<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>841 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/841/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/841/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>841 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/841/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2020 n.841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-9-5-2020-n-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-9-5-2020-n-841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-9-5-2020-n-841/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2020 n.841</a></p>
<p>Pres. Pennetti, Est. Tallaro Sull&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Calabria sulla ripresa delle attività  di ristorazione Atti e provvedimenti amministrativi &#8211; Emergenza Covid 19 &#8211; Esercizi di ristorazione &#8211; Ripresa &#8211; Regione Calabria &#8211; Ordinanza &#8211; Illegittimità  &#8211; Ragioni. E&#8217; illegittima l&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-9-5-2020-n-841/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2020 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-9-5-2020-n-841/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2020 n.841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pennetti, Est. Tallaro</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Calabria sulla ripresa delle attività  di ristorazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">Atti e provvedimenti amministrativi &#8211; Emergenza Covid 19 &#8211; Esercizi di ristorazione &#8211; Ripresa &#8211; Regione Calabria &#8211; Ordinanza &#8211; Illegittimità  &#8211; Ragioni.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>E&#8217; illegittima l&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37 che ha disposto la ripresa delle attività  di ristorazione non solo da asporto, ma anche mediante servizio al tavolo. Spetta infatti al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall&#8217;art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020 (interventi destinati a operare nelle more dell&#8217;adozione di un nuovo d.P.C.M.; interventi giustificati da «situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario»Â proprie della Regione interessata; misure «ulteriormente restrittive»Â delle attività  sociali e produttive esercitabili nella regione) che perà² nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati. Inoltre, nella specie non è stato rispettato il principio di leale collaborazione dal momento che l&#8217;ordinanza è stata adottata senza alcuna intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/05/2020<br /> <strong>N. 00841/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00457/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> <em>ex</em>art. 60 c.p.a.<br /> sul ricorso numero di registro generale 457 del 2020, proposto da <br /> Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34; <br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Di Porto, Massimiliano Manna, Oreste Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Ristorante di Pesce a Rende S.r.l. Semplificata, non costituita in giudizio; <br /> <strong><em>e con l&#8217;intervento di</em></strong><br /> <em>ad adiuvandum</em>:<br /> Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> <br /> <em>ad opponendum</em>:<br /> Comune di Amendolara, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Pompilio e Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> Comune di Tropea, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Spataro e Renato Rolli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> CODACONS &#8211; Coordinamento delle Associazioni e dei Comitati di Tutela dell&#8217;Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> Pasticceria Siciliana di Nicocia J.&amp;C. S.n.c. in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, La Cambusa S.a.s. di Montalto Dino &amp; C. in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Francesco Covello, Carmelo Pirri, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Criscuolo, Mauro Fortunato Magnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; <br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> dell&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37, recante <em>«Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità  pubblica: Disposizioni relative alle attività  di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività  sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale»</em>, in relazione al suo punto 6, nel quale è stato disposto che, a partire dalla data di adozione dell&#8217;ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria, è <em>«consentita la ripresa delle attività  di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all&#8217;aperto»</em>.<br /> <br /> <br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;<br /> Visti gli atti di intervento;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2020 il dott. Francesco Tallaro e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod con l. 24 aprile 2020, n. 27;<br /> Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.<br /> <br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> <em>I &#8211; L&#8217;iter processuale</em><br /> 1. &#8211; Oggetto dell&#8217;odierno giudizio è l&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37.<br /> Con tale provvedimento, adottato ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 3 l. 23 dicembre 1978, n. 833, sono state dettate misure per la prevenzione e la gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19.<br /> In particolare, si controverte della legittimità  del punto n. 6, con il quale è stato disposto che, sin dalla data di adozione dell&#8217;ordinanza, è consentita, nel territorio della Regione Calabria, la ripresa dell&#8217;attività  di ristorazione, non solo con consegna a domicilio e con asporto, ma anche mediante servizio al tavolo, purchè all&#8217;aperto e nel rispetto di determinate precauzioni di carattere igienico sanitario.<br /> 2. &#8211; Ad impugnare l&#8217;ordinanza, chiedendone l&#8217;annullamento a questo Tribunale Amministrativo Regionale, è stata la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ricorso notificato a mezzo PEC e depositato il 4 maggio 2020.<br /> Ha resistito la Regione Calabria, la quale si è costituita nella medesima data.<br /> 3. &#8211; Unitamente al ricorso è stata proposta domanda cautelare di sospensione degli effetti dell&#8217;ordinanza, nella parte impugnata, accompagnata dalla richiesta di decreto cautelare monocratico ai sensi dell&#8217;art. 56 c.p.a.<br /> In data 5 maggio 2020 il Presidente di questo Tribunale Amministrativo Regionale ha sentito informalmente e separatamente le difese delle amministrazioni.<br /> Esse, nell&#8217;interesse generale della giustizia, avuto riguardo oltretutto alla delicatezza dei temi trattati in ricorso, che toccano i rapporti fra Stato e Regioni dal punto di vista dei rispettivi poteri di intervento nell&#8217;attuale drammatica fase epidemica in atto, hanno concordato sulla necessità  di addivenire in tempi molto brevi a una decisione collegiale, eventualmente anche quale sentenza in forma semplificata ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a.<br /> Pertanto, l&#8217;Avvocatura dello Stato ha rinunciato all&#8217;istanza di tutela cautelare monocratica ai sensi dell&#8217;art. 56 c.p.a.; entrambe le parti hanno rinunciato ai termini a difesa di cui all&#8217;art. 55, comma 5 c.p.a.<br /> 4. &#8211; Ãˆ stata dunque fissata la camera di consiglio del 9 maggio 2020.<br /> 5. &#8211; Al giudizio hanno inteso intervenire anche altre amministrazioni.<br /> In particolare, in data 6 maggio 2020 si è costituito, <em>ad adiuvandum</em>, il Comune di Reggio Calabria; al contrario, si sono costituiti <em>ad opponendum</em>nella medesima data del 6 maggio 2020 il Comune di Amendolara e nella successiva data del 7 maggio 2020 il Comune di Tropea.<br /> In data 7 maggio 2020 si è costituito <em>ad opponendum</em>anche CODACONS &#8211; Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell&#8217;ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.<br /> In data 8 maggio 2020 si sono costituiti, in pretesa applicazione dell&#8217;art. 28, comma 1 c.p.a., alcuni operatori del settore della ristorazione, meglio individuati nell&#8217;epigrafe della sentenza.<br /> In vista della decisione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Calabria hanno depositato memorie ad ulteriore supporto delle argomentazioni difensive utilizzate.<br /> 6. &#8211; Il ricorso è stato trattato collegialmente in data 9 maggio 2020 ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod con l. 24 aprile 2020, n. 27, e, ricorrendone i presupposti, è stato deciso nel merito ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a.<br /> <br /> <br /> <em>II &#8211; Le posizioni delle parti</em><br /> 7. &#8211; La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dedotto l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordinanza impugnata, nella parte di interesse, sotto tre diverse prospettive.<br /> 7.1. &#8211; In primo luogo, essa violerebbe gli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1 d.l. 25 marzo 2020, n. 19, e sarebbe stata emanata in carenza di potere per incompetenza assoluta.<br /> Infatti, l&#8217;art. 2, comma 1 dell&#8217;atto normativo citato attribuisce la competenza ad adottare le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 e le ulteriori misure di gestione dell&#8217;emergenza al Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede con propri decreti previo adempimento degli oneri di consultazione specificati.<br /> Per quel che rileva, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto con d.P.C.M. del 26 aprile 2020 che, con efficacia dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, dispone la sospensione delle attività  dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) e, in via di eccezione, consente la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l&#8217;attività  di confezionamento che di trasporto, nonchè la ristorazione con asporto, fermo restando l&#8217;obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all&#8217;interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.<br /> Come visto, l&#8217;ordinanza regionale, in contrasto con quanto disposto dal d.P.C.M., ha autorizzato anche la ristorazione con servizio al tavolo.<br /> Ma tale intervento integrativo non sarebbe consentito dalla normativa applicabile, in quanto l&#8217;art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020 prevede che le Regioni possano adottare misure di efficacia locale <em>«nell&#8217;ambito delle attività  di loro competenza e senza incisione delle attività  produttive e di quelle di rilevanza strategica per l&#8217;economia nazionale»</em>, ma tale potere è subordinato a tre condizioni, e cioè che si tratti di interventi destinati a operare nelle more dell&#8217;adozione di un nuovo d.P.C.M.; che si tratti di interventi giustificati da <em>«situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario»</em>proprie della Regione interessata; che si tratti di misure<em>«ulteriormente restrittive»</em>delle attività  sociali e produttive esercitabili nella regione.<br /> Nè l&#8217;ordinanza impugnata potrebbe trovare fondamento nell&#8217;art. 32, comma 3 l. n. 833 del 1978, e perchè derogato dalla disciplina dettata dal d.l. n. 19 del 2020, e perchè l&#8217;emergenza sanitaria ha carattere nazionale, e dunque impone l&#8217;intervento da parte del Governo centrale.<br /> 7.2. &#8211; Con il secondo motivo di ricorso si deduce che l&#8217;ordinanza sarebbe priva di un&#8217;adeguata motivazione, non sarebbe stata supportata da una valida istruttoria, sarebbe illogica e irrazionale.<br /> In particolare, non emergerebbero condizioni peculiari che giustifichino, nel solo territorio della Regione Calabria, l&#8217;abbandono del principio di precauzione; non sarebbe stato adottato un valido metodo scientifico nella valutazione del rischio epidemiologico; si porrebbe a rischio la coerente gestione della crisi epidemiologica da parte del Governo.<br /> 7.3. &#8211; Infine, l&#8217;ordinanza sarebbe viziata da eccesso di potere, evidenziato dalla violazione del principio di leale collaborazione.<br /> Invero, l&#8217;ordinanza sarebbe stata emessa in assenza di qualunque interlocuzione con il Governo.<br /> 8. &#8211; La Regione Calabria ha posto una questione pregiudiziale di giurisdizione e si è difesa nel merito.<br /> 8.1. &#8211; Pregiudizialmente ha dedotto che il ricorso è volto ad assumere che l&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Calabria invada una sfera di attribuzioni propria del Governo centrale, sottraendogli così¬ la possibilità  di esercizio di una propria prerogativa.<br /> La controversia assumerebbe, così¬, un tono costituzionale che attribuirebbe la giurisdizione alla Corte costituzionale, quale giudice dei conflitti di attribuzione ai sensi dell&#8217;art. 134 Cost.<br /> 8.2. &#8211; Nel merito, l&#8217;ordinanza impugnata troverebbe un sicuro fondamento nell&#8217;art. 32, comma 3 l. n. 833 del 1978 e sarebbe pienamente informata ai principi di adeguatezza e proporzionalità  espressamente richiamati dall&#8217;art. 1, comma 2 d.l. n. 19 del 2020, i quali richiedono di modulare i provvedimenti volti al contrasto dell&#8217;epidemia al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio.<br /> Al contrario, a tali principi non si conformerebbe il d.P.C.M. del 26 aprile 2020, che sottopone a una disciplina unitaria tutto il territorio nazionale, senza tener conto delle differenze fattuali.<br /> Peraltro lo strumento normativo utilizzato dal Governo (un d.P.C.M.) sarebbe palesemente inadeguato perchè la Costituzione non prevede la delegabilità  dei poteri di decretazione d&#8217;urgenza di cui all&#8217;art. 77 Cost.<br /> 8.3. &#8211; Per altro verso, la regolamentazione dettata dal Presidente della Regione Calabria non sarebbe in contrasto con il contenuto del d.P.C.M. del 26 aprile 2020, essendo invece da interpretare quale disposizione di dettaglio della medesima, in funzione delle specificità  della situazione epidemiologica presente nel territorio regionale ed in presenza di alcune &#8220;misure minime&#8221; da adottare a tutela della salute pubblica e del rischio di contagio.<br /> Il ricorso, dunque, non dovrebbe essere esaminato per difetto di interesse.<br /> 8.4. &#8211; Infine, l&#8217;ordinanza sarebbe supportata da un impianto motivazionale sufficiente, nel quale si dÃ  atto che l&#8217;analisi dei dati prodotta dal Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria ha fatto rilevare, alla data del 27 aprile 2020, un valore del Rapporto di replicazione (Rt) conÂ <em>daily time lag</em>a 5 giorni, pari a 0,63; in generale, valori inferiori ad 1 indicano che la diffusione dell&#8217;infezione procede verso la regressione.<br /> 9. &#8211; Gli interventori hanno arricchito il giudizio con le loro deduzioni.<br /> 9.1. &#8211; Il Comune di Reggio Calabria, invero, ha inteso condividere in tutto i contenuti del ricorso presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br /> 9.2. &#8211; Il Comune di Amendolara ha aderito all&#8217;eccezione di difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo in favore della Corte costituzionale e ha affermato l&#8217;infondatezza dei motivi di ricorso.<br /> Ha aggiunto che il d.l. n.19 del 2020, al quale non sarebbe aderente l&#8217;ordinanza del Presidente della Regione, sarebbe in contrasto con gli artt. 77, 13, 14, 15, 16, 17 e 41, 117, co. 3 e 120, co. 2, Cost.<br /> Partendo dal presupposto che l&#8217;ordinamento costituzionale italiano non prevede lo <em>&#8220;stato di emergenza&#8221;</em>, la normativa in questione sarebbe in contrasto con gli artt. 77, 13, 14, 15, 16, 17 e 41 Cost. in quanto demanderebbe al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di limitare le libertà  garantite dalla Costituzione.<br /> Peraltro, si tratterebbe di normativa non essenziale per affrontare l&#8217;attuale stato di emergenza, in quanto nell&#8217;ordinamento sono contemplate diverse ipotesi in cui è consentita l&#8217;emanazione di ordinanze contingibili e urgenti per affrontare situazioni urgenti.<br /> Sotto altro profilo, il d.l. n.19 del 2020 priverebbe le Regioni della potestà  normativa concorrente in materia di salute, prevista dall&#8217;art. 117 Cost. e rappresenterebbe esercizio di potere sostitutivo da parte dello Stato non previsto dall&#8217;art. 120 Cost.<br /> 9.3. &#8211; Il Comune di Tropea ha aderito anch&#8217;esso all&#8217;eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione.<br /> Ha poi eccepito l&#8217;illegittimità  costituzionale del d.l. n. 19 del 2020, che rappresenterebbe un indebito esercizio di potere sostitutivo da parte dello Stato in violazione degli artt. 117, comma 5 e 120 Cost., e una violazione dei principi di sussidiarietà  e leale cooperazione.<br /> Nel merito, l&#8217;ordinanza sarebbe giustificata dall&#8217;art. 32, comma 3 l. n. 833 del 1978 e sarebbe coerente con i principi di adeguatezza e proporzionalità , violati invece dalla decisione del Governo di predisporre una disciplina unitaria per tutto il territorio nazionale.<br /> L&#8217;ordinanza avrebbe alla base l&#8217;analisi dei dati epidemiologici regionali e, a ben guardare, nemmeno si porrebbe in contrasto con il d.P.C.M. del 26 aprile 2020, di cui è mera specificazione.<br /> 9.4. &#8211; CODACONS ha argomentato nel senso che la lite, qualificabile in termini di conflitto di attribuzioni, sarebbe devoluta ai sensi dell&#8217;art. 134 Cost. alla giurisdizione della Corte costituzionale, cui ha chiesto di trasmettere gli atti.<br /> 9.5. &#8211; Gli operatori della ristorazione, infine, si sono qualificati in termini di controinteressati e, costituitisi ai sensi dell&#8217;art. 28, comma 1, hanno domandato il differimento dell&#8217;udienza camerale con assegnazione di termini per poter esercitare correttamente i proprio diritto di difesa.<br /> Nel merito, hanno aderito alle tesi difensive della Regione Calabria.<br /> 9.6. &#8211; Va infine notato che la Regione Calabria, nella memoria depositata in data 9 maggio 2020, ha lamentato di non aver potuto prendere posizione sui numerosi interventi che si sono succeduti e ha invitato il Tribunale a valutare se, rispetto a tale <em>vulnus</em>al diritto di difesa, si rendesse necessario o anche solo opportuno, un differimento della Camera di consiglio.<br /> <br /> <br /> <em>III &#8211; Le questioni pregiudiziali e preliminari</em><br /> <em>III.1. &#8211;</em>La questione di giurisdizione<br /> 10. &#8211; Ãˆ opinione del Tribunale di essere dotato di giurisdizione sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.<br /> Tale conclusione si basa su tre, concatenate osservazioni.<br /> 10.1. &#8211; Ãˆ innegabile che il provvedimento emanato dal Presidente della Regione Calabria abbia natura di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità , nel quadro della disciplina dettata dall&#8217;art. 32 l. n. 833 del 1978.<br /> Si tratta, dunque, di esercizio di potere amministrativo, sul quale il sindacato giurisdizionale è naturalmente attribuito al giudice della funzione pubblica, cioè il giudice amministrativo.<br /> 10.2. &#8211; Il fatto che le ragioni di illegittimità  dedotte da parte ricorrente siano inerenti anche ai confini delle attribuzioni assegnate ai diversi poteri dello Stato non è sufficiente ad attribuire alla controversia un tono costituzionale.<br /> In proposito, si richiama la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale il tono costituzionale del conflitto sussiste quando il ricorrente non lamenti una lesione qualsiasi, ma una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali (<em>ex plurimis</em>, Corte cost. 14 febbraio 2020; Id. 14 febbraio 2018, n. 28; Id. 15 maggio 2015, n. 87; Id. 28 marzo 2013, n. 52).<br /> Ãˆ stato, in particolare, chiarito (da Corte cost. 29 ottobre 2019, n. 224) che non basta che nella materia in questione vengano in gioco competenze e attribuzioni previste dalla Costituzione, perchè la controversia assuma un tono costituzionale. La natura costituzionale delle competenze, infatti, così¬ come il potere discrezionale che ne connota i relativi atti di esercizio, non esclude la sindacabilità  nelle ordinarie sedi giurisdizionali degli stessi atti, quando essi trovano un limite <em>«nei principi di natura giuridica posti dall&#8217;ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo»</em>(Corte cost. 5 aprile 2012, n. 81 del 2012).<br /> Ebbene, il ricorso con il quale è stato innescato il sindacato giurisdizionale da parte di questo Tribunale Amministrativo Regionale fa valere la dedotta violazione, da parte del Presidente della Regione Calabria, dei limiti che dalla legge, e in particolare dal d.l. 25 marzo 2020, n. 19, derivano all&#8217;esercizio delle competenze in materia di igiene e sanità  spettanti al Presidente della Regione Calabria.<br /> In questa prospettiva, l&#8217;atto è giustiziabile d&#8217;innanzi al giudice della funzione pubblica, giacchè questo giudice non è chiamato a regolare il conflitto sulle attribuzioni costituzionali tra gli Enti coinvolti nella controversia, ma solo a valutare la legittimità , secondo i parametri legislativi indicati nei motivi di ricorso, dell&#8217;atto impugnato.<br /> 10.3. &#8211; In ogni caso, se pure si opinasse che nel caso di specie fosse attivabile, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il conflitto di attribuzione d&#8217;innanzi alla Corte costituzionale, ciò non esclude che sia legittimamente esperibile anche la via del ricorso d&#8217;innanzi al giudice amministrativo.<br /> Secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19 luglio 2013, n. 17656; in precedenza, Id. 20 maggio 1978, n. 2492; Id. 28 maggio 1977, n. 2184; Id. 13 dicembre 1973, n. 3379; Id. 10 novembre 1973, n. 2966), infatti, vi è diversità  di struttura e finalità  fra il giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e Regione ed il sindacato giurisdizionale davanti al giudice amministrativo: il primo è finalizzato a restaurare l&#8217;assetto complessivo dei rispettivi ambiti di competenza degli Enti in conflitto; il secondo, viceversa, si svolge sul piano oggettivo di verifica di legalità  dell&#8217;azione amministrativa, con l&#8217;esclusivo scopo della puntuale repressione dell&#8217;atto illegittimo. Ciò comporta la possibilità  della loro simultanea proposizione, sicchè deve escludersi che in tali ipotesi sussista difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br /> Anche il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2011, n. 6834), dal canto suo, ha affermato che il soggetto legittimato ad impugnare l&#8217;atto autoritativo dinanzi al giudice amministrativo può valutare se sussistono i presupposti per sollevare unÂ conflitto di attribuzione, ovvero se avvalersi del rimedio di carattere generale della giurisdizione generale di legittimità . Tale conclusione risulta corroborata dalla considerazione per cui, mentre la Corte costituzionale può decidere le censure attinenti al riparto delle attribuzioni, il giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 113 Cost., può decidere su ogni profilo di illegittimità  dell&#8217;atto, anche su dedotti aspetti di eccesso di potere, sicchè, anche per esigenze di concentrazione, l&#8217;Ente in conflitto ben può scegliere se, anzichè proporre due giudizi e devolvere alla Corte costituzionale l&#8217;esame dei profili sulÂ difetto di attribuzione, sia il caso di proporre un solo ricorso al giudice amministrativo, deducendo tutti i possibili motivi di illegittimità  dell&#8217;atto.<br /> <br /> <br /> <em>III.2 &#8211;</em>Le condizioni dell&#8217;azione<br /> 11. &#8211; Benchè la Regione Calabria non abbia contestato la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a ricorrere nel caso di specie al giudice amministrativo, la verifica delle sussistenza di tale condizione dell&#8217;azione deve essere operata d&#8217;ufficio.<br /> 11.1. &#8211; Il Tribunale ritiene, dunque, di dover esplicitare che sussiste la legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a impugnare un&#8217;ordinanza <em>ex</em>art. 32, comma 3 l. n. 833 del 1978 del Presidente di una Regione in virtà¹ delle funzioni ad essa attribuite con riferimento al rapporto tra il Governo e le Autonomie di cui la Repubblica si compone.<br /> 11.2. &#8211; Limitando l&#8217;esame ai rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, e senza alcuna pretesa di esaustività , si rileva che spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare <em>&#8220;l&#8217;azione del Governo per quanto attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano&#8221;</em>(art. 5, comma 3, lett. b) l. 23 agosto 1988, n. 400), nonchè di promuovere lo sviluppo della collaborazione tra Stato, Regioni e Autonomie locali (art. 4 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303).<br /> Per svolgere tali funzioni, il Presidente si avvale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 2, comma 2, lett. <em>d)</em>d.lgs. n. 303 del 1999), presso la quale è istituito un Dipartimento per gli Affari regionali (art. 4, comma 2 d.lgs. n. 303 del 1999).<br /> Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che dal Presidente del Consiglio è presieduta e che deve essere consultata sui criteri generali relativi all&#8217;esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti infraregionali (art. 12 l. n. 400 del 1988).<br /> Spetta, infine, al Presidente del Consiglio dei Ministri <em>&#8220;promuove le iniziative necessarie per l&#8217;ordinato svolgimento dei rapporti tra Stato, regioni e autonomie locali ed assicura l&#8217;esercizio coerente e coordinato dei poteri e dei rimedi previsti per i casi di inerzia e di inadempienza&#8221;</em>(art. 4, comma 1 d.lgs. n. 303 del 1999).<br /> 11.3. &#8211; In sintesi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri costituisce il fulcro del necessario coordinamento dell&#8217;attività  amministrativa posta in essere dallo Stato e dalle Autonomie di cui la Repubblica si compone.<br /> In altri termini, in capo ad essa si sintetizzano i vari interessi alla cura dei quali le amministrazioni pubbliche, statali, regionali e locali, sono preposte.<br /> Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il compito di assicurare l&#8217;esercizio coerente e coordinato dei poteri amministrativi; cosicchè è logica conseguenza ritenere che ad essa sia assegnato dall&#8217;ordinamento anche il potere di agire giudizialmente, in alternativa all&#8217;esercizio delle funzioni di controllo e sostitutive previsti dalla Costituzione, laddove l&#8217;esercizio dei poteri amministrativi avvenga in maniera disarmonica o addirittura antitetica.<br /> 12. &#8211; Sussiste anche l&#8217;altra condizione dell&#8217;azione, invero messa in dubbio dalla difesa della Regione Calabria, e cioè l&#8217;interesse ad agire.<br /> In effetti, allo stato risultano in vigore sia l&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Calabria oggetto di impugnativa, sia il d.P.C.M. del 26 aprile 2020.<br /> Benchè sia stato negato in giudizio che il provvedimento regionale sia in contrasto con il d.P.C.M., di cui costituirebbe invece mera specificazione, osserva il Tribunale che il provvedimento impugnato ammette una nuova e diversa eccezione alla sospensione delle attività  dei servizi di ristorazione. Dunque, l&#8217;ordinanza impugnata ha un contenuto parzialmente difforme dal d.P.C.M., rispetto al quale si pone in posizione di antinomia.<br /> Sicchè, essendo effettivo ed attuale il contrasto tra i due provvedimenti, sussiste l&#8217;interesse all&#8217;odierna decisione.<br /> <br /> <br /> <em>III.3. &#8211;</em>Sui controinteressati, gli interventori e la loro posizione processuale<br /> 13. &#8211; La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, in via prudenziale, notificato il ricorso a un potenziale controinteressato, identificato in un imprenditore titolare di un esercizio di ristorazione, il quale non si è costituito in giudizio.<br /> 13.1. &#8211; Tuttavia, è evidente che il provvedimento impugnato ha natura generale, sicchè non sono individuabili controinteressati.<br /> Infatti, la figura del controinteressato in senso formale, peculiare del processo amministrativo, ricorre soltanto nel caso in cui l&#8217;atto sul quale è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità  si riferisca direttamente ed immediatamente a soggetti, singolarmente individuabili, i quali per effetto di detto atto abbiano giÃ  acquistato una posizione giuridica di vantaggio; per definizione, tale figura non è ravvisabile nei riguardi dell&#8217;atto generale, atteso che esso non riguarda specifici destinatari, che sia a priori che a posteriori non sono individuabili (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6153).<br /> Poichè, dunque, nel caso di specie il terzo destinatario della notifica è sostanzialmente estraneo alla presente controversia, la sua mancata costituzione non impedisce la definizione del giudizio.<br /> 13.2. &#8211; Le medesime considerazioni valgono con riferimento all&#8217;intervento degli operatori del settore della ristorazione.<br /> A fronte di un atto amministrativo generale, essi non rivestono ruolo di controinteressati, e il loro intervento, da riqualificare in termini di intervento adesivo ai sensi dell&#8217;art. 28, comma 2 c.p.a., non comporta alcuna specifica necessità  di salvaguardia dei diritti della difesa, giacchè, come <em>infra</em>sarà  ricordato, essi debbono accettare lo stato e il grado in cui si trova il giudizio.<br /> 14. &#8211; Occorre dunque occuparsi degli interventi adesivi spiegati, onde verificarne l&#8217;ammissibilità .<br /> 14.1. &#8211; L&#8217;art. 28, comma 2 c.p.a. stabilisce che chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall&#8217;esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova.<br /> In via generale, si deve osservare che tale norma recepisce una consolidata tradizione pretoria, per cui l&#8217;intervento in giudizio va riconosciuto ammissibile anche in presenza di un interesse di mero fatto, dipendente o riflesso rispetto a quello delle parti.<br /> Gli intervenienti, tuttavia, sono tenuti a chiarire nell&#8217;atto di intervento e a dimostrare quale sia l&#8217;interesse che intendono tutelare (cfr. CGA 3 gennaio 2017, n. 1).<br /> 14.2. &#8211; Quanto all&#8217;intervento <em>ad adiuvandum</em>, è ammesso dalla giurisprudenza pìù recente anche da parte del cointeressato, purchè non sia decaduto dall&#8217;esercizio delle relative azioni e vi abbia interesse, senza tuttavia potere ampliare ilÂ <em>thema decidendum</em>; l&#8217;intervento del cointeressato è, quindi, ammesso nei limiti della domanda giÃ  proposta, in conformità  allo strumento azionato, il quale comporta per l&#8217;interveniente di accettare, <em>ex</em>art. 28 comma 2, c.p.a . lo stato e il grado in cui il giudizio si trova (Cons. Stato, Sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4973; cfr. anche TAR Campania &#8211; Napoli, Sez. III, 14 gennaio 2019 , n. 201).<br /> 14.3. &#8211; Alla stregua di tali criteri, si deve ritenere ammissibile l&#8217;intervento degli Enti locali e degli operatori del settore della ristorazione.<br /> Quanto al Comune di Reggio Calabria, intervenuto<em>ad adiuvandum</em>, esso ha espressamente dedotto che l&#8217;ordinanza di cui si discorre incide in maniera grave sul diritto alla salute dei cittadini di cui è Ente esponenziale e che l&#8217;auspicato accoglimento del ricorso comporterà  un indiretto ma rilevante vantaggio nei confronti del Comune di Reggio Calabria. Tanto pìù che il Sindaco del Comune ha adottato in data 30 aprile 2020 l&#8217;ordinanza contingibile e urgente n. 44 con cui ha disposto l&#8217;applicazione, sul territorio comunale, esclusivamente delle misure adottate dal Governo.<br /> Anche il Comune di Tropea, intervenuto <em>ad opponendum</em>, ha illustrato gli interessi che hanno animato la sua iniziativa processuale, sebbene questi si pongano in una prospettiva ribaltata rispetto al Comune di Reggio Calabria. Infatti, il territorio su cui è costituito l&#8217;Ente ha forte vocazione turistica, sicchè la chiusura forzata degli operatori della ristorazione per attenuare i contagi da COVID-19 ha avuto effetti devastanti sull&#8217;intero comparto economico, essendo state azzerate le presenze turistiche per i mesi di aprile e maggio. La conservazione del provvedimento impugnato rappresenta, in questo contesto, un vantaggio per la comunità  di cui il Comune di Tropea è ente esponenziale, consentendo di riavviare le attività  imprenditoriali.<br /> Le medesime considerazioni valgono per il Comune di Amendolara.<br /> L&#8217;interesse fattuale degli operatori della ristorazione alla conservazione dell&#8217;ordinanza regionale impugnata è, dal canto suo, evidentemente individuabile nella possibilità  di riprendere le attività  imprenditoriali.<br /> 14.4. &#8211; Al contrario, è inammissibile l&#8217;intervento del CODACONS &#8211; Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell&#8217;ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori.<br /> In effetti, esso ha depositato in giudizio il proprio Statuto, da cui si evince che persegue il fine di «<em>tutelare con ogni mezzo legittimo, ivi compreso il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi dei consumatori ed utenti [&#038;] tale tutela si realizza nei confronti dei soggetti pubblici e privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche al fine di contribuire ad eliminare le distorsioni del mercato determinate dalla commissione di abusi e di altre fattispecie di reati contro la P.A.»</em>.<br /> Ma non ha specificato quale interesse, sussistente in modo omogeneo in capo agli associati, l&#8217;intervento è inteso a tutelare.<br /> 15. &#8211; Va infine esaminata la sollecitazione della difesa della Regione Calabria affinchè il Tribunale differisca l&#8217;udienza camerale allo scopo di consentirle di prendere posizione sugli atti di intervento.<br /> Ebbene, poichè gli interventi spiegati, siano essi <em>ad adiuvandum</em>o <em>ad opponendum</em>, non hanno condotto a un ampliamento dell&#8217;oggetto del giudizio, in nessuno dei suoi aspetti, in quanto un simile ampliamento è vietato dall&#8217;ordinamento processuale, non sussiste alcuna lesione del diritto di difesa dell&#8217;amministrazione regionale, che ha avuto modo di argomentare su ciascuno dei motivi di ricorso proposti dalla Presidenza del Consigli dei Ministri.<br /> <br /> <br /> <em>IV &#8211; Esame dei motivi di ricorso</em><br /> 16. &#8211; Si può finalmente passare all&#8217;esame dei motivi di ricorso.<br /> Nondimeno, il forte interesse che nell&#8217;opinione pubblica ha suscitato l&#8217;odierno giudizio giustifica alcune sintetiche considerazioni di carattere generale.<br /> Non è compito del giudice amministrativo sostituirsi alle amministrazioni e, dunque, stabilire quale contenuto debbano avere, all&#8217;esito del bilanciamento tra i molteplici interessi pubblici o privati in gioco, i provvedimenti amministrativi.<br /> Tale principio, valido in via generale, è da affermare ancora con pìù forza quando, come nel caso di specie, il provvedimento amministrativo oggetto di sindacato sia stato adottato dal vertice politico-amministrativo, dotato di legittimazione democratica in quanto eletto a suffragio universale, di una delle Autonomie da cui la Repubblica è formata; e ad impugnarlo sia l&#8217;organo di vertice del potere esecutivo, anch&#8217;esso dotato di legittimazione democratica in quanto sostenuto dalla fiducia delle Camere.<br /> In questa prospettiva, l&#8217;operato dell&#8217;Autorità  giurisdizionale, in questo caso del giudice amministrativo quale giudice naturale della funzione pubblica, è meramente tecnica, e finalizzata a verificare la conformità  del provvedimento oggetto di attenzione al modello legale.<br /> 17. &#8211; Si è giÃ  accennato al Â§ 7.1. al contenuto del d.l. n. 19 del 2020.<br /> L&#8217;art. 1 prevede, per quel che in questa sede rileva, che, allo scopo di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità  di esso, possono essere adottate una o pìù misure che, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità  al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità  di esso, possono prevedere, tra l&#8217;altro, la limitazione o sospensione delle attività  di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonchè di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti.<br /> Il successivo art. 2, comma 1, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di emanare, con d.P.C.M., tali misure.<br /> L&#8217;art. 3, comma 1 consente alle Regioni di adottare misure di efficacia locale <em>«nell&#8217;ambito delle attività  di loro competenza e senza incisione delle attività  produttive e di quelle di rilevanza strategica per l&#8217;economia nazionale»</em>. Ma ciò è possibile solo a condizione che si tratti di interventi destinati a operare nelle more dell&#8217;adozione di un nuovo d.P.C.M.; che si tratti di interventi giustificati da <em>«situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario»</em>proprie della Regione interessata; che si tratti di misure <em>«ulteriormente restrittive»</em>delle attività  sociali e produttive esercitabili nella Regione.<br /> Il comma 3 dell&#8217;art 3, infine, precisa che <em>«le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì¬ agli atti posti in essere per ragioni di sanità  in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente»</em>.<br /> 18. &#8211; Il Tribunale ritiene che non ci siano gli estremi per sospendere il giudizio e sollevare d&#8217;innanzi alla Corte costituzionale questione di legittimità  del decreto legge il cui contenuto è stato illustrato.<br /> 18.1. &#8211; Innanzitutto, va ricordato che l&#8217;odierna controversia riguarda esclusivamente la possibilità  di svolgere, dal 4 maggio 2020 al 17 maggio 2020, l&#8217;attività  di ristorazione con servizio al tavolo.<br /> In proposito, si osserva che l&#8217;art. 41 Cost., nel riconoscere libertà  di iniziativa economica, prevede che essa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà , alla dignità  umana.<br /> Come noto, non è prevista una riserva di legge in ordine alle prescrizioni da imporre all&#8217;imprenditore allo scopo di assicurare che l&#8217;iniziativa economica non sia di pregiudizio per la salute pubblica, sicchè tali prescrizioni possono essere imposte anche con un atto di natura amministrativa.<br /> Non si coglie dunque un contrasto, in particolare nell&#8217;attuale situazione di emergenza sanitaria, tra la citata norma costituzionale e una disposizione legislativa che demandi al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre, con provvedimento amministrativo, limitazione o sospensione delle attività  di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonchè di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, allo scopo di affrontare l&#8217;emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus COVID-19.<br /> Tanto pìù che, come rivela l&#8217;esame dell&#8217;art. 1 del d.l. n. 19 del 2020, il contenuto del provvedimento risulta predeterminato (<em>«limitazione o sospensione delle attività  di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonchè di consumo sul posto di alimenti e bevande</em>(&#8230;)<em>»</em>), mentre alla discrezionalità  dell&#8217;Autorità  amministrativa è demandato di individuare l&#8217;ampiezza della limitazione in ragione dell&#8217;esame epidemiologico.<br /> 18.2. &#8211; Non vi può essere dubbio che lo Stato rinvenga la competenza legislativa all&#8217;adozione del decreto <em>de quo</em>innanzitutto nell&#8217;art. 117, comma 2, lett. <em>q)</em>Cost., che gli attribuisce competenza esclusiva in materia di <em>«profilassi internazionale»</em>.<br /> Ma la competenza legislativa si rinviene anche nel terzo comma del medesimo art. 117 Cost., che attribuisce allo Stato competenza concorrente in materia di <em>«tutela della salute»Â </em>e <em>«protezione civile»</em>.<br /> 18.3. &#8211; A tale ultimo proposito, occorrono alcune ulteriori osservazioni, che traggono le mosse dal duplice rilievo critico secondo cui l&#8217;impianto normativo delineato dal d.l. n. 19 del 2020 comporterebbe un&#8217;inammissibile delega al Presidente del Consiglio dei Ministri del potere di restringere le libertà  costituzionali dei cittadini e comporterebbe un&#8217;alterazione alla ripartizione dei compiti amministrativi delineata dall&#8217;art. 118 Cost.<br /> Limitando, per evidenti ragioni, il campo dell&#8217;analisi alla sola possibilità  di limitare o sospendere le attività  di somministrazione al pubblico di cibi e bevande, il Tribunale ritiene di dover innanzitutto ribadire quanto giÃ  anticipato al Â§ 18.1., e cioè che è la legge a predeterminare il contenuto della restrizione alla libertà  di iniziativa economica, demandando ad un atto amministrativo la commisurazione dell&#8217;estensione di tale limitazione.<br /> Ciò posto, il fatto che la legge abbia attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di individuare in concreto le misure necessarie ad affrontare un&#8217;emergenza sanitaria trova giustificazione nell&#8217;art. 118, comma 1 Cost.: il principio di sussidiarietà  impone che, trattandosi di emergenza a carattere internazionale, l&#8217;individuazione delle misure precauzionali sia operata al livello amministrativo unitario.<br /> 18.4. &#8211; Ma, una volta accertato che l&#8217;individuazione nel Presidente del Consiglio dei Ministri dell&#8217;Autorità  che deve individuare le specifiche misure necessarie per affrontare l&#8217;emergenza è conforme al principio di sussidiarietà  di cui all&#8217;art. 118 Cost., deve altresì¬ essere affermato che ciò giustifica l&#8217;attrazione in capo allo Stato della competenza legislativa, pur in materie concorrenti quali la <em>«tutela della salute»Â </em>e la <em>«protezione civile»</em>.<br /> Ãˆ noto, infatti, che la Corte costituzionale ha ritenuto (sin dalla sentenza dell&#8217;1 ottobre 2003, n. 303, con cui ha per la prima volta teorizzato la c.d. chiamata in sussidiarietà ) che l&#8217;avocazione della funzione amministrativa si deve accompagnare all&#8217;attrazione della competenza legislativa necessaria alla sua disciplina, onde rispettare il principio di legalità  dell&#8217;azione amministrativa, purchè all&#8217;intervento legislativo per esigenze unitarie si accompagnino forme di leale collaborazione tra Stato e Regioni nel momento dell&#8217;esercizio della funzione amministrativa (cfr., sul punto, Corte cost. 22 luglio 2010, n. 278).<br /> Nel caso di specie, conformemente al principio enucleato dalla Corte costituzionale, l&#8217;art. 2 d.l. n. 19 del 2020 prevede espressamente che il Presidente del Consiglio dei Ministri adotti i decreti sentiti &#8211; anche &#8211; i Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel caso in cui riguardino l&#8217;intero territorio nazionale.<br /> 18.5. &#8211; Quanto illustrato ai Â§Â§ che precedono esclude che si possa affermare che nel caso di specie siano stati attribuiti all&#8217;amministrazione centrale dello Stato poteri sostituitivi non previsti dalla Costituzione.<br /> L&#8217;art. 120, comma 2 Cost., invero, prevede che <em>«il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città  metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l&#8217;incolumità  e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell&#8217;unità  giuridica o dell&#8217;unità  economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali»</em>.<br /> In tali casi deve essere seguita la procedura prevista dall&#8217;art. 8 l. 5 giugno 2003, n. 131.<br /> Ma, come <em>supra </em>specificato, nel caso di specie non vi è stato un intervento sostitutivo dello Stato, bensì¬ avocazione delle funzioni amministrative in ragione del principio di sussidiarietà , accompagnata dalla chiamata in sussidiarietà  della funzione legislativa.<br /> 18.6. &#8211; Va conclusivamente affermato che le questioni di legittimità  costituzionale del d.l. n. 19 del 2020 sollevate appaiono manifestamente infondate, onde non occorre rimetterle alla Corte costituzionale.<br /> 19. &#8211; Il d.P.C.M. 26 aprile 2020, dal canto suo, non è un atto a carattere normativo, bensì¬ un atto amministrativo generale.<br /> Esso non può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice amministrativo, essendo piuttosto onere del soggetto interessato promuovere tempestivamente l&#8217;azione di annullamento.<br /> 20. &#8211; Giunti a questo punto, emerge chiaramente l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Calabria denunciata con il primo motivo di ricorso.<br /> Spetta infatti al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus COVID-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall&#8217;art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020, che perà² nel caso di specie è indiscusso che non risultino integrati.<br /> Nè l&#8217;ordinanza di cui si discute potrebbe trovare un fondamento nell&#8217;art. 32 l. n. 833 del 1978.<br /> Infatti, come correttamente messo in evidenza dall&#8217;Avvocatura dello Stato, i limiti al potere di ordinanza del Presidente della Regione delineati dall&#8217;art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020 valgono, ai sensi del successivo terzo comma, per tutti gli <em>«atti posti in essere per ragioni di sanità  in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente»</em>.<br /> 21. &#8211; Ãˆ fondato, nei limiti di seguito specificati, anche il secondo motivo di ricorso.<br /> Invero, l&#8217;ordinanza regionale motiva la nuova deroga alla sospensione dell&#8217;attività  di ristorazione, mediante l&#8217;autorizzazione al servizio al tavolo, con il mero riferimento del rilevato valore di replicazione del virus COVID-19, che sarebbe stato misurato in un livello tale da indicare una regressione dell&#8217;epidemia.<br /> Ãˆ perà² ormai fatto notorio che il rischio epidemiologico non dipende soltanto dal valore attuale di replicazione del virus in un territorio circoscritto quale quello della Regione Calabria, ma anche da altri elementi, quali l&#8217;efficienza e capacità  di risposta del sistema sanitario regionale, nonchè l&#8217;incidenza che sulla diffusione del virus producono le misure di contenimento via via adottate o revocate (si pensi, in proposito, alla diminuzione delle limitazioni alla circolazione extraregionale).<br /> Non a caso, le restrizioni dovute alla necessità  di contenere l&#8217;epidemia sono state adottate, e vengono in questa seconda fase rimosse, gradualmente, in modo che si possa misurare, di volta in volta, la curvatura assunta dall&#8217;epidemia in conseguenza delle variazioni nella misura delle interazioni sociali.<br /> Un tale <em>modus operandi</em>appare senza dubbio coerente con il principio di precauzione, che deve guidare l&#8217;operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza sanitaria quale quello in atto, dovuta alla circolazione di un virus, sul cui comportamento non esistono certezze nella stessa comunità  scientifica.<br /> Si badi, che detto principio, per cui ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un&#8217;attività  potenzialmente pericolosa, l&#8217;azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 ottobre 2019, n. 6655), deve necessariamente presidiare un ambito così¬ delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della prevenzione (Corte cost. 18 gennaio 2018, n. 5).<br /> Ãˆ chiaro che, in un simile contesto, ogni iniziativa volta a modificare le misure di contrasto all&#8217;epidemia non possono che essere frutto di un&#8217;istruttoria articolata, che nel caso di specie non sussiste.<br /> 22. &#8211; Va infine rilevata la fondatezza anche dell&#8217;ultimo motivo di ricorso.<br /> Sul punto, occorre ricordare come la violazione del principio di leale collaborazione costituisca elemento sintomatico del vizio dell&#8217;eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 14 dicembre 2001, n. 9).<br /> Nel caso di specie, non risulta che l&#8217;emanazione dell&#8217;ordinanza oggetto di impugnativa sia stata preceduta da qualsivoglia forma di intesa, consultazione o anche solo informazione nei confronti del Governo.<br /> Anzi, il contrasto nei contenuti tra l&#8217;ordinanza regionale e il d.P.C.M. 26 aprile 2020 denota un evidente difetto di coordinamento tra i due diversi livelli amministrativi, e dunque la violazione da parte della Regione Calabria del dovere di leale collaborazione tra i vari soggetti che compongono la Repubblica, principio fondamentale nell&#8217;assetto di competenze del titolo V della Costituzione.<br /> 23. &#8211; In conclusione, per tutte le ragioni esposte l&#8217;ordinanza, nella parte oggetto di impugnativa, deve essere annullata.<br /> La novità , la complessità , la delicatezza della tematiche trattate giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:<br /> <em>a)</em>dichiara inammissibile l&#8217;intervento di CODACONS &#8211; Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell&#8217;ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori;<br /> <em>b)</em>accoglie il ricorso e, per gli effetti, annulla l&#8217;ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 29 aprile 2020, n. 37, nella parte in cui, al suo punto 6, dispone che, a partire dalla data di adozione dell&#8217;ordinanza medesima, sul territorio della Regione Calabria, è <em>«consentita la ripresa delle attività  di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all&#8217;aperto»</em>;<br /> <em>c)</em>compensa tra le parti le spese e le competenze di lite.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-calabria-catanzaro-sezione-i-sentenza-9-5-2020-n-841/">T.A.R. Calabria &#8211; Catanzaro &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/5/2020 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 28/4/2016 n.841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-28-4-2016-n-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-28-4-2016-n-841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-28-4-2016-n-841/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 28/4/2016 n.841</a></p>
<p>Pres./ Est. Di Mario Alla Consulta le norme del c.p.a. che non prevedono il rito abbreviato elettorale per l’elezione del Consiglio metropolitano. Elezioni – Contenzioso – Consiglio metropolitano – Artt. 126, 128, 129 e 130 c.p.a. – Inapplicabilità – Contrasto con artt. 3 e 24, e 114 Cost. – Questione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-28-4-2016-n-841/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 28/4/2016 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-28-4-2016-n-841/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 28/4/2016 n.841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres./ Est. Di Mario</span></p>
<hr />
<p>Alla Consulta le norme del c.p.a. che non prevedono il rito abbreviato elettorale per l’elezione del Consiglio metropolitano.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – Contenzioso – Consiglio metropolitano – Artt. 126, 128, 129 e 130 c.p.a. – Inapplicabilità – Contrasto con artt. 3 e 24, e 114 Cost. – Questione di illegittimità costituzionale – E’ rilevante e manifestamente infondata&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in materia di elezione &nbsp;&nbsp;elettorale, degli&nbsp;artt. 126, 128, 129 e 130 c.p.a., &nbsp;in contrasto con &nbsp;gli artt. 3 e 24, e 114 Cost., nella parte in cui non prevedono la loro applicabilità (rito speciale e giurisdizione di merito) anche in sede di impugnazione delle elezioni per la costituzione del Consiglio metropolitano, così da prevedere un trattamento processuale diverso dei ricorsi presentati nei confronti delle Città metropolitane e delle Province.&nbsp;La questione è rilevante perché&nbsp;la tassatività delle ipotesi di rito accelerato contemplate dagli artt. 126, 128, 129 e 130 c.p.a., proprio per il carattere eccezionale di tali disposizioni, non sono estensibili in via analogica all’ipotesi dell’elezione del Consiglio metropolitano, estensione che sussiste&nbsp; con riferimento alla diversa ipotesi delle elezioni del Consiglio circoscrizionale; ciò in considerazione del mancato riferimento, nella relativa legge di disciplina delle elezioni delle città metropolitane, del richiamo al testo unico del 1960 in tema di Consigli comunali, presente nella normativa che disciplina i Consigli circoscrizionali con un espresso riferimento.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: right;"><strong>N. 00841/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00054/2015 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 54 del 2015, proposto da:</p>
<p>Federica Giulia Besostri, rappresentata e difesa dagli avv. Felice C. Besostri, Claudio Tani, Ilaria Tani, Emilio Zecca, con domicilio eletto presso Claudio Tani in Milano, largo Idelfonso Schuster, 1; Giuseppe Natale, Francesco Vincenzo Ranieri, Clarissa Valia, rappresentati e difesi dagli avv. Felice C. Besostri, Claudio Tani, Emilio Zecca, Ilaria Tani, con domicilio eletto presso Claudio Tani in Milano, largo Idelfonso Schuster, 1;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Comune di Milano, Sindaco del Comune Capoluogo della Città Metropolitana;<br />
Città Metropolitana di Milano &#8211; Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Alessandra Zimmitti, Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, domiciliata in Milano, Via Vivaio, 1;&nbsp;<br />
Ministero dell&#8217;Interno, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Marco Alparone, Pierluigi Arrara, Lamberto Nicola Giorgio Bertolè, Pietro Bussolati, Arianna Censi, Alberto Centinaio, Monica Luigia Chittò, Eugenio Alberto Comincini, Ettore Fusco, Luciano Guidi, Maria Rosaria Iardino, Luca Lepore, Pietro Mezzi, Marco Osnato, Michela Palestra, Rita Parozzi, Ines Detta Patrizia Quartieri, Pietro Romano, Giuseppe Russomanno, Armando Vagliati, Alberto Villa, Filippo Paolo Barberis; Biscardini Roberto e Cappato Marco, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Biagio Di Maro, con domicilio eletto presso Biagio Di Maro in Milano, largo Schuster 1;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<p>del verbale dell&#8217;Ufficio Elettorale del 29 settembre 2014 e relativi allegati; del decreto del Sindaco del Comune Capoluogo del 18 luglio 2014 di convocazione dei comizi elettorali per l&#8217;elezione del Consiglio metropolitano della città metropolitana di Milano; del decreto del presidente della Provincia di Milano n. 157846/3.8/2005/7133 del 21 luglio 2014 con il quale è costituito l&#8217;Ufficio Elettorale; il decreto rg.n. 7866/2014 del 30 luglio 2014 del Direttore Generale con il quale sono stati nominati i componenti dell&#8217;ufficio Elettorale ; del decreto rg. n. 7875 del 30 luglio 2014 prot. n. 165530 del 30 luglio 2014 di approvazione delle &#8220;Istruzioni Operative; il decreto dirigenziale rg. n.8848 del 11/09/20140 sull&#8217; esito controllo liste dei candidati; il decreto Dirigenziale n. 8894/2014 de12/09/2014 Istituzione del seggio elettorale costituito da tre sezioni e da una sezione speciale; la deliberazione del Consiglio Metropolitano di convalida degli eletti Rep. n. 1/2014 Rep. n. 1/2014, Atti n. 205997/1,10/2014/20; del decreto n. 1/2014/CM di nomina di Vicesindaco metropolitano del 29 ottobre 2014; Circ. n. 32/2014del 1.07.2014 Dipart. Affari Interni e Territoriali Ministero dell&#8217;Interno; di tutti gli atti connessi.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Milano &#8211; Provincia di Milano e di Ministero dell&#8217;Interno e di Biscardini Roberto e Cappato Marco;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 marzo 2016 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p>Rilevato che<br />
&#8211; i ricorrenti, in qualità di elettori iscritti alle liste elettorali di alcuni Comuni della Città Metropolitana e, in un caso, in qualità di consigliere comunale del Comune di Pero, hanno impugnato il verbale dell&#8217;Ufficio Elettorale del 29 settembre 2014<br />
&#8211; con successivo atto del 28 febbraio 2015 sono intervenuti ad adiuvandum i consiglieri metropolitani Roberto Biscardini e Marco Cappato;<br />
&#8211; il ricorso è stato proposto con rito ordinario ed è stato richiesto l’annullamento degli atti impugnati previa sospensione dei medesimi;<br />
&#8211; con il suddetto ricorso i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento delle elezioni della Città metropolitana di Milano e, in via incidentale, valutate non manifestamente infondate e rilevanti ai fini della decisione le eccezioni di costituzionalità dei co<br />
30, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 41, 50 e Allegato A dell&#8217;art. l della legge n. 56/2014 in relazione agli artt. l, 3, 5, 18, 23, 48, 49, 51, 97, 114, 117, 118 e 119 Cost., hanno chiesto di sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 23 della Legge n. 87/1953 e rimettere gli atti del giudizio alla Corte Costituzionale.<br />
Con successiva lettera in data 8/2/2016 prot. 3582 il Segretario Generale del Tar della Lombardia ha respinto l’istanza di esenzione dal pagamento del contributo unificato in quanto il giudizio non sarebbe stato promosso a tutela dell’esercizio dei diritti elettorali e come tale esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 30 maggio 2002 n. 115 e dell’art. 1 all. B del DPR 26 ottobre 1972 n. 642;<br />
&#8211; con successiva memoria depositata in data 15 febbraio 2016 i ricorrenti hanno riqualificato il ricorso presentato come ricorso elettorale, in considerazione del fatto che tre ricorrenti hanno agito in qualità di elettori non ammessi al voto, a tutela de<br />
&#8211; all’udienza del 16 marzo 2016 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, anche in merito alla richiesta di conversione del rito ed agli altri profili processuali rilevati in corso di causa, la cui soluzione è preliminare ad ogni valutazione su<br />
Rilevato, quanto alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che:<br />
&#8211; l’applicabilità del rito elettorale alle elezioni della Città metropolitana non è espressamente prevista dal titolo VI del Codice del processo amministrativo che, agli artt. 126, 129 e 130 fa espresso riferimento alle elezioni per il rinnovo degli organ<br />
&#8211; per l’impugnazione delle operazioni elettorali relative a questi enti il Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ) detta una serie di regole speciali che consistono: nella previsione di una giurisdizione di merito (<br />
&#8211; questo rito comporta una tutela piena ed accelerata dei diritti di difesa delle parti rispetto al giudizio ordinario.<br />
Rilevato che la giurisdizione di merito in materia elettorale non può applicarsi al di fuori dei casi espressamente previsti in quanto:<br />
&#8211; per i giudizi in materia di operazioni elettorali sussiste, in via generale, la giurisdizione ordinaria di legittimità del giudice amministrativo in quanto la giurisprudenza riconosce che i criteri di riparto della giurisdizione in tema di contenzioso e<br />
&#8211; dal combinato disposto degli artt. 126 e 134 del Codice risulta che la giurisdizione di merito del giudice amministrativo in materia di operazioni elettorali è limitata alle elezioni degli enti espressamente indicati e tale elencazione è tassativa (in q<br />
&#8211; la tassatività è confermata anche dal mancato esercizio della delega contenuta nell’articolo 44 della legge 19 giugno 2009, n. 69 che aveva previsto, ex novo, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie concernenti atti del<br />
&#8211; la giurisprudenza è granitica nel ritenere che la giurisdizione di merito costituisca un’eccezione non suscettibile di applicazione estensiva ed analogica;<br />
&#8211; ne consegue che l’estensione della giurisdizione di merito alle elezioni di enti non espressamente indicati, non può avvenire in via di interpretazione estensiva ed analogica.<br />
Considerato che i riti speciali previsti dal Titolo VI del Codice del processo amministrativo sono strettamente limitati al novero degli enti espressamente indicati in quanto:<br />
&#8211; il capo secondo e terzo del Titolo VI del Codice del processo amministrativo fanno espressamente riferimento alle elezioni comunali, provinciali e regionali e del Parlamento europeo;<br />
&#8211; sussiste quindi piena coincidenza tra giurisdizione esclusiva e riti speciali elettorali;<br />
&#8211; la giurisprudenza è granitica nell’affermare che la specialità dei riti esclude l’applicazione di essi a casi non espressamente previsti;<br />
&#8211; in contrario non può valere l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato in materia di elezioni dei consigli circoscrizionali, istituiti ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, che ha esteso la giurisdizione ed il rito elettorale, previsti in mate<br />
&#8211; nel caso delle Città metropolitane, invece, non esiste alcun richiamo alle norme stabilite dal T.U. n. 570/1960, dettato per le elezioni a suffragio universale diretto, né di quelle stabilite in materia di elezioni delle Province;<br />
&#8211; ne consegue che la giurisdizione di merito ed i riti speciali non sono applicabili, neppure in via analogica, ai giudizi in materia elettorale relativi alle Città metropolitane.<br />
Rilevato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che:<br />
&#8211; la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha introdotto le elezioni di secondo grado per il rinnovo del consiglio provinciale (art. 1 commi 68 ss.);<br />
&#8211; la giurisprudenza ha ritenuto che la giurisdizione di merito ed i riti speciali sopra indicati siano pienamente applicabili alle elezioni provinciali anche dopo la riforma (ex plurimis Cons. Stato, V, 08.06.2015 n. 2812; TAR Campania, Napoli, II, 10/07/<br />
&#8211; sono state introdotte elezioni di secondo grado anche per le elezioni del consiglio metropolitano e sono disciplinate in materia identica a quelle del consiglio provinciale (art. 1 commi 25 ss.); solo la nomina del rappresentante legale è diversa, in qu<br />
&#8211; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50/2015, ha riconosciuto la sostanziale identità dei due sistemi elettorali, al punto 4.3.2., dove ha precisato che &lt;&lt; A loro volta, le censure rivolte al modello di governo di secondo grado, parimenti a<br />
&#8211; la stessa Corte ha riconosciuto la funzione sostitutiva delle Città metropolitane rispetto alle Province (Corte Cost. sentenza 50/2014, par. 3.4.1);<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 1 c. 22 della legge 7 aprile 2014, n. 56 &lt;<lo citt="" della="" statuto="">&gt;, rafforzando così l’esigenza di una piena equiparazione anche processuale della Città metropolitana agli altri enti locali (Comuni e Regioni) per i qual<br />
Ritenuto quindi che la previsione di un trattamento processuale diverso nel caso di impugnazione delle elezioni delle città metropolitane rispetto alle elezioni delle province:<br />
&#8211; potrebbe comportare la violazione dell’art. 24 della Costituzione in relazione all’art. 3, in quanto prevede tutele giurisdizionali diverse nei confronti delle operazioni elettorali di enti che applicano lo stesso sistema elettorale ed hanno lo stesso r<br />
&#8211; dell’art. 114, nella parte in cui, prevedendo che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato pone sullo stesso piano gli enti locali dotati di garanzia costituzionale, rendendo quindi ir<br />
Per tali ragioni il Collegio ritiene che non sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, 128, 129, 130 del D. lgs. 02/07/2010 n° 104 nella parte in cui non prevedono la loro applicabilità anche alle elezioni per la costituzione del consiglio metropolitano, per violazione degli artt. 3, 24 e 114 della Costituzione.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) &#8211; dichiara rilevanti per la decisione dell’impugnativa proposta con il ricorso introduttivo e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 126, 128, 129, 130 del D. lgs. 02/07/2010 n° 104 nei termini e per le ragioni esposti in motivazione, per contrasto con gli articoli 3, 24,114, della Costituzione;<br />
&#8211; sospende il giudizio in corso;<br />
&#8211; ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Preside<br />
&#8211; dispone l’immediata trasmissione degli atti, a cura della stessa Segreteria, alla Corte Costituzionale.<br />
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Alberto Di Mario, Presidente, Estensore<br />
Antonio De Vita, Consigliere<br />
Diego Spampinato, Primo Referendario</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>IL PRESIDENTE, ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 28/04/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</div>
<p></lo></le></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-28-4-2016-n-841/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 28/4/2016 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/2/2012 n.841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-2-2012-n-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-2-2012-n-841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-2-2012-n-841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/2/2012 n.841</a></p>
<p>Va sospesa l’ordinanza sindacale di rimozione di una staccionata, quale provvedimento di autotutela che risulta non adeguatamente motivato in ordine al presupposto dell’interesse pubblico attuale e concreto e comunque il provvedimento non sembra rientrare nella competenza del Sindaco, trattandosi di atto di gestione provvedimentale, di competenza del vertice amministrativo; Considerato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-2-2012-n-841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/2/2012 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-2-2012-n-841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/2/2012 n.841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa l’ordinanza sindacale di rimozione di una staccionata, quale provvedimento di autotutela che risulta non adeguatamente motivato in ordine al presupposto dell’interesse pubblico attuale e concreto e comunque il provvedimento non sembra rientrare nella competenza del Sindaco, trattandosi di atto di gestione provvedimentale, di competenza del vertice amministrativo; Considerato che risulta sussistente anche il periculum in mora, atteso che l’esecuzione del provvedimento determinerebbe la riduzione in pristino di quanto realizzato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00841/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00547/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 547 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Sturla Nicola</b> e <b>Sturla Marco</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Daniele Granara, Andrea Nicatore, e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso l’avv. Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Santo Stefano D&#8217;Aveto</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
ordinanza cautelare del T.A.R. LIGURIA &#8211; GENOVA: SEZIONE I n. 00565/2011, resa tra le parti, concernente RIMOZIONE DI UNA STACCIONATA	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli; sentito l’avvocato Granara;	</p>
<p>Considerato che, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso appare assistito dal fumus boni iuris, in quanto il provvedimento di autotutela risulta non adeguatamente motivato in ordine al presupposto dell’interesse pubblico attuale e concreto e comunque non sembra rientrare nella competenza del Sindaco, trattandosi di atto di gestione provvedimentale, di competenza del vertice amministrativo;<br />	<br />
Considerato che risulta sussistente anche il periculum in mora, atteso che l’esecuzione del provvedimento determinerebbe la riduzione in pristino di quanto realizzato;<br />	<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 547/2012) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.	</p>
<p>Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell&#8217;udienza di merito ai sensi dell&#8217;art. 55, comma 10, cod. proc. amm.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-2-2012-n-841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/2/2012 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-841/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.841</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia del Comune di Venezia con il quale è stato dato mandato alla Municipalità del Lido di Pellesatrina di provvedere all&#8217;esecuzione di un&#8217;ordinanza di demolizione di un magazzino. Con precedente provvedimento non impugnato era stata rigettata la domanda di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-841/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-841/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia del Comune di Venezia con il quale è stato dato mandato alla Municipalità del Lido di Pellesatrina di provvedere all&#8217;esecuzione di un&#8217;ordinanza di demolizione di un magazzino. Con precedente provvedimento non impugnato era stata rigettata la domanda di sanatoria delle opere de quibus, a causa del parere negativo espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, essendo le opere insuscettibili di sanatoria, ex art. 3, comma 3 della l.r. n.21 del 2004, in quanto avevano determinato un aumento volumetrico; nello specifico, l’irrogazione della sanzione demolitoria in relazione al manufatto discende non solo dalla sua qualificazione in termini di nuova costruzione e dall’insussistenza del carattere pertinenziale ma, soprattutto, dall’applicazione della normativa a tutela del vincolo paesaggistico. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00841/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01676/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1676 del 2011, proposto da <b>Marilena Gemolo</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Pietro Candiani e Ludovico Marco Benvenuti, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, Santa Croce, 205;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Venezia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giulio Gidoni e Maurizio Ballarin, con domicilio eletto presso la Civica Avvocatura nella sede municipale in Venezia, S. Marco, 4091; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia del Comune di Venezia prot. n. 2011/217457 del 23/5/2011, con il quale è stato dato mandato alla Municipalità del Lido di Pellesatrina di provvedere all&#8217;esecuzione dell&#8217;ordinanza di demolizione n. 2010/536862 del 14/12/2010, avente ad oggetto il magazzino insistente sul fondo indicato al catasto di Pellestrina Fg. 4 Mapp. 581 di proprietà di Marilena Gemolo.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 c.p.a.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa Brunella Bruno e uditi per le parti i difensori L.M. Benvenuti e Candiani per la ricorrente e Venezian in sostituzione di Gidoni per il Comune intimato;	</p>
<p>Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, le prospettive di un esito favorevole del ricorso non sono tali da giustificare l’accoglimento della domanda cautelare, in specie considerando:<br />	<br />
che con il provvedimento P.G. 2010/270160 del 16 giugno 2010 –non impugnato – è stata rigettata la domanda di sanatoria delle opere de quibus, a motivo del parere negativo espresso dalla Commissione per la Salvaguardia di Venezia, essendo le opere insuscettibili di sanatoria, ex art. 3, comma 3 della l.r. n.21 del 2004, per aver determinato un aumento volumetrico;<br />	<br />
che il venir meno, medio tempore, della casa prefabbricata, distrutta da un fortunale, non inficia la legittimità del provvedimento gravato, giacché in base alle determinazioni assunte dall’amministrazione anche il manufatto ad uso magazzino deve essere demolito;<br />	<br />
che, nello specifico, l’irrogazione della sanzione demolitoria in relazione al manufatto residuo discende non solo dalla sua qualificazione in termini di nuova costruzione e dall’insussistenza del carattere pertinenziale ma, soprattutto, dall’applicazione della normativa a tutela del vincolo paesaggistico;<br />	<br />
che in forza degli artt. 2 e 7 della l.r. n. 63 del 1994 l’adozione del provvedimento sanzionatorio è di competenza dei Comuni, enti subdelegati dalla Regione.<br />	<br />
Ritenuto, dunque, che non sussistono i presupposti prescritti dall’art. 55 c.p.a..<br />	<br />
Visto l’art. 57 cpa le spese relative alla presente fase cautelare vengono compensate in considerazione delle peculiarità della fattispecie.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) RESPINGE la domanda cautelare.	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Brunella Bruno, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-841/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.841</a></p>
<p>Pres. Sandulli – Est. Russo A.D. (Avv. S. A. Napoli) c./ Regione Lazio (Avv. P. Sandulli) sulla illegittimità del bando di concorso riservato ai soli soggetti esterni all&#8217;Amministrazione 1. Pubblico Impiego – Incarichi dirigenziali – Selezione &#8211; Ampia discrezionalità – Sindacato g.a. – Sussiste – Limiti 2. Pubblico Impiego –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli – Est. Russo<br /> A.D. (Avv. S. A. Napoli) c./ Regione Lazio (Avv. P. Sandulli)</span></p>
<hr />
<p>sulla illegittimità del bando di concorso riservato ai soli soggetti esterni all&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico Impiego – Incarichi dirigenziali – Selezione &#8211; Ampia discrezionalità – Sindacato g.a. – Sussiste – Limiti	</p>
<p>2. Pubblico Impiego – Incarichi dirigenziali – Riserva a soggetti esterni – Istruttoria inadeguata – Illegittimità 	</p>
<p>3. Atto amministrativo – Provvedimento – Motivazione – Iter logico – Necessità – Ragioni – Conseguenze – Legittima aspettativa privato</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Anche in tema di concorso per le strutture dirigenziali della Regione Lazio, contraddistinto da ampia discrezionalità, l’operato dell’Amministrazione deve ritenersi sindacabile sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere, per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento. 	</p>
<p>2. E’ illegittimo per contrasto con i principi generali in materia di partecipazione concorsuale il bando riservato ai soli soggetti esterni all’amministrazione, senza un’adeguata istruttoria, ed in mancanza di una comparazione tra l&#8217;interesse pubblico all’assegnazione dell’incarico dirigenziale, da attribuire a soggetto esterno all’amministrazione, e gli altri interessi e posizioni giuridiche confliggenti con il primo.	</p>
<p>3. In tema di procedimento amministrativo, l’obbligo di motivazione di un provvedimento, consistente nel dovere di enunciare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano il contenuto dell’atto, finalizzate a consentire al destinatario la ricostruzione dell&#8217;iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell&#8217;Amministrazione, assume un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall&#8217;art. 3, della L. 241/90, rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e i motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00841/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 11202/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima Ter)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 11202 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 	</p>
<p><b>Agnese D&#8217;Alessio</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Salvatore A. Napoli, con domicilio eletto presso Salvatore Antonio Napoli in Roma, via C. Morin, 1; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Lazio</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piero Sandulli, con domicilio eletto presso Piero Sandulli in Roma, via F. Paulucci de&#8217; Calboli, 9; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>della determinazione del Direttore regionale alla &#8220;Organizzazione e Personale&#8221; n. A4396 del 21.10.2009, pubblicato sul BUR n.40 del 28.10.2009 con il numero D4396;<br />	<br />
del provvedimento di numero, data e contenuto sconosciuto con il quale è stata dichiarata la insussistenza di professionalità interne, per la copertura del posto di dirigente, poi messo a concorso esterno, di cui alla determinazione sub a);<br />	<br />
della determinazione del &#8220;Dipartimento sociale&#8221; &#8211; &#8220;Direzione regionale delle Politiche della prevenzione e sicurezza sul lavoro&#8221; &#8211; e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;<br />	<br />
e per l&#8217;annullamento di cui all’atto di motivi aggiunti<br />	<br />
della determinazione del Direttore del Dipartimento sociale n. D 4206 del 16.12.2009 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area autorizzazione accreditamento ed attività ispettiva della Direzione regionale Politiche della prevenzione e dell’assistenza sanitaria territoriale del Dipartimento sociale”.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2010 il dott. Maria Ada Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La ricorrente è stata inquadrata nei ruoli regionali il 29.12.1992 nella VII q.f. e in data 12.7.2000 è cessata dal servizio.<br />	<br />
Dal 23.11.2001 al 30.1.2007 la stessa ha prestato servizio alla Regione Lazio quale dirigente in posizione di comando e, dal 31.1.2007 all’1.12.2008, quale dirigente con contratto a tempo determinato; dal 2002 al 2008 la medesima ha prestato servizio presso la Regione direzione Programmazione sanitaria. <br />	<br />
In data 2.12.2008 la D’Alessio è stata inquadrata nel ruolo dirigenziale e, il 29.12.2008, ha sottoscritto il contratto per l’incarico di dirigente della struttura di Staff del Dipartimento territorio legale e contenzioso. <br />	<br />
Con bando interno del 15.12.2008 la Regione Lazio ha messo a concorso tutte le strutture dirigenziali con l’individuazione dei profili correlati alle declaratorie delle funzioni di ciascuna di esse. <br />	<br />
La ricorrente ha inoltrato la domanda indicando cinque opzioni e le è stato conferito un incarico presso una delle strutture indicate. <br />	<br />
Con determinazione dirigenziale D4191 del 5.12.2008 la Regione Lazio ha attuato una riorganizzazione delle Aree e ha modificato le declaratorie delle competenze delle aree e uffici della Direzione regionale Programmazione sanitaria e i profili dei dirigenti relativi. In tale riorganizzazione è stato previsto, per gli interni, quale titolo di studio per l’accesso la laurea in medicina, mentre, per gli esterni, il titolo è stato ritenuto solo preferenziale; dunque, la ricorrente non ha potuto presentare la domanda per quell’area. <br />	<br />
Avverso i provvedimenti relativi alla citata riorganizzazione la ricorrente ha proposto ricorso, n. 1584/2009, e successivi motivi aggiunti.<br />	<br />
Successivamente, la Regione ha provveduto alla ennesima riorganizzazione e ha modificato il titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione di dirigente dell’Area Autorizzazione accreditamento ed attività ispettiva della Direzione regionale Politiche della prevenzione e della assistenza sanitaria territoriale del Dipartimento sociale, reintroducendo la laurea in giurisprudenza in precedenza sostituita con quella in medicina.<br />	<br />
In data 28.9.2009, la Regione ha pubblicato, sull’intranet regionale, apposito avviso, ai sensi dell’art. 13 del regolamento regionale n. 14/2008, al quale hanno risposto diversi dirigenti (tra i quali la D’Alessio).<br />	<br />
Con la determinazione del Direttore regionale alla &#8220;Organizzazione e Personale&#8221; n. A4396 del 21.10.2009, pubblicata sul BUR n.40 del 28.10.2009 con il numero D4396, la Regione ha stabilito di rivolgere la ricerca all’esterno al fine di reperire soggetti esterni all’amministrazione regionale dotati di particolare comprovata qualificazione professionale. <br />	<br />
A conclusione della relativa procedura veniva conferito l’incarico di dirigente della predetta area alla sig.ra Gloria Di Gregorio. <br />	<br />
Nel ricorso in epigrafe l’interessata ha prospettato i seguenti vizi: <br />	<br />
1). Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di contenimento della spesa pubblica, previsti, da ultimo, dalla legge finanziaria n. 244/2007 e dalla legge finanziaria successiva per il 2008 – violazione del Patto di stabilità Governo/Regione Lazio, violazione dei principi in materia di ordinaria amministrazione; <br />	<br />
2). Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di partecipazione ai concorsi pubblici; <br />	<br />
3). Violazione e falsa applicazione art. 3 L. n. 241/1990; <br />	<br />
4). Violazione e falsa applicazione regolamento regionale n. 1 del 6.9.2002 e succ. modifiche; <br />	<br />
5). Eccesso di potere sotto molteplici profili : difetto o insufficienza di istruttoria, mancata previsione dei criteri; falsità dei presupposti; illogicità e irrazionalità manifesta, contraddittorietà; sviamento di potere; <br />	<br />
6). Risarcimento dei danni morali e di immagine da liquidarsi secondo equità. <br />	<br />
In data 25.2.2010 la ricorrente ha depositato atto di motivi aggiunti con i quali ha impugnato la determinazione del Direttore del Dipartimento sociale n. D 4206 del 16.12.2009 avente ad oggetto “Conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area autorizzazione accreditamento ed attività ispettiva della Direzione regionale Politiche della prevenzione e dell’assistenza sanitaria territoriale del Dipartimento sociale”.<br />	<br />
In data 26.1.2010 si è costituita controparte.<br />	<br />
In data 14.10.2010 la ricorrente ha depositato altra memoria difensiva. <br />	<br />
Tanto premesso, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti. <br />	<br />
1). Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta (pag. 7) che l’avviso pubblico del 29.9.2009, per l’assegnazione di un incarico dirigenziale da attribuire a soggetto esterno all’amministrazione, ai sensi dell’art. 20 del reg. reg. n. 6/2002, contiene un limite invalicabile a parteciparvi, costituito dall’appartenenza dei candidati ai ruoli regionali.<br />	<br />
Questo vìola i principi generali in materia di partecipazione concorsuale in quanto inibisce, in modo assoluto, ai dipendenti regionali di parteciparvi quali esterni. <br />	<br />
Dunque, in base al predetto avviso pubblico, è impedito alla ricorrente &#8211; in modo assoluto – di partecipare alla procedura in questione; la stessa lamenta che la finalità della formulazione dell’avviso nei termini suddetti è stata “quello di impedire agli interni di prendere parte alla selezione esterna al fine di blindare i relativi avvisi da sgradevoli sorprese che potessero giungere dall’esterno”.<br />	<br />
Ad avviso della ricorrente (che, dunque, non può partecipare alla selezione quale esterna) è mancata anche una adeguata istruttoria del procedimento in questione. <br />	<br />
Il Collegio ritiene condivisibili le predette argomentazioni della ricorrente. <br />	<br />
Nella specie, si verte in tema di provvedimenti connotati da ampia discrezionalità.<br />	<br />
Tuttavia, come noto, l’esercizio della discrezionalità, per quanto ampia, è stato ritenuto sindacabile sotto il profilo dell&#8217;eccesso di potere, per illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento.<br />	<br />
Nella specie, l’operato della Regione è effettivamente viziato sotto questi profili; tanto più che, dalla documentazione in atti, non appare effettuata né una puntuale e adeguata istruttoria; né, conseguentemente, i provvedimenti impugnati sono assistiti da idonea motivazione.<br />	<br />
In particolare, l&#8217;amministrazione ha del tutto omesso di operare un&#8217;adeguata comparazione tra l&#8217;interesse pubblico alla assegnazione del predetto incarico dirigenziale, da attribuire a soggetto esterno all’amministrazione, e gli altri interessi e posizioni giuridiche confliggenti con il primo. <br />	<br />
In sostanza, sulla base degli atti esibiti e depositati in giudizio, non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall&#8217;Autorità emanante e restano non altrimenti comprensibili le ragioni sottese al predetto avviso pubblico, che non risultano esplicitate in modo chiaro e sufficiente, sì da porre in grado l&#8217;interessata di conoscere esattamente il procedimento logico seguito dall&#8217;amministrazione e di rimediare eventualmente a mancanze o lacune, anche ai fini dell&#8217;eventuale rinnovamento del procedimento.<br />	<br />
Come noto, la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell&#8217;iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell&#8217;Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata. (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5868; idem, Sez. V, 18 dicembre 2003, n. 8341; idem, Sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1047; idem, Sez. IV, 22 settembre 2005, 4982; cit. n. 1750 del 2006).<br />	<br />
La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l&#8217;ampliamento, e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo (fra le tante Cons. Stato sez.V, 3 aprile 2002 n. 1904 ), atteso il disposto di cui all&#8217;art. 3 L. 241/1990, secondo cui ogni provvedimento amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell&#8217;amministrazione.<br />	<br />
All&#8217;osservanza dell&#8217;obbligo della motivazione va attribuito un rilievo preliminare e procedimentale nel rispetto del generale principio di buona amministrazione, correttezza e trasparenza, positivizzato dall&#8217;art. 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 rispetto al quale sorge, per il privato, una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e il motivi del provvedimento riguardante la sua richiesta (cfr., ex multis, Tar Sicilia, Catania, Sez. III, 22 settembre 2005, n. 1431; Tar Lazio, Roma, Sez. II, 20 gennaio 2006, n. 460; Cons. Stato, Sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750).<br />	<br />
Pertanto, la determinazione del Direttore Dir. Reg. organizzazione e personale 21 ottobre 2009, n. D4396, non appare adeguatamente motivata nella parte in cui si limita a precisare che “non sussistono professionalità dirigenziali interne idonee per ricoprire l’incarico di cui trattasi”. <br />	<br />
Come sostenuto dalla ricorrente, in cinque anni (soltanto) si sono adottate cinque riorganizzazioni e tutti e tre i direttori regionali sono esterni. <br />	<br />
Inoltre, la fondatezza dell’impugnativa poggia anche sui seguenti argomenti : <br />	<br />
a). come noto, la giurisprudenza, anche costituzionale, in più occasioni ha affermato e richiamato il principio del buon andamento degli uffici che si attua, anche, attraverso la migliore selezione del personale garantita appunto dalla maggior partecipazione alle procedure selettive;<br />	<br />
b). la possibilità di selezionare il personale con criteri più restrittivi presuppone esigenze del tutto peculiari ed eccezionali, idonee a giustificare le deroghe per garantire il buon andamento;<br />	<br />
c). come noto, già nelle previsioni contenute nel d.lgs. n.165/2001, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, a soggetti connotati da particolare e comprovata qualificazione professionale e da concrete esperienze di lavoro, che non siano rinvenibili nei ruoli dell&#8217;amministrazione;<br />	<br />
d). tuttavia, il d. lgs. n. 150/2009, sotto questo profilo, ha teso a limitare il ricorso ad incarichi esterni, richiedendo una esplicita motivazione per il conferimento dell’incarico e ampliando i requisiti professionali e culturali richiesti (art. 40);<br />	<br />
e). la giurisprudenza costituzionale – sul problema del conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei all’amministrazione regionale &#8211; ha, anche di recente, sottolineato che – in mancanza di presupposti (“peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”), atti a giustificare la deroga al principio del concorso pubblico, che deve essere funzionale alle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione, le relative norme regionali adottate sono incostituzionali (cfr., Corte costituzionale sentenza n. 9 del 2010); <br />	<br />
f). dunque, la natura “tecnico-professionale” degli incarichi in questione comporta che si deve verificare il possesso di specifici requisiti di competenza e professionalità e con procedure di selezione basate sull’apprezzamento di qualità e competenze professionali;<br />	<br />
g). in ultimo, si ribadisce che le garanzie e i limiti di derivazione costituzionale sono posti “non solo e non tanto nell’interesse del soggetto da rimuovere, ma anche e soprattutto a protezione di più generali interessi collettivi” al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione, pregiudicati dal “costo finanziario aggiuntivo”, attribuito alla collettività (sentenza Corte Cost. n. 351 del 2008), nonché da interventi che impediscono “la regolarità e la continuità dell’azione amministrativa e, in particolare, dei pubblici servizi” (sentenza Corte Cost. n. 104 del 2007).<br />	<br />
Per le stesse considerazioni di cui sopra sono fondati anche i motivi aggiunti con i quali la Dott.ssa D’Alessio ribadisce le argomentazioni svolte con l’impugnativa principale. <br />	<br />
In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati e devono essere accolti e, per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati. <br />	<br />
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, l&#8217;assoluta assenza di qualsiasi indicazione, nella domanda della ricorrente, circa l&#8217;entità degli stessi, nonché di qualsiasi prova (o, quanto meno, di un principio di prova) quanto alla esistenza stessa di un danno sofferto per effetto degli impugnati provvedimenti (di cui alcuna presunzione è consentita a questo giudice), ne impongono la reiezione.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il presente ricorso e i motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Respinge la domanda risarcitoria. <br />	<br />
Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />	<br />
Pietro Morabito, Consigliere<br />	<br />
Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/01/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-31-1-2011-n-841/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 31/1/2011 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2009-n-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2009-n-841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2009-n-841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.841</a></p>
<p>Pres. La Medica, est. Carlotti CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.A.R.L. (Avv. L. Lentini) c. S.E.P.S.A. (Avv. F. Del Vecchio) e altri sulla legittimità della clausola del bando che impone alle cooperative di produzione e lavoro di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dalle consorziate e sulle condizioni per la</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2009-n-841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2009-n-841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica, est. Carlotti<br /> CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.A.R.L. (Avv. L. Lentini) c.                                         S.E.P.S.A. (Avv. F. Del Vecchio) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità della clausola del bando che impone alle cooperative di produzione e lavoro di indicare le parti del servizio che saranno eseguite dalle consorziate e sulle condizioni per la sussistenza dell&#8217;interesse strumentale del concorrente escluso ad impugnare gli atti di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Contratti della P.A. – Gara – Bando – Clausola &#8211; Consorzi di cooperative – Indicazione parti eseguite dalle consorziate – Obbligo &#8211; Legittimità – Ragioni</p>
<p>2.	Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Ricorso – Impugnazione degli atti di gara – Ammissibilità – Condizioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittima la clausola del bando che imponga ai consorzi di cooperative di produzione e lavoro di attestare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa consorziata. Infatti l&#8217;obbligo, stabilito per i raggruppamenti, di individuare preventivamente le parti del servizio svolte dalle singole imprese associate, è giuridicamente compatibile anche con la struttura soggettivamente composita dei consorzi. 	</p>
<p>2. Fatta eccezione per la peculiare ipotesi in cui soltanto due imprese abbiano partecipato ad una procedura di evidenza pubblica, i soggetti rimasti estranei alla procedura perché esclusi, anche in via postuma, dopo l’ammissione, rimangono titolari di un interesse strumentale all’impugnativa degli atti della gara successivi alla loro estromissione soltanto se le doglianze dagli stessi dedotte, qualora miranti alla rinnovazione dell&#8217;intera procedura, si orientino contro l’individuazione di requisiti o di oneri di partecipazione oppure di criteri di valutazione delle offerte congegnati in modo da impedire, rispettivamente, la loro partecipazione alla procedura fin dall’inizio o la formulazione di offerta economicamente conveniente su di un piano di parità con gli altri partecipanti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />	<br />
Quinta  Sezione</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</b>sul ricorso in appello n. 8310 del 2007 proposto dal </p>
<p><B>CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.C.A.R.L.</B>, costituitosi in persona del Presidente legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Lorenzo Lentini, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, n. 2, presso lo studio del dott. Giuseppe Placidi;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la <B>S.E.P.S.A. S.P.A.-SOCIETA’ CONCESSIONARIA DI PUBBLICI SERVIZI FERROVIARI E AUTOMOBILISTICI</B>, costituitasi in persona dell’Amministratore delegato e legale prappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Del Vecchio, elettivamente domiciliata in Roma, viale dei Parioli, n. 76, presso l’avv. Alfredo Del Vecchio (studio Liberati e D’Amore);<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti  </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della <B>FLORIDA 2000 S.R.L.</B>, costituitasi in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante <i>pro tempore</i>,  rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Soprano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via degli Avignonesi, n. 5;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nonché nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della <b>COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE e della REGIONE CAMPANIA</b>, <br />	<br />
non costituitesi in giudizio;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza n. 4738 del 21 febbraio e 21 marzo 2007/4 maggio 2007, pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sez. I;<br />	<br />
<i><br />	<br />
Visto</i> il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
<i>Visto</i> l’atto di costituzione in giudizio della S.E.P.S.A. S.p.A. (d’ora innanzi “Sepsa”) e della Florida 2000 S.r.l. (nel prosieguo “Florida”’);<br />	<br />
<i>Viste</i> le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
<i>Visti</i> gli atti tutti della causa;<br />	<br />
<i>Designato</i> relatore il consigliere Gabriele Carlotti;<br />	<br />
<i>Uditi</i> alla pubblica udienza dell’11 novembre 2008 l’avv. Lentini per la società appellante, l&#8217;avv. N. Carbone, per delega dell&#8217;avv. Del Vecchio, per la Sepsa e l&#8217;avv. Soprano per la Florida;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. – Viene in decisione l’appello interposto dal Consorzio Nazionale Servizi S.c.a.r.l. (di seguito “CNS” o “Consorzio”) avverso la sentenza, di estremi specificati in epigrafe, con la quale il T.a.r. della Campania ha accolto il ricorso incidentale promosso dalla Florida e respinto quello incidentale del CNS e, per l’effetto, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e i relativi motivi aggiunti proposti dal CNS. </p>
<p>2. – Al centro del contendere è la procedura ristretta, bandita dalla Sepsa ai sensi del D.Lgs. n. 158/1995, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio triennale di pulizia e sanificazione del materiale rotabile ferroviario e automobilistico, delle stazioni e degli impianti fissi aziendali.</p>
<p>3. – Il CNS, superata la fase di prequalificazione, fu invitato a formulare un’offerta economica e, in esito alle valutazioni della commissione di gara, si collocò in seconda posizione nella graduatoria finale, dopo la Florida. Il contratto tra la stazione appaltante e l&#8217;aggiudicataria fu poi stipulato il 30 gennaio 2006.<br />	<br />
	Il CNS contestò l’aggiudicazione, provvisoria e definitiva, della gara alla Florida, proponendo impugnativa avanti al T.a.r. della Campania. Il Consorzio dedusse contro gli atti gravati quattro censure inerenti vari profili di pretesa illegittimità della procedura; sostenne, in particolare, che la commissione di gara, nello specificare i criteri attributivi dei punteggi, aveva stravolto il peso e la natura degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica stabiliti dal bando, in relazione all’elemento del fatturato per servizi analoghi, al numero del personale addetto ai cantieri ed alle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche del servizio e, in via subordinata, denunciò la commistione, ritenuta illegittima, tra i criteri soggettivi di qualificazione soggettiva dei concorrenti e i parametri oggettivi di valutazione dell’offerta, con specifico riferimento al fatturato per servizi identici, asseritamente attinente ai criteri di qualificazione e nondimeno considerato anche ai fini della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. </p>
<p>4. – La Florida propose a sua volta ricorso incidentale contro l’ammissione alla gara del CNS, deducendo, tra l’altro, la mancata presentazione da parte dell’odierno appellante della dichiarazione prevista, a pena di esclusione della procedura, dal combinato disposto dei punti III.2.1.1., lett. <i>u)</i>, e III.2.1.4., lett. <i>b)</i>, del bando, con conseguente violazione dell’obbligo, posto dalla normativa di gara a carico dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi della L. n. 422/1909, di indicare, all’atto della richiesta di partecipazione, le imprese consorziate per le quali i consorzi intendessero concorrere, nonché dell&#8217;ulteriore obbligo di produrre, per ciascuna di dette imprese, una dichiarazione relativa alle parti del servizio dalle stesse eseguite.   </p>
<p>5. – Anche il CNS propose un separato ricorso incidentale condizionato (all’eventuale accoglimento di quello della Florida), gravando la clausola del bando evocata dalla controinteressata e lamentandone l’illegittimità, qualora da intendersi nel senso di estendere anche ai consorzi <i>ex lege</i> n. 422/1909 l’obbligo di rendere la descritta dichiarazione. </p>
<p>6. – Il primo Giudice decise nel senso sopra riferito (v. <i>sub</i> §. 1), avendo ravvisato la fondatezza del ricorso incidentale della Florida. In dettaglio, il T.a.r. ritenne che la previsione contestata fosse legittima e chiaramente applicabile anche ai consorzi di cui alla L. n. 422/1909. Il Tribunale, inoltre, statuì nel senso dell&#8217;idoneità del ricorso incidentale accolto a paralizzare sia l’interesse del Consorzio ad ottenere l’aggiudicazione del servizio sia di quello, strumentale, alla rinnovazione della gara. </p>
<p>7. – Avverso la sentenza, dei cui contenuti essenziali si è dato succintamente conto, il CNS ha dedotto in appello le seguenti censure:<br />	<br />
I)  violazione di legge: degli artt. 1362 e ss. c.c. e del principio del <i>favor admissionis</i> in relazione a clausole equivoche del bando di gara;<br />	<br />
II) violazione dei principi in materia di interesse ad agire <i>ex</i> art. 100 c.p.c.;<br />	<br />
III) fondatezza del ricorso principale e dei motivi aggiunti non esaminati in primo grado.</p>
<p>8. – Si sono costituite, per resistere all’impugnazione, la Florida e la Sepsa, contestando tutto quanto dedotto <i>ex adeverso</i> e concludendo per il rigetto del gravame.</p>
<p>9. – All’udienza dell’11 novembre 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>10. – Si è detto, nella precedente narrativa, che il Tribunale campano ha accolto il ricorso incidentale della Florida in ordine alla mancata esclusione dalla gara del CNS per non avere l’appellante, quale consorzio di cooperative di produzione e lavoro, indicato nei termini precisati dal bando le parti del servizio da eseguirsi da parte di ciascuna delle imprese consorziate concorrenti. Il CNS lamenta l’erroneità di tale approdo esegetico per violazione dei principi che governano l’interpretazione degli atti delle procedure di evidenza pubblica e, segnatamente, del canone ermeneutico del <i>favor partecipationis</i> in presenza di normative di gara oscure.</p>
<p>11. – Con il primo mezzo di gravame il CNS mira a dimostrare, con argomenti di carattere insieme letterale e teleologico, la non chiara formulazione della clausola III.2.1.4., lett. <i>b)</i>, del bando, nella parte in cui essa richiama <i>per relationem</i> il contenuto della precedente clausola III.2.1.1., lett. <i>u)</i>. Per comprendere il senso della doglianza occorre riportare testualmente il tenore di quest’ultima previsione: “<i>Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione: Dichiarazione del legale rappresentante … attestante: … u) (eventuale in caso di riunione temporanea di impresa): le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna Impresa raggruppata e l’impegno a conferire, prima della presentazione dell’offerta, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprimerà l’offerta in nome e per conto proprio e della/e mandante/i;”</i>. Orbene, nonostante il successivo punto III.2.1.4.), lett. <i>b)</i>, rechi l’esplicito richiamo all’osservanza, anche per i consorzi di cui alla L. n. 422/1909, dell’obbligo di rendere la dichiarazione di cui alla suddetta lett. <i>u)</i> del bando, il CNS dubita della legittimità di detto rinvio e patrocina la sua tesi valorizzando a fini esegetici la parziale incompatibilità della previsione con la fisionomia e la natura giuridica dei consorzi di cooperative di produzione e lavoro. Denuncia in particolare l&#8217;appellante l&#8217;impossibilità di applicare ai suddetti consorzi l’obbligo di impegnarsi a conferire il mandato collettivo speciale con rappresentanza, trattandosi di norma esclusivamente riferibile alla diversa figura soggettiva dei raggruppamenti temporanei di imprese; tale obiezione sorregge l’argomento della radicale erroneità <i>in parte</i> <i>qua</i> della normativa di gara o, comunque, stante la necessità di un suo non facile adattamento al caso dei consorzi di cui alla L. n. 422/1909, dell’equivoca formulazione della <i>relatio. </i>Secondo il CNS, l&#8217;oscurità della normativa e il dubbio circa il reale significato della prescrizione avrebbero dovuto condurre il primo Giudice a respingere il ricorso incidentale della Florida, in accordo al criterio esegetico  del <i>favor partecipationis</i>, posto a tutela dell’incolpevole tutela dell’affidamento dei concorrenti. <br />	<br />
	Di qui la conclusione dell’illegittimità del bando di gara per aver rinviato ad una clausola parzialmente inapplicabile ai consorzi di cooperative, in violazione dell’obbligo di <i>clare loqui</i>.<br />
	Il CNS nega, infine, che le dichiarazioni di cui al citato punto III.2.1.4., lett. <i>b)</i>, fossero abbinate ad un’espressa clausola di esclusione.</p>
<p>12. – Il motivo è infondato.<br />	<br />
12.1. &#8211; Occorre prendere le mosse dall’ultimo argomento speso dal CNS, relativamente alla pretesa assenza di una misura espulsiva a fronte della omessa dichiarazione, della quale si controverte. L’assunto è testualmente smentito dal tenore del bando di gara. Al punto III.2.1.1. si stabiliva esplicitamente che, alla domanda di partecipazione, dovesse essere allegata a pena di esclusione una dichiarazione del legale rappresentante, attestante, tra l’altro, nel caso dei RTI, anche le parti del servizio eseguite da ciascuna impresa raggruppata. Il contenuto della domanda di partecipazione e delle relative dichiarazioni allegate, per i consorzi tra società cooperative, era indicato nel successivo punto III.2.1.4., lett. <i>b)</i>, attraverso il rinvio &#8211; parziale, ma includente la dichiarazione richiesta ai RTI – a quanto prescritto in via generale dal predetto punto III.2.1.1.. La tesi sostenuta dal CNS poggia sulla circostanza che il ridetto punto III.2.1.4., lett. <i>b)</i>, non riproduce la clausola espulsiva. L’argomentare non ha pregio: in disparte la considerazione che il richiamo delle norme valevoli per tutti i concorrenti implica logicamente anche il rinvio alle sanzioni endoprocedimentali a tutela del rispetto degli obblighi dichiarativi, è peraltro dirimente osservare che l’effetto concreto dell’interpretazione suggerita dall’appellante sarebbe stato, portando l’assunto in esame alle sue estreme conseguenze applicative, la radicale impossibilità,  per la stazione appaltante, di espellere dalla procedura i concorrenti ipoteticamente inottemperanti all’obbligo di dichiarare il possesso di molteplici requisiti di partecipazione, laddove costituiti in consorzio (o RTI o GEIE). <br />	<br />
	Siffatti risvolti applicativi platealmente collidono con le norme di settore, con il canone della parità di trattamento tra i partecipanti a procedure di evidenza pubblica e con le regole del buon andamento amministrativo ed è dunque superfluo soffermarsi ulteriormente a dimostrare la patente infondatezza dell&#8217;argomento difensivo.   <br />
12.2. – Nemmeno sussiste la denunciata oscurità del bando di gara. Ed invero, attesa l’indiscutibile evidenza “formale” del richiamo da parte del successivo punto III.2.1.4., lett. <i>b) </i>al contenuto della lett. <i>u)</i> del punto III.2.1.1., non si ravvisa la pretesa difficoltà di adattare ai consorzi di cooperative le relative prescrizioni della normativa di gara. Invero, ancorché la ridetta lett. <i>u)</i>, riferita direttamente ai RTI, recasse un contenuto misto, nondimeno essa non offriva adito a perplessità di sorta, di guisa che lo sforzo ermeneutico richiesto ai partecipanti ai fini della sua corretta applicazione risultava estremamente contenuto e non tale da rendere opaco il senso precettivo della disposizione. Innanzitutto, milita contro l&#8217;accoglimento del motivo di appello la netta distinzione esistente tra gli atti linguistici di tipo performativo (quale è un impegno, ossia un atto dal contenuto negoziale o prenegoziale) e quelli di natura meramente locutoria (come una dichiarazione di scienza), giacché il punto III.2.1.4., lett. <i>b), </i>richiama espressamente soltanto le dichiarazioni (e non anche l&#8217;impegno) prescritte nelle precedenti parti della normativa di gara. In aggiunta al dirimente rilievo di carattere linguistico, il Collegio osserva che l’obbligo di esternare, prima della presentazione dell’offerta, l’impegno a conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo si presentava funzionalmente autonomo e logicamente scindibile dall’altro, contestualmente indicato nella lett. <i>u)</i>, di attestare le parti del servizio eseguite da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. Sebbene l’impegno fosse obiettivamente inconciliabile con la connaturata stabilità soggettiva dei consorzi fra cooperative di produzione e lavoro, non altrettanto è a dirsi per l’altra dichiarazione, giustificata, per entrambe le figure associative di imprese prese in specifica considerazione, dalla evidente finalità di consentire alla stazione appaltante di venire a conoscenza e, se necessario, di verificare il possesso, da parte dei singoli esecutori indicati <i>nominatim</i> dai RTI e dai  consorzi, dei requisiti, generali e speciali, di partecipazione. Vale qui rilevare, del resto, la piena legittimità di una clausola siffatta posto che l&#8217;obbligo, stabilito per i RTI, di individuare preventivamente le parti del servizio svolte dalle singole imprese associate, è giuridicamente compatibile anche con la struttura soggettivamente composita dei consorzi e, quindi, la stazione appaltante ben poteva inserire nella normativa di gara la previsione contestata.  <br />	<br />
	Che, d&#8217;altronde, quella anzidetta fosse l’unica possibile interpretazione del bando è comprovato anche dalla percezione avutane dallo stesso CNS il quale, nella domanda di partecipazione, ha dichiarato che <i>“in caso di aggiudicazione dell’appalto … provvederà ad affidare l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto alle seguenti proprie associate: …”</i>, omettendo tuttavia di integrare   l&#8217;indicazione nominativa delle consorziate esecutrici con la specificazione delle parti del servizio da esse rispettivamente eseguite, nell&#8217;eventualità di un&#8217;aggiudicazione. L’incompletezza della dichiarazione, attinendo ad un profilo “sostanziale” (ossia ad un aspetto volontaristico), nemmeno poteva essere rettificata  <i>ex post</i> attraverso un subprocedimento di regolarizzazione. Né, infine, ha pregio obiettare che il CNS ha barrato, nel modulo “fac-simile” concretamente utilizzato per la stesura della domanda di partecipazione, la lett. <i>b)</i>, corrispondente alla lett. <i>u)</i> del bando e che esso ha invece utilizzato, con alcuni adattamenti la lett.<i> c)</i>, riproducente la lett. <i>v)</i> dello stesso bando relativa ai consorzi ordinari. Questo argomento “topografico” non solo è contraddetto, ad avviso del Collegio, dalla stessa apparenza formale della domanda di partecipazione del CNS (dal momento che risultano barrati entrambi gli spazi corrispondenti alle lett. <i>b)</i> e <i>c)</i> del modulo, tra i quali è stata inserita la dizione, manoscritta, <i>“vedere dichiarazione &#8216;scopo statutario e natura giuridica di CNS-Consorzio nazionale servizi&#8217; allegata”</i>), ma soprattutto è falsificato dalla circostanza che anche la citata lett. <i>v)</i> imponeva ai consorzi partecipanti alla gara, in termini sostanzialmente identici a quanto disposto dalla lett. <i>u)</i>, l’obbligo di indicare le “consorziate alle quali il consorzio intende affidare le varie parti del servizio”. Nonostante il chiaro tenore anche di tale ulteriore previsione (ossia della lett. <i>c)</i> del fac-simile  riproduttiva della lett. <i>v)</i> del bando), il Consorzio appellante ha comunque reso una dichiarazione incompleta, omettendo di indicare le parti del servizio che sarebbero state eseguite dalle singole consorziate (come puntualmente richiesto sia dalla lett. <i>b)</i> sia dalla lett. <i>c)</i> del modulo in discorso). Non si è trattato, quindi, di un <i>lapsus</i> cognitivo, siccome dedotto, ma di una vera e propria incompletezza, meritevole di sanzione espulsiva.</p>
<p>13. – Con il secondo motivo il CNS contesta la sentenza nel punto in cui il T.a.r. ha attribuito all’accoglimento del ricorso incidentale della Florida l’effetto di estinguere, oltre l’interesse principale del Consorzio all’aggiudicazione, anche quello strumentale alla rinnovazione della gara. Lamenta al riguardo l’appellante l’erroneità della statuizione dal momento che la virtuale esclusione non avrebbe comunque privato il CNS della legittimazione e dell’interesse a far valere le doglianze dirette a censurare la stessa procedura seguita. </p>
<p>14. – Di tale secondo mezzo di gravame non è condivisibile la presupposta ricostruzione dell’<i>iter</i> decisorio asseritamente percorso dal primo Giudice. Ed invero, il T.a.r. non ha affatto affermato – come erroneamente sostenuto dal CNS &#8211; che i concorrenti esclusi nella fase di prequalificazione non conservino alcun  interesse ad impugnare gli atti di gara, qualora le loro lagnanze si dirigano, non contro il concreto svolgimento della procedura, ma, più in generale, contro la disciplina e, ancor prima, avverso la stessa indizione della gara. E&#8217; utile infatti riportare l’esatto passaggio in cui il T.a.r. ha affrontato la specifica questione: “<i>3.1. … Non giova invocare un interesse strumentale al rinnovo della gara, in relazione alla dedotta illegittimità della clausola del bando che, consentendo la valutazione ai fini del punteggio del fatturato per servizi analoghi nel triennio precedente (criterio soggettivo di qualificazione), opererebbe una illegittima commistione tra requisiti di capacità tecnica e parametri oggettivi di valutazione del progetto tecnico.<br />	<br />
Si tratta, difatti, di una contestazione che, al pari di tutte le altre concernenti il quomodo della gara, è riservata a coloro che alla gara abbiano legittimamente partecipato, restando preclusa alle imprese che, pur operando nel settore, sono restate o divenute estranee alla procedura e che perciò dalle sue regole non ricevono pregiudizio alcuno diretto e immediato (cfr. C.d.S., Ad. Plen., 29 marzo 2003, n. 1, secondo cui è la partecipazione alla gara che, nell&#8217;evidenziare l&#8217;interesse concreto all&#8217;impugnazione, rende il soggetto un destinatario identificato, direttamente inciso dal bando).<br />	<br />
Da ciò la portata integralmente paralizzante del ricorso incidentale della Florida 2000, il cui accoglimento determinerebbe la improcedibilità dell’intero gravame principale.</i>”. Dallo stralcio motivazionale testé riferito emerge con chiarezza che il Tribunale ha unicamente statuito che la dedotta illegittimità di un criterio di valutazione dell’offerta, per asserita contaminazione con un analogo requisito soggettivo di partecipazione, non era sufficiente a giustificare la sopravvivenza, dopo la virtuale esclusione dalla procedura, di un interesse strumentale del CNS alla rinnovazione della gara. <br />	<br />
<i>	</i>In disparte la doverosa precisazione, il Collegio ritiene di fare proprie, nel merito, le considerazioni del T.a.r.. Ed invero, fatta eccezione per la peculiare ipotesi in cui soltanto due imprese abbiano partecipato ad una procedura di evidenza pubblica (caso che non ricorre nella fattispecie), va osservato che i soggetti rimasti estranei alla procedura perché esclusi, anche in via postuma, dopo l’ammissione, rimangono titolari di un interesse strumentale all’impugnativa degli atti della gara successivi alla loro estromissione soltanto se le doglianze dagli stessi dedotte, qualora miranti alla rinnovazione dell&#8217;intera procedura, si orientino contro l’individuazione di requisiti o di oneri di partecipazione oppure di criteri di valutazione delle offerte congegnati in modo da impedire, rispettivamente, la loro partecipazione alla procedura fin dall’inizio o la formulazione di offerta economicamente conveniente su di un piano di parità con gli altri partecipanti. L&#8217;impugnativa promossa dal CNS non è tuttavia inquadrabile in alcuna di tali ipotesi, posto che essa si è indirizzata contro le scelte compiute dalla commissione di gara in sede di individuazione e di ponderazione dei sub-criteri di valutazione delle offerte tecniche, relativi all&#8217;elemento “servizi specializzati”, di cui al punto IV 2 – n. 4 del bando. Tale attività, però, è stata posta in essere dopo la verifica preselettiva della regolarità delle domande di partecipazione e, quindi, attiene ad una fase del procedimento di gara successiva all&#8217;ideale esclusione del CNS (v. il verbale di gara n. 12 del 16 gennaio 2006). <br />
	Non ricorrendo dunque, nel caso in disamina, il presupposto per riconoscere la sopravvivenza della legittimazione del CNS all’impugnativa delle fasi di gara posteriori alla sua fuoriuscita dalla procedura, il Collegio ritiene di non doversi discostare dai precedenti, anche della Sezione, secondo cui il soggetto che sia stato regolarmente escluso da una procedura concorsuale non mantiene alcun interesse a impugnare l&#8217;aggiudicazione in favore di altri, in quanto dall&#8217;annullamento dell&#8217;aggiudicazione non potrebbe ricavare alcun concreto vantaggio, nemmeno in via strumentale. Per l&#8217;aspirante espulso, l&#8217;esclusione segna difatti la fine del procedimento di gara e la sua posizione, rispetto al bene della vita su cui verte la procedura, non assume altra configurazione che quella di un interesse di mero fatto, del tutto privo di rilevanza e tutela giuridica (in tal senso, Cons. St., sez. V, 29 marzo 2006, n. 1589).</p>
<p>15. – La conferma della fondatezza del ricorso incidentale promosso in prime cure dalla Florida rende superfluo l’esame, anche in appello, delle doglianze di merito non esaminate dal T.a.r. della Campania. <br />	<br />
16. – In conclusione, la sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati e merita integrale conferma, mercé il rigetto dell’appello contro di essa interposto.</p>
<p>17. – Il regolamento delle spese processuali del secondo  grado del giudizio segue la soccombenza.    <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />	<br />
Condanna l&#8217;appellante alla rifusione, in favore di ciascuna controparte costituita, delle spese processuali del secondo grado del giudizio, liquidate in euro 2.000 (duemila), per complessivi euro 4.000 (quattromila).<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di consiglio dell’11 novembre 2008, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Domenico La Medica		&#8211; Presidente<br />	<br />
Filoreto D’Agostino		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Aniello Cerreto			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito Poli				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Gabriele Carlotti			&#8211; Consigliere estensore<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.16/02/2009&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-16-2-2009-n-841/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/2/2009 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2008 n.841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-2-2008-n-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-2-2008-n-841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-2-2008-n-841/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2008 n.841</a></p>
<p>Pres. Onorato, est. Nunziata Fallimento SAFCO S.p.a. (Avv. G. Macrì) c. Comune di Napoli (Avvocatura Municipale)c. Fallimento Bitumitalia S.r.l (N.C.) sulla competenza esclusiva del Sindaco ai sensi dell&#8217;art. 54, comma II, del D.lgs 267/00 ad emanare atti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-2-2008-n-841/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2008 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-2-2008-n-841/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2008 n.841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Onorato, est. Nunziata<br /> Fallimento SAFCO S.p.a. (Avv. G. Macrì) c.  Comune di Napoli (Avvocatura Municipale)c. Fallimento Bitumitalia S.r.l (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza esclusiva del Sindaco ai sensi dell&#8217;art. 54, comma II, del D.lgs 267/00 ad emanare atti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Enti locali &#8211; Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54, comma II, D.Lgs. 267/2000 – Adozione in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale – Competenza esclusiva – E’ del Sindaco &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 54, comma II., del D.Lgs. 267/2000 demandando esclusivamente al Sindaco il potere &#8220;extra ordinem&#8221; di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individua una prerogativa tipica del Sindaco quale Ufficiale di Governo, come tale non delegabile ad altri (1): nella fattispecie il TAR ha annullato un’ordinanza Sindacale emanata ai sensi dell’art. 54, comma II, del D.lgs 267/00 in materia di rifiuti da un Dirigente e non dal Sindaco.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1. Cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, sentenza del 15.1.2007, n.276; Cons. Stato, Sez. IV, sentenza del 24.3.2006, n.1537; T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, sentenza del 3.10.2003, n.835</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA CAMPANIA<br />
SEDE DI NAPOLI – V^  SEZIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
composto dai Signori Magistrati:<br />
&#8211; ANTONIO     ONORATO                  Presidente  <br />
&#8211; ANDREA       PANNONE                  Consigliere     <br />
&#8211; GABRIELE    NUNZIATA                 Primo Referendario Estensore<br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n.424/2008 R.G. proposto dal</p>
<p><b>Fallimento SAFCO S.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Gennaro Macrì ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via R. De Cesare n.7; <b></p>
<p align=center>
CONTRO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<b>Comune di Napoli</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons d’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano ed elettivamente domiciliato in Piazza S. Giacomo presso l’Avvocatura Municipale;<br />
<b></p>
<p align=center>
E NEI CONFRONTI DELLA</p>
<p></p>
<p align=justify>
Fallimento Bitumitalia S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;<br />
<b></p>
<p align=center>
PER L’ANNULLAMENTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>previa sospensione, dell’Ordinanza sindacale del Comune di Napoli n.25 del 18/10/2007 di ordine di attività di caratterizzazione, messa in sicurezza, rimozione e smaltimento e redazione di un piano d’indagine preliminare finalizzato all’accertamento di eventuali contaminazioni delle matrici ambientali, nonché di tutti gli atti connessi e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso con i relativi allegati, in cui si espone che in data 16/5/1994 la SAFCO concedeva in locazione alla ALLY Costruzioni S.r.l. macchinari e attrezzature per produzione di conglomerati bituminosi per £.30.000.000 annue; dopo il fallimento della SAFCO con sentenza del 19/1/1995, si conveniva in giudizio la ALLY chiedendo la revoca dei due contratti di locazione, domanda che veniva accolta dal Tribunale di Napoli e confermata dalla Corte di Appello, con successiva esecuzione forzata anche se, in sede di accesso, l’amministratore della Bitumitalia dichiarava che sul sito erano stoccate 6000 tonnellate di rifiuti pericolosi già oggetto di sequestri penali. Sopraggiungeva il fallimento della Bitumitalia cui veniva revocata l’autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti pericolosi; con ordinanza del 12/7/2007 il comune di Napoli imponeva ai curatori di entrambe le procedure concorsuali di porre in essere entro 60 giorni le operazioni di caratterizzazione, messa in sicurezza, rimozione e smaltimento e redazione di un piano d’indagine preliminare finalizzato all’accertamento di eventuali contaminazioni delle matrici ambientali, attività che sono state rinnovate con il provvedimento oggetto di impugnazione, della quale si deduce l’illegittimità per violazione degli artt.192 e 253 del Decr. Legisl. n.152/2006, nonché per eccesso di potere per carenza di istruttoria;<br />
Vista la memoria di costituzione del Comune di Napoli;<br />
Vista la successiva memoria depositata dal Comune di Napoli;   <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Primo referendario Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 7 febbraio 2008, ed ivi uditi l’Avv. Macrì e l’Avv. Pizza;</p>
<p>Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell’art.21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria; <br />
Ritenuto che, in particolare, risulta fondato il motivo di ricorso con cui è stata dedotta l’incompetenza del Dirigente il quale ha adottato il provvedimento impugnato;<br />
Rilevato, infatti, che nella fattispecie si è in presenza di un’ordinanza contingibile e urgente emanata ai sensi, anche se non menzionato, dell’art. 54, comma 2, del Decr. Legisl. n.267/2000, che  appunto consente di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell&#8217;ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l&#8217;incolumità dei cittadini; <br />
Atteso che, nella fattispecie, il provvedimento è  motivato con riferimento alla “<i>preliminare tipizzazione dei rifiuti presenti sul sito, messa in sicurezza dei rifiuti inquinanti, rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti ivi giacenti, redazione di un piano d’indagine preliminare finalizzato all’accertamento di eventuali contaminazioni delle matrici ambientali</i>”;<br />
Ritenuto che, tuttavia, l’adozione di siffatte ordinanze rientra, anche nel sistema vigente, fra i compiti specifici del Sindaco quale Ufficiale di Governo, e non già negli ordinari poteri di gestione spettanti ai dirigenti degli Enti locali,<br />
Ribadito a tal ultimo  riguardo che l&#8217;art. 38, comma 2, della Legge n.142/1990, al pari del vigente art. 54, comma 2, del Decr. Legisl. n.267/2000, demandando esclusivamente al Sindaco il potere &#8220;<i>extra ordinem</i>&#8221; di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, individua una prerogativa tipica del Sindaco quale Ufficiale di Governo, come tale non delegabile ad altri. (cfr. T.A.R. Campania Napoli, V, 15.1.2007, n.276; Cons. Stato, IV, 24.3.2006, n.1537; T.A.R. Abruzzo, L&#8217;Aquila, 3.10.2003, n.835);<br />
Ritenuto, infine, che le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Napoli,<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />
Condanna il Comune di Napoli al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.000,00.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa. <br />
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a  darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7 febbraio 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-14-2-2008-n-841/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/2/2008 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2007 n.841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-25-5-2007-n-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-25-5-2007-n-841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-25-5-2007-n-841/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2007 n.841</a></p>
<p>sul mancato rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Mancato rinnovo del permesso di soggiorno – Giudizio di pericolosità – Elementi per la valutazione Il giudizio di pericolosità di cui alla l. 1423/56 prescinde da accertamenti giudiziali passati in giudicato, dato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-25-5-2007-n-841/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2007 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-25-5-2007-n-841/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2007 n.841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<p>sul mancato rinnovo del permesso di soggiorno per stranieri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Persona fisica e diritti della personalità – Stranieri – Mancato rinnovo del permesso di soggiorno – Giudizio di pericolosità – Elementi per la valutazione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il giudizio di pericolosità di cui alla l. 1423/56 prescinde da accertamenti giudiziali passati in giudicato, dato che la finalità della legge è quella di apprestare una tutela avanzata <i>ante</i> o <i>praeter iudicium </i>nei confronti di persone pericolose. Tuttavia, la semplice sussistenza di una sola notizia di reato a carico di un soggetto, se non è accompagnata dalla valutazione di altri oggettivi elementi di riscontro, non è sufficiente per inferire tale giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria<br />
(Sezione Seconda)
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso numero di registro generale 443 del 2004, proposto da: </p>
<p><b>Chen Panye</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Cornelio Lopresti, Valerio Pisani, Cristiano Baroni, Daniele Nisini, con domicilio eletto presso Elena Fiorini in Genova, Vico Falamonica 1/13 Sc. D; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</i></b><br />
<b>Ministero dell&#8217;Interno, Questura di La Spezia</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato presso cui è domiciliato per legge in Genova, v.le Brigate Partigiane 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</i></b>del decreto del Questore di La Spezia 20 gennaio 2004 di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Questura di La Spezia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12/04/2007 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con ricorso notificato in data 16 – 17 marzo 2004 e depositato il successivo 30 marzo 2004, la sig. ra Chen Panye cittadina extracomunitaria ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione, il provvedimento in epigrafe.<br />
Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente deduceva i seguenti <br />
motivi:<br />
violazione dell’art. 1 l. 1423/1956, in quanto la mera circostanza che a carico della ricorrente sia stata ipotizzata, in una comunicazione di notizia di reato, la commissione di reati non costituisce di per sé elemento dal quale desumere la pericolosità della stessa ai sensi della l. 1423/1956;<br />
eccesso di potere in quanto l’amministrazione avrebbe motivato il provvedimento emesso con un generico riferimento ala situazione economica e sociale della ricorrente. <br />
Si costituiva in giudizio l’amministrazione intimata.<br />
Con ordinanza 7 aprile 2004 n. 238 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.<br />
All’udienza pubblica del 12 aprile 2007 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center>
<b>DIRITTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il ricorso in esame è rivolto avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. <br />
Il ricorso è fondato. <br />
Invero il provvedimento impugnato si fonda esclusivamente sulla circostanza, ritenuta dall’Amministrazione sufficiente per inferire un giudizio di pericolosità della ricorrente ai sensi dell’art. 1 comma 3 della l. 1423/56, che la stessa sia stata indagata per i reati di cui agli artt. 12 comma 5, e 22, comma 10, d. lgs. 286/98. <br />
Orbene se è vero che la pericolosità di cui alla l. 1423/56 prescinde da accertamenti giudiziali passati in giudicato essendo la finalità della legge quella di apprestare una tutela avanzata ante o paeter iudicium nei confronti di persone pericolose, tuttavia la sussistenza di una sola notizia di reato a carico del soggetto, in assenza di altri oggettivi elementi di riscontro che devono formare oggetto di apposita valutazione da parte dell’amministrazione, non consente di ritenere che la abituale dedizione a traffici delittuosi ovvero alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica. <br />
Nel caso di specie l’Amministrazione si è acriticamente riferita solo alla presenza della segnalazione della notizia di reato senza compiere alcuna ulteriore valutazione di elementi diversi. <br />
Ciò determina l’illegittimità del provvedimento impugnato avuto riguardo ai vizi dedotti con il primo motivo.<br />
In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto.<br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center>
<b>P.Q.M.</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate. <br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12/04/2007 con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Enzo Di Sciascio, Presidente<br />
Paolo Peruggia, Consigliere<br />
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25/05/2007<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-liguria-genova-sezione-ii-sentenza-25-5-2007-n-841/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2007 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/10/2006 n.841</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-20-10-2006-n-841/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-20-10-2006-n-841/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-20-10-2006-n-841/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/10/2006 n.841</a></p>
<p>Pres. G. Di Nunzio S. Breschi (Avv.ti R. Tagliaferri e A. Caretti) c/ Ministero della Giustizia, Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze, Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato – Firenze) Concorso &#8211; Concorso per abilitazione alla</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-20-10-2006-n-841/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/10/2006 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-20-10-2006-n-841/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/10/2006 n.841</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Di Nunzio<br /> S. Breschi (Avv.ti R. Tagliaferri e A. Caretti) c/ Ministero della Giustizia, Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze, Commissione per l’esame di avvocato presso la Corte d’Appello di Bari (Avvocatura distrettuale dello Stato – Firenze)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; Concorso per abilitazione alla professione forense &#8211; Prove scritte &#8211; Valutazione &#8211; Solo punteggio numerico &#8211; Insufficienza</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, la censura di difetto di motivazione, ai sensi della quale, in caso di valutazione negativa della prova scritta, è necessario che all’assegnazione del voto numerico faccia seguito la formulazione di un giudizio di non idoneità con il quale vengano esplicitate le ragioni di tale valutazione, presenta sufficienti elementi di fondatezza ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione cautelare ex art. 21 l. n. 1034/1971.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con <a href="/ga/id/2006/11/2554/d">nota dell&#8217;Avv. Tommaso Pontello</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ancora in tema di motivazione dell’esame di avvocato</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  841/2006<br />
		Registro Generale:	1463/2006																																																																																										</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA <br />
FIRENZE &#8211; TERZA   SEZIONE</b></p>
<p>nelle persone dei Signori: GIUSEPPE DI NUNZIO Presidente f.f., relatore; RAFFAELE POTENZA Cons.; FILIPPO MUSILLI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Ottobre 2006 <br />
Visto il ricorso 1463/2006  proposto da:<br />
<b>BRESCHI STELLA</b>  rappresentata e difesa da: TAGLIAFERRI RICCARDO  CARETTI ALBERTO  con domicilio eletto in FIRENZE  VIA L.S. CHERUBINI N. 20  presso TAGLIAFERRI RICCARDO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO   con domicilio eletto in FIRENZE  VIA DEGLI ARAZZIERI 4  presso la sua sede<br />
<b>COMMISSIONE ESAME AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO DI FIRENZE</b>   rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO   con domicilio eletto in FIRENZE  VIA DEGLI ARAZZIERI 4  presso la sua sede</p>
<p><b>COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO BARI</b>   rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO   con domicilio eletto in FIRENZE  VIA DEGLI ARAZZIERI 4presso la sua sede;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento a firma del Presidente della Commissione per gli esami per l’abilitazione alla professione di avvocato – sessione 2005, pubblicata mediante affissione presso i locali della Corte d’Appello di Firenze in data 20.6.2006, con il quale la ricorrente non è stata inclusa tra i candidati idonei a sostenere le prove orali dell’esame, nonché di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ed in particolare del verbale, ignoto, della Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte d’Appello di Bari, con il quale è stata data una valutazione complessiva di 84/150 alle tre prove scritte della ricorrente.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMMISSIONE ESAME AVVOCATO PRESSO CORTE D&#8217;APPELLO DI FIRENZE <br />
COMMISSIONE ESAMI DI AVVOCATO C/O CORTE D&#8217;APPELLO BARI <br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA <br />
Udito il relatore Cons. GIUSEPPE DI NUNZIO e uditi, altresì, per le parti costituite gli avv.ti Riccardo Tagliaferri e G. Cortigiani dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.<br />
Considerato che il ricorso, con specifico riferimento alla dedotta censura di difetto di motivazione, presenta, ad un primo sommario esame, sufficienti elementi di fondatezza;<br />
Considerato che, in relazione agl elementi di causa, sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art. 21, della legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della L.n. 205/2000 coordinato con l’art. 1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai fini della compiuta motivazione del giudizio, previo riesame dell’elaborato e limitatamente, comunque, all’eventuale ammissione con riserva.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 ottobre 2006</p>
<p>Firenze, lì 20.10.2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-ordinanza-20-10-2006-n-841/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 20/10/2006 n.841</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
