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	<title>84 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>84 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-3-2020-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-3-2020-n-84/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.84</a></p>
<p>Collegio Pres. S. I. Silvestri, Est. R. Luce Parti Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus, Atum Società  Cooperativa a Mutualità  Prevalente (Avv.ti F. Padula e A. Cusmai) Regione Molise &#8211; Servizio Centrale Unica di Committenza (Avvocatura Distrettuale dello Stato) Società  Cooperativa Sociale &#8220;Teniamoci per Mano&#8221; (Avv.ti A. Tornitore e F. Femiano)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-3-2020-n-84/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-molise-campobasso-sentenza-17-3-2020-n-84/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2020 n.84</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. S. I. Silvestri, Est. R. Luce Parti Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus, Atum Società  Cooperativa a Mutualità  Prevalente (Avv.ti F. Padula e A. Cusmai) Regione Molise &#8211; Servizio Centrale Unica di Committenza (Avvocatura Distrettuale dello Stato) Società  Cooperativa Sociale &#8220;Teniamoci per Mano&#8221; (Avv.ti A. Tornitore e F. Femiano) Comune di Belmonte del Sannio (Avv.ti M. Di Nezza e A. Di Primio)</span></p>
<hr />
<p>Sugli obblighi dichiarativi dei costi della manodopera</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Appalti &#8211; Offerta economica &#8211; Indicazione dei costi della manodopera &#8211; Obbligatorio &#8211; Soccorso istruttorio &#8211; Inammissibile</p>
<p>2. Appalti &#8211; Offerta economica &#8211; Indicazione costi della manodopera &#8211; Servizi di natura intellettuale &#8211; Non obbligatorio<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il principio secondo cui l&#8217;obbligo di indicare separatamente gli oneri per la sicurezza aziendale in sede di offerta discende dal combinato disposto dell&#8217;art. 95, comma 10 e dell&#8217;art. 83, comma 9 del Codice appalti che non consente la regolarizzazione di carenze concernenti l&#8217;offerta tecnica o economica. Di qui, qualsiasi operatore economico ragionevolmente informato e normalmente diligente, si presume che sia a conoscenza dell&#8217;obbligo in questione. Infatti, tale regola opera anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d&#8217;appalto, semprechè tale condizione e tale possibilità  di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione.</p>
<p>2. Non è condivisibile la tesi secondo cui il contratto di appalto di cui è causa non sarebbe assoggettato all&#8217;obbligo dichiarativo di cui all&#8217;articolo 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, avendo ad oggetto esclusivamente, o prevalentemente, servizi di natura intellettuale in quanto, diversamente da quanto asserito, quello di cui si discute non è qualificabile come appalto di servizi di natura intellettuale: lo stesso, infatti, ha per oggetto l&#8217;affidamento ad un soggetto del terzo settore dei servizi di coprogettazione, organizzazione e gestione di programma territoriale di accoglienza integrate, inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a supporto del Comune di Belmonte del Sannio.</em></div>
<hr />
<div>Pubblicato il 17/03/2020<br />
<strong>N. 00094/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00332/2018 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus, Atum Società Cooperativa a Mutualità Prevalente, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Padula, Andrea Cusmai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Molise &#8211; Servizio Centrale Unica di Committenza, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore,</em> rappresentata e difesa <em>ex lege</em> dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Campobasso, alla via Garibaldi n. 124;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
Società Cooperativa Sociale “Teniamoci per Mano”, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli &#8216;avvocato Antonello Tornitore e Franca Femiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Comune di Belmonte del Sannio, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Di Nezza, Anita Di Primio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Colalillo in Campobasso, via Umberto I°. n. 43.<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti:<br />
a) determinazione dirigenziale n. 3555 del 18 luglio 2018, trasfusa nell’atto n. 61 del 18 luglio 2018, comunicata a mezzo p.e.c. il 21 agosto 2018;<br />
b) determinazione dirigenziale del Comune di Belmonte del Sannio n. 67 del 10.8.2018;<br />
c) verbali delle sedute della Commissione giudicatrice n. 2 del 7 giugno 2018, nn. 3 e 4 del 9 luglio 2018;<br />
d) ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale non conosciuto, ivi inclusi tutti gli atti relativi alla comprova del possesso dei requisiti di partecipazione dell&#8217;aggiudicataria e, in particolare, la nota prot. n. 93192 del 12.7.2018 della Regione Molise – Servizio Centrale unica di committenza e la nota prot. n. 2269 del 14.7.2018 del RUP del Comune di Belmonte del Sannio; nonché<br />
per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ove nel frattempo stipulato, e per la declaratoria del diritto delle ricorrenti a conseguire il risarcimento in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro nel contratto eventualmente già stipulato, previa dichiarazione di inefficacia del medesimo;<br />
e per la conseguente condanna della Stazione appaltante a disporre il risarcimento in forma specifica in favore delle ricorrenti nei termini indicati; nonché per l&#8217;accertamento e la declaratoria del diritto delle ricorrenti a ottenere il risarcimento per equivalente, nell&#8217;ipotesi in cui non fosse possibile il risarcimento in forma specifica, con riserva di successiva quantificazione in corso di causa;<br />
in via subordinata, per l’annullamento, del bando, del capitolato tecnico, del disciplinare di gara, della determina dirigenziale C.u.c. n. 640 del 27.2.2018 e di ogni atto connesso, compresa la determina a contrarre e gli schemi di capitolato e di bando, facendo valere l’interesse strumentale alla riedizione della gara;<br />
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24.1.2019,<br />
per l&#8217;annullamento dei seguenti atti:<br />
a) verbale di deliberazione della Giunta comunale di Belmonte del Sannio n. 56 del 13.11.2018, versato in atti il 7 gennaio 2019 dall’Amministrazione comunale resistente;<br />
b) determinazione dirigenziale n. 94 del 5.12.2018 del Comune di Belmonte del Sannio, versata in atti il 7 gennaio 2019;<br />
c) atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;<br />
d) ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale anche se non conosciuto purché lesivo.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Cooperativa Sociale Teniamoci per Mano, del Comune di Belmonte del Sannio e della Regione Molise;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2020 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
Con Bando di gara pubblicato in data 02/03/2018 sull’Albo Pretorio on line della Regione Molise, identificato col N. REG. 1138/2018, nonché sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 26 del 2 marzo 2018, la Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza (“CUC”) indiceva una procedura aperta per “<em>l’affidamento ad un soggetto del terzo settore dei servizi di coprogettazione, organizzazione e gestione di programma territoriale di accoglienza integrate, inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a supporto del Comune di Belmonte del Sannio”</em>. Il costituendo Raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTC), composto dalle due ricorrenti cooperative sociali, partecipava alla procedura.<br />
Alla gara partecipavano quattro concorrenti, di cui due venivano esclusi prima dell’apertura delle offerte tecniche mentre fra i restanti due – ovvero il RTC composto dalla Capogruppo mandataria Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus e dalla mandante Cooperativa Sociale ATUM società cooperativa a mutualità prevalente (“RTC Nuova Assistenza”) e la “Teniamoci Per Mano” Società Cooperativa Sociale (Teniamoci per mano”) si svolgeva il confronto competitivo.<br />
Nel corso della seduta del giorno 11 giugno 2018, a seguito della apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il rappresentante del RTC Nuova Assistenza evidenziava alcune carenze dell’offerta economica presentata da “Teniamoci per mano”; veniva, quindi, stilata la graduatoria definitiva nella quale la “Teniamoci per mano” si classificava al primo posto. La seduta si chiudeva dopo l’avvio del sub-procedimento diretto a verificare la congruità dell’offerta della prima classificata, ovvero con la richiesta delle giustificazioni ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, anche con riferimento ai costi di cui all’art. 95, comma 10, del medesimo.<br />
La “Teniamoci per mano” presentava le proprie giustificazioni.<br />
La CUC regionale, con determinazione dirigenziale n. 3555/2018, trasfusa nell’atto n. 61 del 18 luglio 2018, disponeva, quindi, l’aggiudicazione dell’appalto alla “Teniamoci per mano” Società Cooperativa Sociale, recependo in sostanza le osservazioni del RUP, sul presupposto che la mancata specificazione nell’offerta economica dei costi della manodopera doveva intendersi sanata dai dati acquisiti nel corso del sub-procedimento di verifica dell’offerta.<br />
Con determinazione dirigenziale n. 67, del 10 agosto 2018, il Comune di Belmonte del Sannio, dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in gara alla “Teniamoci per Mano” Società Cooperativa Sociale e disposta la pubblicazione dell’esito della competizione sul proprio Albo on-line, disponeva di procedere alla sottoscrizione del contratto con l’aggiudicataria.<br />
Il ricorrenti hanno, quindi, adito questo Tribunale impugnando tutti gli atti di gara e contestando, in sostanza, la mancata esclusione dalla gara della “Teniamoci per mano” che non aveva specificato i costi della manodopera nella propria offerta economica; deducono, infatti, che tale indicazione costituiva un elemento indefettibile della offerta economica, non surrogabile mediante il ricorso al c.d. soccorso istruttorio. Non sarebbe, poi, possibile verificare il percorso motivazionale seguito dalla Commissione che, infatti, aveva deciso di secretare le proprie valutazioni tecniche e, comunque, le giustificazioni presentate dalla aggiudicataria, a sostegno della congruità della propria offerta, presentavano rilevanti ed insuperabili criticità.<br />
Successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune di Belmonte del Sannio, con deliberazione n. 56 del 13 novembre 2018, vista la richiesta di disponibilità di immobili comunali presentata dalla “Teniamoci per Mano” per l’attivazione del servizio, comunicava la disponibilità di alcuni locali che l’aggiudicataria avrebbe potuto utilizzare per la gestione del servizio. Con successiva determinazione dirigenziale n. 94 del 05.12.2018 il Comune di Belmonte del Sannio confermava la determinazione n. 67 del 10/08/2018, con cui era stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva disposta dalla CUC regionale il precedente 18 luglio.<br />
Parte ricorrente impugnava con motivi aggiunti le suddette determine n. 56/18 e n. 94/18 rilevando come era stato, di fatto, consentito alla aggiudicataria di aggirare le prescrizioni di gara che imponevano, tra i requisiti di partecipazione (art. 4 Disciplinare di gara), in capo al concorrente la “<em>disponibilità degli immobili che dovranno ospitare i richiedenti protezione e rifugiati, che l’operatore economico in sede di gara dovrà attestare, secondo le modalità indicate al seguente art.7 punto I-1), e/o impegnarsi al reperimento degli immobili entro 10 gg. dall’ esito di gara e conseguentemente alla stipula dei contratti di locazione” </em>avendo l’aggiudicataria chiesto al Comune la disponibilità di immobili soltanto in data 17.09.2018. Era stato anche violato il Manuale di rendicontazione dello SPRAR del maggio 2018 che vietava locazioni di immobili da parte dell’ente locale con l’Ente attuatore del servizio.<br />
Si costituivano in giudizio gli enti resistenti deducendo l’infondatezza di tutti i motivi di gravame.<br />
Si costituiva in giudizio anche la Teniamoci per Mano-Società Cooperativa Sociale deducendo la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />
Con ordinanza collegiale n. 230/2018 veniva respinta l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti.<br />
Con sentenza non definitiva n. 74/2019, del 4.03.2019, il Tribunale, respingendo in via preliminare l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla controinteressata, sospendeva il giudizio in attesa della pronuncia della C.G.U.E. sui quesiti posti dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con ordinanza n. 3 del 24.1.2019.<br />
Il ricorrente instava per la prosecuzione del giudizio ai sensi degli artt. 79 e 80 c.p.a e per l’accoglimento del ricorso cosicchè le parti depositavano ulteriori memorie difensive.<br />
All’udienza pubblica del 29 01.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.<br />
Occorre, in primo luogo, rilevare come l’eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla controinteressata nella propria memoria difensiva, sia stata già scrutinata da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 74/2019 e ritenuta infondata; tale conclusione deve essere confermata alla luce delle seguenti considerazioni.<br />
La “Teniamoci per mano” ha eccepito la tardività del ricorso sull’assunto che già alla data del 9 luglio 2019 i ricorrenti fossero pienamente a conoscenza della ammissione della concorrente alla gara: in quella occasione, infatti, la Commissione, alla presenza del sig. Vincenzo Monaco nella qualità di delegato del RTC ricorrente, si era pronunciata espressamente nel senso della piena ammissibilità dell’offerta della aggiudicataria: il termine per proporre ricorso, quindi, decorreva dal 9 luglio in quanto a quella data era stato posto in essere, e reso pienamente conoscibile, il provvedimento lesivo per i ricorrenti.<br />
L’assunto non può essere condiviso.<br />
In primo luogo, si è già rilevato come, nella fattispecie oggetto di giudizio, non si dibatte dei requisiti soggettivi della concorrente controinteressata, bensì di una possibile lacuna nel contenuto dell’offerta economica dell’aggiudicataria, dopo che è stata aperta e scrutinata, vale a dire della mancata specificazione dei costi della manodopera e della (discussa) completezza dell’offerta aggiudicataria. Pertanto, sono inapplicabili le disposizioni processuali del menzionato rito super-speciale (art. 120, comma 2-bis, c.p.a.). Non risulta mai avvenuta, poi, la pubblicazione del verbale o dei verbali relativi, nei modi e termini di cui al combinato disposto degli artt. 120, comma 2 bis c.p.a. e 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016.<br />
Ciò detto, dalla disamina dei fatti di causa, è emerso che, con nota del 13.06.2018 n. 7211, la CUC regionale chiedeva alla “Teniamoci per mano” i chiarimenti ai sensi dell’art. 97 commi 1 e 4 del D.Lgs n. 50/16; l’impresa rendeva i chiarimenti con nota acquisita al protocollo regionale n. 83373 del 25.06.2018. La Commissione di gara, quindi, nella seduta del 9 luglio 2018, alla quale partecipava anche il sig, Vincenzo Monaco quale delegato del RTC ricorrente, ritenendo congrua e non anomala l’offerta della “Teniamoci per mano”, proponeva di aggiudicarle la gara. Della questione veniva, successivamente, investito il RUP del Comune di Belmonte del Sannio, che, con nota n. 2269 del 14.07.2018, osservava che la mancata indicazione dei costi della manodopera doveva ritenersi sanata dall’acquisizione di tali informazioni in sede di verifica dell’anomalia, grazie alle spiegazioni fornite in proposito dall’aggiudicataria. Solo a questo punto la CUC regionale, con determinazione dirigenziale n. 3555/2018, trasfusa nell’atto n. 61 del 18 luglio 2018 e comunicata a mezzo p.e.c. il 21 agosto 2018, recepiva le osservazioni del RUP e concludeva nel senso che l’offerta presentata dalla “Teniamoci per mano” Società Cooperativa Sociale non poteva essere esclusa; di conseguenza, le aggiudicava la gara.<br />
Così descritti i fatti di causa, deve, evidenziarsi, in senso decisivo ai fini della tempestività del ricorso, che il termine di 30 giorni per la notifica del rimedio giurisdizionale decorreva, nella specie, non dalla data della seduta tenuta dalla Commissione, avvenuta il 9 luglio 2018, ma dalla data della notifica del provvedimento di aggiudicazione definitiva avvenuta via p.e.c. il 21.8.2018.<br />
Mentre la Commissione, infatti, nel corso della seduta del 9 luglio, aveva espresso un parere preliminare e provvisorio sulla ammissibilità dell’offerta della “Teniamoci per mano”, “proponendo” l’aggiudicazione in suo favore, con il suddetto provvedimento la gara è stata aggiudicata in via definitiva alla “Teniamoci per mano”, previa esplicitazione delle ragioni che ne avevano giustificato l’ammissione: il tutto con motivazione autonoma rispetto alla valutazione della Commissione del 9.7.2018, avendo il RUP rappresentato alla CUC che la mancata indicazione dei costi della manodopera deve ritenersi sanata dall’acquisizione di tali informazioni in sede di verifica dell’anomali grazie alle spiegazioni fornite dalla “Teniamoci per mano” ai sensi dell’art. 97 del D.lgs n. 50/16.<br />
Ciò significa che la lesione lamentata dalla ricorrente deve ritenersi posticipata all’adozione dell’atto conclusivo del segmento procedimentale indirizzato alla verifica del possesso dei requisiti dei candidati, con cui, a seguito dell’ulteriore controllo del RUP sulla regolarità dell’operato svolto dalla Commissione di gara, è stata definitivamente decretata l’ammissione alla gara della concorrente, ritenuta in possesso dei requisiti richiesti. Rispetto alla comunicazione avvenuta a mezzo pec il 21 agosto 2018, quindi, il ricorso, notificato in data 17 settembre 2018, deve ritenersi tempestivo.<br />
Passando all’analisi del merito delle censure proposte, si rileva quanto segue.<br />
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa <em>applicazione “degli articoli 95, comma 10, 83, comma 9, 97, 59, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016; violazione dell&#8217;articolo 84 della Direttiva 2014/25/UE; violazione dei principi generali di parità di trattamento, efficacia e correttezza; eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti in fatto ed in diritto; sviamento. Violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 97 della carta costituzionale. Violazione dell&#8217;articolo 41 (diritto ad una buona amministrazione) della Carta dei Diritti Fondamentali dell&#8217;UE”, per aver erroneamente valutato il “carattere primario dell’omessa specificazione dei costi della manodopera nella propria offerta economica da parte di Teniamoci per mano e quindi l’essere pervenuta ad una conclusione slegata dalle coordinate fornite dalla normativa primaria del Codice 2016 nel solco dei principi euro-unitari”.</em><br />
L’aggiudicataria, in sostanza, aveva omesso qualsivoglia indicazione dei costi della manodopera in sede di offerta, limitandosi ad integrare la suddetta omissione in sede di chiarimenti resi nel corso del sub-procedimento di verifica della anomalia: l’indicazione dei costi della manodopera costituisce, invece, un elemento indefettibile dell’offerta economica, non sanabile mediante il ricorso al c.d. soccorso istruttorio.<br />
Eccepiscono, sul punto, gli enti resistenti che l’omessa indicazione dei costi della manodopera non inficerebbe l’offerta della aggiudicataria trattandosi, nel caso in esame, di appalto di servizi di natura prevalentemente intellettuale; in ogni caso, anche laddove non tutte le attività oggetto dell’appalto fossero configurabili come servizi di natura intellettuale, comunque tali servizi assumerebbero un rilievo prevalente e costituirebbero l’oggetto principale dell’appalto, giustificando, così, l’applicazione della deroga all’inserimento dei costi della manodopera prevista dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/16. Ad ogni modo, nel caso in esame, non si sarebbe attivato alcun soccorso istruttorio in quanto la Stazione appaltante aveva chiesto alla “Teniamoci per mano” spiegazioni sulla propria offerta in ossequio a quanto previsto dall’art. 97 del D.lgs n. 50/16 al fine di verificare la congruità e serietà della sua offerta; sarebbe, infine, consentito il soccorso istruttorio anche con riferimento ai costi della manodopera, specie quando, come nel caso in esame, la legge di gara non ne richiede espressamente l’esplicitazione a pena di esclusione.<br />
Il motivo di ricorso è fondato, il che consente al Collegio di accogliere il gravame prescindendo dall’esame delle ulteriori censure pure proposte in sede di gravame.<br />
Ed invero, occorre rilevare come, nell’ordinanza cautelare n. 230/2018, questo Tribunale, pur rilevando che, nel caso di specie, mancasse nel bando di gara una comminatoria di esclusione per l’omessa indicazione dei costi della sicurezza e che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispettasse i costi minimi di sicurezza aziendale e, pur rilevando che l’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 esclude l’onere di indicare i costi aziendali della manodopera e della sicurezza dei lavoratori per gli appalti di forniture senza posa d’opera, ovvero per i servizi di natura intellettuale, si riservava di approfondire meglio le questioni dedotte dal ricorrente alla luce dell’orientamento non univoco della giurisprudenza amministrativa in materia.<br />
L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, infatti, ha rinviato in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, con ordinanza n. 3 del 24.1.2019, la questione se il diritto dell&#8217;Unione Europea (segnatamente i princìpi di legittimo affidamento, certezza del diritto, libera circolazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi) ostino a una disciplina nazionale (quale quella di cui agli artt. 83, comma 9, 95, comma 10 e 97, comma 5 del Codice dei contratti pubblici italiano), in base alla quale la mancata indicazione da parte di una concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporti, comunque, l&#8217;esclusione dalla gara, senza che la concorrente stessa possa essere ammessa in un secondo momento al beneficio del c.d. &#8220;soccorso istruttorio&#8221;, pur nell&#8217;ipotesi in cui la sussistenza di tale obbligo dichiarativo derivi da disposizioni sufficientemente chiare e conoscibili e indipendentemente dal fatto che il bando di gara non richiami in modo espresso detto obbligo legale di puntuale indicazione.<br />
Ritenendo la questione pregiudiziale alla decisione del presente ricorso, quindi, questo Tribunale sospendeva il giudizio.<br />
Orbene, con sentenza, del 2 maggio 2019, resa nella causa C 309/18, la Corte di Giustizia UE, pur pronunciandosi sulla ordinanza di rinvio n. 4562/18 emessa dal T.A.R. Lazio, ha elaborato un principio di carattere generale idoneo a risolvere anche il dubbio interpretativo posto dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 3-2019 che ha originato la sospensione del presente giudizio e statuito che “<em>i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione”.</em> La Corte di Giustizia, quindi, in risposta al TAR capitolino, ha enunciato il principio secondo cui l&#8217;obbligo di indicare separatamente gli oneri per la sicurezza aziendale in sede di offerta discende dal combinato disposto dell&#8217;art. 95, comma 10 e dell&#8217;art. 83, comma 9 del Codice appalti che non consente la regolarizzazione di carenze concernenti l&#8217;offerta tecnica o economica; qualsiasi operatore economico &#8220;<em>ragionevolmente informato e normalmente diligente</em>&#8220;, quindi, si presume essere a conoscenza dell&#8217;obbligo in questione. Tale regola opera &#8220;<em>anche nell&#8217;ipotesi in cui l&#8217;obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d&#8217;appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione</em>&#8220;; nondimeno, nei casi in cui il bando di gara preveda la compilazione di modelli dichiarativi ad uso obbligatorio, che risultino tuttavia privi di &#8220;<em>uno spazio fisico per l&#8217;indicazione separata dei costi della manodopera&#8221;, debba allora demandarsi al giudice la verifica della &#8220;materiale impossibilità</em>&#8221; di evidenziare i costi in questione, legittimandosi – in presenza di circostanze idonee a &#8220;<em>generare confusione</em>&#8221; in capo agli offerenti – l&#8217;eventuale attivazione del soccorso istruttorio<em>.</em><br />
Quindi, sebbene non sia violativo della normativa comunitaria prevedere una ipotesi di esclusione automatica dalla procedura selettiva per mancata indicazione del costo della manodopera, è comunque necessario operare una valutazione in concreto, caso per caso, sulle indicazioni fornite nella documentazione di gara che non devono dare adito a dubbi circa gli adempimenti richiesti a pena di esclusione (T.A.R. Napoli, Sez. I, 19 febbraio 2020, n. 802).<br />
Ciò premesso ed applicando le sopraindicate coordinate ermeneutiche al caso in esame, il Collegio osserva come la “Teniamoci per mano” non ha indicato nella propria offerta il costo della manodopera; è, altresì, pacifico che la controinteressata nulla ha argomentato per giustificare la suddetta omissione, con specifico riferimento al contenuto della documentazione di gara.<br />
Il RTC ricorrente, invece, assume di aver utilizzato il modulo allegato al disciplinare di gara e di essere, in tal modo, riuscito ad inserire la specificazione dei costi della manodopera nella propria offerta: in mancanza di controdeduzoni sul punto, quindi, deve intendersi che nulla impediva alla controinteressta di presentare anch’essa una offerta completa in ogni sua parte.<br />
Deve anche ribadirsi che l’omessa indicazione dei costi della manodopera non era sanabile tramite il cd. soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, poiché è proprio questa disposizione che, nel consentire il cd. soccorso istruttorio a pagamento per sanare le mancanze, le incompletezze e le altre irregolarità essenziali degli elementi e del documento unico di gara europeo di cui al successivo art. 85, esclude dalla sanatoria “quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica”. (T.A.R. Veneto, Sez. I, 8 febbraio 2017, n. 182; T.A.R: Napoli, Sez III, 20 marzo 2018, n. 2030)<br />
Ed infine, non può condividersi la tesi – propugnata dalle Amministrazioni intimate- secondo cui il contratto di appalto di cui è causa non sarebbe assoggettato all’obbligo dichiarativo di cui all’articolo 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016, avendo ad oggetto esclusivamente, o prevalentemente, servizi di natura intellettuale in quanto, diversamente da quanto sostengono le resistenti, quello di cui si discute non è qualificabile come appalto di servizi di natura intellettuale: lo stesso, infatti, aveva per oggetto l’affidamento ad un soggetto del terzo settore dei servizi di coprogettazione, organizzazione e gestione di programma territoriale di accoglienza integrate, inserito nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) a supporto del Comune di Belmonte del Sannio. L’appalto comprendeva, all’evidenza, attività complesse e tra di loro eterogenee, non riconducibili alla nozione di prestazioni di natura intellettuale come individuati dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Milano, Sez. IV, 26 agosto 2019, n. 1919; T.A.R. Roma, Sez. III quater, 24 settembre 2019, n. 11287).<br />
In conclusione, per tutto quanto sin qui dedotto e rilevato, ed assorbite le ulteriori censure, il ricorso va accolto con annullamento degli atti impugnati.<br />
Quanto ai motivi aggiunti successivamente notificati e depositati, l’accoglimento del ricorso principale ne giustifica l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, accoglie il ricorso principale e per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;<br />
-dispone l’aggiudicazione del servizio in favore del RTC composto dalla Capogruppo mandataria Nuova Assistenza Cooperativa Sociale Onlus e dalla mandante Cooperativa Sociale ATUM società cooperativa a mutualità prevalente (“RTC Nuova Assistenza”);<br />
-dichiara improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
-Condanna la Regione Molise ed il Comune di Belmonte del Sannio, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente nella misura di euro 2000,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente<br />
Rita Luce, Primo Referendario, Estensore<br />
Silvio Giancaspro, Referendario</div>
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]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2019 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2019-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2019-n-84/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2019-n-84/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2019 n.84</a></p>
<p>G. Lattanzi Pres., G. Coraggio Red. PARTI: (Presidenza del Consiglio dei Ministri rapp. Avv.ra stato c. Regione Lombardia rapp. avv.to Antonella Forloni) Il legislatore regionale lombardo ha inteso creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà  a prescindere dallo svolgimento di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2019-n-84/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2019 n.84</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lattanzi Pres., G. Coraggio Red. PARTI: (Presidenza del Consiglio dei Ministri rapp. Avv.ra stato c. Regione Lombardia rapp. avv.to Antonella Forloni)</span></p>
<hr />
<p>Il legislatore regionale lombardo  ha inteso creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà  a prescindere dallo svolgimento di un&#8217;attività  imprenditoriale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY"><b>1.- Legislazione regionale &#8211; Legge della Regione Lombardia n. 7/2018 in tema di codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare a case ed appartamenti vacanze- questione di illegittimità  costituzionale per contrarietà  agli articoli 3 e 117 della Costituzione &#8211; infondatezza.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>2.- Regioni &#8211; Legislazione della regione Lombardia in tema di case ed appartamenti vacanze &#8211; ratio.</b></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><b>3.- Regioni &#8211; Legislazione della Regione Lombardia in tema di case ed appartamenti vacanze &#8211; indicazione del CIR &#8211; adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione &#8211; tale &#8211; incidenza sulla sfera contrattuale &#8211; non sussiste.</b></p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1.Va dichiarata non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività  del territorio lombardo). Istruzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze», promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri.</i></p>
<p align="JUSTIFY">
<p align="JUSTIFY"><i>2.Il legislatore regionale lombardo &#8211; nel prevedere che anche i locatori turistici e i relativi intermediari debbano munirsi di un apposito codice identificativo (CIR) di riferimento per ogni singola unità  ricettiva, da utilizzare nella pubblicità , nella promozione e nella commercializzazione dell&#8217;offerta turistica &#8211; ha inteso creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà  a prescindere dallo svolgimento di un&#8217;attività  imprenditoriale, e ciù² al fine precipuo di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull&#8217;esercizio delle attività  turistiche.</i></p>
</p>
<p align="JUSTIFY"><i>3.Le disposizioni di cui all&#8217;art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività  del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze» si limitano a porre un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione turistica, sanzionando i correlativi inadempimenti, senza incidere sulla libertà  negoziale e sulla sfera contrattuale che restano disciplinate dal diritto privato.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">nel giudizio di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività  del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 29 marzo-3 aprile 2018, depositato in cancelleria il 6 aprile 2018, iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell&#8217;anno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione della Regione Lombardia;</p>
<p style="text-align: justify;">udito nella udienza pubblica del 5 marzo 2019 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;</p>
<p style="text-align: justify;">uditi l&#8217;avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l&#8217;avvocato Antonella Forloni per la Regione Lombardia.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Ritenuto in fatto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.  &#8220;Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l&#8217;art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività  del territorio lombardo). Istruzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze», lamentando la violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.  &#8220;Afferma il ricorrente che le disposizioni impugnate &#8211; le quali, rispettivamente, introducono i commi 8-bis e 8-ter nell&#8217;art. 38 della legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività  del territorio lombardo), inseriscono il comma 3-bis e modificano il comma 4 dell&#8217;art. 39 della medesima legge reg. Lombardia n. 27 del 2015 &#8211; istituiscono un codice identificativo di riferimento (CIR) da assegnare agli alloggi locati per finalità  turistiche e da utilizzare nella promozione pubblicitaria, prevedendo, altresì, apposite sanzioni per coloro che non ne facciano richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">In tal modo, esse avrebbero ingiustificatamente parificato la «disciplina degli alloggi locati per finalità  turistiche e quella delle (differenti) strutture ricettive del tipo &#8220;case e appartamenti vacanze&#8221;, di cui all&#8217;art. 26 della legge regionale n. 27/2015».</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina degli alloggi locati per finalità  turistica, senza servizi aggiuntivi, rientra nella competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).</p>
<p style="text-align: justify;">La locazione in parola, infatti, sarebbe disciplinata dall&#8217;art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell&#8217;articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà , contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), ai sensi del quale «Gli alloggi locati esclusivamente per finalità  turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in materia di locazione».</p>
<p style="text-align: justify;">La materia&#8221;prosegue il ricorrente&#8221;è stata disciplinata per la prima volta dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), che stabilisce quali articoli della legge stessa siano applicabili anche agli alloggi locati esclusivamente per finalità  turistiche (art. l, comma 2, lettera c).</p>
<p style="text-align: justify;">Per contro, le strutture ricettive denominate case e appartamenti per vacanze sarebbero delle vere e proprie strutture recettizie extralberghiere, che presupporrebbero una organizzazione a carattere imprenditoriale, e in quanto tali potrebbero essere disciplinate dal legislatore regionale perchè rientranti nell&#8217;organizzazione del mercato turistico, di competenza residuale delle Regioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In conformità  a tale impostazione, la Regione Veneto, con l&#8217;art. 27-bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (Sviluppo e sostenibilità  del turismo veneto) e la Regione Emilia-Romagna, con l&#8217;art. 12 della legge regionale 28 luglio 2014, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all&#8217;ospitalità ), avrebbero differenziato la disciplina delle locazioni per finalità  turistiche rispetto a quella delle case vacanze.</p>
<p style="text-align: justify;">Solo la messa a disposizione di quest&#8217;ultime costituirebbe esercizio di una impresa commerciale, consistente nella prestazione in forma professionale e organizzata di un servizio di alloggio e di eventuali servizi complementari, mentre la locazione turistica sarebbe null&#8217;altro che una forma di sfruttamento della proprietà  privata non professionale e non organizzato. Non a caso l&#8217;art. 18 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015, nell&#8217;elencare le strutture ricettive non alberghiere, menzionerebbe le case vacanze ma non gli immobili dati in locazione turistica.</p>
<p style="text-align: justify;">Il fenomeno della locazione turistica, dunque, si esaurirebbe sul piano dell&#8217;autonomia negoziale di diritto privato non commerciale, mentre il servizio di messa sul mercato di case vacanze costituirebbe una forma di attività  economica, che giustifica anche la previsione di oneri amministrativi preventivi da parte della competente fonte legislativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, non varrebbe obiettare che anche le locazioni turistiche sono assoggettate ad adempimenti amministrativi come «la comunicazione dei flussi turistici e all&#8217;adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell&#8217;autorità  di pubblica sicurezza» (art. 38, comma 8, della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015).</p>
<p style="text-align: justify;">Una cosa sarebbero gli adempimenti successivi alla stipulazione del contratto, diretti ad assicurare il soddisfacimento di esigenze di interesse pubblico, come le statistiche turistiche e i controlli di pubblica sicurezza, e come tali esterni e conseguenziali rispetto all&#8217;esercizio dell&#8217;autonomia negoziale; altra cosa sarebbero gli adempimenti preliminari a tale esercizio, come l&#8217;ottenimento e l&#8217;impiego nell&#8217;offerta pubblicitaria di un codice identificativo di riferimento di ogni singola unità  ricettiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur essendo vero che l&#8217;omissione di quest&#8217;ultimi adempimenti non influisce sulla validità  del contratto di locazione turistica, essa, alla stregua degli impugnati comma 3-bis e 4 dell&#8217;art. 39 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015, sarebbe comunque oggetto di rilevanti sanzioni amministrative, che condizionerebbero l&#8217;esercizio dell&#8217;autonomia negoziale e come tali farebbero parte integrante della sua disciplina, di competenza esclusiva dello Stato. Tale ingerenza nell&#8217;autonomia negoziale sarebbe peraltro sproporzionata rispetto alla generica dichiarata finalità  di semplificare i controlli da parte delle autorità  competenti.</p>
<p style="text-align: justify;">1.2.  &#8220;La disciplina censurata sarebbe anche irrazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 38, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015 richiede per le case vacanze la comunicazione preventiva al Comune e per i servizi di ricettività  diversi dalle case vacanze la segnalazione certificata d&#8217;inizio attività  (SCIA) di cui all&#8217;art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).</p>
<p style="text-align: justify;">Senonchè, il comma 8-bis, nell&#8217;introdurre il CIR, lo collega alla comunicazione prevista dal comma l, allorchè dispone che «Tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività  di cui al comma l del presente articolo».</p>
<p style="text-align: justify;">Sicchè, per il proprietario che intenda dare il proprio immobile in locazione turistica non commerciale, l&#8217;adempimento introdotto dalla legge impugnata (l&#8217;ottenimento del CIR) sarebbe impossibile, non essendo esso tenuto a presentare alcuna comunicazione preventiva, oppure si tradurrebbe nell&#8217;obbligo di porre in essere un ulteriore, neppure espressamente previsto dalla legge, adempimento preliminare, quale, appunto, la comunicazione preventiva al Comune. Ciù² aggraverebbe ulteriormente i vincoli precedenti all&#8217;esercizio dell&#8217;autonomia negoziale e lo sconfinamento del legislatore regionale nella sfera di competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.</p>
<p style="text-align: justify;">Considerata la sua «portata sproporzionata», sia per il carattere preventivo e condizionante, sia per la genericità  dei fini pubblici che è destinato a soddisfare, la previsione dell&#8217;adempimento consistente nel procurarsi e nell&#8217;usare obbligatoriamente il CIR e del relativo corredo sanzionatorio sarebbe altresì irrazionale per manifesta eccedenza del mezzo rispetto al fine, con conseguente violazione dell&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">1.3.  &#8220;Sotto un ulteriore profilo, poi, andrebbe ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (si citano le sentenze n. 1 del 2016, n. 245 del 2015 e n. 290 del 2013), la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile si porrebbe come limite al legislatore regionale, fondato sull&#8217;esigenza di garantire l&#8217;uniformità  di trattamento sul territorio nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">La disparità  di condizioni in cui la previsione regionale impugnata porrebbe i locatori turistici lombardi rispetto a quelli operanti sul resto del territorio nazionale, senza che emergano differenze sostanziali tra gli uni e gli altri idonee a giustificare tale regime differenziato, violerebbe, dunque, l&#8217;art. 3 Cost.</p>
<p style="text-align: justify;">2.  &#8220;Si è costituita la Regione Lombardia, eccependo che la disciplina regionale censurata avrebbe il fine di inquadrare il sempre più¹ diffuso fenomeno delle locazioni turistiche e non intenderebbe in alcun modo «prendere in considerazione forme contrattuali, quanto piuttosto tipologie di attività  che interessano direttamente il tessuto turistico regionale», nell&#8217;esercizio della competenza regionale residuale in materia di turismo.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la Regione Lombardia, il CIR sarebbe da richiedere una sola ed iniziale volta e non alla stipula di ogni contratto, «al fine di poter mappare sia geograficamente che quantitativamente quelle che sono le unità  abitative sul territorio regionale che fungono [&#038;] da locazioni turistiche».</p>
<p style="text-align: justify;">Una volta rilasciato il codice, non sarebbero richiesti ulteriori adempimenti, se non quelli relativi alla comunicazione dei nominativi degli alloggiati alla Questura, così come impone la normativa statale. Il Ministero dell&#8217;interno, infatti, con circolare interpretativa del 26 giugno 2015 della direzione centrale affari generali della Polizia di Stato, avrebbe affermato che, per colmare un pericoloso vuoto normativo, l&#8217;onere di comunicazione all&#8217;autorità  di pubblica sicurezza delle persone alloggiate di cui all&#8217;art. 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) non sarebbe circoscritto ai solo esercizi ricettivi tipizzati o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali, ma andrebbe esteso anche a coloro i quali affittino appartamenti ammobiliati ad uso turistico.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva poi la Regione resistente che anche la legge reg. Emilia-Romagna n. 16 del 2014, citata dalla difesa dello Stato, all&#8217;art. 12, comma 2, prevede che «coloro che intendono dare alloggio a turisti in appartamenti o case ne danno comunicazione al Comune, di norma, entro il 31 marzo nelle località  a turismo estivo, entro il 31 ottobre nelle località  a turismo invernale ed entro il 31 gennaio nelle restanti località ». Con delibera di giunta regionale n. 2186 del 2005, la Regione Emilia-Romagna avrebbe specificato che i proprietari e gli usufruttuari che intendano locare direttamente, con contratti aventi validità  non superiore a sei mesi consecutivi, le unità  abitative ammobiliate ad uso turistico nella forma non imprenditoriale lo devono comunicare anteriormente alla prima locazione e annualmente al Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche in questo caso, come per il CIR, l&#8217;adempimento sarebbe anteriore alla stipula del contratto di locazione. Nonostante le finalità  perseguite dalle leggi regionali siano corrispondenti ed anzi la richiesta del CIR vada fatta solamente una volta, a differenza della comunicazione prevista dalla menzionata disposizione della Regione Emilia-Romagna, quest&#8217;ultima non sarebbe stata impugnata dallo Stato.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Lombardia ritiene, dunque, di non avere invaso la competenza statale in materia di ordinamento civile, ma di avere normato e creato «un argine entro cui far evolvere un fenomeno turistico nuovo, che viaggia sotto traccia e sfugge ai controlli, intesi in senso ampio. Si è ritenuto pertanto necessario trovare una modalità  per far emergere il fenomeno e poterne venire a conoscenza, in modo da poter sviluppare politiche in materia di turismo sempre più¹ pertinenti anche rispetto alle nuove esigenze di questa nuova e sempre più¹ diffusa modalità  di turismo».</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento alla lamentata invasione della competenza esclusiva statale, andrebbe ancora ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di turismo spetta in via ordinaria alla competenza legislativa residuale delle Regioni (si cita la sentenza n. 80 del 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta del CIR sarebbe un adempimento puramente amministrativo volto ad agevolare le attività  di controllo delle autorità  e non andrebbe di certo ad incidere direttamente sul rapporto tra locatore e locatario; nè tanto meno potrebbe ravvisarsi alcuna sproporzione, poichè la norma censurata sarebbe ragionevolmente finalizzata ad acquisire «conoscenza del fenomeno turistico in senso lato, qualunque sia la modalità  del servizio scelta dall&#8217;utente».</p>
<p style="text-align: justify;">3.  &#8220;Con memoria depositata in data 8 febbraio 2019, la Regione Lombardia ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie deduzioni difensive, evidenziando, in particolare, come l&#8217;inclusione delle locazioni ad uso turistico tra le strutture tenute all&#8217;obbligo di comunicazione dei flussi sia elemento indispensabile per l&#8217;effettiva conoscenza del fenomeno turistico e l&#8217;esercizio delle funzioni e competenze regionali di vigilanza e controllo. Logica conseguenza di tale inclusione sarebbe la previsione dell&#8217;utilizzo del CIR nella pubblicità , promozione e commercializzazione della relativa offerta.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><i>Considerato in diritto</i></p>
<p style="text-align: justify;">1.  &#8220;Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività  del territorio lombardo). Istruzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze», in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1.  &#8220;La lettera a) del comma 1 dell&#8217;art. 1 della legge reg. Lombardia n. 7 del 2018 ha modificato l&#8217;art. 38 della legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività  del territorio lombardo), introducendo i commi 8-bis e 8-ter, i quali prevedono: «8 bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità  competenti, la pubblicità , la promozione e la commercializzazione dell&#8217;offerta delle strutture ricettive di cui all&#8217;articolo 26, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità  turistiche ai sensi della legge 431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all&#8217;uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità  ricettiva. Tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività  di cui al comma 1 del presente articolo. La Giunta disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro il 30 giugno 2018. 8 ter. I soggetti che esercitano attività  di intermediazione immobiliare, nonchè quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività  di cui al comma 8 bis, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati».</p>
<p style="text-align: justify;">Il richiamato comma 1 dell&#8217;art. 38, a sua volta, stabilisce: «1. Le attività  ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell&#8217;articolo 19 della L. 241/1990».</p>
<p style="text-align: justify;">Le lettere b) e c) del comma 1 dell&#8217;art. 1 della legge reg. Lombardia n. 7 del 2018 hanno emendato l&#8217;art. 39 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015, rispettivamente aggiungendo il comma 3-bis e modificando il comma 4, i quali prevedono: «3 bis. I soggetti che non ottemperano correttamente all&#8217;obbligo di cui all&#8217;articolo 38, commi 8 bis e 8 ter, ovvero che contravvengono all&#8217;obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività  pubblicizzata, promossa o commercializzata. 4. In caso di reiterate violazioni, le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e 3 bis sono raddoppiate, ferma restando la facoltà  del comune di disporre, nei casi più¹ gravi, previa diffida, la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell&#8217;attività ».</p>
<p style="text-align: justify;">2.  &#8220;Il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le disposizioni in questione violino, in primo luogo, l&#8217;art. 3, sotto il profilo del principio di eguaglianza, e l&#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perchè la disciplina degli alloggi locati per finalità  turistica, senza servizi aggiuntivi, rientrerebbe nella competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile, e in particolare sarebbe prevista dall&#8217;art. 53 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell&#8217;articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonchè attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà , contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), ai sensi del quale «Gli alloggi locati esclusivamente per finalità  turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in materia di locazione» (e prima ancora dall&#8217;art. 1, comma 2, lettera c, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo», che stabilisce quali articoli della legge stessa siano applicabili anche agli alloggi locati per finalità  turistiche).</p>
<p style="text-align: justify;">Per contro, le strutture ricettive denominate case e appartamenti per vacanze sarebbero delle vere e proprie strutture recettizie extralberghiere, che presuppongano una organizzazione a carattere imprenditoriale, e in quanto tali potrebbero essere disciplinate dal legislatore regionale, perchè rientranti nell&#8217;organizzazione del mercato turistico, di competenza residuale delle Regioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel prevedere il CIR anche per le locazioni turistiche e le correlate sanzioni amministrative in caso di mancata spendita nella pubblicizzazione dell&#8217;offerta, il legislatore regionale avrebbe dunque irragionevolmente parificato la regolamentazione degli alloggi turistici a quella delle case vacanze e, conseguentemente, avrebbe posto i locatori turistici lombardi in una disparità  di condizione rispetto a quelli operanti sul resto del territorio nazionale, senza che emergano differenze sostanziali tra gli uni e gli altri idonee a giustificare tale regime differenziato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.  &#8220;La censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.  &#8220;L&#8217;assunto di fondo da cui muove il ricorrente, secondo cui la disciplina delle case vacanze sia da ascrivere tout court alla competenza residuale in materia di turismo e quella delle locazioni turistiche all&#8217;ordinamento civile, non è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui gli aspetti turistici anche di queste ultime ricadono nella competenza residuale delle Regioni (sentenza n. 80 del 2012), mentre appartiene all&#8217;ordinamento civile la regolamentazione dell&#8217;attività  negoziale e dei suoi effetti (tra le tante, sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del 2016, n. 245 del 2015, n. 290 del 2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Il legislatore regionale lombardo &#8211; nel prevedere che anche i locatori turistici e i relativi intermediari debbano munirsi di un apposito codice identificativo di riferimento per ogni singola unità  ricettiva, da utilizzare nella pubblicità , nella promozione e nella commercializzazione dell&#8217;offerta turistica &#8211; ha infatti inteso creare una mappa del rilevante nuovo fenomeno della concessione in godimento a turisti di immobili di proprietà  a prescindere dallo svolgimento di un&#8217;attività  imprenditoriale, e ciù² al fine precipuo di esercitare al meglio le proprie funzioni di promozione, vigilanza e controllo sull&#8217;esercizio delle attività  turistiche.</p>
<p style="text-align: justify;">5.  &#8220;Le disposizioni censurate pongono quindi un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione turistica, sanzionando i correlativi inadempimenti, senza incidere sulla libertà  negoziale e sulla sfera contrattuale che restano disciplinate dal diritto privato.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1.  &#8220;E&#8217; appena il caso di notare, poi, che la lamentata differente regolamentazione delle locazioni turistiche (parificata, quanto al CIR, alle case vacanze) rispetto a quella vigente su altre parti del territorio nazionale è una legittima conseguenza dell&#8217;esercizio da parte della Regione Lombardia della sua competenza residuale in materia di turismo (competenza, peraltro, giù  esercitata da altre Regioni).</p>
<p style="text-align: justify;">6.  &#8220;Con una seconda articolata censura il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione del principio di ragionevolezza di cui all&#8217;art. 3 Cost, perchè le norme impugnate: 1) ancorano il CIR alla presentazione della comunicazione di cui al comma 1 dell&#8217;art. 38 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015, comunicazione cui perà² non sarebbe obbligato il locatore di alloggi per finalità  turistiche, con conseguente irrazionalità  della disciplina; ovvero, in alternativa, sottopongono la locazione turistica ad un ulteriore e non esplicito adempimento amministrativo (la comunicazione di cui al comma 1), così incidendo ulteriormente sulla libertà  negoziale del locatore; 2) nell&#8217;imporre preventivi adempimenti amministrativi presidiati da rilevanti sanzioni, incidono sull&#8217;autonomia negoziale dei proprietari di alloggi da destinare a locazione turistica in maniera sproporzionata rispetto alle dichiarate generiche finalità  di controllo pubblico sui fenomeni turistici.</p>
<p style="text-align: justify;">7.  &#8220;Anche questa censura è infondata.</p>
<p style="text-align: justify;">8.  &#8220;Con riferimento al primo profilo, la lettura congiunta dei commi 1 e 8-bis dell&#8217;art. 38 della legge reg. Lombardia n. 27 del 2015 rende evidente, anzitutto, che il legislatore regionale, con le disposizioni censurate, ha inteso in effetti estendere ai titolari di appartamenti dati in locazione turistica (equiparati dal comma 8-bis, ai fini che qui interessano, alle case vacanze) l&#8217;obbligo di previa comunicazione al Comune competente per territorio dell&#8217;avvio dell&#8217;attività , comunicazione cui consegue l&#8217;assegnazione del CIR da utilizzare nella pubblicità .</p>
<p style="text-align: justify;">Tale adempimento va effettuato una sola volta e pertanto non può dirsi eccessivamente gravoso, nè eccessivamente gravoso è l&#8217;obbligo di indicare il CIR nei siti web o nelle altre forme di pubblicità  tradizionali, non comportando alcun costo aggiuntivo o l&#8217;adozione di particolari accorgimenti organizzativi a carico dei locatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Non sussiste, dunque, la dedotta irrazionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">9.  &#8220;Nè, con riferimento al secondo profilo di censura, sono irragionevoli le sanzioni amministrative poste a tutela di tali obblighi, la cui previsione è legittimata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la competenza sanzionatoria amministrativa non è in grado di autonomizzarsi come materia in sì©, ma accede alle materie sostanziali» (sentenza n. 121 del 2018; nello stesso senso, tra le tante, sentenze n. 148 del 2018, n. 271 del 2012, n. 246 del 2009, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004).</p>
<p style="text-align: justify;">Le disposizioni impugnate prevedono una sanzione pecuniaria per ogni attività  pubblicizzata, promossa o commercializzata (il cui importo raddoppia in caso di reiterate violazioni) e la sospensione non superiore a tre mesi o la cessazione dell&#8217;attività  nei casi più¹ gravi: gli importi non particolarmente elevati della prima e soprattutto la gradualità  delle diverse misure previste non manifestano l&#8217;irragionevolezza lamentata.</p>
<p style="text-align: justify;">10.  &#8220;Le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge reg. Lombardia n. 7 del 2018, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., devono, pertanto, essere dichiarate non fondate.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Per Questi Motivi</p>
<p style="text-align: justify;">LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p style="text-align: justify;">dichiara non fondate le questioni di legittimità  costituzionale dell&#8217;art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), della legge della Regione Lombardia 25 gennaio 2018, n. 7, recante «Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività  del territorio lombardo). Istruzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze», promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-costituzionale-sentenza-11-4-2019-n-84/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2019 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2013 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-4-2-2013-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-4-2-2013-n-84/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-4-2-2013-n-84/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2013 n.84</a></p>
<p>Pres. A. Maggio; Est. T. Aru A. V. B., Associazione Socialismo Diritti e Riforme (avv. L. Armandi) c/ il Comune di Castiadas (avv. ti M. Podda, V. Utzeri e C. Tack); il Sindaco p.t. del Comune di Castiadas (n.c.) Comuni e province – Comune – Giunta – Atto di nomina</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-4-2-2013-n-84/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2013 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-4-2-2013-n-84/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2013 n.84</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Maggio; Est. T. Aru<br /> A. V. B., Associazione Socialismo Diritti e Riforme (avv. L. Armandi) c/ il Comune di Castiadas (avv. ti M. Podda, V. Utzeri e C. Tack); il Sindaco p.t. del Comune di Castiadas (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comuni e province – Comune – Giunta – Atto di nomina – Principio di parità di genere nella rappresentanza democratica – Riflessi procedimentali &#8211; Attività istruttoria per l’acquisizione di specifiche professionalità appartenenti al genere femminile – Necessità – Portata</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini di conciliare le esigenze di carattere strettamente politico con quelle del necessario rispetto dei vincoli legali e statutari in tema di parità di genere nella rappresentanza democratica, il Sindaco – in sede di nomina della giunta comunale – deve svolgere un&#8217;attività istruttoria indirizzata in via preventiva all’acquisizione in seno al nominando consesso di specifiche professionalità appartenenti al genere femminile (anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ai sensi dell&#8217;art. 47 TUEL); solo in caso di comprovato esito infruttuoso di tale attività istruttoria, ove sia obiettivamente acclarata l’impossibilità di procedere altrimenti, la mancanza della componente femminile in seno alla Giunta potrà ritenersi immune da censure</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 854 del 2012, proposto da:<br />
A. V. B., Associazione Socialismo Diritti e Riforme, rappresentate e difese dall&#8217;avv. Luisa Armandi, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, via Cugia n. 14; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Comune di Castiadas, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Podda, Valeria Utzeri e Carlo Tack, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Cagliari, via Tigellio N. 20/B;<br />
il Sindaco p.t. del Comune di Castiadas, non costituito in giudizio; 	</p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Piero Sanna, Gian Luigi Molinari, Mauro Vargiolu, Matteo Contu, Veronica Frau, Luigi Cappai, Marco G Avignone, Ezio Cannas, non costituiti in giudizio; 	</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; del decreto n. 5 del 25.6.2012, con il quale il sindaco di Castiadas ha nominato gli assessori componenti della giunta comunale ed ha assegnato le deleghe ad alcuni consiglieri;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del consiglio comunale n. 20 del 25.6.2012, che ha preso atto della comunicazione dei componenti della giunta nominati dal sindaco;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, allo stato non conosciuto.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Castiadas;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>All’esito delle consultazioni elettorali svoltesi nei giorni 10 e 11 giugno 2012 per il rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione diretta del Sindaco, il dott. Quintino Sollai è risultato eletto Sindaco del Comune di Castiadas.<br />	<br />
Con il decreto n. 5 del 25 giugno 2012 lo stesso dott. Sollai ha quindi proceduto alla nomina della Giunta comunale.<br />	<br />
Con delibera n. 20 del 25 giugno 2012 il Consiglio comunale ha preso atto dell’anzidetta nomina.<br />	<br />
Con il ricorso in esame, notificato il 16 ottobre 2012 e depositato il successivo 8 novembre, le ricorrenti hanno contestato la legittimità degli anzidetti provvedimenti deducendo quanto segue:<br />	<br />
Violazione degli artt. 21 e 23 della Carta Europea dei diritti dell’Uomo – Violazione degli artt. 51, comma 1; e117, comma 7, e 114 comma 1; Cost.; &#8211; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del D.Lgvo 11.4.2006 n. 118, dell’art. 1 del D.Lgvo 25.1.2010 n. 5, del D.Lgvo 11.4.2006 n. 198, nonché dello Statuto comunale – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta, illogicità e sviamento: in quanto il Sindaco del Comune di Castiadas ha provveduto alla nomina della Giunta comunale senza affidare alcun incarico nell’esecutivo a soggetti di genere femminile e senza neppure svolgere alcuna attività istruttoria per acquisire la disponibilità alla nomina di donne;<br />	<br />
Concludevano quindi le ricorrenti chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con ogni conseguente pronuncia anche in ordine alle spese del giudizio.<br />	<br />
Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Castiadas che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, con favore delle spese.<br />	<br />
Con ordinanza n. 1174 del 19 dicembre 2012 il Tribunale, alla luce delle difese del Comune di Castiadas, ha disposto, in via istruttoria, l’acquisizione degli atti relativi al procedimento volto all’acquisizione della disponibilità di donne interessate a ricevere la nomina ad assessore.<br />	<br />
Quanto richiesto è stato depositato in Segreteria il 17 gennaio 2013.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 30 gennaio 2013, al termine della discussione, avvertiti i difensori delle parti della possibile definizione del merito del giudizio con sentenza resa in forma semplificata, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che l&#8217;impugnato atto sindacale di nomina della giunta comunale di Castiadas sia illegittimo e, pertanto, vada annullato per le motivazioni che seguono.<br />	<br />
Le ricorrenti lamentano – nella sostanza &#8211; la violazione del principio delle pari opportunità, assumendo a parametri di riferimento le diverse disposizioni normative sopra menzionate.<br />	<br />
In particolare assumono che l&#8217;atto di nomina della Giunta comunale sia soggetto al rispetto di parametri giuridici di legittimità procedimentale e sostanziale, che delimitano l&#8217;esercizio del relativo potere di scelta da parte del Sindaco, e che detti parametri conformativi, idonei a delimitare i confini della discrezionalità politica, sono stati disattesi in relazione al vincolo concernente la garanzia della rappresentanza di entrambi i sessi nella compagine assessorile.<br />	<br />
Il comune resistente eccepisce che il principio della parità di genere, per quanto di rilievo costituzionale, non potrebbe comunque interferire, limitandolo, con il potere di scelta dei membri della Giunta comunale da parte del Sindaco.<br />	<br />
Nel condividere le censure delle ricorrenti il Tribunale osserva quanto segue.<br />	<br />
La giurisprudenza amministrativa, confortata anche dalla conforme interpretazione del principio fornita dalla Corte Costituzionale, ha in più occasioni riconosciuto all&#8217;art. 51 Cost. (che sancisce &#8220;tutti i cittadini dell&#8217;uno e dell&#8217;altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini&#8221;.) valore di norma cogente e immediatamente vincolante, come tale idonea a conformare ed indirizzare lo svolgimento della discrezionalità amministrativa, ponendosi rispetto ad essa quale parametro di legittimità sostanziale (ex multis Corte Cost. n. 4/2010; Tar Campania &#8211; Napoli, sez. I, n. 12668 del 2010 e nn. 1427 e 1985 del 2011).<br />	<br />
Il principio in questione è stato inteso in primo luogo come immediato svolgimento del principio di uguaglianza sostanziale di cui all&#8217;art. 3 Cost., non solo nella sua accezione negativa (come divieto di azioni discriminatorie fondate sul sesso), ma anche positiva, impegnando le Istituzioni alla rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena partecipazione di uomini e donne alla vita sociale, istituzionale e politica del Paese.<br />	<br />
Ma la pregnanza del principio nel tessuto ordinamentale, come in parte già rilevato più sopra, si svolge anche su un ulteriore piano dei valori costituzionali, giungendosi ad una più consapevole individuazione della sua valenza trasversale nella misura in cui lo si ricollega, in chiave strumentale, al principio di buon andamento e imparzialità dell&#8217;azione amministrativa: la rappresentanza di entrambi i generi nella compagine degli organi amministrativi, specie se di vertice e di spiccata caratterizzazione politica, &#8220;garantisce l&#8217;acquisizione al modus operandi dell&#8217;ente, e quindi alla sua concreta azione amministrativa, di tutto quel patrimonio, umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere&#8221; (Tar del Lazio sent. n 6673/2011).<br />	<br />
Il principio costituzionale così inteso, quindi, illumina ulteriori disposizione poste dal legislatore ordinario a tutela della effettiva realizzazione della parità tra uomini e donne : il codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), all&#8217;art. 1, comma 4, precisa che &#8220;l&#8217;obiettivo della parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attività&#8221;, mentre l&#8217;art. 6 TUEL (d.lgs 267/2000) al comma 3 prevede &#8220;Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti&#8221;.<br />	<br />
Inteso nei termini sopra specificati il principio di parità si pone come vincolo per l&#8217;azione dei pubblici poteri nello svolgimento della discrezionalità loro consegnata dall&#8217;ordinamento e come direttiva in ordine al risultato da perseguire (promozione delle pari opportunità tra i generi, in funzione della parità sostanziale e del buon andamento dell&#8217;azione amministrativa), con possibilità per gli attori istituzionali di individuare le modalità per la realizzazione più appropriata dei principi in questione, purché nel rispetto delle basilari esigenze di ragionevolezza, coerenza e adeguatezza motivazionale.<br />	<br />
Nell&#8217;ottica del pieno perseguimento dell&#8217;obiettivo della pari opportunità tra uomini e donne lo Statuto comunale di Castiadas, all&#8217;art. 2, lettera p), impegna l&#8217;azione degli organi comunali ad adottare misure concrete, funzionali alla prospettiva di valorizzazione della parità di genere.<br />	<br />
In tali termini la stessa disposizione statutaria si pone come norma cogente che rinvia inevitabilmente a coerenti successive determinazioni amministrative, di applicazione e di dettaglio, ponendosi come vincolo conformativo all&#8217;azione amministrativa in generale, compresa la determinazione sindacale di scelta della compagine assessorile.<br />	<br />
Occorre dunque verificare se, nel caso di specie, il potere sindacale di nomina della Giunta comunale di cui all&#8217;atto sindacale impugnato, che esclude completamente dal suo seno la rappresentanza femminile, sia stato esercitato entro le guide della legittimità formale e sostanziale: occorre cioè scrutinare le ragioni e le modalità con cui il potere è stato speso con riferimento al paradigma normativo che impone il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna, prestandosi l&#8217;atto oggetto dell&#8217;odierna impugnativa al sindacato giurisdizionale di legittimità sotto i profili di razionalità, logicità e ragionevolezza.<br />	<br />
Al riguardo le ricorrenti contestano l&#8217;adeguatezza e veridicità degli stessi presupposti motivazionali, asserendo che gli stessi sono inidonei a superare i denunciati profili di violazione del principio di pari opportunità, attesa la composizione monogenere della Giunta comunale di Castiadas, in spregio ai sopra precisati principi normativi.<br />	<br />
Il Collegio ritiene che non sia possibile affermare, sulla base degli ordinari canoni di logicità e ragionevolezza, che l&#8217;azione del Sindaco sia stata improntata alla promozione del principio di pari opportunità, posto, come detto, a più livelli, quale limite conformativo all&#8217;esercizio del potere, né che siano state garantite le sottese esigenze valoriali di imparzialità e buon andamento.<br />	<br />
Infatti, esigenze di logica e ragionevolezza imponevano, nel caso di specie, che la scelta di non rendere presenti in seno alla Giunta comunale componenti di sesso femminile, pur se, in assoluto non illegittima, fosse motivata in maniera puntuale, illustrando i confini dell&#8217;apprezzamento operato e del giudizio conseguente (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 2 agosto 2011, n. 864).<br />	<br />
All&#8217;uopo non può certo ritenersi esaustiva una motivazione, come quella addotta dalla difesa comunale che, in termini negativi, si è sostanzialmente limitata a dar conto della sussistenza di ragioni politiche e di adeguata professionalità ostative all&#8217;equilibrata presenza di entrambi i generi nella Giunta, giacché esso costituisce argomento ulteriormente confermativo di un atteggiamento potenzialmente discriminatorio nei confronti delle appartenenti al genere femminile, quasi come se il requisito in questione fosse prerogativa dei soli appartenenti al genere maschile.<br />	<br />
Né, attesa la necessità di dar conto in termini puntuali e positivi dell&#8217;attività istruttoria svolta al fine di rimuovere gli ostacoli che si frapponevano alla realizzazione delle pari opportunità, si è rivelata idonea l’istruttoria esperita dal Tribunale, all’esito della quale sono state prodotte lettere di invito inviate solo successivamente alla proposizione del ricorso e risposte negative all’invito anch’esse rese soltanto nei giorni scorsi (dicembre 2012/gennaio 2013).<br />	<br />
Ed invero, solamente lo svolgimento di un&#8217;attività istruttoria indirizzata in via preventiva all’acquisizione in seno al nominando consesso di specifiche professionalità appartenenti al genere femminile, (anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere ai sensi dell&#8217;art. 47 TUEL) in grado di conciliare le esigenze di carattere strettamente politico con quelle del necessario rispetto dei vincoli legali e statutari in tema di parità di genere nella rappresentanza democratica, avrebbe potuto giustificare, in caso di comprovato esito fallimentare della stessa attività, ove fosse stata obiettivamente acclarata l’impossibilità di procedere altrimenti, la mancanza della componente femminile in seno alla Giunta.<br />	<br />
Di tale attività preventiva e promozionale non vi è traccia nella motivazione dell&#8217;atto gravato dalle ricorrenti, non essendo sufficiente addurre, a giustificazione dell&#8217;atto di nomina della Giunta priva di rappresentanti del sesso femminile, la necessità di acquisire tra i suoi componenti persone aventi pregressa esperienza politica e/o amministrativa al fine di ottimizzare attività, funzioni e risultati.<br />	<br />
Per tutte queste ragioni il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente pronuncia di annullamento di tutti gli atti impugnati. <br />	<br />
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.<br />	<br />
Condanna il Comune di Castiadas al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del giudizio, che liquida in euro 2500 (duemilacinquecento//00), oltre accessori di legge, compensandole nei confronti dei contro interessati.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Maggio, Presidente<br />	<br />
Tito Aru, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Giorgio Manca, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/02/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-ii-sentenza-4-2-2013-n-84/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/2/2013 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-84/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-84/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.84</a></p>
<p>Va sospeso il bando di gara adottato da un Comune, relativo alla procedura aperta per la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della costruzione e gestione di un parcheggio pubblico interrato, nella parte in cui non prevede l&#8217;apertura del plico contenente l&#8217;offerta qualitativa in seduta pubblica; Valutata la specificità della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-84/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-84/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.84</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il bando di gara adottato da un Comune, relativo alla procedura aperta per la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della costruzione e gestione di un parcheggio pubblico interrato, nella parte in cui non prevede l&#8217;apertura del plico contenente l&#8217;offerta qualitativa in seduta pubblica; Valutata la specificità della prestazione appaltata che, in caso di consegna dei lavori, comporterebbe una irreversibile modifica dello stato dei luoghi; Tenuto conto che l’interesse dell’Amministrazione resistente alla tempestiva esecuzione dell’opera appaltata pare tutelabile mediante una sollecita fissazione dell’udienza di discussione nel merito del ricorso. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00084/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00059/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 59 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />	<br />
<b>Sigea Costruzioni S.p.A.</b>, <b>Sigea Costruzioni S.p.A. ATI con Forte Costruzioni</b> e <b>Restauri S.r.l.</b> e <b>No Problem Parking S.p.A</b>, rappresentate e difese dall&#8217;Avv. Ezio Zuppardi con domicilio eletto presso Lucio Vittozzi, in Parma, via G.G. Sicuri n. 60/A;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Piacenza</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Elena Vezzulli, con domicilio eletto presso l’Avv. Paolo Zucchi, in Parma, via Cantelli n. 9; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Parcheggi Italia S.p.A. </b> e <b>ATI con Indacoo S.c.p.a.</b> e <b>Impresa Cella Gaetano S.r.l.</b>; <b>Consorzio Cooperative Costruzioni</b> e <b>ATI</b> con <b>Edilstrade Building S.p.a.</b> &#8211; <b>Apcoa Parking Italia S.p.A.</b> e <b>Final S.p.A.</b>, rappresentate e difese dall&#8217;Avv. Paolo Coli, con domicilio eletto presso l’Avv. Mario Ramis, in Parma, borgo G. Tommasini n. 20; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia<br />	<br />
a) del bando di gara adottato dal Comune di Piacenza relativo alla procedura aperta per la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della costruzione e gestione del parcheggio pubblico interrato in piazza Cittadella, riqualificazione della piazza soprastante nonché della gestione delle aree di sosta a rotazione a pagamento, rimozione forzata e custodia dei veicoli nel Comune di Piacenza &#8211; CIG 29418800228, nella parte in cui non prevede l&#8217;apertura del plico contenente l&#8217;offerta qualitativa in seduta pubblica;<br />	<br />
b) dei verbali di gara redatti dalla Commissione aggiudicatrice nelle sette sedute nelle quali si è proceduto all&#8217;espletamento della procedura di gara, in particolare:<br />	<br />
1) nella parte in cui si procede all&#8217;apertura dei plichi contenenti le offerte qualitative in seduta riservata anziché pubblica;<br />	<br />
2) nella parte in cui si attribuiscono i punteggi alla concorrenti relativamente all&#8217;offerta qualitativa;<br />	<br />
3) nella parte in cui non si segue il procedimento indicato dal bando di gara e dalla stessa Commissione, per la valutazione delle offerte qualitative, mediante il calcolo della media dei coefficienti assegnati da ciascun membro della Commissione ed invece si procede secondo i criterio della unanimità senza espressione di voto individuale e successiva media;<br />	<br />
4) nella parte in cui si approva la graduatoria provvisoria di merito all&#8217;esito della valutazione delle offerte qualitative e quantitative;<br />	<br />
5) nella parte in cui si dichiara aggiudicataria provvisoria dell&#8217;appalto l&#8217;ATI costituita dal Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; C.C.C. Soc. Coop. &#8211; Edilstrade Building S.p.A. &#8211; Apcoa Parking Italia S.p.A. &#8211; Final S.p.A.;<br />	<br />
c) della determinazione dirigenziale n. 40 del 16.01.2012 del Comune di Piacenza con la quale sono stati approvati i verbali di gara e contestualmente è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria l&#8217;ATI Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; C.C.C. Soc. Coop. &#8211; Edilstrade Building S.p.A. &#8211; Apcoa Parking Tialia S.p.A. &#8211; Final S.p.A.;<br />	<br />
d) per quanto occorrer possa, della nota del Comune di Piacenza prot. 003748 del 19.01.2012 di comunicazione dell&#8217;adozione della Determinazione dirigenziale impugnata sub c),	</p>
<p>impugnati con il ricorso introduttivo;<br />	<br />
e) della determinazione dirigenziale n. 439 del 30.03.2012 del Comune di Piacenza con la quale si dispone di procedere all&#8217;aggiudicazione definitiva in favore dell&#8217;ATI costituita dal Consorzio Cooperative Costruzioni &#8211; C.C.C. Soc. Coop. &#8211; Edilstrade Building Spa &#8211; Apcoa Parking Italia Spa &#8211; Final Spa;<br />	<br />
f) della nota del Comune di Piacenza prot. 0021394 del 30.03.2012 di comunicazione e trasmissione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, impugnato sub e);<br />	<br />
g) della nota del Comune di Piacenza prot. 0021926 del 03.04.2012, pervenuta alla ricorrente in pari data a mezzo fax, con cui si comunica l’adozione della nota impugnata sub f);<br />	<br />
h) della determinazione dirigenziale n. 64 del 20.01.2012 del Comune di Piacenza di approvazione dei verbali di gara, mai comunicata alla ricorrente;<br />	<br />
i) del contratto di appalto la cui stipulazione con l&#8217;aggiudicataria è prevista per il giorno 04.05.2012, come comunicato colla nota impugnata sub f);<br />	<br />
l) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente e/o comunque lesivo dell’interesse della ricorrente,	</p>
<p>atti impugnati con motivi aggiunti;	</p>
<p>del provvedimento assunto in data 28 ottobre 2011 nella parte in cui non ha disposto l’esclusione della ricorrente;<br />	<br />
dei provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante nell’ambito della procedura di gara, compreso il provvedimento assunto dalla commissione in data 28 ottobre 2011, la determinazione n. 40 del 16 gennaio 2012, nella parte in cui non dispongono l’esclusione della ricorrente,	</p>
<p>oggetto di ricorso incidentale depositato il 25 febbraio 2012;<br />	<br />
di tutti i provvedimenti di gara, compreso il provvedimento del 21 dicembre 2011 e la determinazione n. 40 del 16 gennaio 2012, nella parte in cui non ha disposto alcuna verifica di anomalia relativamente all’offerta della ricorrente,	</p>
<p>oggetto di ricorso incidentale depositato il 17 aprile 2012;	</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza e del Consorzio Cooperative Costruzioni e ATI con Edilstrade Building S.p.A &#8211; Apcoa Parking Italia S.p.A. e Final S.p.A;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio ed i ricorsi incidentali proposto dal ricorrente incidentale Consorzio Cooperative Costruzioni Ccc Soc.Coop. &#8211; Apcoa Parking Italia S.p.A. &#8211; Final S.p.A.;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che la natura delle questioni oggetto del giudizio, ad un primo sommario esame, pare incompatibile con la sommarietà propria della cognizione cautelare;<br />	<br />
Valutata la specificità della prestazione appaltata che, in caso di consegna dei lavori, comporterebbe una irreversibile modifica dello stato dei luoghi;<br />	<br />
Tenuto conto che l’interesse dell’Amministrazione resistente alla tempestiva esecuzione dell’opera appaltata pare tutelabile mediante una sollecita fissazione dell’udienza di discussione nel merito del ricorso;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) sospende l’esecuzione degli atti impugnati e fissa la discussione nel merito del ricorso alla pubblica udienza del 6 giugno 2012.	</p>
<p>Spese al definitivo.	</p>
<p>La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Mario Arosio, Presidente<br />	<br />
Laura Marzano, Primo Referendario<br />	<br />
Marco Poppi, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 10/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-emilia-romagna-parma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-10-5-2012-n-84/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Parma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 10/5/2012 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2011 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2011-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2011-n-84/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2011-n-84/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2011 n.84</a></p>
<p>Pres. Piscitello– Est. Branca WWF Italia (Avv.ti L. Calvisi, A. Petretti, M. Greco) c/ Comunità D’Ambito Toscana Sud (Avv.ti V. Menaldi, T. D’Onza) sulla individuazione della normativa processuale applicabile nella ipotesi di controversia avente ad oggetto atti soggetti al rito speciale ed ordinario 1. Giustizia amministrativa – Controversia – Oggetto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2011-n-84/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2011 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2011-n-84/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2011 n.84</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello– Est. Branca<br /> WWF Italia (Avv.ti L. Calvisi, A. Petretti, M. Greco) c/ Comunità D’Ambito Toscana Sud (Avv.ti V. Menaldi, T. D’Onza)</span></p>
<hr />
<p>sulla individuazione della normativa processuale applicabile nella ipotesi di controversia avente ad oggetto atti soggetti al rito speciale ed ordinario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia amministrativa – Controversia – Oggetto – Atti soggetti al rito ex art. 23-bis e al rito ordinario – Normativa processuale applicabile .	</p>
<p>2. Giustizia amministrativa – Rito ex art. 23 -bis &#8211; Ricorso – Termine di deposito – Abrogazione art. 23 bis co. 1, lett. c) L.1034/1971 – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nella ipotesi in cui l’impugnazione abbia ad oggetto atti soggetti al rito speciale ex art. 23 bis L. 1034/1971, unitamente ad atti da giudicare con il rito ordinario, si applica la normativa processuale dei primi, senza alcun accertamento circa quale dei provvedimenti impugnati costituisca l’oggetto  principale del giudizio, posto che tale individuazione condurrebbe ad una estrema incertezza in sede applicativa, aprendo la via al proliferare delle impugnazioni strumentali.	</p>
<p>2. L’abrogazione dell’art. 23-bis comma 1, lett. c) ad opera dell’art. 15 co. 2, del d.lgs. 53/2010 non ha prodotto una modificazione della norma sul termine di trenta giorni per la proposizione dell’appello in quel rito speciale, dovendo considerare che l’art. 8 del medesimo d.lgs. 53/2010 ha confermato l’applicazione  dell’art. 23-bis agli “atti delle procedure di affidamento,..relativi a lavori, servizi o forniture, di cui all’art. 244 del d.lgs. 163/2006”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6025 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Wwf Italia (Associazione Italiana Per il Wwf), rappresentato e difeso dagli avv. Leonida Calvisi, Alessio Petretti, Michele Greco, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 269/A; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comunità D&#8217;Ambito Toscana Sud (Già Autorita&#8217; di Ambito Rifiuti N. 9), rappresentato e difeso dagli avv. Valerio Menaldi, Tommaso D&#8217;Onza, con domicilio eletto presso Valerio Menaldi Mm&#038;A in Roma, via Barberini N. 3; Comune di Grosseto, rappresentato e difeso dagli avv. Susanna Cruciani, Valerio Menaldi, Tommaso D&#8217;Onza, con domicilio eletto presso Valerio Menaldi in Roma, via Barberini N.3; Provincia di Grosseto, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paolo Carrozza, con domicilio eletto presso Paolo Accardo in Roma, via G.Bazzoni 3; Regione Toscana, rappresentato e difeso dagli avv. Lucia Bora, Fabio Ciari, con domicilio eletto presso Giovanni Pasquale Mosca in Roma, corso D&#8217;Italia, 102; Unieco in P Q.Cpg Mand. Rti, Dirigente della Provincia di Grosseto, Settore Sviluppo del Territorio D.Ssa Ucia Gracili, Dirigente Provincia di Rosseto Settore Ambiente Dr. Michele Canova, Associazione Ambientale delle Strillaie, Dario Lorenti, Roberto Bracci, Lido Lucarelli, Massimo Vanelli, Alessandro Biagiotti; Futura Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Riccardo Farnetani, Francesco Goisis, con domicilio eletto presso Damiano Pallottino in Roma, piazza dei Caprettari, 70; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE: SEZIONE II n. 00694/2010, resa tra le parti, concernente PIANO INDUSTRIALE RIFIUTI URBANI &#8211; BONIFICA DISCARICA</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comunità D&#8217;Ambito Toscana Sud (Già Autorita&#8217; di Ambito Rifiuti N. 9) e di Comune di Grosseto e di Provincia di Grosseto e di Regione Toscana e di Futura Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 novembre 2010 il Cons. Marzio Branca e uditi per le parti gli avvocati Petretti, Mariani, per delega degli Avvocati Menaldi e Carrozza, Mosca, per delega dell&#8217;Avv. Bora, e Farnetani;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con due distinti ricorsi, proposti, l’uno dall’ Associazione Ambientale delle Strillaie, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dai signori Dario Lorenti, Roberto Bracci, Lido Lucarelli, Massimo Vanelli, Alessandro Biagiotti, l’altro dall’Associazione Italiana World Wide Fund For Nature Onlus, è stato chiesto l’annullamento, quanto al primo ricorso (n. 1009 del 2005):<br />	<br />
1) &#8211; del Piano Industriale Rifiuti Urbani (PIRU) e della relativa Delibera di approvazione &#8211; Delibera n. 3/A del 18 marzo 2005 dell&#8217;Assemblea Consortile della Comunità di Ambito Territoriale Ottimale &#8211; Area Grossetana ATO 9, nella parte in cui prevede la realizzazione del cosiddetto Impianto di Ambito in località Strillaie e nella parte in cui non prevede l&#8217;assegnazione al Comune di Grosseto di una tempistica puntuale entro la quale attuare la bonifica della discarica preesistente;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara di concessione per la costruzione e la gestione, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 19 della Legge 109/1994, del complesso tecnologico definito Impianto di Ambito in località Strillaie;<br />	<br />
&#8211; della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione ATO 9 n. 8/c dell&#8217;11 marzo 2005 con la quale l&#8217;ATO 9 ha provveduto alla aggiudicazione della gara di cui al precedente punto in favore del R.T.I. costituito da Unieco; Consorzio Cooperative Costruzion<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente, e in particolare del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto (PPR) e della relativa Delibera di approvazione &#8211; Delibera Consiglio Provinciale n. 77 del 16-12-<br />
e, con i motivi aggiunti depositati il 26 maggio 2006:<br />	<br />
&#8211; del Piano Industriale Rifiuti Urbani (PIRU) pubblicato sul Supplemento n. 41 Parte IV al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 11 del 15 marzo 2006, nonché della Delibera di approvazione del predetto PIRU &#8211; Delibera n. 3/A del 18 marzo 20<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente ancorché incognito, nonché dei provvedimenti già oggetto di impugnazione nel ricorso originario.<br />	<br />
con i motivi aggiunti depositati il 9 marzo 2007:<br />	<br />
&#8211; della Determinazione Dirigenziale 27 dicembre 2006 n. 5164 del Dirigente dell&#8217;Amministrazione Provinciale di Grosseto, Settore Sviluppo del Territorio, U.O.C. Valutazione Impatto Ambientale, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BUR<br />
di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente ancorché incognito, con particolare riguardo al Rapporto Interdisciplinare menzionato nella medesima Determina Dirigenziale impugnata.<br />	<br />
con i motivi aggiunti depositati il 12 giugno 2008:<br />	<br />
&#8211; della Determinazione Dirigenziale 13 marzo 2008 n. 981 del Dirigente dell&#8217;Amministrazione Provinciale di Grosseto, Area Territorio, Ambiente, Sostenibilità, Settore Ambiente, pubblicata all&#8217;Albo Pretorio Provinciale dal 21 marzo 2008 per dieci giorni co<br />
&#8211; della predetta Determinazione Dirigenziale n. 981 del 13-03-2008, dell&#8217;AIA medesima e dei relativi allegati 1 e 2;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente ancorché incognito, e in particolare del verbale e delle risultanze delle Conferenze dei Servizi del 30 luglio 2007 e del 12 novembre 2007.<br />	<br />
Quanto al secondo ricorso (n. 860 del 2006) è stato chiesto l’annullamento:<br />	<br />
1) &#8211; del Piano Industriale Rifiuti Urbani (PIRU) siccome pubblicato n. 41 Parte IV al BURT n.11 del 15 marzo 2006 nonché della delibera di approvazione del predetto PIRU n. 3/A del 18 marzo 2005 dell&#8217;Assemblea Consortile della Comunità di Ambito Territoriale Ottimale &#8211; Area Grossetana ATO 9, nonché infine della relativa determinazione dirigenziale del 19 gennaio 2006 n. 213 del Dirigente del Settore Ambiente della provincia di Grosseto;<br />	<br />
&#8211; del bando di gara di concessione per la costruzione e gestione ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 19 della legge 109/94 avente ad oggetto la realizzazione del complesso tecnologico definito &#8220;Impianto di Ambito&#8221; in località &#8220;Strillaie&#8221; (Gr);<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio di amministrazione ATO 9 n. 8/c del giorno 11 marzo 2005 con la quale l&#8217;ATO 9 ha provveduto alla aggiudicazione della gara di cui al precedente punto in favore di Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da Uniec<br />
di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente e in particolare :<br />	<br />
&#8211; del piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della provincia di Grosseto (PPR), della relativa delibera di approvazione &#8211; delibera Consiglio Provinciale n. 77 del 16.12.2002, nonchè della delibera di Giunta regionale con la quale si disponeva la pubbli<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio Comunale di Grosseto n. 70 del 28 giugno 2002;<br />	<br />
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorchè incognito;<br />	<br />
e, con motivi aggiunti depositati in data 9 marzo 2007:<br />	<br />
&#8211; della determina dirigenziale 27 dicembre 2006 n. 5164 del dirigente dell&#8217;amministrazione provinciale di Grosseto, Settore Sviluppo del Territorio, U.O.C. Valutazione impatto ambientale siccome pubblicata sul BURT n. 4 del 24.gennaio 2007,<br />	<br />
&#8211; di ogni provvedimento connesso, presupposto o conseguente, con particolare riguardo al &#8220;Rapporto Interdisciplinare&#8221; menzionato nella medesima determina dirigenziale impugnata;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente ancorché incognito;<br />	<br />
con motivi aggiunti depositati in data 12 giugno 2008: <br />	<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale 13 marzo 2008 n. 981 del dirigente dell&#8217;amministrazione provinciale di Grosseto, Area Territorio, Ambiente Sostenibilità, Settore Ambiente, pubblicata all&#8217;Albo Pretorio Provinciale dal 21 marzo 2001 per dieci giorni con<br />
&#8211; dell&#8217;Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Unieco Soc. Coop. a.r.l. e dei relativi allegati 1 e 2 ;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro provvedimento connesso, presupposto o conseguente ancorché incognito.<br />	<br />
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, riuniti i ricorsi<br />	<br />
ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo n. 1009/2005;<br />	<br />
ha dichiarato in parte irricevibili ed inammissibili il ricorso n. 860/2006 nonchè i motivi aggiunti di cui al ricorso n. 1009/2005 ed al ricorso n. 860/2006 ed in parte li ha rigettati emettendo condanna nella spese a carico dei ricorrenti. <br />	<br />
L’Associazione Italiana World Wide Fund For Nature ha proposto appello per la riforma della sentenza, previa sospensione dell’efficacia.<br />	<br />
Le parti resistenti in primo grado si sono costituite anche in appello.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 27 luglio 2010 la domanda cautelare è stata riunita al merito.<br />	<br />
Tutte le parti hanno depositato memorie.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2010 la causa è stata rimessa in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Collegio deve darsi carico, preliminarmente, della eccezione sollevata dalla Provincia di Grosseto e da Futura s.p.a., secondo cui l’appello sarebbe stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza, prescritto dall’art. 23-bis della l. n. 1034 del 1971, come modificata dalla legge n. 205 del 2000, e pertanto sarebbe irricevibile.<br />	<br />
Si rileva che non è contestato che la sentenza sia stata notificata il 23 aprile 2010 e che l’appello è stato notificato il 22 giugno 2010.<br />	<br />
L’appellante WWF si oppone all’eccezione osservando: a) che la controversia non riguarderebbe materia assoggettabile allo speciale rito di cui al ricordato art. 23-bis, posto che la parte più consistente del contenzioso sarebbe riferito ad atti (piano provinciale dei rifiuti, piano industriale dei rifiuti, studio di impatto ambientale, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale) che, esulando dall’elencazione di cui al detto art. 23-bis, sono soggetti al rito ordinario; b) che, se si volesse fare riferimento al comma 1, lett. c) della disposizione citata, che menziona i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione si servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, dovrebbe riconoscersi che tale comma è stato abrogato dal d.lgs. 27 aprile 2010 n. 53, e che, pertanto, il termine di trenta giorni per l’appello, di cui all’art. 23-bis, non sarebbe più vigente nelle controversie relative all’affidamento di servizi pubblici.<br />	<br />
Le tesi dell’appellante non sono condivisibili, e, pertanto, l’eccezione di irricevibilità è fondata.<br />	<br />
Quanto al primo punto, non è seriamente contestabile che l’intera serie procedimentale, a partire dal Piano industriale rifiuti urbani, sia stata impugnata nella parte in cui prevede la realizzazione del cosiddetto Impianto di Ambito in località Strillaie. Già con il primo dei ricorsi di primo grado si è chiesto l’annullamento del bando di gara di concessione per la costruzione e la gestione, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 19 della Legge 109/1994, del complesso tecnologico definito Impianto di Ambito in località Strillaie. L’intera controversia, quindi, ha avuto ad oggetto atti preordinati all’espletamento del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani, mediante la realizzazione di un impianto destinato al trattamento dei medesimi.<br />	<br />
E’ noto come la giurisprudenza abbia più volte affrontato il tema della simultanea impugnazione di provvedimenti esplicitamente soggetti al rito speciale di cui all’art. 23-bis unitamente ad atti da giudicare col rito ordinario, affermando la vis actractiva dei primi circa la normativa processuale da applicare (Cons. St., Sez. VI, 27 marzo 2003 n. 1605; 27 giugno 2007 n. 3712; 4 aprile 2008 n. 1435).<br />	<br />
Da tale orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi, condividendo l’argomentazione di fondo che ha indotto la giurisprudenza a rifiutare l’accertamento circa quale dei provvedimenti impugnati costituisca l’oggetto principale del giudizio, posto che una distinzione fondata sull’individuazione dell’oggetto principale condurrebbe ad una estrema incertezza in sede applicativa, aprendo la via al proliferare delle impugnazioni strumentali.<br />	<br />
Neppure il secondo profilo di replica può essere condiviso.<br />	<br />
L’invocata abrogazione dell’art. 23-bis comma 1, lett. c) ad opera dell’art. 15, comma 2, del d.lgs. 20 marzo 2010 n. 53 non ha prodotto una modificazione della norma sul termine di trenta giorni per la proposizione dell’appello in quel rito speciale, dovendo considerarsi che l’art. 8 del medesimo d.lgs. n. 53 del 2010, all’art. 8, comma 1, ha confermato l’applicazione dell’art. 23-bis agli “ atti delle procedure di affidamento, ….relativi a lavori, servizi o forniture, di cui all&#8217;articolo 244” del d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
La norma abrogatrice della lettera c), pertanto, costituisce una disposizione di coordinamento dovuta alla nuova formulazione dell’art. 245 del d.lgs. n. 163 del 2006, al fine di eliminare una inutile e sempre inopportuna duplicazione di fonti normative.<br />	<br />
In conclusione l’appello va dichiarato irricevibile.<br />	<br />
Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente le spese.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, lo dichiara irricevibile;<br />	<br />
compensa le spese;<br />	<br />
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Marzio Branca, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/01/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-1-2011-n-84/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/1/2011 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2010 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-1-2010-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-1-2010-n-84/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-1-2010-n-84/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2010 n.84</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. A. Maggio A.G.S. soc. coop. a r.l. (avv. R. Patta) c/ Comune di Pula (avv. R. Uras); Commissione di gara per l’appalto relativo al servizio di assistenza domiciliare e di predisposizione e attuazione dei progetti e piani personalizzati previsti dal fondo regionale per la non autosufficienza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-1-2010-n-84/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2010 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-1-2010-n-84/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2010 n.84</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres. </i>P. Numerico;<i> Est.</i> A. Maggio<br /> A.G.S. soc. coop. a r.l. (avv. R. Patta) c/ Comune di Pula (avv. R. Uras);<br /> Commissione di gara per l’appalto relativo al servizio di assistenza domiciliare e di predisposizione <br />e attuazione dei progetti e piani personalizzati previsti dal fondo regionale per la non<br /> autosufficienza (n.c.); nei confronti di C. R. T. N. E. (soc. coop. sociale consortile onlus a r.l.) <br />(avv.ti F. Ballero e F. Mascia)</span></p>
<hr />
<p>sui requisiti di capacità tecnica ed economica di un Consorzio di cooperative</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Consorzio – Requisiti di partecipazione – Consorziati – Riferimento alla capacità degli esecutori dell’appalto – Ammissibilità &#8211; Limiti	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Consorzio – Requisiti di partecipazione – Consorziati – Acquisizione di referenze – Momento rilevante – Data di costituzione del Consorzio &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti per la partecipazione a gare d’appalto, i soggetti di cui all’art. 34, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, non possono comprovare il possesso dei requisiti (nella specie, servizi pregressi e fatturato) facendo riferimento a quelli posseduti dalle consorziate designate per l’esecuzione del servizio, ma, secondo il disposto dell’art. 35, D. Lgs. cit., devono possederli e comprovarli in proprio, con l’unica eccezione dei requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera e all’organico medio annuo, i quali solo sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. 	</p>
<p>2. In tema di requisiti di capacità tecnica ed economica richiesti per la partecipazione a gare d’appalto, i soggetti di cui all’art. 34, lett. b), D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, possono acquisire le referenze apportate dai propri soci soltanto a partire dalla data di costituzione (nella specie, il Consorzio di cooperative si era costituito nel 2008 ed il requisito di capacità tecnica e di fatturato richiesto dal bando di gara era riferito al triennio 2006/2007/2008).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 698 del 2009, proposto da: 	</p>
<p><b>A.G.S. soc. coop. a r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Rosanna Patta, presso il cui studio in Cagliari, via Sonnino n. 84, è elettivamente domiciliata; </p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Pula</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Roberto Uras, presso il cui studio in Cagliari, via Torino n. 3, è elettivamente domiciliato;	</p>
<p><b>Commissione di gara per l’appalto relativo al servizio di assistenza domiciliare e di predisposizione e attuazione dei progetti e piani personalizzati previsti dal fondo regionale per la non autosufficienza</b>, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio; </p>
<p><i><b>nei confronti di</p>
<p></i>C. R. T. N. E.<i></b></i> <i>(soc. coop. sociale consortile onlus a r.l.)</i>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Ballero e Francesco Mascia, presso lo studio dei quali in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76, è elettivamente domiciliato; </p>
<p>	<br />
<i><b>per l&#8217;annullamento</p>
<p></b></i>della determinazione 3/6/2009 n. 456, con la quale il Responsabile del Settore Servizi alla Persona &#8211; Ufficio Socio-Assistenziale del comune di Pula ha definitivamente aggiudicato al controinteressato il “servizio di assistenza domiciliare e di predisposizione e attuazione dei progetti e piani personalizzati previsti dal fondo regionale per la non autosufficienza”, di cui alla determina a contrarre del medesimo Responsabile di Settore n. 80 del 28/1/2009;<br />	<br />
del provvedimento cui al verbale della Commissione di gara n. 5 del 7/5/2009, di aggiudicazione provvisoria della suddetta gara;<br />	<br />
del provvedimento di cui al verbale della citata Commissione di gara n. 1 del 6/4/2009, nella parte in cui ha ammesso il Consorzio Regionale Territoriale Network Etico alla medesima gara per l&#8217;espletamento del servizio di cui sopra;<br />	<br />
del bando di gara e del relativo capitolato d&#8217;appalto, nella parte in cui individuano i sub criteri di ripartizione degli 80 punti attribuibili all&#8217;offerta progettuale;<br />	<br />
dell’eventuale contratto d&#8217;appalto, tra l&#8217;Amministrazione intimata e Consorzio controinteressato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pula e del Consorzio Regionale Territoriale Network Etico.<br />	<br />
Visto il ricorso incidentale da quest’ultimo proposto.<br />	<br />
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa.<br />	<br />
Nominato relatore per l&#8217;udienza pubblica del 16/12/2009 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato R. Patta per la ricorrente, l’avvocato R. Uras per l’amministrazione resistente e gli avvocati F. Ballero e F. Mascia per il controinteressato.<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’AS.GE.SA. soc. coop. a r.l. ha partecipato alla procedura aperta – da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa &#8211; bandita dal comune di Pula per l’affidamento del “servizio di assistenza domiciliare e di predisposizione e attuazione dei progetti e piani personalizzati previsti dal fondo regionale per la non autosufficienza&#8221;.<br />	<br />
A conclusione delle operazioni di gara la detta società si classificava al secondo posto dietro il Consorzio Regionale Territoriale Network Etico al quale, con determinazione 3/6/2009 n. 456 del Responsabile del Settore Servizi alla Persona &#8211; Ufficio Socio-Assistenziale, veniva definitivamente aggiudicato l’appalto.<br />	<br />
Ritenendo provvedimento di aggiudicazione ed ulteriori atti della procedura meglio indicati in epigrafe illegittimi, l’AS.GE.SA. li ha impugnato chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi. <br />	<br />
1) Il Consorzio Regionale Territoriale Network Etico doveva essere escluso dalla gara, per aver omesso di comprovare in proprio il possesso dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria richiesti dal bando. <br />	<br />
Il Consorzio ha, infatti, dichiarato di possedere il requisito, per il tramite di due consorziate, ma così facendo ha violato l’art. 35 del codice dei contratti. <br />	<br />
Non sussistono, del resto, i presupposti per operatività dell’istituto dell’avvalimento. In particolare, la circostanza che il Consorzio abbia indicato le sue due consorziate come esecutrici del servizio, non è sufficiente a sopperire alla mancanza dell’impegno di queste ultime, di cui all’art. 49 del codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
2) In via subordinata si rileva che il bando di gara è illegittimo per non aver fissato, in relazione a ciascun criterio di valutazione prescelto, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, così come richiesto dall’art. 83, comma 4, del citato codice.<br />	<br />
Si sono costituiti in giudizio l’amministrazione intimata e il controinteressato, che con separate memorie si sono opposti all’accoglimento del ricorso.<br />	<br />
Il controinteressato ha anche proposto ricorso incidentale col quale ha dedotto che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver correttamente reso le dichiarazioni di cui alle lettere h) e l) dell’art. 38 del codice dei contratti pubblici.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 16/12/2009 la causa, su richiesta delle parti, è stata posta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Essendo il ricorso incidentale diretto a contestare la legittimazione processuale del ricorrente principale (attraverso la prospettazione di questioni che attengono al merito della vicenda) la sua trattazione assume priorità logica (cfr, fra le tante, Cons. Stato V°sez. 24/11/1997 n°1367, 13/2/1998 n°168, 25/3/2002 n°1695, nonché C.Si. 15/5/2001 n°205).<br />	<br />
Col primo motivo della controimpugnazione il Consorzio Regionale Territoriale Network Etico deduce che l’AS.GE.SA. doveva essere esclusa dalla gara per non aver reso la dichiarazione di cui all’art. 38 lett. h) del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 con riguardo all’affidamento dei subappalti.<br />	<br />
La doglianza è infondata.<br />	<br />
Il bando di gara stabiliva, a pag. 5, che ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale i concorrenti dovessero, tra l’altro, dichiarare “di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio”.<br />	<br />
A pag. 4 il medesimo bando, prevedeva, inoltre, che la dichiarazione circa il possesso dei requisiti dovesse essere redatta “secondo l’allegato A”, il quale a sua volta non contemplava, fra le attestazioni occorrenti, anche quella relativa alla insussistenza di “false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti … per l’affidamento dei subappalti”.<br />	<br />
Nessun rimprovero, pertanto, può essere mosso alla ricorrente principale per la contestata incompletezza della dichiarazione, del tutto conforme come più sopra rilevato alle previsioni della lex specialis della procedura.<br />	<br />
Col secondo motivo del gravame incidentale il controinteressato lamenta che la ricorrente principale avrebbe dovuto essere esclusa dalla selezione per non aver reso correttamente la dichiarazione di cui all’art. 38, lett. l), del D. Lgs. 163/2006. <br />	<br />
Il modulo di dichiarazione predisposto dall’amministrazione contemplava, infatti, più opzioni fra loro incompatibili e l’AS.GE.SA. non ha eliminato quella inconferente rispetto alla propria situazione, così rendendo incomprensibile il contenuto della relativa dichiarazione.<br />	<br />
Il motivo non merita accoglimento.<br />	<br />
Il bando di gara stabiliva, a pag. 5, che il concorrente dovesse dichiarare “di ottemperare agli obblighi di cui all’art. 17 della L. 68/99 sulla tutela del diritto al lavoro dei disabili, ovvero<br />	<br />
1 – (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla L. 68/99; <br />	<br />
2 &#8211; (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti o per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola con gli obblighi di cui all’art. 17 della L. 68/99”.<br />	<br />
La ricorrente principale, tramite l’apposito modulo di dichiarazione, ha dichiarato di ottemperare agli obblighi di cui all’art. 17 della L. 68/99 sulla tutela del diritto al lavoro dei disabili, senza però cancellare una delle due previste opzioni, così da lasciare in vita solo quella attinente alla propria posizione.<br />	<br />
Tuttavia, l’omissione non è tale da incidere sul contenuto essenziale della dichiarazione dovuta, contenuto che si sostanzia nell’attestare “di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili” come si ricava oltre che dal bando dal combinato disposto degli artt. 38, lett. l), del D. Lgs. n. 163/2006 e 17 della L. 12/3/1999 n. 68. <br />	<br />
Attestazione puntualmente resa dall’AS.GE.SA.<br />	<br />
In definitiva il ricorso incidentale è infondato, per cui nulla osta all’esame nel merito del ricorso principale.<br />	<br />
Il primo motivo di gravame è fondato.<br />	<br />
Il bando di gara stabiliva che, ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale, i concorrenti dovessero, tra l’altro, dimostrare di aver “svolto attività di assistenza domiciliare, organizzazione e gestione, uguale a quella del presente appalto, negli anni 2006/2007/2008 presso pubbliche amministrazioni” … e … realizzato un fatturato non inferiore all’importo del presente appalto …”.<br />	<br />
Nella domanda di partecipazione il Consorzio Regionale Territoriale Network Etico ha dichiarato che il “requisito di cui sopra è stato svolto dalle seguenti ditte consorziate e nominate per l’esecuzione del servizio: <br />	<br />
&#8211; Cento Attività Soc. Coop. Sociale Onlus; <br />	<br />
&#8211; Isola Verde Soc. Coop. Sociale Onlus”.<br />	<br />
Come emerge dallo statuto depositato in giudizio il Consorzio in questione è una società cooperativa sociale consortile costituita, in data 28/3/2008, da un gruppo di cooperative, anche ai sensi dell’art. 8 della L. 8/11/1991 n. 381.<br />	<br />
Si tratta, dunque, di un consorzio (di secondo grado) di cooperative, cui si applica l’art. 27 del D. Lgs. C.P.S.14/12/1947 n. 1577.<br />	<br />
Il medesimo è, quindi, ammesso a partecipare alle gare di appalto per l’affidamento di pubblici servizi, ai sensi dell’art. 34, lett. b), del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163.<br />	<br />
Il relazione a questi ultimi trova applicazione il successivo art. 35 del medesimo decreto legislativo immediatamente operante anche in mancanza del regolamento ivi previsto, essendo la norma di per sé autosufficiente.<br />	<br />
In base alla detta disposizione: “I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l&#8217;ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all&#8217;articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d&#8217;opera, nonché all&#8217;organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.<br />	<br />
Ne consegue che l’aggiudicatario non poteva comprovare il possesso del requisito in questione facendo riferimento a quello posseduto dalle consorziate designate per l’esecuzione del servizio, ma avrebbe dovuto <br />	<br />
possederlo e comprovarlo in proprio, con l’unica eccezione dei requisiti “relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera e all’organico medio annuo, i quali solo sono computati cumulativamente in capo al Consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate” (Cfr. Cons. Stato V Sez., 22/12/2008 n. 6498, seppure con riferimento ai requisiti di qualificazione, T.A.R. Lazio – Roma, III Sez., 23/11/2009 n. 11482).<br />	<br />
E’ indubbio, come sostenuto da amministrazione resistente e controinteressato, che anche i consorzi del tipo cui quest’ultimo appartiene possano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento, ma a tal fine devono sussistere le condizioni richieste perché l’istituto in questione in concreto operi.<br />	<br />
Gli artt. 47 e 48 del direttiva 2004/18/CE del 31/3/2004 consentono agli operatori economici di avvalersi delle capacità economico – finanziarie e tecnico – professionali di altri soggetti, ma a patto che dimostrino di poter effettivamente disporre dei mezzi necessari messi a disposizione del soggetto ausiliante, anche attraverso presentazione di apposito impegno a fornire il requisito, da parte di quest’ultimo. <br />	<br />
L’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, poi, nell’attuare nell’ordinamento interno le dette disposizioni comunitarie, ha stabilito, che ai fini dell’avvalimento debba, tra l’altro, essere allegata alla domanda di partecipazione “una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”.<br />	<br />
Nel caso concreto, il Consorzio Regionale Territoriale Network Etico ha indicato quali esecutrici del servizio le proprie consorziate, Cento Attività Soc. Coop. Sociale Onlus e Isola Verde Soc. Coop. Sociale Onlus, ed ha dichiarato di far riferimento a queste ultime per dimostrare il possesso del requisito concernente l’ “attività di assistenza domiciliare, organizzazione e gestione, uguale a quella del presente appalto, negli anni 2006/2007/2008 presso pubbliche amministrazioni” e il “fatturato non inferiore all’importo del presente appalto …” .<br />	<br />
Le due consorziate, a loro volta, hanno, tra l’altro, dichiarato di impegnarsi ad effettuare il servizio con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto. <br />	<br />
Orbene, ad avviso del Collegio nel descritto contesto non sono ravvisabili <br />	<br />
le condizioni richieste per l’operatività dell’avvalimento.<br />	<br />
Le dichiarazioni rese dalle consorziate, infatti, non contemplano alcun vincolo delle medesime a fornire al Consorzio il requisito di cui quest’ultimo è privo, né l’aggiudicatario ha, altrimenti, dimostrato alla stazione appaltante di poter disporre del “requisito” mancante. <br />	<br />
Al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dal controinteressato nella memoria difensiva depositata in data 27/7/2009, nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che l’art. 5, comma 20, dello statuto abiliti la società consortile a “stipulare convenzioni e assumere appalti con amministrazioni locali, regionali, statali anche autonome, con enti pubblici italiani ed europei, con aziende private per l’acquisizione di servizi e di lavori, per farli eseguire dai propri soci secondo modalità che saranno definite da appositi regolamenti interni”.<br />	<br />
Dalla disposizione statutaria, infatti, non discende alcun obbligo per il socio.<br />	<br />
Ai fini di causa risulta, inoltre, privo di rilevanza il riferimento fatto dal Consorzio Regionale Territoriale Network Etico alla relazione intercorrente tra Consorzio stesso e cooperative consorziate.<br />	<br />
Vero è che quest’ultima, come correttamente dedotto dall’aggiudicatario, viene comunemente descritta in termini di rapporto organico, con la conseguenza che l’attività posta in essere da ciascuna cooperativa, nella sua qualità di consorziata, è immediatamente imputabile al consorzio (cfr. Cons. Stato, VI Sez., 20/6/2007 n. 3477 e 29/4/2003 n. 2183). Ma ciò, nella fattispecie, non può essere di alcun giovamento all’aggiudicatario.<br />	<br />
Ed invero, quest’ultimo è stato costituito solo nel 2008 e pertanto solo da tale data ha potuto acquisire le referenze apportate dai propri soci. <br />	<br />
Il requisito di capacità tecnica e di fatturato richiesto dal bando di gara, come già più sopra evidenziato, era, invece, riferito al triennio 2006/2007/2008, con la conseguenza che il Consorzio non lo possedeva in proprio e, giusta quanto sopra rilevato, non poteva, nemmeno, avvantaggiarsi, sic et simpliciter, del requisito posseduto dalle proprie consorziate. <br />	<br />
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, in ordine alla possibilità del Consorzio aggiudicatario di utilizzare l’istituto dell’avvalimento per comprovare il possesso dei requisito mancante, deve ritenersi che non sussistano i dubbi, prospettati dal controinteressato, di compatibilità dell’art. 35 del D. Lgs. n. 163/2006 con la normativa comunitaria, circostanza questa che esime il Collegio dal sollevare la relativa questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato dell’Unione europea.<br />	<br />
Il ricorso va, quindi, accolto. <br />	<br />
Sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata aggiudicazione.<br />	<br />
Rigetta il ricorso incidentale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Grazia Flaim, Consigliere	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 26/01/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-26-1-2010-n-84/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2010 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2009 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-23-3-2009-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-23-3-2009-n-84/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-23-3-2009-n-84/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2009 n.84</a></p>
<p>Presidente De Siervo, Redattore De Siervo il conflitto di attribuzioni è inammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto questa Corte ha, in più occasioni, escluso che un ente locale possa essere riconosciuto quale &#171;potere dello Stato&#187; Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni &#8211; Tutela dell&#8217;ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Ordinanza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-23-3-2009-n-84/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2009 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-23-3-2009-n-84/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2009 n.84</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Presidente De Siervo, Redattore De Siervo</span></p>
<hr />
<p>il conflitto di attribuzioni è inammissibile sotto il profilo soggettivo in quanto questa Corte ha, in più occasioni, escluso che un ente locale possa essere riconosciuto quale &laquo;potere dello Stato&raquo;</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Conflitto di attribuzioni &#8211; Tutela dell&#8217;ambiente &#8211; Rifiuti &#8211; Ordinanza cautelare di revocazione n. 5610/2008 emessa dalla 5. Sezione del Consiglio di Stato &#8211; Concessione alla Esogest Ambiente s.r.l. di svolgere attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti &#8211; Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comune di Pastorano – Asserita violazione degli articoli 103, 113 e 118 della Costituzione – Inammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Pastorano nei confronti del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con l&#8217;atto indicato in epigrafe.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>composta dai signori:</p>
<p>#NOME?				DE SIERVO			Presidente<br />	<br />
#NOME?				MADDALENA			  Giudice<br />	<br />
#NOME?				FINOCCHIARO				“<br />	<br />
#NOME?			QUARANTA				“<br />	<br />
#NOME?			GALLO					“<br />	<br />
#NOME?				MAZZELLA				“<br />	<br />
#NOME?			SILVESTRI				“<br />	<br />
#NOME?			CASSESE				“<br />	<br />
#NOME?	                         SAULLE				“<br />	<br />
#NOME?		            TESAURO				“<br />	<br />
#NOME?	                         NAPOLITANO				“<br />	<br />
#NOME?		            FRIGO					“<br />	<br />
#NOME?	                          CRISCUOLO				“<br />	<br />
#NOME?				GROSSI				“</p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA<br />	<br />
</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito dell&#8217;ordinanza cautelare di revocazione del 21 ottobre 2008 n. 5610/2008 emessa dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la quale è stato concesso alla Esogest<b> </b>Ambiente s.r.l. di svolgere attività di stoccaggio e trattamento di rifiuti liquidi e solidi non pericolosi nel Comune di Pastorano, promosso con ricorso del Comune di Pastorano depositato in cancelleria il 26 novembre 2008 ed iscritto al n. 19 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.<br />	<br />
<i>    Udito</i> nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 il Giudice relatore Ugo De Siervo.<br />	<br />
<i>    Ritenuto </i>che<i> </i>con ricorso depositato il 26 novembre 2008 il Comune di Pastorano, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;<br />	<br />
    che il ricorrente denuncia, in riferimento agli articoli 103, 113 e 118 della Costituzione, l&#8217;ordinanza cautelare di revocazione n. 5610/2008 emessa dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2008, con la quale, riformando una precedente ordinanza di rigetto dell&#8217;istanza cautelare di sospensione della sentenza di primo grado, sarebbe stata «di fatto» concessa alla società appellante «una vera e propria autorizzazione allo smaltimento ed al trattamento di rifiuti, senza alcuna limitazione di tipologie, nel limite di cento tonnellate giornaliere», con ciò «violando i limiti costituzionali della giurisdizione amministrativa ed invadendo le attribuzioni amministrative del Comune ricorrente e della Regione Campania»;<br />	<br />
    che il Comune di Pastorano, dubitando della legittimità dell&#8217;autorizzazione rilasciata alla Esogest Ambiente s.r.l. ai fini della realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi ubicato in prossimità di un&#8217;area caratterizzata da numerosi caseifici, ha sollecitato la suddetta Regione ad attivare gli ordinari poteri di autotutela al fine di rimuovere i denunciati vizi di legittimità e che, a fronte dell&#8217;inerzia della Regione, il suddetto Comune ha impugnato l&#8217;autorizzazione in oggetto;<br />	<br />
    che l&#8217;adìto Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. I, ha accolto il ricorso, avendo rilevato una divergenza sostanziale tra i progetti presentati in sede di valutazione di impatto ambientale e, rispettivamente, dinanzi alla Regione; <br />	<br />
    che il Consiglio di Stato, Sez. V, con ordinanza n. 4365 del 29 luglio 2008, ha rigettato l&#8217;istanza di sospensione cautelare della impugnata sentenza, presentata dalla appellante Esogest Ambiente s.r.l., atteso che le modifiche apportate al progetto originario apparivano, ad una prima delibazione, incidenti sulla quantità e sulla tipologia dei rifiuti;<br />	<br />
    che con l&#8217;ordinanza oggetto del presente conflitto, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha accolto l&#8217;istanza di revisione dell&#8217;ordinanza n. 4365 del 2008, in ragione dell&#8217;evidente pregiudizio derivante dalla sospensione totale dell&#8217;attività, dando atto dell&#8217;avvenuto deposito, da parte della istante Esogest Ambiente s.r.l., di una dichiarazione con la quale essa «si obbliga ad esercitare, in attesa del giudizio di merito, le attività contemplate nel progetto originario»;<br />	<br />
    che, in particolare, l&#8217;impugnata ordinanza contemplerebbe, a detta del ricorrente, un quantitativo giornaliero suscettibile di smaltimento non rinvenibile in alcuno dei provvedimenti amministrativi in questione, costituendo così «una determinazione dell&#8217;organo giudicante completamente scollegata dalla realtà dei fatti»;<br />	<br />
    che, quanto all&#8217;ammissibilità del presente conflitto, il ricorrente osserva che il Sindaco «è, al tempo stesso, vertice dell&#8217;ente locale e Ufficiale di Governo», avendo così competenza esclusiva nella fase della raccolta dei rifiuti solidi urbani e nella localizzazione delle relative aree di smaltimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali), dell&#8217;art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e dell&#8217;art. 5 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263 (Misure straordinarie per fronteggiare l&#8217;emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. Misure per la raccolta differenziata), convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 2006, n. 290, e che, pertanto, il Sindaco «è legittimato a rivendicare il rispetto delle proprie prerogative decisionali e discrezionali, nella spiegata qualità di Ufficiale di Governo e, quindi, di autorità (<i>rectius</i> potere) dello Stato»;<br />	<br />
    	che, nel merito, posto che il provvedimento di autorizzazione compete alla Regione laddove il provvedimento di individuazione delle aree di smaltimento dei rifiuti spetta al Comune, il ricorrente sostiene che l&#8217;impugnata ordinanza «vìoli i limiti costituzionali della giurisdizione e determini un&#8217;invasione dei poteri e della discrezionalità amministrativa del Comune e della Regione»;<br />
    	che, più precisamente, fissando la quantità e la qualità dei rifiuti trattabili dalla società appellante, il Consiglio di Stato avrebbe sostituito il proprio apprezzamento a quello, esclusivo, dell&#8217;amministrazione, con conseguente spoliazione dei poteri di amministrazione attiva spettanti in via esclusiva, ai sensi dell&#8217;art. 118 della Costituzione, alla pubblica amministrazione;<br />
    che, inoltre, l&#8217;art. 103 della Costituzione «non consente al Consiglio di Stato di pronunciarsi al di fuori della sfera di tutela degli interessi legittimi»;<br />	<br />
    che, dal canto suo, l&#8217;art. 113 della Costituzione non ammette decisioni che si sostituiscano agli atti ed ai provvedimenti delle autorità amministrative.<br />	<br />
<i>    Considerato </i>che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi dell&#8217;art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ad accertare se il sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se ne sussistano i requisiti soggettivo ed oggettivo, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione anche in punto di ammissibilità;<br />	<br />
    che, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è inammissibile in quanto questa Corte ha, in più occasioni, escluso che un ente locale possa essere riconosciuto quale «potere dello Stato»;<br />	<br />
    che, infatti, con l&#8217;ordinanza n. 101 del 1970, questa Corte ha statuito che «la Provincia non è organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, secondo la disposizione dell&#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87»;<br />	<br />
    che, inoltre, con la successiva ordinanza n. 380 del 1993, questa Corte ha ribadito che «la Provincia non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell&#8217;accezione propria dell&#8217;art. 134 della Costituzione», precisando altresì che «non vale il richiamo della ricorrente alla sentenza n. 69 del 1978, giacché la nozione di “potere dello Stato”, ai sensi dell&#8217;art. 134 della Costituzione, può estendersi – come è stato già chiarito (v., ad es., l&#8217;ordinanza 23 maggio 1990) – a figure esterne all&#8217;organizzazione dello Stato nei soli casi in cui queste esercitino poteri che rientrano nello svolgimento di più ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorità»;<br />	<br />
    che, inoltre, pur tralasciando la contraddizione in cui incorre il ricorrente, il quale invoca la qualità del Sindaco quale «ufficiale del Governo» per poi lamentare la lesione delle attribuzioni amministrative conferite al Comune, se anche si riconoscesse nel caso di specie la sussistenza di tale qualifica, il ricorso sarebbe nondimeno inammissibile dal momento che il Sindaco, in detta veste, non è abilitato a manifestare in maniera definitiva la volontà del potere cui appartiene (cfr. le sentenze n. 730 del 1988; n. 77 del 1987; n. 307 del 1983 e n. 36 del 1960);<br />	<br />
    che difetta altresì il requisito oggettivo in quanto, sussistendo gli ordinari rimedi giurisdizionali attivabili nei confronti dell&#8217;impugnato provvedimento, il conflitto di attribuzione «non può essere trasformato in un atipico mezzo di gravame avverso le pronunce dei giudici» (ordinanza n. 339 del 2008. v. pure la sentenza n. 290 del 2007 e l&#8217;ordinanza n. 359 del 1999).</p>
<p><b></p>
<p align=center>per questi motivi<br />	<br />
LA CORTE COSTITUZIONALE<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><i>    dichiara</i> inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Pastorano nei confronti del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con l&#8217;atto indicato in epigrafe.</p>
<p>    Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l&#8217;11 marzo 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to:<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Ugo DE SIERVO, Presidente e Redattore<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Depositata in Cancelleria il 20 marzo 2009.<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>Il Direttore della Cancelleria<u><i><b><br />	<br />
</b></i></u>F.to: DI PAOLA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-costituzionale-ordinanza-23-3-2009-n-84/">Corte Costituzionale &#8211; Ordinanza &#8211; 23/3/2009 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2009 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-25-2-2009-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sospensione della licenza del porto di pistola per difesa personale atteso che l’amministrazione non ha, rispetto a quanto statuito col decreto prefettizio di sospensione della licenza, tenuto conto dell’intervenuto avviso di chiusura delle indagini preliminari di una Procura recante una più precisa indicazione dell’ipotesi di reato contestata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-25-2-2009-n-84/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2009 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-basilicata-potenza-ordinanza-sospensiva-25-2-2009-n-84/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2009 n.84</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sospensione della licenza del porto di pistola per difesa personale atteso che  l’amministrazione non ha, rispetto a quanto statuito col decreto prefettizio di sospensione della licenza, tenuto conto dell’intervenuto avviso di chiusura delle indagini preliminari di una Procura recante una più precisa indicazione dell’ipotesi di reato contestata all’istante. Pertanto tale carente profilo istruttorio vizia la valutazione effettuata dall’amministrazione in relazione al requisito della buona condotta. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI &#8211; <a href="/ga/id/2009/5/14041/g">Ordinanza sospensiva del 5 maggio 2009 n. 2264</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00084/2009 REG.ORD.SOSP.<br />	<br />
N. 00535/2008 REG.RIC.	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>Sul ricorso numero di registro generale 535 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br /> <br />
<b>Giuseppe Irianni</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Claudio Marrapese, con domicilio eletto presso Enzo Russo Avv. in Potenza, via E.Toti, n.7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Potenza</b>, <b>Ministero dell&#8217;Interno</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distr.le dello Stato di Potenza, domiciliata per legge in Potenza, corso 18 Agosto 1860; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia:<br />	<br />
DEL DECRETO PREFETTIZIO PROT. N. 21757/AREA 1BIS DEL 28/8/2008: SOSPENSIONE LICENZA DI PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE;<br />	<br />
DEL DECRETO PREFETTIZIO DEL 3/12/08 DI REIEZIONE DELL’ISTANZA DI RILASCIO DEL PORTO DI PISTOLA PROPOSTA DAL RICORRENTE.<br />	<br />
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di U.T.G. &#8211; Prefettura di Potenza;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero dell&#8217;Interno;	</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio;	</p>
<p>Considerato che l’amministrazione, in sede di definizione dell’istanza di rinnovo presentata dal ricorrente, non ha, rispetto a quanto statuito col decreto prefettizio di sospensione della licenza, tenuto conto dell’intervenuto avviso di chiusura delle indagini preliminari della Procura della Repubblica di Roma del 12/11/08 recante una più precisa indicazione dell’ipotesi di reato contestata all’istante;	</p>
<p>Ritenuto pertanto che tale carente profilo istruttorio vizia la valutazione effettuata dall’amministrazione in relazione al requisito della buona condotta;	</p>
<p>Ritenuto quindi sussistente il requisito del “fumus”.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>	<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA Accoglie la suindicata istanza incidentale.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2008 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-3-4-2008-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-3-4-2008-n-84/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2008 n.84</a></p>
<p>F. Mariuzzo – Presidente, A. Chiettini – Estensore G. Z. (avv.ti E. Picozza e R. Rizzi) c/ l’Amministrazione della Difesa &#8211; Regione Carabinieri Trentino Alto Adige Comando provinciale di Trento &#8211; Compagnia di Cavalese (Avv. Dist. St.) sull&#8217;inapplicabilità della sanzione disciplinare di corpo del rimprovero nel caso di mancata comunicazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-3-4-2008-n-84/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2008 n.84</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-r-g-a-sezione-di-trento-sentenza-3-4-2008-n-84/">T.R.G.A. &#8211; Sezione di Trento &#8211; Sentenza &#8211; 3/4/2008 n.84</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Mariuzzo – Presidente, A. Chiettini – Estensore<br /> G. Z. (avv.ti E. Picozza e R. Rizzi) c/ l’Amministrazione della Difesa &#8211; Regione Carabinieri Trentino Alto Adige Comando provinciale di Trento &#8211; Compagnia di Cavalese (Avv. Dist. St.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inapplicabilità della sanzione disciplinare di corpo del rimprovero nel caso di mancata comunicazione al comando od all&#8217;ente di appartenenza dell&#8217;acquisto di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata a titolo d&#8217;investimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanzioni amministrative – Regola della tipicità – Ha portata generale &#8211; Infrazioni punibili – Regola della tipicità – Non è applicabile.<br />
2. Militare e militarizzato – Sanzioni disciplinari – Obbligo di comunicazione al comando od all’ente di appartenenza di eventi che possono avere riflessi sul servizio &#8211; Art. 52, comma 5, lett. b, D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 – Acquisto di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata a titolo d’investimento – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell’ordinamento di tutte le pubbliche amministrazioni viga la regola della tipicità delle sanzioni amministrative e, quindi, il principio nulla poena sine lege, ma non altrettanto vale per la determinazione delle infrazioni, le quali possono essere anche individuate sulla base di norme non scritte e soggette ad un perenne divenire, tanto che non trova applicazione, nella sua assolutezza, la massima corrispondente nullum crimen sine lege</p>
<p>2. Il mero acquisto di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata a titolo d’investimento (nella specie, per una somma di € 500,00) è vicenda obiettivamente compatibile anche con la prestazione del servizio in un corpo armato, il che la sottrae a priori a qualsiasi procedimento autorizzatorio (ivi compreso, l’obbligo di comunicazione ex art. 52, comma 5, lett. b), D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, rilevante ai fini della responsabilità disciplinare). (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Non constano precedenti specifici in termini in questa rivista; nella specie, il Collegio ha sottolineato che la P.A. non aveva motivato circa i riflessi negativi sul servizio dell’operazione economica posta in essere dal milite, idonei a ricondurre la fattispecie alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 52, del regolamento di disciplina militare (D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545: “Il militare deve altresì dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: b) degli eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.”). (A. Faccon)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA <br />
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE &#8211; SEDE DI TRENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. <b>198</b> del <b>2007</b> proposto dal </p>
<p>signor <B>G. Z.</B>, rappresentato e difeso dagli avvocati Eugenio Picozza e Rosa Rizzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Rizzi in Trento, via Manci 67;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>CONTRO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>l’<b>Amministrazione della Difesa &#8211; Regione Carabinieri Trentino Alto Adige Comando provinciale di Trento &#8211; Compagnia di Cavalese</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato di Trento nei cui uffici in Largo Porta Nuova 9 è, per legge, domiciliata;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. del<i> </i>“<i>provvedimento Comando provinciale di Trento prot. CC TTN31514 0012231 02-08-2007 P, n. 330/2-0/2007 di data 2 agosto 2007, notificato il 21 agosto 2007</i>”;<i><br />
</i>2. di “<i>ogni altro atto con il precedente eventualmente connesso, presupposto e/o consequenziale e, segnatamente, del provvedimento della Regione Carabinieri Trentino-Alto Adige Compagnia di Cavalese prot. CC TTN20760 0004674 18-06-2007, n. 131/6-0/2007 di data 18 giugno 2007, notificato in pari data, nonché della nota della Regione Carabinieri Trentino-Alto Adige Compagnia di Cavalese, prot. CC TTN20760 0003761 15-05-2007 n. 131/3-0/2007, avente ad oggetto ‘Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo – Esame della posizione disciplinare’</i>”.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 &#8211; relatore il consigliere Alma Chiettini &#8211; l’avvocato Rosa Rizzi per il ricorrente e l’avvocato Sarre Pirrone per l’Amministrazione statale resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il ricorrente è un sottufficiale con il grado di maresciallo ordinario dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo presso il Comando della Stazione dei Carabinieri di Moena in provincia dl Trento. Il 15 maggio 2007 gli veniva notificato l’avvio di un procedimento disciplinare con il quale gli si contestava &#8211; a seguito della sua partecipazione, risalente al 6 febbraio 2006, alla costituzione di una società registrata presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento e denominata “<i>Angel s.r.l.</i>” – che l’Amministrazione non aveva potuto esprimere la preventiva autorizzazione, stante la mancata comunicazione del fatto da parte del militare. In data 1 giugno 2007 questi presentava le proprie controdeduzioni, informando al contempo di avere ceduto la partecipazione sociale con atto del 30 maggio 2007. La sanzione disciplinare del “<i>rimprovero</i>” gli veniva comminata dal Comandante della Compagnia di Cavalese il 18 giugno 2007 con la seguente motivazione: “<i>ometteva di dare sollecita comunicazione al proprio comando di un evento suscettibile di avere riflessi sul servizio</i>”.<br />
2. Avverso tale statuizione l’istante proponeva il 1° luglio 2007 ricorso gerarchico al Comando provinciale dei  Carabinieri di Trento che, con il provvedimento qui impugnato di data 2 agosto 2007, veniva respinto, ritenendosi<i> ”la sanzione disciplinare del rimprovero legittima e adeguata alle disposizioni disciplinari vigenti</i>”.<br />
3. Con ricorso notificato in data 28 settembre 2007 e depositato presso la Segreteria del Tribunale il 4 ottobre successivo, il maresciallo Zompanti ha impugnato tutti gli atti del procedimento disciplinare, deducendo le seguenti censure:<br />
I – “<i>eccesso di potere per eccessiva genericità ed indeterminatezza, per violazione e falsa applicazione di legge, per difetto dei presupposti e travisamento dei fatti. Violazione per erronea applicazione dell’articolo 52 del regolamento di disciplina militare D.P.R. 18.7.1986, n. 545</i>”. Il ricorrente sostiene che la semplice sottoscrizione di quote di una società di capitale &#8211; nella quale non avrebbe mai ricoperto alcun incarico &#8211; non integrerebbe in alcun modo un “<i>fatto</i>” suscettibile di avere riflessi sul servizio e che pertanto la comunicazione ai superiori di tale operazione, costituendo la stessa una mera forma di investimento finanziario, non rientrerebbe nei tassativi obblighi di comunicazione previsti dal citato articolo 52;<br />
II – “<i>violazione di legge. Violazione degli articoli 57, 58 e 59 del D.P.R. n. 545 del 1986. Difetto di motivazione</i>”. Assume il ricorrente che il provvedimento impugnato non conterrebbe specificatamente gli elementi essenziali della sanzione previsti dalla vigente normativa e non indicherebbe con chiarezza ogni elemento utile a configurare l’infrazione;<br />
III – “<i>eccesso di potere per violazione di legge (articolo 60 del D.P.R. n. 545 del 1986) e per carenza di motivazione circa l’omessa considerazione dei criteri di legge</i>” in quanto nei provvedimenti impugnati nulla si riscontrerebbe circa i criteri applicati nell’irrogare il tipo di sanzione e circa gli eccellenti precedenti di servizio del militare;<br />
IV – “<i>eccesso di potere per violazione di legge (articolo 60 del D.P.R. n. 545 del 1986) sotto altro profilo e per illogicità e contraddittorietà manifeste</i>”, posto che le omissioni lievi sono punite con la sanzione del “<i>richiamo</i>” e che nulla si evincerebbe dai provvedimenti impugnati circa l’applicazione della più grave sanzione del “<i>rimprovero</i>”;<br />
V – “<i>eccesso di potere per omessa, quanto meno perplessa ed insufficiente motivazione sotto altro profilo. Violazione di legge. Violazione della legge 11.7.1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare) &#8211; articolo 15. Violazione di legge: articolo 5 della legge regionale 31.7.1993, n. 13 e articolo 3 della legge 7.8.1990, n. 241 sotto altro profilo</i>”, in quanto le osservazioni presentate dal ricorrente, dapprima con le controdeduzioni e poi con il ricorso gerarchico, sarebbero state disattese senza motivazione e, in particolare, senza evidenziare quali sarebbero stati i possibili riflessi negativi sul servizio a seguito della sottoscrizione di una quota di capitale di una società;<br />
VI – “<i>eccesso di potere per sviamento. Violazione dei principi generali di determinatezza e tassatività del comportamento presunto illecito disciplinare e della corrispondente sanzione amministrativa adottata</i>”, posto che, non essendo stato reputato illecito il comportamento adottato dal ricorrente con la sottoscrizione della quota sociale, ma doverosa l’omessa comunicazione dell’operazione, l’irrogata sanzione sarebbe priva di base normativa, non esistendo alcuna norma che imponga di comunicare ogni evento della vita privata.<br />
4. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione statale intimata che ha puntualmente controdedotto  nel merito del ricorso di cui ha richiesto la reiezione.<br />
5. Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. In esecuzione dell’articolo 5 della legge 11 luglio 1978, n. 382 recante “<i>Norme di principio sulla disciplina militare</i>” è stato approvato il regolamento di disciplina militare con D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, che stabilisce i fondamenti delle istituzioni militari, i doveri dei militari e l’esercizio dei loro diritti, le norme di comportamento e di servizio, le sanzioni disciplinari e le ricompense. La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni di stato, che sono codificate in legge, e sanzioni disciplinari di corpo, che sono invece regolate dal citato regolamento di disciplina militare entro i limiti stabiliti dagli articoli 14 e 15 della legge.<br />
In particolare, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari di corpo irrogabili agli appartenenti ai corpi militari, nella specie irrogata al ricorrente, l’articolo 14 della legge le ha graduate in quattro misure di gravità crescente: richiamo verbale, rimprovero scritto, consegna, consegna di rigore, mentre è l’articolo 57 del regolamento che ne stabilisce i presupposti: “<i>costituisce infrazione disciplinare punibile con una delle sanzioni disciplinari di corpo ogni violazione dei doveri di servizio e della disciplina indicati dalla legge, dai regolamenti militari, o conseguenti all’emanazione di un ordine</i>”. L’articolo 60 detta i criteri per irrogare le sanzioni disciplinari di corpo, le quali “<i>devono essere commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa … considerando i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l’età e l’anzianità di servizio</i>” punendo con maggior rigore “<i>le infrazioni intenzionali</i>”, mentre l’articolo 63 disciplina la fattispecie del “<i>rimprovero</i>”, cioè la “<i>dichiarazione di biasimo con cui vengono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidività nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo</i>”.<br />
Nelle citate norme di servizio, contenute nel capo II del titolo V del regolamento n. 545 del 1986, sono comprese le “<i>comunicazioni</i>”, disciplinate dall’articolo 52 il quale, nei commi da 1 a 4, stabilisce una serie di obblighi tipici volti ad informare i superiori o i familiari del militare delle cause di malattia e, al comma 5, lettera a), l’obbligo, sempre tipico, di comunicare “<i>ogni cambiamento di stato civile e di famiglia</i>” ed infine, alla lettera b), la fattispecie atipica e residuale riguardante l’obbligo per il militare di comunicare “<i>eventi in cui fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio</i>”. <br />
Questa norma disciplina dunque una condotta a fattispecie aperta, che però deve integrare una lesione dell’obbligo di comunicazione in misura pari a quella delle altre condotte a fattispecie tipica (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5.7.2006, n. 2690).<br />
Tale costruzione normativa trova avvallo nella teoria che sostiene come nell’ordinamento di tutte le pubbliche amministrazioni viga la regola della tipicità delle sanzioni amministrative e quindi il principio <i>nulla poena sine lege</i>, ma che non altrettanto valga per la determinazione delle infrazioni, le quali possono essere anche individuate sulla base di norme non scritte e soggette ad un perenne divenire, tanto che non trova applicazione, nella sua assolutezza, la massima corrispondente <i>nullum crimen sine lege</i>. <br />
Nel giudizio disciplinare, in definitiva, l’Amministrazione ha una riconosciuta ed ampia potestà cognitiva tanto da potersi affermare che la regola della vicenda all’esame è individuata nel momento in cui la si applica.<br />
2. Nel caso di specie, secondo quanto emerge dagli atti del ricorso, al maresciallo Zompanti è stata infitta la sanzione del rimprovero per non aver comunicato la “<i>partecipazione alla costituzione di una società a responsabilità limitata</i>” avente come oggetto sociale un’attività di compravendita immobiliare “<i>che lo vedevano comparire all’interno della stessa società in qualità di socio</i>” in quanto detto comportamento è stato “<i>ritenuto un evento, ovvero un fatto determinato da atti concreti posti in essere dal militare stesso, suscettibile di avere possibili riflessi sul servizio e degno di sollecita comunicazione al proprio comando indipendentemente dall’eventuale iter autorizzativo</i>”.<br />
La sanzione è stata dunque irrogata in base all’asserita violazione di un dovere di informazione affidato al convincimento dell’interprete, chiamato a fare applicazione di norme deontologiche, morali o di costume sociale. <br />
Chiarito quanto precede in linea generale, va ora rilevato che la difesa del ricorrente svolta in sede gerarchica si è basata sia sulle pacifiche e non contestate affermazioni di non aver ricoperto alcun incarico direttivo all’interno della società &#8211; fatto peraltro precluso dall’articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che vieta ai sottufficiali di “<i>esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei suoi doveri</i>” &#8211; sia sul fatto di non aver dato comunicazione della partecipazione sociale in contestazione perché “<i>paragonabile ad una qualsiasi forma di investimento</i>”; va, inoltre, ricordato che il ricorrente ha immediatamente ceduto la quota societaria non appena ricevuta la notizia dell’avvio del procedimento disciplinare.<br />
3. Sul fondamento di quanto ricordato il Collegio deve, anzitutto, concordare con la difesa dell’Amministrazione riguardo al fatto che il provvedimento <i>sub iudice</i> ha palesemente chiarito che la sanzione disciplinare è stata irrogata non per l’attività svolta, ma per l’omessa comunicazione della medesima, il che avrebbe consentito di valutarne tempestivamente l’eventuale neutralità rispetto alla posizione di servizio del militare.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, appare errata la riconduzione dell’episodio censurato alla fattispecie &#8211; sia pure aperta &#8211; di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del regolamento di disciplina militare.<br />
Dalla motivazione addotta a sostegno del rimprovero inflitto al militare non è dato, infatti, comprendere, ben al di là del contestato difetto di motivazione, per quali ragioni la mancata comunicazione della partecipazione alla società a responsabilità limitata, potesse avere diretti riflessi sul servizio, integrando così l’ipotesi normativa in discorso. <br />
In altri termini è avviso del Collegio che il provvedimento impugnato abbia attribuito al militare un comportamento omissivo obiettivamente configuratosi, senza spiegare peraltro perché quell’investimento finanziario dovesse essere soggetto a comunicazione obbligatoria.<br />
Vale per questo aspetto richiamare la disposizione della lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del regolamento di disciplina militare, che richiede la comunicazione di eventi in cui il militare “<i>fosse rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio</i>”. <br />
Nella prima ipotesi il militare appare considerato nella condizione di colui che abbia subito l’evento, mentre nella seconda la prima valutazione circa la possibilità che l’evento possa avere riflessi sul servizio, e lo stesso debba essere conseguentemente comunicato, sembra attribuito all’apprezzamento dell’interessato.<br />
La proposta lettura della norma di servizio si rivela così compatibile innanzitutto con il principio di legalità che deve da una parte, sempre governare il potere disciplinare e a maggior ragione quando ricorra la già evidenziata atipicità delle infrazioni disciplinari e che, dall’altra permette che la legge possa imporre limitazioni all’esercizio dei diritti, ma con la garanzia che spettano comunque quei diritti riconosciuti a tutti i cittadini dalla Costituzione (cfr., in tal senso, l’articolo 3 della legge 11 luglio 1978, n. 382 sulla disciplina militare): diritti, si soggiunge, che devono essere riconosciuti nella loro massima potenziale ampiezza, salvi i limiti posti dalla stessa norma costituzionale o da altre norme dell’ordinamento giuridico dello Stato.<br />
In un siffatto quadro interpretativo, se l’assunzione di cariche gestionali in società aventi scopo di lucro integra un’attività assolutamente incompatibile con lo <i>status</i> del militare (cfr. articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; articoli 60 – 65 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e articolo  12 della legge 31 luglio 1954, n. 599), opposta conclusione deve essere assunta, a parere del Collegio, nel caso di eventuali incarichi retribuiti, che si traducono in attività relativamente incompatibili, che esigono un’esplicita autorizzazione.<br />
Il mero acquisto di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata a titolo d’investimento, peraltro della contenuta somma di € 500,00, non può che integrare, tuttavia, una vicenda obiettivamente compatibile anche con la prestazione del servizio in un corpo armato, il che la sottrae a priori a qualsiasi procedimento autorizzatorio.<br />
Conforta l’indicata affermazione non soltanto il fatto che l’interessato non abbia ritenuto rilevante per l’Arma dei Carabinieri la vicenda, il che potrebbe astrattamente essere a lui riferito a titolo di colpa, ma l’assorbente rilievo che neppure in sede di procedimento disciplinare l’irrogazione della sanzione sia stata associata ad una diversa e puntuale valutazione negativa in merito alla lesione indotta dall’investimento in questione (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 1.9.2005, n. 11041).<br />
In altri termini, il potere discrezionale di cui è titolare l’Amministrazione militare “<i>per non tradursi in arbitrio, deve essere sindacabile dal Giudice amministrativo sotto i profili della completezza e della logicità della motivazione e dell’eventuale travisamento dei presupposti</i>” (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 13.12.2005, n. 1296).<br />
4. In conclusione il ricorso è meritevole di accoglimento e per l’effetto deve essere annullato il provvedimento di reiezione del ricorso gerarchico congiuntamente a tutti gli altri atti del procedimento disciplinare.<br />
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino &#8211; Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. <b>198</b> del <b>2007</b>, lo <b>accoglie</b>.<br />
Condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.500 (tremilacinquecento), oltre ad I.V.A. e C.P.A. ed ogni ulteriore onere di legge<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2008, con l’intervento dei Magistrati:<br />
dottor Francesco Mariuzzo	&#8211; Presidente<br />	<br />
dottor Lorenzo Stevanato	&#8211; Consigliere <br />	<br />
dottoressa Alma Chiettini	&#8211; Consigliere estensore</p>
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		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2007 n.84</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-1-2007-n-84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-1-2007-n-84/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2007 n.84</a></p>
<p>Va respinta la domanda di sospensione di un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno in presenza di una condanna per stupefacenti, anche se non ancora definitiva. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L&#8217;EMILIA-ROMAGNA BOLOGNA SEZIONE I Registro Ordinanze: 84/ 2007 Registro Generale: 10/2007 nelle persone dei Signori: CALOGERO</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-25-1-2007-n-84/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/1/2007 n.84</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta la domanda di sospensione di un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno in presenza di una condanna per stupefacenti, anche se non ancora definitiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE I </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 84/ 2007<br />
Registro Generale:  10/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CALOGERO PISCITELLO Presidente <br /> GIORGIO CALDERONI Cons.<br />SERGIO FINA Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 25 Gennaio 2007<br />
Visto il ricorso 10/2007  proposto da:<br />
<b>ABAZAJ ORGES</b>rappresentato e difeso da:<br />
FELICISSIMO AVV. MARIA ANTONIETTAcon domicilio eletto in BOLOGNAVIA CLAVATURE 1presso<br />
FELICISSIMO AVV. MARIA ANTONIETTA </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>QUESTURA DI BOLOGNA</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede;</p>
<p><b>MINISTERO DEGLI INTERNI</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNAVIA RENI 4presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno notificato in data 10.10.2006;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
QUESTURA DI BOLOGNA<br />
MINISTERO INTERNO</p>
<p>Udito il relatore Cons. SERGIO FINA;<br />
Uditi, alla Camera di Consiglio del 25.1.2007, gli Avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che ad una prima sommaria delibazione non si ravvisano nel ricorso profili che possano condurre a un suo accoglimento;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>BOLOGNA, li 25 Gennaio 2007<br />
Presidente F.to Calogero Piscitello<br />
Cons. rel. est. F.to Sergio Fina</p>
<p>Depositata in Segreteria in data  26 gen. 2007<br />
Bologna,lì 26 gen. 2007</p>
<p>Il Segretario<br />
F.to Donatella Perrone</p>
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