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	<title>840 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>840 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-9-2020-n-840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-9-2020-n-840/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.840</a></p>
<p>Marco Rinaldi, Presidente, Paolo Nasini, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Acerboni, contro Comune di Venezia &#8211; (Ve), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino; Regione Veneto &#8211; Commissione Salvaguardia di Venezia &#8211; (Ve), non costituita in giudizio;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-9-2020-n-840/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-ii-sentenza-21-9-2020-n-840/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 21/9/2020 n.840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Marco Rinaldi, Presidente, Paolo Nasini, Referendario, Estensore PARTI: OMISSIS rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Acerboni, contro Comune di Venezia &#8211; (Ve), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino; Regione Veneto &#8211; Commissione Salvaguardia di Venezia &#8211; (Ve), non costituita in giudizio; nei confronti Omnitel Pronto Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Mantovan</span></p>
<hr />
<p>Decoro architettonico dell&#8217; edificio condominiale : va affermata la legittimazione in giudizio del singolo condomino alla rimozione di modifiche abusive e pregiudizievoli</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Edilizia ed Urbanistica &#8211; abusi edilizi -condominio- decoro architettonico- va tutelato -rimozione di modifiche abusive e pregiudizievoli &#8211; Â singolo condomino &#8211; legittimazione in giudizio &#8211; va affermata.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il decoro architettonico, che caratterizza la fisionomia dell&#8217;edificio condominiale, è un bene comune, ai sensi dell&#8217;art. 1117 c.c. , il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità  estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare, tanto che il singolo condomino è legittimato ad agire in giudizio per la rimozione delle modifiche apportate da altri condÃ²mini che si rivelino abusive e pregiudizievoli.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 21/09/2020<br /> <strong>N. 00840/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00702/2002 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 702 del 2002, integrato da motivi aggiunti, proposto da<br /> Antonina Croze, Caterina Croze, Marta Croze, Fausto Mariutti, Letizia Mariutti, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, via Torino, 125;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Venezia &#8211; (Ve), in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Gidoni, Antonio Iannotta, Maddalena Morino, domiciliato presso l&#8217;avvocatura civica in Venezia, S. Marco, 4091;<br /> Regione Veneto &#8211; Commissione Salvaguardia di Venezia &#8211; (Ve), non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Omnitel Pronto Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Paolo Mantovan, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo, 1543;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> a) quanto al ricorso originario presentato dai ricorrenti principali:<br /> &#8211; della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Venezia &#8211; Settore Pianificazione e Gestione del Territorio in data 7 dicembre 2001, prot. n. 2001/8016, prot. gen. n. 2001/67071, per l&#8217;installazione di una stazione radio base GSM;- di ogni atto antecedente e susseguente;<br /> b) quanto ai motivi aggiunti proposti dai ricorrenti principali:<br /> &#8211; della concessione edilizia impugnata con l&#8217;atto introduttivo del giudizio;<br /> &#8211; di ogni atto antecedente e susseguente;<br /> c) quanto al ricorso incidentale proposto da Vodafone Omnitel S.p.a.:<br /> &#8211; dell&#8217;art. 80-bis del Regolamento edilizio comunale, nella sola parte in cui prevede che non l&#8217;impianto emittente, ma il fabbricato su cui insiste tale impianto, debba essere in posizione pìù elevata rispetto agli edifici circostanti;<br /> &#8211; del parere della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, espresso nella seduta n. 16/01 del 30 ottobre 2001, nella parte in cui demanda alla Soprintendenza BB.AA.AA. il parere conclusivo sulla compatibilità  dell&#8217;impianto.</p>
<p> Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia &#8211; (Ve) e di Omnitel Pronto Italia S.p.A.;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio e il ricorso incidentale incidentale proposto da Vodafone Omnitel S.p.A.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza di smaltimento dell&#8217;arretrato del giorno 15 settembre 2020 il dott. Paolo Nasini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Con ricorso datato 12.3.2020 Antonina, Caterina e Marta Croze (proprietarie dell&#8217;unità  sita in Venezia e censita al catasto fabbricati sez. Ve, &#8211; zona censuaria I &#8211; foglio 15 &#8211; part. 29110 &#8211; Mapp. 480 &#8211; San Marco 4578 &#8211; Piani Terra e 1° &#8211; Cat. A/3 &#8211; Classe 2, vani 5; part. 17345 &#8211; mapp. 480 &#8211; Sub. 11 &#8211; San Marco 4668/A &#8211; Piani Terra e 2° &#8211; Cat. A/3 &#8211; Classe 3 &#8211; vani 6; part. 17345 &#8211; mapp. 480 &#8211; Sub 15 &#8211; San Marco 4668/A &#8211; Piani Terra e 5° &#8211; Cat. A/3 &#8211; Classe 3 &#8211; vani 6), nonchè Fausto Mariutti (proprietario dell&#8217;unita sita in Venezia, Sez. VE &#8211; zona censuaria I &#8211; foglio 15 &#8211; part. 17345 &#8211; mapp, 480 &#8211; sub 6 &#8211; San Marco 4668-4667 &#8211; Piano Terra &#8211; Cat. C/1 Classe 12 &#8211; mq 38 e dell&#8217;unità  sita in Venezia, Sez. VE &#8211; zona censuaria l &#8211; foglio 15 &#8211; part. 29110 &#8211; mapp. 485 &#8211; Sub. 4 &#8211; 487 &#8211; 2 &#8211; San Marco 4571/C &#8211; Piani 1°e 2° &#8211; Cat, A/2 &#8211; Classe 5 &#8211; vani 7.5), e, infine, Letizia Mariutti (proprietaria dell&#8217;unità  sita in Venezia, Scz. VE &#8211; zona censuaria I &#8211; fbglio 15 &#8211; part. 1042712 &#8211; mapp. 485 &#8211; Sub. 11 &#8211; 487 &#8211; 13 &#8211; San Marco Calle di Mezzo 4571/C &#8212; Piani 5&quot; e 6° &#8211; Cat. A/3 &#8211; Classe 4 &#8211; vani 3) hanno impugnato, chiedendone l&#8217;annullamento, la concessione edilizia rilasciata dal Comune di Venezia, in favore di Omnitel spa, in data 7 dicembre 2001, prot. n. 2001/8016, prot. gen. n. 2001/67071, per l&#8217;installazione di una stazione radio base GSM, sulla scorta dei seguenti motivi:<br /> 1) le opere oggetto di concessione edilizia, giÃ  realizzate, sarebbero state eseguite su parti comuni dei condomini civici 4668/a e 4571/c nei quali sono inserite le unità  immobiliari di proprietà  dei ricorrenti predetti, senza la necessaria autorizzazione dell&#8217;assemblea condominiale, nè alcuna informazione o assenso da parte di singoli condomini, ciò in violazione dell&#8217;art. 4, comma 1, l. n. 10 del 1977;<br /> 2) la concessione edilizia in parola risulterebbe rilasciata con riferimento esclusivo al civico 4571/c, laddove le opere contestate incidono su immobili riferibili anche al civico 4668/a, senza che sia possibile configurare un mero errore materiale.<br /> Con successivo ricorso depositato in data 12 giugno 2012 i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento di concessione edilizia predetto deducendo che:<br /> 1) le quote indicate nel progetto e l&#8217;altezza dell&#8217;edificio su cui è posta l&#8217;antenna non risulterebbero veritiere con conseguente nullità  della concessione;<br /> 2) a fronte della previsione del regolamento edilizio secondo la quale le antenne possono essere collocate sulla copertura di un edificio giÃ  esistente a condizione che la sua l&#8217;altezza sia superiore a quella degli altri edifici circostanti posti ad una distanza non superiore a mt 50, nel caso di specie, dalla planimetria di progetto presentata da Omnitel risulterebbe che a una distanza di circa 7,5 metri dall&#8217;edificio sarebbe posto un altro immobile di altezza pari a 23 metri, la stessa indicata in relazione all&#8217;edificio sul quale insiste l&#8217;impianto;<br /> 3) a fronte del parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia (ex art. 6, l. n. 171 del 1973) che aveva imposto di effettuare una &lt;&gt; e di verificare &lt;&gt;, il Comune avrebbe rilasciato la concessione senza la previa esecuzione delle attività  predette e senza il previo parere della Soprintendenza sul punto.<br /> Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> Si è costituita in giudizio, altresì¬, la controinteressata Omnitel Pronto Italia s.p.a., ora Vodafone Italia s.p.a., d&#8217;ora in poi &#8220;Vodafone&#8221;, contestando l&#8217;ammissibilità  e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> Inoltre, la controinteressata, in data 4.7.2002, ha notificato ricorso incidentale impugnando, al fine di ottenerne l&#8217;annullamento, l&#8217;art. 80 <em>bis</em> del regolamento edilizio del Comune di Venezia nella sola parte in cui prevede che debba essere il fabbricato su cui insiste l&#8217;impianto anzichè l&#8217;impianto stesso ad essere in posizione pìù elevata rispetto agli edifici circostanti, nonchè il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia nella parte in cui demanda alla Soprintendenza BB.AA.AA il parere conclusivo.<br /> Con ordinanza n. 487/02 del 10 luglio 2002 l&#8217;intestato TAR ha respinto la domanda di sospensiva.<br /> Con successiva ordinanza istruttoria n. 830 del 2019, depositata in data 10 luglio 2019, l&#8217;intestato TAR ha disposto verificazione affinchè fosse &lt;&gt;.<br /> A seguito di provvedimento di concessione di proroga per l&#8217;ultimazione dei lavori peritali (ordinanza istruttoria n. 1042/19 depositata il 7.10.2019) l&#8217;elaborato è stato depositato in data 4.11.2019.<br /> Le parti hanno depositato memorie difensive.<br /> All&#8217;esito dell&#8217;udienza straordinaria del 15 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1. Sul ricorso principale.<br /> A seguito della verificazione disposta con ordinanza collegiale n. 830 del 2019, depositata in data 10 luglio 2019, il verificatore ha accertato che:<br /> &lt;<a> &#8211; il telaio di sostegno dell&#8217;antenna è ancorato in tre punti al muro dell&#8217;abbaino, lato nordovest, a mezzo di tre piastre in acciaio (PIASTRE 1,2,3) e relative barre filettate e dadi di ancoraggio;<br /> &#8211; alla base del palo verticale dell&#8217;antenna si trova una piastra (PIASTRA 4) cui è saldato un elemento tubolare, che concorre a sostenere il predetto palo. Tale piastra risulta:<br /> &#8211; lato nordest, sostanzialmente non appoggiata al tetto;<br /> &#8211; ancorata ad un telaietto in acciaio, visibile solo in parte, che è a sua volta agganciato (anche qui con barre e dadi) al sostegno &#8211; o &quot;muretto&quot; &#8211; verticale (in laterizi o simili) dell&#8217;elemento decorativo a volta dell&#8217;abbaino e della relativa mensola lapidea, che poggia sul tetto.<br /> &#8211; solo parzialmente, con consistenza e dimensioni impossibili da verificare, appoggiata alla predetta struttura verticale di cui al punto &quot;b&quot;, lato nordovest.<br /> La PIASTRA 4, quindi, risulta ancorata ad una struttura preesistente di sostegno dell&#8217;elemento decorativo dell&#8217;abbaino cosiddetto &quot;muretto&quot; in laterizio forse modificato o rinforzato all&#8217;epoca dell&#8217;installazione &#8211; che a sua volta grava sul tetto.<br /> Volendo infine stimare un ingombro complessivo prescindendo dal palo di sostegno oltre l&#8217;altezza uomo a seconda di come vengono calcolati gli ingombri (computando o meno le zone &quot;morte&quot;) si va da:<br /> &#8211; un minimo di 1,00 m2 ad un massimo di 1,50 m2 sulla parete verticale dell&#8217;abbaino;<br /> &#8211; un minimo di 0,50 m2 ad un massimo di 1,00 m2 sulla copertura e, di conseguenza:<br /> &#8211; un valore medio stimato di 1,0 m3 di volume occupato<br /> b) i cavi dell&#8217;impianto<br /> I cavi seguono un percorso solo in parte coerente con le previsioni progettuali, diversificandosene nel tratto terminale (ipotizzando di partire dall&#8217;antenna, come nella sequenza indicata sopra).<br /> Il fascio di cavi interessa:<br /> a) Edificio 2 (di cui fa parte il civ. 4668/A: sia il tetto (tratto in appoggio) sia la facciata sudovest (all&#8217;interno del tubo di protezione, solidale alla muratura);<br /> b) Edificio 1 (di cui fa parte il civ. 4571/C): sia il tetto (tratto in appoggio al di sotto della guaina e ancoraggio al muro di bordo del tetto stesso della Porzione 2) sia la facciata (posizione d&#8217;angolo interno tra la Porzione 1 e la Porzione 2, per l&#8217;altezza di un piano fino all&#8217;ingresso all&#8217;interno dell&#8217;Edificio 1 Porzione 2)&gt;&gt;.<br /> Risulta, quindi, dalla verificazione e, per vero, anche dalla documentazione ad essa allegata e ancor prima da quella dimessa in giudizio, che tanto la parte visibile dell&#8217;antenna e la struttura di sostegno della stessa, quanto il considerevole fascio di cavi ad essa collegato vengano ad interessare in vario modo le parti comuni dei fabbricati nei quali sono inserite le unità  immobiliari di proprietà  dei ricorrenti, rientrando tra i c.d. beni comuni anche il c.d. decoro architettonico.<br /> Si rammenta, infatti, che &lt;&gt;, tanto che, come nel caso di specie, il singolo condomino è &lt;&gt; (si veda, al riguardo, Cass. civ., sez. II, 05/11/2019, n. 28465).<br /> Complessivamente, infatti, la struttura dell&#8217;impianto (comprensiva dei cavi) non solo occupa parte di beni comuni quali il tetto e i muri perimetrali, ma viene ad incidere sulle linee architettoniche &#8211; peraltro nel centro storico di Venezia &#8211; che caratterizzano il prospetto estetico degli immobili interessati.<br /> Le conseguenze che l&#8217;installazione dell&#8217;impianto determinano a carico dei CondomÃ¬ni interessati, quindi, comporta l&#8217;applicazione dell&#8217;insegnamento in forza del quale &lt;&gt; (C. Stato, sez. VI, 08/01/2003, n. 24).<br /> Infatti, l&#8217;art. 11, d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 dispone che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell&#8217;immobile o a chi abbia titolo per richiederlo, sicchè la P.A. ha il diritto dovere di verificare il presupposto della disponibilità  giuridica del bene immobile interessato dall&#8217;attività  edificatoria, particolarmente in presenza di contestazioni al riguardo.<br /> Il Comune ha sempre l&#8217;onere di verificare la legittimazione del richiedente la concessione edilizia e ora il permesso di costruire, accertando che sia il proprietario dell&#8217;immobile oggetto dell&#8217;intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità  sufficiente per eseguire l&#8217;attività  edificatoria (tra tante, C. Stato, sez. V, 12 maggio 2003, n.2506).<br /> E&#8217; stato sottolineato, infatti, che &lt; Nel caso di specie non risulta che l&#8217;assemblea di entrambi i Condomini coinvolti abbia autorizzato o comunque prestato il consenso, anche per fatti concludenti, alla realizzazione delle opere in contestazione.<br /> Ne consegue, pertanto, che il ricorso principale deve essere accolto e il provvedimento con esso impugnato deve essere annullato.<br /> Il carattere assorbente del rilievo sopra svolto comporta l&#8217;assenza di interesse nell&#8217;esaminare le doglianze di cui ai motivi aggiunti, con conseguente declaratoria di improcedibilità  degli stessi.<br /> Poichè la decisione della presente vertenza prescinde dall&#8217;accoglimento della censura concernente l&#8217;interpretazione e applicazione dell&#8217;art. 80 <em>bis</em> del regolamento edilizio comunale, deve essere, altresì¬, dichiarato improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.<br /> Le spese di lite devono essere compensate attesa la particolarità  della vertenza e il tempo trascorso.<br /> Le spese di verificazione, come di seguito liquidate, vanno poste a carico definitivo del Comune resistente e della società  controinteressata in ragione di metà  per ciascuna, con vincolo di solidarietà  passiva nei rapporti con l&#8217;organismo verificatore.<br /> Per ragioni di economia processuale, si ritiene opportuno (e in conformità  con quanto statuito, ad es., da C. Stato, sez. VI, 07/03/2019, n.1578) procedere alla liquidazione del compenso, come richiesto dall&#8217;organismo verificatore con l&#8217;istanza depositata il 4 dicembre 2019, nel contesto della presente sentenza, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto (collegiale) di liquidazione ai sensi degli artt. 66, comma 4, cod. proc. amm. e 168 d.P.R. n. 115/2002, separatamente opponibile ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 sia dal verificatore, sia dalle parti interessate.<br /> In considerazione della quantità  e qualità  delle attività  e valutazioni eseguite dal verificatore, deve ritenersi congruo liquidare allo stesso, alla luce del parametro normativo sopra ricordato, la somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), di cui Euro 728,97 a titolo di esborsi, dedotte le somme giÃ  eventualmente percepite, oltre accessori come per legge.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti,<br /> 1) accoglie il ricorso principale nei limiti sopra indicati e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato;<br /> 2) dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti;<br /> 3) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;<br /> 4) compensa integralmente le spese del presente giudizio;<br /> 5) pone a carico del Comune resistente e della società  controinteressata, in ragione di metà  per ciascuno, le spese di verificazione liquidate come in parte motiva;<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Dispone che la segreteria provveda a comunicare il provvedimento anche al verificatore.<br /> Così¬ deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Marco Rinaldi, Presidente<br /> Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario<br /> Paolo Nasini, Referendario, Estensore</a></div>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.840</a></p>
<p>Va sospeso, con fissazione del merito a 60 giorni, l&#8217;appalto di servizi per la revisione e la verifica della strumentazione di radioprotezione e di laboratorio utilizzata per il controllo dei materiali provenienti da attività di disattivazione delle centrali e degli impianti nucleari sogin. (G.S.) N. 00840/2012 REG.PROV.CAU. N. 01063/2012 REG.RIC.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso, con fissazione del merito a 60 giorni, l&#8217;appalto di servizi per la revisione e la verifica della strumentazione di radioprotezione e di laboratorio utilizzata per il controllo dei materiali provenienti da attività di disattivazione delle centrali e degli impianti nucleari sogin. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00840/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01063/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Soc. Ametek Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Rossella Ferrante, Nicola Lais, con domicilio eletto presso Nicola Lais in Roma, via C. Monteverdi, 20;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Soc Sogin Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Eugenio Tranchino, Elvezio Santarelli, con domicilio eletto presso Elvezio Santarelli in Roma, piazza Navona, 49; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Soc. Ingegneria Biomedica Santa Lucia Spa</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Stajano, Giovanni Caputi, con domicilio eletto presso Ernesto Stajano in Roma, via di Villa Albani, 12/A; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
&#8211; dell&#8217;aggiudicazione definitiva del lotto 1 dell&#8217;appalto di servizi per la revisione e la verifica della strumentazione di radioprotezione e di laboratorio utilizzata per il controllo dei materiali provenienti da attività di disattivazione delle centrali<br />
&#8211; di tutti gli atti precedenti, presupposti e consequenziali;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Sogin Spa e di Soc Ingegneria Biomedica Santa Lucia Spa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Rilevato che la trattazione nel merito della presente controversia può essere fissata alla udienza pubblica del 18 aprile 2012.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)<br />	<br />
Accoglie la domanda cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’esecuzione degli atti impugnati;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 18 aprile 2012.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Tosti, Presidente<br />	<br />
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Stefano Toschei, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 08/03/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-8-3-2012-n-840/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/3/2012 n.840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-840/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.840</a></p>
<p>Va sospesa la mancata ammissione al primo anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l&#8217;anno accademico 2010/2011, avendo riguardo alla griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all’ oggetto ed al contenuto della domanda stessa; nel bilanciamento degli interessi coinvolti, appare</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la mancata ammissione al primo anno del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia per l&#8217;anno accademico 2010/2011, avendo riguardo alla griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all’ oggetto ed al contenuto della domanda stessa; nel bilanciamento degli interessi coinvolti, appare prevalente quello del candidato ricorrente all’ inizio degli studi, mentre non è contrapposto un pregiudizio all’ offerta formativa dell’Università. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00840/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00547/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 547 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Beatrice Guidobono Cavalchini</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Aurelio Leone, Michele Bonetti, Delia Santi, con domicilio eletto presso l’ avv. Michele Bonetti in Roma, via Dardanelli, 46;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell&#8217;Istruzione dell&#8217;Università e della ricerca</b> e l’ <b>Università dell&#8217;Insubria di Varese</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Antonio Musolino; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III BIS n. 00040/2011, resa tra le parti, concernente MANCATA AMMISSIONE AL PRIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L&#8217;A.A. 2010/2011	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;istruzione dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca e dell’ Università dell&#8217;Insubria di Varese;	</p>
<p>Vista l’ impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Viste le memorie difensive;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 il Cons. Bruno Rosario Polito; Nessuno è comparso per le parti.;	</p>
<p>Ritenuto:	</p>
<p>&#8211; che nell’ ambito dei motivi dedotti assumono rilievo, agli effetti del “fumus boni iuris”, le censure che investono la ricaduta sull’ esito della selezione della griglia di risposte assegnate a taluni quesiti, che si assumono non conferenti all’ oggetto	</p>
<p>&#8211; che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti dalla presente controversia, appare prevalente quello del candidato ricorrente all’ intrapresa degli studi, mentre non è contrapposto un pregiudizio all’ offerta formativa dell’ Università intimata;	</p>
<p>&#8211; spese ed onorari relativi alla presente fase di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 547/2011) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.<br />	<br />
Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Maruotti, Presidente<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/02/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-23-2-2011-n-840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 23/2/2011 n.840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2011-n-840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2011-n-840/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2011-n-840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.840</a></p>
<p>Pres. Piscitello Est. Dell’UtriLonghin L. e Rubinato A.M. (Avv.ti G. Antonini e L. Verzotto) c/ Comune di Santa Giustina in Colle (n.c.) sull&#8217;esclusione della necessità di comunicare l&#8217;avvio del procedimento di repressione degli abusi edilizi 1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Repressione &#8211; Procedimento – Comunicazione di avvio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2011-n-840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2011-n-840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello  Est. Dell’Utri<br />Longhin L. e Rubinato A.M. (Avv.ti G. Antonini e L. Verzotto) c/ Comune di Santa Giustina in Colle (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;esclusione della necessità di comunicare l&#8217;avvio del procedimento di repressione degli abusi edilizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Abusi edilizi – Repressione &#8211; Procedimento – Comunicazione di avvio – Necessità – Esclusione – Ragioni – Tecnicità degli accertamenti.	</p>
<p>2.  Edilizia ed urbanistica – Opere – Manutenzione &#8211; D.I.A. – Vincoli di inedificabilità – Verifica di conformità – Necessità – Ragioni – Repressione abusi.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, prescritta dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, deve ritenersi non richiesta ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli abusi edilizi. Infatti, tali procedimenti essendo tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e presupponendo meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario.	</p>
<p>2. In tema di edilizia, la circostanza che la manutenzione di determinate opere sia autorizzata tramite la D.I.A. non esclude la necessità che la P.A. verifichi la conformità dei fabbricati ricostruiti ai vincoli di inedificabilità – nella specie al vincolo cimiteriale &#8211; ai fini della repressione degli abusi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00840/2011REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 10006/1999 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10006 del 1999, proposto da: 	</p>
<p><b>Longhin Luciano</b> e <b>Rubinato Anna Maria</b>, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Antonini e Luigi Verzotto, con domicilio eletto presso l’avv. Giuseppe Antonini in Roma, viale Parioli n. 180;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Santa Giustina in Colle</b>; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. VENETO &#8211; VENEZIA: SEZIONE II n. 00711/1999, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE OPERE EDILI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e udito per gli appellanti l’avv. Salvatore su delega dell’avv. Antonini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con atto notificato il 30 ottobre 1999 e depositato il 24 novembre seguente i signori Luciano Longhin ed Anna Maria Rubinato, proprietari in Santa Giustina in Colle di un complesso edilizio composto da vari manufatti, tra cui la casa di abitazione ed i locali ove esercitano l’attività commerciale di ferramenta, hanno appellato la sentenza 25 maggio 1999 n. 711 del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione seconda, con la quale è stato respinto il loro ricorso avverso il provvedimento 7 aprile 1998 n. 11/98 del Capo settore servizi tecnici del Comune di Santa Giustina in Colle, recante ordine di demolizione di un manufatto di collegamento tra due preesistenti corpi di fabbrica (negozio e magazzino) in quanto realizzato in area sottoposta a vincolo cimiteriale in cui sono ammessi soli interventi di manutenzione di edifici esistenti, e ripristino dello stato dei luoghi.<br />	<br />
Premesso, tra l’altro, che tale manufatto è stato autorizzato a seguito della DIA acquisita al protocollo comunale il 25 gennaio 1996 e consiste nel recupero di porzione di un fabbricato parzialmente distrutto nel giugno 1995 da un incendio, a sostegno dell’appello hanno dedotto:<br />	<br />
1.- Violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Ad avviso del TAR, la norma invocata non sarebbe applicabile al procedimento vincolato di repressione degli abusi edilizi, compiutamente disciplinato. Tale assunto non è corretto in base alla finalità partecipativa del cit. art. 7, avente forza cogente e prevalente rispetto alla normale legislazione, specie regionale.<br />	<br />
2.- Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per carenza di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Pur riconoscendo che il procedimento non poteva definirsi un modello di esaustività e chiarezza, il TAR ha ritenuto che le opere abusive fossero sufficientemente individuate e che il giudizio tecnico sulla loro autonomia strutturale fosse adeguatamente argomentato. E’ invece equivoco il rapporto tra le opere abusive e quelle autorizzate con la DIA, insistendo entrambe, come rappresentato nel verbale del 26 gennaio 1996, sul medesimo sedime già del fabbricato distrutto. Ma anche a condividere l’assunto che le opere realizzate siano diverse da quelle autorizzate, non veniva meno il dovere della p.a. di verificare e specificare la difformità, sicché è pure errata l’affermazione che si trattasse di opere completamente abusive. Quanto al giudizio predetto, è illogico poiché si riconosce che il manufatto consiste nel collegamento tra negozio e magazzino <br />	<br />
3.- Erronea applicazione degli artt. 7 ss l. n. 47(1985 e 92 L.R.V: n. 61/1985. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e di motivazione sotto altro profilo. Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990.<br />	<br />
Il TAR ha affermato che l’ordinanza dispone la demolizione non delle opere oggetto della DIA, ma solo di quelle abusive consistenti in un manufatto di mq 244 e mc 1470, la cui consistenza ne escluderebbe il carattere accessorio e pertinenziale, quindi l’applicabilità del regime sanzionatorio proprio degli interventi soggetti ad autorizzazione. Ma le opere di cui alla DIA riguardavano anche elementi strutturali, sicché occorreva che la p.a. le distinguesse da quelle abusive. Quanto alla consistenza, la sommarietà dell’istruttoria rendono il provvedimento impugnato inattendibile al riguardo. Infine, è a dir poco abnorme la disposta acquisizione al patrimonio comunale del manufatto e dell’area di sedime relativamente ad un ampliamento del collegamento tra due fabbricati.<br />	<br />
A seguito di avviso di segreteria datato 30 ottobre 2009, in data 18 marzo 2010 gli appellanti hanno prodotto nuova istanza di fissazione d’udienza anche sottoscritta personalmente.<br />	<br />
Con memoria del 13 novembre 2010 hanno insistito nelle loro tesi e richieste, segnalando altresì che è pendente davanti al TAR altro loro ricorso avversa la successiva ordinanza di acquisizione.<br />	<br />
All’odierna udienza pubblica l’appello è stato introitato in decisione.<br />	<br />
Ciò posto, il primo motivo è infondato, dal momento che la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, prescritta dall’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, deve ritenersi non richiesta ai fini dell’adozione degli atti di repressione degli abusi edilizi, trattandosi di procedimenti tipizzati, in quanto compiutamente disciplinati da legge speciale e da questa strettamente vincolati, i quali presuppongono meri accertamenti tecnici sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere realizzate, sicché non richiedono l’apporto partecipativo del destinatario.<br />	<br />
Tuttavia, proprio in ragione dell’accertamento tecnico compiuto nella specie, è fondato il secondo motivo.<br />	<br />
Al riguardo, va premesso che il primo giudice, pur rilevando come “non siano esempio di esaustività e chiarezza”, ha affermato che gli atti presupposti, costituiti dal verbale di sopralluogo del 26 gennaio 1998 e dalla relazione dell’Ufficio tecnico del 26 marzo 1998, lascerebbero intendere “con sufficiente univocità quale sono le concrete opere ritenute abusive, ed esattamente il solo manufatto che è stato realizzato a collegamento tra i due preesistenti stabilimenti”, avente superficie di mq. 244 e volume di mc. 1470, mentre la circostanza che il detto manufatto occupi anche la superficie già di sedime del vecchio deposito non ostacolerebbe la puntuale individuazione del manufatto stesso; in particolare, l’espressione riportata nell’indicato verbale, secondo cui “il costruito si sovrappone alla pianta del deposito addossato alla parete nord del negozio ora demolito” non potrebbe che essere intesa nel senso che tale area (in cui non è avvenuta la ricostruzione del deposito alla quale si riferiva la DIA del 1996) sarebbe ora occupata dall’opera abusiva, ossia un manufatto diverso, sicché l’ordine di demolizione sarebbe doveroso in quanto avente ad oggetto quel manufatto diverso, non già le opere per le quali era stata presentata la DIA.<br />	<br />
Tali affermazioni non tengono conto che il Comune non si era affatto premurato di verificare alcunché circa la corrispondenza o meno, totale o parziale, del manufatto realizzato con dette opere oggetto di dichiarazione di inizio di attività, la quale concerneva, oltre alla demolizione delle parti sinistrate, il loro rifacimento riguardante, in particolare, intonaci, pavimenti, impianti elettrico e termo-idraulico, serramenti, tinteggiatura e anche parti strutturali, quali il solaio, nonché interventi sulla restante parte del fabbricato, quali la sostituzione del manto di copertura e grondaie e l’adeguamento dei detti impianti. <br />	<br />
Non v’è infatti traccia di un siffatto confronto nei citati atti presupposti, nei quali addirittura si ignora del tutto la circostanza dell’avvenuta presentazione della DIA per la riedificazione del deposito, limitandosi il verbale a dar atto che il medesimo “deposito addossato alla parete nord del negozio” era “ora demolito perché danneggiato da un incendio”. <br />	<br />
In altri termini, è mancato del tutto l’indispensabile accertamento tecnico della consistenza e dell’abusività di tutte le opere di cui viene disposta la demolizione, sicché risulta ingiustificato rispetto alle risultanze procedimentali l’assunto secondo il quale si tratterebbe manufatto diverso, vale a dire completamente difforme da quello del quale era consentita la manutenzione straordinaria mediante la ripetuta dichiarazione di inizio di attività.<br />	<br />
In relazione a questo aspetto essenziale l’appello va pertanto accolto, con assorbimento del restante motivo. <br />	<br />
Ne deriva che la sentenza appellata va riformata nel senso dell’accoglimento del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata.<br />	<br />
Tuttavia, la peculiarità della fattispecie consiglia la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza appellata accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.ù</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Consigliere<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/02/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-8-2-2011-n-840/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 8/2/2011 n.840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.840</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-840/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-840/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.840</a></p>
<p>E. Lazzeri Pres. &#8211; M. Colombati Est. Soc. Eleonora Di Vieri Riccioni &#038; C. S.a.s. (Avv. G. Giovanelli) contro il Comune di Pescia (Avv. F. Frati) e la Regione Toscana (Avv. G. Vincelli) applicabilità della limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia solo ai piani di recupero pubblici; interventi qualificabili</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-840/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-840/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.840</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">E. Lazzeri Pres. &#8211; M. Colombati Est.<br /> Soc. Eleonora Di Vieri Riccioni &#038; C. S.a.s. (Avv. G. Giovanelli) contro il Comune di Pescia (Avv. F. Frati) e la Regione Toscana (Avv. G. Vincelli)</span></p>
<hr />
<p>applicabilità della limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia solo ai piani di recupero pubblici; interventi qualificabili come &#8220;ristrutturazione urbanistica&#8221;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica &#8211; Piani regolatori e piani territoriali – Limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia &#8211; Piani di recupero pubblici – Applicabilità &#8211; Piani di recupero ad iniziativa di privati – Inapplicabilità &#8211; Sospensione della domanda di autorizzazione edilizia fino all’approvazione della proposta di piano di recupero &#8211; Legittimità</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Ristrutturazione edilizia &#8211; Lavori edili di una certa entità &#8211; Incremento del carico urbanistico &#8211; Non vi rientrano – Ristrutturazione urbanistica – Vi rientrano</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Mentre la limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia si spiega per i piani di recupero pubblici, perché l’inerzia del Comune non può andare a detrimento dell’interesse del privato quando non sia previsto dalla disciplina urbanistica locale in alternativa un piano di recupero privato, se si limitasse parimenti ad un triennio l’obbligo di piani di recupero ad iniziativa di privati si arriverebbe all’assurdo che gli interessati farebbero decorrere il triennio per poter poi presentare la domanda di concessione edilizia non preceduta dal piano attuativo necessario proprio per le caratteristiche della zona in cui insiste l’immobile. Ne consegue la legittimità della sospensione della domanda di autorizzazione edilizia fino all’approvazione della proposta di piano di recupero.<br />
2. Laddove la consistenza dei lavori (demolizione di uno dei corpi di fabbrica, utilizzazione solo parziale della volumetria eliminata in altra parte dell’organismo edilizio al fine di effettuare la sopraelevazione di alcune porzioni, notevoli modifiche alla sagoma, creazione di nuove unità immobiliari e totale cambio di destinazione) sia tale da comportare un significativo incremento del carico urbanistico incidendo in modo considerevole sullo stato dell’urbanizzazione esistente (adeguamento rete fognaria, impianti elettrici e idrici, parcheggi, zone a verde, servizi e attrezzature collettive) tali interventi – tenuto conto anche dello stato di degrado della zona &#8211; non possono rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia come disciplinata sia dall’art. 31, lettera d, della legge n. 457/78 sia dall’art. 4, comma 2, lettera d, della legge regionale n. 52/1999 e nemmeno in quello di sostituzione edilizia come disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera f, della stessa legge regionale (che richiede per siffatta qualificazione l’assenza di interventi su opere di urbanizzazione), quanto piuttosto in quello di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lettera e, della stessa legge n. 52.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA	&#8211; III^SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 489/2004 proposto dalla</p>
<p><b>Società Eleonora Di Vieri Riccioni &#038; C. S.a.s.</b>, in persona del rappresentante legale pro tempore,  rappresentata e difesa dall&#8217; avv. Guido Giovanelli ed elettivamente domiciliata in Firenze, Lungarno Corsini 2;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Pescia</b>, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall&#8217; avv. Francesco Frati ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell&#8217;adito T.A.R.;</p>
<p>&#8211; <b>Regione Toscana</b>, costituitasi in giudizio, rappresenta e difesa dall&#8217;avv. Giuseppe Vincelli ed elettivamente domiciliato presso l&#8217;Avvocatura Regionale in Firenze, via Cavour 18;</p>
<p>PER   L&#8217;ANNULLAMENTO<BR><br />
&#8211; del provvedimento del 28.1.2004 del Responsabile dell&#8217;Area Organizzativa Urbansitica del Comune di Pescia, con il quale si ribadisce la sospensione della domanda di autorizzazione edilizia presentata dalla società ricorrente in data 24.7.2003 fino all&#8217;a<br />
&#8211; del provvedimento del 23.9.2003 del Responsabile dell&#8217;Area Organizzativa Urbanistica del Comune di Pescia, con il quale si comunicava la sospensione della suddetta  domanda di autorizzazione edilizia in attesa della presentazione del piano di recupero c<br />
&#8211; delle note della Regione Toscana, Area pianificazione del territorio, dell&#8217;8.9.2003 prot. 104/37270/06 e del 20.1.2004 prot. 124/6298/06 del Dirigente del Settore indirizzi per la pianificazione;</p>
<p>Visto i motivi aggiunti per l&#8217;annullamento del provvedimento del 3.6.2004 del Responsabile dell&#8217;Area Organizzativa Urbanistica del Comune di Pescia, con il quale si ribadisce la sospensione della domanda di autorizzazione edilizia; nonché per la condanna del Comune di Pescia al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente;<br />
Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visti gli  atti di costituzione in giudizio <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 25 novembre 2004 &#8211; relatore il Consigliere Marcella Colombati -, gli avv.ti G. Giovannelli, C.A. Gemignani delegato da F. Frati e S. Fantappié delegata da G. Vincelli.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 5.3.2004, la s.a.s. Eleonora Di Vieri Riccioni, in persona del legale rappresentante, ha chiesto, nei confronti del Comune di Pescia e della Regione Toscana, l’annullamento: a) del provvedimento comunale del 28.1.2004 con il quale, a fronte di un’istanza di riesame del 13.1.2004, si ribadisce la sospensione della domanda di autorizzazione edilizia fino all’approvazione della proposta di piano di recupero del 25.11.2003 (formulata a fini cautelativi); b) del precedente provvedimento comunale del 24.7.2003 con il quale si comunica la sospensione della domanda di autorizzazione edilizia in attesa della presentazione del piano di recupero; c) delle note della Regione Toscana, Area pianificazione del territorio, n. 104/37270/06 dell’ 8.9.2003 e n. 124/6298/06 del 20.1.2004 che recano pareri al Comune sulla vicenda in contestazione.<br />
Ha chiesto altresì la condanna del Comune di Pescia al risarcimento del danno per il pregiudizio conseguente al ritardo con cui i lavori sarebbero iniziati e conclusi.<br />
La società ricorrente espone di essere proprietaria di un complesso immobiliare che si articola in una pluralità di corpi di fabbrica, costituenti un’unica unità immobiliare, già sede di un opificio destinato a conceria, dismesso da anni e in precario stato di conservazione. Precisa che il complesso immobiliare, individuato nella normativa edilizia locale come “Conceria Piazza del Moro”, insiste in sottozona R3, sottoposta alla previa approvazione del piano di recupero, nella quale l’art. 49/3 delle N.T.A. del P.R.G. consente interventi fino alla ristrutturazione urbanistica ed ammette destinazioni d’uso residenziale, direzionale, ricettiva, commerciale e di servizio secondo alcuni parametri. Poiché non è stato approvato il piano di recupero relativo al detto complesso immobiliare entro tre anni dalla data della sua individuazione nel P.R.G., la società, avvalendosi del combinato disposto di cui al terzo comma dell’art. 28 e al quarto comma dell’art. 27 della legge n. 457/78, ha inoltrato domanda di autorizzazione per la realizzazione, con intervento diretto, di opere riconducibili alla categoria della ristrutturazione edilizia come definita dall’art. 4, secondo comma, lett. d, della legge regionale n. 52/99.<br />
Previa richiesta di pareri alla Regione toscana, il Comune di Pescia per due volte ha sospeso la pratica edilizia ritenendo necessario il previo piano di recupero per la pluralità delle unità immobiliari interessate dall’intervento edilizio.<br />
Questi i motivi di ricorso: 1) violazione del combinato disposto degli artt. 28, terzo comma, e 27, quarto comma, della legge n. 457/78, violazione dell’art. 49/3 delle N.T.A., errata o omessa applicazione dell’art. 4, secondo comma, lett. d, della legge regionale n. 52/99, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto dei presupposti, errore e carente istruttoria: il provvedimento, da intendersi come diniego, si fonda sull’errata convinzione della necessità del previo piano di recupero, pur essendo decaduta la relativa individuazione del P.R.G., poiché da un’unica unità immobiliare esistente si vorrebbe realizzarne una pluralità; pacifico che l’intervento è di ristrutturazione edilizia, la p.a. ha ritenuto che in zona soggetta a piano di recupero, dopo la scadenza del triennio, l’intervento sia ammissibile solo nel caso in cui le unità immobiliari risultanti corrispondano, sia nel numero che nella consistenza, a quelle originarie; viceversa, a seguito del decorso del triennio dalla data in cui la zona da recuperare sia individuata nel P.R.G. senza che sia ancora approvato il piano di recupero, sono ammissibili tutti gli interventi sull’esistente, fino alla ristrutturazione edilizia compresa, a condizione che riguardino “singole unità immobiliari o parti di esse” e che siano conformi agli strumenti urbanistici; l’intervento comporta una riduzione di volumetria e riguarda una “singola” unità immobiliare in quanto l’edificio esistente, pur articolandosi in una pluralità di corpi di fabbrica, costituisce un’unica unità immobiliare e cioè l’ex opificio destinato a conceria; non è vietato che, quando si operi su un’unica unità immobiliare, all’esito dei lavori se ne realizzino di più; 2) violazione dell’art. 1 della legge n. 241/90, eccesso di potere per violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa e del giusto procedimento, difetto di istruttoria e di motivazione: la previa approvazione del piano di recupero non era comunque necessaria, attesa la scarsa rilevanza delle opere e l’area sufficientemente urbanizzata; non si può aggravare il procedimento amministrativo con la richiesta di elementi che non siano strettamente indispensabili.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Pescia, eccependo l’inammissibilità del gravame in quanto il provvedimento impugnato in via principale, quello del 2004, è meramente confermativo di quello del 2003. Nel merito ha chiarito che gli interventi di ristrutturazione ammissibili dopo la scadenza del triennio sono solo quelli che riguardano singole unità immobiliari, ovvero quelli che riguardano uno o più edifici con modifica delle destinazioni d’uso ma previa l’assunzione, da parte del concessionario, di determinati obblighi; nella specie gli interventi richiesti configurano assetti edilizi del tutto diversi da quelli preesistenti, avendo anche lo scopo di riqualificare urbanisticamente tutta la zona; detti interventi sono piuttosto riconducibili alla categoria della sostituzione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. f bis, della legge regionale n. 52/99 ovvero alla ristrutturazione urbanistica; inoltre viene del tutto modificata la destinazione d’uso (da ex conceria a destinazione residenziale, commerciale, direzionale e ricettiva) e ciò rende l’intervento non conforme con l’art. 27, comma 4, seconda parte, della legge n. 457/78 che ammette il cambio di destinazione solo in misura non superiore al 25% dell’esistente. Quanto all’ asserita non necessità del previo piano di recupero, il Comune obietta che questo è previsto nell’art. 49 delle N.T.A. che non è stato impugnato; è irrilevante che la zona sia dotata di infrastrutture, mentre il piano di recupero si impone perché l’immobile è in stato di degrado.<br />
Con ordinanza n. 387/2004 è stata accolta l’istanza cautelare ai fini del riesame.<br />
La successiva istanza di esecuzione della predetta ordinanza, presentata dalla ricorrente sull’assunto che il Comune sarebbe rimasto inerte, è stata dichiarata improcedibile con provvedimento monocratico n. 755/2004, essendosi accertato che il Comune, sia pure successivamente alla notifica dell’istanza, aveva provveduto  a riesaminare la pratica edilizia.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 6.8.2004, la ricorrente impugna il provvedimento del 3.6.2004 con il quale il Comune, a seguito del riesame disposto dal Collegio, ribadisce nuovamente la sospensione della domanda dell’interessata, oltre a tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti; chiede nuovamente la condanna del Comune al risarcimento del danno. Nel presupposto che il nuovo provvedimento non sia “di riesame” nei sensi espressi nell’ordinanza cautelare n. 387/2004, ma anzi elusivo di questa e confermativo dei precedenti provvedimenti, la società ripropone le stesse censure di cui al ricorso principale<br />
Anche ai motivi aggiunti si è opposto il Comune, ribadendo l’eccezione preliminare formulata avverso il ricorso principale.<br />
Si è costituita in giudizio anche la Regione Toscana, per opporsi sia al ricorso introduttivo che ai motivi aggiunti. Preliminarmente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del gravame nei confronti delle note regionali impugnate, per essere i pareri dell’ufficio regionale richiesti dal Comune, e non vincolanti, meri atti endoprocedimentali, privi di natura provvedimentale e quindi non lesivi. Per il resto sostiene l’infondatezza delle censure alla luce di una corretta interpretazione delle norme richiamate e della ricostruzione degli elementi di fatto, che consentono di qualificare l’intervento come di ristrutturazione urbanistica non previsto nella zona.<br />
Con memorie di udienza tutte le parti hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />
All’udienza del 25.11.2004 la causa è passata in decisione sull’accordo delle parti.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. La controversia trae origine da una richiesta della società ricorrente di rilascio dell’autorizzazione edilizia ad effettuare lavori di ristrutturazione edilizia di un complesso immobiliare già destinato a conceria, ormai dismessa e in stato di degrado. La società ritiene che, essendo l’immobile ricadente in zona sottoposta a piano di recupero  ed espressamente disciplinato dalle N.T.A. ed essendo ormai decorso il triennio di validità della relativa previsione attuativa senza che questa sia stata adottata, l’intervento sia assentibile con  il mero rilascio della concessione edilizia ai sensi degli artt. 27 e 28 della legge n. 457/78 e senza necessità del previo piano di recupero che invece illegittimamente il Comune continua a richiedere prima di rilasciare il titolo concessorio.<br />
Possono essere trattati congiuntamente il ricorso e i motivi aggiunti poiché coinvolgono la medesima questione.<br />
Va anche preliminarmente precisato che la circostanza che la società ricorrente abbia presentato nel corso del procedimento amministrativo anche una proposta di piano di recupero (ancora all’esame) non comporta acquiescenza ai provvedimenti impugnati, come esplicitamente affermato dalla ricorrente la quale “continua a ritenere l’intervento in questione assentibile mediante semplice rilascio del prescritto titolo edilizio” (cfr. nota della ricorrente in data 25.11.2003, riportata nelle premesse del provvedimento di riesame del 3.6.2004 impugnato coi motivi aggiunti; v. anche doc. 4 depositato dalla società unitamente al ricorso).</p>
<p>2. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame, sotto il profilo che gli atti impugnati (col ricorso e coi motivi aggiunti) sarebbero meramente confermativi della prima decisione adottata dal Comune (non impugnata), perché il ricorso e i motivi aggiunti non sono fondati.</p>
<p>3. E’ opportuno premettere un breve riferimento alla normativa di settore.<br />
L’art. 49 delle N.T.A. del P.R.G. qualifica le zone R (n) “di rinnovo, riqualificazione, ristrutturazione urbanistica” come quelle in cui “si ritrovano condizioni di abbandono e di degrado, funzioni marginali e di risulta a fronte di evidenti disponibilità…a recepire nuovi contenuti formali, fruitivi, di destinazione d’uso”; tali aree sono individuate “ai margini del centro storico di Collodi e di Pescia” e “corrispondono, di solito, a opifici o stabilimenti industriali dismessi”; tra di esse è individuata quale sottozona R (3) la “Conceria Piazza del Moro”. Con una disposizione di carattere generale per  tutte le sottozone (da 1 a 15) è previsto che “le previsioni di piano si attuano per intervento urbanistico preventivo in seguito alla predisposizione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica o piano di recupero di iniziativa pubblica o privata su tutta l’area e progetti edilizi per fasi attuative corrispondenti alle unità minime di intervento”; è anche previsto che “l’attuazione del progetto d’insieme su tutta l’area sarà subordinato alla stipula di una convenzione fra la proprietà e l’Amministrazione comunale che dovrà definire”, tra l’altro, le opere di urbanizzazione; è stabilito che per ogni sottozona le destinazioni d’uso ammesse, i parametri urbanistici, le prescrizioni particolari, gli interventi edilizi ammessi saranno meglio “definiti in sede di approvazione del piano di recupero dal consiglio comunale”.<br />
Per la conceria in esame l’art. 49/3 individua l’area, gli interventi ammessi, le destinazioni d’uso, i parametri urbanistici, le prescrizioni particolari.<br />
In sostanza la norma di piano richiede la predisposizione di uno strumento attuativo, pubblico o privato e tale norma non è stata impugnata.<br />
E’ verosimile che la società ricorrente non abbia ritenuto di impugnarla perché ne ha dato un’interpretazione, a suo avviso, coerente con le norme primarie dettate dagli artt. 27 e 28 della legge n. 457/78, nel senso che, alla scadenza del triennio dall’individuazione dell’immobile da “recuperare”, non sia più necessario il piano di recupero, pubblico o privato, e gli interventi edilizi possano essere realizzati previa soltanto la concessione edilizia. <br />
Ma la tesi non può essere condivisa per le ragioni che seguono.<br />
L’art. 27 cit. prevede che i Comuni individuano le zone di recupero che possono  comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, per i quali (tutti) il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo art. 28.<br />
L’art. 28 dispone che i piani di recupero recano la disciplina edilizia e urbanistica e sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale che decide anche le opposizioni presentate al piano; se l’approvazione non avviene entro 3 anni dall’individuazione degli anzidetti beni, tale individuazione decade e sono consentiti gli interventi edilizi previsti dall’ultimo comma (ora il quarto) del precedente art. 27 (con l’ultimo comma sono stati unificati i precedenti commi 4 e 5 per effetto dell’art. 14 della legge n. 179/92) e cioè anche gli interventi di cui alla lettera d) dell’art. 31 della stessa legge n. 457/78 consistenti nella ristrutturazione edilizia a condizione “che riguardino singole unità immobiliari” ovvero, se riguardano uno o più edifici, a condizione che la modifica delle destinazioni preesistenti non sia superiore al 25% e il concessionario si impegni a praticare, per la parte mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati col comune e si impegni altresì a concorrere negli oneri di urbanizzazione.<br />
Sembra al Collegio che le dette norme si riferiscano ai piani di recupero di iniziativa pubblica e ciò spiega il limite temporale del triennio, perché quello che il legislatore ha voluto evitare è la sottoposizione sine die al potere di adozione del piano di recupero da parte del Comune per immobili già individuati per i quali, in tal modo, si introdurrebbe un vincolo di rilascio della concessione edilizia (Cons. di Stato, IV, n. 789/1992). Diversa è, invece, l’ipotesi dei piani di recupero ad iniziativa di privati, quando ciò sia previsto (come nel caso dell’art. 49 delle N.T.A.), che sono in via generale (e generica) disciplinati dall’art. 30 della legge n. 457/78. <br />
Mentre la limitazione triennale del c.d. regime di salvaguardia si spiega per i piani di recupero pubblici per quanto già detto &#8211; perché l’inerzia del Comune non può andare a detrimento dell’interesse del privato quando non sia previsto dalla disciplina urbanistica locale in alternativa un piano di recupero privato (e abbiamo visto che le n.t.a. lo consentono nel caso concreto) -,  se si limitasse parimenti ad un triennio l’obbligo di piani di recupero ad iniziativa di privati si arriverebbe all’assurdo che gli interessati farebbero decorrere il triennio per poter poi presentare la domanda di  concessione edilizia non preceduta dal necessario piano attuativo; piano attuativo che è invece  necessario proprio per le caratteristiche della zona in cui insiste l’immobile.<br />
La giurisprudenza (Cons. di Stato n. 789/92 cit.), pur non trattando specificatamente  la differenza tra piani di recupero ad iniziativa pubblica o privata, ha evidenziato che l’individuazione delle “zone” di recupero non è soggetta a termine di efficacia, così come non è soggetto a termine il potere di individuazione degli immobili da sottoporre a recupero; in altre parole, anche se alla scadenza del triennio perde efficacia l’avvenuta individuazione degli immobili da recuperare, rimane comunque operante la generale disciplina derivante dalla comprensione, pur sempre efficace, nella zona di recupero degli immobili degradati. E, si deve aggiungere, anche la disciplina urbanistica comunale (art. 49 N.T.A.) non impugnata.<br />
Né è convincente obiettare, per sostenere la diversa tesi, che il privato, lasciando trascorrere il triennio, si autolimiterebbe ad effettuare interventi edilizi minori (fino alla ristrutturazione) e non potrebbe, ad esempio, procedere a nuove costruzioni, poiché questa eventualità è esclusa dalla natura del piano di recupero che, come la parola fa intendere, è diretto al recupero dell’esistente. Ciò è confermato dallo stesso tenore dell’art. 31 della legge n. 457/78 (che  elenca gli “interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente”), come rilevato anche dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, V, n. 1906/2000) che ha sottolineato che “l’art. 31 è formulato in modo da attribuire rilievo nettamente preminente alle opere migliorative eseguite su manufatti già esistenti” agevolando “il recupero estetico e funzionale di manufatti già inseriti nel tessuto edilizio, senza determinare un incremento del carico urbanistico dell’area considerata”.<br />
 Non si ha quindi violazione della legge statale, come sostenuto nella prima parte del primo motivo, ma non sono fondati nemmeno gli ulteriori profili di censura.</p>
<p>4. Dagli atti impugnati si ricava che il Comune ritiene che in zona soggetta a piano di recupero, dopo la scadenza del triennio, la ristrutturazione edilizia con intervento diretto sia ammissibile soltanto nel caso in cui le unità immobiliari risultanti corrispondano, sia nel numero che nella consistenza, a quelle originarie; o meglio, che la ristrutturazione sia ammissibile soltanto se riguardi singole unità immobiliari ovvero, se riguardi più edifici, a condizione di una modifica soltanto parziale della destinazione d’uso (25%) e dell’assunzione di determinati obblighi da parte del concessionario (canone di locazione o di vendita concordato con l’ente locale). Il che nella specie non si verifica.<br />
Di contro la società ricorrente sostiene che l’intervento diretto è ammissibile poiché  riguarda una “singola unità immobiliare” (sia pure costituita dalla pluralità dei corpi di fabbrica della ex conceria) e che la ristrutturazione comporterà addirittura una riduzione della volumetria totale.<br />
Nel richiamare quanto sopra in ordine ad una interpretazione delle norme che al Collegio sembra più corretta e volendo seguire il ragionamento delle parti circa gli effetti che si producono alla scadenza del triennio sulla edificabilità in concreto, la tesi del Comune trova comunque un riferimento sia nella realtà dei fatti che nelle norme richiamate.<br />
L’intervento edilizio richiesto consiste nella realizzazione, da una pluralità di corpi di fabbrica della ex conceria vicina al fiume Pescia (cfr. l’esposizione in fatto del ricorso), e previo un sostanziale abbattimento della volumetria esistente (da mc. 17.500 a mc. 12.000, di un complesso immobiliare con aumento del numero delle unità immobiliari e con nuove e diverse destinazioni, modifica della sagoma e trasferimento di parte del volume demolito; secondo l’atto di riesame il progetto prevede la edificazione di 20 unità immobiliari ad uso residenziale, 25 a destinazione commerciale e 25 residences.<br />
Non può essere revocato in dubbio che una siffatta realizzazione comporta in significativo incremento del carico urbanistico incidendo in modo considerevole sullo stato dell’urbanizzazione esistente (adeguamento rete fognaria, impianti elettrici e idrici, parcheggi, zone a verde, servizi e attrezzature collettive), come sottolineato dal Comune; tutto ciò impone un previo strumento attuativo che definisca la nuova configurazione urbanistica della zona e assicuri una maggiore dotazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.<br />
La giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità della previsione di un piano attuativo quando ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo restituire efficienza all’abitato, riordinando il disegno urbanistico dell’area con il completamento della viabilità secondaria e delle opere di urbanizzazione necessarie (Cons. di Stato, IV, n. 2592/2002).<br />
Come esplicitato anche nella relazione tecnica di parte allegata all’istanza di concessione-autorizzazione edilizia, l’intervento mira a “riqualificare urbanisticamente tutta la zona, riaccorpando l’edificio al centro storico, in particolare ripercorrendo le vie che anticamente erano i cordoni ombelicali della città”.<br />
Dalla documentazione si ricava che i lavori implicano la demolizione di uno dei corpi di fabbrica dell’ex conceria, l’utilizzazione solo parziale della volumetria eliminata in altra parte dell’organismo edilizio al fine di effettuare la sopraelevazione di alcune porzioni, notevoli modifiche alla sagoma, la creazione di nuove unità immobiliari, il totale cambio di destinazione; tutti interventi, questi, che – tenuto conto anche dello stato di degrado della zona e dell’ex conceria non contestato &#8211; non possono essere ritenuti “di scarsa entità” o comunque rientrare nel concetto di ristrutturazione edilizia come disciplinata sia dall’art. 31, lettera d, della legge n. 457/78 sia dall’art. 4, comma 2, lettera d, della legge regionale n. 52/1999  e nemmeno  di sostituzione edilizia come disciplinato dall’art. 3, comma 1, lettera f, della stessa legge regionale (che richiede per siffatta qualificazione l’assenza di interventi su opere di urbanizzazione), quanto piuttosto in quello di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 3, comma 1, lettera e, della stessa legge n. 52.<br />
E la ristrutturazione urbanistica non rientra nella previsione del combinato disposto degli artt. 27 e 28 della legge n. 457/78.<br />
Risulta così disatteso anche il secondo motivo, con il quale si lamenta la violazione del principio di economicità dell’azione amministrativa sull’assunto che la previa formazione di un piano attuativo non era necessaria. E’ sufficiente ricordare che tale piano attuativo era previsto nell’art. 49 delle N.T.A., che non è stato impugnato.</p>
<p>5. E’ inammissibile il gravame nei confronti della Regione toscana, che deve quindi essere estromessa dal giudizio, in quanto i pareri espressi dai suoi organi ed impugnati non hanno natura provvedimentale.</p>
<p>6. In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti non possono essere accolti, da ciò consegue anche il rigetto della domanda risarcitoria..<br />
Le spese processuali possono essere compensate con  la Regione e poste a carico della ricorrente  nei confronti del Comune intimato, come liquidate in dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sezione terza, definitivamente pronunciando, così provvede: <br />
&#8211; estromette dal giudizio la Regione Toscana;<br />
&#8211; respinge il ricorso e i motivi aggiunti nonché la domanda risarcitoria  in epigrafe indicati;<br />
&#8211; compensa le spese processuali nei confronti della Regione toscana;<br />
&#8211; condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Pescia delle spese processuali liquidate in complessivi 2.000,00 euro.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 25 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Eugenio LAZZERI                                      &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                              &#8211; Consigliere<br />
Dott. Saverio ROMANO                                      &#8211; Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-18-2-2005-n-840/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 18/2/2005 n.840</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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