazione, non rilevando dunque l’obbligo di rispettare i principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, i quali non implicano necessariamente l’esercizio di pubblici poteri (ancora Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2011, n. 28330).<br />
Detto in altri termini, la giurisdizione del giudice amministrativo non può ravvisarsi in relazione all’insorgenza di un rapporto di lavoro privato alle dipendenze di una società privata, anche quando qualificabile come “organismo di diritto pubblico”, perché comunque non annoverabile tra le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cons. Stato, Sez. V, 30 gennaio 2013, n. 570).<br />
2. &#8211; In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.<br />
Il ricorso potrà comunque essere riproposto dinanzi al giudice ordinario con le modalità ed i termini previsti dall’art. 11 del cod. proc. amm.<br />
Si ravvisano giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Umbria (Sezione Prima)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Cesare Lamberti, Presidente<br />
Stefano Fantini, Consigliere, Estensore<br />
Paolo Amovilli, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 29/01/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-umbria-perugia-sentenza-29-1-2014-n-85/">T.A.R. Umbria &#8211; Perugia &#8211; Sentenza &#8211; 29/1/2014 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Autorita&#8217; per la vigilanza sui contratti pubblici &#8211; Parere &#8211; 22/5/2013 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/autorita-per-la-vigilanza-sui-contratti-pubblici-parere-22-5-2013-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/autorita-per-la-vigilanza-sui-contratti-pubblici-parere-22-5-2013-n-85/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/autorita-per-la-vigilanza-sui-contratti-pubblici-parere-22-5-2013-n-85/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui contratti pubblici &#8211; Parere &#8211; 22/5/2013 n.85</a></p>
<p>S. Santoro Pres. &#8211; G.Borgia ed S. Gallo Rel. EMMECI srl (Avv. C. Contaldi La Grotteria) contro COTRAL s.p.a. (Avv. A. Pucci) sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in relazione alla disciplina di cui all&#8217;art. 85 d.lgs. 163/206 e dell&#8217;art. 292 del D.P.R. 207/2010 la quale prevede un black</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/autorita-per-la-vigilanza-sui-contratti-pubblici-parere-22-5-2013-n-85/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui contratti pubblici &#8211; Parere &#8211; 22/5/2013 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/autorita-per-la-vigilanza-sui-contratti-pubblici-parere-22-5-2013-n-85/">Autorita&#8217; per la vigilanza sui contratti pubblici &#8211; Parere &#8211; 22/5/2013 n.85</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">S. Santoro Pres. &#8211; G.Borgia ed S. Gallo Rel.<br /> EMMECI srl (Avv. C. Contaldi La Grotteria) contro COTRAL s.p.a. (Avv. A. Pucci)</span></p>
<hr />
<p>sul rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in relazione alla disciplina di cui all&#8217;art. 85 d.lgs. 163/206 e dell&#8217;art. 292 del D.P.R. 207/2010 la quale prevede un black out di cinque minuti nella fase finale delle aste elettroniche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A.– AVCP – Potere di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia &#8211; Art. 267 del Trattato &#8211; Sussistenza	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – AVCP – Aste elettroniche &#8211; Art. 85 d.lgs. 163/2006 e dell’art. 292 del D.P.R. 207/2010 – Mancata conoscenza della posizione in graduatoria nella fase finale &#8211; Contrasto con i principi di trasparenza e parità di trattamento &#8211; Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ex art. 267 del Trattato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è legittimata a proporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ai sensi dell’art. 267 del Trattato, quando sia chiamata a decidere su istanze di precontenzioso proposte da una stazione appaltante o da un operatore economico	</p>
<p>2. Va proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in relazione alla disciplina di cui all’art. 85 d.lgs. 163/206 e dell’art. 292 del D.P.R. 207/2010 in materia di aste elettroniche. Il combinato disposto della richiamata normativa consente difatti alle stazioni appaltanti di impedire, durante la fase dell’ultimo rilancio, che i concorrenti conoscano la propria posizione in classifica, prevedendo un black out di cinque minuti nella fase finale dell’asta ovvero quella solitamente decisiva per l’aggiudicazione dell’appalto al miglior offerente. Tale previsione sembra porsi in contrasto con i principi di trasparenza e parità di trattamento dai quali discende l’esigenza che vi sia un’effettiva competizione tra i concorrenti, i quali tutti dovrebbero essere messi a conoscenza dell’effettivo valore del contratto attraverso l’osservazione dei comportamenti degli altri concorrenti, ed in particolare degli ultimi rilanci, fino alla conclusione dell’asta elettronica</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/20899_20899.pdf">clicca qui</a></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-85/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.85</a></p>
<p>Pres. F. Gallo &#8211; Rel. G. Silvestri sulla legittimità costituzionale delle disposizioni della legge di conversione del decreto c.d. Salva-Ilva 1. Ambiente e territorio – Impianti di interesse strategico – Art. 1 L. 231/2012 &#8211; Sequestro giudiziario – Continuazione attività per 36 mesi – Principio di uguaglianza – Violazione &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.85</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. F. Gallo &#8211; Rel. G. Silvestri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità costituzionale delle disposizioni della legge di conversione del decreto c.d. Salva-Ilva</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e territorio – Impianti di interesse strategico – Art. 1 L. 231/2012 &#8211; Sequestro giudiziario – Continuazione attività per 36 mesi – Principio di uguaglianza – Violazione &#8211; Esclusione &#8211; Ragioni.	</p>
<p>2.  Ambiente e territorio – Art. 3 L.231/2012 &#8211; Sequestro giudiziario – Continuazione attività– Intangibilità del giudicato – Violazione – Esclusione &#8211; Ragioni.	</p>
<p>3. Ambiente e territorio – Principi costituzionali e diritti fondamentali – Ambiente, salute e lavoro &#8211; Bilanciamento – Necessità – Ordine gerarchico – Inconfigurabilità – Conseguenze &#8211;  Decreto c.d. Salva-Ilva – Legge di conversione &#8211; Legittimità costituzionale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della l. 231 del 2012 (di conversione del c.d. decreto Salva Ilva) che dispone la continuazione dell’attività per un periodo massimo di 36 mesi per gli impianti di interesse strategico nazionale anche nel caso di sequestro giudiziario, sollevata per violazione dell’art. 3 della Cost. In effetti, le norme come quella censurata che mirano a perpetuare l’esistenza di grandi aziende, la cui chiusura avrebbe gravi effetti sui livelli di occupazione devono essere necessariamente differenziate in base alle specifiche situazioni, nel rispetto del principio di uguaglianza che impone discipline uguali per situazioni uguali e discipline diverse per situazioni diverse con il limite della proporzionalità e ragionevolezza.	</p>
<p>2. Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della l. 231 del 2012 (di conversione del c.d. decreto Salva Ilva), che prevede, nonostante il sequestro giudiziario, la continuazione dell’attività dell’ILVA di Taranto, sollevata per violazione degli artt. 102 e 104 della Cost. e del principio di intangibilità del giudicato. Infatti, la norma censurata non ha travolto un giudicato nel senso tecnico-processuale del termine, vale a dire la decisione giudiziale definitiva di una controversia, ma si è limitata a modificare il quadro normativo sulla cui base sono stati emessi provvedimenti cautelari – di sequestro dell’impianto &#8211; e, dunque, non definitivi.  	</p>
<p>3. La Costituzione italiana richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali effettuato dal legislatore nella statuizione delle norme e dal giudice delle leggi in sede di controllo secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, senza pretese di assolutezza per nessuno di detti principi. Di conseguenza, la qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute implica che gli stessi non possano essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto. Pertanto, sono costituzionalmente legittimi gli artt. 1 e 3 della l. 231 del 2012 (di conversione del c.d. decreto Salva Ilva) poiché fondati sul bilanciamento tra principi di tutela della salute e dell’ambiente da un lato (art. 32 Cost.) e del lavoro dall’altra (art. 4 Cost.)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/20833_20833.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-9-5-2013-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2013 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-85/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.85</a></p>
<p>Presidente Gallo, Redattore Mazzella sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di disciplina della produzione di energia da fonti rinnovabili Riparto di competenze Stato/Regioni – Artt. 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011) e 15, commi 1</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.85</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-12-4-2012-n-85/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 12/4/2012 n.85</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente Gallo, Redattore Mazzella</span></p>
<hr />
<p>sul riparto di competenze Stato Regioni in materia di disciplina della produzione di energia da fonti rinnovabili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Riparto di competenze Stato/Regioni – Artt. 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011) e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2011 – Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale – Divieto per il Consiglio regionale di rilasciare autorizzazioni per la realizzazione e l&#8217;esercizio di impianti di potenza superiore ad un certo limite – Q. l. c. sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri &#8211; Asserita violazione degli artt. 117, commi 1 e 3, Cost. &#8211; Illegittimità costituzionale e illegittimità costituzionale parziale</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È costituzionalmente illegittimo l’articolo 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011);<br />
È costituzionalmente illegittimo l’articolo 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell’introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 23 maggio 2011, depositato in cancelleria il 31 maggio 2011 ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 2011.</p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;<br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice relatore Luigi Mazzella;<br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Luca Ventrella per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Andrea Manzi e Daniela Palumbo per la Regione Veneto.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Con ricorso notificato il 23 maggio 2011, depositato in cancelleria il 31 maggio 2011 ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi dell’anno 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011), in riferimento agli artt. 41 e 117 della Costituzione.<br />	<br />
1.1.– Il ricorrente deduce che l’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 dispone che, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell’approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di cui all’art. 2 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2000, n. 25 (Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte del Consiglio regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe.<br />	<br />
Ad avviso della difesa dello Stato, tale norma vìola l’art. 117, primo comma, Cost., perché prevede un limite alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, in contrasto con le norme internazionali contenute nel Protocollo di Kyoto e con la normativa comunitaria – in particolare con l’art. 3 della direttiva 27 settembre 2001 n. 2001/77/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell&#8217;elettricità) e con la direttiva 23 aprile 2009 n. 2009/28/CE (Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) – i quali incentivano, invece, lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuando soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che l’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 lede anche l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. In particolare, la norma contrasterebbe con il principio fondamentale posto dall’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), il quale stabilisce che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida nazionali e dall’art. 17 (in combinato disposto con l’allegato 3) delle Linee Guida adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). Detto art. 17 dispone che le aree non idonee possono essere individuate solo a determinate condizioni, tassativamente elencate, nessuna delle quali ricorre nella norma censurata (in particolare, ai sensi delle citate linee guida ministeriali, le aree non idonee possono essere individuate in relazione non a categorie generalizzate di aree, ma esclusivamente a specifici siti, con riguardo all’installazione solo di determinate tipologie e/o dimensioni di impianti, previo espletamento di una istruttoria approfondita, che individui le specifiche aree particolarmente sensibili o vulnerabili all’interno delle tipologie di aree elencate all’allegato 3).<br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato afferma che ulteriori princìpi fondamentali sono stati fissati dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).<br />	<br />
Infine, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 41 Cost. e del principio di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), poiché il divieto di rilasciare le autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio degli impianti sopra richiamati si traduce nell’impossibilità, da parte degli operatori del settore, di presentare nuove istanze per il rilascio dell’autorizzazione in parola.<br />	<br />
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna altresì i commi 1 e 2 dell’art. 15 della legge reg. Veneto n. 7 del 2011.<br />	<br />
Il primo dispone che il comma 1 dell’art. 16 della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile) è così sostituito: «1. Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’art. 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e successive modificazioni, il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province».<br />	<br />
Il secondo aggiunge, dopo il comma 1 dell’articolo 16 della menzionata legge reg. Veneto n. 58 del 1984, il seguente comma: «1-bis. Per consentire il coordinamento e l’adozione degli interventi di cui all’articolo 2, lettera b) della legge n. 225/92 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei territori di rispettiva competenza, i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscono alle sale operative delle province e le province forniscono alla sala operativa regionale tutti gli elementi utili per la conoscenza dell’evento e per l’assunzione delle iniziative necessarie».<br />	<br />
Il ricorrente sostiene che tali disposizioni violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato competenza legislativa concorrente in materia di protezione civile, perché, attribuendo al Presidente della Provincia la generale competenza dell’organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, si porrebbero in contrasto, anzitutto, con l’art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che assegna al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale. Ad avviso della difesa dello Stato, non può essere contestata la natura di principio fondamentale di tale disposizione, sia perché, a norma dell’art. 12, comma 4, della legge n. 225 del 1992, le disposizioni contenute nella predetta legge costituiscono princìpi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia, sia perché quanto previsto dal predetto art. 14 è direttamente funzionale alla tutela delle specifiche esigenze di unitarietà sussistenti nel settore della protezione civile, delle quali è portatore lo Stato ed è espressione il legislatore nazionale. Inoltre, la norma di cui al citato art. 14 deve essere considerata espressione di un principio insuscettibile di diversa regolamentazione nell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrente anche per ragioni di sussidiarietà ascendente ed adeguatezza, essendo legata alla normativa di principio, di competenza statale, da un rapporto di necessaria integrazione. Infatti, la legislazione ordinaria di cui al citato art. 14 della legge n. 225 del 1992 riconosce al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della stessa legge n. 225 del 1992, mentre l’art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), non riconosce analoghi compiti di gestione dell’emergenza alla Provincia, cui è demandata la vigilanza sulla predisposizione, da parte di strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi.<br />	<br />
Ad avviso del ricorrente, i commi 1 e 2 dell’art. 15 della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 contrasterebbero anche con il principio fondamentale in materia di protezione civile dettato dall’art. 5, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401, che conferma l’attribuzione al Prefetto delle funzioni relative alle attività tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi degli eventi calamitosi, da effettuarsi a cura degli organi statali in concorso con le Regioni e ciò, sia con riferimento alla direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale attraverso l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari, sia vigilando sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.<br />	<br />
Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia la lesione l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, perché prevede la generalizzata attribuzione al Presidente della Provincia della responsabilità dell’organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, senza circoscrivere il potere di intervento ai compiti ed alle funzioni di sua spettanza (volontariato, viabilità provinciale, ecc.).<br />	<br />
2.– La Regione Veneto si è costituita nel giudizio di costituzionalità ed ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto.<br />	<br />
Al riguardo, la difesa regionale evidenzia che la legge reg. n. 7 del 2011 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 22 marzo 2011, n. 23; conseguentemente, il termine a disposizione dello Stato per proporre l’impugnazione scadeva il 21 maggio 2011; invece il ricorso è stato consegnato all’agente postale per la notifica solamente il 23 maggio 2011.<br />	<br />
2.1.– Nel merito, la Regione Veneto deduce che le questioni sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri sono infondate.<br />	<br />
2.1.1.– Circa l’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, la resistente eccepisce anzitutto la genericità del riferimento al Protocollo di Kyoto.<br />	<br />
Quanto, invece, alla normativa comunitaria menzionata dal ricorrente, la difesa regionale afferma che la limitatezza dell’orizzonte temporale di validità della norma impugnata, destinata ad esplicare i propri effetti non oltre la data del 31 dicembre 2011, consente di attribuire ad essa una rilevanza minima rispetto alla cronologia espressa invece dalla normativa comunitaria, la quale impone una programmazione degli obiettivi su base decennale.<br />	<br />
L’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 non contrasterebbe, poi, neppure con l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché esso non individua genericamente ed astrattamente zone inidonee alla realizzazione e all’esercizio degli impianti diretti alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ma si limita a posticipare logicamente e cronologicamente il rilascio delle autorizzazioni all’emanazione degli atti di pianificazione prodromici alla tutela degli altri interessi ambientali e paesaggistici. La norma impugnata, cioè, non impedisce sine die l’installazione degli impianti in questione, ma si limita a differire il rilascio delle autorizzazioni necessarie affinché esso avvenga in conformità con gli strumenti normativi statali e pianificatori regionali. Essa, quindi, sarebbe il frutto del corretto esercizio delle competenze costituzionalmente riconosciute alla Regione, poiché è coerente con le previsioni della normativa statale in materia. Infatti, il Piano energetico regionale è previsto dall’art. 2 della legge reg. Veneto n. 25 del 2000, in conformità con quanto disposto dall’art. 31, comma 2, del d. lgs. n. 112 del 2008, che attribuisce alla pianificazione regionale il compito di determinare le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio a livello provinciale delle funzioni relative all’autorizzazione all’installazione e all’esercizio di produzione di energia da fonti rinnovabili. L’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, dunque, manifesta esclusivamente l’esigenza di predisporre correttamente gli strumenti disciplinatori regionali indispensabili ai fini dell’istruttoria delle istanze di autorizzazione in questione. In questa prospettiva, esso sarebbe legittimo anche perché diretto ad assicurare un maggior livello di tutela ambientale, di carattere più rigoroso rispetto al mero provvedimento di valutazione di impatto ambientale.<br />	<br />
In riferimento alla dedotta violazione dell’art. 41 Cost., la resistente richiama la sentenza di questa Corte n. 166 del 2009, la quale ha affermato che l’indicazione dei presupposti legittimanti l’amministrazione al rilascio del provvedimento autorizzativo, anche qualora si rinvii alla successiva pianificazione regionale di settore, non è lesivo della predetta norma costituzionale, ove non si determini un blocco senza termine e generalizzato al rilascio delle autorizzazioni medesime (com’è appunto il caso dell’art. 4, comma 1, della legge veneta n. 7 del 2011).<br />	<br />
Del tutto generica sarebbe, poi, la censura formulata in riferimento alla violazione del principio di liberalizzazione economica connessa all’attività di produzione, importazione, acquisto e vendita di energia elettrica.<br />	<br />
2.1.2.– A proposito delle disposizioni dettate dall’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, la resistente sostiene che esse trovano fondamento nella necessità di affiancare al coordinamento istituzionale riconosciuto al Prefetto dalla legge n. 225 del 1992 un assetto organizzativo dei mezzi disponibili sul territorio e dei rappresentanti locali che, in applicazione del principio di sussidiarietà, garantisca un razionale impiego delle risorse.<br />	<br />
Pertanto non sussisterebbe alcuna violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., poiché l’attribuzione al Presidente della Provincia del potere di coordinare i soccorsi per talune categorie di eventi calamitosi non esclude, né limita le competenze prefettizie stabilite dalla normativa statale. Al riguardo la difesa regionale menziona la sentenza di questa Corte n. 327 del 2003, secondo la quale la mancata indicazione, da parte della legge regionale, dei limiti alla competenza regionale contenuti nelle norme interposte non implica un’automatica espansione delle competenze regionali, restando tali limiti vincolanti.<br />	<br />
Per le stesse ragioni non sussisterebbe, ad avviso della Regione Veneto, neppure un contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., appunto perché la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni è assicurata dal fatto che le attribuzioni prefettizie in materia di protezione civile rimangono immutate, la legge regionale non incidendo in alcun modo su di esse.<br />	<br />
Infine, la difesa regionale menziona norme di altre Regioni che prevedono il riconoscimento in capo ai Presidenti delle Province di poteri analoghi a quelli menzionati nell’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, e, precisamente, l’art. 11 della legge della Regione Piemonte 14 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di protezione civile) e l’art. 7 della legge della Regione Lombardia 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile).<br />	<br />
3.– In prossimità dell’udienza di discussione, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnate nel ricorso.<br />	<br />
3.1.– Circa l’eccezione di tardività della notificazione del ricorso, l’Avvocatura generale dello Stato deduce che il 21 maggio 2011 era sabato e che pertanto, in virtù del combinato disposto dei commi quarto e quinto dell’art. 155 del codice di procedura civile, la notificazione poteva essere eseguita il primo giorno seguente non festivo. Tale disciplina codicistica deve, poi, ritenersi applicabile – secondo la difesa statale –anche ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, in conformità della consolidata giurisprudenza di questa Corte.<br />	<br />
In via subordinata, la difesa dello Stato sostiene che, ove la Corte dovesse esprimere un avviso diverso, l’errore compiuto in sede di notificazione del ricorso dovrebbe essere ritenuto scusabile perché determinato dal legittimo affidamento che essa difesa ha riposto nell’applicabilità, anche ai giudizi di legittimità costituzionale, della regola generale della posticipazione al primo giorno seguente non festivo del termine che scade di sabato, affidamento ingenerato dal fatto che questa Corte, in casi del tutto simili a quello presente, ma nei quali la parte resistente non aveva eccepito la tardività della notificazione del ricorso, non ha ritenuto di rilevare d’ufficio la pretesa tardività dei ricorsi (il ricorrente cita, al riguardo, i giudizi decisi dalle sentenze n. 323 del 2011 e n. 357 del 2010).<br />	<br />
3.2.– A proposito della questione concernente l’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che la limitata validità temporale della norma impugnata (destinata ad esaurire i propri effetti il 31 dicembre 2011) non la rende per ciò solo tollerabile da parte dell’ordinamento giuridico.<br />	<br />
L’Avvocatura generale dello Stato ribadisce, poi, che la norma regionale censurata contrasta sia con il primo comma, sia con il terzo comma dell’art. 117 della Costituzione.<br />	<br />
Quanto al primo, essa rischia di compromettere il raggiungimento, da parte dello Stato italiano, degli obiettivi imposti dall’ordinamento comunitario in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili, anche perché, non risultando ancora ultimata la pianificazione prevista dalla legge reg. Veneto n. 59 del 2000, la Regione potrebbe, in base all’asserita temporaneità insita nella legge finanziaria, reiterare la dilazione prevista dall’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, con successive leggi dello stesso tipo.<br />	<br />
Quanto all’art. 117, terzo comma, Cost., il ricorrente ribadisce che la norma censurata, vietando in maniera assoluta e indiscriminata il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, contrasta con la normativa statale di principio che consente alle Regioni di negare tali autorizzazioni solamente quando i siti individuati siano considerati non idonei in base ai requisiti puntualmente indicati nelle linee guida di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, poi, che il differimento operato dall’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 si pone in contrasto anche con l’art. 41 Cost., limitando la libertà di iniziativa economica nel settore energetico.<br />	<br />
3.3.– Circa la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 1 e 2, della legge veneta n. 7 del 2011, il ricorrente afferma che l’argomento difensivo della Regione, secondo cui le disposizioni impugnate, prevedendo forme di coordinamento in materia di protezione civile che si esaurirebbero a livello locale, non comporterebbero un’invasione delle competenze demandate dalla legislazione statale al Prefetto, è smentito dal tenore letterale della norma censurata che fa esplicita menzione di una «competenza generale» del Presidente della Provincia.<br />	<br />
L’Avvocatura generale dello Stato sottolinea che le particolarità proprie della materia della protezione civile comportano il necessario rispetto delle indicazioni poste a livello nazionale, sia al fine di evitare sovrapposizioni di competenze particolarmente intollerabili in frangenti che esigono invece un’azione rapida e tempestiva da parte dell’amministrazione, sia perché solamente la conformità alle indicazioni statali può garantire l’uniformità dei livelli essenziali dei servizi, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 1, e 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011), in riferimento agli artt. 41 e 117 della Costituzione.<br />	<br />
1.1.– Ad avviso del ricorrente, l’art. 4, comma 1, della citata legge regionale, disponendo che, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui all’articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, e dell’approvazione di uno specifico stralcio del Piano energetico regionale di cui all’art. 2 della legge della Regione Veneto 27 dicembre 2000, n. 25 (Norme per la pianificazione energetica regionale, l’incentivazione del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), relativo alla produzione di energia da fonti rinnovabili, da parte del Consiglio regionale, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla realizzazione ed all’esercizio di impianti fotovoltaici a terra in area agricola di potenza di picco superiore a 200kWp, di impianti di produzione di energia alimentati da biomassa di potenza elettrica superiore a 500kWe, nonché di quelli alimentati a biogas e bioliquidi di potenza elettrica superiore a 1000kWe, vìola: a) l’art. 117, primo comma, Cost., perché prevede un limite alla produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale, in contrasto con le norme internazionali contenute nel Protocollo di Kyoto e con la normativa comunitaria che incentivano, invece, lo sviluppo delle suddette fonti di energia, individuando soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo; b) l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato competenza legislativa concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, perché contrasta con il principio fondamentale posto dall’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), il quale stabilisce che le Regioni possono procedere alla individuazione di aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto delle Linee Guida nazionali e dell’art. 17 (in combinato disposto con l’allegato 3) delle Linee Guida adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010; detto decreto dispone che le aree non idonee possono essere individuate solo a determinate condizioni, tassativamente elencate, nessuna delle quali ricorre nelle disposizioni censurate; c) l’art. 41 Cost. e il principio di liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), poiché il divieto di rilasciare le autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio degli impianti sopra richiamati si traduce in pratica nell’impossibilità, da parte degli operatori del settore, di presentare nuove istanze per il rilascio dell’autorizzazione in parola.<br />	<br />
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011.<br />	<br />
Tali norme dispongono, rispettivamente, che il comma 1 dell’art. 16 della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), è così sostituito: «1. Ferme restando le competenze del Sindaco, nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’art. 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” e successive modificazioni, il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale ed il Presidente della Giunta regionale è autorità di protezione civile, responsabile del coordinamento degli interventi organizzati dalle province interessate e degli eventuali interventi diretti richiesti in via sussidiaria dai presidenti delle province» (comma 1) e che dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge reg. Veneto n. 58 del 1984 è aggiunto il seguente comma: «1-bis. Per consentire il coordinamento e l’adozione degli interventi di cui all’articolo 2, lettera b) della legge n. 225/92 e al verificarsi di situazioni di pericolo o di danno nei territori di rispettiva competenza, i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscono alle sale operative delle province e le province forniscono alla sala operativa regionale tutti gli elementi utili per la conoscenza dell’evento e per l’assunzione delle iniziative necessarie».<br />	<br />
Il ricorrente sostiene che le norme regionali in oggetto vìolano l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa concorrente in materia di protezione civile, perché, assegnando al Presidente della Provincia la generale competenza dell’organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, si pongono in contrasto con i princìpi fondamentali previsti dall’art. 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), che assegna al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e dall’art. 5, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 9 novembre 2001, n. 401, che conferma l’attribuzione al Prefetto delle funzioni relative alle attività tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi degli eventi calamitosi, da effettuarsi a cura degli organi statali in concorso con le Regioni. Ciò, sia con riferimento alla direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale attraverso l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari, sia vigilando sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.<br />	<br />
Ad avviso della difesa dello Stato, i commi 1 e 2 dell’art. 15 della legge reg. Veneto n. 7 del 2011 vìolano anche l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., che attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia dei determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, perché prevede la generalizzata attribuzione al Presidente della Provincia della responsabilità dell’organizzazione dei soccorsi a livello provinciale, senza circoscrivere il potere di intervento ai compiti ed alle funzioni di sua spettanza.<br />	<br />
2.– La Regione Veneto ha eccepito preliminarmente la tardività della notificazione del ricorso.<br />	<br />
In effetti, il termine di sessanta giorni stabilito per la notificazione del ricorso scadeva il 21 maggio 2011, che era un sabato, e l’Avvocatura generale dello Stato ha consegnato il ricorso all’agente postale per la notifica il successivo lunedì 23 maggio 2011, invocando il principio enunciato dall’art. 155, quinto comma, del codice di procedura civile, secondo il quale, se un termine processuale scade nella giornata di sabato, esso è prorogato al primo giorno seguente non festivo.<br />	<br />
Tale principio deve ritenersi applicabile anche nei giudizi davanti a questa Corte.<br />	<br />
A norma dell’art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in tali procedimenti si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. I procedimenti giurisdizionali davanti al Consiglio di Stato sono disciplinati, ora, dal Codice del processo amministrativo, approvato dall’art. 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), il quale, all’art. 52, comma 5, detta una regola identica a quella espressa dal citato art. 155, quinto comma, del codice di procedura civile.<br />	<br />
Pertanto tale regola si applica anche ai giudizi davanti alla Corte costituzionale, sia – ai sensi dell’art. 22 della legge n. 87 del 1953 – perché enunciata nella vigente disciplina dei procedimenti giurisdizionali innanzi al Consiglio di Stato, sia perché – essendo espressa dal codice di procedura civile e dal codice del processo amministrativo – costituisce ormai un principio generale dell’ordinamento processuale.<br />	<br />
3.– Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, promossa in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., è fondata.<br />	<br />
Questa Corte ha già rilevato che la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l’11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1° giugno 2002, n. 120) e quella comunitaria (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE) manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili; ha, conseguentemente, dichiarato l’illegittimità, per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., di una disposizione regionale che prevedeva limiti massimi autorizzabili di potenza di energia da fonti rinnovabili (sentenza n. 124 del 2010).<br />	<br />
Anche l’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, vietando il rilascio di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza superiore a determinati limiti per un consistente lasso di tempo, contrasta con le norme internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso a tali fonti di energia.<br />	<br />
Né rileva il fatto che il periodo di durata del divieto di rilascio delle autorizzazioni stabilito dalla norma impugnata (scadendo il 31 dicembre 2011) sia ormai esaurito, perché tale circostanza non esclude che la norma abbia avuto comunque applicazione (sentenza n. 124 del 2010).<br />	<br />
Deve dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione.<br />	<br />
Gli altri profili di illegittimità costituzionale sollevati dal ricorrente restano assorbiti.<br />	<br />
4.– Anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., è fondata.<br />	<br />
Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che le predette disposizioni regionali contrastano con il principio fondamentale in materia di protezione civile espresso dall’art. 14 della legge n. 225 del 1992, che assegna al Prefetto la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale e dall’art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 343 del 2001, che conferma l’attribuzione al Prefetto delle funzioni relative alle attività tecnico-operative volte ad assicurare i primi interventi al verificarsi degli eventi calamitosi, da effettuarsi a cura degli organi statali in concorso con le Regioni e ciò, sia con riferimento alla direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale attraverso l’adozione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari, sia vigilando sull’attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.<br />	<br />
In effetti, l’art. 2, comma 1, della legge n. 225 del 1992 ripartisce gli eventi calamitosi, ai fini dell’attività di protezione civile, in tre categorie: a) quelli che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) quelli che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria; c) quelli che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.<br />	<br />
Il successivo art. 14 della stessa legge n. 225 stabilisce le competenze del Prefetto, prevedendo che, al verificarsi di un evento calamitoso di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 2, esso, tra l’altro, predispone il piano per fronteggiare l’emergenza su tutto il territorio della Provincia, ne cura l’attuazione e assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati e vigilando sulla loro l’attuazione.<br />	<br />
E’ successivamente intervenuto il decreto-legge n. 343 del 2001, il quale, all’art. 5, comma 1, dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza nella stessa materia, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio.<br />	<br />
Il comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, tra l’altro, «l’attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti e con i Comitati provinciali di protezione civile, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».<br />	<br />
Orbene, l’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, prevedendo che, per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992, «il presidente della provincia è autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale» e che, per consentire il coordinamento e l’adozione degli interventi in questione, i sindaci e i presidenti delle comunità montane forniscono alle sale operative delle Province gli elementi utili per la conoscenza dell’evento e per l’assunzione delle iniziative necessarie, configura la competenza del Presidente della Provincia in termini ampi e generali, tale da comprendere anche le attribuzioni riservate al Prefetto dalla normativa statale.<br />	<br />
Conseguentemente deve essere dichiarata l’illegittimità dell’art. 15, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l’art. 16, comma 1, della legge reg. Veneto n. 58 del 1984 e nell’introdurre nel medesimo art. 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale, nei casi di emergenza di protezione civile per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992.<br />	<br />
Resta assorbito l’altro profilo di illegittimità prospettato dal ricorrente.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Per Questi Motivi<br />	<br />
</b><br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, della legge della Regione Veneto 18 marzo 2011, n. 7 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011);<br />	<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2011, nella parte in cui, nel sostituire l’articolo 16, comma 1, della legge della Regione Veneto 27 novembre 1984, n. 58 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile), e nell’introdurre nel medesimo articolo 16 il comma 1-bis, prevede che il Presidente della Provincia sia autorità di protezione civile, responsabile dell’organizzazione generale dei soccorsi a livello provinciale nei casi di emergenza di protezione civile, per gli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile).</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2012.</p>
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		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/2/2012 n.85</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-2-2012-n-85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospeso il provvedimento con il quale un comune ha rigettato la richiesta di Vodafone volta ad ottenere un titolo abilitativo per la realizzazione di un impianto per comunicazioni elettroniche. Ritenuto che il presente ricorso, all’esito di una sommaria delibazione, presenta profili suscettibili di positivo apprezzamento, alla luce della ratio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-2-2012-n-85/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/2/2012 n.85</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento con il quale un comune ha rigettato la richiesta di Vodafone volta ad ottenere un titolo abilitativo per la realizzazione di un impianto per comunicazioni elettroniche. Ritenuto che il presente ricorso, all’esito di una sommaria delibazione, presenta profili suscettibili di positivo apprezzamento, alla luce della ratio e delle finalità perseguite dal D. L.gvo 1.8.2003 n. 259(codice delle comunicazioni elettroniche). (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00085/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00043/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G. n. 43 del 2012, proposto da “<b>Vodafone Omnitel N.V.</b>” , rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Lais, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Manuela De Sensi, in Catanzaro, via Mottola D&#8217;Amato, n. 12;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Zungri</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Bertuccio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittoria Trapasso, in Catanzaro, via dei Garofani, n. 43; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
DEL PROVVEDIMENTO N.1902/11 CON IL QUALE IL COMUNE HA RIGETTATO LA RICHIESTA DI TITOLO ABILITATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER COMUNICAZIONI ELETTRONICHE.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Zungri;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto che il presente ricorso, all’esito di una sommaria delibazione, presenta profili suscettibili di positivo apprezzamento, alla luce della “ratio” e delle finalità perseguite dal D. L.gvo 1.8.2003 n. 259;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie e, per l&#8217;effetto, sospende l’impugnato provvedimento.<br />	<br />
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 8/06/2012.<br />	<br />
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />	<br />
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Anna Corrado, Referendario<br />	<br />
Da Assegnare Magistrato, Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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