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	<title>8481 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8481</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-12-2019-n-8481/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8481</a></p>
<p>Giuseppe Severini, Presidente, Alberto Urso, Consigliere, Estensore; PARTI: (T. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell&#8217;Ati con U. s.r.l. e C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Daniele Marrama c. Anac &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-13-12-2019-n-8481/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 13/12/2019 n.8481</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Severini, Presidente, Alberto Urso, Consigliere, Estensore; PARTI:  (T. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell&#8217;Ati con U. s.r.l. e C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Daniele Marrama c. Anac &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Sussistono profili di specialità  del procedimento sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Procedimenti amministrativi &#8211; procedimenti sanzionatori &#8211; termini &#8211; differenze.<br /> 2.- Appalti pubblici &#8211; Anac &#8211; sanzioni &#8211; termini procedimentali &#8211; perentorietà  &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Sussistono profili di specialità  del procedimento sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva, e dunque nel principio &#8211; rilevante sia nella fase di avvio, sia per la conclusione del procedimento sanzionatorio &#8211; secondo cui l&#8217;esercizio di una potestà  sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta sine die all&#8217;inerzia dell&#8217;autorità  preposta al procedimento sanzionatorio, ciù² ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità  in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti.</em></div>
<div style="text-align: justify;"><em>In particolare, nel termine relativo alla conclusione del procedimento, va computato anche il tempo occorso alla comunicazione del provvedimento all&#8217;interessato.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La norma di riferimento di rango primario idonea a giustificare la qualificazione di perentorietà  dei termini procedimentali di cui agli artt. 28 (comma VI) e 48 (comma II) &#8211; come applicabili ratione temporisalla fattispecie de qua &#8211; del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell&#8217;Anac, è da rinvenire nell&#8217;art. 8, comma 4, d. lgs. n. 163 del 2006 &#8211; norma che si pone a fondamento del Regolamento sanzionatorio &#8211; secondo cui «il regolamento dell&#8217;Autorità  disciplina l&#8217;esercizio del potere sanzionatorio da parte dell&#8217;Autorità  nel rispetto dei principi» anzitutto «della tempestiva comunicazione dell&#8217;apertura dell&#8217;istruttoria», nonchè «della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità  e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti».</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 13/12/2019<br /> <strong>N. 08481/2019REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 03160/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso in appello numero di registro generale 3160 del 2019, proposto da T. s.r.l., in proprio e quale mandataria dell&#8217;Ati con U. s.r.l. e C. s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Daniele Marrama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avvocato Roberto Gerosa in Roma, via Virgilio, 19;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Anac &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata <em>ex lege</em>Â in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 04728/2019, resa tra le parti<br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Anac &#8211; Autorità  Nazionale Anticorruzione;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 novembre 2019 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Daniele Marrama e dello Stato Carmela Pluchino;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> FATTO<br /> 1. Con delibera del 20 dicembre 2017, comunicata il 19 gennaio 2018, l&#8217;Anac infliggeva alla T. s.r.l sanzione amministrativa pecuniaria dell&#8217;importo di € 3.000, con contestuale interdizione per due mesi dalla partecipazione alle gare pubbliche e corrispondente annotazione nel casellario informatico.<br /> La sanzione veniva irrogata, ai sensi dell&#8217;art. 48 d. lgs. n. 163 del 2006, in conseguenza dell&#8217;esclusione e revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria subita dalla T. in relazione a una gara per la gestione del servizio di sosta a pagamento bandita dal Comune di Treviso, revoca dovuta alla mancata dimostrazione del possesso d&#8217;un requisito tecnico-professionale dichiarato dall&#8217;interessata.<br /> 2. La T. impugnava il provvedimento sanzionatorio davanti al Tribunale amministrativo per il Lazio che, nella resistenza dell&#8217;Anac, respingeva il ricorso.<br /> 3. Ha proposto appello avvero la sentenza la T. formulando un unico articolato motivo con cui ha lamentato <em>error in iudicando</em>;  <em>error in procedendo</em>; violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato; violazione del principio dispositivo; travisamento dei presupposti di fatto; irragionevolezza.<br /> 4. Resiste all&#8217;appello l&#8217;Anac.<br /> 5. Sulla discussione delle parti all&#8217;udienza pubblica del 28 novembre 2019, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Nell&#8217;ambito dell&#8217;unico motivo di gravame l&#8217;appellante si duole anzitutto del rigetto del primo motivo di ricorso in primo grado, con cui aveva dedotto in via assorbente &#8211; essendo stati gli altri motivi proposti in via espressamente subordinata &#8211; l&#8217;illegittimità  del provvedimento sanzionatorio per via del tardivo avvio del relativo procedimento.<br /> 1.1. La censura è fondata.<br /> 1.1.1. L&#8217;art. 28, comma 6, del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell&#8217;Anac (giù  Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) approvato giusta delibera dell&#8217;Autorità  del 24 febbraio 2014 e successive modifiche e integrazioni, applicabile <em>ratione temporis</em>alla fattispecie in esame, stabilisce che l&#8217;unità  organizzativa responsabile &#8220;<em>comunica alle parti l&#8217;avvio del procedimento sanzionatorio, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della segnalazione completa</em>&#8220;.<br /> Il successivo art. 48, comma 2, chiarisce che &#8220;<em>i termini di avvio del procedimento</em>Â (&#038;) <em>sono perentori</em>&#8220;.<br /> In proposito la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha posto in risalto che &#8220;<em>la natura afflittiva delle sanzioni applicate all&#8217;esito dei procedimenti in esame assegna natura perentoria </em>(&#038;) <em>al termine di inizio del procedimento al fine di evitare che l&#8217;impresa possa essere esposta a tempo indefinito all&#8217;applicazione della sanzione stessa</em>&#8221; (Cons. Stato, VI, 11 giugno 2019, n. 3919; nello stesso senso, implicitamente, VI, 8 aprile 2019, n. 2289).<br /> Il che trova ragione nei profili di specialità  del procedimento sanzionatorio rispetto al paradigma generale del procedimento amministrativo, e in particolare nella natura afflittivo-sanzionatoria del provvedimento che ne deriva, e dunque nel principio &#8211; rilevante sia nella fase di avvio, sia per la conclusione del procedimento sanzionatorio &#8211; secondo cui &#8220;<em>l&#8217;esercizio di una potestà  sanzionatoria, di qualsivoglia natura, non può restare esposta </em>sine die<em>Â all&#8217;inerzia dell&#8217;autorità  preposta al procedimento sanzionatorio, ciù² ostando ad elementari esigenze di sicurezza giuridica e di prevedibilità  in tempi ragionevoli delle conseguenze dei comportamenti</em>&#8221; (cfr. Cons. Stato, V, 3 maggio 2019, n. 2874; 3 ottobre 2018, n. 5695, nelle quali si chiarisce peraltro come, nel termine relativo alla conclusione del procedimento, vada computato anche il tempo occorso alla comunicazione del provvedimento all&#8217;interessato; v. anche V, 30 luglio 2018, n. 4657; VI, 30 aprile 2019, n. 2815).<br /> In proposito la norma di riferimento di rango primario idonea a giustificare la qualificazione di perentorietà  dei termini procedimentali è stata rinvenuta nell&#8217;art. 8, comma 4, d. lgs. n. 163 del 2006 &#8211; norma che si pone a fondamento del Regolamento sanzionatorio &#8211; secondo cui «<em>il regolamento dell&#8217;Autorità  disciplina l&#8217;esercizio del potere sanzionatorio da parte dell&#8217;Autorità  nel rispetto dei principi</em>»Â anzitutto «<em>della tempestiva comunicazione dell&#8217;apertura dell&#8217;istruttoria</em>», nonchè «<em>della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità  e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti</em>» (cfr. ancora,Â <em>inter multis</em>, Cons. Stato, n. 2874/2019, n. 5695/2018, n. 4657/2018, cit.).<br /> 1.1.2. In tale contesto, risulta dalla documentazione in atti come la segnalazione del Comune di Treviso in ordine all&#8217;esclusione e alla revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria per mancata comprova di uno dei requisiti tecnico-professionali della T. sia pervenuta all&#8217;Anac in data 8 novembre 2016.<br /> Su richiesta dell&#8217;ufficio competente, detta segnalazione è stata integrata il successivo 23 gennaio 2017.<br /> E&#8217; dunque quest&#8217;ultima la data da prendere a riferimento quale <em>dies a quo</em>Â del termine per l&#8217;avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell&#8217;art. 28, comma 6, del Regolamento, decorrendo detto termine &#8220;<em>dalla ricezione della segnalazione completa</em>&#8220;.<br /> In senso inverso non può rilevare la trasmissione, il successivo 3 febbraio 2017, della sentenza n. 78 del 26 gennaio 2017 del Tribunale amministrativo per il Veneto con cui veniva rigettata l&#8217;impugnativa proposta dalla T. avverso il presupposto provvedimento di esclusione e revoca dell&#8217;aggiudicazione provvisoria: da un lato, infatti, detta sentenza non incide di per sì© sul perfezionamento dell&#8217;illecito sanzionato, di cui all&#8217;art. 48, comma 1, d. lgs. n. 163 del 2006, non costituendone presupposto sostanziale; dall&#8217;altro non configura integrazione necessaria al fine di rendere la &#8220;<em>segnalazione completa</em>&#8220;, trattandosi di mera comunicazione di una sopravvenienza (la sentenza è infatti successiva sia alla segnalazione che alla relativa integrazione, e al tempo della trasmissione all&#8217;Anac non risultava peraltro passata in giudicato) eventualmente utile ai fini dell&#8217;istruttoria, ma non direttamente incidente sulla segnalazione.<br /> Di ciù² si rinviene peraltro conferma negli stessi atti del procedimento promosso dall&#8217;Anac, e in particolare nella comunicazione del relativo avvio, la quale non menziona &#8211; in relazione alla segnalazione dell&#8217;illecito &#8211; la trasmissione della sentenza n. 78 del 2017 del Tribunale amministrativo per il Veneto, richiamando a tal fine esclusivamente la &#8220;<em>segnalazione di esclusione</em>&#8221; dell&#8217;8 novembre 2016 da parte del Comune di Treviso e la successiva &#8220;<em>integra</em>(zione) <em>con la documentazione richiesta dall&#8217;Ufficio istruttore, in quanto necessaria ai fini dell&#8217;avvio delÂ </em>(&#038;) <em>procedimento (con sospensione dei termini per l&#8217;avvio del procedimento sanzionatorio ex art. 28 del regolamento unico sul procedimento sanzionatorio Anac) in data 23.1.2017</em>&#8220;.<br /> E&#8217; dunque evidente come la segnalazione sull&#8217;illecito addebitato alla T. dovesse ritenersi &#8220;<em>completa</em>&#8221; giù  il 23 gennaio 2017, tanto che la stessa Anac affermava la sospensione dei termini per l&#8217;avvio del procedimento in relazione alla suddetta integrazione, non giù  alla trasmissione della sentenza del Tar avvenuta il successivo 3 febbraio 2017 (cfr. in proposito la comunicazione di avvio del procedimento, cit.).<br /> 1.1.3. Alla luce di quanto precede risulta dunque la tardività  dell&#8217;avvio del procedimento, avvenuto con comunicazione alla T. del 2 maggio 2017, e cioè oltre il termine di 90 giorni decorrente dal 23 gennaio 2017.<br /> Alla tardività  dell&#8217;avvio del procedimento consegue di per sì© l&#8217;illegittimità  del relativo procedimento, nonchè dello stesso provvedimento sanzionatorio finale, adottato in forza di unÂ <em>iterÂ </em>procedimentale tardivamente attivato.<br /> 1.1.4. Deriva da ciù² l&#8217;accoglimento della doglianza formulata dall&#8217;appellante, con conseguente riforma della sentenza appellata e &#8211; in accoglimento del ricorso di primo grado &#8211; annullamento dei provvedimenti impugnati.<br /> L&#8217;accoglimento nei suddetti termini della censura comporta l&#8217;assorbimento degli altri profili di doglianza avanzati dall&#8217;appellante, i quali corrispondono peraltro a motivi di ricorso di primo grado promossi in via espressamente subordinata dalla T..<br /> 2. In conclusione, in accoglimento dell&#8217;appello e in riforma dell&#8217;appellata sentenza, è accolto nei termini suindicati il ricorso di primo grado con annullamento dei provvedimenti gravati.<br /> 3. Ricorrono giuste ragioni, costituite dalla particolarità  della fattispecie e dall&#8217;assorbente rilevanza di profili procedurali in relazione all&#8217;illegittimità  degli atti impugnati per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ai sensi di cui in motivazione.<br /> Compensa le spese del doppio grado di giudizio fra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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